Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 78. Prezzi |
Capitolo: | 78.1 prezzi |
Data: | 29/09/2023 |
Numero: | 131 |
Sommario |
Art. 1. Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale |
Art. 1 bis. Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in materia di servizi informativi per la pianificazione energetica comunale |
Art. 2. Misure urgenti in materia di social card, di trasporto pubblico e di borse di studio |
Art. 3. Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica |
Art. 4. Violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi |
Art. 5. Disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese |
Art. 6. Disposizioni di interpretazione autentica in materia di cessione di complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria |
Art. 7. Disposizioni in materia di potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, misure in materia di finanza pubblica nonchè disposizioni urgenti in materia di accesso al Fondo per [...] |
Art. 7 bis. Disposizioni finanziarie |
Art. 8. Entrata in vigore |
§ 78.1.265 - D.L. 29 settembre 2023, n. 131. [1]
Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.
(G.U. 29 settembre 2023, n. 228)
Capo I
Misure in materia di energia e interventi per sostenere il potere di acquisto delle famiglie
Art. 1. Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale
1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad aggiornare i valori delle compensazioni applicabili nel quarto trimestre 2023 in modo tale che, per ciascuna tipologia di cliente disagiato, i livelli obiettivo di riduzione della spesa attesa nel medesimo trimestre siano quelli previsti per l'energia elettrica dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017, e per il gas dall'articolo 3, comma 9, del
2. Con riferimento all'anno 2023, l'ARERA predispone entro il 31 maggio 2024 la relazione di rendicontazione di cui all'articolo 2-bis, comma 4, del
3. Al fine di contenere, per il quarto trimestre 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas [4].
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023.
5. In deroga a quanto previsto dal
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonchè alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del
7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 670,08 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle modifiche di cui al comma 8 [5].
8. L'articolo 3 del
«Art. 3 (Disposizioni in materia di contributo straordinario per il quarto trimestre 2023). - 1. Ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico è riconosciuto, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, un contributo straordinario, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per il medesimo bonus sociale.
2. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce la misura del contributo ripartendo nei tre mesi l'onere complessivo di cui al comma 3 in base ai consumi attesi.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2023.» [6].
9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 8, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 203,22 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle modifiche di cui al comma 8, che sono trasferite entro il 15 ottobre 2023 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), e, quanto a 96,78 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della CSEA per l'anno 2023 [7].
Art. 1 bis. Modifica all'articolo 33 del
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 del
«2-bis. Per finalità di pianificazione energetica a livello comunale, i comuni possono richiedere alla società Acquirente Unico S.p.A. la prestazione di servizi informativi sulla base dei dati disponibili nel Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del
Art. 2. Misure urgenti in materia di social card, di trasporto pubblico e di borse di studio
1. Al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, ai beneficiari della social card di cui all'articolo 1, commi da 450 a 451-bis, della
a) le parole: «con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2023»;
b) dopo le parole: «beni alimentari di prima necessità» sono aggiunte le seguenti: «e di carburanti, nonchè, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale,» [9].
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono stabiliti:
a) l'ammontare del beneficio aggiuntivo per singolo nucleo familiare;
b) le modalità di raccordo con le previsioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 451, della
c) le prescrizioni necessarie ad assicurare che l'acquisto di carburante o di abbonamenti per il trasporto pubblico locale avvenga nei limiti dell'ulteriore contributo assegnato;
d) le modalità e le condizioni di accreditamento delle imprese autorizzate alla vendita di carburanti che aderiscono a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del
4. Per far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno, il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del
5. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a euro 19.429.667 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
Art. 3. Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica
1. Al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022», a decorrere dal 1° gennaio 2024, accedono alle agevolazioni di cui al comma 4 del presente articolo le imprese che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:
a) operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;
b) operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;
c) pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere a) e b), hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, recante «Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore», avendo rispettato i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto [12].
2. Hanno diritto di accedere alle agevolazioni di cui al comma 4 anche le imprese che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni stesse, abbiano realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che operino in un settore o sotto-settore che, seppur non ricompreso tra quelli di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, sia considerato ammissibile in conformità a quanto previsto al punto 406 della comunicazione medesima. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabiliti termini e modalità per la presentazione, da parte delle imprese ovvero delle associazioni di categoria interessate, della proposta di ammissione del settore o del sotto-settore ai sensi del punto 406 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01. Gli oneri per la verifica, da parte di un esperto indipendente, dei dati necessari a dimostrare il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità di cui al punto 405, lettere a) e b), della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 sono a carico dei proponenti. Le proposte di cui al secondo periodo sono presentate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che, verificatane la regolarità e la completezza, le trasmette alla Commissione europea.
