Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.14 sostegno all'occupazione |
Data: | 09/10/1993 |
Numero: | 410 |
Sommario |
Art. 1. 1. La Società di promozione industriale (SPI), previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può utilizzare i fondi destinati [...] |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 58.14.25 - D.L. 9 ottobre 1993, n. 410 [1] .
Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica
(G.U. 12 ottobre 1993, n. 240)
1. La Società di promozione industriale (SPI), previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può utilizzare i fondi destinati alle iniziative rientranti nei programmi di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del
A tal fine nei programmi operativi della SPI, da sottoporre per l'approvazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, devono essere indicati, per ciascuna iniziativa, la tipologia ed il livello degli interventi proposti, in ogni caso entro i limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 6 del richiamato
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. 1 della