§ 55.3.146 - D.L. 6 novembre 2021, n. 152.
Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.3 sviluppo economico
Data:06/11/2021
Numero:152


Sommario
Art. 1.  Contributi a fondo perduto e credito d'imposta per le imprese turistiche
Art. 2.  Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico
Art. 3.  Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo
Art. 3 bis.  Fondo turismo
Art. 4.  Credito d'imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator
Art. 5.  Semplificazione delle procedure riguardanti gli investimenti ferroviari
Art. 6.  Approvazione dei progetti ferroviari e di edilizia giudiziaria
Art. 6 bis.  Disposizioni in materia di progettazione delle opere pubbliche
Art. 6 ter.  Avvisi relativi alle procedure negoziate per gli investimenti finanziati con le risorse previste dal PNRR
Art. 6 quater.  Funzioni e compensi del collegio consultivo tecnico delle stazioni appaltanti
Art. 7.  Disposizioni per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale
Art. 8.  Fondo ripresa resilienza Italia
Art. 8 bis.  Disposizioni in materia di distretti turistici
Art. 9.  Rafforzamento ed efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa e miglioramento dell'efficacia dei relativi procedimenti.
Art. 9 bis.  Consultazione e informazione del Parlamento nel processo di attuazione e di valutazione della spesa del PNRR.
Art. 10.  Supporto tecnico operativo per le misure di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Art. 10 bis.  Potenziamento degli interventi in materia di nuove competenze dei lavoratori previsti nell'ambito del programma React EU e del Piano nazionale di ripresa e resilienza e disposizioni in materia di [...]
Art. 11.  Modifiche alla conferenza di servizi per insediamenti ZES e sportello unico ZES
Art. 12.  Borse di studio per l'accesso all'università
Art. 13.  Supporto tecnico al Ministero dell'università e della ricerca
Art. 14.  Ulteriori criteri per l'adeguamento delle classi di laurea
Art. 14 bis.  (Patti territoriali dell'alta formazione per le imprese).
Art. 15.  Alloggi per studenti
Art. 16.  Risorse idriche
Art. 16 bis.  Proroga dell'affidamento del servizio idrico integrato alla società Acquedotto pugliese Spa
Art. 16 ter.  Disposizioni in materia di contratti di fornitura di energia elettrica per clienti vulnerabili, in condizioni di povertà energetica e clienti domestici
Art. 17.  Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani
Art. 17 bis.  Disposizioni per la riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale
Art. 18.  Riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica
Art. 18 bis.  Modifiche alla disciplina concernente il Commissario straordinario unico per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di [...]
Art. 19.  Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici
Art. 19 bis.  Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili
Art. 19 ter.  Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito
Art. 20.  Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio.
Art. 20 bis.  Misure di semplificazione per gli investimenti per la ricostruzione post-sisma del 2009 previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari.
Art. 21.  Piani integrati
Art. 22.  Misure per agevolare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio [...]
Art. 23.  Utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione ed estensione delle procedure PNRR
Art. 24.  Progettazione di scuole innovative
Art. 24 bis.  Sviluppo delle competenze digitali
Art. 25.  Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)
Art. 25 bis.  Misure di semplificazione nel campo della ricerca
Art. 25 ter.  Progetto di rilevante interesse internazionale «Legacy Expo 2020 Dubai»
Art. 26.  Sostegno della mobilità, anche internazionale, dei docenti universitari
Art. 27.  Semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali
Art. 28.  Servizio di collegamento delle imprese alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati
Art. 28 bis.  Piattaforma digitale per l'erogazione di benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche
Art. 29.  Fondo per la Repubblica Digitale
Art. 30.  Digitalizzazione dell'intermodalità e della logistica integrata
Art. 30 bis.  Intermodalità e logistica integrata: processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche
Art. 30 ter.  Interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa e altre banche di dati
Art. 30 quater.  Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa tra l'imprenditore e i creditori
Art. 30 quinquies.  Istituzione di un programma informatico per la sostenibilità del debito e l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici nell'ambito della composizione negoziata per la soluzione delle crisi [...]
Art. 30 sexies.  Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati
Art. 31.  Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR.
Art. 31 bis.  Potenziamento amministrativo dei comuni e misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno
Art. 31 ter.  Potenziamento amministrativo del Ministero dell'università e della ricerca
Art. 32.  FormezPA
Art. 33.  Istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni
Art. 34.  Reclutamento di personale per il Ministero della transizione ecologica per l'attuazione degli obiettivi di transizione ecologica del PNRR.
Art. 34 bis.  Disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Art. 34 ter.  Reclutamento di personale e rafforzamento organizzativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Art. 35.  Rafforzamento organizzativo in materia di Giustizia
Art. 35 bis.  Disposizioni per l'abbattimento dell'arretrato e la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giudiziari.
Art. 35 ter.  Rafforzamento degli obblighi di formazione e aggiornamento dei giudici delegati alle procedure concorsuali e incentivi in caso di trasferimento ad altro ufficio per assicurare gli impegni assunti [...]
Art. 36.  Potenziamento dell'unità per la semplificazione
Art. 36 bis.  Potenziamento del tavolo istituzionale per il coordinamento degli interventi per il Giubileo 2025
Art. 36 ter.  Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza
Art. 37.  Integrazione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard
Art. 38.  Proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco.
Art. 38 bis.  Disposizioni in materia di formazione continua in medicina
Art. 38 ter.  Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza
Art. 38 quater.  Riduzione dei termini per l'accesso alle terapie per pazienti con malattie rare
Art. 38 quinquies.  Disposizioni per il potenziamento della ricerca biomedica nell'ambito della missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Art. 39.  Inviato speciale per il cambiamento climatico
Art. 40.  Razionalizzazione e semplificazione del sistema di servizio civile universale
Art. 40 bis.  Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del reddito di cittadinanza.
Art. 41.  Comprensorio Bagnoli-Coroglio
Art. 42.  Città di Taranto
Art. 43.  Potenziamento della struttura del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive
Art. 43 bis.  Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato
Art. 43 ter.  Modifica all'articolo 18-quater del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, in materia di credito d'imposta per investimenti nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017
Art. 43 quater.  Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del servizio sanitario della regione Calabria
Art. 44.  Disposizioni concernenti la società Alitalia in amministrazione straordinaria
Art. 44 bis.  Disposizioni urgenti in materia di accelerazione delle procedure della gestione commissariale di liquidazione di società pubbliche
Art. 45.  Compensazione per le imprese agricole
Art. 46.  Fondi per il rilancio del sistema sportivo
Art. 46 bis.  Finanziamento di organismi sportivi per la promozione dell'attività sportiva di base
Art. 47.  Amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario delle aziende
Art. 48.  Contraddittorio nel procedimento di rilascio dell'interdittiva antimafia
Art. 48 bis.  Ulteriori disposizioni in materia di documentazione antimafia
Art. 49.  Prevenzione collaborativa
Art. 49 bis.  Cambiamento della sede del soggetto sottoposto a verifica per il rilascio della comunicazione antimafia
Art. 50.  Abrogazioni
Art. 51.  Disposizioni finanziarie
Art. 51 bis.  Clausola di salvaguardia
Art. 52.  Entrata in vigore


§ 55.3.146 - D.L. 6 novembre 2021, n. 152. [1]

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

(G.U. 6 novembre 2021, n. 265)

 

Titolo I

MISURE URGENTI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PNRR PER IL 2021

Capo I

Turismo

 

Art. 1. Contributi a fondo perduto e credito d'imposta per le imprese turistiche [2]

     1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale «Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit» Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto, in favore dei soggetti di cui al comma 4, un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all'80 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024.

     2. Ai soggetti di cui al comma 4 è riconosciuto altresì un contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che può essere aumentato anche cumulativamente:

     a) fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l'intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell'importo totale dell'intervento;

     b) fino ad ulteriori 20.000 euro, per le imprese o le società aventi i requisiti previsti per l'imprenditoria femminile dall'articolo 53 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, per le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e per le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo. Ai fini della presente lettera, per giovani si intendono le persone con età compresa tra 18 anni compiuti e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda;

     c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese o le società la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia [3].

     3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 8, non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi di cui al comma 5. L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un'anticipazione non superiore al 30 per cento del contributo a fondo perduto a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria statale, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione.

     4. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonchè alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici. Gli incentivi sono riconosciuti altresì alle imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle attività imprenditoriali di cui al presente comma [4].

     5. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute, compreso il servizio di progettazione, per eseguire, nel rispetto dei principi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, stipulata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, i seguenti interventi:

     a) interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;

     b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;

     c) interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) del presente comma;

     d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativamente alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;

     e) interventi di digitalizzazione, con riferimento alle spese previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 [5].

     6. Gli interventi di cui al comma 5 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 [6].

     7. Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non coperte dagli incentivi di cui ai commi 1 e 2, è possibile fruire anche del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017 recante «Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018, a condizione che almeno il 50 per cento di tali spese sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto delle disponibilità a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche [7].

     8. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al terzo periodo, il Ministero del turismo, prima della comunicazione ai soggetti beneficiari, trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa tra il Ministero del turismo e l'Agenzia delle entrate, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, unitamente a quello del contributo a fondo perduto, nonchè le eventuali variazioni e revoche. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato. Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122- bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del sesto periodo sono nulli. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta e il contributo a fondo perduto di cui al comma 2 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, il Ministero del turismo provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto- legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Il Ministero del turismo provvede alle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuare in via telematica, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate [8].

     9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero del turismo pubblica un avviso contenente le modalità applicative per l'erogazione degli incentivi previsti dai commi 1 e 2, compresa l'individuazione delle spese considerate eleggibili ai fini della determinazione dei predetti incentivi. Ferma restando la disciplina di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017 per quanto previsto ai sensi del comma 7, gli interessati presentano, in via telematica, apposita domanda in cui dichiarano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il possesso dei requisiti necessari per la fruizione degli incentivi [9].

     10. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi, secondo l'ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. L'esaurimento delle risorse è comunicato con avviso pubblico pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo [10].

     11. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in relazione ad interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto [11].

     12. Agli interventi conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, ai fini del credito d'imposta e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le disposizioni di cui all'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 [12].

     13. Per il finanziamento del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126. Conseguentemente, all'articolo 79, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «per i tre periodi d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «per i due periodi d'imposta» [13].

     14. Gli incentivi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19». Il Ministero del turismo provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [14].

     15. Per le medesime finalità di cui al comma 1, tenuto conto degli obiettivi di cui al presente articolo e del grado di raggiungimento degli stessi, il Ministero del turismo, con decreto da emanare entro il 31 marzo 2023, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede ad aggiornare gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale [15].

     16. Sono abrogati i commi 2-ter e 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 [16].

     17. Agli oneri derivanti dal comma 10 si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EUItalia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. Nell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è garantito il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 6-bis, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 [17].

     17-bis. Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività delle imprese operanti nel settore della ristorazione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo per l'erogazione di un contributo a fondo perduto alle medesime imprese, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituiscono limite di spesa [18].

     17-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalità e l'ammontare del contributo di cui al comma 17-bis, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate [19].

     17-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 17-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [20].

     17-quinquies. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 17-bis a 17-quater è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea [21].

 

     Art. 2. Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico

     1. Per l'attuazione della linea progettuale «Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI del turismo (Sezione speciale "turismo" del Fondo di garanzia per le PMI)», Misura M1C3, investimento 4.2.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una «Sezione Speciale Turismo» per la concessione di garanzie ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto e ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un'attività nel settore turistico, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, 58 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. Per i giovani che intendono avviare attività nel settore agrituristico le garanzie di cui al primo periodo sono concesse ai soggetti di età compresa tra 18 e 40 anni. La concessione di garanzie sui finanziamenti erogati, in conformità alla misura M1C3 4.2.4 del PNRR, deve rispettare le disposizioni nazionali e unionali che regolano il meccanismo di funzionamento del fondo, in particolare richiamando la decisione C (2010)4505 del 6 luglio 2010 della Commissione europea e il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In fase di attuazione l'intervento deve rispettare il principio di «non arrecare danno significativo all'ambiente» (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 [22].

     2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti per gli interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel rispetto del principio «non inquinare significativamente», di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01, o per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore [23].

     3. In deroga alla disciplina di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, come autorizzato dalla decisione C (2020)2370 del 13 aprile 2020, alle garanzie di cui al comma 1 si applicano le seguenti disposizioni:

     a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;

     b) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;

     c) sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499;

     d) la percentuale di copertura della garanzia diretta è determinata ai sensi della disciplina emergenziale prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Successivamente alla scadenza della predetta disciplina, la percentuale di copertura della garanzia diretta è stabilita nella misura massima del 70 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria; tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino all'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria;

     e) la percentuale di copertura della riassicurazione è determinata ai sensi della disciplina emergenziale prevista dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 23 del 2020. Successivamente alla scadenza della predetta disciplina, la percentuale di copertura della riassicurazione è stabilita nella misura massima dell'80 per cento dell'importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento; tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o altro fondo di garanzia per la riassicurazione [24];

     f) sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purchè il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione;

     g) fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019;

     h) la garanzia è concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, purchè la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;

     i) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017;

     l) per operazioni di investimento immobiliare la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

     m) la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate con l'erogazione da parte del soggetto finanziatore da non oltre tre mesi. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

     3-bis. Nell'attività di rilascio delle garanzie di cui al comma 1 il consiglio di gestione del Fondo adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alle specificità economico-finanziarie delle imprese turistiche. Ai fini di cui al presente articolo, la composizione del consiglio di gestione del Fondo è integrata con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche. Al fine di assicurare l'immediata operatività della misura, il consiglio di gestione del Fondo opera anche nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al secondo periodo [25].

     4. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applica quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248 e dalle disposizioni operative del Fondo.

     5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonchè l'Istituto per il credito sportivo, ove rendano disponibili risorse addizionali rispetto a quelle di cui al presente articolo, concorrono all'incremento della misura della garanzia e della riassicurazione rispettivamente nei limiti di cui al comma 3, lettere d) ed e), e, previo accordo con il Ministero del turismo e Mediocredito Centrale S.p.a., possono provvedere all'istruttoria delle istanze di ammissione agli incentivi di cui al presente articolo.

     6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

 

     Art. 3. Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo

     1. Per l'attuazione della linea progettuale «Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo», Misura M1C3, intervento 4.2.5, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono concessi contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025, in combinazione con i finanziamenti di cui al comma 4.

     2. Sono soggetti beneficiari le imprese di cui all'articolo 1, comma 4, incluse quelle titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l'attività imprenditoriale.

     3. Il contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 è concedibile nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili, nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. Gli interventi di cui al comma 1 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

     4. A copertura della quota di investimenti non assistita dal contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 e dall'eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, è prevista la concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di trentasei mesi, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulla quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilita con delibera del Comitato interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) ai sensi dell'articolo 1, comma 355, della legge n. 311 del 2004, in aggiunta a finanziamenti bancari, di pari importo e durata, concessi a condizioni di mercato [26].

     5. Gli incentivi di cui al presente articolo sono alternativi a quelli previsti dall'articolo 1 e, comunque, non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e sono riconosciuti nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID19», di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione.

     6. Con decreto del Ministero del turismo, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni finanziarie di cui al presente articolo, in conformità alla predetta Misura M1C3, intervento 4.2.5, e gli adempimenti relativi alla gestione degli interventi agevolativi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 e all'erogazione del contributo diretto alla spesa. Tale decreto assolve anche a quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 357, della citata legge n. 311 del 2004 [27].

     7. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonchè l'Istituto per il credito sportivo, possono rendere disponibili risorse addizionali rispetto a quelle del Fondo di cui al comma 1, previo accordo con il Ministero del turismo, prevedendo idonee forme di collaborazione per l'istruttoria relativa alle istanze di ammissione agli incentivi di cui al presente articolo presentate a valere sulle predette risorse addizionali.

     8. I finanziamenti attivati per il sostegno degli investimenti di cui al presente articolo, ivi inclusi quelli concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, possono accedere alle garanzie di cui all'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, rilasciate dalla società SACE S.p.a. nei limiti delle disponibilità di risorse a legislazione vigente [28].

     9. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EUItalia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. All'attuazione del comma 4 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     9-bis. Al fine di rendere più efficienti gli investimenti di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza, finalizzati a sostenere la crescita economica nazionale e la competitività delle imprese, all'alinea del comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tale limite massimo è ridotto al 50 per cento per le assegnazioni effettuate nel periodo 2022-2024, al fine di promuovere gli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108» [29].

 

     Art. 3 bis. Fondo turismo [30]

     1. Il comma 3 dell'articolo 178 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente: «3. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022, di 15 milioni di euro per l'anno 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile volta a rimodulare e ridurre, per i predetti importi annuali, le somme già assegnate al Piano operativo "Cultura e turismo", come rimodulate dalla deliberazione del CIPE n. 46/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 17 settembre 2020, relativamente agli interventi di competenza del Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

     Art. 4. Credito d'imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator

     1. Per l'attuazione della linea progettuale «Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator», Misura M1C3, investimento 4.2.2, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024 per investimenti e attività di sviluppo digitale come previste dall'articolo 9, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 18 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025. In fase di attuazione, l'intervento rispetta il principio di «non arrecare danno significativo all'ambiente» (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852.

     2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del terzo periodo sono nulli. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuare in via telematica, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 [31].

     3. L'incentivo di cui al presente articolo spetta nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19, di cui alla comunicazione C (2020) 1863 della Commissione europea del 19 marzo 2020, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione. Il Ministero del turismo provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [32].

     4. Con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità applicative del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

     5. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EUItalia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

 

Capo II

Infrastrutture ferroviarie, edilizia giudiziaria e opere pubbliche [33]

 

     Art. 5. Semplificazione delle procedure riguardanti gli investimenti ferroviari

     1. Al fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/ 241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, nonchè di ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari, al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1:

     1) il comma 7 è sostituito dal seguente:

     «7. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del contratto di programma di cui all'articolo 15, un documento strategico, con validità di norma quinquennale, recante l'illustrazione delle esigenze in materia di mobilità di passeggeri e merci per ferrovia, delle attività per la gestione e il rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete, nonchè l'individuazione dei criteri di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi e i necessari standard di sicurezza e di resilienza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici. Il documento strategico contiene, altresì, la descrizione degli assi strategici in materia di mobilità ferroviaria, con particolare riferimento a: programmi di sicurezza e di resilienza delle infrastrutture, anche in ottemperanza di specifici obblighi di legge; programmi di sviluppo tecnologico per aumentare la capacità e migliorare le prestazioni con riferimento alla rete del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) di primo e secondo livello; interventi prioritari sulle direttrici, nonchè interventi prioritari da sottoporre a revisione progettuale; attività relative al fondo per la progettazione degli interventi e le relative indicazioni di priorità strategica; individuazione delle priorità strategiche relative ai collegamenti di ultimo miglio dei porti e degli aeroporti; localizzazione degli interventi, con la specifica indicazione di quelli da realizzarsi nelle regioni del Mezzogiorno in conformità agli obbiettivi di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18; le linee strategiche delle sperimentazioni relative alle innovazioni tecnologiche e ambientali; la ricognizione dei fabbisogni per la manutenzione e i servizi per l'infrastruttura ferroviaria; le metodologie di valutazione degli investimenti, con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale e sociale e all'accessibilità per le persone con disabilità; i criteri di valutazione delle prestazioni rese dal gestore e delle relative penalità.»;

     2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

     «7-bis. Le Commissioni parlamentari e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si esprimono sul documento strategico nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione, decorso il quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede all'approvazione di detto documento con proprio decreto. Il documento strategico è sottoposto ad aggiornamento dopo tre anni o comunque in caso di mutamento degli scenari di carattere eccezionale, secondo le modalità indicate nel comma 7 e nel presente comma.»;

     b) all'articolo 15:

     1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «per un periodo minimo di cinque anni,» sono inserite le seguenti: «per l'attuazione delle strategie di sviluppo sostenibile dell'infrastruttura ferroviaria nazionale come individuate nel documento di cui all'articolo 1, comma 7, e per definire altresì la programmazione degli investimenti, anche previsti da specifiche disposizioni di legge, relativi alla manutenzione, al rinnovo e alla sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria,»;

     2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene ai profili finanziari, entro il mese di giugno dell'anno precedente all'inizio di ciascun quinquennio programmatorio sottopone lo schema di contratto all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), che adotta la relativa delibera entro trenta giorni. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili informa l'organismo di regolazione, che si esprime entro quindici giorni relativamente ai profili di competenza, e, mediante il gestore dell'infrastruttura, i richiedenti e, su loro richiesta, i richiedenti potenziali, sul contenuto dello schema di contratto di programma, al fine di consentire agli stessi di esprimersi al riguardo prima che esso sia sottoposto all'approvazione del CIPESS. La delibera del CIPESS è sottoposta al controllo di legittimità da parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 41, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Al fine di permettere una più celere realizzazione degli interventi ferroviari, è ammessa la registrazione anche parziale della delibera del CIPESS, che diviene efficace limitatamente a quanto oggetto di registrazione. In tal caso, il CIPESS può adottare, su richiesta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, una delibera integrativa o modificativa delle parti non registrate. Lo schema di contratto di programma è sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il gestore dell'infrastruttura entro quindici giorni dalla registrazione da parte della Corte dei conti della delibera di approvazione del medesimo schema da parte del CIPESS. Il contratto di programma è trasmesso, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili alle Camere, al Ministero dell'economia e delle finanze e al CIPESS, con apposita informativa. Gli investimenti ferroviari autorizzati e finanziati da specifiche disposizioni di legge sono inseriti di diritto nel contratto di programma in corso alla data di entrata in vigore di dette disposizioni e ne costituiscono parte integrante. Gli aggiornamenti di cui al comma 2-bis danno evidenza di tali investimenti e dei relativi finanziamenti che vi rimangono vincolati ai sensi delle disposizioni di legge.»;

     3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria provvedono alla sottoscrizione degli aggiornamenti annuali del contratto di programma, in coerenza con quanto previsto dal documento strategico di cui all'articolo 1, comma 7. Gli aggiornamenti di importo pari o inferiore a 5 miliardi di euro complessivi sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informativa al CIPESS. Per gli aggiornamenti di importo superiore a 5 miliardi di euro, al netto delle risorse finalizzate per legge a specifici interventi, si applica la procedura di cui al comma 2. Gli aggiornamenti, entro cinque giorni dall'emanazione del decreto di approvazione ovvero, nei casi previsti dal terzo periodo, dalla loro sottoscrizione, sono trasmessi alle Camere, corredati della relazione di cui al comma 2-ter.

     2-ter. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferisce annualmente alle Camere sullo stato di attuazione dei contratti di programma.»;

     4) al comma 5, primo periodo, le parole «della Strategia di cui all'articolo 1, comma 7,» sono sostituite dalle seguenti: «del documento strategico di cui all'articolo 1, comma 7,» [34].

     2. In relazione al periodo programmatorio 2022-2026, il documento di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 entro il 31 dicembre 2021 e lo schema di contratto di programma di cui all'articolo 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 112 del 2015 è trasmesso al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile entro il 31 marzo 2022.

     3. Alla legge 14 luglio 1993, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il titolo è sostituito dal seguente: «Disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato italiane S.p.A.»;

     b) all'articolo 1: 1) al comma 1, le parole «i contratti di programma e» sono soppresse; 2) il comma 2-bis è abrogato; 3) al comma 3 le parole «di programma» sono sostituite dalle seguenti: «di servizio».

 

     Art. 6. Approvazione dei progetti ferroviari e di edilizia giudiziaria

     1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo l'articolo 53 è inserito il seguente:

     «Art. 53 bis. (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria). - 1. Al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, nonchè degli interventi relativi alla edilizia giudiziaria e alle relative infrastrutture di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori può avvenire anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo. In tali casi, la conferenza di servizi di cui all'articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 è svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo è effettuata senza il previo espletamento della procedura di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo del presente comma. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza di ser- vizi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.

     1-bis. Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 1 si producono anche per le opere oggetto di commissariamento a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a seguito dell'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il presidente della regione interessata, ai sensi del medesimo articolo 4.

     1-ter. In relazione alle procedure concernenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, negli affidamenti di progettazione ed esecuzione sono richiesti idonei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali al progettista individuato dall'operatore economico che partecipa alla procedura di affidamento, o da esso associato; in tali casi si applica il comma 1-quater dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

     2. Per gli interventi di edilizia giudiziaria, qualora sia necessario acquisire il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante, esso è acquisito nella medesima conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica.

     3. Per i progetti di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure di valutazione di impatto ambientale sono svolte, in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, nei tempi e secondo le modalità previsti per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. In relazione agli interventi ferroviari di cui all'Allegato IV del presente decreto, per la cui realizzazione è nominato un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, fermo quanto previsto dall'articolo 44, comma 3, del presente decreto si applica, altresì, la riduzione dei termini previsti dal medesimo articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legge n. 32 del 2019, compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli previsti dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011. In relazione agli interventi ferroviari diversi da quelli di cui al primo e al secondo periodo, i termini relativi al procedimento per la verifica dell'assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, nonchè del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono ridotti della metà.

     4. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in relazione ai progetti di interventi di cui al comma 1, il termine di cui all'articolo 25, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 è ridotto a quarantacinque giorni. Le risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 1.

     5. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonchè dei successivi livelli progettuali.

     6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano agli interventi ferroviari di cui all'Allegato IV del presente decreto.

     6-bis. In considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse alle infrastrutture di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di un unico soggetto attuatore nonchè l'applicazione delle disposizioni del presente decreto anche agli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, a esclusione di quelle relative alla vigilanza, al controllo e alla verifica contabile» [35].

     2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli interventi di cui all'articolo 9 del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 [36].

     2-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è inserito il seguente:

     «6-bis. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 4, ovvero la determinazione motivata adottata dal Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici o la nuova determinazione conclusiva del Consiglio dei ministri nei casi previsti dal comma 6, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta l'avvio delle procedure previste dal capo IV del titolo II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, determinano la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi degli articoli 12 e seguenti del medesimo testo unico. L'avviso di avvio del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 è integrato con la comunicazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, richiamata dal comma 4 del presente articolo» [37].

 

     Art. 6 bis. Disposizioni in materia di progettazione delle opere pubbliche [38]

     1. Al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi per l'assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza o del Piano nazionale per gli investimenti complementari destinate alla realizzazione di opere pubbliche, le procedure di affidamento dell'attività di progettazione richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

 

     Art. 6 ter. Avvisi relativi alle procedure negoziate per gli investimenti finanziati con le risorse previste dal PNRR [39]

     1. All'articolo 48, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta».

 

     Art. 6 quater. Funzioni e compensi del collegio consultivo tecnico delle stazioni appaltanti [40]

     1. All'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, le parole: «e con funzioni di assistenza per la» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè di»;

     b) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare:

     a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l'importo corrispondente allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro;

     b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l'importo corrispondente allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,4 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro».

 

Capo III

Innovazione tecnologica e transizione digitale

 

     Art. 7. Disposizioni per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale

     1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole «INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.,» sono aggiunte le seguenti: «Difesa servizi S.p.A.,».

     2. All'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, le parole «nonchè per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,» sono soppresse;

     b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della società Difesa servizi S.p.A. di cui all'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in qualità di centrale di committenza, per l'espletamento delle procedure di gara relative all'infrastruttura di cui all'articolo 33-septies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La società Difesa servizi S.p.A. può avvalersi, senza oneri a carico della finanza pubblica, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, per la rappresentanza e la difesa nei giudizi relativi alle attività di cui al presente comma. Con apposite convenzioni da stipularsi fra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della difesa e la società Difesa servizi S.p.A. sono definite le modalità di attuazione del presente comma. Per le attività svolte ai sensi del presente comma, per gli anni dal 2022 al 2026, agli organi di Difesa servizi S.p.A. e ai soggetti, anche esterni, che hanno in essere rapporti di lavoro autonomo o subordinato con la medesima società, il divieto di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica limitatamente ai due anni successivi alla cessazione dell'incarico o del rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Per la realizzazione delle attività assegnate alla società Difesa servizi S.p.A. è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.» [41].

     3. All'articolo 33-septies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole «o verso l'infrastruttura di cui al comma 4-ter» sono soppresse;

     b) al comma 4, le parole: «ai commi 1 e 4-ter» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1» [42];

     c) il comma 4-ter è abrogato.

     4. All'articolo 51, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente: «f-ter) l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, con riguardo alla sicurezza, alla continuità e allo sviluppo del sistema informatico necessario per l'esercizio dei propri compiti istituzionali.».

     4-bis. In coerenza con gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza connessi con la missione 1 - componente 1 «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA», allo scopo di favorire la transizione digitale del Ministero della difesa e potenziare le capacità dei processi di conservazione digitale degli archivi e dei sistemi di controllo di qualità delle unità produttive in gestione all'Agenzia industrie difesa, nonchè per la realizzazione di interventi di ammodernamento, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli impianti, è autorizzato a favore della predetta Agenzia un contributo di 11.300.000 euro per l'anno 2022 e di 7.100.000 euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 11.300.000 euro per l'anno 2022 e a 7.100.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [43].

     5. La società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, eroga servizi in qualità di infrastruttura nazionale cloud a favore delle amministrazioni per le quali opera sulla base di affidamenti in house e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale nonchè delle altre amministrazioni centrali che si avvalgono della predetta società ai sensi dell'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dal comma 4 del presente articolo [44].

     6. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera b), pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

 

Capo IV

Procedure di spesa e controllo parlamentare [45]

 

     Art. 8. Fondo ripresa resilienza Italia

     1. Per l'attuazione delle linee progettuali Piani urbani integrati - Fondo di Fondi della BEI - M5C2, intervento 2.2 b) e Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) - M1C3 intervento 4.2.3 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è autorizzata la costituzione di un Fondo dei Fondi denominato «Fondo ripresa resilienza Italia» del quale lo Stato italiano è contributore unico e la cui gestione è affidata alla Banca europea per gli investimenti ai sensi del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, con una dotazione pari a 772 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1 [46].

     1-bis. Al fine di sviluppare le iniziative di potenziamento della medicina di precisione previste nella missione 4, componente 2 «Dalla ricerca all'impresa», del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure per l'istituzione dei Molecular tumor board nell'ambito delle reti oncologiche regionali e per l'individuazione dei centri specialistici per l'esecuzione dei test per la profilazione genomica estesa Next generation sequencing (NGS), da parte di ciascuna regione e provincia autonoma. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i compiti e le regole di funzionamento dei Molecular tumor board nonchè le modalità e i termini per la raccolta dei dati relativi ai risultati dei test per la profilazione genomica NGS eseguiti dai citati centri specialistici [47].

     1-ter. Entro novanta giorni dall'adozione del decreto di cui comma 1-bis, nel rispetto delle previsioni ivi contenute e assicurando la parità di accesso e di trattamento nonchè la multidisciplinarità e l'interdisciplinarità, le regioni e le province autonome provvedono all'istituzione dei Molecular tumor board e dei centri specialistici di cui al comma 1-bis [48].

