Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 55. Industria |
Capitolo: | 55.3 sviluppo economico |
Data: | 27/01/2022 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Misure di sostegno per le attività chiuse |
Art. 2. Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio |
Art. 3. Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica |
Art. 4. Fondo unico nazionale per il turismo |
Art. 4 bis. Riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 |
Art. 5. Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili |
Art. 5 bis. Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali |
Art. 6. Buoni per servizi termali |
Art. 6 bis. Organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 |
Art. 6 ter. Estensione del regime fiscale dei pensionati neoresidenti |
Art. 6 quater. Acquisizione dei dati di cui al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 |
Art. 6 quinquies. Ingresso in Italia per lavoro dei nomadi digitali e lavoratori da remoto |
Art. 7. Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale nonchè in materia di accesso al lavoro delle persone con disturbi specifici di apprendimento |
Art. 8. Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura |
Art. 8 bis. Disposizioni per la conservazione del patrimonio archivistico |
Art. 9. Disposizioni urgenti in materia di sport |
Art. 9 bis. Incremento delle risorse per impianti ippici |
Art. 10. Piano transizione 4.0 |
Art. 10 bis. Misure per il rafforzamento dell'azione dei confidi in favore delle PMI |
Art. 10 ter. Disposizioni in materia di perizie tecniche |
Art. 10 quater. Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura e del termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata 2022 |
Art. 10 quinquies. Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio |
Art. 11. Contributo statale alle spese sanitarie collegate all'emergenza COVID-19 sostenute dalle regioni e dalle province autonome |
Art. 11 bis. Disposizioni in materia di piani di rientro dal disavanzo sanitario, di enti e aziende del Servizio sanitario nazionale e di personale non dirigenziale della Giustizia amministrativa e del Ministero [...] |
Art. 11 ter. Ulteriori misure urgenti in materia di regioni e province autonome |
Art. 12. Incremento del contributo per il mancato incasso dell'imposta di soggiorno |
Art. 12 bis. Disposizioni sulle procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali |
Art. 13. Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021 |
Art. 13 bis. Disposizioni finalizzate allo sblocco degli avanzi di amministrazione per rilanciare l'economia cittadina nelle aree urbane più disagiate |
Art. 13 ter. Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale |
Art. 13 quater. Modifica all'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 |
Art. 13 quinquies. Canone unico per infrastrutture di comunicazione elettronica |
Art. 13 sexies. Disposizioni urgenti in materia di utilizzo delle risorse per la rigenerazione urbana nei comuni |
Art. 13 septies. Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali |
Art. 13 octies. Disposizioni urgenti in materia di Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare |
Art. 14. Riduzione degli oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW |
Art. 14 bis. Contributo per la riduzione dei costi dell'energia elettrica per apparecchiature necessarie al mantenimento in vita |
Art. 15. Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore |
Art. 15.1 (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale per il primo trimestre dell'anno 2022). |
Art. 15 bis. Ulteriori interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili |
Art. 16. Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili |
Art. 17. Modifiche alla disciplina della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC |
Art. 18. Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi |
Art. 18 bis. Misure temporanee per la raccolta e il trattamento dei RAEE del raggruppamento 3 di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del [...] |
Art. 19. Misure urgenti per la scuola, l'università e la famiglia |
Art. 19 bis. Potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali |
Art. 19 ter. Disposizioni in materia di concorsi per il personale docente nelle scuole con lingua di insegnamento slovena del Friuli Venezia Giulia |
Art. 19 quater. Disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici |
Art. 19 quinquies. Misure urgenti per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario |
Art. 20. Disposizioni in materia di vaccini anti SARS-CoV-2 e misure per assicurare la continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare |
Art. 20 bis. Misure per assicurare la continuità delle attività di sequenziamento del SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche |
Art. 20 ter. Misure urgenti in materia di personale sanitario |
Art. 20 quater. Misure per il potenziamento delle risorse umane dell'INAIL |
Art. 21. Misure in materia di fascicolo sanitario elettronico e governo della sanità digitale |
Art. 21 bis. Misure urgenti per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e per il Ministero dell'economia e delle finanze |
Art. 22. Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale e della sospensione dei mutui nei comuni del cratere Centro Italia |
Art. 22 bis. Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili |
Art. 22 ter. Misure urgenti di sostegno per la sistemazione dei soggetti evacuati delle regioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità |
Art. 23. Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro |
Art. 23 bis. Avvalimento del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro |
Art. 23 ter. Indennità supplementare di comando riconosciuta ai Comandanti delle stazioni dei carabinieri |
Art. 23 quater. Disposizioni in materia di somministrazione di lavoro |
Art. 23 quinquies. Inabilità di ormeggiatori e barcaioli |
Art. 24. Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di trasporto di persone su strada |
Art. 25. Misure urgenti per il settore ferroviario e per il settore autostradale |
Art. 25 bis. Misure a sostegno del settore della navigazione marittima |
Art. 25 ter. Misure urgenti in materia di mobilità sostenibile |
Art. 26. Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo e vitivinicolo |
Art. 26 bis. Disciplina dell'attività di turismo lattiero-caseario o vie del formaggio |
Art. 26 ter. Misure a sostegno dei produttori e contrasto allo spreco |
Art. 26 quater. Misure urgenti a sostegno del settore avicolo |
Art. 26 quinquies. Gestione del fondo per lo svolgimento di attività di monitoraggio dell'insetto nocivo Coreabus undatus |
Art. 27. Disposizioni urgenti di adeguamento alla normativa europea |
Art. 27 bis. Istituzione della categoria dei sommozzatori che operano in impianti di acquacoltura |
Art. 28. Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche |
Art. 28 bis. Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche |
Art. 28 ter. Termini di utilizzo dei crediti d'imposta sottoposti a sequestro penale |
Art. 28 quater. Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro |
Art. 28 quinquies. Disposizioni urgenti in materia di collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali |
Art. 29. Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici |
Art. 29 bis. Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato |
Art. 30. Ulteriori disposizioni urgenti per la gestione dei contagi da SARS-CoV-2 a scuola |
Art. 31. Commissario straordinario per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma |
Art. 32. Disposizioni finanziarie |
Art. 32 bis. Clausola di salvaguardia |
Art. 33. Entrata in vigore |
§ 55.3.152 - D.L. 27 gennaio 2022, n. 4. [1]
Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonchè per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.
(G.U. 27 gennaio 2022, n. 21)
Titolo I
SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19
Art. 1. Misure di sostegno per le attività chiuse
1. Il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse di cui all'articolo 2 del
2. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 marzo 2022 ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022;
b) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di gennaio 2022.
3. I versamenti sospesi ai sensi del comma 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato [4].
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32.
Art. 2. Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente danneggiati, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato «Fondo per il rilancio delle attività economiche», con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99 [5].
2. Per poter beneficiare degli aiuti previsti dal presente articolo, le imprese di cui al comma 1 devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con
a) avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel Registro delle imprese per una delle attività di cui al comma 1;
b) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
c) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'articolo 2, punto 18, del
d) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del
3. I contributi, quantificati con le modalità di cui al comma 5, sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, e successive modificazioni, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del
4. Al fine di ottenere il contributo, le imprese interessate presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza al Ministero dello sviluppo economico, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, comprovati attraverso apposite dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del testo unico di cui al
5. Successivamente alla scadenza del termine finale per la trasmissione delle istanze di accesso al contributo, fissato con il provvedimento di cui al comma 4, le risorse finanziarie del fondo previsto al comma 1 sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna delle predette imprese un importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019, determinata come segue [9]:
a) sessanta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a quattrocentomila euro;
b) cinquanta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro;
c) quaranta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a due milioni di euro.
6. Ai fini della quantificazione del contributo ai sensi del comma 5 rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con
7. Qualora la dotazione finanziaria di cui al comma 1 non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, il Ministero dello sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi previste dal comma 5.
8. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo dell'1,5 per cento delle risorse stesse.
9. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
Art. 3. Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica
1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 26 del
2. All'articolo 1-ter del
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'HORECA e altri settori in difficoltà»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 è stanziata la somma di 40 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per le imprese che svolgono, come attività prevalente comunicata ai sensi dell'articolo 35 del
c) al comma 3, le parole: «Agli oneri derivanti dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri derivanti dal comma 1» [11].
2-bis. In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati [12].
3. Il credito d'imposta di cui all'articolo 48-bis del
3-bis. Dopo il comma 624 dell'articolo 1 della
«624-bis. I soggetti che esercitano la facoltà prevista dal comma 624 del presente articolo possono eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 110 del
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
4-bis. In considerazione della particolare situazione di emergenza del settore della vendita a domicilio e del necessario e conseguente sviluppo di nuove modalità di valorizzazione e promozione di tali attività, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce una specifica classificazione merceologica delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della
Art. 4. Fondo unico nazionale per il turismo [15]
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della
2. Con riferimento alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, l'esonero di cui all'articolo 7 del
2-bis. Per l'anno 2022, 2 milioni di euro stanziati sul fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della
2-ter. Ai datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riconosciuto fino a un massimo di cinque mesi anche non continuativi per il periodo di competenza aprile-agosto 2022, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile [19].
2-quater. L'esonero di cui al comma 2-ter è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 2-ter è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 56,25 milioni di euro per l'anno 2022 [20].
2-quinquies. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-quater e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori [21].
2-sexies. Alle minori entrate derivanti dai commi da 2-ter a 2-quinquies, pari a 56,25 milioni di euro per l'anno 2022 e valutate in 9,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della
2-septies. L'esonero di cui al comma 2-ter è concesso ai sensi della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19» e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 2-ter a 2-sexies è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea [23].
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 100 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 32;
b) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo [24].
3-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 2, valutate in 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 32 [25].
3-ter. Per il centenario dell'impianto dell'autodromo di Monza, è riservato in favore della regione Lombardia un contributo per investimenti, in relazione allo svolgimento del Gran Premio d'Italia di Formula 1, di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al comma 368 dell'articolo 1 della
Art. 4 bis. Riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo 1 del
1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del
2. All'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 10 e 13, del
Art. 5. Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili
1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che i soggetti ivi indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. L'efficacia della misura di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea [29].
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 129,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 128,1 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 32 e, quanto a 1 milione di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della
5-bis. All'articolo 11-quinquies del
a) al comma 1:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito delle azioni di contenimento della spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato e di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l'alienazione e la permuta di tali immobili sono considerate urgenti con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo sia determinato secondo criteri e valori di mercato, anche riferite a immobili utili alla realizzazione di iniziative immobiliari strategiche connesse ai traguardi e agli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, valutati al valore di mercato»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «in uso,» sono inserite le seguenti: «a permutare e»;
3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Le operazioni di permuta di cui al presente articolo sono realizzate senza conguagli in denaro a carico dello Stato e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
4) al quinto periodo, le parole: «È in ogni caso vietata l'alienazione» sono sostituite dalle seguenti: «Sono in ogni caso vietate l'alienazione e la permuta»;
b) al comma 2, le parole: «la vendita fa» sono sostituite dalle seguenti: «la vendita e la permuta fanno»;
c) al comma 3, dopo le parole: «di alienazione» sono inserite le seguenti: «e di permuta» [31].
5-ter. Al fine di garantire l'effettiva neutralità per la finanza pubblica degli effetti derivanti dalle operazioni di cui al comma 5-bis, dette operazioni di permuta immobiliare sono autorizzate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze [32].
Art. 5 bis. Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali [33]
1. All'articolo 60, comma 7-bis, del
a) al primo periodo, le parole: «nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022»;
b) l'ultimo periodo è soppresso.
Art. 6. Buoni per servizi termali
1. In considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, i buoni per l'acquisto di servizi termali di cui all'articolo 29-bis del
1-bis. L'ENIT - Agenzia nazionale del turismo riserva una percentuale dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale, anche utilizzando i dati messi a disposizione dal Ministero della salute per diffondere gli studi effettuati sui benefici delle cure termali. Un'ulteriore percentuale è dedicata alla promozione del turismo nei borghi e del turismo sostenibile. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti [35].
Art. 6 bis. Organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 [36]
1. Al
a) all'articolo 1, comma 1, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «sedici» e dopo le parole: «della cooperazione internazionale» sono inserite le seguenti: «, uno del Ministero del turismo»;
b) all'articolo 3-bis, comma 2, dopo le parole: «in materia di sport» sono inserite le seguenti: «, sentito il Ministro del turismo».
Art. 6 ter. Estensione del regime fiscale dei pensionati neoresidenti [37]
1. All'articolo 24-ter, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
Art. 6 quater. Acquisizione dei dati di cui al
1. I dati di cui al comma 2 dell'articolo 13-quater del
Art. 6 quinquies. Ingresso in Italia per lavoro dei nomadi digitali e lavoratori da remoto [39]
1. All'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
a) al comma 1, dopo la lettera q) è inserita la seguente:
«q-bis) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all'Unione europea»;
b) dopo il comma 1-quinquies è inserito il seguente:
«1-sexies. I soggetti di cui al comma 1, lettera q-bis), sono cittadini di un Paese terzo che svolgono attività lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano. Per tali soggetti, nel caso in cui svolgano l'attività in Italia, non è richiesto il nulla osta al lavoro e il permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d'ingresso, è rilasciato per un periodo non superiore a un anno, a condizione che il titolare abbia la disponibilità di un'assicurazione sanitaria, a copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, e che siano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell'ordinamento nazionale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro del turismo e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti le modalità e i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ai nomadi digitali, ivi comprese le categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare del permesso, i limiti minimi di reddito del richiedente nonchè le modalità necessarie per la verifica dell'attività lavorativa da svolgere».
