§ 77.6.262 - D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67.
Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:21/04/2011
Numero:67


Sommario
Art. 1.  Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti
Art. 2.  Modalità di presentazione della domanda per l'accesso al beneficio e relativa documentazione
Art. 3.  Meccanismo di salvaguardia
Art. 4.  Modalità attuative
Art. 5.  Obblighi di comunicazione
Art. 6.  Disposizioni sanzionatorie
Art. 7.  Copertura finanziaria


§ 77.6.262 - D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67.

Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183 [1].

(G.U. 11 maggio 2011, n. 108)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

     Visto l'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

     Visto l'articolo 1, commi 3, lettere da a) ad f), 90 e 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

     Visto l'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

     Visto l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

     Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

     Visto l'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;

     Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro in data 25 gennaio 2011;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2011;

     Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 febbraio 2011;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 aprile 2011;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti

     1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:

     a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;

     b) lavoratori notturni, come definiti e ripartiti ai soli fini del presente decreto legislativo, nelle seguenti categorie:

     1) lavoratori a turni, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;

     2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del predetto decreto legislativo n. 66 del 2003, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;

     c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al presente decreto legislativo, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del codice civile, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità;

     d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

     2. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile qualora i lavoratori di cui al comma 1 abbiano svolto una o più delle attività lavorative di cui alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 1, secondo le modalità ivi previste, per un periodo di tempo pari:

     a) ad almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, ovvero;

     b) ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva [2].

     3. Ai fini del computo dei periodi di cui al comma 2 si tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo delle attività lavorative indicate alle lettere a), b), c) ed), con esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa.

     4. A decorrere dal 1° gennaio 2012, i lavoratori dipendenti di cui al comma 1 conseguono il diritto al trattamento pensionistico con i requisiti previsti dalla Tabella B di cui all'Allegato 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Restano fermi gli adeguamenti dei requisiti agli incrementi della speranza di vita previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In via transitoria, con riferimento ai requisiti di cui al presente comma non trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui al citato articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 ai sensi dell'articolo 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 [3].

     5. In via transitoria, per il periodo 2008-2011 i lavoratori di cui al comma 1 conseguono il diritto al trattamento pensionistico in presenza dei seguenti requisiti [4]:

     a) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009, un'età anagrafica ridotta di un anno rispetto a quella indicata nella Tabella A di cui all'allegato 1della legge n. 247 del 2007;

     b) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007;

     c) per l'anno 2010, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di una unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella predetta Tabella B;

     d) per l'anno 2011, un'età anagrafica inferiore ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella medesima Tabella B [5].

     6. Per i lavoratori che prestano le attività di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre 2011, la riduzione del requisito di età anagrafica prevista al comma 5 non può superare [6]:

     a) un anno per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;

     b) due anni per coloro che svolgono le predette attività lavorativa per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.

     6.bis Per i lavoratori che prestano le attività di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1 gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:

     a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;

     b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77 [7].

     7. Ai fini dell'applicazione del commi 6 e 6-bis, è considerata, tra le attività di cui alle lettere a) e b) del comma medesimo, quella svolta da ciascun lavoratore per il periodo di tempo più lungo nell'ambito del periodo di tempo minimo di cui al comma 2 e, nel caso di svolgimento per un periodo di tempo equivalente, quella di cui alla lettera b). Qualora il lavoratore di cui al comma 6 abbia svolto anche una o più delle attività di cui alle altre fattispecie indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, si applica il beneficio ridotto previsto dal predetto comma 6 solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le attività di cui alle predette lettere a), b), c) e d), le attività specificate al comma 6 medesimo siano state svolte per un periodo superiore alla metà [8].

     8. Sono fatte salve le norme di miglior favore per l'accesso anticipato al pensionamento, rispetto ai requisiti previsti nell'assicurazione generale obbligatoria. Tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili o integrabili con le disposizioni del presente articolo.

     9. I benefici di cui al presente articolo spettano, fermo restando quanto disciplinato dall'articolo 3, con effetto dalla prima decorrenza utile dalla data di entrata in vigore del presente decreto purchè, in ogni caso, successiva alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

 

     Art. 2. Modalità di presentazione della domanda per l'accesso al beneficio e relativa documentazione

     1. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui all'articolo 1, il lavoratore interessato deve trasmettere la relativa domanda e la necessaria documentazione:

     a) entro il 30 settembre 2011 qualora abbia già maturato o maturi i requisiti agevolati di cui all'articolo 1 entro il 31 dicembre 2011;

     b) entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2016 [9];

     b-bis) entro il 1º marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati nel corso dell'anno 2017 [10];

     b-ter) entro il 1º maggio dell'anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1º gennaio 2018 [11].

     2. La domanda di cui al comma 1, presentata all'Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto, deve essere corredata da copia o estratti della documentazione prevista dalla normativa vigente al momento dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 e dagli elementi di prova in data certa da cui emerga la sussistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del pensionamento secondo quanto previsto dall'articolo 1, con riferimento sia alla qualità delle attività svolte sia ai necessari periodi di espletamento come stabilito dal medesimo articolo 1, sia alla dimensione ed all'assetto organizzativo dell'azienda, riferibili a:

     a) prospetto di paga;

     b) libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del lavoro;

     c) libretto di lavoro;

     d) contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento;

     e) ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni;

     f) documentazione medico-sanitaria;

     g) comunicazioni ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, per il periodo di vigenza di tale disposizione, ovvero comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 1;

     h) comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 2;

     i) carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e certificato di idoneità alla guida.

     l) documento di valutazione del rischio previsto dalle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

     m) comunicazioni di assunzione ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni;

     n) dichiarazione di assunzione ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, contenente le informazioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;

     o) altra documentazione equipollente.

