§ 27.4.173 - D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.4 disciplina generale
Data:27/05/2008
Numero:93


Sommario
Art. 1.  Esenzione ICI prima casa
Art. 2.  Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro
Art. 3.  Rinegoziazione mutui per la prima casa
Art. 4.  [15]
Art. 5.  Copertura finanziaria
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 27.4.173 - D.L. 27 maggio 2008, n. 93. [1]

Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

(G.U. 28 maggio 2008, n. 124)

 

Art. 1. Esenzione ICI prima casa [2]

[1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

 

2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonchè quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992 [3].

 

3. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.

 

4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. [In sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalità per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo principi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni]. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione [4].

 

4-bis. Per l'anno 2008, il Ministero dell'interno, fatti salvi eventuali accordi intervenuti in data precedente in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ripartisce e accredita ai comuni e alle regioni a statuto speciale, a titolo di primo acconto, il 50 per cento del rimborso loro spettante, come determinato ai sensi del comma 4 [5].

 

4-ter. In sede di prima applicazione, fino all'erogazione effettiva di quanto spettante a titolo di acconto a ciascun comune ai sensi del comma 4-bis, il limite dei tre dodicesimi di cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è maggiorato dell'importo equivalente al credito dell'imposta comunale sugli immobili determinatosi, per effetto delle norme di cui ai commi da 1 a 4, a favore delle singole amministrazioni comunali nei confronti dello Stato [6].

 

5. (Omissis). [7]

 

6. I commi 7, 8 e 287 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 sono abrogati.

 

6-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, con esclusivo riferimento alle fattispecie di cui al comma 2, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili, relativa all'anno 2008, a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. [8]

 

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonchè, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l'esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato, da ultimo, dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonchè alla sezione delle autonomie [9].

 

7-bis. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili possono rinegoziare i contratti in essere, ai fini dell'accertamento e della riscossione di altre entrate, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di prestazione di servizi. [10]]

 

     Art. 2. Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro

1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale:

a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;

b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;

c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 5.

 

3. L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta. Se quest'ultimo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2007, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2007.

 

4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

 

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno natura sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

 

6. Nell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b) è soppressa.

 

     Art. 3. Rinegoziazione mutui per la prima casa

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, dei mutui a tasso variabile stipulati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Al fine di favorire una maggiore concorrenza nel mercato a vantaggio dei mutuatari, nella convenzione è espressamente prevista la possibilità che le singole banche aderenti adottino, dandone puntuale informazione ai clienti, eventuali condizioni migliorative rispetto a quanto previsto ai commi 2 e seguenti del presente articolo, ferma restando l'opzione di portabilità del mutuo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni. [11]

 

2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse come risultante dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto nell'anno 2006. L'importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo.

 

3. La differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione è addebitata su di un conto di finanziamento accessorio regolato al tasso che si ottiene in base all'IRS a dieci anni, alla data di rinegoziazione, maggiorabile fino ad un massimo di uno spread dello 0,50 annuo. [12]

 

4. Nel caso in cui, successivamente alla rinegoziazione effettuata, la differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione generi saldi a favore del mutuatario, tale differenza è imputata a credito del mutuatario sul conto di finanziamento accessorio. Qualora il debito del conto accessorio risulti interamente rimborsato l'ammortamento del mutuo ha luogo secondo la rata variabile originariamente prevista.

 

5. L'eventuale debito risultante dal conto accessorio, alla data di originaria scadenza del mutuo, è rimborsato dal cliente sulla base di rate costanti il cui importo è uguale all'ammontare della rata risultante dalla rinegoziazione e l'ammortamento è calcolato sulla base dello stesso tasso a cui è regolato il conto accessorio purchè più favorevole al cliente.

