§ 56.2.241 - L. 12 dicembre 2019, n. 141.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.2 inquinamento atmosferico
Data:12/12/2019
Numero:141


Sommario
Art. 1. 


§ 56.2.241 - L. 12 dicembre 2019, n. 141.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

(G.U. 13 dicembre 2019, n. 292)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 OTTOBRE 2019, N. 111

 

     All'articolo 1:

     al comma 1:

     sono premesse le seguenti parole: «In coordinamento con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e con la pianificazione di bacino per il dissesto idrogeologico,»;

     le parole: «sessanta giorni» sono sostituite delle seguenti: «novanta giorni»;

     dopo le parole: «e gli altri Ministri interessati» sono inserite le seguenti: «, nonchè sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»;

     le parole da: «assicurare» fino a: «e sono identificate» sono sostituite dalle seguenti: «assicurare la corretta e piena attuazione della normativa europea e nazionale in materia di contrasto al cambiamento climatico e della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e sono identificate»;

     dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2-bis. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il tavolo permanente interministeriale sull'emergenza climatica, composto da un rappresentante del Ministero medesimo e di ciascuno dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di monitorare, e adeguare ai risultati, le azioni del Programma strategico nazionale, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del tavolo di cui al presente comma non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati».

 

     Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 1-bis (Coordinamento delle politiche pubbliche per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile). - 1. Al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Comitato interministeriale per la programmazione economica assume la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). A decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).

     Art. 1-ter (Campagne di informazione e formazione ambientale nelle scuole). - 1. Al fine di avviare campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali, e in particolare sugli strumenti e le azioni di contrasto, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, nelle scuole di ogni ordine e grado, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare uno specifico fondo denominato «Programma #iosonoAmbiente» con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

     2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare progetti, iniziative, programmi e campagne, ivi comprese le attività di volontariato degli studenti, finalizzati alla diffusione dei valori della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonchè alla promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale, nell'ambito delle tematiche individuate dall'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, sull'insegnamento dell'educazione civica.

     3. Nell'ambito delle attività di cui al comma 2, le scuole di ogni ordine e grado, in forma singola o associata, anche congiuntamente alle associazioni di protezione ambientale, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a università statali e non statali, a centri di ricerca pubblici, a consorzi universitari ed interuniversitari, presentano al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca proprie proposte progettuali coerenti con il Piano triennale dell'offerta formativa, da finanziare con il fondo di cui al comma 1.

     4. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri di presentazione e di selezione dei progetti nonchè le modalità di ripartizione e assegnazione del finanziamento.

     5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

 

     All'articolo 2:

     al comma 1:

     al secondo periodo, le parole: «Alla relativa copertura» sono sostituite dalle seguenti: «Al relativo onere» e le parole: «dal GSE» sono sostituite dalle seguenti: «dal Gestore dei servizi energetici (GSE)»;

     al terzo periodo, le parole: «nel limite di spesa di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo», la parola: «rottamato» è sostituita dalla seguente: «rottamati» e dopo le parole: «biciclette anche a pedalata assistita» sono aggiunte le seguenti: «o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale»;

     all'ultimo periodo, dopo le parole: «e il Ministro dello sviluppo economico» sono inserite le seguenti: «, sentita la Conferenza unificata»;

     al comma 2:

     al secondo periodo, le parole: «Alla relativa copertura» sono sostituite dalle seguenti «Al relativo onere»;

     il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I progetti di cui al presente comma sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, ovvero da uno o più comuni finitimi anche in forma associata riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 50.000 abitanti per la realizzazione di un'unica opera, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria»;

     al quarto periodo, le parole: «quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni», le parole: «decorso il cui termine» sono sostituite dalle seguenti: «, decorsi i quali» e dopo le parole: «termini di presentazione delle domande» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, adottando criteri che assicurino priorità ai progetti presentati dai comuni con i più elevati livelli di emissioni inquinanti».

 

     All'articolo 3:

     al comma 1, al primo periodo, le parole: «alla portata del numero» sono sostituite dalle seguenti: «all'entità del numero» e, al secondo periodo, le parole: «Alla relativa copertura» sono sostituite dalle seguenti: «Al relativo onere»;

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. I progetti di cui al comma 1 sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria»;

     al comma 3, le parole: «quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni» e le parole: «sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze,» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, nonchè sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,».

