§ 57.1.111 - D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226.
Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.1 disciplina generale
Data:17/10/2005
Numero:226


Sommario
Art. 1.  Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione
Art. 2.  Finalità e durata
Art. 3.  Attività educative e didattiche
Art. 4.  Liceo artistico
Art. 5.  Liceo classico
Art. 6.  Liceo economico
Art. 7.  Liceo linguistico
Art. 8.  Liceo musicale e coreutico
Art. 9.  Liceo scientifico
Art. 10.  Liceo tecnologico
Art. 11.  Liceo delle scienze umane
Art. 12.  Organizzazione educativa e didattica
Art. 13.  Valutazione e scrutini
Art. 14.  Esame di Stato
Art. 15.  Livelli essenziali delle prestazioni
Art. 16.  Livelli essenziali dell'offerta formativa
Art. 17.  Livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi
Art. 18.  Livelli essenziali dei percorsi
Art. 19.  Livelli essenziali dei requisiti dei docenti
Art. 20.  Livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze
Art. 21.  Livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi
Art. 22.  Valutazione
Art. 23.  Insegnamento dello strumento musicale
Art. 24.  Diffusione della cultura musicale e valorizzazione dei talenti
Art. 25.  Insegnamento dell'inglese, della seconda lingua comunitaria e della tecnologia
Art. 26.  Insegnamento delle scienze
Art. 27.  Passaggio al nuovo ordinamento
Art. 28.  Gradualità dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione
Art. 29.  Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano
Art. 30.  Norme finanziarie
Art. 31.  Norme finali e abrogazioni


§ 57.1.111 - D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226.

Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

(G.U. 4 novembre 2005, n. 257 - S.O. n. 175)

 

Capo I

Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione

 

Art. 1. Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione

     1. Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale. Assolto l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo ciclo si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 [1].

     2. Lo Stato garantisce i livelli essenziali delle prestazioni del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

     3. Nel secondo ciclo del sistema educativo si persegue la formazione intellettuale, spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla collettività nazionale ed alla civiltà europea.

     4. Tutte le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione sono dotate di autonomia didattica, organizzativa, e di ricerca e sviluppo.

     5. I percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione sono di pari dignità e si propongono il fine comune di promuovere l'educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il saper essere, il saper fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, nonchè di incrementare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale curando anche l'acquisizione delle competenze e l'ampliamento delle conoscenze, delle abilità, delle capacità e delle attitudini relative all'uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre all'italiano e all'inglese, secondo il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A. Essi assicurano gli strumenti indispensabili per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Essi, inoltre, perseguono le finalità e gli obiettivi specifici indicati ai Capi II e III.

     6. Nei percorsi del secondo ciclo si realizza l'alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.

     7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione assicurano ed assistono, anche associandosi tra loro, la possibilità di cambiare scelta tra i percorsi liceali e, all'interno di questi, tra gli indirizzi, ove previsti, nonchè di passare dai percorsi liceali a quelli dell'istruzione e formazione professionale e viceversa. A tali fini le predette istituzioni adottano apposite iniziative didattiche, per consentire l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.

     8. La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso formativo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui al comma 7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione riconoscono inoltre, con specifiche certificazioni di competenza, le esercitazioni pratiche, le esperienze formative, i tirocini di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli stage realizzati in Italia e all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi. Ai fini di quanto previsto nel presente comma sono validi anche i crediti formativi acquisiti e le esperienze maturate sul lavoro, nell'ambito del contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

     9. Le modalità di valutazione dei crediti, ai fini dei passaggi tra i percorsi del sistema dei licei, sono definite con le norme regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge 28 marzo 2003, n. 53.

     10. Le corrispondenze e modalità di riconoscimento tra i crediti acquisiti nei percorsi liceali e i crediti acquisiti nei percorsi di istruzione e formazione professionale ai fini dei passaggi dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e formazione professionale e viceversa sono definite mediante accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni, recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

     11. Sono riconosciuti i crediti formativi conseguiti nelle attività sportive svolte dallo studente presso associazioni sportive. A tal fine sono promosse apposite convenzioni.

     12. Al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede a seguito del superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

     13. Tutti i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante sono di competenza delle regioni e province autonome e vengono rilasciati esclusivamente dalle istituzioni scolastiche e formative del sistema d'istruzione e formazione professionale. Essi hanno valore nazionale in quanto corrispondenti ai livelli essenziali di cui al Capo III.

     14. La continuità dei percorsi di istruzione e formazione professionale con quelli di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni è realizzata per il tramite di accordi in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, prevedendo anche il raccordo con i percorsi di cui al Capo II.

     15. I percorsi del sistema dei licei e quelli del sistema di istruzione e formazione professionale possono essere realizzati in un'unica sede, anche sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e formative interessate. Ognuno dei percorsi di insegnamento-apprendimento ha una propria identità ordinamentale e curricolare. I percorsi dei licei inoltre, ed in particolare di quelli articolati in indirizzi di cui all'articolo 2, comma 8, possono raccordarsi con i percorsi di istruzione e formazione professionale costituendo, insieme, un centro polivalente denominato «Campus» o «Polo formativo». Le convenzioni predette prevedono modalità di gestione e coordinamento delle attività che assicurino la rappresentanza delle istituzioni scolastiche e formative interessate, delle associazioni imprenditoriali del settore economico e tecnologico di riferimento e degli enti locali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Capo II

I percorsi liceali

 

     Art. 2. Finalità e durata [2]

     [1. I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita ed elevata dei temi legati alla persona ed alla società nella realtà contemporanea, affinchè egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai suoi fenomeni ed ai problemi che la investono, ed acquisisca la padronanza di conoscenze, competenze, abilità e capacità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, e le competenze adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. In particolare i licei a indirizzi di cui agli articoli 4, 6 e 10 integrano le funzioni previste dal precedente periodo con una specifica funzione di preparazione scientifica e professionale coerente con l'indirizzo di riferimento.

     2. I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Essi si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì la maturazione di competenze mediante l'approfondimento delle conoscenze e l'acquisizione di capacità e di abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi.

     3. I percorsi liceali realizzano il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato B, secondo le indicazioni nazionali di cui agli allegati C, C/1, C/2, [C/3,] C/4, C/5, C/6, C/7 [e C/8] [3].

     4. Nell'ambito dei percorsi liceali, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, sono stabilite, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari e dell'alta formazione, rispetto ai quali i percorsi dei licei sono propedeutici, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nonchè per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità necessarie per l'inserimento nel mondo del lavoro. L'approfondimento può essere realizzato anche nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonchè attraverso l'attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di stage.

     5. I percorsi dei licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento costituisce titolo necessario per l'accesso all'università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, fermo restando il valore del titolo di studio a tutti gli altri effetti e competenze previsti dall'ordinamento giuridico. L'ammissione al quinto anno dà inoltre accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore.

     6. Il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, e delle scienze umane. Ciascuno di essi approfondisce la cultura liceale, definita al comma 1, come previsto nei successivi articoli [4].

     7. [Nel liceo economico e nel liceo tecnologico è garantita la presenza di una consistente area di discipline e attività tecnico-professionali tale da assicurare il perseguimento delle finalità e degli obiettivi inerenti alla specificità dei licei medesimi] [5].

     8. I percorsi del liceo artistico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi [6].

     9. Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali di cui all'articolo 14 viene rilasciato il titolo di diploma liceale, indicante la tipologia di liceo e l'eventuale indirizzo e settore.]

 

     Art. 3. Attività educative e didattiche [7]

     [1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto dovere di cui all'articolo 1, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nei percorsi liceali, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome ed all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, è articolato in attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, e attività e insegnamenti facoltativi, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11.

     2. Al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi sono organizzati, attraverso il piano dell'offerta formativa e tenendo conto delle richieste delle famiglie e degli studenti, attività ed insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11. La scelta di tali attività ed insegnamenti è facoltativa ed opzionale per gli studenti e la loro frequenza è gratuita. Gli studenti sono tenuti alla frequenza delle attività e degli insegnamenti prescelti. Le relative richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare tale scelta, gli istituti possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete. Gli istituti, nella loro autonomia, possono ripartire diversamente il monte ore complessivo del quinquennio, relativo alle attività e insegnamenti facoltativi, definito dagli articoli 5, [6,] 7, 8, 9, [10] e 11 e incrementarlo nei limiti delle loro disponibilità di bilancio [8].

     3. Nel quinto anno sono organizzati, nell'ambito delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente, attività ed insegnamenti destinati ad approfondimenti disciplinari coerenti con la personalizzazione dei percorsi e con le vocazioni manifestate per gli studi successivi di livello superiore, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11. Nel predetto anno è previsto inoltre, fatto salvo quanto stabilito specificamente per il percorso del liceo linguistico dall'articolo 7, l'insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell'orario obbligatorio o nell'orario obbligatorio a scelta dello studente.

     4. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per le attività e insegnamenti obbligatori, gli studenti sono tenuti ad utilizzare le ore a loro scelta per conseguire i livelli attesi dalle indicazioni nazionali.]

 

     Art. 4. Liceo artistico [9]

     [1. Il percorso del liceo artistico approfondisce la cultura liceale attraverso la componente estetica come principio di comprensione del reale. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere il patrimonio artistico e il suo contesto storico e culturale e per esprimere la propria creatività e progettualità. Assicura la conoscenza dei codici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche relative.

     2. Il percorso del liceo artistico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:

     a) arti figurative;

     b) architettura, design, ambiente;

     c) audiovisivo, multimedia, scenografia.

     3. Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza dei seguenti laboratori, nei quali lo studente sviluppa la propria capacità progettuale:

     a) nel laboratorio di figurazione, dell'indirizzo arti figurative, lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi delle arti figurative (disegno, pittura, modellazione plastica);

     b) nel laboratorio di progettazione, dell'indirizzo architettura, design, ambiente, lo studente acquisisce la padronanza di metodi di rappresentazione specifici della architettura, delle metodologie proprie del disegno industriale e delle problematiche urbanistiche;

     c) nel laboratorio audiovisivo, dell'indirizzo audiovisivo, multimedia, scenografia, lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi e delle tecniche della comunicazione visiva, di quella audiovisiva, multimediale e dell'allestimento scenico, di tipo tradizionale e innovativo.

     4. L'orario annuale delle attività ed insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 1089 ore nel primo biennio, 726 ore nel secondo biennio e 660 ore nel quinto anno per l'indirizzo di cui alla lettera a) del comma 2; 1089 ore nel primo biennio, 792 ore nel secondo biennio e 726 ore nel quinto anno per gli indirizzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo è di 429 ore nel secondo biennio e nel quinto anno per l'indirizzo di cui alla lettera a) del comma 2, e di 363 ore nel secondo biennio e nel quinto anno per gli indirizzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore per il primo ed il secondo biennio e di 165 ore per il quinto anno, per tutti gli indirizzi.]