Art. 7. Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale nonchè in materia di accesso al lavoro delle persone con disturbi specifici di apprendimento [40]
1. I datori di lavoro dei settori di cui ai codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 indicati nell'allegato I al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del
1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
2. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 1-bis, pari a 104,7 milioni di euro per l'anno 2022, 7,6 milioni di euro per l'anno 2023 e 16,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per 120,4 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della
b) quanto a 7,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 13 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 32;
c) quanto a 20,4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 3,1 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
2-bis. Alle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla
2-ter. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della
2-quater. Al fine di favorire l'inclusione professionale di persone con DSA che liberamente vogliono essere riconosciute come tali, presentando la relativa certificazione, le imprese prevedono che il responsabile dell'inserimento lavorativo aziendale, adeguatamente formato in materia di persone con DSA, predisponga l'ambiente più adatto per l'inserimento e la realizzazione professionale delle medesime prevedendo l'applicazione di misure analoghe a quelle previste per la selezione per l'accesso nel pubblico impiego, o comunque che assicurino una tutela non inferiore [46].
2-quinquies. Le misure compensative e dispensative di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater sono applicate in ogni occasione di valutazione per l'accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all'esercizio di attività e professioni, nonchè in ambito sociale [47].
Art. 8. Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura
1. I fondi di cui all'articolo 89, comma 1, del
2. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del
3. All'articolo 65, comma 6, del
4. Ai fini di cui al comma 3, il fondo istituito dall'articolo 65, comma 7, del
4-bis. Nelle more dell'adozione del provvedimento normativo di cui all'articolo 1, comma 352, della
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 108,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
Art. 8 bis. Disposizioni per la conservazione del patrimonio archivistico [49]
1. All'articolo 1, comma 364, della
Art. 9. Disposizioni urgenti in materia di sport
1. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il
2. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il
3. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il
4. Il «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della
4-bis. Al fine di assicurare la partecipazione allo sport delle persone con disabilità mentale, le risorse di cui all'articolo 1, comma 740, della
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, pari a euro 60 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32 [54].
5-bis. Al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
5-ter. Il Commissario straordinario di cui al comma 5-bis, entro novanta giorni dall'atto di nomina, provvede alla predisposizione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate e sentito il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo, della proposta del programma dettagliato delle opere infrastrutturali occorrenti, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di progetto, del soggetto attuatore, del costo complessivo, dell'entità del finanziamento concedibile, delle altre fonti di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione degli interventi. Il programma è approvato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i decreti di cui al secondo periodo sono altresì stabiliti, per ciascuna opera, il cronoprogramma procedurale, suddiviso in obiettivi iniziali, intermedi e finali, il cronoprogramma finanziario, le modalità di attuazione, le modalità di monitoraggio delle opere indicate nel predetto elenco, nonchè le modalità di revoca del finanziamento in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale degli interventi. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al
a) per opere essenziali, le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura;
b) per opere connesse, le opere necessarie per connettere le infrastrutture di cui alla lettera a) ai luoghi in cui si svolgono gli eventi sportivi nonchè alla rete infrastrutturale esistente, in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità;
c) per opere di contesto, le opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di svolgimento degli eventi sportivi e alle altre localizzazioni che sono interessate direttamente o indirettamente dall'evento o che offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 [57].
5-quater. È autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 5-bis, per le spese di funzionamento e di realizzazione dei progetti e degli interventi. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi. Il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate nell'ambito dei bilanci delle amministrazioni interessate, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale [58].
5-quinquies. Alle controversie relative all'approvazione degli elenchi degli interventi di cui al comma 5-ter, alle procedure di espropriazione, con esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative, e alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi come individuati ai sensi del medesimo comma 5-ter, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al
Art. 9 bis. Incremento delle risorse per impianti ippici [60]
1. All'articolo 1, comma 870, della
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 10. Piano transizione 4.0
1. All'articolo 1, comma 1057-bis, della
2. Al maggior onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, valutato in 11,1 milioni di euro nel 2023, 25 milioni di euro nel 2024, 38,8 milioni di euro nel 2025, 30,5 milioni di euro nel 2026, 16,6 milioni di euro nel 2027 e 2,8 milioni di euro nel 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della
Art. 10 bis. Misure per il rafforzamento dell'azione dei confidi in favore delle PMI [62]
1. I confidi di cui all'articolo 13, comma 1, del
2. All'articolo 1, comma 54, terzo periodo, della
3. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 34.638.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
Art. 10 ter. Disposizioni in materia di perizie tecniche [63]
1. All'articolo 1, comma 195, della
2. All'articolo 1, comma 1062, della
Art. 10 quater. Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura e del termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata 2022 [64]
1. Per le spese sostenute nel 2021, nonchè per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all'articolo 121 del
2. Per l'anno 2022, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogato al 23 maggio.
2-bis. Al fine di consentire l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito di cui all'articolo 121 del
Art. 10 quinquies. Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio [66]
1. All'articolo 68 del
«3. Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del
a) entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;
b) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2021;
c) entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2022».
2. Sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate per effetto dell'inutile decorso del termine di cui all'articolo 68, comma 3, del
Titolo II
REGIONI ED ENTI TERRITORIALI
Art. 11. Contributo statale alle spese sanitarie collegate all'emergenza COVID-19 sostenute dalle regioni e dalle province autonome
1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 8-septies, del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 32.
Art. 11 bis. Disposizioni in materia di piani di rientro dal disavanzo sanitario, di enti e aziende del Servizio sanitario nazionale e di personale non dirigenziale della Giustizia amministrativa e del Ministero dell'economia e delle finanze [67]
1. All'articolo 2 della
«80-bis. Le disposizioni di cui al comma 80, secondo e terzo periodo, si interpretano nel senso che la destinazione del gettito derivante dalla massimizzazione delle aliquote di cui al primo periodo del medesimo comma può essere effettuata anche nelle annualità successive al relativo accertamento ed anche per la riduzione della pressione fiscale e la copertura degli oneri finanziari concernenti il servizio del debito relativo al settore sanitario».
2. Al fine di rafforzare la patrimonializzazione degli enti e delle aziende facenti parte del Servizio sanitario nazionale, semplificando le procedure finalizzate al trasferimento di beni immobili in favore degli stessi e degli enti pubblici territoriali, la disposizione di cui all'articolo 57, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
3. All'articolo 16 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al
«1-bis. In analogia a quanto stabilito al comma 1, nell'ambito dei progetti finalizzati all'abbattimento dell'arretrato inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) tali misure straordinarie nei confronti del personale amministrativo non dirigenziale della Giustizia amministrativa, ad eccezione di quello assunto ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del
4. Al fine di consentire la prosecuzione delle funzioni istituzionali di cui agli articoli 6 e 7 del
Art. 11 ter. Ulteriori misure urgenti in materia di regioni e province autonome [68]
1. In considerazione del protrarsi del contesto epidemiologico emergenziale legato alla diffusione del COVID-19 e dell'impegno derivante dall'accelerazione della campagna vaccinale, anche al fine di sostenere i relativi interventi:
a) per l'anno 2022, il termine previsto dall'articolo 31 del
b) i termini di cui all'articolo 32, comma 7, del
1) i bilanci di esercizio dell'anno 2021 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato
2) il bilancio consolidato dell'anno 2021 del servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 15 settembre 2022.
2. All'articolo 1, comma 286, della
3. Al fine di sostenere gli investimenti e a causa del perdurare della pandemia di COVID-19, non si applica per l'esercizio 2022 la disciplina prevista all'articolo 111, comma 2-novies, del
Art. 12. Incremento del contributo per il mancato incasso dell'imposta di soggiorno [69]
1. Il fondo di cui all'articolo 25, comma 1, del
2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 aprile 2022.
3. All'onere di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
Art. 12 bis. Disposizioni sulle procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali [71]
1. Al fine di supportare gli enti locali per l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a decorrere dal 2022 e per la durata del medesimo Piano:
a) le assunzioni di segretari sono autorizzate con le modalità di cui all'articolo 6-bis del
b) in applicazione dei principi previsti dall'articolo 52, comma 2, del
c) con decreto del Ministro dell'interno da adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le modalità di cui all'articolo 10, comma 7, lettera a), del
d) ai sensi del comma 4 dell'articolo 52 del
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 e per la durata del PNRR:
a) [il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al
b) una quota pari al 50 per cento dei posti del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del regolamento di cui al
Art. 13. Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021
1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta
2. All'articolo 1, comma 823, della
3. Gli enti locali che utilizzano le risorse di cui al comma 1 nell'anno 2022 sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
4. Gli enti locali che trasmettono la certificazione di cui al comma 3 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2023, ma entro il 30 giugno 2023, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi dell'articolo 1, comma 822, primo periodo, della
5. All'articolo 106, comma 1, del
5-bis. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al
5-ter. All'articolo 3, comma 5-sexies, del
6. All'articolo 109, comma 2, del
6.1. In relazione a quanto previsto dal comma 6, la verifica a consuntivo di cui all'articolo 106, comma 1, del
6-bis. All'articolo 1 della
a) al comma 897 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota capitale del debito»;
b) al comma 898 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota capitale del debito» [81].
6-ter. In considerazione delle cause di forza maggiore sopraggiunte che non hanno reso oggettivamente possibile il rispetto dei termini prescritti, i contributi di cui ai commi 29 e 29-bis dell'articolo 1 della
Art. 13 bis. Disposizioni finalizzate allo sblocco degli avanzi di amministrazione per rilanciare l'economia cittadina nelle aree urbane più disagiate [83]
1. I comuni destinatari delle risorse per interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano, di cui all'articolo 14 della
2. Ai fini di cui al comma 1, si provvede mediante la quota libera e restante delle risorse già trasferite ai comuni dal Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 14 della
3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del programma d'interventi di cui al comma 1, ne accerta la compatibilità rispetto alle finalità di cui all'articolo 14 della
4. I comuni presentano annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione di sintesi degli interventi avviati e delle spese sostenute per i programmi approvati. Le risorse per le quali non risultino trasmessi i programmi entro il termine di cui al comma 1, o per le quali i programmi non siano successivamente approvati dall'amministrazione comunale, sono versate dai comuni, previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, all'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 13 ter. Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale [84]
1. Fino al 31 dicembre 2024, al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dagli amministratori locali nel corso del loro mandato, specialmente durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'incompatibilità di cui all'articolo 7, comma 1, del
2. Gli incarichi assegnati nel regime transitorio di cui al comma 1 hanno validità fino alla loro scadenza naturale.
Art. 13 quater. Modifica all'articolo 1, comma 555, della
1. All'articolo 1, comma 555, della
Art. 13 quinquies. Canone unico per infrastrutture di comunicazione elettronica [87]
1. Anche al fine di definire un idoneo quadro regolatorio ed attuativo della disciplina in materia di canone unico per infrastrutture di comunicazione elettronica, è istituito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un tavolo tecnico coordinato dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze, al quale possono partecipare i soggetti istituzionali competenti e gli operatori coinvolti, anche tramite loro associazioni rappresentative. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Art. 13 sexies. Disposizioni urgenti in materia di utilizzo delle risorse per la rigenerazione urbana nei comuni [88]
1. All'articolo 1, comma 536, alinea, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».
Art. 13 septies. Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali [89]
1. In considerazione dei gravi effetti economici sulle entrate locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere gli enti locali nel processo di stabilizzazione dei propri bilanci, di garantire la continuità di erogazione dei servizi essenziali, nonchè di sostenere la realizzazione dei progetti connessi al PNRR, all'articolo 268-bis, comma 2, del testo unico di cui al
Art. 13 octies. Disposizioni urgenti in materia di Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare [90]
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 383 del 7 ottobre 2021, nell'ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, nel limite di 30 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 437 e seguenti, della
Titolo III
MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI DELL'ENERGIA ELETTRICA
Art. 14. Riduzione degli oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW [91]
1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 504 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022 con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico [92].
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del
3. Qualora i versamenti di cui al comma 2, effettuati dal GSE a favore della CSEA, siano inferiori all'importo di 1.200 milioni di euro, alla differenza si provvede, entro l'anno 2022, mediante il versamento per pari importo alla CSEA di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del
Art. 14 bis. Contributo per la riduzione dei costi dell'energia elettrica per apparecchiature necessarie al mantenimento in vita [94]
1. Al fine di sostenere le famiglie e le persone che utilizzano presso la propria abitazione l'energia elettrica per apparecchiature mediche necessarie per il mantenimento in vita ai sensi del decreto del Ministro della salute 13 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2011, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2022 volto a fornire un contributo ai predetti soggetti, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del presente articolo, finalizzato ad attenuare l'aumento dei costi dell'energia elettrica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di attuazione del presente articolo anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 15. Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore
1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022 [95].
