Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.3 leggi e decreti |
Data: | 30/12/2016 |
Numero: | 244 |
Sommario |
Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni |
Art. 2. Disposizioni in materia di editoria e di durata in carica del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti |
Art. 3. Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali |
Art. 4. Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca |
Art. 5. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno |
Art. 6. Proroga di termini in materia di sviluppo economico e comunicazione |
Art. 7. Proroga di termini in materia di salute |
Art. 7 bis. Proroga del contributo in favore dell'I.R.F.A. |
Art. 8. Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa |
Art. 9. Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti |
Art. 10. Proroga di termini in materia di giustizia |
Art. 11. Proroga di termini in materie di beni e attività culturali e di turismo |
Art. 12. Proroga di termini in materia di ambiente e agricoltura |
Art. 13. Proroga di termini in materia economica e finanziaria |
Art. 13 bis. Coordinamento della disciplina in materia di IRES e IRAP con il decreto legislativo n. 139 del 2015 |
Art. 14. Proroga di termini relativi a interventi emergenziali |
Art. 14 bis. Copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti delle Agenzie fiscali |
Art. 14 ter. Disposizioni di prima applicazione relative a misure per il recupero dell'evasione |
Art. 14 quater. Proroga dell'attuazione della lotteria nazionale collegata a scontrini e ricevute fiscali |
Art. 15. Variazioni di bilancio |
Art. 16. Entrata in vigore |
§ 80.3.83 - D.L. 30 dicembre 2016, n. 244. [1]
Proroga e definizione di termini.
(G.U. 30 dicembre 2016, n. 304)
Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
1. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data di entrata in vigore del
2. Le graduatorie dei concorsi banditi dall'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pubblicate in data non anteriore al 1° gennaio 2012, sono prorogate sino al 31 dicembre 2017.
2-bis. Al fine di assicurare compiuta attuazione alla proroga sino al 31 dicembre 2017 delle graduatorie di cui al comma 2 e per incrementare l'efficienza delle carceri, l'Amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle facoltà assunzionali relative all'anno 2016 previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del
3. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del
3-bis. Il termine per la maturazione del requisito di almeno tre anni di servizio, di cui all'articolo 4, comma 6, del
3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, valutato in euro 6.000.000 per l'anno 2017 ed in euro 11.685.840 a decorrere dall'anno 2018, si provvede quanto ad euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 580, della
4. All'articolo 2, comma 15, del
5. All'articolo 1 del
a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
5-bis. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, di cui all'articolo 4, comma 6, del
6. All'articolo 1, comma 5, del
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della
a) al comma 2, le parole: «nell'anno 2013 e nell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014 e 2015» e le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
8. All'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».
9. All'articolo 15, comma 6-bis, del
10. All'articolo 1, comma 543, della
a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2016, e concludere, entro il 31 dicembre 2017», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2017, e concludere, entro il 31 dicembre 2018»;
b) all'ultimo periodo, le parole: «31 ottobre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2017».
11. Il termine di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 15 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2016, è prorogato al 28 febbraio 2017.
12. All'articolo 1 della
a) al comma 816, le parole: «nell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2016 e nell'anno 2017»;
b) al comma 817, le parole: «nell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2016 e nell'anno 2017».
12-bis. Il termine del 31 dicembre 2016 previsto dall'articolo 4, comma 6, primo periodo, del
13. All'articolo 4, comma 9-bis, del
a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2017, non si applica la sanzione di cui alla lettera e) comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»;
b) al quinto e al settimo periodo, le parole: «Per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2017».
14. All'articolo 30, comma 1 del
15. All'articolo 2, comma 5-octies, del
15-bis. All'articolo 18, comma 3, secondo periodo, del
15-ter. La disposizione di cui al comma 15-bis si applica ai componenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [8].
15-quater. Le regioni e gli enti locali che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto abbiano già adottato le misure di contenimento della spesa per il personale in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del
16. All'onere recato dal comma 12, pari a 75.000 euro per l'anno 2017 e a 150.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
16-bis. Fino all'entrata in vigore del Programma statistico nazionale 2017-2019, e comunque non oltre il 30 novembre 2017, è prorogata l'efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2016, di approvazione del Programma statistico nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 2016, nonchè dell'allegato 1 al medesimo decreto contenente i prospetti dei lavori statistici per i quali è prevista la diffusione di variabili in forma disaggregata, ai sensi dell'articolo 13, comma 3-bis, del
Art. 2. Disposizioni in materia di editoria e di durata in carica del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti
1. All'articolo 12-quater del
2. Per favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, previsto dall'articolo 4, comma 1, del
2-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della
3. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
4. Fino all'adozione di nuove tariffe agevolate postali ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del
5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio postale universale al fine di permettere l'ammortamento degli oneri derivanti dalle attività necessarie per fornire il servizio, provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A. ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato
6. I commi 5 e 6 dell'articolo 10 del
Art. 3. Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali
1. All'articolo 44, comma 11-bis, del
a) al primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2016», sono inserite le seguenti: «e di 117 milioni di euro per l'anno 2017»;
b) il terzo periodo è sostituito dal seguente periodo: «All'onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a 216 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del
c) al quinto periodo, dopo le parole: «per l'anno 2016», aggiungere le seguenti: «e 117 milioni di euro per l'anno 2017».