 

     Art. 5. Liceo classico [10]

     [1. Il percorso del liceo classico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della civiltà classica, e delle conoscenze linguistiche, storiche e filosofiche, fornendo rigore metodologico, contenuti e sensibilità all'interno di un quadro culturale di attenzione ai valori anche estetici, che offra gli strumenti necessari per l'accesso qualificato ad ogni facoltà universitaria. Trasmette inoltre una solida formazione problematica e critica idonea a leggere la realtà nella sua dimensione sincronica e diacronica.

     2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 924 ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo biennio e 858 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.]

 

     Art. 6. Liceo economico [11]

     [1. Il percorso del liceo economico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista delle categorie interpretative dell'azione personale e sociale messe a disposizione dagli studi economici e giuridici. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere forme e regole economiche, sociali, istituzionali e giuridiche, individuando la interdipendenza tra i diversi fenomeni e cogliendo i rapporti tra le dimensioni globale e locale. Assicura la padronanza di competenze sistematiche nel campo dell'economia e della cultura dell'imprenditorialità.

     2. Il percorso del liceo economico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:

     a) economico-aziendale;

     b) economico-istituzionale.

     3. Nell'indirizzo economico-aziendale lo studente acquisisce in particolare, attraverso le attività e gli insegnamenti obbligatori rimessi alla sua scelta, competenze organizzative, amministrative e gestionali. Tali competenze possono essere orientate sui settori dei servizi, del credito, del turismo, delle produzioni agro-alimentari e della moda, rimessi alla libera scelta dello studente e in relazione al tessuto economico, sociale e produttivo del territorio.

     4. Nell'indirizzo economico-istituzionale lo studente acquisisce in particolare, attraverso le attività e gli insegnamenti obbligatori rimessi alla sua scelta, competenze economico-giuridico-istituzionali nelle dimensioni locale, nazionale, europea e internazionale. Tali competenze possono essere orientate sui settori della ricerca e dell'innovazione, internazionale, della finanza pubblica e della pubblica amministrazione, rimessi alla libera scelta dello studente.

     5. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 1.056 ore nel primo biennio e 858 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo è di 198 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 66 ore per ciascuno dei cinque anni di corso, elevate, nel secondo biennio e nel quinto anno, a 99 ore per gli studenti che si avvalgono dei settori di cui al comma 3.]

 

     Art. 7. Liceo linguistico [12]

     [1. Il percorso del liceo linguistico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della conoscenza coordinata di più sistemi linguistici e culturali. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere, anche in un'ottica comparativa, le strutture e l'uso delle lingue, per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l'italiano, di cui almeno due dell'Unione europea, e per rapportarsi in forma critica e dialettica alle altre culture.

     2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 924 ore nel primo biennio, 957 nel secondo biennio e 858 nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.

     3. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l'insegnamento in lingua inglese di una disciplina non linguistica, compresa nell'orario obbligatorio o nell'orario obbligatorio a scelta dello studente. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l'insegnamento, nella seconda lingua comunitaria, di una disciplina non linguistica, compresa nell'orario delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'orario delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente.]

 

     Art. 8. Liceo musicale e coreutico [13]

     [1. Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, approfondisce la cultura liceale dal punto di vista musicale o coreutico, alla luce della evoluzione storica ed estetica, delle conoscenze teoriche e scientifiche, della creatività e delle abilità tecniche relative. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere il patrimonio musicale e coreutico, assicurando, anche attraverso attività di laboratorio, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione. Assicura altresì la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

     2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 627 ore nel primo biennio, 693 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. Al predetto orario si aggiungono, per ciascuna delle sezioni, musicale e coreutica, 330 ore nel primo biennio e 363 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale per attività ed insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 165 ore nel primo biennio e 66 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.]

 

     Art. 9. Liceo scientifico [14]

     [1. Il percorso del liceo scientifico approfondisce la cultura liceale nella prospettiva del nesso che collega la tradizione umanistica alla scienza, sviluppando i metodi propri della matematica e delle scienze sperimentali. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere e seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche, delle metodologie e delle competenze relative.

     2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 924 ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo biennio e 858 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.]

 

     Art. 10. Liceo tecnologico [15]

     [1. Il percorso del liceo tecnologico approfondisce la cultura liceale attraverso il punto di vista della tecnologia. Esso, per le caratteristiche vocazionali e operative, sviluppa la padronanza degli strumenti per comprendere le problematiche scientifiche e storico-sociali collegate alla tecnologia e alle sue espressioni. Assicura lo sviluppo della creatività e della inventiva progettuale e applicativa, nonchè la padronanza delle tecniche, dei processi tecnologici e delle metodologie di gestione relative.

     2. Il liceo tecnologico assicura, inoltre, l'acquisizione di una perizia applicativa e pratica attraverso esercitazioni svolte nei laboratori dotati delle apposite attrezzature.

     3. Il percorso del liceo tecnologico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:

     a) meccanico-meccatronico;

     b) elettrico ed elettronico;

     c) informatico, grafico e comunicazione;

     d) chimico e materiali;

     e) produzioni biologiche e biotecnologie alimentari;

     f) costruzioni, ambiente e territorio;

     g) logistica e trasporti;

     h) tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda.

     4. Nei primi due anni del liceo tecnologico sono attivati l'insegnamento obbligatorio di una delle discipline caratterizzanti gli indirizzi, finalizzata all'orientamento per la scelta di indirizzo, ovvero esperienze laboratoriali connesse ad insegnamenti caratterizzanti il triennio.

     5. Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza di laboratori finalizzati al raggiungimento degli esiti di cui ai commi 1 e 2, e per lo stretto raccordo con le imprese del settore di riferimento sul territorio.

     6. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 1.023 ore nel primo biennio, 594 ore nel secondo biennio e 561 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ivi compresi i laboratori, è di 561 ore nel secondo biennio e 594 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi, per tutti gli indirizzi, è di 66 ore per ciascuno dei cinque anni di corso.]

 

     Art. 11. Liceo delle scienze umane [16]

     [1. Il percorso del liceo delle scienze umane approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della conoscenza dei fenomeni collegati alla costruzione dell'identità personale e delle relazioni umane e sociali, con particolare riguardo alla elaborazione dei modelli educativi. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche nel campo delle scienze umane.

     2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 924 ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo biennio e 858 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e di 33 ore nel quinto anno.]

 

     Art. 12. Organizzazione educativa e didattica [17]

     [1. Le attività educative e didattiche di cui all'articolo 3 sono assicurate con la dotazione di personale docente assegnato all'istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui all'articolo 3, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali è prevista l'abilitazione all'insegnamento, gli istituti stipulano contratti di diritto privato con esperti, in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Alla stipula dei contratti di cui al presente comma si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio degli istituti interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     2. L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità degli istituti, in costante rapporto con le famiglie e con le istituzioni sociali, culturali e produttive del territorio, fermo restando che il perseguimento delle finalità dei licei, così come previste dal presente capo, è affidato, anche attraverso la personalizzazione dei piani di studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente il docente in possesso di specifica formazione che svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, di tutorato degli studenti, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dallo studente, con l'apporto degli altri docenti.

     3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonchè la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente ad un periodo didattico.

     4. Nell'ambito dei percorsi liceali sono definite, d'intesa con le università e con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle competenze, delle conoscenze e per l'incremento delle capacità e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di istruzione superiore.

     5. Con uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede alle modifiche delle indicazioni di cui agli allegati C, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7, C/8, D, D-bis, E ed F, del presente decreto.]

 

     Art. 13. Valutazione e scrutini

     1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti e la certificazione delle competenze, abilità e capacità da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, gli istituti predispongono gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.

     2. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione dello studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato complessivo di cui all'articolo 3.

     3. [Salva la valutazione periodica e annuale di cui al comma 1, al termine di ciascuno dei due bienni di cui all'articolo 2 comma 2, i docenti effettuano una valutazione ai fini di verificare l'ammissibilità dello studente al terzo ed al quinto anno, subordinata all'avvenuto raggiungimento di tutti gli obiettivi di istruzione e di formazione, ivi compreso il comportamento degli studenti. In caso di esito negativo della valutazione periodica effettuata alla fine del biennio, lo studente non è ammesso alla classe successiva. La non ammissione al secondo anno dei predetti bienni può essere disposta per gravi lacune, formative o comportamentali, con provvedimenti motivati] [18].

     4. [Al termine del quinto anno sono ammessi all'esame di Stato gli studenti valutati positivamente nell'apposito scrutinio] [19].

     5. All'esame di Stato sono ammessi i candidati esterni in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 2 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.

     6. Coloro che chiedano di rientrare nei percorsi liceali e che abbiano superato l'esame conclusivo del primo ciclo tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi liceali possono essere ammessi a classi successive alla prima previa valutazione delle conoscenze, competenze, abilità e capacità possedute, comunque acquisite, da parte di apposite commissioni costituite presso le istituzioni del sistema dei licei, anche collegate in rete tra di loro. Ai fini di tale valutazione le commissioni tengono conto dei crediti acquisiti, debitamente documentati, e possono sottoporre i richiedenti ad eventuali prove per l'accertamento delle conoscenze, competenze, abilità e capacità necessarie per la proficua prosecuzione degli studi. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni. Alle valutazioni di cui al presente comma si provvede dopo l'effettuazione degli scrutini.

     7. Coloro che cessino di frequentare l'istituto prima del 15 marzo e che intendano di proseguire gli studi nel sistema dei licei, possono chiedere di essere sottoposti alle valutazioni di cui al comma 6. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal superamento dell'esame di Stato di cui al comma 6 i richiedenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età non oltre il giorno precedente quello dell'inizio delle predette valutazioni. Coloro che, nell'anno in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di età sono altresì dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.

 

     Art. 14. Esame di Stato [20]

     [1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove, anche laboratoriali per i licei ad indirizzo, organizzate dalle commissioni d'esame e su prove a carattere nazionale predisposte e gestite, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall'Istituto nazionale di valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.

     2. All'esame di Stato sono ammessi gli studenti che hanno conseguito la valutazione positiva di cui all'articolo 13, comma 4.

     3. Sono altresì ammessi all'esame di Stato nella sessione dello stesso anno, gli studenti del penultimo anno del corso di studi che, nello scrutinio finale del primo periodo biennale, abbiano riportato una votazione non inferiore alla media di sette decimi e, nello scrutinio finale del secondo periodo biennale, una votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina, ferma restando la particolare disciplina concernente la valutazione dell'insegnamento di educazione fisica.

     4. I candidati esterni di cui all'articolo 13, comma 5, sostengono l'esame di Stato secondo le modalità definite dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.

     5. All'articolo 4, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari ed il loro numero massimo non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, possono essere costituite, soltanto presso gli istituti statali, commissioni apposite.».]

 

Capo III

I percorsi di istruzione e formazione professionale

 

     Art. 15. Livelli essenziali delle prestazioni

     1. L'iscrizione e la frequenza ai percorsi di istruzione e formazione professionale rispondenti ai livelli essenziali definiti dal presente Capo e garantiti dallo Stato, anche in relazione alle indicazioni dell'Unione europea, rappresentano assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e dal profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A.

     2. Nell'esercizio delle loro competenze legislative esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e nella organizzazione del relativo servizio le Regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni definiti dal presente Capo.

