Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.4 disciplina generale |
Data: | 17/12/2012 |
Numero: | 221 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge |
§ 27.4.223 - L. 17 dicembre 2012, n. 221.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
(G.U. 18 dicembre 2012, n. 294 - S.O. n. 208)
1. Il
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179
All'articolo 1:
al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Lo Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione con le autonomie regionali, promuove lo sviluppo dell'economia e della cultura digitali, definisce le politiche di incentivo alla domanda dei servizi digitali e favorisce, tramite azioni concrete, l'alfabetizzazione e lo sviluppo delle competenze digitali con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, nonchè la ricerca e l'innovazione tecnologica quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel quadro delle indicazioni sancite a livello europeo, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti. Nella relazione è fornita, altresì, dettagliata illustrazione dell'impiego di ogni finanziamento, con distinta indicazione degli interventi per i quali le risorse sono state utilizzate. In prima attuazione la relazione ha come finalità la descrizione del progetto complessivo di attuazione dell'Agenda digitale italiana, delle linee strategiche di azione e l'identificazione degli obiettivi da raggiungere»;
al comma 2, lettera b), capoverso 3, al primo periodo, dopo le parole: «innovazione tecnologica,» sono inserite le seguenti: «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del
al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Per la realizzazione e il rilascio gratuito del documento unificato di cui al comma 3, in aggiunta alle risorse già previste dallo stesso comma 3, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013 e di 82 milioni di euro a decorrere dal 2014.
3-ter. In attesa dell'attuazione dei commi 3 e 3-bis, si mantiene il rilascio della carta di identità elettronica di cui all'articolo 7-vicies ter del
al comma 4, le parole: «22 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «12 milioni».
All'articolo 2:
al comma 1, capoverso «Art. 62», comma 1, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «quinto comma» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Tale base di dati è sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali»;
al comma 1, capoverso «Art. 62», il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'ANPR assicura al singolo comune la disponibilità dei dati anagrafici della popolazione residente e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al
al comma 1, capoverso «Art. 62», comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di scadenza della carta di identità della popolazione residente»;
al comma 1, capoverso «Art. 62», comma 6, alinea, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa» sono inserite le seguenti: «con l'Agenzia per l'Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonchè»;
al comma 1, capoverso «Art. 62», comma 6, lettera b), dopo la parola: «decreto» sono aggiunte le seguenti: «, in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessità di ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi»;
al comma 3, al primo periodo, le parole: «, utilizzando il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010» sono soppresse e, al secondo periodo, dopo le parole: «e il Ministro della salute» sono inserite le seguenti: «e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8 del
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - (Regole tecniche per le basi di dati). - 1. L'Agenzia per l'Italia digitale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone le regole tecniche per l'identificazione delle basi di dati critiche tra quelle di interesse nazionale specificate dal
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «sentiti l'ISTAT e la Conferenza unificata di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ISTAT, previa intesa con la Conferenza unificata»;
al comma 2, le parole: «dell'Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici (ANSC)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU)», la parola: «ANSC», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ANNCSU» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per la realizzazione dell'ANNCSU l'ISTAT può stipulare apposite convenzioni con concessionari di servizi pubblici dotati di un archivio elettronico con dati toponomastici puntuali sino a livello di numero civico su tutto il territorio nazionale, standardizzati, georeferenziati a livello di singolo numero civico e mantenuti sistematicamente aggiornati. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente»;
al comma 3, la parola: «continuo» è sostituita dalla seguente: «permanente»;
al comma 4, le parole: «sentita la Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
al comma 6, capoverso «Art. 12», è inserita la seguente rubrica: «(Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica)»;
al comma 6, capoverso «Art. 12», comma 1, lettere c) e d), le parole: «del
al comma 6, capoverso «Art. 12», comma 2, le parole: «di cui all'articolo 17 del
al comma 6, capoverso «Art. 12», comma 5, le parole: «all'articolo 17» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2»;
nella rubrica, la parola: «continuo» è sostituita dalla seguente: «permanente» e le parole: «delle strade e dei numeri civici» dalle seguenti: «dei numeri civici delle strade urbane».
All'articolo 4, comma 1:
al capoverso «Art. 3-bis», comma 1, dopo le parole: «posta elettronica certificata,» sono inserite le seguenti: «rilasciato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del
al capoverso «Art. 3-bis», comma 4, è aggiunto il seguente periodo: «L'utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del
al capoverso «Art. 3-bis», dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. In assenza del domicilio digitale di cui al comma 1, le amministrazioni possono predispone le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.
4-quater. Le modalità di predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-bis e 4-ter soddisfano le condizioni di cui all'articolo 23-ter, comma 5, salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati».
All'articolo 5:
al comma 1, le parole: «che si iscrivono» sono sostituite dalle seguenti: «che presentano domanda di prima iscrizione» e dopo le parole: «entrata in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione»;
al comma 2, al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013» e, al secondo periodo, le parole: «per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata»;
al comma 3:
al capoverso «Art. 6-bis», comma 1, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione»;
al capoverso «Art. 6-bis», il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione. L'indice è realizzato in formato aperto, secondo la definizione di cui all'articolo 68, comma 3»;
al capoverso «Art. 6-bis», comma 4, dopo le parole: «e dell'utilizzo razionale delle risorse,» sono inserite le seguenti: «sentita l'Agenzia per l'Italia digitale,», le parole: «con proprio regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «con proprio decreto» e le parole: «del presente decreto» dalle seguenti: «della presente disposizione»;
al capoverso «Art. 6-bis», comma 5, la parola: «regolamento» è sostituita dalla seguente: «decreto».
All'articolo 6:
al comma 1, lettera d), le parole: «pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «amministrazioni pubbliche»;
al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) il comma 1 dell'articolo 57-bis è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito l'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati"»;
al comma 2, capoverso 2-bis, dopo le parole: «
All'articolo 7:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 55-septies del
al comma 3, lettera a), capoverso 3, dopo le parole: «o con esso convenzionato» sono inserite le seguenti: «, che ha in cura il minore,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta»;
al comma 3, lettera a), capoverso 3-bis, dopo le parole: «le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 3» sono aggiunte le seguenti: «, comprese la definizione del modello di certificazione e le relative specifiche»;
al comma 3, lettera b), capoverso 1, le parole: «il lavoratore comunica» sono sostituite dalle seguenti: «la lavoratrice e il lavoratore comunicano» e le parole: «le generalità del genitore che usufruirà del congedo medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «le proprie generalità allo scopo di usufruire del congedo medesimo»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Il comma 1 dell'articolo 51 del
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico e privato».
All'articolo 8:
al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di biglietti elettronici integrati nelle città metropolitane»;
al comma 2, le parole: «dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Tenuto conto del carattere di pubblica utilità del servizio ed al fine di assicurarne la massima diffusione, le aziende di trasporto di cui al comma 1 e le amministrazioni interessate, anche in deroga alle normative di settore, consentono l'utilizzo della bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico e nel rispetto del limite di spesa per ciascun biglietto acquistato, previsto dalle vigenti disposizioni, tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione. Il titolo digitale del biglietto è consegnato sul dispositivo di comunicazione»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. All'articolo 176 del
"11. Sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, l'esazione può essere effettuata mediante modalità manuale o automatizzata, anche con sistemi di telepedaggio con o senza barriere. I conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato, i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto. I servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), relativi alla prevenzione e accertamento delle violazioni dell'obbligo di pagamento del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell'esame di qualificazione di cui all'articolo 12, comma 3, anche dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della concessione nonchè, previo accordo con i concessionari competenti, alle violazioni commesse sulle altre autostrade"»;
al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e consultabile, nei limiti eventualmente previsti, come dati di tipo aperto. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, istituisce un comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, che esercita anche le competenze attribuite per legge alle Commissioni interministeriali previste dall'articolo 12 della
9-ter. Fino all'attivazione del comitato di cui al comma 9-bis, le previsioni normative di cui all'articolo 29 del
9-quater. All'articolo 6, comma 4, del
"f-bis) prescrivere al di fuori dei centri abitati, in previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensità, l'utilizzo esclusivo di pneumatici invernali, qualora non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e per l'incolumità delle persone mediante il ricorso a soluzioni alternative"»;
al comma 10, lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Devono comunque essere assicurati la semplificazione delle procedure ed appropriati livelli di interoperatività tra i diversi sistemi pubblici che operano nell'ambito logistico trasportistico, secondo quanto indicato al comma 13. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
al comma 13, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto», dopo le parole: «assicurando l'interoperabilità dei dati immessi nel sistema PMIS con il Safe Sea Net» sono inserite le seguenti: «e con il Sistema informativo delle dogane, per quanto riguarda gli aspetti di competenza doganale, e» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'interoperatività va altresì assicurata rispetto alle piattaforme realizzate dalle autorità portuali per il miglior espletamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento dei nodi logistici che alle stesse fanno capo. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
al comma 16, la parola: «decreto» è sostituita dalla seguente: «articolo».
All'articolo 9:
al comma 1, alla lettera a) sono premesse le seguenti:
«0a) all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "dispositivo di firma" sono inserite le seguenti: "elettronica qualificata o digitale";
0b) all'articolo 21, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale";
0c) all'articolo 23-ter, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Sulle copie analogiche di documenti amministrativi informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale, tramite il quale è possibile ottenere il documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità";
al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 52», comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione "Trasparenza, valutazione e merito", il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria»;
al comma 1, lettera b), capoverso 3, lettera b), numero 1), dopo le parole: «anche per finalità commerciali» sono aggiunte le seguenti: «, in formato disaggregato»;
al comma 1, lettera b), capoverso 3, lettera b), numero 3), le parole: «può stabilire» sono sostituite dalle seguenti: «deve stabilire» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'Agenzia, nel trattamento dei casi eccezionali individuati, si attiene alle indicazioni fornite dalla
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 124 del testo unico di cui al
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. All'articolo 32, comma 1, della
6-ter. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;
al comma 7, dopo le parole: «l'anno corrente» sono inserite le seguenti: «e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione, in cui identificano le modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui non è possibile l'utilizzo del telelavoro. La redazione del piano in prima versione deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
al comma 9, alinea, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale».