     3. L'ente previdenziale dal quale deve essere erogato il trattamento pensionistico comunica, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4, all'interessato, nel caso in cui l'accertamento abbia avuto esito positivo, la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, la quale resta subordinata alla presentazione all'ente medesimo della domanda di pensionamento dell'interessato ai fini della verifica dell'integrazione dei requisiti previsti.

     4. La presentazione della domanda oltre i termini stabiliti dal comma 1 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:

     a) un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese;

     b) due mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi;

     c) tre mesi per un ritardo della presentazione di tre mesi ed oltre.

     5. A decorrere dal mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 4, vengono adottate modalità di rilevazione, secondo quanto stabilito con il predetto decreto, dello svolgimento da parte del lavoratore e nel relativo periodo, delle attività di cui all'articolo 1.

     6. Il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore la documentazione di cui al comma 2, tenuto conto degli obblighi di conservazione della medesima.

 

     Art. 3. Meccanismo di salvaguardia

     1. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui all'articolo 7, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 6, individuati con il decreto di cui all'articolo 4, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

 

     Art. 4. Modalità attuative

     1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro sul piano nazionale, sono adottate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le necessarie disposizioni attuative, con particolare riferimento:

     a) all'espletamento del monitoraggio e della procedura di cui all'articolo 3, da effettuarsi con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, eventualmente anche al fine di fornire indicazioni agli enti previdenziali per la specificazione, ove necessario, dei criteri da seguire nell'espletamento del procedimento di cui alla lettera b);

     b) alla disciplina del procedimento accertativo in relazione alla documentazione di cui all'articolo 2, con particolare riferimento all'accertamento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e del rispetto dei requisiti quantitativi di lavoro di cui all'articolo 1, commi 1, lettera b), 2 e 6;

     c) alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore del trattamento pensionistico fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di cui all'articolo 2;

     d) alla predisposizione di criteri da seguire nell'espletamento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonchè degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;

     e) alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento all'accertamento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e ai relativi periodi di cui al comma 2 del medesimo articolo 1;

     f) alle disposizioni relative alle modalità di rilevazione, per i periodi di lavoro decorrenti dal 2011, dello svolgimento da parte del lavoratore e nel relativo periodo delle attività di cui all'articolo 1, commi 1 e 6;

     g) alla individuazione dei criteri di priorità di cui all'articolo 3;

     h) alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavorazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 6.

 

     Art. 5. Obblighi di comunicazione

     1. Il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione cui aderisca o conferisca mandato, o dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, comunica, esclusivamente per via telematica, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, con periodicità annuale, l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni così come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera b).

     2. Il datore di lavoro che svolge le lavorazioni indicate dall'articolo 1, comma 1, lettera c), è tenuto a darne comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali entro trenta giorni dall'inizio delle medesime. In sede di prima applicazione della presente disposizione, la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

     3. L'omissione di ognuna delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1500 euro. Si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

 

     Art. 6. Disposizioni sanzionatorie

     1. Ferme restando l'applicazione della disciplina vigente in materia di revoca del trattamento pensionistico e di ripetizione dell'indebito e le sanzioni penali prescritte dall'ordinamento nel caso in cui il fatto costituisca reato, qualora i benefici previdenziali di cui all'articolo 1 siano stati conseguiti utilizzando documentazione non veritiera, chi ha fornito tale documentazione è tenuto al pagamento in favore degli istituti previdenziali, a titolo di sanzione, di una somma pari al doppio di quanto indebitamente erogato.

     2. Il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonchè degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria verifica la veridicità della documentazione di cui all'articolo 2.

 

     Art. 7. Copertura finanziaria

     1. Agli oneri di cui al presente decreto legislativo, valutati in 312 milioni di euro per l'anno 2011, 350 milioni di euro per l'anno 2012, 383 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 e 233 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, appositamente costituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [12].

 

Allegato 1

(di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)

 

Elenco n. 1

 

Voce

Lavorazioni

1462

Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti

2197

Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.

6322

Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico

6411

Costruzione di autoveicoli e di rimorchi

6581

Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento

6582

Elettrodomestici

6590

Altri strumenti ed apparecchi

8210

Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.

8230

Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo

 

 

 


[1] Titolo così corretto con Errata-Corrige pubblicato nella G.U. 13 maggio 2011, n. 110.

[2] Comma così modificato dall'art. 1, comma 206, della L. 11 dicembre 2016, n. 232.

[3] Comma già modificato dall'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 206, della L. 11 dicembre 2016, n. 232.

[4] Alinea così modificato dall'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

[5] Lettera così modificata dall'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

[6] Alinea così modificato dall'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

[7] Comma inserito dall'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

[8] Comma così modificato dall'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

[9] Lettera così modificata dall'art. 1, comma 206, della L. 11 dicembre 2016, n. 232.

[10] Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 206, della L. 11 dicembre 2016, n. 232.

[11] Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 206, della L. 11 dicembre 2016, n. 232.

[12] Comma così modificato dall'art. 1, comma 721, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.