2. All'articolo 53, comma 6, del
2-bis. Il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso in favore dei lavoratori dei soggetti di cui alla
2-ter. Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonchè le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, è differito al 31 dicembre 2017. Entro dodici mesi da tale data devono essere effettuati i corsi di aggiornamento, di cui al punto 9.4 dell'Allegato A al suddetto accordo del 22 febbraio 2012 [14].
3. All'articolo 1, comma 302, della
a) al primo periodo, le parole: «gennaio 2016»; sono sostituite dalla seguente: «gennaio»;
b) al secondo periodo le parole: «anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2018».
3-bis. All'articolo 18, comma 1-bis, del
3-ter. All'articolo 3 del
3-quater. All'articolo 15, comma 1, del
3-quinquies. All'articolo 1, comma 292, della
a) al primo periodo, dopo le parole: «nel corso dell'anno 2015» sono inserite le seguenti: «e dell'anno 2016» e le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2017»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «in favore degli aventi diritto per l'anno 2015» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2016» [18].
3-sexies. All'articolo 1, comma 288, della
3-septies. All'onere derivante dal comma 3-sexies, valutato in 208 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:
a) quanto a 60 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente importo delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
b) quanto a 47 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente importo delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del
c) quanto a 60 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
d) quanto a 41 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-sexies;
e) quanto a 107 milioni di euro, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
3-octies. Ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL, di cui all'articolo 15 del
3-novies. Il termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, è prorogato al 30 aprile 2017, per i lavoratori dipendenti che non l'hanno già esercitata, secondo le modalità attuative individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [22].
Art. 4. Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca
1. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del
2. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonchè per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024 [23].
2-bis. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2024. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1 [24].
2-ter. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonchè per quelli ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non si sia provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024 [25].
3. All'articolo 1, comma 10-octies, del
3-bis. All'articolo 24, comma 6, della
4. All'articolo 1, comma 107, della
5. Il termine del 31 dicembre 2016 di cui all'articolo 1, comma 215, della
5-bis. Per l'attuazione dell'articolo 21, comma 10, della
5-ter. All'articolo 1, comma 107-bis, della
5-quater. All'articolo 19, comma 1, del
5-quinquies. All'articolo 6, comma 6-bis, del
5-sexies. Il termine di cui all'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al
5-septies. All'articolo 20 della
«1. Al fine di consentire la piena operatività del Consiglio nazionale dell'ordine, le votazioni per il rinnovo di tutti i consigli territoriali dell'ordine in carica si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno. I consigli territoriali e il Consiglio nazionale in carica, se scadono antecedentemente al quadrimestre indicato, sono prorogati fino alla conclusione delle procedure elettorali sopra indicate» [33].
Art. 5. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno
1. All'articolo 1, comma 4-bis, del
2. All'articolo 2, comma 6-quinquies, del
3. All'articolo 17, comma 4-quater, del
4. È prorogata, per l'anno 2017, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del
5. Il termine di cui all'articolo 41-bis, comma 1, del
6. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del
7. All'articolo 3, commi 1 e 2 del
8. All'articolo 4, comma 2-bis, del
9. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del
10. All'articolo 4, comma 6-bis, del
11. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della
11-bis. Il termine di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, della
11-ter. All'articolo 38, comma 2, del
11-quater. La proroga del termine di cui al comma 11-ter si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, entro il 1º novembre 2017, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 4 del medesimo regolamento [36].
11-quinquies. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del
11-sexies. All'articolo 11, comma 1, del
11-septies. Per gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pur avendo avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del testo unico di cui al
Art. 6. Proroga di termini in materia di sviluppo economico e comunicazione
1. All'articolo 43, comma 12, del
2. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per l'anno 2017, il regime convenzionale con il centro di produzione Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della
3. Al comma 1-sexies dell'articolo 49 del
4. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento del ruolo istituzionale e societario attribuito, sono differiti al 1° gennaio 2018 gli effetti nei confronti della Rai Radiotelevisione S.p.a. delle norme finalizzate al contenimento di spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della
5. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, come prorogati dall'articolo 3, comma 2-bis, del
6. Alla
a) all'articolo 46, comma 2, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2017»;
b) all'articolo 52, comma 6, le parole: «di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «del 1° luglio 2017»;
c) all'articolo 52, comma 7, le parole: «Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2017» e le parole: «, a decorrere dal 1° gennaio 2017,» sono soppresse.
7. All'articolo 14, comma 1, lettera a), n. 2), della legge 29 luglio 2015, n. 115, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalla seguenti: «1° luglio 2017».
8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data. Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti [40].
9. All'articolo 1, comma 3-ter, lettera b), del
10. All'articolo 9, comma 5, del
a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»;
b) alla lettera b) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».