Nella sezione II, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:
«Art. 9-bis. - (Acquisizione di software da parte della pubblica amministrazione). - 1. All'articolo 68 del
"1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;
b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;
c) software libero o a codice sorgente aperto;
d) software fruibile in modalità cloud computing;
e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;
f) software combinazione delle precedenti soluzioni.
1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere all'acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al
a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;
b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonchè di standard in grado di assicurare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione;
c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di software acquisito.
1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresì parere circa il loro rispetto"».
All'articolo 10:
al comma 4, le parole: «delle scuole superiori» sono soppresse;
il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. All'articolo 5-bis, comma 1-bis, della
al comma 8, al primo periodo, le parole: «alunni, di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «studenti, di cui all'articolo 3 del» e, al terzo periodo, le parole: «degli alunni» sono sostituite dalle seguenti: «degli studenti di cui all'articolo 3 del
All'articolo 11:
al comma 1, lettera a), primo periodo, le parole: «2013-2014» sono sostituite dalle seguenti: «2014-2015» e le parole da: «digitale» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «digitale a norma della
al comma 1, lettera b), dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:
«3-bis) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
"c-bis) i criteri per ottimizzare l'integrazione tra libri in versione digitale, mista e cartacea, tenuto conto delle specifiche esigenze didattiche"»;
al comma 3, alinea, le parole: «sono aggiunti i seguenti:» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiunto il seguente:»;
al comma 3, capoverso 1-bis, le parole: «possono stipulare convenzioni» sono sostituite dalle seguenti: «stipulano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, convenzioni»;
al comma 4, capoverso lettera a), le parole: «al fine di avviare» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di garantire edifici scolastici sicuri, sostenibili e accoglienti, avviano», dopo le parole: «complessi scolastici,» è inserita la seguente: «e», le parole: «delibera CIPE 20 gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Per consentire il regolare svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, definisce le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in singole annualità, di interventi di edilizia scolastica, nonchè i relativi finanziamenti.
4-ter. Per l'inserimento in tali piani, gli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico presentano, secondo quanto indicato nel decreto di cui al comma 4-bis, domanda alle regioni territorialmente competenti.
4-quater. Ciascuna regione e provincia autonoma, valutata la corrispondenza con le disposizioni indicate nel decreto di cui al comma 4-bis e tenuto conto della programmazione dell'offerta formativa, approva e trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il proprio piano, formulato sulla base delle richieste pervenute. La mancata trasmissione dei piani regionali nei termini indicati nel decreto medesimo comporta la decadenza dai finanziamenti assegnabili nel triennio di riferimento.
4-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, verificati i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, in assenza di osservazioni da formulare li approva e ne dà loro comunicazione ai fini della relativa pubblicazione, nei successivi trenta giorni, nei rispettivi Bollettini ufficiali.
4-sexies. Per le finalità di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.
4-septies. Nell'assegnazione delle risorse si tiene conto della capacità di spesa dimostrata dagli enti locali in ragione della tempestività, dell'efficienza e dell'esaustività dell'utilizzo delle risorse loro conferite nell'annualità precedente, con l'attribuzione, a livello regionale, di una quota aggiuntiva non superiore al 20 per cento di quanto sarebbe ordinariamente spettato in sede di riparto.
4-octies. Per gli edifici scolastici di nuova edificazione gli enti locali responsabili dell'edilizia scolastica provvedono ad includere l'infrastruttura di rete internet tra le opere edilizie necessarie.
4-novies. All'articolo 15, comma 3, lettera c), del
Nella sezione III, dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:
«Art. 11-bis. - (Credito d'imposta per promuovere l'offerta on line di opere dell'ingegno). - 1. Al fine di migliorare l'offerta legale di opere dell'ingegno mediante le reti di comunicazione elettronica, è riconosciuto un credito d'imposta del 25 per cento dei costi sostenuti, nel rispetto dei limiti della regola de minimis, di cui al
2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui e fino a esaurimento delle risorse disponibili.
3. L'agevolazione di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Essa non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonchè la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».
Alla rubrica della sezione III, sono aggiunte le seguenti parole: «e la cultura digitale».
All'articolo 12:
al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il FSE deve consentire anche l'accesso da parte del cittadino ai servizi sanitari on line secondo modalità determinate nel decreto di cui al comma 7»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Il FSE può essere alimentato esclusivamente sulla base del consenso libero e informato da parte dell'assistito, il quale può decidere se e quali dati relativi alla propria salute non devono essere inseriti nel fascicolo medesimo»;
al comma 6, la parola: «regolamento» è sostituita dalle seguenti: «il decreto»;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE, di cui all'ultimo periodo del comma 2, può essere realizzata soltanto in forma protetta e riservata secondo modalità determinate dal decreto di cui al comma 7. Le interfacce, i sistemi e le applicazioni software adottati devono assicurare piena interoperabilità tra le soluzioni secondo modalità determinate dal decreto di cui al comma 7»;
al comma 7, dopo le parole: «i contenuti del FSE» sono inserite le seguenti: «e i limiti di responsabilità e i compiti dei soggetti che concorrono alla sua implementazione»;
al comma 8, le parole: «disponibili e» sono sostituite dalle seguenti: «disponibili a»;
al comma 11, secondo periodo, dopo le parole: «e di altre patologie» sono inserite le seguenti: «, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tessutale».
All'articolo 13:
al comma 1, le parole: «12 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «12 novembre 2011»;
al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «su tutto il territorio nazionale» sono aggiunte le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni che regolano i rapporti economici tra le regioni, le ASL e le strutture convenzionate che erogano prestazioni sanitarie, fatto salvo l'obbligo di compensazione tra regioni del rimborso di prescrizioni farmaceutiche relative a cittadini di regioni diverse da quelle di residenza» e, al secondo periodo, le parole: «sentita la Conferenza» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con la Conferenza»;
al comma 3, dopo le parole: «delle regioni» sono inserite le seguenti: «e delle province autonome»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Al comma 4 dell'articolo 55-septies del
al comma 4, la parola: «pubblicate» è sostituita dalle seguenti: «stabilite con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e rese note» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 50 del
Nella sezione IV, dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:
«Art. 13-bis. - (Ricetta medica) - 1. Il comma 11-bis dell'articolo 15 del
"11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, indica nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco oppure la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo accompagnata dalla denominazione di quest'ultimo. L'indicazione dello specifico medicinale è vincolante per il farmacista ove nella ricetta sia inserita, corredata obbligatoriamente da una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità di cui all'articolo 11, comma 12, del
11-ter. Nell'adottare eventuali decisioni basate sull'equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti differenti principi attivi, le regioni si attengono alle motivate e documentate valutazioni espresse dall'Agenzia italiana del farmaco".
2. Il comma 4 dell'articolo 13 del
Nella sezione V, all'articolo 14 è premesso il seguente:
«Art. 13-ter. - (Carta dei diritti) - 1. Lo Stato riconosce l'importanza del superamento del divario digitale, in particolare nelle aree depresse del Paese, per la libera diffusione della conoscenza fra la cittadinanza, l'accesso pieno e aperto alle fonti di informazione e agli strumenti di produzione del sapere. A tal fine, promuove una "Carta dei diritti", nella quale sono definiti i principi e i criteri volti a garantire l'accesso universale della cittadinanza alla rete internet senza alcuna discriminazione o forma di censura.
2. Lo Stato promuove la diffusione dei principi della "Carta dei diritti" a livello internazionale e individua forme di sostegno al Fondo di solidarietà digitale per la diffusione della società dell'informazione e della conoscenza nei Paesi in via di sviluppo».
All'articolo 14:
al comma 1, dopo le parole: «territorio nazionale» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto delle singole specificità territoriali e della copertura delle aree a bassa densità abitativa,»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento del Ministro dello sviluppo economico sono definite le misure e le modalità di intervento da porre a carico degli operatori delle telecomunicazioni, al fine di minimizzare eventuali interferenze tra i servizi a banda ultralarga mobile nella banda degli 800 MHz e gli impianti per la ricezione televisiva domestica. Gli interventi che si rendessero necessari sugli impianti per la ricezione televisiva domestica per la mitigazione delle interferenze sono gestiti a valere su un fondo costituito dagli operatori delle telecomunicazioni assegnatari delle frequenze in banda 800 MHz e gestito privatamente dagli operatori interessati, in conformità alle previsioni del regolamento. I parametri per la costituzione di detto fondo e la relativa contribuzione degli operatori sono definiti secondo principi di proporzionalità, trasparenza e non discriminazione. Il Ministero dello sviluppo economico con proprio provvedimento provvede ogni trimestre alla rimodulazione di tali contributi sulla base dei costi di intervento effettivamente sostenuti dai singoli operatori e rendicontati»;
al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, specificando che devono prioritariamente essere utilizzati gli scavi già attualmente in uso per i sottoservizi»;
al comma 4, lettera b), dopo le parole: «il termine» è inserita la seguente: «è»;
al comma 4, lettera c), la parola: «esistente» è sostituita dalla seguente: «esistenti»;
al comma 7, capoverso 4-bis, la parola: «propria» è soppressa, le parole: «emissioni elettroniche» sono sostituite dalle seguenti: «emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'operatore di comunicazione ha l'obbligo, d'intesa con le proprietà condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati»;
al comma 8, lettera b), le parole: «di cui al comma 10, lettera a) del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera a)»;
al comma 8, lettera d), dopo le parole: «entro 60 giorni dalla» è inserita la seguente: «data»;
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. All'articolo 6 del
"2-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal comma 2, gli utenti che attivano schede elettroniche (S.I.M.) abilitate al solo traffico telematico ovvero che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche o punti di accesso ad internet utilizzando tecnologia senza fili possono essere identificati e registrati anche in via indiretta, attraverso sistemi di riconoscimento via SMS e carte di pagamento nominative. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere previste misure di maggior dettaglio o per l'adozione di ulteriori procedure semplificate anche negli altri casi previsti dal comma 2".
