§ 2.3.341 - D.L. 15 maggio 2024, n. 63.
Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonchè per le imprese di interesse strategico nazionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.3 disciplina generale
Data:15/05/2024
Numero:63


Sommario
Art. 1.  Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura
Art. 2.  Disposizioni urgenti per il sostegno del lavoro in agricoltura
Art. 3.  Misure urgenti per le produzioni di kiwi - Actinidia spp, per contrastare i danni derivanti dalla peronospora e dalla flavescenza dorata e per garantire il funzionamento di AGRI-CAT s.r.l. e delle [...]
Art. 4.  Interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali
Art. 5.  Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo
Art. 6.  Misure urgenti per contrastare la diffusione della peste suina africana
Art. 7.  Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu - Callinectes sapidus
Art. 8.  Misure urgenti per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale di brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina
Art. 9.  Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Art. 10.  Guardie venatorie
Art. 11.  Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche
Art. 12.  Istituzione del Dipartimento per le politiche del mare
Art. 13.  Misure finanziarie urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex ILVA
Art. 14.  Rapporto di sicurezza per gli impianti di interesse strategico nazionale
Art. 15.  Termini e procedure in materia di amministrazioni straordinarie di imprese che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale
Art. 16.  Entrata in vigore


§ 2.3.341 - D.L. 15 maggio 2024, n. 63.

Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonchè per le imprese di interesse strategico nazionale.

(G.U. 15 maggio 2024, n. 112)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

     Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

     Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;

     Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;

     Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

     Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale»;

     Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto»;

     Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»;

     Visto il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, recante «Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento»;

     Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, nonchè dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari»;

     Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;

     Visto il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)»;

     Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2708 della Commissione, del 28 novembre 2023, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana;

     Visto il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, recante «Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale»;

     Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonchè in materia di immigrazione»;

     Visto il decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, recante «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico»;

     Considerato che la concomitanza di congiunture avverse, quali il perdurare del conflitto in Ucraina e la diffusione di fitopatie, ha indotto il settore primario in una persistente situazione di crisi, determinando gravi ripercussioni sul tessuto economico e sociale;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni finalizzate a garantire l'approvvigionamento delle materie prime agricole e, in specie, di quelle funzionali all'esercizio delle attività di produzione primaria, a sostenere il lavoro agricolo e le filiere produttive, in particolare quella cerealicola, quella del kiwi, quella della pesca e dell'acquacoltura;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contrastare il fenomeno del consumo del suolo a vocazione agricola;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di implementare le risorse finalizzate alla eradicazione della peste suina africana nei cinghiali e alla prevenzione della sua diffusione nei suini da allevamento, allo scopo di assicurare la salvaguardia della sanità animale, la tutela del patrimonio suino nazionale e dell'Unione europea, nonchè al fine di salvaguardare le esportazioni, il sistema produttivo nazionale e la relativa filiera;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il coordinamento delle attività e delle iniziative finalizzate a mitigare i danni connessi alla diffusione e alla prolificazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus), a promuovere e a sostenere la ripresa delle attività economiche esercitate dalle imprese di pesca e di acquacoltura, nonchè a tutelare la biodiversità degli habitat colpiti dall'emergenza;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di implementare l'efficienza del sistema dei controlli nel settore agroalimentare;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire un diffuso e regolamentato controllo del territorio finalizzato alla protezione della fauna selvatica, alla repressione della caccia di frodo e alla salvaguardia dell'ambiente, nonchè un rafforzamento delle politiche del mare;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare ulteriori interventi di carattere finanziario volte ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, nonchè di prevedere misure di carattere procedimentale per garantire della tempestività ed efficacia della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 2024;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, per la protezione civile e le politiche del mare, della difesa, dell'ambiente e della sicurezza energetica, della giustizia e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Capo I

Interventi a tutela delle imprese del settore agroalimentare e della pesca e per la trasparenza dei mercati

 

Art. 1. Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura

     1. Al fine di contenere le congiunture avverse, derivanti dal conflitto russo-ucraino, ivi incluso l'approvvigionamento delle materie prime agricole e di quelle funzionali all'esercizio delle attività di produzione primaria, nonchè di garantire il sostegno alle filiere produttive, in particolare al settore cerealicolo e a quello della pesca e dell'acquacoltura, anche contenendo gli effetti della crisi economica conseguente alla diffusione della specie granchio blu (Callinectes sapidus), sono realizzati gli interventi urgenti di cui ai seguenti commi.