3. Non accedono alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese che, seppur in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e al comma 2, primo periodo, si trovino in stato di difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, recante «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà».
4. Le imprese di cui ai commi 1 e 2 sono soggette ai seguenti contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del
a) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera a), nella misura del minor valore tra il 15 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa;
b) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera b), nella misura del minor valore tra il 25 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa;
c) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera c), nella misura del minor valore:
1) per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5 per cento del valoreaggiunto lordo dell'impresa;
2) per l'anno 2027, tra il 55 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa;
3) per l'anno 2028, tra l'80 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa [13].
5. Qualora l'impresa di cui al comma 1, lettera b), copra almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2.1), del
6. Qualora l'impresa di cui al comma 1, lettera c), copra almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2.1), del
7. In ciascun anno, i contributi di cui ai commi 4, lettere a), b) e c), 5 e 6 non possono, in ogni caso, essere inferiori al prodotto tra 0,5 €/MWh e l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica.
8. Le imprese che accedono alle agevolazioni di cui al presente articolo sono tenute a effettuare la diagnosi energetica di cui all'articolo 8 del
a) attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l'importo dell'agevolazione percepita;
b) ridurre l'impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30 per cento del proprio fabbisogno con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio;
c) investire una quota pari almeno al 50 per cento dell'importo dell'agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare, ai sensi del punto 415 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l'assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea di cui al
9. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua i controlli per accertare l'adempimento dell'obbligo di effettuazione della diagnosi energetica di cui al primo periodo del comma 8, anche nei casi in cui l'impresa soggetta all'obbligo medesimo abbia adottato un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001. L'ENEA effettua altresì i controlli per accertare l'attuazione delle misure previste dal comma 8, lettere a), b) e c), collaborando, anche mediante lo scambio di informazioni, con il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) e con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), rispettivamente in relazione alle misure previste alla lettera b) e alla lettera c) del medesimo comma 8. Il GSE svolge i controlli per accertare la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 5 e 6. Gli esiti dei controlli di cui al presente comma sono comunicati, entro il 30 giugno di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 8, l'impresa interessata è tenuta a rimborsare l'importo delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento degli obblighi medesimi e può beneficiare di ulteriori agevolazioni ai sensi del presente articolo esclusivamente dopo aver provveduto a rimborsare l'importo stesso. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fermo restando quanto previsto al comma 10, lettera e), le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente [17].
10. L'ARERA attua le disposizioni di cui al presente articolo, definendo:
a) le modalità e i tempi con cui le imprese interessate presentano istanza di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 e attestano il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 [18];
b) le modalità con cui la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), per ciascuna annualità a decorrere dall'anno 2024, verifica il possesso, da parte delle imprese, dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e costituisce l'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica aventi diritto alle agevolazioni di cui al presente articolo, curandone l'aggiornamento;
c) le modalità per la copertura, a carico delle imprese agevolate, dei costi sostenuti dalla CSEA per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera b);
d) le modalità di calcolo del valore aggiunto lordo dell'impresa, determinato come media triennale, e del consumo realizzato di cui ai commi 1 e 2;
e) le modalità per la copertura, a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia, dei costi sostenuti dall'ENEA, dall'ISPRA e dal GSE per lo svolgimento dei controlli ai sensi del comma 9 [19];
f) le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni ai sensi dei commi 4, 5 e 6;
g) fatto salvo quanto previsto al comma 11, le modalità per il controllo ex post ai sensi del punto 413 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 e il recupero delle eventuali agevolazioni riconosciute in eccesso entro il 1° luglio dell'anno successivo [20];
h) ogni misura volta a regolare la transizione verso il regime di agevolazioni di cui al presente articolo.
11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, sono individuati le modalità e i criteri per il soddisfacimento delle condizioni e l'assolvimento degli obblighi, inclusi quelli di consumo energetico, di cui ai commi 5, 6 e 8, nonchè per lo svolgimento dei controlli ai sensi del comma 9, comprese le condizioni per la revoca totale o parziale delle agevolazioni [21].
