§ 80.3.112 - D.L. 31 dicembre 2025, n. 200.
Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.3 leggi e decreti
Data:31/12/2025
Numero:200


Sommario
Art. 1.  Proroga di termini in materie di interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri
Art. 2.  Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Art. 3.  Proroga di termini in materia di personale del comparto sicurezza
Art. 4.  Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze
Art. 5.  Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della salute
Art. 6.  Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito
Art. 7.  Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'università e della ricerca
Art. 8.  Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della cultura
Art. 9.  Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Art. 10.  Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Art. 11.  Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa
Art. 12.  Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia
Art. 13.  Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Art. 14.  Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy
Art. 15.  Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Art. 16.  Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo
Art. 17.  Entrata in vigore


§ 80.3.112 - D.L. 31 dicembre 2025, n. 200.

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

(G.U. 31 dicembre 2025, n. 302)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga, alla revisione o all'abrogazione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonchè di adottare misure essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni;

     Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni dell'11 e del 29 dicembre 2025;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. Proroga di termini in materie di interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri

     1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo all'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

     2. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, relativo alla nomina di un sub-commissario per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere nell'ex area militare denominata Arsenale militare e area militare contigua molo carbone, situata nell'isola della Maddalena, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 13-sexies, secondo periodo, le parole: «, il cui incarico cessa entro il 31 dicembre 2024,» sono soppresse;

     b) dopo il comma 13-sexies è aggiunto il seguente:

     «13-septies. L'incarico di sub-commissario di cui al comma 13-sexies cessa entro il 31 dicembre 2027. La remunerazione del sub-commissario, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, è pari a 80.000 euro annui al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

     3. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, relativo alla progettazione e alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

     b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

     4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 100.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

     5. All'articolo 33, comma 11-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, relativo alla nomina del Commissario straordinario per l'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;

     b) al terzo periodo, le parole: «dieci unità» sono sostituite dalle seguenti: «quindici unità»;

     c) all'ottavo periodo le parole: «dal 2022 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;

     d) al tredicesimo periodo, dopo le parole: «per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025» sono inserite le seguenti: «nonchè nel limite di 1.087.619 euro per l'anno 2026»;

     e) infine, è aggiunto il seguente periodo: «Entro il 31 marzo 2026, il Commissario trasmette alla Presidenza del consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli interventi di cui al comma 13-bis.1, anche evidenziando l'eventuale applicazione della sanzione di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 13-bis.1».

     6. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 10-bis, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

     b) al comma 10-ter, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

     7. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

     8. All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente in connessione con il realizzarsi di eventi eccezionali, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, lettera c), le parole: «negli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024, 2025 nonchè 2026 limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge n. 11 del 2023»;

     b) al comma 2, lettera c), le parole: «negli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024, 2025 nonchè 2026 limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge n. 11 del 2023».

     9. All'articolo 9-sexies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, relativo al contributo per l'autonoma sistemazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

     b) al comma 4, le parole: «di euro 2.400.000 per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 4.063.514 per l'anno 2026».

     10. All'articolo 5-quaterdecies, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, relativo alle disposizioni processuali per i provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati professionistici, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

     11. All'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, in materia di contributo di iscrizione al servizio sanitario nazionale, le parole: «In considerazione dell'eccezionale afflusso di pellegrini e turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, per i titolari» sono sostituite dalle seguenti: «Per i titolari».

     12. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo alla durata dell'incarico di Commissario straordinario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

     13. All'articolo 11-ter, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, relativo alla durata dell'incarico di subcommissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 4, le parole: «sino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2026»;

     b) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente: «11-bis. Entro il 31 marzo 2026, il Commissario trasmette alla Presidenza del consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato una relazione sullo stato di attuazione degli interventi con relativo cronoprogramma procedurale e finanziario di realizzazione ai fini della verifica degli impatti sui saldi di finanza pubblica. La mancata trasmissione della relazione comporta la revoca automatica delle risorse di provenienza statale che devono essere versate all'entrata del bilancio da parte del Commissario e restano acquisite all'erario.».

     14. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13 lettera a), pari a euro 347.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

     15. Gli incarichi individuali conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 935 del 14 ottobre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026 alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di gestione dell'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 2024, nonchè il supporto ai procedimenti di rientro in ordinario ai sensi dell'articolo 26 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e successive modifiche ed estensioni. Alle proroghe dei suddetti contratti non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati nel limite di spesa di euro 481.626 per il 2026, si provvede a carico delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 9, comma 2 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 922 del 17 settembre 2022, che è prorogata fino al 31 dicembre 2026.