     2. Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari, pari almeno al 20 per cento, rispetto all'anno precedente, previa presentazione di un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la suddetta condizione di accesso al beneficio, possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell'anno 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia. Possono beneficiare delle misure di cui al primo periodo, le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonchè assicurando l'assenza di nuovi o maggior oneri per le parti. La scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sui finanziamenti oggetto della comunicazione di cui al primo periodo è automaticamente differita del medesimo periodo di sospensione o proroga. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03 «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», relative agli aiuti di importo limitato.

     3. All'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: «e agroalimentare» sono sostituite dalle seguenti: «, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura»;

     b) dopo le parole: «degli approvvigionamenti alimentari,» sono inserite le seguenti: «nonchè attraverso interventi destinati alla copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari erogati, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, attive al 31 dicembre 2021, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e in quello della pesca e dell'acquacoltura,».

     4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono modificati al fine di renderli coerenti con le modifiche previste dal comma 3, tenendo conto, quale criterio di assegnazione del beneficio della copertura degli interessi, dell'avvenuta stipulazione di una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi e vegetali, nonchè per i danni causati da animali protetti e prevedendo che l'erogazione delle somme sia gestita dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), anche attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Conseguentemente, la dotazione del Fondo per la sovranità alimentare di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementata di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, pari a 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

     5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura possono essere destinate nel limite complessivo di 32 milioni di euro ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nonchè ad imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla prolificazione del granchio blu.

     6. All'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, sono prorogati di due anni i termini per la notifica degli atti di recupero di cui all'articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui all'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, e degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025.».

     7. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 16, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

     b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

     «Art. 16 bis. (Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura). - 1. Per l'anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali, indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 - 2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, sono agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonchè all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.

     3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonchè i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.».

     8. Agli oneri di cui al comma 6, nel limite massimo di 90 milioni di euro per l'anno 2024, con riferimento al credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 e 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per investimenti effettuati da imprese del settore agricolo e della pesca fino al 31 dicembre 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, sono determinate le modalità per il rispetto del predetto limite. Qualora le somme comunicate dalle imprese con riferimento agli investimenti cui al precedente periodo, risultino inferiori al predetto limite di 90 milioni di euro, le corrispondenti economie sono destinate a finanziare il credito di imposta di cui all'articolo 16-bis, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato a cura dell'Agenzia delle entrate e riassegnazione in spesa.

     9. Agli oneri di cui al comma 7, lettera b), pari a 40 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

 

     Art. 2. Disposizioni urgenti per il sostegno del lavoro in agricoltura

     1. Per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con riferimento ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, trovano applicazione nella misura determinata dall'articolo 01, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 83,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede:

     a) per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a) del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85,

     b) per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

     3. All'articolo 38 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 7, il primo periodo è soppresso;

     b) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

     «7-bis. Fermo restando quanto stabilito ai commi 6 e 7 in merito alla notifica degli elenchi nominativi annuali e dei provvedimenti di variazione, l'INPS procede alla pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, degli elenchi nominativi trimestrali di variazione di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

     7-ter. L'INPS è autorizzato a pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali adottati a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati con comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità.».

     4. All'attuazione del presente articolo, l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza oneri nuovi o aggiunti a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 3. Misure urgenti per le produzioni di kiwi - Actinidia spp, per contrastare i danni derivanti dalla peronospora e dalla flavescenza dorata e per garantire il funzionamento di AGRI-CAT s.r.l. e delle Commissioni uniche nazionali

     1. Le imprese agricole che, nel corso della campagna 2023, hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a causa del fenomeno denominato «moria del kiwi», dovuto a una serie concomitante di eventi climatici avversi e di attacchi di agenti patogeni e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo nei limiti delle risorse allo scopo destinate ai sensi del comma 4. Le regioni territorialmente competenti, previa verifica del nesso di causalità tra gli eventi climatici e fitopatologici avversi e «la moria del kiwi», possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.

     3. La ripartizione delle somme di cui al comma 2 è effettuata, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a contenere gli effetti della «moria del kiwi».

     4. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 12 milioni per l'anno 2024, dei quali 2 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 1 e 10 milioni di euro per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. Agli oneri derivanti dal primo periodo, complessivamente quantificati in 12 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, nel limite di 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e per i restanti 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

     5. Il Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di un ulteriore milione di euro per l'anno 2024. All'onere derivante dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

     6. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di consentire l'operatività del Fondo e la sua gestione, compreso il sostegno alla realizzazione dei sistemi informatici e all'implementazione delle procedure finanziarie. Agli oneri derivanti dal primo periodo, per un importo pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 225, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

     7. La dotazione del Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali di cui all'articolo 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 600.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2024.