 

6. Le garanzie già iscritte a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere, secondo le modalità convenute, il rimborso del debito che risulti alla data di scadenza di detto mutuo senza il compimento di alcuna formalità, anche ipotecaria, fermo restando quanto previsto all'articolo 39, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La presente disposizione si applica altresì nel caso in cui, per effetto della rinegoziazione, il titolare del conto di finanziamento accessorio sia soggetto diverso dal cessionario del mutuo nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con cessione di crediti. In tal caso la surroga nelle garanzie opera di diritto, senza il compimento di alcuna formalità, anche ipotecaria, ma ha effetto solo a seguito dell'integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell'operazione di cartolarizzazione. [13]

 

7. Le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che aderiscono alla convenzione di cui al comma 1 formulano ai clienti interessati, secondo le modalità definite nella stessa convenzione, la proposta di rinegoziazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'accettazione della proposta è comunicata dal mutuatario alla banca o all'intermediario finanziario entro tre mesi dalla comunicazione della proposta stessa. La rinegoziazione del mutuo esplica i suoi effetti a decorrere dalla prima rata in scadenza successivamente al 1° gennaio 2009.

 

8. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti da imposte e tasse di alcun genere e per esse le banche e gli intermediari finanziari non applicano costi nei riguardi dei clienti.

 

8-bis. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili solo in senso più favorevole al mutuatario [14].

 

     Art. 4. [15]

 

     Art. 5. Copertura finanziaria

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al presente decreto, sono ridotte per gli importi ivi individuati.

 

2. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa previste dal comma 1, pari a 869 milioni di euro per l'anno 2008, 725,8 milioni di euro per l'anno 2009, 567 milioni di euro per l'anno 2010 e 186,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, nonchè quelle derivanti dalle modifiche normative previste dai commi 9, 10 e 11, pari a 746,1 milioni di euro per l'anno 2008, 819,1 milioni di euro per l'anno 2009, 260,1 milioni di euro per l'anno 2010, 109,5 milioni di euro per l'anno 2011, 116,5 milioni di euro per l'anno 2012, 64,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 60,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, sono iscritte nel «Fondo per interventi strutturali di politica economica», di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 [16].

 

2-bis. Nel fondo di cui al comma 2 confluiscono, altresì, le risorse di cui al comma 11-bis, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 12 milioni di euro per l'anno 2010 [17].

 

3. [Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 245, in via sperimentale, fino alla riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468, nel disegno di legge di bilancio o nei provvedimenti di cui all'articolo 17 della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, ovvero, quando si evidenzi l'esigenza di interventi più tempestivi, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e nel rispetto dell'obiettivo di pervenire al consolidamento dell'articolazione di ciascuno stato di previsione per missioni e per programmi, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le variazioni tra spese di funzionamento e quelle per interventi sono consentite entro il limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziate per le finalità previste dalla legge nell'ambito del programma interessato dalla riduzione. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al primo periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente tale termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono comunque essere adottati. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 4-quinquies, della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, e 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, nel caso si tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate da disposizioni di legge, i pareri espressi dalle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario sono vincolanti. Ciascun Ministro prospetta le ragioni della riconfigurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza nonchè i criteri per il miglioramento dell'economicità ed efficienza e per l'individuazione di indicatori di risultato, relativamente alla gestione di ciascun programma, nelle relazioni al Parlamento di cui al comma 68 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine previsto dal citato comma 68 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 è differito, per l'anno 2008, al 30 settembre 2008]. [18]

 

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione pari a 115 milioni di euro per l'anno 2008, 120 milioni di euro per l'anno 2009 e 55,5 milioni di euro per l'anno 2010, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo è disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze [19].

 

5. Gli articoli 22-quater e 47-quinquies del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono abrogati e sono revocati gli eventuali provvedimenti attuativi.

 

6. La somma iscritta nel bilancio dello Stato per l'anno 2008, nell'ambito della missione «Infrastrutture pubbliche e logistica», programma «Sistemi stradali e autostradali», in attuazione dell'articolo 1, comma 1155, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, affluisce al fondo di cui al comma 2 per l'intero importo di 1.363,5 milioni di euro. A valere sulle predette risorse una quota pari a 611 milioni di euro è versata nell'anno 2008 su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2009 per 438 milioni di euro e nell'anno 2010 per 173 milioni di euro.

