Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.1 disciplina generale |
Data: | 07/12/2012 |
Numero: | 213 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonchè ulteriori disposizioni in favore delle zone [...] |
§ 41.1.368 - L. 7 dicembre 2012, n. 213.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonchè ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa.
(G.U. 6 dicembre 2012, n. 286 - S.O. n. 206)
1. Il
2. All'articolo 40, comma 1, della
3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni). - 1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, le disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui all'articolo 3, comma 5, della
2. Ogni sei mesi le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel semestre precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.
3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della
4. Ai fini del comma 3, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano altresì che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione, nonchè dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-sexies, del
5. Il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al
6. Il presidente della regione trasmette ogni dodici mesi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La relazione è, altresì, inviata al presidente del consiglio regionale.
7. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 3 e 4, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora la regione non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.
8. Le relazioni redatte dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi dei commi precedenti sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza.
9. Ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonchè per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonchè le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.
10. Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al presidente del consiglio regionale, che lo trasmette al presidente della regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il presidente della regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perchè si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera, che è trasmessa al presidente della regione per il successivo inoltro al presidente del consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione.
11. Qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al presidente della regione una comunicazione affinchè si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al presidente del consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui il gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale. La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate.
12. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
13. Le regioni che abbiano adottato il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del
14. L'anticipazione di cui al comma 13 è concessa, nei limiti di 50 milioni di euro per l'anno 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce altresì le modalità per l'erogazione e per la restituzione dell'anticipazione straordinaria in un periodo massimo di cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata l'anticipazione.
15. Alla copertura degli oneri derivanti, nell'anno 2012, dalle disposizioni recate dai commi 13 e 14 si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 5.
16. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
17. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Modifiche al
a) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: "fine legislatura" sono inserite le seguenti: ", redatta dal servizio bilancio e finanze della regione e dall'organo di vertice dell'amministrazione regionale,";
2) al secondo periodo, dopo le parole: "Tavolo tecnico interistituzionale" sono inserite le seguenti: ", se insediato,";
3) al quarto periodo, dopo le parole: "il triennio 2010-2012" sono inserite le seguenti: "e per i trienni successivi";
b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "Tavolo tecnico interistituzionale" sono inserite le seguenti: ", se insediato,";
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 è trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del Presidente della Giunta regionale, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, che, entro trenta giorni dal ricevimento, esprime le proprie valutazioni al Presidente della Giunta regionale. Le valutazioni espresse dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti sono pubblicate nel sito istituzionale della regione entro il giorno successivo al ricevimento da parte del Presidente della Giunta regionale";
d) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il Presidente della Giunta regionale è comunque tenuto a predisporre la relazione di fine legislatura secondo i criteri di cui al comma 4";
e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine legislatura, al Presidente della Giunta regionale e, qualora non abbiano predisposto la relazione, al responsabile del servizio bilancio e finanze della regione e all'organo di vertice dell'amministrazione regionale è ridotto della metà, con riferimento alle successive tre mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il Presidente della regione è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente".
2. All'articolo 4 del
a) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: "fine mandato" sono inserite le seguenti: ", redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale,";
2) al secondo periodo, dopo le parole: "Tavolo tecnico interistituzionale" sono inserite le seguenti: ", se insediato,";
b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "Tavolo tecnico interistituzionale" sono inserite le seguenti: ", se insediato,";
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 è trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presidente della provincia o del sindaco, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti";
d) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il presidente della provincia o il sindaco sono comunque tenuti a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri di cui al comma 4";
e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente".
3. Dopo l'articolo 4 del
"Art. 4-bis (Relazione di inizio mandato provinciale e comunale). - 1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti.
2. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il presidente della provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti".