     16. In relazione allo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia, dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2008 e prorogato da ultimo fino al 31 dicembre 2025 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2025, si provvede, in deroga all'articolo 6-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, mediante una o più ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottare, entro il 31 gennaio 2026, ai sensi dell'articolo 26 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, al fine di consentire l'approvazione dei progetti esecutivi e il completamento delle attività e delle funzioni ancora in corso di definizione già avviate dal Commissario delegato nominato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702 del 5 settembre 2008.

     17. In considerazione della necessità di garantire, per il tramite della struttura costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, l'attuazione del piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, il termine di durata della medesima struttura di cui all'articolo 2, comma 4, primo periodo, del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, è prorogato al 31 dicembre 2026. Conseguentemente, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, sono prorogati gli incarichi relativi al contingente di personale di cui all'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 140 del 2023 nel limite di spesa di 1.159.014 euro per l'anno 2026. Entro il medesimo limite di spesa di cui al periodo precedente è prorogato fino al 31 dicembre 2026, altresì, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui all'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 140 del 2023.

     18. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, supporta altresì gli enti locali, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il tramite della struttura costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 140 del 2023 citato, nel monitoraggio degli interventi di riduzione della vulnerabilità del patrimonio edilizio privato di cui all'articolo 1, comma 694, della legge 31 dicembre 2024, n. 207.

     19. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 17, quantificati in euro 1.159.014 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

     Art. 2. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

     1. Esclusivamente al fine di completare la fase attuativa già in corso, all'articolo 15-sexies, comma 3, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, relativo alla possibilità di adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2026».

     2. All'articolo 8, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, relativo al divieto di comando, distacco ovvero di assegnazione di personale presso altre pubbliche amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

     3. All'articolo 10 del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2025, n. 179, relativo al potenziamento tecnico-logistico del punto di crisi di Lampedusa, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. In deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale dipendente della Croce Rossa Italiana impiegato nel punto di crisi di Lampedusa possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2026.».

     4. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, relativo al potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

     5. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge del 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

     6. Relativamente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il termine del 31 dicembre 2025, previsto dall'articolo 35, comma 4, quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per l'esercizio delle facoltà assunzionali, è prorogato al 31 dicembre 2026.

 

     Art. 3. Proroga di termini in materia di personale del comparto sicurezza

     1. Al fine di assicurare il tempestivo avvio delle attività negoziali del Comparto sicurezza e difesa e la completa attivazione delle procedure informatiche di gestione dei codici di cui all'articolo 35, comma 2, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, all'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, le parole «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023, 2024, 2025 e 2026».

     2. Il sistema di rilevazione di cui all'articolo 35-bis, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, come modificato dal comma 2, si applica anche ai fini dell'accertamento della rappresentatività al 31 dicembre 2024 delle organizzazioni sindacali federate ivi indicate.

 

     Art. 4. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze

     1. All'articolo 102, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».

     2. All'articolo 100, comma 1, del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».

     3. All'articolo 131, comma 1, del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».

     4. All'articolo 243, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».

     5. All'articolo 205, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2025, n. 123, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».

     6. All'articolo 16-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali, al comma 1, alinea, relativo alle riduzioni del canone mensile, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

     7. Nelle more del riordino della disciplina prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3 della legge 30 dicembre 2009, n. 196, le disposizioni di cui all'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano sino al 30 settembre 2026. All'obbligo di comunicazione previsto dal secondo periodo di cui al suddetto comma 2, secondo periodo, la Società AMCO S.p.A. provvede mensilmente e in caso di inadempimento cessano gli effetti della disposizione di cui al primo periodo del presente comma.

     8. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo al termine per la presentazione all'Agenzia del demanio delle istanze di regioni, comuni, province e città metropolitane per il trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, dei beni immobili del demanio storico-artistico o del patrimonio disponibile dello Stato interessati da progetti di riqualificazione finanziati, o da finanziare, in tutto o in parte, con risorse PNRR, PNC o PNIEC, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

     9. All'articolo 36, comma 56-ter, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, relativo alla rideterminazione delle promozioni complessive al grado di colonnello della guardia di finanza, le parole: «Per gli anni dal 2022 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2022 al 2027».

     10. All'articolo 1-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo agli importi e ai quantitativi degli strumenti di acquisto e negoziazione di servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività realizzati da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

     11. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è prorogato al 30 settembre 2026.

