Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.3 leggi e decreti |
Data: | 27/12/2024 |
Numero: | 202 |
Sommario |
Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni |
Art. 2. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco |
Art. 2 bis. Riserva a favore degli idonei della graduatoria della procedura speciale di reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco |
Art. 3. Proroga di termini in materia economica e finanziaria |
Art. 3 bis. Riammissione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e altri differimenti in materia di dichiarazioni fiscali |
Art. 4. Disposizioni concernenti termini in materia di salute |
Art. 5. Proroga di termini in materia di istruzione e merito |
Art. 5 bis. Modifica all'articolo 149 del testo unico di cui al regio decreto n. 1592 del 1933, in materia di studenti fuori corso |
Art. 6. Proroga di termini in materia di cultura |
Art. 7. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
Art. 8. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale |
Art. 9. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa |
Art. 10. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia |
Art. 10 bis. Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2004 |
Art. 11. Disposizioni concernenti termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica |
Art. 12. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
Art. 13. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy |
Art. 14. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo |
Art. 15. Proroga di termini in materia di sport |
Art. 16. Termine concernente l'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni |
Art. 17. Proroga di termini in materia di editoria |
Art. 17 bis. Misure per l'innovazione digitale dell'editoria |
Art. 18. Proroga di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza |
Art. 19. Disposizioni concernenti termini in materia di agricoltura |
Art. 19 bis. Proroga degli interventi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura |
Art. 19 ter. Proroga dei lavori del tavolo tecnico sul tema del rimborso delle imposte per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 |
Art. 19 quater. Disposizioni concernenti termini in materia di disabilità |
Art. 20. Proroga delle misure di sostegno e delle attività di assistenza in essere a favore delle persone titolari del permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato ai sensi del decreto [...] |
Art. 20 bis. Proroga del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile |
Art. 21. Abrogazione di disposizioni connesse a termini legislativi in scadenza |
Art. 21 bis. Disposizioni in materia di eleggibilità a presidente della provincia |
Art. 22. Entrata in vigore |
§ 80.3.108 - D.L. 27 dicembre 2024, n. 202. [1]
Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
(G.U. 27 dicembre 2024, n. 302)
Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
«1. All'articolo 35, comma 4, del
1-bis. A decorrere dall'anno 2025, le facoltà assunzionali autorizzate in favore delle università statali con decreto del Ministro dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 66, comma 13-bis, del
2. All'articolo 3 della
a) al comma 10-bis, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al
b) al comma 10-ter, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
2-bis. All'articolo 1, comma 72, della
a) le parole: «Limitatamente all'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2023 e 2024»;
b) le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre di ciascuno dei due anni»;
c) dopo le parole: «fissato al 15 gennaio 2024» sono aggiunte le seguenti: «per l'anno 2023 e al 7 febbraio 2025 per l'anno 2024» [3].
2-ter. All'articolo 1, comma 73, della
a) le parole: «entro il 18 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 18 dicembre 2023 ed entro il 16 dicembre 2024»;
b) dopo le parole: «entro il 29 febbraio 2024» sono aggiunte le seguenti: «per l'anno 2023 ed entro il 28 febbraio 2025 per l'anno 2024» [4].
3. All'articolo 9, comma 4, del
4. All'articolo 1, comma 18, del
5. All'articolo 42-bis del
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 100.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
6-bis. Al fine di evitare che ritardi di piccola entità nell'affidamento delle opere di cui all'articolo 1, comma 139, della
7. All'articolo 1, comma 10, del
8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 150.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
8-bis. In riferimento ai commi 7 e 8, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette entro il 30 marzo di ogni anno alle Camere una relazione sulle attività svolte e sulle spese sostenute dalla Cabina di regia per la crisi idrica nel corso dell'anno precedente [6].
9. All'articolo 21, comma 2, del
10. Al fine di consentire il completamento delle attività di collaudo, rendicontazione e chiusura della contabilità, il Commissario nominato ai sensi dell'articolo 1 del
10-bis. All'articolo 3, comma 8, della
10-ter. Al fine di garantire la continuità delle attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e di non comprometterne il regolare svolgimento nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, l'ANVUR mantiene l'attuale composizione per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il mandato dei componenti degli organi in scadenza è prorogato per la medesima durata [8].
10-quater. Al fine di garantire l'efficace, tempestiva e completa attuazione degli interventi pubblici di investimento, assicurando la massima sinergia fra i diversi strumenti di programmazione pubblica e un'efficiente capacità di spesa delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 10, comma 7-novies, del
10-quinquies. Nelle more dell'attuazione della riforma organica del settore, il termine di durata dell'incarico di cui all'articolo 14-bis, comma 3, del
10-sexies. All'articolo 9, comma 3, lettera b), del
10-septies. All'articolo 5, comma 9, del
10-octies. All'articolo 13-ter, comma 1, del
10-novies. All'articolo 1 della
«822-bis. In sede di approvazione del rendiconto 2023 e del rendiconto 2024 lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di cui al comma 822 è consentito, limitatamente alle risorse di parte corrente, oltre che per la copertura del disavanzo della gestione 2023 e 2024 delle aziende del servizio sanitario regionale, anche per il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attività nei comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica in conseguenza delle perdite subite di almeno il 30 per cento nel periodo dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023» [14].
10-decies. Le assunzioni di cui all'articolo 3, commi 5 e 5-ter, del
10-undecies. All'articolo 2, comma 6-quater, del
Art. 2. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Al
a) (Omissis) [17];
b) all'articolo 46, commi 5 e 6, relativi al meccanismo di finanziamento dell'area negoziale relativa ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, le parole: «per gli anni dal 2018 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2018 al 2026» [18].
2. I permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2024, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della
3. Nei casi di cui al comma 2, primo periodo, al momento della richiesta di rinnovo, il permesso di soggiorno può essere convertito per lavoro, per l'attività effettivamente svolta e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
3-bis. All'articolo 4, comma 4-bis, del testo unico di cui al
4. Al fine di assicurare le facoltà assunzionali relative a diverse qualifiche dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, è prorogata fino al 31 dicembre 2025 la validità delle seguenti graduatorie:
a) graduatoria del concorso pubblico a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 207 del 17 aprile 2023, modificata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 381 del 19 maggio 2023;
b) graduatoria del concorso pubblico a 4 posti nella qualifica di vicedirettore tecnico-scientifico, nell'ambito professionale di biologia, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 632 del 3 agosto 2023;
c) graduatoria del concorso pubblico a 4 posti nella qualifica di vicedirettore tecnico-scientifico, nell'ambito professionale chimica, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 609 del 28 luglio 2023;
d) graduatoria del concorso pubblico a 4 posti nella qualifica di vicedirettore tecnico-scientifico, nell'ambito professionale psicologia, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 725 del 29 settembre 2023.