12. La CSEA trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alle Camere e all'ARERA una relazione sull'andamento dell'applicazione del regime di agevolazioni di cui al presente articolo e provvede agli adempimenti relativi al registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, comma 6, della
13. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede all'individuazione dell'esperto indipendente per l'adempimento all'obbligo di valutazione ex post del regime di agevolazioni di cui al presente articolo ai sensi del capo 5 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01. Gli oneri derivanti dal primo periodo sono posti a carico della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia [23].
14. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
15. Al fine di assicurare la tempestiva e puntuale realizzazione delle misure di agevolazione di cui al presente articolo, la pianta organica della CSEA, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'11 marzo 2021, è incrementata di cinque unità, di cui una appartenente alla carriera dirigenziale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle disponibilità di bilancio della Cassa medesima.
Capo II
Misure in materia di versamenti fiscali
Art. 4. Violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi
1. I contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui all'articolo 6, commi 2-bis e 3, del
2. Resta fermo che le violazioni regolarizzate ai sensi del presente articolo non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria prevista dall'articolo 12, comma 2, del
Capo III
Misure a tutela del risparmio e della continuità aziendale, nonchè per il potenziamento delle attività di valutazione della spesa pubblica
Art. 5. Disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese
1. Le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al
2. Le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice di cui al
3. All'articolo 45 del
a) al comma 3-octies, il secondo periodo è soppresso;
b) al comma 3-decies:
1) al primo periodo le parole: «e, per le imprese di cui all' articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al
2) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al
c) dopo il comma 3-decies, sono aggiunti i seguenti:
«3-undecies. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-octies, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere prorogata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 3-duodecies. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al
3-duodecies. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al
Art. 6. Disposizioni di interpretazione autentica in materia di cessione di complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria
1. In coerenza con l'articolo 5, paragrafo 1, della
Art. 7. Disposizioni in materia di potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, misure in materia di finanza pubblica nonchè disposizioni urgenti in materia di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili
1. All'articolo 26, comma 3, del
2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alle società di cui alla
3. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, gli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare al PNRR (PNC), per i quali sia stata avviata da parte dei soggetti attuatori la procedura di accesso mediante l'apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ma che non siano risultati beneficiari delle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del
4. Ferme restando le condizioni per l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del
5. All'attuazione dei commi 3 e 4 si provvede nel limite delle risorse residue disponibili a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del
Capo IV
Disposizioni finali
Art. 7 bis. Disposizioni finanziarie [31]
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure di sostegno in favore delle imprese e delle famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale;
Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di consentire la tempestiva regolarizzazione in materia di certificazione dei corrispettivi;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure a tutela del risparmio e della continuità aziendale, disposizioni in materia di potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, nonchè misure in materia di finanza pubblica e disposizioni in materia di accesso al fondo opere indifferibili;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'istruzione e del merito e dell'università e della ricerca;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Misure in materia di energia e interventi per sostenere il potere di acquisto delle famiglie
Art. 1. Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale
1. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) provvede ad aggiornare i valori delle compensazioni applicabili nel quarto trimestre 2023 in modo tale che, per ciascuna tipologia di cliente disagiato, i livelli obiettivo di riduzione della spesa attesa nel medesimo trimestre siano quelli previsti per l'energia elettrica dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, e per il gas dall'articolo 3, comma 9, del
2. Con riferimento all'anno 2023, l'Autorità predispone entro il 31 maggio 2024 la relazione di rendicontazione di cui all'articolo 2-bis, comma 4, del
3. Al fine di contenere, per il quarto trimestre 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, ARERA provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023.
5. In deroga a quanto previsto dal
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonchè alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del
7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 670,08 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dalle modifiche di cui al comma 8.
8. L'articolo 3 del
«Art. 3 (Disposizioni in materia di contributo straordinario per il quarto trimestre 2023). - 1. Ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico è riconosciuto, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, un contributo straordinario, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per il medesimo bonus sociale.
2. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce la misura del contributo ripartendo nei 3 mesi l'onere complessivo di cui al comma 3 in base ai consumi attesi.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2023.».
9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 8, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 203,22 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dalle modifiche di cui al comma 8, che sono trasferite entro il 15 ottobre 2023 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e quanto a 96,78 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della CSEA per l'anno 2023.
