Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.3 leggi e decreti |
Data: | 31/12/2020 |
Numero: | 183 |
Sommario |
Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni |
Art. 1 bis. Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni |
Art. 2. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno |
Art. 3. Proroga di termini in materia economica e finanziaria |
Art. 3 bis. Disposizioni in materia di società partecipate |
Art. 3 ter. Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 |
Art. 4. Proroga di termini in materia di salute |
Art. 5. Proroga di termini in materia di istruzione |
Art. 5 bis. Proroga della validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario |
Art. 6. Proroga di termini in materia di università e ricerca |
Art. 7. Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo |
Art. 8. Proroga di termini in materia di giustizia |
Art. 9. Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa |
Art. 10. Proroga di termini in materia di agricoltura |
Art. 11. Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
Art. 12. Proroga di termini in materia di sviluppo economico |
Art. 12 bis. Tempi e modalità per la realizzazione della consultazione dei territori interessati dalla Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico |
Art. 12 ter. Proroga del termine per l'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee |
Art. 13. Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti |
Art. 14. Proroga di termini in materia di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale |
Art. 15. Proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare |
Art. 16. Proroga di termini in materia di sport |
Art. 17. Termine per la conclusione della ricostruzione privata- terremoto dell'Aquila - Casa Italia |
Art. 17 bis. Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali della regione Liguria a seguito dell'evento del 14 agosto 2018 |
Art. 17 ter. Proroga di disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016 |
Art. 17 quater. Proroga di altre disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016 |
Art. 18. Proroga risorse volte a contrastare la povertà educativa |
Art. 19. Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 |
Art. 20. Misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole, degli uffici postali, dei centri di lavorazione postale e degli ospedali |
Art. 21. Esecuzione della Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom |
Art. 22. Proroga e altre misure applicabili a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione europea |
Art. 22 bis. Proroga di termini in materia tributaria |
Art. 22 ter. Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario |
Art. 22 quater. Termini per la dichiarazione e il versamento dell'imposta sui servizi digitali |
Art. 22 quinquies. Disposizioni finanziarie |
Art. 22 sexies. Modifica del comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente la disciplina dell'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati |
Art. 23. (Entrata in vigore) |
§ 80.3.93 - D.L. 31 dicembre 2020, n. 183. [1]
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonchè in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.
(G.U. 31 dicembre 2020, n. 323)
Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 1, comma 2, del
1-bis. All'articolo 32-sexies, comma 1, del
1-ter. Dall'attuazione del comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dal comma 1-bis con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente [3].
2. All'articolo 1, comma 5, del
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della
a) al comma 2, le parole «negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019»;
b) al comma 4, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
4. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della
5. All'articolo 250, comma 4, del
6. All'articolo 2, comma 15, del
7. Le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 134 del 12 giugno 2018, possono essere espletate fino al 31 dicembre 2021.
7-bis. All'articolo 20 del
a) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
b) al comma 2:
1) all'alinea, le parole: «Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021, le amministrazioni»;
2) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»»;
c) al comma 3, le parole: «, nel triennio 2018-2020,» sono sostituite dalle seguenti: «, fino al 31 dicembre 2021,» [4].
8. All'articolo 20, comma 11-bis, del
9. Gli enti locali già autorizzati dalla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, ai sensi dell'articolo 243, commi 1 e 7, e dell'articolo 243-bis, comma 8, lettere d) e g), del
10. In relazione alle conseguenze derivanti dalle attività di contrasto al fenomeno epidemiologico ed al solo fine di ultimare i progetti e i lavori avviati per il programma «Matera 2019» nonchè per completare la rendicontazione, all'articolo 1, comma 346, della
a) al primo periodo la parola «2020» è sostituita dalla seguente: «2021»;
b) al secondo periodo, la parola «2020» è sostituita dalla seguente: «2021»;
c) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per l'anno 2021 il Comune di Matera può provvedere, nel limite massimo di spesa di 900.000 euro, a valere sulle risorse finanziarie stanziate dal presente comma per l'anno 2020.» [6].
11. All'articolo 75, comma 1, del
12. All'articolo 76 del
13. All'articolo 8, comma 1-quater, del
14. All'articolo 4, comma 2-bis, del
15. All'articolo 8, comma 2, del
16. All'articolo 1, comma 7, del
17. All'articolo 25, comma 1, del
17-bis. Per la presentazione di progetti di legge d'iniziativa popolare ai sensi della
18. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 10 pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
Art. 1 bis. Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni [9]
1. All'articolo 1, comma 171, secondo periodo, della
2. A decorrere dall'anno 2021, la dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato è incrementata di 27 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 166 unità di personale dell'Area III. L'Avvocatura dello Stato, per il triennio 2021-2023, è conseguentemente autorizzata ad assumere, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 27 unità di livello dirigenziale non generale e di 166 unità dell'Area III, posizione economica F1, di cui 5 unità con particolare specializzazione nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale. Nella procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali di cui al secondo periodo può essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente, nel limite massimo del 30 per cento dei posti messi a concorso. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 930.885 euro per l'anno 2021, di 9.308.845 euro per l'anno 2022 e di 11.170.614 euro annui a decorrere dall'anno 2023; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
3. All'articolo 1, comma 321, primo periodo, della
4. A decorrere dall'anno 2021, la dotazione organica del personale non dirigenziale della giustizia amministrativa è incrementata di 39 unità dell'Area III. A tale fine, per il triennio 2021-2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato il reclutamento con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi dalla giustizia amministrativa, ancorchè unitamente ad altre amministrazioni, di un contingente pari a 45 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1.882.582 euro per l'anno 2021 e di 2.259.098 euro annui a decorrere dall'anno 2022; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
5. All'articolo 1, comma 320-bis, quinto periodo, della
6. Per assicurare la costante presenza di un congruo numero di magistrati presso ciascuna sezione del Consiglio di Stato, la relativa dotazione organica è incrementata di tre consiglieri di Stato nell'anno 2021, di tre consiglieri di Stato nell'anno 2022, nonchè, nell'anno 2023, di ulteriori tre consiglieri di Stato e di un presidente di sezione del Consiglio di Stato, per complessive 10 unità. Per il miglior funzionamento della giustizia amministrativa di primo grado, tenuto conto della necessità di potenziare in particolare la sede di Roma del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, la relativa dotazione organica è incrementata di 20 unità fra referendari, primi referendari e consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, da assegnare in misura non inferiore alla metà alla predetta sede. Per le finalità di cui al presente comma, la giustizia amministrativa è autorizzata ad assumere, nel triennio 2021-2023, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, venti referendari di Tribunale amministrativo regionale, nonchè dieci consiglieri di Stato, tre dei quali in ciascuno degli anni 2021 e 2022 e quattro dei quali nell'anno 2023, per una spesa di 258.678 euro per l'anno 2021, di 3.297.865 euro per l'anno 2022, di 3.948.017 euro per l'anno 2023, di 4.763.503 euro per l'anno 2024, di 5.173.896 euro per l'anno 2025, di 5.355.511 euro per l'anno 2026, di 5.429.688 euro per l'anno 2027, di 5.495.660 euro per l'anno 2028, di 6.419.002 euro per l'anno 2029 e di 6.432.217 euro annui a decorrere dall'anno 2030. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
a) alla voce: «Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato», le parole: «n. 22» sono sostituite dalle seguenti: «n. 23»;
b) alla voce: «Consiglieri di Stato», le parole: «n. 102» sono sostituite dalle seguenti: «n. 111»;
c) alla voce: «Consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, Primi Referendari e Referendari», le parole: «n. 403» sono sostituite dalle seguenti: «n. 423».