     1-quater. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [49].

     2. Ai fini dell'immediata operatività del «Fondo ripresa resilienza Italia» di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con la Banca europea per gli investimenti uno o più accordi necessari a consentire la sua costituzione ed a trasferire le risorse del Fondo su di un conto corrente infruttifero appositamente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla Banca europea per gli investimenti quale gestore del Fondo di Fondi.

     3. Con apposito accordo di finanziamento viene conferita la gestione del «Fondo ripresa resilienza Italia» di cui al comma 1 alla Banca europea per gli investimenti e vengono definiti, tra l'altro, le modalità ed i criteri di gestione delle risorse da parte della Banca, nel rispetto dei principi e degli obblighi riferiti all'attuazione del PNRR, ivi compreso il principio di «non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)», le priorità e la strategia di investimento del Fondo, i criteri di ammissibilità per i beneficiari e di selezione mediante avviso pubblico, i compiti ed i poteri del Comitato per gli investimenti di cui al comma 4, nonchè i settori target in cui investire.

     4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito il Comitato per gli investimenti, presieduto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto struttura di coordinamento centrale per l'implementazione del PNRR, composto da rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e per settori target del Fondo. Per la partecipazione al predetto organismo non sono previsti compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza nè alcun tipo di emolumento.

     5. Una quota del Fondo di cui al comma 1, fino ad un massimo del 5 per cento dell'importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali in prestiti e fino ad un massimo del 7 per cento dell'importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali in investimenti in equity e quasi-equity, può essere destinata agli oneri di gestione connessi all'attività oggetto degli accordi di cui ai commi 2 e 3. Le risorse rivenienti dall'attuazione del Fondo sono reinvestite per gli stessi obiettivi e le stesse priorità strategiche, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica [50].

     6. Al fine di sostenere investimenti coerenti con le finalità del PNRR e con i principi di digitalizzazione, sostenibilità ed efficienza energetica, nell'ambito del «Fondo Ripresa Resilienza Italia» di cui al comma 1 è costituita una sezione denominata «Fondo per il Turismo Sostenibile» con dotazione di 500 milioni di euro per l'attuazione della linea progettuale Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) -M1C3 intervento 4.2.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica per quanto attiene alle linee progettuali riferite al settore turistico.

 

     Art. 8 bis. Disposizioni in materia di distretti turistici [51]

     1. All'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 4, le parole: «Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro del turismo»;

     b) al comma 5, la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2023» e le parole: «dei beni e delle attività culturali e» sono soppresse.

 

     Art. 9. Rafforzamento ed efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa e miglioramento dell'efficacia dei relativi procedimenti.

     1. All'articolo 242, comma 7, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «31 dicembre 2025.» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026. Le risorse dei programmi operativi complementari possono essere utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).».

     2. Ai fini della tempestiva attuazione della Riforma 1.11 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per favorire l'applicazione delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 861, dopo le parole «amministrativa e contabile.» è aggiunto il seguente periodo: «Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.»;

     b) al comma 862, dopo le parole «la contabilità finanziaria,» sono inserite le seguenti: «anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio,»;

     c) al comma 871, dopo le parole «lettera b),» sono inserite le seguenti «e le comunicazioni di cui al comma 867 degli enti che si avvalgono della facoltà prevista dall'ultimo periodo del comma 861» [52].

     3. Al fine di favorire la produzione di analisi sull'impatto su occupazione e retribuzione del lavoro dipendente e autonomo e su altri fenomeni di interesse settoriale del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tramite la stipula di convenzioni o l'avvio di programmi di ricerca, le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, possono promuovere l'utilizzo a fini di ricerca di dati provenienti da archivi amministrativi e la loro integrazione con informazioni provenienti anche da fonti esterne all'amministrazione originaria.

     4. Le convenzioni stipulate ovvero i programmi di ricerca di cui al comma 3 sono pubblicati nel sito internet istituzionale delle amministrazioni coinvolte e specificano gli scopi perseguiti, i tipi di dati trattati, le fonti utilizzate, le misure di sicurezza, i titolari del trattamento nonchè i tempi di conservazione e ogni altra garanzia adottata per tutelare la riservatezza degli interessati, coerentemente con l'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. In ogni caso, i dati trattati sono privati di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche sottostanti.

     5. Le amministrazioni provvedono alle attività previste dai commi 3 e 4 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

     6. Al fine di consentire l'avvio e l'esecuzione tempestivi dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto», di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può disporre anticipazioni in favore dei relativi soggetti attuatori, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di motivate richieste dagli stessi presentate, sentite le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR su cui i progetti insistono. Per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse vincolati alla realizzazione tempestiva degli interventi PNRR per i quali sono erogate. I soggetti attuatori sono tenuti a riversare nel citato conto corrente di tesoreria l'importo dell'anticipazione non utilizzata a chiusura degli interventi [53].

     7. Le risorse erogate ai sensi del comma 6 sono tempestivamente reintegrate al predetto conto corrente di tesoreria, dalle medesime amministrazioni titolari degli interventi, a valere sui pertinenti stanziamenti di bilancio.

     8. Ai fini del rafforzamento delle attività, degli strumenti di analisi e monitoraggio della spesa pubblica e dei processi di revisione e valutazione della spesa, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è istituito il Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, con funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di analisi e di valutazione della spesa e di supporto alla definizione della proposta del Ministro dell'economia e delle finanze per l'applicazione dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Comitato opera in coerenza con le linee guida stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri e con i conseguenti specifici indirizzi del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Comitato indica i criteri e le metodologie per la definizione dei processi e delle attività di revisione della spesa, nonchè gli obiettivi da perseguire. Al Comitato partecipa il Ragioniere generale dello Stato, che lo presiede, i dirigenti generali da questi delegati e quelli di volta in volta competenti in relazione alla materia trattata, un componente della segreteria tecnica del Ministro dell'economia e delle finanze, un rappresentante della Banca d'Italia, un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (Istat), un rappresentante della Corte dei conti. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati rappresentanti delle pubbliche amministrazioni ed esperti esterni con professionalità inerenti alle materie trattate. La partecipazione alle riunioni del Comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle spese di funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente [54].

     9. Per le attività istruttorie e di segreteria del Comitato scientifico di cui al comma 8 è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una apposita Unità di missione, che svolge anche attività di segreteria tecnica, cui è preposto un dirigente di livello generale e due dirigenti di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale. L'Unità di missione, anche in collaborazione con gli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, svolge attività di analisi e valutazione della spesa sulla base degli indirizzi e del programma di lavoro definiti dal Comitato scientifico di cui al comma 8. L'Unità di missione, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, collabora alle attività necessarie alla definizione degli obiettivi di spesa dei Ministeri e dei relativi accordi, nonchè al successivo monitoraggio e all'elaborazione delle relative relazioni. L'Unità di missione concorre all'attività dei nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della citata legge n. 196 del 2009. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 571.571 annui a decorrere dall'anno 2022 e il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale non generale di cui al presente comma in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 [55].

     10. Per il rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ivi inclusi l'Unità di missione di cui al comma 9 e i Nuclei di valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonchè per le attività di implementazione dei processi di redazione del bilancio di genere e del bilancio ambientale, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato per il periodo 2021-2024, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 40 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.864.375 annui a decorrere dall'anno 2022. Anche in considerazione delle esigenze di cui al presente comma, all'articolo 1, comma 884, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023» [56].

     11. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può altresì avvalersi del supporto di società a prevalente partecipazione pubblica, nonchè di un contingente massimo di 10 esperti, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata qualificazione professionale, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di euro 500.000. I nominativi degli esperti selezionati, le loro retribuzioni e i loro curricula sono resi pubblici nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla conclusione dei procedimenti delle rispettive nomine, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti a legislazione vigente e delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. Per le medesime finalità il Dipartimento è autorizzato a stipulare convenzioni con università, enti e istituti di ricerca. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 600.000 annui a decorrere dall'anno 2022 [57].

     12. Le risorse iscritte nel bilancio dello Stato espressamente finalizzate alla realizzazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza possono essere versate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sui conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, laddove richiesto da esigenze di unitarietà e flessibilità di gestione del PNRR. Gli schemi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati ai sensi del primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che sono resi entro sette giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati [58].

     13. I fondi esistenti sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 1, commi 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonchè sulle apposite contabilità speciali intestate alle amministrazioni dello Stato per la gestione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Italia non sono soggetti ad esecuzione forzata. Sui fondi ivi depositati non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime.

     14. Le attività connesse alla realizzazione della riforma 1.15 del Piano nazionale di ripresa e resilienza denominata «Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale», inserita nella missione 1, componente 1, dello stesso Piano, sono svolte dalla Struttura di governance istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 35518 del 5 marzo 2020.

     15. Ai fini delle attività di cui al comma 14, ai componenti dello Standard Setter Board, di cui all'articolo 3 della predetta determina del Ragioniere generale dello Stato, è riconosciuto, per gli anni dal 2022 al 2026, un compenso onnicomprensivo, per un importo annuo non superiore a 8.000 euro per singolo componente. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 120.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Per il finanziamento delle spese di funzionamento della Struttura di governance, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente [59].

     16. Al fine di favorire la partecipazione degli enti territoriali alla definizione della riforma 1.15 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le proposte relative ai principi e agli standard contabili elaborate dallo Standard Setter Board di cui al comma 15 sono trasmesse, per il parere, alla Commissione Arconet di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 [60].

     17. Con una o più determine del Ragioniere generale dello Stato, sono apportate le necessarie modifiche alla citata Determina n. 35518 del 5 marzo 2020, al fine di dare attuazione a quanto stabilito dai commi 15 e 16.

     18. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 3.155.946 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e a 3.035.946 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede per 3.155.946 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

     18-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A tal fine, con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni titolari dei singoli interventi possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il predetto personale da rendicontare a carico del PNRR»;

     b) al terzo periodo, le parole: «L'ammissibilità di tali spese a carico del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «L'ammissibilità di ulteriori spese di personale a carico del PNRR rispetto a quelle di cui al secondo periodo» [61].

 

     Art. 9 bis. Consultazione e informazione del Parlamento nel processo di attuazione e di valutazione della spesa del PNRR. [62]

     1. All'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo la parola: «nonchè» sono inserite le seguenti: «una nota esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento e».

     2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il Governo trasmette alle Camere, prima del suo invio alla Commissione europea e in tempo utile per consentirne l'esame parlamentare, la proposta di un piano per la ripresa e la resilienza modificato o di un nuovo piano per la ripresa e la resilienza.

 

     Art. 10. Supporto tecnico operativo per le misure di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

     1. Per l'attuazione delle misure di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituto nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero il «Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108». [63]

     2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021- 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali [64].

     2-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: «e locale» sono inserite le seguenti: «, dagli enti del sistema camerale» [65].

 

     Art. 10 bis. Potenziamento degli interventi in materia di nuove competenze dei lavoratori previsti nell'ambito del programma React EU e del Piano nazionale di ripresa e resilienza e disposizioni in materia di ammortizzatori sociali. [66]

     1. Le risorse del Fondo Nuove Competenze, di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

     2. Il limite delle minori entrate contributive di cui all'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rideterminato in 108,8 milioni di euro per l'anno 2021 e in 54,4 milioni di euro per l'anno 2022.

     3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, e alle minori entrate derivanti dal comma 2, valutate in 3,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

     a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021, mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del comma 2 per il medesimo anno 2021;

     b) quanto a 3,3 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

Capo V

Zone economiche speciali

 

     Art. 11. Modifiche alla conferenza di servizi per insediamenti ZES e sportello unico ZES

     1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 5:

     1) al comma 1, la lettera a-ter), è sostituita dalla seguente: «a-ter) presso ogni Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 6, opera uno sportello unico digitale presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova attività soggetta all'autorizzazione unica di cui all'articolo 5-bis, presentano il proprio progetto. Lo sportello unico è reso disponibile anche in lingua inglese e opera secondo i migliori standard tecnologici, con carattere di interoperabilità rispetto ai sistemi e alle piattaforme digitali in uso presso gli enti coinvolti nell'istruttoria del procedimento. Ciascun Commissario rende noto, con avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la data a partire dalla quale lo sportello è reso disponibile. Nelle more della piena operatività dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente competente di cui all'articolo 38 comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che le trasmette al Commissario con le modalità determinate mediante accordo tra questo e gli enti titolari dei SUAP»;

     2) al comma 1, lettera a-sexies), le parole «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023»;

     3) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Agenzia per la coesione affida i servizi tecnologici per la realizzazione dello sportello unico digitale e per la sua messa in funzione, mediante procedura di evidenza pubblica, ovvero si avvale, mediante convenzione, di piattaforme già in uso ad altri enti o amministrazioni. Gli oneri, nella misura massima di 2,5 milioni di euro, sono posti a carico del PON Governance 2014/2020 e in particolare sulla quota React UE assegnata al programma nello specifico Asse di Assistenza Tecnica e Capacità amministrativa di cui alla Decisione della Commissione Europea C (2021) 7145 del 29 settembre 2021.»;

     b) all'articolo 5-bis:

     1) al comma 3, le parole: «dell'articolo 14-bis» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 14-bis e seguenti»;

     2) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ove le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e delle pubblica incolumità, ovvero le amministrazioni delle Regioni, si oppongano alla determinazione motivata di conclusione della conferenza ai sensi dell'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, la riunione di cui al comma 4 di detto articolo è indetta dall'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale, sulla base di una motivata relazione del Commissario della ZES interessata. Le attività propedeutiche e istruttorie necessarie all'individuazione, in esito alla riunione, di una soluzione condivisa alla luce del principio di leale collaborazione, sono svolte dal competente Dipartimento per le politiche di coesione. Se la soluzione condivisa non è raggiunta, l'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale rimette la questione al Consiglio dei ministri con propria proposta motivata, secondo quanto previsto dall'articolo 14-quinquies, comma 6, secondo periodo. Qualora il progetto di insediamento della nuova attività produttiva sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e trovi applicazione l'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla conferenza di ser- vizi indetta dall'Autorità competente partecipa sempre il Commissario della ZES interessata. Ove siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti che abbiano condotto ad un diniego di autorizzazione, il Commissario può chiedere all'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti. L'Autorità politica delegata per il Sud e la coesione territoriale indice, entro dieci giorni dalla richiesta, una riunione preliminare con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso valutazioni contrastanti. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca, in tutto o in parte, il diniego di autorizzazione. Qualora all'esito della suddetta riunione l'intesa non sia raggiunta, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 14-quinquies, comma 6, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'intera procedura deve svolgersi nel termine massimo di novanta giorni» [67].

     1-bis. Ai fini dell'applicazione, in favore dei lavoratori in esubero delle imprese di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in relazione alle giornate di mancato avviamento al lavoro, ferma restando la necessità di stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali, le condizioni previste dal medesimo comma 1 dell'articolo 9-bis, relativamente ai porti nei quali devono operare o aver operato dette imprese, devono intendersi come alternative [68].

     1-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 6-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Commissario è dotato, per l'arco temporale di cui al comma 7-quater, di una struttura di supporto composta da un contingente massimo di personale di 10 unità, di cui 2 di livello dirigenziale di seconda fascia, amministrativo e tecnico, e 8 di livello non dirigenziale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità stabiliti dal Commissario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al precedente periodo è individuato mediante apposite procedure di interpello da esperirsi nei confronti del personale dirigenziale e del personale appartenente alle categorie A e B della Presidenza del Consiglio dei ministri o delle corrispondenti qualifiche funzionali dei Ministeri, delle altre pubbliche amministrazioni o delle autorità amministrative indipendenti. Il predetto personale è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Agli oneri relativi alle spese di personale si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 7-quater»;

     b) al comma 7-quater, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè mediante il finanziamento delle spese di funzionamento della struttura e di quelle economali» e, al terzo periodo, dopo le parole: «A tale fine» sono inserite le seguenti: «nonchè ai fini di cui al comma 6-bis» [69].

 

Capo VI

Università e ricerca

 

     Art. 12. Borse di studio per l'accesso all'università

     1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti, per il periodo di riferimento del PNRR, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, in deroga alle disposizioni del medesimo articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012. Per le finalità di cui al primo periodo, le risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza confluiscono sul fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, e sono ripartite con le modalità ordinariamente previste per il fondo medesimo. Al riparto di cui al periodo precedente le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano limitatamente alla quota di risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e provvedono alle finalità del presente articolo secondo il rispettivo ordinamento [70].

     1-bis. Le risorse di cui al comma 1, secondo periodo, non costituiscono incremento del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, e non concorrono al computo della percentuale a carico delle regioni, con risorse proprie, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012 [71].

 

     Art. 13. Supporto tecnico al Ministero dell'università e della ricerca

     1. All'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-ter è inserito il seguente:

     «6-ter. 1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, ad acquisire, attraverso l'attivazione delle convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT della società Consip Spa, servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.» [72].

 

     Art. 14. Ulteriori criteri per l'adeguamento delle classi di laurea

     1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Nell'ambito dei criteri generali di cui al primo periodo, al fine di promuovere l'interdisciplinarità dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi, una parte dei crediti formativi complessivi può essere riservata ad attività affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari o ad ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del corso di studio. Tali attività possono essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari o altre attività purchè finalizzate all'acquisizione di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio.» [73].

     2. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, con i decreti di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si provvede alla razionalizzazione e all'aggiornamento dei settori scientifico- disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di assicurare la loro rispondenza agli elementi di flessibilità e di interdisciplinarità di cui al comma 1 [74].

     2-bis. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, in riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale 4 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 24 giugno 2021, relativamente all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria nel territorio delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, il Ministero dell'università e della ricerca può autorizzare la presentazione di proposte di nuova istituzione dei corsi di studio connessi al citato ampliamento dell'offerta formativa, in deroga ai termini ordinariamente previsti, al fine di garantirne l'avvio dall'anno accademico 2022/2023 [75].

 

     Art. 14 bis. (Patti territoriali dell'alta formazione per le imprese). [76]

     1. Al fine di promuovere l'interdisciplinarità dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi e altamente specializzati in grado di soddisfare i fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e dalle filiere produttive nazionali, nonchè di migliorare e ampliare l'offerta formativa universitaria anche attraverso la sua integrazione con le correlate attività di ricerca, sviluppo e innovazione, alle università che promuovono, nell'ambito della propria autonomia, la stipulazione di "Patti territoriali per l'alta formazione per le imprese", di seguito denominati "Patti", con imprese ovvero enti o istituzioni di ricerca pubblici o privati, nonchè con altre università, pubbliche amministrazioni e società pubbliche, è attribuito, per gli anni dal 2022 al 2025, un contributo complessivo, a titolo di cofinanziamento, di euro 290 milioni, di cui 20 milioni di euro nel 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

     2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, all'esito della valutazione delle proposte di Patto di cui al comma 5.

     3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata all'effettiva sottoscrizione del Patto tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, il Ministro dell'università e della ricerca, il Rettore dell'università proponente, i Rettori delle altre eventuali università sottoscrittrici e i rappresentanti degli altri soggetti pubblici o privati sottoscrittori.

     4. I Patti:

     a) recano la puntuale indicazione di progetti volti, in particolare, a promuovere l'offerta formativa di corsi universitari finalizzati alla formazione delle professionalità, anche a carattere innovativo, necessarie allo sviluppo delle potenzialità e della competitività dei settori e delle filiere in cui sussiste mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro, con particolare riferimento alle discipline STEM - Science, Technology, Engineering and Mathematics, anche integrate con altre discipline umanistiche e sociali. I progetti possono altresì prevedere iniziative volte a sostenere la transizione dei laureati nel mondo del lavoro e la loro formazione continua, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, e a promuovere il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese;

     b) sono corredati del cronoprogramma di realizzazione delle fasi intermedie dei progetti con cadenza semestrale e prevedono la revoca, anche parziale, del contributo di cui al comma 1 in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, ferme restando le obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte. Per il 2022, il cronoprogramma prevede obiettivi annuali;

     c) indicano le risorse finanziarie per provvedere all'attuazione dei progetti, distinguendo tra quelle disponibili nei bilanci delle università e quelle eventualmente a carico degli altri soggetti pubblici o privati sottoscrittori;

     d) assicurano la complementarità dei relativi contenuti e obiettivi rispetto a quelli di altre iniziative di ricerca in corso o in fase di avvio, anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e possono recare misure per potenziare i processi di internazionalizzazione nei settori della ricerca coinvolti;

     e) possono prevedere, ai fini dell'attuazione, la stipulazione di accordi di programma tra le singole università o aggregazioni delle stesse e il Ministero dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o la federazione, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero la fusione di università ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge n. 240 del 2010.

     5. I Patti sono definiti e proposti dalle università interessate e valutati da una commissione nominata dal Ministro dell'università e della ricerca e composta da cinque membri, due designati dal Ministro dell'università e della ricerca e tre designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

     6. Possono proporre i Patti le sole università che hanno sede in regioni che presentano valori inferiori rispetto alla media nazionale, in relazione a ciascuno dei seguenti parametri:

     a) numero di laureati rispetto alla popolazione residente nella regione interessata dal Patto;

     b) tasso di occupazione dei laureati a tre anni dalla laurea;

     c) numero di laureati in regione diversa da quella di residenza sul totale dei laureati residenti nella regione interessata dal Patto.

     7. Ai fini della valutazione delle proposte di Patto di cui al comma 5, la commissione tiene conto della capacità dei Patti, in relazione alle discipline per le quali è proposto l'ampliamento dell'offerta formativa e con priorità per le discipline STEM - Science, Technology, Engineering and Mathematics anche integrate con altre discipline umanistiche e sociali, di colmare i divari territoriali e di genere espressi dai parametri di cui al comma 6, nonchè del tasso di crescita delle filiere produttive connesse alle discipline medesime. Sono prioritariamente ammessi al cofinanziamento statale i progetti che prevedono la federazione, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero la fusione di atenei ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 240 del 2010.

     8. La verifica dell'attuazione del Patto, il monitoraggio delle misure adottate e l'accertamento del raggiungimento degli obiettivi sono effettuati dal Ministero dell'università e della ricerca. Il Ministero verifica, in particolare, l'effettivo incremento del numero di studenti iscritti ai corsi nelle discipline previste e del tasso di occupazione dei laureati nelle filiere produttive correlate, anche in relazione al tempo intercorso dalla laurea, nonchè la rispondenza dell'ampliamento dell'offerta didattica rispetto alle esigenze del mercato del lavoro e l'innalzamento della qualità della formazione e della relativa attività di ricerca. Il mancato rispetto degli obiettivi è valutato dal Ministero dell'università e della ricerca, anche tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), ai fini della distribuzione delle risorse pubbliche destinate alle università ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge n. 240 del 2010, e determina, altresì, la revoca del contributo statale nei casi di cui al comma 4, lettera b). I contributi revocati possono essere destinati ad altri Patti con le modalità di cui al comma 2.

     9. In sede di prima applicazione, le università interessate definiscono e propongono i Patti entro il 15 settembre 2022 e la relativa procedura di valutazione di cui al comma 5 si esaurisce entro il 15 novembre 2022.

 

     Art. 15. Alloggi per studenti

     1. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3, sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: «Al fine di semplificare e rendere tempestivi ed efficaci la selezione e il monitoraggio degli interventi, le procedure sono effettuate esclusivamente con modalità digitali e attraverso la informatizzazione del processo edilizio e del progetto con l'esclusivo utilizzo di strumenti per la rappresentazione digitale del processo costruttivo. I progetti devono prevedere, a pena di inammissibilità, il numero dei posti letto attesi. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i progetti ammessi a finanziamento e sono assegnate le relative risorse, con conseguente individuazione ed assegnazione dei posti letto riferiti ai singoli progetti.»;

     b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi individuati nella comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono promossi prioritariamente la ristrutturazione, la trasformazione, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, e l'acquisto di strutture ed immobili esistenti con la finalità di perseguire elevati standard ambientali nella costruzione e nella gestione degli interventi.»

 

Titolo II

ULTERIORI MISURE URGENTI FINALIZZATE ALL'ACCELERAZIONE DELLE INIZIATIVE PNRR

Capo I

Ambiente

 

     Art. 16. Risorse idriche

     1. All'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3, le parole «Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare», sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della transizione ecologica e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali», e dopo le parole «dei costi ambientali e dei costi della risorsa», sono inserite le seguenti: «e dell'inquinamento, conformemente al principio "chi inquina paga",»;

     b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

     «3-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, sono definiti i criteri per incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura, e per sostenere l'uso del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.» [77].

     2. All'articolo 7, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero della transizione ecologica è adottato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano interessate agli interventi ammessi a finanziamento nei rispettivi territori, corredati dei relativi cronoprogrammi, così come risultanti dal sistema di monitoraggio. Gli interventi ammessi al finanziamento sono identificati dai relativi codici unici di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11, commi 2-bis e 2-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il monitoraggio del Piano e degli interventi è effettuato dalle amministrazioni titolari dei CUP con il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e con i sistemi ad esso collegati e gli interventi sono classificati sotto la voce "MITE - Mitigazione del rischio idrogeologico". Con i medesimi decreti di cui al primo periodo sono disciplinate le modalità di trasferimento delle risorse, le riprogrammazioni e le rimodulazioni.»;

     b) al quarto periodo, le parole: «accordo di programma» sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento di individuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 6 ottobre 2017, n. 158» [78].

     3. All'articolo 36-ter, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: «e dei piani di assetto idrologico.» sono sostituite dalle seguenti: «, dei piani di assetto idrogeologico e della valutazione del rischio a livello nazionale di cui all'articolo 6 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile, nonchè del principio di non arrecare un danno significativo.»

     4. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo è sostituto dai seguenti:

     «Gli interventi di cui al comma 1073, lettera b), sono individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. I medesimi interventi sono individuati attraverso il CUP ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.» [79].

     5. Al comma 3 dell'articolo 17 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole: «da 3.000 euro a 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 40.000 euro»;

     b) al secondo periodo, le parole: «da 300 euro a 1.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 400 euro a 2.000 euro» [80].

     6. Allo scopo di garantire lo sviluppo sostenibile dei sistemi idrici sotto il profilo ambientale, per le domande di utilizzazione d'acqua a fini irrigui, nel corso del procedimento di rilascio del relativo titolo, si provvede, su idonea documentazione fornita dal richiedente, alla valutazione d'impatto, anche cumulativo, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, su tutti i corpi idrici potenzialmente interessati. È fatto divieto di espandere il sistema irriguo esistente, anche se finalizzato a conseguire obiettivi di efficienza, se i corpi idrici interessati sono in uno stato inferiore al buono o qualora siano previste o si renda necessario adottare misure finalizzate al raggiungimento, al mantenimento o al ripristino degli obiettivi di qualità ambientale del corpo idrico di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero a impedirne l'ulteriore deterioramento, anche temporaneo, anche in previsione e tenuto conto dell'evoluzione dei cambiamenti climatici [81].

 

     Art. 16 bis. Proroga dell'affidamento del servizio idrico integrato alla società Acquedotto pugliese Spa [82]

     1. Al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonchè di consentire l'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza entro i termini definiti ed evitare che gli effetti dell'emergenza del COVID-19 possano inficiare l'efficacia delle procedure da avviare per l'affidamento del servizio idrico integrato nella regione Puglia, al comma 11-bis del citato articolo 21, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

 

     Art. 16 ter. Disposizioni in materia di contratti di fornitura di energia elettrica per clienti vulnerabili, in condizioni di povertà energetica e clienti domestici [83]

     1. A decorrere dalla data prevista dall'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per la cessazione del servizio di maggior tutela per i clienti domestici, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di vendita a tutele graduali, i clienti domestici continuano a essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica.

     2. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta, ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, disposizioni per assicurare l'assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici, mediante procedure competitive da concludersi entro il 10 gennaio 2024, garantendo la continuità della fornitura di energia elettrica.

     3. Qualora alla suddetta data di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, non siano state adottate le misure previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, nei confronti dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica continua ad applicarsi il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti con il decreto del Ministro della transizione ecologica di cui al comma 1 del presente articolo.

     4. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: «che ne facciano richiesta» sono soppresse.

     5. Ai fini dell'individuazione dei clienti vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di acquisizione del consenso per il trattamento dei dati sensibili e di trasmissione delle informazioni da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale al Sistema informativo integrato gestito dalla società Acquirente unico Spa.

 

     Art. 17. Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani

     1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta un apposito Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, conformemente alle previsioni indicate nella Misura M2C4 - investimento 3.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza [84].

     2. Ai fini del Piano d'azione di cui al comma 1 si applicano le definizioni, l'ambito di applicazione e i criteri di assegnazione delle risorse previsti dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

     3. Le informazioni necessarie alla predisposizione del Piano d'azione sono fornite dalle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano, secondo le modalità indicate dal Ministero della transizione ecologica.

 

     Art. 17 bis. Disposizioni per la riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale [85]

     1. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti la regione e gli enti locali interessati, sono effettuate la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [86].

 

     Art. 18. Riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica [87]

     1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     0a) all'articolo 12, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato I alla presente parte e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente» [88];

     a) all'articolo 13

     1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «impatti ambientali significativi,» sono inserite le seguenti: «anche transfrontalieri,» e al secondo periodo, dopo le parole «l'autorità competente, individua» sono inserite le seguenti: «e seleziona»; 2) al comma 2, la parola «concordato» è sostituita dalle seguenti: «comunicato dall'autorità competente» e le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»; 3) al comma 5, la lettera f) è abrogata;

     b) all'articolo 14, comma 2, le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;

     c) all'articolo 15:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione»;

     2) al comma 1 le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni» [89].

     1-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i progetti di competenza del Commissario, in caso di inerzia regionale, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 8-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero della transizione ecologica, con il supporto della Commissione di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, effettua la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale regionale e la valutazione di impatto ambientale regionale» [90].

 

     Art. 18 bis. Modifiche alla disciplina concernente il Commissario straordinario unico per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane [91]

     1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al comma 2, oggetto di procedure di infrazione europee, gli interventi medesimi sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

     2-ter. In considerazione del carattere di eccezionalità e di estrema urgenza degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al comma 2, i termini per il rilascio di pareri e di atti di assenso hanno carattere perentorio e sono ridotti alla metà.

     2-quater. Decorsi i termini di cui al comma 2-ter, i pareri e gli atti di assenso ivi indicati, esclusi quelli in materia ambientale o relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, si intendono acquisiti con esito positivo. Restano ferme le responsabilità a carico degli enti e delle amministrazioni che non hanno fornito i pareri e gli atti di assenso entro i termini di cui al citato comma 2-ter.

     2-quinquies. Nei procedimenti espropriativi avviati dal Commissario unico, i termini legislativi previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà».