 

7. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, nonchè dal comma 4 del presente articolo, pari a 2.464 milioni di euro, che aumentano a 2.679,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, per l'anno 2008, pari a 2.221,5 milioni di euro per l'anno 2009, pari a 1.755,5 milioni di euro per l'anno 2010 e pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede [20]:

a) quanto a 2.482,6 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.757 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.079,1 milioni di euro per l'anno 2010, a 296 milioni di euro per l'anno 2011, a 303 milioni di euro per l'anno 2012, a 251 milioni di euro per l'anno 2013 e a 247 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di cui al comma 2, come integrato ai sensi dei commi 2-bis, 6 e 8 [21];

b) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2010 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2, comma 6;

c) quanto a 438 milioni di euro per l'anno 2009 e 173 milioni di euro per l'anno 2010, mediante utilizzo delle maggiori entrate rivenienti dal comma 6;

d) quanto a 995,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare del 6,85 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 [22];

d-bis) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 [23];

e) quanto a 234,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 44,5 milioni di euro per l'anno 2009 e a 452,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

 

 

2008

2009

2010

Ministero dell’economia e delle finanze

5.658.000

17.418.000

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

29.000

Ministero della giustizia

20.490.000

5.500.000

36.146.000

Ministero della pubblica istruzione

34.750.000

Ministero dell’interno

43.000.000

10.000.000

64.093.000

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

171.000

Ministero per i beni e le attività culturali

4.989.000

11.809.000

Ministero della salute

30.670.000

10.000.000

151.682.000

Ministero dei trasporti

800.000

3.120.000

Ministero dell’università e della ricerca

4.372.000

2.958.000

Ministero della solidarietà sociale

89.600.000

19.000.000

165.145.000

Totale

234.500.000

44.500.000

452.400.000 [24];

 

8. Affluiscono, altresì, al fondo di cui al comma 2 le risorse finanziarie iscritte nel fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, relative ai seguenti accantonamenti:

 

 

2008

2009

2010

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

65.000.000

128.100.000

198.000.000

Ministero affari esteri

2.300.000

3.000.000

-

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

-

-

200.000

Ministero per i beni e le attività culturali

7.700.000

41.000.000

41.800.000

Totale . . .

75.000.000

172.100.000

240.000.000

 

9. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) [all'articolo 1, i commi da 325 a 334, sono abrogati] [25];

b) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 57, le parole da: «che per l'anno 2008» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «che per l'anno 2008 è integrato di 35 milioni di euro, e a decorrere dall'anno 2009 è integrato di 15 milioni di euro» [26];

2) al comma 60, lettera a), le parole: «12,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «9 milioni»; e alla lettera b), le parole: «5,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni»;

3) al comma 61, le parole: «1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro per l'anno 2008»;

4) al comma 205, le parole da: «14 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «8,8 milioni di euro per l'anno 2008.»;

5) al comma 247, le parole da: «35 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «17,5 milioni di euro per l'anno 2008.»;

5-bis) il comma 255 è sostituito dal seguente:

«255. Per la progettazione e l'avvio, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, delle tratte delle linee metropolitane delle città di Bologna e di Torino, è autorizzato per ciascuna delle predette tratte un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2010» [27];

5-ter) al comma 278, le parole: «la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010» [28];

6) al comma 309, le parole da: «2 milioni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «1,9 milioni di euro per l'anno 2008.»;

7) al comma 310, le parole da: «2 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «100 mila euro per l'anno 2008.»;

8) al comma 401, le parole: «All'onere derivante dai commi da 396 a 400, pari a complessivi euro 3,5 milioni per l'anno 2008 e ad euro 100.000 annui a decorrere dal 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «All'onere derivante dai commi 396 e da 398 a 400, pari a complessivi euro 100.000 a decorrere dal 2008,»;

9) al comma 409, le parole: «A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro»;

10) al comma 410, le parole: «3 milioni di euro a decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 milioni di euro per l'anno»;

11) il comma 437 è sostituito dal seguente: «437. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al fondo nazionale per le politiche sociali è ridotta di 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.»;

12) il comma 519 è sostituito dal seguente:

«519. Per consentire all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di completare, in via graduale e in coerenza con le esigenze dell'ente, il processo di stabilizzazione previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'Istituto medesimo è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Fino all'inserimento nei ruoli organici del predetto ente è in ogni caso garantita la continuità del servizio del personale interessato dal processo di stabilizzazione. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2008 e di 50 milioni di euro per l'anno 2009. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono ridotte di 35 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010» [29];

13) il comma 535 è sostituito dal seguente: «535. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ridotta di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.»;

14) al comma 538, il capoverso 1152-bis è sostituito dal seguente:

«1152-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009» [30];

15) il secondo periodo del comma 584 è soppresso.