     3. I livelli essenziali di cui al presente Capo costituiscono requisiti per l'accreditamento delle istituzioni che realizzano i percorsi di cui al comma 1 da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e, relativamente alle istituzioni formative, anche per l'attribuzione dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 4.

     4. Le modalità di accertamento del rispetto dei livelli essenziali di cui al presente Capo sono definite con il regolamento previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.

     5. I titoli e le qualifiche rilasciati a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale rispondenti ai requisiti di cui al comma 2 costituiscono titolo per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, fermo restando il loro valore a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.

     6. I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

     7. Le qualifiche professionali conseguite attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 costituiscono crediti formativi per il proseguimento nei percorsi di cui al Capo II e al presente Capo, secondo le modalità di riconoscimento indicate dall'art. 51, comma 2, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.

 

     Art. 16. Livelli essenziali dell'offerta formativa

     1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti all'offerta formativa:

     a) il soddisfacimento della domanda di frequenza;

     b) l'adozione di interventi di orientamento e tutorato, anche per favorire la continuità del processo di apprendimento nei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, nell'università o nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonchè per il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti dello studente;

     c) l'adozione di misure che favoriscano la continuità formativa anche attraverso la permanenza dei docenti di cui all'articolo 19 nella stessa sede per l'intera durata del percorso, ovvero per la durata di almeno un periodo didattico qualora il percorso stesso sia articolato in periodi;

     d) la realizzazione di tirocini formativi ed esperienze in alternanza, in relazione alle figure professionali caratterizzanti i percorsi formativi.

     2. Ai fini del soddisfacimento della domanda di frequenza di cui al comma 1 lettera a), è considerata anche l'offerta formativa finalizzata al conseguimento di qualifiche professionali attraverso i percorsi in apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

 

     Art. 17. Livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi

     1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi, un orario complessivo obbligatorio dei percorsi formativi di almeno 990 ore annue. Le Regioni assicurano inoltre, agli stessi fini, l'articolazione dei percorsi formativi nelle seguenti tipologie:

     a) percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale, che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema dell'istruzione e formazione professionale;

     b) percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale.

     2. Ai fini di cui al comma 1, anche per offrire allo studente una contestuale pluralità di scelte, le Regioni assicurano l'adozione di misure che consentano l'avvio contemporaneo dei percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione.

 

     Art. 18. Livelli essenziali dei percorsi

     1. Allo scopo di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'articolo 1, comma 5, le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei percorsi:

     a) la personalizzazione, per fornire allo studente, attraverso l'esperienza reale e la riflessione sull'operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per l'inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni;

     b) l'acquisizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, di competenze civiche, linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, destinando a tale fine quote dell'orario complessivo obbligatorio idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonchè di competenze professionali mirate in relazione al livello del titolo cui si riferiscono [21];

     c) l'insegnamento della religione cattolica come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese, e delle attività fisiche e motorie;

     d) il riferimento a figure di differente livello, relative ad aree professionali definite, sentite le parti sociali, mediante accordi in sede di Conferenza unificata, a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recepiti con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tali figure possono essere articolate in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio.

     2. Gli standard minimi formativi relativi alle competenze di cui al comma 1, lettera b) sono definiti con Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai fini della spendibilità nazionale ed europea dei titoli e qualifiche professionali conseguiti all'esito dei percorsi.

 

     Art. 19. Livelli essenziali dei requisiti dei docenti

     1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei requisiti dei docenti, che le attività educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento e ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.

 

     Art. 20. Livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze

     1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti alla valutazione e certificazione delle competenze:

     a) che gli apprendimenti e il comportamento degli studenti siano oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e degli esperti di cui all'articolo 19;

     b) che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;

     c) che, previo superamento di appositi esami, lo studente consegua la qualifica di operatore professionale con riferimento alla relativa figura professionale, a conclusione dei percorsi di durata triennale, ovvero il diploma professionale di tecnico, a conclusione dei percorsi di durata almeno quadriennale;

     d) che, ai fini della continuità dei percorsi, di cui all'articolo 1, comma 13, il titolo conclusivo dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) assuma la denominazione di «diploma professionale di tecnico superiore»;

     e) che nelle commissioni per gli esami di cui alla lettera c) sia assicurata la presenza dei docenti e degli esperti di cui all'articolo 19;

     f) che le competenze certificate siano registrate sul «libretto formativo del cittadino» di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

     2. Ai fini della valutazione annuale e dell'ammissione agli esami è necessaria la frequenza di almeno tre quarti della durata del percorso.

 

     Art. 21. Livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi

     1. Le Regioni assicurano, relativamente ai livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative:

     a) la previsione di organi di governo;

     b) l'adeguatezza delle capacità gestionali e della situazione economica;

     c) il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle medesime istituzioni;

     d) la completezza dell'offerta formativa comprendente entrambe le tipologie di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b);

     e) lo svolgimento del corso annuale integrativo di cui all'articolo 15, comma 6;

     f) l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica;

     g) l'adeguatezza didattica, con particolare riferimento alla disponibilità di laboratori, con relativa strumentazione per gli indirizzi formativi nei quali la sede formativa intende operare;

     h) l'adeguatezza tecnologica, con particolare riferimento alla tipologia delle attrezzature e strumenti rispondenti all'evoluzione tecnologica;

     i) la disponibilità di attrezzature e strumenti ad uso sia collettivo che individuale;

     l) la capacità di progettazione e realizzazione di stage, tirocini ed esperienze formative, coerenti con gli indirizzi formativi attivati.

     2. Gli standard minimi relativi ai livelli di cui al presente articolo sono definiti con Accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

     Art. 22. Valutazione

     1. Ai fini della verifica del rispetto dei livelli essenziali definiti dal presente Capo i percorsi sono oggetto di valutazione da parte del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione. Le istituzioni di istruzione e formazione forniscono al predetto Servizio i dati e la documentazione da esso richiesti, anche al fine del loro inserimento nella relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione, che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta al Parlamento a norma dell'articolo 7, comma 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.

 

Capo IV

Raccordo e continuità tra il primo e il secondo ciclo

 

     Art. 23. Insegnamento dello strumento musicale [22]

     [1. Al fine di assicurare i livelli necessari per la frequenza dei percorsi del liceo musicale, i corsi ad indirizzo musicale istituiti nelle scuole medie ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, realizzano i percorsi formativi introdotti dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, assicurando l'insegnamento dello strumento musicale per una quota oraria obbligatoria non inferiore a quella prevista per i predetti corsi ad indirizzo musicale. Tale quota oraria è obbligatoria per gli studenti che frequentano tali corsi ed è aggiuntiva alle 891 ore obbligatorie previste dall'articolo 10, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2004; conseguentemente, l'orario annuale rimesso alla scelta facoltativa e opzionale degli studenti, di cui al comma 2 del predetto articolo 10, è ridotto di un corrispondente numero di ore.]

 

     Art. 24. Diffusione della cultura musicale e valorizzazione dei talenti

     1. Al fine di favorire la diffusione della cultura musicale e la valorizzazione dei talenti, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, in convenzione con le istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo, possono prevedere, nell'ambito della programmazione delle proprie attività, l'attivazione di laboratori musicali per la realizzazione di specifici progetti educativi.

 

     Art. 25. Insegnamento dell'inglese, della seconda lingua comunitaria e della tecnologia [23]

     [1. Al fine di raccordare le competenze nella lingua inglese, nella seconda lingua comunitaria e nella tecnologia, in uscita dal primo ciclo, con quelle da raggiungere al termine dei percorsi liceali:

     a) la correlazione tra gli orari di insegnamento, così come previsti dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e dagli allegati da C/1 a C/8 del presente decreto, e i livelli di apprendimento in uscita dalla scuola primaria, dalla scuola secondaria di primo grado, dal primo biennio, dal secondo biennio e dal quinto anno dei licei, è evidenziata nell'allegato D al medesimo decreto n. 59 del 2004;

     b) l'orario annuale obbligatorio di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, è incrementato di 66 ore, di cui 33 ore destinate all'insegnamento della lingua inglese e 33 ore destinate all'insegnamento della tecnologia; conseguentemente, l'orario annuale rimesso alla scelta facoltativa ed opzionale degli studenti, di cui al comma 2 del predetto articolo 10, è ridotto di un corrispondente numero di ore;

     c) le indicazioni nazionali relative agli obiettivi specifici di apprendimento per l'inglese nella scuola primaria e quelle relative agli obiettivi specifici di apprendimento per la lingua inglese e per la seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado, contenute rispettivamente negli allegati B e C al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sono sostituite da quelle contenute nell'allegato E al presente decreto.

     2. Al fine di offrire agli studenti l'opportunità di conseguire un livello di apprendimento della lingua inglese analogo a quello della lingua italiana è data facoltà, nella scuola secondaria di primo grado, alle famiglie che ne facciano richiesta, di utilizzare, per l'apprendimento della predetta lingua, anche il monte ore dedicato alla seconda lingua comunitaria. Tale scelta è effettuata al primo anno della scuola secondaria di primo grado e si intende confermata per l'intero corso della scuola secondaria di primo grado ed anche per i percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione. I livelli di apprendimento in uscita dalla scuola secondaria di primo grado e dai percorsi dei licei sono determinati, per gli studenti che si sono avvalsi della scelta medesima, secondo l'allegato D-bis al presente decreto.

     3. Resta ferma la possibilità, per gli studenti di cui al comma 2, di avvalersi dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nell'ambito delle attività ed insegnamenti facoltativi.]

 

     Art. 26. Insegnamento delle scienze [24]

     [1. Al fine di raccordare le competenze nelle scienze, da acquisire nel primo ciclo, con quelle da raggiungere al termine dei percorsi liceali, le indicazioni nazionali relative agli obiettivi specifici di apprendimento per le scienze, contenute nell'allegato C al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 sono sostituite da quelle contenute nell'allegato F al presente decreto.]

 

Capo V

Norme transitorie e finali

 

     Art. 27. Passaggio al nuovo ordinamento [25]

     [1. Il primo anno dei percorsi liceali di cui al Capo II è avviato previa definizione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata, dei seguenti aspetti:

     a) tabelle di confluenza dei percorsi di istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi liceali di cui al presente decreto, da assumere quale riferimento di massima per la programmazione della rete scolastica di cui all'articolo 138, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     b) tabelle di corrispondenza dei titoli di studio in uscita dai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado dell'ordinamento previgente con i titoli di studio in uscita dai percorsi liceali di cui al Capo II;

     c) l'incremento fino al 20% della quota dei piani di studio rimessa alle istituzioni scolastiche, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale in uscita dal percorso di cui all'articolo 2, comma 3.]

     2. Il primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III è avviato sulla base della disciplina specifica definita da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III, previa definizione con accordi in Conferenza Stato-Regioni ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei seguenti aspetti:

     a) individuazione delle figure di differente livello, relative ad aree professionali, articolabili in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio;

     b) standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche necessarie al conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonchè alle competenze professionali proprie di ciascuna specifica figura professionale di cui alla lettera a);

     c) standard minimi relativi alle strutture delle istituzioni formative e dei relativi servizi.