10-bis. All'articolo 1 del
a) al comma 8, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Sono esclusi dalla procedura gli offerenti che non accettino tutte le risultanze del parere ovvero non conformino o aggiornino di conseguenza l'offerta presentata, adeguandola, in particolare, alle prescrizioni relative alla realizzazione di specifici interventi recate nel medesimo parere, da attuare entro la scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità; a tale scadenza sono conseguentemente adeguati, in coerenza con tutte le prescrizioni del parere, i termini previsti dall'articolo 2, comma 5, del
b) al comma 8.1, primo periodo, le parole: «può presentare» sono sostituite dalle seguenti: «presenta entro i successivi trenta giorni»;
c) dopo il comma 8.1 è inserito il seguente:
«8.1-bis. Nelle more della procedura di cui ai commi 8 e 8.1, il termine del 30 giugno 2017 di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, del
10-ter. All'articolo 2, comma 6, ultimo periodo, del
10-quater. Le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi, per incarichi di consulenza, studi e ricerca, nonchè di collaborazione, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della
10-quinquies. All'articolo 14, comma 11, del
Art. 7. Proroga di termini in materia di salute
1. All'articolo 21, comma 1, del
2. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del
2-bis. All'articolo 11, comma 6, ultimo periodo, del
a) le parole: «, valida per due anni dalla data della sua pubblicazione,» sono soppresse;
b) dopo le parole: «deve essere utilizzata» sono inserite le seguenti: «, per sei anni a partire dalla data del primo interpello effettuato per l'assegnazione delle sedi oggetto del concorso straordinario,» [46].
3. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020» [47].
3-bis. I termini vigenti previsti a carico dei veterinari iscritti agli albi professionali per l'invio al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal regolamento di cui al
Art. 7 bis. Proroga del contributo in favore dell'I.R.F.A. [49]
1. Il contributo di cui al comma 35 dell'articolo 33 della
Art. 8. Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa
1. Al comma 1 dell'articolo 2248 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
2. Al comma 8-sexies dell'articolo 10 del
3. All'articolo 1, comma 379, della
a) al primo periodo, le parole: «è prorogato al bilancio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato al bilancio 2017»;
b) al secondo periodo, le parole: «è prorogato al 31 dicembre 2016» sono sostitute dalle seguenti: «è prorogato al 31 dicembre 2017».
4. All'articolo 18 del
a) dopo il comma 15, è inserito il seguente: «15-bis. Fino al 30 giugno 2017, gli uffici del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, assicurano la gestione stralcio delle operazioni di chiusura delle contabilità in capo al Corpo forestale dello Stato, con il coordinamento, ai sensi del comma 16 del presente articolo, del soggetto in servizio alla data del 31 dicembre 2016 in qualità di Capo del Corpo forestale dello Stato, avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
b) al comma 16, le parole: «primo gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2017».
5. All'articolo 20, comma 1, del
5-bis. All'articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
a) al comma 1, le parole: «30 maggio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 maggio 2018»;
b) al comma 1-bis, le parole: «15 luglio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 2018» [50].
5-ter. Dall'attuazione del comma 5-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [51].
5-quater. All'articolo 1, comma 1, della
Art. 9. Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
1. All'articolo 49 del
a) ai commi 1 e 2, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) al comma 3, le parole: «dal 2012 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012 al 2017».
2. L'entrata in vigore del D.M. 29 luglio 2016, n. 206 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è prorogata al 30 giugno 2024. Conseguentemente, le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, sono prorogate al 30 giugno 2024 [53].
2-bis. All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2018". Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), del
3. All'articolo 2, comma 3, del
4. All'articolo 216, comma 11, terzo periodo, del
5. Il termine di cui all'articolo 63, comma 4, della legge 6 giugno 1974, n. 298, è prorogato, limitatamente all'anno 2017, al 31 marzo 2017 [55].
6. Fermo restando il divieto di cui all'articolo 19 del
7. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a 2,015 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, l'ENAC provvede con risorse proprie. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari in termini di indebitamento netto, pari a 1,0075 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
8. È prorogato al 31 dicembre 2017 il termine di cui all'articolo 1, comma 807, della
9. All'articolo 12, comma 7, del
9-bis. Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 44-ter, comma 4, della
9-ter. Nelle more della formalizzazione del nuovo contratto di programma-parte servizi 2016-2021 tra lo Stato e Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, esaminato con parere favorevole dal CIPE nella seduta del 10 agosto 2016, al fine di garantire continuità ai programmi di manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, il vigente contratto di programma-parte servizi 2012-2014 è prorogato, ai medesimi patti e condizioni, per il periodo necessario al completamento dell'iter di approvazione previsto dall'articolo 1 della
9-quater. Al fine di migliorare e incrementare la capacità di progettazione e realizzazione degli investimenti, nonchè di contenerne i costi di realizzazione, al Gruppo Anas non si applicano per il triennio 2017-2019 le norme di contenimento della spesa per incarichi di studio e consulenza e per formazione strettamente riferiti alle attività tecniche di progettazione, monitoraggio e controllo tecnico-economico sugli interventi stradali [60].
9-quinquies. Per le medesime attività di cui al comma 9-quater, nonchè per la realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale di propria competenza, al Gruppo Anas non si applicano per il triennio 2017-2019 le norme inerenti vincoli e limiti assunzionali con riferimento a diplomati e laureati per posizioni tecniche e ingegneristiche nonchè a personale tecnico-operativo [61].
