§ 63.1.476 - L. 3 agosto 2017, n. 123.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.1 agevolazioni e contributi
Data:03/08/2017
Numero:123


Sommario
Art. 1. 


§ 63.1.476 - L. 3 agosto 2017, n. 123.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

(G.U. 12 agosto 2017, n. 188)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato [1]

 

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91

 

     All'articolo 1:

     al comma 2:

     alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o entro centoventi giorni se residenti all'estero»;

     alla lettera b), dopo le parole: «non risultino già» sono inserite le seguenti: «titolari di attività di impresa in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto o»;

     il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le università, nonchè le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, possono fornire a titolo gratuito, previa comunicazione al soggetto gestore di cui al comma 3, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale ai soggetti di cui al comma 2. Le amministrazioni pubbliche prestano i servizi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

     al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «entro sessanta giorni» sono inserite le seguenti: «, o entro centoventi giorni in caso di residenza all'estero,»;

     al comma 7:

     al primo periodo, le parole: «40 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro»;

     al secondo periodo, le parole: «40 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro» e le parole: «regolamento (UE) n. 1407/2013» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014,»;

     dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

     «8-bis. Nel caso in cui, ai sensi del comma 7, i beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo si costituiscano in società cooperative, possono essere concesse, nei limiti delle risorse disponibili, anche le agevolazioni di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Resta fermo il rispetto dei limiti di cui ai citati regolamenti (UE) n. 1407/2013 e (UE) n. 717/2014 sulla disciplina degli aiuti de minimis.

     8-ter. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: "all'articolo 2135" sono inserite le seguenti: ", terzo comma, "»;

     al comma 9, lettera b), primo periodo, le parole: «per la restituzione dei finanziamenti concessi dagli istituti di credito da parte del soggetto gestore» sono sostituite dalle seguenti: «per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito»;

     al comma 10, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Sono finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici»;

     dopo il comma 12 è inserito il seguente:

     «12-bis. Al momento dell'accettazione del finanziamento e per tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, a pena di decadenza, non deve risultare titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto»;

     dopo il comma 15 è inserito il seguente:

     «15-bis. Ciascuna delle regioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse proprie disponibili, sulla base di una graduatoria regionale, può finanziare gli eventuali progetti imprenditoriali di cui al presente articolo ammessi alla misura ma rimasti esclusi dal finanziamento in ragione dell'esaurimento delle risorse disponibili»;

     dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

     «17-bis. Nel sito internet di Invitalia sono pubblicati gli elenchi dei beneficiari, suddivisi per provincia, con l'indicazione degli importi concessi, sia a fondo perduto sia sotto forma di prestito, e degli istituti di credito concedenti. Gli elenchi sono aggiornati periodicamente, almeno con cadenza annuale».

     All'articolo 2, comma 3, capoverso 2-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le attività che le predette società esercitano a favore dei soci dei consorzi agrari che ne detengono la partecipazione sono svolte nel rispetto degli scopi e delle finalità mutualistiche dei consorzi».

     Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

     «Art. 2-bis. (Interventi urgenti a favore della ricerca per contrastare la diffusione del coleottero Xylosandrus compactus). - 1. Per fronteggiare i danni causati dal coleottero Xylosandrus compactus, con particolare riferimento ai carrubi nella Regione siciliana, nonchè i danni causati dal batterio della Xylella fastidiosa al settore olivicolo-oleario e quelli derivanti dalla diffusione della Botrytis cinerea al settore vitivinicolo, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il fondo per la ricerca, con dotazione pari a 200.000 euro per l'anno 2017, al fine di promuovere interventi volti al contrasto alla diffusione del coleottero, allo studio della bioetologia del medesimo e alla configurazione di strategie ecocompatibili di profilassi e terapia per il contenimento delle infestazioni.

     2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

     3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 200.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

     All'articolo 3:

     al comma 2:

     alla lettera b), le parole: «delle leggi» sono sostituite dalle seguenti: «delle norme vigenti»;

     la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo e le relative unità immobiliari che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni o nelle quali non risultino più operative aziende o società da almeno quindici anni»;

     al comma 3, le parole: «Entro tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro sei mesi»;

     il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la ricognizione di cui al comma 3, i comuni pubblicano nel proprio sito internet istituzionale l'elenco dei beni oggetto di ricognizione»;

     al comma 5, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Per i terreni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono ammessi a valutazione anche i progetti che prevedano i cambi di destinazione d'uso o consumo di suolo non edificato purchè siano conformi alle procedure di legge sugli strumenti urbanistici.»;

     al comma 7, lettera d., sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè la conformità alle norme in materia urbanistica per le aree edificate di cui al comma 2, lettera c)»;

     al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mancata manifestazione del consenso dell'avente diritto nei modi e nelle forme previsti dal presente comma determina la nullità del progetto e del contratto di affitto.»;

     al comma 13, dopo la parola: «artigianali» sono inserite le seguenti: «o turistico-ricettive»;

     al comma 16, dopo le parole: «trasmettono alle regioni» sono inserite le seguenti: «, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3,»;

     dopo il comma 17 sono aggiunti i seguenti:

     «17-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 4:

     1) dopo le parole: "aprile 2017" sono inserite le seguenti: "e dalla eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017";

     2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui le agevolazioni richieste ai sensi del presente comma eccedano le risorse stanziate dal comma 6, si provvede mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili.";

     b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, per le imprese agricole che hanno subito danni dalla eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017, entro il 31 dicembre 2017".