     [3. L'attuazione del Capo II e del Capo III avviene nel quadro della programmazione della rete scolastica di cui all'articolo 138, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, finalizzata a far corrispondere l'offerta formativa complessiva alle esigenze formative del territorio di ciascuna Regione. L'amministrazione scolastica assicura la propria piena collaborazione, su richiesta della Regione. Al coordinamento dell'attuazione a livello nazionale si provvede attraverso specifiche intese in sede di Conferenza unificata da definire entro il 30 novembre 2005. A tale fine, la programmazione di ciascuna Regione va definita entro il 31 dicembre 2005.

     4. Le prime classi dei percorsi liceali e il primo anno di quelli di istruzione e formazione professionale sono avviati contestualmente a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2010-2011, previa definizione di tutti gli adempimenti normativi previsti. Sino alla definizione di tutti i passaggi normativi propedeutici all'avvio del secondo ciclo, di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il medesimo Ministero non promuove sperimentazioni del nuovo ordinamento nelle scuole, ferma restando l'autonomia scolastica [26].

     5. Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento, fino alla messa a regime del sistema dei licei, la consistenza numerica della dotazione dell'organico di diritto del personale docente resta confermata nelle quantità complessivamente determinate per l'anno scolastico 2005/2006.

     6. I corsi previsti dall'ordinamento previgente continuano fino alla trasformazione nei corsi previsti dal Capo II secondo le modalità di cui ai commi 1 e 3. I corsi avviati prima dell'attivazione dei nuovi percorsi proseguono fino al loro completamento.]

     7. Con l'attuazione dei percorsi di cui al Capo III, i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante, acquisiti tramite i percorsi di istruzione e formazione professionale, sono esclusivamente di competenza delle Regioni e delle Province autonome. In attesa della compiuta attuazione, da parte di tutte le Regioni, degli adempimenti connessi alle loro competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale, l'attuale sistema di istruzione statale continua ad assicurare, attraverso gli istituti professionali di Stato, l'offerta formativa nel settore, con lo svolgimento dei relativi corsi e il rilascio delle qualifiche.

     [8. In prima applicazione, i percorsi del liceo musicale e coreutico, di cui all'articolo 8, possono essere attivati in via sperimentale, sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

     9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto è adottato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di equipollenza dei titoli previsto dall'articolo 52 della legge 10 maggio 1983, n. 212.]

 

     Art. 28. Gradualità dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

     1. A partire dall'anno scolastico e formativo 2006/2007 e fino alla completa attuazione del presente decreto il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, ricomprende i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo-quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003. Per tali percorsi sperimentali continuano ad applicarsi l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 15 gennaio 2004 e l'accordo in sede di Conferenza Unificata 28 ottobre 2004.

     2. I percorsi sperimentali di cui al comma 1 sono oggetto di valutazione da parte del Servizio nazionale di valutazione di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 e di monitoraggio da parte dell'ISFOL.

     3. All'assolvimento del diritto-dovere nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III sono destinate le risorse di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 sul diritto dovere all'istruzione e alla formazione, da ripartirsi tra le Regioni come previsto dal comma 4 del medesimo articolo, nonchè una quota delle risorse di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53, da ripartirsi con le medesime modalità.

     4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi da concludere in sede di Conferenza unificata, sono individuati modalità e tempi per il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alle Regioni e agli Enti locali nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione, secondo quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, in stretta correlazione con l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo III. Ai predetti trasferimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano il trasferimento è disposto con le modalità previste dai rispettivi statuti, se le relative funzioni non sono già state attribuite.

 

     Art. 29. Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano

     1. All'attuazione del presente decreto nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano si provvede in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonchè alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

 

     Art. 30. Norme finanziarie

     1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in 44.930.239 euro per l'anno 2006 e in 43.021.470 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede con quota parte della spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

     2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, sono destinati: per l'anno 2006, euro 30.257.263 e, a decorrere dall'anno 2007 euro 15.771.788 alle assegnazioni per il funzionamento amministrativo-didattico delle istituzioni scolastiche; per l'anno 2006 euro 6.288.354 e a decorrere dall'anno 2007 euro 18.865.060, per le spese di personale. E' destinata, altresì, alla copertura del mancato introito delle tasse scolastiche la somma di euro 8.384.622 a decorrere dall'anno 2006.

     3. Con periodicità annuale, e comunque fino alla completa attuazione del nuovo ordinamento del sistema dei licei, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della riforma di cui al presente decreto, anche ai fini dell'applicazione della procedura di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 

     Art. 31. Norme finali e abrogazioni

     1. Sono fatti salvi gli interventi previsti per gli alunni in situazione di handicap dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

     2. Le seguenti disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi: articolo 82, esclusi i commi 3 e 4; articolo 191, escluso il comma 7; articolo 192, esclusi i commi 3, 4, 9, 10, e 11; articolo 193; articolo 194; articolo 195; articolo 196; articolo 198; articolo 199; articolo 206.

     3. I commi 1 e 2 dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono abrogati. I finanziamenti già previsti per l'obbligo formativo dal comma 4 del predetto articolo 68 sono destinati all'assolvimento del diritto-dovere, anche nell'esercizio dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

     4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, è abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto.

 

ALLEGATO A

(Art. 1 comma 5)

Profilo educativo, culturale e professionale dello studente(1) a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione

(1) I sostantivi ‘studente’, ‘allievo’, ‘ragazzo’ ecc. si riferiscono al ‘tipo’ persona al di là delle differenze tra maschi e femmine che ogni docente dovrà considerare nella concreta azione educativa e didattica.

 

Premessa

Il secondo ciclo si compone del sistema dei Licei e del sistema degli Istituti dell’istruzione e della formazione professionale. Esso, come recita la legge delega 28 marzo 2003, n. 53, è finalizzato:

a) alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani;

b) allo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;

c) all’esercizio della responsabilità personale e sociale.

A questo scopo, esso impiega in maniera organizzata e sistematica la riflessione critica sul sapere, sul fare e sull’agire.

L’istruzione e la formazione che i giovani incontrano nel secondo ciclo, al pari di quella già maturata nel primo ciclo, è finalizzata al processo educativo della crescita e della valorizzazione della persona umana, mediante l’interiorizzazione e l’elaborazione critica delle conoscenze disciplinari e interdisciplinari (sapere), l’acquisizione delle abilità tecniche e professionali (fare consapevole) e la valorizzazione

dei comportamenti personali e sociali (agire) stabiliti dal presente Profilo.

Finalità del secondo ciclo

a) Crescita educativa, culturale e professionale dei giovani. Questa finalità implica la scoperta del nesso tra i saperi e il sapere e il passaggio dalle prestazioni (o mansioni) alle competenze. Compito specifico del secondo ciclo, in questo senso, è trasformare la molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni e di fini; allo stesso modo, trasformare le prestazioni professionali in competenze, termine con il quale si indica l’impiego consapevole e creativo - nel più ampio contesto del lavoro e della vita individuale e sociale - di conoscenze organicamente strutturate e di abilità riferibili a uno specifico campo professionale. L’educazione, anche nelle sue manifestazioni di istruzione scolastica e di istruzione e formazione professionale, si configura, quindi, come l’incontro fra un patrimonio di conoscenze e di abilità e l’autonoma elaborazione che ogni giovane è chiamato a dare per la propria realizzazione e per il progresso materiale e spirituale della società.

b) Sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio. Questa finalità si concretizza in metodo di studio, spirito di esplorazione e di indagine, capacità intuitiva, percezione estetica, memoria, procedimenti argomentativi e dimostrativi, consapevolezza e responsabilità morale, elaborazione di progetti e risoluzione di problemi, che, nella loro complessità, rifuggono da riduzionismi.

c) Esercizio della responsabilità personale e sociale. Questa finalità pone lo studente nella condizione di decidere consapevolmente le proprie azioni in rapporto a sé e al mondo civile, sociale, economico, religioso di cui fa parte e all’interno del quale vive; di gestirsi in autonomia; di “prendere posizione” e di “farsi carico” delle conseguenze delle proprie scelte. In questo senso, tale finalità è anche impegno nel rispetto e nella crescita delle istituzioni (la famiglia, le imprese, gli enti territoriali, i servizi pubblici, le iniziative di volontariato, cooperazione e sindacato, le strutture della partecipazione democratica, gli stati nazionali, gli organismi sovranazionali) che possono aiutarlo ad ottimizzare le scelte personali in funzione del bene comune.

Secondo ciclo ed educazione permanente.

L’istruzione e la formazione garantite al giovane nel secondo ciclo degli studi, quindi, indipendentemente dalla sua scelta fra l’inserimento immediato nelle attività professionali e il proseguimento degli studi nell’università, nella formazione professionale superiore e nell’alta formazione, sono la condizione per la sua educazione permanente e gli assicurano gli strumenti intellettuali, morali, estetico-espressivi, relazionali, affettivi, operativi indispensabili per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita.

Allo stesso tempo, le istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo degli studi, sia per la loro flessibilità istituzionale, organizzativa e metodologica, sia per i rapporti che intrattengono con il mondo del lavoro e con l’università, la formazione professionale superiore e l’alta formazione, sono anche una risorsa per lo sviluppo integrato dei servizi territoriali finalizzato all’educazione permanente e alla riconversione professionale degli adulti.

Le articolazioni del Profilo

Il Profilo mette in luce come, indipendentemente dai percorsi di istruzione e di formazione frequentati, le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire), siano la condizione per maturare le competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale.

1. Identità

a) Conoscenza di sé

- Prendere coscienza delle dinamiche che portano all’affermazione della propria identità attraverso rapporti costruttivi con adulti e coetanei.

- Riflettere sui contenuti appresi e sugli insegnamenti delle principali figure della cultura e della storia.

- Essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà che le possono valorizzare e realizzare.

- Imparare a riconoscere e a superare gli errori e gli insuccessi, avvalendosi anche delle opportunità offerte dalla famiglia e dall’ambiente scolastico e sociale.

- Orientarsi consapevolmente nelle scelte di vita e nei comportamenti sociali e civili.

- Cogliere la dimensione morale di ogni scelta e interrogarsi sulle conseguenze delle proprie azioni.

- Avere coscienza che è proprio dell’uomo ricercare un significato alla propria vita e costruire una visione integrata dei problemi di cui è protagonista.

b) Relazione con gli altri

- Sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto.

- Elaborare, esprimere e argomentare le proprie opinioni, idee e valutazioni e possedere i linguaggi necessari per l’interlocuzione culturale con gli altri.

- Porsi in modo attivo e critico di fronte alla crescente quantità di informazioni e di sollecitazioni esterne.

- Collaborare, cooperare con gli altri e contribuire al buon andamento della vita familiare e scolastica.

- Rispettare le funzioni e le regole della vita sociale e istituzionale.

- Giungere al pieno esercizio dei diritti politici in maniera consapevole attraverso un dialogo critico, diretto e costante con gli adulti e con le istituzioni.

c) Orientamento

- Conoscere i punti di forza e le debolezze della propria preparazione; verificare costantemente

l’adeguatezza delle proprie decisioni circa il futuro scolastico e professionale;

operare flessibilmente gli opportuni cambiamenti o integrazioni di percorso nella consapevolezza dell’importanza dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita.

