Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.6 disciplina generale |
Data: | 24/12/2007 |
Numero: | 247 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 58.6.151 - L. 24 dicembre 2007, n. 247.
Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.
(G.U. 29 dicembre 2007, n. 301)
1. La Tabella A allegata alla
2. All'articolo 1 della
a) il comma 6 è così modificato:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente legge. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni";
2) alla lettera b), il numero 2 è sostituito dal seguente:
"2) con un'anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente legge";
3) l'ultimo periodo della lettera c) è sostituito dal seguente: "Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre dell'anno avendo come riferimento per l'anno 2009 i requisiti previsti per il primo semestre dell'anno";
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre dell'anno 2012, può essere stabilito il differimento della decorrenza dell'incremento dei requisiti di somma di età anagrafica e anzianità contributiva e di età anagrafica minima indicato dal 2013 nella Tabella B allegata alla presente legge, qualora, sulla base di specifica verifica da effettuarsi, entro il 30 settembre 2012, sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato, risultasse che gli stessi effetti finanziari conseguenti dall'applicazione della Tabella B siano tali da assicurare quelli programmati con riferimento ai requisiti di accesso al pensionamento indicati a regime dal 2013 nella medesima Tabella B";
c) al comma 8, le parole: "1° marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti: "20 luglio 2007";
d) dopo il comma 18 è inserito il seguente:
"18-bis. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della
e) il comma 19 è così modificato:
1) le parole: "10.000 domande di pensione" sono sostituite dalle seguenti: "15.000 domande di pensione";
2) le parole: "di cui al comma 18" ove ricorrono sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 18 e 18-bis".
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione di un requisito anagrafico minimo ridotto di tre anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della
b) i lavoratori siano impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come definiti dal
c) i lavoratori che al momento del pensionamento di anzianità si trovano nelle condizioni di cui alla lettera b) devono avere svolto nelle attività di cui alla lettera medesima:
1) nel periodo transitorio, un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa;
2) a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa;
d) stabilire la documentazione e gli elementi di prova in data certa attestanti l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, anche con riferimento alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda, richiesti dal presente comma, e disciplinare il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva;
e) prevedere sanzioni amministrative in misura non inferiore a 500 euro e non superiore a 2.000 euro e altre misure di carattere sanzionatorio nel caso di omissione da parte del datore di lavoro degli adempimenti relativi agli obblighi di comunicazione ai competenti uffici dell'Amministrazione dell'articolazione dell'attività produttiva ovvero dell'organizzazione dell'orario di lavoro aventi le caratteristiche di cui alla lettera b), relativamente, rispettivamente, alla cosiddetta "linea catena" e al lavoro notturno; prevedere, altresì, fermo restando quanto previsto dall'articolo 484 del codice penale e dalle altre ipotesi di reato previste dall'ordinamento, in caso di comunicazioni non veritiere, anche relativamente ai presupposti del conseguimento dei benefici, una sanzione pari fino al 200 per cento delle somme indebitamente corrisposte;
f) assicurare, nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, la coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo costituito, la cui dotazione finanziaria è di 83 milioni di euro per il 2009, 200 milioni per il 2010, 312 milioni per il 2011, 350 milioni per il 2012, 383 milioni a decorrere dal 2013;
g) prevedere che, qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto di cui alle lettere c) e d) emerga, dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui alla lettera f), il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne dia notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
4. Il Governo si impegna, previa verifica del rispetto del principio della compensazione finanziaria, a stabilire entro il 31 dicembre 2011, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne, la disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici a regime.
5. In attesa della definizione del regime delle decorrenze di cui al comma 4, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dagli specifici ordinamenti, i quali, sulla base di quanto sotto disciplinato, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, è stabilito quanto segue:
a) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione, possono accedere al pensionamento sulla base del regime delle decorrenze stabilito dall'articolo 1, comma 29, della
b) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo;
c) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo;
d) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della
6. Il Governo, allo scopo di assicurare l'estensione dell'obiettivo dell'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della
7. I criteri previsti dalla normativa vigente per il riordino e la riorganizzazione, in via regolamentare, degli enti pubblici sono integrati, limitatamente agli enti previdenziali pubblici, dalla possibilità di prevedere, a tal fine, modelli organizzativi volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi di spesa anche attraverso gestioni unitarie, uniche o in comune di attività strumentali.
