§ 93.9.39 - Legge 17 dicembre 1971, n. 1158.
Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.9 strade
Data:17/12/1971
Numero:1158


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 3 bis.  [12]
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.  [18]
Art. 7.  [19]
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 


§ 93.9.39 - Legge 17 dicembre 1971, n. 1158.

Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente.

(G.U. 11 gennaio 1972, n. 8)

 

     Art. 1.

     Alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici fra la Sicilia e il continente - opera di preminente interesse nazionale - si provvede mediante affidamento dello studio, della progettazione e della costruzione, nonchè dell'esercizio del solo collegamento viario, ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipano le società R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a., la Regione siciliana e la Regione Calabria, nonchè, in misura non inferiore al 51 per cento, il Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale ultimo sono attribuite funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e operativa sulla società in ordine alle attività oggetto di concessione, coerentemente con quanto previsto all'articolo 3-bis [1].

     [Il restante 49 per cento del capitale sociale sarà sottoscritto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dall'ANAS, dalle regioni Sicilia e Calabria e da amministrazioni ed enti pubblici] [2].

     La concessione è assentita con decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per le partecipazioni statali e per la marina mercantile, sentito il CIPE.

     Con lo stesso decreto viene approvata, sentiti i consigli di amministrazione delle società R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a. e previo parere del Consiglio di Stato, la convenzione che disciplina la concessione [3].

     [Nelle stesse forme sono approvate le eventuali modifiche alla convenzione] [4].

 

          Art. 2.

     La società concessionaria dovrà avere come scopo sociale:

     lo studio, la progettazione e la costruzione di una opera per il collegamento stabile ferroviario e viario e dei pubblici servizi tra la Sicilia e il continente;

     l'esercizio del collegamento e la manutenzione dell'opera di cui al punto precedente, salvo quanto previsto dall'articolo 3 per quanto attiene all'esercizio ferroviario, nonché lo svolgimento di ogni connessa attività anche attraverso società partecipate; a fronte di eventuali contributi per lo svolgimento di attività connesse si procederà alla separazione dei relativi flussi contabili [5].

     Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, di cui due designati dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ricoprono rispettivamente la carica di presidente e di amministratore delegato, un membro designato dalla Regione Calabria, un membro designato dalla Regione siciliana e un membro designato congiuntamente dalle società R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a. Il Collegio sindacale è composto da cinque membri, di cui tre membri effettivi e due supplenti. Un membro effettivo, in qualità di presidente del collegio sindacale, e un membro supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; un membro effettivo è designato dalla Regione Calabria congiuntamente alla Regione siciliana; un membro effettivo e un membro supplente sono designati congiuntamente dalle società R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a. [6].

     [Lo statuto dovrà inoltre prevedere, in caso di scioglimento della società concessionaria per qualsivoglia causa, la devoluzione al bilancio dello Stato, in aggiunta a tutte le altre attività reversibili, anche delle quote non utilizzate dell'accantonamento previsto al successivo art. 7, n. 12)] [7].

     La remunerazione dei componenti del Consiglio di amministrazione è determinata ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile. La remunerazione dei membri del Collegio sindacale è determinata ai sensi dell'articolo 2402 del codice civile [8].

     La società concessionaria è autorizzata, in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 2410 del codice civile, ad emettere obbligazioni per un importo superiore al capitale versato.

 

          Art. 3.

     Alla società concessionaria è affidato l'esercizio, la gestione e la manutenzione del collegamento sullo stretto di Messina, ad eccezione di quanto riguarda gli impianti ferroviari che, ad ultimazione e collaudo definitivo dell'opera, passeranno in esercizio, gestione e manutenzione alla società R.F.I. S.p.a., secondo il vigente ordinamento [9].

     Le spese generali di gestione dell'opera e della relativa manutenzione, ordinaria e straordinaria, sono a carico della società concessionaria, ad eccezione delle spese relative agli impianti ferroviari, che sono a carico della società R.F.I. S.p.a., secondo quanto disciplinato dal quadro legislativo e regolatorio vigente [10].

     [L'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato corrisponderà alla società concessionaria un canone annuo ragguagliato all'entità del traffico passeggeri e merci secondo criteri e modalità da stabilire con la convenzione di cui all'articolo 1] [11].

 

          Art. 3 bis. [12]

     1. La Stretto di Messina S.p.A. costituisce società in house ai sensi dell'articolo 16 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. La società garantisce nel proprio ambito lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalla normativa applicabile [13].

     2. Lo statuto della società prevede che oltre l'ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidata dagli enti pubblici soci.