- Elaborare un’ipotesi per la prosecuzione degli studi, la ricerca del lavoro, la riconversione professionale e la formazione continua anche attraverso la valorizzazione del Portfolio delle competenze personali.

- Elaborare, esprimere e sostenere un progetto di vita, proiettato nel mondo del lavoro o dell’istruzione e della formazione superiori, che tenga conto, realisticamente, del percorso umano e scolastico intervenuto.

- Vivere il cambiamento e le sue forme come un’opportunità di realizzazione personale e sociale e come stimolo al miglioramento individuale e collettivo.

2. Strumenti culturali

- Elaborare un autonomo metodo di studio che avvalori sia il proprio stile di apprendimento, sia la natura e la complessità dei problemi interdisciplinari e degli argomenti disciplinari incontrati.

- Ragionare sul perché e sul come di problemi pratici e astratti; isolare cause ed effetti, distinguere catene semplici e catene ramificate di concetti ed eventi.

- Associare e classificare in livelli gerarchici differenti vari aspetti di un problema e maturare competenze di giudizio e di valutazione.

- Superare i limiti di prospettive d’analisi troppo parziali.

- Confrontarsi con gli aspetti operativi dei concetti e delle teorie.

- Leggere e produrre testi di differenti dimensioni e complessità e adatti alle varie situazioni interattive.

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire in maniera costruttiva il confronto sociale ed ottenere il riconoscimento della legittimità del proprio punto di vista.

- Possedere conoscenze solide sulla struttura della lingua italiana, anche attraverso opportuni confronti con l’inglese e con la seconda lingua comunitaria.

- Orientarsi entro i principali generi letterari e conoscere autori e testi sia della letteratura italiana, sia delle altre letterature mondiali, soprattutto di quelle dei Paesi Ue di cui si studiano la lingua e la cultura.

- Sviluppare il gusto per l’opera d’arte verbale, per l’espressione e per la densità del pensiero.

- Utilizzare per i principali scopi comunicativi e operativi la lingua inglese e una seconda lingua comunitaria, e avere adeguate conoscenze delle culture di cui queste lingue sono espressione.

- Utilizzare efficacemente codici, tra loro integrati o autonomi, anche diversi dal codice verbale (fotografia, cinema, web e in generale ipertesti, teatro).

- Leggere un’opera d’arte, contribuire alla valorizzazione del patrimonio artistico ed ambientale e apprezzare il linguaggio musicale nelle sue diverse forme.

- Riconoscere in tratti e dimensioni specifiche della cultura e del vivere sociale contemporanei radici storico-giuridiche, linguistico-letterarie e artistiche che li legano al mondo classico e giudaico-cristiano; riconoscere, inoltre, l’identità spirituale e materiale dell’Italia e dell’Europa, ma anche l’importanza storica e attuale dei rapporti e dell’interazione con altre culture; collocare in questo contesto la riflessione sulla dimensione religiosa dell’esperienza umana e, per gli studenti che se ne avvalgono, l’insegnamento della Religione Cattolica impartito secondo gli accordi concordatari e le successive intese.

- Operare confronti costruttivi fra realtà geografiche e storiche diverse.

- Riconoscere in fatti e vicende concrete della vita quotidiana familiare e sociale fondamentali concetti e teorie economiche e giuridiche.

- Comprendere la realtà naturale attraverso l’applicazione di metodi adeguati di osservazione, di indagine e di procedure sperimentali propri delle scienze. Esplorare e comprendere gli elementi tipici di un ambiente naturale ed umano inteso come sistema ecologico. Comparare diverse teorie scientifiche e collocarle nel loro contesto storico e culturale.

- Conoscere criticamente concetti matematici e operare con essi per porre e risolvere problemi relativi agli aspetti strutturali della disciplina e alle sue diverse applicazioni.

Comprendere il ruolo che il linguaggio matematico ricopre in quanto strumento essenziale per descrivere, comunicare, formalizzare, dominare i campi del sapere scientifico e tecnologico. Comprendere il procedimento di modellizzazione che porta alla costruzione degli strumenti matematici e inquadrarli nel più generale processo di conoscenza e razionalizzazione della realtà.

- Analizzare e rappresentare processi e sistemi tecnici attraverso opportuni strumenti o modelli logico-formali.

- Mettere in relazione la tecnologia con i contesti socio-ambientali e con i processi storico-culturali che hanno contribuito a determinarla. Partecipare attivamente ad attività di ricerca in ambiti generali o settoriali.

- Utilizzare strumenti di consultazione e strumenti informatici per ricavare documentazioni, elaborare grafici e tabelle comparative, riprodurre immagini e riutilizzarle, scrivere ed archiviare, in prospettiva teorica e/o professionale.

- Essere consapevoli delle potenzialità comunicative dell’espressività corporea e del rapporto possibile con altre forme di linguaggio; conoscere e inquadrare criticamente l’importanza dell’attività sportiva nella storia dei singoli, del mondo civile e della cultura.

3. Convivenza civile

- Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.

- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali.

- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica.

- Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.

- Partecipare al dibattito culturale.

- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.

- Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.

- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo e migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.

- Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo.

 

Una sintesi

Dopo aver frequentato il secondo ciclo, grazie anche alle specifiche sollecitazioni educative recepite lungo tutto il percorso di istruzione e/o di istruzione e formazione professionale, gli studenti sono posti nella condizione di:

- conoscere se stessi, le proprie possibilità e i propri limiti, le proprie inclinazioni, attitudini, capacità;

- risolvere con responsabilità, indipendenza e costruttività i normali problemi della vita quotidiana personale;

- possedere un sistema di valori, coerenti con i principi e le regole della Convivenza civile, in base ai quali valutare i fatti ed ispirare i comportamenti individuali e sociali;

- concepire progetti di vario ordine, dall’esistenziale al pratico;

- decidere in maniera razionale tra progetti alternativi e attuarli al meglio, coscienti dello scarto possibile tra intenti e risultati e della responsabilità che comporta ogni azione o scelta individuale;

- utilizzare tutti gli aspetti positivi che vengono da un corretto lavoro di gruppo;

- partecipare attivamente alla vita sociale e culturale, a livello locale, nazionale, comunitario e internazionale;

- esprimersi in italiano, oralmente e per iscritto, con proprietà e attraverso schemi sintattici argomentativi, logici, espressivi;

- leggere e individuare nei testi i dati principali e le argomentazioni addotte;

- coltivare sensibilità estetiche ed espressive di tipo artistico, musicale, letterario;

- possedere un adeguato numero di strumenti formali, matematici o comunque logici, e saperli applicare a diversi ambiti di problemi generali e specifici;

- individuare nei problemi la natura, gli aspetti fondamentali e gli ambiti;

- riflettere sulla natura e sulla portata di affermazioni, giudizi, opinioni;

- avere memoria del passato e riconoscerne nel presente gli elementi di continuità e discontinuità nella soluzione di problemi attuali e per la progettazione del futuro.

 

 

ALLEGATO B

(Art. 2 comma 3)

 

Profilo educativo, culturale e professionale dello studente(1) a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei

1 I sostantivi ‘studente’, ‘allievo’, ‘ragazzo’ ecc. si riferiscono al ‘tipo’ persona al di là delle differenze tra maschi e femmine che ogni docente dovrà considerare nella concreta azione educativa e didattica.

 

Le articolazioni del Profilo

Strumenti culturali per i percorsi liceali

I giovani, dopo aver frequentato qualsiasi Liceo, attraverso lo studio, le esperienze operative, il dialogo, la valorizzazione della loro creatività ed indipendenza intellettuale, sono posti nella condizione di:

- avere gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale e critico di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni ed ai problemi;

- riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; distinguere il valore conoscitivo delle diverse scienze in relazione ai loro diversi metodi di indagine e individuare in esse, dove ci siano, le matrici classiche dei procedimenti e la loro evoluzione attraverso il pensiero moderno e contemporaneo;

- possedere ed utilizzare, in modo ampio e sicuro, un patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nell’ambito dei vari contesti sociali e culturali; avere consapevolezza e conoscenza delle principali tappe dello sviluppo storico della lingua italiana e del suo rapporto con i dialetti interni, le lingue minoritarie e con le principali lingue europee; riuscire a stabilire comparazioni e a riconoscere i vari elementi di continuità o di diversità tra l’italiano e le lingue antiche o moderne studiate;

- possedere, nelle lingue straniere moderne studiate, competenze ricettive, produttive, di interazione, di mediazione, intese come strumento di approfondimento di significato e di interpretazione di codici diversi; possedere competenze in una o più lingue settoriali tali da permetterne l’utilizzo e l’approfondimento all’università o nel proprio ambito di lavoro;

- conoscere le linee essenziali della nostra storia letteraria e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali; istituire rapporti significativi e storicamente contestualizzati con i movimenti e le opere più importanti delle letterature classiche e moderne, soprattutto con quelle dei paesi di cui si studiano lingua e cultura;

- essere consapevoli della misura in cui le lingue e le civiltà classiche costituiscono il fondamento della fisionomia culturale e linguistica dell’Europa.

- individuare e comprendere le forme moderne della comunicazione, quali messaggi orali, scritti, visivi, digitali, multimediali, nei loro contenuti, nelle loro strategie espressive e negli strumenti tecnici utilizzati;

- conoscere le linee essenziali, gli avvenimenti ed i personaggi più importanti della storia del nostro Paese, inquadrandola in quella dell’Europa, a partire dalle comuni origini greco-romane e nel quadro più generale della storia del mondo; collocare la storia nei contesti geografici in cui si è sviluppata e cogliere le relazioni tra tempo, ambienti e società, nelle dimensioni locali, intermedie e globali;

- padroneggiare le nozioni e le categorie essenziali elaborate dalla tradizione filosofica, sapendone inquadrare storicamente i principali autori, leggerne i testi più significativi e apportare il proprio contributo di pensiero nella discussione dei temi metafisici, logici, etici, estetici e politici posti all’attenzione;

- “leggere” opere d’arte significative (pittoriche, plastiche, grafiche, architettoniche, urbanistiche, musicali) nelle diverse tipologie e collocarle nel loro contesto storico, culturale e tecnico;

- conoscere e padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità fondamentali e necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate;

- comprendere il tipo di indagine propria delle discipline scientifiche, la modellizzazione dei fenomeni, la convalida sperimentale del modello, l’interpretazione dei dati sperimentali;

- collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee e della cultura, nella storia delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche;

- avere familiarità con gli strumenti informatici per utilizzarli nelle attività di studio e di approfondimento delle altre discipline; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e scomposizione dei processi complessi, nell’individuazione di procedimenti risolutivi;

- acquisire le conoscenze tecniche e tecnologiche indispensabili nella vita quotidiana e sperimentare l’uso di semplici strumenti tecnologici; conoscere le caratteristiche dei sistemi tecnici semplici e i tipi di funzioni da essi svolte; individuare le connessioni tra scienza e tecnica;

- essere consapevoli delle potenzialità comunicative dell’espressività corporea e del rapporto possibile con altre forme di linguaggio; conoscere e inquadrare criticamente l’importanza dell’attività sportiva nella storia dei singoli, del mondo civile e della cultura.