8. Ai fini di cui al comma 7, il Governo presenta, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano industriale volto a razionalizzare il sistema degli enti previdenziali e assicurativi e a conseguire, nell'arco del decennio, risparmi finanziari per 3,5 miliardi di euro.
9. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui al comma 7, i provvedimenti di carattere organizzatorio e di preposizione ad uffici di livello dirigenziale degli enti previdenziali pubblici resisi vacanti sono condizionati al parere positivo delle amministrazioni vigilanti e del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato alla verifica della coerenza dei provvedimenti con gli obiettivi di cui al comma 7.
10. [Fatto salvo quanto previsto al comma 11, a decorrere dal 1° gennaio 2011 l'aliquota contributiva riguardante i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima è elevata di 0,09 punti percentuali. Con effetto dalla medesima data sono incrementate in uguale misura le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle gestioni autonome dell'INPS, nonchè quelle relative agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
11. In funzione delle economie rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, da accertarsi con il procedimento di cui all'ultimo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono corrispondentemente rideterminati gli incrementi delle aliquote contributive di cui al comma 10, a decorrere dall'anno 2011. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per l'accertamento delle economie riscontrate in seguito all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, rispetto alle previsioni della spesa a normativa vigente degli enti previdenziali pubblici quali risultanti dai bilanci degli enti medesimi.
12. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è costituita una Commissione composta da dieci esperti, di cui due indicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sei indicati dalle organizzazioni dei lavoratori dipendenti e autonomi e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con il compito di proporre, entro il 31 dicembre 2008, modifiche dei criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della
a) delle dinamiche delle grandezze macroeconomiche, demografiche e migratorie che incidono sulla determinazione dei coefficienti medesimi;
b) dell'incidenza dei percorsi lavorativi, anche al fine di verificare l'adeguatezza degli attuali meccanismi di tutela delle pensioni più basse e di proporre meccanismi di solidarietà e garanzia per tutti i percorsi lavorativi, nonchè di proporre politiche attive che possano favorire il raggiungimento di un tasso di sostituzione al netto della fiscalità non inferiore al 60 per cento, con riferimento all'aliquota prevista per i lavoratori dipendenti;
c) del rapporto intercorrente tra l'età media attesa di vita e quella dei singoli settori di attività.
13. La Commissione di cui al comma 12 inoltre valuta nuove possibili forme di flessibilità in uscita collegate al sistema contributivo, nel rispetto delle compatibilità di medio-lungo periodo del sistema pensionistico. Dalla costituzione e dal funzionamento della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non sono corrisposti indennità, emolumenti o rimborsi spese.
14. In fase di prima rideterminazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della
15. All'articolo 1, comma 11, della
16. Il Governo procede con cadenza decennale alla verifica della sostenibilità ed equità del sistema pensionistico con le parti sociali.
17. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, recanti norme finalizzate all'introduzione di un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio del predetto Fondo.
18. Nell'esercizio della delega di cui al comma 17, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione di un contributo limitato nell'ammontare e nella durata;
b) ammontare della misura del contributo in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla
19. Per l'anno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della
20. Ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della
21. Il diritto ai benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della
22. Le modalità di attuazione dei commi 20 e 21 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
23. In attesa dell'introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella "tabella indennizzo danno biologico", di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del
24. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità di attuazione del comma 23.
25. Per i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2008 la durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio
26. Per i trattamenti di disoccupazione non agricola in pagamento dal 1° gennaio 2008 la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del
27. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 2008, gli aumenti di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 1 della
28. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito [3].
29. La delega di cui al comma 28 è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) graduale armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro;
b) modulazione dei trattamenti collegata all'età anagrafica dei lavoratori e alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile;
c) previsione, per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione, della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione;
d) progressiva estensione e armonizzazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione dell'attività lavorativa;
e) coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori;
f) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, anche al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale;
g) connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione, soprattutto giovanile e femminile, nonchè l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori giovani e a quelli in età più matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo;
h) potenziare i servizi per l'impiego, in connessione con l'esercizio della delega di cui al comma 30, lettera a), al fine di collegare e coordinare l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei relativi sussidi e benefici anche attraverso la previsione di forme di comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dei dati relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito.
30. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del
a) servizi per l'impiego e politiche attive [5];
b) incentivi all'occupazione;
c) apprendistato [6].
31. Nell'esercizio della delega di cui al comma 30, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) potenziamento dei sistemi informativi e di monitoraggio per una velocizzazione e semplificazione dei dati utili per la gestione complessiva del mercato del lavoro;
b) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e agenzie private, tenuto conto della centralità dei servizi pubblici, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;
c) programmazione e pianificazione delle misure relative alla promozione dell'invecchiamento attivo verso i lavoratori e le imprese, valorizzando il momento formativo;
d) promozione del patto di servizio come strumento di gestione adottato dai servizi per l'impiego per interventi di politica attiva del lavoro;
e) revisione e semplificazione delle procedure amministrative;
e-bis) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione [7];
e-ter) qualificazione professionale dei giovani che entrano nel mercato del lavoro [8];
e-quater) formazione nel continuo dei lavoratori [9];
e-quinquies) riqualificazione di coloro che sono espulsi, per un loro efficace e tempestivo ricollocamento [10];
e-sexies) collocamento di soggetti in difficile condizione rispetto alla loro occupabilità [11].
32. Nell'esercizio della delega di cui al comma 30, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) incrementare i livelli di occupazione stabile;
b) migliorare, in particolare, il tasso di occupazione stabile delle donne, dei giovani e delle persone ultracinquantenni, con riferimento, nell'ambito della Strategia di Lisbona, ai benchmark europei in materia di occupazione, formazione e istruzione, così come stabiliti nei documenti della Commissione europea e del Consiglio europeo;
c) ridefinire, ai fini di cui alle lettere a) e b), la disciplina del contratto di inserimento nel rispetto dei divieti comunitari di discriminazione diretta e indiretta, in particolare dei divieti di discriminazione per ragione di sesso e di età, per espressa individuazione, nell'ambito dei soggetti di cui alla lettera b), degli appartenenti a gruppi caratterizzati da maggiore rischio di esclusione sociale;
d) [prevedere aumenti contributivi per i contratti di lavoro a tempo parziale con orario inferiore alle dodici ore settimanali al fine di promuovere, soprattutto nei settori dei servizi, la diffusione di contratti di lavoro con orario giornaliero più elevato] [12];
e) prevedere, nell'ambito del complessivo riordino della materia, incentivi per la stipula di contratti a tempo parziale con orario giornaliero elevato e agevolazioni per le trasformazioni, anche temporanee e reversibili, di rapporti a tempo pieno in rapporti a tempo parziale avvenute su richiesta di lavoratrici o lavoratori e giustificate da comprovati compiti di cura;
f) prevedere specifiche misure volte all'inserimento lavorativo dei lavoratori socialmente utili.
33. In ordine alla delega di cui al comma 30, lettera c), da esercitare previa intesa con le regioni e le parti sociali, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva nel quadro del perfezionamento della disciplina legale della materia;
b) individuazione di standard nazionali di qualità della formazione in materia di profili professionali e percorsi formativi, certificazione delle competenze, validazione dei progetti formativi individuali e riconoscimento delle capacità formative delle imprese, anche al fine di agevolare la mobilità territoriale degli apprendisti mediante l'individuazione di requisiti minimi per l'erogazione della formazione formale;
c) con riferimento all'apprendistato professionalizzante, individuazione di meccanismi in grado di garantire la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e l'attuazione uniforme e immediata su tutto il territorio nazionale della relativa disciplina;
d) adozione di misure volte ad assicurare il corretto utilizzo dei contratti di apprendistato.
34. Per il finanziamento delle attività di formazione professionale di cui all'articolo 12 del
35. L'articolo 13 della
"Art. 13. - (Assegno mensile). - 1. Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall'INPS, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12.
2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all'INPS ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del testo unico di cui al
36. Il comma 249 dell'articolo 1 della
37. La
a) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
"Art. 12. - (Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative). - 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12-bis, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della
2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;
b) computabilità ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);
c) impiego del disabile presso i soggetti ospitanti di cui al comma 1 con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;
d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare ai soggetti ospitanti; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente ai soggetti ospitanti di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;
2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;
3) la descrizione del piano personalizzato di inserimento lavorativo.