Art. 2. Misure urgenti in materia di social card, di trasporto pubblico e di borse di studio
1. Al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, ai beneficiari della social card di cui all'articolo 1, commi da 450 a 451-bis della
a) le parole: «con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2023»;
b) dopo le parole: «beni alimentari di prima necessità» sono aggiunte le seguenti: «e di carburanti, nonchè, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale,».
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono stabiliti:
a) l'ammontare del beneficio aggiuntivo per singolo nucleo familiare;
b) le modalità di raccordo con le previsioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 451, della
c) le prescrizioni necessarie ad assicurare che l'acquisto di carburante o di abbonamenti per il trasporto pubblico locale avvenga nei limiti dell'ulteriore contributo assegnato;
d) le modalità e le condizioni di accreditamento delle imprese autorizzate alla vendita di carburanti che aderiscono a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del
4. Per far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno, il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del
5. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a euro 19.429.667 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
Art. 3. Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica
1. Al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022», a decorrere dal 1° gennaio 2024, accedono alle agevolazioni di cui al comma 4, le imprese che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:
a) operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;
b) operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;
c) pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere a) e b), hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante «Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore», avendo rispettato i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto.
2. Hanno diritto di accedere alle agevolazioni di cui al comma 4 anche le imprese che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni stesse, abbiano realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che operino in un settore o sotto-settore che, seppur non ricompreso tra quelli di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, sia considerato ammissibile in conformità a quanto previsto al punto 406 della comunicazione medesima. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabiliti termini e modalità per la presentazione, da parte delle imprese ovvero delle associazioni di categoria interessate, della proposta di ammissione del settore o del sotto-settore ai sensi del punto 406 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01. Gli oneri per la verifica, da parte di un esperto indipendente, dei dati necessari a dimostrare il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità di cui al punto 405, lettere a) e b), della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 sono a carico dei proponenti. Le proposte di cui al secondo periodo sono presentate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che, verificatane la regolarità e la completezza, le trasmette alla Commissione europea.
3. Non accedono alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese che, seppur in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e al comma 2, primo periodo, si trovino in stato di difficolta ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, recante «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà».
4. Le imprese di cui ai commi 1 e 2 sono soggette ai seguenti contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del
a) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera a), nella misura del minor valore tra il 15 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa;
b) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera b), nella misura del minor valore tra il 25 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa;
c) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera c), nella misura del minor valore:
1) per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5 per cento del valore lordo aggiunto dell'impresa;
2) per l'anno 2027, tra il 55 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5 per cento del valore lordo aggiunto dell'impresa;
3) per l'anno 2028, tra l'80 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5 per cento del valore lordo aggiunto dell'impresa.
5. Qualora l'impresa di cui al comma 1, lettera b), copra almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2.1), del
6. Qualora l'impresa di cui al comma 1, lettera c), copra almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2.1), del
7. In ciascun anno, i contributi di cui ai commi 4, lettere a), b) e c), 5 e 6 non possono, in ogni caso, essere inferiori al prodotto tra 0,5 €/MWh e l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica.
8. Le imprese che accedono alle agevolazioni di cui al presente articolo sono tenute a effettuare la diagnosi energetica di cui all'articolo 8 del
a) attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l'importo dell'agevolazione percepita;
b) ridurre l'impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30 per cento del proprio fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;
c) investire una quota pari almeno al 50 per cento dell'importo dell'agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l'assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea di cui al
9. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua i controlli per accertare l'adempimento all'obbligo di effettuazione della diagnosi energetica di cui al primo periodo del comma 8, anche nei casi in cui l'impresa soggetta all'obbligo medesimo abbia adottato un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001. L'ENEA effettua altresì i controlli per accertare l'attuazione delle misure previste dal secondo periodo del comma 8, collaborando, anche mediante lo scambio di informazioni, con il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) e con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), rispettivamente in relazione alle misure previste alla lettera b) e alla lettera c) del medesimo comma 8. Il GSE svolge i controlli per accertare la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 5 e 6. Gli esiti dei controlli di cui al presente comma sono comunicati, entro il 30 giugno di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). In caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma 8, l'impresa interessata è tenuta a rimborsare l'importo delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento agli obblighi medesimi e può beneficiare di ulteriori agevolazioni ai sensi del presente articolo esclusivamente dopo aver provveduto a rimborsare l'importo stesso. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fermo restando quanto previsto al comma 10, lettera e), le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
10. L'ARERA attua le disposizioni di cui al presente articolo, definendo:
a) le modalità e le tempistiche con cui le imprese interessate presentano istanza di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 e attestano il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2;
b) le modalità con cui la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), per ciascuna annualità a decorrere dall'anno 2024, verifica il possesso, da parte delle imprese, dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e costituisce l'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica aventi diritto alle agevolazioni di cui al presente articolo, curandone l'aggiornamento;
c) le modalità per la copertura, a carico delle imprese agevolate, dei costi sostenuti dalla CSEA per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera b);
d) le modalità di calcolo del valore aggiunto lordo dell'impresa, determinato come media triennale, e del consumo realizzato di cui ai commi 1 e 2;
e) le modalità per la copertura, a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia, dei costi sostenuti da ENEA, ISPRA e GSE per lo svolgimento dei controlli ai sensi del comma 9;
f) le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni ai sensi dei commi 4, 5 e 6;
g) fatto salvo quanto previsto al comma 11, le modalità per il controllo ex-post ai sensi del punto 413 della comunicazione 2022/C 80/01 e il recupero delle eventuali agevolazioni riconosciute in eccesso entro il 1° luglio dell'anno successivo;
h) ogni misura volta a regolare la transizione verso il regime di agevolazioni di cui al presente articolo.