 

     Art. 19. Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici

     1. Al fine di definire gli obblighi dei produttori in relazione alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici, all'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per la gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico, incentivate e installate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 28 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2005, e dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24 agosto 2010, 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, è previsto il trattenimento delle quote a garanzia secondo le previsioni di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto. In alternativa, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti in base agli importi determinati dal Gestore dei servizi energetici (GSE) secondo criteri di mercato e sentiti, ove necessario, i citati sistemi collettivi. I soggetti responsabili degli impianti incentivati ai sensi dei citati decreti del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 adeguano la garanzia finanziaria per la completa gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici all'importo della trattenuta stabilita dal GSE in attuazione dell'articolo 40, comma 3, del presente decreto»;

     b) al terzo periodo, dopo le parole «modalità operative» sono inserite le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» e le parole: «deliberazioni e disciplinari tecnici può provvedere» sono sostituite dalle seguenti: «istruzioni operative provvede»;

     c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi di ammodernamento tecnologico (revamping) degli impianti fotovoltaici incentivati esistenti, il GSE provvede in ogni caso al trattenimento della garanzia finanziaria di cui all'articolo 40, comma 3, dei moduli fotovoltaici sostituiti o dismessi, fatti salvi i casi in cui i soggetti responsabili abbiano già prestato la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Gli importi trattenuti sono restituiti ai soggetti responsabili degli impianti solo dopo una puntuale verifica della documentazione che attesti la avvenuta e corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici sostituiti o dismessi.» [92].

     1-bis. Al fine di garantire la completa razionalizzazione delle disposizioni concernenti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche da fotovoltaico, all'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, dopo le parole: «pannelli fotovoltaici» sono inserite le seguenti: «domestici e professionali non incentivati» e le parole: «fatta salva la ripartizione degli oneri che sia stata eventualmente già definita in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28» sono soppresse;

     b) al quarto periodo, le parole: «previsti dai decreti ministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti e del medesimo importo per tutti i meccanismi incentivanti individuati dai Conti Energia» e le parole: «un nuovo pannello» sono sostituite dalle seguenti: «nuovi pannelli»;

     c) al sesto periodo, le parole: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il GSE» sono sostituite dalle seguenti: «Il GSE, previa approvazione del Ministero della transizione ecologica,» [93].

 

     Art. 19 bis. Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili [94]

     1. Con riguardo alla misura M2-C2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile» del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al fine di contribuire allo sviluppo delle fonti rinnovabili che possono fornire un contributo importante agli obiettivi di transizione ecologica ed energetica definiti dal Piano azionale integrato per l'energia e il clima, all'articolo 56, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la parola: «che,» è sostituita dalla seguente: «prevista» e le parole: «, non dovesse essere assegnata agli impianti diversi da quelli di cui allo stesso comma 3, e» sono soppresse.

 

     Art. 19 ter. Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito [95]

     1. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 4, le parole: «carte di debito e carte di credito» sono sostituite dalle seguenti: «carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito»;

     b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell'articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. All'accertamento si provvede ai sensi dell'articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981».

 

Capo II

Efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio e coesione territoriale

 

     Art. 20. Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio.

     1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 29-bis, quarto periodo, le parole «ai commi 32 e 35» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 31-ter, 32 e 35 nonchè di quelli relativi all'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR»;

     b) dopo il comma 31 sono inseriti i seguenti:

     «31-bis. I comuni beneficiari delle misure di cui ai commi 29 e 29-bis, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, utilizzano una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021, comunicati al Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

     31-ter. I comuni beneficiari dei contributi rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di applicazione del principio di «non arrecare un danno significativo all'ambiente» ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonchè l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio» [96];

     c) al comma 32, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per i contributi relativi al triennio 2022-2024, a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo.»;

     d) al comma 33:

     1) al primo periodo, le parole «per il restante 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti «per il 45 per cento» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per il restante 5 per cento previa verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 35 e del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR.»;

     2) all'ultimo periodo, dopo le parole «avvenga previa» sono inserite le seguenti: «verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 35, nonchè del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR e della»;

     e) dopo il comma 42 sono inseriti i seguenti:

     «42-bis. Le risorse di cui al comma 42, relative agli anni dal 2021 al 2026, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, sono integrate con 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Alle risorse di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021.

42-ter. Agli oneri di cui al comma 42- bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

42-quater. I comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 42-bis, rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonchè l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.».

     2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

     0a) al comma 139 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno» [97];

     a) dopo il comma 139-bis è inserito il seguente:

     «139-ter. I comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 139 per l'anno 2021, nonchè delle risorse di cui al comma 139- bis, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonchè l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.»;

     b) al comma 145 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di mancato rispetto dei termini di conclusione dei lavori di cui al comma 139-ter.».

     3. Ai fini del rispetto del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, i comuni beneficiari delle risorse di cui al presente articolo assicurano l'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi finanziati, con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi dell'operazione, della localizzazione, dei soggetti correlati all'operazione, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonchè dei collegati obiettivi intermedi (milestone) e finali (target) e di ogni altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR. Conservano, altresì, tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit. Per le finalità di cui al presente comma i soggetti attuatori integrano le informazioni presenti sui sistemi di monitoraggio già operativi e conservano la documentazione dei lavori utilizzando le specifiche funzioni previste dal sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 [98].

 

     Art. 20 bis. Misure di semplificazione per gli investimenti per la ricostruzione post-sisma del 2009 previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari. [99]

     1. Al fine di semplificare e accelerare gli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 finanziati dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, le disposizioni previste dall'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, per gli edifici interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 si applicano agli interventi di ricostruzione nel cratere del sisma del 6 aprile 2009. Le predette disposizioni si applicano anche ai comuni della provincia di Campobasso e ai comuni della città metropolitana di Catania di cui all'allegato 1 annesso al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, nonchè ai comuni interessati da eventi sismici per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile 2009, anche non ricompresi nei crateri [100].

 

     Art. 21. Piani integrati

     1. Al fine di favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, l'efficientamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione finalizzate alla riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo già consumato con modifica di sagome e impianti urbanistici, nonchè sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, sono assegnate risorse alle città metropolitane, in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2» nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per un ammontare complessivo pari a 900 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l'anno 2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 122,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 325,12 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200,73 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EUItalia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1 [101].

     2. Le risorse di cui al comma 1 sono integrate, per gli anni dal 2021 al 2024, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101.

    3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite tra le città metropolitane in base al peso della radice quadrata della popolazione residente in ciascuna area metropolitana moltiplicata per il quadrato della mediana dell'Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), come da tabella allegata al presente decreto (Allegato 1).

     4. Al fine di rafforzare gli interventi previsti dal comma 1, nell'ambito del «Fondo Ripresa Resilienza Italia» di cui all'articolo 8 è costituita una sezione con dotazione di 272 milioni di euro per l'attuazione della linea progettuale «Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi - M5C2 - Intervento 2.2 b)» del Piano nazionale di ripresa e resilienza. È altresì autorizzato il cofinanziamento dei progetti ricompresi nei predetti Piani, con oneri a carico del bilancio dei soggetti attuatori di cui al comma 8, mediante stipula di mutui con la Banca europea degli investimenti (BEI), la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e il sistema bancario. Restano, comunque, ferme per ciascun ente attuatore le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento per ciascun ente, nonchè l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 18 agosto 2000, n. 267.

     5. Le città metropolitane provvedono ad individuare, sulla base dei criteri di cui ai commi 6, 7 e 8 e nei limiti delle risorse assegnate di cui al comma 3, i progetti finanziabili all'interno della propria area urbana entro centotrentacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle progettualità espresse anche dai comuni appartenenti alla propria area urbana. Resta fermo che nel caso di progettualità espressa dalla città metropolitana la medesima possa avvalersi delle strutture amministrative del comune capoluogo che, pertanto, diviene soggetto attuatore [102].

     6. I progetti oggetto di finanziamento, il costo totale di ciascuno dei quali non può essere inferiore a 50 milioni di euro, devono riguardare la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche e private, tenendo conto di quanto previsto dal comma 8, lettera a), esistenti per finalità di interesse pubblico, il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale, economico e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività economiche, culturali e sportive, nonchè interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento alla rivitalizzazione economica, ai trasporti ed al consumo energetico [103].

     7. I progetti oggetto di finanziamento devono, inoltre, a pena di inammissibilità:

     a) intervenire su aree urbane il cui IVSM è superiore a 99 o superiore alla mediana dell'area territoriale;

     b) avere un livello progettuale che assicuri il rispetto dei termini di cui al comma 10 e, in ogni caso, non inferiore al progetto di fattibilità [104];

     c) assicurare, nel caso di edifici oggetto di riuso, rifunzionalizzazione o ristrutturazione, l'incremento di almeno due classi energetiche [105];

     d) assicurare l'equilibrio tra zone edificate e zone verdi, limitando il consumo di suolo, nonchè potenziare l'autonomia delle persone con disabilità e l'inclusione sociale attraverso la promozione di servizi sociali e sanitari di prossimità a livello locale eliminando, laddove possibile, gli ostacoli all'accesso agli alloggi e alle opportunità di lavoro tenendo conto anche delle nuove possibilità offerte dalle tecnologie e dal lavoro da remoto ai fini della conciliazione tra esigenze di cura familiare ed esigenze lavorative, nel rispetto del principio di parità di genere e ai fini della riduzione dei flussi di traffico veicolare nelle aree metropolitane [106];

     d-bis) assicurare ampi processi di partecipazione degli attori economici e della società civile in fase di definizione degli interventi oggetto dei Piani integrati [107];

     e) prevedere la valutazione di conformità alle condizioni collegate al principio del DNSH (Do Not Significant Harm), previsto dall'articolo 17 del regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 [108];

     f) prevedere la quantificazione del target obiettivo: metri quadrati dell'area interessata all'intervento, intesa come bacino territoriale che beneficia dell'intervento [109].

     8. I progetti oggetto di finanziamento possono, inoltre, prevedere:

     a) la possibilità di partecipazione dei privati, attraverso il «Fondo Ripresa Resilienza Italia» di cui all'articolo 8 nel limite massimo del 25 per cento del costo totale dell'intervento;

     b) la presenza facoltativa di start-up di servizi pubblici nella proposta progettuale;

     c) la co-progettazione con il terzo settore.

     c-bis) l'applicazione contestuale a tutte le strutture edilizie interessate dal progetto o a gruppi di esse, ove ne ricorrano i presupposti, delle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 [110].

     9. I singoli interventi rientranti nei progetti integrati, di cui al comma 6, sono identificati da CUP, di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, associati attraverso modalità guidate (template) messe a disposizione dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'interno del Sistema CUP, secondo le specifiche fornite dal Ministero dell'interno - Direzione centrale per la finanza locale. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le città metropolitane comunicano al Ministero dell'interno - Direzione centrale per la finanza locale i progetti integrati finanziabili, completi dei soggetti attuatori, dei CUP identificativi dei singoli interventi, del cronoprogramma di attuazione degli stessi. A tal fine, con decreto del Ministero dell'interno - Direzione centrale per la finanza locale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è approvato il modello di presentazione delle proposte progettuali integrate, contenente le indicazioni per una corretta classificazione dei progetti integrati e dei singoli interventi che ne fanno parte, all'interno dell'anagrafica CUP.

     10. Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono assegnate le risorse ai soggetti attuatori per ciascun progetto integrato oggetto di finanziamento, di cui al comma 6, e per i singoli interventi che ne fanno parte (identificati da CUP) e, per ciascun progetto, è sottoscritto uno specifico «atto di adesione ed obbligo», allegato al medesimo decreto del Ministro dell'interno, contenente i criteri, gli indirizzi ed i relativi obblighi che regolano il rapporto con i soggetti attuatori. L'atto di adesione ed obbligo ed il decreto di cui al primo periodo disciplinano altresì i termini di avvio e conclusione dei lavori (marzo 2026), le modalità di erogazione e revoca delle risorse, i contenuti essenziali della documentazione di gara per il rispetto del principio DNSH (Do Not Significant Harm), previsto dall'articolo 17 del regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, ed ogni altro elemento utile per il rispetto delle disposizioni riportate nel PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in base alle indicazioni riportate nell'atto di adesione ed obbligo di cui al primo periodo, e l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio. A seguito dell'assegnazione delle risorse, il Ministero dell'interno trasmette al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri la lista dei CUP finanziati all'interno di ciascun piano integrato, per l'aggiornamento dell'anagrafe dei progetti nel sistema CUP [111].

     11. Ai fini del rispetto del regolamento (UE) 2021/241, i soggetti attuatori assicurano l'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento attuativo degli interventi finanziati con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi dell'operazione, della localizzazione, dei soggetti correlati all'operazione, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonchè dei collegati obiettivi intermedi (milestone) e finali (target) collegati e di ogni altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR. Conservano, altresì, tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit, ivi inclusi quelli relativi all'individuazione delle progettualità di cui al comma 5. Assicurano inoltre il rispetto del principio di «non arrecare un danno significativo all'ambiente» ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 [112].

 

     Art. 22. Misure per agevolare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico.

     1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'assegnazione e al trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nella misura di 800 milioni di euro, finalizzate all'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il cui coordinamento è attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dei piani definiti d'intesa tra il citato Dipartimento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2017. Il decreto tiene conto, inoltre, della classificazione dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 6 ottobre 2017, n. 158. Con il medesimo decreto sono disciplinate anche le modalità di impiego delle citate risorse finanziarie e le relative modalità di gestione contabile [113].

     1-bis. Il decreto di cui al comma 1 può essere rimodulato, con le modalità previste dal medesimo comma 1, entro il 31 dicembre 2024, sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, anche ridefinendo la ripartizione su base territoriale delle risorse finanziarie, fermo restando il rispetto del termine ultimo per la realizzazione degli interventi stabilito al quarto trimestre dell'anno 2025. Le rimodulazioni possono essere elaborate integrando i criteri di riparto stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016 con ulteriori criteri, anche riferiti alla performance operativa dei soggetti attuatori degli interventi [114].

     1-ter. La ripartizione delle ulteriori risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza il cui coordinamento è attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, relative a interventi già individuati nell'ambito della programmazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, finalizzate all'attuazione di interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, entro il limite di 400 milioni di euro, sulla base dei piani definiti d'intesa tra il citato Dipartimento e le regioni e le province autonome entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei criteri stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, può essere rimodulata entro il 31 dicembre 2024 con appositi decreti dei presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, anche nella qualità di Commissari delegati titolari di contabilità speciali per l'attuazione di ordinanze di protezione civile, previa intesa con il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, anche ridefinendo la ripartizione su base territoriale delle risorse finanziarie, fermo restando il rispetto del termine ultimo per la realizzazione degli interventi stabilito al quarto trimestre dell'anno 2025 [115].

     1-quater. Il comma 3 dell'articolo 74-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato [116].

     1-quinquies. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente: «2-ter. Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l'ente di governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis» [117].

     1-sexies. Nell'individuazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si deve dare conto della valutazione della ripetitività dei fenomeni alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi nei territori interessati nel decennio precedente, dell'estensione sovracomunale del loro impatto nonchè delle vittime eventualmente provocate dagli eventi medesimi [118].

 

     Art. 23. Utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione ed estensione delle procedure PNRR [119]

     1. All'articolo 1, comma 178, lettera d), sesto periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole «di immediato avvio dei lavori» sono inserite le seguenti: «o il completamento di interventi in corso, così come risultanti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, fermi restando i requisiti di addizionalità e di ammissibilità della spesa a decorrere dal 1° gennaio 2021».

     1-bis. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione, relativamente agli interventi non ancora realizzati della programmazione 2014-2020 nonchè agli interventi della programmazione 2021-2027, si applicano le misure di semplificazione di cui all'articolo 48, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 [120].

     1-ter. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere utilizzate, su richiesta delle regioni interessate, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 1, comma 178, lettera d), della predetta legge n. 178 del 2020, ai fini del cofinanziamento regionale, ai sensi del comma 52 dell'articolo 1 della medesima legge n. 178 del 2020, dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027, al fine di ridurre nella misura massima di 15 punti la percentuale di tale cofinanziamento regionale. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come complessivamente determinate ai sensi del primo periodo, possono essere destinate a copertura del cofinanziamento regionale di spese di investimento dei programmi regionali cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus, senza vincoli di riparto tra i programmi. Le risorse assegnate ai sensi del comma 1 sono portate in prededuzione dalla quota da assegnare ai Piani di sviluppo e coesione (PSC) 2021-2027 delle medesime regioni interessate [121].

 

Capo III

Scuole innovative, progetti di rilevante interesse nazionale e mobilità dei docenti universitari

 

     Art. 24. Progettazione di scuole innovative

     1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici, anche attraverso un potenziamento delle infrastrutture per lo sport, è prevista l'indizione di un concorso di progettazione di cui al Titolo VI, Capo IV, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale concorso è indetto dal Ministero dell'istruzione per le aree geografiche e gli enti locali individuati a seguito della procedura selettiva per l'attuazione delle misure della Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1. In fase di attuazione l'intervento deve rispettare il principio di «non arrecare danno significativo all'ambiente» (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 [122].

     2. Il concorso di progettazione è articolato in due gradi. Il primo grado è finalizzato alla presentazione di proposte di idee progettuali legate agli obiettivi di cui al comma 1. Il secondo grado, cui accedono le migliori proposte di idee progettuali, è volto alla predisposizione di progetti di fattibilità tecnica ed economica per ciascuno degli interventi individuati a seguito della procedura selettiva di cui al comma 1. L'intera procedura del concorso di progettazione deve concludersi entro centosessanta giorni dalla pubblicazione del bando di concorso, oltre il quale gli enti locali possono procedere autonomamente allo sviluppo della progettazione, così come in caso di assenza di proposte progettuali pervenute per il concorso o di loro inidoneità. Al termine del concorso di progettazione, tali progetti di fattibilità tecnica ed economica divengono di proprietà degli enti locali che attuano gli interventi. Ai vincitori del concorso di progettazione, così come individuati dalle Commissioni giudicatrici, è corrisposto un premio. Gli enti locali, nel rispetto prioritario di target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ove non ricorrano all'appalto per l'affidamento di progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, affidano i successivi livelli di progettazione, nonchè la direzione dei lavori, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai suddetti vincitori, laddove in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, la cui verifica è rimessa agli enti locali stessi. Resta fermo che gli stessi vincitori sono tenuti allo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica entro trenta giorni dall'incarico. Al fine di rispettare i tempi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del concorso di progettazione sono nominate Commissioni giudicatrici per aree geografiche per il cui funzionamento è previsto un compenso definito con decreto del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite massimo complessivo di euro 2.640.000,00 [123].

     2-bis. Resta fermo che il concorso di progettazione e i successivi livelli di progettazione sono affidati nei limiti delle risorse disponibili nei quadri economici di progetto indicati dagli enti locali in sede di candidatura delle aree [124].

     2-ter. Al fine di garantire il raggiungimento dei target del PNRR è possibile autorizzare un numero più ampio di aree e progetti, relativi all'investimento 1.1 della Missione 2, Componente 3, del PNRR, anche utilizzando risorse nazionali disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione [125].

     3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a euro 6.873.240 per l'anno 2022 e euro 11.486.360 per l'anno 2023, si provvede, quanto a 4.233.240 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e quanto a euro 2.640.000 per l'anno 2022 e euro 11.486.360 per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440 [126].

     4. Le risorse di cui al Programma operativo complementare «Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020 del Ministero dell'istruzione sono trasferite, per l'importo di euro 82.824.159,15, al Programma operativo complementare «Governance e Capacità istituzionale» 2014-2020 dell'Agenzia per la coesione territoriale, sulla base di intesa tra il Ministro dell'istruzione e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, per l'attuazione di misure di supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e, per gli interventi di edilizia scolastica, agli enti locali, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, individuati dal Ministero dell'istruzione in accordo con l'Agenzia per la coesione territoriale [127].

     5. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al completamento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, in deroga ai regolamenti di organizzazione vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 64, comma 6-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, possono essere posti alle dipendenze dell'apposita unità di missione di livello dirigenziale generale istituita dal Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale del Ministero già esistenti e il cui ambito funzionale sia coerente con gli obiettivi e le finalità del Piano, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [128].

     6. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 55, comma 1:

     1) alla lettera a), dopo il numero 1) è inserito il seguente: «1-bis) Il Ministero dell'istruzione comunica al Prefetto competente per territorio gli interventi che ha autorizzato affinchè il Prefetto possa monitorarne l'attuazione da parte degli enti locali mediante l'attivazione di tavoli di coordinamento finalizzati all'efficace realizzazione delle attività;»;

     2) alla lettera b), numero 1), dopo le parole «del 12 febbraio 2021,» sono aggiunte le seguenti: «nonchè dal regolamento (UE) 2020/2221, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020,»;

     b) all'articolo 64, comma 6-sexies, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al primo periodo, le tre posizioni dirigenziali di livello generale sono temporaneamente assegnate nel numero di una all'Ufficio di gabinetto e due ai rispettivi dipartimenti del Ministero dell'istruzione, per lo svolgimento di un incarico di studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.».

     6-bis. Il termine massimo per l'aggiudicazione degli interventi a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza è fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno, non oltre il termine di aggiudicazione previsto dagli obiettivi del Piano [129].

 

     Art. 24 bis. Sviluppo delle competenze digitali [130]

     1. Al fine di consentire l'attuazione della linea progettuale M4-C1 - Investimento 3.1 «Nuove competenze e nuovi linguaggi» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per favorire e migliorare l'apprendimento e le competenze digitali, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e per un triennio, il Piano nazionale di formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nell'ambito delle risorse ad esso destinate dal comma 125 del medesimo articolo 1 della legge n. 107 del 2015 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individua, tra le priorità nazionali, l'approccio agli apprendimenti della programmazione informatica (coding) e della didattica digitale.

     2. Entro il termine dell'anno scolastico 2024/2025, con decreto del Ministro dell'istruzione sono integrati, ove non già previsti, gli obiettivi specifici di apprendimento e i traguardi di competenza delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida vigenti per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione.

     3. A decorrere dall'anno scolastico 2025/ 2026, nelle scuole di ogni ordine e grado si persegue lo sviluppo delle competenze digitali, anche favorendo gli apprendimenti della programmazione informatica (coding), nell'ambito degli insegnamenti esistenti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 25. Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)

     1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 238, comma 4, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, le risorse di cui al secondo periodo, limitatamente all'anno 2021, possono essere utilizzate al fine di consentire lo scorrimento delle graduatorie del programma di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) dell'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca possono essere stabiliti l'importo massimo finanziabile e la valutazione minima per ciascun settore European Research Council (ERC), nell'ambito dei progetti eleggibili, ai fini dell'ammissione al finanziamento dei PRIN, anche se finanziati con risorse diverse da quelle di cui al presente comma.»

 

     Art. 25 bis. Misure di semplificazione nel campo della ricerca [131]

     1. Dopo l'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente:

     «Art. 4 bis. (Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza) - 1. Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto».

 

     Art. 25 ter. Progetto di rilevante interesse internazionale «Legacy Expo 2020 Dubai» [132]

     1. Al fine di conseguire gli obiettivi di internazionalizzazione della ricerca fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della missione 4 «Istruzione e ricerca», componente 2 «Dalla ricerca all'impresa», anche per potenziare le competenze di supporto all'innovazione e per costruire percorsi ibridi interdisciplinari e interculturali e nuovi profili professionali su ambiti di rilevante interesse strategico, sono stanziati 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per l'avvio e il primo sviluppo dei progetti di ricerca e alta formazione nella regione mediorientale di cui al comma 2, quale legacy della partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai.

     2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentiti i Ministri della cultura e della salute e il Commissario generale di sezione per Expo 2020 Dubai dell'Italia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di conclusione di Expo 2020 Dubai, sono individuate le modalità di coordinamento delle azioni di competenza delle amministrazioni coinvolte e di promozione dei progetti concernenti la realizzazione di un campus universitario arabo-mediterraneo, di un centro di ricerca e alta formazione per la digitalizzazione e ricostruzione dei beni culturali e per la produzione artistica e culturale legata all'intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie e di un campus di ricerca e alta formazione sulla trasformazione del cibo ed è disposto il riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i medesimi progetti.

     3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     4. Dall'attuazione del presente articolo, ad esclusione di quanto previsto dal comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 26. Sostegno della mobilità, anche internazionale, dei docenti universitari

     1. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali.»;

     b) al terzo periodo le parole «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti «Ministro dell'università e della ricerca» e dopo le parole «previo parere» sono inserite le seguenti: «, in merito alla coerenza del curriculum dello studioso con il settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale viene effettuata la chiamata, nonchè in merito al possesso dei requisiti per il riconoscimento della chiara fama,» [133].

     2. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 7, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

     «5-bis. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, le università possono procedere alla chiamata di professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso università straniere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle università. Per le chiamate di professori ordinari ai sensi del primo periodo, ai candidati è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16. Le università pubblicano nel proprio sito internet istituzionale l'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti di personale docente di cui al presente articolo. La presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'Università. La proposta di chiamata viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato, e viene sottoposta, previo parere del Senato accademico, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni. La proposta di chiamata può essere formulata anche direttamente dal Senato accademico, ferma restando l'approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui al secondo periodo.

     5-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 5-bis possono partecipare anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca ovvero i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, commi 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che svolgano attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica. Coloro che partecipano alle procedure di cui al presente comma devono essere in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza ed essere in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura.

     5-quater. Dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

     b) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole «università stessa» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-bis» [134].

     2-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono inseriti i seguenti:

     «3-bis. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, gli Enti possono procedere alla copertura di posti di primo ricercatore, primo tecnologo, dirigente di ricerca e dirigente tecnologo mediante chiamata diretta di personale in servizio con la medesima qualifica da almeno cinque anni presso altro Ente. Le chiamate sono effettuate mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze del piano triennale di attività. Gli Enti pubblicano nel proprio sito inter- net l'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura dei posti di cui al presente comma.

     3-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 3-bis possono partecipare anche professori universitari associati, per l'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo, e professori universitari ordinari, per l'inquadramento come dirigente di ricerca o dirigente tecnologo, pur- chè in servizio da almeno cinque anni presso l'università» [135].

     2-ter. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute [136].

 

Capo IV

Servizi digitali e disposizioni in materia di crisi d'impresa [137]

 

     Art. 27. Semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali

     1. Al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 3-bis, comma 1-ter, secondo periodo, dopo le parole «di cui all'articolo 64-bis» sono aggiunte le seguenti: «, di quello reso disponibile on-line dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62, ovvero recandosi presso l'ufficio anagrafe del proprio comune di residenza»;

     b) all'articolo 5:

     1) il comma 2-bis è abrogato;

     2) al comma 4 dopo le parole «linee guida per» sono inserite le seguenti: «l'attuazione del presente articolo e per»;

     c) all'articolo 6-quater, comma 3, le parole «Al completamento dell'ANPR di cui all'articolo 62,» sono soppresse e, dopo le parole «al presente articolo nell'ANPR», sono aggiunte le seguenti: «e il Ministero dell'interno provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell'ANPR nell'elenco di cui al presente articolo. Le funzioni di aggiornamento e trasferimento dei dati sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

     d) all'articolo 32-bis, comma 1, le parole «, sentito il Comitato di indirizzo» sono soppresse;

     e) articolo 62:

     1) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole «svolgimento delle proprie funzioni» sono inserite le seguenti: «, anche ampliando l'offerta dei servizi erogati on-line a cittadini e imprese, direttamente o tramite soggetti affidatari dei servizi»; dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «I Comuni accedono alle informazioni anagrafiche contenute nell'ANPR, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle misure di sicurezza definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 6, lettera a), per l'espletamento, anche con modalità automatiche, delle verifiche necessarie all'erogazione dei propri servizi e allo svolgimento delle proprie funzioni.»;

     2) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e garantiscono un costante allineamento dei propri archivi informatizzati con le anagrafiche contenute nell'ANPR» [138].

     2. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al comma 1, la lettera b) è abrogata;

     2) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi e, all'ultimo periodo, le parole «le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di indirizzo e» sono soppresse.

     2-bis. Al fine di garantire all'autorità di vigilanza sui mercati finanziari maggiore celerità nella realizzazione degli obiettivi della transizione digitale, in coerenza con l'esigenza di rafforzare i servizi digitali anche in conformità al Piano nazionale di ripresa e resilienza, promuovendo lo sviluppo del processo di digitalizzazione dell'attività istituzionale della Commissione nazionale per le società e la borsa a tutela dei risparmiatori e del mercato finanziario, al Fondo istituito ai sensi dell'articolo 32- ter.1, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono destinati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Alle spese effettuate mediante le risorse di cui al presente comma non si applica l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Nell'ambito delle risorse disponibili nel Fondo di cui al primo periodo, ferma restando la finalità di assicurare la gratuità dell'accesso alla procedura ivi prevista, possono essere finanziati progetti finalizzati all'ottimizzazione e all'evoluzione dell'architettura e delle infrastrutture dei sistemi informativi e dei servizi digitali, adeguando la capacità dei sistemi alle nuove esigenze applicative e infrastrutturali, anche in materia di sistemi di intelligenza artificiale, tecnofinanza e finanza sostenibile [139].

     2-ter. All'articolo 128-duodecies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 3-bis è abrogato;

     b) al comma 6, le parole: «e del comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, e del comma 3» [140].

     2-quater. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [141].

     2-quinquies. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 2-bis con riguardo all'esigenza di rafforzare i servizi digitali anche in conformità al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonchè al fine di assicurare la trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione in coerenza con gli obiettivi e i tempi previsti dalla linea di intervento M1C1- riforma 1.3 del medesimo Piano, garantendo l'efficacia e l'efficienza dei processi di spesa nella fornitura di servizi digitali, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonchè la Commissione nazionale per le società e la borsa, a decorrere dall'anno finanziario 2022 e fino al termine di attuazione del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono proporre, nell'ambito dei rispettivi bilanci di previsione o con i provvedimenti di assestamento dei bilanci stessi, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti previsti, nell'ambito delle proprie dotazioni finanziarie, per gli investimenti relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in attrezzature, quali i server e altri impianti informatici, e quelli relativi all'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente comma da parte delle amministrazioni centrali dello Stato è assicurata dagli uffici centrali del bilancio. Per le amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni centrali dello Stato, i collegi di revisione dei conti e i collegi sindacali presso gli enti e organismi pubblici vigilano sulla corretta applicazione del presente comma nell'ambito dei compiti loro attribuiti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 [142].

     2-sexies. Il comma 1 dell'articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato [143].

     2-septies. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè di organizzazione e gestione di una rete unitaria di connessione, di interoperabilità tra i sistemi informatici e di software alla quale i predetti Ordini e Federazioni regionali aderiscono obbligatoriamente concorrendo ai relativi oneri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» [144].

     2-octies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 341, la parola: «, 132» è soppressa;

     b) al comma 344, la parola: «, 132» è soppressa [145].

     2-novies. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, è inserito il seguente:

     «2-bis. Nelle more dell'adozione della disciplina di recepimento della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, i siti web e le applicazioni mobili realizzati, alla data di pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 11 della presente legge, dai soggetti erogatori di cui all'articolo 3, comma 1-bis, sono adeguati alle disposizioni della presente legge in materia di rispetto dei requisiti di accessibilità entro il 28 giugno 2022» [146].

