Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.4 organizzazione |
Data: | 30/12/2019 |
Numero: | 162 |
Sommario |
Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni |
Art. 2. Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali |
Art. 3. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno |
Art. 4. Proroga di termini in materia economica e finanziaria |
Art. 4 bis. Disposizioni in materia di cartolarizzazioni |
Art. 5. Proroga di termini in materia di salute |
Art. 5 bis. Disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale |
Art. 6. Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca |
Art. 6 bis. Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 |
Art. 7. Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo nonchè di personale scolastico |
Art. 8. Proroga di termini in materia di giustizia |
Art. 8 bis. Proroga di termini in materia di magistratura onoraria |
Art. 9. Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa |
Art. 10. Proroga di termini in materia di agricoltura |
Art. 10 bis. Differimento dell'entrata in vigore di disposizioni in materia di conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione |
Art. 11. Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali |
Art. 11 bis. Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, concernenti l'Agenzia per la somministrazione del lavoro in [...] |
Art. 11 ter. Proroga di termini in materia di obblighi di assunzione di lavoratori disabili |
Art. 11 quater. Proroga di misure di sostegno del reddito |
Art. 11 quinquies. Disposizioni in favore dei malati di mesotelioma |
Art. 12. Proroga di termini in materia di sviluppo economico |
Art. 13. Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti |
Art. 14. Proroga di termini in materia di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale |
Art. 15. Proroga di termini relativi a interventi emergenziali |
Art. 15 bis. Proroga in materia di sport |
Art. 15 ter. Proroga della durata della contabilità speciale n. 2854 aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013 |
Art. 16. Misure urgenti per la rete viaria provinciale della Regione siciliana e della rete viaria della regione Sardegna |
Art. 16 bis. Misure urgenti per la prevenzione degli incendi e il recupero di aree compromesse della regione Sardegna |
Art. 16 ter. Disposizioni urgenti per il potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e provinciali |
Art. 17. Personale delle province, delle città metropolitane e dei comuni |
Art. 17 bis. Disposizioni in materia di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale |
Art. 18. Misure urgenti per il ricambio generazionale e la funzionalità nella pubblica amministrazione e nei piccoli comuni |
Art. 18 bis. Modifiche in materia di funzioni fondamentali dei comuni |
Art. 18 ter. Interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 |
Art. 18 quater. Modifica all'articolo 560 del codice di procedura civile e deroga all'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 |
Art. 19. Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia |
Art. 19 bis. Assunzione di personale operaio a tempo determinato da parte dell'Arma dei carabinieri |
Art. 19 ter. Pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco |
Art. 20. Disposizioni in materia di trattamenti accessori e istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate |
Art. 21. Risorse aggiuntive per il personale della carriera prefettizia |
Art. 21 bis. Incremento dei fondi per le indennità di amministrazione |
Art. 22. Adeguamento della struttura della giustizia amministrativa |
Art. 22 bis. Modifica all'articolo 6 della legge 13 febbraio 2001, n. 48 |
Art. 23. Adeguamento della struttura della Corte dei conti |
Art. 24. Disposizioni in materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
Art. 25. Disposizioni di competenza del Ministero della salute |
Art. 25 bis. Disposizioni concernenti il completamento dei lavori di ammodernamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma |
Art. 25 ter. Valutazione scientifica dell'impatto ambientale dei farmaci veterinari |
Art. 25 quater. Attribuzione temporanea di personale al Ministero della salute per l'attività ispettiva e di programmazione sanitaria |
Art. 25 quinquies. Iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare |
Art. 25 sexies. Screening nazionale gratuito per l'eliminazione del virus HCV |
Art. 26. Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 65 del 2018 |
Art. 26 bis. Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 |
Art. 27. Sicurezza nazionale cibernetica |
Art. 27 bis. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo |
Art. 28. Misure urgenti per l'adempimento di obblighi internazionali |
Art. 29. Modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 |
Art. 30. Attuazione della clausola del 34 per cento per le Regioni del Mezzogiorno |
Art. 31. Contributo alla regione Sardegna |
Art. 31 bis. (Modifiche all'articolo 38-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2019, [...] |
Art. 32. Finanziamento a favore della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute e dell'Azienda pubblica di servizi alla persona - Istituto degli Innocenti di Firenze |
Art. 33. Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 concernente disposizioni urgenti per la città di Genova e altre disposizioni in materia portuale |
Art. 33 bis. Monopattini elettrici |
Art. 34. Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative |
Art. 34 bis. Cold ironing |
Art. 35. Disposizioni in materia di concessioni autostradali |
Art. 36. Informatizzazione INAIL |
Art. 37. Apertura del conto in tesoreria per RFI |
Art. 38. Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale |
Art. 38 bis. Disposizioni in materia di finanza locale |
Art. 39. Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e per il sostegno degli enti locali in crisi finanziaria |
Art. 39 bis. Utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 |
Art. 39 ter. Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali |
Art. 39 quater. Disavanzo degli enti locali |
Art. 40. Disposizioni in materia di organizzazione della società GSE S.p.a. |
Art. 40 bis. Potenziamento delle Agenzie fiscali |
Art. 40 ter. Proroga degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 |
Art. 41. Norme urgenti per il rafforzamento dei controlli a tutela del made in Italy agroalimentare |
Art. 42. Agenda digitale |
Art. 42 bis. Autoconsumo da fonti rinnovabili |
Art. 43. Disposizioni finanziarie |
Art. 44. Entrata in vigore |
§ 80.4.474 - D.L. 30 dicembre 2019, n. 162. [1]
Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonchè di innovazione tecnologica.
(G.U. 31 dicembre 2019, n. 305)
Capo I
Proroghe
Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 20, comma 1, del
1-bis. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del
1-ter. All'articolo 22, comma 15, del
1-quater. All'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020» e le parole: «31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020» [4].
2. All'articolo 1 del
a) al comma 2, le parole «31 dicembre 2019», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) al comma 6-quater, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
3. All'articolo 1, comma 5, del
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della
a) al comma 2, le parole «negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018» e le parole «31 dicembre 2019», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) al comma 4, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
5. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della
5-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 147, della
5-ter. Il Ministero della salute è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità e in deroga all'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del
5-quater. Al fine di semplificare e accelerare il riordino dell'organizzazione degli uffici del Ministero della giustizia, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresi quelli di diretta collaborazione, è autorizzata per i medesimi, fino al 31 ottobre 2020, l'utilizzazione delle procedure di cui all'articolo 4-bis del
6. All'articolo 2, comma 15, del
7. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al terzo periodo, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del
a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al comma 1, lettere b) ed e), dell'articolo 14, comma 1, del
b) previsione che i dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), del
c) individuazione, anche in deroga all'obbligo di pubblicazione per i titolari di incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del
7-bis. Al fine di garantire l'immediata ed effettiva applicazione della misura di tutela di cui alla lettera c) del comma 7 del presente articolo, le amministrazioni ivi indicate possono individuare, con decreto dell'Autorità politica competente, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dirigenti per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del
7-ter. Non è comunque consentita l'indicizzazione dei dati delle informazioni oggetto del regolamento di cui al comma 7 [11].
7-quater. Gli obblighi di cui all'articolo 14 del
7-quinquies. All'articolo 1, comma 216, della
7-sexies. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 7-quinquies, pari a 259.139 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
8. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, le parole «31 dicembre 2019.» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020. Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del
8-bis. All'articolo 7 della
a) al comma 2-bis, le parole: «sulla base del contratto annotato nell'archivio nazionale dei veicoli ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, del codice della strada, di cui al
b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Con riferimento ai periodi tributari in scadenza nel primo semestre dell'anno 2020, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente le somme dovute a titolo di tassa automobilistica sono versate entro il 31 luglio 2020 senza l'applicazione di sanzioni e interessi.
3-ter. Per le fattispecie di cui al comma 3-bis, i dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica sono acquisiti a titolo non oneroso, secondo le modalità di cui al comma 3-quater del presente articolo, al sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del
3-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 aprile 2020, sentiti il gestore del sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del
3-quinquies. Dall'attuazione del comma 3-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» [15].
8-ter. Il termine di cui all'articolo 30, comma 5, del
9. All'articolo 2, comma 5, del
9-bis. All'articolo 177, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al
a) le parole: «il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2021»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le concessioni di cui al comma 1, terzo periodo, già in essere si adeguano alle predette disposizioni entro il 31 dicembre 2020» [18].
10. Per continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della
10-bis. Il termine stabilito dall'articolo 12 del D.Lgs.Lgt. 21 agosto 1945, n. 518, è differito al 2 giugno 2022 per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare per i caduti, i comuni, le province e le città metropolitane [19].
10-ter. Le proposte di cui al comma 10-bis, corredate della relativa documentazione, sono inviate al Ministero della difesa, cui sono demandate le attribuzioni della commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani e delle decorazioni al valore militare, istituita dall'articolo 4 della
10-quater. Il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, di cui agli articoli da 7 a 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ha effetti solo ai fini delle ricompense al valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [21].
10-quinquies. All'attuazione dei commi 10-bis e 10-ter la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della difesa provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente [22].
10-sexies. Al comma 9 dell'articolo 30-ter del
a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2020 la richiesta di cui al primo periodo può essere presentata fino al 30 settembre»;
b) al secondo periodo, le parole: «periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo» [23].
10-septies. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 15 gennaio al 15 maggio e il termine di cui all'articolo 1, comma 53, della citata
10-octies. A decorrere dal 1° marzo 2020, le amministrazioni pubblicano i bandi di mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del
10-novies. L'articolo 25 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al
«Art. 25 (Disposizioni in materia di personale). - 1. Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della
2. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con le modalità stabilite dal decreto previsto dal medesimo comma 1 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, tramite riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza presso altre società controllate dal medesimo ente o da altri enti della stessa regione, sulla base di un accordo tra le società interessate.
3. Decorsi ulteriori dodici mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce, d'intesa con ciascuna regione territorialmente competente, l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati» [26].
10-decies. Fermi restando gli obblighi di riassorbimento del personale stabiliti dal comma 8 dell'articolo 19 del testo unico di cui al
10-undecies. Dopo il comma 147 dell'articolo 1 della
«147-bis. Le disposizioni del comma 147, in materia di utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
10-duodecies. All'articolo 3, comma 6, del
10-terdecies. All'articolo 1, comma 10, del
10-quaterdecies. All'articolo 1, comma 394, della
10-quinquiesdecies. Nelle more della revisione organica della normativa di cui all'articolo 1, comma 810, della
10-sexiesdecies. Per la realizzazione dello screening oftalmologico straordinario mobile, affidato dal Ministero della salute alla sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità ai sensi del comma 453 dell'articolo 1 della
10-septiesdecies. Agli oneri derivanti dal comma 10-sexiesdecies, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 2. Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali
1. All'articolo 7, comma 1, del
2. All'articolo 1, comma 1, del
Art. 3. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno
1. All'articolo 17, comma 4-quater, del
2. All'articolo 1, comma 594, della
a) dopo la parola «penale» sono aggiunte le seguenti: «e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ai sensi dell'articolo 583-quinquies del codice penale»;
b) le parole «fino al 30 settembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
c) le parole «1° agosto 2019» sono sostituite dalle seguenti «31 ottobre 2020».
3. All'articolo 4, comma 2-bis, del
4. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del
5. All'articolo 1, comma 1122, della
«i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2020, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri l'8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonchè nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis al
Art. 4. Proroga di termini in materia economica e finanziaria
1. All'articolo 6-bis del
a) al comma 1, le parole «nel corso dell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti «nel corso dell'anno 2020»;
b) al comma 3, la parola «2018» è sostituita dalla seguente: «2019».
2. All'articolo 3, comma 1, del
3. All'articolo 2, comma 2, del
3-bis. Il termine per l'adozione delle misure di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del
3-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 181, terzo periodo, della
3-quater. Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della
3-quinquies. All'articolo 1, comma 1061, della
3-sexies. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente ai sigari, è differita al 1° gennaio 2021 [40].
3-septies. Non si fa luogo al rimborso dell'accisa sui sigari versata in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed è dovuta l'accisa sulle immissioni in consumo di sigari effettuate dal 1° gennaio 2020 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto secondo l'aliquota prevista dalle predette disposizioni [41].
3-octies. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 3-sexies, pari a 870.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
3-novies. Il comma 2-bis dell'articolo 9 del
«2-bis. L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del
2-bis.1. L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del
3-decies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-novies, pari a 2,01 milioni di euro per l'anno 2020, a 3,48 milioni di euro per l'anno 2021 e a 3,51 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 4 bis. Disposizioni in materia di cartolarizzazioni [45]
1. All'articolo 1, comma 1089, della
2. Alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante concessione di finanziamenti si applica, in quanto compatibile, anche l'articolo 4 della
3. All'articolo 1, comma 1-ter, alinea, della
a) dopo le parole: «1 e 1-bis del presente articolo» sono inserite le seguenti: «ovvero all'articolo 7, comma 1, lettera a)»;
b) dopo le parole: «inferiore a 2 milioni di euro,» sono inserite le seguenti: «direttamente ovvero per il tramite di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che agisce in nome proprio,».
4. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 1 della
«1-quater. Nel caso in cui il finanziamento di cui al comma 1-ter abbia luogo per il tramite di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai crediti nascenti dallo stesso, ai relativi incassi e ai proventi derivanti dall'escussione o dal realizzo dei beni e dei diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti si applica altresì l'articolo 7, comma 2-octies, della presente legge».
5. All'articolo 4 della
a) al comma 2-bis, dopo le parole: «derivanti da aperture di credito» sono inserite le seguenti: «o da altre forme di concessione di credito con modalità rotative»;
b) al comma 4-ter:
1) al primo periodo, dopo le parole: «derivanti da aperture di credito in qualunque forma» sono aggiunte le seguenti: «o da altre forme di concessione di credito con modalità rotative»;
2) al quarto periodo, dopo le parole: «Gli incassi» sono inserite le seguenti: «e i proventi derivanti dall'escussione o dal realizzo dei beni e dei diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti»;
3) al quinto periodo, dopo le parole: «da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli» sono inserite le seguenti: «, e, nel loro interesse, dalla società di cui all'articolo 3, comma 1,» e dopo le parole: «cessionarie degli impegni o delle facoltà di erogazione» sono aggiunte le seguenti: «, se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute a tali soggetti».
Art. 5. Proroga di termini in materia di salute
1. All'articolo 2, comma 67-bis, quinto periodo, della
2. All'articolo 9-duodecies, comma 2, del
3. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021».
4. All'articolo 1, comma 522, secondo periodo, della
5. All'articolo 4, comma 4-bis, della
5-bis. All'articolo 18, comma 1, alinea, del
5-ter. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del
5-quater. Gli enti locali che hanno stipulato contratti a tempo determinato per le assunzioni di assistenti sociali e altro personale ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della
Art. 5 bis. Disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale [50]
1. All'articolo 1 della
a) al comma 547, le parole: «I medici e i medici veterinari iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonchè, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti»;
b) al comma 548-bis, al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022» e, al settimo periodo, dopo le parole: «sono definite» sono inserite le seguenti: «, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».
2. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti e di specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del
Art. 6. Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca
1. All'articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della
2. All'articolo 19, comma 1, del
3. All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole «entro il 31 ottobre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020».
4. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del
5. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 43, della
5-bis. In considerazione della particolare situazione linguistica delle scuole in lingua tedesca e delle località ladine della provincia autonoma di Bolzano, le disposizioni in materia di requisiti di ammissione all'esame di Stato di cui agli articoli 13, comma 2, lettera b), e 14, comma 3, sesto periodo, del
5-ter. L'applicazione dell'articolo 21, comma 2, del
5-quater. All'articolo 21, comma 2, del
5-quinquies. Per l'anno scolastico 2019/2020, le istituzioni scolastiche applicano l'articolo 21, comma 2, del
5-sexies. L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, comma 401, della
a) nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della
b) nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato:
1) fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo18 della
2) per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della
5-septies. Per le finalità di cui al comma 5-sexies, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma1, lettera a), della
a) quanto a 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della
b) quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della
5-octies. All'articolo 1, comma 244, della
5-novies. All'articolo 20-bis, comma 4, del
5-decies. All'articolo 20, comma 5, del
Art. 6 bis. Modifica all'articolo 2 del
1. All'articolo 2 del
«2-bis. Dopo la nomina dei vincitori di cui all'articolo 10, comma 1, del
Art. 7. Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo nonchè di personale scolastico [62]
1. All'articolo 11, comma 14, del
1-bis. All'articolo 24, comma 3-bis, lettera b), del
2. All'articolo 1, comma 346, della
a) al primo periodo, dopo le parole «di beni e di servizi nonchè» sono aggiunte le seguenti: «, fino al 31 dicembre 2020,»;
b) al secondo periodo, le parole «Fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2020»;
c) dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: «Per l'anno 2020 il comune di Matera può provvedere, nel limite massimo di spesa di 1.200.000 euro, a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente» [65].
3. All'articolo 1, comma 347, della
a) al secondo periodo, le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Per l'anno 2020 il comune di Matera può provvedere, nel limite massimo di spesa di 500.000 euro, a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. È assegnato un contributo di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al complesso conventuale di San Felice per il completamento delle opere di manutenzione straordinaria e di adeguamento impiantistico. All'onere derivante dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
3-bis. All'articolo 1, comma 355, della
4. All'articolo 2, comma 5-ter, del
a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022»;
b) il secondo periodo è soppresso.
4-bis. All'articolo 2 del
«5-quater. Il contingente di cinque esperti della struttura di supporto al Direttore generale di progetto, di cui all'articolo 1, comma 2, del
5. All'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del
6. All'articolo 1, comma 343, della
a) le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) le parole «per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;
c) dopo le parole «29 luglio 2014, n. 106» sono inserite le seguenti: «, fermo restando il limite della durata massima complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti».
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a un milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo [69].
8. Al comma 310, dell'articolo 1, della
a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
b) quanto a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020,mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.» [70].
9. All'articolo 1, comma 627, della
a) al primo periodo, dopo le parole «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» sono inserite le seguenti: «e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» [71];
b) il secondo periodo è soppresso.
10. Le modalità di accesso e i criteri di riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della
10-bis. All'articolo 3, comma 5, del
10-ter. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 608, della
10-quater. Al fine di rafforzare l'azione di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche nonchè delle facoltà e dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo può coprire, per l'anno 2020, le carenze di personale nei profili professionali delle aree II e III dovute a intervenute rinunce da parte di personale inquadrato ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della
10-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della
10-sexies. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro dei 553 assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della
10-septies. Alle assunzioni di cui al comma 10-sexies si provvede nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
10-octies. Al fine di migliorare la qualificazione dei servizi scolastici, di ridurre il sovraffollamento nelle classi e di favorire l'inclusione degli alunni e delle alunne con disabilità grave, l'organico del personale docente di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato, con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, in misura corrispondente a una maggiore spesa di personale pari a 6,387 milioni di euro per l'anno 2020, a 25,499 milioni di euro per l'anno 2021 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con il decreto di cui al predetto articolo 1, comma 64, della
a) ripartizione delle risorse tra le regioni tenuto conto del numero di classi con un numero di iscritti superiore a 22 unità, ridotte a 20 unità in presenza di un alunno o studente con disabilità grave certificata;
b) monitoraggio comparativo dei risultati conseguiti, con riguardo agli apprendimenti, all'inclusione e alla permanenza scolastica [79].
10-novies. Agli oneri derivanti dal comma 10-octies pari a 6,387 milioni di euro per l'anno 2020, a 25,499 milioni di euro per l'anno 2021 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 6,387 milioni di euro per l'anno 2020, a 20,015 milioni di euro per l'anno 2021, a 12,169 milioni di euro per l'anno 2022 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della
b) quanto a 5,484 milioni di euro per l'anno 2021 e a 11,746milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della
10-decies. Alla
a) all'articolo 2, comma 1, alinea, le parole: «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020»;
b) all'articolo 3:
1) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
2) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
c) all'articolo 4, comma 1, le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2020» [81].
10-undecies. Agli oneri derivanti dal comma 10-decies, pari ad euro 350.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
10-duodecies. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h), della
10-terdecies. Agli oneri derivanti dal comma 10-duodecies, pari a euro 250.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
10-quaterdecies. All'articolo 1, comma 1, del
10-quinquiesdecies. Al fine di promuovere e di ampliare l'accesso ai prodotti editoriali da parte di tutte le categorie deboli, in particolare delle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza, è prorogato per l'anno 2020 il contributo di 200.000 euro in favore della Fondazione Libri italiani accessibili (LIA). Agli oneri derivanti del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 8. Proroga di termini in materia di giustizia
1. All'articolo 3, comma 1-bis, del
2. All'articolo 21-quinquies del
a) al comma 1, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) al comma 3, le parole «per ciascuno degli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».
3. All'articolo 4, comma 2, del
4. All'articolo 357, comma 1, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al
5. All'articolo 7, comma 1, della
6. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del
6-bis. All'articolo 8, comma 1, del
6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [90].
6-quater. All'articolo 22, comma 4, della
6-quinquies. All'articolo 49, comma 1, della
6-sexies. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del codice delle crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al
6-septies. All'articolo 10 del
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del
c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del
6-octies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-septies, pari a euro 160.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia [95].
6-novies. All'articolo 7 del
a) al comma 1, alinea, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2022»;
b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, le competenze del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono esercitate limitatamente alle opere individuate con le modalità di cui al primo e al secondo periodo del presente comma e le cui procedure di affidamento siano avviate entro il 30 settembre 2020» [96].
Art. 8 bis. Proroga di termini in materia di magistratura onoraria [97]
1. Al
a) all'articolo 30, comma 1, alinea, le parole: «Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 15 agosto 2025»;
b) all'articolo 32, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2025».
Art. 9. Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa
1. All'articolo 2259-bis, comma 1-bis, del
2. All'articolo 17, comma 1, della
2-bis. All'articolo 1, comma 1, della
2-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 185.328 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
Art. 10. Proroga di termini in materia di agricoltura
1. All'articolo 1, comma 12, della
2. All'articolo 24, comma 1-bis, del
3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 16, della
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede ai sensi dell'articolo 43.
4-bis. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: «gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «aprile 2020» [101].
4-ter. Gli interventi del fondo di cui all'articolo 11, comma 2, della
4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali [103].
Art. 10 bis. Differimento dell'entrata in vigore di disposizioni in materia di conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione [104]
1. L'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 33 del
Art. 11. Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
1. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro è assegnata la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2020 quale contributo per il funzionamento di Anpal servizi s.p.a. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2020, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 43, comma 6, del
1-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 4, comma 2-ter, del
2. All'articolo 16-quinquies, comma 2, del
a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il termine perentorio del 30 giugno 2020, l'INPGI trasmette ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, redatto in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del citato
b) l'ultimo periodo è soppresso.
2-bis. Per i giornalisti delle agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all'articolo 27, secondo comma, della
2-ter. Nelle more della revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a prorogare fino al 31 dicembre 2023 la durata dei contratti per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati con le agenzie di stampa, ai sensi della
3. Per gli anni 2019 e 2020, nel limite massimo di spesa di 4,3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020, per i lavoratori dipendenti di imprese operanti nel settore della grande distribuzione a livello nazionale ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede, quanto a 4,3 milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 43 del presente decreto e, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
5. All'articolo 3 della
5-bis. Fermo restando che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 8, secondo periodo, della
a) quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della
b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028 e a 0,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal primo periodo del presente comma;
c) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a 2,3 milioni di euro per l'anno 2028 e a 2,2milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
Art. 11 bis. Modifiche all'articolo 4 del
1. All'articolo 4 del
a) al comma 1, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi»;
b) al comma 7, le parole: «e 8.064.000 euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 8.064.000 euro per l'anno 2019 e 11.200.000 euro per l'anno 2020».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 11,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
Art. 11 ter. Proroga di termini in materia di obblighi di assunzione di lavoratori disabili [113]
1. In deroga al termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della
Art. 11 quater. Proroga di misure di sostegno del reddito [114]
1. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del
2. Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, di cui all'articolo 44, comma 7, del
3. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti dalla legislazione vigente, nel limite di 11,6 milioni di euro, le risorse finanziarie non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 143, della
4. Le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del
5. Al fine di consentire la prosecuzione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che abbiano cessato o cessino l'attività produttiva, all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del
6. Al fine di consentire la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese con rilevanza strategica anche a livello regionale, all'articolo 22-bis, commi 1, primo periodo, e 3, del
7. Le disposizioni di cui all'articolo 9-quater del
8. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dai commi 3, 4 e 7, pari a 16,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
Art. 11 quinquies. Disposizioni in favore dei malati di mesotelioma [115]
1. Per l'anno 2020 l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per comprovata esposizione ambientale, la prestazione assistenziale di cui all'articolo 1, comma 116, della
2. La prestazione assistenziale di cui al comma 1 è riconosciuta, in caso di decesso, in favore degli eredi dei malati di cui al medesimo comma 1, ripartita tra gli stessi, su domanda da produrre all'INAIL, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora il decesso intervenga dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la domanda deve essere presentata dagli eredi, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data del decesso stesso.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che hanno beneficiato per il periodo 2015-2019 della prestazione assistenziale una tantum di cui ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015 e 24 aprile 2018, pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono chiedere, su domanda da presentare all'INAIL, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'integrazione della prestazione fino alla concorrenza dell'importo di cui al comma 1. In caso di decesso prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli eredi possono chiedere l'integrazione, con le stesse modalità e nei medesimi termini di cui al primo periodo.
4. L'INAIL provvede a erogare le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 e le integrazioni di cui al comma 3 nel limite delle risorse disponibili del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della
5. Alla compensazione dei maggiori oneri, in termini di indebitamento e di fabbisogno, derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3, valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
Art. 12. Proroga di termini in materia di sviluppo economico
1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1057, della
2. All'articolo 1, comma 1031, della
2-bis. All'articolo 1, comma 1031, della
a) la tabella di cui alla lettera a) è sostituita dalla seguente:
"CO2 g/km |
Contributo (euro) |
0-20 |
6.000 |
21-60 |
2.500"; |
b) la tabella di cui alla lettera b) è sostituita dalla seguente:
"CO2 g/km |
Contributo (euro) |
0-20 |
4.000 |
21-60 |
1.500". [116] |
2-ter. Nelle more del recepimento della
3. All'articolo 1 della
a) al comma 59, le parole: «a decorrere dal 1° luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022»;
b) il comma 60 è sostituito dai seguenti:
«60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese di cui all'articolo 2, numero 7), della
60-bis. In relazione a quanto previsto dai commi 59 e 60, il Ministro dello sviluppo economico, sentite l'ARERA e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, definisce, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato, tenendo altresì conto della necessità di garantire la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato»;
c) il comma 68 è abrogato;
d) il comma 81 è sostituito dai seguenti:
«81. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ARERA, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono fissati le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 80.
81-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con il decreto di cui al comma 81, fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito alle Autorità di cui al medesimo comma, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Agenzia delle entrate, esercitato nell'ambito delle rispettive funzioni, disciplina un procedimento speciale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla
4. Le disposizioni di cui all'articolo 55-bis del
4-bis. All'articolo 11-ter del
a) al comma 1, le parole: «Entro diciotto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro e non oltre ventiquattro»;
b) al comma 8:
1) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nelle aree non compatibili con le previsioni del Piano, entro sessanta giorni dall'adozione del medesimo Piano, il Ministero dello sviluppo economico avvia i procedimenti per il rigetto delle istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e avvia i procedimenti di revoca, anche limitatamente ad aree parziali, dei permessi di prospezione e di ricerca in essere. Nelle aree non compatibili è comunque ammessa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili»;
2) al quinto periodo, le parole: «entro ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre trenta mesi» [119].
4-ter. Dopo il comma 4-ter.1 dell'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al
«4-ter.2. Al verificarsi di un sinistro di cui si sia reso responsabile in via esclusiva o principale un conducente collocato nella classe di merito più favorevole per il veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis e che abbia comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a euro 5.000, le imprese di assicurazione, alla prima scadenza successiva del contratto, possono assegnare, per il solo veicolo di diversa tipologia coinvolto nel sinistro, una classe di merito superiore fino a cinque unità rispetto ai criteri indicati dall'IVASS ai sensi del presente articolo. Le disposizioni del presente comma si applicano unicamente ai soggetti beneficiari dell'assegnazione della classe di merito più favorevole per il solo veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis nel testo in vigore successivamente alle modifiche introdotte dall'articolo 55-bis, comma 1, lettera a), del
4-quater. Entro il 30 ottobre 2020 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni trasmette una relazione sull'attuazione e sugli effetti della disposizione di cui al comma 4-ter al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere [121].
Art. 13. Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
1. All'articolo 47, comma 11-quinquies, del
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
3. Entro il 30 marzo 2024 le società concessionarie per le quali è intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale presentano le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del
3-bis. Entro il 31 luglio 2024 le società concessionarie per le quali interviene la scadenza del periodo regolatorio quinquennale nell'anno 2024 presentano le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del
4. All'articolo 49 del
a) al comma 7, le parole: «per gli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2022»;
b) al comma 7-bis, primo periodo, le parole: «al comma 7», sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 7 e 7-ter»;
c) dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:
«7-ter. ANAS S.p.a. è autorizzata nei limiti previsti ai commi 7 e 8 a definire mediante transazioni giudiziali e stragiudiziali le controversie con i contraenti generali derivanti da richieste di risarcimento laddove sussistano i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 208 del
d) al comma 8, primo periodo, le parole: «alle finalità di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «alle finalità di cui ai commi 7 e 7-ter».
5. [Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 870, secondo periodo, della
5-bis. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021» [127].
5-ter. All'articolo 9, comma 2, del
5-quater. Il termine per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relative all'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, fissato al 1° gennaio 2020 dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 luglio 2019, n. 73, è differito al 1° gennaio 2021. A tale fine, all'articolo 39, comma 1, lettera b) del citato codice di cui al
5-quinquies. All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori» [130].
5-sexies. In relazione agli immobili costruiti secondo la normativa prevista per l'edilizia agevolata, a partire dall'avvio del procedimento di decadenza dalla convenzione da parte del comune, ovvero dall'avvio del procedimento di revoca del finanziamento pubblico da parte della regione, ovvero dalla richiesta di rinvio a giudizio in un procedimento penale, può essere disposta la sospensione del procedimento di sfratto mediante provvedimento assunto da parte dell'autorità giudiziaria competente [131].
5-septies. Al terzo periodo del comma 7 dell'articolo 12 del
5-octies. Le nuove linee ferroviarie regionali a scartamento ordinario interconnesse con la rete nazionale, che assicurano un diretto collegamento con le città metropolitane e per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stata ancora autorizzata la messa in servizio, previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione interessata, assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale e sono trasferite a titolo gratuito, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della navigazione n. 138-T del 31 ottobre 2000. Agli interventi per la manutenzione e per l'eventuale potenziamento della linea si provvede secondo le modalità e con le risorse previste nei contratti di programma di cui all'articolo 15 del
Art. 14. Proroga di termini in materia di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 43.
3. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), sono rinviate rispetto alla scadenza prevista ai sensi dell'articolo 8 della
4. All'articolo 19, comma 5, della
4-bis. Al fine di proseguire gli interventi a sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e dei consorzi per l'internazionalizzazione, di cui all'articolo 42 del
4-ter. La dotazione del fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero, di cui all'articolo 1, comma 587, della
4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
4-quinquies. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del
4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quinquies, pari a 200.000 euro per l'anno 2020 e a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 15. Proroga di termini relativi a interventi emergenziali
1. In deroga al limite di cui all'articolo 24, comma 3, del
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito i comuni della Provincia di Campobasso, a far data dal 16 agosto 2018, di cui all'allegato 1 del
3. All'articolo 2 del
a) al comma 1, le parole «per gli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2018, 2019 e 2020»;
b) al comma 2, le parole «e di euro 10.000.000 per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «e di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;
c) al comma 3-bis, primo periodo, le parole «per gli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2018, 2019 e 2020» e al secondo periodo le parole «e di euro 500.000 per l'anno 2019», sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 500.000 per l'anno 2019 e di euro 500.000 per l'anno 2020»;
d) al comma 4, le parole «e 11 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 11 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per l'anno 2020».