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
3. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 540 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 405 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del
b) quanto a 24,11 milioni di euro mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla soppressione delle misure agevolative indicate all'articolo 18, comma 1 [96];
c) quanto a 110,89 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della
Art. 15.1 (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale per il primo trimestre dell'anno 2022). [98]
1. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma 2 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
2. Ai fini del presente articolo è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della
Art. 15 bis. Ulteriori interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili [99]
1. A decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da [100]:
a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;
b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.
2. I produttori interessati, previa richiesta da parte del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE), trasmettono al medesimo, entro trenta giorni dalla medesima richiesta, una dichiarazione, redatta ai sensi del testo unico di cui al
3. Per le finalità di cui al comma 1, il GSE calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):
a) un prezzo di riferimento pari a quello indicato dalla tabella di cui all'allegato I-bis al presente decreto in riferimento a ciascuna zona di mercato;
b) un prezzo di mercato pari:
1) per gli impianti di cui al comma 1, lettera a), nonchè per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), da fonte solare, eolica, geotermica e idrica ad acqua fluente, al prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, al prezzo indicato nei contratti medesimi;
2) per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), diversi da quelli di cui al numero 1) della presente lettera, alla media aritmetica mensile dei prezzi zonali orari di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, al prezzo indicato nei contratti medesimi.
4. Qualora la differenza di cui al comma 3 sia positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore l'importo corrispondente.
5. In relazione agli impianti che accedono al ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5. I proventi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono versati dal GSE, entro il 30 giugno 2023 in modo cumulato per il periodo da febbraio ad agosto 2022 e su base mensile per i mesi successivi, all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo di 3.739 milioni di euro [101].
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di cui al comma 3, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti.
7-bis. Nel caso di produttori appartenenti a un gruppo societario ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile e che hanno ceduto l'energia elettrica immessa in rete a imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, si interpretano nel senso che, ai fini della loro applicazione, rilevano esclusivamente i contratti stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici, e altre persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario [102].
7-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis all'energia elettrica immessa in rete nell'anno 2023, rilevano esclusivamente i contratti stipulati prima del 5 agosto 2022, ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo concernenti le modalità di utilizzo dei prezzi dedotti nei predetti contratti [103].
Art. 16. Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili [104]
(Omissis)
Art. 17. Modifiche alla disciplina della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
1. Al fine di accelerare ulteriormente i processi autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e incrementare il livello di autosufficienza energetica del Paese, all'articolo 8 del
0a) al comma 1, primo periodo, la parola: «quaranta» è sostituita dalla seguente: «cinquanta» [105];
a) al comma 2-bis:
01) al secondo periodo, le parole: «di cui al sesto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al settimo periodo»;
1) il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività a tempo pieno ad eccezione dei componenti nominati ai sensi del quinto periodo. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, su proposta del presidente della Commissione di cui al comma 1, i componenti della predetta Commissione, fino a un massimo di sei, possono essere nominati anche componenti della Commissione di cui al presente comma.»;
1-bis) al decimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; ai fini della designazione e della conseguente partecipazione alle riunioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, è in ogni caso sufficiente la comunicazione o la conferma da parte della regione o della provincia autonoma del nominativo dell'interessato»;
2) è inserito, in fine, il seguente periodo: «Quanto previsto dall'articolo 73, comma 2, del
b) dopo il comma 2-septies, è inserito il seguente:
«2-octies. Allo scopo di consentire l'incremento di operatività delle Commissioni di cui ai commi 1 e 2-bis, le stesse possono avvalersi di un contingente massimo di quattro unità di personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, che il Comando medesimo provvede a individuare e distaccare entro dieci giorni dalla richiesta del Ministero della transizione ecologica.».
1-bis. In sede di prima applicazione, il Ministro della transizione ecologica provvede alla nomina dei dieci nuovi commissari di cui al comma 1, lettera 0a), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [107].
1-ter. Tenuto conto della necessità di accelerare le procedure di valutazione ambientale delle opere attuative del PNRR e del PNIEC anche alla luce dell'instabilità sul mercato dei prodotti energetici, per il Ministero della transizione ecologica il termine di cui all'articolo 10, comma 1, del
Art. 18. Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi
1. Alla tabella A allegata al testo unico di cui al
2. All'articolo 22 del
3. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del
Art. 18 bis. Misure temporanee per la raccolta e il trattamento dei RAEE del raggruppamento 3 di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185 [110]
1. Al fine di consentire la corretta raccolta e l'adeguato trattamento di talune categorie di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e di promuovere pratiche virtuose di recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi di cui alla missione M2C1.1 del PNRR, nonchè di prevenire infiltrazioni mafiose e traffici illeciti di rifiuti, per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate le seguenti misure straordinarie e temporanee per la gestione dei rifiuti del raggruppamento 3 di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185:
a) il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di cui all'articolo 11, comma 2, del
b) ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti rilasciata ai sensi dell'articolo 208 del
2. Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali, nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.
3. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui al comma 1, lettera b), non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie.
Titolo IV
ALTRE MISURE URGENTI
Art. 19. Misure urgenti per la scuola, l'università e la famiglia
1. Al fine di assicurare la fornitura di mascherine di tipo FFP2 a favore degli alunni e del personale scolastico in regime di autosorveglianza di cui all'articolo 3-sexies del
2. Al fine di corrispondere quanto dovuto per la fornitura di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione provvede tempestivamente al riparto del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 tra gli uffici scolastici regionali per il successivo trasferimento, in unica soluzione, delle somme necessarie alle istituzioni scolastiche. Le modalità attuative sono definite con decreto del Ministero dell'istruzione [112].
3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 32.
3-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del
3-ter. All'articolo 1 del
«4-ter. Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento delle graduatorie di cui al primo periodo del comma 4 ha validità biennale. Eventuali procedure svolte o in corso di svolgimento a legislazione vigente per l'aggiornamento delle suddette graduatorie continuano ad essere efficaci, salva la riconduzione alla vigenza biennale delle graduatorie medesime» [114].
3-quater. All'articolo 17 del
«1-bis. Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'INVALSI, è da intendersi che, qualora sia nominato presidente dell'Istituto un suo dipendente, il trattamento economico fondamentale del dipendente continua ad essere corrisposto, insieme all'indennità di carica» [115].
3-quinquies. Ai fini dell'ampliamento dei titoli universitari abilitanti ai sensi dell'articolo 4 della
3-sexies. Al comma 3 dell'articolo 13 del
4. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi che hanno beneficiato della proroga ai sensi dell'articolo 33, commi 2-bis e 2-ter, del
5. Della proroga di cui al comma 4 possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonchè i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca, per i quali la pubblica amministrazione di appartenenza può prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.
6. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
a) al comma 1, lettera d), primo periodo, dopo le parole «provvedimenti dell'autorità giudiziaria» sono inserite le seguenti: «, esclusi in ogni caso i figli, ancorchè per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera c)»;
b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: «4-ter. Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.».
6-bis. All'articolo 12, comma 1, del
Art. 19 bis. Potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali [119]
1. Al fine di garantire il potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in considerazione della grave crisi del settore ippico, i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il medesimo Ministero sono incrementati di una unità, da destinare all'istituzione di una posizione dirigenziale di livello generale. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come definita dall'articolo 1, comma 3, del
2. Al fine di dare celere attuazione al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o più decreti adottati con le modalità di cui all'articolo 4-bis del
3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 203.084 per l'anno 2022 e ad euro 270.778 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Art. 19 ter. Disposizioni in materia di concorsi per il personale docente nelle scuole con lingua di insegnamento slovena del Friuli Venezia Giulia [121]
1. All'articolo 59 del
«11-bis. I concorsi per il personale docente nelle scuole con lingua di insegnamento slovena della regione Friuli Venezia Giulia sono indetti, ai sensi dell'articolo 426 del testo unico di cui al
Art. 19 quater. Disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici [122]
1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale, e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito 18 dicembre 2023, n. 2788, pubblicato nel sito internet del Ministero e nel Portale del reclutamento inPA. Nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario di cui al primo periodo non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2024/2025, alla mobilità interregionale per tale anno scolastico può essere destinato, in aggiunta a quanto previsto al primo periodo, un ulteriore numero di posti, nel limite del 50 per cento del contingente regionale del concorso medesimo. I posti eventualmente resi disponibili per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025 ai sensi del secondo periodo sono reintegrati nel contingente regionale del concorso in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le operazioni di mobilità. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare esuberi di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. Per la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assensi degli Uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'Ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di personale per il triennio indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima.
2. Per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, se i provvedimenti giurisdizionali di cui al comma 1, quinto periodo, riguardano regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti sono immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alla stessa procedura di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'Ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione. In subordine alle procedure di cui al primo periodo, le immissioni in ruolo disposte in attuazione dell'articolo 5, comma 11-undecies, del
Art. 19 quinquies. Misure urgenti per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario [123]
1. [Al fine di rafforzare strutturalmente, alla luce degli eventi pandemici in corso, la qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario e la programmazione in tale ambito dell'offerta formativa degli atenei, armonizzandola con la programmazione dei fabbisogni dei professionisti sanitari definita ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6-ter del
2. [La struttura di missione di cui al comma 1 supporta le attività dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie e dell'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica di cui al
3. Per le finalità di cui al presente articolo, la vigente dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è incrementata a decorrere dall'anno 2022 di un numero complessivo di 40 unità di personale, di cui 1 dirigente di livello dirigenziale generale, 3 dirigenti di livello dirigenziale non generale e 36 unità appartenenti alla III area funzionale - posizione economica F1. Conseguentemente, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, nell'anno 2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del
4. Per l'attuazione del comma 3 è autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 100.000 per l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e, a decorrere dall'anno 2022, una spesa pari ad euro 541.000 per il funzionamento della struttura di missione. Per l'assunzione delle unità di personale ivi previste, è altresì autorizzata una spesa pari ad euro 926.346 per l'anno 2022 e ad euro 2.305.490 a decorrere dall'anno 2023 [127].
5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 4 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 471, della
6. [In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è attivata presso il medesimo Ministero la struttura tecnica di missione istituita ai sensi del comma 1 e ne sono individuati l'articolazione degli uffici e i compiti] [128].
Art. 20. Disposizioni in materia di vaccini anti SARS-CoV-2 e misure per assicurare la continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare
1. All'articolo 1 della
1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 32. Le risorse sono stanziate in apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria competenza, nonchè al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi da corrispondere da parte di queste, come comunicati annualmente dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio. Con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti nonchè, sulla base delle richiamate comunicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'entità e le modalità di trasferimento del finanziamento spettante alle regioni [130].
2. Al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto da SARS-CoV-2, e di assicurare continuità operativa delle unità mediche e scientifiche preposte alla erogazione delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare per il contrasto alla diffusione del COVID-19, il Ministero della difesa, nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e in coerenza con il Piano di cui all'articolo 6 del
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, nel limite di spesa pari a euro 611.361 a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero della difesa già maturate e disponibili a legislazione vigente.
3-bis. Le unità di personale di cui al comma 2 sono incrementate fino a un massimo di sei unità. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite di spesa pari a euro 180.760 per il 2023 e a euro 271.140 annui a decorrere dal 2024, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie del Ministero della difesa già maturate e disponibili a legislazione vigente [131].
4. Per il potenziamento dei servizi sanitari militari e del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio necessario ad affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19 in sinergia con il servizio sanitario nazionale mediante l'incremento delle attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, diagnostiche molecolari, di sequenziamento, di profilassi e di cura, è autorizzata la spesa complessiva di euro 8.000.000 per l'anno 2022 per l'adeguamento infrastrutturale e bioinformatico delle strutture nonchè per l'approvvigionamento di dispositivi medici, macchinari e presidi igienico-sanitari.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a euro 8.000.000 per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
Art. 20 bis. Misure per assicurare la continuità delle attività di sequenziamento del SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche [132]
1. Nell'ambito della rete dei laboratori di sorveglianza epidemiologica sulla circolazione del virus SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 34-bis del
2. Il laboratorio pubblico di riferimento regionale di cui al comma 2 dell'articolo 34-bis del
Art. 20 ter. Misure urgenti in materia di personale sanitario [133]
1. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della
2. All'articolo 19, comma 11, della
Art. 20 quater. Misure per il potenziamento delle risorse umane dell'INAIL [134]
1. Al fine di proseguire le azioni di consolidamento delle attività di valutazione e gestione del fenomeno infortunistico correlato al COVID-19 e di assicurare la tempestiva erogazione agli assistiti delle prestazioni riabilitative di tipo multiassiale basate sulle specifiche esigenze terapeutiche post COVID-19, nonchè di proseguire le attività di sostegno al Servizio sanitario nazionale nella campagna di vaccinazione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può continuare ad avvalersi, fino al 31 ottobre 2022, del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 10 del
2. Dal 1° novembre 2022, l'INAIL può continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 1 mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato, per un periodo di trentasei mesi, anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del
Art. 21. Misure in materia di fascicolo sanitario elettronico e governo della sanità digitale
1. Al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 12 del
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale»;
a-bis) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del presente comma, ogni prestazione sanitaria erogata da operatori pubblici, privati accreditati e privati autorizzati è inserita, entro cinque giorni dalla prestazione medesima, nel FSE in conformità alle disposizioni del presente articolo» [135];
b) al comma 2:
1) alla lettera a), la parola «prevenzione,» è soppressa;
2) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) prevenzione;
a-ter) profilassi internazionale;»;
c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole «di cui al comma 15-ter» sono inserite le seguenti: «e alimenta l'ecosistema dati sanitari (EDS) di cui al comma 15-quater»;
d) al comma 4, le parole «che prendono in cura l'assistito» sono soppresse;
e) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Le finalità di cui alla lettera a-bis) del comma 2 sono perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali, dagli esercenti le professioni sanitarie nonchè dagli Uffici delle Regioni e delle Province autonome competenti in materia di prevenzione sanitaria e dal Ministero della salute.
