§ 46.9.219 - L. 4 aprile 2025, n. 42.
Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonchè del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:04/04/2025
Numero:42


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione della Polizia di Stato
Art. 2.  Disposizioni in materia di accesso ai gruppi sportivi della Polizia di Stato e di reclutamento dei congiunti del personale delle Forze di polizia deceduto in servizio o invalido per servizio
Art. 3.  Attività libero-professionale dei funzionari tecnici della Polizia di Stato appartenenti al ruolo degli psicologi
Art. 4.  Norme in materia di riduzione dei corsi di formazione del personale della Polizia di Stato
Art. 5.  Disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione dell'Arma dei carabinieri
Art. 6.  Disposizioni in materia di personale del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale
Art. 7.  Disposizioni in materia di ordinamento del Corpo della Guardia di finanza
Art. 8.  Disposizioni in materia di personale del Corpo di polizia penitenziaria
Art. 9.  Disposizioni in materia di personale delle Forze armate
Art. 10.  Disposizioni in materia di personale dell'Arma dei carabinieri
Art. 11.  Disposizioni in materia di trattamento economico a favore del personale del Comparto difesa e sicurezza
Art. 12.  Delega al Governo per la disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Art. 13.  Ulteriori disposizioni in materia di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Art. 14.  Ulteriori disposizioni in materia di assunzioni e trasferimenti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Art. 15.  Disposizioni in materia di personale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera
Art. 16.  Istituzione della Giornata nazionale in ricordo delle vittime del dovere
Art. 17.  Modifiche in tema di contribuzione obbligatoria a carico del personale della Guardia di finanza in favore della «Cassa ufficiali» e del Fondo di previdenza, nonchè in tema di utilizzo di economie di [...]
Art. 18.  Ente circoli della Marina militare


§ 46.9.219 - L. 4 aprile 2025, n. 42.

Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonchè del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(G.U. 4 aprile 2025, n. 79)

 

Capo I

Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

 

Art. 1. Disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione della Polizia di Stato

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 6-bis, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. Gli agenti in prova permangono nella sede di prima assegnazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, terzo e quarto comma, per un periodo non inferiore a quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate»;

     b) all'articolo 27-ter, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I vice ispettori in prova permangono nella sede di prima assegnazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, terzo e quarto comma, per un periodo non inferiore a quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate»;

     c) all'articolo 55, primo comma, le parole: «I trasferimenti» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-bis, comma 4-bis, e dall'articolo 27-ter, comma 6, del presente decreto nonchè dall'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i trasferimenti».

     2. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 4, comma 7, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate»;

     b) all'articolo 58, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. Per corrispondere alle preminenti esigenze di funzionalità delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, connesse in particolare alla necessità di garantire la continuità e l'efficacia delle attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonchè di contrasto e prevenzione della criminalità e della minaccia terroristica, anche con riferimento alle attività strumentali e di supporto, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, per i funzionari della Polizia di Stato che conseguono la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto e alle qualifiche equiparate delle carriere dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari possono essere individuati, ai fini del successivo conferimento ai sensi del comma 4, per non oltre un quinquennio e nel limite del 20 per cento delle relative dotazioni organiche, posti di funzione in deroga a quelli stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno, adottato ai sensi degli articoli 2, comma 3, lettera a), 30, comma 3, e 45, comma 3, del presente decreto e dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, rendendo contestualmente indisponibili altrettanti posti di funzione tra quelli previsti con il medesimo decreto e, comunque, nel rispetto delle tipologie di funzioni e delle dotazioni organiche di cui alle tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, n. 337 e n. 338»;

     c) all'articolo 65, il comma 2 è abrogato;

     d) all'articolo 67:

     1) al comma 1:

     1.1) al primo periodo, le parole: «dell'Istituto Superiore di Polizia, istituito» sono sostituite dalle seguenti: «della Scuola superiore di polizia, istituita» e dopo le parole: «raccordo con le competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza» sono inserite le seguenti: «, con il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno (CASMI)»;

     1.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla direzione della Scuola superiore di polizia può essere preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza nell'ambito della dotazione organica di cui, rispettivamente, alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335»;

     2) alla rubrica, le parole: «dell'Istituto superiore di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «della Scuola superiore di polizia».