7. All'articolo 1 della
a) il comma 854 è sostituito dal seguente:
«854. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 36.965.095 euro per l'anno 2021, di 167.093.928 euro per l'anno 2022, di 298.318.044 euro per l'anno 2023, di 306.769.659 euro per l'anno 2024, di 311.958.532 euro per l'anno 2025, di 312.441.871 euro per l'anno 2026, di 313.213.197 euro per l'anno 2027, di 313.969.732 euro per l'anno 2028, di 314.477.390 euro per l'anno 2029, di 315.297.328 euro per l'anno 2030, di 315.618.747 euro per l'anno 2031, di 315.859.810 euro per l'anno 2032 e di 315.998.714 euro annui a decorrere dall'anno 2033, destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»;
b) al comma 884 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità di cui al presente comma, alla lettera c) del comma 350 dell'articolo 1 della
c) il comma 886 è sostituito dal seguente:
«886. Per le finalità di cui ai commi da 1037 a 1050, al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2021, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale di alta professionalità pari a 30 unità, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3. Il reclutamento del suddetto contingente di personale è effettuato, senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilità, mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso l'avvio di procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esame orale, per l'accesso alle quali è richiesto, oltre al titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e alla conoscenza della lingua inglese, anche il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti pertinenti ai profili professionali richiesti: a) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche, in diritto europeo e internazionale, in materia di contabilità e bilancio, o in materia statistica, in metodi quantitativi per l'economia, in analisi dei dati e in analisi delle politiche pubbliche; b) master universitario di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale, in materie inerenti alla contabilità e al bilancio, anche ai fini dello sviluppo e della sperimentazione dei relativi sistemi informativi, o in materia statistica, in metodi quantitativi per l'economia, in analisi dei dati e in analisi delle politiche pubbliche. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1.198.406 euro per l'anno 2021 e di 1.438.087 euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854»;
d) al comma 1050 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'unità di missione, oltre a personale di ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, può avvalersi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero, di non più di 10 unità di personale non dirigenziale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
8. All'articolo 1, comma 685, della
a) al secondo periodo, le parole da: «il personale interessato» fino a: «a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «il numero delle unità di personale interessato, nel limite di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2018, di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021»;
b) al terzo periodo, dopo le parole: «erogate mensilmente» sono inserite le seguenti: «al personale individuato».
9. Il comma 135 dell'articolo 1 della
«135. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento e all'incremento dell'efficienza delle politiche di bilancio e fiscali, la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui al comma 7 dell'articolo 7 del regolamento di cui al
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7, lettere b) e c), al comma 8 e al comma 9, pari a 3.404.455 euro per l'anno 2021 e a 2.982.799 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 2. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno
1. All'articolo 17, comma 4-quater, del
2. All'articolo 1, comma 594, della
a) le parole «fino al 31 dicembre 2020.» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021.»;
b) le parole «alla data del 31 ottobre 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 ottobre 2021,».
3. All'articolo 18-bis, comma 1, del
4. In considerazione della emergenza epidemiologica da COVID-19 e del carattere particolarmente diffusivo del contagio, se l'eventuale annullamento dell'elezione degli organi delle amministrazioni comunali in alcune sezioni influisce sulla elezione di alcuno degli eletti o sui risultati complessivi, la consultazione nelle sezioni stesse si svolge nuovamente, in deroga ai termini di cui agli articoli 77, comma 2, e 79, comma 2, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali di cui al
4-bis. All'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del
4-ter. I termini di cui all'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del
4-quater. All'articolo 1 della
a) al comma 861 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile»;
b) al comma 862, alinea, la parola: «libera» è sostituita dalla seguente: «accantonata»;
c) al comma 868, dopo le parole: «A decorrere dal 2021,» sono inserite le seguenti: «fermo restando quanto stabilito dal comma 861,»;
d) al comma 869:
1) all'alinea, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2021»;
2) alla lettera b), le parole: «con cadenza mensile i dati riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza trimestrale i dati riguardanti le fatture emesse in ciascun trimestre dell'anno e pagate entro i termini ed entro tre, sei, nove e dodici mesi dalla scadenza» [15].
4-quinquies. All'articolo 16, comma 3, della
4-sexies. All'articolo 1, comma 628, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2021» [17].
4-septies. All'articolo 4 del
a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022»;
b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022» [18].
4-octies. All'articolo 1, comma 1122, della
«i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2022, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi. Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri l'8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonchè nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici nel 2016 e nel 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis al
Art. 3. Proroga di termini in materia economica e finanziaria
1. All'articolo 4, comma 12, secondo periodo, del
2. All'articolo 3, comma 1, del
3. All'articolo 13 del
a) al comma 4, le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2021»;
b) al comma 5, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021».
4. All'articolo 1, comma 789, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
5. All'articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022».
6. All'articolo 106 del
a) al comma 1, al primo periodo, le parole: «è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «è convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio» e il secondo periodo è soppresso;
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021» [20].
6-bis. All'articolo 1, comma 14-bis, del
7. In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi all'anno 2020 e all'anno 2021, previsti dall'articolo 5, commi 2 e 5, del
8. Al comma 4, dell'articolo 117, del
9. All'articolo 1, comma 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole «Agenzia delle entrate,» sono inserite le seguenti: «da adottarsi entro il 1° febbraio 2021,», e dopo le parole «ogni altra disposizione necessaria» sono inserite le seguenti: «per l'avvio e» [24].
10. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al terzo periodo, le parole «Nel caso in cui» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui».
11. All'articolo 141, comma 1-ter, del
11-bis. Per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 555, della
11-ter. All'articolo 1 della
a) il comma 576-bis è sostituito dal seguente:
«576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021, le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano nel limite dell'importo di 1.800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 225.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli»;
b) il comma 577-bis è sostituito dal seguente:
«577-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021, alle imprese che effettuano gli investimenti di cui al comma 577 il credito d'imposta è riconosciuto, in deroga alle disposizioni del medesimo comma 577, in misura pari ai costi sostenuti nel limite dell'importo di 1.800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 225.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli» [26].
11-quater. I provvedimenti di revoca adottati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguenti al raggiungimento o al mantenimento di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, sono sospesi fino al 31 dicembre 2022 [27].
11-quinquies. All'articolo 24, comma 1, del
11-sexies. Le disposizioni del
Art. 3 bis. Disposizioni in materia di società partecipate [30]
1. Il tardivo deposito dei bilanci relativi all'esercizio 2019 delle aziende speciali e delle istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura non dà luogo a sanzioni a condizione che sia effettuato entro il 31 marzo 2021.
Art. 3 ter. Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 [31]
1. Al comma 452 dell'articolo 1 della
Art. 4. Proroga di termini in materia di salute
1. All'articolo 2, comma 67-bis, quinto periodo, della
2. All'articolo 18, comma 1, alinea, del
3. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del
4. All'articolo 11, comma 1, quinto periodo, del
4-bis. La durata degli organi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al
5. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022».
6. All'articolo 9-duodecies, comma 2, del
7. Al fine di garantire la necessaria continuità delle attività di ricerca, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 425, della
7-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività di supporto ai professionisti iscritti agli Ordini dei chimici e dei fisici, anche in ragione dell'impegno eccezionale nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il terzo periodo del comma 8 dell'articolo 8 della
7-ter. All'articolo 1, comma 607, della
8. Per garantire l'ampliamento della platea dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1 del
8-bis. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 16, comma 2, del
8-ter. Dopo il comma 5-ter dell'articolo 4 del
«5-quater. Alle strutture private accreditate che abbiano concorso a sostenere il Servizio sanitario nazionale convertendo parte delle attività per destinarle a pazienti affetti da COVID-19, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3 del
8-quater. Al fine di assicurare l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui all'articolo 1, comma 338, della
8-quinquies. In sede di prima applicazione, la revisione della lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 19 agosto 2016, n. 167, da parte del Gruppo di lavoro screening neonatale esteso, istituito con decreto del Ministero della salute 17 settembre 2020, è completata entro il 31 maggio 2021 [40].
8-sexies. L'articolo 13 del
«Art. 13 (Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione). - 1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al
2. Per la medesima durata indicata al comma 1, l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione nonchè presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purchè impegnate nell'emergenza da COVID-19, per l'esercizio di professioni sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario è consentita, in deroga all'articolo 38 del
8-septies. All'articolo 25 del
a) al comma 4-novies, secondo periodo, le parole: "del
b) al comma 4-duodecies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli anni 2020 e 2021, il credito d'imposta di cui al primo periodo è attribuito, alle medesime condizioni ivi previste, anche nell'ambito delle attività istituzionali esercitate in regime d'impresa, fermo restando il limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021" [42].
8-octies. L'efficacia delle misure previste dalle disposizioni di cui al comma 8-septies, lettera b), è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea richiesta dal Ministero della salute [43].
