Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.5 prevenzione e cura delle malattie |
Data: | 24/12/2021 |
Numero: | 221 |
Sommario |
Art. 1. Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale |
Art. 2. Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 |
Art. 3. Durata delle certificazioni verdi COVID-19 |
Art. 3 bis. Certificazioni verdi COVID-19 |
Art. 4. Dispositivi di protezione delle vie respiratorie |
Art. 4 bis. Misure urgenti in materia di personale sanitario |
Art. 4 ter. Contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e istituzione del tavolo tecnico per i dispositivi medici e di protezione individuali |
Art. 5. Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base |
Art. 5 bis. Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato |
Art. 5 ter. Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico e della formazione superiore |
Art. 5 quater. Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 e uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei mezzi di trasporto |
Art. 5 quinquies. Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro |
Art. 5 sexies. Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 negli uffici giudiziari |
Art. 5 septies. Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato |
Art. 5 octies. Modifiche alla disciplina degli spostamenti |
Art. 6. Disposizioni in materia di eventi di massa o di feste all'aperto, nonchè in materia di sale da ballo, discoteche e locali assimilati |
Art. 7. Disposizioni per l'accesso dei visitatori alle strutture ospedaliere, residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice |
Art. 8. Implementazione della piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19 |
Art. 9. Esecuzione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati e gratuitamente |
Art. 10. Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 |
Art. 11. Disposizioni in materia di controlli per gli ingressi sul territorio nazionale |
Art. 12. Proroga delle disposizioni in materia di somministrazione dei vaccini in farmacia |
Art. 13. Disposizioni urgenti per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico |
Art. 13 bis. Ulteriori disposizioni in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico |
Art. 14. Potenziamento delle infrastrutture strategiche per le emergenze sanitarie |
Art. 15. Sistema di allerta COVID-19 e servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria |
Art. 16. Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da COVID-19 nonchè proroga di termini per adempimenti relativi all'anno accademico 2020/2021 |
Art. 17. Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali |
Art. 18. Disposizioni finali |
Art. 18 bis. Disciplina sanzionatoria |
Art. 18 ter. Disposizioni finanziari |
Art. 18 quater. Clausola di salvaguardia |
Art. 19. Entrata in vigore |
§ 86.5.535 - D.L. 24 dicembre 2021, n. 221. [1]
Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
(G.U. 24 dicembre 2021, n. 305)
Art. 1. Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale
1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.
2. Nell'esercizio dei poteri derivanti dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile e il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del
Art. 2. Modifiche al
1. All'articolo 1, comma 1, del
2. Al
a) all'articolo 1, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei centoventi giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
7-ter. Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative dei commi 6 e 7 sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. La cessazione del regime di quarantena di cui ai commi 6 e 7 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena»;
b) all'articolo 3, comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022» [2].
Art. 3. Durata delle certificazioni verdi COVID-19
1. All'articolo 9 del
a) al comma 3, primo e secondo periodo, le parole «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti «sei mesi» [3];
b) al comma 4-bis le parole «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».
Art. 3 bis. Certificazioni verdi COVID-19 [4]
1. All'articolo 9, comma 1, del
a) l'alinea è sostituito dal seguente: «Ai fini della normativa emergenziale connessa al rischio sanitario della diffusione degli agenti virali da COVID-19, valgono le seguenti definizioni:»;
b) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base: una delle certificazioni di cui al comma 2;
a-ter) certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato: una delle certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera a), ovvero l'avvenuta guarigione dalla predetta infezione, di cui al comma 2, lettere b) e c-bis)».
Art. 4. Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, trova applicazione anche in zona bianca [5].
2. All'articolo 5 del
«3-bis. Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da con-certo, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonchè per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, ad esclusione dei servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso» [6].
3. (Omissis) [7].
Art. 4 bis. Misure urgenti in materia di personale sanitario [8]
1. All'articolo 13, comma 1, del
Art. 4 ter. Contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e istituzione del tavolo tecnico per i dispositivi medici e di protezione individuali [9]
1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, consultate le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori di dispositivi di protezione individuale e considerati i prezzi mediamente praticati alle farmacie e ai rivenditori, definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle stesse farmacie e degli altri rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti. Il Commissario straordinario monitora l'andamento dei prezzi dei dispositivi di protezione di cui al primo periodo e riferisce al Governo.
2. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione della popolazione e di ridurre il rischio di contagio, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito presso il medesimo Ministero un tavolo tecnico con il compito di procedere all'adozione e alla pianificazione degli interventi in materia di salute e sicurezza relativi ai dispositivi medici e di protezione individuale, anche in considerazione delle nuove varianti virali. Il tavolo tecnico è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico ed è composto da rappresentanti del Ministero della salute, dell'Istituto superiore di sanità, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori e dei distributori di dispositivi medici e di protezione individuale, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nonchè da un rappresentante del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.
3. All'attuazione delle attività di cui al comma 2 le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attività del tavolo tecnico di cui al comma 2 non dà diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati.
Art. 5. Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base [10]
1. All'articolo 9-bis del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del
a) mense e catering continuativo su base contrattuale;
b) concorsi pubblici;
c) corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter.1 del presente decreto e dall'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
b) i commi 2 e 2-bis sono abrogati;
c) al comma 4, al primo periodo, le parole: «ai commi 1 e 2-bis» e «ai medesimi commi 1 e 2-bis» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «al comma 1» e «al medesimo comma 1» e il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base».
Art. 5 bis. Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato [11]
1. Dopo l'articolo 9-bis del
«Art. 9 bis.1 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato) - 1. Fino al 31 marzo 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del
a) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, all'aperto o al chiuso, da qualsiasi esercizio di cui all'articolo 4, a eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-bis;
b) alberghi e altre strutture ricettive, nonchè servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, per le attività che si svolgono al chiuso e all'aperto, nonchè spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
e) sagre e fiere, convegni e congressi;
f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, per le attività che si svolgono al chiuso e all'aperto e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
h) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonchè eventi a queste assimilati;
i) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-ter;
l) impianti di risalita con finalità turistico commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
m) partecipazione, nel pubblico, agli spettacoli aperti al pubblico, nonchè agli eventi e alle competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;
n) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati di cui all'articolo 5;
o) partecipazione, nel pubblico, a cerimonie pubbliche.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti.
3. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID- 19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1, lettera e), per l'accesso all'evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all'articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.
4. Il Ministro della salute con propria ordinanza può definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente articolo».
2. Al
a) all'articolo 5:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole: «, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2» sono soppresse;
1.2) al terzo periodo, le parole: «l'accesso agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e» sono soppresse;
1.3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In zona bianca sono consentite le feste popolari e le manifestazioni culturali all'aperto, anche con modalità itinerante e in forma dinamica, riconosciute di notevole interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
2) al comma 1-bis, secondo periodo, le parole: «esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2,» sono soppresse;
3) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento all'aperto e al 60 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata»;
b) all'articolo 7, il comma 2 è abrogato;
c) all'articolo 9, comma 10-bis, dopo la parola: «9-bis,» è inserita la seguente: «9-bis.1,»;
d) all'articolo 13, comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «e 9-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 9-bis e 9-bis.1»;
2) al terzo periodo, dopo le parole: «dell'articolo 9-bis» sono inserite le seguenti: «, al comma 3 dell'articolo 9-bis.1 e al comma 3-bis dell'articolo 5»;
3) al quarto periodo, le parole: «e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 9-bis.1, comma 1, lettere m), n) e o), in relazione al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato».
Art. 5 ter. Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico e della formazione superiore [12]
1. Al
a) l'articolo 9-ter è abrogato;
b) all'articolo 9-ter.1:
1) al comma 1:
1.1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del
1.2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è verificato dai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma o da altro personale da questi a tal fine delegato. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, sono effettuate a campione, secondo modalità di controllo che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati»;
3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2»;
c) all'articolo 9-ter.2:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonchè alle altre istituzioni di alta formazione colle-gate alle università, compresi gli studenti delle predette istituzioni, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è verificato dai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma o da altro personale da questi a tal fine delegato. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, sono effettuate a campione, secondo modalità di controllo che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021. Per le medesime finalità, le università e le altre istituzioni di cui al comma 1 sono autorizzate alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente necessari per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al medesimo comma 1. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati»;
3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2».
Art. 5 quater. Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 e uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei mezzi di trasporto [13]
1. All'articolo 9-quater del
a) al comma 1:
1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:»;
2) la lettera e-bis) è abrogata;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso ai mezzi di trasporto di cui al comma 1 e il loro utilizzo.