     17-ter. Gli atti di disposizione intervenuti in data anteriore al 6 settembre 1985 aventi ad oggetto terreni gravati da uso civico, adottati in violazione delle disposizioni in materia di alienazione di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono da considerarsi validi ed efficaci ove siano stati destinati al perseguimento dell'interesse generale di sviluppo economico della Sardegna, con inclusione nei piani territoriali di sviluppo industriale approvati in attuazione del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Gli stessi terreni sono sottratti dal regime dei terreni ad uso civico, con decorrenza dalla data di approvazione dei piani o loro atti di variante, adottati ai sensi delle citate disposizioni o in attuazione della legge 6 ottobre 1971, n. 853. Restano ferme le disposizioni vigenti che prevedono il pagamento di canoni o altre prestazioni pecuniarie».

     Nel capo I, dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

     «Art. 3-bis. (Cluster tecnologici nazionali per l'accelerazione e la qualificazione della programmazione nel campo della ricerca e innovazione a favore delle aree del Mezzogiorno). - 1. I Cluster tecnologici nazionali (CTN), quali strutture di supporto e di efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello nazionale e locale, nonchè di raccordo tra le misure promosse a livello centrale e regionale e, con riferimento alle regioni del Mezzogiorno, anche quali strumenti facilitatori per l'attuazione e l'impiego degli interventi sul territorio, costituiti in seguito agli avvisi emanati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, riconducibili ai poli di innovazione di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, presentano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza per il riconoscimento nella forma di associazione riconosciuta o fondazione, secondo le norme del codice civile, ove già non costituiti in altra persona giuridica senza scopo di lucro.

     2. Ciascun CTN elabora un piano di azione triennale, aggiornato annualmente, nel quale descrive le attività che programma di svolgere, anche in chiave strategica, per il raggiungimento delle finalità, gli obiettivi, i risultati attesi, le tempistiche, gli aspetti organizzativi, le risorse necessarie, nonchè il contesto territoriale degli interventi. All'interno del piano di azione triennale è inserita una apposita sezione riferita al Mezzogiorno che, tenendo conto delle vocazioni produttive delle aree del Mezzogiorno, esplicita le azioni per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico in favore delle suddette aree, oltre che le collaborazioni con i soggetti pubblici e privati, anche di altre regioni, finalizzate al pieno coinvolgimento degli stessi per la concreta attuazione del piano di azione. Il piano di azione triennale è redatto secondo indirizzi definiti con linee guida adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito, per la sezione riferita al Mezzogiorno, il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed aggiornate periodicamente.

     3. Entro sessanta giorni dal riconoscimento di cui al comma 1, i CTN presentano il piano di azione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini della valutazione, da effettuare anche avvalendosi di esperti, e della successiva approvazione. La sezione del piano di azione riferita al Mezzogiorno costituisce oggetto di specifica valutazione e approvazione. Entro il mese di febbraio di ciascun anno i CTN presentano al medesimo Ministero l'aggiornamento annuale del piano di azione unitamente alla relazione annuale sull'attività svolta e alla rendicontazione amministrativo-contabile, ai fini della valutazione, da effettuare anche avvalendosi di esperti, e della successiva approvazione. Allo scopo di assicurare un'adeguata attività di valutazione dei piani di azione, della relazione annuale sull'attività svolta e della rendicontazione amministrativo-contabile di cui al presente articolo, nonchè di rendere più efficace l'attività di valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca, al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, le parole: "all'uno per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al cinque per cento".

     4. All'esito dell'approvazione della sezione riferita al Mezzogiorno, di cui al secondo periodo del comma 3, a favore di ciascun CTN può essere disposta un'assegnazione annuale di risorse, nella misura massima di un dodicesimo per ciascun CTN, con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato per il riparto del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine è destinata una quota annuale non superiore al 5 per cento, inclusi gli oneri per le attività di valutazione, delle disponibilità complessive del Fondo. Non possono accedere all'assegnazione annuale di risorse i CTN che non abbiano ottenuto l'approvazione della sezione riferita al Mezzogiorno. Eventuali somme residue, facenti parte della quota annuale, potranno essere assegnate ad uno o più CTN, in relazione agli esiti dell'approvazione della relazione annuale sulla attività svolta, superando la quota di finanziamento individuale pari a un dodicesimo.

     5. Per l'anno 2017, a ciascun CTN riconosciuto ai sensi del comma 1 è assegnato un contributo forfettario di euro 242.500 per consentire l'avvio delle attività previste in capo agli stessi, nonchè per la presentazione del piano di cui al primo periodo del comma 3. Al relativo onere si fa fronte, nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2017, a valere sul FIRST di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

     6. Con riferimento ai quattro CTN di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1610 del 3 agosto 2016, i termini di cui ai precedenti commi decorrono dalla data di registrazione del decreto di approvazione della graduatoria.

     7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I contributi di cui ai commi 4 e 5 sono concessi nel rispetto della disciplina di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

 

     Art. 3-ter. (Interventi in materia di integrazione salariale straordinaria per imprese operanti in aree di crisi industriale complessa). - 1. All'articolo 44, comma 11-bis, primo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: "sino al limite massimo di 12 mesi" sono inserite le seguenti: "per ciascun anno di riferimento"».