10-ter. All'articolo 35 del
"4. Al fine di agevolare la diffusione della banda ultralarga in qualsiasi tecnologia e di ridurre i relativi adempimenti amministrativi, sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della
Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
«Art. 14-bis. - (Pubblicità dei lavori parlamentari). - 1. Al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati è assicurata a titolo gratuito la funzione trasmissiva al fine di garantire la trasparenza e l'accessibilità dei lavori parlamentari su tutto il territorio nazionale nel nuovo sistema universale digitale.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico adotta gli opportuni provvedimenti».
All'articolo 15:
al comma 1, capoverso «Art. 5», comma 1, alinea, le parole: «, limitatamente ai rapporti con l'utenza,» sono soppresse, dopo le parole: «sono tenuti» sono inserite le seguenti: «a far data dal 1° giugno 2013» e le parole: «ad esse spettanti» sono sostituite dalle seguenti: «ad essi spettanti»;
al comma 1, capoverso «Art. 5», comma 1, lettera b), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le modalità di movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e Poste Italiane S.p.A. dei fondi connessi alle operazioni effettuate sui conti correnti postali intestati a pubbliche amministrazioni sono regolate dalla convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste Italiane S.p.A. stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge l° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla
al comma 1, capoverso «Art. 5», comma 2, dopo le parole: «comma 2-bis» sono aggiunte le seguenti: «e dei prestatori di servizi di pagamento abilitati»;
al comma 1, capoverso «Art. 5», comma 3, il primo periodo è soppresso;
al comma 1, capoverso «Art. 5», dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. I micro-pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 450, della
3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare entro il 1° marzo 2013 sono definiti i micro-pagamenti in relazione al volume complessivo del contratto e sono adeguate alle finalità di cui al comma 3-bis le norme relative alle procedure di pagamento delle pubbliche amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 450, della
al comma 1, capoverso «Art. 5», comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo»;
al comma 2, dopo le parole: «innovazione tecnologica» sono inserite le seguenti: «da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale di cui al
al comma 5, le parole: «di concerto con il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del
5-ter. Al comma 5 dell'articolo 35 del
5-quater. All'articolo 21 del codice del consumo, di cui al
"4-bis. È considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi"».
All'articolo 17, comma 2, lettera b), capoverso, alle parole: «I creditori» è premessa la seguente: «2.».
All'articolo 18:
al comma 1, lettera d), numero 3), capoverso 2, lettera a), le parole da: «ovvero» fino a: «le proprie obbligazioni» sono sostituite dalle seguenti: «che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente»;
al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il gestore è nominato dal giudice»;
al comma 1, lettera m), numero 5), è aggiunto il seguente periodo: «A seguito della sentenza che dichiara il fallimento, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell'accordo omologato sono prededucibili a norma dell'articolo 111 del
al comma 1, lettera p), il numero 5) è sostituito dal seguente:
«5) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.
4-ter. Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione"»;
al comma 1, lettera r), capoverso «Art. 14-bis», il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Si applica l'articolo 14, comma 5»;
al comma 1, lettera s), capoverso «Art. 14-ter», comma 1, le parole: «per il quale ricorrono i presupposti» sono sostituite dalle seguenti: «per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità»;
al comma 1, lettera s), capoverso «Art. 14-novies», comma 4, le parole: «sesto comma» sono sostituite dalle seguenti: «settimo comma»;
al comma 1, lettera t), capoverso «Art. 15», il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità determinati con il regolamento di cui al comma 3. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della
al comma 1, lettera t), capoverso «Art. 15», comma 10, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «sesto comma»;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. All'articolo 217-bis, comma 1, del
alla rubrica, sono aggiunte le seguenti parole: «, e all'articolo 217-bis del
All'articolo 19:
al comma 1, capoverso 3-bis, dopo le parole: - «banda ultralarga, fissa e mobile» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto delle singole specificità territoriali e della copertura delle aree a bassa densità abitativa,» e le parole: «i trasporti e la mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «i trasporti e la logistica»;
al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«d-bis) le attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di servizi e prodotti innovativi in grado di rafforzare l'utilizzazione della Piattaforma per la gestione della Rete logistica nazionale»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Al comma 3 dell'articolo 22 del
al comma 3, le parole: «dal Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro»;
al comma 4, lettera b), le parole: «Ministro dell'università dell'istruzione e della ricerca», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e le parole: «Ministero dell'economia e finanza» dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze»;
al comma 5, ultimo periodo, la parola: «stipulate» è sostituita dalle seguenti: «o accordi di programma stipulati»;
al comma 6, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c) e d-bis)»;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera d), una percentuale non inferiore al 25 per cento delle risorse annuali per lo sviluppo dei grandi progetti strategici di cui al comma 3-bis dell'articolo 20 del
al comma 9, alinea, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c) e d-bis)».
All'articolo 20:
al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «È istituito presso l'Agenzia per l'Italia digitale il Comitato tecnico delle comunità intelligenti, formato da undici componenti in possesso di particolari competenze e di comprovata esperienza nel settore delle comunità intelligenti, nominati dal direttore generale dell'Agenzia, di cui uno designato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno dall'Unione delle province d'Italia e altri sei scelti dallo stesso direttore generale, di cui uno proveniente da atenei nazionali, tre dalle associazioni di imprese o di cittadini maggiormente rappresentative, uno dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e uno dall'Agenzia stessa»;
al comma 8, dopo le parole: «e comunali» è inserita la seguente: «e»;
al comma 9, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) il catalogo dei dati geografici, territoriali ed ambientali di cui all'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del
al comma 12, lettera b), le parole: «, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del
il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. Ai fini della realizzazione di quanto previsto alle lettere a) e b) del comma 9, l'Agenzia per l'Italia digitale potrà riutilizzare basi informative e servizi previsti per analoghe finalità, compresi quelli previsti nell'ambito del sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 72 del
al comma 16, le parole: «servizi e fruibili» sono sostituite dalle seguenti: «servizi fruibili»;
dopo il comma 20 sono aggiunti i seguenti:
«20-bis. All'articolo 20, comma 3, del
a) alla lettera b), dopo le parole: "anche di tipo aperto," sono inserite le seguenti: "anche sulla base degli studi e delle analisi effettuate a tale scopo dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione,";
b) alla lettera f), le parole: "anche mediante intese con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e il Formez," sono sostituite dalle seguenti: "anche mediante intese con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, il Formez e l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione,".
20-ter. All'articolo 22, comma 3, secondo periodo, del
Nella sezione VII, dopo l'articolo 20 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 20-bis. - (Informatizzazione delle attività di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti). - 1. Con decreto del Presidente della Corte dei conti sono stabilite le regole tecniche ed operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti, in attuazione dei principi previsti dal
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono disciplinate, in particolare, le modalità per la tenuta informatica dei registri previsti nell'ambito delle attività giurisdizionali e di controllo preventivo di legittimità, nonchè le regole e le modalità di effettuazione delle comunicazioni e notificazioni mediante posta elettronica certificata, ai sensi del
3. Il decreto di cui al comma 1 acquista efficacia il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
4. Dalla data di cui al comma 3 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 18 del
5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 20-ter. - (Interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile). - 1. Per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) è autorizzato, nei limiti delle risorse finanziarie che verranno assegnate nell'anno 2013 dal Dipartimento della protezione civile, sulla base dell'accordo quadro decennale, a prorogare, anche oltre i sessanta mesi, in deroga all'articolo 5 del
All'articolo 21:
al comma 2, lettera f), dopo le parole: «sull'attività svolta» sono inserite le seguenti: «, formula i criteri e le modalità di valutazione delle imprese di assicurazione in relazione all'attività di contrasto delle frodi e rende pubblici i risultati delle valutazioni effettuate»;
al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 125 medesimo decreto legislativo gestiti dall'Ufficio centrale italiano di cui all'articolo 126» sono sostituite dalle seguenti: «relativi ai veicoli di cui all'articolo 125 gestiti dall'Ufficio centrale italiano di cui all'articolo 126 del medesimo
dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. All'articolo 148 del
All'articolo 22:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di escludere il rinnovo tacito delle polizze assicurative, al
"Art. 170-bis - (Durata del contratto). - 1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza"»;
al comma 4, le parole da: «e le principali associazioni» fino a: «assicurativi» sono sostituite dalle seguenti: «, le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative»;
al comma 6, le parole: «L'offerta di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «L'offerta di cui al comma 5»;
al comma 8, le parole: «, nonchè effettuare rinnovi e pagamenti» sono soppresse;
dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. Al fine di favorire la liberalizzazione e la concorrenza a favore dei consumatori e degli utenti, all'articolo 12 del
"1-ter. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazione regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a), del
il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. Al fine di superare possibili disparità di trattamento tra i consumatori nel settore delle polizze vita, il secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, -ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni"»;
dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
«15-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'IVASS provvede, limitatamente al ramo assicurativo danni, alla definizione di misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici, con particolare riferimento alla riduzione degli adempimenti cartacei e della modulistica, nei rapporti contrattuali fra le imprese di assicurazione, gli intermediari e la clientela, anche favorendo le relazioni digitali, l'utilizzo della posta elettronica certificata, la firma digitale e i pagamenti elettronici e i pagamenti on line.