     2-decies. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di associato in partecipazione con apporto lavorativo,» sono inserite le seguenti: «nonchè di lavoro intermediato da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917», e dopo le parole: «data certa di trasmissione» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies»;

     b) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:

     «2-quater. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 2, si presume lavoro intermediato da piattaforma digitale la prestazione d'opera, compresa quella intellettuale, il cui corrispettivo è erogato dal committente tramite una piattaforma digitale.

     2-quinquies. Nel caso di lavoro intermediato da piattaforma digitale, la comunicazione di cui al comma 2 è effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro. In caso di stipulazione contestuale di due o più contratti di lavoro intermediato da piattaforma digitale, l'obbligo di cui al comma 2 può essere assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del committente e dei prestatori d'opera, la data di inizio e di cessazione della prestazione, la durata presunta, in termini di ore, della prestazione e l'inquadramento contrattuale. Le modalità di trasmissione della comunicazione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» [147].

     2-undecies. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti abilitati all'accesso al sistema telematico dell'Agenzia delle entrate per la consultazione delle planimetrie catastali, di cui all'articolo 2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 16 settembre 2010, pubblicato nel sito internet della medesima Agenzia, al fine di inserire in tale elenco anche i soggetti iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative, tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nella sezione agenti immobiliari che siano muniti di delega espressa da parte dell'intestatario catastale [148].

 

     Art. 28. Servizio di collegamento delle imprese alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati

     1. Nell'ambito dell'intervento «Servizi digitali e cittadinanza digitale» del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite del gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, mettono a disposizione delle imprese il servizio dedicato di collegamento telematico con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che consente alle imprese di effettuare controlli automatizzati e di acquisire certificati relativi ai propri fatti, stati e qualità [149].

     2. Al fine di predisporre sistemi informativi necessari per la messa a disposizione del servizio di cui al comma 1, consentire l'erogazione del servizio e garantirne lo sviluppo e la manutenzione fino al 2023, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stipulata una convenzione tra la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, il Ministero dello sviluppo economico, Unioncamere e Infocamere in qualità di gestore del servizio, sentite e l'AgID e la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che disciplina il cronoprogramma di attuazione, le regole tecniche, le modalità di funzionamento, nonchè la misura e le modalità di erogazione del finanziamento del progetto sulla base dei costi sostenuti. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica con cadenza semestrale al Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti. Agli oneri derivanti dal presente comma per la realizzazione della piattaforma, nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2021, 6 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge n. 59 del 2021 [150].

     3. A decorrere dal 2024, con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti gli oneri a carico delle imprese che usufruiscono del servizio di cui al comma 1, al fine di assicurare la remunerazione dei costi a regime per l'erogazione del servizio e lo sviluppo e la manutenzione dell'infrastruttura abilitante da parte del gestore informatico del servizio.

     3-bis. Al fine di semplificare e di agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonchè di consentire l'accelerazione degli investimenti ivi previsti, all'articolo 54-ter, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: «ad acta» sono soppresse;

     b) dopo le parole: «delle predette» è inserita la seguente: «nuove»;

     c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche o tra soggetti di comprovata esperienza professionale. Gli organi delle camere di commercio accorpate e ridefinite ai sensi del presente comma decadono a decorrere dalla nomina dei commissari di cui al primo periodo» [151].

 

     Art. 28 bis. Piattaforma digitale per l'erogazione di benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche [152]

     1. Nell'ambito dell'intervento «Servizi digitali e cittadinanza digitale» del Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, al fine di incentivare la digitalizzazione dei pagamenti della pubblica amministrazione, di uniformare i processi di erogazione dei benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche e di consentire un più efficiente controllo della spesa pubblica, i benefici economici concessi da un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a favore di persone fisiche o giuridiche residenti nel territorio dello Stato e destinati a specifici acquisti da effettuare attraverso terminali di pagamento (POS) fisici o virtuali possono essere erogati, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante utilizzo della piattaforma tecnologica prevista all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

     2. I servizi di progettazione, di realizzazione e di gestione del sistema informatico destinato all'erogazione dei benefici economici di cui al comma 1 sono svolti dalla società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

     3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, sono definiti il cronoprogramma procedurale per la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura tecnologica per l'erogazione dei benefici di cui al presente articolo, nonchè le modalità di attuazione del medesimo articolo, comprese le modalità di funzionamento della piattaforma di cui al comma 1, stabilendo, in particolare, le modalità di colloquio con i sistemi informativi utilizzati dalle amministrazioni pubbliche per la gestione contabile della spesa, di erogazione e di fruizione uniformi dei benefici, di verifica del rispetto dei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonchè di remunerazione del servizio da parte delle amministrazioni pubbliche che intendono avvalersene al fine di coprire i costi di gestione della piattaforma e di garantirne l'autosostenibilità a regime. Le amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 determinano i casi di utilizzo della piattaforma di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle modalità di funzionamento stabilite dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della piattaforma di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche provvedono a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

     4. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica, con cadenza semestrale, al Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni rilevati dai sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.

     5. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula, a titolo non oneroso, una o più convenzioni con la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, al fine di definire le modalità e i tempi di comunicazione dei flussi contabili relativi ai benefici di cui al comma 1 del presente articolo nonchè le modalità di accreditamento dei medesimi benefici.

     6. Agli oneri derivanti dalla progettazione e dalla realizzazione dell'infrastruttura per l'erogazione dei benefici di cui al presente articolo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Quanto alla copertura degli oneri di gestione e funzionamento della piattaforma di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 e a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 3 del presente articolo e, per l'eventuale parte residua, a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per la quota riferibile al Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

 

     Art. 29. Fondo per la Repubblica Digitale

     1. Nell'ambito dell'intervento «Servizi digitali e competenze digitali» del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, in via sperimentale, per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, è istituito il «Fondo per la Repubblica Digitale», alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attività istituzionale. Le modalità di gestione del conto di cui al presente comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 3.

     2. Il Fondo è destinato esclusivamente al sostegno di progetti rivolti alla formazione e all'inclusione digitale, con la finalità di accrescere le competenze digitali, anche allo scopo di migliorare i corrispondenti indicatori del Digital Economy and Society Index (DESI) della Commissione europea [153].

     3. Con protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di intervento del Fondo di cui al comma 1 e sono individuate le caratteristiche, le modalità di valutazione, selezione e monitoraggio dei progetti da finanziare, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi. Con il protocollo di cui al primo periodo, sono altresì regolate le modalità di organizzazione e governo del medesimo Fondo. Nel definire le modalità di intervento del Fondo si tiene conto del principio di omogeneità territoriale nazionale [154].

     4. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 3 sono altresì definiti le modalità di costituzione del Comitato strategico di indirizzo, il numero dei componenti e le regole di funzionamento dello stesso. Al predetto Comitato è affidato il compito di definire le linee strategiche e le priorità d'azione per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 1, nonchè la verifica dei processi di selezione e di valutazione dei progetti in considerazione della capacità degli stessi di accrescere il livello delle competenze digitali dei cittadini e della coerenza con le linee strategiche. Lo stesso protocollo d'intesa definisce le modalità di costituzione del Comitato scientifico indipendente a cui è affidato il compito di monitorare e valutare l'efficacia ex post degli interventi finanziati. La partecipazione ai Comitati di cui al presente comma non dà diritto a retribuzioni, compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [155].

     4-bis. A decorrere dal 31 gennaio 2022 e fino alla completa realizzazione dei progetti, il Comitato strategico di cui al comma 4 presenta annualmente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una relazione sulla ripartizione territoriale del programma e degli interventi finanziati ai sensi del comma 2 [156].

     5. Alle fondazioni di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 65 per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 1 per gli anni 2022 e 2023 e al 75 per cento per gli anni 2024, 2025 e 2026. Il contributo è assegnato secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 3, fino a esaurimento delle risorse disponibili che vengono individuate con uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica o la transizione digitale a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri anche in relazione alle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), punto 2, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Il credito è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con apposita comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 [157].

     6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 5, nel rispetto del limite di spesa stabilito.

     7. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica con cadenza semestrale al Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.

 

     Art. 30. Digitalizzazione dell'intermodalità e della logistica integrata

     1. Al fine di accelerare l'implementazione e il potenziamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale in coerenza con il cronoprogramma previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono trasferite al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le funzioni di soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

     2. Gli effetti delle convenzioni previste dall'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dall'articolo 61-bis, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dall'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dall'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dall'articolo 16-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dall'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ove non già scadute, cessano alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [158].

     3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti delle risorse previste dai relativi stanziamenti o autorizzazioni di spesa:

     a) all'accertamento e all'erogazione al precedente soggetto attuatore dei contributi eventualmente ancora dovuti in relazione alle attività specificamente previste dalle convenzioni stipulate, in attuazione dell'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dell'articolo 61-bis, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dell'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

     b) in relazione alle convenzioni stipulate in attuazione dell'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge n. 243 del 2016 e dell'articolo 16-ter del decreto-legge n. 91 del 2017, nonchè in relazione alle attività previste dall'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2019, al rimborso, fatti salvi i pagamenti già effettuati, in favore del precedente soggetto attuatore dei soli costi, derivanti da obbligazioni giuridicamente vincolanti, dallo stesso sostenuti e documentati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e strettamente afferenti alle attività previste dalle citate disposizioni [159].

     4. Entro il medesimo termine di cui al comma 3, il precedente soggetto attuatore provvede a mettere a disposizione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili tutto quanto realizzato o in corso di realizzazione in attuazione delle convenzioni e delle disposizioni indicate nello stesso comma 3, nonchè quanto necessario per assicurare il funzionamento della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012.

     5. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi, mediante apposita convenzione ed a valere sulle risorse di cui all'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel limite di euro 58.334, per l'anno 2021, e di euro 700.000 annui a decorrere dall'anno 2022, della società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.A.

     6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, al fine di far fronte alle ulteriori attività derivanti dall'attuazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.A. è autorizzata, in deroga all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad assumere a tempo indeterminato 19 unità di personale non dirigenziale, con comprovata competenza multidisciplinare in materia di logistica e di logistica digitale, di cui due quadri, da inquadrare in base al vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro. La società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.A. provvede al reclutamento del personale di cui al primo periodo mediante apposita selezione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 119.000 euro per l'anno 2021 e a 1.426.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 [160].

     6-bis. Ai fini dell'autorizzazione delle opere concernenti la realizzazione di centri intermodali ferroviari in aree adiacenti ai porti, le medesime aree sono equiparate alle zone territoriali omogenee B previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ai fini dell'applicabilità della disciplina stabilita dall'articolo 142, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 [161].

 

     Art. 30 bis. Intermodalità e logistica integrata: processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche [162]

     1. In attuazione della missione 3 - componente 2 - «Intermodalità e logistica integrata», nell'ambito della riforma 2.3, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e al fine di favorire ulteriormente i processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'articolo 1696 è sostituito dal seguente:

     «Art. 1696. - (Limiti al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate) - Il danno derivante da per- dita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.

     Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e all'importo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n. 1621, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore.

     Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.

     Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.

     Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni»;

     b) l'articolo 1737 è sostituito dal seguente:

     «Art. 1737. - (Nozione) - Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie»;

     c) l'articolo 1739 è sostituito dal seguente:

     «Art. 1739. - (Obblighi dello spedizioniere) - Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del mandante.

     Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante»;

     d) l'articolo 1741 è sostituito dal seguente:

     «Art. 1741. - (Spedizioniere vettore) - Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.

     Nell'ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite, si applica l'articolo 1696»;

     e) l'articolo 2761 è sostituito dal seguente:

     «Art. 2761. - (Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario) - I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finchè queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purchè tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative. I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato. Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752.

     I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro. Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756».

 

     Art. 30 ter. Interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa e altre banche di dati [163]

     [1. La piattaforma telematica nazionale istituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, è collegata alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e alle banche di dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'agente della riscossione.

     2. L'esperto nominato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, accede alle banche di dati di cui al comma 1, previo consenso prestato dall'imprenditore ai sensi del regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed estrae la documentazione e le informazioni necessari per l'avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e con le parti interessate.

     3. L'accesso ai dati attraverso la piattaforma telematica di cui al comma 1 non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell'articolo 28 del citato regolamento (UE) 2016/679 spettanti al soggetto gestore della piattaforma nonchè le responsabilità dei soggetti che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.]

 

     Art. 30 quater. Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa tra l'imprenditore e i creditori [164]

     [1. I creditori accedono alla piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 30-ter, comma 1, e inseriscono al suo interno le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti dall'esperto di cui al medesimo articolo 30-ter, comma 2. Essi accedono ai documenti e alle informazioni inseriti nella piattaforma dall'imprenditore al momento della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente o nel corso delle trattative. La documentazione e le informazioni inserite nella piattaforma sono accessibili previo consenso prestato, dall'imprenditore e dal singolo creditore, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.]

 

     Art. 30 quinquies. Istituzione di un programma informatico per la sostenibilità del debito e l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici nell'ambito della composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa [165]

     [1. Sulla piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 30-ter, comma 1, è reso disponibile un programma informatico gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente e che consente all'imprenditore di condurre il test pratico di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

     2. Se l'indebitamento complessivo dell'imprenditore non supera l'importo di 30.000 euro e, all'esito dell'elaborazione condotta dal programma di cui al comma 1, tale debito risulta sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione. L'imprenditore comunica la rateizzazione ai creditori interessati dalla stessa avvertendoli che, se non manifestano il proprio dissenso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il piano si intenderà approvato e sarà eseguito secondo le modalità e i tempi nello stesso indicati. Resta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di crediti di lavoro e di riscossione dei crediti fiscali e previdenziali. Restano altresì ferme le responsabilità per l'inserimento nel programma di dati o informazioni non veritieri.

     3. Le informazioni e i dati da inserire nel programma informatico, le specifiche tecniche per il suo funzionamento e le modalità di calcolo del tasso di interesse applicabile ai crediti rateizzati sono definiti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.]

 

     Art. 30 sexies. Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati [166]

     [1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, tramite posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria:

     a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

     1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;

     2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;

     b) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superiore all'importo di euro 5.000;

     c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.

     2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate:

     a) dall'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

     b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1.

     3. La segnalazione di cui al comma 1 contiene l'invito a richiedere la composizione negoziata di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, se ne ricorrono i presupposti.

     4. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

     a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022;

     b) per l'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell'anno 2022;

     c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.]

 

Capo V

Personale e organizzazione delle pubbliche amministrazioni e servizio civile

 

     Art. 31. Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR.

     1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, dopo il comma 7-bis, sono inseriti i seguenti:

     «7-ter. Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non è richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d'ufficio. Per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 5 non si applicano i divieti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     7-quater. I professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 7-ter, possono mantenere l'iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. È in ogni caso escluso qualsiasi onere a carico del professionista per la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b), nel caso in cui lo stesso non opti per il mantenimento dell'iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza. Le modalità di applicazione del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti gli enti previdenziali di diritto privato istituiti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

     b) all'articolo 3, comma 4-bis, dopo la parola «regioni,» sono inserite le seguenti: «province, città metropolitane e», e dopo le parole «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le seguenti «e dell'Autorità politica delegata per le disabilità»;

     c) all'articolo 9, comma 1, le parole «delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali» sono sostituite dalle seguenti «delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano» e le parole «nel numero massimo complessivo di mille unità» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero minimo di mille unità», e dopo le parole «per il supporto ai predetti enti» sono aggiunte le seguenti: «e agli enti locali» [167].

     1-bis. Nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di accelerarne la programmazione e l'attuazione, nell'ambito degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco o degli assessori, di cui all'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere conferiti a esperti di comprovata qualificazione professionale incarichi di consulenza e collaborazione, fino al numero massimo complessivo di quindici, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'importo massimo di 30.000 euro lordi annui per singolo incarico e fino a una spesa complessiva annua di 300.000 euro. Gli incarichi hanno durata non superiore al 31 dicembre 2026, cessano comunque automaticamente con la cessazione del mandato amministrativo del conferente e non sono cumulabili con altri incarichi conferiti ai sensi del presente comma. Agli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di cui al primo periodo gli enti provvedono nell'ambito delle proprie risorse, fermo restando il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio. Agli incarichi di cui al presente comma si applicano l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 [168].

 

     Art. 31 bis. Potenziamento amministrativo dei comuni e misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno [169]

     1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di «scavalco condiviso» previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonchè dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite della spesa aggiuntiva individuata in applicazione del presente comma [170].

     2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, con specifico riferimento alle attività di supporto riferite ai progetti ivi indicati, nonchè per le finalità di cui all'articolo 9, comma 10, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti un posto di funzione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca e un posto di funzione dirigenziale di livello non generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca e presso il Dipartimento del tesoro del medesimo Ministero è istituito un posto di funzione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca; si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 598.858 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     3. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico, come ridenominata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, da effettuare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dai comuni interessati.

     4. Alle assunzioni a tempo determinato previste dai commi 1 e 3 i comuni possono applicare le disposizioni previste dagli articoli 1, comma 3, 3-bis e 3-ter del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

     5. Al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni previste dai commi 1 e 3, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 30 luglio 2022, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario [171].

     6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

     7. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonchè al fine di accelerare la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, l'Agenzia per la coesione territoriale può stipulare contratti di collaborazione, di durata non superiore a trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno, nel limite di una spesa complessiva di 67 milioni di euro, a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale «Governance e capacità istituzionale 2014-2020», di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020. I contratti di cui al presente comma non danno in alcun caso luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Agenzia.

     8. Il personale di cui al comma 7 è selezionato dall'Agenzia per la coesione territoriale con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. L'Agenzia, previa ricognizione dei fabbisogni degli enti beneficiari, avuto anche riguardo agli esiti della procedura concorsuale di cui all'articolo 1, commi 179 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, individua, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 20 febbraio 2022, gli enti cui destinare il personale di cui al comma 7 del presente articolo e provvede alla relativa contrattualizzazione e assegnazione entro i successivi sessanta giorni. I singoli enti beneficiari, individuati dall'Agenzia per la coesione territoriale a seguito della ricognizione dei fabbisogni, possono comunicare la volontà di procedere direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione dei collaboratori, in deroga a quanto previsto dal primo periodo, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Agenzia stessa nel rispetto dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In questo caso le corrispondenti risorse sono trasferite dall'Agenzia agli enti beneficiari. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede al periodico monitoraggio dell'attività concretamente svolta dal personale [172].

     9. Il personale di cui ai commi 7 e 8 presta assistenza tecnica e operativa qualificata presso gli enti di assegnazione e svolge, in particolare, le seguenti funzioni: supporto all'elaborazione di studi di fattibilità tecnico-economica nonchè degli ulteriori livelli progettuali; analisi e predisposizione delle attività necessarie alla partecipazione ai bandi attuativi del PNRR, compresi i bandi che prevedono iniziative per la valorizzazione della cultura e della tradizione dei comuni italiani, dei programmi operativi nazionali e regionali a valere sui fondi strutturali, nonchè degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione; verifica, controllo e monitoraggio dell'esecuzione dei lavori al fine del rispetto degli obiettivi intermedi e finali previsti dal programma di finanziamento.

     10. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere, con oneri a carico dei propri bilanci, all'assunzione di collaboratori con contratto a tempo determinato per le esigenze degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco o degli assessori di cui all'articolo 90 del predetto testo unico, nei limiti dell'80 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'ultimo rendiconto precedente alla deliberazione della citata procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

 

     Art. 31 ter. Potenziamento amministrativo del Ministero dell'università e della ricerca [173]

     1. Dopo il comma 6-ter.1 dell'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è inserito il seguente:

     «6-ter.2. In ragione del processo di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca di cui al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, al fine di consentire una maggiore flessibilità gestionale e una più efficace realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno 2022 i limiti, relativi al medesimo Ministero, di cui all'articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono rideterminati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In ragione del processo di riorganizzazione di cui al primo periodo è rideterminata, altresì, la consistenza del fondo per la retribuzione della posizione e di risultato del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell'università e della ricerca. Agli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, pari a 950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 del presente articolo. All'articolo 1, comma 1050, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "non dirigenziale" sono soppresse».

     2. Per le finalità di cui al comma 6-ter.1 dell'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e in ragione del processo di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, per la progettazione e la gestione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore, istituita ai sensi dell'articolo 62-quinquies del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il predetto Ministero si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di specifica convenzione anche di durata pluriennale. Con la convenzione di cui al primo periodo è altresì disciplinato l'avvalimento della citata società anche ai fini della digitalizzazione dei servizi e dei processi organizzativi e amministrativi interni, nonchè per la gestione giuridica ed economica del personale.

 

     Art. 32. FormezPA

     1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, le altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè gli enti pubblici economici possono entrare a far parte dell'associazione di cui al comma 1.».

 

     Art. 33. Istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni

     1. Al fine di assicurare il coordinamento delle relazioni tra le amministrazioni statali titolari di interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e gli enti territoriali è istituito, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato «Nucleo PNRR Stato-Regioni» [174].

     2. Il Nucleo di cui al comma 1 è operativo fino al 31 dicembre 2026.

     3. Il Nucleo di cui al comma 1 assicura al predetto Dipartimento il supporto tecnico per la realizzazione delle attività di competenza volte ad attuare le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR in raccordo con le altre amministrazioni dello Stato titolari di interventi PNRR e, in particolare, delle attività volte a:

     a) curare l'istruttoria di tavoli tecnici di confronto settoriali con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali;

     b) prestare supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, favorendo il confronto con le amministrazioni titolari degli interventi previsti dal PNRR, nella elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna regione e provincia autonoma, denominato «Progetto bandiera», ferme restando le competenze delle medesime Amministrazioni titolari di interventi PNRR e le modalità di finanziamento previste dall'articolo 21 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 [175];

     c) prestare attività di assistenza agli enti territoriali, con particolare riferimento ai piccoli comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, e ai comuni insulari e delle zone montane, anche in raccordo con le altre iniziative di supporto tecnico attivate dalle amministrazioni competenti;

     d) condividere con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri le informazioni raccolte e comunicare, d'intesa con le medesime strutture, le attività svolte, anche mediante la progettazione e gestione di uno spazio web informativo, dedicato ai tavoli di coordinamento e alle attività di assistenza di cui alla lettera c).

     4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, nonchè per le attività di competenza, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di un contingente di ventitre unità di personale, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale e due con qualifica dirigenziale di livello non generale, individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Il predetto contingente è comprensivo delle unità di personale non dirigenziale di cui alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021, recante ripartizione delle unità di personale non dirigenziale previste dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e sostituisce le unità organizzative di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, che è conseguentemente modificato al fine di definire compiti e assetto organizzativo della nuova struttura. Alle posizioni dirigenziali di cui al predetto contingente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di euro 110.437 per l'anno 2021 e di euro 1.325.247 annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Per il finanziamento delle spese di funzionamento del Nucleo di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al predetto Dipartimento [176].

     5. Gli incarichi dirigenziali e i comandi o i collocamenti fuori ruolo del personale di cui al comma 4 cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026 [177].

     6. Al Nucleo di cui al comma 1 sono assegnate le risorse di cui alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021, recante ripartizione del fondo previsto dall'articolo 7, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

     7. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, dal 1° gennaio 2022, può altresì avvalersi del supporto di società a prevalente partecipazione pubblica, nonchè di un contingente di esperti, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata qualificazione professionale, entro il limite di spesa complessivo di euro 300.000. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

     8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 110.437 per l'anno 2021 e ad euro 1.625.247 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

     Art. 34. Reclutamento di personale per il Ministero della transizione ecologica per l'attuazione degli obiettivi di transizione ecologica del PNRR.

     1. Al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi della transizione ecologica previsti nell'ambito del PNRR, anche fornendo adeguato supporto alle amministrazioni centrali e locali per il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica di cui al medesimo Piano, nonchè per fornire supporto alla struttura di missione di cui all'articolo 17-sexies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al Ministero della transizione ecologica è assegnato, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025, un apposito contingente massimo di centocinquantadue unità, nel limite di spesa complessivo di euro 7.600.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi nell'ambito della transizione ecologica ed energetica o della tutela del territorio o della biodiversità o dello sviluppo dell'economia circolare, nonchè di significativa esperienza almeno triennale in tali materie, ovvero anche da personale di livello non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonchè del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti la composizione del contingente, i profili degli esperti da inserire nella short list di cui al comma 2-bis e i compensi degli esperti. Ai sensi del presente articolo, i contratti degli esperti selezionati possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2025 [178].

     2. A decorrere dall'anno 2023, l'individuazione degli esperti di cui al comma 1 avviene a seguito di avviso pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse alla nomina di esperto. Al fine di garantire il costante aggiornamento della short list di cui al comma 2-bis, l'avviso di cui al primo periodo rimane pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sino al 30 giugno 2025 [179].

     2-bis. All'esito della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, è redatta una short list recante i nominativi dei soggetti valutati come idonei. Il Capo del dipartimento competente, sentiti i direttori generali, provvede alla nomina ai sensi del comma 2-ter, attingendo alla short list di cui al primo periodo, tenuto conto, in rapporto alle esigenze operative delle strutture di livello generale afferenti al dipartimento, delle specifiche professionalità ed esperienze dei soggetti inclusi nella stessa short list [180].

     2-ter. Gli incarichi di esperto ai sensi del presente articolo sono conferiti, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Capo del dipartimento competente, che definisce l'oggetto dell'attività da svolgere e la durata dell'incarico stesso. Al decreto di cui al primo periodo è allegato il curriculum vitae dell'esperto, comprovante il possesso della professionalità richiesta in ragione dell'oggetto dell'attività [181].

     3. Per le esigenze di funzionamento connesse all'attività del contingente di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva massima di euro 1.400.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 [182].

     4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, per 4,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,6 milioni di euro per l'anno 2023, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per 4,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 7,4 milioni di euro per l'anno 2023, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze [183].

 

     Art. 34 bis. Disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. [184]

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, all'articolo 152, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: «3.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «3.100 unità». Ai fini dell'incremento del contingente di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali determinato ai sensi del primo periodo, è autorizzata la spesa di 2.178.050 euro per l'anno 2022, di 4.486.800 euro per l'anno 2023, di 4.621.400 euro per l'anno 2024, di 4.760.000 euro per l'anno 2025, di 4.902.800 euro per l'anno 2026, di 5.049.900 euro per l'anno 2027, di 5.201.400 euro per l'anno 2028, di 5.357.400 euro per l'anno 2029, di 5.518.100 euro per l'anno 2030 e di 5.683.600 euro annui a decorrere dall'anno 2031.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2.178.050 euro per l'anno 2022 e a 5.683.600 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 34 ter. Reclutamento di personale e rafforzamento organizzativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. [185]

     1. Al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi in materia di lavoro e politiche sociali previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonchè di fornire supporto all'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in aggiunta al contingente già previsto dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è autorizzato ad assumere un ulteriore contingente di dieci unità di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con decorrenza 1° gennaio 2022-31 dicembre 2024, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, nel profilo professionale giuridico, da reclutare tramite selezione pubblica o mediante utilizzo di graduatorie vigenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 409.622 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

     2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 le risorse stanziate sul capitolo 1003, piani gestionali 3 e 5, e sul capitolo 1008, piano gestionale 2, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono incrementate rispettivamente di 423.720 euro, di 102.541 euro e di 36.016 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

 

     Art. 35. Rafforzamento organizzativo in materia di Giustizia

     1. All'articolo 14, comma 12-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il bando indica in relazione alle assunzioni degli uffici giudiziari siti nella Provincia autonoma di Bolzano i posti riservati al gruppo di lingua tedesca, al gruppo di lingua italiana e al gruppo di lingua ladina e prevede come requisito per la partecipazione il possesso dell'attestato di conoscenza, o di altro titolo equipollente, delle lingue italiana e tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, secondo comma, numero 4), del decreto del Presidente dalla Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.»

     2. Al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero della giustizia a livello di singolo ufficio giudiziario nell'attuazione del processo di riforma e di innovazione tecnologica dei servizi, nonchè al fine di garantire un monitoraggio effettivo dei servizi connessi all'amministrazione della giustizia attraverso una gestione più efficace di tutti gli elementi conoscitivi di natura statistica, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 16, comma 3:

     1) alla lettera b), le parole «anche informatici» sono soppresse;

     2) alla lettera d) le parole «dei beni ad essi relativi.» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni ad essi relativi;»

     3) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

     «d-bis) servizi per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione: gestione dei processi e delle risorse connessi alle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della innovazione; gestione della raccolta, organizzazione e analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia; attuazione delle procedure di raccolta dei dati e della relativa elaborazione statistica secondo criteri di completezza, affidabilità, trasparenza e pubblicità; monitoraggio dell'efficienza del servizio giustizia con particolare riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi di definizione dei procedimenti negli uffici giudiziari; coordinamento della programmazione delle attività della politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione.» [186];

     b) all'articolo 16, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     «3-bis. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti indicati al comma 3, il Ministero della giustizia, fermo il disposto dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, provvede ad effettuare l'accesso diretto ai dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia, anche se raccolti dagli uffici giudiziari.»;

     c) all'articolo 17, la parola «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque».

     3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022, nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria è istituito un posto di Capo dipartimento, un posto di vice Capo dipartimento e un posto di funzione per l'Ufficio del Capo dipartimento ed è resa stabile la struttura dirigenziale di livello generale per il coordinamento delle politiche di coesione di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, inclusi i due uffici dirigenziali di livello non generale. Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria è incrementata di tre posizioni di livello generale e di tre posizioni di livello non generale.

     4. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria e per il potenziamento dei relativi servizi istituzionali, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022, è istituita una apposita struttura di livello dirigenziale generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria. Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di una unità di dirigente generale penitenziario.

     4-bis. Per il potenziamento funzionale delle attribuzioni demandate all'amministrazione della giustizia minorile e di comunità, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2022, è istituito presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia un ufficio di livello dirigenziale non generale di seconda fascia del comparto Funzioni centrali, per la gestione dell'area contrattuale, per l'acquisizione di beni, di servizi e di lavori, con funzioni di programmazione e di coordinamento. Conseguentemente, la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia della carriera amministrativa del medesimo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di un'unità [187].

     5. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi 2, 3, 4 e 4-bis, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2022, il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo stesso regolamento il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato [188].

     6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.351.521 per l'anno 2022, di euro 1.674.739 per l'anno 2023, di euro 1.678.545 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 1.682.350 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 1.686.156 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di euro 1.689.961 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di euro 1.693.767 annui a decorrere dall'anno 2032, cui si provvede, quanto a euro 1.351.521 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e, quanto a euro 1.674.739 per l'anno 2023, a euro 1.678.545 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a euro 1.682.350 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a euro 1.686.156 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, a euro 1.689.961 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e a euro 1.693.767 annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 [189].

