Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.4 disciplina generale |
Data: | 27/05/2008 |
Numero: | 93 |
Sommario |
Art. 1. Esenzione ICI prima casa |
Art. 2. Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro |
Art. 3. Rinegoziazione mutui per la prima casa |
Art. 4. [15] |
Art. 5. Copertura finanziaria |
Art. 6. Entrata in vigore |
§ 27.4.173 - D.L. 27 maggio 2008, n. 93. [1]
Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.
(G.U. 28 maggio 2008, n. 124)
Art. 1. Esenzione ICI prima casa [2]
[1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al
2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del
3. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del
4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del
4-bis. Per l'anno 2008, il Ministero dell'interno, fatti salvi eventuali accordi intervenuti in data precedente in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ripartisce e accredita ai comuni e alle regioni a statuto speciale, a titolo di primo acconto, il 50 per cento del rimborso loro spettante, come determinato ai sensi del comma 4 [5].
4-ter. In sede di prima applicazione, fino all'erogazione effettiva di quanto spettante a titolo di acconto a ciascun comune ai sensi del comma 4-bis, il limite dei tre dodicesimi di cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
5. (Omissis). [7]
6. I commi 7, 8 e 287 dell'articolo 1 della
6-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, con esclusivo riferimento alle fattispecie di cui al comma 2, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili, relativa all'anno 2008, a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. [8]
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della
7-bis. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili possono rinegoziare i contratti in essere, ai fini dell'accertamento e della riscossione di altre entrate, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di prestazione di servizi. [10]]
Art. 2. Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro
1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale:
a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del
b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;
c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.
2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 5.
3. L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta. Se quest'ultimo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2007, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2007.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno natura sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
6. Nell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
Art. 3. Rinegoziazione mutui per la prima casa
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse come risultante dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto nell'anno 2006. L'importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo.
3. La differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione è addebitata su di un conto di finanziamento accessorio regolato al tasso che si ottiene in base all'IRS a dieci anni, alla data di rinegoziazione, maggiorabile fino ad un massimo di uno spread dello 0,50 annuo. [12]
4. Nel caso in cui, successivamente alla rinegoziazione effettuata, la differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione generi saldi a favore del mutuatario, tale differenza è imputata a credito del mutuatario sul conto di finanziamento accessorio. Qualora il debito del conto accessorio risulti interamente rimborsato l'ammortamento del mutuo ha luogo secondo la rata variabile originariamente prevista.
5. L'eventuale debito risultante dal conto accessorio, alla data di originaria scadenza del mutuo, è rimborsato dal cliente sulla base di rate costanti il cui importo è uguale all'ammontare della rata risultante dalla rinegoziazione e l'ammortamento è calcolato sulla base dello stesso tasso a cui è regolato il conto accessorio purchè più favorevole al cliente.
6. Le garanzie già iscritte a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere, secondo le modalità convenute, il rimborso del debito che risulti alla data di scadenza di detto mutuo senza il compimento di alcuna formalità, anche ipotecaria, fermo restando quanto previsto all'articolo 39, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
7. Le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del
8. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti da imposte e tasse di alcun genere e per esse le banche e gli intermediari finanziari non applicano costi nei riguardi dei clienti.
8-bis. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili solo in senso più favorevole al mutuatario [14].
Art. 5. Copertura finanziaria
1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al presente decreto, sono ridotte per gli importi ivi individuati.
2. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa previste dal comma 1, pari a 869 milioni di euro per l'anno 2008, 725,8 milioni di euro per l'anno 2009, 567 milioni di euro per l'anno 2010 e 186,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, nonchè quelle derivanti dalle modifiche normative previste dai commi 9, 10 e 11, pari a 746,1 milioni di euro per l'anno 2008, 819,1 milioni di euro per l'anno 2009, 260,1 milioni di euro per l'anno 2010, 109,5 milioni di euro per l'anno 2011, 116,5 milioni di euro per l'anno 2012, 64,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 60,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, sono iscritte nel «Fondo per interventi strutturali di politica economica», di cui all'articolo 10, comma 5, del
2-bis. Nel fondo di cui al comma 2 confluiscono, altresì, le risorse di cui al comma 11-bis, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 12 milioni di euro per l'anno 2010 [17].