4. All'articolo 4-ter, comma 1, del
5. All'articolo 1-septies, comma 1, del
5-bis. All'articolo 11, comma 9-bis, del
6. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del
7. Al fine di assicurare la continuità del finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti all'evento del crollo del Viadotto Polcevera, le misure di cui al comma 1 dell'articolo 5 del
a) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5-quinquies, comma 3, del
b) quanto a 6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del
7-bis. All'articolo 48, comma 7, del
7-ter. Al fine di tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese colpite dagli eventi meteorologici calamitosi verificatisi a Venezia a partire dal 12 novembre 2019 e a causa dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 14 novembre 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2019, la durata delle concessioni e delle locazioni previste dal regolamento di cui al
7-quater. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del
7-quinquies. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 23 del
7-sexies. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter, del
Art. 15 bis. Proroga in materia di sport [149]
1. All'articolo 10, ottavo comma, della
Art. 15 ter. Proroga della durata della contabilità speciale n. 2854 aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013 [150]
1. La durata della contabilità speciale n. 2854, già intestata al dirigente generale del dipartimento dell'acqua e dei rifiuti dell'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013, è prorogata fino al 30 giugno 2020 per il proseguimento degli interventi necessari al superamento della situazione di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonchè in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella medesima Regione siciliana.
2. Alla scadenza del termine del 30 giugno 2020 di cui al comma 1, le eventuali somme residue giacenti sulla contabilità speciale n. 2854 sono versate al bilancio della Regione siciliana per il completamento degli interventi di cui al medesimo comma 1.
3. L'utilizzo delle risorse della contabilità speciale di cui al comma 2, già trasferite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e non disciplinate in precedenti accordi di programma, è subordinato alla sottoscrizione di uno o più accordi di programma tra il medesimo Ministero e la Regione siciliana, da stipulare entro il 31 dicembre 2021 [151].
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, all'esito del completamento degli interventi di cui al comma 1 le eventuali risorse residue, diverse da quelle di provenienza regionale, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al
Capo II
Disposizioni urgenti in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e magistrature
Art. 16. Misure urgenti per la rete viaria provinciale della Regione siciliana e della rete viaria della regione Sardegna [152]
1. All'articolo 4, comma 6, del
a) al primo periodo, le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato apposito Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro il 28 febbraio 2020, è nominato apposito Commissario straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai commi 2 e 3, è incaricato di realizzare la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di interventi sulla rete viaria provinciale della Regione Siciliana, anche mediante apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni competenti» [153];
b) al secondo periodo le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario» sono sostituite dalle seguenti: «Con il medesimo decreto di cui al primo periodo, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, il supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario»;
c) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di ANAS S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.»;
d) dopo le parole: «rete viaria», ovunque ricorrano, è inserita la seguente: «provinciale».
1-bis. Al fine di consentire l'immediata operatività dei Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del
1-ter. All'articolo 4 del
«6-quinquies. Al fine di procedere celermente alla realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria nella regione Sardegna, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale della regione Sardegna, da adottare entro il 30 giugno 2020, è nominato apposito Commissario straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai commi 2 e 3, è incaricato di sovraintendere alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria della regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono stabiliti i termini, le modalità, i tempi, il supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o da completare. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
6-sexies. Anche per le finalità di cui al comma 6-quinquies del presente articolo, il comma 4-novies dell'articolo 4 del
"4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle aree interessate da pericolosità o da rischio idraulico di grado elevato o molto elevato, come definite dalle norme tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non sono consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di cui al periodo precedente"» [155].
Art. 16 bis. Misure urgenti per la prevenzione degli incendi e il recupero di aree compromesse della regione Sardegna [156]
1. La disposizione di cui all'articolo 8, comma 10-bis, del
Art. 16 ter. Disposizioni urgenti per il potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e provinciali [157]
1. Il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al
2. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del regolamento di cui al
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle procedure di reclutamento in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali non sia stato avviato il relativo corso di formazione.
4. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 13 del regolamento di cui al
5. Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali, il Ministero dell'interno organizza, in riferimento alla procedura per l'ammissione di 291 borsisti al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 224 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 18 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 102 del 28 dicembre 2018, una sessione aggiuntiva del corso-concorso previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al
6. Alla sessione aggiuntiva di cui al comma 5 sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità, previsto dal bando di concorso di cui al medesimo comma 5, ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non si siano collocati in posizione utile a tale fine, secondo l'ordine della relativa graduatoria, nonchè, su domanda e previa verifica della permanenza dei requisiti, i candidati che, essendo risultati idonei ai concorsi per l'accesso al terzo, al quarto e al quinto corso-concorso, siano rimasti esclusi dalla frequentazione dei corsi stessi, a condizione che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 del presente articolo si provvede con le modalità di cui all'articolo 7, comma 31-sexies, del
8. L'iscrizione dei vincitori della sessione aggiuntiva di cui al comma 5 nell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali è comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente.
9. Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria, qualora sia vacante la sede di segreteria, singola o convenzionata, e la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al
10. Le disposizioni del comma 9 del presente articolo si applicano anche qualora il comune avente i requisiti ivi indicati stipuli una convenzione per l'ufficio di segreteria ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
11. La classe di segreteria delle convenzioni previste dall'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al
12. Le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo, compresa la disciplina della relativa fase transitoria, sono definite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, lettera a), del
13. I nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12. Per le convenzioni stipulate sulla base dei nuovi criteri, ai segretari posti in disponibilità, titolari di sedi convenzionate, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, con esclusione della retribuzione di posizione, che è riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila.
Art. 17. Personale delle province, delle città metropolitane e dei comuni [160]
1. All'articolo 33 del
«1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, le province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province e le città metropolitane in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento. A decorrere dal 2025 le province e le città metropolitane che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al trenta per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del
1-ter. L'articolo 1, comma 421, della
1-bis. Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del
1-ter. All'articolo 33, comma 2, terzo periodo, del
1-quater. Al comma 3-bis dell'articolo 12 del
Art. 17 bis. Disposizioni in materia di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale [165]
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 60, della
2. All'articolo 1, comma 79, lettera b), della
Art. 18. Misure urgenti per il ricambio generazionale e la funzionalità nella pubblica amministrazione e nei piccoli comuni
1. All'articolo 3, della
«5-bis. Al fine di accelerare le procedure assunzionali per il triennio 2020-2022, il Dipartimento della funzione pubblica elabora, entro il 30 marzo 2020, bandi-tipo volti a avviare le procedure concorsuali con tempestività e omogeneità di contenuti e gestisce le procedure concorsuali e le prove selettive delle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta.».
1-bis. All'articolo 2, comma 5, della
1-ter. All'articolo 3 della
a) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'esercizio delle funzioni, delle azioni e delle attività del Nucleo della Concretezza, di cui all'articolo 60-bis del
b) il comma 12 è abrogato;
c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali incarichi si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti»;
d) al comma 14, dopo le parole: «pubblico impiego» sono inserite le seguenti: «e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)» [167].
1-quater. Al comma 5 dell'articolo 35 del
1-quinquies. Sono fatti salvi gli atti della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) compiuti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla nomina della nuova commissione secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 35 del
1-sexies. Al fine di rivedere le procedure di selezione del personale della pubblica amministrazione riducendone i tempi di svolgimento, anche attraverso la loro automazione e digitalizzazione, i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 2 della
1-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui [171].
2. All'articolo 2 del
2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del
Art. 18 bis. Modifiche in materia di funzioni fondamentali dei comuni [174]
1. Nelle more dell'attuazione della sentenza della Corte costituzionale 4 marzo 2019, n. 33, e della conclusione del processo di definizione di un nuovo modello di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni, i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del
Art. 18 ter. Interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 2, del testo unico di cui al
1. Nell'articolo 90, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
Art. 18 quater. Modifica all'articolo 560 del codice di procedura civile e deroga all'articolo 4 del
1. All'articolo 560, sesto comma, del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A richiesta dell'aggiudicatario, l'ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l'intimazione è rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell'intimazione è dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l'intimazione gli è notificata dal custode. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, provvede all'attuazione del provvedimento di cui all'articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma».
2. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 4 del
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 19. Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia
1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale, nonchè l'efficienza degli istituti penitenziari e delle attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
a) settantotto unità per l'anno 2021, di cui venti nella Polizia di Stato, venti nell'Arma dei carabinieri, venti nel Corpo della guardia di finanza e diciotto nel Corpo della polizia penitenziaria;
b) settantotto unità per l'anno 2022, di cui venti nella Polizia di Stato, venti nell'Arma dei carabinieri, venti nel Corpo della guardia di finanza e diciotto nel Corpo di polizia penitenziaria;
c) seicentosettanta unità per l'anno 2023, di cui duecentosessanta nella Polizia di Stato, centocinquanta nell'Arma dei carabinieri, duecento nel Corpo della guardia di finanza e sessanta nel Corpo di polizia penitenziaria;
d) ottocentoventidue unità per l'anno 2024, di cui duecentottanta nella Polizia di Stato, trecentoventidue nell'Arma dei carabinieri, centoventi nel Corpo della guardia di finanza e cento nel Corpo di polizia penitenziaria;
e) seicentosettantuno unità per l'anno 2025, di cui centosettantacinque nella Polizia di Stato, trecentodieci nell'Arma dei carabinieri, ottantotto nel Corpo della guardia di finanza e novantotto nel Corpo di polizia penitenziaria.
2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 357.038 per l'anno 2021, euro 3.320.237 per l'anno 2022, euro 9.353.493 per l'anno 2023, euro 35.385.727 per l'anno 2024, euro 69.031.488 per l'anno 2025, euro 95.263.596 per l'anno 2026, euro 98.731.350 per l'anno 2027, di euro 99.204.140 per l'anno 2028, euro 100.684.910 per l'anno 2029, di euro 102.291.617 per l'anno 2030 ed euro 103.287.460 annui a decorrere dall'anno 2031.
3. Per far fronte al potenziamento del Comando carabinieri per la tutela ambientale, l'Arma dei carabinieri è altresì autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere, a decorrere dal 1° ottobre 2020, venticinque unità nel ruolo iniziale, nonchè ulteriori venticinque unità nel ruolo iniziale destinate all'incremento del contingente di cui all'articolo 828 del
4. Conseguentemente a quanto previsto al comma 3, all'articolo 828, comma 1, del
a) all'alinea, le parole «per un totale di duecentoquarantanove unità» sono sostituite dalle seguenti: «per un totale duecentosettantaquattro unità» [178];
b) la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) appuntati e carabinieri: sessantaquattro».
5. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2020, euro 1.100.000 per l'anno 2021, euro 3.100.000 a decorrere dall'anno 2022, di cui 1 milione di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per l'attuazione del comma 1 e 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'attuazione del comma 3.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 363.080 euro per l'anno 2020, 3.288.259 euro per l'anno 2021, 8.511.092 euro per l'anno 2022, 14.544.348 euro per l'anno 2023, 40.576.582 euro per l'anno 2024, 74.240.368 euro per l'anno 2025, 100.526.551 euro per l'anno 2026, 103.994.305 euro per l'anno 2027, 104.467.095 euro per l'anno 2028, 105.947.865 euro per l'anno 2029, 107.554.572 euro per l'anno 2030, 108.550.415 euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede:
a) quanto a 1.025.304 euro per l'anno 2021, 6.248.137 euro per l'anno 2022, 12.281.393 euro per l'anno 2023, 38.313.627 euro per l'anno 2024, 71.977.413 euro per l'anno 2025, 98.263.596 euro per l'anno 2026, 101.731.350 euro per l'anno 2027, 102.204.140 euro per l'anno 2028, 103.684.910 euro per l'anno 2029, 105.291.617 euro per l'anno 2030 e 106.287.460 euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
b) quanto a 363.080 euro per l'anno 2020 e 2.262.955 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 19 bis. Assunzione di personale operaio a tempo determinato da parte dell'Arma dei carabinieri [179]
1. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo determinato, ai sensi della
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
Art. 19 ter. Pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco [180]
1. All'articolo 50-bis del
a) al comma 1, alinea, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'anno 2019 è autorizzato il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario riferiti ad annualità precedenti al 2020 e non ancora liquidati, nel limite complessivo di spesa di 180 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I compensi di cui al comma 1 sono corrisposti al personale interessato secondo criteri individuati dalle singole amministrazioni, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 1».
Art. 20. Disposizioni in materia di trattamenti accessori e istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate
1. In deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede:
a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della
b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
Art. 21. Risorse aggiuntive per il personale della carriera prefettizia
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 442, della
Art. 21 bis. Incremento dei fondi per le indennità di amministrazione [181]
1. L'indennità di amministrazione spettante al personale non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, da determinare in sede di contrattazione collettiva per il triennio 2019- 2021, è incrementata di 10.000.000 di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2021 [182].
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
3. In sede di ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della
Art. 22. Adeguamento della struttura della giustizia amministrativa
1. All'articolo 1 della
«320-bis. In attuazione di quanto previsto dal comma 320, all'articolo 1 della
320-ter. Per effetto di quanto previsto dal comma 320-bis, la Tabella A allegata alla
"TABELLA A
Ruolo del personale di magistratura della giustizia amministrativa:
Presidente del Consiglio di Stato |
n. 1 |
Presidente aggiunto del Consiglio di Stato |
n. 1 |
Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato |
n. 22 (*) |
Presidenti di Tribunale amministrativo regionale |
n. 24 |
Consiglieri di Stato |
n. 102 (*) (**) |
Consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, Primi Referendari e Referendari |
n. 403 (***) |
(*) Oltre ai posti per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, previsti dal
(**) Oltre ai posti dei consiglieri di Stato nominati ai sensi dell'articolo 14 del
(***) Oltre ai posti dei consiglieri del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e per la sezione autonoma per la provincia di Bolzano, di cui all'articolo 90 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, previsti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426."» [183].
2. Al comma 320, terzo periodo, dell'articolo 1 della
3. Al comma 320, secondo periodo, dell'articolo 1 della
4. Per le esigenze di cui all'articolo 51, comma 2, lettera b), del
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 915.563 euro per l'anno 2021, 371.938 euro per l'anno 2022, 773.996 euro per l'anno 2023, 1.072.074 euro per l'anno 2024, 985.009 euro per l'anno 2025, 1.003.839 euro per l'anno 2026, 156.597 euro per l'anno 2027, 1.115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede, quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dal comma 2 e quanto a 115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo [184].
Art. 22 bis. Modifica all'articolo 6 della
1. All'articolo 6, comma 2, della
Art. 23. Adeguamento della struttura della Corte dei conti
1. All'articolo 1, comma 8-bis, del
2. La Corte dei conti è autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere venticinque referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura.
3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2, pari a 3.143.004 euro per l'anno 2020, 3.200.873 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 3.316.603 euro per l'anno 2023, 3.634.565 euro per l'anno 2024, 3.666.892 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 3.798.786 euro per l'anno 2027, 4.914.393 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 3.143.004 euro per l'anno 2020 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 24. Disposizioni in materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
1. Il termine per l'assunzione di 50 unità appartenenti all'area II previste all'articolo 1, comma 317, della
2. All'articolo 1, comma 317, della
a) al primo periodo, le parole «Area II, posizione economica F1» sono sostituite dalle seguenti: «Area II, posizione economica F2»;
a-bis) al quarto periodo, le parole: «nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2020, fino al 20 per cento nell'anno 2021, fino al 50 per cento nell'anno 2022, fino al 70 per cento nell'anno 2023 e del 100 per cento nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2021, fino al 20 per cento nell'anno 2022, fino al 50 per cento nell'anno 2023, fino al 70 per cento nell'anno 2024 e del 100 per cento nell'anno 2025» [187];
a-ter) al quinto periodo, la parola: «2024» è sostituita dalla seguente: «2025» [188];
a-quater) al sesto periodo, la parola: «2025» è sostituita dalla seguente: «2026» [189];
b) all'ottavo periodo, le parole «ad euro 14.914.650 per l'anno 2020 e ad euro 19.138.450 annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 14.956.400 per l'anno 2020 e ad euro 19.221.950 annui a decorrere dall'anno 2021».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, quantificati in euro 41.750 per l'anno 2020 e in euro 83.500 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare [190].
4. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, quantificati in 2,7 milioni di euro per l'anno 2020 e in 0,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare [192].
5-bis. Al fine di adottare interventi volti al miglioramento della qualità dell'aria prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e dell'uso razionale dell'energia nonchè interventi per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla
5-ter. Ai medesimi fini di cui al comma 5-bis e tenuto conto dell'attuale situazione di incremento del livello di polveri sottili (PM10) nel territorio di Roma Capitale sono assegnate alla regione Lazio ulteriori risorse pari a 1 milione di euro annui per gli anni 2020, 2021 e 2022 e a 5 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2034 [194].
5-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 5-bis e 5-ter, pari a 2 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2022 e a 45 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 25. Disposizioni di competenza del Ministero della salute
1. All'articolo 1 della
2. All'articolo 41, comma 2, del
«c-bis) con un importo annuale pari ad euro 2.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, di cui:
1) per il 20 per cento da destinare alle regioni ed alle province autonome sulla base di apposito riparto da effettuare con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'articolo 20, comma 2;
2) per l'80 per cento da destinare agli istituti zooprofilattici sperimentali, agli enti pubblici di ricerca e alle università, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, per l'attività di ricerca e sviluppo dei metodi alternativi.» [197].
2-bis. All'articolo 42 del
«2-bis. Entro il 30 giugno 2020, il Ministro della salute invia alle Camere una relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche sulle sostanze d'abuso, anche al fine di evidenziare le tipologie di sostanze che possono essere oggetto di programmi di ricerca alternativi e sostitutivi della sperimentazione animale» [198].
3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a euro 2.000.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della
4. All'articolo 1, comma 432, della
4-bis. All'articolo 4, comma 2-bis, della legge 19 agosto 2016, n. 167, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In sede di prima applicazione, la revisione di cui al presente comma è completata entro il 30 giugno 2020» [200].
4-ter. All'articolo 6, comma 2, della
4-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-ter, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 [202].
4-quinquies. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, della
4-sexies. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 4-quinquies, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, con propri decreti, provvede a integrare le tabelle relative alle discipline equipollenti e affini per l'accesso del personale medico ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale [204].
4-septies. All'articolo 11 del
a) al comma 1, le parole: «di ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali»;
b) al comma 3, le parole: «e le provincie autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse;
c) al comma 4, le parole: «e le provincie autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4.1. Resta ferma l'autonomia finanziaria delle regioni e delle province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale nel loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato» [205].
4-octies. Al fine di assicurare l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui all'articolo 1, comma 338, della
4-novies. In relazione ai rapporti tra le università statali e il Servizio sanitario nazionale, instaurati attraverso la costituzione di aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del
4-decies. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla ripartizione del finanziamento di cui al comma 4-novies [208].
4-undecies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 4-novies, pari a 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [209].
4-duodecies. Al fine di promuovere le attività di ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure professionali nell'ambito clinico e della ricerca attraverso l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso le strutture sanitarie che svolgono attività di ricerca e didattica, ai policlinici universitari non costituiti in azienda è attribuito, nell'ambito delle attività istituzionali esercitate non in regime d'impresa, un contributo, nella forma di credito d'imposta, per gli anni dal 2020 al 2023, nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a condizione che i predetti enti si avvalgano di personale assunto a tempo indeterminato in misura non inferiore all'85 per cento del personale in servizio in ciascun periodo d'imposta nel quale è utilizzato il credito d'imposta. Per l'anno 2023, il credito d'imposta di cui al primo periodo è attribuito, alle medesime condizioni ivi previste, anche nell'ambito delle attività istituzionali esercitate in regime d'impresa, fermo restando il limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2023. L'efficacia delle misure previste dalle disposizioni di cui al periodo precedente è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea su richiesta del Ministero della salute [210].
4-terdecies. Il credito d'imposta di cui al comma 4-duodecies è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del
4-quaterdecies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di concessione e di fruizione del credito d'imposta, che garantiscono anche il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4-duodecies, tenendo conto del carattere non lucrativo del beneficiario. La sussistenza dei requisiti per l'ammissione a fruire del credito d'imposta è certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o da altro soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali [212].
4-quinquiesdecies. All'onere di cui al comma 4-duodecies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della
4-sexiesdecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [214].
Art. 25 bis. Disposizioni concernenti il completamento dei lavori di ammodernamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma [215]
1. Il termine per il completamento delle iniziative correlate ai lavori di ammodernamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani», avviati ai sensi dell'articolo 6, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3873 del 28 aprile 2010, è fissato al 30 giugno 2020. Le operazioni di trasferimento delle opere all'Istituto e i conseguenti adempimenti di legge devono avere inizio entro il 30 settembre 2020 e concludersi nei successivi centoventi giorni.
2. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per la concessione di un contributo volto a sostenere l'attivazione e l'operatività dell'unità per alto isolamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma.
3. La concessione del contributo di cui al comma 2 è subordinata alla presentazione al Ministero della salute, da parte dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma, dell'aggiornamento del piano di sviluppo dell'unità di alto isolamento di cui all'articolo 1, comma 600, della
4. All'onere derivante dal comma 2, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 25 ter. Valutazione scientifica dell'impatto ambientale dei farmaci veterinari [216]
1. Al fine di procedere alla valutazione scientifica dell'impatto ambientale dei farmaci veterinari e di produrre i rapporti di valutazione relativi all'immissione in commercio dei farmaci stessi nonchè al potenziamento e all'aggiornamento della banca dati per la completa tracciabilità dei medicinali veterinari nell'intera filiera distributiva, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo di parte corrente per il triennio 2020-2022 per un importo pari a 3 milioni di euro annui.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della
Art. 25 quater. Attribuzione temporanea di personale al Ministero della salute per l'attività ispettiva e di programmazione sanitaria [217]
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 288, della
2. Ai comandi di cui al comma 1, ove riferiti al personale appartenente ai ruoli degli enti del Servizio sanitario nazionale, si applica l'articolo 17, comma 14, della
3. L'articolo 5 del
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5.785.133 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 4.449.903 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e, quanto a 1.335.230 euro, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'attuazione del comma 3.
Art. 25 quinquies. Iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare [218]
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2020, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate ulteriori iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, rispetto a quelle individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 602, della
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'INAIL, allo scopo di definire le occorrenti risorse finanziarie, tiene anche conto dello stato di attuazione degli investimenti già attivati nel campo sanitario per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018.
3. Allo scopo di consentire la prosecuzione e il concreto sviluppo delle iniziative di investimento in strutture sanitarie da parte dell'INAIL, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018, il termine per la rimodulazione dei relativi interventi è prorogato, con decreto del Ministero della salute, su proposta delle singole regioni, al 31 maggio 2020, ferma restando la somma totale delle risorse previste dal predetto decreto per la regione richiedente.
Art. 25 sexies. Screening nazionale gratuito per l'eliminazione del virus HCV [219]
1. In via sperimentale, per gli anni 2020 e 2021, è garantito uno screening gratuito, destinato ai nati negli anni dal 1969 al 1989, ai soggetti che sono seguiti dai servizi pubblici per le tossicodipendenze (SerT) nonchè ai soggetti detenuti in carcere, al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell'epatite C (HCV).
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione dello screening di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020 e a 41,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della
Art. 26. Modifiche all'articolo 8 del
1. Dal 1° gennaio 2020, all'articolo 8 del
0a) al comma 1, dopo le parole: «presso la Presidenza del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «- Dipartimento delle informazioni per la sicurezza» [220];
a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
b) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Per le spese relative al funzionamento del CSIRT italiano è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020. A tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 22.» [221].
2. Le risorse di cui all'articolo 8, commi 2 e 10, del
Art. 26 bis. Modifica all'articolo 2 del
1. Al fine di ampliare gli strumenti a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, all'articolo 2, comma 1, del
Art. 27. Sicurezza nazionale cibernetica
1. Al
a) all'articolo 1, comma 2, lettera a), le parole: «sono individuati le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori pubblici e privati» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti modalità e criteri procedurali di individuazione di amministrazioni pubbliche, enti e operatori pubblici e privati» e le parole: «alla predetta» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'»;
b) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: «i soggetti di cui alla precedente lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti di cui al comma 2-bis»;
c) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: «dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data della comunicazione, prevista dal comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al medesimo comma,»;
d) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: «individuati ai sensi della lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis»;
e) all'articolo 1, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. L'elencazione dei soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a), è contenuta in un atto amministrativo, adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CISR, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Il predetto atto amministrativo, per il quale è escluso il diritto di accesso, non è soggetto a pubblicazione, fermo restando che a ciascun soggetto è data, separatamente, comunicazione senza ritardo dell'avvenuta iscrizione nell'elenco. L'aggiornamento del predetto atto amministrativo è effettuato con le medesime modalità di cui al presente comma.»;
f) all'articolo 1, comma 3, lettera a), le parole: «i soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti di cui al comma 2-bis»;
f-bis) all'articolo 1, comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I medesimi schemi sono altresì trasmessi al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica» [223];
f-ter) all'articolo 1, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
«4-ter. L'atto amministrativo di cui al comma 2-bis e i suoi aggiornamenti sono trasmessi, entro dieci giorni dall'adozione, al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica» [224];
g) all'articolo 1, comma 6, lettera a), al primo e al secondo periodo, le parole: «soggetti di cui al comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti di cui al comma 2-bis»;
h) all'articolo 1, comma 6, lettera c), le parole da: «individuati ai sensi del comma 2, lettera a)» fino a: «e dalla lettera a) del presente comma e senza che ciò comporti accesso a dati o metadati personali e amministrativi» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis, e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma, svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3, dal presente comma e dal comma 7, lettera b)» e dopo le parole: «specifiche prescrizioni;» sono inserite le seguenti: «nello svolgimento delle predette attività di ispezione e verifica l'accesso, se necessario, a dati o metadati personali e amministrativi è effettuato in conformità a quanto previsto dal
i) all'articolo 1, comma 8, lettera a), le parole: «individuati ai sensi del comma 2, lettera a), del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis» e le parole: «di cui alla medesima lettera» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo comma»;
i-bis) all'articolo 1, comma 9, lettera a), le parole: «e di aggiornamento» sono sostituite dalle seguenti: «, di aggiornamento e di trasmissione» [226];
l) all'articolo 1, comma 12, le parole: «individuati ai sensi del comma 2, lettera a), del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis» e le parole: «di cui alla medesima lettera» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo comma»;
m) all'articolo 1, comma 14, le parole: «soggetti pubblici individuati ai sensi del comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti pubblici di cui al comma 2-bis»;
n) all'articolo 1, comma 18, le parole: «di cui al comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis»;
n-bis) all'articolo 1, dopo il comma 19-bis è aggiunto il seguente:
«19-ter. Nei casi in cui sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal presente articolo è acquisito, ai fini della loro adozione, il parere del Consiglio di Stato, i termini ordinatori stabiliti dal presente articolo sono sospesi per un periodo di quarantacinque giorni» [227];
o) all'articolo 3, comma 1, le parole: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis».
Art. 27 bis. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo [228]
1. Alla
a) all'articolo 19:
1) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Nelle sedi dell'Agenzia all'estero possono essere inviati, secondo criteri determinati dal Comitato di cui all'articolo 21, fino a sessanta dipendenti di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 32, comma 4, primo periodo. Tale contingente può essere aumentato fino a novanta unità, nel limite delle risorse finanziarie effettivamente disponibili nell'ambito delle risorse assegnate»;
2) al comma 6, la parola: «cento» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta»;
b) all'articolo 20, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo possono essere collocati fuori ruolo, nell'ambito del contingente numerico, nonchè secondo le modalità e i limiti previsti dagli ordinamenti di appartenenza, magistrati ordinari o amministrativi o avvocati dello Stato, nel limite massimo complessivo di tre unità»;
c) all'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle convenzioni di cui al presente comma può essere disposta la corresponsione di anticipazioni»;
d) all'articolo 25, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi di cui al presente comma possono essere erogati in forma anticipata».
2. All'articolo 23, comma 3, del
3. All'articolo 1, comma 336, della
4. L'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al
5. Le somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per le spese di funzionamento sono incrementate di euro 4,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2020.
6. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettere a) e b), 3, 4 e 5, pari a euro 11.207.686 per l'anno 2020, a euro 11.656.208 per l'anno 2021, a euro 11.678.619 per l'anno 2022, a euro 11.701.479 per l'anno 2023, a euro 11.724.796 per l'anno 2024, a euro 11.748.579 per l'anno 2025, a euro 11.772.838 per l'anno 2026, a euro 11.797.582 per l'anno 2027, a euro 11.822.820 per l'anno 2028 e a euro 11.848.564 annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della
Art. 28. Misure urgenti per l'adempimento di obblighi internazionali
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 586, della
2. All'articolo 1, comma 587, della
a) al primo periodo, le parole «7,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «11 milioni»;
b) al secondo periodo, le parole «dieci unità» sono sostituite dalle seguenti: «diciassette unità»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai componenti del Commissariato dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
3. Lo stanziamento per il Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del
3-bis. All'articolo 1, comma 500, della
3-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 3-bis, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
4. All'articolo 1 della
5. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal comma 4.
6. All'articolo 3, comma 3, della
Art. 29. Modifiche all'articolo 1, comma 665, della
1. All'articolo 1, comma 665, della
Art. 30. Attuazione della clausola del 34 per cento per le Regioni del Mezzogiorno
1. Al comma 2-bis dell'articolo 7-bis del
Art. 31. Contributo alla regione Sardegna [232]
1. Le somme di cui all'articolo 1, comma 851, della
2. Nell'anno 2019 il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria. La regolarizzazione avviene con l'emissione di ordini di pagamento a valere sulle risorse stanziate sul pertinente capitolo di spesa di cui all'articolo 1, comma 851, della
Art. 31 bis. (Modifiche all'articolo 38-quater del
1. Al comma 1 dell'articolo 38-quater del
2. Al comma 875 dell'articolo 1 della
a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il contributo spettante a ciascun ente è determinato secondo la tabella di seguito riportata";
b) è aggiunta, in fine, la seguente tabella:
"Ente |
Importo |
Città metropolitana di Catania |
16.261.402 |
Città metropolitana di Messina |
10.406.809 |
Città metropolitana di Palermo |
17.718.885 |
subtotale città metropolitane |
44.387.096 |
% di copertura per città metropolitane |
40,51% |
LCC di Agrigento |
7.146.531 |
LCC di Caltanissetta |
4.943.572 |
LCC di Enna |
4.053.997 |
LCC di Ragusa |
5.559.427 |
LCC di Siracusa |
7.157.158 |
LCC di Trapani |
6.752.219 |
subtotale LCC |
35.612.904 |
% copertura per LCC |
40,51% |
Totale ... |
80.000.000". |
3. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 è assegnato un contributo di 20 milioni di euro annui a favore della città metropolitana di Roma e di 10 milioni di euro annui a favore della città metropolitana di Milano, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole.
4. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 25 milioni di euro annui dal 2020 al 2024, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 5 milioni di euro annui dal 2020 al 2024, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
5. All'articolo 2-quinquies del
a) al terzo periodo:
1) dopo le parole: "a titolo gratuito" sono inserite le seguenti: "e per la durata prevista dal comma 2-bis dell'articolo 14 del regolamento di cui al
2) dopo le parole: "i predetti beni" sono aggiunte le seguenti: ", con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico dei medesimi enti";
b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "La disciplina riferita alla durata di cui al terzo periodo si applica anche ai contratti in essere alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni".