Art. 5. Proroga di termini in materia di istruzione
1. Al comma 1 dell'articolo 1-bis del
2. All'articolo 3, comma 3-ter, del
3. All'articolo 87, comma 3-ter, del
4. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del
5. All'articolo 58, comma 5-sexies, del
Art. 5 bis. Proroga della validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario [44]
1. Al comma 6 dell'articolo 32 del
a) le parole: «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022, è prorogata al 30 settembre 2022».
Art. 6. Proroga di termini in materia di università e ricerca
1. All'articolo 19, comma 1, del
2. All'articolo 3-quater, comma 1, del
a) al comma 1, le parole "a decorrere dall'anno accademico 2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno accademico 2022/2023" e le parole "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021";
b) al comma 2, le parole "a decorrere dall'anno accademico 2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno accademico 2022/2023".
3. All'articolo 100, comma 3, del
4. Al
a) all'articolo 3, comma 3, le parole "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021" e le parole ", fino alla data indicata dal decreto di cui al comma 4. Fino alla medesima data" sono sostituite dalle seguenti: ". Fino alla data di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero dell'università e della ricerca e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2021" [45];
b) all'articolo 3, comma 4, le parole "Con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Con uno o più decreti" e le parole "il 30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data di cui al comma 3";
c) all'articolo 4, comma 4, le parole "Fino alla data indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data di cui all'articolo 3, comma 3";
d) all'articolo 4, comma 6, le parole "fino alla data indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data di cui all'articolo 3, comma 3".
5. Il termine di cui all'articolo 238, comma 6, del
6. Al comma 1 dell'articolo 7-bis del
a) le parole "entro il 15 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 maggio 2021";
b) le parole "fino al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 15 settembre 2021" [47].
6-bis. Per gli anni 2021-2023, ai fini dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al
7. All'articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della
7-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2019/2020 è prorogata al 15 giugno 2021. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove [49].
8. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del
Art. 7. Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo
1. All'articolo 3, comma 5, del
2. All'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del
3. Alla
a) all'articolo 2, comma 1, alinea, le parole "2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020 e 2021";
b) all'articolo 3:
1) al comma 3, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";
2) al comma 5, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";
c) all'articolo 4, comma 1, le parole "per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2020 e 2021".
3-bis. All'articolo 176, comma 1, del
4. Per favorire l'attrazione di investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo, nonchè al fine di supportare la realizzazione dei piani di sviluppo dell'Istituto Luce Cinecittà, l'efficacia delle disposizioni attuative dell'articolo 183, comma 7, del
4-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del
4-ter. All'articolo 1, comma 394, della
4-quater. Gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2021 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della
5. All'onere derivante dal comma 3, pari a 350.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della
6. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 4, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
Art. 8. Proroga di termini in materia di giustizia
1. All'articolo 3, comma 1-bis, del
2. All'articolo 1, comma 311, quinto periodo, della
3. All'articolo 21-quinquies del
a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";
b) al comma 3, le parole "2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020 e 2021".
4. All'articolo 4, comma 2, del
5. All'articolo 7, comma 3, terzo periodo, del
5-bis. All'articolo 22, comma 4, della
Art. 9. Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa
1. All'articolo 17, comma 1, della
2. Al fine di consentire all'Agenzia Industrie Difesa di proseguire lo svolgimento delle attività istituzionali nelle more del riordino della normativa concernente i presupposti per l'iscrizione nel Registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 44, comma 1, del
Art. 10. Proroga di termini in materia di agricoltura
1. Il comma 2 dell'articolo 64 della
"2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione più aggiornata. Gli organismi di controllo esistenti aventi natura pubblica devono adeguarsi a tale norma entro il 31 dicembre 2021.".
2. All'articolo 63, comma 5, del
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente [58].
4. All'articolo 24, comma 1-bis, del
5. All'articolo 10-quinquies del
6. Per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell'esonero previsto dagli articoli 16 e 16-bis del
6-bis. All'articolo 78, comma 4-octies, del
Art. 11. Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [60]
1. All'articolo 43, comma 1, del
1-bis. Per il solo anno 2019, i termini di cui all'articolo 3, comma 3, del
2. All'articolo 1, comma 445, lettera h), della
3. All'articolo 1, comma 475, della
4. All'articolo 1, comma 474, della
5. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13, della
6. All'articolo 4 del
a) al comma 1, le parole "quarantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "cinquantaquattro mesi";
b) al comma 7, le parole "e 11.200.000 euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", 11.200.000 euro per l'anno 2020 e 5.100.000 euro per l'anno 2021".
7. All'articolo 93, comma 4, del
8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 5,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 215, della
9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
10. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole «31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali [62].
10-bis. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020, sono differiti al 31 marzo 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 3,2 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa [63].
10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 12. Proroga di termini in materia di sviluppo economico
1. All'articolo 3, comma 4-sexies, del
1-bis. All'articolo 38-ter del
a) al comma 1, le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 giugno 2021";
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 'Agenzia delle entrate - fondi di bilancio' per le necessarie regolazioni contabili" [65].
2. All'articolo 85 del
a) al comma 5, le parole "entro il 15 dicembre 2020, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui al comma 7 del citato articolo 79", sono sostituite dalle seguenti: "entro sei mesi dalla data di effettiva erogazione e comunque entro l'anno 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato";
b) al comma 6, le parole "entro il 15 dicembre 2020, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al citato Fondo", sono sostituite dalle seguenti: "entro sei mesi dalla data di effettiva erogazione e comunque entro l'anno 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato".
3. All'articolo 1, comma 2, del
4. All'articolo 198 del
5. All'articolo 72, comma 4, del
6. Le verificazioni periodiche della strumentazione metrica delle imprese di autoriparazioni e delle imprese di revisione di veicoli, in scadenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021.
7. All'articolo 34 del
8. All'articolo 3-quinquies, comma 5, del
a) al primo periodo, le parole "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2021";
b) il quarto periodo è soppresso;
c) al quinto periodo, dopo le parole "al presente comma" sono aggiunte le seguenti: "; la stessa Autorità, sentiti gli operatori di mercato interessati, indica le nuove codifiche approvate dall'ITU da integrare nei ricevitori, ritenute necessarie per favorire l'innovazione tecnologica, indicando altresì i relativi congrui tempi di adeguamento" [68].
8-bis. Al secondo periodo del comma 5-bis dell'articolo 39 del
9. Al comma 2 dell'articolo 52 del
a) dopo le parole "con cadenza nell'esercizio 2020 o in esercizi precedenti" sono inserite le seguenti: "e nell'esercizio 2021";
b) le parole "sono erogate entro il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "sono erogate rispettivamente entro il 31 luglio 2020 ed entro il 31 luglio 2021";
c) le parole "entro il 30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2021".
9-bis. All'articolo 1 della
a) al comma 59, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2023".
b) al comma 60, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2023" [70].
9-ter. All'articolo 40-ter del
9-quater. Al
a) all'articolo 3, comma 7-bis, le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° settembre 2021";
b) all'articolo 4, comma 1-bis, le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° settembre 2021" [72].
Art. 12 bis. Tempi e modalità per la realizzazione della consultazione dei territori interessati dalla Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico [73]
1. All'articolo 27 del
a) al comma 3, le parole:"sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti:"centottanta giorni";
b) al comma 4, le parole:"centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti:"duecentoquaranta giorni".
Art. 12 ter. Proroga del termine per l'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee [74]
1. All'articolo 11-ter del
a) al comma 1, le parole:"Entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti:"Entro il 30 settembre 2021";
b) al comma 8, le parole:"entro e non oltre trenta mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti:"entro il 30 settembre 2021".
Art. 13. Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
1. All'articolo 207, comma 1, del
1-bis. All'articolo 8, comma 4, lettera a), del
a) al primo periodo, le parole: "alla medesima data" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 15 giugno 2021" e le parole: "entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021";
b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per lo specifico intervento cui lo stato di avanzamento dei lavori si riferisce" [75].
2. All'articolo 1 del
a) al comma 4, le parole "Per gli anni 2019 e 2020", sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019, 2020 e 2021".
b) al comma 6, le parole "Per gli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019, 2020 e 2021";
b-bis) al comma 10, le parole: "Fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021" [76];
c) al comma 18, primo periodo, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021" e al secondo periodo, le parole "Fino alla medesima data di cui al periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021".
