Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.3 disciplina generale |
Data: | 15/05/2024 |
Numero: | 63 |
Sommario |
Art. 1. Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura |
Art. 2. Disposizioni urgenti per il sostegno del lavoro in agricoltura |
Art. 3. Misure urgenti per le produzioni di kiwi - Actinidia spp, per contrastare i danni derivanti dalla peronospora e dalla flavescenza dorata e per garantire il funzionamento di AGRI-CAT s.r.l. e delle [...] |
Art. 4. Interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali |
Art. 5. Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo |
Art. 6. Misure urgenti per contrastare la diffusione della peste suina africana |
Art. 7. Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu - Callinectes sapidus |
Art. 8. Misure urgenti per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale di brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina |
Art. 9. Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 |
Art. 10. Guardie venatorie |
Art. 11. Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche |
Art. 12. Istituzione del Dipartimento per le politiche del mare |
Art. 13. Misure finanziarie urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex ILVA |
Art. 14. Rapporto di sicurezza per gli impianti di interesse strategico nazionale |
Art. 15. Termini e procedure in materia di amministrazioni straordinarie di imprese che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale |
Art. 16. Entrata in vigore |
§ 2.3.341 - D.L. 15 maggio 2024, n. 63.
Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonchè per le imprese di interesse strategico nazionale.
(G.U. 15 maggio 2024, n. 112)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
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Considerato che la concomitanza di congiunture avverse, quali il perdurare del conflitto in Ucraina e la diffusione di fitopatie, ha indotto il settore primario in una persistente situazione di crisi, determinando gravi ripercussioni sul tessuto economico e sociale;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni finalizzate a garantire l'approvvigionamento delle materie prime agricole e, in specie, di quelle funzionali all'esercizio delle attività di produzione primaria, a sostenere il lavoro agricolo e le filiere produttive, in particolare quella cerealicola, quella del kiwi, quella della pesca e dell'acquacoltura;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contrastare il fenomeno del consumo del suolo a vocazione agricola;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di implementare le risorse finalizzate alla eradicazione della peste suina africana nei cinghiali e alla prevenzione della sua diffusione nei suini da allevamento, allo scopo di assicurare la salvaguardia della sanità animale, la tutela del patrimonio suino nazionale e dell'Unione europea, nonchè al fine di salvaguardare le esportazioni, il sistema produttivo nazionale e la relativa filiera;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il coordinamento delle attività e delle iniziative finalizzate a mitigare i danni connessi alla diffusione e alla prolificazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus), a promuovere e a sostenere la ripresa delle attività economiche esercitate dalle imprese di pesca e di acquacoltura, nonchè a tutelare la biodiversità degli habitat colpiti dall'emergenza;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di implementare l'efficienza del sistema dei controlli nel settore agroalimentare;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire un diffuso e regolamentato controllo del territorio finalizzato alla protezione della fauna selvatica, alla repressione della caccia di frodo e alla salvaguardia dell'ambiente, nonchè un rafforzamento delle politiche del mare;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare ulteriori interventi di carattere finanziario volte ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, nonchè di prevedere misure di carattere procedimentale per garantire della tempestività ed efficacia della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, per la protezione civile e le politiche del mare, della difesa, dell'ambiente e della sicurezza energetica, della giustizia e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Interventi a tutela delle imprese del settore agroalimentare e della pesca e per la trasparenza dei mercati
Art. 1. Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura
1. Al fine di contenere le congiunture avverse, derivanti dal conflitto russo-ucraino, ivi incluso l'approvvigionamento delle materie prime agricole e di quelle funzionali all'esercizio delle attività di produzione primaria, nonchè di garantire il sostegno alle filiere produttive, in particolare al settore cerealicolo e a quello della pesca e dell'acquacoltura, anche contenendo gli effetti della crisi economica conseguente alla diffusione della specie granchio blu (Callinectes sapidus), sono realizzati gli interventi urgenti di cui ai seguenti commi.
2. Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari, pari almeno al 20 per cento, rispetto all'anno precedente, previa presentazione di un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
3. All'articolo 1, comma 424, della
a) le parole: «e agroalimentare» sono sostituite dalle seguenti: «, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura»;
b) dopo le parole: «degli approvvigionamenti alimentari,» sono inserite le seguenti: «nonchè attraverso interventi destinati alla copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari erogati, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, attive al 31 dicembre 2021, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della
5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 129, della
6. All'articolo 3 del
«6. In deroga all'articolo 3, comma 3, della
7. Al
a) all'articolo 16, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:
«Art. 16 bis. (Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura). - 1. Per l'anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali, indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 - 2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, sono agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonchè all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonchè i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.».
8. Agli oneri di cui al comma 6, nel limite massimo di 90 milioni di euro per l'anno 2024, con riferimento al credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 e 108, della
9. Agli oneri di cui al comma 7, lettera b), pari a 40 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 16, comma 6, del
Art. 2. Disposizioni urgenti per il sostegno del lavoro in agricoltura
1. Per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 83,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede:
a) per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a) del
b) per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
3. All'articolo 38 del
a) al comma 7, il primo periodo è soppresso;
b) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Fermo restando quanto stabilito ai commi 6 e 7 in merito alla notifica degli elenchi nominativi annuali e dei provvedimenti di variazione, l'INPS procede alla pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del
7-ter. L'INPS è autorizzato a pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali adottati a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati con comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità.».
4. All'attuazione del presente articolo, l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza oneri nuovi o aggiunti a carico della finanza pubblica.
Art. 3. Misure urgenti per le produzioni di kiwi - Actinidia spp, per contrastare i danni derivanti dalla peronospora e dalla flavescenza dorata e per garantire il funzionamento di AGRI-CAT s.r.l. e delle Commissioni uniche nazionali
1. Le imprese agricole che, nel corso della campagna 2023, hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a causa del fenomeno denominato «moria del kiwi», dovuto a una serie concomitante di eventi climatici avversi e di attacchi di agenti patogeni e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del
2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale, di cui al
3. La ripartizione delle somme di cui al comma 2 è effettuata, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a contenere gli effetti della «moria del kiwi».
4. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 3, del
5. Il Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite di cui all'articolo 1, comma 433, della
6. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della
7. La dotazione del Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali di cui all'articolo 1, comma 518, della
8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 600.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Art. 4. Interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali
1. Al
a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«o-bis) "costo medio di produzione": il costo medio di produzione dei prodotti agricoli e alimentari determinato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) sulla base della metodologia dallo stesso elaborata e comunicata al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
o-ter) "costo di produzione": il costo relativo all'utilizzo delle materie prime, dei fattori, sia fissi che variabili, e dei servizi necessari al processo produttivo svolto con le tecniche prevalenti nell'area di riferimento.»;
b) all'articolo 3, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto, infine, il seguente: «I prezzi dei beni forniti tengono conto dei costi di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter).»;
c) all'articolo 3, comma 5, dopo le parole: «comprese quelle relative ai prezzi» sono inserite le seguenti: «stabiliti nel rispetto dei costi di produzione sostenuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter)»;
d) all'articolo 3, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Nelle convenzioni e nei regolamenti, che disciplinano il funzionamento e l'organizzazione dei mercati all'ingrosso dei prodotti agroalimentari, è inserito l'obbligo di osservare la normativa in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare.