Art. 32. Finanziamento a favore della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute e dell'Azienda pubblica di servizi alla persona - Istituto degli Innocenti di Firenze [235]
1. All'articolo 2, comma 1-bis, del
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 4 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
a) quanto a euro 3,5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 559, della
b) quanto a euro 0,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della
c) quanto a euro 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della
d) quanto a euro 0,5 milioni nell'anno 2020 ed euro 2,0 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del
2-bis. All'articolo 1, comma 215, della
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
a) per l'anno 2020, per un importo pari a 2 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del
b) a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 33. Modifiche al
1. Al fine di consentire il completamento degli interventi in favore della città di Genova, al
a) all'articolo 5, comma 2, le parole: «nella misura di euro 20.000.000 per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura di euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;
a-bis) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
«Art. 8 bis. (Ulteriori misure a favore delle imprese colpite dall'evento). - 1. Alle imprese ubicate o che si insedieranno entro il 31 ottobre 2020 nell'ambito territoriale della zona franca urbana definito ai sensi dell'articolo 8 è riconosciuta un'agevolazione a fondo perduto a fronte della realizzazione di investimenti produttivi nel rispetto del
2. I criteri e le modalità per l'erogazione dell'agevolazione di cui al comma 1 sono stabiliti dal Commissario delegato, che provvede, entro il 31 dicembre 2020, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, che allo scopo sono trasferiti sulla contabilità speciale aperta per l'emergenza» [238];
b) all'articolo 9-ter:
1) al comma 1, le parole: «presso il porto di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «presso gli scali del Sistema portuale del Mar Ligure occidentale» e le parole: «l'autorizzazione attualmente in corso, rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale è autorizzata a corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, al soggetto fornitore di lavoro un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 3 milioni di euro per l'anno 2020, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017 riconducibili alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale del Mar Ligure occidentale conseguenti all'evento. Tale contributo è erogato dalla stessa autorità di sistema portuale a fronte di avviamenti integrativi e straordinari da attivare in sostituzione di mancati avviamenti nei terminal, da valorizzare secondo il criterio della tariffa media per avviamento applicata dai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17 della
2. Al fine di favorire flessibilità dei Piani Regolatori alle esigenze di sviluppo portuale all'articolo 22, comma 6, alinea, del
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), pari ad euro 20.000.000 per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1072, della
3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), numero 2, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento e fabbisogno si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
Art. 33 bis. Monopattini elettrici [243]
1. Il termine di conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della
2. Il comma 75 dell'articolo 1 della
«75. Nelle more della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della
75-bis. Chiunque circola con un monopattino a motore avente caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate dal comma 75 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al
75-ter. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonchè sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all'interno della medesima. I monopattini non possono superare la velocità di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati e possono essere solo condotti o trasportati a mano. Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica in violazione delle disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.
75-quater. I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 devono procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta. I conducenti di età inferiore a diciotto anni hanno, altresì, l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo. È fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del codice di cui al
75-quinquies. Chiunque circola con un dispositivo di mobilità personale avente caratteristiche tecniche e costruttive diverse da quelle definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, ovvero fuori dell'ambito territoriale della sperimentazione di cui al medesimo decreto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al
75-sexies. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi da 75-bis a 75-quinquies, si applicano le disposizioni del titolo VI del codice di cui al
75-septies. I servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75, anche in modalità free-floating, possono essere attivati solo con apposita delibera della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi messi in circolazione:
a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;
b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati;
c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città».
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 59 del codice di cui al
«2-bis. Chiunque circola con un veicolo atipico per il quale non sono state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali indicate dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. Si procede in ogni caso alla sua distruzione».
Art. 34. Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative
1. Al fine di sostenere il settore turistico-balneare e quello della nautica da diporto, è sospeso dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020 il pagamento dei canoni dovuti riferiti alle concessioni relative a pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e alle concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, di cui all'articolo 03 del
Art. 34 bis. Cold ironing [246]
01. Per infrastruttura di cold ironing si intende l'insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma necessari all'erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto. L'erogazione di energia elettrica da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto costituisce un servizio di interesse economico generale fornito dal gestore dell'infrastruttura di cold ironing, individuato dall'autorità competente nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il gestore dell'infrastruttura di cui al primo periodo è:
a) un cliente finale ai sensi del
b) un consumatore finale dell'energia elettrica, ai fini dell'applicazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
1. Al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta uno o più provvedimenti volti a prevedere uno sconto, per un periodo di tempo proporzionato al predetto fine, sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del
1-bis. I soggetti gestori delle infrastrutture di cui al comma 01 trasferiscono i benefici derivanti dall'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 agli utilizzatori finali del servizio di cold ironing, ai quali garantiscono condizioni di accesso e di fornitura eque e non discriminatorie. Nel caso in cui l'infrastruttura di cui al comma 01 insista su aree portuali già affidate in concessione ai sensi dell'articolo 18 della
2. Alla voce: «Energia elettrica» dell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
«per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW: si applica l'imposta di euro 0,0005 per ogni kWh».
3. La disposizione di cui al comma 2 ha efficacia subordinatamente all'adozione di una decisione del Consiglio dell'Unione europea che autorizzi, ai sensi dell'articolo 19 della
4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 2 è altresì subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, richiesta a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le altre amministrazioni competenti.
Art. 35. Disposizioni in materia di concessioni autostradali
1. In caso di revoca, di decadenza o di risoluzione di concessioni di strade o di autostrade non sottoposte a pedaggio, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento a nuovo concessionario, per il tempo strettamente necessario alla sua individuazione, ANAS S.p.a., in attuazione dell'articolo 36, comma 3, del
1-bis. All'articolo 1, comma 1078, della
1-ter. L'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è abrogato. Conseguentemente fino al 31 ottobre 2028, la Società Autostrada tirrenica Spa, in forza della convenzione unica stipulata in data 11 marzo 2009, provvede esclusivamente alla gestione delle sole tratte autostradali relative al collegamento autostradale A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia, aperte al traffico alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In ogni caso la scadenza del rapporto concessorio inerente alla gestione delle tratte autostradali da parte della Società Autostrada Tirrenica S.p.a. è fissata, indipendentemente dalla revisione della convenzione unica di cui al secondo periodo, alla data del 31 ottobre 2028. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Società Autostrada tirrenica Spa procedono alla revisione della predetta convenzione unica tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici nonchè di quanto disposto dal primo periodo del presente comma, in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del
Art. 36. Informatizzazione INAIL
1. Al
«Art. 7 bis. (Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe). - 1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza.
2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, il nominativo dell'organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1.
3. Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1, l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
4. Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 6, comma 4, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.» [253].
Art. 37. Apertura del conto in tesoreria per RFI
1. A seguito dell'inserimento della società Rete ferroviaria italiana S.p.a. (RFI) nell'elenco previsto dall'articolo 1, comma 2, della
Art. 38. Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale
1. Per l'anno 2020, nelle more di una più generale riforma del titolo VIII della parte seconda del
2. L'anticipazione di cui al comma 1 è assegnata mediante decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 29 febbraio 2020, nei limiti delle disponibilità del fondo, in proporzione della differenza tra la rata annuale dovuta nel 2020 a titolo di ripiano del piano di riequilibrio pluriennale di ciascun ente locale richiedente e la rata annuale dovuta nell'esercizio immediatamente precedente l'applicazione degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019. In deroga al comma 1 dell'articolo 243-sexies del testo unico di cui al
3. L'anticipazione di cui al presente articolo è restituita in quote annuali di pari importo per un periodo di dieci anni e secondo le modalità previste dal decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 243-ter del
3-bis. Al secondo periodo del comma 907 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «nei dieci esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal secondo anno dall'assegnazione» [256].
Art. 38 bis. Disposizioni in materia di finanza locale [257]
1. All'articolo 1, comma 473-bis, della
a) le parole: «entro il termine perentorio di cui al comma 470» sono soppresse;
b) le parole: «31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 758.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse non utilizzate di cui alla lettera b) del comma 479 dell'articolo 1 della
3. All'articolo 1 della
a) al comma 43:
1) al primo periodo, le parole: «e con il Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», le parole: «31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2020», le parole: «le modalità di riparto» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi» e le parole: «le modalità di recupero» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di revoca, di recupero»;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento, secondo modalità di trasmissione individuate con decreto del Ministero dell'interno, e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il successivo 30 settembre»;
b) il comma 63 è sostituito dal seguente:
«63. Per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane è autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034»;
c) al comma 64, le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione», le parole: «31 gennaio 2020, sono individuati le risorse per ciascun settore di intervento,» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2020, sono individuati» e le parole: «Con decreto dei Ministeri competenti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta»;
d) il comma 548 è abrogato.
4. Al comma 1076 dell'articolo 1 della
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al comma 3, lettera b).
Art. 39. Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e per il sostegno degli enti locali in crisi finanziaria [258]
1. [I comuni, le province e le città metropolitane che abbiano contratto con banche o intermediari finanziari mutui in essere alla data del 30 giugno 2019, con scadenza successiva al 31 dicembre 2024 e con debito residuo superiore a 50.000 euro, o di valore inferiore nei casi di enti con un'incidenza degli oneri complessivi per rimborso di prestiti e interessi sulla spesa corrente media del triennio 2016-2018 superiore all'8 per cento, possono presentare al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza affinchè tali mutui vengano ristrutturati dallo stesso Ministero, con accollo da parte dello Stato, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 71 e seguenti, della
2. [Possono essere oggetto di ristrutturazione e di conseguente accollo da parte dello Stato anche eventuali operazioni derivate connesse ai mutui di cui al comma 1 e rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 3 del
3. [Nell'istanza di cui al comma 1, l'ente deve indicare, nel caso in cui le operazioni di ristrutturazione prevedano l'estinzione anticipata totale o parziale del debito, l'impegno a destinare specifiche risorse al pagamento di eventuali penali o indennizzi e di ogni altro onere connesso, da versare allo Stato alle condizioni e con il profilo temporale negoziati con l'istituto mutuante] [261].
4. [A seguito della presentazione dell'istanza, la società di cui al comma 1 avvia l'istruttoria e le attività necessarie per la ristrutturazione del mutuo e, all'esito delle stesse, comunica all'ente le condizioni dell'operazione, il nuovo profilo di ammortamento del mutuo ristrutturato, distintamente per la quota capitale e la quota interesse, gli oneri e le eventuali penali o indennizzi a carico dell'ente] [262].
5. [In caso di accettazione delle condizioni di cui al comma 4 da parte dell'ente, la società di cui al comma 1 è autorizzata a effettuare l'operazione di ristrutturazione] [263].
6. [Con la medesima decorrenza dell'operazione di ristrutturazione di cui al comma 5 l'ente sottoscrive con la società di cui al comma 1 un contratto avente ad oggetto l'accollo da parte dello Stato dei mutui di cui al medesimo comma, nel quale sono definite le modalità di estinzione del conseguente debito dell'ente nei confronti dello Stato, comprensive di interessi, basate su un periodo pari a quello previsto per l'estinzione dei mutui di cui al comma 1, prevedendo altresì, qualora l'ente non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme sia l'applicazione di interessi moratori. In particolare, le modalità di estinzione del debito dell'ente nei confronti dello Stato sono definite nel rispetto dei seguenti principi:
a) l'ente è tenuto a versare sulla contabilità speciale di cui al comma 9 un contributo di importo pari alle eventuali spese da sostenere per le penali o gli indennizzi derivanti dalla ristrutturazione, alle condizioni e con il profilo temporale negoziati con l'istituto mutuante;
b) le scadenze delle rate di ammortamento versate allo Stato sono individuate in modo da garantire il pagamento delle rate di ammortamento del debito ristrutturato entro le scadenze previste dal relativo piano di ammortamento;
c) le rate di ammortamento versate dall'ente allo Stato sono di importo almeno pari alle rate dei piani di ammortamento dei mutui e dei derivati ristrutturati;
d) le quote capitale versate allo Stato in ciascun esercizio sono di norma di importo pari alle quote capitale del debito ristrutturato nel medesimo esercizio, ma non possono in ogni caso essere inferiori al totale annuale delle quote capitale dei mutui di cui al comma 1;
e) la quota interessi versata allo Stato in ciascun esercizio è pari alla differenza, se positiva, tra la rata di ammortamento determinata secondo le modalità di cui alla lettera c) e la quota capitale determinata secondo le modalità di cui alla lettera d); in caso di differenza nulla o negativa, la quota interessi dovuta dall'ente è pari a 0;
f) negli esercizi in cui il proprio debito nei confronti dello Stato è estinto e il debito ristrutturato è ancora in corso di restituzione, l'ente è tenuto a versare allo Stato un contributo di importo tale da consentire, complessivamente, il rimborso delle rate di cui al piano di ammortamento ristrutturato, tenuto conto dei versamenti già effettuati] [264].
7. [Ai fini di cui al comma 6, gli enti locali rilasciano a favore del Ministero dell'economia e delle finanze apposita delegazione di pagamento, di cui all'articolo 206 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
8. [Ai fini del calcolo del limite di indebitamento degli enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 204 del
9. [Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata alla società di cui al comma 1. La relativa gestione ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della
10. [Al fine di integrare le giacenze della contabilità speciale di cui al comma 9, nei limiti delle effettive esigenze di rimborso dei mutui oggetto di accollo, possono essere utilizzate a titolo di anticipazione, mediante girofondo, le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del
10-bis. [Un importo commisurato alla minore spesa per interessi passivi sul debito statale derivante dalle operazioni di ristrutturazione perfezionate alla data del 31 dicembre 2022 è destinato al finanziamento di un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno. L'importo di cui al primo periodo è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa quantificazione operata dall'Unità di coordinamento di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento atteso dei tassi di interesse sui titoli di Stato. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra gli enti locali i cui mutui sono stati accollati allo Stato ai sensi del presente articolo, tenuto conto, altresì, del loro contributo nel determinare la minore spesa per interessi, in funzione dell'importo e del profilo temporale delle quote capitale dei mutui medesimi. Il fondo di cui al primo periodo è finanziato, anche in via pluriennale, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per interessi passivi sul debito pubblico iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio] [269].
11. [Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai mutui contratti per la realizzazione di infrastrutture necessarie per il miglioramento dei servizi pubblici dalle società partecipate dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane a capitale interamente pubblico incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
12. [Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e delle regioni, al fine di stabilire modalità e termini per l'applicazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle disposizioni recate dai commi da 1 a 14 del presente articolo nei confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché al fine di valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente] [271].
12-bis. [Per la partecipazione alle riunioni del tavolo tecnico di cui al comma 12 ai componenti non spettano indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie dell'amministrazione di appartenenza disponibili a legislazione vigente] [272].
12-ter. [Le modalità e i termini per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis, come definiti dal tavolo tecnico di cui al comma 12, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano] [273].
13. Al comma 11 dell'articolo 45 del
14. [Agli oneri di cui al comma 1, nel limite massimo di 2 milioni di euro nell'anno 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero] [274].
14-bis. All'articolo 44, comma 4, del
a) al primo periodo, le parole: «2017-2021» sono sostituite dalle seguenti: «2017-2022»;
b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La somma delle quote capitale annuali sospese è rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2023. Nel 2022 gli enti interessati dalla sospensione possono utilizzare l'avanzo di amministrazione esclusivamente per la riduzione del debito e possono accertare entrate per accensione di prestiti per un importo non superiore a quello degli impegni per il rimborso di prestiti, al netto di quelli finanziati dal risultato di amministrazione, incrementato dell'ammontare del disavanzo ripianato nell'esercizio. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli enti possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze di non essere interessati alla sospensione per l'esercizio 2022» [275].
14-ter. Agli oneri derivanti dal comma 14-bis, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
14-quater. Al fine di incentivare gli investimenti delle regioni nei rispettivi territori, al comma 321 dell'articolo 1 della
14-quinquies. Al comma 322 dell'articolo 1 della
14-sexies. All'articolo 1 della
«322-bis. Per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, le risorse derivanti dalla mancata riduzione dei trasferimenti di cui al comma 321 del presente articolo e all'articolo 2, comma 64, del
14-septies. All'articolo 2, comma 64, del
14-octies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 14-quater a 14-septies, pari a 210,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione dei contributi per investimenti assegnati alle regioni a statuto ordinario ai sensi del comma 134 dell'articolo 1 della
14-novies. La tabella 1 allegata alla
14-decies. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
a) all'articolo 243-bis, comma 9-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè alla copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati»;
b) all'articolo 249, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati» [283].