2-ter. A decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso ai mezzi di trasporto aerei, marittimi e terrestri e il loro utilizzo, per gli spostamenti da e per le isole con il resto del territorio italiano, è consentito anche ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base»;
c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «al medesimo comma 1» sono inserite le seguenti: «e al comma 2-bis»;
d) al comma 3-bis, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;
e) al comma 4, le parole: «ai commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2-bis e 3».
Art. 5 quinquies. Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro [14]
1. All'articolo 9-quinquies del
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022» e le parole: «la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base»;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto, nonchè dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
b) al comma 6, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».
Art. 5 sexies. Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 negli uffici giudiziari [15]
1. All'articolo 9-sexies, comma 1, del
a) le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022» e le parole: la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
Art. 5 septies. Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato [16]
1. All'articolo 9-septies del
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto, nonchè dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
b) al comma 6, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».
Art. 5 octies. Modifiche alla disciplina degli spostamenti [17]
1. All'articolo 2 del
a) al comma 1, le parole: «delle certificazioni verdi di cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base»;
b) al comma 2-sexies, le parole: «Nelle zone bianche» sono sostituite dalle seguenti: «Su tutto il territorio nazionale».
Art. 6. Disposizioni in materia di eventi di massa o di feste all'aperto, nonchè in materia di sale da ballo, discoteche e locali assimilati
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti.
2. Fino al 10 febbraio 2022, sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati [18].
Art. 7. Disposizioni per l'accesso dei visitatori alle strutture ospedaliere, residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice [19]
1. All'articolo 1-bis del
a) al comma 1, le parole: «muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso dei visitatori alle strutture di cui al comma 1 è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario.
1-ter. L'accesso alle strutture di cui al comma 1, nel medesimo periodo di cui al comma 1-bis, è consentito altresì ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) del comma 2 dell'articolo 9 del
1-quater. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso alle medesime strutture avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del
1-quinquies. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del
1-sexies. A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, è consentito altresì l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere secondo le modalità di cui ai commi 1-bis e 1-ter. Ai direttori sanitari è data facoltà di adottare misure precauzionali più restrittive in relazione allo specifico contesto epidemiologico, garantendo un accesso minimo giornaliero non inferiore a quarantacinque minuti.
1-septies. Nelle more della modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del
Art. 8. Implementazione della piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19 [20]
1. All'articolo 42 del
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2022, è autorizzata la spesa di 1.830.000 euro, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria»;
b) al comma 4, dopo le parole: «per l'anno 2021, la spesa di 3.318.400 euro» sono inserite le seguenti: «e, per l'anno 2022, la spesa di 1.523.146 euro».
2. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari ad euro 3.353.146 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della
Art. 9. Esecuzione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati e gratuitamente
1. All'articolo 5 del
a) ai commi 1 e 1-bis, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;
b) al comma 1-ter, dopo le parole «è assicurata» sono inserite le seguenti: «, fino al 31 marzo 2022,».
2. All'articolo 34, comma 9-quater, del
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2022, e dal comma 2, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità presenti nella contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del
Art. 10. Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2
1. All'articolo 3 del
a) al comma 6, le parole «e comunque entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «e comunque entro il 31 dicembre 2022»;
b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Al fine di consentire i servizi di assistenza alle funzionalità della piattaforma informativa nazionale di cui al comma 1, nonchè per far fronte agli oneri accessori connessi con il funzionamento della stessa, è autorizzata la spesa di 20.000.000 di euro per l'anno 2022. All'onere di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse già confluite sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del
2. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal comma 1, lettera b), pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
Art. 11. Disposizioni in materia di controlli per gli ingressi sul territorio nazionale
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e i servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute, effettuano, anche a campione, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale. A tal fine è autorizzata la spesa di 3.553.500 euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
2. In caso di esito positivo al test molecolare o antigenico, al viaggiatore si applica, con oneri a suo carico, la misura dell'isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, ove necessario presso gli alberghi sanitari per l'emergenza da COVID-19 («Covid Hotel») previsti dall'articolo 1, commi 2 e 3, del
Art. 12. Proroga delle disposizioni in materia di somministrazione dei vaccini in farmacia
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 471, della
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione per 4,8 milioni di euro per l'anno 2021 del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 13. Disposizioni urgenti per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico
1. Al fine di assicurare l'individuazione e il tracciamento dei casi postivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021-2022 il Ministero della difesa assicura il supporto a regioni e province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di quelle correlate di analisi e di refertazione attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale. Per incrementare le capacità diagnostiche dei laboratori militari e garantire il corretto espletamento delle attività di cui al precedente periodo, è autorizzata la spesa complessiva di euro 9.000.000 per l'anno 2021.