3. All'articolo 1 del
a) al comma 3, le parole "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022";
b) al comma 4, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
4. All'articolo 103-bis del
5. All'articolo 13, comma 3, del
6. In considerazione della situazione emergenziale determinata dalla diffusione del COVID-19, per le domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno 2020, la prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è espletata entro il 31 dicembre 2021; per quelle presentate dal 1° gennaio 2021 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, tale prova è espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda [77].
6-bis. Al fine di ridurre l'arretrato in materia di svolgimento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni di guida di cui all'articolo 116 del codice della strada, di cui al
7. All'articolo 200, comma 5, del
7-bis. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, relativamente agli impianti a fune la cui vita tecnica è in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, gli adempimenti per il proseguimento dell'esercizio dopo la scadenza della vita tecnica, previsti dal paragrafo 2.5 dell'allegato tecnico A annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1 dicembre 2015, n. 203, sono eseguiti entro centoventi giorni dalla data di cessazione del citato stato di emergenza. L'esercizio degli impianti a fune di cui al presente comma è sospeso fino all'esecuzione con esito favorevole degli adempimenti di cui al primo periodo [79].
7-ter. All'articolo 14-ter del
a) al comma 1, dopo le parole:"Al fine di garantire la continuità del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune" sono inserite le seguenti: "fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";
b) al comma 2, dopo le parole:"per l'anno 2020" sono inserite le seguenti: "e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";
c) al comma 3, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti:"ventiquattro mesi" [80].
8. All'articolo 1, comma 1082, della
8-bis. All'articolo 1, comma 368, della
8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
9. Al fine di consentire la prosecuzione dei lavori del progetto «Mantova Hub» nell'anno 2021, assicurando la valorizzazione del territorio interessato dal progetto esecutivo e l'eliminazione delle interferenze del medesimo progetto con opere, edifici o luoghi di interesse sociale, culturale, storico o religioso, il responsabile unico del procedimento è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al contratto stipulato, nel rispetto dei documenti di gara e delle direttive dell'Unione europea in materia di contratti pubblici. I termini previsti per la conclusione dei lavori sono conseguentemente prorogati di dodici mesi. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro, per l'anno 2021, a completamento del finanziamento del progetto «Mantova Hub». La concessione del finanziamento è condizionata agli esiti istruttori da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riguardo al rispetto dei documenti di gara e delle direttive dell'Unione europea in materia di contratti pubblici, alla corretta alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al
10. All'articolo 61, comma 21, secondo periodo, del
11. All'articolo 200-bis, comma 1, secondo periodo, del
12. All'articolo 92, comma 4-bis, del
13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del
14. All'articolo 54-ter, comma 1, del
14-bis. All'articolo 1, comma 1138, della
15. All'articolo 214 del
a) al comma 1, le parole "riscosse ai sensi dell'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La misura della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo è determinata, nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 aprile 2021, previa acquisizione, entro il 15 marzo 2021, di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate di cui al comma 1 riferita, in relazione all'articolo 10, comma 3, della
16. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei lavori relativi al 1° lotto funzionale della tratta AV/AC Verona-Vicenza-Padova e di consentire l'attivazione di detto lotto funzionale entro il 31 dicembre 2026, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (R.F.I. S.p.A.) è autorizzata, nelle more dell'approvazione dell'Aggiornamento 2020/2021 del Contratto di Programma - Parte Investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e R.F.I. S.p.A., a dare avvio ai lavori del secondo lotto costruttivo Verona-bivio Vicenza, per un importo complessivo di 1.776 milioni di euro [89].
17. Per i fini di cui al comma 16, la società R.F.I. S.p.A. è autorizzata a utilizzare, nel limite di 726 milioni di euro, le risorse previste nel vigente Contratto di Programma - Parte Investimenti destinate al finanziamento di altri investimenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione non è stata avviata la fase di progettazione esecutiva, nonchè ulteriori risorse pari a complessivi euro 1.050 milioni a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della
17-bis. Al fine di assicurare l'omogeneità della normativa nazionale con quella dell'Unione europea in materia di requisiti e di sicurezza delle gallerie ferroviarie del sistema ferroviario, come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del
17-ter. All'articolo 53, comma 2, del
18. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
19. Agli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma 11, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo dei risparmi derivanti dall'articolo 12, comma 4, secondo periodo.
19-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare, limitatamente all'anno 2021, ai comuni la possibilità di realizzare gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonchè gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile:
a) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-bis, secondo periodo, del
b) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-bis, terzo periodo, del
c) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-bis, quarto periodo, del
d) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-bis, sesto periodo, del
Art. 14. Proroga di termini in materia di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale [94]
1. La disposizione di cui all'articolo 72, comma 2, lettera b), del
2. Per i servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rivolti ai cittadini all'estero, i termini del 28 febbraio 2021 e del 30 settembre 2021 previsti dall'articolo 24, comma 4, del
Art. 15. Proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare
1. All'articolo 1, comma 317, della
a) al quarto periodo, le parole "nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2021, fino al 20 per cento nell'anno 2022, fino al 50 per cento nell'anno 2023, fino al 70 per cento nell'anno 2024 e del 100 per cento nell'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2022, fino al 20 per cento nell'anno 2023, fino al 50 per cento nell'anno 2024, fino al 70 per cento nell'anno 2025 e del 100 per cento nell'anno 2026";
b) al quinto periodo, la parola "2025" è sostituita dalla seguente: "2026";
c) al sesto periodo, la parola "2026" è sostituita dalla seguente: "2027".
2. All'articolo 15-ter, comma 3, del
3. All'articolo 12, comma 5, del
4. All'articolo 14-bis, comma 5, del
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 200.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2022, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare [96].
6. Fino al 31 dicembre 2022 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2023 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte [97].
Art. 16. Proroga di termini in materia di sport
1. All'articolo 2, comma 5-octies, del
2. All'articolo 14, commi 1 e 2, del
Art. 17. Termine per la conclusione della ricostruzione privata- terremoto dell'Aquila - Casa Italia
1. All'articolo 67-ter del
"2-bis. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del
1-bis. Al terzo periodo del comma 4-bis dell'articolo 3-bis del
1-ter. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" [100].
Art. 17 bis. Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali della regione Liguria a seguito dell'evento del 14 agosto 2018 [101]
1. I contratti di lavoro a tempo determinato ancora in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, instaurati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del
Art. 17 ter. Proroga di disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016 [102]
1. Per l'anno 2021, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della
2. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del
3. Al
a) all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: «31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
b) all'articolo 48, comma 7, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
4. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 del
"a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al
Art. 17 quater. Proroga di altre disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016 [103]
1. All'articolo 8 del
a) il terzo periodo del comma 1-ter è sostituito dai seguenti: "Le agevolazioni di cui al primo periodo sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al
b) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
"1-quater. Le agevolazioni disciplinate dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 18 aprile 2017 n. 252/2017/R/COM, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano alle utenze e alle forniture situate nelle soluzioni abitative di emergenza, realizzate per i fabbisogni delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, fino al completamento della ricostruzione".
2. All'articolo 1, comma 986, della
3. All'articolo 13, comma 4, del
4. All'articolo 39, comma 4, lettera b), del
5. All'articolo 6 del
"13-ter. I soggetti conduttori di un immobile in virtù di contratti di locazione pluriennale riferiti a immobili adibiti ad abitazione principale alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2, ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2-bis del presente decreto, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 2016, possono usufruire, nel limite di 600.000 euro per l'anno 2021, di un contributo non superiore all'importo dovuto per il pagamento di contributi per il rilascio del permesso di costruire ai sensi degli articoli 16 e 17 del testo unico di cui al
Art. 18. Proroga risorse volte a contrastare la povertà educativa
1. All'articolo 105, comma 1, del
2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
Art. 19. Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente [105].