Art. 39 bis. Utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni previste dal codice della strada, di cui al
1. All'articolo 18, comma 3-bis, del
Art. 39 ter. Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali [285]
1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al
2. L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio [286].
3. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:
a) nel bilancio di previsione 2020-2022, nell'entrata dell'esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 20 - programma 03 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;
b) dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, nell'entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato nella spesa dell'esercizio precedente e nella spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio [287].
4. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.
Art. 39 quater. Disavanzo degli enti locali [288]
1. Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al
2. Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.
3. Ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonchè i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al
3-bis. La facoltà di cui al comma 1 è applicabile al maggiore disavanzo emergente dal rendiconto 2022 dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del
Art. 40. Disposizioni in materia di organizzazione della società GSE S.p.a.
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, un commissario ed un vicecommissario per la società GSE S.p.a., i quali durano in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020. Il consiglio di amministrazione del GSE in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto decade alla data di nomina del commissario, senza l'applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile. Al commissario spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società GSE S.p.a. e per lo svolgimento della sua attività è corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari a quello previsto per la carica di amministratore delegato della fascia di appartenenza come disciplinato per le società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166 [290].
2. Il vicecommissario sostituisce il commissario in caso di assenza o impedimento e può svolgere tutte le funzioni ad esso delegate dal commissario. Al vicecommissario è corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari al 50% di quello previsto per la carica di amministratore delegato della fascia di appartenenza come disciplinato per le società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.
Art. 40 bis. Potenziamento delle Agenzie fiscali [291]
1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni nonchè una più incisiva azione di contrasto dell'evasione fiscale nazionale e internazionale, a decorrere dall'anno 2020 l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono autorizzate a utilizzare le risorse del proprio bilancio di esercizio, per un importo massimo, rispettivamente, di 6 milioni di euro e di 1,9 milioni di euro, in deroga all'articolo 23, comma 2, del
Art. 40 ter. Proroga degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 954, della
1. Gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, secondo le procedure e le modalità di cui al medesimo articolo 1, commi da 954 a 956, della
Art. 41. Norme urgenti per il rafforzamento dei controlli a tutela del made in Italy agroalimentare
1. All'articolo 6, comma 14, del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 319.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 in termini di indebitamento e fabbisogno si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
2-bis. All'articolo 3 del
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le aziende che producono prodotti lattiero-caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino registrano trimestralmente, nella banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino. Con il decreto di cui al comma 3 è inoltre stabilito l'eventuale diverso periodo temporale di assolvimento dell'obbligo di registrazione dei piccoli produttori»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adottato, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2020» [293].
Capo III
Misure in materia di innovazione tecnologica
Art. 42. Agenda digitale
1. Per lo svolgimento delle funzioni nella materia dell'innovazione tecnologica, anche al fine di favorire la diffusione di processi di innovazione tecnologica delle imprese e start-up, nonchè nelle materie dell'attuazione dell'agenda digitale e della trasformazione digitale del Paese con particolare riferimento alle infrastrutture digitali materiali e immateriali, alle tecnologie e servizi di rete, allo sviluppo ed alla diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, alla diffusione dell'educazione e della cultura digitale anche attraverso il necessario raccordo e coordinamento con le organizzazioni internazionali ed europee operanti nel settore, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del
2. All'articolo 8 del
a) il comma 1-quater è sostituito dal seguente:
«1-quater. A supporto delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-ter, opera un contingente di personale formato da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e disseminazione, nonchè di significativa esperienza in progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala. Il contingente opera alle dirette dipendenze delle strutture di cui al comma 1-ter ed è composto da personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da ministeri, ad esclusione dei ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del
b) al comma 1-quinquies, le parole: «da 1-bis a» sono sostituite dalle seguenti: «1-ter e» e dopo le parole «1-quater,» sono inserite le seguenti; «anche per spese di missione e per l'acquisto di servizi immediatamente correlate ai progetti di cui al comma 1-ter,»;
c) al comma 3, primo periodo, le parole «anche utilizzando le competenze e le strutture» sono sostituite dalle seguenti: «che le esercita avvalendosi» e le parole «, nonchè lo sviluppo e l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del
3. All'articolo 5, comma 2, del
Art. 42 bis. Autoconsumo da fonti rinnovabili [295]
1. Nelle more del completo recepimento della
2. Per le finalità di cui al comma 1, i consumatori di energia elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, della
3. I clienti finali si associano ai sensi del comma 2 nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari sono associati nel solo caso in cui le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 4 non costituiscono l'attività commerciale o professionale principale;
b) nel caso di comunità energetiche, gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
c) l'obiettivo principale dell'associazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari;
d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui al comma 4, lettera d), compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.
4. Le entità giuridiche costituite per la realizzazione di comunità energetiche ed eventualmente di autoconsumatori che agiscono collettivamente operano nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della
b) i soggetti partecipanti condividono l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L'energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati;
c) l'energia è condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel perimetro di cui alla lettera d) o presso gli edifici o condomini di cui alla lettera e);
d) nel caso di comunità energetiche rinnovabili, i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di cui alla lettera a) sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione;
e) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nello stesso edificio o condominio.
5. I clienti finali associati in una delle configurazioni di cui al comma 2:
a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b) e che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa.
6. Sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del
7. Ai fini dell'incentivazione delle configurazioni di autoconsumo di cui al comma 2, gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in tali configurazioni accedono al meccanismo tariffario di incentivazione di cui al comma 9. Non è consentito l'accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, nè al meccanismo dello scambio sul posto. Resta ferma la fruizione delle detrazioni fiscali previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta i provvedimenti necessari a garantire l'immediata attuazione delle disposizioni del presente articolo. La medesima Autorità, inoltre:
a) adotta i provvedimenti necessari affinchè il gestore del sistema di distribuzione e la società Terna Spa cooperino per consentire, con modalità quanto più possibile semplificate, l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità con le quali sono rese disponibili le misure dell'energia condivisa;
b) fermo restando quanto previsto dal comma 6, individua, anche in via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonchè di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete di bassa tensione e, per tale ragione, equiparabile all'autoconsumo fisico in situ;
c) provvede affinchè, in conformità a quanto disposto dalla lettera b) del comma 9, sia istituito un sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate in attuazione del presente articolo; in tale ambito, prevede l'evoluzione dell'energia soggetta al pagamento di tali oneri e delle diverse componenti tariffarie tenendo conto delle possibili traiettorie di crescita delle configurazioni di autoconsumo, rilevabili dall'attività di monitoraggio, e dell'evoluzione del fabbisogno complessivo delle diverse componenti. Per tali finalità l'ARERA può avvalersi delle società del gruppo GSE Spa;
d) individua modalità per favorire la partecipazione diretta dei comuni e delle pubbliche amministrazioni alle comunità energetiche rinnovabili.
9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico è individuata una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di cui al comma 2, sulla base dei seguenti criteri:
a) la tariffa incentivante è erogata dal GSE Spa ed è volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di accumulo;
b) il meccanismo è realizzato tenendo conto dei principi di semplificazione e di facilità di accesso e prevede un sistema di reportistica e di monitoraggio dei flussi economici ed energetici a cura del GSE Spa, allo scopo di acquisire elementi utili per la riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto, da operare nell'ambito del recepimento della
c) la tariffa incentivante è erogata per un periodo massimo di fruizione ed è modulata fra le diverse configurazioni incentivabili per garantire la redditività degli investimenti, tenuto conto di quanto disposto dal comma 6;
d) il meccanismo è realizzato tenendo conto dell'equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della necessità di non incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei meccanismi vigenti;
e) è previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti di cui al comma 8, lettera b), compresa la quota di energia condivisa, e dalla tariffa incentivante di cui al presente comma.
10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Capo IV
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 43. Disposizioni finanziarie
1. In considerazione del venir meno della necessità di accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, del
2. Le risorse di cui al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
3. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, dall'articolo 10, comma 3 e dall'articolo 14, comma 1, pari a 213 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo [297].
5. Agli oneri derivanti dall'articolo 10, comma 3, dall'articolo 11, comma 3, pari in termini di indebitamento e fabbisogno a 32,8 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 del presente articolo [298].
6. Agli oneri derivanti dall'articolo 14, comma 1, pari a 50 milioni di euro, in termini di fabbisogno, per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 del presente articolo [299].
7. Agli oneri derivanti dall'articolo 15, comma 4, pari a 6,6 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede mediante utilizzo dei minori effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto di cui agli articoli 15, comma 3, lettera b), 20 e 23.
8. Agli oneri derivanti dall'articolo 11, comma 3, pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 44. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato [300]
(articolo 39, comma 14-novies)
«Tabella 1
(articolo 1, comma 134)
Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonchè di innovazione tecnologica.
(G.U. 31 dicembre 2019, n. 305)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure organizzative e finanziarie per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione di pubbliche amministrazioni e magistrature, nonchè in materia di innovazione tecnologica;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 21 dicembre 2019 e del 23 dicembre 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Proroghe
Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 20, comma 1, del
2. All'articolo 1 del
a) al comma 2, le parole «31 dicembre 2019», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) al comma 6-quater, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
3. All'articolo 1, comma 5, del
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della
a) al comma 2, le parole «negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018» e le parole «31 dicembre 2019», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) al comma 4, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
5. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della
6. All'articolo 2, comma 15, del
7. Fino al 31 dicembre 2020, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del
a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al comma 1, lettere a), b), c), ed e), dell'articolo 14, comma 1, del
b) previsione che i dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), del
c) individuazione dei dirigenti dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e dell'amministrazione penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del
8. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, le parole «31 dicembre 2019.» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020. Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del
9. All'articolo 2, comma 5, del
10. Per continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della
Art. 2. Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali
1. All'articolo 7, comma 1, del
2. All'articolo 1, comma 1, del
Art. 3. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno
1. All'articolo 17, comma 4-quater, del
2. All'articolo 1, comma 594, della
a) dopo la parola «penale» sono aggiunte le seguenti: «e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ai sensi dell'articolo 583-quinquies del codice penale»;
b) le parole «fino al 30 settembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
c) le parole «1° agosto 2019» sono sostituite dalle seguenti «31 ottobre 2020».
3. All'articolo 4, comma 2-bis, del
4. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del
5. All'articolo 1, comma 1122, lettera i), della
Art. 4. Proroga di termini in materia economica e finanziaria
1. All'articolo 6-bis del
a) al comma 1, le parole «nel corso dell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti «nel corso dell'anno 2020»;
b) al comma 3, la parola «2018» è sostituita dalla seguente: «2019».
2. All'articolo 3, comma 1, del
3. All'articolo 2, comma 2, del
Art. 5. Proroga di termini in materia di salute
1. All'articolo 2, comma 67-bis, quinto periodo, della
2. All'articolo 9-duodecies, comma 2, del
3. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021».
4. All'articolo 1, comma 522, secondo periodo, della
5. All'articolo 4, comma 4-bis, della
Art. 6. Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca
1. All'articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della
2. All'articolo 19, comma 1, del
3. All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole «entro il 31 ottobre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020».
4. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del
5. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 43, della
Art. 7. Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo
1. All'articolo 11, comma 14, del
2. All'articolo 1, comma 346, della
a) al primo periodo, dopo le parole «di beni e di servizi nonchè» sono aggiunte le seguenti: «, fino al 31 dicembre 2020,»;
b) al secondo periodo, le parole «Fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2020»;
c) dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: «Per l'anno 2020 il comune di Matera può provvedere, nel limite massimo di spesa di 750.000 euro, a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente».
3. All'articolo 1, comma 347, della
a) al secondo periodo, le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Per l'anno 2020 il comune di Matera può provvedere, nel limite massimo di spesa di 500.000 euro, a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente».
4. All'articolo 2, comma 5-ter, del
a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022»;
b) il secondo periodo è soppresso.
5. All'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del
6. All'articolo l, comma 343, della
a) le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) le parole «per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;
c) dopo le parole «29 luglio 2014, n. 106» sono inserite le seguenti: «, fermo restando il limite della durata massima complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti».
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a un milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l, comma 354, della
8. Al comma 310, dell'articolo 1, della
9. All'articolo 1, comma 627, della
a) al primo periodo, dopo le parole «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» sono inserite le seguenti: «e di 1 milione di euro a decorrere dal 2020»;
b) il secondo periodo è soppresso.
10. Le modalità di accesso e i criteri di riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della
Art. 8. Proroga di termini in materia di giustizia
1. All'articolo 3, comma 1-bis, del
2. All'articolo 21-quinquies del
a) al comma 1, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) al comma 3, le parole «per ciascuno degli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».
3. All'articolo 4, comma 2, del
4. All'articolo 357, comma 1, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al
5. All'articolo 7, comma 1, della
6. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del
Art. 9. Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa
1. All'articolo 2259-bis, comma 1-bis, del
2. All'articolo 17, comma 1, della
Art. 10. Proroga di termini in materia di agricoltura
1. All'articolo 1, comma 12, della
2. All'articolo 24, comma 1-bis, del
3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 16, della
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede ai sensi dell'articolo 43.
Art. 11. Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
1. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro è assegnata la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2020 quale contributo per il funzionamento di Anpal servizi S.p.a. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2020, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 43, comma 6, del
2. All'articolo 16-quinquies, comma 2, del
a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il termine perentorio del 30 giugno 2020, l'INPGI trasmette ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, redatto in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del citato
b) l'ultimo periodo è abrogato.
3. Per l'anno 2019, nel limite massimo di spesa di 4,3 milioni di euro per l'anno 2019, per i lavoratori dipendenti di imprese operanti nel settore della grande distribuzione a livello nazionale ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede ai sensi dell'articolo 43.
5. All'articolo 3 della
Art. 12. Proroga di termini in materia di sviluppo economico
1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1057, della
2. All'articolo 1, comma 1031, della
3. All'articolo 1 della
a) al comma 59, le parole: «a decorrere dal 1º luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022»;
b) al comma 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce, con decreto da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalità ed i criteri dell'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, tenendo altresì conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato»;
c) al comma 60, le parole: «a decorrere dal 1° luglio 2020», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022»;
d) il comma 81 è sostituito dal seguente: «81. Sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono fissati i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco di cui al comma 80. Tali requisiti devono garantire l'affidabilità nel tempo del soggetto iscritto e consentire, anche mediante gli interventi di cui al comma 82, un efficace contrasto a possibili condotte contrastanti con i generali principi, legali e regolatori, che sovraintendono al buon funzionamento dei mercati e alla tutela dei consumatori. A tal fine, si distinguono almeno:
a) i requisiti imprescindibili per la permanenza nell'elenco, il cui venir meno comporta l'esclusione dall'elenco salvo che l'impresa non vi abbia posto tempestivo rimedio;
b) i requisiti connessi a indicatori generali sullo svolgimento dell'attività, il cui venir meno comporta, qualora l'impresa di vendita non vi ponga rimedio in tempi ragionevoli, l'avvio di un'istruttoria da parte del Ministero dello sviluppo economico volta a valutare la complessiva gestione dell'attività ai fini delle valutazioni e delle decisioni di cui al successivo comma 82.»;
e) il comma 82 è sostituito dal seguente: «82. L'elenco di cui al comma 80 è pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati. Il Ministero vigila sul mantenimento nel tempo dei requisiti da parte dei soggetti iscritti all'elenco, svolgendo gli approfondimenti istruttori nei casi di cui al comma 81, lettera b). Qualora risultino situazioni di gravi inadempimenti o incongruenze rispetto ai predetti requisiti, o situazioni valutate critiche anche alla luce dei generali principi richiamati che sovraintendono al buon funzionamento dei mercati e alla tutela dei consumatori, con atto motivato il Ministero dispone l'esclusione dall'Elenco.».
