Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.3 leggi e decreti |
Data: | 27/12/2024 |
Numero: | 202 |
Sommario |
Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni |
Art. 2. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco |
Art. 3. Proroga di termini in materia economica e finanziaria |
Art. 4. Disposizioni concernenti termini in materia di salute |
Art. 5. Proroga di termini in materia di istruzione e merito |
Art. 6. Proroga di termini in materia di cultura |
Art. 7. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
Art. 8. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale |
Art. 9. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa |
Art. 10. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia |
Art. 11. Disposizioni concernenti termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica |
Art. 12. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
Art. 13. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy |
Art. 14. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo |
Art. 15. Proroga di termini in materia di sport |
Art. 16. Termine concernente l'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni |
Art. 17. Proroga di termini in materia di editoria |
Art. 18. Proroga di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza |
Art. 19. Disposizioni concernenti termini in materia di agricoltura |
Art. 20. Proroga delle misure di sostegno e delle attività di assistenza in essere a favore delle persone titolari del permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato ai sensi del decreto [...] |
Art. 21. Abrogazione di disposizioni connesse a termini legislativi in scadenza |
Art. 22. Entrata in vigore |
§ 80.3.108 - D.L. 27 dicembre 2024, n. 202.
Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
(G.U. 27 dicembre 2024, n. 302)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga, alla revisione o all'abrogazione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonchè di adottare misure essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 35, comma 4, del
2. All'articolo 3 della
a) al comma 10-bis, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al
b) al comma 10-ter, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
3. All'articolo 9, comma 4, del
4. All'articolo 1, comma 18, del
5. All'articolo 42-bis del
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 100.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
7. All'articolo 1, comma 10, del
8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 150.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
9. All'articolo 21, comma 2, del
10. Al fine di consentire il completamento delle attività di collaudo, rendicontazione e chiusura della contabilità, il Commissario nominato ai sensi dell'articolo 1 del
Art. 2. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Al
a) all'articolo 2, comma 1, lettera hh), concernente il percorso di carriera necessario per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a dirigente superiore e a primo dirigente della Polizia di Stato, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025»;
b) all'articolo 46, commi 5 e 6, relativi al meccanismo di finanziamento dell'area negoziale relativa ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, le parole: «per gli anni dal 2018 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2018 al 2025».
2. I permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2024, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della
3. Nei casi di cui al comma 2, primo periodo, al momento della richiesta di rinnovo, il permesso di soggiorno può essere convertito per lavoro, per l'attività effettivamente svolta e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del
4. Al fine di assicurare le facoltà assunzionali relative a diverse qualifiche dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, è prorogata fino al 31 dicembre 2025 la validità delle seguenti graduatorie:
a) graduatoria del concorso pubblico a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 207 del 17 aprile 2023, modificata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 381 del 19 maggio 2023;
b) graduatoria del concorso pubblico a 4 posti nella qualifica di vice direttore tecnico-scientifico, nell'ambito professionale di biologia, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 632 del 3 agosto 2023;
c) graduatoria del concorso pubblico a 4 posti nella qualifica di vice direttore tecnico-scientifico, nell'ambito professionale chimica, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 609 del 28 luglio 2023;
d) graduatoria del concorso pubblico a 4 posti nella qualifica di vice direttore tecnico-scientifico, nell'ambito professionale psicologia, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 725 del 29 settembre 2023.
5. Al
a) all'articolo 1, comma 15, concernente la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 310 dell'11 giugno 2019, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2025»;
b) all'articolo 2, comma 4, concernente le risorse relative al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non utilizzate nell'anno 2021, le parole: «negli anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023, 2024 e fino al 30 aprile 2025». Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal primo periodo, pari a 300.000 euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2025, del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del
6. All'articolo 2, comma 4-bis, del
Art. 3. Proroga di termini in materia economica e finanziaria
1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, la registrazione delle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia di COVID-19 con esclusivo riferimento all'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 1, commi 738, e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è effettuata entro il 30 novembre 2025.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 31-octies, comma 1, del
3. All'articolo 15-bis, comma 1, del
4. All'articolo 16-sexies, del
a) al comma 1, relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni statali, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) al comma 2, riguardante la disapplicazione nei confronti di AMCO S.p.A. delle norme di contenimento della spesa a carico dei soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'ISTAT, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al primo periodo le parole: «2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2024 e 2025»;
2) all'ultimo periodo, dopo le parole «della società stessa» sono aggiunte le seguenti «, nonchè l'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica».
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera b), pari a 500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del
6. Il divieto di fatturazione elettronica di cui all'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del
7. All'articolo 1-ter, comma 1-bis, del
8. Nelle more della riforma organica della disciplina normativa dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva dei fidi, il procedimento per l'adozione del provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguente al venir meno del volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro di cui al comma 1 del medesimo articolo 4, è sospeso per ventiquattro mesi se il confidi interessato comunica alla Banca d'Italia, unitamente agli altri confidi coinvolti, l'avvio di un processo di integrazione, comprovato da idonea documentazione, che consenta al suo termine il rispetto del predetto volume di attività finanziaria.
9. In considerazione dell'intervenuta approvazione dei bilanci di esercizio 2022 e 2023, riguardanti gli enti del servizio sanitario della regione Calabria, l'adozione e l'approvazione dei bilanci aziendali di cui all'articolo 12-bis del
10. All'articolo 1, comma 683, della
11. All'articolo 2, comma 1, del
12. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 11, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della
13. Il finanziamento di cui all'articolo 1 del
14. All'articolo 5 del
a) al comma 1, le parole «in quello successivo» sono sostituite dalle seguenti: «nei due esercizi successivi»;
b) al comma 2, le parole «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025».
Art. 4. Disposizioni concernenti termini in materia di salute
1. All'articolo 8, comma 2, del
2. All'articolo 34, comma 1, del
3. All'articolo 1, comma 268, della
a) le parole «degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del
b) alla lett. a) le parole: «2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2024 e 2025» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
4. All'articolo 4, comma 3, del
5. All'articolo 12, comma 1, del
6. All'articolo 1, comma 583, della
7. All'articolo 4, del
a) al comma 3, concernente la proroga del termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del
b) al comma 5-bis, recante la disciplina per l'attività di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al
c) al comma 7-bis, relativo all'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alla riforma sull'accreditamento istituzionale, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
d) al comma 8-septies, relativo alla limitazione di responsabilità penale ai casi di dolo e colpa grave a carico degli esercenti una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».
8. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del
9. All'articolo 9, comma 1, del
a) le parole «Fino al 31 dicembre 2024, in relazione» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione»;
b) dopo le parole «iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono» sono inserite le seguenti: «mantenere gli incarichi già assegnati ovvero»;
c) dopo le parole «partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi quelli provvisori e di sostituzione,».
10. All'articolo 2-quinquies del
a) al comma 1, le parole: «Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025»;
b) al comma 2, le parole «Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025»;
c) al comma 3, le parole «Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025».
11. Al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale nonchè di ridurre le liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'anno 2025, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 220, della
12. All'articolo 36, comma 4-bis, del
Art. 5. Proroga di termini in materia di istruzione e merito
1. All'articolo 22, comma 2, del
2. All'articolo 2, comma 4, del
3. All'articolo 230-bis, comma 2, del
4. Al fine di garantire il raggiungimento delle milestone e dei target del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativi alla Missione 4 - Componente 1 - Investimento 2.1 «Didattica digitale integrata» e Investimento 3.2 «Scuola 4.0», all'articolo 1, comma 725, secondo periodo, della
Art. 6. Proroga di termini in materia di cultura
1. All'articolo 14, comma 3, del
2. All'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del
3. All'articolo 18, comma 2, del
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, rispettivamente pari a euro 500.000 e a euro 1.000.000, è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
Art. 7. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1. All'articolo 1-bis del
2. All'articolo 10-septies, comma 1, del
a) all'alinea, le parole: «trenta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;
b) alla lettera a), primo periodo, le parole: «fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;
c) alla lettera b), primo periodo, le parole: «fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
3. All'articolo 13, comma 17-bis, del
4. All'articolo 1, comma 497, della
Art. 8. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
1. All'articolo 4, comma 2, del
Art. 9. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al
a) all'articolo 2229, comma 1, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) all'articolo 2230:
1) al comma 1, dopo la lettera m-quinquies), è aggiunta la seguente: «m-sexies) 2025: ufficiali: 32; marescialli: 75; totale 107.»;
2) al comma 1-bis le parole: «m-quinquies)» sono sostituite dalle seguenti: «m-sexies)».
2. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma 3, del
3. Allo scopo di garantire la necessaria continuità delle funzioni delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari di cui agli articoli 1475 e 1476 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino all'accertamento della rappresentatività per il triennio 2025-2027, e comunque non oltre il 30 aprile 2025, alle stesse Associazioni sono riconosciuti i distacchi e i permessi retribuiti di cui all'articolo 1480, comma 3, del citato codice, secondo i criteri di cui all'articolo 1 del
4. Ai medesimi fini di cui al comma 3, nelle more del nuovo accertamento della rappresentatività, e comunque non oltre il 30 aprile 2025, è prorogata la rappresentatività vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in euro 5.350.000 per l'anno 2026, euro 4.820.127 per l'anno 2027, euro 3.102.380 per l'anno 2028, si provvede quanto a euro 1.337.500 per l'anno 2026, euro 1.205.032 per l'anno 2027 e a euro 775.595 per l'anno 2028 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a euro 4.012.500 per l'anno 2026, euro 3.615.095 per l'anno 2027 e a euro 2.326.785 per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
Art. 10. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia
1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 381, della
2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata la spesa di 4.103.270 euro per l'anno 2027 e di 808.624 euro per l'anno 2029, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della
3. All'articolo 14, comma 12-ter, del
4. All'articolo 10 del
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
5. Il termine di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2026.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è autorizzata la spesa di euro 159.000 per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
7. All'articolo 2, comma 8, del
8. All'articolo 4, comma 2, del
Art. 11. Disposizioni concernenti termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
1. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, relativo all'obbligo di incremento della quota di energia rinnovabile termica nelle forniture di energia, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025».
2. All'articolo 17-bis, comma 1, del
Art. 12. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
1. All'articolo 9, comma 6, del
Art. 13. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy
1. All'articolo 1, comma 101, della
Art. 14. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo
1. All'articsolo 1 del
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2025»;
b) al comma 2, alinea, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2025»;
c) al comma 10, primo periodo, dopo le parole «degli investimenti di riqualificazione energetica» sono aggiunte le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
2. All'articolo 6, comma 2-septies, del
3. All'articolo 19, comma 1, lettera b), del
Art. 15. Proroga di termini in materia di sport
1. All'articolo 51, comma 1, del
2. All'articolo 31 del
«2-bis. In ragione della necessità di garantire il completamento delle progettualità relative all'utilizzo del compendio sito in Roma, denominato "Città dello Sport", le disposizioni di cui al comma 2 sono applicabili fino al 31 dicembre 2027. Per tali finalità, l'Agenzia del demanio è autorizzata ad affidare la progettazione, la realizzazione e la gestione anche per lotti funzionali e ricorrendo ad iniziative di partenariato pubblico privato, la cui valutazione è effettuata d'intesa con la Regione Lazio e il Comune di Roma Capitale, in ragione dei principi di sussidiarietà verticale ai sensi dell'articolo 175 del
Art. 16. Termine concernente l'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
1. Fatto salvo il lavoro istruttorio e ricognitivo svolto sulla base dell'articolo 1, commi da 791 a 801-bis della
2. Ai fini dell'attività istruttoria di cui al comma 1, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale del contingente di personale già previsto dall'articolo 1, comma 800, della citata
Art. 17. Proroga di termini in materia di editoria
1. Le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del
Art. 18. Proroga di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza
1. All'articolo 8, comma 2, alinea, del
2. All'articolo 4, comma 2-bis, del
Art. 19. Disposizioni concernenti termini in materia di agricoltura
1. All'articolo 8-ter, del
a) al comma 1, dopo le parole: «della batteriosi,» le parole: «per un periodo di sette anni» sono soppresse;
b) il comma 2-bis è abrogato.
Art. 20. Proroga delle misure di sostegno e delle attività di assistenza in essere a favore delle persone titolari del permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato ai sensi del
1. Tenuto conto della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea n. 2024/1836 del 26 giugno 2024, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, limitatamente ai commi 1 e 3, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022, recante «misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso», continuano a produrre effetti fino al 31 dicembre 2025. È autorizzata, altresì, la prosecuzione fino al 31 dicembre 2025 dei progetti del sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del
2. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1, con una o più ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2025 in deroga agli articoli 26 e 27, comma 5, del codice della protezione civile di cui al
a) al trasferimento delle stesse misure di assistenza e accoglienza straordinarie e temporanee in capo alle amministrazioni ordinariamente competenti, anche prevedendo la corresponsione di un contributo una tantum, a cura del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in favore delle persone e i nuclei familiari che dichiarino di non aver bisogno del proseguimento dell'assistenza pubblica nonchè l'anticipazione, nei limiti del 50 per centro dell'onere massimo stimato, in favore degli enti firmatari delle convenzioni per l'assistenza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del
b) alla cessazione del riconoscimento del contributo di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del medesimo
c) a regolare, in via transitoria ed eccezionale, le modalità di prosecuzione delle residue forme di accoglienza eventualmente ancora assicurate, sul territorio nazionale, dalle strutture territoriali di protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872/2022, a cura delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, sotto il coordinamento del competente Ministero dell'Interno;
d) a regolare l'assegnazione alle Amministrazioni ordinariamente competenti, cui sono trasferite le misure di assistenza e di accoglienza di cui agli articoli 31, comma 1, e 31-bis del richiamato
3. Le ordinanze di cui al comma 2 possono essere adottate in deroga alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, nel corso del 2025, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa a favore degli stati di previsione interessati, delle risorse disponibili a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, come indicate dalle ordinanze di cui al comma 2.
Art. 21. Abrogazione di disposizioni connesse a termini legislativi in scadenza
1. All'articolo 17 del
2. Conseguentemente all'abrogazione disposta al comma 1:
a) all'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al
b) all'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al
3. All'articolo 14 del
4. L'articolo 4-sexies del
5. I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l'Agenzia delle entrate-Riscossione trasmette in via telematica al Ministero della salute l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali provvedimenti, sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 22. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.