4. All'articolo 5 del
a) al comma 1:
1) all'alinea, dopo le parole: "n. 196," sono inserite le seguenti: "anche nei confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano," e le parole: ", anche attraverso le rilevazioni SIOPE," sono soppresse;
2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
"c-bis) aumento non giustificato delle spese in favore dei gruppi consiliari e degli organi istituzionali";
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le verifiche di cui all'alinea sono attivate anche attraverso le rilevazioni SIOPE, rispetto agli indicatori di cui alle lettere a), b) e c), e le rilevazioni del Ministero dell'interno, per gli enti locali, e del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, rispetto all'indicatore di cui alla lettera c-bis)";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Qualora siano evidenziati squilibri finanziari, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, rispetto agli indicatori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e le rilevazioni del Ministero dell'interno, per gli enti locali, e del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, rispetto all'indicatore di cui al comma 1, lettera c-bis), il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ne dà immediata comunicazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio";
c) il comma 2 è abrogato».
L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Riduzione dei costi della politica nelle regioni). - 1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e al trasporto pubblico locale, è erogata a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie:
a) abbia dato applicazione a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettere a), b), d) ed e), del
b) abbia definito l'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica, nonchè delle spese di esercizio del mandato, dei consiglieri e degli assessori regionali, spettanti in virtù del loro mandato, in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012. Decorso inutilmente tale termine, la regione più virtuosa è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri dell'interno, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, adottato nei successivi quindici giorni;
c) abbia disciplinato l'assegno di fine mandato dei consiglieri regionali in modo tale che non ecceda l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012 secondo le modalità di cui alla lettera b). Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito gli assegni di fine mandato;
d) abbia introdotto il divieto di cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza in commissioni o organi collegiali, derivanti dalle cariche di presidente della regione, di presidente del consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, prevedendo inoltre che il titolare di più cariche sia tenuto ad optare, fin che dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità;
e) abbia previsto, per i consiglieri, la gratuità della partecipazione alle commissioni permanenti e speciali, con l'esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi di spese comunque denominati;
f) abbia disciplinato le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza, prevedendo che la dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, nel sito istituzionale dell'ente, riguardi: i dati di reddito e di patrimonio, con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie, stabilendo altresì sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza;
g) fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, abbia definito l'importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonchè per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni, in modo tale che non eccedano complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012, tenendo conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente in ciascuna regione, secondo le modalità di cui alla lettera b);
h) abbia definito, per le legislature successive a quella in corso e salvaguardando per le legislature correnti i contratti in essere, l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna regione;
i) abbia dato applicazione alle regole previste dall'articolo 6 e dall'articolo 9, comma 28, del
l) abbia istituito, altresì, un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi politici, curandone, altresì, la pubblicità nel proprio sito istituzionale. I dati sono resi disponibili, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonchè alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9 della
m) abbia adottato provvedimenti volti a recepire quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera f), del
n) abbia escluso, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione.
2. Ferme restando le riduzioni di cui al comma 1, alinea, in caso di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1 entro i termini ivi previsti, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i trasferimenti erariali a favore della regione inadempiente sono ridotti per un importo corrispondente alla metà delle somme da essa destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del consiglio regionale e ai membri della giunta regionale.
3. Gli enti interessati comunicano il documentato rispetto delle condizioni di cui al comma 1 mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al comma 1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il presidente della regione abbia presentato le dimissioni ovvero si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le regioni di cui al precedente periodo adottano le disposizioni di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, se, all'atto dell'indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, la regione non ha provveduto all'adeguamento statutario nei termini di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.
