§ 58.14.25 - D.L. 9 ottobre 1993, n. 410 .
Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.14 sostegno all'occupazione
Data:09/10/1993
Numero:410


Sommario
Art. 1.      1. La Società di promozione industriale (SPI), previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può utilizzare i fondi destinati [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 58.14.25 - D.L. 9 ottobre 1993, n. 410 [1] .

Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica

(G.U. 12 ottobre 1993, n. 240)

 

 

     Art. 1.

     1. La Società di promozione industriale (SPI), previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può utilizzare i fondi destinati alle iniziative rientranti nei programmi di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive integrazioni, nonché i fondi recati dalla legge 22 dicembre 1989, n. 408, e dal decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, ed assegnati alla SPI ai sensi della delibera CIPI del 3 agosto 1993, per erogare direttamente contributi e finanziamenti anche per iniziative nelle aree del Sud indicate dal citato decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, nonché per assumere partecipazioni di minoranza nelle iniziative di promozione industriale in tutte le aree di intervento, ferma restando la destinazione dei fondi per area già definita in sede CIPI.

     A tal fine nei programmi operativi della SPI, da sottoporre per l'approvazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, devono essere indicati, per ciascuna iniziativa, la tipologia ed il livello degli interventi proposti, in ogni caso entro i limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 6 del richiamato decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, nonché l'entità degli oneri di istruttoria e controllo complessivi da riconoscere alla SPI. Per le medesime finalità, la SPI può utilizzare anche ulteriori risorse che si renderanno disponibili per lo scopo, ivi comprese quelle eventualmente derivanti da revoche o riprogrammazione di interventi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge dall'art. 1 della L. 10 dicembre 1993, n. 513.