Art. 20. Misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole, degli uffici postali, dei centri di lavorazione postale e degli ospedali [106]
1. Per i lavori relativi a collegamenti in fibra ottica ad alta velocità degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della
2. In presenza delle condizioni di cui al comma 1, per la realizzazione dell'intervento da parte dell'operatore si applica l'articolo 7, comma 2-bis, del
2-bis. Ai medesimi fini di cui ai commi 1 e 2, per gli interventi di modifica, di installazione e di adeguamento di impianti di telecomunicazione multi-operatore, quali tralicci, pali, torri, cavidotti e cavi in fibra ottica necessari per il collegamento tra infrastrutture mobili, armadi di terminazione ottica, per la copertura mobile in banda ultralarga degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della
Art. 21. Esecuzione della
1. Piena e diretta esecuzione è data alla
Art. 22. Proroga e altre misure applicabili a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione europea
1. Ai fini del presente articolo, se non diversamente disposto, si applicano le definizioni previste dall'articolo 2, comma 2, lettere da n) a q), del
2. Dal giorno successivo alla scadenza del periodo di transizione e fino alla conclusione del procedimento di autorizzazione da parte delle Autorità competenti, e in ogni caso non oltre i sei mesi successivi alla predetta scadenza, i soggetti di cui all'articolo 3, commi da 1 a 5, del
3. Nel periodo temporale indicato al comma 2 i soggetti ivi indicati operano nel territorio della Repubblica italiana in conformità alle disposizioni applicabili agli intermediari di paesi terzi ai sensi del TUB e del TUF, nonchè alle disposizioni dell'articolo 7 del
4. In caso di diniego dell'autorizzazione da parte delle Autorità competenti, con riferimento alle attività non autorizzate, i soggetti di cui al comma 2 cessano l'attività svolta in Italia, secondo modalità e tempi che non recano pregiudizio ai clienti. Sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di tre mesi dalla data di comunicazione di tale diniego, nel rispetto dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti; continua ad applicarsi il comma 3.
5. I soggetti di cui ai commi 2 e 4 assicurano ai clienti un'adeguata informazione circa le conseguenze derivanti dal recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Le banche, le imprese di investimento, i gestori di fondi limitatamente ai servizi di investimento prestati, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che cessano l'attività al termine del periodo di transizione o alla scadenza del termine di tre mesi di cui al comma 4 restituiscono ai clienti le disponibilità liquide, i beni e gli strumenti finanziari di pertinenza di questi ultimi, secondo le istruzioni ricevute. Per i finanziamenti, la cessazione dell'attività, anche se conseguente al diniego dell'autorizzazione di cui al comma 4, non comporta modifica dei tempi e delle modalità di pagamento degli interessi e di rimborso del capitale da parte del cliente, fatto salvo il diritto del cliente all'estinzione anticipata.
6. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che, alla scadenza del periodo di transizione, sono abilitate a esercitare l'attività assicurativa nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi ai sensi degli articoli 23 e 24 del CAP, sono cancellate, dal giorno successivo a tale data, dall'Elenco delle imprese con sede legale in un altro Stato membro di cui all'articolo 26 del CAP. Tali imprese proseguono, dopo la scadenza del periodo di transizione, l'attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso a tale data senza assumere nuovi contratti, nè rinnovare quelli esistenti, fino alla relativa scadenza o a altro termine individuato dall'impresa nel piano di cui al comma 7, lettera b). Della prosecuzione temporanea di tale operatività l'IVASS dà comunicazione al pubblico con adeguata evidenza [110].
7. Le imprese di cui al comma 6:
a) informano, entro quindici giorni dalla fine del periodo di transizione, anche mediante comunicazione nel proprio sito internet istituzionale, i contraenti, gli assicurati e gli altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività a esse applicabile;
b) presentano all'IVASS, entro novanta giorni dalla fine del periodo di transizione, un piano contenente le misure che consentono di dare spedita e corretta esecuzione ai contratti e alle coperture in corso a tale data, inclusi i pagamenti dei sinistri;
c) trasmettono all'IVASS, con cadenza annuale, una relazione contenente lo stato di attuazione del piano [111].
8. Dalla scadenza del periodo di transizione il contraente può recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata superiore a un anno, dandone comunicazione scritta all'impresa, ovvero esercitare altre forme di scioglimento dal vincolo contrattuale; le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia. Il recesso del contraente ha effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla data di esercizio del recesso stesso [112].
9. Alle imprese di cui al comma 6, nelle more del periodo di prosecuzione temporanea indicato nel medesimo comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 193 del CAP e ogni altra disposizione in materia assicurativa relativa alle stesse, fino al termine del periodo di transizione, ivi incluse le disposizioni di cui al titolo XVIII del CAP. Si applica altresì la disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del CAP.
10. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane che, al termine del periodo di transizione, sono abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi proseguono l'esercizio dell'attività, fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-quinquies del CAP e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regno Unito.
11. All'articolo 10, commi 16 e 17, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, le parole "3 gennaio 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021".
Art. 22 bis. Proroga di termini in materia tributaria [113]
1. All'articolo 157 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della
b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
"2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2 sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 640, della
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del
a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del
b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al
c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati entro il 28 febbraio 2022 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2009, nè gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notificazione dell'atto stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, nè gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione".
2. Il comma 1 dell'articolo 68 del
"1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonchè dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del
3. All'articolo 152, comma 1, primo periodo, del
4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del
Art. 22 ter. Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario [114]
1. Al
a) all'articolo 28, comma 2, le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2021";
b) all'articolo 29, comma 1, le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2021";
c) all'articolo 30, comma 1, alinea, le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2021".
Art. 22 quater. Termini per la dichiarazione e il versamento dell'imposta sui servizi digitali [115]
1. All'articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In sede di prima applicazione, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 è versata entro il 16 marzo 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 aprile 2021".
Art. 22 quinquies. Disposizioni finanziarie [116]
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 22-bis, valutati per l'anno 2021 in 64,10 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare di competenza, in 206,9 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare di cassa e in 253,2 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede, per i medesimi importi, mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 gennaio 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della
2. L'allegato 1 alla
3. Dall'attuazione dell'articolo 22-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 22-bis, 22-ter e 22-quater, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 22 sexies. Modifica del comma 8 dell'articolo 1 della
1. Il comma 8 dell'articolo 1 della
"8. All'articolo 2 del
a) al comma 1, dopo la parola: 'spettà sono inserite le seguenti: ', per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020,';
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
'2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:
a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
b) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro';
c) al comma 3, le parole: 'di cui al comma 1', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 'di cui ai commi 1 e 2' e le parole: 'in otto rate di pari ammontare' sono sostituite dalle seguenti: 'in dieci rate di pari ammontare'."
Art. 23. (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, contestualmente a tale pubblicazione e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato 1 [118]
(Articolo 19, comma 1)
1 |
Articolo 2-bis, comma 3, del Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale |
|
2 |
Articolo 3, comma 4, del Potenziamento delle reti di assistenza territoriale |
|
3 |
Articolo 4, commi 1 e 2, del Disciplina delle aree sanitarie temporanee |
|
4 |
Articolo 5-bis, commi 1 e 3, del Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali |
|
5 |
Articolo 12, comma 2, del Permanenza in servizio del personale sanitario |
|
6 |
soppressa |
|
7 |
Articolo 15, comma 1, del Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale |
|
8 |
Articolo 16, commi 1 e 2, del Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività |
|
9 |
Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale |
|
10 |
Articolo 73 del semplificazioni in materia di organi collegiali |
|
11 |
Articolo 87, commi 6 e 7, del Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio |
|
12 |
Articolo 73-bis del Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia delle forze armate e dei vigili del fuoco |
|
13 |
Articolo 83 del Sorveglianza sanitaria |
|
14 |
Artìcolo 101, comma 6-ter, del Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica |
|
15 |
Articolo 102, comma 6, del Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie |
|
16 |
Articolo 122, comma 4, del Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 |
|
17 |
Articolo 1, comma 4-bis, del Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020) |
|
18 |
Articolo 3, comma 1, del Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione |
|
19 |
Articolo 6, comma 4, del Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari |
|
20 |
Articolo 7, comma 1, terzo e quarto periodo, del |
|
21 |
Articolo 4 del Proroga delle forme semplificate di sottoscrizione e comunicazione relative a contratti finanziari |
|
22 |
Articolo 27-bis, comma 1, del Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti |
|
23 |
Articolo 38, commi 1 e 6, del Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata |
|
24 |
Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 |
|
25 |
Articolo 4, commi 1 e 3, del Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19 |
|
26 |
Articolo 9 del Proroga piani terapeutici |
|
27 |
Articolo 33 del Proroga delle forme semplificate di sottoscrizione e comunicazione relative a contratti finanziari |
|
28 |
Articolo 34 del Disposizioni in materia di buoni fruttiferi postali |
|
29 |
Articolo 90, commi 3 e 4, del |
|
30 |
Articolo 100 del Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali |
|
31 |
Articolo 232, commi 4 e 5, del Edilizia scolastica |
|
32 |
Articolo 263, comma 1, del Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile |
|
ALLEGATO 1-bis [119]
(Articolo 22-quinquies, comma 2)
«Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)
»
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa;
RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni urgenti in materia di innovazione tecnologica e, in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione europea, misure indifferibili con riferimento a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione, nonchè di provvedere a dare immediata esecuzione alla
VISTA le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 23 e del 30 dicembre 2020;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1. (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)
1. All'articolo 1, comma 2, del
2. All'articolo 1, comma 5, del
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della
a) al comma 2, le parole "negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019";
b) al comma 4, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
4. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della
5. All'articolo 250, comma 4, del
6. All'articolo 2, comma 15, del
7. Le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n.134 del 12 giugno 2018, possono essere espletate fino al 31 dicembre 2021.