3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della
b) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
"Art. 12-bis. - (Convenzioni di inserimento lavorativo). - 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12 gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), di seguito denominati soggetti conferenti, e i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo, di seguito denominati soggetti destinatari, apposite convenzioni finalizzate all'assunzione da parte dei soggetti destinatari medesimi di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Sono fatte salve le convenzioni in essere ai sensi dell'articolo 14 del
2. La stipula della convenzione è ammessa esclusivamente a copertura dell'aliquota d'obbligo e, in ogni caso, nei limiti del 10 per cento della quota di riserva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), con arrotondamento all'unità più vicina.
3. Requisiti per la stipula della convenzione sono:
a) individuazione delle persone disabili da inserire con tale tipologia di convenzione, previo loro consenso, effettuata dagli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del
b) durata non inferiore a tre anni;
c) determinazione del valore della commessa di lavoro non inferiore alla copertura, per ciascuna annualità e per ogni unità di personale assunta, dei costi derivanti dall'applicazione della parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonchè dei costi previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo. È consentito il conferimento di più commesse di lavoro;
d) conferimento della commessa di lavoro e contestuale assunzione delle persone disabili da parte del soggetto destinatario.
4. Possono stipulare le convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della
a) non avere in corso procedure concorsuali;
b) essere in regola con gli adempimenti di cui al
c) essere dotati di locali idonei;
d) non avere proceduto nei dodici mesi precedenti l'avviamento lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse quelle per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;
e) avere nell'organico almeno un lavoratore dipendente che possa svolgere le funzioni di tutor.
5. Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad altri istituti previsti dalla presente legge, il datore di lavoro committente, previa valutazione degli uffici competenti, può:
a) rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a due anni;
b) assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c); in tal caso il datore di lavoro potrà accedere al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, nei limiti delle disponibilità ivi previste, con diritto di prelazione nell'assegnazione delle risorse.
6. La verifica degli adempimenti degli obblighi assunti in convenzione viene effettuata dai servizi incaricati delle attività di sorveglianza e controllo e irrogazione di sanzioni amministrative in caso di inadempimento.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata, saranno definiti modalità e criteri di attuazione di quanto previsto nel presente articolo";
c) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
"Art. 13. - (Incentivi alle assunzioni). - 1. Nel rispetto delle disposizioni del
a) nella misura non superiore al 60 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con
b) nella misura non superiore al 25 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);
c) in ogni caso l'ammontare lordo del contributo all'assunzione deve essere calcolato sul totale del costo salariale annuo da corrispondere al lavoratore;
d) per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.
2. Possono essere ammesse ai contributi di cui al comma 1 le assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni devono essere realizzate nell'anno antecedente all'emanazione del provvedimento di riparto di cui al comma 4. La concessione del contributo è subordinata alla verifica, da parte degli uffici competenti, della permanenza del rapporto di lavoro o, qualora previsto, dell'esperimento del periodo di prova con esito positivo.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, hanno proceduto all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili con le modalità di cui al comma 2.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e seguenti, euro 37 milioni per l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008, annualmente ripartito fra le regioni e le province autonome proporzionalmente alle richieste presentate e ritenute ammissibili secondo le modalità e i criteri definiti nel decreto di cui al comma 5.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Le regioni e le province autonome disciplinano, nel rispetto delle disposizioni introdotte con il decreto di cui al comma 5, i procedimenti per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
9. Le regioni e le province autonome, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 10 del
10. Il Governo, ogni due anni, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste".
38. [Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'articolo 14 del
39. All'articolo 1 del
"01. Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato".
40. All'articolo 5 del
a) al comma 2, dopo le parole: "inferiore a sei mesi" sono inserite le seguenti: "nonchè decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-bis,";
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonchè nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal
4-quater. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro".
41. L'articolo 10 del
a) le lettere c) e d) del comma 7 sono sostituite dalle seguenti:
"c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
d) con lavoratori di età superiore a 55 anni";
b) sono abrogati i commi 8, 9 e 10;
c) al comma 4 sono premesse le seguenti parole: "In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4-bis,".