10. Al decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6-ter, comma 1, le parole: «20 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008» e al comma 2 il primo periodo è sostituito dai seguenti: «L'onere derivante dal comma 1 è valutato in 24,8 milioni di euro per l'anno 2008. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta di 48,8 milioni di euro per l'anno 2008.»;

b) all'articolo 40, comma 3-bis, la lettera b) è soppressa;

c) all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008».

 

11. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 983, le parole: «A decorrere dall'anno 2007 è istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo perequativo dell'ammontare di 50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «E' istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo perequativo dell'ammontare di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, di 23 milioni di euro per l'anno 2010 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011»;

b) al comma 1267, le parole: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2007 e 5,1 milioni di euro per l'anno 2008» [31].

 

11-bis. Gli importi riferiti all'autorizzazione di spesa di cui al comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono ridotti, anche ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 12 milioni di euro per l'anno 2010, in relazione allo stato di attuazione degli interventi previsti a carico del Fondo di cui al comma 354 dell'articolo 1 della medesima legge. La Cassa depositi e prestiti Spa procede ad una ricognizione degli interventi che possono essere finanziati a carico dello stesso Fondo compatibilmente con le risorse di cui al citato comma 361, come rideterminate in attuazione del presente comma. [32]

 

12. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco 1 allegato al presente decreto. Fermo quanto previsto dai commi 9, 10 e 11, restano comunque ridotte tutte le autorizzazioni di spesa utilizzate per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni legislative rideterminate ai sensi del presente articolo. Gli eventuali provvedimenti attuativi adottati, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti.

 

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 6. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Allegato

(previsto dall'art. 5)

 

Elenco 1 [33]

RIDUZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

in milioni di euro

 

Articolo

 

Comma

Commi associati

Importo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa

 

 

 

 

2008

2009

2010

Legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

 

 

 

 

 

1

 

300

 

1

2

2

1

 

304

305

113

130

110

1

 

307

 

12

12

12

1

 

319

 

10

 

 

1

 

321

 

4

4

4

1

 

324

322 - 323

10

10

10

1

 

342

 

2

8

10

1

 

354

351 - 352 - 353

3

10

10

2

 

41

42

 

 

20

2

 

67

 

0,5

0,5

0,5

2

 

70

 

10

 

 

2

 

80

 

10

10

10

2

 

125

 

2

2

 

2

 

135

 

50

 

 

2

 

177

 

2

 

 

2

 

178

 

3

 

 

2

 

190

188 - 189

1

1

1

2

 

206

 

10

 

 

2

 

209

 

2,7

 

 

2

 

210

211 - 212 - 213 - 214

1

5

5

2

 

223

 

5

15

 

2

 

234

235

20

22

7

2

 

243

238 - 239 - 240 - 241 - 242

15

15

15

2

 

244

 

 

5

10

2

 

248

 

10

10

15

2

 

251

 

56

56

56

2

 

260

 

3

 

 

2

 

299

 

50

 

 

2

 

300

 

20

 

 

2

 

306

 

12

130

 

2

 

311

 

10

 

 

2

 

328

 

4,3

 

 

2

 

331

 

3,5

 

 

2

 

333

 

30

20

20

2

 

335

336

50

50

50

2

 

347

 

1

 

 

2

 

384

382 - 383

1,5

2

2

2

 

397

401

3,4

 

 

2

 

402

 

1,5

 

 

2

 

403

 

1

 

 

2

 

404

405 - 406

15

15

15

2

 

408

 

10

 

 

2

 

426

 

5

5

5

2

 

435

 

7

10

10

2

 

436

 

3

3

 

2

 

443

440 - 441 - 442

5

 