     8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 600.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

 

     Art. 4. Interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali

     1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

     «o-bis) "costo medio di produzione": il costo medio di produzione dei prodotti agricoli e alimentari determinato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) sulla base della metodologia dallo stesso elaborata e comunicata al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

     o-ter) "costo di produzione": il costo relativo all'utilizzo delle materie prime, dei fattori, sia fissi che variabili, e dei servizi necessari al processo produttivo svolto con le tecniche prevalenti nell'area di riferimento.»;

     b) all'articolo 3, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto, infine, il seguente: «I prezzi dei beni forniti tengono conto dei costi di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter).»;

     c) all'articolo 3, comma 5, dopo le parole: «comprese quelle relative ai prezzi» sono inserite le seguenti: «stabiliti nel rispetto dei costi di produzione sostenuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter)»;

     d) all'articolo 3, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

     «6-bis. Nelle convenzioni e nei regolamenti, che disciplinano il funzionamento e l'organizzazione dei mercati all'ingrosso dei prodotti agroalimentari, è inserito l'obbligo di osservare la normativa in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare.

     6-ter. I titolari e i gestori dei mercati di cui al comma 6-bis, se vengono a conoscenza di violazioni commesse all'interno dei mercati, inoltrano tempestiva denuncia ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

     6-quater. L'accertata violazione della normativa in materia di pratiche sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare, commessa da un fornitore, titolare di uno spazio di vendita all'interno dei mercati all'ingrosso, costituisce ipotesi di grave inadempimento del rapporto negoziale con il titolare o il gestore del mercato.»;

     e) all'articolo 10, dopo il comma 12 è inserito il seguente:

     «12-bis. In deroga al comma 12, al contraente al quale sia stata contestata una pratica commerciale sleale ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è consentito, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione, procedere al pagamento della sanzione nella misura ridotta del 50 per cento, qualora dimostri di aver posto in essere tutte le attività idonee a elidere le conseguenze dannose dell'illecito. In relazione all'illecito di cui all'articolo 3, comma 2, costituisce attività idonea a elidere le conseguenze dannose dell'illecito la ripetizione in forma scritta del contratto concluso oralmente. In relazione all'illecito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), costituisce attività idonea a elidere le conseguenze dannose dell'illecito la modifica delle condizioni contrattuali eccessivamente gravose, mediante offerta formale al fornitore della corresponsione di un prezzo superiore ai costi di produzione da quest'ultimo sostenuti e comunque del pagamento dell'intero importo convenuto nel contratto di cessione.».

     2. Al fine di potenziare i sistemi informatici a disposizione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per lo svolgimento delle attività di propria competenza finalizzate alla piena attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono assegnati al suddetto Istituto 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Al relativo onere, pari ad 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

     3. Al fine di finanziare le spese di funzionamento dei sistemi informatici a disposizione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) di cui al comma 2, sono assegnati al suddetto Istituto 100.000 euro annui a decorrere dal 2024. All'onere derivante dal presente comma, pari a 100.000 euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

 

     Art. 5. Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo

     1. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8. Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonchè in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.».

     2. Le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi della normativa previgente.

 

Capo II

Misure urgenti per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, nonchè per il contenimento del granchio blu

 

     Art. 6. Misure urgenti per contrastare la diffusione della peste suina africana

     1. All'articolo 16 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, al comma 2, dopo le parole: «igienico-sanitario» sono inserite le seguenti: «ivi incluse le epizoozie suscettibili di diffusione negli allevamenti di animali, nonchè»;

     2. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla peste suina africana e, in particolare, di incentivare gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, il Fondo di conto capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 5 milioni di euro per il 2024 e 15 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

     3. Al decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2, dopo il comma 9-ter è inserito il seguente:

     «9-quater. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-bis, nonchè per l'espletamento delle ulteriori competenze assegnate con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 8, i sub-commissari sono autorizzati ad adottare i provvedimenti di cui al comma 6.»;

     b) dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

     «Art. 2 bis. (Misure urgenti per la tutela della salute pubblica correlate alla diffusione della peste suina africana attraverso il potenziamento delle Forze armate e l'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile). - 1. Al fine di prevenire e contenere i gravi pericoli per la salute pubblica e far fronte alla complessa situazione epidemiologica in atto derivante dalla diffusione della peste suina africana (PSA), i piani di cui agli articoli 19 e 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e all'articolo 1 del presente decreto, nonchè le misure adottate dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 157 del 1992, sono attuati anche mediante il personale delle Forze armate ai sensi dell'articolo 89, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, previa frequenza di specifici corsi di formazione e mediante l'utilizzo di idoneo equipaggiamento.