     7. Al fine di conseguire gli obiettivi di complessiva riduzione dell'arretrato della Giustizia amministrativa stabiliti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, qualora i concorsi espletati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, non abbiano consentito di coprire tutti i posti messi a concorso, l'Amministrazione può coprire i posti rimasti vacanti, a parità di spesa, mediante scorrimento delle graduatorie dei candidati risultati idonei, non vincitori, anche di altro profilo, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno delle professionalità dei candidati idonei presenti nelle graduatorie, oppure mediante una nuova procedura concorsuale alla quale sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano presentato domanda per la procedura indetta dal Segretario generale della Giustizia amministrativa in data 21 giugno 2021, ma che non siano stati ammessi a partecipare alla prova scritta del corrispondente profilo perchè non rientranti nella percentuale prevista dall'articolo 8 del bando. Alla nuova procedura è ammesso un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso per ciascun profilo. La procedura concorsuale è unica per ogni Ufficio giudiziario previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 ed è costituita da una prova scritta.

 

     Art. 35 bis. Disposizioni per l'abbattimento dell'arretrato e la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giudiziari. [190]

     1. In relazione all'adozione dei migliori modelli organizzativi per l'abbattimento dell'arretrato e per la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giudiziari, secondo gli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'alinea, dopo la parola: «sentiti,» sono inserite le seguenti: «per il settore penale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e, in ogni caso,» e dopo la parola: «civili,» è inserita la seguente: «penali,»;

     b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) per il settore penale, i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, sulla base delle disposizioni di legge e delle linee guida elaborate dal Consiglio superiore della magistratura».

 

     Art. 35 ter. Rafforzamento degli obblighi di formazione e aggiornamento dei giudici delegati alle procedure concorsuali e incentivi in caso di trasferimento ad altro ufficio per assicurare gli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza in relazione alla specializzazione dei magistrati che svolgono funzioni in materia concorsuale. [191]

     1. Il magistrato che svolge, anche in misura non prevalente, le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali da non più di otto anni assicura la propria formazione e il proprio aggiornamento professionale e, a tale fine, è tenuto a frequentare, in ciascun anno decorrente dalla data di assunzione di tali funzioni, almeno due corsi di formazione e aggiornamento banditi dalla Scuola superiore della magistratura nella materia concorsuale.

     2. L'assolvimento degli obblighi di formazione e di aggiornamento di cui al comma 1 costituisce specifico indicatore della capacità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, da inserire nei rapporti informativi redatti ai fini dei pareri per il conseguimento delle valutazioni di professionalità.

     3. In caso di trasferimento ad altro ufficio, la formazione e l'aggiornamento in conformità a quanto previsto dal comma 1 e la positiva esperienza maturata per non meno di tre anni nella materia concorsuale costituiscono criteri di prevalenza nell'assegnazione di posti che comportano la trattazione di procedimenti nella medesima materia.

     4. Al magistrato che ha svolto in misura prevalente le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali per almeno otto anni presso lo stesso ufficio giudiziario è assegnato un punteggio aggiuntivo in caso di partecipazione a bandi di concorso or- dinari per il trasferimento ad altro ufficio.

     5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura adotta i necessari provvedimenti attuativi.

 

     Art. 36. Potenziamento dell'unità per la semplificazione

     1. All'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni [192]:

     a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita l'Unità per la semplificazione.»;

     b) le parole «e la qualità della regolazione», ovunque ricorrano, sono soppresse;

     c) al settimo periodo le parole «della segreteria tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unità»;

     d) dopo il settimo periodo sono inseriti i seguenti: «La dotazione organica dell'Unità per la semplificazione è costituita da una figura dirigenziale di prima fascia con funzioni di coordinatore, individuata tra figure, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza nel settore della legislazione e della semplificazione normativa, da tre figure dirigenziali di seconda fascia, scelte anche tra estranei alla pubblica amministrazione, e da un contingente di sette unità di personale non dirigenziale che possono essere scelte tra appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del comparto Funzioni centrali o di altre pubbliche amministrazioni. Il personale non dirigenziale proveniente dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fisso e continuativo in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza. Dell'Unità fanno parte inoltre non più di cinque esperti di provata competenza e quindici componenti scelti tra esperti nei settori di interesse per l'attuazione delle funzioni delegate del Ministro per la pubblica amministrazione.» [193].

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera d), pari a euro 22.732 per l'anno 2021 e a euro 136.388 annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

     Art. 36 bis. Potenziamento del tavolo istituzionale per il coordinamento degli interventi per il Giubileo 2025 [194]

     1. Al secondo periodo del comma 645 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «due senatori e due deputati» sono sostituite dalle seguenti: «tre senatori e tre deputati».

 

     Art. 36 ter. Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza [195]

     1. All'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: «partecipa anche il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «partecipano anche il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nonchè i Presidenti delle regioni e delle province autonome per le questioni di loro competenza che riguardano la loro regione o provincia autonoma».

     2. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè, per gli interventi di interesse delle regioni e delle province autonome, con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome».

 

     Art. 37. Integrazione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard

     1. All'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole «la Commissione è formata da undici componenti» sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione è formata da dodici componenti»;

     b) dopo le parole «Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie,» sono aggiunte le seguenti: «uno designato dall'Autorità politica delegata in materia di coesione territoriale,».

 

     Art. 38. Proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco.

     1. Nelle more della riorganizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), finalizzata anche a promuovere gli investimenti in ricerca e sviluppo di carattere pubblico sui farmaci in attuazione della missione n. 6 del PNRR, e comunque fino al 1° dicembre 2023, restano in carica i componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR), di cui all'articolo 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, nominati con decreto del Ministro della salute del 20 settembre 2018 [196].

 

     Art. 38 bis. Disposizioni in materia di formazione continua in medicina [197]

     1. Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.

 

     Art. 38 ter. Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza [198]

     1. All'articolo 56 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     «2-bis. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, il Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione».

 

     Art. 38 quater. Riduzione dei termini per l'accesso alle terapie per pazienti con malattie rare [199]

     1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla missione 6 - salute e politiche sociali, volte a rafforzare le prestazioni erogate sul territorio con interventi terapeutici innovativi in tutto il territorio nazionale e a garantire un più elevato livello di salute, nonchè al fine di accelerare il procedimento per l'aggiornamento dei prontuari terapeutici ospedalieri, nel rispetto di termini perentori in tutte le regioni, all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'aggiornamento di cui al presente comma deve essere effettuato entro due mesi nel caso di impiego di farmaci per la cura di malattie rare. Contestualmente all'aggiornamento, ciascuna regione è tenuta a indicare, con deliberazione della giunta regionale, i centri di prescrizione di farmaci con nota AIFA o piano terapeutico».

 

     Art. 38 quinquies. Disposizioni per il potenziamento della ricerca biomedica nell'ambito della missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. [200]

     1. Al fine di dare attuazione alle azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative all'innovazione, alla ricerca e alla digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale e al potenziamento del sistema della ricerca biomedica, con decreto del Ministro della salute sono definiti i criteri e le modalità per il sistema di valutazione tra pari (peer review) dei progetti proof of concept (PoC) e dei progetti nel campo delle malattie rare, dei tumori rari e delle malattie altamente invalidanti, nonchè i criteri per la remunerazione delle attività dei revisori e dei componenti del gruppo scientifico di valutazione dei predetti progetti.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700.000 euro per le attività funzionali al processo di valutazione, si provvede nei limiti delle complessive risorse finanziarie disponibili per i bandi afferenti ai progetti di cui al medesimo comma 1, a valere sui finanziamenti previsti dall'investimento 2.1 della missione 6, componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

 

     Art. 39. Inviato speciale per il cambiamento climatico

     1. All'articolo 17-novies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'inviato speciale è individuato nell'ambito del personale di livello dirigenziale dipendente di amministrazioni pubbliche. Per lo svolgimento delle funzioni non spettano emolumenti o compensi, comunque denominati, aggiuntivi oltre a quelli già in godimento, ferma restando la corresponsione del trattamento economico di missione nei limiti spettanti conformemente all'ordinamento di appartenenza.»;

     b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 111.620 per l'anno 2021, euro 211.620 per l'anno 2022 ed euro 111.620 per l'anno 2023.».

 

     Art. 40. Razionalizzazione e semplificazione del sistema di servizio civile universale

     1. Al fine di razionalizzare e semplificare il sistema del servizio civile universale, al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 2:

     1) alla lettera a), le parole «per piani annuali, articolati» sono soppresse;

     2) la lettera b) è abrogata;

     b) all'articolo 4:

     1) al comma 1, le parole «modulato per Piani annuali ed» sono sostituite dalle seguenti: «, suscettibile di aggiornamento annuale,»;

     2) al comma 2, le parole «e i Piani annuali tengono conto» sono sostituite delle seguenti: «tiene conto»;

     3) al comma 3, le parole «e i Piani annuali, in relazione a ciascun anno» sono soppresse e la parola «contengono» è sostituita dalla seguente: «contiene»;

     4) al comma 4, le parole «ed i Piani annuali sono predisposti» sono sostituite dalle seguenti: «è predisposto» e le parole «sono approvati» sono sostituite dalle seguenti: «è approvato»;

     c) all'articolo 5:

     1) al comma 5, le parole «e nei limiti della programmazione finanziaria prevista all'articolo 24» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I programmi di intervento da finanziare sono individuati ogni anno con decreto dipartimentale sulla base delle risorse disponibili indicate nel documento di programmazione finanziaria, di cui all'articolo 24.»;

     2) al comma 7, le parole «dai Piani» sono sostituite dalle seguenti: «dal Piano»;

     d) all'articolo 7, comma 1, lettera a), primo periodo, le parole «e dei Piani annuali» sono soppresse.

 

     Art. 40 bis. Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del reddito di cittadinanza. [201]

     1. Nelle more dello svolgimento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al fine di consentire la continuità delle attività di assistenza tecnica per garantire l'avvio e il funzionamento del reddito di cittadinanza nelle fasi iniziali del programma ai sensi dell'articolo 12, comma 3, quinto, sesto e settimo periodo, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, la società ANPAL Servizi Spa è autorizzata a prorogare i contratti stipulati con il personale che opera presso le sedi territoriali delle regioni e delle province autonome per svolgere le predette attività di assistenza tecnica fino al 30 aprile 2022. La proroga di cui al primo periodo avviene nei limiti e a valere sulle risorse assegnate a ciascuna regione ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019 e non ancora utilizzate per le assunzioni ivi previste.

 

Titolo III

GESTIONI COMMISSARIALI, IMPRESE AGRICOLE, E SPORT

Capo I

Gestioni commissariali e Alitalia

 

     Art. 41. Comprensorio Bagnoli-Coroglio

     1. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 6, le parole «decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

     b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

     «10-bis. Ferma restando l'applicazione del comma 9 relativamente alle modalità di approvazione del programma, qualora nella fasi di istruttoria riferite all'elaborazione della proposta di programma, ovvero di attuazione dello stesso, emergano dissensi, dinieghi, opposizioni o altro atto equivalente provenienti da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, il procedimento e non sia previsto un meccanismo di superamento del dissenso, il Commissario straordinario propone al Presidente del Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»;

     c) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

     «11-bis. In riferimento al comprensorio di cui al comma 11, il Commissario straordinario, fino al 31 dicembre 2025, è individuato nel Sindaco pro tempore di Napoli. Il Commissario è nominato a titolo gratuito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con il predetto decreto è, inoltre, definita la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, composta da un contingente massimo di personale pari a dieci unità di livello non dirigenziale e due unità di livello dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si applica, in relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto dall'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ferme restando le predette modalità di reperimento, al personale di livello dirigenziale è riconosciuta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarichi dirigenziali di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonchè un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Detto personale dirigenziale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale. Il Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, può altresì nominare, dal 2022 al 2025, non più di due subcommissari ai quali delegare attività e funzioni proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti cui gli stessi sono preposti. La remunerazione dei sub-commissari è stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura massima, per ciascun sub-commissario, di 75.000 euro lordi onnicomprensivi. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario. Il Commissario e il soggetto attuatore, oltre a quanto previsto dal comma 4, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonchè dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per la struttura di supporto e per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate. Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura si provvede, nel limite di 57.816 euro per l'anno 2021 e di 544.213 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Commissario può avvalersi, per le attività strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi del comune di Napoli, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonchè, mediante convenzione, di altri soggetti a controllo pubblico senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Commissario può altresì avvalersi, in relazione a specifici interventi che richiedano particolari competenze, e nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario per il più celere conseguimento degli obiettivi del programma, di altri Soggetti attuatori, quali concessionari di ser- vizi pubblici e società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico, o altri organismi di diritto pubblico, mediante la stipula di apposite Convenzioni. In tal caso, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Commissario si provvede alla conseguente riduzione dei compensi riconosciuti al Soggetto attuatore di cui comma 12 in relazione agli interventi che sono stati trasferiti.»;

     d) al comma 13, primo periodo, le parole «e delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della cultura» e, al secondo periodo, dopo le parole «al predetto programma» sono inserite le seguenti: «e possono essere sentite le associazioni, i comitati e gli altri soggetti rappresentativi di interessi diffusi, a livello nazionale o locale, il cui scopo associativo sia connesso con le tematiche trattate»;

     e) al comma 13-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Considerata la complessità della pianificazione e la necessità che, ai fini della VAS, siano previamente definiti i profili localizzativi e le azioni che, in ragione della loro pluralità e contestualità, sono suscettibili di generare effetti cumulativi e sinergici, può procedersi alla valutazione integrata della VAS con la VIA. In tal caso la valutazione integrata è effettuata dall'Autorità competente per la VAS e si conclude con un unico provvedimento.»;

     f) dopo il comma 13-bis, sono inseriti i seguenti: «13-bis.1. Il Soggetto attuatore redige e trasmette al Commissario, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un cronoprogramma relativo alle attività di realizzazione di infrastrutture e di rigenerazione urbana dell'area interessata dagli interventi, nonchè delle altre attività di cui al comma 3, che è approvato con proprio provvedimento dal Commissario entro i successivi quindici giorni. Gli interventi da realizzare sono identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il monitoraggio della realizzazione dei predetti interventi è effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il Commissario, in caso di mancata trasmissione del cronoprogramma nonchè di mancato rispetto dello stesso, dispone, con proprio provvedimento, la riduzione dei compensi spettanti, nell'ambito delle Convenzioni vigenti, al Soggetto attuatore sino al massimo del 50 per cento.

     13-bis.2. In caso di mancato rispetto da parte del soggetto attuatore degli impegni finalizzati all'elaborazione e all'attuazione del programma, o di suoi stralci, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti del suddetto programma, nonchè qualora sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali previsti dallo stesso, il Commissario straordinario, informata la cabina di regia di cui al comma 13, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, il Commissario straordinario, sentita la cabina di regia, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina altro soggetto attuatore, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi delle società in controllo pubblico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni pubbliche. In relazione a tali interventi al Soggetto attuatore inadempiente non sono riconosciuti compensi. In caso di gravi e reiterati inadempimenti il Commissario straordinario, sentita la cabina di regia, può proporre la revoca dell'incarico di Soggetto attuatore, come individuato ai sensi del comma 12. Detta revoca e la contestuale individuazione del nuovo soggetto attuatore sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.»;

     g) dopo il comma 13-quater è aggiunto il seguente: «13-quinquies. Gli interventi relativi alle aree del comprensorio BagnoliCoroglio, in ragione della loro particolare complessità e della rilevanza strategica per lo sviluppo dell'area, sono ricompresi tra quelli per i quali si applicano le procedure speciali previste in particolare dagli articoli 18 e 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonchè le ulteriori misure di semplificazione e accelerazione previste dalla parte II, titoli primo, terzo e quarto, del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021.» [202].

     2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il soggetto attuatore di cui all'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, consegna al nuovo Commissario il quadro degli interventi già realizzati, programmati e in corso di realizzazione, con indicazione del Codice Unico di Progetto, dei relativi costi e fonti di finanziamento sulla base delle risultanze del sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonchè delle criticità emerse nella realizzazione degli interventi previsti.

 

     Art. 42. Città di Taranto

     1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al secondo periodo, le parole «un anno, prorogabile» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni, prorogabili sino al 31 dicembre 2023»;

     b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è definita la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, composta da un contingente massimo di personale pari a cinque unità di livello non dirigenziale, e una unità di livello dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si applica, in relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto dall'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ferme restando le predette modalità di reperimento, al personale di livello dirigenziale è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarico dirigenziale di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonchè un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Detto personale dirigenziale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario. Il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle norme in materia ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonchè dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In caso di dissensi, dinieghi, opposizioni o altro atto equivalente provenienti da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte il procedimento, e non sia previsto un meccanismo di superamento del dissenso, il Commissario straordinario propone al Presidente del Consiglio dei ministri le opportune iniziative. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura commissariale di cui al presente comma si provvede nel limite di 28.908 euro per l'anno 2021 e di 173.448 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.» [203].

 

     Art. 43. Potenziamento della struttura del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive

     1. All'articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole «ivi inclusi i membri della Struttura di supporto di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «eccetto i subcommissari eventualmente individuati dal Commissario unico ai sensi del comma 3-bis»;

     b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. Le funzioni e le attività del Commissario unico di cui al comma 1 sono estese su richiesta delle singole regioni agli interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale, nonchè su richiesta del Ministero della transizione ecologica agli interventi di bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale, limitatamente ai soli interventi per i quali sono stati già previsti finanziamenti a legislazione vigente con contestuale trasferimento delle relative risorse da parte degli enti richiedenti. Sulla base di intese ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene predisposto un elenco dei siti con priorità di intervento che saranno oggetto di risanamento da parte del Commissario unico.»;

     c) al comma 3, le parole «dodici unità» sono sostituite dalle seguenti: «quindici unità»;

     d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. Il Commissario unico può avvalersi di subcommissari, fino al numero massimo di tre, individuati tra i componenti della struttura di supporto di cui al comma 3, che operano sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario unico. A ciascun subcommissario è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 30.000 euro annui. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 324.000 euro annui» [204].

     2. Agli oneri di cui al comma 1, lettera d), pari a 324.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

     Art. 43 bis. Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato [205]

     1. L'importo di 35 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 4 novembre 2021 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2021, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2020.

     2. Il Commissario straordinario provvede con ordinanza a destinare le risorse di cui al comma 1 del presente articolo e quelle già versate nella contabilità speciale ai sensi del comma 412 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al finanziamento di interventi, anche infrastrutturali, per il recupero del tessuto socioeconomico delle aree colpite dagli eventi sismici, da coordinare con gli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente comma, una quota non superiore a 10 milioni di euro delle risorse di cui al comma 1 può essere destinata agli oneri strettamente connessi all'attuazione degli interventi medesimi [206].

 

     Art. 43 ter. Modifica all'articolo 18-quater del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, in materia di credito d'imposta per investimenti nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 [207]

     1. Al comma 3 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta di cui al comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"».

 

     Art. 43 quater. Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del servizio sanitario della regione Calabria [208]

     1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, le parole da: «, nel termine di trenta giorni» fino a: «sessanta giorni,» sono soppresse;

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. I progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, qualunque sia il livello di progettazione raggiunto, compresi gli interventi già inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del Programma di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e gli interventi inseriti negli accordi di programma già sottoscritti ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonchè gli altri programmi sottoscritti con il Ministero della salute, sono attuati dal Commissario ad acta anche avvalendosi allo scopo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia, previo parere dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Ove necessario in relazione alla complessità degli interventi, il Commissario ad acta può nominare esperti individuati all'esito di una selezione comparativa effettuata mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità, nel rispetto delle previsioni del quadro economico generale degli interventi».

 

     Art. 44. Disposizioni concernenti la società Alitalia in amministrazione straordinaria [209]

     1. Il fondo di cui all'articolo 11-quater, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, può essere utilizzato, nei limiti dello stanziamento ivi previsto, anche per il rimborso degli indennizzi dei titolari di titoli di viaggio non utilizzati nonchè voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria, anche non connessi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'indennizzo è erogato nell'ipotesi in cui non sia garantito al contraente un analogo servizio di trasporto ed è quantificato in misura non superiore all'importo del titolo di viaggio. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico provvede al trasferimento all'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e all'Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria delle risorse sulla base di specifica richiesta dei Commissari straordinari che quantifica l'ammontare complessivo dei titoli, voucher o analoghi titoli oggetto di rimborso nel corso dell'anno 2021.

 

     Art. 44 bis. Disposizioni urgenti in materia di accelerazione delle procedure della gestione commissariale di liquidazione di società pubbliche [210]

     1. Al fine di accelerare le procedure della gestione commissariale di liquidazione di società pubbliche, all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 132 sono inseriti i seguenti:

     «132-bis. Al fine di accelerare la chiusura della procedura di liquidazione della società di cui al comma 126 del presente articolo, agevolando in tal modo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni socie il relativo avanzo di liquidazione, il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, trasmette alle amministrazioni socie, entro il 31 gennaio 2022, il rendiconto finale delle attività liquidatorie alla data del 31 dicembre 2021, unitamente a un prospetto concernente l'individuazione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, sorti in capo alla società, ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2021. Il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui al citato articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, entro il 28 febbraio 2022, versa all'entrata del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni socie l'avanzo di liquidazione derivante dalla chiusura della liquidazione della stessa società, con esclusione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al precedente periodo, pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al primo periodo del presente comma, pendenti alla data del 31 dicembre 2021, sorti in capo alla società di cui al medesimo articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono trasferiti alla società Fintecna Spa o a diversa società da questa interamente partecipata entro il 30 aprile 2022. Gli atti e le operazioni posti in essere per il trasferimento dei rapporti giuridici di cui al terzo periodo sono esenti da imposizione fiscale diretta e indiretta e dall'applicazione di tasse. La società trasferitaria procede alla liquidazione delle posizioni derivanti dai rapporti giuridici attivi e passivi oggetto di trasferimento ai sensi del terzo periodo, subentrando altresì nei contenziosi pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti ai sensi del terzo periodo alla società Fintecna Spa o a diversa società da questa interamente partecipata costituiscono un unico patrimonio separato rispetto sia al patrimonio della società trasferitaria, sia ai patrimoni separati ad essa trasferiti in virtù di specifiche disposizioni legislative. La società trasferitaria non risponde in alcun modo con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri sorti in forza dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, trasferiti al patrimonio separato di cui al sesto periodo, ivi compresi quelli da sostenersi per la liquidazione di tale patrimonio. Agli oneri derivanti dal compenso da riconoscere alla società Fintecna Spa o alla diversa società da questa interamente partecipata per la liquidazione dei rapporti giuridici trasferiti ai sensi del terzo periodo, da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura comunque complessivamente non superiore a 500.000 euro, si provvede a valere sulle risorse affluite al patrimonio separato. Alla cessazione dei rapporti attivi, passivi, contenziosi e processuali trasferiti al patrimonio separato, la società trasferitaria procede al versamento delle eventuali somme attive al Ministero dell'economia e delle finanze, alla regione Lombardia, al comune di Milano, alla città metropolitana di Milano e alla camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, per ciascuno in proporzione alla partecipazione al capitale della società di cui al primo periodo del presente comma. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     132-ter. All'articolo 1, comma 58, lettera e), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il terzo periodo è soppresso. All'articolo 7-sexies del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il comma 2 è abrogato»;

     b) i commi 415, 416 e 417 sono abrogati.

     2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale della società Fintecna Spa, ferma restando l'autonomia finanziaria e operativa della società, alla stessa non si applicano i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'Istituto nazionale di statistica di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

Capo II

Imprese agricole

 

     Art. 45. Compensazione per le imprese agricole

     1. All'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il comma 16 è sostituito dal seguente:

     «16. Fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, per le imprese agricole, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nell'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e nell'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. A tale fine, l'istituto previdenziale comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'istituto previdenziale.».

 

Capo III

Sport

 

     Art. 46. Fondi per il rilancio del sistema sportivo

     1. Al fine di potenziare il supporto agli organismi sportivi e consentire la ripresa delle relative attività, per l'anno 2021, è riconosciuto un contributo di euro 27.200.000 in favore della società Sport e Salute S.p.A., destinato al finanziamento degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma 630, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.145. All'onere derivante dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 27.200.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 [211].

 

     Art. 46 bis. Finanziamento di organismi sportivi per la promozione dell'attività sportiva di base [212]

     1. Al fine di promuovere l'adozione di uno stile di vita sano e attivo per tutte le fasce della popolazione, con particolare riferimento alla fase post-pandemica, una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è destinata agli organismi sportivi di cui al terzo periodo dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la promozione e la realizzazione dell'attività sportiva di base in tutto il territorio nazionale.

     2. Fermo restando il riparto dei fondi ordinari disposto dal comma 561 e attribuito con il decreto di cui al comma 562 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse aggiuntive di cui al comma 1 del presente articolo sono assegnate con ulteriore decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di sport che ne individua i criteri e le modalità attuative. Ai fini attuativi, l'Autorità di Governo competente in materia di sport si avvale della società Sport e salute Spa [213].

 

Titolo IV

INVESTIMENTI E RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE ANTIMAFIA Capo I

Investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia

 

     Art. 47. Amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario delle aziende

     1. All'articolo 34-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui risultino applicate le misure previste dall'articolo 94-bis, il tribunale valuta se adottare in loro sostituzione il provvedimento di cui al comma 2, lettera b)»;

     b) al comma 6, secondo periodo, le parole «Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente e» sono sostituite dalle seguenti: «Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente, il prefetto che ha adottato l'informazione antimafia interdittiva nonchè»;

     c) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del presente articolo sospende il termine di cui all'articolo 92, comma 2, nonchè gli effetti di cui all'articolo 94. Lo stesso provvedimento è comunicato dalla cancelleria del tribunale al prefetto della provincia in cui ha sede legale l'impresa, ai fini dell'aggiornamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui all'articolo 96, ed è valutato anche ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis nei successivi cinque anni.» [214].

 

     Art. 48. Contraddittorio nel procedimento di rilascio dell'interdittiva antimafia

     1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 92:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia»;

     2) il comma 2-bis è sostituito dai seguenti:

     «2-bis. Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Con tale comunicazione è assegnato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonchè per richiedere l'audizione, da effettuare secondo le modalità previste dall'articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. La predetta comunicazione sospende, con decorrenza dalla relativa data di invio, il termine di cui all'articolo 92, comma 2. La procedura del contraddittorio si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione.

     2-ter. Al termine della procedura in contraddittorio di cui al comma 2-bis, il prefetto, ove non proceda al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria:

     a) dispone l'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, dandone comunicazione, entro cinque giorni, all'interessato secondo le modalità stabilite dall'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale;

     b) adotta l'informazione antimafia interdittiva, procedendo alla comunicazione all'interessato entro il termine e con le modalità di cui alla lettera a), nel caso di sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. Il prefetto, adottata l'informazione antimafia interdittiva ai sensi della presente lettera, verifica altresì la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.

     2-quater. Nel periodo tra la ricezione della comunicazione di cui al comma 2-bis e la conclusione della procedura in contraddittorio, il cambiamento di sede, di denominazione, della ragione o dell'oggetto sociale, della composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, la sostituzione degli organi sociali, della rappresentanza legale della società nonchè della titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque qualsiasi variazione dell'assetto sociale, organizzativo, gestionale e patrimoniale delle società e imprese interessate dai tentativi di infiltrazione mafiosa possono essere oggetto di valutazione ai fini dell'adozione dell'informazione interdittiva antimafia.»;

     b) all'articolo 93, il comma 7 è sostituito dal seguente:

     «7. Il prefetto competente all'adozione dell'informazione antimafia, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite nel corso dell'accesso, può invitare in sede di audizione personale i soggetti interessati a produrre ogni informazione ritenuta utile, anche allegando elementi documentali, qualora non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento ovvero esigenze di tutela di informazioni che, se disvelate, siano suscettibili di pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri procedimenti amministrativi finalizzati alla prevenzione delle infiltrazione mafiose.» [215].

 

     Art. 48 bis. Ulteriori disposizioni in materia di documentazione antimafia [216]

     1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: «europei o» sono sostituite dalle seguenti: «europei per un importo superiore a 25.000 euro o di fondi»;

     b) all'articolo 91, comma 1-bis, la parola: «5.000» è sostituita dalla seguente: «25.000».

 

     Art. 49. Prevenzione collaborativa

     1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 94, è inserito il seguente:

     «Art. 94 bis. (Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale). - 1. Il prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all'impresa, società o associazione interessata, con provvedimento motivato, l'osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più delle seguenti misure:

     a) adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, atte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale;

     b) comunicare al gruppo interforze istituito presso la prefettura competente per il luogo di sede legale o di residenza, entro quindici giorni dal loro compimento, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali conferiti, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, di valore non inferiore a 5.000 euro o di valore superiore stabilito dal prefetto, sentito il predetto gruppo interforze, in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume di affari dell'impresa;

     c) per le società di capitali o di persone, comunicare al gruppo interforze i finanziamenti, in qualsiasi forma, eventualmente erogati da parte dei soci o di terzi;

     d) comunicare al gruppo interforze i contratti di associazione in partecipazione stipulati;

     e) utilizzare un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, per gli atti di pagamento e riscossione di cui alla lettera b), nonchè per i finanziamenti di cui alla lettera c), osservando, per i pagamenti previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, le modalità indicate nella stessa norma.

     2. Il prefetto, in aggiunta alle misure di cui al comma 1, può nominare, anche d'ufficio, uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, individuati nell'albo di cui all'articolo 35, comma 2-bis, con il compito di svolgere funzioni di supporto finalizzate all'attuazione delle misure di prevenzione collaborativa. Agli esperti di cui al primo periodo spetta un compenso, determinato con il decreto di nomina, non superiore al 50 per cento di quello liquidabile sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa, società o associazione.

     3. Le misure di cui al presente articolo cessano di essere applicate se il tribunale dispone il controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis, comma 2, lettera b). Del periodo di loro esecuzione può tenersi conto ai fini della determinazione della durata del controllo giudiziario.

     4. Alla scadenza del termine di durata delle misure di cui al presente articolo, il prefetto, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria ed effettua le conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

     5. Le misure di cui al presente articolo sono annotate in un'apposita sezione della banca dati di cui all'articolo 96, a cui è precluso l'accesso ai soggetti privati sottoscrittori di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 83-bis, e sono comunicate dal prefetto alla cancelleria del tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione.» [217].

     2. Le disposizioni dell'articolo 94-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti amministrativi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stato effettuato l'accesso alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e non è stata ancora rilasciata l'informazione antimafia [218].

     2-bis. Le misure adottate ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere in ogni momento revocate o modificate e non impediscono l'adozione dell'informativa antimafia interdittiva [219].