6-ter. I titolari e i gestori dei mercati di cui al comma 6-bis, se vengono a conoscenza di violazioni commesse all'interno dei mercati, inoltrano tempestiva denuncia ai sensi dell'articolo 9 del
6-quater. L'accertata violazione della normativa in materia di pratiche sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare, commessa da un fornitore, titolare di uno spazio di vendita all'interno dei mercati all'ingrosso, costituisce ipotesi di grave inadempimento del rapporto negoziale con il titolare o il gestore del mercato.»;
e) all'articolo 10, dopo il comma 12 è inserito il seguente:
«12-bis. In deroga al comma 12, al contraente al quale sia stata contestata una pratica commerciale sleale ai sensi dell'articolo 14 della
2. Al fine di potenziare i sistemi informatici a disposizione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per lo svolgimento delle attività di propria competenza finalizzate alla piena attuazione delle disposizioni di cui al
3. Al fine di finanziare le spese di funzionamento dei sistemi informatici a disposizione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) di cui al comma 2, sono assegnati al suddetto Istituto 100.000 euro annui a decorrere dal 2024. All'onere derivante dal presente comma, pari a 100.000 euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Art. 5. Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo
1. All'articolo 20 del
2. Le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi della normativa previgente.
Capo II
Misure urgenti per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, nonchè per il contenimento del granchio blu
Art. 6. Misure urgenti per contrastare la diffusione della peste suina africana
1. All'articolo 16 del
2. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla peste suina africana e, in particolare, di incentivare gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, il Fondo di conto capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, di cui all'articolo 26 del
3. Al
a) all'articolo 2, dopo il comma 9-ter è inserito il seguente:
«9-quater. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-bis, nonchè per l'espletamento delle ulteriori competenze assegnate con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 8, i sub-commissari sono autorizzati ad adottare i provvedimenti di cui al comma 6.»;
b) dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:
«Art. 2 bis. (Misure urgenti per la tutela della salute pubblica correlate alla diffusione della peste suina africana attraverso il potenziamento delle Forze armate e l'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile). - 1. Al fine di prevenire e contenere i gravi pericoli per la salute pubblica e far fronte alla complessa situazione epidemiologica in atto derivante dalla diffusione della peste suina africana (PSA), i piani di cui agli articoli 19 e 19-ter della
2. Ai fini di cui al comma 1, un contingente di massimo 177 unità del personale delle Forze armate è autorizzato a svolgere il servizio di cui al comma 1 per un periodo non superiore a dodici mesi, nei limiti delle risorse di cui al terzo periodo. Le relative spese di personale e le spese di funzionamento, nel limite massimo di euro 1.750.000 per l'anno 2024 e di euro 1.250.000 per l'anno 2025, sono a carico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana. Al personale impiegato nell'ambito delle attività di cui al comma 1 possono essere corrisposti compensi per prestazioni straordinarie oltre i limiti massimi derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 10, comma 3, della
3. Limitatamente all'esecuzione delle attività di cui al comma 1, al personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri, che agisce nei Gruppi operativi territoriali di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Ministero della salute 24 agosto 2023, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2023, sono attribuite le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione di persone, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possano mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi in cui si svolge l'attività, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini dell'identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti conseguenti, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del
4. Il personale militare di cui al comma 3, nell'esecuzione delle operazioni di bio-regolazione, può utilizzare le dotazioni di armamento di cui è fornito, ove compatibili con le attività di cui al comma 1.
5. Gli obblighi di cui all'articolo 3, comma 6, del
6. Il Commissario straordinario o i sub-commissari di cui all'articolo 2, comma 9-bis, entro il limite massimo delle risorse finanziarie di cui al comma 7, possono richiedere, per il tramite del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle strutture di protezione civile delle regioni territorialmente interessate, l'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali e disponibili, al fine di supportare le attività di superamento del contesto di urgenza epidemiologica, pianificate ai sensi del comma 8, diverse da quelle di cattura, di abbattimento, di trasporto, di smaltimento o di stoccaggio degli animali e, comunque, da quelle che presuppongono qualsiasi forma di contatto con gli animali. Le strutture di protezione civile delle regioni territorialmente interessate, previa somministrazione di idonea formazione, comprensiva di informazione sugli eventuali rischi, e fornitura dei necessari dispositivi di protezione individuale, attivano le organizzazioni di volontariato secondo la procedura di cui al comma 8, autorizzando l'applicazione dei benefici di cui agli articoli 39 e 40 del
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 460.000 euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del
8. Il Commissario straordinario è autorizzato a integrare la pianificazione degli interventi e delle iniziative occorrenti per fronteggiare il contesto d'urgenza, entro il giorno 15 giugno 2024. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definite le competenze funzionali dei sub-commissari di cui all'articolo 2, comma 9-bis, anche rispetto all'attuazione della pianificazione commissariale.».