5. Qualora le regioni non adeguino i loro ordinamenti entro i termini di cui al comma 1 ovvero entro quelli di cui al comma 3, alla regione inadempiente è assegnato, ai sensi dell'articolo 8 della
6. All'articolo 2 della
a) al comma 83, secondo periodo, le parole: "il presidente della regione commissario ad acta" sono sostituite dalle seguenti: "il presidente della regione o un altro soggetto commissario ad acta";
b) dopo il comma 84 è inserito il seguente:
"84-bis. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente della regione il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e quarto periodo del comma 83 fino all'insediamento del nuovo presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento. Il presente comma si applica anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del
7. Al terzo periodo del comma 6 dell'articolo 1 della
All'articolo 3:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso Art. 41-bis, comma 1, al primo periodo, la parola: «10.000» è sostituita dalla seguente: «15.000» e, al secondo periodo, le parole: «all'inizio e alla fine del mandato» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè all'inizio e alla fine del mandato»;
la lettera c) è soppressa;
alla lettera d):
al capoverso Art. 147, comma 3, le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015»;
al capoverso Art. 147-bis:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «È inoltre effettuato» sono sostituite dalle seguenti: «Il controllo contabile è effettuato»;
al comma 2, al primo periodo, le parole: «e contabile» e, al secondo periodo, le parole: «gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa,» sono soppresse;
al comma 3, dopo le parole: «ai responsabili dei servizi,» sono inserite le seguenti: «unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonchè»;
al capoverso Art. 147-ter:
al comma 1, le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015»;
al comma 2, dopo le parole: «controllo strategico» sono inserite le seguenti: «, che è posta sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del segretario comunale negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale,» e le parole: «, secondo modalità da definire con il regolamento di contabilità dell'ente in base a quanto previsto dallo statuto» sono soppresse;
il capoverso Art. 147-quater è sostituito dal seguente:
«Art.147-quater (Controlli sulle società partecipate non quotate). - 1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati»;
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) l'articolo 148 è sostituito dai seguenti:
"Art. 148 (Controlli esterni). - 1. Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonchè il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della
a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi;
d) aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali.
3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono attivare le procedure di cui al comma 2.
4. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della
Art. 148-bis (Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali). - 1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della
2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.
3. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"»;
alla lettera f), numero 1), secondo periodo, le parole da: «e tenuto conto» fino alla fine del periodo sono soppresse;
dopo la lettera g) è inserita la seguente:
«g-bis) all'articolo 169, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del
alla lettera h), capoverso 3-bis, dopo le parole: «L'avanzo di amministrazione» sono inserite le seguenti: «non vincolato» e dopo le parole: «dagli articoli 195 e 222» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193»;
alla lettera i), capoverso 3, primo periodo, dopo le parole: «la Giunta,» sono inserite le seguenti: «qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti,», le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni», le parole: «all'Organo Consiliare» sono sostituite dalle seguenti: «al Consiglio» e dopo le parole: «articolo 194,» sono inserite le seguenti: «comma 1, lettera e),»;
dopo la lettera i) è inserita la seguente:
«i-bis) all'articolo 222, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo è elevato a cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione. È fatto divieto ai suddetti enti di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali"»;
la lettera m) è soppressa;
dopo la lettera m) è inserita la seguente:
«m-bis) all'articolo 234:
1) al comma 3, dopo le parole: "nelle unioni di comuni" sono inserite le seguenti: ", salvo quanto previsto dal comma 3-bis,";
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione"»;
alla lettera q), capoverso 3-bis, le parole: «società partecipate» sono sostituite dalle seguenti: «società controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa,»;
dopo la lettera q) è inserita la seguente:
«q-bis) all'articolo 243, comma 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) gli enti locali che, pur risultando non deficitari dalle risultanze della tabella allegata al rendiconto di gestione, non presentino il certificato al rendiconto della gestione, di cui all'articolo 161"»;
alla lettera r):
al capoverso 243-bis:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «abbia già provveduto,» sono sostituite dalle seguenti: «provveda, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,» e le parole: «previste dall'articolo 1, comma 168, della
al comma 3, le parole: «previste dall'articolo 1, comma 168, della
al comma 5, le parole: «piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 5 anni» sono sostituite dalle seguenti: «piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni»;
al comma 6, lettera a), le parole: «ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della
al comma 6, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano»;
al comma 8, lettera g), le parole: «e che provveda alla alienazione dei beni patrimoniali» sono sostituite dalle seguenti: «, che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali» e dopo le parole: «per i fini istituzionali dell'ente» sono inserite le seguenti: « e che abbia provveduto»;
al capoverso 243-ter, comma 3, le parole: «fissato in euro 100 per abitante» sono sostituite dalle seguenti: «fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in euro 20 per abitante per le province o per le città metropolitane,»;
al capoverso 243-quater:
al comma 1, al primo periodo, le parole: «, che assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole: «30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e dopo le parole: «tra i dipendenti dei rispettivi Ministeri» sono inserite le seguenti: «e dall'ANCI»;
al comma 3, secondo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della
al comma 5, secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 243-quater» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 243-ter»;
dopo il capoverso 243-quater è aggiunto il seguente:
«243-quinquies (Misure per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso). - 1. Per la gestione finanziaria degli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143, per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio, in grado di provocare il dissesto finanziario, la commissione straordinaria per la gestione dell'ente, entro sei mesi dal suo insediamento, può richiedere una anticipazione di cassa da destinare alle finalità di cui al comma 2.