4-ter. Le finalità di cui alla lettera a-ter) del comma 2 sono perseguite dal Ministero della Salute.»;
f) al comma 5, le parole «alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), a-bis) e a-ter)»;
g) al comma 6-bis, secondo periodo, le parole da «secondo modalità» fino alla fine del comma sono soppresse;
h) al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole «entro 90 giorni dalla di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono soppresse;
2) dopo le parole «innovazione tecnologica» sono inserite le seguenti: «e la transizione digitale»;
3) le parole «il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e» sono soppresse;
4) le parole «ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del
5) le parole «i sistemi di codifica dei dati,» sono soppresse;
6) dopo le parole «di cui ai commi 4,» sono inserite le seguenti: «4-bis, 4-ter,»;
7) le parole da «, i criteri per l'interoperabilità» fino alla fine del comma sono soppresse [136];
i) il comma 9 è abrogato;
l) i commi 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:
«13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 25-bis, del
14. I contenuti dei decreti di cui al comma 13 devono in ogni caso informarsi ai principi di cui all'articolo 5 del
m) al comma 15, dopo le parole «dai decreti di cui al comma 7» sono inserite le seguenti: «e dalle linee guida di cui al comma 15-bis» [138];
n) il comma 15-bis è sostituito dal seguente: «15-bis. Per il potenziamento del FSE, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), previa approvazione del Ministro della salute, del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta periodicamente apposite linee guida. In sede di prima applicazione, le linee guida di cui al primo periodo sono adottate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le linee guida dettano le regole tecniche per l'attuazione dei decreti di cui al comma 7, ivi comprese quelle relative al sistema di codifica dei dati e quelle necessarie a garantire l'interoperabilità del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono entro tre mesi dalla data di pubblicazione e di aggiornamento delle linee guida un piano di adeguamento ai decreti di cui al comma 7 e alle linee guida. I piani regionali e provinciali di adeguamento del FSE sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del Ministero della salute e della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con il supporto dell'AGENAS. La regione o provincia autonoma che non abbia presentato il piano di adeguamento nei termini previsti, ovvero che abbia presentato un piano di adeguamento non conforme alle linee guida, ovvero che non abbia attuato il piano adottato è tenuta ad avvalersi dell'infrastruttura nazionale ai sensi del comma 15-ter, numero 3). Nel caso di inerzia o ritardo nella presentazione o nell'attuazione del predetto piano di adeguamento ovvero anche nei casi di mancato rispetto dell'obbligo di avvalimento della infrastruttura nazionale di cui al sesto periodo, si procede all'esercizio del potere sostitutivo di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 8 della
o) al comma 15-ter:
1) all'alinea, le parole: «Ferme restando» sono sostituite dalle seguenti: «Fermi restando»; dopo le parole «le funzioni» sono inserite le seguenti: «e i poteri»; le parole «l'Agenzia per l'Italia digitale» sono sostituite dalle seguenti: «l'AGENAS»; le parole «in accordo» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale,»;
2) al numero 1), la parola «regionali» è soppressa;
3) il numero 3) è sostituito dal seguente: «3) per le regioni e province autonome che comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute di volersi avvalere dell'infrastruttura nazionale ai sensi del comma 15, nonchè per quelle che si avvalgono della predetta infrastruttura ai sensi del comma 15-bis, l'interconnessione dei soggetti di cui al presente articolo per la trasmissione telematica, la codifica e la firma remota dei dati di cui ai decreti di cui al comma 7 e alle linee guida di cui al comma 15-bis, ad esclusione dei dati di cui al comma 15-septies, per la successiva alimentazione, consultazione e conservazione, ai sensi dell'articolo 44 del codice di cui al
4) il numero 4) è soppresso [140];
p) dopo il comma 15-ter è inserito il seguente:
«15-ter.1. Nella fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e fino al 31 dicembre 2026, la progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei FSE di cui al comma 15-ter è curata dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale in raccordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze.»;
q) il comma 15-quater è sostituito dal seguente: «15-quater. Al fine di garantire il coordinamento informatico e assicurare servizi omogenei sul territorio nazionale per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 il Ministero della Salute, d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, assicurando l'adeguatezza delle infrastrutture tecnologiche e la sicurezza cibernetica in raccordo con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, cura la realizzazione dell'Ecosistema Dati Sanitari (di seguito EDS), avvalendosi della società di cui all'articolo 83, comma 15, del
a) di controllo formale e semantico dei documenti e dei corrispondenti dati correlati prodotti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie per alimentare il FSE,
b) di conversione delle informazioni secondo i formati standard di cui al comma 15-octies;
c) di invio dei dati da parte della struttura sanitaria e socio-sanitaria verso l'EDS e, se previsto dal piano di adeguamento per il potenziamento del FSE di cui al comma 15-bis, verso il FSE della regione territorialmente competente per le finalità di cui alla lettera a-bis) del comma 2» [141];
r) il comma 15-sexies è abrogato;
s) al comma 15-septies, la parola «regionali» è soppressa;
t) il comma 15-octies è sostituito dal seguente: «15-octies. Le specifiche tecniche dei documenti del FSE e del dossier farmaceutico, definite con i decreti attuativi di cui al comma 7 e dalle linee guida di cui al comma 15-bis, sono pubblicate su un apposito portale di monitoraggio e informazione a cura della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.» [142];
u) dopo il comma 15-novies sono inseriti i seguenti:
15-decies. Al fine di garantire l'omogeneità a livello nazionale e l'efficienza nell'attuazione delle politiche di prevenzione e nell'erogazione dei servizi sanitari, ivi inclusi quelli di telemedicina, l'AGENAS, sulla base delle Linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) per la digitalizzazione della pubblica amministrazione di cui all'articolo 71 del codice di cui al
15-undecies. Salvi gli ulteriori compiti attribuiti dalla legge, all'AGENAS sono conferite le seguenti funzioni:
a) predisposizione, pubblicazione e aggiornamento, previa approvazione del Ministro della salute e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di linee guida contenenti regole, guide tecniche, codifiche, classificazioni e standard necessari ad assicurare la raccolta, la conservazione, la consultazione e l'interscambio di dati sanitari da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale e dei soggetti pubblici e privati che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai cittadini italiani e agli altri soggetti che hanno titolo a richiederle;
b) monitoraggio periodico sull'attuazione delle linee guida di cui alla lettera a) e controllo della qualità dei dati sanitari raccolti;
c) promozione e realizzazione di servizi sanitari e socio-sanitari basati sui dati, destinati rispettivamente agli assistiti e agli operatori sanitari, al fine di assicurare strumenti di consultazione dei dati dell'EDS omogenei sul territorio nazionale;
d) certificazione delle soluzioni di tecnologia dell'informazione (IT) che realizzano servizi sanitari digitali, accreditamento dei servizi sanitari regionali, nonchè supporto ai fornitori delle medesime soluzioni per favorirne lo sviluppo coordinato;
e) supporto al Ministero della salute per la valutazione delle richieste da parte di soggetti terzi di consultazione dei dati raccolti nell'EDS per finalità di ricerca;
f) supporto alla Cabina di regia del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), prevista dall'articolo 6 dell'accordo quadro tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2001;
g) gestione della piattaforma nazionale di telemedicina;
h) proposta per la fissazione e il periodico aggiornamento delle tariffe per i servizi di telemedicina, da approvare con decreto del Ministro della salute.
15-duodecies. L'AGENAS esercita le funzioni di cui al comma 15-decies nel rispetto degli indirizzi del Ministro della salute e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e del Ministero dell'economia e delle finanze, e trasmette agli stessi una relazione annuale sull'attività svolta. Le funzioni di cui alle lettere a) e d) del comma 15-undecies sono esercitate d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.
15-terdecies. Nella fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, l'AGENAS esercita le funzioni di cui ai commi 15-bis, 15-quater, 15-decies e 15- undecies avvalendosi del supporto della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, mediante stipula di apposita convenzione nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.» [143].
2. All'articolo 13 del
a) al comma 2-bis, le parole «12, comma 13,» sono soppresse;
b) il comma 2-quater è abrogato.
3. All'articolo 51, comma 2, del
f-quater) il Ministero della salute, al fine della realizzazione dell'Ecosistema Dati Sanitari (EDS) di cui all'articolo 12 del
f-quinquies) l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), nella qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale, per la gestione dell'EDS di cui all'articolo 12 del
Art. 21 bis. Misure urgenti per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e per il Ministero dell'economia e delle finanze [145]
1. Al fine di garantire sostegno per le attività di sanità pubblica prestate dalla dirigenza sanitaria del Ministero della salute, anche in emergenza, e per parità di condizioni con le corrispondenti figure professionali degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale:
a) all'articolo 17, comma 1, della
b) ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della salute di cui all'articolo 17, comma 1, della
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 6.251.692 per l'anno 2022, ad euro 6.106.273 per l'anno 2023 e ad euro 6.057.800 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
3. Al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle proprie strutture, anche in relazione agli obiettivi e agli interventi previsti dal PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di personale così composto: a) 25 dirigenti di seconda fascia, di cui 5 unità da destinare alle verifiche amministrativo-contabili extra gerarchiche nell'ambito dell'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica e 20 unità a cui conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca nel numero di 5 unità per ciascuno dei Dipartimenti del Ministero; b) 100 unità da inquadrare nell'area III - posizione economica F1; c) 60 unità da inquadrare nell'area II - posizione economica F2. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante l'indizione di concorsi pubblici, anche attraverso il ricorso alla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del
4. Per l'attuazione del comma 3 è autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 800.000 per la gestione delle procedure concorsuali e una spesa pari ad euro 200.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del predetto contingente di personale. È altresì autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 328.115 e, a decorrere dall'anno 2023, una spesa pari ad euro 1.312.450 per la corresponsione, al personale delle aree da reclutare ai sensi del medesimo comma 3, dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, pari ad euro 4.072.880 per l'anno 2022 e ad euro 12.291.510 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 22. Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale e della sospensione dei mutui nei comuni del cratere Centro Italia
1. In via eccezionale, le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 42,7 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120, della
3. All'articolo 14, comma 6, del
4. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del
5. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 32.
Art. 22 bis. Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili [146]
1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
Art. 22 ter. Misure urgenti di sostegno per la sistemazione dei soggetti evacuati delle regioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità [147]
1. Le misure di assistenza abitativa rientranti tra quelle di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a), del codice della protezione civile di cui al
Art. 23. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 5, comma 1-bis, l'ultimo periodo è soppresso;
b) all'articolo 7, comma 5-bis, primo periodo, le parole «o per il saldo» sono soppresse; la parola «inizia» è sostituita dalle seguenti: «è collocato» e le parole «dall'adozione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla comunicazione»;
c) all'articolo 8, comma 2, secondo periodo, dopo le parole «a tempo determinato», sono inserite le seguenti: «pari o»;
d) all'articolo 14, comma 2, dopo le parole «esame congiunto» sono inserite le seguenti: «, anche in via telematica,»;
e) all'articolo 16, comma 1, le parole «dalla sede dell'INPS territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'INPS»;
f) all'articolo 22-ter, il comma 5 è abrogato;
g) all'articolo 24, comma 3, dopo le parole «esame congiunto» sono inserite le seguenti: «da tenersi anche in via telematica»;
h) all'articolo 25-ter, comma 1, le parole «di cui al presente Capo» sono sostituite dalle seguenti: «straordinarie di cui al presente capo e al titolo II» [148];
i) all'articolo 29, comma 3-bis, alinea, la parola «ordinarie» è soppressa [149];
l) all'articolo 30, comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole «assegno di integrazione salariale di importo» è inserita la seguente: «almeno»;
m) all'articolo 36, comma 2, primo periodo, le parole «per i fondi di cui all'articolo 29» sono sostituite dalle seguenti: «per il fondo di cui all'articolo 29» e la parola «istitutive» è soppressa;
n) all'articolo 40, comma 1-bis, dopo le parole «di lavoro medesimi» sono inserite le seguenti: «ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale».