Art. 7. Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu - Callinectes sapidus
1. Al fine di contenere e di contrastare il fenomeno della diffusione e della prolificazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus), di impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico, di promuovere e di sostenere la ripresa delle attività economiche esercitate dalle imprese di pesca e di acquacoltura, nonchè di contribuire alla difesa della biodiversità degli habitat colpiti dall'emergenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisito il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominato il Commissario straordinario nazionale per il contenimento e il contrasto del fenomeno della diffusione e della prolificazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus). Il Commissario straordinario è individuato tra i soggetti dotati di professionalità specifica e di competenza gestionale per l'incarico da svolgere e resta in carica fino al 31 dicembre 2026. Con la medesima procedura di cui al primo periodo si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Al Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del
2. Con una o più ordinanze del Commissario straordinario, adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento, della struttura di supporto, che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni, collocata presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. La struttura opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario.
3. Alla struttura di cui al comma 2 è assegnato un contingente di personale, non dirigenziale, dipendente dalle seguenti pubbliche amministrazioni:
a) n. 1 unità dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
b) n. 1 unità dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
c) n. 1 unità dal Ministero dell'economia e delle finanze;
d) n. 1 unità dal Ministero del turismo;
e) n. 1 unità dal Reparto Pesca Marittima del Corpo delle capitanerie di porto;
f) n. 1 unità dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
g) n. 1 unità dal Ministero della salute.
4. Il contingente di cui al comma 3 è integrato, nei limiti di ulteriori 6 unità, dal personale, non dirigenziale, degli enti territoriali interessati dagli interventi, previa intesa con gli enti predetti. Il personale assegnato alla struttura di supporto di cui al comma 2, non appartenente al Ministero presso cui è collocata la struttura, è posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Per la corresponsione al personale della struttura di cui al comma 2 di compensi per lavoro straordinario e di buoni pasto è autorizzata la spesa di euro 65.841 per l'anno 2024 e di euro 112.871 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario trasmette al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un piano di intervento per contenere e contrastare il fenomeno della diffusione e della prolificazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus). Nel piano di intervento di cui al primo periodo sono individuate, tra le altre, le seguenti misure:
a) misure di difesa della biodiversità degli habitat colpiti dall'emergenza;
b) misure di prelievo della specie granchio blu, incentivando la progettazione e la realizzazione di nuovi attrezzi per la cattura;
c) interventi di messa in opera di strutture idonee a contenere l'invasione delle suddette specie;
d) altri investimenti atti a impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico;
e) investimenti a sostegno alla ripresa delle attività economiche esercitate dalle imprese di pesca e acquacoltura.
6. Per la redazione del piano di intervento il Commissario straordinario può avvalersi a titolo gratuito del supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), del Consiglio nazionale della ricerca (CNR) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentite le regioni interessate dalle misure attuative del piano, approvano il piano di intervento di cui al primo periodo, con decreto interministeriale.
7. Il Commissario straordinario provvede, altresì, all'attuazione delle misure previste dal piano di intervento di cui al comma 5, a mezzo di ordinanze, adottate previa intesa con le regioni e le provincie autonome interessate dalla misura o dall'intervento oggetto di attuazione. Il Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
8. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 5 e 6, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, senza alcun onere a suo carico, delle strutture del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, sulla base di apposita convenzione.
9. All'attuazione del piano di cui al comma 5, sono destinati 1 milione di euro per l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 6 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal primo periodo, complessivamente quantificati in 10 milioni di euro, si provvede:
a) per un importo pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
b) per un importo pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
10. Il Commissario straordinario riferisce periodicamente al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, mediante la trasmissione di una relazione sulle attività espletate, con l'indicazione delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate.
11. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, nella quale confluiscono le risorse rese disponibili ai sensi del comma 9.
Art. 8. Misure urgenti per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale di brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina
1. Al fine di completare il processo di eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina e di valutare l'efficacia delle misure di profilassi adottate dagli enti territoriali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e per gli affari regionali e le autonomie, è nominato un Commissario straordinario nazionale. Il Commissario straordinario nazionale è nominato per un periodo di ventiquattro mesi, prorogabile, per una sola volta, per un ulteriore periodo massimo di ventiquattro mesi. L'incarico del Commissario straordinario nazionale e dei soggetti che collaborano con lo stesso è compatibile con altri incarichi pubblici.
2. Il Commissario straordinario nazionale svolge compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni poste in essere nei territori non indenni da brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina, secondo quanto previsto dal
3. Il Commissario straordinario nazionale di cui al comma 1 può avvalersi di un sub-commissario, dallo stesso designato, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità analoghi a quelli richiesti per il Commissario straordinario nazionale. Al sub-commissario sono attribuiti specifici settori di intervento, nonchè funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento temporaneo del Commissario. L'incarico di sub-commissario è compatibile con altri incarichi pubblici.
4. La Direzione generale della salute animale del Ministero della salute, presso la quale opera il Commissario straordinario nazionale, assicura il necessario supporto per lo svolgimento delle funzioni dello stesso, provvedendo in tale ambito al solo rimborso delle spese, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento di missione, eventualmente sostenute, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Al fine di supportare le predette funzioni, alla Direzione generale della salute animale può essere assegnato un contingente massimo di quindici unità di personale, dipendente da pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della
5. Al commissario straordinario e al sub-commissario non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati ad eccezione dell'eventuale rimborso delle spese nei limiti di cui al comma 4.
6. Per la corresponsione al contingente di personale di cui al comma 4 di compensi per lavoro straordinario e di buoni pasto e missioni è autorizzata la spesa di euro 76.720 per l'anno 2024, di euro 125.160 per l'anno 2025 e di euro 54.800 per l'anno 2026. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede quanto a euro 76.720 per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della
Capo III
Misure urgenti per il rafforzamento dei controlli nel settore agroalimentare
Art. 9. Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al
1. Allo scopo di assicurare maggiore continuità nell'esercizio delle funzioni di comando, alta direzione, coordinamento e controllo, nonchè nello svolgimento di compiti particolari e di elevata specializzazione in materia di tutela agroalimentare demandati all'Arma dei carabinieri, preservando i controlli nell'ambito delle competenze in materia ambientale, al codice dell'ordinamento militare, di cui al
a) dopo l'articolo 161-bis, è inserito il seguente:
«Art. 161 ter. (Personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare). - 1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, con decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.
2. In relazione alle attività di cui al comma 1, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sono individuati:
a) il personale incaricato degli interventi ispettivi svolti ai sensi della vigente normativa internazionale, dell'Unione europea, nazionale e regionale in materia agroalimentare;
b) i requisiti che il predetto personale deve possedere, nonchè le relative attività di formazione e aggiornamento.»;
b) all'articolo 174-bis, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa, tramite il comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del Comando per la tutela ambientale e la sicurezza energetica. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale altresì del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del relativo Ministero. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari è retto da un generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti, collocato in soprannumero rispetto all'organico. L'incarico di vicecomandante del Comando è attribuito al generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale;»;
c) all'articolo 174-bis, il comma 2-quater è sostituito dal seguente:
«2-quater. Il Ministro della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce gli obiettivi strategici generali del Comando di cui al comma 2, lettera a), nelle materie riconducibili alle attribuzioni dei Ministeri della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'ambiente e della sicurezza energetica.».
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Capo IV
Norme in materia faunistica e venatoria nonchè misure in materia di utilizzo della risorsa idrica e di rafforzamento delle politiche del mare
Art. 10. Guardie venatorie
1. All'articolo 27, comma 1, della
«b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, delle associazioni agricole rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.».