2. L'anticipazione di cui al comma 1, nel limite massimo di euro 200 per abitante, è destinata esclusivamente al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e ai conseguenti oneri previdenziali, al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari, nonchè all'espletamento dei servizi locali indispensabili. Le somme a tal fine concesse non sono oggetto di procedure di esecuzione e di espropriazione forzata.
3. L'anticipazione è concessa con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti di 20 milioni di euro annui a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter.
4. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce altresì le modalità per la restituzione dell'anticipazione straordinaria in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata l'anticipazione»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il comma 168 dell'articolo 1 della
1-ter. A seguito di apposito monitoraggio, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al
i commi 3 e 4 sono soppressi;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. All'atto della costituzione del collegio dei revisori delle unioni di comuni, in attuazione dell'articolo 234, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Al fine di favorire il ripristino dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente, i comuni che, nell'anno 2012, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del testo unico di cui al
5-ter. L'assegnazione di cui al comma 5-bis, nella misura massima di 20 milioni di euro, è restituita, in parti uguali, nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di mancato versamento entro il termine di cui al primo periodo, è disposto, da parte dell'Agenzia delle entrate, il recupero delle somme nei confronti del comune inadempiente, all'atto del pagamento allo stesso dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del
5-quater. Alla copertura degli oneri, derivanti nell'anno 2012 dalle disposizioni di cui al comma 5-bis, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 1»;
dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. All'articolo 3 del
"1-bis. In ogni caso, ai fini della determinazione dei fabbisogni standard di cui al presente decreto, le modifiche nell'elenco delle funzioni fondamentali sono prese in considerazione dal primo anno successivo all'adeguamento dei certificati di conto consuntivo alle suddette nuove elencazioni, tenuto conto anche degli esiti dell'armonizzazione degli schemi di bilancio di cui al
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario). - 1. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, le somme disponibili sul capitolo 1316 "Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, accantonate ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: «, denominato: "Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario"» sono soppresse e le parole: «100 milioni per l'anno 2013 e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2013, 190 milioni di euro per l'anno 2014 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020»;
al comma 3, dopo le parole: «Alla copertura degli oneri di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «e di cui al numero 5-bis) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11»;
al comma 5, al primo periodo, le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «498 milioni» e, al quarto periodo, dopo le parole: «Alla copertura dell'onere di cui al primo periodo» sono inserite le seguenti: «del presente comma e degli oneri di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del presente decreto» e le parole: «di quota parte delle risorse» sono sostituite dalle seguenti: «della quota parte delle risorse assegnate agli enti locali».
All'articolo 5, alla rubrica, le parole: «Fondo di rotazione in favore degli enti locali per i quali sussistono eccezionali squilibri strutturali di bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali».
L'articolo 7 è soppresso.
All'articolo 8, comma 3, capoverso 6-bis:
al secondo periodo, le parole: «estinzione anticipata del debito» sono sostituite dalle seguenti: «estinzione o la riduzione anticipata del debito, inclusi gli eventuali indennizzi dovuti»;
al terzo e al quarto periodo, le parole: «estinzione anticipata del debito» sono sostituite dalle seguenti: «estinzione o la riduzione anticipata del debito».