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-quater e 9-quinquies si applicano nei limiti delle disponibilità della Società e resta comunque fermo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di cui all'articolo 1, comma 506, della
9-septies. Per esigenze urgenti ed indifferibili e al fine di garantire la sicurezza della rete stradale della provincia di Belluno è assegnato, a titolo di anticipazione, alla provincia stessa un contributo di euro 5 milioni a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 868, della
9-octies. All'articolo 1, comma 56, della
9-novies. Agli oneri derivanti dal comma 9-octies, valutati in 15,9 milioni di euro per l'anno 2018 e in 9,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
9-decies. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
9-undecies. Agli oneri di cui al comma 9-decies, pari a 6,8 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti, nel medesimo anno 2028, dal comma 9-octies [67].
9-duodecies. Il termine di durata in carica dei componenti del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori fissato dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 aprile 2014, n. 140, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del
Art. 10. Proroga di termini in materia di giustizia
1. All'articolo 1, comma 99-bis, della
a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) al secondo periodo, le parole: «28 febbraio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2017».
2. All'articolo 3, comma 1-bis, del
2-bis. All'articolo 3 del
a) al comma 1-bis, il primo periodo è soppresso e al secondo periodo le parole: «Le medesime disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 1»;
b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. Per i magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione o, alla medesima data, sono stati assegnati alla prima sede, il termine di cui all'articolo 194, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al
2-ter. Al comma 4 dell'articolo 22 della
2-quater. All'articolo 49, comma 1, della
2-quinquies. All'articolo 1, comma 181, della
2-sexies. All'articolo 2-bis, comma 2, del
Art. 11. Proroga di termini in materie di beni e attività culturali e di turismo [74]
1. All'articolo 2 del
a) al comma 5 le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;
b) al comma 5-ter:
1) al primo periodo, le parole: «l'attività della struttura di supporto ivi prevista» sono sostituite dalle seguenti: «le attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto ivi previste,» e le parole: «pari a 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 900.000 euro»;
2) al secondo periodo, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».
2. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del D.P.C.M. 15 settembre 2016, n. 187, è prorogato al 30 giugno 2017.
2-bis. Gli articoli 21 e 22 del
3. All'articolo 1, comma 583, della
3-bis. All'articolo 3, comma 5, del
3-ter. All'articolo 7, comma 5, della
3-quater. All'articolo 5, comma 1-bis, del
Art. 12. Proroga di termini in materia di ambiente e agricoltura [80]
1. All'articolo 11 del
a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017,» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del
b) al comma 9-bis, sostituire, ovunque ricorrenti, le parole: «al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al presente comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017»; alla fine del quarto periodo, dopo le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2016» aggiungere le seguenti: «nonchè nel limite massimo di 10 milioni di euro, in ragione dell'effettivo espletamento del servizio svolto nel corso dell'anno 2017.»; al quinto periodo, sopprimere le parole: «, entro il 31 marzo 2016,».
2. All'Allegato 3, comma 1, del
a) alla lettera b) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) alla lettera c), le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».
2-bis. All'articolo 7, comma 9-duodevicies, del
2-ter. All'articolo 2, comma 3, della
2-quater. All'articolo 10 della
a) al comma 1, alinea, le parole: «a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2017»;
b) al comma 2, le parole: «, a decorrere, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse [83].
2-quinquies. Le imprese aventi sede nei Comuni individuati negli allegati 1 e 2 al
2-sexies. Fermo restando quanto previsto dal comma 2-quinquies, per i soggetti di cui al medesimo comma obbligati alla presentazione del modello unico di dichiarazione ai sensi dell'articolo 189 del
Art. 13. Proroga di termini in materia economica e finanziaria
1. All'articolo 6, comma 3, del
2. All'articolo 3-bis, comma 2, del
3. All'articolo 3, comma 1, del
4. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del
a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, a decorrere dal 1° ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo servizio che risulti comunque iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai versamenti effettuati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui all'articolo 1, comma 3» [86].
4-bis. All'articolo 1, comma 26, della
4-ter. Gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea, previsti dall'articolo 50, comma 6, del
4-quater. All'articolo 50 del
«6. I contribuenti presentano, anche per finalità statistiche, in via telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari del
4-quinquies. Il provvedimento di cui all'articolo 50, comma 6, terzo periodo, del
4-sexies. All'articolo 2 del
4-septies. All'articolo 1 della
4-octies. All'articolo 8 della
5. All'articolo 19, comma 14, del
5-bis. La possibilità di adottare le misure di cui all'articolo 34, comma 57, del
6. L'articolo 34, comma 6, lettera b), della
6-bis. La Banca d'Italia è autorizzata a prorogare fino al 16 novembre 2022, per un importo massimo pari a 6.898,52 milioni di diritti speciali di prelievo, la durata dell'accordo di prestito denominato New Arrangements to Borrow (NAB) di cui all'articolo 2, comma 13, del
6-ter. Agli eventuali oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6 della
a) per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del
b) per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero [97].