     2. Ai fini di cui al comma 1, un contingente di massimo 177 unità del personale delle Forze armate è autorizzato a svolgere il servizio di cui al comma 1 per un periodo non superiore a dodici mesi, nei limiti delle risorse di cui al terzo periodo. Le relative spese di personale e le spese di funzionamento, nel limite massimo di euro 1.750.000 per l'anno 2024 e di euro 1.250.000 per l'anno 2025, sono a carico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana. Al personale impiegato nell'ambito delle attività di cui al comma 1 possono essere corrisposti compensi per prestazioni straordinarie oltre i limiti massimi derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, in misura non superiore a 55 ore mensili pro-capite per il personale impiegato nei gruppi operativi territoriali e a 20 ore mensili pro-capite per il restante personale.

     3. Limitatamente all'esecuzione delle attività di cui al comma 1, al personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri, che agisce nei Gruppi operativi territoriali di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Ministero della salute 24 agosto 2023, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2023, sono attribuite le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione di persone, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possano mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi in cui si svolge l'attività, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini dell'identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti conseguenti, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

     4. Il personale militare di cui al comma 3, nell'esecuzione delle operazioni di bio-regolazione, può utilizzare le dotazioni di armamento di cui è fornito, ove compatibili con le attività di cui al comma 1.

     5. Gli obblighi di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per il personale militare di cui al comma 1, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, sono a carico di quest'ultimo.

     6. Il Commissario straordinario o i sub-commissari di cui all'articolo 2, comma 9-bis, entro il limite massimo delle risorse finanziarie di cui al comma 7, possono richiedere, per il tramite del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle strutture di protezione civile delle regioni territorialmente interessate, l'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali e disponibili, al fine di supportare le attività di superamento del contesto di urgenza epidemiologica, pianificate ai sensi del comma 8, diverse da quelle di cattura, di abbattimento, di trasporto, di smaltimento o di stoccaggio degli animali e, comunque, da quelle che presuppongono qualsiasi forma di contatto con gli animali. Le strutture di protezione civile delle regioni territorialmente interessate, previa somministrazione di idonea formazione, comprensiva di informazione sugli eventuali rischi, e fornitura dei necessari dispositivi di protezione individuale, attivano le organizzazioni di volontariato secondo la procedura di cui al comma 8, autorizzando l'applicazione dei benefici di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

     7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 460.000 euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29. A tali fini il Commissario straordinario provvede alla definizione, di intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le regioni interessate e con i sub-commissari di cui all'articolo 2, comma 9-bis, del quadro esigenziale in correlazione alle attività necessarie all'attuazione del piano degli interventi e delle iniziative di cui al comma 8, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al presente comma, e al conseguente rimborso delle spese sostenute dalle regioni ai sensi del comma 6.

     8. Il Commissario straordinario è autorizzato a integrare la pianificazione degli interventi e delle iniziative occorrenti per fronteggiare il contesto d'urgenza, entro il giorno 15 giugno 2024. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definite le competenze funzionali dei sub-commissari di cui all'articolo 2, comma 9-bis, anche rispetto all'attuazione della pianificazione commissariale.».

 

     Art. 7. Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu - Callinectes sapidus

     1. Al fine di contenere e di contrastare il fenomeno della diffusione e della prolificazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus), di impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico, di promuovere e di sostenere la ripresa delle attività economiche esercitate dalle imprese di pesca e di acquacoltura, nonchè di contribuire alla difesa della biodiversità degli habitat colpiti dall'emergenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisito il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominato il Commissario straordinario nazionale per il contenimento e il contrasto del fenomeno della diffusione e della prolificazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus). Il Commissario straordinario è individuato tra i soggetti dotati di professionalità specifica e di competenza gestionale per l'incarico da svolgere e resta in carica fino al 31 dicembre 2026. Con la medesima procedura di cui al primo periodo si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Al Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, spetta un compenso nella misura massima di 132.700 euro comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal quarto periodo, nel limite di 77.409 euro per l'anno 2024 e di 132.700 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

     2. Con una o più ordinanze del Commissario straordinario, adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento, della struttura di supporto, che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni, collocata presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. La struttura opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario.

     3. Alla struttura di cui al comma 2 è assegnato un contingente di personale, non dirigenziale, dipendente dalle seguenti pubbliche amministrazioni:

     a) n. 1 unità dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

     b) n. 1 unità dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

     c) n. 1 unità dal Ministero dell'economia e delle finanze;

     d) n. 1 unità dal Ministero del turismo;

     e) n. 1 unità dal Reparto Pesca Marittima del Corpo delle capitanerie di porto;

     f) n. 1 unità dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     g) n. 1 unità dal Ministero della salute.