 

     Art. 49 bis. Cambiamento della sede del soggetto sottoposto a verifica per il rilascio della comunicazione antimafia [220]

     1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 86:

     1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. I legali rappresentati degli organismi societari hanno l'obbligo di comunicare al prefetto e ai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, nelle more dell'emanazione della documentazione antimafia, l'intervenuto cambiamento della sede dell'impresa, trasmettendo gli atti dai quali esso risulta»;

     2) al comma 4, le parole: «dell'obbligo di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «degli obblighi di cui ai commi 3 e 3-bis»;

     b) all'articolo 87, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Il mutamento della sede legale o della sede secondaria con rappresentanza del soggetto sottoposto a verifica, successivo alla richiesta della pubblica amministrazione interessata, non comporta il cambiamento della competenza del prefetto cui spetta il rilascio della comunicazione antimafia, come determinata ai sensi del comma 2».

 

Titolo V

ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

Abrogazioni e disposizioni finali

 

     Art. 50. Abrogazioni

     1. All'articolo 76, comma 1, lettera a-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole «e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica» sono sostituite dalle seguenti: «individuato ai sensi dell'articolo 514 del codice di procedura civile» [221].

     2. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole «, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore dell'Agenzia per l'Italia Digitale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse;

     b) al comma 2, dopo le parole «Italia Digitale,» sono inserite le seguenti: «due componenti indicati dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale,».

     3. L'articolo 194-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogato.

     4. All'articolo 41-quater del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 1 è abrogato.

     5. All'articolo 1 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, i commi 1 e 2-bis sono abrogati.

 

     Art. 51. Disposizioni finanziarie

     1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [222].

 

     Art. 51 bis. Clausola di salvaguardia [223]

     1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

 

     Art. 52. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

     Allegato 1 [224]

     (art. 21, comma 3)

 

 

 

     Tabella 1 [225]

     (Articolo 31-bis, comma 1)

 

Fascia demografica

Percentuale

1.500.000 abitanti e oltre

0,25

250.000-1.499.999 abitanti

0,3

60.000-249.999 abitanti

0,5

10.000-59.999 abitanti

1

5.000-9.999 abitanti

1,6

3.000-4.999 abitanti

1,8

2.000-2.999 abitanti

2,4

1.000-1.999 abitanti

2,9

Meno di 1.000 abitanti

3,5».

 

 

 

 

 

Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152. (TESTO ORIGINALE)

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

     Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

     Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza coerentemente con il relativo cronoprogramma di tale Piano;

     Considerata la straordinaria necessità e urgenza di un'ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del Piano, nonchè di adottare misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre apposite e più incisive misure in tema di sistema di prevenzione antimafia, coesione territoriale, gestioni commissariali, organizzazione della giustizia, sostegno alle imprese agricole e agli organismi sportivi;

     Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 27 e 28 ottobre 2021;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri del turismo, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della transizione ecologica, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per il Sud e la coesione territoriale, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la pubblica amministrazione, dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali e della giustizia;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Titolo I

Misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR per il 2021

Capo I

Turismo

 

     Art. 1. Contributi e credito d'imposta per le imprese turistiche

     1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale «Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit» Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto, in favore dei soggetti di cui al comma 4, un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all'80 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024.

     2. Per i soggetti di cui al comma 4 è riconosciuto altresì un contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che può essere aumentato anche cumulativamente:

     a) fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l'intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell'importo totale dell'intervento;

     b) fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l'impresa o la società abbia i requisiti previsti dall'articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l'imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo. Ai fini della presente lettera, per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda;

     c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

     3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 8, non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi di cui al comma 5. L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un'anticipazione non superiore al 30 per cento del contributo a fondo perduto a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria statale, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione.

     4. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle strutture ricettive all'aria aperta, nonchè alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.

     5. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute, ivi incluso il servizio di progettazione, per eseguire, nel rispetto dei principi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, stipulata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, i seguenti interventi:

     a) interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;

     b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;

     c) interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b);

     d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;

     e) spese per la digitalizzazione previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

     6. Gli interventi di cui al comma 5 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento 18 giugno 2020, n. 852.

     7. Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non coperte dagli incentivi di cui ai commi 1 e 2, è possibile fruire anche del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017 recante «Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018, a condizione che almeno il 50 per cento di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto delle disponibilità a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche.

     8. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al terzo periodo, il Ministero del turismo, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, unitamente a quello del contributo a fondo perduto, nonchè le eventuali variazioni e revoche. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, il Ministero del turismo provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Il Ministero del turismo provvede alle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

     9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero del turismo, pubblica un avviso contenente le modalità applicative per l'erogazione degli incentivi previsti dai commi 1 e 2, ivi inclusa l'individuazione delle spese considerate eleggibili ai fini della determinazione dei predetti incentivi. Ferma restando la disciplina di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017 per quanto previsto ai sensi del comma 7, gli interessati presentano, in via telematica, apposita domanda in cui dichiarano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il possesso dei requisiti necessari per la fruizione degli incentivi.

     10. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi, secondo l'ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. L'esaurimento delle risorse è comunicato con avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo.

     11. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche in relazione ad interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     12. Agli interventi conclusi prima dell'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, ai fini del credito d'imposta e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le disposizioni di cui all'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

     13. Per il finanziamento del credito di imposta di cui al comma 1 è ulteriormente autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Conseguentemente, all'articolo 79, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «per i tre periodi d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «per i due periodi d'imposta».

     14. Gli incentivi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2, sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19». Il Ministero del turismo provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al registro nazionale aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     15. Per le medesime finalità di cui al comma 1, tenuto conto degli obiettivi di cui al presente articolo e del grado di raggiungimento degli stessi, il Ministero del turismo, con decreto da emanare entro il 31 marzo 2025, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede ad aggiornare gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.

     16. Sono abrogati i commi 2-ter e 5, dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 [226].

     17. Agli oneri derivanti dal comma 10 si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. L'attuazione dell'intervento garantisce il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

 

     Art. 2. Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico

     1. Per l'attuazione della linea progettuale «Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI del turismo (Sezione speciale "turismo" del Fondo di garanzia per le PMI»), Misura M1C3, investimento 4.2.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una «Sezione Speciale Turismo» per la concessione di garanzie ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un'attività nel settore turistico, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, 58 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. La concessione di garanzie sui finanziamenti erogati, in conformità alla misura M1C3 4.2.4 del PNRR, deve rispettare le disposizioni nazionali e unionali che regolano il meccanismo di funzionamento del fondo, in particolare richiamando la decisione C(2010)4505 del 6 luglio 2010 della Commissione europea e il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In fase di attuazione l'intervento deve rispettare il principio di «non arrecare danno significativo all'ambiente» (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

     2. Le garanzie di cui al comma 1, sono rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti per gli interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel rispetto del principio «non inquinare significativamente», di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01, o per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.

     3. In deroga alla disciplina di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, come autorizzato dalla decisione C(2020)2370 del 13 aprile 2020, alle garanzie di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni:

     a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;

     b) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;

     c) sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499;

     d) la percentuale di copertura della garanzia diretta è determinata ai sensi della disciplina emergenziale prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Successivamente alla scadenza della predetta disciplina, la percentuale di copertura della garanzia diretta è stabilita nella misura massima del 70 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria; tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino all'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria;

     e) la percentuale di copertura della riassicurazione è determinata ai sensi della disciplina emergenziale prevista dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 23 del 2020. Successivamente alla scadenza della predetta disciplina, la percentuale di copertura della riassicurazione è stabilita nella misura massima dell'80 per cento dell'importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento; tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o altro fondo di garanzia per la riassicurazione [227];

     f) sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purchè il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione;

     g) fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019;

     h) la garanzia è concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, purchè la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;

     i) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017;

     l) per operazioni di investimento immobiliare la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

     m) la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate con l'erogazione da parte del soggetto finanziatore da non oltre tre mesi. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

     4. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applica quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248 e dalle disposizioni operative del Fondo.

     5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonchè l'Istituto per il credito sportivo, ove rendano disponibili risorse addizionali rispetto a quelle di cui al presente articolo, concorrono all'incremento della misura della garanzia e della riassicurazione rispettivamente nei limiti di cui al comma 3, lettere d), ed e) e, previo accordo con il Ministero del turismo e Mediocredito Centrale S.p.a., possono provvedere all'istruttoria delle istanze di ammissione agli incentivi di cui al presente articolo.

     6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

 

     Art. 3. Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo

     1. Per l'attuazione della linea progettuale «Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo», Misura M1C3, intervento 4.2.5, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono concessi contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025, in combinazione con i finanziamenti di cui al comma 4.

     2. Sono soggetti beneficiari le imprese di cui all'articolo 1, comma 4, incluse quelle titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l'attività imprenditoriale.

     3. Il contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 è concedibile nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili, nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. Gli interventi di cui al comma 1 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

     4. A copertura della quota di investimenti non assistita dal contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 e dall'eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, è prevista la concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di trentasei mesi, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulla quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilita con delibera del Comitato Interministeriale della Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) ai sensi dell'articolo 1, comma 355, della legge n. 311 del 2004, in aggiunta a finanziamenti bancari, di pari importo e durata, concessi a condizioni di mercato.

     5. Gli incentivi di cui al presente articolo sono alternativi a quelli previsti dall'articolo 1 e, comunque, non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e sono riconosciuti nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID19», di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione.

     6. Con decreto del Ministero del turismo, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni finanziarie del presente articolo, in conformità alla predetta Misura M1C3, intervento 4.2.5, e gli adempimenti relativi alla gestione degli interventi agevolativi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 e all'erogazione del contributo diretto alla spesa. Tale decreto assolve anche a quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 357, della citata legge n. 311 del 2004.

     7. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonchè l'Istituto per il credito sportivo, possono rendere disponibili risorse addizionali rispetto a quelle del Fondo di cui al comma 1, previo accordo con il Ministero del turismo, prevedendo idonee forme di collaborazione per l'istruttoria relativa alle istanze di ammissione agli incentivi di cui al presente articolo presentate a valere sulle predette risorse addizionali.

     8. I finanziamenti attivati per il sostegno degli investimenti di cui al presente articolo, ivi inclusi quelli concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, possono accedere alle garanzie di cui all'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, rilasciate da SACE S.p.a. nei limiti delle disponibilità di risorse a legislazione vigente.

     9. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. All'attuazione del comma 4 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 4. Credito d'imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator

     1. Per l'attuazione della linea progettuale «Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator», Misura M1C3, investimento 4.2.2, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024 per investimenti e attività di sviluppo digitale come previste dall'articolo 9, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 18 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025. In fase di attuazione, l'intervento rispetta il principio di «non arrecare danno significativo all'ambiente» (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852.

     2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

     3. L'incentivo di cui al presente articolo spetta nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 della Commissione europea del 19 marzo 2020, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione. Il Ministero del turismo provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al registro nazionale aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     4. Con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità applicative del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

     5. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

 

Capo II

Infrastrutture ferroviarie, edilizia giudiziaria

 

     Art. 5. Semplificazione delle procedure riguardanti gli investimenti ferroviari

     1. Al fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonchè di ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari, al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1:

     1) il comma 7 è sostituito dal seguente:

     «7. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del contratto di programma di cui all'articolo 15, un documento strategico, con validità di norma quinquennale, recante l'illustrazione delle esigenze in materia di mobilità di passeggeri e merci per ferrovia, delle attività per la gestione e il rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete, nonchè l'individuazione dei criteri di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi e i necessari standard di sicurezza e di resilienza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici. Il documento strategico contiene, altresì, la descrizione degli assi strategici in materia di mobilità ferroviaria, con particolare riferimento a: programmi di sicurezza e di resilienza delle infrastrutture, anche in ottemperanza di specifici obblighi di legge; programmi di sviluppo tecnologico per aumentare la capacità e migliorare le prestazioni con riferimento alla rete Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) di primo e secondo livello; interventi prioritari sulle direttrici, nonchè interventi prioritari da sottoporre a revisione progettuale; attività relative al fondo per la progettazione degli interventi e le relative indicazioni di priorità strategica; individuazione delle priorità strategiche relative ai collegamenti di ultimo miglio dei porti e degli aeroporti; localizzazione degli interventi, con la specifica indicazione di quelli da realizzarsi nelle regioni del Mezzogiorno in conformità agli obbiettivi di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18; le linee strategiche delle sperimentazioni relative alle innovazioni tecnologiche e ambientali; la ricognizione dei fabbisogni per la manutenzione e i servizi per l'infrastruttura ferroviaria; le metodologie di valutazione degli investimenti, con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale e sociale ed e alla accessibilità per le persone con disabilità; i criteri di valutazione delle performances del gestore e delle relative penalità.»;

     2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

     «7-bis. Le Commissioni parlamentari e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si esprimono sul documento strategico nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione, decorso il quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede all'approvazione di detto documento con proprio decreto. Il documento strategico è sottoposto ad aggiornamento dopo tre anni o comunque in caso di mutamento degli scenari di carattere eccezionale, secondo le modalità indicate nel comma 7 e nel presente comma.»;

     b) all'articolo 15:

     1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «per un periodo minimo di cinque anni,» sono inserite le seguenti: «per l'attuazione delle strategie di sviluppo sostenibile dell'infrastruttura ferroviaria nazionale come individuate nel documento di cui all'articolo 1, comma 7, e per definire altresì la programmazione degli investimenti, anche previsti da specifiche disposizioni di legge, relativi alla manutenzione, al rinnovo e alla sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria,»;

     2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene ai profili finanziari, entro il mese di giugno dell'anno precedente all'inizio di ciascun quinquennio programmatorio sottopone lo schema di contratto all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, di seguito CIPESS, che adotta la relativa delibera entro trenta giorni. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili informa l'organismo di regolazione, che si esprime entro quindici giorni relativamente ai profili di competenza, e, mediante il gestore dell'infrastruttura, i richiedenti e, su loro richiesta, i richiedenti potenziali, sul contenuto dello schema di contratto di programma, al fine di consentire agli stessi di esprimersi al riguardo prima che esso sia sottoposto all'approvazione del CIPESS. La delibera del CIPESS è sottoposta al controllo di legittimità da parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 41, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Al fine di permettere una più celere realizzazione degli interventi ferroviari, è ammessa la registrazione anche parziale della delibera del CIPESS, che diviene efficace limitatamente a quanto oggetto di registrazione. In tal caso, il CIPESS può adottare, su richiesta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, una delibera integrativa o modificativa delle parti non registrate. Lo schema di contratto di programma è sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il gestore dell'infrastruttura entro quindici giorni dalla registrazione da parte della Corte dei conti della delibera di approvazione del medesimo schema da parte del CIPESS. Il contratto di programma sottoscritto è trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile al Ministero dell'economia e delle finanze e al CIPESS, con apposita informativa. Gli investimenti ferroviari autorizzati e finanziati da specifiche disposizioni di legge sono inseriti di diritto nel contratto di programma in corso alla data di entrata in vigore di dette disposizioni e ne costituiscono parte integrante. Gli aggiornamenti di cui al comma 2-bis danno evidenza di tali investimenti e dei relativi finanziamenti che vi rimangono vincolati ai sensi delle disposizioni di legge.»;

     3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria provvedono alla sottoscrizione degli aggiornamenti annuali del contratto di programma, in coerenza con quanto previsto dal documento strategico di cui all'articolo 1, comma 7. Gli aggiornamenti di importo pari o inferiore a 5 miliardi di euro complessivi sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informativa al CIPESS. Per gli aggiornamenti di importo superiore a 5 miliardi di euro, al netto delle risorse finalizzate per legge a specifici interventi, si applica la procedura di cui al comma 2.

     2-ter. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferisce annualmente alle Camere sullo stato di attuazione dei contratti di programma.»;

     4) al comma 5, primo periodo, le parole «della Strategia di cui all'articolo 1, comma 7,» sono sostituite dalle seguenti: «del documento strategico di cui all'articolo 1, comma 7,».

     2. In relazione al periodo programmatorio 2022-2026, il documento di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 entro il 31 dicembre 2021 e lo schema di contratto di programma di cui all'articolo 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 112 del 2015 è trasmesso al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile entro il 31 marzo 2022.

     3. Alla legge 14 luglio 1993, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il titolo è sostituito dal seguente: «Disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato italiane S.p.A.»;

     b) all'articolo 1:

     1) al comma 1, le parole «i contratti di programma e» sono soppresse;

     2) il comma 2-bis è abrogato;

     3) al comma 3 le parole «di programma» sono sostituite dalle seguenti: «di servizio».

 

     Art. 6. Approvazione dei progetti ferroviari e di edilizia giudiziaria

     1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo l'articolo 53 è inserito il seguente:

     «Art. 53 bis. (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria). - 1. Al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, nonchè degli interventi relativi alla edilizia giudiziaria e alle relative infrastrutture di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori può avvenire anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo. In tali casi, la conferenza di servizi di cui all'articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 è svolta in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.

     2. Per gli interventi di edilizia giudiziaria, qualora sia necessario acquisire il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante, esso è acquisito nella medesima conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica.

     3. Per i progetti di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure di valutazione di impatto ambientale sono svolte, in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, nei tempi e secondo le modalità previsti per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. In relazione agli interventi ferroviari di cui all'Allegato IV del presente decreto, per la cui realizzazione è nominato un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, fermo quanto previsto dall'articolo 44, comma 3, si applica, altresì, la riduzione dei termini previsti dal medesimo articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019, compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli previsti dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011. In relazione agli interventi ferroviari diversi da quelli di cui al primo e al secondo periodo, i termini relativi al procedimento per la verifica dell'assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, nonchè del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono ridotti della metà.

     4. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in relazione ai progetti di interventi di cui al comma 1, il termine di cui all'articolo 25, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 è ridotto a quarantacinque giorni. Le risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 1.

     5. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonchè dei successivi livelli progettuali.

     6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano agli interventi ferroviari di cui all'Allegato IV del presente decreto.» [228].

     2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli interventi di cui all'articolo 9 del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121.

 

Capo III

Innovazione tecnologica e transizione digitale

 

     Art. 7. Disposizioni per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale

     1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole «INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.,» sono aggiunte le seguenti: «Difesa servizi S.p.A.,».

     2. All'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, le parole «nonchè per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,» sono soppresse;

     b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della società Difesa servizi S.p.A. di cui all'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in qualità di centrale di committenza, per l'espletamento delle procedure di gara relative all'infrastruttura di cui all'articolo 33-septies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Con apposite convenzioni da stipularsi fra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della difesa e la società Difesa servizi S.p.A.. sono definite le modalità di attuazione del presente comma. Per le attività svolte ai sensi del presente comma, per gli anni dal 2022 al 2026, agli organi di Difesa servizi S.p.A. e ai soggetti, anche esterni, che hanno in essere rapporti di lavoro autonomo o subordinato con la medesima società, il divieto di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica limitatamente ai due anni successivi alla cessazione dell'incarico, rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Per la realizzazione delle attività assegnate a Difesa servizi S.p.A è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.» [229].

     3. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole «o verso l'infrastruttura di cui al comma 4-ter» sono soppresse;

     b) al comma 4, le parole «e 4-ter» sono soppresse;

     c) il comma 4-ter è abrogato.

     4. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente: «f-ter) l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, con riguardo alla sicurezza, alla continuità e allo sviluppo del sistema informatico necessario per l'esercizio dei propri compiti istituzionali.».

     5. La società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata a erogare servizi cloud a favore delle amministrazioni per le quali opera sulla base di affidamenti in house e dell' Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), nonchè delle altre amministrazioni centrali che già fruiscono di detti servizi sulla base di specifiche disposizioni normative e delle convenzioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la possibilità di avvalersi della predetta società per altre tipologie di servizi ai sensi dell'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dal presente articolo. Resta altresì ferma la possibilità per la predetta società di erogare servizi cloud a favore del Ministero dell'istruzione sulla base della convenzione già autorizzata ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     6. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera b), pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

 

Capo IV

Procedure di spesa

 

     Art. 8. Fondo ripresa resilienza Italia

     1. Per l'attuazione delle linee progettuali Piani urbani integrati - Fondo di Fondi della BEI - M5C2, intervento 2.2 b) e Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) - M1C3 intervento 4.2.3 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è autorizzata la costituzione di un Fondo dei Fondi denominato «Fondo ripresa resilienza Italia» del quale lo Stato italiano è contributore unico e la cui gestione è affidata alla Banca europea per gli investimenti ai sensi del regolamento (UE) 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbario 2021, con una dotazione pari a 772 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

     2. Ai fini dell'immediata operatività del «Fondo ripresa resilienza Italia» di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con la Banca europea per gli investimenti uno o più accordi necessari a consentire la sua costituzione ed a trasferire le risorse del Fondo su di un conto corrente infruttifero appositamente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla Banca europea per gli investimenti quale gestore del Fondo di Fondi.

     3. Con apposito accordo di finanziamento viene conferita la gestione del «Fondo ripresa resilienza Italia» di cui al comma 1 alla Banca europea per gli investimenti e vengono definiti, tra l'altro, le modalità ed i criteri di gestione delle risorse da parte della Banca, nel rispetto dei principi e degli obblighi riferiti all'attuazione del PNRR, ivi compreso il principio di «non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH), le priorità e la strategia di investimento del Fondo, i criteri di ammissibilità per i beneficiari e di selezione mediante avviso pubblico, i compiti ed i poteri del Comitato per gli investimenti di cui al comma 4, nonchè i settori target in cui investire.

     4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito il Comitato per gli investimenti, presieduto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto struttura di coordinamento centrale per l'implementazione del PNRR, composto da rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e per settori target del Fondo. Per la partecipazione al predetto organismo non sono previsti compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza nè alcun tipo di emolumento.

     5. Una quota del Fondo di cui al comma 1, fino ad un massimo del 5 per cento dell'importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali in prestiti e fino ad un massimo del 7 per cento dell'importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali in investimenti in equity e quasi-equity, può essere destinata agli oneri di gestione connessi all'attività oggetto degli accordi di cui ai commi 2 e 3. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del Fondo sono reinvestite per gli stessi obiettivi e le stesse priorità strategiche, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

     6. Al fine di sostenere investimenti coerenti con le finalità del PNRR e con i principi di digitalizzazione, sostenibilità ed efficienza energetica, nell'ambito del «Fondo Ripresa Resilienza Italia» di cui al comma 1 è costituita una sezione denominata «Fondo per il Turismo Sostenibile» con dotazione di 500 milioni di euro per l'attuazione della linea progettuale Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) -M1C3 intervento 4.2.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica per quanto attiene alle linee progettuali riferite al settore turistico.

 

     Art. 9. Rafforzamento ed efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa e miglioramento dell'efficacia dei relativi procedimenti

     1. All'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026. Le risorse dei programmi operativi complementari possono essere utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).».

     2. Ai fini della tempestiva attuazione della Riforma 1.11 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per favorire l'applicazione delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 861, dopo le parole «amministrativa e contabile.» sono inserite le seguenti: «Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.»;

     b) al comma 862, dopo le parole «la contabilità finanziaria,» sono inserite le seguenti: «anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio,»;

     c) al comma 871, dopo le parole «lettera b),» sono inserite le seguenti «e le comunicazioni di cui al comma 867 degli enti che si avvalgono della facoltà prevista dall'ultimo periodo del comma 861,».

     3. Al fine di favorire la produzione di analisi sull'impatto su occupazione e retribuzione del lavoro dipendente e autonomo e su altri fenomeni di interesse settoriale del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tramite la stipula di convenzioni o l'avvio di programmi di ricerca, le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, possono promuovere l'utilizzo a fini di ricerca di dati provenienti da archivi amministrativi e la loro integrazione con informazioni provenienti anche da fonti esterne all'amministrazione originaria.

     4. Le convenzioni stipulate ovvero i programmi di ricerca di cui al comma 3 sono pubblicati nel sito internet istituzionale delle amministrazioni coinvolte e specificano gli scopi perseguiti, i tipi di dati trattati, le fonti utilizzate, le misure di sicurezza, i titolari del trattamento nonchè i tempi di conservazione e ogni altra garanzia adottata per tutelare la riservatezza degli interessati, coerentemente con l'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. In ogni caso, i dati trattati sono privati di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche sottostanti.

     5. Le amministrazioni provvedono alle attività previste dai commi 3 e 4 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

     6. Al fine di consentire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto», di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può disporre anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori dei progetti, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di motivate richieste presentate dalle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR. Per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR.

     7. Le risorse erogate ai sensi del comma 6 sono tempestivamente reintegrate al predetto conto corrente di tesoreria, dalle medesime amministrazioni titolari degli interventi, a valere sui pertinenti stanziamenti di bilancio.

     8. Ai fini del rafforzamento delle attività, degli strumenti di analisi e monitoraggio della spesa pubblica e dei processi di revisione e valutazione della spesa, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è istituito il Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, con funzioni di supporto alle attività di analisi e valutazione della spesa e di proposta all'applicazione dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Comitato opera in relazione alle linee guida stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri e riferisce al Ministro dell'economia e delle finanze. Il Comitato indica i criteri e le metodologie per la definizione dei processi e delle attività di revisione della spesa, nonchè gli obiettivi da perseguire. Al Comitato partecipa il Ragioniere generale dello Stato, che lo presiede, i dirigenti generali da questi delegati e quelli di volta in volta competenti in relazione alla materia trattata, un componente della segreteria tecnica del Ministro dell'economia e delle finanze, un rappresentante della Banca d'Italia, un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (Istat), un rappresentante della Corte dei conti. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati rappresentanti delle pubbliche amministrazioni ed esperti esterni con professionalità inerenti alle materie trattate. La partecipazione alle riunioni del Comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle spese di funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

     9. Per le attività istruttorie e di segreteria del Comitato scientifico di cui al comma 8 e di supporto agli Ispettorati generali connesse ai processi valutativi e di monitoraggio della spesa è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una apposita Unità di missione, che svolge anche attività di segreteria tecnica, cui è preposto un dirigente di livello generale e due dirigenti di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 571.571 annui a decorrere dall'anno 2022 e il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale non generale di cui al presente comma in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     10. Per il rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ivi inclusi l'Unità di missione di cui al comma 9 e i Nuclei di valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonchè per le attività di implementazione dei processi di redazione del bilancio di genere e del bilancio ambientale, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato per il biennio 2021-2022, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 40 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.864.375 annui a decorrere dall'anno 2022.

     11. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può altresì avvalersi del supporto di società a prevalente partecipazione pubblica, nonchè di un contingente massimo di 10 esperti, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata qualificazione professionale, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di euro 500.000. Per le medesime finalità il Dipartimento è autorizzato a stipulare convenzioni con università, enti e istituti di ricerca. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 600.000 a decorrere dall'anno 2022.

     12. Le risorse iscritte nel bilancio dello Stato espressamente finalizzate alla realizzazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza possono essere versate sui conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, laddove richiesto da esigenze di unitarietà e flessibilità di gestione del PNRR.

     13. I fondi esistenti sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 1, commi 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonchè sulle apposite contabilità speciali intestate alle amministrazioni dello Stato per la gestione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Italia non sono soggetti ad esecuzione forzata. Sui fondi ivi depositati non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime.

     14. Le attività connesse alla realizzazione della riforma 1.15 del Piano nazionale di ripresa e resilienza denominata «Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale», inserita nella missione 1, componente 1, dello stesso Piano, sono svolte dalla Struttura di governance istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 35518 del 5 marzo 2020.

     15. Ai fini delle attività di cui al comma 14, ai componenti dello Standard Setter Board, di cui all'articolo 3 della predetta determina del Ragioniere generale dello Stato, è riconosciuto, per gli anni dal 2022 al 2026, un compenso onnicomprensivo, per un importo annuo non superiore a 8.000 euro per singolo componente. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 120.000 per ciascuno degli anni 2022 al 2026. Per il finanziamento delle spese di funzionamento della Struttura di governance, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

     16. Al fine di favorire la partecipazione degli enti territoriali alla definizione della riforma 1.15 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le proposte relative ai principi e gli standard contabili elaborate dallo Standard Setter Board di cui al comma 15 sono trasmesse, per il parere, alla Commissione Arconet di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

     17. Con una o più determine del Ragioniere generale dello Stato, sono apportate le necessarie modifiche alla citata Determina n. 35518 del 5 marzo 2020, al fine di dare attuazione a quanto stabilito dai commi 15 e 16.

     18. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 3.155.946 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e a 3.035.946 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede per 3.155.946 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

     Art. 10. Supporto tecnico operativo per le misure di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

     1. Per l'attuazione delle misure di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituto nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero il «Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108».

     2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

 

Capo V

Zone economiche speciali

 

     Art. 11. Modifiche alla conferenza di servizi per insediamenti ZES e sportello unico ZES

     1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 5:

     1) al comma 1, la lettera a-ter), è sostituita dalla seguente: «a-ter) presso ogni Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 6, opera uno sportello unico digitale presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova attività soggetta all'autorizzazione unica di cui all'articolo 5-bis, presentano il proprio progetto. Lo sportello unico è reso disponibile anche in lingua inglese e opera secondo i migliori standard tecnologici, con carattere di interoperabilità rispetto ai sistemi e alle piattaforme digitali in uso presso gli enti coinvolti nell'istruttoria del procedimento. Ciascun Commissario rende noto, con avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, la data a partire dalla quale lo sportello è reso disponibile. Nelle more della piena operatività dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente competente di cui all'articolo 38 comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, a tal fine, gli enti titolari dei SUAP si raccordano con il Commissario;»;

     2) al comma 1, lettera a-sexies), le parole «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023»;

     3) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Agenzia per la coesione affida i servizi tecnologici per la realizzazione dello sportello unico digitale e per la sua messa in funzione, mediante procedura di evidenza pubblica, ovvero si avvale, mediante convenzione, di piattaforme già in uso ad altri enti o amministrazioni. Gli oneri, nella misura massima di 2,5 milioni di euro, sono posti a carico del PON Governance 2014/2020 e in particolare sulla quota React UE assegnata al programma nello specifico Asse di Assistenza Tecnica e Capacità amministrativa di cui alla Decisione della Commissione Europea C(2021) 7145 del 29 settembre 2021.»;

     b) all'articolo 5-bis:

     1) al comma 3, dopo le parole «in applicazione dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241» sono inserite le seguenti: «e seguenti»;

     2) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ove le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e delle pubblica incolumità, ovvero le amministrazioni delle Regioni, si oppongano alla determinazione motivata di conclusione della conferenza ai sensi dell'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, la riunione di cui al comma 4 di detto articolo è indetta dall'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale, sulla base di una motivata relazione del Commissario della ZES interessata. Le attività propedeutiche e istruttorie necessarie all'individuazione, in esito alla riunione, di una soluzione condivisa alla luce del principio di leale collaborazione, sono svolte dal competente Dipartimento per le politiche di coesione. Se la soluzione condivisa non è raggiunta, l'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale rimette la questione al Consiglio dei ministri con propria proposta motivata, secondo quanto previsto dall'articolo 14-quinquies, comma 6, secondo periodo. Qualora il progetto di insediamento della nuova attività produttiva sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e trovi applicazione l'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla conferenza di servizi indetta dall'Autorità competente partecipa sempre il Commissario della ZES interessata. Ove siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti che abbiamo condotto ad un diniego di autorizzazione, il Commissario può chiedere all'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti.».