6-quater. I rapporti derivanti dalle operazioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter sono regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia [98].
6-quinquies. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della
6-sexies. È prorogata l'autorizzazione alla Banca d'Italia per la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi più poveri, di cui al secondo periodo del comma 14 dell'articolo 2 del
6-septies. Sul prestito di cui al comma 6-sexies è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati [101].
6-octies. La garanzia dello Stato di cui al comma 6-septies è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della
6-novies. Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la stabilità del sistema monetario internazionale e una crescita economica a vantaggio di tutti i paesi e i popoli ed in linea con il piano d'azione del Vertice di Hangzhou tenutosi nel settembre 2016, sono prorogate le disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale di cui all'articolo 25, comma 6, del
6-decies. Agli eventuali oneri di cui al comma 6-novies derivanti dall'attivazione della garanzia dello Stato per ogni possibile rischio connesso al rimborso del capitale e degli interessi maturati, nonchè al tasso di cambio, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 25, comma 6, del
6-undecies. Al fine di prorogare anche per l'anno 2017 il finanziamento necessario alla copertura integrale della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, relativa all'anno 2016, nei limiti e secondo le modalità stabiliti con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 5 agosto 2016, è destinata una somma fino a 17 milioni di euro. Alla copertura dell'onere di cui al presente comma, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
6-duodecies. Alla
a) all'articolo 64, comma 2, terzo periodo, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2017»;
b) all'articolo 83, comma 3, le parole: «commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1 a 3» [106].
6-terdecies. Al capo IV del
«Art. 11-bis (Disposizioni finanziarie). - 1. Al fine del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta, i proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono versati sul capo 17, capitolo 3373, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo di spesa del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio» [107].
6-quaterdecies. All'articolo 1, comma 712-ter, della
6-quinquiesdecies. All'articolo 48 del
«2-bis. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed i confidi iscritti nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del medesimo testo unico, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del
6-sexiesdecies. All'articolo 17, comma 2, del
6-septiesdecies. Il contributo statale annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra di cui all'articolo 1, comma 113, della
Art. 13 bis. Coordinamento della disciplina in materia di IRES e IRAP con il
1. Per i soggetti di cui al comma 1-bis dell'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
a) all'articolo 83:
1) al comma 1, dopo le parole: «
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della
b) al comma 2 dell'articolo 96, dopo le parole: «canoni di locazione finanziaria di beni strumentali» sono inserite le seguenti: «, nonchè dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda»;
c) all'articolo 108:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio»;
2) il primo periodo del comma 2 è soppresso;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi relativi a studi e ricerche si applica l'articolo 88, comma 3»;
4) al comma 4, le parole: «1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «1 e 2»;
d) all'articolo 109, comma 4, alinea, la parola: «internazionali» è sostituita dalle seguenti: «adottati dall'impresa»;
e) al comma 9 dell'articolo 110 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono tuttavia applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purchè la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili»;
f) all'articolo 112:
1) il comma 1 è abrogato;
2) al comma 2, le parole: «delle operazioni "fuori bilancio" in corso» sono sostituite dalle seguenti: «degli strumenti finanziari derivati»;
3) al comma 3-bis, dopo le parole: «19 luglio 2002,» sono inserite le seguenti: «e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile,»;
4) al comma 4, le parole: «le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere» sono sostituite dalle seguenti: «gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio»;
5) al comma 5, le parole: «le operazioni di cui al comma 2 sono poste in essere» sono sostituite dalle seguenti: «gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio»;
6) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Ai fini del presente articolo lo strumento finanziario derivato si considera con finalità di copertura in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa»;
7) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Strumenti finanziari derivati».
3. Al comma 1 dell'articolo 5 del
4. Il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale ai componenti positivi o negativi di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile va inteso come riferito ai medesimi componenti assunti al netto dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015. In deroga al periodo precedente:
a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell'articolo 112 del testo unico di cui al
b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell'articolo 112 del testo unico di cui al
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai fini della determinazione della base imponibile di cui al
7. Nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del
a) le disposizioni di cui all'articolo 109, comma 4, del testo unico di cui al
b) i componenti imputati direttamente a patrimonio netto concorrono alla formazione della base imponibile di cui all'articolo 5 del
c) il ripristino e l'eliminazione, nell'attivo patrimoniale, rispettivamente, di costi già imputati a conto economico di precedenti esercizi e di costi iscritti e non più capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito nè del valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti;
d) l'eliminazione nel passivo patrimoniale di passività e fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del testo unico di cui al
e) le previsioni di cui alle lettere c) e d) si applicano, in quanto compatibili, anche ai fini della determinazione della base imponibile di cui al
8. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si applicano anche in caso di variazioni che intervengono nei principi contabili ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del
9. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, le disposizioni contenute nell'articolo 108, comma 3, ultimo periodo, del testo unico di cui al
10. All'articolo 4 del
«7-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione o aggiornamento dei principi contabili di cui al comma 1 dell'articolo 9-bis, ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP».