3. [Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 22, della
4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione pari a 115 milioni di euro per l'anno 2008, 120 milioni di euro per l'anno 2009 e 55,5 milioni di euro per l'anno 2010, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo è disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze [19].
5. Gli articoli 22-quater e 47-quinquies del
6. La somma iscritta nel bilancio dello Stato per l'anno 2008, nell'ambito della missione «Infrastrutture pubbliche e logistica», programma «Sistemi stradali e autostradali», in attuazione dell'articolo 1, comma 1155, della
7. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, nonchè dal comma 4 del presente articolo, pari a 2.464 milioni di euro, che aumentano a 2.679,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, per l'anno 2008, pari a 2.221,5 milioni di euro per l'anno 2009, pari a 1.755,5 milioni di euro per l'anno 2010 e pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede [20]:
a) quanto a 2.482,6 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.757 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.079,1 milioni di euro per l'anno 2010, a 296 milioni di euro per l'anno 2011, a 303 milioni di euro per l'anno 2012, a 251 milioni di euro per l'anno 2013 e a 247 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di cui al comma 2, come integrato ai sensi dei commi 2-bis, 6 e 8 [21];
b) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2010 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2, comma 6;
c) quanto a 438 milioni di euro per l'anno 2009 e 173 milioni di euro per l'anno 2010, mediante utilizzo delle maggiori entrate rivenienti dal comma 6;
d) quanto a 995,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare del 6,85 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla
d-bis) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla
e) quanto a 234,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 44,5 milioni di euro per l'anno 2009 e a 452,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:
|
2008 |
2009 |
2010 |
Ministero dell’economia e delle finanze |
5.658.000 |
– |
17.418.000 |
Ministero del lavoro e della previdenza sociale |
– |
– |
29.000 |
Ministero della giustizia |
20.490.000 |
5.500.000 |
36.146.000 |
Ministero della pubblica istruzione |
34.750.000 |
– |
– |
Ministero dell’interno |
43.000.000 |
10.000.000 |
64.093.000 |
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali |
171.000 |
– |
– |
Ministero per i beni e le attività culturali |
4.989.000 |
– |
11.809.000 |
Ministero della salute |
30.670.000 |
10.000.000 |
151.682.000 |
Ministero dei trasporti |
800.000 |
– |
3.120.000 |
Ministero dell’università e della ricerca |
4.372.000 |
– |
2.958.000 |
Ministero della solidarietà sociale |
89.600.000 |
19.000.000 |
165.145.000 |
Totale |
234.500.000 |
44.500.000 |
452.400.000 [24]; |
8. Affluiscono, altresì, al fondo di cui al comma 2 le risorse finanziarie iscritte nel fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, relative ai seguenti accantonamenti:
|
2008 |
2009 |
2010 |
|
|
|
|
Ministero dell'economia e delle finanze |
65.000.000 |
128.100.000 |
198.000.000 |
Ministero affari esteri |
2.300.000 |
3.000.000 |
- |
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali |
- |
- |
200.000 |
Ministero per i beni e le attività culturali |
7.700.000 |
41.000.000 |
41.800.000 |
Totale . . . |
75.000.000 |
172.100.000 |
240.000.000 |
9. Alla
a) [all'articolo 1, i commi da 325 a 334, sono abrogati] [25];
b) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 57, le parole da: «che per l'anno 2008» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «che per l'anno 2008 è integrato di 35 milioni di euro, e a decorrere dall'anno 2009 è integrato di 15 milioni di euro» [26];
2) al comma 60, lettera a), le parole: «12,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «9 milioni»; e alla lettera b), le parole: «5,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni»;
3) al comma 61, le parole: «1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro per l'anno 2008»;
4) al comma 205, le parole da: «14 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «8,8 milioni di euro per l'anno 2008.»;
5) al comma 247, le parole da: «35 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «17,5 milioni di euro per l'anno 2008.»;
5-bis) il comma 255 è sostituito dal seguente:
«255. Per la progettazione e l'avvio, ai sensi della
5-ter) al comma 278, le parole: «la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010» [28];
6) al comma 309, le parole da: «2 milioni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «1,9 milioni di euro per l'anno 2008.»;
7) al comma 310, le parole da: «2 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «100 mila euro per l'anno 2008.»;
8) al comma 401, le parole: «All'onere derivante dai commi da 396 a 400, pari a complessivi euro 3,5 milioni per l'anno 2008 e ad euro 100.000 annui a decorrere dal 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «All'onere derivante dai commi 396 e da 398 a 400, pari a complessivi euro 100.000 a decorrere dal 2008,»;
9) al comma 409, le parole: «A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro»;
10) al comma 410, le parole: «3 milioni di euro a decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 milioni di euro per l'anno»;
11) il comma 437 è sostituito dal seguente: «437. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della
12) il comma 519 è sostituito dal seguente:
«519. Per consentire all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di completare, in via graduale e in coerenza con le esigenze dell'ente, il processo di stabilizzazione previsto dalla
13) il comma 535 è sostituito dal seguente: «535. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della
14) al comma 538, il capoverso 1152-bis è sostituito dal seguente:
«1152-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della
15) il secondo periodo del comma 584 è soppresso.