42. All'articolo 22, comma 2, del
43. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 40 a 42:
a) i contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano fino al termine previsto dal contratto, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del
b) il periodo di lavoro già effettuato alla data di entrata in vigore della presente legge si computa, insieme ai periodi successivi di attività ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al citato comma 4-bis, decorsi quindici mesi dalla medesima data.
44. Al
a) [all'articolo 3, comma 7:
1) nel primo periodo, le parole: "le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 8 e 9," sono sostituite dalle seguenti: "i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono, nel rispetto di quanto previsto dai commi 8 e 9," e la parola: "concordare" è sostituita dalla seguente: "stabilire";
2) nel terzo periodo, le parole da: "I contratti collettivi" fino alla parola: "stabiliscono:" sono sostituite dalle seguenti: "I predetti contratti collettivi stabiliscono:"] [14];
b) all'articolo 3, il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. L'esercizio, ove previsto dai contratti collettivi di cui al comma 7 e nei termini, condizioni e modalità ivi stabiliti, da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonchè di modificare la collocazione temporale della stessa, comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese fra le parti, di almeno cinque giorni lavorativi, nonchè il diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3"] [15];
c) all'articolo 8, il comma 2-ter è abrogato;
d) l'articolo 12-bis è sostituito dal seguente:
"Art. 12-bis. - 1. I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.
2. In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonchè nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della
3. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della
e) dopo l'articolo 12-bis è inserito il seguente:
"Art. 12-ter. - (Diritto di precedenza). - 1. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale".
45. [Gli articoli da 33 a 40 del
46. [È abolito il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del
47. [Al fine di contrastare il possibile ricorso a forme di lavoro irregolare o sommerso per sopperire ad esigenze di utilizzo di personale per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo nel settore del turismo e dello spettacolo, i relativi contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono prevedere la stipula di specifici rapporti di lavoro per lo svolgimento delle predette prestazioni durante il fine settimana, nelle festività, nei periodi di vacanze scolastiche e per ulteriori casi, comprese le fattispecie già individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del
48. [I contratti collettivi di cui al comma 47 disciplinano, in particolare:
a) le condizioni, i requisiti e le modalità dell'effettuazione della prestazione connesse ad esigenze oggettive e i suoi limiti massimi temporali;
b) il trattamento economico e normativo spettante, non inferiore a quello corrisposto ad altro lavoratore per le medesime mansioni, riproporzionato alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita;
c) la corresponsione di una specifica indennità di disponibilità nel caso sia prevista una disponibilità del lavoratore a svolgere, in un arco temporale definito, la prestazione] [19].
49. [Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 47, sono definite le modalità per lo svolgimento in forma semplificata degli adempimenti amministrativi concernenti l'instaurazione, la trasformazione e la cessazione di rapporti di lavoro di cui ai commi da 47 a 50, nonchè criteri e disposizioni specifiche per disciplinare in particolare i profili previdenziali dell'eventuale indennità di cui al comma 48] [20].
50. [Decorsi due anni dall'emanazione delle disposizioni contrattuali di cui al comma 47, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale procede con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi alla loro verifica, con particolare riferimento agli effetti in termini di contrasto del lavoro sommerso e di promozione del lavoro regolare nei settori interessati] [21].
51. Il comma 5 dell'articolo 29 del
"5. Entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilità che, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al comma 2. Decorsi trenta giorni dalla predetta data del 31 luglio e sino all'adozione del menzionato decreto, si applica la riduzione determinata per l'anno precedente, salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali in relazione all'effettiva riduzione accordata ovvero nel caso di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno di riferimento".
52. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, il datore di lavoro nel settore edile comunica all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'orario di lavoro stabilito.
53. All'articolo 5, comma 2, della
54. All'articolo 36-bis del
"7-bis. L'adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 del
55. Per gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate, l'importo giornaliero dell'indennità ordinaria di disoccupazione di cui all'articolo 7, comma 1, del
56. Ai fini dell'indennità di cui al comma 55, sono valutati i periodi di lavoro dipendente svolti nel settore agricolo ovvero in altri settori, purchè in tal caso l'attività agricola sia prevalente nell'anno ovvero nel biennio cui si riferisce la domanda.