     All'articolo 4:

     al comma 2, primo periodo, le parole: «collegata alla» sono sostituite dalle seguenti: «sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della»;

     al comma 3, la parola: «relativi» è soppressa, dopo la parola: «criteri» sono inserite le seguenti: «generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area nonchè i criteri», dopo le parole: «all'articolo 5» sono inserite le seguenti: «nonchè il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo» e la parola: «definite» è sostituita dalla seguente: «definiti»;

     al comma 4, la parola: «una» è soppressa;

     dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. Ciascuna regione di cui al comma 4 può presentare una proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 2. Le regioni che non posseggono aree portuali aventi tali caratteristiche possono presentare istanza di istituzione di una ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le caratteristiche di cui al comma 2»;

     al comma 6:

     al primo periodo, dopo le parole: «La regione» sono inserite le seguenti: «, o le regioni nel caso di ZES interregionali,» e la parola: «formula» è sostituita dalla seguente: «formulano»;

     al secondo periodo, dopo la parola: «regione,» sono inserite le seguenti: «o delle regioni nel caso di ZES interregionale,»;

     al quarto periodo, dopo la parola: «Autorità» sono inserite le seguenti: «di sistema»;

     al comma 7:

     alla lettera a), dopo la parola: «garantiscano» sono inserite le seguenti: «l'insediamento e» e dopo la parola: «ZES» sono aggiunte le seguenti: «nonchè la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali»;

     all'ultimo capoverso è premessa la seguente parola: «7-bis» e dopo la parola: «Autorità» sono inserite le seguenti: «di sistema».

     All'articolo 5, comma 3, lettera a), le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».

     Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 6-bis. (Disposizioni per agevolare le intese regionali a favore degli investimenti). - 1. Al fine di favorire gli investimenti, per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio nell'ambito delle intese territoriali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per gli anni 2017-2019, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato nel limite del doppio degli spazi finanziari resi disponibili, purchè non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero purchè le suddette somme non siano relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate sono destinate dalle regioni alla riduzione del debito e agli investimenti, nel rispetto del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

 

     Art. 6-ter. (Misure per il completamento delle infrastrutture). - 1. Al fine di consentire la completa realizzazione di opere pubbliche, al punto 5.4 dell'allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: "A seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorchè non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta, costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno che, nel frattempo, sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione." sono sostituite dalle seguenti: "A seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorchè non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione se entro il secondo esercizio successivo all'aggiudicazione non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione e l'ente interessato rispetti i vincoli di bilancio definiti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243."».

     All'articolo 7:

     al comma 1, le parole: «della lettera f-ter)» sono sostituite dalle seguenti: «dalla lettera f-ter)»;

     dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. Per la realizzazione di interventi urgenti previsti per la città di Matera designata "Capitale europea della cultura 2019", su richiesta del comune di Matera, si procede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla sottoscrizione di un apposito Contratto istituzionale di sviluppo, che prevede come soggetto attuatore l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.. Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi ricompresi nel Contratto sono trasferite annualmente, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e previo nulla osta del soggetto coordinatore degli interventi individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2017, ad una contabilità speciale intestata al soggetto attuatore. Il soggetto attuatore presenta il rendiconto della contabilità speciale di cui è titolare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo le modalità di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

     All'articolo 8:

     dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

     «1-bis. L'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, si interpreta nel senso che nella categoria dei crediti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA.

     1-ter. Non possono essere distratte dalla destinazione prevista, nè essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli soggetti partecipanti ovvero del Gestore della rete di trasmissione nazionale ovvero del soggetto cui potrà essere affidata la gestione delle garanzie stesse, anche in caso di apertura di procedure concorsuali, le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dai soggetti partecipanti al sistema di remunerazione della capacità di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, in qualunque forma prestate. Durante il periodo di partecipazione al mercato della capacità e per l'intera durata degli impegni contrattuali non opera, nei confronti dell'ammontare garantito, la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria.

     1-quater. L'articolo 11-ter del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non si applica ai Corpi volontari dei vigili del fuoco, nonchè alle relative unioni»;

     la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni di semplificazione in materia di amministrazione straordinaria e in materia di armonizzazione dei sistemi contabili».

     All'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. I numeri da 1 a 7 della parte premessa all'introduzione dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dal seguente:

     "1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonchè nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017"».

     Nel capo III, dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:

     «Art. 9-bis. (Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Procedura d'infrazione n. 2017/0127). - 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 217, comma 1, dopo le parole: "Il presente titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente" sono inserite le seguenti: ", favorendo, fra l'altro, livelli sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica," e dopo le parole: "come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio" sono inserite le seguenti: "e dalla direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio";

     b) all'articolo 218, comma 1, dopo la lettera dd) sono aggiunte le seguenti:

     "dd-bis) plastica: un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse;

     dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti;

     dd-quater) borse di plastica in materiale leggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto;

     dd-quinquies) borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi;

     dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti;

     dd-septies) borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002;

     dd-octies) commercializzazione di borse di plastica: fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonchè da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti";

     c) all'articolo 219, comma 3, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

     "d-bis) gli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e le misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica;

     d-ter) la sostenibilità dell'utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili;

     d-quater) l'impatto delle borse oxo-degradabili, come definito dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 20-bis, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE";

     d) all'articolo 219, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     "3-bis. Al fine di fornire idonee modalità di informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili, i produttori delle borse di cui agli articoli 226-bis e 226-ter, ferme le certificazioni ivi previste, devono apporre su tali borse i propri elementi identificativi, nonchè diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili. Alle borse biodegradabili e compostabili si applica il disciplinare delle etichette o dei marchi adottato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 94/62/CE";

     e) dopo l'articolo 220 è inserito il seguente:

     "Art. 220-bis. (Obbligo di relazione sull'utilizzo delle borse di plastica). - 1. Il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 acquisisce dai produttori e dai distributori di borse di plastica i dati necessari ad elaborare la relazione annuale prevista dall'articolo 4, paragrafo 1-bis, della direttiva 94/62/CE e comunica tali dati alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tal fine, è modificato con le modalità previste dalla medesima legge. Le informazioni sono fornite per via telematica e riguardano ciascuna categoria di borse di plastica di cui all'articolo 218, comma 1, lettere dd-ter), dd-quater), dd-quinquies), dd-sexies) e dd-septies).

