Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 40. Energia |
Capitolo: | 40.1 combustibili |
Data: | 09/08/2022 |
Numero: | 115 |
Sommario |
Art. 1. Rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas |
Art. 2. Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale |
Art. 3. Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale |
Art. 4. Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il quarto trimestre 2022 |
Art. 5. Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre 2022 |
Art. 6. Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale |
Art. 7. Credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca |
Art. 8. Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti |
Art. 9. Disposizioni urgenti in materia di trasporto |
Art. 9 bis. Misure in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità e per l'approvvigionamento energetico delle isole minori |
Art. 9 ter. Disposizioni urgenti in materia di sport |
Art. 10. Organizzazione dell'Unità di missione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 |
Art. 11. Gestore dei servizi energetici e ulteriori interventi in materia di elettricità |
Art. 12. Misure fiscali per il welfare aziendale |
Art. 13. Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità |
Art. 14. Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato |
Art. 15. Stato di emergenza derivante da deficit idrico |
Art. 16. Misure straordinarie in favore degli enti locali |
Art. 16 bis. Anagrafe delle occupazioni permanenti del sottosuolo |
Art. 17. Disposizioni urgenti in materia di eventi sismici |
Art. 18. Accelerazione delle procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e dei tetti di spesa farmaceutici |
Art. 19. Riparto delle risorse destinate alla copertura dei fabbisogni standard |
Art. 20. Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti |
Art. 20 bis. Misura urgente per il settore della cultura |
Art. 21. Anticipo della rivalutazione delle pensioni all'ultimo trimestre 2022 |
Art. 21 bis. Modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni |
Art. 22. Estensione ad altre categorie di lavoratori dell'indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. |
Art. 22 bis. Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco |
Art. 23. Rifinanziamento del Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi |
Art. 23 bis. Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14 |
Art. 23 ter. Modifiche all'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. |
Art. 24. Iniziative multilaterali in materia di salute |
Art. 24 bis. Modifica all'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. |
Art. 25. Bonus per l'assistenza psicologica |
Art. 25 bis. Proroga del lavoro agile per i lavoratori del settore privato |
Art. 26. Modifica e ottimizzazione delle misure di accoglienza di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. |
Art. 27. Rifinanziamento del fondo per bonus relativi ai trasporti |
Art. 27 bis. Disposizioni urgenti per lo sviluppo progettuale dello scalo di «Alessandria Smistamento» |
Art. 28. Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali in materia di trasmissione televisiva |
Art. 29. Disposizioni in materia di procedura liquidatoria dell'amministrazione straordinaria di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. |
Art. 30. Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia |
Art. 31. Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, relativo alla Società 3-I S.p.A. |
Art. 31 bis. Disposizioni in materia di interventi di ricostruzione e di attuazione degli interventi del PNRR |
Art. 32. Aree di interesse strategico nazionale |
Art. 33. Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale |
Art. 33 bis. Misure urgenti di semplificazione e accelerazione per la fornitura di soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e [...] |
Art. 33 ter. Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 |
Art. 33 quater. Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili |
Art. 34. Revisione dei prezzari per appalti pubblici e Fondo per l'avvio di opere indifferibili - Olimpiadi Milano-Cortina |
Art. 34 bis. Disposizioni per l'adeguamento dei prezzi negli appalti di lavori per impianti di energia elettrica |
Art. 35. Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di strumenti di sviluppo industriale del Ministero dello sviluppo economico |
Art. 35 bis. Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza |
Art. 36. Fondo unico nazionale per il turismo |
Art. 37. Disposizioni in materia di intelligence in ambito cibernetico |
Art. 37 bis. Disposizioni in materia di Ente circoli della Marina militare |
Art. 37 ter. Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, per garantire la continuità del controllo parlamentare sul Sistema di informazione per la sicurezza |
Art. 37 quater. Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 |
Art. 38. Norme in materia di istruzione |
Art. 39. Modifiche alla legge 14 novembre 2000, n. 338, in materia di alloggi e residenze per studenti universitari, in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di [...] |
Art. 39 bis. Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche |
Art. 40. Edilizia penitenziaria |
Art. 41. Semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia |
Art. 41 bis. Disposizioni urgenti in materia di giustizia tributaria |
Art. 42. Misure in materia di versamenti del contributo straordinario |
Art. 42 bis. Disposizioni in materia di internalizzazione del contact center multicanale dell'INPS |
Art. 42 ter. Misure urgenti per il ristoro dei danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività produttive nei territori colpiti da eventi emergenziali |
Art. 42 quater. Progetto Guaranteed Loans Active Management - GLAM |
Art. 42 quinquies. Misure per lo sviluppo della microelettronica in attuazione del PNRR |
Art. 42 sexies. Impiego all'estero di personale dell'AISE |
Art. 42 septies. Clausola di salvaguardia |
Art. 43. Disposizioni finanziarie |
Art. 44. Entrata in vigore |
§ 40.1.268 - D.L. 9 agosto 2022, n. 115. [1]
Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.