     12. All'articolo 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo al termine di adeguamento del capitale sociale per l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2026».

 

     Art. 5. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della salute

     1. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, concernente la valutazione multidimensionale unificata per l'assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 7, le parole: «da adottare entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro trenta mesi»;

     b) al comma 8-bis, le parole: «da adottare entro il 30 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 30 novembre 2026» e le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2027»;

     c) al comma 8-ter: le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2027» e le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2027» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2028».

     2. All'articolo 33, comma 2-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, che consente ai veterinari autorizzati di svolgere le attività per l'attuazione delle disposizioni concernenti gli obblighi di sorveglianza degli operatori e le visite di sanità animale di cui all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

     3. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 5-bis, concernente l'applicazione del regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al decreto del Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;

     b) al comma 8-septies, recante la limitazione delle responsabilità penale degli esercenti di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale ai casi di colpa grave, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

     4. All'articolo 8, comma 7-bis, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, concernente i requisiti anagrafici per l'ammissione ai concorsi per il profilo professionale di dirigente chimico, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026».

     5. All'articolo 8-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, concernente l'innalzamento a sessantotto anni del limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e per l'accesso agli elenchi regionali di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 171 del 2016, nonchè la deroga all'applicazione dei limiti anagrafici previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

     6. All'articolo 12, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, relativo ai requisiti di partecipazione ai concorsi del personale medico per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

     b) al comma 5, che consente al personale operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del Servizio sanitario nazionale, in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato, di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026».

     7. All'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, concernente il regime delle incompatibilità degli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026».

     8. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'applicazione delle misure straordinarie per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, le parole: «per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026» e le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026, compatibilmente con le esigenze della formazione,».

     9. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

     10. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante i divieti di utilizzo del modello animale negli studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 5, comma 2, le lettere d) ed e) sono abrogate;

     b) all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: «Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a» sono sostituite dalle seguenti: «La disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applica a».

 

     Art. 6. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito

     1. All'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo il comma 18, relativo alla possibilità di avvalersi del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche, è inserito il seguente:

     «18-bis. La disposizione di cui al comma 18 è prorogata per il triennio 2026-2028. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1.460.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

     2. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, riguardante il reclutamento dei dirigenti tecnici, le parole: «e comunque entro il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque entro il 31 dicembre 2026».

     3. All'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo agli incarichi dei dirigenti tecnici sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole: «con una durata massima fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «con una durata massima fino al 31 dicembre 2026»;

     b) al terzo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026».

     4. All'articolo 5, comma 4-septies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025 n. 15, relativo alla possibilità per gli Uffici scolastici regionali di avvalersi di personale in comando, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole: «per l'anno scolastico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno scolastico 2026/2027»;

     b) al secondo periodo, le parole: «con decorrenza dal 1° settembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza dal 1° settembre 2026».

     5. All'articolo 1-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, relativo alle assunzioni dei docenti di religione cattolica, le parole: «Per l'anno scolastico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027».

     6. All'articolo 14, comma 5-bis, della legge 15 luglio 2022, n. 99, relativo alla natura obbligatoria del cofinanziamento regionale dei piani triennali delle fondazioni ITS Academy, le parole: «fino all'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2026».

 

     Art. 7. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'università e della ricerca

     1. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, relativo al Consiglio universitario nazionale (CUN), le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».

     2. Al fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento delle attività relative al sesto quadrimestre, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025, all'articolo 3-novies, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, le parole: «10 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «10 giugno 2026».

 

     Art. 8. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della cultura

     1. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, relativo alla possibilità per le Direzioni regionali Musei di esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

     2. All'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, relativo alla contabilità ordinaria intestata al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

     3. Il Ministero della cultura, gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui all'articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonchè gli enti territoriali proprietari di istituti e luoghi della cultura sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che al 31 dicembre 2024 non abbiano completato l'iter per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ovvero che debbano completare la messa a norma delle eventuali criticità rilevate e adempiere alle eventuali prescrizioni impartite, provvedono, entro il 31 dicembre 2026, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all'attuazione delle opportune misure di sicurezza conformi alle norme tecniche di riferimento adottate ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ivi compresa l'adozione del piano di limitazione dei danni.

     4. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «per un periodo non superiore a trentasei mesi e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

     5. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 1.848.777 euro per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

 

     Art. 9. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

     1. All'articolo 1, comma 497, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativo alla sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole: «per gli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026»;

     b) al secondo periodo, le parole: «entro il 1° dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1° dicembre 2026», le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2027» e le parole: «relativo al biennio 2024-2025» sono sostituite dalle seguenti: «relativo al biennio 2025-2026».