     2. I dati sono elaborati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in attuazione della metodologia di calcolo dell'utilizzo annuale pro capite di borse di plastica e dei modelli di segnalazione stabiliti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1-bis, della direttiva 94/62/CE. Dal 27 maggio 2018, i dati relativi all'utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero sono comunicati alla Commissione europea con la relazione sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in conformità all'articolo 12 della medesima direttiva";

     f) all'articolo 224, comma 3, lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonchè campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sugli impatti delle borse di plastica sull'ambiente, in particolare attraverso la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 219, comma 3, lettere d-bis), d-ter) e d-quater)";

     g) nel titolo II della parte quarta, dopo l'articolo 226 sono aggiunti i seguenti:

     "Art. 226-bis. (Divieti di commercializzazione delle borse di plastica). - 1. Fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, è vietata la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, nonchè delle altre borse di plastica non rispondenti alle seguenti caratteristiche:

     a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:

     1) con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

     2) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;

     b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:

     1) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

     2) con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.

     2. Le borse di plastica di cui al comma 1 non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite.

     Art. 226-ter. (Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero). - 1. Al fine di conseguire, in attuazione della direttiva (UE) 2015/720, una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica, è avviata la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero diverse da quelle aventi entrambe le seguenti caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da organismi accreditati:

     a) biodegradabilità e compostabilità secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002;

     b) contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo le percentuali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), determinato sulla base dello standard di cui al comma 4.

     2. La progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero è realizzata secondo le seguenti modalità:

     a) dal 1º gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;

     b) dal 1º gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;

     c) dal 1º gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.

     3. Nell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono fatti comunque salvi gli obblighi di conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti (UE) n. 10/2011, (CE) n. 1935/2004 e (CE) n. 2023/2006, nonchè il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.

     4. Gli organismi accreditati certificano la presenza del contenuto minimo di materia prima rinnovabile determinando la percentuale del carbonio di origine biologica presente nelle borse di plastica rispetto al carbonio totale ivi presente ed utilizzando a tal fine lo standard internazionale vigente in materia di determinazione del contenuto di carbonio a base biologica nella plastica ovvero lo standard UNI CEN/TS 16640.

     5. Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite";

     h) all'articolo 261, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

     "4-bis. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 226-bis e 226-ter è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro.

     4-ter. La sanzione amministrativa di cui al comma 4-bis è aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonchè in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-bis e 226-ter.

     4-quater. Le sanzioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981".

     2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

     3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogati:

     a) i commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

     b) l'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28.

 

     Art. 9-ter. (Disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle regioni). - 1. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, secondo le procedure ordinarie di spesa, le regioni sono tenute a conseguire un valore positivo del saldo previsto dall'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla differenza tra le risorse accertate nel 2017 riversate alle regioni a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni dell'esercizio 2017. Conseguentemente, negli esercizi dal 2018 al 2020, il predetto obiettivo di saldo è ridotto di un importo pari agli impegni correlati alle risorse accertate di cui al periodo precedente, fermo restando il conseguimento di un saldo non negativo.

 

     Art. 9-quater. (Disposizioni concernenti i servizi di trasporto pubblico locale). - 1. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

     "e) in caso di sostituzione del gestore a seguito di gara, previsione nei bandi di gara del trasferimento senza soluzione di continuità di tutto il personale dipendente dal gestore uscente al subentrante con l'esclusione dei dirigenti, applicando in ogni caso al personale il contratto collettivo nazionale di settore e il contratto di secondo livello o territoriale applicato dal gestore uscente, nel rispetto delle garanzie minime disciplinate all'articolo 3, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001. Il trattamento di fine rapporto relativo ai dipendenti del gestore uscente che transitano alle dipendenze del soggetto subentrante è versato all'INPS dal gestore uscente".

     2. All'articolo 71, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, al primo periodo, dopo la parola: "accertatori" sono aggiunte le seguenti: ", previa verifica della possibilità di reimpiegare efficacemente con tali mansioni il personale dipendente dichiarato non idoneo".

 

     Art. 9-quinquies. (Modifica all'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50). - 1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 12-quinquies è abrogato.

 

     Art. 9-sexies. (Norme di contrasto del fenomeno degli incendi boschivi). - 1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili".

     2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, è inserito il seguente:

     "1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 423-bis e 424 del codice penale e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria"».

     All'articolo 10:

     al comma 1, le parole: «14 settembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «14 settembre 2015»;

     dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

     «1-bis. All'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'anno 2017 e nel limite di spesa di 7 milioni di euro per il medesimo anno, a ciascuno dei soggetti di cui al presente comma è altresì riconosciuta la medesima indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in corso d'anno. Al relativo onere, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

     1-ter. All'articolo 1, comma 347, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "dell'indennità" sono sostituite dalle seguenti: "delle indennità"».

     Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 10-bis. (Progetti speciali di prevenzione dei danni nella regione Sardegna). - 1. La disposizione di cui all'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è prorogata fino al 31 dicembre 2019.

 

     Art. 10-ter. (Disposizioni in materia di sviluppo di unità produttive del Ministero della difesa nel Mezzogiorno). - 1. Al fine di consentire il raggiungimento dell'economica gestione delle unità produttive dell'Agenzia industrie difesa di Fontana Liri, Messina, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Capua, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 48, comma 1, primo periodo, le parole: "ed è organizzata in funzione del conseguimento dei suoi specifici obiettivi, ai sensi dell'articolo 12" sono sostituite dalle seguenti: "per il conseguimento dei suoi specifici obiettivi e missioni, nonchè per lo svolgimento dei compiti permanenti così come previsto dall'articolo 12";

     b) all'articolo 2190:

     1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

     2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. Allo scopo di conseguire il processo di risanamento del sistema costituito dalle unità produttive di cui all'articolo 48, comma 1, l'Agenzia predispone, entro il 31 dicembre 2017, un piano industriale triennale, da approvare con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che individui le progressive misure volte a realizzare sinergie gestionali nell'ambito della propria attività anche attraverso il conseguimento della complessiva capacità di operare dell'Agenzia medesima secondo criteri di economica gestione. Al termine del predetto triennio, il Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, opera una verifica della sostenibilità del sistema industriale dell'Agenzia e, in sede di approvazione del nuovo piano industriale triennale, individua le unità produttive i cui risultati compromettono la stabilità del sistema ed il conseguimento dell'economica gestione dell'Agenzia e per le quali il Ministero della difesa procede alla liquidazione coatta amministrativa"».

     All'articolo 11:

     dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, provvede a monitorare l'efficacia e la validità dei progetti e delle relative finalità di cui al comma 2, nonchè a valutare ex post la qualità dei risultati conseguiti»;

     dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

     «4-bis. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno, volti a favorire il corretto sviluppo dei processi cognitivi e comunicativi dei bambini sordi e la loro inclusione sociale, nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di riordino degli istituti atipici di cui all'articolo 67, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed al fine di consentire il funzionamento degli stessi sino all'entrata in carica dei nuovi organi direttivi, ai medesimi istituti è assegnato un contributo pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

     4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107».

     Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 11-bis. (Misure urgenti per garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018 nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017). - 1. Per consentire il regolare inizio dell'anno scolastico 2017/2018 nella regione Abruzzo e nelle altre regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, dopo le parole: "2016/2017", ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: "e 2017/2018";

     b) al comma 2, le parole: "ed euro 15 milioni nell'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 10 milioni nell'anno 2017 ed euro 5 milioni nell'anno 2018";

     c) al comma 5, alinea, le parole: "ed euro 15 milioni nell'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 10 milioni nell'anno 2017 ed euro 5 milioni nell'anno 2018";

     d) al comma 5, lettera a), dopo le parole: "5 milioni nel 2016" sono inserite le seguenti: "ed euro 5 milioni nel 2018";

     e) al comma 5, lettera b), le parole: "15 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni".

 

     Art. 11-ter. (Misure per interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici). - 1. Al fine di agevolare la redistribuzione delle somme definanziate, relative alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e alle delibere del CIPE n. 32/2010, del 13 maggio 2010, e n. 6/2012, del 20 gennaio 2012, nell'ambito delle stesse regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti, all'articolo 1, comma 165, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al quarto periodo:

     1) dopo la parola: "somme" sono inserite le seguenti: ", già disponibili o che si rendano disponibili a seguito dei definanziamenti,";

     2) le parole: "nazionale triennale 2015-2017 di cui al comma 160" sono sostituite dalle seguenti: "delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti";

     3) dopo la parola: "Comitato" sono inserite le seguenti: "entro il 31 dicembre 2017";

     4) le parole: "nonchè degli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica" sono soppresse;

     b) al settimo periodo:

     1) dopo la parola: "revoca" sono inserite le seguenti: ", già disponibili o che si rendano disponibili,";

     2) le parole: "nazionale triennale 2015-2017" sono sostituite dalle seguenti: "delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti";

     c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le erogazioni sono effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo modalità operative da definire a stato di avanzamento dei lavori".

     2. Gli enti locali beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti a trasmettere le informazioni relative agli investimenti effettuati al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP) del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

     3. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al primo periodo, le parole: "commi 161 e 165" sono sostituite dalle seguenti: "comma 161".

 

     Art. 11-quater. (Interventi urgenti in materia di edilizia giudiziaria nelle regioni del Mezzogiorno). - 1. Al fine di favorire la piena funzionalità del sistema giudiziario nel Mezzogiorno, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, da destinare ad interventi urgenti connessi alla progettazione, alla ristrutturazione, all'ampliamento e alla messa in sicurezza delle strutture giudiziarie ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

     All'articolo 12:

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. A decorrere dall'anno 2018 la dotazione standard di docenza di cui al comma 2, lettera a), è determinata in modo che rimanga costante quando il numero di studenti è compreso tra le numerosità minime e massime per ogni classe di corso di studi, stabilite con il decreto di cui al comma 6»;

     al comma 3, dopo le parole: «differenti contesti» sono inserite le seguenti: «economici e territoriali», le parole: «può essere aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiunto» e dopo le parole: «ripartizione territoriale» sono inserite le seguenti: «, di norma a livello regionale,»;

     al comma 6, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

     il comma 8 è sostituito dal seguente:

     «8. Ai fini di cui al comma 7, il costo standard per studente di ateneo è moltiplicato per il numero di studenti regolarmente iscritti al corso di studi da un numero di anni accademici non superiore alla sua durata normale, cui si aggiungono gli studenti iscritti al primo anno fuori corso»;

     dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

     «8-bis. All'Accademia nazionale di Santa Cecilia è concesso, per l'anno 2017, un contributo straordinario di 4 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2018, un contributo ordinario di euro 250.000 annui a copertura degli oneri riferibili al pagamento degli emolumenti dei docenti dei corsi di perfezionamento istituiti dall'articolo 1 del regio decreto 22 giugno 1939, n. 1076, e relativi agli insegnamenti individuati dall'articolo 2 del medesimo regio decreto. Al relativo onere si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163».

     Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

     «Art. 12-bis. (Ulteriori disposizioni per le università). - 1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, rientrano tra i fondi statali di incentivazione le quote destinate agli atenei diverse da quelle di seguito elencate: la quota base, la quota premiale e l'intervento perequativo del fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche e il fondo per le borse di studio universitarie post lauream, in quanto già ricomprese nella quota relativa alla legge 14 agosto 1982, n. 590».

     All'articolo 13, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

     «1-bis. All'articolo 1, comma 6-undecies, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13, dopo le parole: "e, per la parte eccedente, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20" sono inserite le seguenti: ", mediante la sottoscrizione di obbligazioni emesse dall'organo commissariale di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 1 del 2015", dopo le parole: "interventi per il risanamento e la bonifica ambientale" sono inserite le seguenti: "dei siti facenti capo ad Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "I crediti derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni di cui al periodo precedente sono estinti con le modalità di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91".

     1-ter. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, si attua nel senso che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del gruppo Ilva, le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono destinate all'attuazione e realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria nei limiti di quanto eccedente gli investimenti ambientali previsti nell'ambito dell'offerta vincolante definitiva del soggetto aggiudicatario della procedura di trasferimento dei complessi aziendali e, per la restante parte, alle ulteriori finalità previste dal medesimo articolo 3, comma 1, per le società del gruppo Ilva in amministrazione straordinaria».

     Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 13-bis. (Disposizioni in materia di bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio). - 1. All'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Tale importo è versato dal Soggetto Attuatore alla curatela fallimentare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, facendo comunque salvi gli effetti di eventuali opposizioni del Commissario straordinario del Governo, del Soggetto Attuatore, della curatela fallimentare o di terzi interessati, da proporre, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, ovvero, se successiva, dalla data della conoscenza della predetta rilevazione; per l'acquisizione della provvista finanziaria necessaria al suddetto versamento e anche al fine di soddisfare ulteriori fabbisogni per interventi necessari all'attuazione del programma di cui al comma 8, il Soggetto Attuatore è autorizzato a emettere su mercati regolamentati strumenti finanziari di durata non superiore a quindici anni".

 

     Art. 13-ter. (Disposizioni per l'accesso al trattamento pensionistico dei lavoratori occupati in imprese che impiegano amianto). - 1. All'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "nel corso degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020".

     2. All'articolo 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" e le parole: "entro l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno 2020".

     3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 2,1 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, in 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 e in 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, e agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede, per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 190 del 2014.

     4. Agli oneri valutati di cui al comma 3 si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

     All'articolo 14:

     al comma 1, lettera b), le parole: «31 luglio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2018»;

     al comma 2, le parole: «6 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «18 milioni»;

     al comma 3:

     l'alinea è sostituito dal seguente: «Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 45 milioni di euro per l'anno 2019, in 72 milioni di euro per l'anno 2020, in 51 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 6 milioni di euro per l'anno 2024 e pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 18 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:»;

     alla lettera b), le parole: «quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a 18 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 38 milioni di euro per l'anno 2019, a 66 milioni di euro per l'anno 2020, a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 4 milioni di euro per l'anno 2024»;

     alla lettera d), le parole: «a 6 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a 18 milioni».

     Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 15-bis. (Modifica all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62). - 1. All'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, il terzo comma è sostituito dal seguente:

     "La Commissione può svolgere attività conoscitiva e può altresì procedere, secondo modalità definite da un regolamento interno, alla consultazione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, della Conferenza delle regioni e delle province autonome e delle associazioni di enti locali, nonchè di rappresentanti dei singoli enti territoriali".

 

     Art. 15-ter. (Sanzioni ISTAT per i comuni di minori dimensioni demografiche). - 1. In relazione alle disposizioni concernenti il Sistema statistico nazionale, di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e in considerazione della gravosità degli adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni demografiche, per i comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti le sanzioni di cui all'articolo 11 del predetto decreto legislativo, relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, sono sospese e, in caso di avvenuta irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fino al 30 novembre 2017, data entro la quale i comuni stessi devono completare ed inviare le rilevazioni in questione. Non si fa luogo a restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di sanzione.

 

     Art. 15-quater. (Disapplicazione delle sanzioni per i comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016). - 1. All'articolo 1, comma 462-ter, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "nei confronti" sono inserite le seguenti: "dei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonchè".

 

     Art. 15-quinquies. (Contributo alle province e alle città metropolitane). - 1. In considerazione dell'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali il 12 luglio 2017, il contributo di 12 milioni di euro di cui al comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è attribuito per l'anno 2017 alla città metropolitana di Milano.