2. Per il pagamento degli oneri di missione, dei compensi per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico e di supporto, compreso quello delle sale operative delle Forze armate, impiegato nelle attività di cui al comma 1, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa complessiva di euro 14.500.000. I compensi accessori al personale di cui al precedente periodo sono corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della
3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato a conferire incarichi individuali a tempo determinato per la durata di sei mesi a ulteriori dieci unità di personale di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, già selezionato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del
4. Per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale di cui al comma 3 del presente articolo e dal personale di cui all'articolo 22, comma 3, del
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9.000.000 di euro per l'anno 2021 e a 14.884.871 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 13 bis. Ulteriori disposizioni in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico [27]
1. All'articolo 58, comma 4-bis, del
«f-ter) acquisto di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria».
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione di cui al comma 1 e gli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici, ai sensi della norma tecnica numero 5.3.12 di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976, in relazione al presente quadro epidemiologico e alle conoscenze sulla dinamica dei contagi da virus aerei.
Art. 14. Potenziamento delle infrastrutture strategiche per le emergenze sanitarie
1. Al fine di assicurare il potenziamento delle infrastrutture strategiche per fronteggiare le esigenze connesse all'epidemia da COVID-19 e garantire una capacità per eventuali emergenze sanitarie future, è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di 6 milioni di euro per la realizzazione e l'allestimento, da parte del Ministero della difesa, di una infrastruttura presso un sito militare individuato dal Commissario di cui all'articolo 122 del
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa [28].
Art. 15. Sistema di allerta COVID-19 e servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria
1. All'articolo 6, comma 6, del
2. All'articolo 1, comma 621, della
3. All'articolo 20, comma 1, del
a) le parole «, i cui dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività» sono soppresse [30];
b) l'ultimo periodo è soppresso.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 16. Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da COVID-19 nonchè proroga di termini per adempimenti relativi all'anno accademico 2020/2021 [31]
1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 marzo 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
1-bis. All'articolo 1, comma 993, della
2. Con riferimento al numero 22 di cui all'allegato A, il Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del
2-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2020/2021 è prorogata al 15 giugno 2022. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove [34].
Art. 17. Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali
1. Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del
2. Fermi restando quanto previsto al comma 1 nonchè il limite di spesa previsto dal presente articolo, con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità [36].
3. Le misure di cui all'articolo 9 del
3-bis. Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del
3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3-bis si applicano anche nel periodo dal 1° gennaio 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [39].
4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 3-bis, pari a 122,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 76,7 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
b) quanto a 30,7 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del
c) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
d) quanto a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 [40].
Art. 18. Disposizioni finali [41]
1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del
2. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 5 e il comma 1 dell'articolo 6 del
Art. 18 bis. Disciplina sanzionatoria [42]
1. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, comma 1, 6 e 11, comma 2, del presente decreto continua ad essere sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del
Art. 18 ter. Disposizioni finanziari [43]
1. Dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 18 quater. Clausola di salvaguardia [44]
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Art. 19. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato A
(articolo 16)
1. Articolo 2-bis, comma 3, del
Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale
2. Articolo 12, comma 1, del
Trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale sanitario
3. Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del
Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale
4. Articolo 73 del
Semplificazioni in materia di organi collegiali
5. Articolo 73-bis del
Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
6. Articolo 87, commi 6 e 7, del
Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio
6-bis. Articolo 92, comma 4-bis, del
7. Articolo 102, comma 6, del
Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie
8. Articolo 122, comma 4, del
Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19
9. Articolo 3, comma 1, del
Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione
10. Articolo 27-bis, comma 1, del
Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti
11. Articolo 38, commi 1 e 6, del
Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata
12. Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del
Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19
13. Articolo 4, commi 1 e 3, del
Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19
14. Articolo 9 del
Proroga piani terapeutici
15. Articolo 83 del
Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio
16. Articolo 90, commi 3 e 4, del
Disposizioni in materia di lavoro agile
17. [Articolo 100 del
Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali] [46]
18. Articolo 28, comma 2, del
Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà
19. Articolo 29, comma 1, del
Durata straordinaria dei permessi premio
20. Articolo 30, comma 1, del
Detenzione domiciliare
21. Articolo 10, commi 2 e 3, del
Modalità di svolgimento dei concorsi pubblici
22. Articolo 1, commi 2 e 4, del
Misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie
Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;
Visto il
Visto il
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonchè l'articolo 1, comma 1, del
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;
Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
Considerato che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono i presupposti per la proroga dello stato emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, e prorogato con l'articolo 1, comma 1, del
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus anche in occasione delle prossime festività, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di adeguare i termini previsti da vigenti disposizioni relative alle misure di contenimento della diffusione del predetto virus o connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 14 dicembre 2021 e del 23 dicembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale
1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.