 

Capo VI

Università e ricerca

 

     Art. 12. Borse di studio per l'accesso all'università

     1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti, per il periodo di riferimento del PNRR, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, in deroga alle disposizioni del medesimo articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012. Per le finalità di cui al primo periodo, le risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza confluiscono sul fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, e sono ripartite con le modalità ordinariamente previste per il fondo medesimo.

 

     Art. 13. Supporto tecnico al Ministero dell'università e della ricerca

     1. All'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-ter è inserito il seguente:

     «6-ter.1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, ad acquisire, attraverso l'attivazione delle convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT di Consip, servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.».

 

     Art. 14. Ulteriori criteri per l'adeguamento delle classi di laurea

     1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Nell'ambito dei criteri generali di cui al primo periodo, al fine di promuovere l'interdisciplinarietà dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi, una parte dei crediti formativi complessivi può essere riservata ad attività affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari o ad ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del corso di studio. Tali attività possono essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari o altre attività purchè finalizzate all'acquisizione di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio.».

     2. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, con i decreti di cui all'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si provvede alla razionalizzazione e all'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di assicurare la loro rispondenza agli elementi di flessibilità e di interdisciplinarietà di cui al comma 1.

 

     Art. 15. Alloggi per studenti

     1. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3, sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: «Al fine di semplificare e rendere tempestivi ed efficaci la selezione e il monitoraggio degli interventi, le procedure sono effettuate esclusivamente con modalità digitali e attraverso la informatizzazione del processo edilizio e del progetto con l'esclusivo utilizzo di strumenti per la rappresentazione digitale del processo costruttivo. I progetti devono prevedere, a pena di inammissibilità, il numero dei posti letto attesi. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i progetti ammessi a finanziamento e sono assegnate le relative risorse, con conseguente individuazione ed assegnazione dei posti letto riferiti ai singoli progetti.»;

     b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi individuati nella comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono promossi prioritariamente la ristrutturazione, la trasformazione, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, e l'acquisto di strutture ed immobili esistenti con la finalità di perseguire elevati standard ambientali nella costruzione e nella gestione degli interventi.».

 

Titolo II

Ulteriori misure urgenti finalizzate all'accelerazione delle iniziative PNRR

Capo I

Ambiente

 

     Art. 16. Risorse idriche

     1. All'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3, le parole «Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare», sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della transizione ecologica e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali», e dopo le parole «dei costi ambientali e dei costi della risorsa», sono inserite le seguenti: «e dell'inquinamento, conformemente al principio «chi inquina paga»;

     b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

     «3-bis. Con il decreto di cui al comma 3 sono definiti i criteri per incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura, e per sostenere l'uso del sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento.».

     2. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero della transizione ecologica è adottato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano interessate agli interventi ammessi a finanziamento nei rispettivi territori, corredati dai relativi cronoprogrammi, così come risultanti dal sistema di monitoraggio. Gli interventi ammessi al finanziamento sono identificati dai relativi codici unici di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11, commi 2-bis e 2-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il monitoraggio del Piano e degli interventi è effettuato dalle amministrazioni titolari dei CUP con il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e con i sistemi ad esso collegati e gli interventi sono classificati sotto la voce "MITE - Mitigazione del rischio idrogeologico". Con i medesimi decreti di cui al primo periodo sono disciplinate le modalità di trasferimento delle risorse, le riprogrammazioni e le rimodulazioni.»;

     b) al quarto periodo, le parole: «accordo di programma» sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento di individuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico».

     3. All'articolo 36-ter, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: «e dei piani di assetto idrogeologico» sono sostituite dalle seguenti: «dei piani di assetto idrogeologico e della valutazione del rischio a livello nazionale di cui all'articolo 6 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile, nonchè del principio di non arrecare un danno significativo.».

     4. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo è sostituto dal seguente: «Gli interventi di cui al comma 1073, lettera b), sono individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. I medesimi interventi sono individuati attraverso il CUP ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.».

     5. Al comma 3 dell'articolo 17 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole: «da 3.000 euro a 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 40.000 euro»;

     b) al secondo periodo, le parole: «da 300 euro a 1.500» sono sostituite dalle seguenti: «da 400 euro a 2.000 euro».

     6. Allo scopo di garantire lo sviluppo sostenibile dei sistemi idrici sotto il profilo ambientale, per le domande di utilizzazione d'acqua a fini irrigui, nel corso del procedimento di rilascio del relativo titolo, si provvede, su idonea documentazione fornita dal richiedente, alla valutazione d'impatto, anche cumulativo, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, su tutti i corpi idrici potenzialmente interessati. È fatto divieto di espandere il sistema irriguo esistente, anche se finalizzato a conseguire obiettivi di efficienza, se i corpi idrici interessati sono in uno stato inferiore al buono o si prevede, all'esito di una documentata analisi, che lo saranno in base ai cambiamenti climatici, anche con riferimento alla concentrazione di sostanze inquinanti nella specifica evoluzione temporale.

 

     Art. 17. Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani

     1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta un apposito Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, conformemente alle previsioni indicate nella Misura M2C4 - investimento 3.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

     2. Ai fini del Piano d'azione di cui al comma 1 si applicano le definizioni, l'ambito di applicazione e i criteri di assegnazione delle risorse previsti dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

     3. Le informazioni necessarie alla predisposizione del Piano d'azione sono fornite dalle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano, secondo le modalità indicate dal Ministero della transizione ecologica.

 

     Art. 18. Proposta di riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica

     1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 13:

     1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «impatti ambientali significativi,» sono inserite le seguenti: «anche transfrontalieri,» e al secondo periodo, dopo le parole «l'autorità competente, individua» sono inserite le seguenti: «e seleziona»;

     2) al comma 2, la parola «concordato» è sostituita dalle seguenti: «comunicato dall'autorità competente» e le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;

     3) al comma 5, la lettera f) è abrogata;

     b) all'articolo 14, comma 2, le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;

     c) all'articolo 15;

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione»:

     2) al comma 1 le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni».

 

     Art. 19. Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici

     1. Al fine di definire gli obblighi dei produttori in relazione alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici, all'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al secondo periodo:

     1) le parole «del presente decreto relativi al» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione relativi al I, II, III, IV e V»;

     2) dopo le parole «nel disciplinare tecnico,» sono inserite le seguenti: «dei medesimi importi delle quote trattenute dal GSE stesso»;

     b) al terzo periodo, dopo le parole «modalità operative» sono inserite le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

     c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi di ammodernamento tecnologico (revamping), o nei casi di ripotenziamento (repowering) degli impianti fotovoltaici incentivati esistenti, il GSE provvede in ogni caso al trattenimento della garanzia finanziaria di cui all'articolo 40, comma 3, dei moduli fotovoltaici sostituiti o dismessi, fatti salvi i casi in cui i soggetti responsabili abbiano già prestato la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Gli importi trattenuti sono restituiti ai soggetti responsabili degli impianti solo dopo una puntuale verifica della documentazione che attesti la avvenuta e corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici sostituiti o dismessi.».

 

Capo II

Efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio e coesione territoriale

 

     Art. 20. Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio

     1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 29-bis, quarto periodo, le parole «ai commi 32 e 35» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 31-ter, 32 e 35 nonchè di quelli relativi all'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR»;

     b) dopo il comma 31 sono inseriti i seguenti:

     «31-bis. I comuni beneficiari delle misure di cui ai commi 29 e 29-bis, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, utilizzano una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021, comunicati al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

     31-ter. I comuni beneficiari dei contributi rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonchè l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.

     c) al comma 32, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per i contributi relativi al triennio 2022-2024, a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo.»;

     d) al comma 33:

     1) al primo periodo, le parole «per il restante 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti «per il 45 per cento» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per il restante 5 per cento previa verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 35 e del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR.»;

     2) all'ultimo periodo, dopo le parole «avvenga previa» sono inserite le seguenti: «verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 35, nonchè del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR e della»;

     e) dopo il comma 42 sono inseriti i seguenti:

     «42-bis. Le risorse di cui al comma 42, relative agli anni dal 2021 al 2026, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, sono integrate con 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Alle risorse di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021.

     42-ter. Agli oneri di cui al comma 42-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

     42-quater. I comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 42-bis, rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonchè l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.».

     2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 139-bis è inserito il seguente:

     «139-ter. I comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 139 per l'anno 2021, nonchè delle risorse di cui al comma 139-bis, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonchè l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.»;

     b) al comma 145 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di mancato rispetto dei termini di conclusione dei lavori di cui al comma 139-ter.».

     3. Ai fini del rispetto del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, i comuni beneficiari delle risorse di cui al presente articolo assicurano l'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi finanziati, con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi dell'operazione, della localizzazione, dei soggetti correlati all'operazione, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonchè delle milestone e dei target collegati e di ogni altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR. Conservano, altresì, tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit. Per le finalità di cui al presente comma i soggetti attuatori integrano le informazioni presenti sui sistemi di monitoraggio già operativi e conservano la documentazione dei lavori utilizzando le specifiche funzioni previste dal sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

 

     Art. 21. Piani integrati

     1. Al fine di favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, nonchè sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, sono assegnate risorse alle città metropolitane, in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2» nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l'anno 2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 632,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 855,12 milioni di euro per l'anno 2025 e di 754,52 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

     2. Le risorse di cui al comma 1 sono integrate, per gli anni dal 2021 al 2024, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

     3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite tra le città metropolitane in base al peso della radice quadrata della popolazione residente in ciascuna area metropolitana moltiplicata per il quadrato della mediana dell'Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), come da tabella allegata al presente decreto (Allegato 1).

     4. Al fine di rafforzare gli interventi previsti dal comma 1, nell'ambito del «Fondo Ripresa Resilienza Italia» di cui all'articolo 8 è costituita una sezione con dotazione di 272 milioni di euro per l'attuazione della linea progettuale «Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi - M5C2 - Intervento 2.2 b) del Piano nazionale di ripresa e resilienza. È altresì autorizzato il cofinanziamento dei progetti ricompresi nei predetti Piani, con oneri a carico del bilancio dei soggetti attuatori di cui al comma 8, mediante stipula di mutui con BEI, CEB, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e sistema bancario. Restano, comunque, ferme per ciascun ente attuatore le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento per ciascun ente, nonchè l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 18 agosto 2000, n. 267.

     5. Le città metropolitane provvedono ad individuare, sulla base dei criteri di cui ai commi 6, 7 e 8 e nei limiti delle risorse assegnate di cui al comma 3, i progetti finanziabili all'interno della propria area urbana entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle progettualità espresse anche dai comuni appartenenti alla propria area urbana. Resta fermo che nel caso di progettualità espressa dalla città metropolitana la medesima possa avvalersi delle strutture amministrative del comune capoluogo che, pertanto, diviene soggetto attuatore.

     6. I progetti oggetto di finanziamento, il cui costo totale non può essere inferiore a 50 milioni di euro, devono riguardare la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti per finalità di interesse pubblico, il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività culturali e sportive, nonchè interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico.

     7. I progetti oggetto di finanziamento devono, inoltre, a pena di inammissibilità:

     a) intervenire su aree urbane il cui IVSM è superiore a 99 o superiore alla mediana dell'area territoriale;

     b) avere un livello progettuale che assicuri il rispetto dei termini di cui al comma 10 e, in ogni caso, non inferiore alla progettazione preliminare;

     c) assicurare, nel caso di edifici oggetto riuso, rifunzionalizzazione o ristrutturazione, l'incremento di almeno due classi energetiche;

     d) assicurare l'equilibrio tra zone edificate e zone verdi nonchè potenziare l'autonomia delle persone con disabilità e l'inclusione sociale attraverso la promozione di servizi sociali e sanitari a livello locale eliminando, laddove possibile, gli ostacoli all'accesso agli alloggi e alle opportunità di lavoro tenendo conto anche delle nuove possibilità offerte dalle tecnologie;

     e) prevedere la valutazione di conformità alle condizioni collegate al principio del DNSH (Do Not Significant Harm), previsto dall'all'articolo 17 del regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;

     f) prevedere la quantificazione del target obiettivo: metri quadri area interessata all'intervento, intesa come bacino territoriale che beneficia dell'intervento.

     8. I progetti oggetto di finanziamento possono, inoltre, prevedere:

     a) la possibilità di partecipazione dei privati, attraverso il «Fondo Ripresa Resilienza Italia» di cui all'articolo 8 nel limite massimo del 25 per cento del costo totale dell'intervento;

     b) la presenza facoltativa di start-up di servizi pubblici nella proposta progettuale;

     c) la co-progettazione con il terzo settore.

     9. I singoli interventi rientranti nei progetti integrati, di cui al comma 6, sono identificati da CUP, di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, associati attraverso modalità guidate (template) messe a disposizione dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'interno del Sistema CUP, secondo le specifiche fornite dal Ministero dell'interno - Direzione centrale per la finanza locale. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le città metropolitane comunicano al Ministero dell'interno - Direzione centrale per la finanza locale i progetti integrati finanziabili, completi dei soggetti attuatori, dei CUP identificativi dei singoli interventi, del cronoprogramma di attuazione degli stessi. A tal fine, con decreto del Ministero dell'interno - Direzione centrale per la finanza locale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è approvato il modello di presentazione delle proposte progettuali integrate, contenente le indicazioni per una corretta classificazione dei progetti integrati e dei singoli interventi che ne fanno parte, all'interno dell'anagrafica CUP.

     10. Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono assegnate le risorse ai soggetti attuatori per ciascun progetto integrato oggetto di finanziamento, di cui al comma 6, e per i singoli interventi che ne fanno parte (identificati da CUP) ed è siglato uno specifico «atto di adesione ed obbligo» contenente i criteri, indirizzi ed i relativi obblighi che regolano il rapporto con i soggetti attuatori. L'atto di adesione ed obbligo ed il decreto di cui al primo periodo disciplinano altresì i termini di avvio e conclusione dei lavori (marzo 2026), le modalità di erogazione e revoca delle risorse, i contenuti essenziali della documentazione di gara per il rispetto DNSH (Do Not Significant Harm), previsto dall'articolo 17 del regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, ed ogni altro elemento utile per il rispetto delle disposizioni riportate nel PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in base alle indicazioni riportate nell'atto di adesione ed obbligo di cui al primo periodo, e l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio. A seguito dell'assegnazione delle risorse, il Ministero dell'interno trasmette al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri la lista dei CUP finanziati all'interno di ciascun piano integrato, per l'aggiornamento dell'anagrafe dei progetti nel sistema CUP.

     11. Ai fini del rispetto del regolamento (UE) 2021/241, i soggetti attuatori assicurano l'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento attuativo degli interventi finanziati con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi dell'operazione, della localizzazione, dei soggetti correlati all'operazione, delle informazioni inerenti le procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonchè dei milestone e target collegati e di ogni altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR. Conservano, altresì, tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit, ivi inclusi quelli relativi all'individuazione delle progettualità di cui al comma 5.

 

     Art. 22. Misure per agevolare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico

     1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'assegnazione e al trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nella misura di 800 milioni di euro, finalizzate all'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il cui coordinamento è attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dei piani definiti d'intesa tra il citato Dipartimento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2017. Con il medesimo decreto sono disciplinate anche le modalità di impiego delle citate risorse finanziarie e le relative modalità di gestione contabile.

 

     Art. 23. Utilizzo risorse del Fondo Sviluppo e Coesione ed estensione delle procedure PNRR

     1. All'articolo 1, comma 178, lettera d), sesto periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole «di immediato avvio dei lavori» sono inserite le seguenti: «o il completamento di interventi in corso, così come risultanti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, fermi restando i requisiti di addizionalità e di ammissibilità della spesa a decorrere dal 1° gennaio 2021».

 

Capo III

Scuole innovative, progetti di rilevante interesse nazionale e mobilità dei docenti universitari

 

     Art. 24. Progettazione di scuole innovative

     1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici, è prevista l'indizione di un concorso di progettazione di cui al Titolo VI, Capo IV, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale concorso è indetto dal Ministero dell'istruzione per le aree geografiche e gli enti locali individuati a seguito della procedura selettiva per l'attuazione delle misure della Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1. In fase di attuazione l'intervento deve rispettare il principio di «non arrecare danno significativo all'ambiente» (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

     2. Il concorso di progettazione è articolato in due gradi. Il primo grado è finalizzato alla presentazione di proposte di idee progettuali legate agli obiettivi di cui al comma 1. Il secondo grado, cui accedono le migliori proposte di idee progettuali, è volto alla predisposizione di progetti di fattibilità tecnica ed economica per ciascuno degli interventi individuati a seguito della procedura selettiva di cui al comma 1. L'intera procedura del concorso di progettazione deve concludersi entro centosessanta giorni dalla pubblicazione del bando di concorso, oltre il quale gli enti locali possono procedere autonomamente allo sviluppo della progettazione. Al termine del concorso di progettazione, tali progetti di fattibilità tecnica ed economica divengono di proprietà degli enti locali che attuano gli interventi. Ai vincitori del concorso di progettazione è corrisposto un premio ed è affidata, da parte dei suddetti enti locali, la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, nonchè la direzione dei lavori. Al fine di rispettare le tempistiche del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del concorso di progettazione sono nominate Commissioni giudicatrici per aree geografiche per il cui funzionamento è previsto un compenso definito con decreto del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite massimo complessivo di euro 2.340.000,00.

     3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 6.573.240 euro per l'anno 2022 e 9.861.360 euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 4.233.240 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e quanto a 2.340.000 euro per l'anno 2022 e 9.861.360 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

     4. Le risorse di cui al Programma operativo complementare «Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020 del Ministero dell'istruzione sono trasferite, per l'importo di euro 62.824.159,15, al Programma operativo complementare «Governance e Capacità istituzionale» 2014-2020 dell'Agenzia per la coesione territoriale, sulla base di intesa tra il Ministro dell'istruzione e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, per l'attuazione di misure di supporto alle istituzioni scolastiche e agli interventi di edilizia scolastica nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, individuati dal Ministero dell'istruzione in accordo con l'Agenzia per la coesione territoriale.

     5. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al completamento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, in deroga ai regolamenti di organizzazione vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e nelle more del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 64, comma 6-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, possono essere posti alle dipendenze dell'apposita unità di missione di livello dirigenziale generale istituita dal Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale del Ministero già esistenti e il cui ambito funzionale sia coerente con gli obiettivi e le finalità del Piano, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     6. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 55, comma 1:

     1) alla lettera a), dopo il numero 1) è inserito il seguente: «1-bis) Il Ministero dell'istruzione comunica al Prefetto competente per territorio gli interventi che ha autorizzato affinchè il Prefetto possa monitorarne l'attuazione da parte degli enti locali mediante l'attivazione di tavoli di coordinamento finalizzati all'efficace realizzazione delle attività;»;

     2) alla lettera b), numero 1), dopo le parole «del 12 febbraio 2021,» sono aggiunte le seguenti: «nonchè dal regolamento (UE) 2020/2221, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020,»;

     b) all'articolo 64, comma 6-sexies, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al primo periodo, le tre posizioni dirigenziali di livello generale sono temporaneamente assegnate nel numero di una all'Ufficio di gabinetto e due ai rispettivi dipartimenti del Ministero dell'istruzione, per lo svolgimento di un incarico di studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.».

 

     Art. 25. Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)

     1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 238, comma 4, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, le risorse di cui al secondo periodo, limitatamente all'anno 2021, possono essere utilizzate al fine di consentire lo scorrimento delle graduatorie del programma di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) dell'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca possono essere stabiliti l'importo massimo finanziabile e la valutazione minima per ciascun settore European Researce Council (ERC), nell'ambito dei progetti eleggibili, ai fini dell'ammissione al finanziamento dei PRIN, anche se finanziati con risorse diverse da quelle di cui al presente comma.».

 

     Art. 26. Sostegno della mobilità, anche internazionale, dei docenti universitari

     1. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero, ovvero presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati sul territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell'Università e della ricerca, sentito il CUN, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da Amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali.»;

     b) al terzo periodo le parole «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti «Ministro dell'università e della ricerca» e dopo le parole «previo parere» sono inserite le seguenti: «, in merito alla coerenza del curriculum dello studioso con il settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale viene effettuata la chiamata, nonchè in merito al possesso dei requisiti per il riconoscimento della chiara fama».

     2. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 7, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

     «5-bis. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilanci, e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, e per far fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, le università possono procedere alla chiamata di professori ordinari e associati già in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero di studiosi stabilmente impiegati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento che ricoprono una posizione accademica equipollente presso università straniere, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il CUN, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla rispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle università. Per le chiamate di professori ordinari ai sensi del primo periodo, ai candidati è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16. Le università pubblicano sul proprio sito l'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti di personale docente di cui al presente articolo. La presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'Università. La proposta di chiamata viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato, e viene sottoposta, previo parere del Senato accademico, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni. La proposta di chiamata può essere formulata anche direttamente dal Senato accademico, ferma restando l'approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui al secondo periodo.

     5-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 5-bis possono partecipare anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca ovvero i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, commi 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che svolgano attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica purchè in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale nella qualifica corrispondente nel settore specifico. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.

     5-quater. Dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

     b) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole «università stessa» sono aggiunte le seguenti: «ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-bis.».

 

Capo IV

Servizi digitali

 

     Art. 27. Semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali

     1. Al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e di resilienza, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 3-bis, comma 1-ter, secondo periodo, dopo le parole «di cui all'articolo 64-bis» sono aggiunte le seguenti: «, di quello reso disponibile on-line dall'ANPR di cui all'articolo 62, ovvero recandosi presso l'ufficio anagrafe del proprio comune di residenza»;

     b) all'articolo 5:

     1) il comma 2-bis è abrogato;

     2) al comma 4 dopo le parole «linee guida per» sono inserite le seguenti: «l'attuazione del presente articolo e per»;

     c) all'articolo 6-quater, comma 3, le parole «Al completamento dell'ANPR di cui all'articolo 62,» sono soppresse e, dopo le parole «al presente articolo nell'ANPR», sono aggiunte le seguenti: «e il Ministero dell'interno provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti in ANPR nell'elenco di cui al presente articolo. Le funzioni di aggiornamento e trasferimento dei dati sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

     d) all'articolo 32-bis, comma 1, le parole «, sentito il Comitato di indirizzo» sono soppresse;

     e) articolo 62:

     1) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole «svolgimento delle proprie funzioni» sono inserite le seguenti: «, anche ampliando l'offerta dei servizi erogati on-line a cittadini e imprese, direttamente o tramite soggetti affidatari dei servizi»; dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «I Comuni accedono alle informazioni anagrafiche contenute in ANPR, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle misure di sicurezza definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 6, lettera a), per l'espletamento, anche con modalità automatiche, delle verifiche necessarie all'erogazione dei propri servizi e allo svolgimento delle proprie funzioni.»;

     2) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e garantiscono un costante allineamento dei propri archivi informatizzati con le anagrafiche contenute in ANPR».

     2. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al comma 1, la lettera b) è abrogata;

     2) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi e, all'ultimo periodo, le parole «le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di indirizzo e» sono soppresse.

 

     Art. 28. Servizio di collegamento delle imprese alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati

     1. Nell'ambito dell'intervento «Servizi digitali e cittadinanza digitale» del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le Camere di commercio, per il tramite del gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, mettono a disposizione delle imprese il servizio dedicato di collegamento telematico con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che consente alle imprese di effettuare controlli automatizzati e di acquisire certificati relativi ai propri fatti, stati e qualità.

     2. Al fine di predisporre sistemi informativi necessari per la messa a disposizione del servizio di cui al comma 1, consentire l'erogazione del servizio e garantirne lo sviluppo e la manutenzione fino al 2023, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stipulata una convenzione tra la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, il Ministero dello sviluppo economico, Unioncamere e Infocamere in qualità di gestore del servizio, sentita l'AgID e la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che disciplina il cronoprogramma di attuazione, le regole tecniche, le modalità di funzionamento, nonchè la misura e le modalità di erogazione del finanziamento del progetto sulla base dei costi sostenuti. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica con cadenza semestrale al Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti. Agli oneri derivanti dal presente comma per la realizzazione della piattaforma, nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2021, 6 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge n. 59 del 2021.

     3. A decorrere dal 2024, con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti gli oneri a carico delle imprese che usufruiscono del servizio di cui al comma 1, al fine di assicurare la remunerazione dei costi a regime per l'erogazione del servizio e lo sviluppo e la manutenzione dell'infrastruttura abilitante da parte del gestore informatico del servizio.

 

     Art. 29. Fondo per la Repubblica Digitale

     1. Nell'ambito dell'intervento «Servizi digitali e competenze digitali» del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, in via sperimentale, per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, è istituito il «Fondo per la Repubblica Digitale», alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attività istituzionale. Le modalità di gestione del conto di cui al presente comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 3.

     2. Il Fondo è destinato esclusivamente al sostegno di progetti rivolti alla formazione e all'inclusione digitale, con la finalità di accrescere le competenze digitali, anche migliorando i corrispondenti indicatori del Digital Economy and Society Index (DESI) della Commissione europea.

     3. Con protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, le modalità di intervento del Fondo di cui al comma 1 e sono individuate le caratteristiche, le modalità di valutazione, selezione e monitoraggio dei progetti da finanziare, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi. Con il protocollo di cui al primo periodo, sono altresì regolate le modalità di organizzazione e governo del medesimo Fondo.

     4. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 3 sono altresì definite le modalità di costituzione del Comitato strategico di indirizzo, il numero dei componenti e le regole di funzionamento dello stesso. Al predetto Comitato è affidato il compito di definire le linee strategiche e le priorità d'azione per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 1, nonchè la verifica dei processi di selezione e di valutazione dei progetti in considerazione della capacità degli stessi di accrescere il livello delle competenze digitali dei cittadini e della coerenza con le linee strategiche. Lo stesso protocollo d'intesa definisce le modalità di costituzione del Comitato scientifico indipendente a cui è affidato il compito di monitorare e valutare l'efficacia ex post degli interventi finanziati. La partecipazione ai Comitati di cui al presente comma non dà diritto a retribuzioni, compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     5. Agli enti di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 65 per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 1 per gli anni 2022 e 2023 e al 75 per cento per gli anni 2024, 2025 e 2026. Il contributo è assegnato secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 3, fino a esaurimento delle risorse disponibili che vengono individuate con uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica o la transizione digitale a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri anche in relazione alle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 2021, n. 101. Il credito è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con apposita comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

     6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 5, nel rispetto del limite di spesa stabilito.

     7. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica con cadenza semestrale al Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.

 

     Art. 30. Digitalizzazione dell'intermodalità e della logistica integrata

     1. Al fine di accelerare l'implementazione e il potenziamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale in coerenza con il cronoprogramma previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono trasferite al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le funzioni di soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

     2. Gli effetti delle convenzioni previste dall'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dall'articolo 61-bis, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dall'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dall'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dall'articolo 16-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge del 3 agosto 2017, n. 123, dall'articolo 1, comma 583, legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ove non già scadute, cessano alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti delle risorse previste dai relativi stanziamenti o autorizzazioni di spesa:

     a) all'accertamento e all'erogazione al precedente soggetto attuatore dei contributi eventualmente ancora dovuti in relazione alle attività specificamente previste dalle convenzioni stipulate, in attuazione dell'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dell'articolo 61-bis, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dell'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

     b) in relazione alle convenzioni stipulate in attuazione dell'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge n. 243 del 2016 e dell'articolo 16-ter del decreto-legge n. 91 del 2017, nonchè in relazione alle attività previste dall'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2019, al rimborso, fatti salvi i pagamenti già effettuati, in favore del precedente soggetto attuatore dei soli costi dallo stesso sostenuti e documentati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e strettamente afferenti le attività previste dalle citate disposizioni.

     4. Entro il medesimo termine di cui al comma 3, il precedente soggetto attuatore provvede a mettere a disposizione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili tutto quanto realizzato o in corso di realizzazione in attuazione delle convenzioni e delle disposizioni indicate nello stesso comma 3, nonchè quanto necessario per assicurare il funzionamento della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012.

     5. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi, mediante apposita convenzione ed a valere sulle risorse di cui all'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel limite di euro 58.334, per l'anno 2021, e di euro 700.000 annui a decorrere dall'anno 2022, della società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.A.

     6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, al fine di far fronte alle ulteriori attività derivanti dall'attuazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.A. è autorizzata, in deroga all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad assumere a tempo indeterminato 19 unità di personale non dirigenziale, con comprovata competenza in materia di logistica e di logistica digitale, di cui due quadri, da inquadrare in base al vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro. La società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.A. provvede al reclutamento del personale di cui al primo periodo mediante apposita selezione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 119.000 euro per l'anno 2021 e a 1.426.000 euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

 

Capo V

Personale e organizzazione delle pubbliche amministrazioni e servizio civile

 

     Art. 31. Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR

     1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, dopo il comma 7-bis, sono inseriti i seguenti:

     «7-ter. Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non è richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d'ufficio.

     7-quater. I professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 7-bis.1, possono mantenere l'iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. È in ogni caso escluso qualsiasi onere a carico del professionista per la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b), nel caso in cui lo stesso non opti per il mantenimento all'iscrizione della cassa previdenziale di appartenenza.»;

     b) all'articolo 3, comma 4-bis, dopo la parola «regioni» sono inserite le seguenti: «province, città metropolitane e», e dopo le parole «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le seguenti «e dell'Autorità politica delegata per le disabilità»;

     c) all'articolo 9, comma 1, le parole «delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali» sono sostituite dalle seguenti «delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano» e le parole «, nel numero massimo complessivo di mille unità» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero minimo di mille unità», e dopo le parole «per il supporto ai predetti enti» sono aggiunte le seguenti: «e agli enti locali».

 

     Art. 32. FormezPA

     1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, le altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè gli enti pubblici economici possono entrare a far parte dell'associazione di cui al comma 1.».

 

     Art. 33. Istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni

     1. Al fine di assicurare il coordinamento delle relazioni tra Amministrazioni statali titolari di interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e gli enti territoriali è istituito, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato «Nucleo PNRR Stato-Regioni».

     2. Il Nucleo di cui al comma 1 è operativo fino al 31 dicembre 2026.

     3. Il Nucleo di cui al comma 1 assicura al predetto Dipartimento il supporto tecnico per la realizzazione delle attività di competenza volte ad attuare le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR in raccordo con le altre amministrazioni dello Stato titolari di interventi PNRR e, in particolare, delle attività volte a:

     a) curare l'istruttoria di tavoli tecnici di confronto settoriali con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali;

     b) prestare supporto alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano nella elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna Regione e Provincia Autonoma, denominato «Progetto bandiera»;

     c) prestare attività di assistenza agli enti territoriali, con particolare riferimento ai piccoli comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, e ai comuni insulari e delle zone montane, anche in raccordo con le altre iniziative di supporto tecnico attivate dalle amministrazioni competenti;

     d) condividere con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri le informazioni raccolte e comunicare, d'intesa con le medesime strutture, le attività svolte, anche mediante la progettazione e gestione di uno spazio web informativo, dedicato ai tavoli di coordinamento e alle attività di assistenza di cui alla lettera c).