10. Al
a) all'articolo 6-ter, comma 1, le parole: «20 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008» e al comma 2 il primo periodo è sostituito dai seguenti: «L'onere derivante dal comma 1 è valutato in 24,8 milioni di euro per l'anno 2008. L'autorizzazione di spesa di cui al
b) all'articolo 40, comma 3-bis, la lettera b) è soppressa;
c) all'articolo 4, comma 4, del
11. All'articolo 1 della
a) al comma 983, le parole: «A decorrere dall'anno 2007 è istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo perequativo dell'ammontare di 50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «E' istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo perequativo dell'ammontare di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, di 23 milioni di euro per l'anno 2010 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011»;
b) al comma 1267, le parole: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2007 e 5,1 milioni di euro per l'anno 2008» [31].
11-bis. Gli importi riferiti all'autorizzazione di spesa di cui al comma 361 dell'articolo 1 della
12. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco 1 allegato al presente decreto. Fermo quanto previsto dai commi 9, 10 e 11, restano comunque ridotte tutte le autorizzazioni di spesa utilizzate per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni legislative rideterminate ai sensi del presente articolo. Gli eventuali provvedimenti attuativi adottati, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato
(previsto dall'art. 5)
Elenco 1 [33]
RIDUZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA
in milioni di euro
Articolo |
|
Comma |
Commi associati |
Importo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa |
||
|
|
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
300 |
|
1 |
2 |
2 |
1 |
|
304 |
305 |
113 |
130 |
110 |
1 |
|
307 |
|
12 |
12 |
12 |
1 |
|
319 |
|
10 |
|
|
1 |
|
321 |
|
4 |
4 |
4 |
1 |
|
324 |
322 - 323 |
10 |
10 |
10 |
1 |
|
342 |
|
2 |
8 |
10 |
1 |
|
354 |
351 - 352 - 353 |
3 |
10 |
10 |
2 |
|
41 |
42 |
|
|
20 |
2 |
|
67 |
|
0,5 |
0,5 |
0,5 |
2 |
|
70 |
|
10 |
|
|
2 |
|
80 |
|
10 |
10 |
10 |
2 |
|
125 |
|
2 |
2 |
|
2 |
|
135 |
|
50 |
|
|
2 |
|
177 |
|
2 |
|
|
2 |
|
178 |
|
3 |
|
|
2 |
|
190 |
188 - 189 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
206 |
|
10 |
|
|
2 |
|
209 |
|
2,7 |
|
|
2 |
|
210 |
211 - 212 - 213 - 214 |
1 |
5 |
5 |
2 |
|
223 |
|
5 |
15 |
|
2 |
|
234 |
235 |
20 |
22 |
7 |
2 |
|
243 |
238 - 239 - 240 - 241 - 242 |
15 |
15 |
15 |
2 |
|
244 |
|
|
5 |
10 |
2 |
|
248 |
|
10 |
10 |
15 |
2 |
|
251 |
|
56 |
56 |
56 |
2 |
|
260 |
|
3 |
|
|
2 |
|
299 |
|
50 |
|
|
2 |
|
300 |
|
20 |
|
|
2 |
|
306 |
|
12 |
130 |
|
2 |
|
311 |
|
10 |
|
|
2 |
|
328 |
|
4,3 |
|
|
2 |
|
331 |
|
3,5 |
|
|
2 |
|
333 |
|
30 |
20 |
20 |
2 |
|
335 |
336 |
50 |
50 |
50 |
2 |
|
347 |
|
1 |
|
|
2 |
|
384 |
382 - 383 |
1,5 |
2 |
2 |
2 |
|
397 |
401 |
3,4 |
|
|
2 |
|
402 |
|
1,5 |
|
|
2 |
|
403 |
|
1 |
|
|
2 |
|
404 |
405 - 406 |
15 |
15 |
15 |
2 |
|
408 |
|
10 |
|
|
2 |
|
426 |
|
5 |
5 |
5 |
2 |
|
435 |
|
7 |
10 |
10 |
2 |
|
436 |
|
3 |
3 |
|
2 |
|
443 |
440 - 441 - 442 |
5 |
|
|
2 |
|
464 |
|
1,5 |
|
|
2 |
|
483 |
481 - 482 - 484 |
2 |
|
|
2 |
|
487 |
485 - 486 |
1 |
|
|
2 |
|
536 |
|
50 |
|
|
2 |
|
550 |
551 |
55 |
55 |
55 |
2 |
|
564 |
565 |
20 |
35 |
40 |
2 |
|
566 |
|
10 |
|
|
2 |
|
568 |
|
2 |
1 |
1 |
2 |
|
585 |
577 - 578 - 579 - 580 - 581 - 582 - 583 - 584 |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
2 |
|
586 |
587 |
6 |
6 |
6 |
3 |
|
3 |
|
60 |
|
|
3 |
|
160 |
|
2 |
|
|
totale (A) |
809,4 |
660 |
512 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
1 |
|
3 |