2. Nell'esercizio dei poteri derivanti dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile e il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del
Art. 2. Modifiche al
1. All'articolo 1, comma 1, del
2. All'articolo 3, comma 1, del
Art. 3. Durata delle certificazioni verdi COVID-19
1. All'articolo 9 del
a) al comma 3: al primo e secondo periodo, le parole «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti «sei mesi»;
b) al comma 4-bis le parole «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».
Art. 4. Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, trova applicazione anche in zona bianca.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonchè per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.
3. L'obbligo di cui al comma 2, primo periodo, si applica, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, anche per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui all'articolo 9-quater del
Art. 5. Disposizioni in materia di consumo di cibi e bevande
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, di cui all'articolo 4 del
Art. 6. Disposizioni in materia di eventi di massa o di feste all'aperto, nonchè in materia di sale da ballo, discoteche e locali assimilati
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti.
2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Art. 7. Disposizioni per l'accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice
1. A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, di cui all'articolo 1-bis del
2. L'accesso ai locali di cui al comma 1 è consentito altresì, ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) dell'articolo 9, comma 2, del
3. Nelle more della modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del
Art. 8. Impiego delle certificazioni verdi Covid-19
1. Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso ai servizi e alle attività, di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettere c), d), f), g), h), del
2. All'articolo 9-bis, comma 1, del
3. Agli articoli 9-ter, comma 1, 9-ter.1, comma 1, 9-ter.2, comma 1, 9-quater, commi 1 e 3-bis, 9-quinquies, commi 1 e 6, 9-sexies, comma 1, 9-septies, commi 1, 6 e 7, del
4. Restano ferme le disposizioni relative agli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter del decreto-legge 1aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
5. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, si applicano fino al 31 marzo 2022.
6. All'articolo 42, comma 1, del
7. All'articolo 42, comma 4, del
8. Alla copertura dell'onere derivante dai commi 6 e 7 pari ad euro 3.353.146 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della
Art. 9. Esecuzione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati e gratuitamente
1. All'articolo 5 del
a) ai commi 1 e 1-bis, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;
b) al comma 1-ter, dopo le parole «è assicurata» sono inserite le seguenti: «, fino al 31 marzo 2022,».
2. All'articolo 34, comma 9-quater, del
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 18 milioni di euro per l'anno 2022 e dal comma 2 pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 122, del
Art. 10. Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2
1. All'articolo 3 del
a) al comma 6, le parole «e comunque entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «e comunque entro il 31 dicembre 2022»;
b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Al fine di consentire i servizi di assistenza alle funzionalità della piattaforma informativa nazionale di cui al comma 1, nonchè per far fronte agli oneri accessori connessi con il funzionamento della stessa, è autorizzata la spesa di 20.000.000 di euro per l'anno 2022. All'onere di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse già confluite sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del
2. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal comma 1, lettera b), pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
Art. 11. Disposizioni in materia di controlli per gli ingressi sul territorio nazionale
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e di assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute, effettuano, anche a campione, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale. A tal fine è autorizzata la spesa di 3.553.500 euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
2. In caso di esito positivo al test molecolare o antigenico, al viaggiatore, si applica, con oneri a proprio carico, la misura dell'isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, ove necessario presso i «Covid Hotel» previsti dall'articolo 1, commi 2 e 3, del
Art. 12. Proroga delle disposizioni in materia di somministrazione dei vaccini in farmacia
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 471, della
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione per 4,8 milioni di euro per l'anno 2021 del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 13. Disposizioni urgenti per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico
1. Al fine di assicurare l'individuazione e il tracciamento dei casi postivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021-2022 il Ministero della difesa assicura il supporto a regioni e province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di quelle correlate di analisi e di refertazione attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale. Per incrementare le capacità diagnostiche dei laboratori militari e garantire il corretto espletamento delle attività di cui al precedente periodo, è autorizzata la spesa complessiva di euro 9.000.000 per l'anno 2021.