     4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, nonchè per le attività di competenza, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di un contingente di ventitre unità di personale, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale e due con qualifica dirigenziale di livello non generale, individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e del Ministero dell'economia e delle finanze, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Il predetto contingente è comprensivo delle unità di personale non dirigenziale di cui alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021, recante ripartizione delle unità di personale non dirigenziale previste dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e sostituisce le unità organizzative di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, che è conseguentemente modificato al fine di definire compiti e assetto organizzativo della nuova struttura. Alle posizioni dirigenziali di cui al predetto contingente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di euro 110.437 per l'anno 2021 e di euro 1.325.247 annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Per il finanziamento delle spese di funzionamento del Nucleo di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al predetto Dipartimento.

     5. Gli incarichi dirigenziali e i comandi o i fuori ruolo del personale di cui al comma 4 cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026.

     6. Al Nucleo di cui al comma 1 sono assegnate le risorse di cui alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021, recante ripartizione del fondo previsto dall'articolo 7, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

     7. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, dal 1° gennaio 2022, può altresì avvalersi del supporto di società a prevalente partecipazione pubblica, nonchè di un contingente di esperti, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata qualificazione professionale, entro il limite di spesa complessivo di euro 300.000. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

     8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 110.437 per l'anno 2021 e ad euro 1.625.247 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

     Art. 34. Reclutamento di personale per il Ministero della transizione ecologica per l'attuazione degli obiettivi di transizione ecologica del PNRR

     1. Al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi della transizione ecologica previsti nell'ambito del PNRR, anche fornendo adeguato supporto alle amministrazioni centrali e locali per il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica di cui al medesimo Piano, nonchè per fornire supporto alla struttura di missione di cui all'articolo 17-sexies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al Ministero della transizione ecologica è assegnato, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, un apposito contingente massimo di centocinquantadue unità, nel limite di spesa complessivo di euro 7.600.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza, almeno triennale, nello sviluppo e gestione di processi complessi nell'ambito della transizione ecologica ed energetica o della tutela del territorio o della biodiversità o dello sviluppo dell'economia circolare, nonchè di significativa esperienza almeno triennale in tali materie, ovvero anche da personale di livello non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonchè del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti la composizione del contingente ed i compensi degli esperti.

     2. Gli esperti di cui al comma 1 sono individuati previa valutazione dei titoli, delle competenze e dell'esperienza professionale richiesta e almeno un colloquio che può essere effettuato anche in modalità telematica. Le predette valutazioni selettive ovvero loro singole fasi possono essere effettuate con modalità telematiche anche automatizzate.

     3. Per le esigenze di funzionamento connesse all'attività del contingente di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva massima di euro 1.400.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

     4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, per 4,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,6 milioni di euro per l'anno 2023, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per euro 4,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 7,4 milioni di euro per l'anno 2023, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

 

     Art. 35. Rafforzamento organizzativo in materia di Giustizia

     1. All'articolo 14, comma 12-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il secondo periodo, è sostituito dal seguente: «Il bando indica in relazione alle assunzioni degli uffici giudiziari siti nella Provincia autonoma di Bolzano i posti riservati al gruppo di lingua tedesca, al gruppo di lingua italiana e al gruppo di lingua ladina e prevede come requisito per la partecipazione il possesso dell'attestato di conoscenza, o di altro titolo equipollente, delle lingue italiana e tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, secondo comma, numero 4), del decreto del Presidente dalla Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.».

     2. Al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero della giustizia a livello di singolo ufficio giudiziario nell'attuazione del processo di riforma e di innovazione tecnologica dei servizi, nonchè al fine di garantire un monitoraggio effettivo dei servizi connessi all'amministrazione della giustizia attraverso una gestione più efficace di tutti gli elementi conoscitivi di natura statistica, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 16, comma 3:

     1) alla lettera b), le parole «anche informatici» sono soppresse;

     2) alla lettera d) le parole «dei beni ad essi relativi.» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni ad essi relativi;»;

     3) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: «d-bis) servizi per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione: gestione dei processi e delle risorse connessi alle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della innovazione; gestione della raccolta, organizzazione e analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia; implementazione delle procedure di raccolta dei dati e della relativa elaborazione statistica secondo criteri di completezza, affidabilità, trasparenza e pubblicità; monitoraggio dell'efficienza del servizio giustizia con particolare riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi di definizione dei procedimenti negli uffici giudiziari; coordinamento della programmazione delle attività della politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione.»;

     b) all'articolo 16, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     «3-bis. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti indicati al comma 3, il Ministero della giustizia, fermo il disposto dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, provvede ad effettuare l'accesso diretto ai dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia, anche se raccolti dagli uffici giudiziari.»;

     c) all'articolo 17, la parola «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque».

     3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022, nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria è istituito un posto di Capo dipartimento, un posto di vice Capo dipartimento e un posto di funzione per l'Ufficio del Capo dipartimento ed è resa stabile la struttura dirigenziale di livello generale per il coordinamento delle politiche di coesione di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, inclusi i due uffici dirigenziali di livello non generale. Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria è incrementata di tre posizioni di livello generale e di tre posizioni di livello non generale.

     4. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria e per il potenziamento dei relativi servizi istituzionali, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022, è istituita una apposita struttura di livello dirigenziale generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria. Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di una unità di dirigente generale penitenziario.

     5. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2022, il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

     6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.285.376 per l'anno 2022, di euro 1.542.450 per l'anno 2023, di euro 1.546.256 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 1.550.061 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 1.553.867 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di euro 1.557.672 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di euro 1.561.478 annui a decorrere dall'anno 2032, cui si provvede, quanto a euro 1.285.376 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, quanto a euro 1.542.450 per l'anno 2023, euro 1.546.256 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, euro 1.550.061 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, euro 1.553.867 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, euro 1.557.672 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di euro 1.561.478 annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

     7. Al fine di conseguire gli obiettivi di complessiva riduzione dell'arretrato della Giustizia amministrativa stabiliti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, qualora i concorsi espletati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, non abbiano consentito di coprire tutti i posti messi a concorso, l'Amministrazione può coprire i posti rimasti vacanti, a parità di spesa, mediante scorrimento delle graduatorie dei candidati risultati idonei, non vincitori, anche di altro profilo, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno delle professionalità dei candidati idonei presenti nelle graduatorie, oppure mediante una nuova procedura concorsuale alla quale sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano presentato domanda per la procedura indetta dal Segretario generale della Giustizia amministrativa in data 21 giugno 2021, ma che non siano stati ammessi a partecipare alla prova scritta del corrispondente profilo perchè non rientranti nella percentuale prevista dall'articolo 8 del bando. Alla nuova procedura è ammesso un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso per ciascun profilo. La procedura concorsuale è unica per ogni Ufficio giudiziario previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 ed è costituita da una prova scritta.

 

     Art. 36. Potenziamento dell'unità per la semplificazione

     1. All'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita l'Unità per la semplificazione.»;

     b) le parole «e la qualità della regolazione», ovunque ricorrano, sono soppresse;

     c) al settimo periodo le parole «della segreteria tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unità»;

     d) dopo il settimo periodo sono inseriti i seguenti: «La dotazione organica dell'Unità per la semplificazione è costituita da una figura dirigenziale di prima fascia con funzioni di coordinatore, individuata tra figure, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza nel settore della legislazione e della semplificazione normativa e da tre figure dirigenziali di seconda fascia, scelte anche tra estranei alla pubblica amministrazione, e da un contingente di sette unità di personale non dirigenziale che possono essere scelte tra appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni e, in numero non superiore a tre, tra estranei alla pubblica amministrazione. Dell'Unità fanno parte inoltre non più di cinque esperti di provata competenza e quindici componenti scelti tra esperti nei settori di interesse per l'attuazione delle funzioni delegate del Ministro per la pubblica amministrazione.» [230].

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera d), pari a euro 22.732 per l'anno 2021 e a euro 136.388 annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

     Art. 37. Integrazione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard

     1. All'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole «la Commissione è formata da undici componenti» sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione è formata da dodici componenti»;

     b) dopo le parole «Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie,» sono aggiunte le seguenti: «uno designato dall'Autorità politica delegata in materia di coesione territoriale,».

 

     Art. 38. Proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco

     1. Nelle more della riorganizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), finalizzata anche a promuovere gli investimenti in ricerca e sviluppo di carattere pubblico sui farmaci in attuazione della missione n. 6 del PNRR, e comunque fino al 28 febbraio 2022, restano in carica i componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR), di cui all'articolo 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, nominati con decreto del Ministro della salute del 20 settembre 2018.

 

     Art. 39. Inviato speciale per il cambiamento climatico

     1. All'articolo 17-novies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «L'inviato speciale è individuato nell'ambito del personale di livello dirigenziale dipendente di amministrazioni pubbliche. Per lo svolgimento delle funzioni non spettano emolumenti o compensi, comunque denominati, aggiuntivi oltre a quelli già in godimento, ferma restando la corresponsione del trattamento economico di missione nei limiti spettanti conformemente all'ordinamento di appartenenza.»;

     b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 111.620 per l'anno 2021, euro 211.620 per l'anno 2022 ed euro 111.620 per l'anno 2023.».

 

     Art. 40. Razionalizzazione e semplificazione del sistema di servizio civile universale

     1. Al fine di razionalizzare e semplificare il sistema del servizio civile universale, al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 2:

     1) alla lettera a), le parole «per piani annuali, articolati» sono soppresse;

     2) la lettera b) è soppressa;

     b) all'articolo 4:

     1) al comma 1, le parole «modulato per Piani annuali ed» sono sostituite dalle seguenti: «, suscettibile di aggiornamento annuale,»;

     2) al comma 2, le parole «e i Piani annuali tengono conto» sono sostituite delle seguenti: «tiene conto»;

     3) al comma 3, le parole «e i Piani annuali, in relazione a ciascun anno» sono soppresse e la parola «contengono» è sostituita dalla seguente: «contiene»;

     4) al comma 4, le parole «ed i Piani annuali sono predisposti» sono sostituite dalle seguenti: «è predisposto» e le parole «sono approvati» sono sostituite dalle seguenti: «è approvato»;

     c) all'articolo 5:

     1) al comma 5, le parole «e nei limiti della programmazione finanziaria prevista all'articolo 24» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I programmi di intervento da finanziare sono individuati ogni anno con decreto dipartimentale sulla base delle risorse disponibili indicate nel documento di programmazione finanziaria, di cui all'articolo 24.»;

     2) al comma 7, le parole «dai Piani» sono sostituite dalle seguenti: «dal Piano»;

     d) all'articolo 7, comma 1, lettera a), primo periodo, le parole «e dei Piani annuali» sono soppresse.

 

Titolo III

Gestioni commissariali, imprese agricole, e sport

Capo I

Gestioni commissariali e Alitalia

 

     Art. 41. Comprensorio Bagnoli-Coroglio

     1. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 6, le parole «decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

     b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

     «10-bis. Ferma restando l'applicazione del comma 9 relativa alle modalità di approvazione del programma, qualora nella fasi di istruttoria riferite all'elaborazione della proposta di programma, ovvero di attuazione dello stesso, emergano dissensi, dinieghi, opposizioni o altro atto equivalente provenienti da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, il procedimento e non sia previsto un meccanismo di superamento del dissenso, il Commissario straordinario, propone al Presidente del Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»;

     c) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

     «11-bis. In riferimento al comprensorio di cui al comma 11, il Commissario straordinario, fino al 31 dicembre 2025, è individuato nel Sindaco pro tempore di Napoli. Il Commissario è nominato a titolo gratuito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con il predetto decreto è, inoltre, definita la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, composta da un contingente massimo di personale pari a dieci unità di livello non dirigenziale e due unità di livello dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo e tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si applica, in relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto dall'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ferme restando le predette modalità di reperimento, al personale di livello dirigenziale è riconosciuta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarichi dirigenziali di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonchè un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Detto personale dirigenziale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario. Il Commissario e il soggetto attuatore, oltre a quanto previsto dal comma 4, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonchè dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per la struttura di supporto e per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate. Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura si provvede, nel limite di 57.816 euro per l'anno 2021 e di 346.896 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Commissario può avvalersi, per le attività strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi del comune di Napoli, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonchè, mediante convenzione, di altri soggetti a controllo pubblico senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Commissario può altresì avvalersi, in relazione a specifici interventi che richiedano particolari competenze, e nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario per il più celere conseguimento degli obiettivi del programma, di altri Soggetti attuatori, quali concessionari di servizi pubblici e società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico, o altri organismi di diritto pubblico, mediante la stipula di apposite Convenzioni. In tal caso, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Commissario si provvede alla conseguente riduzione dei compensi riconosciuti al Soggetto attuatore di cui comma 12 in relazione agli interventi che sono stati trasferiti.»;

     d) al comma 13, primo periodo, le parole «e delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «, delle infrastrutture e dei trasporti e della cultura» e, al secondo periodo, dopo le parole «al predetto programma» sono inserite le seguenti: «e possono essere sentite le associazioni, i comitati e gli altri soggetti rappresentativi di interessi diffusi, a livello nazionale o locale, il cui scopo associativo sia connesso con le tematiche trattate»;

     e) al comma 13-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Considerata la complessità della pianificazione e la necessità che, ai fini della VAS, siano previamente definiti i profili localizzativi e le azioni che, in ragione della loro pluralità e contestualità, sono suscettibili di generare effetti cumulativi e sinergici, può procedersi alla valutazione integrata della VAS con la VIA. In tal caso la valutazione integrata è effettuata dall'Autorità competente per la VAS e si conclude con un unico provvedimento.»;

     f) dopo il comma 13-bis, sono inseriti i seguenti: «13-bis.1. Il Soggetto attuatore redige e trasmette al Commissario, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un cronoprogramma relativo alle attività di realizzazione di infrastrutture e di rigenerazione urbana dell'area interessata dagli interventi, nonchè delle altre attività di cui al comma 3, che è approvato con proprio provvedimento dal Commissario entro i successivi quindici giorni. Gli interventi da realizzare sono identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il monitoraggio della realizzazione dei predetti interventi è effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il Commissario, in caso di mancata trasmissione del cronoprogramma nonchè di mancato rispetto dello stesso, dispone, con proprio provvedimento, la riduzione dei compensi spettanti, nell'ambito delle Convenzioni vigenti, al Soggetto attuatore sino al massimo del 50 per cento.

     13-bis.2. In caso di mancato rispetto da parte del soggetto attuatore degli impegni finalizzati all'elaborazione e all'attuazione del programma, o di suoi stralci, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti del suddetto programma, nonchè qualora sia messo a rischio, il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali previsti dallo stesso, il Commissario straordinario, informata la cabina di regia di cui al comma 13, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, il Commissario straordinario, sentita la cabina di regia, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina altro soggetto attuatore, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi delle società in controllo pubblico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni pubbliche. In relazione a tali interventi al Soggetto attuatore inadempiente non sono riconosciuti compensi. In caso di gravi e reiterati inadempimenti il Commissario straordinario, sentita la cabina di regia, può proporre la revoca dell'incarico di Soggetto attuatore, come individuato ai sensi del comma 12. Detta revoca e la contestuale individuazione del nuovo soggetto attuatore sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.»;

     g) dopo il comma 13-quater è aggiunto il seguente: «13-quinquies. Gli interventi relativi alle aree del comprensorio Bagnoli-Coroglio, in ragione della loro particolare complessità e della rilevanza strategica per lo sviluppo dell'area, sono ricompresi tra quelli per i quali si applicano le procedure speciali previste in particolare dagli articoli 18 e 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonchè le ulteriori misure di semplificazione e accelerazione previste dalla parte II, titoli primo, terzo e quarto, del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021.».

     2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il soggetto attuatore di cui all'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, consegna al nuovo Commissario il quadro degli interventi già realizzati, programmati e in corso di realizzazione, con indicazione del Codice Unico di Progetto, dei relativi costi e fonti di finanziamento sulla base delle risultanze del sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonchè delle criticità emerse nella realizzazione degli interventi previsti.

 

     Art. 42. Città di Taranto

     1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al secondo periodo, le parole «un anno, prorogabile» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni, prorogabili sino al 31 dicembre 2023»;

     b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è definita la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, composta da un contingente massimo di personale pari a cinque unità di livello non dirigenziale, e una unità di livello dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si applica, in relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto dall'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ferme restando le predette modalità di reperimento, al personale di livello dirigenziale è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarico dirigenziale di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonchè un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Detto personale dirigenziale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario. Il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonchè dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In caso di dissensi, dinieghi, opposizioni o altro atto equivalente provenienti da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte il procedimento, e non sia previsto un meccanismo di superamento del dissenso, il Commissario straordinario propone al Presidente del Consiglio dei ministri le opportune iniziative. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura commissariale di cui al presente comma si provvede nel limite di 28.908 euro per l'anno 2021 e di 173.448 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

 

     Art. 43. Potenziamento della struttura del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive

     1. All'articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole «ivi inclusi i membri della Struttura di supporto di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «eccetto i subcommissari eventualmente individuati dal Commissario unico ai sensi del comma 3-bis»;

     b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. Le funzioni e le attività del Commissario unico di cui al comma 1 sono estese su richiesta delle singole regioni agli interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale, nonchè su richiesta del Ministero della transizione ecologica agli interventi di bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale, limitatamente ai soli interventi per i quali sono stati già previsti finanziamenti a legislazione vigente con contestuale trasferimento delle relative risorse da parte degli enti richiedenti. Sulla base di intese ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene predisposto un elenco dei siti con priorità di intervento che saranno oggetto di risanamento da parte del Commissario unico.»;

     c) al comma 3, le parole «dodici unità» sono sostituite dalle seguenti: «quindici unità»;

     d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. Il Commissario unico può avvalersi fino a un massimo di tre subcommissari, individuati tra i componenti della struttura di supporto di cui al comma 3, che operano sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario unico. A ciascun subcommissario è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 30.000 euro annui. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 324.000 euro annui».

     2. Agli oneri di cui al comma 1, lettera d), pari a 324.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

     Art. 44. Disposizioni in materia di Alitalia

     1. Il fondo di cui all'articolo 11-quater, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, può essere utilizzato, nei limiti dello stanziamento ivi previsto, anche per il rimborso degli indennizzi dei titolari di titoli di viaggio non utilizzati nonchè voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria, anche non connessi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'indennizzo è erogato nell'ipotesi in cui non sia garantito al contraente un analogo servizio di trasporto ed è quantificato in misura non superiore all'importo del titolo di viaggio. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico provvede al trasferimento all'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e all'Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria delle risorse sulla base di specifica richiesta dei Commissari straordinari che quantifica l'ammontare complessivo dei titoli, voucher o analoghi titoli oggetto di rimborso nel corso dell'anno 2021.

 

Capo II

Imprese agricole

 

     Art. 45. Compensazione per le imprese agricole

     1. All'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il comma 16 è sostituito dal seguente:

     «16. Fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, per le imprese agricole, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nell'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e nell'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. A tale fine, l'istituto previdenziale comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'istituto previdenziale.».

 

Capo III

Sport

 

     Art. 46. Fondi per il rilancio del sistema sportivo

     1. Al fine di potenziare il supporto agli organismi sportivi e consentire la ripartenza delle relative attività, per l'anno 2021, è riconosciuto un contributo di euro 27.200.000 in favore di Sport e Salute S.p.A., destinato al finanziamento degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma 630, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. All'onere derivante dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 27.200.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

 

Titolo IV

Investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia

Capo I

Investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia

 

     Art. 47. Amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario delle aziende

     1. All'articolo 34-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui risultino applicate le misure previste dall'art. 94-bis, il Tribunale valuta se adottare in loro sostituzione il provvedimento di cui al comma 2 lett. b).).»;

     b) al comma 6, secondo periodo, le parole «Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente e» sono sostituite dalle seguenti: «Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente, il prefetto che ha adottato l'informazione antimafia interdittiva nonchè»;

     c) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del presente articolo sospende il termine di cui all'articolo 92, comma 2, nonchè gli effetti di cui all'articolo 94. Lo stesso provvedimento è comunicato dalla cancelleria del tribunale al prefetto dove ha sede legale l'impresa, ai fini dell'aggiornamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui all'articolo 96, ed è valutato anche ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis nei successivi cinque anni.».

 

     Art. 48. Contraddittorio nel procedimento di rilascio dell'interdittiva antimafia

     1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 92:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia»;

     2) il comma 2-bis è sostituito dai seguenti:

     «2-bis. Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Con tale comunicazione è assegnato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonchè per richiedere l'audizione, da effettuare secondo le modalità previste dall'articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. La predetta comunicazione sospende, con decorrenza dalla relativa data di invio, il termine di cui all'articolo 92, comma 2. La procedura del contraddittorio si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione.

     2-ter. Al termine della procedura in contraddittorio di cui al comma 2-bis, il prefetto, ove non proceda al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria:

     a) dispone l'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, dandone comunicazione, entro cinque giorni, all'interessato secondo le modalità stabilite dall'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale;

     b) adotta l'informazione antimafia interdittiva, procedendo alla comunicazione all'interessato entro il termine e con le modalità di cui alla lettera a), nel caso di sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. Il prefetto, adottata l'informazione antimafia interdittiva ai sensi della presente lettera, verifica altresì la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.

     2-quater. Nel periodo tra la ricezione della comunicazione di cui al comma 2-bis e la conclusione della procedura in contraddittorio, il cambiamento di sede, di denominazione, della ragione o dell'oggetto sociale, della composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, la sostituzione degli organi sociali, della rappresentanza legale della società nonchè della titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque qualsiasi variazione dell'assetto sociale, organizzativo, gestionale e patrimoniale delle società e imprese interessate dai tentativi di infiltrazione mafiosa, possono essere oggetto di valutazione ai fini dell'adozione dell'informazione interdittiva antimafia.»;

     b) all'articolo 93, il comma 7 è sostituito dal seguente:

     «7. Il prefetto competente all'adozione dell'informazione, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite nel corso dell'accesso, può invitare in sede di audizione personale i soggetti interessati a produrre ogni informazione ritenuta utile, anche allegando elementi documentali, qualora non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento ovvero esigenze di tutela di informazioni che, se disvelate, sono suscettibili di pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri procedimenti amministrativi finalizzati alla prevenzione delle infiltrazione mafiose.».

 

     Art. 49. Prevenzione collaborativa

     1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 94, è inserito il seguente:

     «Art. 94 bis. (Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale) - 1. Il prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all'impresa, società o associazione interessata, con provvedimento motivato, l'osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più delle seguenti misure:

     a) adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, atte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale;

     b) comunicare al gruppo interforze istituito presso la prefettura competente per il luogo di sede legale o di residenza, entro quindici giorni dal loro compimento, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali conferiti, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, di valore non inferiore a 7.000 euro o di valore superiore stabilito dal prefetto, sentito il predetto gruppo interforze, in relazione al reddito della persona o del patrimonio e del volume di affari dell'impresa;

     c) per le società di capitali o di persone, comunicare al gruppo interforze eventuali forme di finanziamento da parte dei soci o di terzi;

     d) comunicare al gruppo interforze i contratti di associazione in partecipazione stipulati;

     e) utilizzare un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, per gli atti di pagamento e riscossione di cui alla lettera b), nonchè per i finanziamenti di cui alla lettera c), osservando, per i pagamenti previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, le modalità indicate nella stessa norma.

     2. Il prefetto, in aggiunta alle misure di cui al comma 1, può nominare, anche d'ufficio, uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, individuati nell'albo di cui all'articolo 35, comma 2-bis, con il compito di svolgere funzioni di supporto finalizzate all'attuazione delle misure di prevenzione collaborativa. Agli esperti di cui al primo periodo spetta un compenso, quantificato con il decreto di nomina, non superiore al 50 per cento di quello liquidabile sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa, società o associazione.

     3. Le misure di cui al presente articolo cessano di essere applicate se il tribunale dispone il controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis, comma 2, lettera b). Del periodo di loro esecuzione può tenersi conto ai fini della determinazione della durata del controllo giudiziario.

     4. Alla scadenza del termine di durata delle misure di cui al presente articolo, il prefetto, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria ed effettua le conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

     5. Le misure di cui al presente articolo sono annotate in un'apposita sezione della banca dati di cui all'articolo 96, a cui è precluso l'accesso ai soggetti privati sottoscrittori di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 83-bis, e sono comunicate dal prefetto alla cancelleria del Tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione.».

     2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, ai procedimenti amministrativi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stato effettuato l'accesso alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e non è stata ancora rilasciata l'informazione antimafia.

 

Titolo V

Abrogazioni e disposizioni finali

Capo I

Abrogazioni e disposizioni finali

 

     Art. 50. Abrogazioni

     1. All'articolo 76, comma 1, lettera a-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, 1973, n. 602, le parole «e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica» sono sostituite dalle seguenti: «individuato ai sensi dell'articolo 514 c.p.c».».

     2. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole «, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore dell'Agenzia per l'Italia Digitale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse;

     b) al comma 2, dopo le parole «Italia Digitale,» sono inserite le seguenti: «due componenti indicati dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale,».

     3. L'articolo 194-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogato.

     4. All'articolo 41-quater del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 1 è abrogato.

     5. All'articolo 1 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, i commi 1 e 2-bis sono abrogati.

 

     Art. 51. Disposizioni finanziarie

     1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 52. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

     Allegato 1

     (art. 21, comma 3)

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 29 dicembre 2021, n. 233.

[2] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[6] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[7] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[8] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 28 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

[9] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[10] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[11] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[12] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[13] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[14] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[15] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[16] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 16 novembre 2021, n. 273.

[17] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[18] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[19] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[20] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[21] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[22] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[23] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[24] Lettera così rettificata con Avviso pubblicato nella G.U. 16 novembre 2021, n. 273.

[25] Comma inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 39 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[26] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[27] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[28] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[29] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[30] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[31] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 28 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

[32] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[33] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[34] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[35] Comma rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 16 novembre 2021, n. 273 e così modificato dalla L. di conversione.

[36] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[37] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[38] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[39] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[40] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[41] Lettera rettificata con Avviso pubblicato nella G.U. 16 novembre 2021, n. 273 e così modificata dalla L. di conversione.

[42] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[43] Comma inserito dalla L. di conversione.

[44] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[45] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.

[46] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[47] Comma inserito dalla L. di conversione.

[48] Comma inserito dalla L. di conversione.

[49] Comma inserito dalla L. di conversione.

[50] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[51] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[52] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[53] Comma così sostituito dall'art. 6 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

[54] Comma così modificato dalla L. di conversione Per modifiche al presente comma, vedi gli artt. 48 bis e 49 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.

[55] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[56] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 1 del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18.

[57] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[58] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[59] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[60] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[61] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[62] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[63] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[64] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[65] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[66] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[67] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[68] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[69] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[70] Comma così modificato dall'art. 19 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

[71] Comma aggiunto dall'art. 14 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[72] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[73] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[74] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 14 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[75] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[76] Articolo inserito dall'art. 28 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.

[77] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[78] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[79] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[80] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[81] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[82] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[83] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[84] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[85] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[86] Comma già modificato dall'art. 11 del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 12 del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18.

[87] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[88] Lettera inserita dalla L. di conversione.

[89] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[90] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[91] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[92] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[93] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[94] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[95] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[96] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[97] Lettera inserita dalla L. di conversione.

[98] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[99] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[100] Comma già modificato dall'art. 31 bis del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 duodecies del D.L. 11 gennaio 2023, n. 3, convertito dalla L. 10 marzo 2023, n. 21.

[101] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 34 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.

[102] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

[103] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[104] Lettera già modificata dalla L. di conversione e così ulteriormente modificata dall'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

[105] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[106] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[107] Lettera inserita dalla L. di conversione.

[108] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[109] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[110] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.

[111] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[112] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[113] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[114] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 29 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

[115] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 29 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

[116] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[117] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[118] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[119] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[120] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[121] Comma aggiunto dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 1 del D.L. 19 settembre 2023, n. 124, convertito dalla L. 13 novembre 2023, n. 162 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito dalla L. 4 luglio 2024, n. 95.

[122] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[123] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 47 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 e così ulteriormente modificato dall'art. 24 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

[124] Comma inserito dall'art. 47 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[125] Comma inserito dall'art. 47 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[126] Comma così modificato dall'art. 47 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[127] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 47 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[128] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[129] Comma aggiunto dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 5 del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 del D.L. 10 maggio 2023, n. 51, convertito dalla L. 3 luglio 2023, n. 87.

[130] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[131] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[132] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[133] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[134] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[135] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[136] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[137] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[138] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[139] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[140] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[141] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[142] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[143] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[144] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[145] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[146] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[147] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[148] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[149] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[150] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[151] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[152] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[153] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[154] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[155] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[156] Comma inserito dalla L. di conversione.

[157] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[158] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[159] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[160] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[161] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[162] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[163] Articolo inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 47 del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

[164] Articolo inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 47 del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

[165] Articolo inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 47 del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

[166] Articolo inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 47 del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

[167] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[168] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[169] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[170] Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla L. 21 giugno 2023, n. 74.

[171] Comma così modificato dall'art. 7 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[172] Comma così modificato dall'art. 11 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[173] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[174] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[175] Lettera così sostituita dall'art. 37 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.

[176] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[177] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[178] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 19 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

[179] Comma così sostituito dall'art. 19 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

[180] Comma inserito dalla L. di conversione e così sostituito dall'art. 19 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

[181] Comma inserito dall'art. 19 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

[182] Comma così modificato dall'art. 19 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

[183] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[184] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[185] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[186] Numero così modificato dalla L. di conversione.

[187] Comma inserito dalla L. di conversione.

[188] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[189] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[190] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[191] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[192] Alinea così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 16 novembre 2021, n. 273.

[193] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[194] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[195] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[196] Comma già modificato dall'art. 4 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, dall'art. 35 del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla L. 4 agosto 2022, n. 122, dall'art. 3 del D.L. 8 novembre 2022, n. 169, convertito dalla L. 16 dicembre 2022, n. 196, dall'art. 4 del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, dall'art. 3 del D.L. 10 maggio 2023, n. 51, convertito dalla L. 3 luglio 2023, n. 87 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 del D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito dalla L. 27 novembre 2023, n. 170.

[197] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[198] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[199] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[200] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[201] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[202] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[203] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[204] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[205] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[206] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14.

[207] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[208] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[209] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[210] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[211] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[212] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[213] Comma così modificato dall'art. 7 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[214] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[215] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[216] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[217] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[218] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[219] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[220] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[221] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[222] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[223] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[224] Allegato così sostituito dall'art. 34 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.

[225] Tabella aggiunta dalla L. di conversione.

[226] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 16 novembre 2021, n. 273.

[227] Lettera così rettificata con Avviso pubblicato nella G.U. 16 novembre 2021, n. 273.

[228] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 16 novembre 2021, n. 273.

[229] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 16 novembre 2021, n. 273.

[230] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 16 novembre 2021, n. 273.