 

2

 

464

 

1,5

 

 

2

 

483

481 - 482 - 484

2

 

 

2

 

487

485 - 486

1

 

 

2

 

536

 

50

 

 

2

 

550

551

55

55

55

2

 

564

565

20

35

40

2

 

566

 

10

 

 

2

 

568

 

2

1

1

2

 

585

577 - 578 - 579 - 580 - 581 - 582 - 583 - 584

10,5

10,5

10,5

2

 

586

587

6

6

6

3

 

3

 

60

 

 

3

 

160

 

2

 

 

totale (A)

809,4

660

512

 

 

 

Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31

 

 

 

 

 

 

10

 

1

 

3

3

3

8-ter

 

 

 

14

 

 

13-bis

 

 

 

16

16

16

22-sexies

 

 

 

0,6

0,75

 

49-bis

 

 

 

1

 

 

totale (B)

34,6

19,8

19

 

 

 

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

 

 

 

 

 

 

1

 

827

 

10

10

 

totale (C)

10

10

 

 

 

 

Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003

 

 

 

 

 

 

49

 

 

 

15

36

36

totale (D)

15

36

36

 

 

 

Totale (A) + (B) + (C) + (D)

869

725,8

567

 

 

 

 

 

 

 

Decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93. (TESTO ORIGINALE)

Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni urgenti di carattere finanziario che incrementano il potere di acquisto delle famiglie, anche mediante l'adozione di misure volte alla ristrutturazione dei mutui bancari, nonchè di rilancio e sviluppo economico;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. Esenzione ICI prima casa

     1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

     2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonchè quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

     3. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.

     4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. In sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalità per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

     5. Al fine di garantire il contributo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, come determinato dall'articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Ministero dell'interno eroga al soggetto di cui al medesimo decreto ministeriale 22 novembre 2005, per le medesime finalità, lo 0,8 per mille dei rimborsi di cui al comma 4.

     6. I commi 7, 8 e 287 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 sono abrogati.

     7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonchè, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 2. Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro

     1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale:

     a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;

     b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;

     c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

     2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 5.

     3. L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta. Se quest'ultimo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2007, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2007.

     4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

     5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno natura sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

     6. Nell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b) è soppressa.

 

Art. 3. Rinegoziazione mutui per la prima casa

     1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, dei mutui a tasso variabile stipulati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse come risultante dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto nell'anno 2006. L'importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo.

     3. La differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione è addebitata su di un conto di finanziamento accessorio regolato al tasso che si ottiene in base all'IRS a dieci anni, alla data di rinegoziazione, maggiorato di uno spread dello 0,50.

     4. Nel caso in cui, successivamente alla rinegoziazione effettuata, la differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione generi saldi a favore del mutuatario, tale differenza è imputata a credito del mutuatario sul conto di finanziamento accessorio. Qualora il debito del conto accessorio risulti interamente rimborsato l'ammortamento del mutuo ha luogo secondo la rata variabile originariamente prevista.

     5. L'eventuale debito risultante dal conto accessorio, alla data di originaria scadenza del mutuo, è rimborsato dal cliente sulla base di rate costanti il cui importo è uguale all'ammontare della rata risultante dalla rinegoziazione e l'ammortamento è calcolato sulla base dello stesso tasso a cui è regolato il conto accessorio purchè più favorevole al cliente.

     6. Le garanzie già iscritte a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalità convenute, del debito che risulti alla data di scadenza di detto mutuo.

     7. Le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che aderiscono alla convenzione di cui al comma 1 formulano ai clienti interessati, secondo le modalità definite nella stessa convenzione, la proposta di rinegoziazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'accettazione della proposta è comunicata dal mutuatario alla banca o all'intermediario finanziario entro tre mesi dalla comunicazione della proposta stessa. La rinegoziazione del mutuo esplica i suoi effetti a decorrere dalla prima rata in scadenza successivamente al 1° gennaio 2009.

     8. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti da imposte e tasse di alcun genere e per esse le banche e gli intermediari finanziari non applicano costi nei riguardi dei clienti.