     2. All'articolo 7, comma 4-duodecies, secondo periodo, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla procedura di accesso al programma di finanziamento «Ponti sul Po», le parole: «entro e non oltre il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 30 giugno 2026. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la revoca automatica delle risorse di provenienza statale che sono versate all'entrata del bilancio per restare acquisite all'erario.».

     3. Esclusivamente al fine di completare la fase attuativa già in corso, all'articolo 20, comma 2-quinquies, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, relativo alla possibilità di adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2026».

 

     Art. 10. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

     1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo ai servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le parole: «al 31 dicembre 2025 e al 31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026 e al 31 marzo 2027».

 

     Art. 11. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa

     1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni in materia di regime transitorio del collocamento in ausiliaria:

     a) all'articolo 2229, comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

     b) all'articolo 2230:

     1) al comma 1, dopo la lettera m-sexies), è aggiunta la seguente: «m-septies) 2026: ufficiali: 16; marescialli: 38; totali 54.»;

     2) al comma 1-bis, la parola: «m-sexies)» è sostituita dalla seguente: «m-septies)».

     2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in euro 2.700.000 per l'anno 2027, in euro 2.431.531 per l'anno 2028 e in euro 1.705.080 per l'anno 2029, si provvede, quanto a euro 675.000 per l'anno 2027, a euro 607.883 per l'anno 2028 e ad euro 426.270 per l'anno 2029, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e, quanto a euro 2.025.000 per l'anno 2027, a euro 1.823.648 per l'anno 2028 e ad euro 1.278.810 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

 

     Art. 12. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia

     1. All'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di mobilità volontaria del personale del Ministero della giustizia, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

     2. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, in materia di divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

     3. Al fine di garantire il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'amministrazione penitenziaria assicurando il rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, la vigenza della graduatoria del concorso pubblico per esami per l'assunzione di funzionari giuridico-pedagogici del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, indetto con decreto direttoriale del Ministero della giustizia 18 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 25 ottobre 2022, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», è prorogata fino al 31 gennaio 2027.

     4. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, relativo alle infrastrutture per le intercettazioni, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

     5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le facoltà assunzionali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, ivi comprese quelle relative alle procedure di reclutamento straordinarie di cui all'articolo 17, commi 2 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono esercitabili fino al 31 dicembre 2026.

 

     Art. 13. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

     1. All'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, relativo alla possibilità per le regioni di procedere, nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale appartenente all'Area dei funzionari, assunto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

     2. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, relativo all'obbligo di incremento dell'energia rinnovabile termica nelle forniture di energia, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2026».

     3. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, relativo al Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Taranto e della relativa struttura di supporto, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

     b) al nono periodo, le parole: «per il biennio 2024-2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2024 al 2026»;

     c) al quindicesimo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026»;

     d) al diciassettesimo periodo, le parole: «per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;

     e) al diciottesimo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2025» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonchè di 75.600 euro per l'anno 2026».

     4. Entro il 31 marzo 2026, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, trasmette alla Presidenza del consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli interventi. Entro la medesima data il Commissario rende altresì informativa sullo stato di attuazione degli interventi al Comitato per la programmazione economica e sviluppo sostenibile.

     5. Agli oneri derivanti dalla lettera e) del comma 3, pari a 75.600 euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

 

     Art. 14. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy

     1. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, relativo alle modalità operative del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le parole: «al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026».

 

     Art. 15. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

     1. Al fine di tutelare l'integrità delle prove sperimentali dai rischi derivanti da atti vandalici, l'autorizzazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, non è soggetta, ove previsto, all'obbligo di pubblicazione della localizzazione geografica dei siti sperimentali autorizzati.

     2. All'articolo 19, comma 1-quater, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, le parole: «al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 marzo 2026».

     3. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, relativo ai i termini per la notifica degli atti di recupero degli aiuti di Stato, le parole: «e il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2027».

 

     Art. 16. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo

     1. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relativo alle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presso strutture turistiche o termali, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

     2. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonchè per le imprese turistico ricettive, il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 2025, n. 78, relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle piccole e microimprese, è prorogato al 31 marzo 2026.

     3. All'articolo 7-quinquies, commi 3 e 6, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, relativo agli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto, le parole: «15 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2026».

 

     Art. 17. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.