Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 30/04/1997 |
Numero: | 165 |
Sommario |
Art. 1. Campo di applicazione. |
Art. 2. Limiti di età per la cessazione dal servizio. |
Art. 3. Ausiliaria. |
Art. 4. Maggiorazione della base pensionabile. |
Art. 5. Computo dei servizi operativi e riconoscimento dei servizi prestati pre-ruolo. |
Art. 6. Accesso alla pensione di anzianità. |
Art. 7. Norme transitorie. |
Art. 8. Entrata in vigore. |
Art. 9. Campo di applicazione. |
Art. 10. Disposizioni diverse. |
Art. 11. Disposizioni finali. |
§ 46.8.472 - D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165.
Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego.
(G.U. 17 giugno 1997, n. 139)
TITOLO I
PERSONALE DELLE FORZE ARMATE, COMPRESA L'ARMA DEI CARABINIERI, DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Art. 1. Campo di applicazione.
1. Le disposizioni di cui al presente titolo armonizzano ai principi ispiratori della
Art. 2. Limiti di età per la cessazione dal servizio.
1. I limiti di età per la cessazione dal servizio per il personale di cui all'articolo 1 sono elevati, qualora inferiori, al sessantesimo anno di età.
2. Fermi restando il limite di 60 anni per la cessazione dal servizio e gli organici complessivi dei ruoli, i colonnelli del ruolo unico delle Armi dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina e del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, al compimento del cinquantottesimo anno di età, sono collocati per due anni in soprannumero agli organici del grado ed in eccedenza al numero massimo per essi previsto, rimanendo a disposizione dell'Amministrazione della difesa per l'impiego in incarichi prevalentemente di natura tecnico-amministrativa.
Art. 3. Ausiliaria.
1. [Il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda, ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della
2. [Il personale militare permane in ausiliaria:
a) fino a 65 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni;
b) fino a 67 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni] [2].
3. [All'atto della cessazione dal servizio, il personale viene iscritto in appositi ruoli dell'ausiliaria, da pubblicare annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con indicazione della categoria, del ruolo di appartenenza, nonché del grado rivestito. Le pubbliche amministrazioni statali e territoriali, limitatamente alla copertura delle forze in organico, possono avanzare formale richiesta al competente Ministero per l'utilizzo del suddetto personale, nell'ambito della provincia di residenza ed in incarichi adeguati al ruolo ed al grado rivestito. Le norme di attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 97 e 99, della
4. [Ai fini della corresponsione dell'indennità di ausiliaria, il personale, all'atto della cessazione dal servizio, manifesta, con apposita dichiarazione scritta, la propria disponibilità all'impiego presso l'amministrazione di appartenenza e le altre pubbliche amministrazioni] [4].
5. [Per il personale la cui pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla
6. Sull'indennità di ausiliaria non si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previsti dall'articolo 11 del
7. Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psicofisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla
8. Il Governo provvede a verificare dopo 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e, successivamente, con periodicità triennale, la congruità delle disposizioni recate dal comma 7 in ordine alla determinazione dei trattamenti pensionistici del personale di cui all'articolo 1, ai fini dell'eventuale adozione di interventi modificafivi.
Art. 4. Maggiorazione della base pensionabile.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 13 della
2. Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito.
3. Ai fini della corresponsione degli aumenti periodici di cui ai commi 1 e 2, a tutto il personale comunque destinatario dei predetti aumenti, compresi gli ufficiali "a disposizione" dei ruoli normali e speciali, l'importo della ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro a carico del personale il cui trattamento pensionistico è computato con il sistema retributivo, operata sulla base contributiva e pensionabile come definita dall'articolo 2, comma 9, della
4. La contribuzione sulla maggiorazione figurativa dello stipendio di cui al comma 3, si applica agli stessi fini, anche nei confronti del personale che esercita la facoltà di opzione prevista dall'articolo 1, comma 23, della citata
Art. 5. Computo dei servizi operativi e riconoscimento dei servizi prestati pre-ruolo.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli aumenti del periodo di servizio di cui all'articolo 17, secondo comma, della
2. Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla
3. Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato.