3 |
3 |
8-ter |
|
|
|
14 |
|
|
13-bis |
|
|
|
16 |
16 |
16 |
22-sexies |
|
|
|
0,6 |
0,75 |
|
49-bis |
|
|
|
1 |
|
|
totale (B) |
34,6 |
19,8 |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
827 |
|
10 |
10 |
|
totale (C) |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
|
|
|
15 |
36 |
36 |
totale (D) |
15 |
36 |
36 |
|
|
|
Totale (A) + (B) + (C) + (D) |
869 |
725,8 |
567 |
|
|
|
Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni urgenti di carattere finanziario che incrementano il potere di acquisto delle famiglie, anche mediante l'adozione di misure volte alla ristrutturazione dei mutui bancari, nonchè di rilancio e sviluppo economico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Esenzione ICI prima casa
1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al
2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del
3. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del
4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del
5. Al fine di garantire il contributo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, come determinato dall'articolo 1, comma 251, della
6. I commi 7, 8 e 287 dell'articolo 1 della
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della
Art. 2. Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro
1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale:
a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del
b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;
c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.
2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 5.
3. L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta. Se quest'ultimo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2007, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2007.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno natura sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
6. Nell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
Art. 3. Rinegoziazione mutui per la prima casa
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse come risultante dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto nell'anno 2006. L'importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo.
3. La differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione è addebitata su di un conto di finanziamento accessorio regolato al tasso che si ottiene in base all'IRS a dieci anni, alla data di rinegoziazione, maggiorato di uno spread dello 0,50.
4. Nel caso in cui, successivamente alla rinegoziazione effettuata, la differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione generi saldi a favore del mutuatario, tale differenza è imputata a credito del mutuatario sul conto di finanziamento accessorio. Qualora il debito del conto accessorio risulti interamente rimborsato l'ammortamento del mutuo ha luogo secondo la rata variabile originariamente prevista.
5. L'eventuale debito risultante dal conto accessorio, alla data di originaria scadenza del mutuo, è rimborsato dal cliente sulla base di rate costanti il cui importo è uguale all'ammontare della rata risultante dalla rinegoziazione e l'ammortamento è calcolato sulla base dello stesso tasso a cui è regolato il conto accessorio purchè più favorevole al cliente.
6. Le garanzie già iscritte a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalità convenute, del debito che risulti alla data di scadenza di detto mutuo.
7. Le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del
8. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti da imposte e tasse di alcun genere e per esse le banche e gli intermediari finanziari non applicano costi nei riguardi dei clienti.