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, lettera a), si applicano in relazione ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. Per le contingenti esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connesse al Giubileo della Chiesa cattolica del 2025, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 88, ultimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2025, i trasferimenti del personale appartenente ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato possono essere disposti, a domanda, con provvedimento del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, anche se il dipendente non abbia maturato il requisito minimo di permanenza in sede.

     5. La tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge.

     6. All'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: «dei singoli ruoli» sono sostituite dalle seguenti: «delle carriere e dei ruoli».

 

     Art. 2. Disposizioni in materia di accesso ai gruppi sportivi della Polizia di Stato e di reclutamento dei congiunti del personale delle Forze di polizia deceduto in servizio o invalido per servizio

     1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

     «1-ter. Per l'accesso ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro" i requisiti di idoneità fisica e psichica di cui devono essere in possesso i candidati ai relativi concorsi pubblici sono quelli indicati nell'articolo 63 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168, accertando l'assenza delle condizioni di cui al numero 2, lettera b), della tabella 4 del medesimo regolamento. Gli atleti candidati sostengono le prove indossando la divisa ordinaria "Gruppi sportivi Fiamme Oro" di cui al decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 10 luglio 2019.

     1-quater. Per l'accesso ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro" i requisiti attitudinali sono quelli indicati nell'articolo 64, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168, e nella tabella 5, numero 2, del medesimo regolamento».

     2. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     «5-bis. Per la nomina ad allievi agenti tecnici dei soggetti individuati nei commi 4 e 5 l'accertamento dei requisiti di idoneità fisica ha ad oggetto l'assenza delle cause di non idoneità al servizio previste per gli appartenenti ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, contenute nel regolamento di cui al comma 2, da verificare mediante utilizzo da parte dei candidati della divisa operativa di base invernale di cui al decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 10 luglio 2019. Resta fermo l'accertamento dei requisiti psichici e attitudinali previsti per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici previsti dal regolamento di cui al periodo precedente».

 

     Art. 3. Attività libero-professionale dei funzionari tecnici della Polizia di Stato appartenenti al ruolo degli psicologi

     1. All'articolo 37 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

     «1-ter. Al personale appartenente al ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 52-bis».

 

     Art. 4. Norme in materia di riduzione dei corsi di formazione del personale della Polizia di Stato

     1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     «5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 5, il Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza può, con proprio decreto, ridurre la durata dei corsi per la nomina a vice ispettore e vice ispettore tecnico della Polizia di Stato avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026. La durata dei corsi di cui al periodo precedente non può essere inferiore, rispettivamente, a dodici e nove mesi. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero di assenze è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi. Ai fini della promozione alle qualifiche di ispettore e di ispettore tecnico, la permanenza minima nelle qualifiche di vice ispettore e di vice ispettore tecnico è aumentata di un periodo corrispondente alla riduzione del corso operata. Restano ferme, per quanto non previsto, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e n. 337»;

     b) al comma 6, le parole: «, il 113°, il 114° e il 115° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato hanno durata pari a sedici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato ha durata pari a sedici mesi. Il 113°, il 114° e il 115° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato hanno durata pari a dodici mesi» e le parole: «Per i corsi di cui al presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data del suo inizio» sono sostituite dalle seguenti: «Per il 112° corso il tirocinio termina dopo otto mesi dal suo inizio. Per il 113°, il 114° e il 115° corso il tirocinio termina dopo dodici mesi dalla data di inizio»;

     c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

     «6-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5-ter del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vice commissario della Polizia di Stato avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026 hanno durata pari a otto mesi. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall'articolo 5-quater, comma 2, del predetto decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.