Liceo artistico

- individuare le problematiche estetiche, storiche, economiche, sociali e giuridiche connesse alla tutela e alla valorizzazione dei beni artistici e culturali;

- conoscere e utilizzare i codici della comunicazione visiva e audiovisiva nella ricerca e nella produzione artistica, in relazione al contesto storico-sociale;

- conoscere e padroneggiare tecniche grafiche, pittoriche, plastiche e architettoniche e collegarle con altri tipi di linguaggio studiati;

- impiegare tecnologie tradizionali e innovative nella ricerca, nella progettazione e nello sviluppo delle proprie potenzialità artistiche.

Liceo classico

- individuare la presenza di radici, parole o elementi grammaticali greco-latini nella lingua italiana, in quelle comunitarie studiate e nel lessico specifico di altre discipline di studio;

- sviluppare e potenziare con l’apprendimento delle lingue classiche le capacità di analisi e di elaborazione critica di ogni argomento di studio;

- valutare il significato e l’apporto strategico delle singole discipline nel quadro culturale; percepire l’importanza del pensiero filosofico e scientifico e le reciproche connessioni e interdipendenze che hanno permesso l’evolversi della civiltà;

- riconoscere nella civiltà contemporanea la permanenza di miti, personaggi, spiritualità, ereditati dalla civiltà greco-romana e, nello stesso tempo, saper evidenziare gli elementi di discontinuità tra quella civiltà e la nostra nelle varie forme della cultura giuridica, politica, storica, religiosa, morale, filosofica, letteraria, scientifica, tecnologica e artistica;

- utilizzare gli strumenti filologici, affinare la sensibilità ai valori estetici, applicare il rigore metodologico per interpretare il presente e rendere creativamente viva l’eredità spirituale greco-romana.

Liceo linguistico

- comunicare in tre lingue in vari ambiti sociali e in situazioni professionali;

- riconoscere gli elementi caratterizzanti le lingue studiate, i diversi generi testuali, i differenti linguaggi settoriali;

- passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;

- fruire in maniera critica di messaggi veicolati nelle varie lingue da fonti diverse;

- affrontare in lingua diversa dall’italiano contenuti disciplinari del corso di studi;

- riflettere in un’ottica comparativa sulla struttura, sull’uso e sulle variazioni dei sistemi linguistici studiati;

- conoscere aspetti significativi delle culture straniere e riflettere su di esse in prospettiva interculturale;

- confrontarsi in modo critico con il sapere e la cultura degli altri popoli, attraverso il contatto con civiltà, stili di vita diversi dai propri, anche tramite esperienze di studio nei paesi in cui si parlano le lingue studiate.

[Liceo economico

- analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana in chiave economica ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi;

- conoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto;

- comprendere il cambiamento economico, sociale, tecnologico e l’evolversi dei bisogni, sviluppare capacità imprenditoriali e gestionali;

- riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, artistici, culturali e tra la dimensione globale e locale di tali fenomeni;

- comprendere che lo studio dell’economia presuppone conoscenze filosofiche, morali, storiche, geografiche, scientifiche e matematiche;

- sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di strumenti matematici, statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali] [27].

Liceo musicale e coreutico

- conoscere repertori significativi del patrimonio musicale e coreutico nazionale e internazionale, analizzandoli mediante l’ascolto, la visione e la decodifica dei testi;

- individuare le ragioni e i contesti storici relativi ad opere, autori, personaggi, artisti, movimenti, correnti musicali e allestimenti coreutici;

- conoscere ed analizzare gli elementi strutturali del linguaggio musicale e coreutico sotto gli aspetti della composizione, dell’interpretazione, dell’esecuzione e dell’improvvisazione;

- conoscere le relazioni tra musica, motricità, emotività e scienze cognitive.

In particolare, per la sezione musicale:

- conoscere e utilizzare le principali tecniche della scrittura musicale;

- conoscere le principali linee di sviluppo tecnologico in campo musicale;

- usare le tecnologie elettroacustiche e/o informatiche a supporto del proprio studio;

- utilizzare un secondo strumento monodico o polifonico, a integrazione di quello principale, praticandone le tecniche di base;

- partecipare ad insiemi vocali e strumentali e adottare comportamenti e tecniche adeguate;

- eseguire repertori afferenti a epoche e stili diversi con capacità di autonomia nello studio e di autovalutazione della propria esecuzione.

In particolare, per la sezione coreutica:

- analizzare il movimento e le forme della di danza negli elementi costitutivi di gesto e musica;

- acquisire le tecniche e le competenze esecutive fondamentali nei repertori di danza classica, moderna e contemporanea;

- operare in équipe e conoscere le componenti tecniche e stilistiche relative ad allestimenti di repertorio;

- conoscere i diversi elementi di stile della coreografia attraverso le varie epoche e interpretare repertori del patrimonio coreutico.

Liceo scientifico

- approfondire la connessione tra cultura umanistica e sviluppo dei metodi critici e di conoscenza propri della matematica e delle scienze naturali;

- Seguire lo sviluppo scientifico e tecnologico, consapevoli delle potenzialità e dei limiti degli strumenti impiegati per trasformare l’esperienza in sapere scientifico;

- individuare rapporti storici ed epistemologici tra logica matematica e logica filosofica;

- individuare le analogie e le differenze tra i linguaggi simbolico- formali e il linguaggio comune;

- usare procedure logico-matematiche, sperimentali e ipotetico-deduttive proprie dei metodi di indagine scientifica;

- individuare i caratteri specifici e le dimensioni tecnico-applicative dei metodi di indagine utilizzati dalle scienze sperimentali;

- individuare le interazioni sviluppatesi nel tempo tra teorie matematiche e scientifiche e teorie letterarie, artistiche e filosofiche.

Liceo delle scienze umane

- conoscere i principali campi di indagine delle scienze umane e collegare, interdisciplinarmente, le competenze specifiche della ricerca pedagogica, psicologica e socio-antropologica;

- definire con criteri scientifici, in situazioni reali o simulate, le variabili che influenzano i fenomeni educativi ed i processi formativi;

- ricostruire, attraverso letture di pagine significative, le varie forme identitarie, personali e comunitarie; identificare i modelli teorici e politici di convivenza e le attività pedagogiche ed educative da essi scaturite;

- confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere nella realtà attuale la complessità della condizione e della convivenza umana, con particolare attenzione ai luoghi dell’educazione, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai processi interculturali e alle istanze espresse dalla necessità di “apprendere per tutta la vita”;

- familiarizzare con le principali metodologie relazionali e comunicative comprese quelle relative alla media education.

[Liceo tecnologico

- conoscere i principali rapporti e le modificazioni intervenute tra scienza, tecnica e tecnologia nel corso della storia;

- riflettere criticamente sul rapporto uomo / macchina e sulle forme di intelligenza artificiale;

- apprezzare le tecnologie come manifestazione di razionalità e di creatività dell’uomo;

- evidenziare il contributo apportato dalle tecnologie alla conoscenza scientifica e al cambiamento delle condizioni di vita;

- analizzare i problemi scientifici, filosofici, etici, sociali ed estetici, connessi ad ogni passaggio dal progetto al prodotto, da un’idea alla sua realizzazione in sistemi operativi e produttivi;

- individuare il carattere dinamico dell’attuale sviluppo scientifico in relazione al

progredire delle tecniche di indagine ed all’evolversi dei sistemi tecnologici;

- cogliere le implicazioni sociali, produttive, economiche ed ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;

- utilizzare i modelli per la simulazione e la gestione di processi tecnologici;

- applicare le metodologie di progettazione e di gestione dei processi tecnologici.] [28]

 

 

ALLEGATO C

(Art. 2 comma 3)

 

Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati dei percorsi liceali

 

Il secondo ciclo di istruzione e di formazione

Il secondo ciclo di istruzione e di formazione si compone unitariamente del sistema dei licei e del sistema degli istituti dell’istruzione e formazione professionale. Ambedue, secondo le linee tracciate dal Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, mettono al centro delle proprie preoccupazioni l’armonica ed integrale maturazione degli studenti e delle studentesse(1).

(1) Successivamente si useranno soltanto i sostantivi ‘ragazzo’, ‘studente’, oppure ‘allievo, allievi’. Essi si riferiscono al “tipo” persona, al di là delle differenze tra maschi e femmine che ogni docente dovrà considerare nella concreta azione educativa e didattica.

 

I due sistemi, da un lato, continuano e perfezionano, valorizzando le inclinazioni e le attitudini degli studenti, il percorso educativo iniziato nella scuola dell’infanzia e nel primo ciclo di istruzione; dall’altro lato, consolidando l’identità e l’orientamento personali, e, introducendo gli studenti al pieno esercizio della convivenza civile, promuovono negli studenti la maturazione necessaria sia per proseguire gli studi superiori (università, alta formazione artistica, musicale e coreutica, istruzione e formazione professionale superiore), sia per inserirsi nel mondo del lavoro, consapevoli

dell’importanza dell’apprendimento in tutto l’arco della vita.

I due sistemi contengono percorsi formativi diversi per scopi e durata, ma, allo stesso tempo, sono tra loro interconnessi e di pari dignità qualitativa.

Per l’intera durata del secondo ciclo di istruzione e di formazione sono assicurate e garantite

le possibilità di riorientamento degli studenti all’interno dell’unico sistema educativo composto sia

dai percorsi liceali sia dai percorsi dell’istruzione e della formazione professionale.

 

Il sistema dei percorsi liceali nel secondo ciclo di istruzione e di formazione

1. Il fine specifico dei percorsi dei licei è la theoría. Questo fine non esclude, né lo potrebbe per l’unità della persona umana e della cultura, la dimensione operativa. Anzi, le esperienze pratiche di progettazione, di laboratorio, di stage e di tirocinio formativo che si sviluppano a tempo pieno o in alternanza scuola lavoro nei percorsi liceali, e particolarmente nei licei vocazionali, sono un’importante modalità organizzativa, metodologica e didattica per giungere alla conoscenza, consolidarla, precisare meglio concetti e relazioni tra concetti, illuminare teorie.

 

2. Oggi, molte conoscenze e abilità sono apprese da ogni studente attraverso apprendimenti

non formali e informali. Ogni ragazzo porta, perciò, nel sistema educativo di istruzione e di formazione

copioni, stereotipi, scenari, pratiche e dinamiche di vita personale e sociale, nonché visioni

personali del mondo già strutturate, in positivo e in negativo, e dalle quali è impossibile prescindere per qualsiasi apprendimento formalizzato.

Proprio perché nemmeno il sistema dei licei può competere con gli apprendimenti informali e non formali, con la trasmissione di pratiche sociali automatiche e di visioni del mondo già sedimentate in modi di pensare, fare e agire, è opportuno che in esso si abituino i giovani alla distanza e al controllo critico. In questo senso, nel sistema dei licei si creano le condizioni culturali, metodologiche,

emotive e relazionali perché gli apprendimenti formali, non formali e informali siano esaminati e vagliati criticamente sul piano logico, etico-sociale ed estetico.