     4. Il contingente di cui al comma 3 è integrato, nei limiti di ulteriori 6 unità, dal personale, non dirigenziale, degli enti territoriali interessati dagli interventi, previa intesa con gli enti predetti. Il personale assegnato alla struttura di supporto di cui al comma 2, non appartenente al Ministero presso cui è collocata la struttura, è posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Per la corresponsione al personale della struttura di cui al comma 2 di compensi per lavoro straordinario e di buoni pasto è autorizzata la spesa di euro 65.841 per l'anno 2024 e di euro 112.871 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

     5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario trasmette al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un piano di intervento per contenere e contrastare il fenomeno della diffusione e della prolificazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus). Nel piano di intervento di cui al primo periodo sono individuate, tra le altre, le seguenti misure:

     a) misure di difesa della biodiversità degli habitat colpiti dall'emergenza;

     b) misure di prelievo della specie granchio blu, incentivando la progettazione e la realizzazione di nuovi attrezzi per la cattura;

     c) interventi di messa in opera di strutture idonee a contenere l'invasione delle suddette specie;

     d) altri investimenti atti a impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico;

     e) investimenti a sostegno alla ripresa delle attività economiche esercitate dalle imprese di pesca e acquacoltura.

     6. Per la redazione del piano di intervento il Commissario straordinario può avvalersi a titolo gratuito del supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), del Consiglio nazionale della ricerca (CNR) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentite le regioni interessate dalle misure attuative del piano, approvano il piano di intervento di cui al primo periodo, con decreto interministeriale.

     7. Il Commissario straordinario provvede, altresì, all'attuazione delle misure previste dal piano di intervento di cui al comma 5, a mezzo di ordinanze, adottate previa intesa con le regioni e le provincie autonome interessate dalla misura o dall'intervento oggetto di attuazione. Il Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonchè dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

     8. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 5 e 6, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, senza alcun onere a suo carico, delle strutture del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, sulla base di apposita convenzione.

     9. All'attuazione del piano di cui al comma 5, sono destinati 1 milione di euro per l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 6 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal primo periodo, complessivamente quantificati in 10 milioni di euro, si provvede:

     a) per un importo pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

     b) per un importo pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

     10. Il Commissario straordinario riferisce periodicamente al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, mediante la trasmissione di una relazione sulle attività espletate, con l'indicazione delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate.

     11. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, nella quale confluiscono le risorse rese disponibili ai sensi del comma 9.

 

     Art. 8. Misure urgenti per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale di brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina

     1. Al fine di completare il processo di eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina e di valutare l'efficacia delle misure di profilassi adottate dagli enti territoriali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e per gli affari regionali e le autonomie, è nominato un Commissario straordinario nazionale. Il Commissario straordinario nazionale è nominato per un periodo di ventiquattro mesi, prorogabile, per una sola volta, per un ulteriore periodo massimo di ventiquattro mesi. L'incarico del Commissario straordinario nazionale e dei soggetti che collaborano con lo stesso è compatibile con altri incarichi pubblici.

     2. Il Commissario straordinario nazionale svolge compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni poste in essere nei territori non indenni da brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina, secondo quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, Allegato IV, parte I, capitoli 3 e 4 e parte II capitolo 2, e adotta provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per la salute umana, animale e dell'ecosistema o per far fronte a situazioni eccezionali, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite. Tali provvedimenti sono tempestivamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alle singole regioni di volta in volta interessate dal provvedimento.

     3. Il Commissario straordinario nazionale di cui al comma 1 può avvalersi di un sub-commissario, dallo stesso designato, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità analoghi a quelli richiesti per il Commissario straordinario nazionale. Al sub-commissario sono attribuiti specifici settori di intervento, nonchè funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento temporaneo del Commissario. L'incarico di sub-commissario è compatibile con altri incarichi pubblici.

     4. La Direzione generale della salute animale del Ministero della salute, presso la quale opera il Commissario straordinario nazionale, assicura il necessario supporto per lo svolgimento delle funzioni dello stesso, provvedendo in tale ambito al solo rimborso delle spese, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento di missione, eventualmente sostenute, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Al fine di supportare le predette funzioni, alla Direzione generale della salute animale può essere assegnato un contingente massimo di quindici unità di personale, dipendente da pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

     5. Al commissario straordinario e al sub-commissario non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati ad eccezione dell'eventuale rimborso delle spese nei limiti di cui al comma 4.