Art. 11. Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche
1. Al
a) all'articolo 1:
1) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Entro il 30 giugno 2024 la cabina di regia approva la proposta di elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica, elaborata ai sensi del comma 4-ter»;
2) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Entro il 31 maggio 2024 le autorità di bacino distrettuali individuano e trasmettono al Commissario straordinario, per il territorio di competenza, le misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica. Per le finalità di cui al presente comma gli enti competenti in materia di tutela e gestione delle risorse idriche collaborano con le autorità di bacino distrettuali.
Entro il 31 ottobre 2024 le autorità di bacino distrettuali trasmettono al Commissario straordinario la ricognizione delle risorse che concorrono al contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, già contenute nelle programmazioni dell'ultimo quinquennio. Ai fini di cui al terzo periodo, per programmazioni si intende il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico di cui al comma 516, articolo 1,
4-ter. Entro il 15 giugno 2024, il Commissario straordinario trasmette alla Cabina di regia, sulla base dei dati comunicati dalle autorità di bacino distrettuali, la proposta di elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica.»;
3) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«5. In coerenza con il programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia ai sensi del comma 3 e con la ricognizione delle risorse disponibili risultante dalle comunicazioni di cui al comma 4, sono destinate agli interventi di urgente realizzazione di cui all'Allegato A-bis e all'Allegato A-ter, che costituiscono parte integrante del presente decreto, le risorse, complessivamente pari a 102,030 milioni di euro, derivanti dalla rimodulazione delle risorse del Piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 523, della
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 18,105 milioni di euro per l'anno 2024, a 14,640 milioni di euro per l'anno 2025, a 23,095 milioni di euro per l'anno 2026, a 22,877 milioni di euro per l'anno 2027, a 12,119 milioni di euro per l'anno 2028, a 9,864 milioni di euro per l'anno 2029 e a 1,327 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede a valere sulle somme autorizzate dall'articolo 1, comma 523, della
b) all'articolo 3:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025» e, al quinto periodo, le parole «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;
2) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «opera» sono inserite le seguenti: «anche avvalendosi di soggetti attuatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
3) al comma 3, lettera f), il secondo periodo è soppresso;
4) al comma 3 lettera g), le parole «, da finanziare nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, per favorirne il recupero in alternativa alla dismissione» sono soppresse;
5) al comma 3, dopo la lettera h), sono inserite, in fine, le seguenti:
«h-bis) coordina la ricognizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4-bis, terzo periodo.
h-ter) verifica e coordina la proposta di elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, di cui all'articolo 1, comma 4-ter.»;
6) al comma 6, al settimo periodo, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;
c) all'articolo 4, i commi 3 e 4 sono abrogati.