57. Ai fini del raggiungimento del requisito annuo di 270 contributi giornalieri, valido per il diritto e la misura delle prestazioni pensionistiche, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) detrae dall'importo dell'indennità di cui al comma 55 spettante al lavoratore, quale contributo di solidarietà, una somma pari al 9 per cento della medesima per ogni giornata indennizzata sino ad un massimo di 150 giornate. Ai fini dell'accredito figurativo utile per la pensione di anzianità restano confermate le norme vigenti.
58. In via sperimentale, per l'anno 2008, nel rispetto di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, e n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, i datori di lavoro agricolo hanno diritto ad un credito d'imposta complessivo per ciascuna giornata lavorativa ulteriore rispetto a quelle dichiarate nell'anno precedente pari a 1 euro ovvero a 0,30 euro, rispettivamente nelle zone di cui all'obiettivo "convergenza" e nelle zone di cui all'obiettivo "competitività regionale e occupazionale", come individuate dal
59. Il Governo, all'esito della sperimentazione, sentite le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, procede alla verifica delle disposizioni di cui al comma 58, anche al fine di valutarne l'eventuale estensione, compatibilmente con gli andamenti programmati di finanza pubblica, alla restante parte del territorio nazionale.
60. [Al fine di promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, con effetto dal 1° gennaio 2008, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) applica, alle condizioni di seguito elencate, una riduzione in misura non superiore al 20 per cento dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese con almeno due anni di attività e comunque nei limiti di 20 milioni di euro annui, le quali:
a) siano in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro previsti dal
b) abbiano adottato, nell'ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;
c) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio o siano state destinatarie dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 5 della
61. Al primo comma dell'articolo 3 della
62. A decorrere dal 1° gennaio 2008, l'aliquota contributiva per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, di cui all'articolo 11, ultimo comma, del
63. I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, istituiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 118 della
64. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua l'obbligo di versare all'INPS l'intero contributo di cui al comma 63. In tal caso, la quota dello 0,30 per cento di cui al comma 62 segue la stessa destinazione del contributo integrativo previsto dall'articolo 25, quarto comma, della
65. Il comma 6 dell'articolo 21 della
"6. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 1079, della
66. Il secondo e il terzo periodo del comma 16 dell'articolo 01 del
67. Con effetto dal 1° gennaio 2008 è abrogato l'articolo 2 del
a) l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al presente comma ammesse allo sgravio è stabilito entro il limite massimo del 5 per cento della retribuzione contrattuale percepita;
b) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro è fissato nella misura di 25 punti percentuali;
c) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori è pari ai contributi previdenziali a loro carico sulla stessa quota di erogazioni di cui alla lettera a).
68. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 67, anche con riferimento all'individuazione dei criteri di priorità sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l'ammissione al beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa. A decorrere dall'anno 2012 lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro è concesso secondo i criteri di cui al comma 67 e con le modalità di cui al primo periodo del presente comma, a valere sulle risorse, pari a 650 milioni di euro annui, già presenti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello [24].
69. È abrogata la disposizione di cui all'articolo 27, comma 4, lettera e), del testo unico di cui al
70. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono emanate disposizioni finalizzate a realizzare, per l'anno 2008, la deducibilità ai fini fiscali ovvero l'introduzione di opportune misure di detassazione per ridurre l'imposizione fiscale sulle somme oggetto degli sgravi contributivi sulla retribuzione di secondo livello di cui al comma 67, entro il limite complessivo di 150 milioni di euro per il medesimo anno.
71. A decorrere dal 1° gennaio 2008 il contributo di cui all'articolo 2, comma 19, della
72. Al fine di consentire ai soggetti di età inferiore a trentacinque anni di sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa svolta, ovvero sviluppare attività innovative e imprenditoriali, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, il Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile [25].
73. La complessiva dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 72 è pari a 150 milioni di euro per l'anno 2008 [26].
74. [Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro con delega per la gioventù, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 72] [27].