     3. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, lo statuto definisce particolari prerogative e diritti spettanti agli amministratori designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

     4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla vigilanza sull'attività della società e definisce indirizzi idonei a garantire che, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della medesima sia esercitata una influenza determinante da parte del medesimo Ministero. Per le predette funzioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza di cui all'articolo 214, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuite le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di un commissario straordinario qualora ne ravvisi la necessità, tenuto conto dell'attività di vigilanza svolta ai sensi del comma 4. Il commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Il commissario opera secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, comma 5, primo e quinto periodo, comma 6, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il commissario si avvale, per l'espletamento delle proprie funzioni, delle risorse umane, strumentali e finanziarie della società concessionaria, nonchè di quelle della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

          Art. 4. [14]

     1. Il collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici pertinenti il collegamento tra la Sicilia e il continente è opera di preminente interesse nazionale. Al finanziamento dei relativi interventi e alla loro realizzazione si provvede secondo le previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive modificazioni.

     2. All'approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo dell'opera si provvede ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni.

     3. All'approvazione del progetto esecutivo provvede il consiglio di amministrazione della società concessionaria, sentito il comitato scientifico di cui al comma 6.

     4. In caso di mancata approvazione del progetto preliminare resteranno a carico della società concessionaria le relative spese ivi comprese quelle per gli studi e lavori preparatori.

     5. Le varianti esecutive di carattere non sostanziale che risultino necessarie in corso d'opera sono autorizzate dal consiglio di amministrazione della società concessionaria, sentito il comitato scientifico di cui al comma 6.

     6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede alla costituzione, con oneri a carico della società concessionaria, nel limite massimo di 500.000 euro annui, di un Comitato scientifico, con compiti di consulenza tecnica, anche ai fini della supervisione e dell'indirizzo delle attività tecniche progettuali. Il Comitato scientifico opera secondo principi di autonomia e indipendenza ed esprime, in particolare, parere al Consiglio di amministrazione della società in ordine al progetto definitivo ed esecutivo dell'opera e delle varianti. Il Comitato scientifico è composto da 9 membri, scelti, d'intesa con la Regione siciliana e la Regione Calabria, tra soggetti dotati di adeguata specializzazione ed esperienza. La Regione Calabria e la Regione siciliana si esprimono entro quindici giorni dalla richiesta dell'intesa di cui al terzo periodo; decorso tale termine, l'intesa si intende acquisita [15].

     7. In considerazione del carattere eccezionale dell'opera e della entità dei mezzi finanziari occorrenti per la sua realizzazione da reperire sul mercato, il carico di interessi passivi e di ogni altro onere finanziario facente capo alla società concessionaria, nei primi 7 anni di gestione, potrà essere capitalizzato in bilancio fra le immobilizzazioni immateriali ed essere ammortizzato, per un periodo superiore a quello massimo previsto dall'articolo 2426 del codice civile, per tutta la durata della concessione e con determinazione del consiglio di amministrazione della società, con il consenso del collegio sindacale.

 

          Art. 5. [16]

     1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume la funzione di concedente della società Stretto di Messina S.p.A. e per l'effetto subentra, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ad ANAS e a RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. nei rapporti con la società concessionaria di cui alla convenzione in data 27 dicembre 1985.

     2. [Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla vigilanza sulle attività della società concessionaria avvalendosi, ove non vi siano specifiche professionalità interne, della struttura tecnica di missione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Ove ne ravvisi la necessità, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190; il commissario è nominato con le modalità procedurali indicate all'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190] [17].

     3. La società concessionaria provvede direttamente, ovvero mediante contraenti generali o concessionario di costruzione e gestione alle operazioni di esproprio delle aree necessarie, alla costruzione degli interventi affidatigli.

     4. Gli interventi relativi al collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici pertinenti il collegamento tra la Sicilia ed il continente sono dichiarati di particolare urgenza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

     5. Per quanto non previsto dalla presente legge agli interventi relativi alla realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici pertinenti il collegamento tra la Sicilia e il continente si applicano le disposizioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 e successive modificazioni.

 

          Art. 6. [18]

     [Gli eventuali utili di esercizio della società concessionaria, al netto dell'accantonamento di cui al successivo articolo 7, n. 12), ed eccedenti la remunerazione del capitale nella misura indicata dallo stesso articolo 7, n. 12), saranno devoluti al Tesoro dello Stato.

     Al termine della concessione le opere costruire dalla società concessionaria passeranno in proprietà dello Stato.]

 

          Art. 7. [19]

     1. Alla disciplina dei rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società concessionaria relativi alla costruzione del collegamento viario e ferroviario ed all'esercizio del collegamento stradale tra la Sicilia ed il continente si provvede, con apposita convenzione, da stipularsi entro 60 giorni dall'approvazione del progetto preliminare.