     2. Alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2017, di cui 72 milioni di euro a favore delle province e 28 milioni di euro a favore delle città metropolitane. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 settembre 2017. Al fine della proposta da parte dell'UPI, ciascun presidente di provincia, entro il 4 settembre 2017, attesta all'UPI, tramite posta elettronica certificata, la necessità di risorse per il perseguimento dell'equilibrio di parte corrente, risultante dal prospetto "equilibri di bilancio" di cui all'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento alle funzioni fondamentali. Tale prospetto è formulato in coerenza con lo schema di bilancio presentato dallo stesso presidente della provincia ai sensi dell'articolo 174, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, asseverato dall'organo di revisione, e dal quale deve emergere, anche considerando l'integrale utilizzo dell'avanzo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, lo squilibrio di parte corrente, limitatamente alle funzioni fondamentali. Tale attestazione è verificata dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro dieci giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto è comunque adottato tenendo anche conto della stima dell'equilibrio corrente 2016, al netto dell'utilizzo dell'avanzo sulla base degli ultimi dati disponibili relativi all'anno 2016.

     3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

     a) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme impegnate e non più dovute, per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Le suddette somme restano acquisite all'erario;

     b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

     4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 15-sexies. (Intese regionali per la cessione di spazi finanziari agli enti locali). - 1. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, nell'ambito delle intese regionali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. A tal fine ciascuna regione e provincia autonoma comunica, entro il termine perentorio del 30 settembre, agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

 

     Art. 15-septies. (Gestione dei contenziosi relativi agli interventi per il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria). - 1. È a carico dei soggetti competenti alla realizzazione degli interventi inclusi nel programma di risanamento e di sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria la gestione dei relativi contenziosi ed ogni ulteriore onere derivante dai medesimi contenziosi, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, assegnate al programma, nel limite di una percentuale compatibile con la tipologia degli interventi.

 

     Art. 15-octies. (Disposizioni per lo svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018). - 1. L'articolo 18-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si interpreta nel senso che per necessità aggiuntive si intendono sia quelle derivanti dall'esigenza di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche per gli alunni delle istituzioni scolastiche di cui al medesimo articolo 18-bis, comma 1, sia quelle derivanti dalla necessità di garantire una nuova sede di servizio al personale docente ed ATA coinvolto negli eventi sismici, come disciplinata con i contratti collettivi integrativi regionali di cui al medesimo articolo 18-bis, comma 1, lettera b).

     2. All'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole: "2016/2017" sono inserite le seguenti: "ed il regolare avvio delle stesse nell'anno scolastico 2017/2018" e le parole: "fino al 31 agosto 2017" sono sostituite dalle seguenti: "sino alla data di effettiva attivazione del contratto-quadro di cui al comma 3 e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2017";

     b) al comma 3, la parola: "avvio" è sostituita dalla seguente: "svolgimento";

     c) al comma 4, dopo le parole: "L'acquisizione dei servizi di cui al comma 3" sono inserite le seguenti: "nelle regioni ove si sia verificata la prosecuzione dei servizi di cui al comma 1"».

     All'articolo 16, comma 4:

     al primo periodo, le parole: «per i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti» sono sostituite dalle seguenti: «che accolgono richiedenti protezione internazionale»;

     al secondo periodo, le parole: «decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre»;

     al terzo periodo, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di conversione del presente decreto»;

     al quarto periodo, la parola: «trimestrale» è soppressa e la parola: «comunica» è sostituita dalla seguente: «definisce».

     Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 16-bis. (Contributo per interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25). - 1. Per lo sviluppo dei territori delle regioni Abruzzo e Lazio ed al fine di consentire l'immediata esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25 che si rendono necessari in conseguenza degli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017, è autorizzato un contributo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 a favore della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A..

     2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

     3. Il valore degli interventi di ripristino e messa in sicurezza autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonchè il contributo di cui al presente articolo sono riportati nell'aggiornamento del piano economico-finanziario della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A..

 

     Art. 16-ter. (Sistema automatico per la detezione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane). - 1. Al fine di diminuire la compressione sui flussi turistici dovuta alla necessità di garantire la sicurezza, con particolare riferimento al centro storico della città di Palermo, capitale italiana della cultura 2018, e successivamente alla città di Matera, capitale europea della cultura 2019, è autorizzata la realizzazione di un sistema automatico per la detezione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane, attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma logistica nazionale digitale (PLN).

     2. Per la realizzazione del sistema di cui al comma 1, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato ulteriormente di 0,5 milioni di euro per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018 e di 1,5 milioni di euro per il 2019, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.

     3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per il 2017, a 2 milioni di euro per il 2018 e a 1,5 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

     Art. 16-quater. (Risorse per interventi sulla rete stradale connessa con l'itinerario Salerno-Reggio Calabria). - 1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e quelle assegnate alla società ANAS S.p.A. per l'adeguamento di alcuni tratti dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che a seguito dell'attività di project review risultino non più necessarie al completamento dei progetti sono destinate dalla società ANAS S.p.A. ad interventi di miglioramento della rete stradale calabrese inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS S.p.A. e connessa con l'itinerario Salerno-Reggio Calabria.