75. Allo scopo di provvedere all'integrazione degli emolumenti spettanti ai titolari degli assegni e dei contratti di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della
76. In attesa di una complessiva riforma dell'istituto della totalizzazione dei contributi assicurativi che riassorba e superi la ricongiunzione dei medesimi, sono adottate, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le seguenti modifiche legislative:
a) all'articolo 1, comma 1, del
b) all'articolo 1, comma 1, del
77. All'articolo 2 del
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. Tale disposizione si applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008";
b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5-bis. La facoltà di riscatto di cui al comma 5 è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. In tale caso, il contributo è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto. L'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della
5-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della
78. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 76 e 77, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 8, del
79. Con riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
80. Nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall'articolo 2 del
a) coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della gestione separata di cui al comma 79, modificando conformemente la struttura di contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonchè l'entità della medesima, al fine di pervenire, secondo principi di gradualità, a decorrere dal 1° gennaio 2011, ad aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla gestione separata di cui al comma 79;
b) prevedere forme di incentivazione per la stabilizzazione degli iscritti alla propria gestione separata in analogia a quanto disposto dall'articolo 1, commi 1202 e seguenti, della
81. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, uno o più decreti legislativi finalizzati aI riordino della normativa in materia di occupazione femminile, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione, nell'ambito dell'esercizio della delega in tema di riordino degli incentivi di cui al comma 30, lettera b), di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare, nonchè a favorire l'aumento dell'occupazione femminile;
b) revisione della vigente normativa in materia di congedi parentali, con particolare riferimento all'estensione della durata di tali congedi e all'incremento della relativa indennità al fine di incentivarne l'utilizzo;
c) rafforzamento degli istituti previsti dall'articolo 9 della
d) rafforzamento dell'azione dei diversi livelli di governo e delle diverse amministrazioni competenti, con riferimento ai servizi per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti, in funzione di sostegno dell'esercizio della libertà di scelta da parte delle donne nel campo del lavoro;
e) orientamento dell'intervento legato alla programmazione dei Fondi comunitari, a partire dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Programma operativo nazionale (PON), in via prioritaria per l'occupazione femminile, a supporto non solo delle attività formative, ma anche di quelle di accompagnamento e inserimento al lavoro, con destinazione di risorse alla formazione di programmi mirati alle donne per il corso della relativa vita lavorativa;
f) rafforzamento delle garanzie per l'applicazione effettiva della parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e di lavoro;
g) realizzazione, anche ai fini di cui alla lettera e), di sistemi di raccolta ed elaborazione di dati in grado di far emergere e rendere misurabili le discriminazioni di genere anche di tipo retributivo;
h) potenziamento delle azioni intese a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile;
i) previsione di azioni e interventi che agevolino l'accesso e il rientro nel mercato del lavoro delle donne, anche attraverso formazione professionale mirata con conseguente certificazione secondo le nuove strategie dell'Unione europea;
l) definizione degli adempimenti dei datori di lavoro in materia di attenzione al genere [29].
82. All'articolo 8, comma 12, del
83. All'articolo 1, comma 791, lettera b), della
84. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per l'anno 2008, le indennità ordinarie di disoccupazione di cui all'articolo 13, commi 7 e 8, del
85. Il comma 15 dell'articolo 17 della
"15. Per l'anno 2008 ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), è riconosciuta un'indennità pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonchè la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonchè per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. Detta indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro predisposti dal Ministero dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime".
86. Le disposizioni di cui al comma 85 hanno efficacia successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni relative alla proroga degli strumenti per il reddito dei lavoratori - ammortizzatori sociali, recate dalla legge finanziaria per l'anno 2008, a valere sulle risorse a tal fine nella stessa stanziate, nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'anno 2008.
87. All'articolo 21 della
a) al comma 1, la parola: "trasformarsi" è sostituita dalla seguente: "costituirsi";
b) ai commi 4, 7 e 8, la parola: "trasformazione", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "costituzione";
c) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8-bis. Per favorire i processi di riconversione produttiva e per contenere gli oneri a carico dello Stato derivanti dall'attuazione del
88. Il decreto di cui al comma 8-bis dell'articolo 21 della
89. Il comma 13 dell'articolo 17 della
"13. Le autorità portuali, o, laddove non istituite, le autorità marittime, inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo, nonchè in quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a garantire un trattamento normativo ed economico minimo inderogabile ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative dei soggetti di cui al presente articolo e agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera b). Detto trattamento minimo non può essere inferiore a quello risultante dal vigente contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative delle imprese portuali di cui ai sopracitati articoli e dall'Associazione porti italiani (Assoporti)".
90. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, sentiti le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonchè, relativamente agli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 6, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare e delle forze di polizia a ordinamento civile. Su di essi è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle materie di competenza. Tali schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. Qualora i termini per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine è invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa la proroga del termine per l'espressione del parere. Decorso il termine di cui al terzo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del quarto periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
91. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 90 possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le stesse modalità di cui al comma 90. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive e integrative, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei decreti emanati ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato e l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.
92. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, hanno efficacia solo successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni relative all'istituzione del Fondo per il finanziamento del Protocollo del 23 luglio 2007 della presente legge, recate dalla legge finanziaria per l'anno 2008. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle risorse di cui al citato Fondo entro i limiti delle medesime.
93. Dall'emanazione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe previste dai commi 28 e 29, da 30 a 33 e 81 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
94. Fatto salvo quanto previsto ai commi 86 e 92, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008.
Allegato 1
Tabella A
Anno |
Età anagrafica |
Lavoratori dipendenti pubblici e privati |
Lavoratori autonomi iscritti all’INPS |
2008 |
58 |
59 |
2009 - dal 01/01/2009 al 30/06/2009 |
58 |
59 |
|
|
Tabella B
|
Lavoratori dipendenti pubblici e privati |
Lavoratori autonomi iscritti all’INPS |
|
(1) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva |
Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1 |
(2) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva |
Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2 |
2009 - dal 01/07/2009 al 31/12/2009 |
95 |
59 |
96 |
60 |
2010 |
95 |
59 |
96 |
60 |
2011 |
96 |
60 |
97 |
61 |
2012 |
96 |
60 |
97 |
61 |
dal 2013 |
97 |
61 |
98 |
62 |
|
|
Allegato 2
Tabella A [30]
COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE
Età |
Divisori |
Valori |
57 |
23,892 |
4,186% |
58 |
23,314 |
4,289% |
59 |
22,734 |
4,399% |
60 |
22,149 |
4,515% |
61 |
21,558 |
4,639% |
62 |
20,965 |
4,770% |
63 |
20,366 |
4,910% |
64 |
19,763 |
5,060% |
65 |
19,157 |
5,220% |
66 |
18,549 |
5,391% |
67 |
17,938 |
5,575% |
68 |
17,324 |
5,772% |
69 |
16,707 |
5,985% |
70 |
16,090 |
6,215% |
71 |
15,465 |
6,466% |
tasso di sconto = 1,5%
[1] Comma abrogato dall'art. 1, comma 39, della
[2] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 6, comma 9 bis, del
[3] Comma così sostituito dall'art. 46 della
[4] Alinea così modificato dall'art. 4 della
[5] Lettera così sostituita dall'art. 4 della
[6] Comma sostituito dall'art. 46 della
[7] Lettera aggiunta dall'art. 4 della
[8] Lettera aggiunta dall'art. 4 della
[9] Lettera aggiunta dall'art. 4 della
[10] Lettera aggiunta dall'art. 4 della
[11] Lettera aggiunta dall'art. 4 della
[12] Lettera abrogata dall'art. 39 del
[13] Comma abrogato dall'art. 39 del
[14] Lettera abrogata dall'art. 22 della
[15] Lettera abrogata dall'art. 22 della
[16] Comma abrogato dall'art. 39 del
[17] Comma abrogato dall'art. 2, comma 143, della
[18] Comma abrogato dall'art. 39 del
[19] Comma abrogato dall'art. 39 del
[20] Comma abrogato dall'art. 39 del
[21] Comma abrogato dall'art. 39 del
[22] Comma abrogato dall'art. 1, comma 865, della
[23] Alinea così modificato dall'art. 4 della
[24] Comma così modificato dall'art. 4 della
[25] Comma sostituito dall'art. 19 bis del
[26] Comma così modificato dall'art. 19 bis del
[27] Comma sostituito dall'art. 19 bis del
[28] Comma già modificato dall'art. 2 della
[29] Comma così sostituito dall'art. 46 della
[30] Per la rideterminazione della presente Tabella, vedi, da ultimo, il D.Dirig. 1 dicembre 2022 (Comunicato pubblicato nella G.U. 17 dicembre 2022, n. 294).