4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale.
5. Per il personale in ferma di leva prolungata o breve l'amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente.
6. I periodi pre-ruolo per servizio militare comunque prestato, nonché quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell'indennità di fine servizio.
Art. 6. Accesso alla pensione di anzianità.
1. Il diritto alla pensione di anzianità si consegue secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 25, 26, 27 e 29, della
2. In considerazione della specificità del rapporto di impiego e delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, così come modificata in ragione dell'aliquota annua di rendimento di cui all'articolo 17, comma 1, della
Art. 7. Norme transitorie.
1. In fase di prima applicazione, i limiti di età per la cessazione dal servizio, previsti dall'articolo 2, sono gradualmente elevati al 57° anno di età per gli anni dal 1998 al 2001, al 58° anno per gli anni dal 2002 al 2004, al 59° anno per gli anni dal 2005 al 2007 ed al 60° anno a decorrere dal 2008.
2. Il periodo di otto anni di permanenza in ausiliaria, per il personale già collocato o da collocare in tale posizione, è gradualmente ridotto di un anno ogni tre anni, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla concorrenza del periodo derivante dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 3.
3. Gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, con percezione delle relative indennità, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici e, se eccedenti i cinque anni, non sono ulteriormente aumentabili in aderenza a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1.
4. Le facoltà rispettivamente previste dagli articoli 32, comma 5, e 43, comma 5, della
5. Agli ufficiali collocati nella posizione di servizio permanente a disposizione antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in applicazione del combinato disposto degli articoli 29, 41 e 42 della
6. Per un periodo di 11 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il collocamento in ausiliaria può avvenire, altresì, a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione è pari a 5 anni [8].
7. Il personale in possesso dell'anzianità di servizio di cui al comma 6, qualora sia stato collocato nella riserva per diretto effetto dell'articolo 1 del
Art. 8. Entrata in vigore.
1. Le disposizioni di cui al presente titolo entrano in vigore dal 1° gennaio 1998. Fino a quella data continuano ad applicarsi le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, e, se più favorevole, quella dell'articolo 17, comma 1, della
TITOLO II
ALTRE CATEGORIE
Art. 9. Campo di applicazione.
1. Le disposizioni di cui al presente titolo armonizzano ai principi ispiratori della
Art. 10. Disposizioni diverse.
1. Nei confronti del personale appartenente alle categorie di cui all'articolo 9 il cui limite di età per il collocamento a riposo d'ufficio sia superiore al 65° anno di età, che acceda al trattamento pensionistico successivamente al 65° anno di età, ovvero al 60° anno di età se donna, al relativo trattamento trovano applicazione le disposizioni in materia di pensionamento di vecchiaia.
2. In considerazione del più elevato limite di età per il collocamento a riposo dei soggetti di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti coefficienti di trasformazione integrativi di quelli indicati nella tabella A allegata alla citata
TITOLO III
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 11. Disposizioni finali.
1. Ai trattamenti pensionistici del personale di cui al presente decreto, per quanto non diversamente da esso disposto, trovano applicazione le disposizioni di cui alla
Tabella A (v. art. 4, comma 3).
Anno |
Percentuale di incremento |
- |
- |
1998 |
0,20 |
1999 |
0,22 |
2000 |
0,24 |
2001 |
0,26 |
2002 |
0,28 |
2003 |
0,30 |
2004 |
0,32 |
2005 |
0,34 |
2006 |
0,36 |
2007 |
0,38 |
2008 |
0,40 |
Tabella B (Art. 6, comma 2) [9].
Anno |
Età anagrafica |
- |
- |
dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1999 |
50 |
dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 2000 |
51 |
dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2002 |
52 |
dal 1° luglio 2002 |
53 |
[1] Comma modificato dall'art. 6 della
[2] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[3] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[4] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[5] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[6] Per l’interpretazione autentica del presente periodo vedi l'art. 14 della
[7] Comma così modificato dall'art. 10 del
[8] Comma così modificato dall'art. 2 del
[9] Tabella così sostituita dall'art. 59 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1° gennaio 1998.