Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 18. Carburanti |
Capitolo: | 18.4 regime fiscale |
Data: | 23/11/2022 |
Numero: | 179 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di accisa su alcuni carburanti |
Art. 2. Misure di sostegno per fronteggiare i costi dell'energia |
Art. 3. Misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 |
Art. 4. Disposizioni finanziarie |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 18.4.78 - D.L. 23 novembre 2022, n. 179. [1]
Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici.
(G.U. 23 novembre 2022, n. 274)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, 6 aprile 2022, recante «Riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e al GPL usati come carburanti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 16 aprile 2022;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, 24 giugno 2022, recante «Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti, periodo 9 luglio 2022 - 2 agosto 2022», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 154 del 4 luglio 2022;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, 19 luglio 2022, recante «Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 172 del 25 luglio 2022;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, 30 agosto 2022, recante «Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti, periodo 21 settembre - 5 ottobre 2022», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, 13 settembre 2022, recante «Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti, periodo 6 - 17 ottobre 2022», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 21 settembre 2022;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 21 settembre 2022, nonchè la delibera del Consiglio dei ministri del 19 ottobre 2022, recante «Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 16 settembre 2022, al territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 255 del 31 ottobre 2022;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei carburanti;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di fronteggiare gli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le citate delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 in alcuni territori della regione Marche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Disposizioni in materia di accisa su alcuni carburanti
1. All'articolo 2 del
a) al comma 1, lettera a), i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:
«1) benzina: 478,40 euro per mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 578,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 467,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 216,67 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022»;
b) al comma 2, dopo la parola: «stabilita» sono inserite le seguenti: «, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022,» e le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 novembre 2022»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al
d) al comma 4, le parole: «Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3,» sono soppresse e le parole: «per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «Per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al comma 3».
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 4.
Art. 2. Misure di sostegno per fronteggiare i costi dell'energia
1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del
2. Il fondo di cui all'articolo 9, comma 1, del
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico e regionali interessati e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 2 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonchè le relative modalità di rendicontazione.
4. Al fine di permettere il contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, è autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2022. L'importo di cui al primo periodo è trasferito entro il 31 dicembre a CSEA.
5. È autorizzata per l'anno 2022 a favore dell'ANAS S.p.A. la spesa di 176 milioni di euro di cui:
a) 125 milioni di euro per il 2022, da destinare alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti dall'ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2022, nelle more dell'adozione da parte della società di adeguate misure di efficientamento energetico per la compensazione degli oneri degli anni successivi;
b) 51 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alla copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2020, e trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana ad ANAS S.p.A. per l'anno 2022.
6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 4.
Art. 3. Misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022
1. Al fine di far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 21 settembre 2022 e n. 255 del 31 ottobre 2022, in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022, per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del
Art. 4. Disposizioni finanziarie
1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3 e dal comma 1 del presente articolo, determinati in 1.196 milioni di euro per l'anno 2022, 70,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 17 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 90,4 milioni di euro per l'anno 2023, 67 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 145 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 89, della
b) quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120, della
c) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del
d) quanto a 391,19 milioni di euro per l'anno 2022 e 14,26 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 17,96 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera a);
e) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera a);
f) quanto a 20,4 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
g) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
h) quanto a 39 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della
i) quanto a 81 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 13, del
l) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
4. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del
Art. 5. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Abrogato dall'art. 1 della