     6. Per la corresponsione al contingente di personale di cui al comma 4 di compensi per lavoro straordinario e di buoni pasto e missioni è autorizzata la spesa di euro 76.720 per l'anno 2024, di euro 125.160 per l'anno 2025 e di euro 54.800 per l'anno 2026. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede quanto a euro 76.720 per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026, e quanto a euro 125.160,00 per l'anno 2025 ed euro 54.800,00 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

 

Capo III

Misure urgenti per il rafforzamento dei controlli nel settore agroalimentare

 

     Art. 9. Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

     1. Allo scopo di assicurare maggiore continuità nell'esercizio delle funzioni di comando, alta direzione, coordinamento e controllo, nonchè nello svolgimento di compiti particolari e di elevata specializzazione in materia di tutela agroalimentare demandati all'Arma dei carabinieri, preservando i controlli nell'ambito delle competenze in materia ambientale, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo l'articolo 161-bis, è inserito il seguente:

     «Art. 161 ter. (Personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare). - 1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, con decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.

     2. In relazione alle attività di cui al comma 1, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sono individuati:

     a) il personale incaricato degli interventi ispettivi svolti ai sensi della vigente normativa internazionale, dell'Unione europea, nazionale e regionale in materia agroalimentare;

     b) i requisiti che il predetto personale deve possedere, nonchè le relative attività di formazione e aggiornamento.»;

     b) all'articolo 174-bis, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa, tramite il comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del Comando per la tutela ambientale e la sicurezza energetica. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale altresì del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del relativo Ministero. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari è retto da un generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti, collocato in soprannumero rispetto all'organico. L'incarico di vicecomandante del Comando è attribuito al generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale;»;

     c) all'articolo 174-bis, il comma 2-quater è sostituito dal seguente:

     «2-quater. Il Ministro della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce gli obiettivi strategici generali del Comando di cui al comma 2, lettera a), nelle materie riconducibili alle attribuzioni dei Ministeri della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

     2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Capo IV

Norme in materia faunistica e venatoria nonchè misure in materia di utilizzo della risorsa idrica e di rafforzamento delle politiche del mare

 

     Art. 10. Guardie venatorie

     1. All'articolo 27, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, delle associazioni agricole rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.».

 

     Art. 11. Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

     1. Al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge, 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1:

     1) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     «3-bis. Entro il 30 giugno 2024 la cabina di regia approva la proposta di elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica, elaborata ai sensi del comma 4-ter»;

     2) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

     «4-bis. Entro il 31 maggio 2024 le autorità di bacino distrettuali individuano e trasmettono al Commissario straordinario, per il territorio di competenza, le misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica. Per le finalità di cui al presente comma gli enti competenti in materia di tutela e gestione delle risorse idriche collaborano con le autorità di bacino distrettuali.

     Entro il 31 ottobre 2024 le autorità di bacino distrettuali trasmettono al Commissario straordinario la ricognizione delle risorse che concorrono al contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, già contenute nelle programmazioni dell'ultimo quinquennio. Ai fini di cui al terzo periodo, per programmazioni si intende il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico di cui al comma 516, articolo 1, legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modifiche e integrazioni, nonchè le programmazioni relative ad interventi finanziati a valere su linee di finanziamento europee, comprese quelle di competenza di amministrazioni diverse dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, dell'ultimo quinquennio.

     4-ter. Entro il 15 giugno 2024, il Commissario straordinario trasmette alla Cabina di regia, sulla base dei dati comunicati dalle autorità di bacino distrettuali, la proposta di elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica.»;

     3) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

     «5. In coerenza con il programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia ai sensi del comma 3 e con la ricognizione delle risorse disponibili risultante dalle comunicazioni di cui al comma 4, sono destinate agli interventi di urgente realizzazione di cui all'Allegato A-bis e all'Allegato A-ter, che costituiscono parte integrante del presente decreto, le risorse, complessivamente pari a 102,030 milioni di euro, derivanti dalla rimodulazione delle risorse del Piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il Commissario di cui all'articolo 3 provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione dei predetti interventi di cui all'Allegato A-bis e all'Allegato A-ter. Le relative risorse confluiscono nella contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2. Per gli interventi di cui all'Allegato A-ter, il Commissario straordinario stipula con i soggetti attuatori previsti a legislazione vigente un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per il coordinamento delle modalità di attuazione delle opere finanziate a valere sulle distinte fonti di finanziamento.