8. All'articolo 20, comma 11-bis, del
9. Gli enti locali già autorizzati dalla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, ai sensi dell'articolo 243, commi 1 e 7, e dell'articolo 243-bis, comma 8, lettere d) e g), del
10. In relazione alle conseguenze relative alle attività di contrasto al fenomeno epidemiologico ed al solo fine di ultimare i progetti e i lavori avviati per "Matera 2019" nonchè per completare la rendicontazione, all'articolo 1, comma 346, della
a) al primo periodo la parola "2020" è sostituita dalla seguente: "2021";
b) al secondo periodo, la parola "2020" è sostituita dalla seguente: "2021";
c) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2021 il comune di Matera può provvedere, nel limite massimo di spesa di 900.000 euro, a valere sulle risorse finanziarie stanziate dal presente comma per l'anno 2020.".
11. All'articolo 75, comma 1, del
12. All'articolo 76 del
13. All'articolo 8, comma 1-quater, del
14. All'articolo 4, comma 2-bis, del
15. All'articolo 8, comma 2, del
16. All'articolo 1, comma 7, del
17. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, le parole "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2021".
18. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 10 pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
Art. 2. (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno)
1. All'articolo 17, comma 4-quater, del
2. All'articolo 1, comma 594, della
a) le parole "fino al 31 dicembre 2020." sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021.";
b) le parole "alla data del 31 ottobre 2020," sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 ottobre 2021,".
3. All'articolo 18-bis del
4. In considerazione della emergenza epidemiologica da COVID-19 e del carattere particolarmente diffusivo del contagio, se l'eventuale annullamento dell'elezione degli organi delle amministrazioni comunali in alcune sezioni influisce sulla elezione di alcuno degli eletti o sui risultati complessivi, la consultazione nelle sezioni stesse si svolge nuovamente, in deroga ai termini di cui agli articoli 77, comma 2, e 79, comma 2, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570, entro il 31 marzo 2021, in una data stabilita dal prefetto di concerto con il presidente della corte d'appello. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 3. (Proroga di termini in materia economica e finanziaria)
1. All'articolo 4, comma 12, secondo periodo, del
2. All'articolo 3, comma 1, del
3. All'articolo 13 del
a) al comma 4, le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 2021";
b) al comma 5, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021".
4. All'articolo 1, comma 789, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021".
5. All'articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022".
6. All'articolo 106, comma 7, del
7. In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi all'anno 2020 e all'anno 2021, previsti dall'articolo 5, commi 2 e 5, del
8. Al comma 4, dell'articolo 117, del
9. All'articolo 1, comma 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole "Agenzia delle entrate," sono inserite le seguenti: "da adottarsi entro e non oltre il 1° febbraio 2021,", e dopo le parole "ogni altra disposizione necessaria" sono inserite le seguenti: "per l'avvio e".
10. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al terzo periodo, le parole "Nel caso in cui" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui".
11. All'articolo 141, comma 1-ter, del
Art. 4. (Proroga di termini in materia di salute)
1. All'articolo 2, comma 67-bis, quinto periodo, della
2. All'articolo 18, comma 1, alinea, del
3. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del
4. All'articolo 11, comma 1, quinto periodo, del
5. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022".
6. All'articolo 9-duodecies, comma 2, del
7. Al fine di garantire la necessaria continuità delle attività di ricerca, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 425, della
8. Per garantire l'ampliamento della platea dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1 del
Art. 5. (Proroga di termini in materia di istruzione)
1. Al comma 1 dell'articolo 1-bis del
2. All'articolo 3, comma 3-ter, del
3. All'articolo 87, comma 3-ter, del
4. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del
5. All'articolo 58, comma 5-sexies, del
Art. 6. (Proroga di termini in materia di università e ricerca)
1. All'articolo 19, comma 1, del
2. All'articolo 3-quater, comma 1, del
a) al comma 1, le parole "a decorrere dall'anno accademico 2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno accademico 2022/2023" e le parole "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021";
b) al comma 2, le parole "a decorrere dall'anno accademico 2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno accademico 2022/2023".
3. All'articolo 100, comma 3, del
4. Al
a) all'articolo 3, comma 3, le parole "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021" e le parole ", fino alla data indicata dal decreto di cui al comma 4. Fino alla medesima data" sono sostituite dalle seguenti: ". Fino alla data di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero dell'università e della ricerca e, comunque, entro il 31 ottobre 2021";
b) all'articolo 3, comma 4, le parole "Con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Con uno o più decreti" e le parole "il 30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data di cui al comma 3";
c) all'articolo 4, comma 4, le parole "Fino alla data indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data di cui all'articolo 3, comma 3";
d) all'articolo 4, comma 6, le parole "fino alla data indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data di cui all'articolo 3, comma 3".
5. Il termine di cui all'articolo 238, comma 6, del
6. Al comma 1 dell'articolo 7-bis del
a) le parole "entro il 15 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 aprile 2021";
b) le parole "fino al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 luglio 2021".
7. All'articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della
8. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del
Art. 7. (Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo)
1. All'articolo 3, comma 5, del
2. All'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del
3. Alla
a) all'articolo 2, comma 1, alinea, le parole "2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020 e 2021";
b) all'articolo 3:
1) al comma 3, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";
2) al comma 5, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";
c) all'articolo 4, comma 1, le parole "per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2020 e 2021".
4. Per favorire l'attrazione di investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo, nonchè al fine di supportare la realizzazione dei piani di sviluppo dell'Istituto Luce Cinecittà, l'efficacia delle disposizioni attuative dell'articolo 183, comma 7, del
5. All'onere derivante dal comma 3, pari a 350.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della
6. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 4, pari a 1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla
Art. 8. (Proroga di termini in materia di giustizia)
1. All'articolo 3, comma 1-bis, del
2. All'articolo 1, comma 311, quinto periodo, della
3. All'articolo 21-quinquies del
a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";
b) al comma 3, le parole "2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020 e 2021".
4. All'articolo 4, comma 2, del
5. All'articolo 7, comma 3, terzo periodo, del
Art. 9. (Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa)
1. All'articolo 17, comma 1, della
2. Al fine di consentire all'Agenzia Industrie Difesa di proseguire lo svolgimento delle attività istituzionali nelle more del riordino della normativa concernente i presupposti per l'iscrizione nel Registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 44, comma 1, del
Art. 10. (Proroga di termini in materia di agricoltura)
1. Il comma 2 dell'articolo 64 della
"2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione più aggiornata. Gli organismi di controllo esistenti aventi natura pubblica devono adeguarsi a tale norma entro il 31 dicembre 2021.".