In quanto liceo, ogni percorso promuove le competenze del Profilo educativo, culturale e professionale dello studente alla fine del secondo ciclo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei. I vari licei affermano però la propria identità interpretando il Profilo secondo le specifiche prospettive indicate nel Capo II del decreto legislativo.

Obiettivi generali del processo formativo

Nel quadro tracciato dal decreto legislativo precitato, ogni percorso liceale promuove la trasformazione dell’insieme delle conoscenze e delle abilità del suo piano di studi in competenze personali, secondo il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei, tenendo presenti gli obiettivi generali di seguito indicati.

Ricerca dell’unità della cultura. Ogni percorso liceale non mira ad una semplice collazione, ancorché sistematica, di «saperi». La sua ambizione è piuttosto di trasformare, grazie alla mediazione educativa e didattica dei docenti, i «saperi» in «sapere» e le «singole discipline» in «cultura». Il rapporto libero, aperto, costruttivo e critico con le diverse prospettive di ricerca, infatti, consente ai giovani di costruirsi una personale visione del mondo e di integrare in modo armonico le diverse componenti della propria personalità.

Promozione dell’interdisciplinarità. Se è utile ordinare il sapere per discipline, non è meno utile ricordare l’impossibilità di affrontare una disciplina a prescindere dalle altre. Fare matematica implica, infatti, anche correttezza linguistica, sensibilità storica, estetica, tecnico-operativa, morale ecc. In tale quadro, non è produttivo un insegnamento autoreferenziale e segmentato delle singole discipline. L’abitudine a trasferire strumenti e schemi concettuali da un contesto disciplinare ad un altro, la scoperta del carattere fortemente generativo del punto di vista extradisciplinare, il riconoscimento della complessità dei metodi e dei concetti che danno maggior senso alla realtà e alla vita individuale e sociale diventano, quindi, una costante dell’intenzionalità formativa.

Avvaloramento della storicità. È importante quanto illuminante cogliere gli eventi storici di genesi e di evoluzione di qualsiasi ambito disciplinare. I contenuti e i metodi di ogni disciplina si arricchiscono, infatti, di senso e di motivazione quando sono posti all’interno di uno sfondo storico e sociale che ne giustifichi e contestualizzi la nascita, lo scopo e lo sviluppo.

Centralità della lingua e dei linguaggi. Poiché il fatto linguistico non è esclusivo delle lingue, ma appartiene a tutte le espressioni simboliche della cultura umana, ogni scienza, e conseguentemente ogni disciplina di studio, analogamente alle lingue, non può trascurare i problemi legati al linguaggio ed alla comunicazione all’interno e all’esterno del proprio settore culturale.

Consapevolezza dell’analogicità del concetto di scienza. Le discipline umanistiche rivendicano una scientificità analoga a quella delle discipline esatte e naturali, anche se, ovviamente, sono diversi i criteri e le condizioni attraverso i quali possono affermare la fondatezza e l’affidabilità dei propri contenuti. Scientificità, infatti, è “rendere ragione” in modo pubblico e rigoroso della realtà che si studia e problematizzare, sul piano logico e sociale, posizioni ed ipotesi rispetto alla stessa, con serietà metodologica e atteggiamento critico.

Riconoscimento del valore della problematicità. La dimensione problematica rimanda all’originaria complessità del reale, agli interrogativi esistenziali che tale complessità ha suscitato e suscita negli uomini, al rigore argomentativo che deve accompagnare le risposte a tali interrogativi, alla collocazione psicologica, storica e sociale delle visioni del mondo di ciascuno. Competenza è orientarsi in questo dimensione, assumendola come ordinario atteggiamento professionale e di vita.

Sviluppo della progettualità personale e della cooperazione sociale. Affermare la persona come protagonista dei significati del proprio essere e agire vuol dire tendere ad un apprendimento sempre frutto di ricerca personale libera e consapevole sui valori che si avvertono rilevanti per la propria esistenza. Da qui l’attitudine alla progettazione di sé e delle proprie esperienze di vita. Il progetto di vita personale, tuttavia, esige un alto grado di coinvolgimento e di interazione con gli altri, in maniera intima e diretta. In questo senso, i percorsi liceali sono chiamati ad alimentare la fiducia sociale, a promuovere relazioni di empatia e di cooperazione con gli altri e a dimostrare, con l’esperienza diretta, che il benessere personale contribuisce sempre alla preservazione ed alla crescita del benessere sociale, e viceversa.

Obiettivi specifici di apprendimento

Il percorso educativo del Liceo, nella prospettiva della maturazione del Profilo dello studente, utilizza gli obiettivi specifici di apprendimento indicati per i due bienni e per l’ultimo anno al fine di progettare unità di apprendimento. Queste partono da obiettivi formativi adatti e significativi per i singoli studenti, definiti anche con i relativi standard di apprendimento, si sviluppano mediante appositi percorsi di metodo e di contenuto e valutano, alla fine, sia il livello delle conoscenze e delle abilità acquisite, sia se e quanto esse abbiano maturato le capacità di ciascun allievo, trasformandole in competenze certificate (art. 8 del DPR 275/99).

Gli obiettivi specifici di apprendimento indicati nelle tabelle allegate sono ordinati per discipline, da un lato, e per ‘educazioni’ che trovano la loro sintesi nell’unitaria educazione alla Convivenza civile, dall’altro. Non bisogna, comunque, a questo proposito, trascurare tre consapevolezze.

- La prima avverte che l’ordine epistemologico di presentazione delle conoscenze e delle abilità che costituiscono gli obiettivi specifici di apprendimento non va confuso con il loro ordine di svolgimento psicologico e didattico con gli allievi. L’ordine epistemologico vale per i docenti e disegna una mappa culturale, semantica e sintattica, che essi devono padroneggiare anche nei dettagli e mantenere sempre viva ed aggiornata sul piano scientifico al fine di poterla poi tradurre in azione educativa e organizzazione didattica coerente ed efficace.

L’ordine di svolgimento psicologico e didattico vale, invece, per gli allievi ed è tutto affidato alle determinazioni professionali delle istituzioni scolastiche e dei docenti, ed entra in gioco quando si passa dagli obiettivi specifici di apprendimento agli obiettivi formativi. Per questo non bisogna attribuire al primo ordine la funzione del secondo. Soprattutto, non bisogna cadere nell’equivoco di impostare e condurre le attività didattiche quasi in una corrispondenza biunivoca con ciascun obiettivo specifico di apprendimento. L’insegnamento, in questo caso, infatti, diventerebbe una forzatura.

Al posto di essere frutto del giudizio e della responsabilità professionali necessari per progettare

la declinazione degli obiettivi specifici di apprendimento negli obiettivi formativi, ridurrebbe i secondi

ad una esecutiva applicazione dei primi. Inoltre, trasformerebbe l’attività didattica in una meccanica successione di esercizi/verifiche degli obiettivi specifici di apprendimento indicati che toglierebbe ogni respiro educativo e culturale all’esperienza scolastica, oltre che autonomia alla professione docente.

- La seconda consapevolezza ricorda che gli obiettivi specifici di apprendimento indicati per le diverse discipline e per l’educazione alla Convivenza civile, se pure sono presentati in maniera analitica, obbediscono, in realtà, ciascuno, al principio della sintesi e dell’ologramma: gli uni rimandano agli altri; non sono mai, per quanto possano essere autoreferenziali, richiusi in se stessi, ma sono sempre un complesso e continuo rimando al tutto. Dentro la disciplinarità anche più spinta, in sostanza, va sempre rintracciata l’apertura inter e transdisciplinare. E dentro, o dietro, le ‘educazioni’

che scandiscono l’educazione alla Convivenza civile vanno sempre riconosciute le discipline, così come attraverso le discipline non si fa altro che promuovere l’educazione alla Convivenza civile e, attraverso questa, nient’altro che l’unica educazione integrale di ciascuno a cui tutta l’attività scolastica è indirizzata.

- La terza consapevolezza riguarda, quindi, il significato e la funzione da attribuire alle tabelle degli obiettivi specifici di apprendimento. Esse hanno lo scopo di indicare con la maggior chiarezza e precisione possibile i livelli essenziali di prestazione (intesi qui nel senso di standard di prestazione del servizio) che le scuole pubbliche della Repubblica sono tenute in generale ad assicurare ai cittadini per mantenere l’unità del sistema educativo nazionale di istruzione e di formazione, per impedire la frammentazione e la polarizzazione del sistema e, soprattutto, per consentire ai ragazzi la possibilità di maturare in tutte le dimensioni tracciate nel Profilo educativo, culturale e professionale.

Non hanno, perciò, alcuna pretesa validità per i casi singoli, siano essi le singole istituzioni scolastiche o, a maggior ragione, i singoli allievi. È compito esclusivo di ogni scuola autonoma e dei docenti, infatti, nel concreto della propria storia e del proprio territorio, assumersi la libertà di mediare, interpretare, ordinare, distribuire ed organizzare gli obiettivi specifici di apprendimento negli obiettivi formativi, negli standard di apprendimento, nei contenuti, nei metodi e nelle verifiche delle Unità di Apprendimento, considerando, da un lato, le capacità complessive di ogni studente che devono essere sviluppate al massimo grado possibile e, dall’altro, le teorie pedagogiche e le pratiche didattiche più adatte a trasformarle in competenze personali. Allo stesso tempo, tuttavia, è compito esclusivo di ogni scuola autonoma e dei docenti assumersi la responsabilità di «rendere conto» delle scelte fatte e di porre gli allievi, le famiglie e il territorio nella condizione di conoscerle e di condividerle.

Dagli obiettivi specifici di apprendimento agli obiettivi formativi

Il «cuore» del processo educativo si ritrova, quindi, nel compito delle istituzioni scolastiche e dei docenti di progettare le Unità di Apprendimento caratterizzate da obiettivi formativi adatti e significativi per i singoli allievi che si affidano al loro peculiare servizio educativo, compresi quelli in situazione di handicap, e volte a garantire la trasformazione delle capacità di ciascuno in reali e documentate competenze.