 

Art. 4. Sviluppo dei servizi di trasporto aereo

     1. La somma erogata ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, è rimborsata nel minore termine tra il trentesimo giorno successivo a quello della cessione o della perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e il 31 dicembre 2008.

     2. Le medesime somme sono gravate da una maggiorazione del tasso di interesse previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, pari all'1 per cento.

     3. Le somme di cui al comma 1 e gli interessi maturati sono utilizzati per fare fronte alle perdite che comportino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo legale.

     4. In caso di liquidazione dell'Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., il debito di cui al presente articolo è rimborsato solo dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri creditori, unitamente e proporzionalmente al capitale sociale.

     5. All'esito della cessione o della perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 1, le eventuali somme e gli interessi maturati utilizzati per fare fronte alle perdite ai sensi del comma 3 si intendono ripristinati e dovuti dalla citata compagnia aerea che provvede al relativo rimborso con aumento di capitale almeno di pari importo.

     6. Il ripristino degli obblighi di pagamento si applica anche in ipotesi di realizzo di utili da parte di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.; in tale caso le somme e gli interessi maturati sono dovuti nei limiti degli utili realizzati e sono in ogni caso assoggettati alla disciplina di cui ai commi precedenti.

     7. All'onere derivante dal comma 3, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2008, si fa fronte:

     a) quanto a 205 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

     b) quanto a 85 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

     c) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

     8. L'importo di 300 milioni di euro viene versato sulla contabilità speciale 1201, utilizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, per concedere l'anticipazione ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. Le eventuali somme, rimborsate ai sensi del comma 5, vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nella stessa proporzione e fino alla concorrenza massima dell'importo ridotto, alle autorizzazioni di spesa di cui al'articolo 1, commi 841 e 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

Art. 5. Copertura finanziaria

     1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al presente decreto, sono ridotte per gli importi ivi individuati.

     2. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa previste dal comma 1, pari a 1.010,5 milioni di euro per l'anno 2008, 842,3 milioni di euro per l'anno 2009, 644,5 milioni di euro per l'anno 2010 e 186,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, nonchè quelle derivanti dalle modifiche normative previste dai commi 9, 10 e 11, pari a 656,1 milioni di euro per l'anno 2008, 749,1 milioni di euro per l'anno 2009, 213,1 milioni di euro per l'anno 2010, 124,5 milioni di euro per l'anno 2011, 131,5 milioni di euro per l'anno 2012, 79,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 75,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, sono iscritte nel «Fondo per interventi strutturali di politica economica», di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

     3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 245, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le variazioni tra spese di funzionamento e quelle per interventi sono consentite entro il limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziate per le finalità previste dalla legge nell'ambito del programma interessato dalla riduzione. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

     4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2008, 100 milioni di euro per l'anno 2009 e 60 milioni di euro per l'anno 2010, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo è disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

     5. Gli articoli 22-quater e 47-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono abrogati e sono revocati gli eventuali provvedimenti attuativi.

     6. La somma iscritta nel bilancio dello Stato per l'anno 2008, nell'ambito della missione «Infrastrutture pubbliche e logistica», programma «Sistemi stradali e autostradali», in attuazione dell'articolo 1, comma 1155, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, affluisce al fondo di cui al comma 2 per l'intero importo di 1.363,5 milioni di euro. A valere sulle predette risorse una quota pari a 611 milioni di euro è versata nell'anno 2008 su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2009 per 438 milioni di euro e nell'anno 2010 per 173 milioni di euro.

     7. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, nonchè dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.449 milioni di euro che aumentano a 2.664,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.201,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.760 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede:

     a) quanto a 2.494,1 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.763,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.097,6 milioni di euro per l'anno 2010, a 311 milioni di euro per l'anno 2011, a 318 milioni di euro per l'anno 2012, a 266 milioni di euro per l'anno 2013 e a 262 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di cui al comma 2, come integrato ai sensi dei commi 6 e 8;

     b) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2010 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2, comma 6;

     c) quanto a 438 milioni di euro per l'anno 2009 e 173 milioni di euro per l'anno 2010, mediante utilizzo delle maggiori entrate rivenienti dal comma 6;

     d) quanto a 985,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare del 6,78 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

     e) quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2008 e a 452,4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

 

 

2008

2010

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

6.158.000

17.418.000

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

-

29.000

Ministero della giustizia

20.490.000

36.146.000

Ministero della pubblica istruzione

19.250.000

-

Ministero dell'interno

33.000.000

64.093.000

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

171.000

-

Ministero per i beni e le attività culturali

4.989.000

11.809.000

Ministero della salute

20.670.000

151.682.000

Ministero dei trasporti

800.000

3.120.000

Ministero dell'università e della ricerca

4.372.000

2.958.000

Ministero della solidarietà sociale

60.100.000

165.145.000

Totale . . .

170.000.000

452.400.000

 

     8. Affluiscono, altresì, al fondo di cui al comma 2 le risorse finanziarie iscritte nel fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, relative ai seguenti accantonamenti:

 

 

2008

2009

2010

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

65.000.000

128.100.000

198.000.000

Ministero affari esteri

2.300.000

3.000.000

-

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

-

-

200.000

Ministero per i beni e le attività culturali

7.700.000

41.000.000

41.800.000

Totale . . .

75.000.000

172.100.000

240.000.000

 

     9. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, i commi da 325 a 334, sono abrogati;

     b) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

     1) al comma 57, le parole da: «che per l'anno 2008» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «che per l'anno 2008 è integrato di 35 milioni di euro.»;

     2) al comma 60, lettera a), le parole: «12,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «9 milioni»; e alla lettera b), le parole: «5,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni»;

     3) al comma 61, le parole: «1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro per l'anno 2008»;

     4) al comma 205, le parole da: «14 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: « 8,8 milioni di euro per l'anno 2008.»;

     5) al comma 247, le parole da: «35 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «17,5 milioni di euro per l'anno 2008.»;

     6) al comma 309, le parole da: «2 milioni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «1,9 milioni di euro per l'anno 2008.»;

     7) al comma 310, le parole da: «2 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «100 mila euro per l'anno 2008.»;

     8) al comma 401, le parole: «All'onere derivante dai commi da 396 a 400, pari a complessivi euro 3,5 milioni per l'anno 2008 e ad euro 100.000 annui a decorrere dal 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «All'onere derivante dai commi 396 e da 398 a 400, pari a complessivi euro 100.000 a decorrere dal 2008,»;

     9) al comma 409, le parole: «A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro»;

     10) al comma 410, le parole: «3 milioni di euro a decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 milioni di euro per l'anno»;

     11) il comma 437 è sostituito dal seguente: «437. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al fondo nazionale per le politiche sociali è ridotta di 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.»;

     12) il comma 519 è sostituito dal seguente: «519. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 25 milioni per l'anno 2008 e di 30 milioni per l'anno 2009. Per l'anno 2010 le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono ridotte di 30 milioni di euro annui.»;

     13) il comma 535 è sostituito dal seguente: «535. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ridotta di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.»;

     14) il secondo periodo del comma 1152-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente: «L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.» [34];

     15) il secondo periodo del comma 584 è soppresso.

     10. Al decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 6-ter, comma 1, le parole: «20 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008» e al comma 2 il primo periodo è sostituito dai seguenti: «L'onere derivante dal comma 1 è valutato in 24,8 milioni di euro per l'anno 2008. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta di 48,8 milioni di euro per l'anno 2008.»;

     b) all'articolo 40, comma 3-bis, la lettera b) è soppressa;

     c) all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008».

     11. All'articolo 1, comma 1267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2007 e 5,1 milioni di euro per l'anno 2008».

     12. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco 1 allegato al presente decreto. Fermo quanto previsto dai commi 9, 10 e 11, restano comunque ridotte tutte le autorizzazioni di spesa utilizzate per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni legislative rideterminate ai sensi del presente articolo. Gli eventuali provvedimenti attuativi adottati, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti.

     13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 6. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

Allegato

(previsto dall'articolo 5)

 

ELENCO 1

RIDUZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

in milioni di euro

 

 

Articolo

Comma

Commi associati

Importo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa

 

 

 

2008

2009

2010

Legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

 

 

 

 

1

300

 

1,0

2

2

1

304

305

113

130

110

1

307

 

12

12

12

1

319

 

10

 

 

1

321

 

4

4

4

1

324

322-323

10

10

10

1

342

 

2

8

10

1

354

351-352-353

3

10

10

2

41

42

20

20

20

2

67

 

0,5

0,5

0,5

2

70

 

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2

80

 

10

10

10

2

125

 

2

2

 

2

135

 

50

 

 

2

177

 

2

 

 

2

178

 

3

 

 

2

190

188-189

1

1

1

 

 

 

 

 

 

2

206

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

2

209

 

2,7

 

 

2

210

211-212-213-214

1

5

5

2

223

 

5

15

 

2

232

 

77

77

77

2

234

235

20

22

7

2

243

238-239-240-241-242

15

15

15

2

248

 

10

10

15

2

251

 

56

56

56

2

260

 

3

 

 

2

261

 

4

4

 

2

272

273-274

2

2

2

2

299

 

50

 

 

2

300

 

20

 

 

2

306

 

12

130

 

2

311

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

2

328

 

4,3

 

 

2

329

 

1,5

1,5

1,5

2

331

 

3,5

 

 

2

333

 

30

20

20

2

335

336

50

50

50

2

347

 

1

 

 

2

384

382-383

1,5

2

2

2

397

401

3,4

0

0

2

402

 

1,5

 

 

2

403

 

1

 

 

2

404

405-406

15

15

15

2

408

 

10

 

 

2

426

 

5

5

5

2

435

 

7

10

10

2

436

 

3

3

 

2

443

440-441-442

5

 

 

2

458

 

3

3

3

2

463

 

20

 

 

2

464

 

1,5

 

 

2

475

476-477-478-479-480

10

10

 

2

483

481-482-484

2

 

 

2

487

485-486

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

536

 

50

 

 

2

550

551

55

55

55

2

552

 

1

1

1

2

564

565

20

35

40

2

566

 

10

 

 

2

567

 

3

3

3

2

568

 

2

1

1

2

585

577-578-579-580-581-582 -583-584

10,5

10,5

10,5

2

586

587

6

6

6

3

3

 

60

 

 

3

160

 

2

 

 

Totale (A)

950,9

776,5

589,5

 

 

 

Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31

10

1

 

3,0

3,0

3

8-ter

 

 

14,0

 

 

13-bis

 

 

16,0

16,0

16

22-sexies

 

 

0,6

0,75

 

49-bis

 

 

1,0

 

 

Totale (B)

34,6

19,8

19,0

 

 

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

 

 

 

 

 

1

827

 

10

10

 

Totale (C)

10,0

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003

49

 

 

15,0

36,0

36,0

Totale (D)

15,0

36,0

36,0

 

 

Totale (A) + (B) + (C) + (D)

1.010,5

842,3

644,5

 

 

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 24 luglio 2008, n. 126.

[2] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione. Il terzo periodo è stato soppresso dall'art. 2, comma 128, della L. 23 dicembre 2009, n. 191.

[5] Comma inserito dalla L. di conversione.

[6] Comma inserito dalla L. di conversione.

[7] Comma soppresso dalla L. di conversione.

[8] Comma inserito dalla L. di conversione.

[9] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[10] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[11] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[12] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[13] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[14] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[15] Articolo soppresso dalla L. di conversione.

[16] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[17] Comma inserito dalla L. di conversione.

[18] Comma sostituito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 60 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[19] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[20] Alinea così sostituito dalla L. di conversione.

[21] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.

[22] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.

[23] Lettera inserita dalla L. di conversione.

[24] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.

[25] Lettera abrogata dall'art. 63 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[26] Numero così sostituito dalla L. di conversione.

[27] Numero inserito dalla L. di conversione.

[28] Numero inserito dalla L. di conversione.

[29] Numero così sostituito dalla L. di conversione.

[30] Numero così sostituito dalla L. di conversione.

[31] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[32] Comma inserito dalla L. di conversione.

[33] Elenco così sostituito dalla L. di conversione.

[34] Numero così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 30 maggio 2008, n. 126.