     6-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario tecnico della Polizia di Stato avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026 hanno durata pari a otto mesi. I commissari tecnici che hanno superato l'esame finale dei predetti corsi e sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo e svolgono per la durata di due anni e quattro mesi nell'ufficio o reparto di assegnazione il tirocinio operativo di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo. Decorsi quattro mesi dall'inizio del tirocinio di cui al periodo precedente, i commissari tecnici accedono alla qualifica di commissario capo tecnico secondo l'ordine di graduatoria di fine corso».

 

     Art. 5. Disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione dell'Arma dei carabinieri

     1. All'articolo 174, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) Comando unità mobili e specializzate, retto da generale di corpo d'armata, che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi di divisione dipendenti».

     2. All'articolo 830, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: «generali di» sono inserite le seguenti: «divisione o».

     3. Al fine di implementare le capacità operative dei reparti dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 174-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. Sul conto corrente fruttifero acceso presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a., di cui all'articolo 124 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, affluiscono le somme rimborsate dall'Agenzia delle entrate, quale credito IVA maturato dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, nell'ambito della gestione delle riserve naturali a esso affidate. La disposizione di cui al primo periodo si applica alle somme da rimborsare anche se relative a periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

     4. Al secondo periodo del comma 663 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «annualmente» e «nell'anno di riferimento» sono soppresse.

 

     Art. 6. Disposizioni in materia di personale del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale

     1. Al fine di rafforzare l'attività del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale in materia di prevenzione e repressione delle violazioni della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 827, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementato di 40 unità di personale in soprannumero rispetto all'organico. Conseguentemente, al medesimo articolo 827, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'alinea, il numero: «128» è sostituito dal seguente: «168»;

     b) alla lettera c), il numero: «2» è sostituito dal seguente: «10»;

     c) alla lettera d), il numero: «21» è sostituito dal seguente: «16»;

     d) alla lettera e), il numero: «22» è sostituito dal seguente: «44»;

     e) alla lettera f), il numero: «28» è sostituito dal seguente: «33»;

     f) alla lettera g), il numero: «53» è sostituito dal seguente: «63».

     2. Per le finalità di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 32 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ripartite in 22 unità del ruolo ispettori e 10 unità del ruolo appuntati e carabinieri.

     3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 1.965.226 per l'anno 2025, euro 2.353.446 per l'anno 2026, euro 2.599.687 per l'anno 2027, euro 2.764.932 per l'anno 2028, euro 2.777.367 per l'anno 2029, euro 2.808.028 per l'anno 2030, euro 2.835.960 per ciascuno degli anni 2031 e 2032, euro 2.863.893 per l'anno 2033, euro 2.871.525 per l'anno 2034 ed euro 2.942.577 annui a decorrere dall'anno 2035. Per le spese di funzionamento, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa complessiva di euro 92.000 per l'anno 2025, euro 43.400 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 ed euro 28.000 annui a decorrere dall'anno 2028.

     4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 2.057.226 per l'anno 2025, a euro 2.396.846 per l'anno 2026, a euro 2.643.087 per l'anno 2027, a euro 2.792.932 per l'anno 2028, a euro 2.805.367 per l'anno 2029, a euro 2.836.028 per l'anno 2030, a euro 2.863.960 per ciascuno degli anni 2031 e 2032, a euro 2.891.893 per l'anno 2033, a euro 2.899.525 per l'anno 2034 e a euro 2.970.577 annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede, quanto a 2.057.226 euro per l'anno 2025 e 2.970.577 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

 

     Art. 7. Disposizioni in materia di ordinamento del Corpo della Guardia di finanza

     1. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 26, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le promozioni di cui al presente comma sono conferite con decorrenza dalla data in cui si verificano le vacanze»;

     b) all'articolo 31, comma 1, dopo le parole: «Tali promozioni» sono inserite le seguenti: «, conferite con decorrenza 1° luglio,».