     6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 18,105 milioni di euro per l'anno 2024, a 14,640 milioni di euro per l'anno 2025, a 23,095 milioni di euro per l'anno 2026, a 22,877 milioni di euro per l'anno 2027, a 12,119 milioni di euro per l'anno 2028, a 9,864 milioni di euro per l'anno 2029 e a 1,327 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede a valere sulle somme autorizzate dall'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;

     b) all'articolo 3:

     1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025» e, al quinto periodo, le parole «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;

     2) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «opera» sono inserite le seguenti: «anche avvalendosi di soggetti attuatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

     3) al comma 3, lettera f), il secondo periodo è soppresso;

     4) al comma 3 lettera g), le parole «, da finanziare nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, per favorirne il recupero in alternativa alla dismissione» sono soppresse;

     5) al comma 3, dopo la lettera h), sono inserite, in fine, le seguenti:

     «h-bis) coordina la ricognizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4-bis, terzo periodo.

     h-ter) verifica e coordina la proposta di elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, di cui all'articolo 1, comma 4-ter.»;

     6) al comma 6, al settimo periodo, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;

     c) all'articolo 4, i commi 3 e 4 sono abrogati.

     2. Al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge, 13 giugno 2023, n. 68, sono aggiunti gli Allegati A-bis e A-ter, di cui agli Allegati I e II al presente decreto.

 

     Art. 12. Istituzione del Dipartimento per le politiche del mare

     1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un dipartimento denominato «Dipartimento per le politiche del mare», disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il Dipartimento cura l'attuazione delle funzioni di indirizzo e coordinamento e di promozione dell'azione strategica del Governo con riferimento alle politiche del mare, previste dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

     2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012, è adottato il decreto di organizzazione interna del Dipartimento per le politiche del mare. A decorrere dalla data stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, la Struttura di missione per le politiche del mare istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2022 è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento per le politiche del mare di cui al comma 1.

     3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, presso il Dipartimento per le politiche del mare sono istituiti due uffici dirigenziali di livello generale e quattro uffici di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di due unità di personale dirigenziale generale e di due unità di personale dirigenziale non generale, aggiuntive rispetto all'unità di personale dirigenziale generale e alle due unità di personale dirigenziale non generale già assegnate alla struttura di missione di cui al comma 2. Gli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di cui al primo periodo, e l'incarico di Capo del Dipartimento, possono essere conferiti, in sede di prima applicazione e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2026, in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine, è autorizzata la spesa di 930.791 euro per l'anno 2024 e di 1.595.642 euro annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sulle risorse di cui al comma 7 del presente articolo.

     4. Per le medesime finalità di cui ai commi 1 e 2, al Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnato, in aggiunta al contingente di 15 unità di personale non dirigenziale già assegnato alla struttura di missione di cui al comma 2, un ulteriore contingente di cinque unità di personale non dirigenziale, equiparate alla categoria A del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche; il personale del predetto contingente è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e ad esso si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 615.400 euro per l'anno 2024 e di 1.054.972 euro annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sulle risorse di cui al comma 7 del presente articolo.

     5. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, al Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnato il contingente di esperti, nominati ai sensi degli articoli 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e 12, comma 11, decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, già attribuito alla Struttura di missione di cui al comma 2 del presente articolo. Con il decreto di nomina è altresì determinato il trattamento economico per ciascun componente, in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità, nel limite massimo annuo di 50.000 euro per singolo incarico, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, e nel limite di spesa complessivo di 204.167 euro per l'anno 2024 e di 350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sulle risorse di cui al comma 7 del presente articolo.

     6. In sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale in servizio presso la Struttura di missione di cui al comma 2 alla data di cui al medesimo comma 2, sulla base di provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti, si intende assegnato senza soluzione di continuità agli uffici di cui al comma 3 nell'ambito del contingente di venti unità complessive di cui al comma 4, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4, salva comunicazione, effettuata dal Dipartimento per le politiche del mare alle amministrazioni di provenienza entro sessanta giorni dalla predetta data di cui al comma 2, della richiesta di revoca dei provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, in base ai quali ne è stata disposta l'assegnazione alla predetta Struttura di missione. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 3 e gli incarichi di lavoro dipendente non dirigenziale di cui al comma 4, aggiuntivi rispetto a quelli di cui al primo periodo del presente comma, non possono avere decorrenza anticipata rispetto alla data di soppressione della Struttura di missione ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo del comma 2. Gli incarichi di esperti già conferiti presso la citata Struttura di missione alla data di cui al comma 2 si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

     7. Agli oneri derivanti dai commi 3, 4 e 5, pari a 1.750.358 per l'anno 2024 e a 3.000.614 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

     a) quanto a 1.010.744 euro per l'anno 2024 e a 1.732.704 euro a decorrere dall'anno 2025, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

     b) quanto a 739.614 euro per l'anno 2024 e a 1.267.910 euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

Capo V

Misure urgenti per le imprese di interesse strategico nazionale

 

     Art. 13. Misure finanziarie urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex ILVA

     1. All'articolo 39 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Le risorse di cui al primo periodo possono essere incrementate fino a 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.».

     2. All'articolo 1, comma 1-sexies, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per l'attuazione del presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie, senza applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 728, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.».

 

     Art. 14. Rapporto di sicurezza per gli impianti di interesse strategico nazionale

     1. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli impianti di interesse strategico nazionale, se dalla valutazione del rapporto di sicurezza emergono carenze dalle quali non deriva un rischio grave e imminente, il CTR dispone in via cautelativa misure di salvaguardia e assegna termine non superiore a quarantotto mesi per la definitiva trasmissione del rapporto di sicurezza. Decorso tale termine, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti sono nettamente insufficienti, è disposta la limitazione o il divieto di esercizio. La limitazione di esercizio è disposta con riferimento all'impianto, al deposito, alla attrezzatura o alla infrastruttura cui è specificamente riferibile la carenza rilevata.».

     2. Al fine di assicurare la pronta operatività e l'efficace svolgimento delle funzioni attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi comprese quelle previste dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, finalizzate a prevenire incidenti rilevanti negli impianti di interesse strategico nazionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2023, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2022, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane. Agli oneri derivanti dal presente comma e dall'articolo 26, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, per il personale specialista con decorrenza 1° gennaio 2020, per il quale non si è conclusa nell'anno 2023 la selezione interna, complessivamente pari a euro 535.173 per l'anno 2024 si provvede quanto a euro 300.000 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno e quanto a euro 235.173 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

     3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, all'articolo 17-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al comma 5, dopo le parole: «specialità aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori» sono inserite le seguenti «ovvero, nel limite di 25 unità, al personale che, nell'ambito dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, espleta le predette funzioni specialistiche,».

 

     Art. 15. Termini e procedure in materia di amministrazioni straordinarie di imprese che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale

     1. All'articolo 1, comma 8.4, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Sino a tale data può essere prorogato, su istanza dei commissari, in deroga al termine massimo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero a qualsiasi altro termine massimo previsto dalla legge, anche il programma delle amministrazioni straordinarie delle imprese affittuarie dei predetti complessi aziendali.».

     2. All'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Se ricorrono ragioni di urgenza nelle more della prevista vendita, l'affittuario può essere individuato anche in deroga a quanto sopra prescritto. In tal caso il contratto di affitto è risolutivamente condizionato alla vendita. Il commissario straordinario redige una relazione sulle ragioni di urgenza riscontrate e la trasmette al Ministro delle imprese e del made in Italy e al comitato di sorveglianza.».

 

     Art. 16. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

     Allegato I

     (di cui all'articolo 11, comma 2)

 

     «ALLEGATO A-bis (di cui all'articolo 1, comma 5)

 

Regione

Intervento

Emilia-Romagna

Riqualificazione e tele-controllo delle opere di derivazione dal Canale Emiliano Romagnolo lungo l'asta principale

Emilia-Romagna

Opere di stabilizzazione e di ripristino dell'efficienza nel tratto Attenuatore (progressiva 0,098 km) - Reno (progressiva 2,715 km) del Canale Emiliano Romagnolo

Emilia-Romagna

Opere di stabilizzazione e di ripristino dell'efficienza nel tratto Attenuatore (progressiva 0,098 km) - Reno (progressiva 2,715 km) del Canale Emiliano Romagnolo

Lazio

Interconnessione per riutilizzo dall'impianto di depurazione di Fregene - adduttrice consorzio bonifica

Piemonte

Canale Regina Elena e Diramatore Alto Novarese - Interventi di manutenzione straordinaria delle gallerie e di vari tratti di canale per il miglioramento della tenuta idraulica, del trasporto della risorsa idrica e del risparmio idrico, nei comuni di Varallo Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese e Cameri in provincia di Novara - 1° lotto - 2°, 3° e 4° stralcio funzionale».

 

     Allegato II

     (di cui all'articolo 11, comma 2)

 

     «ALLEGATO A-ter

     (di cui all'articolo 1, comma 5)

 

 

Regione

Intervento

Lombardia-Trentino-Alto Adige

Realizzazione nuove opere di regolazione del lago d'Idro

Veneto

Lavori di adeguamento dello sbarramento antisale alla foce dell'Adige con bacinizzazione dal fiume per il contenimento dell'acqua dolce a monte dello stesso».