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di revisione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 marzo 2012, recante «Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 del
12. All'onere derivante dal comma 2, lettera c), valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2017, in 4,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 2,8 milioni di euro per l'anno 2019 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
13. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
Art. 14. Proroga di termini relativi a interventi emergenziali
1. Al comma 492 dell'articolo 1 della
«0a) investimenti dei comuni, individuati dal
2. Il termine di cui all'articolo 48, comma 2, del
3. Il termine di cui all'articolo 48, comma 3, del
4. Il termine di cui all'articolo 48, comma 7, del
5. Il termine di cui all'articolo 48, comma 17, del
5-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
6. Per i pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del
6-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all'articolo 8, comma 3, del
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 25,2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del
6-quater. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del
7. All'articolo 3 del
a) al comma 1 dopo le parole: «16 milioni di euro,» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 è assegnato un contributo straordinario dell'importo complessivo di 12 milioni di euro,»;
b) al comma 2 dopo le parole: «fuori del cratere,» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 è destinato un contributo pari a 2,0 milioni di euro,».
7-bis. All'articolo 67-ter, comma 5, del
8. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per l'anno 2017 è assegnato in favore dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del
9. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del
9-bis. All'articolo 1 della
«433-bis. Le disposizioni di cui ai commi 432 e 433 si applicano negli anni 2017 e 2018, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere» [120].
10. All'articolo 5, comma 1, del
11. All'articolo 4, comma 1, del
12. Il termine del 31 dicembre 2016 relativo alle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del
12-bis. Ai comuni di cui al comma 436, lettere a), b) e c), dell'articolo 1 della
12-ter. Ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 al
12-quater. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 12-bis e 12-ter, pari a 18.335.372,97 euro per l'anno 2017, a 16.132.295,69 euro per l'anno 2018, a 13.363.947,27 euro per l'anno 2019 e a 9.465.056,57 euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del
12-quinquies. All'articolo 12 del
a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per i periodi d'imposta dal 2015 al 2019»;
b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Per i periodi d'imposta dal 2017 al 2019, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al primo periodo del comma 7 non fruite dalle imprese beneficiarie e comunque nel limite annuale per la fruizione da parte delle imprese beneficiarie di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019» [125].
12-sexies. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 12-quinquies, pari 6 milioni di euro per l'anno 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
12-septies. Gli effetti della deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri il 19 febbraio 2016, e prorogata con successiva delibera del 10 agosto 2016, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra, sono ulteriormente prorogati fino al 30 ottobre 2017, limitatamente alle attività finalizzate all'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 370 dell'11 agosto 2016, ferme restando le risorse finanziarie di provenienza regionale ivi individuate e disponibili allo scopo [127].
Art. 14 bis. Copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti delle Agenzie fiscali [128]
1. All'articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, del
Art. 14 ter. Disposizioni di prima applicazione relative a misure per il recupero dell'evasione [129]
1. All'articolo 4, comma 4, del
Art. 14 quater. Proroga dell'attuazione della lotteria nazionale collegata a scontrini e ricevute fiscali [130]
1. All'articolo 1, comma 543, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «a decorrere dal 1° marzo 2017» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° novembre 2017».
Art. 15. Variazioni di bilancio
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, connesse all'attuazione del presente provvedimento.
Art. 16. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Proroga e definizione di termini.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga e definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
1. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data di entrata in vigore del
2. Le graduatorie dei concorsi banditi dall'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pubblicate in data non anteriore al 1° gennaio 2012, sono prorogate sino al 31 dicembre 2017.
3. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del
4. All'articolo 2, comma 15, del
5. All'articolo 1 del
a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
6. All'articolo 1, comma 5, del
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della
a) al comma 2, le parole: «nell'anno 2013 e nell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014 e 2015» e le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
8. All'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».
9. All'articolo 15, comma 6-bis, del
10. All'articolo 1, comma 543, della
a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2016, e concludere, entro il 31 dicembre 2017», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2017, e concludere, entro il 31 dicembre 2018»;
b) all'ultimo periodo, le parole: «31 ottobre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2017».
11. Il termine di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 15 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2016, è prorogato al 28 febbraio 2017.
12. All'articolo 1 della
a) al comma 816, le parole: «nell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2016 e nell'anno 2017»;
b) al comma 817, le parole: «nell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2016 e nell'anno 2017».
13. All'articolo 4, comma 9-bis, del
a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2017, non si applica la sanzione di cui alla lettera e) comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»;
b) al quinto e al settimo periodo, le parole: «Per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2017».
14. All'articolo 30, comma 1 del
15. All'articolo 2, comma 5-octies, del
16. All'onere recato dal comma 12, pari a 75.000 euro per l'anno 2017 e a 150.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 2. Disposizioni in materia di editoria e di durata in carica del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti
1. All'articolo 12-quater del
2. Per favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, previsto dall'articolo 4, comma 1, del
3. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
4. Fino all'adozione di nuove tariffe agevolate postali ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del
5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A. ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato
6. I commi 5 e 6 dell'articolo 10 del
Art. 3. Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali
1. All'articolo 44, comma 11-bis, del
a) al primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2016», sono inserite le seguenti: «e di 117 milioni di euro per l'anno 2017»;
b) il terzo periodo è sostituito dal seguente periodo: «All'onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a 216 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del
c) al quinto periodo, dopo le parole: «per l'anno 2016», aggiungere le seguenti: «e 117 milioni di euro per l'anno 2017».