2. Per il pagamento degli oneri di missione, dei compensi per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico e di supporto, compreso quello delle sale operative delle Forze armate, impiegato nelle attività di cui al comma 1, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa complessiva di euro 14.500.000. I compensi accessori al personale di cui al precedente periodo sono corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della
3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato a conferire incarichi individuali a tempo determinato per la durata di sei mesi a ulteriori dieci unità di personale di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, già selezionato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del
4. Per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale di cui al comma 3, e dal personale di cui all'articolo 22, comma 3, del
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9.000.000 euro nel 2021 e 14.884.871 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 14. Potenziamento delle infrastrutture strategiche per le emergenze sanitarie
1. Al fine di assicurare il potenziamento delle infrastrutture strategiche per fronteggiare le esigenze connesse all'epidemia da COVID-19 e garantire una capacità per eventuali emergenze sanitarie future, è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di 6 milioni di euro per la realizzazione e l'allestimento, da parte del Ministero della difesa, di una infrastruttura presso un sito militare individuato dal Commissario di cui all'articolo 122 del
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
Art. 15. Sistema di allerta COVID-19 e servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria
1. All'articolo 6, comma 6, del
2. All'articolo 1, comma 621, della
3. All'articolo 20, comma 1, del
a) le parole «i cui dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività» sono soppresse;
b) l'ultimo periodo è soppresso.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 16. Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da COVID -19
1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 marzo 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
2. Con riferimento al numero 22 di cui all'allegato A, il Commissario di cui all'articolo 122 del
Art. 17. Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali
1. Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto.
3. Le misure di cui all'articolo 9 del
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari a 76,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
Art. 18. Disposizioni finali
1. Fino al 31 marzo 2022 si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del
Art. 19. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato A
(articolo 16)
1. Articolo 2-bis, comma 3, del
Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale
2. Articolo 12, comma 1, del
Trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale sanitario
3. Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del
Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale
4. Articolo 73 del
Semplificazioni in materia di organi collegiali
5. Articolo 73-bis del
Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
6. Articolo 87, commi 6 e 7, del
Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio
7. Articolo 102, comma 6, del
Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie
8. Articolo 122, comma 4, del
Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19
9. Articolo 3, comma 1, del
Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione
10. Articolo 27-bis, comma 1, del
Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti
11. Articolo 38, commi 1 e 6, del
Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata
12. Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del
Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19
13. Articolo 4, commi 1 e 3, del
Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19
14. Articolo 9 del
Proroga piani terapeutici
15. Articolo 83 del
Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio
16. Articolo 90, commi 3 e 4, del
Disposizioni in materia di lavoro agile
17. Articolo 100 del
Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
18. Articolo 28, comma 2, del
Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà
19. Articolo 29, comma 1, del
Durata straordinaria dei permessi premio
20. Articolo 30, comma 1, del
Detenzione domiciliare
21. Articolo 10, commi 2 e 3, del
Modalità di svolgimento dei concorsi pubblici
22. Articolo 1, commi 2 e 4, del
Misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[3] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[4] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[6] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[7] Comma soppresso dalla L. di conversione.
[8] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[9] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[10] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.
[11] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[12] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[13] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[14] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[15] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[16] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[17] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[18] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[19] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.
[20] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.
[21] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[22] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[23] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[24] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[25] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[26] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[27] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[28] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[29] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[30] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[31] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[32] Comma inserito dalla L. di conversione.
[33] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[34] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[35] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[36] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[37] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[38] Comma inserito dalla L. di conversione.
[39] Comma inserito dalla L. di conversione.
[40] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[41] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.
[42] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[43] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[44] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[45] Numero inserito dalla L. di conversione.
[46] Numero soppresso dall'art. 23 bis del
[47] Il termine di cui al presente numero è stato prorogato al 31 dicembre 2022 dall'art. 16 del
[48] Il termine di cui al presente numero è stato prorogato al 31 dicembre 2022 dall'art. 16 del
[49] Il termine di cui al presente numero è stato prorogato al 31 dicembre 2022 dall'art. 16 del