2. All'articolo 63, comma 5, del
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, l'Ente provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
4. All'articolo 24, comma 1-bis, del
5. All'articolo 10-quinquies del
6. Per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell'esonero previsto dagli articoli 16 e 16-bis del
Art. 11. (Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali)
1. All'articolo 43, comma 1, del
2. All'articolo 1, comma 445, lettera h), della
3. All'articolo 1, comma 475, della
4. All'articolo 1, comma 474, della
5. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13, della
6. All'articolo 4 del
a) al comma 1, le parole "quarantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "cinquantaquattro mesi";
b) al comma 7, le parole "e 11.200.000 euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", 11.200.000 euro per l'anno 2020 e 5.100.000 euro per l'anno 2021".
7. All'articolo 93, comma 4, del
8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 5,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 215, della
9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
10. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole «31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 7,5 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accontamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali".
Art. 12. (Proroga di termini in materia di sviluppo economico)
1. All'articolo 3, comma 4-sexies, del
2. All'articolo 85 del
a) al comma 5, le parole "entro il 15 dicembre 2020, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui al comma 7 del citato articolo 79", sono sostituite dalle seguenti: "entro sei mesi dalla data di effettiva erogazione e comunque entro l'anno 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato";
b) al comma 6, le parole "entro il 15 dicembre 2020, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al citato Fondo", sono sostituite dalle seguenti: "entro sei mesi dalla data di effettiva erogazione e comunque entro l'anno 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato".
3. All'articolo 1, comma 2, del
4. All'articolo 198 del
5. All'articolo 72, comma 4, del
6. Le verificazioni periodiche della strumentazione metrica delle imprese di autoriparazioni e delle imprese di revisione di veicoli, in scadenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021.
7. All'articolo 34 del
8. All'articolo 3-quinquies, comma 5, del
a) al primo periodo, le parole "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2021";
b) il quarto periodo è soppresso;
c) al quinto periodo, dopo le parole "al presente comma" sono aggiunte le seguenti: "; la stessa Autorità, sentiti gli operatori di mercato interessati, indica le nuove codifiche approvate dall'ITU da integrare nei ricevitori, ritenute necessarie per favorire l'innovazione tecnologica, indicando altresì i relativi congrui tempi di implementazione".
9. Al comma 2 dell'articolo 52 del
a) dopo le parole "con cadenza nell'esercizio 2020 o in esercizi precedenti" sono inserite le seguenti: "e nell'esercizio 2021";
b) le parole "sono erogate entro il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "sono erogate rispettivamente entro il 31 luglio 2020 ed entro il 31 luglio 2021";
c) le parole "entro il 30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2021".
Art. 13. (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)
1. All'articolo 207, comma 1, del
2. All'articolo 1 del
a) al comma 4, le parole "Per gli anni 2019 e 2020", sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019, 2020 e 2021".
b) al comma 6, le parole "Per gli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019, 2020 e 2021";
c) al comma 18, primo periodo, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021" e al secondo periodo, le parole "Fino alla medesima data di cui al periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021".
3. All'articolo 1 del
a) al comma 3, le parole "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022";
b) al comma 4, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
4. All'articolo 103-bis del
5. All'articolo 13, comma 3, del
6. In considerazione della situazione emergenziale determinata dalla diffusione del virus da COVID-19, per le domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno 2020, la prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, del
7. All'articolo 200, comma 5, del
8. All'articolo 1, comma 1082, della
9. Al fine di consentire la prosecuzione dei lavori del progetto «Mantova Hub» nell'anno 2021, assicurando la valorizzazione del territorio interessato dal progetto esecutivo e l'eliminazione delle interferenze del medesimo progetto con opere, edifici o luoghi di interesse sociale, culturale, storico o religioso, il responsabile unico del procedimento è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al contratto stipulato, nel rispetto dei documenti di gara e delle direttive dell'Unione europea in materia di contratti pubblici. I termini previsti per la conclusione dei lavori sono conseguentemente prorogati di dodici mesi. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro, per l'anno 2021, a completamento del finanziamento del progetto «Mantova Hub». La concessione del finanziamento è condizionata agli esiti istruttori da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riguardo al rispetto dei documenti di gara e delle direttive dell'Unione europea in materia di contratti pubblici, alla corretta alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al
10. All'articolo 61, comma 21, secondo periodo, del
11. All'articolo 200-bis, comma 1, secondo periodo, del
12. All'articolo 92, comma 4-bis, del
13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del
14. All'articolo 54-ter del
15. All'articolo 214 del
a) al comma 1, le parole "riscosse ai sensi dell'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La misura della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo è determinata, nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 30 aprile 2021, previa acquisizione, entro il 15 marzo 2021 di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate di cui al comma 1 riferita, in relazione all'articolo 10, comma 3, della
16. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei lavori relativi al 1° lotto funzionale della tratta AV/AC Verona-Vicenza-Padova e di consentire l'attivazione di detto lotto funzionale entro il 31 dicembre 2026, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (R.F.I. S.p.A.) è autorizzata, nelle more dell'approvazione dell'Aggiornamento 2020/2021 del Contratto di Programma - Parte Investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e R.F.I. S.p.A., a dare avvio ai lavori del secondo lotto costruttivo Verona-bivio Vicenza, per un importo complessivo di euro 1.776 milioni di euro.
17. Conseguentemente, R.F.I. S.p.A. è autorizzata a utilizzare, nel limite di 726 milioni di euro, le risorse previste nel vigente Contratto di Programma - Parte Investimenti destinate al finanziamento di altri investimenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione non è stata avviata la fase di progettazione esecutiva, nonchè ulteriori risorse pari a complessivi euro 1.050 milioni a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della
18. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
19. Agli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma 11, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo dei risparmi derivanti dall'articolo 12, comma 4, secondo periodo.
Art. 14. (Proroga di termini in materia di competenza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale)
1. La disposizione di cui all'articolo 72, comma 2, lettera b), del
2. Per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, i termini del 28 febbraio 2021 e del 30 settembre 2021 previsti dall'articolo 24, comma 4, del
Art. 15. (Proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare)
1. All'articolo 1, comma 317, della
a) al quarto periodo, le parole "nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2021, fino al 20 per cento nell'anno 2022, fino al 50 per cento nell'anno 2023, fino al 70 per cento nell'anno 2024 e del 100 per cento nell'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2022, fino al 20 per cento nell'anno 2023, fino al 50 per cento nell'anno 2024, fino al 70 per cento nell'anno 2025 e del 100 per cento nell'anno 2026";
b) al quinto periodo, la parola "2025" è sostituita dalla seguente: "2026";
c) al sesto periodo, la parola "2026" è sostituita dalla seguente: "2027".
2. All'articolo 15-ter, comma 3, del
3. All'articolo 12, comma 5, del
4. All'articolo 14-bis, comma 5, del
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 200.000 di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione per 200.000 di euro dall'anno 2022, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, primo periodo, del
Art. 16. (Proroga di termini in materia di sport)
1. All'articolo 2, comma 5-octies, del
2. All'articolo 14, commi 1 e 2, del
Art. 17. (Termine per la conclusione della ricostruzione privata- terremoto de L'Aquila - Casa Italia)
1. All'articolo 67-ter del
"2-bis. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del
Art. 18. (Proroga risorse volte a contrastare la povertà educativa)
1. All'articolo 105, comma 1, del
2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
Art. 19. (Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
Art. 20. (Misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali)
1. Per i lavori relativi a collegamenti in fibra ottica ad alta velocità degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della
2. In presenza delle condizioni di cui al comma 1, per la realizzazione dell'intervento da parte dell'operatore si applica l'articolo 7, comma 2-bis, del
Art. 21. (Esecuzione della
1. Piena e diretta esecuzione è data alla
Art. 22. (Proroga e altre misure applicabili a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione europea)
1. Ai fini del presente articolo, se non diversamente disposto, si applicano le definizioni previste dall'articolo 2, comma 2, lettere da n) a q), del
2. Dal giorno successivo alla scadenza del periodo di transizione e fino alla conclusione del procedimento di autorizzazione da parte delle Autorità competenti, e in ogni caso non oltre i sei mesi successivi alla predetta scadenza, i soggetti di cui all'articolo 3, commi da 1 a 5, del
3. Nel periodo temporale indicato al comma 2 i soggetti ivi indicati operano nel territorio della Repubblica italiana in conformità alle disposizioni applicabili agli intermediari di paesi terzi ai sensi del TUB e del TUF, nonchè dell'articolo 7 del
4. In caso di diniego dell'autorizzazione da parte delle Autorità competenti, con riferimento alle attività non autorizzate, i soggetti di cui al comma 2 cessano l'attività svolta in Italia, secondo modalità e tempi che non recano pregiudizio ai clienti. Sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di tre mesi dalla data di comunicazione di tale diniego, nel rispetto dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti; continua ad applicarsi il comma 3.