15-ter. L'IVASS, con apposita relazione da presentare alle competenti Commissioni parlamentari entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con- cadenza annuale entro il 30 maggio di ciascun anno, informa sulle misure di semplificazione adottate ai sensi del comma 15-bis e sui risultati conseguiti in relazione a tale attività.
15-quater. Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonchè del capitale assicurato residuo.
15-quinquies. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso di cui al comma 15-quater. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta di contratto, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso.
15-sexies. In alternativa a quanto previsto al comma 15-quater, le imprese, su richiesta del debitore/assicurato, forniscono la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.
15-septies. Il presente articolo si applica a tutti i contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tal caso le imprese aggiornano i contratti medesimi sulla base della disciplina di cui ai commi da 15-quater a 15-sexies».
All'articolo 23:
al comma 1, secondo periodo, la parola: «mutua» è sostituita dalla seguente: «mutuo»;
dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Il fondo comune, unico ed indivisibile, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, può essere alimentato anche dalle risorse dell'ente a valere sul contributo previsto dal
Dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:
«Art. 23-bis. - (Modifica al testo unico di cui al
Art. 23-ter. - (Modifiche alla
"14. In alternativa al modello previsto dai commi da 4 a 13 e dalle relative disposizioni attuative di cui ai commi 22 e seguenti, in riferimento ai settori di cui al comma 4 nei quali siano operanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, consolidati sistemi di bilateralità e in considerazione delle peculiari esigenze dei predetti settori, quale quello dell'artigianato, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali di cui al citato comma 4 possono, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguare le fonti normative ed istitutive dei rispettivi fondi bilaterali ovvero dei fondi interprofessionali, di cui all'articolo 118 della
Art. 23-quater. - (Ulteriori modifiche al
a) all'articolo 30:
1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nessuno, direttamente o indirettamente, può detenere azioni in misura eccedente 1'1 per cento del capitale sociale, salva la facoltà statutaria di prevedere limiti più contenuti, comunque non inferiori allo 0,5 per cento";
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. In deroga al comma 2, gli statuti possono fissare al 3 per cento la partecipazione delle fondazioni di origine bancaria di cui al
3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Per favorire la patrimonializzazione della società, lo statuto può subordinare l'ammissione a socio, oltre che a requisiti soggettivi, al possesso di un numero minimo di azioni, il cui venir meno comporta la decadenza dalla qualità così assunta";
b) all'articolo 150-bis, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio, fermo restando il limite di dieci, previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile".
2. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
a) all'articolo 126-bis, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135";
b) all'articolo 147-ter, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; per le società cooperative la misura è stabilita dagli statuti anche in deroga all'articolo 135"».
All'articolo 24:
al comma 1, lettera a), sono premesse le seguenti parole: «nella parte I,»;
al comma 2, sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto ai commi da 4 a 6,».
Nella sezione VIII, dopo l'articolo 24 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 24-bis. - (Modifiche al
a) all'articolo comma 1:
1) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
"a-bis) Patrimonio Bancoposta: il patrimonio destinato costituito da Poste ai sensi dell'articolo 2, commi da 17-octies a 17-undecies, del
2) alla lettera c), dopo le parole: "
3) alla lettera g), dopo la parola: "modulo" sono inserite le seguenti: "cartaceo o elettronico";
b) all'articolo 2:
1) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) prestazione di servizi di pagamento, comprese l'emissione di moneta elettronica e di altri di mezzi di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 4) e 5), del testo unico bancario";
2) al comma 1, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
"f-bis) servizio di riscossione di crediti;
f-ter) esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto terzi, secondo quanto disciplinato dalla
3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Poste può stabilire succursali negli altri Stati comunitari ed extracomunitari nonchè esercitare le attività di bancoposta ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali ed operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali";
4) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In quanto compatibili, si applicano alle attività di cui al comma 1 gli articoli 5, 12, 15, commi 1, 2 e 5, 16, commi 1, 2 e 5, da 19 a 24, 26, da 50 a 54, da 56 a 58, da 65 a 68, 78, 114-bis, 114-ter, da 115 a 120-bis, da 121, comma 3, a 126, con esclusivo riferimento all'attività di intermediario di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo, da 126-bis a 128-quater, 129, 140, 144 e 145 del testo unico bancario";
5) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Alla prestazione da parte di Poste di servizi e attività di investimento ed accessori si applicano, in quanto compatibili, i seguenti articoli del testo unico finanza: 5, 6, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 7, commi 1 e 2, 8, 10, da 21 a 23, 25, 25-bis, 30, 31, commi 1, 3 e 7, da 32 a 32-ter, 51, 59, 168, 190, commi 1, 3 e 4, 195";
6) al comma 6, dopo le parole: "30 luglio 1999, n. 284," sono inserite le seguenti: "dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 2004,";
7) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
"9-bis. Poste, nell'esercizio dell'attività di bancoposta, può svolgere attività di promozione e collocamento di prodotti e servizi bancari e finanziari fuori sede";
c) all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La comunicazione ai clienti delle unilaterali variazioni contrattuali sfavorevoli eventualmente apportate ai tassi di interesse, prezzi o altre condizioni previsti nei contratti a tempo indeterminato è effettuata con le modalità previste dagli articoli 118 e 126-sexies del testo unico bancario";
d) all'articolo 4:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Per i versamenti su conto corrente postale effettuati presso gli uffici postali da soggetti diversi dal titolare del conto beneficiario sono impiegati appositi bollettini emessi in formato cartaceo o elettronico da Poste";
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. I bollettini di versamento devono essere presentati a Poste in formato cartaceo o in formato elettronico già compilati in ogni loro parte. L'indicazione della causale del versamento è obbligatoria quando trattasi di pagamenti a favore di amministrazioni pubbliche";
e) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Salvo quanto già previsto all'articolo 2, comma 1, Poste può svolgere nei confronti del pubblico i servizi e attività di investimento e i servizi accessori previsti, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 5, lettere b), c), c-bis), e), f), e dall'articolo 1, comma 6, lettere a), b), d), e), f) e g), del testo unico finanza, nonchè le attività connesse e strumentali ai servizi di investimento".
Art. 24-ter. - (Modifiche all'articolo 136 del
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È facoltà del consiglio di amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalità ivi previste";
b) i commi 2 e 2-bis sono abrogati».
All'articolo 25:
al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «lo sviluppo tecnologico,» sono inserite le seguenti: «la nuova imprenditorialità e» e, al secondo periodo, la parola: «ecosistema» è sostituita dalla seguente: «contesto» e dopo le parole: «in Italia talenti» sono inserite le seguenti: «, imprese innovative»;
al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci»;
al comma 2, lettera f), la parola: «esclusivo» è sostituita dalle seguenti: «esclusivo o prevalente»;
al comma 2, lettera h), numero 1), al primo periodo, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»; al secondo periodo, dopo le parole: «le spese per l'acquisto» sono inserite le seguenti: «e la locazione» e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso»;
al comma 2, lettera h), il numero 3), è sostituito dal seguente: «3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa»;
al comma 3, le parole: «conversione in legge» sono sostituite dalle seguenti: «entrata in vigore della legge di conversione»;
al comma 5, lettera b), dopo le parole: «quali sistemi di accesso» sono inserite le seguenti: «in banda ultralarga»;
al comma 6, le parole: «conversione in legge» sono sostituite dalle seguenti: «entrata in vigore della legge di conversione»;
al comma 7, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) capitali di rischio ovvero finanziamenti, messi a disposizione dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni, raccolti a favore delle start-up innovative incubate»;
al comma 8, le parole: «al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 3».
All'articolo 26, comma 3, le parole: «dall'articolo 2479, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2479, quinto comma».
All'articolo 27:
al comma 2, le parole: «la quale» sono sostituite dalle seguenti: «i quali»;
al comma 3, le parole: «conversione in legge» sono sostituite dalle seguenti: «data di entrata in vigore della legge di conversione».
Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:
«Art. 27-bis. - (Misure di semplificazione per l'accesso alle agevolazioni per le assunzioni di personale nelle start-up innovative e negli incubatori certificati). - 1. Alle start-up innovative e agli incubatori certificati di cui all'articolo 25 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 del
a) il credito d'imposta è concesso al personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato, compreso quello assunto attraverso i contratti di apprendistato. Ai fini della concessione del credito d'imposta, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 del citato articolo 24;
b) il credito d'imposta è concesso in via prioritaria rispetto alle altre imprese, fatta salva la quota riservata di cui al comma 13-bis del predetto articolo 24. L'istanza di cui al comma 6 dello stesso articolo è redatta in forma semplificata secondo le modalità stabilite con il decreto applicativo di cui al comma 11 del medesimo articolo».
All'articolo 28:
al comma 1, le parole: «dallo stesso» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 3 del medesimo articolo 25»;
al comma 2, dopo le parole: «
al comma 3, al primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «, ferma restando la possibilità di stipulare un contratto a termine di durata inferiore a sei mesi, ai sensi della normativa generale vigente»; al secondo periodo, le parole: «attività di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «attività di cui al comma 2»; al terzo periodo, le parole: «residua massima» sono sostituite dalle seguenti: «residua rispetto al periodo» e la parola: «territoriale» dalla seguente: «provinciale»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contratti stipulati ai sensi del presente comma sono in ogni caso esenti dalle limitazioni quantitative di cui all'articolo 10, comma 7, del
al comma 4, le parole: «presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «presente articolo»;
al comma 6, dopo le parole: «del
al comma 7, le parole: «, dall' altra,» sono soppresse;
al comma 8, le parole: «anche con accordi interconfederali o avvisi comuni» sono sostituite dalle seguenti: «in via diretta ovvero in via delegata ai livelli decentrati con accordi interconfederali o di categoria o avvisi comuni»;
al comma 9, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «, commi 2 e 3».
