§ 17.2.472 - L. 10 marzo 2023, n. 21.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:10/03/2023
Numero:21


Sommario
Art. 1. 


§ 17.2.472 - L. 10 marzo 2023, n. 21.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile.

(G.U. 11 marzo 2023, n. 60)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 11 GENNAIO 2023, N. 3

 

     All'articolo 1:

     al comma 1, le parole: «della Parte II, titolo IV, di cui al medesimo decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «del titolo IV della parte II del medesimo decreto-legge» e dopo le parole: «eventi sismici del mese di aprile 2009 verificatisi nella regione Abruzzo» sono inserite le seguenti: «e da quelli verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,»;

     dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. All'articolo 11, comma 7-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: "dello stesso immobile" sono aggiunte le seguenti: ", la cui condizione di inagibilità, anche pregressa al sisma del 2009, purchè documentata con scheda AeDES, non garantisce la salvaguardia della pubblica incolumità al fine della completa fruizione degli spazi pubblici e degli altri immobili riparati"»;

     la rubrica è sostituita dalla seguente: «Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici».

     Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

     «Art. 1-bis (Riserva di posti nei concorsi pubblici per i congiunti delle vittime dei sismi del 2009 e del 2016). - 1. All'articolo 17 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

     "7-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricomprese nei crateri dei sismi del 2009 e del 2016, possono riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente in favore degli orfani, delle parti di unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, e dei coniugi delle vittime dei citati eventi sismici"».

     All'articolo 2:

     al comma 1, capoverso 1-ter, le parole: «n. 1» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1»;

     al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «Al compenso» sono inserite le seguenti: «del Commissario», dopo le parole: «comma 3,» è inserita la seguente: «del» e dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,»;

     al comma 3, al primo periodo, le parole: «L'articolo 38, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 38» e dopo le parole: «n. 130,» sono inserite le seguenti: «il comma 1» e, al secondo periodo,dopo le parole: «al comma 2» sono inserite le seguenti: «del citato articolo 38».

     All'articolo 3:

     al comma 1, al primo periodo, le parole: «deve essere interpretato» sono sostituite dalle seguenti: «si interpreta» e, al secondo periodo, le parole: «Rimane ferma la durata massima degli incarichi dirigenziali prevista dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comprensiva» sono sostituite dalle seguenti: «La durata degli incarichi di cui al periodo precedente non può eccedere, in ogni caso, il termine di cinque anni, comprensivo»;

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. All'articolo 57, comma 2-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81" sono sostituite dalle seguenti: "la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2023 si intende in deroga, limitatamente alle annualità 2021, 2022 e 2023, ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"»;

     dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonchè gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nelle medesime funzioni. A tal fine il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purchè comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e i predetti enti. Al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del 31 dicembre 2022, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali procedure concorsuali, i relativi bandi prevedono altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro. L'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere all'attuazione del presente comma, in analogia a quanto previsto al comma 3-septies, anche in deroga alla dotazione organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2013, nei limiti del contingente massimo di unità di personale indicato al citato articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016"»;

     alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè autorizzazione ad assunzioni a tempo indeterminato».

     Nel capo I, dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

     «Art. 3-bis (Risorse per la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma del 2016). - 1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, all'ultimo periodo, dopo la parola: "ricostruzione" sono inserite le seguenti: "e alla ripresa economica" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le attività connesse alla ripresa economica possono essere finanziate esclusivamente con le risorse, diverse da quelle destinate alla ricostruzione, finalizzate allo scopo".

 

     Art. 3-ter (Anticipazioni per il pagamento dell'IVA in favore delle imprese danneggiate dal sisma del 2016). - 1. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7-bis sono aggiunti i seguenti:

     "7-ter. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto, per la ricostruzione o la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attività di impresa, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3.

     7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al comma 7-ter, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al comma 3, nonchè la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso".

 

     Art. 3-quater (Criteri per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 2016). - 1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", compreso il costo per gli interventi di adeguamento igienicosanitario, energetico, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche";

     b) al comma 2, lettere a), b) e d), dopo le parole: "o dei titolari di diritti reali di godimento" sono inserite le seguenti: "o dei familiari che siano muniti di atto di delega del proprietario appositamente autenticato";

     c) al comma 12-bis, le parole: "fino al 30 per cento del contributo concesso e comunque" sono soppresse.

     2. I contributi per i costi di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere attribuiti nell'ambito dei contributi concessi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

     Art. 3-quinquies (Potenziamento degli investimenti in favore delle imprese nelle aree colpite dal sisma del 2016). - 1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 6, comma 7, dopo le parole: "computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5," sono inserite le seguenti: "ovvero, in alternativa, sulla base dei prezzari regionali di riferimento vigenti,";

     b) dopo l'articolo 20-bis è inserito il seguente:

     "Art. 20-ter (Ulteriori misure per il potenziamento degli investimenti a favore delle imprese ricadenti nelle aree colpite dagli eventi sismici). - 1. Al fine di incrementare e potenziare gli investimenti delle imprese ricadenti nelle aree danneggiate dal sisma, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie predisposte in applicazione dell'articolo 20-bis per finanziare le graduatorie predisposte in applicazione dell'articolo 20, ovvero per attivare un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi nel rispetto dei criteri, delle condizioni e delle modalità stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2018.