5. Al
a) all'articolo 1, comma 15, concernente la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 310 dell'11 giugno 2019, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;
b) all'articolo 2, comma 4, concernente le risorse relative al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non utilizzate nell'anno 2021, le parole: «negli anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023, 2024 e fino al 30 aprile 2025». Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal primo periodo, pari a 300.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2025, del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del
6. (Omissis) [22].
6-bis. All'articolo 1, comma 1122, lettera i), della
a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2025, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno otto delle seguenti prescrizioni»;
b) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025» [23].
Art. 2 bis. Riserva a favore degli idonei della graduatoria della procedura speciale di reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco [24]
1. Nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2025, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, il 30 per cento delle assunzioni è effettuato, limitatamente all'anno 2025, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della
Art. 3. Proroga di termini in materia economica e finanziaria
1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, la registrazione delle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia di COVID-19 con esclusivo riferimento all'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è effettuata entro il 30 novembre 2025.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 31-octies, comma 1, del
3. All'articolo 15-bis, comma 1, del
4. All'articolo 16-sexies del
a) al comma 1, relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni statali, all'alinea, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) al comma 2, riguardante la disapplicazione nei confronti della società AMCO S.p.A. delle norme di contenimento della spesa a carico dei soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'ISTAT:
1) al primo periodo le parole: «2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2024 e 2025»;
2) all'ultimo periodo, dopo le parole «della società stessa» sono aggiunte le seguenti «, nonchè l'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica» [26].
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera b), pari a 500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del
5-bis. All'articolo 3, comma 10, del
6. All'articolo 10-bis, comma 1, del
7. All'articolo 1-ter, comma 1-bis, del
8. Nelle more della riforma organica della disciplina normativa dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva dei fidi, il procedimento per l'adozione del provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguente al venir meno del volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro di cui al comma 1 del medesimo articolo 4, è sospeso per ventiquattro mesi se il confidi interessato comunica alla Banca d'Italia, unitamente agli altri confidi coinvolti, l'avvio di un processo di integrazione, comprovato da idonea documentazione, che consenta al suo termine il rispetto del predetto volume di attività finanziaria.
9. In considerazione dell'intervenuta approvazione dei bilanci di esercizio 2022 e 2023, riguardanti gli enti del servizio sanitario della regione Calabria, il termine per l'adozione e l'approvazione dei bilanci aziendali di cui all'articolo 12-bis del
10. All'articolo 1, comma 683, della
10-bis. Ai fini del potenziamento della struttura amministrativa, alla regione Molise non si applica il comma 1-quinquies dell'articolo 9 del
11. All'articolo 1, comma 1-sexies, del
12. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 11, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della
13. Il finanziamento di cui all'articolo 1 del
14. All'articolo 5 del
a) al comma 1, le parole «in quello successivo» sono sostituite dalle seguenti: «nei due esercizi successivi»;
b) al comma 2, le parole «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025».
14-bis. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 6, comma 1-bis, del
14-ter. In relazione all'entrata in vigore, il 25 settembre 2024, del
14-quater. All'articolo 44, comma 2-bis, primo periodo, del
14-quinquies. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi all'energia elettrica, al gas e ai carburanti, all'articolo 3-ter, commi 2 e 3, del
14-sexies. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del
14-septies. Per l'anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, è prorogato al 30 settembre 2025. Al fine di adeguare la disciplina relativa all'albo di cui all'articolo 53 del
14-octies. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del
14-novies. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al comma 14-octies, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. A pena di decadenza dall'agevolazione, i soggetti interessati comunicano altresì, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 fino al 15 novembre 2025. Con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al primo e al secondo periodo e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica [41].
14-decies. Ai fini del rispetto del limite di spesa per l'anno 2025 di cui al comma 14-octies, secondo periodo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione di cui al comma 14-novies, secondo periodo, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 14-novies, secondo periodo. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni di cui al citato comma 14-novies, secondo periodo. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa di cui al comma 14-octies, la percentuale è pari al 100 per cento [42].
14-undecies. Per le società di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le disposizioni ivi previste continuano ad applicarsi fino al 31 maggio 2026 [43].
Art. 3 bis. Riammissione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252, della
1. Limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della
2. In caso di riammissione alla procedura di definizione agevolata, ai sensi del comma 1, si applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni dell'articolo 1, commi 231, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 e 252, della
a) la dichiarazione resa ai sensi del comma 1 può essere integrata, relativamente ai soli debiti di cui al medesimo comma 1, entro la stessa data del 30 aprile 2025;
b) il pagamento delle somme di cui all'articolo 1, comma 231, della
1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;
2) nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027;
c) l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonchè quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 30 giugno 2025;
d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma 243 dell'articolo 1 della
3. Per l'anno 2025, i termini per l'approvazione e la disponibilità in formato elettronico dei modelli di dichiarazione concernenti le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, nonchè delle relative istruzioni e specifiche tecniche, di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 3-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono rinviati al 17 marzo 2025.
4. Per l'anno 2025, la data a partire dalla quale possono essere presentate le dichiarazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è rinviata al 30 aprile 2025.