La scelta degli obiettivi formativi. L’identificazione degli obiettivi formativi può scaturire dall’armonica combinazione di due diversi percorsi. Il primo è quello che si fonda sull’esperienza degli allievi e individua a partire da essa le dissonanze cognitive e non cognitive che possono giustificare la formulazione di obiettivi formativi da raggiungere, alla portata delle capacità degli allievi e, in prospettiva, coerenti con il Profilo educativo, culturale e professionale, nonché con il maggior numero possibile di obiettivi specifici di apprendimento. Il secondo è quello che si ispira direttamente al Profilo educativo, culturale e professionale e agli obiettivi specifici di apprendimento; questo percorso considera se e quando aspetti dell’uno e degli altri possono inserirsi nella storia narrativa personale o di gruppo degli allievi, dopo averli rielaborati attraverso apposite mediazioni professionali di tempo, di luogo, di qualità e quantità, di relazione, di azione e di circostanza e averli resi percepibili, nella prospettiva della crescita individuale, come traguardi importanti e significativi per ciascun ragazzo e la sua famiglia, nel contesto della classe, della scuola e dell’ambiente. Nell’uno e nell’altro caso, comunque, gli obiettivi formativi sono dotati di una intrinseca e sempre aperta carica problematica e presuppongono una dinamicità che li rende, allo stesso tempo, sempre, per ogni allievo e famiglia, punto di partenza e di arrivo, condizione e risultato di ulteriori maturazioni. Inoltre, non possono essere mai formulati in maniera atomizzata e previsti quasi corrispondenza di performance tanto analitiche quanto, nella complessità del reale, inesistenti. A maggior ragione, infatti, a livello di obiettivi formativi si ripete, anzi si moltiplica, l’esigenza di riferirsi al principio della sintesi e dell’ologramma, già menzionato a proposito degli obiettivi specifici di apprendimento. Se non testimoniassero la traduzione di questo principio nel concreto delle relazioni educative e delle esperienze personali di apprendimento che si svolgono nei gruppi di lavoro scolastici difficilmente, del resto, potrebbero essere ancora definiti «formativi».

Per questo, sebbene formulati dai docenti in maniera analitica e disciplinare, vanno sempre esperiti a partire da problemi ed attività che, per definizione, sono sempre unitari e sintetici, quindi mai riducibili né ad esercizi che pretendono di raggiungerli in maniera atomistica, né alla comprensione dell’esperienza assicurata da singole prospettive disciplinari o da singole “educazioni”. Richiedono, piuttosto, sempre, la mobilitazioni di sensibilità e prospettive pluridisciplinari, interdisciplinari e transdisciplinari, nonché il continuo richiamo all’integralità educativa. Inoltre, aspetto ancora più importante, esigono che siano sempre dotati di senso, e quindi motivanti, per chi li svolge e per chi li propone.

Unità di apprendimento e Piani di studio personalizzati. Le unità di apprendimento, individuali, di gruppi di livello, di compito o elettivi oppure di gruppo classe, sono costituite dalla progettazione:

a) - di uno o più obiettivi formativi tra loro integrati (definiti anche con i relativi standard di apprendimento, riferiti alle conoscenze e alle abilità coinvolte);

b) delle attività educative e didattiche unitarie, dei metodi, delle soluzioni organizzative ritenute necessarie per concretizzare gli obiettivi formativi formulati;

c) - delle modalità con cui verificare sia i livelli delle conoscenze e delle abilità acquisite, sia se e quanto tali conoscenze e abilità si sono trasformate in competenze personali di ciascuno. Ogni istituzione scolastica, o ogni gruppo docente, deciderà il grado di analiticità di questa progettazione delle Unità di Apprendimento.

L’insieme delle Unità di Apprendimento effettivamente realizzate, con le eventuali differenziazioni che si fossero rese opportune per singoli alunni, dà origine al Piano di Studio Personalizzato, che resta a disposizione delle famiglie e da cui si ricava anche la documentazione utile per la compilazione del Portfolio delle competenze individuali.

Il Pof. L’ispirazione culturale-pedagogica, i collegamenti con gli enti territoriali e l’unità anche didattico-organizzativa dei Piani di Studio Personalizzati elaborati dai gruppi docenti si evincono dal Piano dell’Offerta Formativa di istituto.

Il Portfolio delle competenze personali

Struttura. Il Portfolio delle competenze personali comprende una sezione dedicata alla valutazione e un’altra riservata all’orientamento. La prima è redatta sulla base degli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni e il riconoscimento dei crediti e debiti formativi.

Le due dimensioni, però, si intrecciano in continuazione perché l’unica valutazione positiva per lo studente di qualsiasi età è quella che contribuisce a comprendere l’ampiezza e la profondità delle sue competenze e, attraverso questa conoscenza progressiva e sistematica, a fargli scoprire ed apprezzare sempre meglio le capacità potenziali personali, non pienamente mobilitate, ma indispensabili per avvalorare e decidere un proprio futuro progetto esistenziale. Anche per questa ragione, la compilazione del Portfolio, oltre che il diretto coinvolgimento dell’allievo, esige la reciproca collaborazione tra famiglia e scuola.

Il Portfolio, con precise annotazioni sia dei docenti, sia dei genitori, sia (se necessario) degli studenti, seleziona in modo accurato:

- materiali prodotti dall’allievo individualmente o in gruppo, capaci di descrivere le più spiccate competenze del soggetto;

- prove scolastiche significative relative alla padronanza degli obiettivi specifici di apprendimento e contestualizzate alle circostanze;

- osservazioni dei docenti e della famiglia sui metodi di apprendimento dello studente, con la rilevazione delle sue caratteristiche originali nelle diverse esperienze formative affrontate;

- commenti su lavori personali ed elaborati significativi, sia scelti dall’allievo (è importante questo coinvolgimento diretto) sia indicati dalla scuola, ritenuti esemplificativi delle sue capacità e aspirazioni personali;

- indicazioni che emergono dall’osservazione sistematica, dai colloqui insegnanti-genitori, da colloqui con lo studente e anche da questionari o test in ordine alle personali attitudini e agli interessi più manifesti.

Funzione. Va evitato il rischio di considerare il Portfolio un contenitore di materiali disordinati e non organizzati. È, perciò, preciso dovere di ogni istituzione scolastica individuare i criteri di scelta dei materiali e collocarli all’interno di un percorso professionale che valorizzi le pratiche dell’autonomia di ricerca e di sviluppo e il principio della cooperazione educativa dello studente e della famiglia.

La riflessione critica su questi materiali costituisce un’occasione per migliorare le pratiche di insegnamento, per stimolare lo studente all’autovalutazione e alla conoscenza di sé in vista della costruzione di un personale progetto di vita e, infine, per corresponsabilizzare studenti e genitori nei processi educativi.

Il Portfolio delle competenze personali del Liceo si innesta su quello portato dalla scuola secondaria di I grado e accompagna lo studente negli eventuali passaggi ad altri indirizzi formativi del secondo ciclo, all’istruzione superiore, all’alta formazione artistica e musicale, alla formazione professionale superiore e al mondo del lavoro.

Il Portfolio diventa l’occasione documentaria perché il tutor e l’équipe dei docenti rileggano la ‘storia’ dello studente e perché, con il ragazzo e la sua famiglia, avendo presente il Profilo educativo,

culturale e professionale da promuovere, facciano un bilancio ragionato e condiviso dei risultati ottenuti, nella prospettiva delle future scelte da esercitare nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione per almeno 12 anni.

È utile, infine, che la scuola segua nel tempo, in collaborazione con le altre istituzioni di istruzione e di formazione del secondo ciclo, dell’università, dell’alta formazione artistica e musicale, della formazione professionale superiore e dei centri territoriali per l’impiego, l’evoluzione del percorso formativo e professionale degli studenti per poter migliorare il proprio complessivo know how formativo e orientativo, ed affinare, in base alla riflessione critica sull’esperienza compiuta, le proprie competenze professionali di intuizione e giudizio pedagogico e le proprie pratiche autovalutative.

Compilazione. Il Portfolio delle competenze personali è compilato ed aggiornato dal docente coordinatore-tutor, a nome e per conto dell’équipe dei docenti, comunque sentendo tutte le figure che si fanno carico dell’educazione e degli apprendimenti di ciascun allievo, a partire dai genitori, da eventuali tutor aziendali e dagli stessi studenti, chiamati ad essere sempre protagonisti consapevoli della propria crescita.

Vincoli e risorse

Il percorsi liceali contribuiscono alla realizzazione del Profilo educativo, culturale e professionale dello studente che frequenta questi corsi di studi, collocando i Piani di studio personalizzati redatti per concretizzare in situazione gli obiettivi specifici di apprendimento all’interno del Piano dell’Offerta Formativa di ogni istituzione scolastica.

Il Piano dell’Offerta Formativa è definito tenendo conto dei vincoli e delle risorse esplicitati dalla normativa vigente e, in particolare, dal decreto legislativo a cui queste Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati sono allegate.

 

ALLEGATO C1

 

ALLEGATO C2

 

ALLEGATO C3

 

ALLEGATO C4

 

ALLEGATO C5

 

ALLEGATO C6

 

ALLEGATO C7

 

ALLEGATO C8

 

ALLEGATO C8

Liceo Tecnologico

Indirizzo Produzioni biologiche e biotecnologie alimentari

 

ALLEGATO C8

Liceo Tecnologico

Indirizzo Chimico e materiali

 

ALLEGATO C8

Liceo Tecnologico

Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio

 

ALLEGATO C8

Liceo Tecnologico

Indirizzo Elettrico Elettronico

 

ALLEGATO C8

Liceo Tecnologico

Indirizzo Informatico, Grafico e Comunicazione

Percorso Grafico

 

ALLEGATO C8

Liceo Tecnologico

Indirizzo Informatico, Grafico e Comunicazione

Percorso Informatico e Comunicazione

 

ALLEGATO C8

Liceo Tecnologico

Indirizzo Logistica e Trasporti

 

ALLEGATO C8

Liceo Tecnologico

Indirizzo Meccanico - Meccatronico

 

ALLEGATO C8

Liceo Tecnologico

Indirizzo Tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda

 

 

ALLEGATO D

 

 

ALLEGATO D-BIS

 

 

ALLEGATO E

 

 

ALLEGATO F


[1] Comma così modificato dall'art. 13 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla L. 2 aprile 2007, n. 40.

[2] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89.

[3] I riferimenti agli allegati C/3 e C/8 sono stati soppressi dall'art. 13 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla L. 2 aprile 2007, n. 40.

[4] Comma così modificato dall'art. 13 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla L. 2 aprile 2007, n. 40.

[5] Comma abrogato dall'art. 13 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla L. 2 aprile 2007, n. 40.

[6] Comma così sostituito dall'art. 13 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla L. 2 aprile 2007, n. 40.

[7] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89.

[8] I riferimenti agli articoli 6 e 10 sono stati soppressi dall'art. 13 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla L. 2 aprile 2007, n. 40.

[9] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89.

[10] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89.

[11] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla L. 2 aprile 2007, n. 40.

[12] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89.

[13] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89.

[14] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89.

[15] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla L. 2 aprile 2007, n. 40.

[16] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89.

[17] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89.

[18] Comma abrogato dall'art. 3 del D.L. 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169.

[19] Comma abrogato dall'art. 3 della L. 11 gennaio 2007, n. 1.

[20] Articolo abrogato dall'art. 3 della L. 11 gennaio 2007, n. 1.

[21] Lettera così modificata dall'art. 2 della L. 20 agosto 2019, n. 92.

[22] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89.

[23] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89.

[24] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89.

[25] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, con esclusione dei commi 2 e 7.

[26] Comma già modificato dall'art. 1 della L. 12 luglio 2006, n. 228, dall'art. 13 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 e così ulteriormente modificato dall'art. 37 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.

[27] Parole soppresse dall'art. 13 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla L. 2 aprile 2007, n. 40.

[28] Parole soppresse dall'art. 13 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla L. 2 aprile 2007, n. 40.