Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico |
Capitolo: | 14.1 accademie nazionali |
Data: | 28/09/1944 |
Numero: | 359 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 14.1.5 - D.Lgs.Lgt. 28 settembre 1944, n. 359.
Ricostituzione dell'Accademia Nazionale dei Lincei.
(G.U. 9 dicembre 1944, n. 92).
L'Accademia Nazionale dei Lincei è ricostituita.
Con successivo decreto legislativo saranno date le norme per il suo ordinamento.
Il commissario, al quale è affidata la liquidazione della reale Accademia d'Italia, in virtù del D.L. 18 agosto 1944, è incaricato anche di provvedere alle operazioni necessarie per la ricostituzione dell'Accademia Nazionale dei Lincei.
L'Accademia è esente da ogni imposta o tassa generale o locale, presente o futura, salvo espressa deroga legislativa.
Gli atti dell'Accademia che sarebbero colpiti da tassa di registro godono del trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.
[1] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 1, comma 639, della