All'articolo 9:
al comma 1, le parole: «, contestualmente all'eventuale deliberazione di assestamento del bilancio di previsione» sono soppresse;
al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) al comma 12-ter, ultimo periodo, le parole: "il 30 settembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle relative istruzioni"»;
al comma 4, al primo periodo, le parole: «enti appartenenti ai livelli di governo sub statale,» sono sostituite dalle seguenti: «enti territoriali» e il secondo periodo è soppresso;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«6-bis. A seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2012, da effettuare entro il mese di febbraio 2013, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni, nell'ambito delle dotazioni del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali previste a legislazione vigente.
6-ter. Le disposizioni di attuazione del comma 3 dell'articolo 91-bis del
6-quater. Per esigenze di coordinamento, fermi la data e gli effetti delle incorporazioni previsti dall'articolo 23-quater del
a) al comma 10 del predetto articolo 23-quater sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il numero 3) della lettera d) è sostituito dal seguente:
"3) ai commi 3-bis e 4, le parole: `del territoriò sono sostituite dalle seguenti: 'delle entratè";
2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d-bis) all'articolo 67, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: 'pubbliche amministrazionì sono inserite le seguenti: ', ferma restando ai fini della scelta la legittimazione già riconosciuta a quelli rientranti nei settori di cui all'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del
b) tenuto conto dell'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate, si intende che i due componenti di cui all'articolo 64, comma 4, del
6-quinquies. In ogni caso, l'esenzione dall'imposta sugli immobili disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del
All'articolo 10:
il comma 1 è soppresso;
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «è soppressa» sono aggiunte le seguenti: «e i relativi organi decadono»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per garantire la continuità delle funzioni già svolte dalla Scuola, fino all'adozione del regolamento di cui al comma 6, l'attività continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tale fine utilizzati»;
al comma 6, al primo periodo, le parole: «con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. La partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo non dà diritto alla corresponsione di emolumenti, indennità o rimborsi di spese»;
il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Nel titolo II, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:
«Art. 10-bis (Disposizioni in materia di gestione della casa da gioco di Campione d'Italia). - 1. Per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, autorizza la costituzione di una apposita società per azioni soggetta a certificazione di bilancio e sottoposta alla vigilanza degli stessi Ministeri. Al capitale della società partecipa esclusivamente il comune di Campione d'Italia. Il predetto comune approva e trasmette al Ministero dell'interno, entro il 28 febbraio 2013, l'atto costitutivo e lo statuto della società, sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente. La società di certificazione deve essere iscritta nel registro dei revisori contabili ed è individuata dal Ministero dell'interno. L'utilizzo dello stabile comunale della casa da gioco e i rapporti tra la società di gestione ed il comune di Campione d'Italia sono disciplinati da apposita convenzione stipulata tra le parti.
2. A decorrere dall'inizio di attività della società di cui al comma 1, sul totale dei proventi annuali in franchi svizzeri di tutti i giochi al netto del prelievo fiscale, se superiori a franchi svizzeri 130 milioni, è individuato, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, un contributo in franchi svizzeri del 3 per cento fino a 160 milioni, del 10 per cento sui successivi 10 milioni, del 13 per cento sui successivi 10 milioni e del 16 per cento sulla parte eccedente. Entro il 30 novembre 2015 e successivamente ogni biennio, il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede alla verifica della percentuale del contributo di cui al periodo precedente da applicare agli esercizi successivi e, se del caso, all'adeguamento della stessa con decreto interministeriale, sentiti il comune di Campione d'Italia e gli enti territoriali beneficiari del contributo. Detto ammontare sarà assegnato per il 40 per cento alla provincia di Como, per il 20 per cento alla provincia di Varese, per il 16 per cento alla provincia di Lecco e per il 24 per cento al Ministero dell'interno. Le somme attribuite allo Stato sono versate alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata e sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le somme attribuite alle province possono essere utilizzate anche per investimenti in favore dell'economia del territorio, sentita la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Dalla data di inizio di attività della società cessano conseguentemente di avere efficacia le disposizioni previste dai commi 37 e 38 dell'articolo 31 della
All'articolo 11:
al comma 1 è premesso il seguente:
«01. All'articolo 3-bis del
"8-bis. I comuni individuati nell'allegato 1 al
al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) è inserito il seguente:
«1-bis) all'articolo 2, comma 6, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per gli anni 2012, 2013 e 2014, le risorse di cui al primo periodo, presenti nelle predette contabilità speciali, nonchè i relativi utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1, che provvedono, ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo 1, per conto dei Presidenti delle Regioni in qualità di commissari delegati, agli interventi di cui al presente decreto, non rilevano ai fini del patto di stabilità interno degli enti locali beneficiari"»;
al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «siano assicurati criteri» sono inserite le seguenti: «di controllo,»;
al comma 1, lettera a), sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:
«5-bis) all'articolo 7, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
"1-ter. È disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno, per gli anni 2013 e 2014, delle spese sostenute dai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo, per ciascun anno, di 10 milioni di euro. L'ammontare delle spese da escludere dal patto di stabilità interno ai sensi del periodo precedente è determinato dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 9 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di euro per ciascuna regione per ciascun anno. Le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati, entro il 30 giugno di ciascun anno, gli importi di cui al periodo precedente";
5-ter) all'articolo 8, comma 7, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012 accedono agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013"»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Per i fabbricati rurali situati nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, come individuati dall'articolo 1, comma 1, del
1-ter. All'articolo 3, comma 9, del
1-quater. Le disposizioni del
al comma 3, lettera a), le parole: «n. 285» sono sostituite dalle seguenti: «n. 185»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Dopo l'articolo 17 del
"Art. 17-bis (Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo). - 1. Al fine di garantire l'attività di ricostruzione prevista all'articolo 3, nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, fermo restando il rispetto della disciplina di settore dell'Unione europea, non trovano applicazione, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo".
3-ter. All'articolo 67-septies del
a) al comma 1, la parola: "Motteggiana," è soppressa;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10, 11 e 11-bis del
c) al comma 2, dopo le parole: "comma 1" sono inserite le seguenti: "e al comma 1-bis".
3-quater. All'articolo 67-octies del
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Possono altresì usufruire del credito di imposta di cui al comma 1 le imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del
b) al comma 3, le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 1-bis"»;
ai commi 5 e 6, le parole: «16 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «20 dicembre 2012»;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Ai fini della migliore attuazione e della corretta interpretazione di quanto disposto dall'articolo 67-septies del
il comma 7 è sostituito dai seguenti:
«7. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6, nonchè per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del
7-bis. Fermo restando che fra i titolari di reddito di impresa di cui al comma 7 già rientrano i titolari di reddito di impresa commerciale, il finanziamento di cui al predetto comma 7 può essere altresì chiesto ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito ivi previsti, previa integrazione della convenzione di cui al medesimo comma 7:
a) se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del
b) dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione AeDES, per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
7-ter. I soggetti di cui al comma 7-bis, lettere a) e b), per accedere al finanziamento di cui al comma 7 presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 7 la documentazione prevista dal comma 9. A questi fini, per i soggetti di cui al comma 7-bis, lettera a), l'autodichiarazione, nella parte riguardante la "ripresa piena dell'attività", si intende riferita alla loro attività di lavoro autonomo ovvero agricola; la stessa parte di autodichiarazione è omessa dai soggetti di cui al comma 7-bis, lettera b).
7-quater. Salvo quanto previsto dai commi 7-bis e 7-ter relativamente a tali commi, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8, nonchè da 10 a 13 del presente articolo»;
al comma 13, al primo periodo, la parola: «stimati» è sostituita dalla seguente: «valutati» e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«13-bis. Nell'ambito degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica, avviati entro il 31 dicembre 2012, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, la presentazione da parte dell'affidatario della richiesta di subappalto di lavori di cui all'articolo 118 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
13-ter. Al fine di garantire la corretta applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al
13-quater. Per i soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, del
Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
«Art. 11-bis (Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano). - 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione».