Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.6 finanza locale |
Data: | 28/11/1988 |
Numero: | 511 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per l'anno 1988, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è elevata al 20,66 per cento la quota indicata alla lettera a) dell'articolo 8, [...] |
Art. 2. 1. Per l'anno 1988, le somme spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, corrisposte dal Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 5 della legge [...] |
Art. 3. 1. L'integrazione, prevista dall'art. 29 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dei trasferimenti statali disposti dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge [...] |
Art. 4. 1. Per l'anno 1988, la deliberazione del bilancio annuale di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è adottata entro trenta giorni dalla data di [...] |
Art. 5. 1. Il rilascio di fidejussione, a favore di altri soggetti, a garanzia di operazioni di indebitamento è equiparato, per gli effetti di cui al quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 [...] |
Art. 6. |
Art. 7. 1. Il limite stabilito dall'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, è elevato a lire 170 per la parte della [...] |
Art. 8. 1. Il rapporto di copertura del costo complessivo di erogazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni con il provento della tassa, da deliberare per l'anno 1987 in misura [...] |
Art. 9. |
Art. 10. |
Art. 11. 1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto, pari a L. 552.683.000.000 per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento [...] |
Art. 12. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge |
§ 27.6.162 - D.L. 28 novembre 1988, n. 511. [1]
Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale.
(G.U. 29 novembre 1988, n. 280).
TITOLO I
Finanziamenti integrativi per il settore regionale
1. Per l'anno 1988, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29, comma 6, della
1. Per l'anno 1988, le somme spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, corrisposte dal Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 5 della
TITOLO II
Finanziamenti integrativi per il settore locale e disposizioni varie
1. L'integrazione, prevista dall'art. 29 della
a) lire 36,6 miliardi in aumento della quota di lire 229 miliardi del fondo perequativo per le province per il 1988, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), dello stesso decreto-legge;
b) lire 1.110,6 miliardi in aumento della quota di lire 367,2 miliardi del fondo perequativo per i comuni per il 1988, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), punto 1, dello stesso decreto-legge;
c) lire 28,8 miliardi in aumento della quota di lire 31,2 miliardi del fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane per il 1988, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), dello stesso decreto-legge;
d) lire 143 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 in aumento del fondo di lire 20 miliardi per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1987, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), dello stesso decreto-legge; lire 20,271 miliardi per la costituzione del fondo per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane per il 1989, allo scopo di attribuire il concorso statale sui mutui contratti nell'anno 1988, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 8 dello stesso decreto-legge;
e) lire 1 miliardo in aumento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 5, dello stesso decreto-legge;
f) lire 930 milioni per gli anni 1988 e 1989, di cui lire 810 milioni per i comuni e lire 120 milioni per le province, in aumento del fondo di lire 1.050 miliardi per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1987, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dello stesso decreto-legge;
g) lire 2,3 miliardi per l'anno 1989, di cui lire 2 miliardi per i comuni e lire 300 milioni per le province, in aumento del fondo di lire 1.050 miliardi per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1988, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dello stesso decreto-legge.
1. Per l'anno 1988, la deliberazione del bilancio annuale di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per l'anno 1988, l'esercizio provvisorio del bilancio dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è autorizzato con deliberazione dei rispettivi consigli, per il tempo necessario all'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 1-quater del
1. Il rilascio di fidejussione, a favore di altri soggetti, a garanzia di operazioni di indebitamento è equiparato, per gli effetti di cui al quarto comma dell'articolo 1 del
TITOLO III
Disposizioni fiscali
[1. E' istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui agli articoli 52, e seguenti, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con
a) euro 18,59 per mille kWh in favore dei comuni per qualsiasi uso effettuato nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case e con esclusione delle forniture, con potenza disponibile fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, limitatamente ai primi 150 kWh di consumo mensili. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero della relativa addizionale secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi;
b) euro 20,40 per mille kWh in favore dei comuni, per qualsiasi uso effettuato nelle seconde case;
c) euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese.
2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a euro 11,40 per mille kWh. Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative.
3. Le addizionali di cui al comma 1 sono dovute dai soggetti obbligati di cui all'articolo 53 del testo unico delle accise, al momento della fornitura dell'energia elettrica ai consumatori finali ovvero, per l'energia elettrica prodotta o acquistata per uso proprio, al momento del suo consumo. Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica.
4. Le addizionali di cui al comma 1 relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW sono versate direttamente ai comuni ed alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze. Le addizionali relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 200 kW e quelle relative al consumo dell'energia elettrica, prodotta o acquistata per uso proprio, sono versate all'erario, ad eccezione di quelle riscosse nell'ambito della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che sono versate direttamente ai comuni ed alle province stesse nonchè alla Regione [3].
5. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 3, del testo unico delle accise non si applicano alle addizionali di cui al comma 1; sono tuttavia esenti dalle addizionali i consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.
6. A valere sugli importi delle addizionali concernenti i consumi relativi a forniture con potenza disponibile non superiore a 200 kW, possono essere disposte trattenute esclusivamente per rettifica di errori inerenti i precedenti versamenti già effettuati ai comuni ed alle province al medesimo titolo.]
1. Il limite stabilito dall'articolo 17 del
2. La tariffa del canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili, di cui all'articolo 17 della
3. Gli enti gestori del servizio di fognatura applicano l'aumento previsto dai commi 1 e 2 a partire dalle fatturazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
4. In deroga all'articolo 17, comma 1, della
1. Il rapporto di copertura del costo complessivo di erogazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni con il provento della tassa, da deliberare per l'anno 1987 in misura non inferiore al 40 per cento o per l'anno 1988 in misura non inferiore al 60 per cento entro i termini previsti dall'articolo 16 del
2. [4].
3. La pena pecuniaria prevista al comma 3 dell'articolo 23 del
1. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del
2. Il termine del 31 ottobre 1988, previsto dall'articolo 9 del citato
3. I periodi di imposta cui si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 9 del citato
4. I terzi nei confronti dei quali gli enti di cui al comma 1 effettuano la rivalsa possono portare in detrazione i relativi importi nel periodo di imposta nel corso del quale la rivalsa è stata effettuata.
5. [8].
1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto, pari a L. 552.683.000.000 per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento «Interventi a favore della finanza regionale».
2. All'onere derivante dall'applicazione dello articolo 3 del presente decreto, pari a lire 1.178.073.000.000 per l'anno 1988, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 6873 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Articolo modificato dalla
[3] Comma così modificato dall'art. 10 della
[4] Aggiunge un comma all'art. 10 bis del
[5] Articolo abrogato dalla
[6] Articolo così sostituito dalla
[7] Per una ulteriore proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 3 del
[8] Aggiunge un comma all'art. 109 del