(G.U. 9 agosto 2022, n. 185)
Capo I
Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti
Art. 1. Rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas [2]
1. Per il quarto trimestre dell'anno 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:
a) quanto a 1.280 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 43; detto importo è trasferito, entro il 31 dicembre 2022, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
b) quanto a 1.140 milioni di euro, nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali.
Art. 2. Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale
1. All'articolo 22 del
«2-bis. Sono clienti vulnerabili i clienti civili:
a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della
b) che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della
c) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
d) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
e) di età superiore ai 75 anni.
2-bis.1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza sono tenuti a offrire ai clienti vulnerabili di cui al comma 2-bis la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con uno o più provvedimenti e periodicamente aggiornati. L'ARERA definisce altresì le specifiche misure perequative a favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza.» [4].
Art. 3. Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale
1. Fino al 30 giugno 2023 è sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorchè sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. Il primo periodo non si applica alle clausole contrattuali che consentono all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte [5].
2. Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.
2-bis. All'articolo 30, comma 4, del
2-ter. Le attività di controllo conseguenti alla proroga di cui al comma 2-bis sono poste in essere dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente [7].
Art. 4. Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il quarto trimestre 2022 [8]
1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
2. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a complessivi 1.100 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 dicembre 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
Art. 5. Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre 2022
1. In deroga a quanto previsto dal
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal presente comma, valutati in 807,37 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
3. Al fine di contenere per il quarto trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel terzo trimestre del 2022.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 1.820 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 dicembre 2022.
Art. 6. Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale
1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica [9].
2. Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Ai fini del presente comma, è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2022, e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici [10].
3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
4. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
5. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 4, ove l'impresa destinataria del contributo, nel secondo e terzo trimestre dell'anno 2022, si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell'anno 2022. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore [11].
6. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 marzo 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della
7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al
8. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.373,24 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.036,88 milioni di euro relativi al comma 1, 1.070,36 milioni di euro relativi al comma 2, 995,40 milioni di euro relativi al comma 3 e 270,60 milioni di euro relativi al comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
9. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della
Art. 7. Credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, le disposizioni di cui all'articolo 18 del
1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico di cui al
1-quater. Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione [16].
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 194,41 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
Art. 8. Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti [17]
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022:
a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.
2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico di cui al
3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al
4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3, per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al
5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a) e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b), trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, commi 5 e 6, del
6. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti e approvati i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati di cui al comma 3, unitamente alle istruzioni per la loro corretta compilazione.
7. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.042,61 milioni di euro per l'anno 2022 e in 46,82 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
Art. 9. Disposizioni urgenti in materia di trasporto
1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo quadrimestre 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del
3. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del
4. I contributi erogati ai sensi del comma 1 e quelli erogati ai sensi del comma 3 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
5. All'articolo 3 del
6. Per fronteggiare le ripercussioni economiche negative per il settore del trasporto ferroviario delle merci derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2022, che ne costituisce il limite di spesa, a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Lo stanziamento di cui al primo periodo è dedotto da Rete ferroviaria italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022, entro il limite massimo dello stanziamento di cui al medesimo primo periodo, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 50 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del
7. Entro il 31 marzo 2023, Rete ferroviaria italiana Spa trasmette al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e all'Autorità di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione del comma 6.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto ad euro 1 milione mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 5 e quanto ad euro 69 milioni ai sensi dell'articolo 43 [19].
Art. 9 bis. Misure in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità e per l'approvvigionamento energetico delle isole minori [20]
1. All'articolo 7-bis del
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Fino al 31 dicembre 2022, resta sospesa l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del codice della strada, di cui al
b) il comma 3 è abrogato.
2. Al fine di garantire l'approvvigionamento energetico delle isole minori, l'Autorità marittima, in relazione ai viaggi nazionali di durata superiore alle due ore e non superiore alle tre ore, può autorizzare, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al
Art. 9 ter. Disposizioni urgenti in materia di sport [21]
1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per finanziare nei predetti limiti l'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica. Una quota delle risorse, fino al 50 per cento della dotazione complessiva del fondo di cui al presente comma, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonchè le procedure di controllo, da effettuare anche a campione.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 34, della
Art. 10. Organizzazione dell'Unità di missione di cui all'articolo 7 del
1. Nelle more dell'adozione dei decreti di organizzazione previsti dalla legislazione vigente, l'Unità di missione di livello dirigenziale generale istituita dall'articolo 7 del
a) coordina i rapporti di collaborazione del Garante per la sorveglianza dei prezzi di cui agli articoli 2, commi 198 e seguenti, della
b) provvede ad acquisire dati e informazioni utili per agevolare le attività del Garante per la sorveglianza dei prezzi anche in coerenza con le attività già espletate e gli strumenti già adottati dal Garante;
c) svolge attività di supporto diretto al Garante per la sorveglianza dei prezzi e ogni altra attività istruttoria, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati in raccordo con le strutture che il Garante utilizza in avvalimento di cui all'articolo 2, comma 200, della
2. All'articolo 7, comma 3, del
Art. 11. Gestore dei servizi energetici e ulteriori interventi in materia di elettricità
1. L'applicazione del meccanismo di compensazione previsto dall'articolo 15-bis, comma 1, del
2. All'articolo 15-bis del
«7-bis. Nel caso di produttori appartenenti a un gruppo societario ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile e che hanno ceduto l'energia elettrica immessa in rete a imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si interpretano nel senso che, ai fini della loro applicazione, rilevano esclusivamente i contratti stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici, e altre persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario.
7-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis all'energia elettrica immessa in rete nell'anno 2023, rilevano esclusivamente i contratti stipulati prima del 5 agosto 2022, ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo concernenti le modalità di utilizzo dei prezzi dedotti nei predetti contratti.».
3. All'articolo 27, comma 2, della
4. All'articolo 27, comma 2, della
4-bis. Al comma 2-septies dell'articolo 6 del
Art. 12. Misure fiscali per il welfare aziendale
1. Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 86,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43 [26].
Capo II
Misure urgenti relative all'emergenza idrica
Art. 13. Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità
1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno subito danni dalla siccità eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle more della deliberazione della proposta di cui al comma 2, verificato il superamento della soglia di danno di cui all'articolo 5, comma 1, del
4. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del «Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15 del
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
Art. 14. Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato
1. Gli enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 149-bis del
2. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato entro sessanta giorni [30].