Art. 23 bis. Avvalimento del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro [150]
1. All'articolo 100, comma 1, del
a) le parole: «e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri» sono soppresse;
b) le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2022».
2. All'allegato A del
Art. 23 ter. Indennità supplementare di comando riconosciuta ai Comandanti delle stazioni dei carabinieri [151]
1. All'articolo 1 della
«919. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie assegnate all'Arma dei carabinieri sui competenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa per riconoscere l'indennità di cui all'articolo 52, comma 3, del
Art. 23 quater. Disposizioni in materia di somministrazione di lavoro [152]
1. All'articolo 31, comma 1, del
Art. 23 quinquies. Inabilità di ormeggiatori e barcaioli [153]
1. Gli ormeggiatori e i barcaioli iscritti nei registri di cui agli articoli 208 e 216 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al
Art. 24. Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di trasporto di persone su strada
1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di ulteriori 80 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse, fino al 31 marzo 2022, termine del medesimo stato di emergenza, sono destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale e sono ripartite con le stesse percentuali stabilite per l'assegnazione delle risorse stanziate per la medesima finalità dall'articolo 51, del
3. Gli enti di cui al comma 2 rendicontano al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 maggio 2022, l'utilizzo delle risorse assegnate, attestando che i servizi aggiuntivi sono stati eserciti in misura non superiore al fabbisogno derivante dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi di cui al comma 1 e che gli stessi servizi aggiuntivi sono stati effettivamente utilizzati dagli utenti.
4. Le eventuali risorse residue dello stanziamento complessivo di cui al comma 1, come risultanti dalla rendicontazione di cui al comma 3, possono essere utilizzate, nell'anno 2022, per il potenziamento delle attività di controllo finalizzate ad assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonchè per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del
5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
5-bis. Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonchè al fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del
6. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID- 19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a compensare, nel limite delle risorse disponibili e per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo, i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del
7. Per le medesime finalità del comma 6, il fondo di cui all'articolo 85, comma 1, del
8. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui ai commi 6 e 7. Relativamente agli interventi di cui al comma 6, tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono in ogni caso esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno [156].
9. L'efficacia dei decreti di cui al comma 8 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
10. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
10-bis. All'articolo 13, comma 3, del
10-ter. All'articolo 3, comma 11-bis, del
Art. 25. Misure urgenti per il settore ferroviario e per il settore autostradale [159]
1. Allo scopo di sostenere il settore ferroviario e in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Lo stanziamento di cui al primo periodo è dedotto da Rete ferroviaria italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, entro il limite massimo dello stanziamento di cui al medesimo primo periodo, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del
2. Eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle di cui al comma 1, sono destinate a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel medesimo periodo. Entro il 31 maggio 2022, Rete ferroviaria italiana Spa trasmette al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e all'Autorità di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione del presente articolo.
2-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto ferroviario delle merci, anche in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'aumento dei prezzi nel settore elettrico, le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della
2-ter. È autorizzata a favore di ANAS S.p.A. la spesa di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 25 milioni di euro annui dal 2028 al 2031. ANAS S.p.A. destina le risorse di cui al primo periodo alla compensazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione nell'anno 2021 della circolazione autostradale conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti da ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2021 [161].
2-quater. Entro il 15 aprile 2022 ANAS S.p.A. invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili una rendicontazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione della circolazione autostradale di cui al comma 2-ter, riferita, in relazione all'articolo 10, comma 3, della
2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-ter si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 214 del
3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 3, del
Art. 25 bis. Misure a sostegno del settore della navigazione marittima [165]
1. All'articolo 7 del
«1-novies. Fermi i restanti requisiti, la conoscenza della lingua italiana non è requisito necessario per l'esercizio delle professioni di medico e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite alla navigazione marittima, a condizione che la società di gestione assicuri la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze linguistiche idonee ad assicurare la comunicazione tra l'assistito e il personale sanitario.
1-decies. I professionisti di cui al comma 1-novies che non hanno la conoscenza della lingua italiana si iscrivono presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal presidente dell'Ordine competente nella cui circoscrizione territoriale è tenuto il registro a cui è iscritta la nave mercantile o croceristica nazionale adibita alla navigazione marittima, a bordo della quale esercitano la professione sanitaria. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione esclusivamente per l'assistenza sanitaria a bordo delle navi di cui al primo periodo.
1-undecies. In considerazione delle risultanze dello specifico monitoraggio effettuato sulla qualità dell'assistenza sanitaria erogata a bordo delle navi di cui al comma 1-novies, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro del turismo, con decreto da adottare decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, con cadenza biennale, può disporre la cessazione dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1-novies e 1-decies».
Art. 25 ter. Misure urgenti in materia di mobilità sostenibile [166]
1. All'articolo 1, comma 392, della
Art. 26. Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo e vitivinicolo [167]
1. Al fine di tutelare gli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsabile della peste suina africana e indennizzare gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono istituiti due fondi denominati, rispettivamente, «Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza» (di seguito, «Fondo di parte capitale»), con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» (di seguito, «Fondo di parte corrente»), con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022 [168].
2. Il Fondo di parte capitale è destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, in conformità alle pertinenti norme nazionali e dell'Unione europea, ed è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di criteri che tengano conto della consistenza suinicola, della eventuale realizzazione di progetti di riduzione dell'uso delle gabbie e del numero delle strutture produttive a maggiore rischio, comprese quelle ad uso familiare e che praticano l'allevamento semibrado, attribuendo priorità alle aree delimitate ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, del
3. Il Fondo di parte corrente è destinato ad indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di quantificazione dei contributi erogabili ai produttori della filiera suinicola a titolo di sostegno per i danni subiti, sulla base dell'entità del reale danno economico patito.
4. La concessione dei contributi economici di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con le pertinenti norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.
4-bis. All'articolo 38 della
«5-bis. Per i vini a IGP, le operazioni di assemblaggio delle partite o delle frazioni di partita di "vini finiti" e dei prodotti atti alla rifermentazione per la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15 per cento) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85 per cento) sono effettuate anche in una fase successiva alla produzione, nell'ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica IGP, tenendo conto delle eventuali deroghe previste nello stesso disciplinare» [170].
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari ad euro 50 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
Art. 26 bis. Disciplina dell'attività di turismo lattiero-caseario o vie del formaggio [171]
1. Le regioni possono promuovere attraverso canali informatici sul web e sul territorio apposite iniziative al fine di far conoscere la rete di aziende aderenti al turismo lattiero-caseario o vie del formaggio.
Art. 26 ter. Misure a sostegno dei produttori e contrasto allo spreco [172]
1. Al fine di evitare gravi fenomeni di spreco alimentare, nel rispetto del
2. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
Art. 26 quater. Misure urgenti a sostegno del settore avicolo [173]
1. All'articolo 1, comma 528, della
Art. 26 quinquies. Gestione del fondo per lo svolgimento di attività di monitoraggio dell'insetto nocivo Coreabus undatus [174]
1. All'articolo 1, comma 893, della
Art. 27. Disposizioni urgenti di adeguamento alla normativa europea
1. Al
a) all'articolo 54:
1) al comma 1, le parole: «fino a un importo di 1,8 milioni di euro per impresa», sono sostituite dalle seguenti: «fino a un importo complessivo che in qualsiasi momento non supera i 2,3 milioni di euro per impresa»;
2) al comma 2, le parole «al di sotto del massimale di 1,8 milioni di euro per impresa» sono sostituite dalle seguenti: «al di sotto del massimale di 2,3 milioni di euro per impresa»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli aiuti non possono superare in qualsiasi momento l'importo di 345.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o di 290.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 345.000 euro o 290.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.»;
4) il comma 7-bis è sostituito dal seguente: «7-bis. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non è stato superato.»;
b) all'articolo 60-bis:
1) al comma 5, le parole «10 milioni di euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «12 milioni di euro» [175];
2) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non è superato».
1-bis. Al fine di sostenere e accelerare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici d'investimento, garantendo la massima sinergia con gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo il comma 7-octies dell'articolo 10 del
«7-novies. Le previsioni di cui al comma 7-quinquies si applicano anche agli interventi pubblici previsti dal programma React-EU, di cui al
2. L'articolo 21 della
Art. 27 bis. Istituzione della categoria dei sommozzatori che operano in impianti di acquacoltura [177]
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono aggiornati i requisiti professionali previsti per la categoria dei sommozzatori in servizio locale, quale personale addetto ai servizi portuali, di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979, recante «Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale», anche al fine di prevedere la figura dei sommozzatori che operano in impianti di acquacoltura e disciplinarne l'ambito di attività.
Art. 28. Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche
1. (Omissis) [178].
1-bis. Al
a) all'articolo 121:
1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al
2) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al
3) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
«1-quater. I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022»;
b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole: «altri intermediari finanziari» sono aggiunte le seguenti: «, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al
2. I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del
3. Sono nulli:
a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del
b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122, comma 1, del
c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2.
3-bis. All'articolo 17, comma 2, del
«d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi da 491 a 500, della
3-ter. Al
a) all'articolo 1, comma 8:
1) il sesto periodo è sostituito dai seguenti: «Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al
2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuare in via telematica, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate»;
b) all'articolo 4, comma 2, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al
Art. 28 bis. Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche [184]
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 240-bis, primo comma, dopo la parola: «629,» sono inserite le seguenti: «640, secondo comma, numero 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis,»;
b) all'articolo 316-bis:
1) alla rubrica, le parole: «a danno dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «di erogazioni pubbliche»;
2) le parole da: «o finanziamenti» fino a: «finalità» sono sostituite dalle seguenti: «, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste»;
c) all'articolo 316-ter:
1) alla rubrica, le parole: «a danno dello Stato» sono sostituite dalla seguente: «pubbliche»;
2) al primo comma, dopo la parola: «contributi,» è inserita la seguente: «sovvenzioni,»;
d) all'articolo 640-bis, dopo la parola: «contributi,» è inserita la seguente: «sovvenzioni,».
2. All'articolo 119 del
a) dopo il comma 13-bis è inserito il seguente:
«13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sè o per altri la pena è aumentata»;
b) al comma 14, le parole: «con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni».
Art. 28 ter. Termini di utilizzo dei crediti d'imposta sottoposti a sequestro penale [185]
1. L'utilizzo dei crediti d'imposta di cui agli articoli 121 e 122 del
2. L'Agenzia delle entrate effettua il monitoraggio sull'utilizzo del credito d'imposta nei casi di cui al comma 1 e comunica i relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della
Art. 28 quater. Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro [186]
1. Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonchè di incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto degli istituti definiti in sede di contrattazione collettiva, all'articolo 1 della
«43-bis. Per i lavori edili di cui all'allegato X al
2. Il comma 43-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, acquista efficacia dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.
Art. 28 quinquies. Disposizioni urgenti in materia di collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali [187]
1. Al fine di incrementare l'efficienza dei servizi di polizia giudiziaria nella situazione emergenziale connessa al COVID-19, all'articolo 12, comma 8, del
Art. 29. Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici [188]
1. Fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonchè al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni:
a) è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al
b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del
2. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione di cui alla lettera b) del comma 1, anche per le finalità di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.
3. La compensazione di cui al comma 1, lettera b) è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1, lettera b), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.
5. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.
6. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
7. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonchè le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonchè le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.
8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo e limitatamente alle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal
9. Le risorse finanziarie resesi disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026 a seguito dell'adozione di provvedimenti di revoca dei finanziamenti statali relativi a interventi di spesa in conto capitale, con esclusione di quelle relative al PNRR di cui al
10. Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del
11. Nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento, nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le linee guida di cui al comma 12, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, possono, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del
11-bis. [In relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al
12. Al fine di assicurare l'omogeneità della formazione e dell'aggiornamento dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, del
13. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 1-septies, comma 8, del
13-bis. All'articolo 6, comma 6, del
Art. 29 bis. Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato [195]
1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi all'emergenza sanitaria in corso causata dalla pandemia di COVID-19 e per le esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica nell'anno 2025, è autorizzata l'assunzione sino a 1.300 allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti di quota parte delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al
2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere su quota parte delle facoltà assunzionali previste per l'anno 2022, entro un massimo di 600 unità, e per l'anno 2023, entro un massimo di 700 unità, previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2021 e 2022 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del
a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purchè abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del
b) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati.
3. Gli interessati a partecipare alla procedura assunzionale, a pena di esclusione di diritto, devono formulare istanza con modalità telematiche tramite apposito portale attivato dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo le modalità ed entro il termine perentorio da indicare in apposito avviso da pubblicare nel sito internet istituzionale della Polizia di Stato, avente valore di notifica a tutti gli effetti.
4. Non sono inclusi nell'ambito di applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo i soggetti già convocati per l'accertamento dei requisiti di idoneità ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del
5. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi del comma 2, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.
6. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del
7. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del
8. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 30. Ulteriori disposizioni urgenti per la gestione dei contagi da SARS-CoV-2 a scuola
1. [La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 2), primo periodo, del
2. La misura relativa all'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 di cui all'articolo 5 del
Art. 31. Commissario straordinario per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma
1. All'articolo 1, comma 421, primo periodo, della
Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
Art. 32. Disposizioni finanziarie
01. Dall'attuazione degli articoli 15-bis, 28, commi 1-bis, 3-bis e 3-ter, 28-bis, 28-ter e 28-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei medesimi articoli 15-bis, 28, commi 1-bis, 3-bise 3-ter, 28-bis, 28-ter e 28-quater con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente [197].
1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 5, 7, comma 1-bis e comma 2, lettera b), da 8 a 12, 15, comma 3, lettera c), da 18 a 20, 22, comma 5, 24, 26 e 30 determinati in 1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022, 127,86 milioni di euro per l'anno 2023, 153,82 milioni di euro per l'anno 2024, 144,46 milioni di euro per l'anno 2025, 136,16 milioni di euro per l'anno 2026, 122,26 milioni di euro per l'anno 2027, 108,46 milioni di euro per l'anno 2028, 105,66 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede:
a) quanto a 1.200 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del
b) quanto a 329 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi 30-bis e 30-ter, del
c) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 486, della
d) quanto a 27,22 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-duodecies del
e) quanto a 38,76 milioni di euro per l'anno 2023, 127,52 milioni di euro per l'anno 2024, 118,16 milioni di euro per l'anno 2025, 55 milioni di euro per l'anno 2026, 95,96 milioni di euro per l'anno 2027, 82,16 milioni di euro per l'anno 2028, 79,36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
f) quanto a 54,86 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
g) quanto a 5,19 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 7;
h) quanto a 89,1 milioni di euro per l'anno 2023 e 26,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, comma 2, 7 e 18, comma 1 [198].
2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Art. 32 bis. Clausola di salvaguardia [199]
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
Art. 33. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato I all'articolo 7 - Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale [200]
Turismo
Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20)
Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)
Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice ateco 55.30)
Ristorazione
Ristorazione su treni e navi (codici ateco 56.10.5)
Catering per eventi, banqueting (codici ateco 56.21.0)
Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29)
Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30)
Ristorazione con somministrazione (codici ateco 56.10.1)
Filiera HO.RE.CA.
Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati (codice ateco 46.31)
Commercio all’ingrosso di carne e di prodotti a base di carne (codice ateco 46.32)
Commercio all’ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili
(codice ateco 46.33)
Commercio all’ingrosso di bevande (codice ateco 46.34)
Commercio all’ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno (codice ateco 46.36)
Commercio all’ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie (codice ateco 46.37)
Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi (codice ateco 46.38)
Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco (codice ateco 46.39)
Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21)
Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)
Attività ricreative
Discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici ateco 93.29.1)
Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3)
Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9)
Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codice ateco 90.04.00)
Attività nel campo della recitazione (codice ateco 90.01.01)
Altre rappresentazioni artistiche (codice ateco 90.01.09)
Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice ateco 77.39.94)
Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice ateco 90.02.01)
Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice ateco 90.02.09)
Altre creazioni artistiche e letterarie (codice ateco 90.03.09)
Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codice ateco 94.99.20)
Attività di altre organizzazioni associative nca (codice ateco 94.99.90)
Altre attività
Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09)
Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ateco 49.32.2)
Gestione di stazioni per autobus (codici ateco 52.21.30)
Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano (codici ateco 49.39.01)
Attività dei servizi radio per radio taxi (codici ateco 52.21.90)
Musei (codici ateco 91.02 e 91.03)
Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (codici ateco 52.22.09)
Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco 52.23.00)
Movimento merci relativo ai trasporti aerei (codice ateco 52.24.1)
Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00)
Attività di proiezione cinematografica. (codici ateco 59.14.00)
Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05)
Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico (codice ateco 10.52.00)
Produzione di prodotti di panetteria freschi (codice ateco 10.71.10)
Produzione di pasticceria fresca (codice ateco 10.71.20)
Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati (codice ateco 10.72.00)
Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili (codice ateco 10.73.00)
Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie (codice ateco 10.82.00)
Produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati) (codice ateco 10.85.0)
Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici (codice ateco 11.01.00)
Tessitura (codice ateco 13.2)
Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento (codice ateco 13.92.10)
Fabbricazione di articoli in materie tessili nca (codice ateco 13.92.20)
Fabbricazione di altri prodotti tessili nca (codice ateco 13.99)
Confezioni in serie di abbigliamento esterno (codice ateco 14.13.1)
Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno (codice ateco 14.13.2)
Confezione di camicie, t-shirt, corsetteria e altra biancheria intima (codice ateco 14.14.0)
Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento (codice ateco 14.19.10)
Fabbricazione di articoli in maglieria (codice ateco 14.3)
Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di pellicce (codice ateco 15.1)
Fabbricazione di calzature (codice ateco 15.20)
Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno (codice ateco 16.21)
Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato (codice ateco 16.22)
Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l’edilizia (codice ateco 16.23)
Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi mobili) (codice ateco 16.29.19)
Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero (codice ateco 16.29.2)
Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio (codice ateco 16.29.3)
Laboratori di corniciai (codice ateco 16.29.4)
Fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone (codice ateco 17.1)
Fabbricazione di articoli di carta e cartone (codice ateco 17.2)
Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media (codice ateco 18.13.0)
Legatoria e servizi connessi (codice ateco 18.14.0)
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (codice ateco 23)
Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) (codice ateco 25)
Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione (codice ateco 28.22.09)
Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale (codice ateco 30.99.0)
Fabbricazione di materassi (codice ateco 31.03)
Fabbricazione di mobili per arredo domestico (codice ateco 31.09.1)
Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi) (codice ateco 31.09.2)
Finitura di mobili (codice ateco 31.09.5)
Altre industrie manifatturiere (codice ateco 32)
Riparazione trattori agricoli (codice ateco 33.12.60)
Riparazione macchine agricoltura, silvicoltura, zootecnia (codice ateco 33.12.70)
Riparazione imbarcazioni commerciali, da diporto e sportive (codice ateco 33.15.00)
Riparazione di altre apparecchiature nca (codice ateco 33.19.09)
Costruzione di edifici residenziali e non residenziali (codice ateco 41.20.00)
Riparazione di carrozzerie di autoveicoli (codice ateco 45.20.20)
Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli (codice ateco 45.20.30)
Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici) (codice ateco 45.40.30)
Attività di design di moda e design industriale (codice ateco 74.10.10)
Attività fotografiche (codice ateco 74.20)
Organizzazione di convegni e fiere (codice ateco 82.30)
Creazioni artistiche e letterarie (codice ateco 90.03)
Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa (codice ateco 95.22.01)
Riparazione di calzature e articoli da viaggio (codice ateco 95.23)
Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria (codice ateco 95.24)
Riparazione di orologi e gioielli (codice ateco 95.25.00)
Riparazione di strumenti musicali (codice ateco 95.29.01)
Riparazione di articoli sportivi (codice ateco 95.29.02)
Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie (codice ateco 95.29.03)
Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso (codice ateco 95.29.04)
Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca (codice ateco 95.29.09)
ALLEGATO I-bis [201]
(di cui all’articolo 15-bis, comma 3)
TABELLA 1 prezzi di riferimento in €/MWh per ciascuna zona mercato
CNOR |
CSUD |
NORD |
SARD |
SICI |
SUD |
58 |
57 |
58 |
61 |
75 |
56 |
Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonchè per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonchè l'articolo 1, comma 1, del
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla
Visto il
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Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre apposite e più incisive misure a sostegno dei settori economici e lavorativi più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate, con i predetti decreti, per la tutela della salute in connessione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure di sostegno alle imprese e all'economia, interventi a tutela del lavoro, della salute, di garantire la continuità di erogazione dei servizi da parte degli Enti territoriali e di ristorare i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del turismo, della transizione ecologica, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'istruzione, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e della cultura;
Emana
il seguente decreto-legge:
Titolo I
SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA
IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19
Art. 1. Misure di sostegno per le attività chiuse
1. Il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse di cui all'articolo 2 del
2. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022;
b) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di gennaio 2022.
3. I versamenti sospesi ai sensi del comma 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32.
Art. 2. Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato «Fondo per il rilancio delle attività economiche», con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.
2. Per poter beneficiare degli aiuti previsti dal presente articolo, le imprese di cui al comma 1 devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con
a) avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel Registro delle imprese per una delle attività di cui al comma 1;
b) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
c) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'articolo 2, punto 18, del
d) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del
3. I contributi, quantificati con le modalità di cui al comma 5, sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01 e successive modificazioni, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del
4. Al fine di ottenere il contributo, le imprese interessate presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza al Ministero dello sviluppo economico, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi, comprovati attraverso apposite dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del
5. Successivamente alla chiusura del termine finale per la trasmissione delle istanze di accesso al contributo, fissato con il provvedimento di cui al comma 4, le risorse finanziarie del fondo previsto al comma 1 sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna delle predette imprese un importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta, come segue:
a) sessanta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a quattrocentomila euro;
b) cinquanta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro;
c) quaranta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a due milioni di euro.
6. Ai fini della quantificazione del contributo ai sensi del comma 5 rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con
7. Qualora la dotazione finanziaria di cui al comma 1 non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, il Ministero dello sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi previste dal comma 5.
8. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo dell'1,5 per cento delle risorse stesse.
9. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
Art. 3. Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica
1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 26 del
2. All'articolo 1-ter del
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'HORECA e altri settori in difficoltà»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 sono stanziati 40 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per le imprese che svolgono, come attività prevalente comunicata ai sensi dell'articolo 35 del
c) al comma 3, le parole «Agli oneri derivanti dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri derivanti dal comma 1».
3. Il credito d'imposta di cui all'articolo 48-bis del
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
Art. 4. Fondo Unico Nazionale Turismo
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della
2. Con riferimento alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, l'esonero di cui all'articolo 7 del
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e alle minori entrate derivanti dal comma 2 valutate in 9,8 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 32 [202].
Art. 5. Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili
1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che i soggetti ivi indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. L'efficacia della presente misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 128,1 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32.
Art. 6. Buoni per servizi termali
1. In considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, i buoni per l'acquisto di servizi termali di cui all'articolo 29-bis del
Art. 7. Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale
1. I datori di lavoro dei settori di cui ai codici ATECO indicati nell'allegato I al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) per l'anno 2022 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per 120,4 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della
b) per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 32.
Art. 8. Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura
1. I fondi di cui all'articolo 89, comma 1, del
2. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del
3. All'articolo 65, comma 6, del
4. Ai fini di cui al comma 3, il fondo istituito dall'articolo 65, comma 7, del
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 108,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
Art. 9. Disposizioni urgenti in materia di sport
1. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il
2. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il
3. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il
4. Il «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della
5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede con risorse ai sensi dell'articolo 32.
Art. 10. Piano transizione 4.0
1. All'articolo 1, comma 1057-bis, della
2. Al maggior onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, valutato in 11,1 milioni di euro nel 2023, 25 milioni di euro nel 2024, 38,8 milioni di euro nel 2025, 30,5 milioni di euro nel 2026, 16,6 milioni di euro nel 2027 e 2,8 milioni di euro nel 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della
Titolo II
REGIONI ED ENTI TERRITORIALI
Art. 11. Contributo statale alle spese sanitarie collegate all'emergenza COVID-19 sostenute dalle regioni e dalle province autonome
1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 8-septies, del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 32.
Art. 12. Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno
1. Il fondo di cui all'articolo 25, comma 1, del
2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 aprile 2022.
3. All'onere di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
Art. 13. Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021
1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta
2. All'articolo 1, comma 823, della
3. Gli enti locali che utilizzano le risorse di cui al comma 1 nell'anno 2022 sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
4. Gli enti locali che trasmettono la certificazione di cui al comma 3 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2023, ma entro il 30 giugno 2023, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi dell'articolo 1, comma 822, primo periodo, della
5. All'articolo 106, comma 1, del
6. All'articolo 109, comma 2, del
Titolo III
MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI DELL'ENERGIA ELETTRICA
Art. 14. Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW
1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 504 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022 con decorrenza dal 1 gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del
3. Qualora i versamenti di cui al comma 2, effettuati dal GSE a favore di CSEA, siano inferiori all'importo di 1.200 milioni di euro, alla differenza si provvede, entro l'anno 2022, mediante il versamento per pari importo alla CSEA di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del
Art. 15. Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore
1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
3. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 540 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 405 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del
b) quanto a 24,11 milioni di euro mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla soppressione delle misure agevolative previste all'articolo 18, comma 1;
c) quanto a 110,89 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della
Art. 16. Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili
1. A decorrere dalla data del 1° febbraio 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2022, sull'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonchè sull'energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (GSE) calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):
a) un prezzo di riferimento medio fissato pari alla media dei prezzi zonali orari registrati dalla data di entrata in esercizio dell'impianto fino al 31 dicembre 2020, rivalutati sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevati dall'ISTAT, ovvero, qualora l'impianto sia entrato in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010, alla media dei prezzi zonali orari registrati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2020 rivalutati secondo la medesima metodologia;
b) il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto che non rispettano le condizioni di cui al comma 5, il prezzo medio indicato nei contratti medesimi.