4. Le disposizioni di cui all'articolo 55-bis del
Art. 13. Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
1. All'articolo 47, comma 11-quinquies, primo periodo, del
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 18, del
3. Per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del
4. All'articolo 49 del
a) al comma 7, le parole: «per gli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2022»;
b) al comma 7-bis, primo periodo, le parole: «al comma 7», sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 7 e 7-ter»;
c) dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:
«7-ter. ANAS S.p.a. è autorizzata nei limiti previsti ai commi 7 e 8 a definire mediante transazioni giudiziali e stragiudiziali le controversie con i contraenti generali derivanti da richieste di risarcimento laddove sussistano i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 208 del
d) al comma 8, primo periodo, le parole: «alle finalità di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «alle finalità di cui ai commi 7 e 7-ter».
5. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 870, secondo periodo, della
Art. 14. Proroga di termini in materia di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 43.
3. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), sono rinviate rispetto alla scadenza prevista ai sensi dell'articolo 8 della
4. I comandi di cui all'articolo 19, comma 5, della
Art. 15. Proroga di termini relativi a interventi emergenziali
1. In deroga al limite di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, lo stato di emergenza correlato agli eventi verificatisi il 14 agosto 2018 nel territorio del Comune di Genova a causa del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come Ponte Morandi, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 15 agosto 2018 e prorogato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2019, può essere prorogato fino ad una durata complessiva di tre anni secondo le modalità previste dal medesimo articolo 24, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa informativa semestrale al Dipartimento della protezione civile da parte del Commissario delegato sullo stato di avanzamento e sul programma di interventi da concludere e relativi tempi, nonchè dimostrazione della disponibilità di risorse sulla contabilità speciale a lui intestata per far fronte alle connesse attività.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito i comuni della Provincia di Campobasso, a far data dal 16 agosto 2018, di cui all'allegato 1 del
3. All'articolo 2 del
a) al comma 1, le parole «per gli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2018, 2019 e 2020»;
b) al comma 2, le parole «e di euro 10.000.000 per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «e di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;
c) al comma 3-bis, primo periodo, le parole «per gli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2018, 2019 e 2020» e al secondo periodo le parole «e di euro 500.000 per l'anno 2019», sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 500.000 per l'anno 2019 e di euro 500.000 per l'anno 2020»;
d) al comma 4, le parole «e 11 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 11 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per l'anno 2020».
4. All'articolo 4-ter, comma 1, del
5. All'articolo 1-septies, comma 1, del
6. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del
7. Al fine di assicurare la continuità del finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti all'evento del crollo del Viadotto Polcevera, le misure di cui al comma 1 dell'articolo 5 del
Capo II
Disposizioni urgenti in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e magistrature
Art. 16. Misure urgenti per la rete viaria provinciale della Regione Siciliana
1. All'articolo 4, comma 6, del
a) al primo periodo, le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato apposito Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro il 28 febbraio 2020, è nominato apposito Commissario straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui i commi 2 e 3 della presente disposizione, è incaricato di realizzare la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di interventi sulla rete viaria provinciale della Regione Siciliana, anche mediante apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni competenti»;
b) al secondo periodo le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario» sono sostituite dalle seguenti: «Con il medesimo decreto di cui al primo periodo, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, il supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario»;
c) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di ANAS S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.»;
d) dopo le parole: «rete viaria», ovunque ricorrano, è inserita la seguente: «provinciale».
Art. 17. Personale delle Province e delle città metropolitane
1. All'articolo 33 del
«1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità dì cui al comma 1, le province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province e le città metropolitane in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento. A decorrere dal 2025 le province e le città metropolitane che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al trenta per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del
1-ter. L'articolo 1, comma 421, della
Art. 18. Misure urgenti per il ricambio generazionale e la funzionalità nella pubblica amministrazione e nei piccoli comuni
1. All'articolo 3, della
«5-bis. Al fine di accelerare le procedure assunzionali per il triennio 2020-2022, il Dipartimento della funzione pubblica elabora, entro il 30 marzo 2020, bandi-tipo volti a avviare le procedure concorsuali con tempestività e omogeneità di contenuti e gestisce le procedure concorsuali e le prove selettive delle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta.».
2. All'articolo 2, del
Conseguentemente, all'articolo 60-bis, comma 2, del
Art. 19. Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia
1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale, nonchè l'efficienza degli istituti penitenziari e delle attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
a) settantotto unità per l'anno 2021, di cui venti nella Polizia di Stato, venti nell'Arma dei carabinieri, venti nel Corpo della guardia di finanza e diciotto nel Corpo della polizia penitenziaria;
b) settantotto unità per l'anno 2022, di cui venti nella Polizia di Stato, venti nell'Arma dei carabinieri, venti nel Corpo della guardia di finanza e diciotto nel Corpo di polizia penitenziaria;
c) seicentosettanta unità per l'anno 2023, di cui duecentosessanta nella Polizia di Stato, centocinquanta nell'Arma dei carabinieri, duecento nel Corpo della guardia di finanza e sessanta nel Corpo di polizia penitenziaria;
d) ottocentoventidue unità per l'anno 2024, di cui duecentottanta nella Polizia di Stato, trecentoventidue nell'Arma dei carabinieri, centoventi nel Corpo della guardia di finanza e cento nel Corpo di polizia penitenziaria;
e) seicentosettantuno unità per l'anno 2025, di cui centosettantacinque nella Polizia di Stato, trecentodieci nell'Arma dei carabinieri, ottantotto nel Corpo della guardia di finanza e novantotto nel Corpo di polizia penitenziaria.
2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 357.038 per l'anno 2021, euro 3.320.237 per l'anno 2022, euro 9.353.493 per l'anno 2023, euro 35.385.727 per l'anno 2024, euro 69.031.488 per l'anno 2025, euro 95.263.596 per l'anno 2026, euro 98.731.350 per l'anno 2027, di euro 99.204.140 per l'anno 2028, euro 100.684.910 per l'anno 2029, di euro 102.291.617 per l'anno 2030 ed euro 103.287.460 annui a decorrere dall'anno 2031.
3. Per far fronte al potenziamento del Comando carabinieri per la tutela ambientale, l'Arma dei carabinieri è altresì autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere, a decorrere dal 1° ottobre 2020, venticinque unità nel ruolo iniziale, nonchè ulteriori venticinque unità nel ruolo iniziale destinate all'incremento del contingente di cui all'articolo 828 del
4. Conseguentemente a quanto previsto al comma 3, all'articolo 828, comma 1, del
a) le parole «per un totale di duecentoquarantanove unità» sono sostituite dalle seguenti: «per un totale duecentosettantaquattro unità»;
b) la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) appuntati e carabinieri: sessantaquattro».
5. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2020, euro 1.100.000 per l'anno 2021, euro 3.100.000 a decorrere dall'anno 2022, di cui 1 milione di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per l'attuazione del comma 1 e 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'attuazione del comma 3.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 363.080 euro per l'anno 2020, 3.288.259 euro per l'anno 2021, 8.511.092 euro per l'anno 2022, 14.544.348 euro per l'anno 2023, 40.576.582 euro per l'anno 2024, 74.240.368 euro per l'anno 2025, 100.526.551 euro per l'anno 2026, 103.994.305 euro per l'anno 2027, 104.467.095 euro per l'anno 2028, 105.947.865 euro per l'anno 2029, 107.554.572 euro per l'anno 2030, 108.550.415 euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede:
a) quanto a 1.025.304 euro per l'anno 2021, 6.248.137 euro per l'anno 2022, 12.281.393 euro per l'anno 2023, 38.313.627 euro per l'anno 2024, 71.977.413 euro per l'anno 2025, 98.263.596 euro per l'anno 2026, 101.731.350 euro per l'anno 2027, 102.204.140 euro per l'anno 2028, 103.684.910 euro per l'anno 2029, 105.291.617 euro per l'anno 2030 e 106.287.460 euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
b) quanto a 363.080 euro per l'anno 2020 e 2.262.955 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 - 2021, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 20. Disposizioni in materia di trattamenti accessori e istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate
1. In deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede:
a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della
b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
Art. 21. Risorse aggiuntive per il personale della carriera prefettizia
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 442, della
Art. 22. Adeguamento della struttura della giustizia amministrativa
1. All'articolo 1 della
«320-bis. In attuazione di quanto previsto dal comma 320, all'articolo 1 della
320-ter. Per effetto di quanto previsto dal comma 320-bis, la Tabella A allegata alla
"TABELLA A
Ruolo del personale di magistratura della giustizia amministrativa:
Presidente del Consiglio di Stato |
n. 1 |
Presidente aggiunto del Consiglio di Stato |
n. 1 |
Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato |
n. 22 (*) |
Presidenti di Tribunale amministrativo regionale |
n. 24 |
Consiglieri di Stato |
n. 102 (*) (**) |
Consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, Primi Referendari e Referendari |
n. 403 (***) |
(*) Oltre ai posti per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, previsti dal
(**) Oltre ai posti dei consiglieri di Stato nominati ai sensi dell'articolo 14 del
(***) Oltre ai posti dei consiglieri del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e per la sezione autonoma per la provincia di Bolzano, di cui all'articolo 90 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, previsti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426."».
2. Al comma 320, terzo periodo, dell'articolo 1 della
3. Al comma 320, secondo periodo, dell'articolo 1 della
4. Per le esigenze di cui all'articolo 51, comma 2, lettera b), del
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 915.563 euro per l'anno 2021, 371.938 euro per l'anno 2022, 773.996 euro per l'anno 2023, 1.072.074 euro per l'anno 2024, 985.009 euro per l'anno 2025, 1.003.839 euro per l'anno 2026, 156.597 euro per l'anno 2027, 1.115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede, quanto a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dal comma 2 e quanto a 115.179 euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
Art. 23. Adeguamento della struttura della Corte dei conti
1. All'articolo 1, comma 8-bis, del
2. La Corte dei conti è autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere venticinque referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura.
3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2, pari a 3.143.004 euro per l'anno 2020, 3.200.873 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 3.316.603 euro per l'anno 2023, 3.634.565 euro per l'anno 2024, 3.666.892 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 3.798.786 euro per l'anno 2027, 4.914.393 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 3.143.004 euro per l'anno 2020 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 24. Disposizioni in materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
1. Il termine per l'assunzione di cinquanta unità appartenenti all'area II previste all'articolo 1, comma 317, della
2. All'articolo 1, comma 317, della
a) al primo periodo, le parole «Area II, posizione economica F1» sono sostituite dalle seguenti: «Area II, posizione economica F2»;
b) all'ottavo periodo, le parole «ad euro 14.914.650 per l'anno 2020 e ad euro 19.138.450 annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 14.956.400 per l'anno 2020 e ad euro 19.221.950 annui a decorrere dall'anno 2021».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, quantificati in euro 41.750 per l'anno 2020 ed euro 83.500 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, quantificati in 2,7 milioni di euro per l'anno 2020 e in 0,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 - 2021, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 25. Disposizioni di competenza del Ministero della salute
1. All'articolo 1 della
2. All'articolo 41, comma 2, del
«c-bis) con un importo annuale pari ad euro 1.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, di cui:
1) per il 20 per cento da destinare alle regioni ed alle province autonome sulla base di apposito riparto da effettuare con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'articolo 20, comma 2;
2) per l'80 per cento da destinare agli istituti zooprofilattici sperimentali per l'attività di ricerca e sviluppo dei metodi alternativi.».
3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a euro 1.000.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della
4. All'articolo 1, comma 432, della
Art. 26. Modifiche all'articolo 8 del
1. Dal 1° gennaio 2020, all'articolo 8 del
a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
b) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Per le spese relative al funzionamento del CSIRT italiano, costituito presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020. A tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 22.».
2. Le risorse di cui all'articolo 8, commi 2 e 10, del
Art. 27. Sicurezza nazionale cibernetica
1. Al
a) all'articolo 1, comma 2, lettera a), le parole: «sono individuati le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori pubblici e privati» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti modalità e criteri procedurali di individuazione di amministrazioni pubbliche, enti e operatori pubblici e privati» e le parole: «alla predetta» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'»;
b) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: «i soggetti di cui alla precedente lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti di cui al comma 2-bis»;
c) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: «dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data della comunicazione, prevista dal comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al medesimo comma,»;
d) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: «individuati ai sensi della lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis»;
e) all'articolo 1, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. L'elencazione dei soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a), è contenuta in un atto amministrativo, adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CISR, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Il predetto atto amministrativo, per il quale è escluso il diritto di accesso, non è soggetto a pubblicazione, fermo restando che a ciascun soggetto è data, separatamente, comunicazione senza ritardo dell'avvenuta iscrizione nell'elenco. L'aggiornamento del predetto atto amministrativo è effettuato con le medesime modalità di cui al presente comma.»;
f) all'articolo 1, comma 3, lettera a), le parole: «i soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti di cui al comma 2-bis»;
g) all'articolo 1, comma 6, lettera a), al primo e al secondo periodo, le parole: «soggetti di cui al comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti di cui al comma 2-bis»;
h) all'articolo 1, comma 6, lettera c), le parole: «individuati ai sensi del comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis» e le parole: «di cui alla medesima lettera» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo comma»;
i) all'articolo 1, comma 8, lettera a), le parole: «individuati ai sensi del comma 2, lettera a), del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis» e le parole: «di cui alla medesima lettera» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo comma»;
l) all'articolo 1, comma 12, le parole: «individuati ai sensi del comma 2, lettera a), del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis» e le parole: «di cui alla medesima lettera» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo comma»;
m) all'articolo 1, comma 14, le parole: «soggetti pubblici individuati ai sensi del comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti pubblici di cui al comma 2-bis»;
n) all'articolo 1, comma 18, le parole: «di cui al comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis»;
o) all'articolo 3, comma 1, le parole: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis».
Art. 28. Misure urgenti per l'adempimento di obblighi internazionali
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 586, della
2. All'articolo 1, comma 587, della
a) al primo periodo, le parole «7,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «11 milioni»;
b) al secondo periodo, le parole «dieci unità» sono sostituite dalle seguenti: «diciassette unità»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai componenti del Commissariato dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
3. Lo stanziamento per il Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla
4. All'articolo 1 della
5. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal comma 4.
6. All'articolo 3, comma 3, della
Art. 29. Modifiche all'articolo 1, comma 665, della
1. All'articolo 1, comma 665, della
Art. 30. Attuazione della clausola del 34 per cento per le Regioni del Mezzogiorno
1. Al comma 2-bis dell'articolo 7-bis del
Art. 31. Contributo regione Sardegna
1. Le somme di cui all'articolo 1, comma 851, della
2. Nell'anno 2019 il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni ditesoreria. La regolarizzazione avviene con l'emissione di ordini di pagamento a valere sulle risorse stanziate sul pertinente capitolo di spesa di cui all'articolo 1, comma 851, della
Art. 32. Finanziamento a favore della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute
1. All'articolo 2, comma 1-bis, del
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 4 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
a) quanto a euro 3,5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 559, della
b) quanto a euro 0,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della
c) quanto a euro 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della
d) quanto a euro 0,5 milioni nell'anno 2020 ed euro 2,0 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del
Art. 33. Modifiche al
1. Al fine di consentire il completamento degli interventi in favore della città di Genova, al
a) all'articolo 5, comma 2, le parole: «nella misura di euro 20.000.000 per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura di euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;
b) all'articolo 9-ter:
1) al comma 1, le parole: «presso il porto di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «presso gli scali del Sistema portuale del Mar Ligure occidentale» e le parole: «l'autorizzazione attualmente in corso rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale è autorizzata a corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, al soggetto fornitore di lavoro un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 3 milioni di euro per l'anno 2020, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017 riconducibili alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale del Mar Ligure occidentale conseguenti all'evento. Tale contributo è erogato dalla stessa autorità di sistema portuale a fronte di avviamenti integrativi e straordinari da attivare in sostituzione di mancati avviamenti nei terminal, da valorizzare secondo il criterio della tariffa media per avviamento applicata dai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17 della
2. Al fine di favorire flessibilità dei Piani Regolatori alle esigenze di sviluppo portuale all'articolo 22, comma 6, del
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), pari ad euro 20.000.000 per l'anno 2020 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui articolo 1, comma 1072, della
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), numero 2, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento e fabbisogno si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
Art. 34. Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative
1. Al fine di sostenere il settore turistico-balneare e quello della nautica da diporto, è sospeso dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 il pagamento dei canoni dovuti riferiti alle concessioni relative a pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e alle concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, di cui all'articolo 03 del
Art. 35. Disposizioni in materia di concessioni autostradali
1. In caso di revoca, di decadenza o di risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento a nuovo concessionario, per il tempo strettamente necessario alla sua individuazione, ANAS S.p.a., in attuazione dell'articolo 36, comma 3, del
Art. 36. Informatizzazione INAIL
1. Al
«Art. 7 bis. (Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe). - 1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.