5. I soggetti di cui ai commi 2 e 4 assicurano ai clienti un'adeguata informazione circa le conseguenze derivanti dal recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Le banche, le imprese di investimento, i gestori di fondi limitatamente ai servizi di investimento prestati, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che cessano l'attività al termine del periodo di transizione o alla scadenza del termine di tre mesi di cui al comma 4 restituiscono ai clienti le disponibilità liquide, i beni e gli strumenti finanziari di pertinenza di questi ultimi, secondo le istruzioni ricevute. Per i finanziamenti, la cessazione dell'attività, anche se conseguente al diniego dell'autorizzazione di cui al comma 4, non comporta modifica dei tempi e delle modalità di pagamento degli interessi e di rimborso del capitale da parte del cliente, fatto salvo il diritto del cliente all'estinzione anticipata.
6. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che, alla scadenza del periodo di transizione, sono abilitate a esercitare l'attività assicurativa nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi ai sensi degli articoli 23 e 24 del CAP, sono cancellate, dal giorno successivo a tale data, dall'Elenco delle imprese con sede legale in un altro Stato membro di cui all'articolo 26 del CAP. Tali imprese proseguono, dopo la scadenza del periodo di transizione, l'attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso a tale data senza assumere nuovi contratti, nè rinnovare quelli esistenti, fino alla relativa scadenza o a altro termine evidenziato dall'impresa nel piano di cui al comma 7, lettera b). Della prosecuzione temporanea di tale operatività l'IVASS dà adeguata evidenza al pubblico.
7. Le imprese di cui al comma 6:
a) informano, entro quindici giorni dalla fine del periodo di transizione, anche mediante comunicazione sul proprio sito istituzionale, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività a esse applicabile;
b) presentano all'IVASS, entro novanta giorni dalla fine del periodo di transizione, un piano contenente le misure che consentono di dare spedita e corretta esecuzione dei contratti e delle coperture in corso a tale data, inclusi i pagamenti dei sinistri;
c) trasmettono all'IVASS, con cadenza annuale, una relazione contenente lo stato di attuazione del piano.
8. Dalla scadenza del periodo di transizione il contraente può recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata superiore all'anno, dandone comunicazione scritta all'impresa, ovvero esercitare altre forme di scioglimento dal vincolo contrattuale; le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia. Il recesso del contraente ha effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla data di esercizio del recesso stesso.
9. Alle imprese di cui al comma 6, nelle more del periodo di prosecuzione temporanea indicato nel medesimo comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 193 del CAP e ogni altra disposizione in materia assicurativa relativa alle stesse, fino al termine del periodo di transizione, ivi incluse le disposizioni di cui al titolo XVIII del CAP. Si applica altresì la disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del CAP.
10. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane che, al termine del periodo di transizione, sono abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi proseguono l'esercizio dell'attività, fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-quinquies del CAP e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regno Unito.
11. All'articolo 10, commi 16 e 17, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, le parole "3 gennaio 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021".
Art. 23. (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, contestualmente a tale pubblicazione e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato 1
1 |
Articolo 2-bis, comma 3, del |
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2 |
Articolo 3, comma 4, del Potenziamento delle reti di assistenza territoriale |
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3 |
Articolo 4, commi 1 e 2, del Disciplina delle aree sanitarie temporanee |
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4 |
Articolo 5-bis, commi 1 e 3, del Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali |
|
5 |
Articolo 12, comma 2, del Permanenza in servizio del personale sanitario |
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6 |
Articolo 13, commi 1 e 1-bis, del Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione |
|
7 |
Articolo 15, comma 1, del Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione industriale |
|
8 |
Articolo 16, commi 1 e 2, del Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività |
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9 |
Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziali |
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10 |
Articolo 73 del semplificazioni in materia di organi collegiali |
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11 |
Articolo 87, commi 6 e 7, del Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio |
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12 |
Articolo 73-bis del Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia delle forze armate e dei vigili del fuoco |
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13 |
Articolo 83 del Sorveglianza sanitaria |
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14 |
Artìcolo 101, comma 6-ter, del Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica |
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15 |
Articolo 102, comma 6, del Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie |
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16 |
Articolo 122, comma 4, del |
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17 |
Articolo 1, comma 4-bis, del Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020) |
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18 |
Articolo 3, comma 1, del Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione |
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19 |
Articolo 6, comma 4, del Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari |
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20 |
Articolo 7, comma 1, terzo e quarto periodo, del |
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21 |
Articolo 4 del Proroga sottoscrizione e comunicazione contratti finanziari |
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22 |
Articolo 27-bis, comma 1, del Distribuzione in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti |
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23 |
Articolo 38, commi 1 e 6, del Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata |
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24 |
Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 |
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25 |
Articolo 4, commi 1 e 3, del Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19 |
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26 |
Articolo 9 del Proroga piani terapeutici |
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27 |
Articolo 33 del Proroga sottoscrizione e comunicazione contratti finanziari |
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28 |
Articolo 34 del |
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29 |
Articolo 90, commi 3 e 4, del |
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30 |
Articolo 100 del |
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31 |
Articolo 232, commi 4 e 5, del Edilizia scolastica |
|
32 |
Articolo 263, comma 1, del |
|
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma inserito dalla L. di conversione.
[3] Comma inserito dalla L. di conversione.
[4] Comma inserito dalla L. di conversione.
[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[6] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[7] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[8] Comma inserito dalla L. di conversione.
[9] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[10] Comma così modificato dall'art. 10 del
[11] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[12] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[13] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[14] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 1 del
[15] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[16] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[17] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[18] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[19] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[20] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[21] Comma inserito dalla L. di conversione.
[22] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[23] La Corte costituzionale, con sentenza 7 dicembre 2021, n. 236, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[24] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[25] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[26] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[27] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 3 del
[28] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[29] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[30] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[31] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[32] Comma inserito dalla L. di conversione.
[33] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[34] Comma inserito dalla L. di conversione.
[35] Comma inserito dalla L. di conversione.
[36] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[37] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 1 del
[38] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[39] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[40] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[41] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[42] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[43] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 4 del
[44] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[45] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[46] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[47] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[48] Comma inserito dalla L. di conversione.
[49] Comma inserito dalla L. di conversione.
[50] Comma così modificato dall'art. 11 septies del
[51] Comma inserito dalla L. di conversione.
[52] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[53] Comma inserito dalla L. di conversione.
[54] Comma inserito dalla L. di conversione.
[55] Comma inserito dalla L. di conversione.
[56] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[57] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[58] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[59] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[60] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[61] Comma inserito dalla L. di conversione.
[62] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[63] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[64] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[65] Comma inserito dalla L. di conversione.
[66] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[67] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[68] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[69] Comma inserito dalla L. di conversione.
[70] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[71] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[72] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[73] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[74] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[75] Comma inserito dalla L. di conversione.
[76] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[77] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 11 sexies del
[78] Comma inserito dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 10 del
[79] Comma inserito dalla L. di conversione.
[80] Comma inserito dalla L. di conversione.
[81] Comma inserito dalla L. di conversione.
[82] Comma inserito dalla L. di conversione.
[83] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[84] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[85] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[86] Comma così modificato dalla L. di conversione. La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno 2021, n. 128, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[87] Comma inserito dalla L. di conversione.
[88] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[89] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[90] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[91] Comma inserito dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 10 del
[92] Comma inserito dalla L. di conversione.
[93] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[94] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[95] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 13 del
[96] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[97] Comma sostituito dall'art. 39 del
[98] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[99] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[100] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[101] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[102] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[103] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[104] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[105] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[106] Rubrica così modificata dall'art. 32 bis del
[107] Comma così modificato dall'art. 32 bis del
[108] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 32 bis del
[109] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[110] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[111] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[112] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[113] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[114] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[115] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[116] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[117] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[118] Allegato così modificato dalla L. di conversione.
[119] Allegato aggiunto dalla L. di conversione.