     2. La convenzione di cui al comma 1 è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni Sicilia e Calabria.

     3. In particolare la convenzione, nel quadro delle previsioni del progetto preliminare approvato, disciplina, tra l'altro:

     a) il programma di costruzione di tutte le opere, fissando i relativi termini di ultimazione e quelli di avvio della gestione;

     b) le caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche ed architettoniche delle opere da eseguire e lo standard dei servizi;

     c) le modalità di realizzazione delle prestazioni da parte della società Stretto di Messina S.p.A., secondo le disposizioni e le procedure previste, per la realizzazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive modificazioni, mediante affidamento ad uno o più contraenti generali o mediante concessione di costruzione e gestione;

     d) le modalità ed i termini per il collaudo delle opere secondo le previsioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nonché per l'entrata in esercizio del collegamento sia stradale che ferroviario;

     e) le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza da parte del concedente, ferma restando la responsabilità a carico della concessionaria sia della progettazione che dell'esecuzione dei lavori;

     f) le modalità per la riconsegna all'Amministrazione statale dell'opera e relative pertinenze al termine della concessione;

     g) le penali e le ipotesi di decadenza dalla concessione, con le relative procedure, nonché i criteri e le modalità per l'acquisizione allo Stato delle opere e degli impianti;

     h) casi in cui lo Stato può esercitare il riscatto anticipato dell'opera pubblica oggetto della presente legge, nonché i termini e le modalità per l'esercizio del riscatto stesso;

     i) l'assunzione da parte della concessionaria di tutti i costi di progettazione, costruzione e di manutenzione, anche straordinaria, dell'opera, nonché delle spese di esercizio del collegamento stradale per l'intera durata della concessione;

     l) il piano economico-finanziario, la durata della concessione e l'eventuale contributo da accordare in stretta osservanza alle previsioni contenute nel piano economico-finanziario stesso, nonché le modalità di corresponsione del contributo stesso secondo la disciplina prevista dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190; la previsione che alla approvazione del progetto definitivo dell'opera, nonché all'entrata in esercizio del collegamento sullo stretto, sarà accertato il costo aggiornato dei lavori e stabilito, per differenza, l'eventuale contributo integrativo da corrispondere alla società concessionaria per gli aumenti di costo derivanti da forza maggiore, sorpresa geologica, sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque derivanti da richieste del concedente; l'eventuale contributo integrativo sarà determinato in stretta osservanza del piano economico-finanziario ed ai relativi oneri si farà fronte con le risorse stanziate annualmente per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

     m) la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti in stretta osservanza alle previsioni contenute nel piano economico-finanziario, con la indicazione del valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione; le modalità finanziarie di devoluzione allo Stato dell'opera e relative pertinenze al termine della concessione e le modalità di revisione periodica del piano economico-finanziario;

     n) le modalità di reperimento, da parte della società concessionaria, dei mezzi finanziari occorrenti per la realizzazione delle prestazioni affidate, tenendo conto della possibilità di cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera affidata, secondo le previsioni dell'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166;

     o) la eventuale partecipazione al capitale della società Stretto di Messina S.p.A. di altri soggetti pubblici e privati; in tale caso saranno apportate le conseguenti modifiche allo statuto della società stessa;

     p) le modalità e i termini per la manutenzione e gestione delle opere, nonché i poteri di controllo del concedente sulla gestione stessa;

     q) la devoluzione in favore della concessionaria degli introiti derivanti dalla gestione del collegamento stradale;

     r) l'entità e le modalità di versamento del canone da corrispondersi alla concessionaria da RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. per l'esercizio degli impianti ferroviari, per il primo anno di esercizio, nonché i criteri e le modalità da seguire per la determinazione del canone stesso per gli ulteriori anni di esercizio e relative modalità di versamento. Sono devolute alla concessionaria, a decorrere dall'avvio dell'esercizio ferroviario, le somme riconosciute ad RFI Spa per gli oneri di collegamento ferroviario tra la penisola e la Sicilia, nella misura prevista dall'Accordo di programma vigente alla stipula della convenzione, con gli eventuali aggiornamenti [20];

     s) i criteri per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe di pedaggio determinate in misura tale da favorire una giusta politica di valorizzazione economica del Mezzogiorno;

     t) la possibilità di deferire al giudizio di un collegio arbitrale, secondo le previsioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, le eventuali controversie tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da una parte, e la società concessionaria, dall'altra, relative alla esecuzione, interpretazione e risoluzione della convenzione;

     u) l'inserimento, negli atti contrattuali di affidamento dell'opera a terzi, della facoltà della società Stretto di Messina S.p.A. di recedere dal contratto ove il progetto redatto dall'affidatario dopo l'aggiudicazione comporti sostanziali modifiche alle opere ovvero aumenti di prezzo.

 

          Art. 8.

     Tutti gli atti ed i contratti che saranno posti in essere per la costruzione e l'esercizio dell'opera oggetto della presente legge sono esenti da ogni imposta e tassa presente e futura.

     Gli onorari notarili e gli emolumenti dei Conservatori dei registri immobiliari inerenti agli atti indicati nel comma precedente sono ridotti ad un quarto.