2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, il nominativo dell'organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1.
3. Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1, l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
4. Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 6, comma 4, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.».
Art. 37. Apertura del conto in tesoreria per RFI
1. A seguito dell'inserimento della società Rete ferroviaria italiana S.p.a. (RFI) nell'elenco previsto dall'articolo 1, comma 2, della
Art. 38. Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale
1. Per l'anno 2020, nelle more di una più generale riforma del titolo VIII del
2. L'anticipazione di cui al comma 1 è assegnata mediante decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 29 febbraio 2020, nei limiti delle disponibilità del fondo, in proporzione della differenza tra la rata annuale dovuta nel 2020 a titolo di ripiano del piano di riequilibrio pluriennale di ciascun ente locale richiedente e la rata annuale dovuta nell'esercizio immediatamente precedente l'applicazione degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019.
3. L'anticipazione di cui al presente articolo è restituita in quote annuali di pari importo per un periodo di dieci anni e secondo le modalità previste dal decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 243-ter del
Art. 39. Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle Regioni
1. I comuni, le province e le città metropolitane che abbiano contratto con banche o intermediari finanziari mutui in essere alla data del 30 giugno 2019, con scadenza successiva al 31 dicembre 2024 e con debito residuo superiore a 50.000 euro, o di valore inferiore nei casi di enti con un'incidenza degli oneri complessivi per rimborso prestiti e interessi sulla spesa corrente media del triennio 2016-2018 superiore all'8 per cento, possono presentare al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza affinchè tali mutui vengano ristrutturati dallo stesso Ministero, con accollo da parte dello Stato, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 71 e seguenti, della
2. Possono essere oggetto di ristrutturazione e di conseguente accollo da parte dello Stato anche eventuali operazioni derivate connesse ai mutui di cui al comma 1 e rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389.
3. Nell'istanza di cui al comma 1, l'ente deve indicare, nel caso in cui le operazioni di ristrutturazione prevedano l'estinzione anticipata totale o parziale del debito, l'impegno a destinare specifiche risorse al pagamento di eventuali penali o indennizzi e di ogni altro onere connesso, da versare allo Stato alle condizioni e con il profilo temporale negoziati con l'istituto mutuante.
4. A seguito della presentazione dell'istanza, la società di cui al comma 1 avvia l'istruttoria e le attività necessarie per la ristrutturazione del mutuo e, all'esito delle stesse, comunica all'ente le condizioni dell'operazione, il nuovo profilo di ammortamento del mutuo ristrutturato, distintamente per la quota capitale e la quota interesse, gli oneri e le eventuali penali o indennizzi a carico dell'ente.
5. In caso di accettazione delle condizioni di cui al comma 4 da parte dell'ente, la società di cui al comma 1 è autorizzata a effettuare l'operazione di ristrutturazione.
6. Con la medesima decorrenza dell'operazione di ristrutturazione di cui al comma 5 l'ente sottoscrive con la società di cui al comma 1 un contratto avente ad oggetto l'accollo da parte dello Stato dei mutui di cui al medesimo comma, nel quale sono definite le modalità di estinzione del conseguente debito dell'ente nei confronti dello Stato, comprensive di interessi, basate su un periodo pari a quello previsto per l'estinzione dei mutui di cui al comma 1, prevedendo altresì, qualora l'ente non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme sia l'applicazione di interessi moratori. In particolare, le modalità di estinzione del debito dell'ente nei confronti dello Stato sono definite nel rispetto dei seguenti principi:
a) l'ente è tenuto a versare sulla contabilità speciale di cui al comma 9 un contributo di importo pari alle eventuali spese da sostenere per le penali o gli indennizzi derivanti dalla ristrutturazione, alle condizioni e con il profilo temporale negoziati con l'istituto mutuante;
b) le scadenze delle rate di ammortamento versate allo Stato sono individuate in modo da garantire il pagamento delle rate di ammortamento del debito ristrutturato entro le scadenze previste dal relativo piano di ammortamento;
c) le rate di ammortamento versate dall'ente allo Stato sono di importo almeno pari alle rate dei piani di ammortamento dei mutui e dei derivati ristrutturati;
d) le quote capitale versate allo Stato in ciascun esercizio sono di norma di importo pari alle quote capitale del debito ristrutturato nel medesimo esercizio, ma non possono in ogni caso essere inferiori al totale annuale delle quote capitale dei mutui di cui al comma 1;
e) la quota interessi versata allo Stato in ciascun esercizio è pari alla differenza, se positiva, tra la rata di ammortamento determinata secondo le modalità di cui alla lettera c) e la quota capitale determinata secondo le modalità di cui alla lettera d); in caso di differenza nulla o negativa, la quota interessi dovuta dall'ente è pari a 0;
f) negli esercizi in cui il proprio debito nei confronti dello Stato è estinto e il debito ristrutturato è ancora in corso di restituzione, l'ente è tenuto a versare allo Stato un contributo di parte corrente di importo pari alla quota interessi del piano di ammortamento ristrutturato dovuta in ciascun esercizio.
7. Ai fini di cui al comma 6, gli enti locali rilasciano a favore del Ministero dell'economia e delle finanze apposita delegazione di pagamento, di cui all'articolo 206 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
8. Ai fini del calcolo del limite di indebitamento degli enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 204 del
9. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata alla società di cui al comma 1. La relativa gestione ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della
10. Al fine di integrare le giacenze della contabilità speciale di cui al comma 9, nei limiti delle effettive esigenze di rimborso dei mutui oggetto di accollo, possono essere utilizzate a titolo di anticipazione, mediante girofondo, le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del
11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai mutui contratti per la realizzazione di infrastrutture necessarie per il miglioramento dei servizi pubblici dalle società partecipate dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane a capitale interamente pubblico incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti modalità e termini per l'applicazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle disposizioni recate dal presente articolo nei confronti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
13. Al comma 11 dell'articolo 45 del
14. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite massimo di 2 milioni di euro nell'anno 2020 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 40. Disposizioni in materia di organizzazione della società GSE S.p.a.
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, un commissario ed un vicecommissario per la società GSE S.p.a., i quali durano in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020. Il consiglio di amministrazione del GSE in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione decade alla data di nomina del commissario, senza l'applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile. Al commissario spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società GSE S.p.a. e per lo svolgimento della sua attività è corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari a quello previsto per la carica di amministratore delegato della fascia di appartenenza come disciplinato per le società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.
2. Il vicecommissario sostituisce il commissario in caso di assenza o impedimento e può svolgere tutte le funzioni ad esso delegate dal commissario. Al vicecommissario è corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari al 50% di quello previsto per la carica di amministratore delegato della fascia di appartenenza come disciplinato per le società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.
Art. 41. Norme urgenti per il rafforzamento dei controlli a tutela del made in Italy agroalimentare
1. All'articolo 6, comma 14, del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 319.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 in termini di indebitamento e fabbisogno si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
Capo III
Misure in materia di innovazione tecnologica
Art. 42. Agenda digitale
1. Per lo svolgimento delle funzioni nella materia dell'innovazione tecnologica, anche al fine di favorire la diffusione di processi di innovazione tecnologica delle imprese e start-up, nonchè nelle materie dell'attuazione dell'agenda digitale e della trasformazione digitale del Paese con particolare riferimento alle infrastrutture digitali materiali e immateriali, alle tecnologie e servizi di rete, allo sviluppo ed alla diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, alla diffusione dell'educazione e della cultura digitale anche attraverso il necessario raccordo e coordinamento con le organizzazioni internazionali ed europee operanti nel settore, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del
2. All'articolo 8 del
a) il comma 1-quater è sostituito dal seguente:
«1-quater. A supporto delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-ter, opera un contingente di personale formato da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e disseminazione, nonchè di significativa esperienza in progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala. Il contingente opera alle dirette dipendenze delle strutture di cui al comma 1-ter ed è composto da personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da ministeri, ad esclusione dei ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del personale docente educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del
b) al comma 1-quinquies, le parole: «da 1-bis a» sono sostituite dalle seguenti: «1-ter e» e dopo le parole «1-quater,» sono inserite le seguenti; «anche per spese di missione e per l'acquisto di servizi immediatamente correlate ai progetti di cui al comma 1-ter,»;
c) al comma 3, primo periodo, le parole «anche utilizzando le competenze e le strutture» sono sostituite dalle seguenti: «che le esercita avvalendosi» e le parole «, nonchè lo sviluppo e l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del
3. All'articolo 5, comma 2, del
Capo IV
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 43. Disposizioni finanziarie
1. In considerazione del venir meno della necessità di accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, del
2. Le risorse di cui al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
3. Il Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, dall'articolo 10, comma 3 e dall'articolo 14, comma 1, pari a 213 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1.
5. Agli oneri derivanti dall'articolo 10, comma 3, dall'articolo 11, comma 3, pari in termini di indebitamento e fabbisogno a 32,8 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2.
6. Agli oneri derivanti dall'articolo 14, comma 1, pari a 50 milioni di euro, in termini di fabbisogno, per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2.
7. Agli oneri derivanti dall'articolo 15, comma 4, pari a 6,6 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede mediante utilizzo dei minori effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto di cui agli articoli 15, comma 3, lettera b), 20 e 23.
8. Agli oneri derivanti dall'articolo 11, comma 3, pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 44. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma inserito dalla L. di conversione.
[3] Comma inserito dalla L. di conversione.
[4] Comma inserito dalla L. di conversione.
[5] Comma inserito dalla L. di conversione.
[6] Comma inserito dalla L. di conversione.
[7] Comma inserito dalla L. di conversione.
[8] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 20 del
[9] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 1 del
[10] Comma inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 1 del
[11] Comma inserito dalla L. di conversione.
[12] Comma inserito dalla L. di conversione.
[13] Comma inserito dalla L. di conversione.
[14] Comma inserito dalla L. di conversione.
[15] Comma inserito dalla L. di conversione.
[16] Comma inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 119 bis del
[17] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[18] Comma inserito dalla L. di conversione.
[19] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 2 bis del
[20] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 2 bis del
[21] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[22] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 2 bis del
[23] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[24] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[25] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[26] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[27] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[28] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[29] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[30] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[31] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[32] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[33] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[34] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[35] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[36] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[37] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[38] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[39] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[40] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[41] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[42] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[43] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[44] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[45] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[46] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[47] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[48] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[49] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[50] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[51] Comma così sostituito dall'art. 30 bis del
[52] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[53] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[54] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[55] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[56] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 1, comma 524, della
[57] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[58] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[59] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[60] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[61] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[62] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[63] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[64] Comma inserito dalla L. di conversione.
[65] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[66] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.
[67] Comma inserito dalla L. di conversione.
[68] Comma inserito dalla L. di conversione.
[69] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[70] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[71] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[72] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[73] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[74] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[75] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[76] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[77] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[78] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[79] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[80] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[81] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[82] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[83] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[84] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[85] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[86] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[87] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[88] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[89] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[90] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[91] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[92] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[93] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[94] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[95] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[96] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[97] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[98] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[99] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[100] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[101] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[102] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[103] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[104] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[105] Comma inserito dalla L. di conversione.
[106] Comma inserito dalla L. di conversione.
[107] Comma inserito dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 194 del
[108] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[109] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[110] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[111] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[112] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[113] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[114] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[115] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[116] Comma inserito dalla L. di conversione.
[117] Comma inserito dalla L. di conversione.
[118] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[119] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[120] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[121] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[122] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[123] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[124] Comma così sostituito dall'art. 8 del
[125] Comma inserito dall'art. 1 del
[126] Comma abrogato dall'art. 2 del
[127] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[128] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[129] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[130] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[131] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[132] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[133] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[134] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[135] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[136] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[137] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[138] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[139] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[140] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[141] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[142] Comma inserito dalla L. di conversione.
[143] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[144] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[145] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[146] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[147] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[148] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[149] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[150] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[151] Comma così modificato dall'art. 15 del
[152] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.
[153] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[154] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[155] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[156] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[157] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[158] Comma così modificato dall'art. 18 quater del
[159] Comma già modificato dall'art. 3 quater del
[160] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.
[161] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[162] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[163] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[164] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[165] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[166] Comma inserito dalla L. di conversione.
[167] Comma inserito dalla L. di conversione.
[168] Comma inserito dalla L. di conversione.
[169] Comma inserito dalla L. di conversione.
[170] Comma inserito dalla L. di conversione.
[171] Comma inserito dalla L. di conversione.
[172] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[173] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[174] Articolo inserito dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 2 del
[175] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[176] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[177] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[178] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[179] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[180] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[181] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[182] Comma così modificato dall'art. 1, comma 355, della
[183] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[184] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[185] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[186] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[187] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[188] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[189] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[190] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[191] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[192] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[193] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[194] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[195] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[196] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[197] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[198] Comma inserito dalla L. di conversione.
[199] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[200] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[201] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[202] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[203] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[204] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[205] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[206] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[207] Comma aggiunto dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 19 del
[208] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[209] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[210] Comma aggiunto dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 4 del
[211] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[212] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[213] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[214] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[215] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[216] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[217] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[218] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[219] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[220] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[221] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[222] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[223] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[224] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[225] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.
[226] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[227] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[228] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[229] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[230] Comma inserito dalla L. di conversione.
[231] Comma inserito dalla L. di conversione.
[232] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[233] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[234] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[235] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[236] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[237] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[238] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[239] Numero così modificato dalla L. di conversione.
[240] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[241] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[242] Comma inserito dalla L. di conversione.
[243] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[244] Comma già modificato dall'art. 7 del
[245] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[246] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[247] Comma inserito dall'art. 3 della
[248] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[249] Comma inserito dall'art. 3 della
[250] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 16 della
[251] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[252] Comma aggiunto dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 44 del
[253] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[254] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[255] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[256] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[257] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[258] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.
[259] Comma già modificato dalla L. di conversione, ulteriormente modificato dall'art. 3 del
[260] Comma abrogato dall'art. 45 del
[261] Comma abrogato dall'art. 45 del
[262] Comma abrogato dall'art. 45 del
[263] Comma abrogato dall'art. 45 del
[264] Comma modificato dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 45 del
[265] Comma abrogato dall'art. 45 del
[266] Comma abrogato dall'art. 45 del
[267] Comma abrogato dall'art. 45 del
[268] Comma abrogato dall'art. 45 del
[269] Comma inserito dall'art. 3 del
[270] Comma abrogato dall'art. 45 del
[271] Comma sostituito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 45 del
[272] Comma aggiunto dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 45 del
[273] Comma aggiunto dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 45 del
[274] Comma modificato dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 45 del
[275] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[276] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[277] Comma aggiunto dalla L. di conversione. La Corte costituzionale, con sentenza 27 maggio 2021, n. 107, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
[278] Comma aggiunto dalla L. di conversione. La Corte costituzionale, con sentenza 27 maggio 2021, n. 107, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
[279] Comma aggiunto dalla L. di conversione. La Corte costituzionale, con sentenza 27 maggio 2021, n. 107, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
[280] Comma aggiunto dalla L. di conversione. La Corte costituzionale, con sentenza 27 maggio 2021, n. 107, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
[281] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[282] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[283] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[284] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[285] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[286] La Corte costituzionale, con sentenza 29 aprile 2021, n. 80, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[287] La Corte costituzionale, con sentenza 29 aprile 2021, n. 80, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[288] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[289] Comma aggiunto dall'art. 21 ter del
[290] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[291] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[292] Articolo inserito dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 12 del
[293] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[294] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[295] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[296] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[297] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[298] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[299] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[300] Allegato aggiunto dalla L. di conversione.