 

     Art. 16-quinquies. (Tavolo per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale). - 1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 12, capoverso 2-bis, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza";

     b) il comma 12-bis è sostituito dal seguente:

     "12-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre 2017, è istituito un tavolo di lavoro finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza del trasporto. Al tavolo di lavoro partecipano i rappresentanti, nel numero massimo di due ciascuno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dello sviluppo economico, delle associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), nonchè un rappresentante di ciascun operatore privato che operi in almeno quattro regioni e che non aderisca alle suddette associazioni. Ai componenti del tavolo di lavoro non sono corrisposti compensi di alcun tipo, gettoni nè rimborsi spese. Dall'istituzione e dal funzionamento del tavolo di lavoro non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

 

     Art. 16-sexies. (Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di protezione civile). - 1. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 luglio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".

     2. In considerazione della complessità della situazione determinatasi a seguito del susseguirsi di eventi sismici di forte intensità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazione, rispettivamente, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, è prorogata fino al 28 febbraio 2018. Lo stato di emergenza di cui al primo periodo può essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo massimo ulteriore di centottanta giorni. Conseguentemente, allo scopo di fronteggiare gli oneri derivanti dal proseguimento delle attività di assistenza nel prolungamento della fase di prima emergenza, assicurando le necessarie attività senza soluzione di continuità, oltre che per fare fronte all'anticipazione disposta ai sensi del comma 13 dell'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino a 500 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 700 milioni di euro".

     3. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 13 è sostituito dal seguente:

     "13. Ad esclusione degli interventi che sono ricompresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo ed a quelli relativi alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti si provvede nel limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Allo scopo di assicurare il proseguimento, senza soluzione di continuità, delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, in anticipazione rispetto a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottata d'intesa con il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, è assegnata la somma di euro 100 milioni a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002".

     4. Al fine di garantire l'omogeneità operativa delle attività funzionali al monitoraggio e al coordinamento delle attività di rendicontazione delle risorse finanziarie provenienti dall'Unione europea nonchè di assicurare il completamento dei procedimenti amministrativo-contabili di cui al comma 2 dell'articolo 42 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in relazione agli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dal 24 agosto 2016, l'autorizzazione prevista dal comma 4 dell'articolo 50-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 è prorogata fino al 28 febbraio 2019. Ai relativi oneri, quantificati in euro 1.100.000 per l'anno 2018 e in euro 190.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, come incrementata dall'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

     5. Al comma 4 dell'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "con le medesime modalità, su richiesta delle amministrazioni interessate," sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità di impiego e la ripartizione delle risorse".

     6. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 7, le parole: "esclusivamente per quelli" sono soppresse;

     b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

     "7-bis. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti all'imposta di successione nè alle imposte e tasse ipotecarie e catastali nè all'imposta di registro o di bollo gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016.

     7-ter. Le esenzioni previste dal comma 7-bis sono riconosciute esclusivamente con riguardo alle successioni di persone fisiche che alla data degli eventi sismici si trovavano in una delle seguenti condizioni:

     a) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al presente decreto;

     b) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei territori dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e dichiarati inagibili ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto;

     c) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili distrutti o dichiarati inagibili ubicati in comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto, qualora sia dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.

     7-quater. Le esenzioni previste dal comma 7-bis non si applicano qualora al momento dell'apertura della successione l'immobile sia stato già riparato o ricostruito, in tutto o in parte.

     7-quinquies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di rimborso delle somme già versate a titolo di imposta di successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di registro o di bollo, relativamente alle successioni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 7-bis e 7-ter ed aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente disposizione. Con riguardo alle somme rimborsate ai sensi del primo periodo non sono dovuti interessi".

     7. Agli oneri derivanti dal comma 6, lettera b), capoversi da 7-bis a 7-quater, valutati in euro 50.000 a decorrere dall'anno 2017, e agli oneri derivanti dal comma 6, lettera b), capoverso 7-quinquies, pari a euro 100.000 per l'anno 2017 e a euro 150.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 16-septies. (Utilizzo degli avanzi di amministrazione per i comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016). - 1. Al fine di garantire l'utilizzazione degli avanzi di amministrazione per investimenti legati al recupero e alla sistemazione di pubblici edifici e infrastrutture, all'articolo 43-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "investimenti connessi alla ricostruzione" sono inserite le seguenti: ", al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonchè al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione,".

 

     Art. 16-octies. (Modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190). - 1. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, dopo le parole: "articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni," sono inserite le seguenti: "compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonchè i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite," e dopo le parole: "al rimborso di quanto indebitamente versato," sono inserite le seguenti: "nei limiti della spesa autorizzata dal presente comma,";

     b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Successivamente al 30 ottobre 2017, gli uffici dell'Agenzia delle entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro sessanta giorni dalla richiesta, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione. Per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente nonchè titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello 740 per le stesse annualità, l'importo oggetto di rimborso viene calcolato direttamente dall'Agenzia delle entrate in funzione delle ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate. In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma";

     c) il quarto periodo è soppresso.

 

     Art. 16-novies. (Disposizioni per le celebrazioni in onore di Antonio Gramsci). - 1. Al fine di consentire lo svolgimento, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, delle celebrazioni della figura di Antonio Gramsci, in occasione dell'ottantesimo anno dalla sua scomparsa, è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 350.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

     Art. 16-decies. (Disposizioni concernenti la ripartizione delle quote aggiuntive di tonno rosso). - 1. A decorrere dall'anno 2018, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono incluse nella ripartizione delle quote aggiuntive di tonno rosso previste per l'Italia tutte le tonnare fisse elencate nell'allegato C al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 17 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2015, che presentino la relativa richiesta».

 


[1] Allegato così corretto con Errata-Corrige pubblicato nella G.U. 2 settembre 2017, n. 205.