 

          Art. 9. [21]

     [L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere le partecipazioni azionarie di cui all'articolo 1 fino a concorrenza della somma di lire due miliardi e cinquecento milioni.

     Per far fronte al suindicato onere l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato utilizzerà la quota di spesa prevista dall'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

     L'Azienda nazionale autonoma delle strade è del pari autorizzata ad assumere le medesime partecipazioni azionarie fino a concorrenza della somma di lire due miliardi e mezzo.

     Per far fronte al suindicato onere verrà ridotto di pari importo il contributo dello Stato a favore dell'ANAS per l'anno 1972 e conseguentemente verranno ridotti degli importi di milioni mille, milioni 500 e milioni mille, rispettivamente gli stanziamenti dei capitoli numeri 503, 504 e 505 dello stato di previsione della spesa dell'ANAS per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

     [Con successiva legge sarà provveduto al finanziamento delle opere accessorie e di quelle necessarie per l'adeguamento dei tracciati e degli impianti ferroviari e stradali alle esigenze dell'attivazione del nuovo collegamento sullo stretto di Messina, in base ai piani urbanistici delle zone interessate, approvati, previo opportuno coordinamento, dalle regioni Sicilia e Calabria, in base alle rispettive competenze.] [22]

     Con successiva legge si provvederà alle modalità di attribuzione delle aree di risulta derivanti dallo spostamento delle attrezzature varie e ferroviarie che andranno a far parte del patrimonio indisponibile dei comuni [23].

     [I piani di cui al sesto comma del presente articolo saranno approvati prima della emanazione del decreto di cui al terzo comma dell'articolo 4.] [24]]

 

          Art. 10.

     La regione Calabria e la regione Sicilia provvederanno alla nomina dei rispettivi rappresentanti all'atto della nomina del consiglio di amministrazione [25].

     L'eventuale ritardata nomina da parte delle regioni interessate non invalida le deliberazioni del consiglio di amministrazione stesso.


[1] Comma già modificato dall’art. 5 del D.Lgs. 24 aprile 2003, n. 114, dall'art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, dall'art. 2, comma 203, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.L. 31 marzo 2023, n. 35, convertito dalla L. 26 maggio 2023, n. 58.

[2] Comma abrogato dall'art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 31 marzo 2023, n. 35, convertito dalla L. 26 maggio 2023, n. 58.

[4] Comma abrogato dall’art. 5 del D.Lgs. 24 aprile 2003, n. 114.

[5] Capoverso così modificato dall’art. 5 del D.Lgs. 24 aprile 2003, n. 114.

[6] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.L. 31 marzo 2023, n. 35, convertito dalla L. 26 maggio 2023, n. 58.

[7] Comma abrogato dall’art. 5 del D.Lgs. 24 aprile 2003, n. 114.

[8] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.L. 31 marzo 2023, n. 35, convertito dalla L. 26 maggio 2023, n. 58.

[9] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 31 marzo 2023, n. 35, convertito dalla L. 26 maggio 2023, n. 58.

[10] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 31 marzo 2023, n. 35, convertito dalla L. 26 maggio 2023, n. 58.

[11] Comma abrogato dall’art. 5 del D.Lgs. 24 aprile 2003, n. 114.

[12] Articolo inserito dall’art. 1 del D.Lgs. 24 aprile 2003, n. 114 e sostituito dall'art. 1 del D.L. 31 marzo 2023, n. 35, convertito dalla L. 26 maggio 2023, n. 58.

[13] Comma così modificato dall'art. 14 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136.

[14] Articolo sostituito dall’art. 2 del D.Lgs. 24 aprile 2003, n. 114.

[15] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.L. 31 marzo 2023, n. 35, convertito dalla L. 26 maggio 2023, n. 58.

[16] Articolo sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. 24 aprile 2003, n. 114.

[17] Comma abrogato dall'art. 1 del D.L. 31 marzo 2023, n. 35, convertito dalla L. 26 maggio 2023, n. 58.

[18] Articolo abrogato dall’art. 5 del D.Lgs. 24 aprile 2003, n. 114.

[19] Articolo così sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. 24 aprile 2003, n. 114.

[20] Lettera così modificata dall'art. 4 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004.

[21] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.L. 31 marzo 2023, n. 35, convertito dalla L. 26 maggio 2023, n. 58.

[22] Comma abrogato dall’art. 5 del D.Lgs. 24 aprile 2003, n. 114.

[23] Comma così modificato dall’art. 5 del D.Lgs. 24 aprile 2003, n. 114.

[24] Comma abrogato dall’art. 5 del D.Lgs. 24 aprile 2003, n. 114.

[25] Comma così modificato dall'art. 4 del D.L. 31 marzo 2023, n. 35, convertito dalla L. 26 maggio 2023, n. 58.