All'articolo 30:
al comma 4, le parole: «o 50-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «e 50-quinquies»;
al comma 5, le parole: «conversione in legge» sono sostituite dalle seguenti: «entrata in vigore della legge di conversione»;
al comma 6, le parole: «conversione in legge» sono sostituite dalle seguenti: «entrata in vigore della legge di conversione».
All'articolo 31, comma 4, le parole: «all'articolo 25, comma 4, in» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 25, comma 8, e in».
All'articolo 32:
al comma 1, le parole: «conversione in legge» sono sostituite dalle seguenti: «entrata in vigore della legge di conversione»;
al comma 7, dopo la parola: «presenta» sono inserite le seguenti: «alle Camere».
All'articolo 33:
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 10 del
a) al comma 1, dopo le parole: "può avere ad oggetto" sono inserite le seguenti: "il credito di imposta di cui all'articolo 33, comma 1, del
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. L'attestazione del credito di imposta di cui all'articolo 33, comma 1, del
2-ter. Per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di importo superiore a 500 milioni di euro previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da realizzare mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del
2-quater. La misura di cui al comma 2-ter è utilizzata anche cumulativamente a quella di cui al comma 1 del presente articolo al fine di assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico privato. Nel complesso le misure di cui ai commi 1 e 2-ter del presente articolo non possono superare il 50 per cento del costo dell'investimento, tenendo conto anche del contributo pubblico a fondo perduto»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 157, comma 4, del
3-ter. All'articolo 163, comma 2, lettera f), del
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Al comma 4 dell'articolo 157 del
4-ter. Fermo restando il limite massimo alle spese per l'indebitamento di cui agli articoli 6 e 7 del
al comma 6, alinea, le parole: «dal 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2013»;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. All'articolo 27 del
dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Presso il Ministero dell'interno è istituita la Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma di interventi per il completamento della rete nazionale standard Te.T.Ra. necessaria per le comunicazioni sicure della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, cui è affidato il compito di formulare pareti sullo schema del programma, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura o progetto. La Commissione è presieduta dal direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza, ed è composta: dal direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'articolo 6 della
Dopo l'articolo 33 sono inseriti i seguenti:
«Art. 33-bis. - (Requisito della cifra d'affari realizzata). - 1. All'articolo 357 del
"19-bis. In relazione all'articolo 61, comma 6, fino al 31 dicembre 2015, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando".
Art. 33-ter. - (Anagrafe unica delle stazioni appaltanti) 1. È istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al
2. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stabilisce con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti.
Art. 33-quater. - (Disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione) - 1. Al
a) all'articolo 113, comma 3, la parola: "75" è sostituita dalla seguente: "80" e la parola: "25" è sostituita dalla seguente: "20";
b) dopo l'articolo 237 è inserito il seguente capo:
"Capo IV-bis - Opere in esercizio. Art. 237-bis. - (Opere in esercizio) - 1. Per le opere realizzate nell'ambito dell'appalto che siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima della relativa collaudazione tecnico-amministrativa, l'esercizio protratto per oltre un anno determina, per la parte corrispondente, lo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell'ente aggiudicatore, senza necessità di alcun benestare, ferma restando una quota massima del 20 per cento che, alle condizioni previste dal comma 2, è svincolata all'emissione del certificato di collaudo, ovvero decorso il termine contrattualmente previsto per l'emissione del certificato di collaudo ove questo non venga emesso entro tale termine per motivi non ascrivibili a responsabilità dell'appaltatore. Resta altresì fermo il mancato svincolo dell'ammontare delle garanzie relative alle parti non in esercizio.
2. Qualora l'ente aggiudicatore rilevi e contesti all'esecutore, entro il primo anno di esercizio delle opere, vizi o difformità delle stesse che l'esecutore non rimuova nel corso del medesimo periodo, l'ente aggiudicatore comunica al garante, entro il predetto termine di un anno dall'entrata in esercizio delle opere, l'entità delle somme, corrispondenti al valore economico dei vizi o difformità rilevati, per le quali, in aggiunta alla quota del 20 per cento prevista al comma 1 e fino alla concorrenza dell'intero importo corrispondente alla parte posta in esercizio, non interviene lo svincolo automatico delle garanzie."
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), per i contratti già affidati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per i quali, alla medesima data, è spirato il termine di cui all'articolo 237-bis, comma 1, del
Art. 33-quinquies. - (Disposizioni in materia di revisione triennale dell'attestato SOA) - 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d), del
Art. 33-sexies. - (Autorizzazione di spesa) - 1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, del
Art. 33-septies. - (Consolidamento e razionalizzazione dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese) - 1. L'Agenzia per l'Italia digitale, con l'obiettivo di razionalizzare le risorse e favorire il consolidamento delle infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni, avvalendosi dei principali soggetti pubblici titolari di banche dati, effettua il censimento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica amministrazione, come definiti al comma 2, ed elabora le linee guida, basate sulle principali metriche di efficienza internazionalmente riconosciute, finalizzate alla definizione di un piano triennale di razionalizzazione dei CED delle amministrazioni pubbliche che dovrà portare alla diffusione di standard comuni di interoperabilità, a crescenti livelli di efficienza, di sicurezza e di rapidità nell'erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese.
2. Con il termine CED è da intendere il sito che ospita un impianto informatico atto alla erogazione di servizi interni alle amministrazioni pubbliche e servizi erogati esternamente dalle amministrazioni pubbliche che al minimo comprende apparati di calcolo, apparati di rete per la connessione e apparati di memorizzazione di massa.
3. Dalle attività previste al comma i sono esclusi i CED soggetti alla gestione di dati classificati secondo la normativa in materia di tutela amministrativa delle informazioni coperte da segreto di Stato e di quelle classificate nazionali secondo le direttive dell'Autorità nazionale per la sicurezza (ANS) che esercita le sue funzioni tramite l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).
4. Entro il 30 settembre 2013 l'Agenzia per l'Italia digitale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, dopo adeguata consultazione pubblica, i risultati del censimento effettuato e le linee guida per la razionalizzazione dell'infrastruttura digitale della pubblica amministrazione. Entro i successivi novanta giorni il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.
Art. 33-octies. - (Superamento del dissenso espresso nella conferenza di servizi) - 1. Al comma 3 dell'articolo 14-quater della
L'articolo 34 è sostituito dal seguente:
«Art. 34. - (Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni) - 1. Al comma 14 dell'articolo 11 del
2. Le somme ancora da restituire alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in attuazione della
3. All'articolo 3 del
a) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè agli aventi causa da detti fondi per il limite di durata del finanziamento degli stessi fondi";
b) il comma 19-bis è sostituito dal seguente:
"19-bis. Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia, con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali, in ragione delle caratteristiche storiche e ambientali, è trasferito a titolo gratuito in proprietà, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al comune di Venezia, che ne assicura l'inalienabilità, la valorizzazione, il recupero e la riqualificazione. A tal fine il comune garantisce: a) l'uso gratuito, per le porzioni dell'Arsenale utilizzate per la realizzazione del centro operativo e servizi accessori del Sistema MOSE, al fine di completare gli interventi previsti dal piano attuativo per l'insediamento delle attività di realizzazione, gestione e manutenzione del Sistema MOSE sull'area nord dell'Arsenale di Venezia ed assicurare la gestione e manutenzione dell'opera, una volta entrata in esercizio e per tutto il periodo di vita utile del Sistema MOSE. Resta salva la possibilità per l'ente municipale, compatibilmente con le esigenze di gestione e manutenzione del Sistema MOSE e d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle acque di Venezia, di destinare, a titolo oneroso, ad attività non esclusivamente finalizzate alla gestione e manutenzione del Sistema MOSE, fabbricati o parti di essi insistenti sulle predette porzioni. Le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del compendio, anche a titolo di canoni di concessione richiesti a operatori economici o istituzionali, versati direttamente al comune di Venezia, sono esclusivamente impiegate per il recupero, la salvaguardia, la gestione e la valorizzazione dell'Arsenale; b) l'uso gratuito, per gli utilizzi posti in essere dalla fondazione 'La Biennale di Venezia' in virtù della natura e delle funzioni assolte dall'ente, dal CNR e comunque da tutti i soggetti pubblici ivi attualmente allocati che espletano funzioni istituzionali. L'Arsenale è sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la città di Venezia e alle disposizioni di cui al
4. All'articolo 183, comma 4, del
5. Ai fini della ripresa produttiva e occupazionale delle aree interessate, il Commissario delegato di cui all'articolo 2, comma 3-octies, del
6. All'articolo 32, comma 17, del
7. Al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell'aviazione civile, degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale ed europea, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per l'assunzione di ispettori di volo, dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad assumere, in via transitoria, non oltre venti piloti professionisti con contratto a termine annuale rinnovabile di anno in anno sino ad un massimo di tre anni.
8. L'ENAC provvede a determinare il contingente dei posti da destinare alle singole categorie di impiego ed i requisiti minimi di cui i piloti da assumere devono essere in possesso.
9. Ai piloti assunti secondo quanto previsto dai commi 7 e 8 è corrisposta la remunerazione prevista per tale tipologia di personale in base al contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente dello stesso ENAC.
10. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dei commi da 7 a 9, pari a i milione di euro per l'anno 2012 ed a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, l'ENAC provvede con risorse proprie. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari in termini di indebitamento netto, pari a 500.000 euro per l'anno 2012 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del
11. Per far fronte ai pagamenti per lavori e forniture già eseguiti, ANAS S.p.A. può utilizzare, in via transitoria e di anticipazione, le disponibilità finanziarie giacenti sul conto di tesoreria n. 23617 intestato alla stessa Società (ex Fondo centrale di garanzia), ai sensi dell'articolo 1, comma 1025, della
12. Nelle more del completamento dell'iter delle procedure contabili relative alle spese di investimento sostenute da ANAS S.p.A., nell'ambito dei contratti di programma per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla stessa Società le somme all'uopo conservate nel conto dei residui, per l'anno 2012, del pertinente capitolo del bilancio di previsione dello Stato.