2. All'articolo 53, comma 6, del
3. All'articolo 1, comma 302, della
a) al primo periodo, le parole: «gennaio 2016»; sono sostituite dalla seguente: «gennaio»;
b) al secondo periodo le parole : «anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2018».
Art. 4. Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca
1. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del
2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2017.
3. All'articolo 1, comma 10-octies, del
4. All'articolo 1, comma 107, della
5. Il termine del 31 dicembre 2016 di cui all'articolo 1, comma 215, della
Art. 5. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno
1. All'articolo 1, comma 4-bis, del
2. All'articolo 2, comma 6-quinquies, del
3. All'articolo 17, comma 4-quater, del
4. È prorogata, per l'anno 2017, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del
5. Il termine di cui all'articolo 41-bis, comma 1, del
6. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del
7. All'articolo 3, commi 1 e 2 del
8. All'articolo 4, comma 2-bis, del
9. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del
10. All'articolo 4, comma 6-bis, del
11. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della
Art. 6. Proroga di termini in materia di sviluppo economico e comunicazione
1. All'articolo 43, comma 12, del
2. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per l'anno 2017, il regime convenzionale con il centro di produzione Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della
3. Al comma 1-sexies dell'articolo 49 del
4. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento del ruolo istituzionale e societario attribuito, sono differiti al 1° gennaio 2018 gli effetti nei confronti della Rai Radiotelevisione S.p.a. delle norme finalizzate al contenimento di spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della
5. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al
6. Alla
a) all'articolo 46, comma 2, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2017»;
b) all'articolo 52, comma 6, le parole: «di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «del 1° luglio 2017»;
c) all'articolo 52, comma 7, le parole: «Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2017» e le parole: «, a decorrere dal 1° gennaio 2017,» sono soppresse.
7. All'articolo 14, comma 1, lettera a), n. 2), della legge 29 luglio 2015, n. 115, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalla seguenti: «1° luglio 2017».
8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato al 31 dicembre 2018.
9. All'articolo 3, comma 2, lett. b), del
10. All'articolo 9, comma 5, del
a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»;
b) alla lettera b) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».
Art. 7. Proroga di termini in materia di salute
1. All'articolo 21, comma 1, del
2. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del
3. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».
Art. 8. Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa
1. Al comma 1 dell'articolo 2248 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
2. Al comma 8-sexies dell'articolo 10 del
3. All'articolo 1, comma 379, della
a) al primo periodo, le parole: «è prorogato al bilancio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato al bilancio 2017»;
b) al secondo periodo, le parole: «è prorogato al 31 dicembre 2016» sono sostitute dalle seguenti: «è prorogato al 31 dicembre 2017».
4. All'articolo 18 del
a) dopo il comma 15, è inserito il seguente: «15-bis. Fino al 30 giugno 2017, gli uffici del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, assicurano la gestione stralcio delle operazioni di chiusura delle contabilità in capo al Corpo forestale dello Stato, con il coordinamento, ai sensi del comma 16 del presente articolo, del soggetto in servizio alla data del 31 dicembre 2016 in qualità di Capo del Corpo forestale dello Stato, avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
b) al comma 16, le parole: «primo gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2017».
5. All'articolo 20, comma 1, del
Art. 9. Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
1. All'articolo 49 del
a) ai commi 1 e 2, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) al comma 3, le parole: «dal 2012 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012 al 2017».
2. L'entrata in vigore del
3. All'articolo 2, comma 3, del
4. All'articolo 216, comma 11, terzo periodo, del
5. Il termine di cui all'articolo 63, comma 4, della legge 6 giugno 1974, n. 298, è prorogato, limitatamente all'anno 2017, al 28 febbraio 2017.
6. Fermo restando il divieto di cui all'articolo 19 del
7. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a 2,015 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, l'ENAC provvede con risorse proprie. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari in termini di indebitamento netto, pari a 1,0075 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
8. È prorogato al 31 dicembre 2017 il termine di cui all'articolo 1, comma 807, della
9. All'articolo 4, comma 8-bis, del
Art. 10. Proroga di termini in materia di giustizia
1. All'articolo 1, comma 99-bis, della
a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) al secondo periodo, le parole: «28 febbraio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2017».
2. All'articolo 3, comma 1-bis, del
Art. 11. Proroga di termini in materie di beni e attività culturali
1. All'articolo 2 del
a) al comma 5 le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;
b) al comma 5-ter:
1) al primo periodo, le parole: «l'attività della struttura di supporto ivi prevista» sono sostituite dalle seguenti: «le attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto ivi previste,» e le parole: «pari a 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 900.000 euro»;
2) al secondo periodo, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».
2. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del D.P.C.M. 15 settembre 2016, n. 187, è prorogato al 30 giugno 2017.