5. Per l'anno 2025, i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del
6. Il fondo di cui all'articolo 62 del
7. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della
8. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 0,6 milioni di euro per l'anno 2026, 0,34 milioni di euro per l'anno 2027, 13,99 milioni di euro per l'anno 2028, 13,021 milioni di euro per l'anno 2029, 9,975 milioni di euro per l'anno 2030, 9,214 milioni di euro per l'anno 2031, 8,714 milioni di euro per l'anno 2032, 8,025 milioni di euro per l'anno 2033, 4,016 milioni di euro per l'anno 2034 e 1,521 milioni di euro per l'anno 2035, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 32,27 milioni di euro per l'anno 2028, 30,26 milioni di euro per l'anno 2029, 23,22 milioni di euro per l'anno 2030, 21,46 milioni di euro per l'anno 2031, 20,3 milioni di euro per l'anno 2032, 18,69 milioni di euro per l'anno 2033, 9,35 milioni di euro per l'anno 2034 e 3,55 milioni di euro per l'anno 2035, si provvede:
a) quanto a 32,27 milioni di euro per l'anno 2028, 30,26 milioni di euro per l'anno 2029, 23,22 milioni di euro per l'anno 2030, 21,46 milioni di euro per l'anno 2031, 20,30 milioni di euro per l'anno 2032, 18,69 milioni di euro per l'anno 2033, 9,35 milioni di euro per l'anno 2034 e 3,55 milioni di euro per l'anno 2035, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del
b) quanto a 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 0,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,34 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dai commi 1 e 2.
Art. 4. Disposizioni concernenti termini in materia di salute
1. All'articolo 8, comma 2, del
2. All'articolo 34, comma 1, del
a) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2027»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati» sono inserite le seguenti: «o della documentazione da cui si evince inequivocabilmente che il soggetto è abilitato nel Paese di origine all'esercizio della professione sanitaria o all'attività riferita agli operatori socio-sanitari»;
c) al secondo periodo, le parole: «dall'articolo 11 del
2-bis. All'articolo 5-bis del
a) al comma 1-bis, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) al comma 1-ter, le parole: «2014-2016 e 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022» [46].
3. All'articolo 1, comma 268, della
a) all'alinea, le parole: «degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del
b) alla lettera a), le parole: «2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2024 e 2025» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025» [47].
3-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della
a) le parole: «maturato al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «maturato al 31 dicembre 2025»;
b) le parole: «tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025» [48].
3-ter. All'articolo 4, comma 9-quinquiesdecies, del
4. All'articolo 4, comma 3, del
5. All'articolo 12, comma 1, del
6. All'articolo 1, comma 583, della
7. All'articolo 4 del
a) al comma 3, concernente la proroga del termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del
b) al comma 5-bis, concernente l'applicazione del regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al
c) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:
«7-bis. Il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del
d) al comma 8-septies, relativo alla limitazione di responsabilità penale ai casi di colpa grave a carico degli esercenti una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025» [52].
8. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del
9. All'articolo 9, comma 1, del
a) le parole «Fino al 31 dicembre 2024, in relazione» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione»;
b) dopo le parole «iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono» sono inserite le seguenti: «mantenere gli incarichi già assegnati ovvero»;
c) dopo le parole «partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi quelli provvisori e di sostituzione».
10. All'articolo 2-quinquies del
a) al comma 1, le parole: «Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025»;
b) al comma 2, le parole «Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025» e le parole: «e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza» e «esclusivamente durante lo stato di emergenza» sono soppresse;
c) al comma 3, le parole «Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025»;
c-bis) al comma 4, al primo periodo, le parole: «Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025,» e, al secondo periodo, le parole: «esclusivamente durante lo stato di emergenza» sono soppresse [53].
11. Al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale nonchè di ridurre le liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'anno 2025, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 220, della
11-bis. Al fine di rafforzare le misure di prevenzione per il tumore al seno, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025 e di 800.000 euro per l'anno 2026 per avviare progetti di rafforzamento dell'adesione e dell'estensione mediante campagne di screening regionale per le donne nelle fasce d'età 45-50 anni e 70-74 anni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200.000 euro per l'anno 2025 e a 800.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 551, della
12. All'articolo 36, comma 4-bis, del
12-bis. All'articolo 4, comma 6, del
12-ter. All'articolo 1, comma 377, della
12-quater. All'articolo 1, comma 580, quinto periodo, della
12-quinquies. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 580, della
12-sexies. Le disposizioni di cui al comma 12-quinquies si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data del 20 marzo 2025 [60].
Art. 5. Proroga di termini in materia di istruzione e merito
1. All'articolo 22, comma 2, del
2. All'articolo 2, comma 4, del
3. All'articolo 230-bis, comma 2, del
4. Al fine di garantire il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativi alla missione 4, componente 1, investimento 2.1 «Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico» e investimento 3.2 «Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori», all'articolo 1, comma 725, secondo periodo, della
4-bis. La valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento, è prorogata all'anno scolastico 2025/2026. Per la finalità di cui al primo periodo, il fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della
4-ter. All'articolo 4 del
a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2027»;
b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2027»;
c) al comma 2-ter, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2027» [63].
4-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
4-quinquies. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che definisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici di cui all'articolo 18, comma 3.2, del
4-sexies. Sono prorogate anche per l'anno accademico 2025/2026 le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 6-bis, del
4-septies. Sono prorogate per l'anno scolastico 2025/2026 le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del
Art. 5 bis. Modifica all'articolo 149 del testo unico di cui al
1. All'articolo 149 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al
Art. 6. Proroga di termini in materia di cultura
1. All'articolo 14, comma 3, del
2. All'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del
3. All'articolo 18, comma 2, del
3-bis. All'articolo 24, comma 3, del
a) al primo periodo, le parole: «Nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale di cui al comma 5, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle more del perfezionamento delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero della cultura in attuazione del regolamento di cui al
b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: «In deroga a quanto previsto dal quarto periodo, i contratti relativi a detti incarichi, limitatamente alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio nel numero massimo di sei, conferiti e in essere al 31 dicembre 2024, possono essere nuovamente conferiti e cessano di avere efficacia all'atto del conferimento dei corrispondenti incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero della cultura in attuazione del regolamento di cui al
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, rispettivamente pari a euro 500.000 e a euro 1.000.000 per l'anno 2025, è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura [70].
4-bis. All'articolo 26, comma 13, della
4-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del
Art. 7. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1. All'articolo 1-bis del
2. All'articolo 10-septies, comma 1, del
a) all'alinea, le parole: «trenta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;
b) alla lettera a), primo periodo, le parole: «fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;
c) alla lettera b), primo periodo, le parole: «fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
3. All'articolo 13, comma 17-bis, del
4. All'articolo 1, comma 497, della
4-bis. All'articolo 10, comma 1, del
4-ter. All'articolo 13, comma 6-bis, del
4-quater. All'articolo 9-bis, comma 1-ter, del
a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 agosto 2026, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'affidamento, l'avvio, la gestione o la prosecuzione dei lavori, nonchè per il coordinamento e il monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova»;
b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione dei progetti di cui al presente comma sono trasferite alla contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 1»;
c) all'ultimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le finalità ivi indicate» [76].