11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, sono individuati le modalità e i criteri per il soddisfacimento delle condizioni e l'assolvimento agli obblighi, inclusi quelli di consumo energetico, di cui ai commi 5, 6 e 8, nonchè per lo svolgimento dei controlli ai sensi del comma 9.
12. La CSEA trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA una relazione sull'andamento del regime di agevolazioni di cui al presente articolo e provvede agli adempimenti relativi al registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, comma 6, della
13. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede all'individuazione dell'esperto indipendente per l'adempimento all'obbligo di valutazione ex-post del regime di agevolazioni di cui al presente articolo ai sensi del capo 5 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01. Gli oneri derivanti dal primo periodo sono posti a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia.
14. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
15. Al fine di assicurare la tempestiva e puntuale realizzazione delle misure di agevolazione di cui al presente articolo, la pianta organica della CSEA, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'11 marzo 2021, è incrementata di cinque unità, di cui una appartenente alla carriera dirigenziale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle disponibilità di bilancio della Cassa medesima.
Capo II
Misure in materia di versamenti fiscali
Art. 4. Violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi
1. I contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui all'articolo 6, commi 2-bis e 3, del
2. Resta fermo che le violazioni regolarizzate ai sensi del presente articolo non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria prevista dall'articolo 12, comma 2, del
Capo III
Misure a tutela del risparmio e della continuità aziendale,
nonchè per il potenziamento delle attività di valutazione della spesa pubblica
Art. 5. Disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese
1. Le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, codice delle assicurazioni private, di cui al del
2. Le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice di cui al
3. All'articolo 45 del
a) al comma 3-octies, il secondo periodo è soppresso;
b) al comma 3-decies:
1) al primo periodo le parole: «e, per le imprese di cui all' articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al
2) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Per le imprese di cui all' articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al
c) dopo il comma 3-decies, sono aggiunti i seguenti:
«3-undecies. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-octies, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere prorogata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
3-duodecies. Per le imprese di cui all' articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al
Art. 6. Disposizioni di interpretazione autentica in materia di cessione di complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria
1. In coerenza con l'articolo 5, paragrafo 1, della
Art. 7. Disposizioni in materia di potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, misure in materia di finanza pubblica nonchè disposizioni urgenti in materia di accesso al fondo per l'avvio di opere indifferibili
1. All'articolo 26, comma 3, del
2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alle società di cui alla
3. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, gli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare al PNRR (PNC), per i quali sia stata avviata da parte dei soggetti attuatori la procedura di accesso mediante l'apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ma che non siano risultati beneficiari delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del
4. Ferme restando le condizioni per l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del
5. All'attuazione dei commi 3 e 4 si provvede, nel limite delle risorse residue disponibili a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del
Capo IV
Disposizioni finali
Art. 8. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[6] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[7] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[8] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[9] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[10] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[11] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[12] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[13] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[14] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[15] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[16] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[17] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[18] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[19] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[20] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[21] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[22] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[23] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[24] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[25] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[26] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[27] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[28] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[29] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[30] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[31] Articolo inserito dalla L. di conversione.