Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
Data: | 10/03/2023 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 17.2.472 - L. 10 marzo 2023, n. 21.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile.
(G.U. 11 marzo 2023, n. 60)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 11 GENNAIO 2023, N. 3
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: «della Parte II, titolo IV, di cui al medesimo decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «del titolo IV della parte II del medesimo decreto-legge» e dopo le parole: «eventi sismici del mese di aprile 2009 verificatisi nella regione Abruzzo» sono inserite le seguenti: «e da quelli verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 11, comma 7-bis, del
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici».
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Riserva di posti nei concorsi pubblici per i congiunti delle vittime dei sismi del 2009 e del 2016). - 1. All'articolo 17 del
"7-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
All'articolo 2:
al comma 1, capoverso 1-ter, le parole: «n. 1» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1»;
al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «Al compenso» sono inserite le seguenti: «del Commissario», dopo le parole: «comma 3,» è inserita la seguente: «del» e dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,»;
al comma 3, al primo periodo, le parole: «L'articolo 38, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 38» e dopo le parole: «n. 130,» sono inserite le seguenti: «il comma 1» e, al secondo periodo,dopo le parole: «al comma 2» sono inserite le seguenti: «del citato articolo 38».
All'articolo 3:
al comma 1, al primo periodo, le parole: «deve essere interpretato» sono sostituite dalle seguenti: «si interpreta» e, al secondo periodo, le parole: «Rimane ferma la durata massima degli incarichi dirigenziali prevista dall'articolo 19, comma 6, del
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. All'articolo 57, comma 2-bis, del
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. All'articolo 57 del
"3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonchè gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè autorizzazione ad assunzioni a tempo indeterminato».
Nel capo I, dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 3-bis (Risorse per la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma del 2016). - 1. All'articolo 4, comma 3, del
Art. 3-ter (Anticipazioni per il pagamento dell'IVA in favore delle imprese danneggiate dal sisma del 2016). - 1. All'articolo 4 del
"7-ter. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto, per la ricostruzione o la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attività di impresa, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3.
7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al comma 7-ter, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al comma 3, nonchè la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso".
Art. 3-quater (Criteri per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 2016). - 1. All'articolo 6 del
a) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", compreso il costo per gli interventi di adeguamento igienicosanitario, energetico, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche";
b) al comma 2, lettere a), b) e d), dopo le parole: "o dei titolari di diritti reali di godimento" sono inserite le seguenti: "o dei familiari che siano muniti di atto di delega del proprietario appositamente autenticato";
c) al comma 12-bis, le parole: "fino al 30 per cento del contributo concesso e comunque" sono soppresse.
2. I contributi per i costi di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere attribuiti nell'ambito dei contributi concessi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 3-quinquies (Potenziamento degli investimenti in favore delle imprese nelle aree colpite dal sisma del 2016). - 1. Al
a) all'articolo 6, comma 7, dopo le parole: "computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5," sono inserite le seguenti: "ovvero, in alternativa, sulla base dei prezzari regionali di riferimento vigenti,";
b) dopo l'articolo 20-bis è inserito il seguente:
"Art. 20-ter (Ulteriori misure per il potenziamento degli investimenti a favore delle imprese ricadenti nelle aree colpite dagli eventi sismici). - 1. Al fine di incrementare e potenziare gli investimenti delle imprese ricadenti nelle aree danneggiate dal sisma, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie predisposte in applicazione dell'articolo 20-bis per finanziare le graduatorie predisposte in applicazione dell'articolo 20, ovvero per attivare un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi nel rispetto dei criteri, delle condizioni e delle modalità stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2018.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i fondi non utilizzati di cui all'articolo 24 sono destinati al finanziamento delle misure di sostegno previste dall'articolo 20";
c) all'articolo 31, comma 6, dopo le parole: "con l'indicazione" sono inserite le seguenti: ", se nota," e dopo le parole: "l'addendum al contratto di appalto contenente l'indicazione" sono inserite le seguenti: "delle opere e delle quantità oggetto di subappalto, ove non precedentemente indicate, e delle denominazioni".
Art. 3-sexies (Modifica alla disciplina concernente i ruderi e gli edifici collabenti). - 1. All'articolo 10, commi 1 e 2, del
Art. 3-septies (Interventi sostitutivi dei comuni per la ricostruzione di aggregati edilizi nei territori colpiti dal sisma del 2016). - 1. All'articolo 11, comma 10, del
Art. 3-octies (Individuazione dei comuni destinatari dei contributi per la ricostruzione dei beni danneggiati dal sisma del 2016). - 1. All'articolo 12, comma 2, del
Art. 3-novies (Misure per le istituzioni scolastiche nei comuni colpiti da eventi sismici) - 1. All'articolo 18-bis del
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole: "e 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029";
2) alla lettera a), le parole: "e 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029";
b) al comma 2, le parole: ", ed euro 2.437.774 per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 4.062.957 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 ed euro 2.437.774 per l'anno 2029";
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure per garantire la continuità didattica".
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.625.183 euro per l'anno 2024, a 4.062.957 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 e a 2.437.774 euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 3-decies (Disposizioni in materia di personale dei comuni dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017). - 1. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del
Art. 3-undecies (Criteri e modalità per l'erogazione di risorse ai comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno). - 1. All'articolo 1, comma 7, del
Art. 3-duodecies (Modifica all'articolo 20-bis del
Alla rubrica del capo I sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè per gli eventi calamitosi verificatisi nell'isola di Ischia».
Nel capo II, all'articolo 4 è premesso il seguente:
«Art. 3-terdecies (Proroga del ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 701, della
2. All'attuazione di quanto previsto dal comma 1 si provvede nel limite massimo delle risorse disponibili stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della
All'articolo 4:
al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 45 del» sono inserite le seguenti: «codice della protezione civile, di cui al»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 4 del
a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è pari a 420.000 euro per il 2023, 450.000 euro per il 2024 e 450.000 euro per il 2025";
b) al comma 2, primo periodo, le parole: "entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025".
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 420.000 euro per l'anno 2023, 450.000 euro per l'anno 2024 e 450.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti».
All'articolo 5:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, del
Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:
«Art. 5-bis (Esercizio del potere sostitutivo in caso di mancata adozione del piano comunale di protezione civile). - 1. Al fine di prevenire pericoli gravi per l'incolumità e la sicurezza pubblica, nei confronti dei comuni ubicati in aree a rischio elevato e molto elevato per frane e alluvioni, come individuati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che non abbiano adottato o aggiornato il relativo piano comunale di protezione civile, in caso di accertata e perdurante inerzia, si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della
Art. 5-ter (Rendicontazioni dei Commissari delegati titolari di contabilità speciali per emergenze). - 1. Al comma 4 dell'articolo 27 del codice della protezione civile, di cui al
Art. 5-quater (Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi a favore del personale della protezione civile). - 1. È autorizzata la spesa di 23.750 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da destinare alla stipulazione di polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonchè dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 20 del codice della protezione civile, di cui al
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 23.750 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 5-quinquies (Stabilizzazione di personale operante presso il centro funzionale decentrato e la sala operativa della regione Molise). - 1. Il personale assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3260 del 27 dicembre 2002, che opera presso il centro funzionale decentrato della regione Molise, di cui alla nota del 4 settembre 2009, prot. n. DPC/PREN/56378, nonchè presso la sala operativa regionale, è ammesso a procedure straordinarie di stabilizzazione, previa verifica dei requisiti professionali previsti per le posizioni da ricoprire, nei ruoli della regione Molise, nei limiti delle capacità assunzionali disponibili a legislazione vigente.
Art. 5-sexies (Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 448, della
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 42 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 51-ter, della
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla definizione delle modalità di applicazione delle procedure previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 agli eventi verificatisi nell'anno 2021, ai fini dell'applicazione del comma 1».