     2. Alla nota (c) alla tabella 1 di cui all'allegato 20 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «ovvero a vacanza» sono inserite le seguenti: «, con decorrenza dalla data in cui la stessa si verifica,».

     3. All'articolo 45, comma 27, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, dopo le parole: «sono conferite promozioni annuali» sono inserite le seguenti: «, con decorrenza 1° luglio,».

 

     Art. 8. Disposizioni in materia di personale del Corpo di polizia penitenziaria

     1. All'articolo 6, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, la parola: «istituto» è sostituita dalle seguenti: «vigilanza e osservazione» e dopo la parola: «sezioni» è inserita la seguente: «detentive».

     2. La tabella A del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.

 

     Art. 9. Disposizioni in materia di personale delle Forze armate

     1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2233-quater, dopo il comma 3-quater è aggiunto il seguente:

     «3-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 3-quater si applicano anche al triennio 2024-2026»;

     b) all'articolo 975, comma 1, dopo la parola: «internazionale» sono inserite le seguenti: «o, in campo nazionale, presso agenzie ed enti esterni al Ministero della difesa»;

     c) all'articolo 1099, comma 3, dopo le parole: «a scelta» sono aggiunte le seguenti: «e la promozione è attribuita al 1° luglio»;

     d) all'articolo 2197-ter.1, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

     «3-ter. Per i posti non coperti con il concorso di cui al comma 3-bis, nell'anno 2024 può essere bandito un ulteriore concorso per titoli riservato al medesimo personale di cui al comma 2 e secondo le modalità di cui al comma 3. Con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, i posti di cui al primo periodo sono ripartiti per Forza armata, nell'ambito delle relative consistenze di personale, come determinate per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 2207».

 

     Art. 10. Disposizioni in materia di personale dell'Arma dei carabinieri

     1. L'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, e in deroga al contingente ivi previsto, in misura non superiore a 100 unità per l'anno 2025 e a 38 unità per l'anno 2026, e comunque nel limite di un contingente di personale corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. Per il solo anno 2025 il riferimento è alle unità di personale cessato afferenti alle annualità 2022, 2023 e 2024.

 

     Art. 11. Disposizioni in materia di trattamento economico a favore del personale del Comparto difesa e sicurezza

     1. All'articolo 136 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. In deroga all'articolo 45, comma 4, per le amministrazioni della difesa e della sicurezza, in considerazione della struttura gerarchica dei loro organi tecnici e della specificità delle retribuzioni rispetto alle altre amministrazioni, l'incentivo alle funzioni tecniche è corrisposto anche agli ufficiali superiori e agli ufficiali generali e gradi corrispondenti che svolgono le funzioni specificate nell'allegato I.10 ovvero dal corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice».

 

     Art. 12. Delega al Governo per la disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

     1. Al fine di consentire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di assicurare gli obiettivi di salvaguardia della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente anche in relazione alle criticità connesse ai rischi determinati dai cambiamenti climatici e dalla transizione energetica, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni modificative e integrative dei decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 97, e 6 ottobre 2018, n. 127.

     2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: ottimizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle funzioni e dei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifica, revisione e semplificazione del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche.

     3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

     4. Dall'attuazione del presente articolo e dai decreti legislativi da esso previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I decreti legislativi di attuazione della delega di cui al presente articolo sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

 

     Art. 13. Ulteriori disposizioni in materia di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

     1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 5, comma 1, lettera d), dopo le parole: «diploma di istruzione secondaria di secondo grado» sono aggiunte le seguenti: «conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale»;

     b) all'articolo 29, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Per l'accesso ai ruoli, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado deve essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale o della selezione interna»;

     c) all'articolo 68, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Per l'accesso ai ruoli di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado deve essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale».

 

     Art. 14. Ulteriori disposizioni in materia di assunzioni e trasferimenti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

     1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 12, comma 1, della presente legge nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali già autorizzate ai sensi dell'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e di quelle previste dall'articolo 15 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, può procedere all'assunzione di un contingente massimo di 54 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso interno approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 646 del 25 agosto 2023.

     2. Allo scopo di rafforzare i servizi di soccorso pubblico e di prevenzione degli incendi per far fronte alle emergenze connesse agli eventi giubilari del 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, e dall'articolo 144, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2025, i trasferimenti del personale del ruolo dei vigili del fuoco e del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative possono essere disposti, a domanda, con provvedimento del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, anche se il dipendente non abbia maturato il requisito minimo di permanenza in sede.

 

     Art. 15. Disposizioni in materia di personale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera

     1. All'articolo 2 della legge 5 giugno 1962, n. 616, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     «Per lo svolgimento di attività di supporto e consulenza ai compiti di autorità marittima attribuiti all'autorità consolare possono essere destinati presso rappresentanze diplomatiche o uffici consolari fino a quattro ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera in qualità di esperti, secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. L'attività di supporto e consulenza è svolta a favore degli uffici all'estero situati nell'area geografica dove ha sede l'ufficio di destinazione».

     2. All'articolo 168, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole: «immigrazione clandestina» sono inserite le seguenti: «, delle unità destinate ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 5 giugno 1962, n. 616, allo svolgimento di attività di supporto e consulenza ai compiti di autorità marittima svolti dall'autorità consolare».

     3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 954.255 annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Capo II

Benefici assistenziali in favore del personale del comparto sicurezza e difesa

 

     Art. 16. Istituzione della Giornata nazionale in ricordo delle vittime del dovere

     1. È istituita la Giornata nazionale in ricordo delle vittime del dovere, di seguito denominata «Giornata».

     2. L'istituzione della Giornata non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è individuato il giorno dell'anno dedicato alla Giornata.

     3. In occasione della Giornata possono essere organizzati manifestazioni, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo dei fatti accaduti, nonchè di riflessione sui fatti medesimi, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di promuovere attività di informazione e di consolidare l'identità nazionale.

     4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 17. Modifiche in tema di contribuzione obbligatoria a carico del personale della Guardia di finanza in favore della «Cassa ufficiali» e del Fondo di previdenza, nonchè in tema di utilizzo di economie di gara da parte del Fondo di assistenza per i finanzieri, del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato e del Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri

     1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1950, n. 1120, le parole: «2 per cento» sono sostituite dalle seguenti:

     a) «2,80 per cento» dal 2025;

     b) «3 per cento» dal 1° gennaio 2026.

     2. All'articolo 3 della legge 12 giugno 1955, n. 512, le parole: «due per cento» sono sostituite dalle seguenti:

     a) «2,50 per cento» dal 2025;

     b) «2,80 per cento» dal 1° gennaio 2026;

     c) «3 per cento» dal 1° gennaio 2028.

     3. Le percentuali di cui al comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), si applicano a decorrere dal mese di entrata in vigore della presente legge.

     4. All'articolo 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. Il Fondo di assistenza per i finanzieri, il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato e il Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri possono utilizzare per le finalità assistenziali attribuite ai medesimi Fondi le eventuali risorse residue derivanti dalle economie di gara conseguenti alla stipula delle polizze di copertura assicurativa di cui al comma 1».

 

     Art. 18. Ente circoli della Marina militare

     1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 113, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. L'Ente circoli di cui all'articolo 131-bis rientra nell'organizzazione logistica della Marina militare ed è posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina militare»;

     b) all'articolo 131-bis, comma 2, le parole: «I soci ordinari» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali e i sottufficiali della Marina militare sono soci ordinari, iscritti di diritto ai circoli, e».

 

     Allegato 1

     (articolo 1, comma 5)

 

     «TABELLA B

     (articolo 2, comma 1)

 

     QUALIFICHE DELLA CARRIERA PREFETTIZIA E FUNZIONI CONFERIBILI

 

».

 

     Allegato 2

     (articolo 8, comma 2)

 

     «TABELLA A

     (articolo 1, comma 3)

 

     DOTAZIONI ORGANICHE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

 

».