Art. 4. Sviluppo dei servizi di trasporto aereo
1. La somma erogata ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. ai sensi dell'articolo 1 del
2. Le medesime somme sono gravate da una maggiorazione del tasso di interesse previsto dall'articolo 1, comma 2, del
3. Le somme di cui al comma 1 e gli interessi maturati sono utilizzati per fare fronte alle perdite che comportino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo legale.
4. In caso di liquidazione dell'Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., il debito di cui al presente articolo è rimborsato solo dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri creditori, unitamente e proporzionalmente al capitale sociale.
5. All'esito della cessione o della perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 1, le eventuali somme e gli interessi maturati utilizzati per fare fronte alle perdite ai sensi del comma 3 si intendono ripristinati e dovuti dalla citata compagnia aerea che provvede al relativo rimborso con aumento di capitale almeno di pari importo.
6. Il ripristino degli obblighi di pagamento si applica anche in ipotesi di realizzo di utili da parte di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.; in tale caso le somme e gli interessi maturati sono dovuti nei limiti degli utili realizzati e sono in ogni caso assoggettati alla disciplina di cui ai commi precedenti.
7. All'onere derivante dal comma 3, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2008, si fa fronte:
a) quanto a 205 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 841, della
b) quanto a 85 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 847, della
c) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
8. L'importo di 300 milioni di euro viene versato sulla contabilità speciale 1201, utilizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
Art. 5. Copertura finanziaria
1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al presente decreto, sono ridotte per gli importi ivi individuati.
2. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa previste dal comma 1, pari a 1.010,5 milioni di euro per l'anno 2008, 842,3 milioni di euro per l'anno 2009, 644,5 milioni di euro per l'anno 2010 e 186,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, nonchè quelle derivanti dalle modifiche normative previste dai commi 9, 10 e 11, pari a 656,1 milioni di euro per l'anno 2008, 749,1 milioni di euro per l'anno 2009, 213,1 milioni di euro per l'anno 2010, 124,5 milioni di euro per l'anno 2011, 131,5 milioni di euro per l'anno 2012, 79,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 75,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, sono iscritte nel «Fondo per interventi strutturali di politica economica», di cui all'articolo 10, comma 5, del
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 22, della
4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2008, 100 milioni di euro per l'anno 2009 e 60 milioni di euro per l'anno 2010, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo è disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Gli articoli 22-quater e 47-quinquies del
6. La somma iscritta nel bilancio dello Stato per l'anno 2008, nell'ambito della missione «Infrastrutture pubbliche e logistica», programma «Sistemi stradali e autostradali», in attuazione dell'articolo 1, comma 1155, della
7. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, nonchè dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.449 milioni di euro che aumentano a 2.664,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.201,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.760 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede:
a) quanto a 2.494,1 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.763,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.097,6 milioni di euro per l'anno 2010, a 311 milioni di euro per l'anno 2011, a 318 milioni di euro per l'anno 2012, a 266 milioni di euro per l'anno 2013 e a 262 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di cui al comma 2, come integrato ai sensi dei commi 6 e 8;
b) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2010 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2, comma 6;
c) quanto a 438 milioni di euro per l'anno 2009 e 173 milioni di euro per l'anno 2010, mediante utilizzo delle maggiori entrate rivenienti dal comma 6;
d) quanto a 985,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare del 6,78 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della
e) quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2008 e a 452,4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:
|
2008 |
2010 |
|
|
|
Ministero dell'economia e delle finanze |
6.158.000 |
17.418.000 |
Ministero del lavoro e della previdenza sociale |
- |
29.000 |
Ministero della giustizia |
20.490.000 |
36.146.000 |
Ministero della pubblica istruzione |
19.250.000 |
- |
Ministero dell'interno |
33.000.000 |
64.093.000 |
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali |
171.000 |
- |
Ministero per i beni e le attività culturali |
4.989.000 |
11.809.000 |
Ministero della salute |
20.670.000 |
151.682.000 |
Ministero dei trasporti |
800.000 |
3.120.000 |
Ministero dell'università e della ricerca |
4.372.000 |
2.958.000 |
Ministero della solidarietà sociale |
60.100.000 |
165.145.000 |
Totale . . . |
170.000.000 |
452.400.000 |
8. Affluiscono, altresì, al fondo di cui al comma 2 le risorse finanziarie iscritte nel fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, relative ai seguenti accantonamenti:
|
2008 |
2009 |
2010 |
|
|
|
|
Ministero dell'economia e delle finanze |
65.000.000 |
128.100.000 |
198.000.000 |
Ministero affari esteri |
2.300.000 |
3.000.000 |
- |
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali |
- |
- |
200.000 |
Ministero per i beni e le attività culturali |
7.700.000 |
41.000.000 |
41.800.000 |
Totale . . . |
75.000.000 |
172.100.000 |
240.000.000 |
9. Alla
a) all'articolo 1, i commi da 325 a 334, sono abrogati;
b) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 57, le parole da: «che per l'anno 2008» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «che per l'anno 2008 è integrato di 35 milioni di euro.»;
2) al comma 60, lettera a), le parole: «12,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «9 milioni»; e alla lettera b), le parole: «5,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni»;
3) al comma 61, le parole: «1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro per l'anno 2008»;
4) al comma 205, le parole da: «14 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: « 8,8 milioni di euro per l'anno 2008.»;
5) al comma 247, le parole da: «35 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «17,5 milioni di euro per l'anno 2008.»;
6) al comma 309, le parole da: «2 milioni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «1,9 milioni di euro per l'anno 2008.»;
7) al comma 310, le parole da: «2 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «100 mila euro per l'anno 2008.»;
8) al comma 401, le parole: «All'onere derivante dai commi da 396 a 400, pari a complessivi euro 3,5 milioni per l'anno 2008 e ad euro 100.000 annui a decorrere dal 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «All'onere derivante dai commi 396 e da 398 a 400, pari a complessivi euro 100.000 a decorrere dal 2008,»;
9) al comma 409, le parole: «A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro»;
10) al comma 410, le parole: «3 milioni di euro a decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 milioni di euro per l'anno»;
11) il comma 437 è sostituito dal seguente: «437. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della
12) il comma 519 è sostituito dal seguente: «519. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1209, della
13) il comma 535 è sostituito dal seguente: «535. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della
14) il secondo periodo del comma 1152-bis dell'articolo 1 della
15) il secondo periodo del comma 584 è soppresso.
10. Al
a) all'articolo 6-ter, comma 1, le parole: «20 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008» e al comma 2 il primo periodo è sostituito dai seguenti: «L'onere derivante dal comma 1 è valutato in 24,8 milioni di euro per l'anno 2008. L'autorizzazione di spesa di cui al
b) all'articolo 40, comma 3-bis, la lettera b) è soppressa;
c) all'articolo 4, comma 4, del
11. All'articolo 1, comma 1267, della
12. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco 1 allegato al presente decreto. Fermo quanto previsto dai commi 9, 10 e 11, restano comunque ridotte tutte le autorizzazioni di spesa utilizzate per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni legislative rideterminate ai sensi del presente articolo. Gli eventuali provvedimenti attuativi adottati, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato
(previsto dall'articolo 5)
ELENCO 1
RIDUZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA
in milioni di euro
Articolo |
Comma |