13. Per garantire le procedure centralizzate di conferma della validità della patente di guida di cui all'articolo 126 del
14. Al
a) all'articolo 32, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6-bis. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 iscritte in conto residui dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al comma 6";
b) all'articolo 36, i commi 7 e 7-bis sono abrogati.
15. Al
a) all'articolo 2, il comma 8 è abrogato;
b) all'articolo 5, comma 2, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ciascuna di tali opere è corredata del relativo codice unico di progetto previsto dall'articolo 11 della
16. Gli accordi di cui all'articolo 1, comma 5, della
17. All'articolo 2-bis, comma 1, del
a) le parole: "con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1999," sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del
b) sono soppresse le seguenti parole: "e per le quali non sia ad oggi accertabile il titolo di autorizzazione".
18. Le concessioni di stoccaggio di gas naturale rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del
19. Per la piena attuazione dei piani e dei programmi relativi allo sviluppo e alla sicurezza dei sistemi energetici di cui al
20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.
21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.
22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020.
23. Dopo il comma 1 dell'articolo 3-bis del
"1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo".
24. All'articolo 53, comma 1, del
25. I commi da 20 a 22 non si applicano al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al
26. Al fine di aumentare la concorrenza nell'ambito delle procedure di affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva, all'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984, al numero 18) sono soppresse le seguenti parole: "e illuminazioni votive". Conseguentemente i comuni, per l'affidamento del servizio di illuminazione votiva, applicano le disposizioni di cui al
27. All'articolo 4, comma 8, del
28. All'articolo 1 del
"3-bis. 1. Agli impianti pilota di cui al comma 3-bis, che per il migliore sfruttamento ai fini sperimentali del fluido geotermico necessitano di una maggiore potenza nominale installata al fine di mantenere il fluido geotermico allo stato liquido, il limite di 5 MW è determinato in funzione dell'energia immessa nel sistema elettrico".
29. All'articolo 154 del
"4. Il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del
30. All'articolo 2, comma 4, del
31. Per l'esecuzione di interventi indifferibili ed urgenti volti a rimuovere i rischi di esondazione del fiume Pescara e a ristabilire le condizioni minime di agibilità e fruibilità del porto-canale di Pescara, il provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna è individuato quale amministrazione competente, in regime ordinario, per il coordinamento delle attività di dragaggio, rimozione, trattamento e relativo conferimento in discarica di sedimenti.
32. Per il pagamento degli indennizzi agli operatori della pesca del porto-canale di Pescara, è stanziata, per l'anno 2013, la somma di 3.000.000 di euro in favore della regione.
33. Per il compimento delle attività di cui ai commi 31 e 32 è stanziata, per l'anno 2013, la somma di euro 12.000.000. All'onere si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del
34. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso al sistema museale sito nell'isola di Caprera dedicato a Giuseppe Garibaldi, comprendente il Museo del compendio garibaldino e il memoriale custodito nell'ex forte Arbuticci, nonchè quelli derivanti dalla vendita dei biglietti degli ascensori esterni panoramici del Monumento a Vittorio Emanuele II in Roma, a decorrere dall'anno 2013 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di assicurare la gestione, manutenzione e restauro conservativo per la migliore valorizzazione e fruizione di detti complessi monumentali. Al relativo onere, pari a 1.770.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede ai sensi dell'articolo 38. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
35. A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del
36. Le somme versate entro il 9 ottobre 2012 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate nell'allegato 1, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate alle pertinenti unità previsionali, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.
37. Il recupero al bilancio dello Stato di cui all'articolo 13, comma 17, del
38. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica riguardanti le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della
39. All'articolo 21 del
40. Al fine di innalzare i livelli di sicurezza dei motociclisti, è obbligatoria l'offerta su tutti i veicoli di nuova immatricolazione a due o tre ruote e di cilindrata pari o superiore a 125 centimetri cubi, tra le dotazioni opzionali a disposizione dell'acquirente, di sistemi di sicurezza e di frenata avanzati (ABS), atti ad evitare il bloccaggio delle ruote durante la frenata.
41. La lettera d-ter) del comma 1 dell'articolo 5 della
"d-ter) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito, nel rispetto del periodo di permanenza in vendita stabilito dall'editore, a compensazione delle successive anticipazioni al distributore".
42. All'articolo 28, comma 3, della
43. All'articolo 1 del
"1-bis. Le eccezioni di cui al comma 1 si rendono applicabili esclusivamente nella fase di prima immissione in commercio".
44. All'articolo 16, comma 5-bis, del
45. Al fine di rendere la struttura amministrativo-contabile del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera maggiormente funzionale all'espletamento dei servizi d'istituto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
46. Gli introiti derivanti da convenzioni stipulate dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera per l'implementazione dei servizi d'istituto sono versati in entrata al bilancio dello Stato per essere interamente riassegnati al fondo di cui all'articolo 1, comma 1331, della
47. Le somme disponibili previste dall'articolo 41, comma 16-sexiesdecies. 1, del
48. All'articolo 111 del
"1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 28 febbraio 2013, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto è disposta, a far data dal 1° gennaio 2014, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al l° gennaio 2009, e sono stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del
49. All'articolo 12 del
a) al comma 2, lettera a), dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Restano altresì esclusi dalla disciplina del presente comma gli istituti penitenziari";
b) al comma 2, lettera a), dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Sono altresì fatte salve le risorse attribuite al Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di edilizia penitenziaria";
c) al comma 7, quarto periodo, dopo le parole: "il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" sono inserite le seguenti: "e il Ministero della giustizia".
50. Al
a) all'articolo 5, comma 1, lettera c), la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "sette";
b) all'articolo 5, comma 1, lettera d), la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "sei";
c) all'articolo 5, comma 1, lettera e), la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "nove" e le parole: "anche se cessati dall'esercizio" sono soppresse;
d) all'articolo 5, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. I componenti della commissione, aventi le qualifiche di cui al comma 1, possono anche essere in pensione da non più di cinque anni";
e) all'articolo 5, il comma 4 è abrogato;
f) all'articolo 11, comma 5, le parole: "Il giudizio di non idoneità è motivato" sono sostituite dalle seguenti: "Il giudizio di non idoneità è sinteticamente motivato con formulazioni standard, predisposte dalla commissione quando definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati".
51. Le modifiche di cui al comma 50, lettere a), b) c), d) e f), non si applicano ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
52. Al
"Art. 285 - (Caratteristiche tecniche) - Punto 32 - Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono stati autorizzati ai sensi del titolo I della parte quinta del
53. L'articolo 5, comma 9, del
"9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto dal periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 do UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni".
54. Alla
a) all'articolo 1, comma 21, lettera b), capoverso 3-bis, la parola: "fax" è soppressa;
b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento" sono aggiunte le seguenti: "La stessa prestazione può essere oggetto di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della
c) all'articolo 4, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
"7-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 trovano applicazione anche nel caso in cui le prestazioni spetterebbero a carico di forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria.
7-ter. Nel caso degli accordi il datore di lavoro procede al recupero delle somme pagate ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della
55. All'articolo 1, comma 430, della
56. All'articolo 6, comma 6-ter, del
57. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la CONSOB, nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento ed al fine di assicurare efficaci e continuativi livelli di vigilanza per l'attuazione di quanto previsto ai sensi del presente articolo e per la tutela degli investitori, nonchè per la salvaguardia della trasparenza e della correttezza del sistema finanziario, provvede alle occorrenti iniziative attuative, anche adottando misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica, purchè sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente, e avvalendosi delle facoltà di cui all'articolo 2, commi 4-undecies, fino ad un terzo della misura massima ivi prevista, e 4-terdecies, del
Dopo l'articolo 34 sono inseriti i seguenti:
«Art. 34-bis. - (Autorità nazionale anticorruzione) - 1. Allo scopo di rafforzare la trasparenza e la correttezza del complessivo sistema di rapporti tra cittadini, mondo delle imprese, anche innovative, e pubblica amministrazione, alla Commissione di cui all'articolo 13 del
2. La Commissione di cui al comma 1 si avvale, sulla base di intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, della Guardia di finanza, che agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e all'imposta sui redditi. La Commissione, agli stessi fini, può richiedere indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica.
3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Conseguentemente, in sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 1, comma 8, della
Art. 34-ter. - (Documentazione di spesa). - 1. Ai fini delle rendicontazioni non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto e per pagamenti già effettuati entro la stessa data relativi ad interventi realizzati con finanziamenti pubblici, è da intendersi documentazione di spesa anche l'esibizione di copia autentica di assegni bancari emessi dal beneficiario a pagamento di forniture di beni e servizi, purchè corredati di relativa fattura e lettera liberatoria.
Art. 34-quater. - (Imprese turistico-balneari) - 1. All'articolo 11 della
a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Si intendono quali imprese turistico-balneari le attività classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del
b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. In caso di intrattenimenti danzanti da svolgere in stabilimenti balneari, i progetti sottoposti all'esame delle commissioni di cui all'articolo 141 del
6-ter. La disciplina di cui all'articolo 80 del testo unico, di cui al
6-quater. In coerenza con quanto disposto dal decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983, non fanno parte dell'intrattenimento danzante e sono quindi sottratte alla disciplina dell'articolo 80 del citato testo unico, le aree della concessione demaniale circostanti i locali di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui al comma 6-bis, purchè prive di recinzioni di qualsiasi tipo e di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli, in quanto aventi caratteristiche di locale all'aperto, come descritto all'articolo 1, comma 2, lettera a), del citato decreto ministeriale 30 novembre 1983".
