Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 40. Energia |
Capitolo: | 40.2 energia elettrica |
Data: | 27/10/2003 |
Numero: | 290 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia [...] |
§ 40.2.12a - L. 27 ottobre 2003, n. 290.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità. [1]
(G.U. 28 ottobre 2003, n. 251)
1. Il
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per assicurare, anche nel medio termine, il raggiungimento e il mantenimento di condizioni economiche per garantire un adeguato livello di capacità di produzione di energia elettrica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere un sistema competitivo per la remunerazione della capacità di produzione;
b) consentire, al fine di incentivare l'ingresso di nuova capacità produttiva, la possibilità di concorrere al sistema di cui alla lettera a) anche per capacità di nuova realizzazione;
c) prevedere un sistema di garanzie da fornire e sanzioni, non inferiori agli oneri di sostituzione e non superiori al doppio degli stessi, per gli operatori che non rispettano gli impegni quantitativi e temporali assunti.
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2004, disposizioni integrative e correttive del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al
a) razionalizzazione, unificazione e semplificazione dei procedimenti;
b) semplificazione delle procedure di notifica e di pubblicità dei procedimenti;
c) applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti in corso.
4. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi sulla base del
5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,» sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dal
al comma 2, le parole: «assicurano in ogni caso il rispetto dei» sono sostituite dalle seguenti: «rispettano i»;
al comma 3, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano alla laguna di Venezia».
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. - (Provvedimenti finalizzati alla riduzione del rischio di distacchi di energia elettrica). - 1. Allo scopo di ridurre al massimo il rischio di distacchi di energia elettrica per l'utenza diffusa, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è autorizzato ad emanare, su motivata e documentata segnalazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale, appositi decreti finalizzati a promuovere o accelerare la riprogrammazione dell'utilizzo degli impianti idroelettrici, la concentrazione delle manutenzioni, la possibile riattivazione di impianti in arresto di lunga durata e l'incremento della capacità interrompibile.
Art. 1-ter. - (Misure per l'organizzazione e lo sviluppo della rete elettrica e la terzietà delle reti). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei principi di salvaguardia degli interessi pubblici legati alla sicurezza ed affidabilità del sistema elettrico nazionale e di autonomia imprenditoriale dei soggetti attualmente proprietari delle reti di trasmissione elettrica, sono definiti i criteri, le modalità e le condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, la gestione del soggetto risultante dalla unificazione, ivi inclusa la disciplina dei diritti di voto e la sua successiva privatizzazione.
2. Il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e approva i relativi piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto.
3. Al fine di cui al comma 1, all'articolo 3 del
a) al comma 2, le parole: "gestisce la rete senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a carico delle società di cui al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "gestisce la rete, di cui può essere proprietario, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a proprio carico, se proprietario della rete, o a carico delle società proprietarie";
b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con analogo decreto, si provvede ad integrare o modificare la concessione rilasciata in tutti i casi di modifiche nell'assetto e nelle funzioni del gestore e, comunque, ove il Ministro delle attività produttive lo ritenga necessario, per la migliore funzionalità della concessione medesima all'esercizio delle attività riservate al gestore";
c) al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: "coloro che ne abbiano la disponibilità," sono inserite le seguenti: "fatta eccezione per il gestore della rete di trasmissione nazionale in relazione alle attività di trasmissione e dispacciamento,";
d) al comma 8, al termine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: "nel caso in cui non ne sia proprietario; altrimenti, il gestore risponde direttamente nei confronti del Ministero delle attività produttive della tempestiva esecuzione degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete deliberati".
4. Ciascuna società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del gas naturale, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, e comunque ciascuna società a controllo pubblico, non può detenere, direttamente o indirettamente, a decorrere dal 1° luglio 2007, quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale.