     2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i fondi non utilizzati di cui all'articolo 24 sono destinati al finanziamento delle misure di sostegno previste dall'articolo 20";

     c) all'articolo 31, comma 6, dopo le parole: "con l'indicazione" sono inserite le seguenti: ", se nota," e dopo le parole: "l'addendum al contratto di appalto contenente l'indicazione" sono inserite le seguenti: "delle opere e delle quantità oggetto di subappalto, ove non precedentemente indicate, e delle denominazioni".

 

     Art. 3-sexies (Modifica alla disciplina concernente i ruderi e gli edifici collabenti). - 1. All'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "degli eventi sismici occorsi a decorrere dal 24 agosto 2016, con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2".

 

     Art. 3-septies (Interventi sostitutivi dei comuni per la ricostruzione di aggregati edilizi nei territori colpiti dal sisma del 2016). - 1. All'articolo 11, comma 10, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tali casi il contributo concedibile è limitato al solo ripristino strutturale degli edifici dell'aggregato edilizio e delle finiture comuni nonchè di quelle esclusive degli immobili dei soggetti legittimati che hanno aderito al consorzio".

 

     Art. 3-octies (Individuazione dei comuni destinatari dei contributi per la ricostruzione dei beni danneggiati dal sisma del 2016). - 1. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, commi 1 e 2,".

 

     Art. 3-novies (Misure per le istituzioni scolastiche nei comuni colpiti da eventi sismici) - 1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1:

     1) all'alinea, le parole: "e 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029";

     2) alla lettera a), le parole: "e 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029";

     b) al comma 2, le parole: ", ed euro 2.437.774 per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 4.062.957 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 ed euro 2.437.774 per l'anno 2029";

     c) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure per garantire la continuità didattica".

     2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.625.183 euro per l'anno 2024, a 4.062.957 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 e a 2.437.774 euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

     Art. 3-decies (Disposizioni in materia di personale dei comuni dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017). - 1. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, nei limiti delle capacità assunzionali di ciascun comune disponibili a legislazione vigente e con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato reclutato in relazione alle medesime attività con procedure concorsuali o di selezione pubblica, in servizio presso i medesimi comuni e direttamente impegnato nelle attività di ricostruzione. Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto legislativo.

 

     Art. 3-undecies (Criteri e modalità per l'erogazione di risorse ai comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno). - 1. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "I criteri e le modalità di erogazione delle somme di cui al periodo precedente sono definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2023".

 

     Art. 3-duodecies (Modifica all'articolo 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233) - 1. All'articolo 20-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: ", limitatamente agli edifici classificati alla data del 31 dicembre 2021 con esito C o E ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015" sono soppresse».

     Alla rubrica del capo I sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè per gli eventi calamitosi verificatisi nell'isola di Ischia».

     Nel capo II, all'articolo 4 è premesso il seguente:

     «Art. 3-terdecies (Proroga del ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178). - 1. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "al 31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2024".

     2. All'attuazione di quanto previsto dal comma 1 si provvede nel limite massimo delle risorse disponibili stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nel rispetto del relativo riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021, ferma restando la durata non superiore a tre anni di ciascun contratto individuale di lavoro a tempo determinato».

     All'articolo 4:

     al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 45 del» sono inserite le seguenti: «codice della protezione civile, di cui al»;

     dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     «2-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è pari a 420.000 euro per il 2023, 450.000 euro per il 2024 e 450.000 euro per il 2025";

     b) al comma 2, primo periodo, le parole: "entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025".

     2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 420.000 euro per l'anno 2023, 450.000 euro per l'anno 2024 e 450.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

     alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti».

     All'articolo 5:

     dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, il terzo periodo è soppresso».

     Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 5-bis (Esercizio del potere sostitutivo in caso di mancata adozione del piano comunale di protezione civile). - 1. Al fine di prevenire pericoli gravi per l'incolumità e la sicurezza pubblica, nei confronti dei comuni ubicati in aree a rischio elevato e molto elevato per frane e alluvioni, come individuati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che non abbiano adottato o aggiornato il relativo piano comunale di protezione civile, in caso di accertata e perdurante inerzia, si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

 

     Art. 5-ter (Rendicontazioni dei Commissari delegati titolari di contabilità speciali per emergenze). - 1. Al comma 4 dell'articolo 27 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora i Commissari delegati non producano la rendicontazione prevista dal presente comma, a tale attività provvedono le autorità individuate per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 26, comma 2".

 

     Art. 5-quater (Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi a favore del personale della protezione civile). - 1. È autorizzata la spesa di 23.750 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da destinare alla stipulazione di polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonchè dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 20 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 23.750 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

     Art. 5-quinquies (Stabilizzazione di personale operante presso il centro funzionale decentrato e la sala operativa della regione Molise). - 1. Il personale assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3260 del 27 dicembre 2002, che opera presso il centro funzionale decentrato della regione Molise, di cui alla nota del 4 settembre 2009, prot. n. DPC/PREN/56378, nonchè presso la sala operativa regionale, è ammesso a procedure straordinarie di stabilizzazione, previa verifica dei requisiti professionali previsti per le posizioni da ricoprire, nei ruoli della regione Molise, nei limiti delle capacità assunzionali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 5-sexies (Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 448, della legge n. 234 del 2021 per gli eventi di rilievo nazionale verificatisi nell'anno 2021). - 1. All'articolo 1, comma 448, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: "è autorizzata la spesa" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ", nonchè relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice, verificatisi nell'anno 2021, è autorizzata la spesa di 92 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027".

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 42 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 51-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

     3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla definizione delle modalità di applicazione delle procedure previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 agli eventi verificatisi nell'anno 2021, ai fini dell'applicazione del comma 1».