Commi associati |
Importo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa |
||
|
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
|
|
|
|
|
|
1 |
300 |
|
1,0 |
2 |
2 |
1 |
304 |
305 |
113 |
130 |
110 |
1 |
307 |
|
12 |
12 |
12 |
1 |
319 |
|
10 |
|
|
1 |
321 |
|
4 |
4 |
4 |
1 |
324 |
322-323 |
10 |
10 |
10 |
1 |
342 |
|
2 |
8 |
10 |
1 |
354 |
351-352-353 |
3 |
10 |
10 |
2 |
41 |
42 |
20 |
20 |
20 |
2 |
67 |
|
0,5 |
0,5 |
0,5 |
2 |
70 |
|
10,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
80 |
|
10 |
10 |
10 |
2 |
125 |
|
2 |
2 |
|
2 |
135 |
|
50 |
|
|
2 |
177 |
|
2 |
|
|
2 |
178 |
|
3 |
|
|
2 |
190 |
188-189 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
206 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
209 |
|
2,7 |
|
|
2 |
210 |
211-212-213-214 |
1 |
5 |
5 |
2 |
223 |
|
5 |
15 |
|
2 |
232 |
|
77 |
77 |
77 |
2 |
234 |
235 |
20 |
22 |
7 |
2 |
243 |
238-239-240-241-242 |
15 |
15 |
15 |
2 |
248 |
|
10 |
10 |
15 |
2 |
251 |
|
56 |
56 |
56 |
2 |
260 |
|
3 |
|
|
2 |
261 |
|
4 |
4 |
|
2 |
272 |
273-274 |
2 |
2 |
2 |
2 |
299 |
|
50 |
|
|
2 |
300 |
|
20 |
|
|
2 |
306 |
|
12 |
130 |
|
2 |
311 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
328 |
|
4,3 |
|
|
2 |
329 |
|
1,5 |
1,5 |
1,5 |
2 |
331 |
|
3,5 |
|
|
2 |
333 |
|
30 |
20 |
20 |
2 |
335 |
336 |
50 |
50 |
50 |
2 |
347 |
|
1 |
|
|
2 |
384 |
382-383 |
1,5 |
2 |
2 |
2 |
397 |
401 |
3,4 |
0 |
0 |
2 |
402 |
|
1,5 |
|
|
2 |
403 |
|
1 |
|
|
2 |
404 |
405-406 |
15 |
15 |
15 |
2 |
408 |
|
10 |
|
|
2 |
426 |
|
5 |
5 |
5 |
2 |
435 |
|
7 |
10 |
10 |
2 |
436 |
|
3 |
3 |
|
2 |
443 |
440-441-442 |
5 |
|
|
2 |
458 |
|
3 |
3 |
3 |
2 |
463 |
|
20 |
|
|
2 |
464 |
|
1,5 |
|
|
2 |
475 |
476-477-478-479-480 |
10 |
10 |
|
2 |
483 |
481-482-484 |
2 |
|
|
2 |
487 |
485-486 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
536 |
|
50 |
|
|
2 |
550 |
551 |
55 |
55 |
55 |
2 |
552 |
|
1 |
1 |
1 |
2 |
564 |
565 |
20 |
35 |
40 |
2 |
566 |
|
10 |
|
|
2 |
567 |
|
3 |
3 |
3 |
2 |
568 |
|
2 |
1 |
1 |
2 |
585 |
577-578-579-580-581-582 -583-584 |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
2 |
586 |
587 |
6 |
6 |
6 |
3 |
3 |
|
60 |
|
|
3 |
160 |
|
2 |
|
|
Totale (A) |
950,9 |
776,5 |
589,5 |
|
|
|
|||||
10 |
1 |
|
3,0 |
3,0 |
3 |
8-ter |
|
|
14,0 |
|
|
13-bis |
|
|
16,0 |
16,0 |
16 |
22-sexies |
|
|
0,6 |
0,75 |
|
49-bis |
|
|
1,0 |
|
|
Totale (B) |
34,6 |
19,8 |
19,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
827 |
|
10 |
10 |
|
Totale (C) |
10,0 |
10,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
49 |
|
|
15,0 |
36,0 |
36,0 |
Totale (D) |
15,0 |
36,0 |
36,0 |
|
|
Totale (A) + (B) + (C) + (D) |
1.010,5 |
842,3 |
644,5 |
|
|
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 13 del
[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[4] Comma così modificato dalla L. di conversione. Il terzo periodo è stato soppresso dall'art. 2, comma 128, della
[5] Comma inserito dalla L. di conversione.
[6] Comma inserito dalla L. di conversione.
[7] Comma soppresso dalla L. di conversione.
[8] Comma inserito dalla L. di conversione.
[9] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[10] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[11] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[12] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[13] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[14] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[15] Articolo soppresso dalla L. di conversione.
[16] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[17] Comma inserito dalla L. di conversione.
[18] Comma sostituito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 60 del
[19] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[20] Alinea così sostituito dalla L. di conversione.
[21] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.
[22] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.
[23] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[24] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.
[25] Lettera abrogata dall'art. 63 del
[26] Numero così sostituito dalla L. di conversione.
[27] Numero inserito dalla L. di conversione.
[28] Numero inserito dalla L. di conversione.
[29] Numero così sostituito dalla L. di conversione.
[30] Numero così sostituito dalla L. di conversione.
[31] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[32] Comma inserito dalla L. di conversione.
[33] Elenco così sostituito dalla L. di conversione.
[34] Numero così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 30 maggio 2008, n. 126.