3. Qualora la differenza di cui al comma 2 sia positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore l'importo corrispondente.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, nonchè le modalità con le quali i relativi proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di cui al comma 2, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti.
Art. 17. Modifiche alla disciplina della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
1. Al fine di accelerare ulteriormente i processi autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e incrementare il livello di autosufficienza energetica del Paese, all'articolo 8 del
a) al comma 2-bis:
1) il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività a tempo pieno ad eccezione dei componenti nominati ai sensi del quinto periodo. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, su proposta del presidente, i componenti della Commissione di cui al comma 1, fino a un massimo di sei, possono essere nominati anche componenti della Commissione di cui al presente comma.»;
2) è inserito, in fine, il seguente periodo: «Quanto previsto dall'articolo 73, comma 2, del
b) dopo il comma 2-septies, è inserito il seguente: «2-octies. Allo scopo di consentire l'incremento di operatività delle Commissioni di cui ai commi 1 e 2-bis, le stesse possono avvalersi di un contingente massimo di quattro unità di personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, che il Comando medesimo provvede a individuare e distaccare entro dieci giorni dalla richiesta del Ministero della transizione ecologica.».
Art. 18. Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi
1. Alla tabella A del
2. All'articolo 22 del
3. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del
Titolo IV
ALTRE MISURE URGENTI
Art. 19. Misure urgenti per la scuola, l'università e la famiglia
1. Al fine di assicurare la fornitura di mascherine di tipo FFP2 a favore degli alunni e del personale scolastico in regime di autosorveglianza di cui all'articolo 4 del
2. Al fine di corrispondere quanto dovuto per la fornitura di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione provvede tempestivamente al riparto del fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il successivo trasferimento, in unica soluzione, delle somme necessarie alle istituzioni scolastiche. Le modalità attuative sono definite con decreto del Ministero dell'istruzione.
3. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
4. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi che hanno beneficiato della proroga ai sensi dell'articolo 33, commi 2-bis e 2-ter, del
5. Della proroga di cui al comma 4 possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonchè i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca, per i quali la pubblica amministrazione di appartenenza può prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.
6. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
a) al comma 1, lettera d), primo periodo, dopo le parole «provvedimenti dell'autorità giudiziaria» sono inserite le seguenti: «, esclusi in ogni caso i figli, ancorchè per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera c)»;
b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: «4-ter. Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.».
Art. 20. Disposizioni in materia di vaccini anti Sars-CoV2 e misure per assicurare la continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare
1. All'articolo 1 della
2. Al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto da SARS-CoV-2, e di assicurare continuità operativa delle unità mediche e scientifiche preposte alla erogazione delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare per il contrasto alla diffusione del COVID-19, il Ministero della difesa, nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e in coerenza con il Piano di cui all'articolo 6 del
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, nel limite di spesa pari a euro 611.361 a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero della difesa già maturate e disponibili a legislazione vigente.
4. Per il potenziamento dei servizi sanitari militari e del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio necessario ad affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19 in sinergia con il servizio sanitario nazionale mediante l'incremento delle attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, diagnostiche molecolari, di sequenziamento, di profilassi e di cura, è autorizzata la spesa complessiva di euro 8.000.000 per l'anno 2022 per l'adeguamento infrastrutturale e bioinformatico delle strutture nonchè per l'approvvigionamento di dispositivi medici, macchinari e presidi igienico-sanitari.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a euro 8.000.000 per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
Art. 21. Misure in materia di fascicolo sanitario elettronico e governo della sanità digitale
1. Al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 12 del
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale»;
b) al comma 2:
1) alla lettera a), la parola «prevenzione,» è soppressa;
2) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) prevenzione;
a-ter) profilassi internazionale;»;
c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole «di cui al comma 15-ter" sono inserite le seguenti: «e alimenta l'ecosistema dati sanitari (EDS) di cui al comma 15-quater»;
d) al comma 4, le parole «che prendono in cura l'assistito» sono soppresse;
e) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Le finalità di cui alla lettera a-bis) del comma 2 sono perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali, dagli esercenti le professioni sanitarie nonchè dagli Uffici delle Regioni e delle Province autonome competenti in materia di prevenzione sanitaria e dal Ministero della salute.
4-ter. Le finalità di cui alla lettera a-ter) del comma 2 sono perseguite dal Ministero della Salute.»;
f) al comma 5, le parole «alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), a-bis) e a-ter)»;
g) al comma 6-bis, secondo periodo, le parole da «secondo modalità» fino alla fine del comma sono soppresse;
h) al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole «entro 90 giorni dalla di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono soppresse;
2) dopo le parole «innovazione tecnologica» sono inserite le seguenti: «e la transizione digitale»;
3) le parole «il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e» sono soppresse;
4) le parole «ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del
5) le parole «i sistemi di codifica dei dati,» sono soppresse;
6) dopo le parole «di cui ai commi 4» sono inserite le seguenti: «4-bis, 4-ter,»;
7) le parole da «, i criteri per l'interoperabilità» fino alla fine del comma sono soppresse;
i) il comma 9 è abrogato;
l) i commi 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:
«13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 25-bis, del
14. I contenuti dei decreti di cui al comma 13 devono in ogni caso informarsi ai principi di cui all'articolo 5 del
m) al comma 15, dopo le parole «dal decreto di cui al comma 7» sono inserite le seguenti: «e dalle linee guida di cui al comma 15-bis»;
n) il comma 15-bis è sostituito dal seguente: «15-bis. Per il potenziamento del FSE, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), previa approvazione del Ministro della salute, del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta periodicamente apposite linee guida. In sede di prima applicazione, le linee guida di cui al primo periodo sono adottate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le linee guida dettano le regole tecniche per l'attuazione dei decreti di cui al comma 7, ivi comprese quelle relative al sistema di codifica dei dati e quelle necessarie a garantire l'interoperabilità del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano predispongono entro tre mesi dalla data di pubblicazione e di aggiornamento delle linee guida un piano di adeguamento ai decreti di cui al comma 7 e alle linee guida. I piani regionali di adeguamento del FSE sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del Ministero della salute e della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con il supporto dell'AGENAS. La regione o provincia autonoma che non abbia presentato il piano regionale nei termini previsti, ovvero che abbia presentato un piano regionale non conforme alle linee guida, ovvero che non abbia attuato il piano adottato è tenuta ad avvalersi dell'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, numero 3). Nel caso di inerzia o ritardo nella presentazione o nell'attuazione del predetto piano di adeguamento ovvero anche nei casi di mancato rispetto dell'obbligo di avvalimento della infrastruttura nazionale di cui al sesto periodo, si procede all'esercizio del potere sostitutivo di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 8 della
o) al comma 15-ter:
1) all'alinea, dopo le parole «le funzioni» sono inserite le seguenti: «e i poteri»; le parole «l'Agenzia per l'Italia digitale» sono sostituite dalle seguenti: «l'AGENAS»; le parole «in accordo» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e»;
2) al numero 1), la parola «regionali» è soppressa;
3) il numero 3) è sostituito dal seguente: «3) per le regioni e province autonome che comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute di volersi avvalere dell'infrastruttura nazionale ai sensi del comma 15, nonchè per quelle che si avvalgono della predetta infrastruttura ai sensi del comma 15-bis, l'interconnessione dei soggetti di cui al presente articolo per la trasmissione telematica, la codifica e la firma remota dei dati di cui ai decreti attuativi del comma 7 e alle linee guida del comma 15-bis, ad esclusione dei dati di cui al comma 15-septies, per la successiva alimentazione, consultazione e conservazione, di cui all'articolo 44 del
4) il numero 4) è soppresso;
p) dopo il comma 15-ter è inserito il seguente:
«15-ter.1. Nella fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e fino al 31 dicembre 2026, la progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei FSE di cui al comma 15-ter è curata dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale in raccordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze.»;
q) il comma 15-quater è sostituito dal seguente: «15-quater. Al fine di garantire il coordinamento informatico e assicurare servizi omogenei sul territorio nazionale per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 il Ministero della Salute, d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, assicurando l'adeguatezza delle infrastrutture tecnologiche e la sicurezza cibernetica in raccordo con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, cura la realizzazione dell'Ecosistema Dati Sanitari (di seguito EDS), avvalendosi della società di cui all'articolo 83, comma 15, del
a) di controllo formale e semantico dei documenti e dei corrispondenti dati correlati prodotti dalle strutture sanitarie per alimentare FSE,
b) di conversione delle informazioni secondo i formati standard di cui al comma 15-octies;
c) di invio dei dati da parte della struttura sanitaria verso l'EDS e, se previsto dal piano di attuazione del potenziamento del FSE di cui al comma 15-bis, verso il FSE della regione territorialmente competente per le finalità di cui alla lettera a-bis) del comma 2;
r) il comma 15-sexies è abrogato;
s) al comma 15-septies, la parola «regionali» è soppressa;
t) il comma 15-octies è sostituito dal seguente: «15-octies. Le specifiche tecniche dei documenti del FSE e del dossier farmaceutico, definite con i decreti attuativi di cui al comma 7 e dalle linee guida di cui al comma 15-bis, sono pubblicate su un apposito portale di monitoraggio e informazione a cura dalla struttura della Presidenza del Consiglio competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.»;
u) dopo il comma 15-novies sono inseriti i seguenti:
«15-decies. Al fine di garantire l'omogeneità a livello nazionale e l'efficienza nell'attuazione delle politiche di prevenzione e nell'erogazione dei servizi sanitari, ivi inclusi quelli di telemedicina, l'AGENAS, sulla base delle Linee guida AGID per la digitalizzazione della pubblica amministrazione di cui all'articolo 71 del
15-undecies. Salvi gli ulteriori compiti attribuiti dalla legge, all'AGENAS sono conferite le seguenti funzioni:
a) predisposizione, pubblicazione e aggiornamento, previa approvazione del Ministro della salute e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di linee guida contenenti regole, guide tecniche, codifiche, classificazioni e standard necessari ad assicurare la raccolta, la conservazione, la consultazione e l'interscambio di dati sanitari da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale e dei soggetti pubblici e privati che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai cittadini italiani e agli altri soggetti che hanno titolo a richiederle;
b) monitoraggio periodico sull'attuazione delle linee guida di cui alla lettera a) e controllo della qualità dei dati sanitari raccolti;
c) promozione e realizzazione di servizi sanitari e socio-sanitari basati sui dati, destinati rispettivamente agli assistiti e agli operatori sanitari, al fine di assicurare strumenti di consultazione dei dati dell'EDS omogenei sul territorio nazionale;
d) certificazione delle soluzioni IT che realizzano servizi sanitari digitali, accreditamento dei servizi sanitari regionali, nonchè supporto ai fornitori delle medesime soluzioni per favorirne lo sviluppo coordinato;
e) supporto al Ministero della salute per la valutazione delle richieste da parte di soggetti terzi di consultazione dei dati raccolti nell'EDS per finalità di ricerca;
f) supporto alla Cabina di regia del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), prevista dall'articolo 6 dell'accordo quadro tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2001;
g) gestione della piattaforma nazionale di telemedicina;
h) proposta per la fissazione e il periodico aggiornamento delle tariffe per i servizi di telemedicina, da approvare con decreto del Ministro della salute.
15-duodecies. L'AGENAS esercita le funzioni di cui al comma 15-decies nel rispetto degli indirizzi del Ministro della salute e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e del Ministero dell'economia e delle finanze, e trasmette agli stessi una relazione annuale sull'attività svolta. Le funzioni di cui alle lettere a) e d) del comma 15-undecies sono esercitate d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.
15-terdecies. Nella fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, AGENAS esercita le funzioni di cui ai commi 15-bis, 15-quater, 15-decies e 15-undecies avvalendosi del supporto della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, mediante stipula di apposita convenzione nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
2. All'articolo 13 del
a) al comma 2-bis, le parole «12, comma 13,» sono soppresse;
b) il comma 2-quater è abrogato.
3. All'articolo 51, comma 2, del
1) alla lettera f-ter), dopo le parole «per l'esercizio dei propri compiti istituzionali» il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;
2), dopo la lettera f-ter) sono inserite le seguenti:
«f-quater) il Ministero della salute, al fine della realizzazione dell'Ecosistema Dati Sanitari (EDS) di cui all'articolo 12 del
f-quinquies) l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), nella qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale, per la gestione dell'EDS di cui all'articolo 12 del
Art. 22. Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale e della sospensione dei mutui nei comuni del cratere Centro Italia
1. In via eccezionale, le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 42,7 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120, della
3. All'articolo 14, comma 6, del
4. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del
5. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 32.