3. All'articolo 1, comma 583, della
Art. 12. Proroga di termini in materia di ambiente
1. All'articolo 11 del
a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017,» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del
b) al comma 9-bis, sostituire, ovunque ricorrenti, le parole: «al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al presente comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017»; alla fine del quarto periodo, dopo le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2016» aggiungere le seguenti: «nonchè nel limite massimo di 10 milioni di euro, in ragione dell'effettivo espletamento del servizio svolto nel corso dell'anno 2017.»; al quinto periodo, sopprimere le parole: «, entro il 31 marzo 2016,».
2. All'Allegato 3, comma 1, del
a) alla lettera b) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) alla lettera c), le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».
Art. 13. Proroga di termini in materia economica e finanziaria
1. All'articolo 6, comma 3, del
2. All'articolo 3-bis, comma 2, del
3. All'articolo 3, comma 1, del
4. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del
5. All'articolo 19, comma 14, del
6. L'articolo 34, comma 6, lettera b), della
Art. 14. Proroga di termini relativi a interventi emergenziali
1. Al comma 492 dell'articolo 1 della
«0a) investimenti dei comuni, individuati dal
2. Il termine di cui all'articolo 48, comma 2, del
3. Il termine di cui all'articolo 48, comma 3, del
4. Il termine di cui all'articolo 48, comma 7, del decreto-
5. Il termine di cui all'articolo 48, comma 17, del
6. Per i pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del
7. All'articolo 3 del
a) al comma 1 dopo le parole: «16 milioni di euro,» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 è assegnato un contributo straordinario dell'importo complessivo di 12 milioni di euro,»;
b) al comma 2 dopo le parole: «fuori del cratere,» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 è destinato un contributo pari a 2,0 milioni di euro,».
8. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per l'anno 2017 è assegnato in favore dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del
9. Al comma 4-quater dell'articolo 10 del
10. All'articolo 5, comma 1, del
11. All'articolo 4, comma 1, del
12. Il termine del 31 dicembre 2016 relativo alle disposizioni di cui alla
Art. 15. Variazioni di bilancio
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, connesse all'attuazione del presente provvedimento.
Art. 16. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma inserito dalla L. di conversione.
[3] Comma inserito dalla L. di conversione.
[4] Comma inserito dalla L. di conversione.
[5] Comma inserito dalla L. di conversione.
[6] Comma inserito dalla L. di conversione.
[7] Comma inserito dalla L. di conversione.
[8] Comma inserito dalla L. di conversione.
[9] Comma inserito dalla L. di conversione.
[10] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[11] Comma inserito dalla L. di conversione.
[12] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del
[13] Comma inserito dalla L. di conversione.
[14] Comma inserito dalla L. di conversione.
[15] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[16] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[17] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[18] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[19] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[20] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[21] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[22] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[23] Comma così sostituito dall'art. 5 del
[24] Comma inserito dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 6 del
[25] Comma inserito dall'art. 6 del
[26] Comma inserito dalla L. di conversione.
[27] Per il differimento del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 1, comma 627, della
[28] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[29] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[30] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[31] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[32] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[33] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[34] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[35] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[36] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[37] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[38] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[39] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[40] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[41] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[42] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[43] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[44] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[45] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[46] Comma inserito dalla L. di conversione.
[47] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[48] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[49] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[50] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[51] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[52] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[53] Comma già modificato dall'art. 1, comma 1136, della
[54] Comma inserito dalla L. di conversione e così sostituito dall'art. 27 del
[55] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[56] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[57] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[58] Comma aggiunto dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 10 del
[59] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[60] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[61] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[62] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[63] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[64] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[65] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[66] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[67] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[68] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[69] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[70] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[71] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[72] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[73] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[74] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[75] Comma inserito dalla L. di conversione.
[76] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[77] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[78] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[79] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[80] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[81] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[82] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[83] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[84] Comma aggiunto dall'art. 11 del
[85] Comma aggiunto dall'art. 11 del
[86] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[87] Comma inserito dalla L. di conversione.
[88] Comma inserito dalla L. di conversione.
[89] Comma inserito dalla L. di conversione.
[90] Comma inserito dalla L. di conversione.
[91] Comma inserito dalla L. di conversione.
[92] Comma inserito dalla L. di conversione.
[93] Comma inserito dalla L. di conversione.
[94] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[95] Comma inserito dalla L. di conversione. Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 4 del
[96] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[97] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[98] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[99] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[100] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[101] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[102] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[103] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[104] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[105] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[106] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[107] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[108] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[109] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[110] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[111] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[112] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[113] Comma inserito dalla L. di conversione. Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 1, comma 1006, della
[114] Comma già modificato dall'art. 2 bis del
[115] Comma inserito dalla L. di conversione.
[116] Comma inserito dalla L. di conversione.
[117] Comma inserito dalla L. di conversione.
[118] Comma inserito dalla L. di conversione.
[119] Comma sostituito dall'art. 1, comma 761, della
[120] Comma inserito dalla L. di conversione.
[121] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[122] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[123] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[124] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[125] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[126] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[127] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[128] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[129] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[130] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[131] Tabelle aggiunte dalla L. di conversione.