 

     All'articolo 4:

     al comma 1, dopo le parole: «messa a dimora di alberi,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo, purchè non oggetto di altro finanziamento o sostegno pubblico,» e le parole: «Alla relativa copertura» sono sostituite dalle seguenti: «Al relativo onere»;

     al comma 2, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni», le parole: «decorso il cui termine» sono sostituite dalle seguenti: «, decorsi i quali» e dopo le parole: «modalità per la progettazione degli interventi» sono inserite le seguenti: «e di ogni eventuale successiva variazione»;

     al comma 3, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»;

     al comma 4:

     al primo periodo, dopo le parole: «realizzazione delle opere,» sono inserite le seguenti: «la pulizia, la manutenzione e», dopo le parole: «delle aree demaniali fluviali» sono inserite le seguenti: «con relativo piano di manutenzione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, garantendo l'opportuno raccordo con la pianificazione e la programmazione delle misure e degli interventi per la sicurezza idraulica di competenza delle Autorità di bacino distrettuale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

     dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Al rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali di cui al primo periodo si provvede secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le autorità competenti di cui al primo periodo, quando non ritengono necessario il rimboschimento per prevenire il rischio idrogeologico, devono darne motivatamente conto negli atti di affidamento, che, agli effetti di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono pubblicati, entro trenta giorni dalla loro adozione, nella sezione «Amministrazione trasparente» del rispettivo sito internet»;

     dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

     «4-bis. Le autorità competenti di cui al comma 4, tra i criteri per la programmazione degli interventi di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura nelle città metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, tengono conto principalmente delle aree che hanno subito notevoli danni da eventi climatici eccezionali.

     4-ter. Lo svolgimento delle attività di rimboschimento di cui al comma 4 può essere affidato dalle autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, nel rispetto della disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

     4-quater. Al comma 2 dell'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

     "s-bis) bosco vetusto: superficie boscata costituita da specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, con una biodiversità caratteristica conseguente all'assenza di disturbi da almeno sessanta anni e con la presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione ed alla senescenza spontanee".

     4-quinquies. All'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     «13-bis. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate apposite disposizioni per la definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti».

     4-sexies. Dalle disposizioni di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     4-septies. All'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, dopo il comma 13-bis, introdotto dal comma 4-quinquies del presente articolo, è aggiunto il seguente:

     "13-ter. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con i principi di salvaguardia della biodiversità, con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dalle necromasse legnose, favoriscono il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito".

     4-octies. Dalla disposizione di cui al comma 4-septies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle aree interessate da elevata criticità idraulica, come definite dalle norme tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non sono consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo».

 

     Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 4-bis (Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne). - 1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e di contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del Paese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, con dotazione pari ad 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021.

     2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo.

     3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

     4. I finanziamenti degli interventi a valere sulle risorse del fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

     5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Art. 4-ter (Misure per contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità dell'aria nelle aree protette nazionali e nei centri urbani). - 1. Al fine di potenziare il contributo delle aree naturalistiche a livello nazionale per il contenimento delle emissioni climalteranti e di assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria, nonchè di favorire in tali aree investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, all'efficientamento energetico, all'economia circolare, alla protezione della biodiversità e alla coesione sociale e territoriale e di supportare la cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono, il territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA). Nell'ambito delle suddette zone possono essere concesse, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, forme di sostegno alle nuove imprese e a quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale compatibile con le finalità di cui all'articolo 19, comma 6, lettere a), b), d), d-bis) e h), del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, a condizione che le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell'area ZEA per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni di cui al presente comma, pena la revoca dei benefici concessi, che non siano in stato di liquidazione o scioglimento e che le attività oggetto di sostegno siano coerenti con le finalità di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione delle misure di sostegno di cui al presente comma, assicurando il rispetto del limite delle risorse disponibili.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, lettere a), b), d), d-bis) e h), del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata a contributi in favore delle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA, che svolgono attività economiche eco-compatibili, secondo modalità e condizioni definite ai sensi del comma 1.

     3. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata al rifinanziamento del fondo per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, anche per finalità di riduzione delle emissioni climalteranti e di adattamento ai cambiamenti climatici mediante interventi di riduzione delle emissioni climalteranti degli impianti di riscaldamento alimentati a biomassa, di diffusione del trasporto pubblico a basse emissioni, di efficientamento energetico degli edifici, nonchè per la riduzione delle emissioni di CO2 nelle aree portuali.

     Art. 4-quater (Programma Italia verde). - 1. Al fine di favorire e accelerare progetti, iniziative e attività di gestione sostenibile delle città italiane e di diffondere le buone prassi, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, promuovendo la crescita verde e i relativi investimenti, nonchè il miglioramento della qualità dell'aria e della salute pubblica, ai fini dell'adesione ai programmi europei "Capitale europea verde" e "Foglia verde", il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di "Capitale verde d'Italia" ad una città italiana, capoluogo di provincia, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il titolo di "Capitale verde d'Italia" è conferito, in via sperimentale, a tre diverse città italiane, una per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

     2. Ai fini di cui al comma 1, le città capoluogo di provincia possono presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un dossier di candidatura che raccoglie progetti cantierabili volti a incrementare la sostenibilità delle attività urbane, migliorare la qualità dell'aria e della salute pubblica, promuovere la mobilità sostenibile e l'economia circolare, con l'obiettivo di favorire la transizione ecologica.