Art. 23. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 5, comma 1-bis, l'ultimo periodo è soppresso;
b) all'articolo 7, comma 5-bis, primo periodo, le parole «o per il saldo» sono soppresse; la parola «inizia» è sostituita dalle seguenti: «è collocato» e le parole «dall'adozione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla comunicazione»;
c) all'articolo 8, comma 2, secondo periodo, dopo le parole «a tempo determinato», sono inserite le seguenti: «pari o»;
d) all'articolo 14, comma 2, dopo le parole «esame congiunto» sono inserite le seguenti: «, anche in via telematica,»;
e) all'articolo 16, comma 1, le parole «dalla sede dell'INPS territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'INPS»;
f) all'articolo 22-ter, il comma 5 è abrogato;
g) all'articolo 24, comma 3, dopo le parole «esame congiunto» sono inserite le seguenti: «da tenersi anche in via telematica»;
h) all'articolo 25-ter, comma 1, le parole «di cui al presente Capo» sono sostituite dalle seguenti: "straordinarie del presente Capo e del Titolo II»;
i) all'articolo 29, comma 3-bis, la parola «ordinarie» è soppressa;
l) all'articolo 30, comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole "assegno di integrazione salariale di importo" è inserita la seguente: «almeno";
m) all'articolo 36, comma 2, primo periodo, le parole «per i fondi di cui all'articolo 29» sono sostituite dalle seguenti: «per il fondo di cui all'articolo 29» e la parola «istitutive» è soppressa;
n) all'articolo 40, comma 1-bis, dopo le parole «di lavoro medesimi» sono inserite le seguenti: «ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale».
Art. 24. Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di trasporto di persone su strada
1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di ulteriori 80 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse, fino al 31 marzo 2022, termine del medesimo stato di emergenza, sono destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale e sono ripartite con le stesse percentuali stabilite per l'assegnazione delle risorse stanziate per la medesima finalità dall'articolo 51, del
3. Gli enti di cui al comma 2 rendicontano al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 maggio 2022, l'utilizzo delle risorse assegnate, attestando che i servizi aggiuntivi sono stati eserciti in misura non superiore al fabbisogno derivante dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi di cui al comma 1 e che gli stessi servizi aggiuntivi sono stati effettivamente utilizzati dagli utenti.
4. Le eventuali risorse residue dello stanziamento complessivo di cui al comma 1, come risultanti dalla rendicontazione di cui al comma 3, possono essere utilizzate, nell'anno 2022, per il potenziamento delle attività di controllo finalizzate ad assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonchè per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del
5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
6. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID- 19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a compensare, nel limite delle risorse disponibili e per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo, i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del
7. Per le medesime finalità del comma 6, il fondo di cui all'articolo 85, comma 1, del
8. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui ai commi 6 e 7. Relativamente agli interventi del comma 6, tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono in ogni caso esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.
9. L'efficacia dei decreti di cui al comma 8 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
10. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
Art. 25. Misure urgenti per il settore ferroviario
1. Allo scopo di sostenere il settore ferroviario e in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Lo stanziamento di cui al primo periodo è dedotto da Rete ferroviaria italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, entro il limite massimo dello stanziamento di cui al medesimo primo periodo, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del
2. Eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle di cui al comma 1, sono destinate a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel medesimo periodo. Entro il 31 maggio 2022, Rete ferroviaria italiana Spa trasmette al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e all'Autorità di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione del presente articolo.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 3, del
Art. 26. Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo
1. Al fine di tutelare gli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsabile della peste suina africana e indennizzare gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono istituiti due fondi denominati, rispettivamente, «Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza» (di seguito, «Fondo di parte capitale»), con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» (di seguito, «Fondo di parte corrente»), con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Il Fondo di parte capitale è destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, in conformità alle pertinenti norme nazionali e dell'Unione europea, ed è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di criteri che tengano conto della consistenza suinicola e del numero delle strutture produttive a maggiore rischio, comprese quelle ad uso familiare e che praticano l'allevamento semibrado, attribuendo priorità alle aree delimitate ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1 del
3. Il Fondo di parte corrente è destinato ad indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di quantificazione dei contributi erogabili ai produttori della filiera suinicola a titolo di sostegno per i danni subiti, sulla base dell'entità del reale danno economico patito.
4. La concessione dei contributi economici di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con le pertinenti norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari ad euro 50 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
Art. 27. Disposizioni urgenti di adeguamento alla normativa europea
1. Al
a) all'articolo 54:
1) al comma 1, le parole: «fino a un importo di 1,8 milioni di euro per impresa», sono sostituite dalle seguenti: «fino a un importo complessivo che in qualsiasi momento non supera i 2,3 milioni di euro per impresa»;
2) al comma 2, le parole «al di sotto del massimale di 1,8 milioni di euro per impresa» sono sostituite dalle seguenti: «al di sotto del massimale di 2,3 milioni di euro per impresa»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli aiuti non possono superare in qualsiasi momento l'importo di 345.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o di 290.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 345.000 euro o 290.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.»;
4) il comma 7-bis è sostituito dal seguente: «7-bis. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non è stato superato.»;
b) all'articolo 60-bis:
1) al comma 5, le parole «10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «12 milioni di euro»;
2) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non è superato».
2. L'articolo 21 della
Art. 28. Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche
1. Al
a) all'articolo 121, comma 1:
1) alla lettera a), le parole «con facoltà di successiva cessione del credito» sono sostituite dalle seguenti: «cedibile dai medesimi» e dopo le parole «gli altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facoltà di successiva cessione»;
2) alla lettera b) le parole «, con facoltà di successiva cessione» sono soppresse e dopo le parole «gli altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facoltà di successiva cessione»;
b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole «altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facoltà di successiva cessione».
2. I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del
3. Sono nulli:
a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del
b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122, comma 1, del
c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2.
Art. 29. Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici
1. Fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonchè al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni:
a) è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del
b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del
2. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione di cui alla lettera b) del comma 1, anche per le finalità di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.
3. La compensazione di cui al comma 1, lettera b) è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1, lettera b), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.
5. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.
6. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
7. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonchè le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonchè le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.
8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo e limitatamente alle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal
9. Le risorse finanziarie resesi disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026 a seguito dell'adozione di provvedimenti di revoca dei finanziamenti statali relativi a interventi di spesa in conto capitale, con esclusione di quelle relative al PNRR di cui al
10. Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del
11. Nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento, nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le linee guida di cui al comma 12, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, possono, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del
12. Al fine di assicurare l'omogeneità della formazione e dell'aggiornamento dei prezzari di cui all'articolo0 23, comma 7, del
13. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 1-septies, comma 8, del
Art. 30. Ulteriori disposizioni urgenti per la gestione dei contagi da SARS-CoV-2 a scuola
1. [La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 2), primo periodo, del
2. La misura relativa all'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 di cui all'articolo 5 del
Art. 31. Commissario straordinario per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma
1. All'articolo 1, comma 421, primo periodo, della
Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
Art. 32. Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 5, 7, comma 2, lettera b), da 8 a 12, 15, comma 3, lettera c), da 18 a 20, 22, comma 5, 24, 26 e 30 determinati in 1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022, 120,26 milioni di euro per l'anno 2023, 153,82 milioni di euro per l'anno 2024, 144,46 milioni di euro per l'anno 2025, 136,16 milioni di euro per l'anno 2026, 122,26 milioni di euro per l'anno 2027, 108,46 milioni di euro per l'anno 2028, 105,66 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede:
a) quanto a 1.200 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del
b) quanto a 329 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi 30-bis e 30-ter, del
c) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 486, della
d) quanto a 27,22 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-duodecies del
e) quanto a 38,76 milioni di euro per l'anno 2023, 127,52 milioni di euro per l'anno 2024, 118,16 milioni di euro per l'anno 2025, 55 milioni di euro per l'anno 2026, 95,96 milioni di euro per l'anno 2027, 82,16 milioni di euro per l'anno 2028, 79,36 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
f) quanto a 54,86 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
g) quanto a 5,19 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 7;
h) quanto a 81,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 26,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, comma 2, 7 e 18, comma 1.
2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Art. 33. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato I all'articolo 7 - Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale
Turismo
- Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20)
- Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)
Ristorazione
- Ristorazione su treni e navi (codici ateco 56.10.5)
- Catering per eventi, banqueting (codici ateco 56.21.0)
- Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29)
- Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30)
- Ristorazione con somministrazione (codici ateco 56.10.1)
Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21)
Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)
Attività ricreative
- Discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici ateco 93.29.1)
- Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3)
- Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9)
Altre attività
- Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09)
- Gestione di stazioni per autobus (codici ateco 52.21.30)
- Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano (codici ateco 49.39.01)
- Attività dei servizi radio per radio taxi (codici ateco 52.21.90)
- Musei (codici ateco 91.02 e 91.03)
- Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (codici ateco 52.22.09)
- Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco 52.23.00)
- Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00)
- Attività di proiezione cinematografica. (codici ateco 59.14.00)
- Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05)
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[3] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[6] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[7] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[8] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[9] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[10] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[11] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[12] Comma inserito dalla L. di conversione.
[13] Comma inserito dalla L. di conversione.
[14] Comma inserito dalla L. di conversione.
[15] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.
[16] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[17] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[18] Comma inserito dalla L. di conversione.
[19] Comma inserito dalla L. di conversione.
[20] Comma inserito dalla L. di conversione.
[21] Comma inserito dalla L. di conversione.
[22] Comma inserito dalla L. di conversione.
[23] Comma inserito dalla L. di conversione.
[24] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[25] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[26] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[27] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[28] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[29] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[30] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[31] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[32] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[33] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[34] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[35] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[36] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[37] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[38] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[39] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[40] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[41] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[42] Comma inserito dalla L. di conversione.
[43] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[44] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[45] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[46] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[47] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[48] Comma inserito dalla L. di conversione.
[49] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[50] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 1, comma 615, della
[51] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[52] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[53] Comma inserito dalla L. di conversione.
[54] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[55] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 33 del
[56] Alinea così modificato dall'art. 33 del
[57] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[58] Comma aggiunto dall'art. 33 del
[59] Comma aggiunto dall'art. 33 del
[60] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[61] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[62] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[63] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[64] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[65] Comma aggiunto dall'art. 29 ter del
[66] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[67] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[68] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[69] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.
[70] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[71] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[72] Lettera già modificata dall'art. 16 del
[73] Lettera abrogata dall'art. 18 quater del
[74] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 507, della
[75] Per una modifica del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 20 del
[76] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[77] Comma inserito dalla L. di conversione.
[78] Comma inserito dalla L. di conversione.
[79] Comma già modificato dall'art. 37 ter del
[80] Comma inserito dall'art. 37 ter del
[81] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[82] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[83] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[84] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[85] Comma già modificato dall'art. 1 del
[86] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[87] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[88] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[89] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[90] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[91] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[92] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[93] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[94] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[95] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[96] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[97] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[98] Articolo inserito dall'art. 4 del
[99] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[100] Il termine di cui al presente alinea è stato prorogato al 30 giugno 2023 dall'art. 11 del
[101] Comma già modificato dall'art. 42 del
[102] Comma aggiunto dall'art. 11 del
[103] Comma aggiunto dall'art. 11 del
[104] Articolo soppresso dalla L. di conversione.
[105] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[106] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[107] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[108] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[109] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[110] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[111] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[112] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[113] Comma inserito dalla L. di conversione.
[114] Comma inserito dalla L. di conversione.
[115] Comma inserito dalla L. di conversione.
[116] Comma inserito dalla L. di conversione.
[117] Comma inserito dalla L. di conversione.
[118] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[119] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[120] Comma così modificato dall'art. 15 del
[121] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[122] Articolo inserito dalla L. di conversione e così sostituito dall'art. 12 del
[123] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[124] Comma abrogato dall'art. 9 del
[125] Comma abrogato dall'art. 9 del
[126] I termini di cui al presente comma sono stati prorogati al 31 dicembre 2023 dall'art. 6 del
[127] I termini di cui al presente comma sono stati prorogati al 31 dicembre 2023 dall'art. 6 del
[128] Comma abrogato dall'art. 9 del
[129] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[130] Comma inserito dalla L. di conversione.
[131] Comma inserito dall'art. 7 del
[132] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[133] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[134] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[135] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[136] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[137] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[138] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[139] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[140] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[141] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[142] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[143] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[144] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[145] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[146] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[147] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[148] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[149] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[150] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[151] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[152] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[153] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[154] Comma inserito dalla L. di conversione.
[155] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[156] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[157] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[158] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[159] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[160] Comma inserito dalla L. di conversione.
[161] Comma inserito dalla L. di conversione.
[162] Comma inserito dalla L. di conversione.
[163] Comma inserito dalla L. di conversione.
[164] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[165] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[166] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[167] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[168] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[169] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[170] Comma inserito dalla L. di conversione.
[171] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[172] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[173] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[174] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[175] Numero così modificato dalla L. di conversione.
[176] Comma inserito dalla L. di conversione.
[177] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[178] Comma soppresso dalla L. di conversione.
[179] Comma inserito dalla L. di conversione.
[180] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[181] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[182] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[183] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[184] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[185] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[186] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[187] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[188] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 23 del
[189] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[190] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[191] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[192] Comma inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 26 del
[193] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[194] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[195] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[196] Comma abrogato dall'art. 5 quater del
[197] Comma inserito dalla L. di conversione.
[198] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[199] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[200] Allegato così modificato dalla L. di conversione.
[201] Allegato aggiunto dalla L. di conversione.
[202] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 10 febbraio 2022, n. 34.
[203] Comma abrogato dall'art. 5 quater del