2. Al
Art. 12. Istituzione del Dipartimento per le politiche del mare
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un dipartimento denominato «Dipartimento per le politiche del mare», disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012, è adottato il decreto di organizzazione interna del Dipartimento per le politiche del mare. A decorrere dalla data stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, la Struttura di missione per le politiche del mare istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2022 è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento per le politiche del mare di cui al comma 1.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, presso il Dipartimento per le politiche del mare sono istituiti due uffici dirigenziali di livello generale e quattro uffici di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di due unità di personale dirigenziale generale e di due unità di personale dirigenziale non generale, aggiuntive rispetto all'unità di personale dirigenziale generale e alle due unità di personale dirigenziale non generale già assegnate alla struttura di missione di cui al comma 2. Gli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di cui al primo periodo, e l'incarico di Capo del Dipartimento, possono essere conferiti, in sede di prima applicazione e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2026, in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del
4. Per le medesime finalità di cui ai commi 1 e 2, al Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnato, in aggiunta al contingente di 15 unità di personale non dirigenziale già assegnato alla struttura di missione di cui al comma 2, un ulteriore contingente di cinque unità di personale non dirigenziale, equiparate alla categoria A del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche; il personale del predetto contingente è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e ad esso si applica l'articolo 17, comma 14, della
5. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, al Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnato il contingente di esperti, nominati ai sensi degli articoli 9, comma 2, del
6. In sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale in servizio presso la Struttura di missione di cui al comma 2 alla data di cui al medesimo comma 2, sulla base di provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti, si intende assegnato senza soluzione di continuità agli uffici di cui al comma 3 nell'ambito del contingente di venti unità complessive di cui al comma 4, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4, salva comunicazione, effettuata dal Dipartimento per le politiche del mare alle amministrazioni di provenienza entro sessanta giorni dalla predetta data di cui al comma 2, della richiesta di revoca dei provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, in base ai quali ne è stata disposta l'assegnazione alla predetta Struttura di missione. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 3 e gli incarichi di lavoro dipendente non dirigenziale di cui al comma 4, aggiuntivi rispetto a quelli di cui al primo periodo del presente comma, non possono avere decorrenza anticipata rispetto alla data di soppressione della Struttura di missione ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo del comma 2. Gli incarichi di esperti già conferiti presso la citata Struttura di missione alla data di cui al comma 2 si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
7. Agli oneri derivanti dai commi 3, 4 e 5, pari a 1.750.358 per l'anno 2024 e a 3.000.614 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 1.010.744 euro per l'anno 2024 e a 1.732.704 euro a decorrere dall'anno 2025, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) quanto a 739.614 euro per l'anno 2024 e a 1.267.910 euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Capo V
Misure urgenti per le imprese di interesse strategico nazionale
Art. 13. Misure finanziarie urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex ILVA
1. All'articolo 39 del
2. All'articolo 1, comma 1-sexies, del
Art. 14. Rapporto di sicurezza per gli impianti di interesse strategico nazionale
1. All'articolo 17, comma 3, del
2. Al fine di assicurare la pronta operatività e l'efficace svolgimento delle funzioni attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi comprese quelle previste dal
3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, all'articolo 17-bis del
Art. 15. Termini e procedure in materia di amministrazioni straordinarie di imprese che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale
1. All'articolo 1, comma 8.4, del
2. All'articolo 4, comma 4-quater, del
Art. 16. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato I
(di cui all'articolo 11, comma 2)
«ALLEGATO A-bis (di cui all'articolo 1, comma 5)
Regione |
Intervento |
Emilia-Romagna |
Riqualificazione e tele-controllo delle opere di derivazione dal Canale Emiliano Romagnolo lungo l'asta principale |
Emilia-Romagna |
Opere di stabilizzazione e di ripristino dell'efficienza nel tratto Attenuatore (progressiva 0,098 km) - Reno (progressiva 2,715 km) del Canale Emiliano Romagnolo |
Emilia-Romagna |
Opere di stabilizzazione e di ripristino dell'efficienza nel tratto Attenuatore (progressiva 0,098 km) - Reno (progressiva 2,715 km) del Canale Emiliano Romagnolo |
Lazio |
Interconnessione per riutilizzo dall'impianto di depurazione di Fregene - adduttrice consorzio bonifica |
Piemonte |
Canale Regina Elena e Diramatore Alto Novarese - Interventi di manutenzione straordinaria delle gallerie e di vari tratti di canale per il miglioramento della tenuta idraulica, del trasporto della risorsa idrica e del risparmio idrico, nei comuni di Varallo Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese e Cameri in provincia di Novara - 1° lotto - 2°, 3° e 4° stralcio funzionale». |
Allegato II
(di cui all'articolo 11, comma 2)
«ALLEGATO A-ter
(di cui all'articolo 1, comma 5)
Regione |
Intervento |
Lombardia-Trentino-Alto Adige |
Realizzazione nuove opere di regolazione del lago d'Idro |
Veneto |
Lavori di adeguamento dello sbarramento antisale alla foce dell'Adige con bacinizzazione dal fiume per il contenimento dell'acqua dolce a monte dello stesso». |