     3. I progetti contenuti nel dossier di candidatura della città proclamata "Capitale verde d'Italia" sono finanziati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'anno del conferimento del titolo, nel limite di 3 milioni di euro.

     4. Il titolo di "Capitale verde d'Italia" nell'anno del conferimento rappresenta requisito premiale in tutti gli avvisi e bandi per il finanziamento di misure di sostenibilità ambientale avviati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

     5. In sede di prima attuazione, le candidature di cui al comma 2 sono presentate entro il 31 dicembre 2019.

     6. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

     7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Art. 4-quinquies (Programma sperimentale Mangiaplastica). - 1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato "Programma sperimentale Mangiaplastica", con una dotazione pari a euro 2 milioni per l'anno 2019, euro 7 milioni per l'anno 2020, euro 7 milioni per l'anno 2021, euro 5 milioni per l'anno 2022, euro 4 milioni per l'anno 2023 ed euro 2 milioni per l'anno 2024, al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di eco-compattatori. Ai relativi oneri, pari a euro 2 milioni per l'anno 2019, euro 7 milioni per l'anno 2020, euro 7 milioni per l'anno 2021, euro 5 milioni per l'anno 2022, euro 4 milioni per l'anno 2023 ed euro 2 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità per il riparto del fondo.

     2. A valere sulla dotazione del Programma sperimentale di cui al comma 1, i comuni presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare progetti finalizzati all'acquisto di ecocompattatori, ai fini dell'ottenimento di un contributo corrisposto sino ad esaurimento delle relative risorse e nel limite di uno per comune ovvero di uno ogni 100.000 abitanti.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

     All'articolo 5:

     al comma 1, le parole: «degli enti pubblici dotate» sono sostituite dalle seguenti: «degli enti pubblici dotati»;

     al comma 2, dopo le parole: «Commissario unico» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1» e le parole: «collocamento fuori ruolo, aspettativa o comando», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «collocamento fuori ruolo, in aspettativa o in comando»;

     al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «Commissario unico» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1» e, al terzo periodo, le parole: «Commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario unico»;

     al comma 4, dopo le parole: «Commissario unico» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;

     al comma 6, le parole: «precedente Commissario. Il» sono soppresse, dopo le parole: «5 giugno 2017,» sono inserite le seguenti: «il quale» e le parole: «del Commissario di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «del nuovo Commissario»;

     il comma 7 è sostituito dal seguente:

     «7. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

     "8-bis. Il Commissario unico può avvalersi fino a un massimo di due subcommissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che operano sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario unico e per i quali si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 3, con oneri a carico del quadro economico degli interventi. Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo si provvede all'eventuale sostituzione o revoca dei subcommissari"».

 

     Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 5-bis (Attività di supporto dell'Unità Tecnica-Amministrativa). - 1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

     2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     Art. 5-ter (Programma sperimentale "Caschi verdi per l'ambiente"). - 1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il programma sperimentale "Caschi verdi per l'ambiente" con lo scopo di realizzare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, iniziative di collaborazione internazionale volte alla tutela e salvaguardia ambientale delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, anche rientranti nelle riserve di cui al programma "L'uomo e la biosfera" - MAB dell'Unesco, e di contrastare gli effetti derivanti dai cambiamenti climatici. A tali fini è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

     All'articolo 6:

     al comma 1, le parole: «e associati» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,» e le parole: «e i concessionari di servizi pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «i concessionari di servizi pubblici nonchè i fornitori che svolgono servizi di pubblica utilità»;

     al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Il medesimo Istituto provvede, altresì,» sono inserite le seguenti: «in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e» e dopo le parole: «fruibile dal sito» è inserita la seguente: «internet».

 

     All'articolo 7:

     al comma 1, le parole: «di media struttura» sono sostituite dalle seguenti: «di media e grande struttura», le parole: «lettere d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere d), e) ed f)», dopo le parole: «sfusi o alla spina,» sono inserite le seguenti: «o per l'apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi» e le parole: «non sia monouso» sono sostituite dalle seguenti: «sia riutilizzabile e rispetti la normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Ai clienti è consentito utilizzare contenitori propri purchè riutilizzabili, puliti e idonei per uso alimentare. L'esercente può rifiutare l'uso di contenitori che ritenga igienicamente non idonei».

 

     Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

     « Art. 8-bis (Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome). - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».