Art. 34-quinquies. - (Piano di sviluppo del turismo). - 1. Su proposta del Ministro con delega al turismo,- entro il 31 dicembre 2012, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo adotta, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, di durata almeno quinquennale.
2. Il piano è aggiornato ogni due anni con le procedure di cui al comma 1.
3. Il Ministro con delega al turismo adotta ogni anno, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, un programma attuativo delle linee strategiche individuate dal piano di cui al comma 1.
Art. 34-sexies. - (Disposizioni in materia di accise) - 1. All'articolo 16 del
Art. 34-septies. - (Modifiche al regime del registro delle imprese di pesca). - 1. All'articolo 2, comma 1, del
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del
Art. 34-octies. - (Riordino dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale) - 1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale di cui agli articoli 8 e 9 del
2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi ferroviari di interesse regionale e locale di cui agli articoli 8 e 9 del
3. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano ai seguenti servizi automobilistici:
a) "servizi sostitutivi" dei servizi ferroviari, intendendosi per tali esclusivamente i servizi a carattere temporaneo resi necessari dalla provvisoria interruzione della rete ferroviaria o dalla provvisoria sospensione del servizio ferroviario per interventi di manutenzione straordinaria, guasti e altre cause di forza maggiore;
b) "servizi integrativi" dei servizi ferroviari, intendendosi per tali esclusivamente i servizi a carattere temporaneo resi necessari da un provvisorio e non programmabile picco della domanda di trasporto e svolti in orari ed itinerari identici al servizio ferroviario da essi integrato.
4. Ai sensi dell'articolo 3-bis del
5. A far data dal 31 dicembre 2013 l'affidamento della gestione dei servizi automobilistici di cui al comma 1, così come organizzati ai sensi del comma 4, avviene in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati esclusivamente mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Decorso inutilmente il termine anzidetto, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della
6. Al fine di promuovere l'assetto concorrenziale e l'efficienza dei servizi, il bando di gara o la lettera di invito relativi alle procedure di cui al comma 5:
a) assicura che i corrispettivi posti a base d'asta siano quantificati secondo il criterio dei costi standard dei servizi automobilistici di tipologia analoga, determinato da ciascuna regione ai sensi dell'articolo 17 del
b) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da una commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia;
c) assicura che i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e quantità dei servizi resi e sui progetti di integrazione con la rete dei servizi minimi esistenti prevalgano sui criteri riferiti al prezzo unitario dei servizi;
d) indica i criteri per il passaggio dei dipendenti ai nuovi aggiudicatari del servizio, prevedendo, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli occupazionali e dei livelli salariali medi annui relativi alla precedente gestione.
7. Al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano destinano le economie di gara eventualmente ottenute al trasporto pubblico regionale e locale automobilistico, privilegiando:
a) gli investimenti nell'acquisto di autobus appartenenti alla classe III o alla classe B, così come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004;
b) l'incremento quantitativo dei servizi minimi automobilistici a domanda elevata;
c) l'adeguamento inflativo contrattualmente previsto dei corrispettivi di esercizio;
d) il cofinanziamento regionale ai rinnovi del contratto collettivo nazionale relativo al settore del trasporto pubblico regionale e locale.
Art. 34-novies. - (Definizione dei contributi per programmi di edilizia residenziale) - 1. Al fine di provvedere alla chiusura delle posizioni debitorie e creditorie determinatesi ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della
2. Le banche sono autorizzate a compensare le posizioni debitorie e creditorie, risultanti dalla certificazione di cui al comma 1, nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito del gruppo bancario di appartenenza. La certificazione evidenzia le complessive posizioni debitorie e creditorie relative alle disposizioni citate al comma 1; la determinazione delle predette posizioni non tiene conto dei conguagli relativi alle operazioni oggetto di contenzioso sulla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per la fruizione del contributo pubblico.
3. Le risorse derivanti dalle posizioni di credito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei confronti degli istituti bancari mutuanti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le finalità di cui al comma 1, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 34-decies. - (Disposizioni in materia di collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente) - 1. In considerazione dell'attuale condizione di tensione dei mercati finanziari internazionali che impone, a tutela della finanza pubblica, particolari esigenze di cautela nella verifica della sostenibilità del piano economico-finanziario del collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente (di seguito Ponte), anche in relazione alle modalità di finanziamento previste, la società Stretto di Messina S.p.A. ed il contraente generale stipulano apposito atto aggiuntivo al contratto vigente per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Ai fini di cui al presente comma, l'atto aggiuntivo è trasmesso entro trenta giorni dalla stipula alle competenti Commissioni parlamentari.
2. Entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto aggiuntivo la società Stretto di Messina S.p.A. presenta al CIPE, ai fini di un primo esame in linea tecnica del progetto definitivo dell'opera, unitamente agli elaborati tecnici nonchè ai necessari pareri e autorizzazioni, i piani economico-finanziari accompagnati da una completa e dettagliata analisi dell'intervento che attesti la sostenibilità dell'investimento, con riguardo sia alle condizioni praticate nel mercato dei capitali sia alle varie ipotesi di finanziamento pubblico. Il CIPE in sede di esame tecnico può valutare parti progettuali dotate di autonoma funzionalità alla cui effettiva realizzazione si potrà procedere sentite le regioni interessate. I piani economici e finanziari e le relative analisi che attestano la sostenibilità dell'investimento sono, altresì, trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.
3. In esito all'esame in linea tecnica del progetto definitivo dell'intervento, la società Stretto di Messina S.p.A. avvia le necessarie iniziative per la selezione della migliore offerta di finanziamento dell'infrastruttura con capitali privati, senza che ciò dia luogo ad impegni contrattuali vincolanti per la concessionaria. In caso di mancata individuazione del soggetto finanziatore entro il termine per l'esame del progetto definitivo di cui al comma 4, sono caducati tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonchè le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria. In tale circostanza, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, gli effetti della caducazione dei vincoli contrattuali comportano esclusivamente il riconoscimento di un indennizzo costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento di una ulteriore somma pari al 10 per cento dell'importo predetto.
4. Dalla data di entrata in vigore del
5. La mancata approvazione del progetto definitivo dell'opera da parte del CIPE, ai sensi del comma 4, comporta la caducazione di tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonchè le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria, secondo le modalità e per gli effetti di cui al comma 3.
6. La società Stretto di Messina S.p.A. può essere autorizzata, previa approvazione dei progetti definitivi da parte del CIPE e di intesa con le regioni interessate, ad eseguire lavori infrastrutturali funzionali all'esigenza dell'attuale domanda di trasporto anche in caso di mancata realizzazione del Ponte, ricompresi nel progetto definitivo generale, a carico del bilancio dello Stato nei limiti delle risorse che saranno individuate con successivi provvedimenti.
7. Con atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono impartite direttive finalizzate all'immediato contenimento dei costi di gestione e di personale della società Stretto di Messina S.p.A.
8. Nel caso in cui l'atto aggiuntivo di cui al comma 1 non venga stipulato entro il termine perentorio del 1° marzo 2013 sono caducati, con effetto dalla data di entrata in vigore del
9. Nei casi di caducazione di cui ai commi 3, 5 e 8, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la società Stretto di Messina S.p.A. è posta in liquidazione e, per lo svolgimento delle attività liquidatorie, è nominato un commissario liquidatore che dovrà concludere le operazioni entro e non oltre un anno dalla nomina.
10. Agli oneri derivanti dagli eventuali indennizzi conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della
11. Gli eventuali indennizzi conseguenti all'attuazione del presente articolo sono preventivamente comunicati alle competenti Commissioni parlamentari con elencazione dei destinatari e delle relative somme loro riconosciute e con l'indicazione puntuale delle prestazioni progettuali previste ed eseguite che hanno dato luogo all'indennizzo per ciascuno dei predetti soggetti.
Art. 34-undecies. - (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) - 1. Nelle more del completamento del processo di riordino della disciplina in materia di trasporto pubblico locale, per l'anno 2012, il fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del
2. All'articolo 1, comma 1031, della
Art. 34-duodecies. - (Proroga di termine) - 1. All'articolo 1, comma 18, del
L'articolo 35 è sostituito dal seguente:
«Art. 35. - (Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri). -1. In attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera a) e lettera q), della Costituzione, ed al fine di incrementare la capacità del sistema Paese di attrarre investimenti dall'estero, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è istituito il Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri, con funzioni di soggetto pubblico di coordinamento territoriale nazionale per gli investitori esteri che manifestino un interesse reale e concreto alla realizzazione in Italia di investimenti di natura non strettamente finanziaria e di rilevante impatto economico e significativo interesse per il Paese.
2. Il Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri costituisce il punto di riferimento per l'investitore estero in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il relativo progetto di investimento, fungendo da raccordo fra le attività svolte dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia; a tal fine convoca apposite conferenze di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della
3. Il Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri opera presso il Ministero dello sviluppo economico, in raccordo con il Ministero degli affari esteri, avvalendosi del relativo personale, concordando con l'Agenzia ICE e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, modalità e procedure attraverso le quali realizzare gli indirizzi elaborati dalla cabina di regia per l'internazionalizzazione di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni provvedono ad individuare l'ufficio interno al quale attribuire le funzioni di raccordo con il Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri, al fine di agevolare il coordinamento con riguardo ad iniziative di investimento estere localizzate in ambito regionale e con potere, all'occorrenza, di convocare e presiedere conferenze di servizi per gli investimenti esteri di esclusivo interesse regionale. Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. All'ufficio di cui al comma 4 sono adibiti prioritariamente i dipendenti a tempo indeterminato del soppresso Istituto per il commercio estero, dei quali sia avvenuto il trasferimento alle regioni in conformità con le intese di cui al comma 26-sexies, lettera a), dell'articolo 14 del
6. Il Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri formula annualmente proposte di semplificazione normativa ed amministrativa sul tema dell'attrazione degli investimenti esteri, garantendo in ogni caso che gli indirizzi per l'operatività dello stesso Sportello non vengano modificati per un periodo dì tempo necessario ad assicurare la realizzazione degli investimenti in Italia da parte degli investitori esteri.