4-quinquies. Dalle disposizioni di cui al comma 4-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente [77].
4-sexies. All'articolo 103-bis, comma 1, del
4-septies. All'articolo 7-bis del
a) al comma 2, primo periodo:
1) le parole: «30 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2026»;
2) le parole: «, al fine di semplificare la disciplina transitoria disposta dalle linee guida, adottate con il medesimo decreto, sui trasporti in condizione di eccezionalità, relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate» sono soppresse;
b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla medesima data continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalità, la disciplina di cui all'articolo 10, comma 10, del codice di cui al
c) al comma 2-bis, le parole: «entro il 30 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025» [79].
4-octies. All'articolo 32-bis, comma 1, terzo periodo, del
4-novies. Al fine di far fronte anche per l'anno 2025 ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021, è differito dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine di cui all'articolo 18, comma 2, secondo periodo, del
4-decies. Al fine di garantire continuità al servizio di assistente bagnanti per la stagione balneare 2025, i brevetti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere d), e) e f), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 maggio 2024, n. 85, in corso di validità alla data del 30 settembre 2024, con termine di scadenza compreso tra il 1° ottobre 2024 e il 29 settembre 2025, restano validi fino al 30 settembre 2025. I titolari dei suddetti brevetti, per poter esercitare l'attività di assistente bagnanti, devono essere in possesso del certificato di idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013, in corso di validità [82].
4-undecies. Al fine di garantire la continuità del servizio di assistenza ai bagnanti per la stagione 2025, l'efficacia del requisito della maggiore età di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 3-quinquies, del
4-duodecies. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 891, della
Art. 8. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
1. All'articolo 4, comma 2, del
1-bis. All'articolo 38, comma 1, del
Art. 9. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al
a) all'articolo 2229, comma 1, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) all'articolo 2230:
1) al comma 1, dopo la lettera m-quinquies), è aggiunta la seguente: «m-sexies) 2025: ufficiali: 32; marescialli: 75; totale 107.»;
2) al comma 1-bis, la parola: «m-quinquies)» è sostituita dalla seguente: «m-sexies)» [87].
2. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma 3, del
3. Allo scopo di garantire la necessaria continuità delle funzioni delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari di cui agli articoli 1475 e 1476 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino all'accertamento della rappresentatività per il triennio 2025-2027, e comunque non oltre il 30 aprile 2025, alle stesse Associazioni sono riconosciuti i distacchi e i permessi retribuiti di cui all'articolo 1480, comma 3, del citato codice, secondo i criteri di cui all'articolo 1 del
4. Ai medesimi fini di cui al comma 3, nelle more del nuovo accertamento della rappresentatività, e comunque non oltre il 30 aprile 2025, è prorogata la rappresentatività vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in euro 5.350.000 per l'anno 2026, euro 4.820.127 per l'anno 2027 ed euro 3.102.380 per l'anno 2028, si provvede, quanto a euro 1.337.500 per l'anno 2026, a euro 1.205.032 per l'anno 2027 e a euro 775.595 per l'anno 2028, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e, quanto a euro 4.012.500 per l'anno 2026, a euro 3.615.095 per l'anno 2027 e a euro 2.326.785 per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
Art. 10. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia
1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 381, della
2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata la spesa di 4.103.270 euro per l'anno 2027 e di 808.624 euro per l'anno 2029, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della
2-bis. All'articolo 22, comma 4, della
2-ter. All'articolo 49, comma 1, della
3. All'articolo 14, comma 12-ter, del
4. All'articolo 10 del
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
5. Il termine di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2026.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è autorizzata la spesa di euro 159.000 per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
7. All'articolo 2, comma 8, del
8. All'articolo 4, comma 2, del
8-bis. All'articolo 4-quater del
a) al comma 1, le parole: «2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 7, le parole: «un punteggio complessivo non inferiore a 105 punti e» sono soppresse [91].
8-ter. All'articolo 20 della
8-quater. All'articolo 18, comma 3, del
8-quinquies. All'articolo 10, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, le parole: «che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2025» [94].
8-sexies. Fino all'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 6, comma 2, della
Art. 10 bis. Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, del
1. L'articolo 2, comma 1, del
Art. 11. Disposizioni concernenti termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
1. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, relativo all'obbligo di incremento della quota di energia rinnovabile termica nelle forniture di energia, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025».
2. All'articolo 17-bis, comma 1, del
2-bis. Ai fini dell'operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis del
2-ter. Il termine del 1° gennaio 2025 di cui all'articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è prorogato, limitatamente ai fasci di frutti di olio di palma vuoti e agli acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), al 1° gennaio 2026 [98].
2-quater. Gli obblighi di immissione in consumo di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per i fornitori di metano e di biometano ovvero di biogas per trasporti immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026 [99].
2-quinquies. All'articolo 40-ter del
2-sexies. Le modalità di attestazione del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 42, commi da 6 a 11, del
2-septies. All'articolo 4, comma 5-bis, del
2-octies. All'articolo 16, comma 5, lettera b), del
Art. 12. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
1. All'articolo 9, comma 6, del
1-bis. All'articolo 1, comma 1, della
Art. 13. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy
1. All'articolo 1, comma 101, della
1-bis. L'applicazione della norma transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del
1-ter. All'articolo 178-quater, comma 6, del
1-quater. All'articolo 3, comma 2, della
1-quinquies. All'articolo 38, comma 2, del
1-sexies. All'articolo 23, comma 3, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, le parole: «a decorrere dal 1° aprile 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° ottobre 2025» [109].
1-septies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al comma 451, le parole: «dal 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 454» e, al comma 454, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, da adottare entro il 30 giugno 2025,» [110].
Art. 14. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo
1. All'articolo 1 del
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2025»;
b) al comma 2, alinea, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2025»;
c) al comma 10, primo periodo, dopo le parole «degli investimenti di riqualificazione energetica» sono aggiunte le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
2. All'articolo 6, comma 2-septies, del
3. All'articolo 19, comma 1, lettera b), del
3-bis. In considerazione del maggior flusso turistico derivante dalle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, al fine di sostenere le attività di accoglienza dei pellegrini, l'autorizzazione di spesa di cui alla
Art. 15. Proroga di termini in materia di sport
1. All'articolo 51, comma 1, del
2. All'articolo 31 del
«2-bis. In ragione della necessità di garantire il completamento delle progettualità relative all'utilizzo del compendio sito in Roma, denominato "Città dello Sport", le disposizioni di cui al comma 2 sono applicabili fino al 31 dicembre 2027. Per tali finalità, l'Agenzia del demanio è autorizzata ad affidare la progettazione, la realizzazione e la gestione anche per lotti funzionali e ricorrendo ad iniziative di partenariato pubblico privato, la cui valutazione è effettuata d'intesa con la Regione Lazio e il Comune di Roma Capitale, in ragione dei principi di sussidiarietà verticale ai sensi dell'articolo 175 del codice dei contratti pubblici, di cui al
2-bis. Per l'anno 2025, una quota sino a 4 milioni di euro delle eventuali maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 632, secondo periodo, della
2-ter. All'articolo 40, comma 1 del
2-quater. All'articolo 40, comma 2, del
Art. 16. Termine concernente l'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
1. Fatto salvo il lavoro istruttorio e ricognitivo svolto sulla base dell'articolo 1, commi da 791 a 801-bis della
2. Ai fini dell'attività istruttoria di cui al comma 1, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale del contingente di personale già previsto dall'articolo 1, comma 800, della citata
Art. 17. Proroga di termini in materia di editoria
1. Le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del
Art. 17 bis. Misure per l'innovazione digitale dell'editoria [117]
1. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della
Art. 18. Proroga di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza
1. All'articolo 8, comma 2, alinea, del
2. All'articolo 4, comma 2-bis, del
Art. 19. Disposizioni concernenti termini in materia di agricoltura
1. All'articolo 8-ter del
a) al comma 1, dopo le parole: «della batteriosi,» le parole: «per un periodo di sette anni» sono soppresse;
b) il comma 2-bis è abrogato.
1-bis. All'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «1° marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2025» [119].
1-ter. All'articolo 11, comma 5-ter, del
a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
c) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026» [120].
1-quater. Per le imprese della pesca e dell'acquacoltura il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della
Art. 19 bis. Proroga degli interventi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura [122]
1. Al fine di sostenere il settore della pesca e dell'acquacoltura, le attività connesse e, in particolare, gli interventi indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino, della concorrenza e della competitività delle imprese nazionali previsti dal Programma nazionale triennale di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Art. 19 ter. Proroga dei lavori del tavolo tecnico sul tema del rimborso delle imposte per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 [123]
1. I lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 7-bis del
Art. 19 quater. Disposizioni concernenti termini in materia di disabilità [124]
1. A decorrere dalla data del 30 settembre 2025, le attività di sperimentazione di cui all'articolo 33, commi 1 e 2, del
a) Alessandria;
b) Lecce;
c) Genova;
d) Isernia;
e) Macerata;
f) Matera;
g) Palermo;
h) Teramo;
i) Vicenza;
l) provincia autonoma di Trento;
m) Aosta.
2. Al
a) all'articolo 9, comma 1, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027»;
b) all'articolo 12, comma 1, le parole: «30 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2026»;
c) all'articolo 33, commi 1 e 2, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;
d) all'articolo 35, ai commi 1, 2 e 3, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026» e, al comma 4, le parole: «1° gennaio 2026», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027»;
e) all'articolo 39, comma 1, alinea, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027»;
f) all'articolo 40, comma 2, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».
3. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del
4. Al fine di garantire il supporto al Ministro per le disabilità e al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, sullo stato di attuazione della riforma in materia di disabilità, ivi compresa la fase sperimentale di cui al comma 1 del presente articolo, con connessa attività di affiancamento e assistenza ai territori coinvolti nell'attuazione della riforma, sull'attuazione del programma di azione triennale, di cui all'articolo 3 della
Art. 20. Proroga delle misure di sostegno e delle attività di assistenza in essere a favore delle persone titolari del permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato ai sensi del
1. Tenuto conto della
2. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1, con una o più ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2025 in deroga agli articoli 26 e 27, comma 5, del codice della protezione civile di cui al
a) al trasferimento delle stesse misure di assistenza e accoglienza straordinarie e temporanee in capo alle amministrazioni ordinariamente competenti, anche prevedendo la corresponsione di un contributo una tantum, a cura del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in favore delle persone e dei nuclei familiari che dichiarino di non aver bisogno del proseguimento dell'assistenza pubblica nonchè l'anticipazione, nei limiti del 50 per centro dell'onere massimo stimato, in favore degli enti firmatari delle convenzioni per l'assistenza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del
b) alla cessazione del riconoscimento del contributo di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del medesimo
c) a regolare, in via transitoria ed eccezionale, le modalità di prosecuzione delle residue forme di accoglienza eventualmente ancora assicurate, sul territorio nazionale, dalle strutture territoriali di protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, a cura delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, sotto il coordinamento del Ministero dell'Interno;
d) a regolare l'assegnazione alle Amministrazioni ordinariamente competenti, alle quali è trasferita la competenza per l'attuazione delle misure di assistenza e di accoglienza di cui agli articoli 31, comma 1, e 31-bis del richiamato
3. Le ordinanze di cui al comma 2 possono essere adottate in deroga alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, nel corso del 2025, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione agli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati delle risorse disponibili a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, come indicate dalle ordinanze di cui al comma 2 [128].
Art. 20 bis. Proroga del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile [129]
1. All'articolo 1 della
a) al comma 394:
1) al primo periodo, le parole: «e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2024, 2025, 2026 e 2027» e, al secondo periodo, le parole: «e a 25 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027,»;
2) il sesto e il settimo periodo sono soppressi;
b) al comma 395 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta relativo al 2025, le fondazioni, entro il 30 aprile dello stesso anno, trasmettono all'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio Spa (ACRI), le delibere di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate per il sostegno dei progetti da finanziare. Conseguentemente, l'ACRI, nei successivi venti giorni, trasmette l'elenco delle fondazioni finanziatrici all'Agenzia delle entrate e il direttore della medesima Agenzia, nei successivi trenta giorni, comunica alle fondazioni il credito d'imposta ad esse attribuito».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
Art. 21. Abrogazione di disposizioni connesse a termini legislativi in scadenza
1. All'articolo 17 del
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al
3. All'articolo 14 del
4. L'articolo 4-sexies del
5. I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
5-bis. All'articolo 2, comma 1, del
5-ter. Al
a) all'articolo 4, comma 7, le parole: «L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1» sono soppresse;
b) l'articolo 10 è abrogato;
c) all'articolo 23, il comma 5 è abrogato;
d) all'articolo 53, comma 1, le parole: «, nonchè, con esclusione dei funzionari medici veterinari, quelle di cui all'articolo 10» sono soppresse [134].
5-quater. Al comma 1-bis dell'articolo 19 del
5-quinquies. All'articolo 7 del
5-sexies. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 5 dell'articolo 14 del
b) il comma 265 dell'articolo 1 della
c) l'articolo 7-quater del
d) il comma 7 dell'articolo 13 del
e) l'articolo 32 del
5-septies. Alla
a) all'articolo 3, il comma 2 è abrogato;
b) all'articolo 4, il comma 5 è abrogato;
c) all'articolo 5, il comma 6 è abrogato;
d) all'articolo 6, il comma 2 è abrogato;
e) all'articolo 9, comma 3, il primo periodo è soppresso [138].
5-octies. All'articolo 4 del
a) i commi 2 e 4 sono abrogati;
b) al comma 5, le parole: «e quella accessoria è applicata nella misura massima» sono soppresse [139].
5-novies. All'articolo 2 del
a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
b) al comma 2, i periodi dal quarto all'ultimo sono soppressi [140].
5-decies. I procedimenti amministrativi non ancora conclusi, per i profili relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5, del
Art. 21 bis. Disposizioni in materia di eleggibilità a presidente della provincia [142]
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 60, della
Art. 22. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Tabella 1 [143]
(articolo 4, comma 11)
Regione/Provincia Autonoma |
Quota per prestazioni aggiuntive dirigenti medici |
Quota per prestazioni aggiuntive personale sanitario del comparto sanità |
|
|
|
PIEMONTE |
7.457.455,41 |
3.046.002,91 |
VALLE D'AOSTA |
213.523,03 |
87.213,63 |
LOMBARDIA |
17.088.974,95 |
6.980.003,85 |
PA BOLZANO |
890.330,11 |
363.655,96 |
PA TRENTO |
925.829,67 |
378.155,78 |
VENETO |
8.365.075,50 |
3.416.720,98 |
FRIULI VENEZIA GIULIA |
2.102.983,04 |
858.964,90 |
LIGURIA |
2.694.291,04 |
1.100.485,07 |
EMILIA-ROMAGNA |
7.674.461,42 |
3.134.639,17 |
TOSCANA |
6.415.947,92 |
2.620.598,45 |
UMBRIA |
1.504.016,25 |
614.316,50 |
MARCHE |
2.591.185,08 |
1.058.371,37 |
LAZIO |
9.811.661,79 |
4.007.580,17 |
ABRUZZO |
2.216.923,14 |
905.503,82 |
MOLISE |
512.342,28 |
209.266,56 |
CAMPANIA |
9.488.680,64 |
3.875.658,29 |
PUGLIA |
6.763.865,89 |
2.762.705,78 |
BASILICATA |
934.590,02 |
381.733,95 |
CALABRIA |
3.187.014,99 |
1.301.738,52 |
SICILIA |
8.263.322,30 |
3.375.159,81 |
SARDEGNA |
2.782.525,54 |
1.136.524,52 |
TOTALE |
101.885.000,00 |
41.615.000,00 |
Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga, alla revisione o all'abrogazione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonchè di adottare misure essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 35, comma 4, del
2. All'articolo 3 della
a) al comma 10-bis, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al
b) al comma 10-ter, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
3. All'articolo 9, comma 4, del
4. All'articolo 1, comma 18, del
5. All'articolo 42-bis del
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 100.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
7. All'articolo 1, comma 10, del
8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 150.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
9. All'articolo 21, comma 2, del
10. Al fine di consentire il completamento delle attività di collaudo, rendicontazione e chiusura della contabilità, il Commissario nominato ai sensi dell'articolo 1 del
Art. 2. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Al
a) all'articolo 2, comma 1, lettera hh), concernente il percorso di carriera necessario per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a dirigente superiore e a primo dirigente della Polizia di Stato, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025»;
b) all'articolo 46, commi 5 e 6, relativi al meccanismo di finanziamento dell'area negoziale relativa ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, le parole: «per gli anni dal 2018 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2018 al 2025».
2. I permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2024, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della
3. Nei casi di cui al comma 2, primo periodo, al momento della richiesta di rinnovo, il permesso di soggiorno può essere convertito per lavoro, per l'attività effettivamente svolta e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del
4. Al fine di assicurare le facoltà assunzionali relative a diverse qualifiche dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, è prorogata fino al 31 dicembre 2025 la validità delle seguenti graduatorie:
a) graduatoria del concorso pubblico a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 207 del 17 aprile 2023, modificata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 381 del 19 maggio 2023;
b) graduatoria del concorso pubblico a 4 posti nella qualifica di vice direttore tecnico-scientifico, nell'ambito professionale di biologia, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 632 del 3 agosto 2023;
c) graduatoria del concorso pubblico a 4 posti nella qualifica di vice direttore tecnico-scientifico, nell'ambito professionale chimica, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 609 del 28 luglio 2023;
d) graduatoria del concorso pubblico a 4 posti nella qualifica di vice direttore tecnico-scientifico, nell'ambito professionale psicologia, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 725 del 29 settembre 2023.
5. Al
a) all'articolo 1, comma 15, concernente la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 310 dell'11 giugno 2019, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2025»;
b) all'articolo 2, comma 4, concernente le risorse relative al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non utilizzate nell'anno 2021, le parole: «negli anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023, 2024 e fino al 30 aprile 2025». Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal primo periodo, pari a 300.000 euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2025, del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del
6. All'articolo 2, comma 4-bis, del
Art. 3. Proroga di termini in materia economica e finanziaria
1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, la registrazione delle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia di COVID-19 con esclusivo riferimento all'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 1, commi 738, e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è effettuata entro il 30 novembre 2025.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 31-octies, comma 1, del
3. All'articolo 15-bis, comma 1, del
4. All'articolo 16-sexies, del
a) al comma 1, relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni statali, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) al comma 2, riguardante la disapplicazione nei confronti di AMCO S.p.A. delle norme di contenimento della spesa a carico dei soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'ISTAT, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al primo periodo le parole: «2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2024 e 2025»;
2) all'ultimo periodo, dopo le parole «della società stessa» sono aggiunte le seguenti «, nonchè l'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica».
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera b), pari a 500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del
6. Il divieto di fatturazione elettronica di cui all'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del
7. All'articolo 1-ter, comma 1-bis, del
8. Nelle more della riforma organica della disciplina normativa dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva dei fidi, il procedimento per l'adozione del provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguente al venir meno del volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro di cui al comma 1 del medesimo articolo 4, è sospeso per ventiquattro mesi se il confidi interessato comunica alla Banca d'Italia, unitamente agli altri confidi coinvolti, l'avvio di un processo di integrazione, comprovato da idonea documentazione, che consenta al suo termine il rispetto del predetto volume di attività finanziaria.
9. In considerazione dell'intervenuta approvazione dei bilanci di esercizio 2022 e 2023, riguardanti gli enti del servizio sanitario della regione Calabria, l'adozione e l'approvazione dei bilanci aziendali di cui all'articolo 12-bis del
10. All'articolo 1, comma 683, della
11. All'articolo 2, comma 1, del
12. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 11, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della
13. Il finanziamento di cui all'articolo 1 del
14. All'articolo 5 del
a) al comma 1, le parole «in quello successivo» sono sostituite dalle seguenti: «nei due esercizi successivi»;
b) al comma 2, le parole «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025».
Art. 4. Disposizioni concernenti termini in materia di salute
1. All'articolo 8, comma 2, del
2. All'articolo 34, comma 1, del
3. All'articolo 1, comma 268, della
a) le parole «degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del
b) alla lett. a) le parole: «2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2024 e 2025» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
4. All'articolo 4, comma 3, del
5. All'articolo 12, comma 1, del
6. All'articolo 1, comma 583, della
7. All'articolo 4, del
a) al comma 3, concernente la proroga del termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del
b) al comma 5-bis, recante la disciplina per l'attività di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al
c) al comma 7-bis, relativo all'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alla riforma sull'accreditamento istituzionale, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
d) al comma 8-septies, relativo alla limitazione di responsabilità penale ai casi di dolo e colpa grave a carico degli esercenti una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».
8. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del
9. All'articolo 9, comma 1, del
a) le parole «Fino al 31 dicembre 2024, in relazione» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione»;
b) dopo le parole «iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono» sono inserite le seguenti: «mantenere gli incarichi già assegnati ovvero»;
c) dopo le parole «partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi quelli provvisori e di sostituzione,».
10. All'articolo 2-quinquies del
a) al comma 1, le parole: «Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025»;
b) al comma 2, le parole «Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025»;
c) al comma 3, le parole «Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025».
11. Al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale nonchè di ridurre le liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'anno 2025, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 220, della
12. All'articolo 36, comma 4-bis, del
Art. 5. Proroga di termini in materia di istruzione e merito
1. All'articolo 22, comma 2, del
2. All'articolo 2, comma 4, del
3. All'articolo 230-bis, comma 2, del
4. Al fine di garantire il raggiungimento delle milestone e dei target del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativi alla Missione 4 - Componente 1 - Investimento 2.1 «Didattica digitale integrata» e Investimento 3.2 «Scuola 4.0», all'articolo 1, comma 725, secondo periodo, della
Art. 6. Proroga di termini in materia di cultura
1. All'articolo 14, comma 3, del
2. All'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del
3. All'articolo 18, comma 2, del
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, rispettivamente pari a euro 500.000 e a euro 1.000.000, è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
Art. 7. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1. All'articolo 1-bis del
2. All'articolo 10-septies, comma 1, del
a) all'alinea, le parole: «trenta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;
b) alla lettera a), primo periodo, le parole: «fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;
c) alla lettera b), primo periodo, le parole: «fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
3. All'articolo 13, comma 17-bis, del
4. All'articolo 1, comma 497, della
Art. 8. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
1. All'articolo 4, comma 2, del
Art. 9. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al
a) all'articolo 2229, comma 1, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) all'articolo 2230:
1) al comma 1, dopo la lettera m-quinquies), è aggiunta la seguente: «m-sexies) 2025: ufficiali: 32; marescialli: 75; totale 107.»;
2) al comma 1-bis le parole: «m-quinquies)» sono sostituite dalle seguenti: «m-sexies)».
2. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma 3, del
3. Allo scopo di garantire la necessaria continuità delle funzioni delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari di cui agli articoli 1475 e 1476 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino all'accertamento della rappresentatività per il triennio 2025-2027, e comunque non oltre il 30 aprile 2025, alle stesse Associazioni sono riconosciuti i distacchi e i permessi retribuiti di cui all'articolo 1480, comma 3, del citato codice, secondo i criteri di cui all'articolo 1 del
4. Ai medesimi fini di cui al comma 3, nelle more del nuovo accertamento della rappresentatività, e comunque non oltre il 30 aprile 2025, è prorogata la rappresentatività vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in euro 5.350.000 per l'anno 2026, euro 4.820.127 per l'anno 2027, euro 3.102.380 per l'anno 2028, si provvede quanto a euro 1.337.500 per l'anno 2026, euro 1.205.032 per l'anno 2027 e a euro 775.595 per l'anno 2028 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a euro 4.012.500 per l'anno 2026, euro 3.615.095 per l'anno 2027 e a euro 2.326.785 per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
Art. 10. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia
1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 381, della
2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata la spesa di 4.103.270 euro per l'anno 2027 e di 808.624 euro per l'anno 2029, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della
3. All'articolo 14, comma 12-ter, del
4. All'articolo 10 del
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
5. Il termine di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2026.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è autorizzata la spesa di euro 159.000 per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
7. All'articolo 2, comma 8, del
8. All'articolo 4, comma 2, del
Art. 11. Disposizioni concernenti termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
1. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, relativo all'obbligo di incremento della quota di energia rinnovabile termica nelle forniture di energia, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025».
2. All'articolo 17-bis, comma 1, del
Art. 12. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
1. All'articolo 9, comma 6, del
Art. 13. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy
1. All'articolo 1, comma 101, della
Art. 14. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo
1. All'articsolo 1 del
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2025»;
b) al comma 2, alinea, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2025»;
c) al comma 10, primo periodo, dopo le parole «degli investimenti di riqualificazione energetica» sono aggiunte le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
2. All'articolo 6, comma 2-septies, del
3. All'articolo 19, comma 1, lettera b), del
Art. 15. Proroga di termini in materia di sport
1. All'articolo 51, comma 1, del
2. All'articolo 31 del
«2-bis. In ragione della necessità di garantire il completamento delle progettualità relative all'utilizzo del compendio sito in Roma, denominato "Città dello Sport", le disposizioni di cui al comma 2 sono applicabili fino al 31 dicembre 2027. Per tali finalità, l'Agenzia del demanio è autorizzata ad affidare la progettazione, la realizzazione e la gestione anche per lotti funzionali e ricorrendo ad iniziative di partenariato pubblico privato, la cui valutazione è effettuata d'intesa con la Regione Lazio e il Comune di Roma Capitale, in ragione dei principi di sussidiarietà verticale ai sensi dell'articolo 175 del
Art. 16. Termine concernente l'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
1. Fatto salvo il lavoro istruttorio e ricognitivo svolto sulla base dell'articolo 1, commi da 791 a 801-bis della
2. Ai fini dell'attività istruttoria di cui al comma 1, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale del contingente di personale già previsto dall'articolo 1, comma 800, della citata
Art. 17. Proroga di termini in materia di editoria
1. Le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del
Art. 18. Proroga di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza
1. All'articolo 8, comma 2, alinea, del
2. All'articolo 4, comma 2-bis, del
Art. 19. Disposizioni concernenti termini in materia di agricoltura
1. All'articolo 8-ter, del
a) al comma 1, dopo le parole: «della batteriosi,» le parole: «per un periodo di sette anni» sono soppresse;
b) il comma 2-bis è abrogato.
Art. 20. Proroga delle misure di sostegno e delle attività di assistenza in essere a favore delle persone titolari del permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato ai sensi del
1. Tenuto conto della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea n. 2024/1836 del 26 giugno 2024, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, limitatamente ai commi 1 e 3, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022, recante «misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso», continuano a produrre effetti fino al 31 dicembre 2025. È autorizzata, altresì, la prosecuzione fino al 31 dicembre 2025 dei progetti del sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del
2. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1, con una o più ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2025 in deroga agli articoli 26 e 27, comma 5, del codice della protezione civile di cui al
a) al trasferimento delle stesse misure di assistenza e accoglienza straordinarie e temporanee in capo alle amministrazioni ordinariamente competenti, anche prevedendo la corresponsione di un contributo una tantum, a cura del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in favore delle persone e i nuclei familiari che dichiarino di non aver bisogno del proseguimento dell'assistenza pubblica nonchè l'anticipazione, nei limiti del 50 per centro dell'onere massimo stimato, in favore degli enti firmatari delle convenzioni per l'assistenza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del
b) alla cessazione del riconoscimento del contributo di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del medesimo
c) a regolare, in via transitoria ed eccezionale, le modalità di prosecuzione delle residue forme di accoglienza eventualmente ancora assicurate, sul territorio nazionale, dalle strutture territoriali di protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872/2022, a cura delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, sotto il coordinamento del competente Ministero dell'Interno;
d) a regolare l'assegnazione alle Amministrazioni ordinariamente competenti, cui sono trasferite le misure di assistenza e di accoglienza di cui agli articoli 31, comma 1, e 31-bis del richiamato
3. Le ordinanze di cui al comma 2 possono essere adottate in deroga alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, nel corso del 2025, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa a favore degli stati di previsione interessati, delle risorse disponibili a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, come indicate dalle ordinanze di cui al comma 2.
Art. 21. Abrogazione di disposizioni connesse a termini legislativi in scadenza
1. All'articolo 17 del
2. Conseguentemente all'abrogazione disposta al comma 1:
a) all'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al
b) all'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al
3. All'articolo 14 del
4. L'articolo 4-sexies del
5. I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l'Agenzia delle entrate-Riscossione trasmette in via telematica al Ministero della salute l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali provvedimenti, sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 22. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma inserito dalla L. di conversione.
[3] Comma inserito dalla L. di conversione.
[4] Comma inserito dalla L. di conversione.
[5] Comma inserito dalla L. di conversione.
[6] Comma inserito dalla L. di conversione.
[7] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[8] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[9] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[10] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[11] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[12] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[13] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[14] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[15] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[16] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[17] Lettera soppressa dalla L. di conversione.
[18] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[19] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[20] Comma inserito dalla L. di conversione.
[21] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[22] Comma soppresso dalla L. di conversione.
[23] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[24] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[25] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[26] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[27] Comma inserito dalla L. di conversione.
[28] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[29] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[30] Comma inserito dalla L. di conversione.
[31] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[32] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[33] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[34] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[35] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[36] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[37] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[38] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[39] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[40] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[41] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[42] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[43] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[44] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[45] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[46] Comma inserito dalla L. di conversione.
[47] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[48] Comma inserito dalla L. di conversione.
[49] Comma inserito dalla L. di conversione.
[50] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[51] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[52] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[53] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[54] Comma inserito dalla L. di conversione.
[55] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[56] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[57] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[58] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[59] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[60] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[61] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[62] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[63] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[64] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[65] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[66] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[67] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[68] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[69] Comma inserito dalla L. di conversione.
[70] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[71] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[72] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[73] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[74] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[75] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[76] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[77] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[78] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[79] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[80] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[81] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[82] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[83] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[84] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[85] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[86] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[87] Numero così sostituito dalla L. di conversione.
[88] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[89] Comma inserito dalla L. di conversione.
[90] Comma inserito dalla L. di conversione.
[91] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[92] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[93] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[94] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[95] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[96] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[97] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[98] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[99] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[100] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[101] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[102] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[103] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[104] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[105] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[106] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[107] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[108] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[109] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[110] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[111] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[112] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[113] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[114] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[115] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[116] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[117] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[118] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[119] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[120] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[121] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[122] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[123] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[124] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[125] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[126] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[127] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[128] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[129] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[130] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[131] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[132] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[133] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[134] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[135] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[136] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[137] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[138] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[139] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[140] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[141] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[142] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[143] Tabella così modificata dalla L. di conversione.