5. Ai soli fini di cui al comma 4 non sono considerate reti nazionali di trasporto le infrastrutture di lunghezza inferiore a 10 chilometri necessarie unicamente alla connessione degli impianti alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, nonché le infrastrutture realizzate al fine di potenziare la capacità di importazione per le quali è consentita l'allocazione di una quota della loro capacità secondo le modalità di cui all'articolo 1-quinquies, comma 6.
Art. 1-quater. - (Disposizioni per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica e di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto). - 1. Al fine di conferire un elevato grado di certezza agli investimenti previsti nel settore energetico e consentire un'adeguata programmazione nello sviluppo delle reti infrastrutturali dell'energia, l'autorizzazione rilasciata ai sensi del
2. Il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 stabilisce il termine previsto per l'entrata in esercizio dell'impianto.
4. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 trasmette, all'amministrazione che rilascia l'autorizzazione medesima, copia della comunicazione di inizio lavori effettuata nei confronti del comune competente, nonché la comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere prorogato dall'amministrazione medesima in relazione alla intervenuta difficoltà realizzativa dello specifico progetto o per cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo si applicano anche ai titolari di concessioni o di autorizzazioni per la realizzazione di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto. In tal caso, il termine di dodici mesi di cui al comma 1 decorre dalla data di ottenimento dell'ultima delle autorizzazioni necessarie alla costruzione del terminale di rigassificazione e delle opere ad esso connesse e indispensabili, ulteriori a quella di cui all'articolo 8 della
7. Ai soggetti titolari di autorizzazioni o di concessioni di cui ai commi 1 e 6 è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria mensile, per un massimo di dodici mesi a partire dal quinto mese di ritardo dell'entrata in esercizio dell'impianto rispetto al termine stabilito al comma 3, come eventualmente modificato in base alle disposizioni di cui al comma 5. L'ammontare della sanzione è stabilito in 500 euro al mese per MW di potenza elettrica installata e in 50 euro al mese per milione di metri cubi annui di capacità di rigassificazione installata, rispettivamente per le opere di cui ai commi 1 e 6.
8. Il Ministro delle attività produttive comunica trimestralmente alle competenti Commissioni parlamentari l'andamento delle autorizzazioni di cui al comma 1.
Art. 1-quinquies. - (Disposizioni per la sicurezza e la funzionalità del settore elettrico). - 1. Gli impianti di generazione di energia elettrica di potenza nominale maggiore di 10 MVA sono mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e possono essere messi definitivamente fuori servizio secondo termini e modalità autorizzati dall'amministrazione competente, su conforme parere del Ministero delle attività produttive, espresso sentito il Gestore della rete di trasmissione nazionale in merito al programma temporale di messa fuori servizio.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e previo parere del Gestore della rete di trasmissione nazionale, definisce gli standard di efficienza degli impianti e le relative modalità di verifica. In caso di mancato rispetto degli standard di cui al primo periodo, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della
3. Gli impianti idroelettrici di pompaggio sono gestiti dai proprietari che assicurano al Gestore della rete di trasmissione nazionale la massima disponibilità degli impianti per la gestione dei transitori e dei picchi di domanda. Tali impianti non concorrono, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla determinazione del prezzo dell'energia elettrica, come individuato in base al sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del
4. All'articolo 28, comma 8, della
5. All'articolo 10, comma 2, del
6. I soggetti non titolari di concessioni di trasporto e distribuzione di energia elettrica che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati, in corrente continua o con tecnologia equivalente, possono richiedere, per l'incremento della capacità di interconnessione, come risultante dal nuovo assetto di rete, una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi. L'esenzione è accordata, caso per caso, per un periodo compreso tra dieci e venti anni dalla data di entrata in esercizio delle nuove linee, e per una quota compresa fra il 50 e l'80 per cento delle nuove capacità di trasporto realizzate, dal Ministero delle attività produttive, sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. In casi eccezionali, sentito il Gestore della rete di trasmissione nazionale, l'esenzione si applica altresì ai dispositivi di interconnessione in corrente alternata, a condizione che i costi e i rischi degli investimenti in questione siano particolarmente elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del collegamento di due reti di trasmissione nazionali limitrofe mediante un dispositivo di interconnessione in corrente alternata. Qualora la capacità di nuova realizzazione derivi da un'interconnessione con uno Stato membro dell'Unione europea, l'esenzione è accordata previa consultazione delle autorità competenti dello Stato interessato. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono definiti modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia.
7. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le tariffe di remunerazione delle reti di trasporto e distribuzione, per il successivo periodo regolatorio, anche al fine di garantire le esigenze di sviluppo del servizio elettrico, adottando criteri che includano la rivalutazione delle infrastrutture, un valore del tasso di rendimento privo di rischio almeno in linea con quello dei titoli di Stato a lungo termine, nonché una simmetrica ripartizione tra utenti e imprese delle maggiori efficienze realizzate rispetto agli obiettivi definiti con il meccanismo del price cap, applicato alle componenti tariffarie destinate alla copertura dei costi operativi e degli ammortamenti.
8. Al
a) all'articolo 5, comma 2, sono soppressi gli ultimi due periodi;
b) all'articolo 6, comma 1, è soppresso l'ultimo periodo;
c) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale può modificare i profili di immissione e di prelievo dei contratti bilaterali per motivi di incompatibilità delle clausole contrattuali con quanto disposto dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del presente decreto, e comunque quando tali contratti pregiudichino gravemente la sicurezza e l'efficienza del servizio elettrico. A tale scopo il Gestore della rete di trasmissione nazionale definisce, in relazione ai contratti bilaterali, i dati tecnici che devono essere trasmessi al medesimo Gestore al fine di garantire la gestione in sicurezza del sistema elettrico";
d) all'articolo 6, comma 3, al primo periodo, sono soppresse le parole: "per i contratti bilaterali autorizzati in deroga al sistema delle offerte di cui all'articolo 5" e: "entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati".
9. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta, per l'approvazione, al Ministro delle attività produttive, a valere per l'anno successivo, un programma per l'adeguamento e l'eventuale miglioramento dei sistemi di difesa per la sicurezza del sistema elettrico, indicando il relativo impegno economico per l'attuazione. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina, con propria delibera, gli opportuni adeguamenti tariffari per la copertura dei costi di realizzazione del programma. Per l'anno 2004 il programma suddetto è presentato al Ministro delle attività produttive entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 1-sexies. - (Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici). - 1. L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti, degli oleodotti e dei gasdotti, facenti parte delle reti nazionali di trasporto dell'energia, è rilasciata dalle amministrazioni statali competenti mediante un procedimento unico secondo i principi di cui alla
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, sono emanate norme concernenti il procedimento di cui al medesimo comma 1 e individuati l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica e gli atti che sono sostituiti dalla medesima autorizzazione.
3. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale, il procedimento unico deve essere concluso nel termine di quattro mesi dalla data di presentazione della domanda.
4. L'autorizzazione comprende la dichiarazione di pubblica utilità, e ne fa parte la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente.
5. Le regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti energetiche di competenza regionale in conformità ai principi e ai termini temporali di cui al presente articolo, prevedendo che, per le opere che ricadono nel territorio di più regioni, le autorizzazioni siano rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di inerzia o di mancata definizione dell'intesa, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione.
6. Lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le modalità organizzative e procedimentali per l'acquisizione del parere regionale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle opere di rilevante importanza che interessano il territorio di più regioni anche per quanto attiene al trasporto nazionale del gas naturale e degli oli minerali.
7. Le norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al
8. Per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si applicano le disposizioni del
9. All'articolo 3, comma 14, del
Al titolo del decreto-legge, dopo le parole: «disposizioni urgenti per la sicurezza» sono inserite le seguenti: «e lo sviluppo».
[1] Titolo così modificato con errata-corrige pubblicato nella G.U. 31 ottobre 2003, n. 254.
[2] Alinea così modificato dall'art. 2 della