7. Al comma 22 dell'articolo 14 del
All'articolo 36:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I confidi sottoposti entro il 31 dicembre 2013 a vigilanza diretta da parte della Banca d'Italia possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale, ad apposita riserva o accantonare per la copertura dei rischi i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali o finanziamenti per la concessione delle garanzie costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 31 dicembre 2012. Le risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio, anche a fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione nel caso siano destinati ad incrementare il patrimonio. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo, nè sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera è di competenza dell'assemblea ordinaria»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. È istituito presso l'Ismea un Fondo mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole. Il Fondo è costituito dai contributi volontari degli agricoltori e può beneficiare di contributi pubblici compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.
2-ter. Il contratto di rete di cui al successivo comma 5 può prevedere, ai fini della stabilizzazione delle relazioni contrattuali tra i contraenti, la costituzione di un fondo di mutualità tra gli stessi, per il quale si applicano le medesime regole e agevolazioni previste per il fondo patrimoniale di cui al comma 4-ter dell'articolo 3 del
al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 115, della
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Limitatamente all'ipotesi di conversione in azioni ordinarie delle azioni privilegiate in circolazione, la Cassa depositi e prestiti (CDP) provvede a determinare, entro il 31 gennaio 2013, il rapporto di conversione delle stesse secondo le seguenti modalità:
a) determinazione del valore di CDP (i) alla data di trasformazione di CDP in società per azioni e (ii) al 31 dicembre 2012 sulla base di perizie giurate di stima che tengano conto, tra l'altro, della presenza della garanzia dello Stato sulla raccolta del risparmio postale;
b) determinazione del rapporto tra il valore nominale delle azioni privilegiate e il valore di CDP alla data di trasformazione di CDP in società per azioni determinato ai sensi della lettera a);
c) determinazione del valore riconosciuto alle azioni privilegiate ai fini della conversione, quale quota, corrispondente alla percentuale di cui alla lettera b), del valore di CDP al 31 dicembre 2012 determinato ai sensi della lettera a).
3-ter. Qualora il rapporto di conversione delle azioni privilegiate in azioni ordinarie come sopra determinato non risulti alla pari, i titolari delle azioni privilegiate hanno la facoltà di beneficiare di un rapporto di conversione alla pari versando alla CDP una somma, a titolo di conguaglio, di importo pari alla differenza tra il valore di una azione ordinaria e il valore di una azione privilegiata.
3-quater. I titolari delle azioni privilegiate che entro i termini di cui al comma 3-sexies non esercitano il diritto di recesso, versano al Ministero dell'economia e delle finanze, a titolo di compensazione, un importo forfetario pari al 50 per cento dei maggiori dividendi corrisposti da CDP, per le azioni privilegiate per le quali avviene la conversione, dalla data di trasformazione in società per azioni, rispetto a quelli che sarebbero spettati alle medesime azioni per una partecipazione azionaria corrispondente alla percentuale di cui alla lettera b) del comma 3-bis.
3-quinquies. L'importo di cui al comma 3-quater può essere versato, quanto ad una quota non inferiore al 20 per cento, entro il 1° aprile 2013, e, quanto alla residua quota, in quattro rate uguali alla data del 1° aprile dei quattro anni successivi, con applicazione dei relativi interessi legali.
3-sexies. Il periodo per l'esercizio del diritto di recesso decorre dal 15 febbraio 2013 e termina il 15 marzo 2013. Le azioni privilegiate sono automaticamente convertite in azioni ordinarie a far data dal 1° aprile 2013.
3-septies. Le condizioni economiche per la conversione di cui ai commi precedenti sono riconosciute al fine di consolidare la permanenza di soci privati nell'azionariato di CDP. Conseguentemente, in caso di recesso, quanto alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni privilegiate, si applicano le vigenti disposizioni dello statuto della CDP.
3-octies. A decorrere dal 1° aprile 2013 e fino alla data di approvazione da parte dell'assemblea degli azionisti di CDP del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012, a ciascuna fondazione bancaria azionista di CDP è concessa la facoltà di acquistare dal Ministero dell'economia e delle finanze, che è obbligato a vendere, un numero di azioni ordinarie di CDP non superiore alla differenza tra il numero di azioni privilegiate già detenuto e il numero di azioni ordinarie ottenuto ad esito della conversione. Tale facoltà di acquisto è trasferibile a titolo gratuito tra le fondazioni bancarie azioniste di CDP.
3-novies. La facoltà di acquisto di cui al comma 3-octies viene esercitata al prezzo corrispondente al valore di CDP al 31 dicembre 2012 di cui al comma 3-bis, lettera a), che è corrisposto al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto ad una quota non inferiore al 20 per cento, entro il 1° luglio 2013, e, quanto alla residua quota, in quattro rate uguali alla data del 1° luglio dei quattro anni successivi, con applicazione dei relativi interessi legali.
3-decies. La dilazione dei pagamenti di cui ai commi 3-quinquies e 3-novies è accordata dal Ministero, a richiesta, a fronte della costituzione in pegno di azioni ordinarie a favore del Ministero, fino al completamento dei pagamenti dovuti. Il numero delle azioni da costituire in pegno è determinato sulla base degli importi dovuti per i pagamenti dilazionati comprensivi degli interessi, tenendo conto del valore delle azioni ordinarie corrispondente al valore di CDP al 31 dicembre 2012 di cui al comma 3-bis, lettera a). Il diritto di voto e il diritto agli utili spettano alla fondazione concedente il pegno. In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte, il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce a titolo definitivo le azioni corrispondenti all'importo del mancato pagamento»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. All'articolo 3, comma 4-quater, del
al comma 5, le parole: «convertito dalla
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Al
a) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:
"e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del
b) all'articolo 37, dopo il comma 15 è inserito il seguente:
"15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e-bis)".
5-ter. All'articolo 51, secondo comma, numero 3°, della
al comma 6, le parole: «14 marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «14 marzo 2005»;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. I contratti conclusi fra imprenditori agricoli non costituiscono cessioni ai sensi dell'articolo 62 del
al comma 7, capoverso lettera m), le parole: «del
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Al
a) all'allegato II della parte II, dopo il punto 4) sono inseriti i seguenti:
"4-bis) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;
4-ter) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km, qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20";
b) all'allegato III della parte II, alla lettera z), dopo le parole: "energia elettrica" sono inserite le seguenti: ", non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale,";
c) all'allegato IV della parte II, al punto 7, lettera z), dopo le parole: "energia elettrica" sono inserite le seguenti: ", non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale,";
d) al comma 8 dell'articolo 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le medesime riduzioni si applicano anche per le soglie dimensionali dei progetti di cui all'allegato II, punti 4-bis) e 4-ter), relativi agli elettrodotti facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale".
7-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in conformità all'Accordo concernente l'applicazione della
7-quater. Nelle more della attuazione del comma 7-ter, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle zone vulnerabili da nitrati si applicano le disposizioni previste per le zone non vulnerabili.
7-quinquies. All'articolo 2 della
"A decorrere dall'esercizio 2012, nel caso di cui al primo comma, il sovracanone è versato direttamente ai comuni"»;
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Al fine di rendere più efficienti le attività di controllo relative alla rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi dell'articolo 18 del
al comma 9, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma»;
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 50, della
10-ter. All'articolo 4, comma 45, alinea, della
10-quater. All'articolo 7, comma 1, lettera c), capoverso 1-bis, del
10-quinquies. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4 del
10-sexies. All'articolo 39, comma 4, del
10-septies. Gli interventi di cui all'articolo 39, comma 4, del
Dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:
«Art. 36-bis. - (Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari). - 1. Al comma 1 dell'articolo 62 del
a) al primo periodo, le parole: "a pena di nullità" sono soppresse;
b) l'ultimo periodo è soppresso».
All'articolo 37:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione coesione nonchè la destinazione di risorse proprie regionali possono prevedere il finanziamento delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 341 dell'articolo 1 della
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Rientrano tra le Zone franche urbane di cui all'articolo 1, comma 340, della
1-ter. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Le misure di cui al presente articolo si applicano altresì sperimentalmente ai comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di programma "Piano Sulcis". La relativa copertura è disposta a valere sulle somme destinate alla attuazione del "Piano Sulcis" dalla
Dopo l'articolo 37 è inserito il seguente:
«Art. 37-bis. - (Zone a burocrazia zero). - 1. Nell'ambito delle attività di sperimentazione di cui all'articolo 12, comma 1, del
2. Nelle zone di cui al comma 1 i soggetti sperimentatori possono individuare e rendere pubblici i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza necessarie alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono sostituite da una comunicazione dell'interessato allo sportello unico per le attività produttive. Nei rimanenti casi per le nuove iniziative produttive, avviate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i procedimenti amministrativi sono conclusi con l'adozione del provvedimento conclusivo previa apposita conferenza di servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati, anche con modalità asincrona. I provvedimenti conclusivi di tali procedimenti si intendono senz'altro positivamente adottati entro trenta giorni dall'avvio del procedimento se un provvedimento espresso non è adottato entro tale termine.
3. Per le aree ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ove la zona a burocrazia zero coincida con una delle zone franche urbane di cui all'articolo 37, le risorse previste per tali zone franche urbane, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della
4. Il comma 2 non si applica ai procedimenti amministrativi di natura tributaria, di pubblica sicurezza ed attinenti all'incolumità pubblica. L'articolo 43 del
5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato».
All'articolo 38, comma 4, le parole: «alle lettere b), ii) e iv),» sono sostituite dalle seguenti: «ai numeri ii e iv della lettera b)».