3. Per l'adozione degli atti di competenza necessari agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, gli enti di governo dell'ambito ovvero i Presidenti delle regioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi di un soggetto societario a partecipazione interamente pubblica che abbia maturato esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali, individuato con decreto del Ministro della transizione ecologica da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini stabiliti dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, assegna al Presidente della regione un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita la Regione interessata, il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti necessari, anche incaricando il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica di cui al comma 3 di provvedere alla gestione del servizio idrico integrato in via transitoria e per una durata non superiore a quattro anni, comunque rinnovabile.
5. Il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica di cui al comma 3 opera in ossequio alla disciplina dei contratti pubblici e nel rispetto dei provvedimenti di regolazione e controllo dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente per il periodo di propria attività. Gli oneri derivanti dall'affidamento di cui al comma 4, qualora non coperti da entrate tariffarie e da altri contributi pubblici, sono posti a carico degli enti inadempienti, che provvedono prioritariamente al soddisfacimento dei crediti nei confronti della società affidataria del servizio idrico integrato, mediante risorse indisponibili fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti, che non possono formare oggetto di azioni da parte di creditori diversi dalla società affidataria. Gli enti locali proprietari delle infrastrutture idriche garantiscono il debito residuo fino all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Il nuovo soggetto gestore assume, senza liberazione del debitore originario, l'eventuale debito residuo nei confronti della società uscente.
6. In caso di mancata adozione dei provvedimenti di competenza dell'ente di governo dell'ambito entro i sei mesi precedenti la scadenza della durata di cui al comma 4, l'affidamento del servizio idrico integrato si intende rinnovato per una durata pari al termine di affidamento iniziale [31].
7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), si applica l'articolo 12 del
Art. 15. Stato di emergenza derivante da deficit idrico
1. All'articolo 16, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al
Capo III
Regioni ed enti territoriali
Art. 16. Misure straordinarie in favore degli enti locali
1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
3. All'articolo 1, comma 53-ter, della
4. Per il solo anno 2022, il raggiungimento dell'obiettivo di servizio di cui all'articolo 1, comma 792, della
5. All'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies), della
6. I comuni sede di capoluogo di città metropolitana di cui all'articolo 1, comma 567, della
6-bis. I comuni di cui al comma 6, per il solo esercizio finanziario relativo all'anno 2022 ed al fine di consentire la predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024, fermo restando l'obbligo di copertura della quota annuale 2022 del ripiano del disavanzo, possono destinare il contributo ricevuto in attuazione dell'articolo 1, comma 565, della
6-ter. Al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del testo unico di cui al
6-quater. Il fondo ricostituito nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 ai sensi del comma 6-ter è utilizzato secondo le modalità previste dall'articolo 52, commi 1-ter e 1-quater, del
6-quinquies. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2023 rispetto all'esercizio precedente, derivante dalla ricostituzione del fondo di cui al comma 6-ter, è ripianato, a decorrere dall'esercizio 2024, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate alla data del 31 dicembre 2023 [39].
6-sexies. Il comma 6-quinquies si applica anche agli enti locali di cui al comma 6-ter che hanno ricostituito il fondo anticipazioni di liquidità in sede di rendiconto 2021, che ripianano l'eventuale conseguente maggiore disavanzo a decorrere dall'esercizio 2023. Il comma 6-quinquies si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al
6-septies. Per gli anni dal 2023 al 2025 continua ad applicarsi, con le medesime modalità ivi previste, l'articolo 3-bis del
7. All'articolo 6-quater del
a) al comma 3, secondo periodo, le parole «entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro dodici mesi dalla pubblicazione del decreto»;
b) al comma 8-bis, le parole «fino a 5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 20.000 abitanti».
8. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del
9. Le dotazioni dei comparti di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del
9-bis. All'articolo 151 del testo unico di cui al
«8-bis. Se il bilancio di previsione non è deliberato entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio è approvato indicando nelle voci riguardanti le "Previsioni definitive di competenza" gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 163, comma 1. Ferma restando la procedura prevista dall'articolo 141 per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al
9-ter. Per favorire l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali entro i termini previsti dalla legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del
9-quater. Al fine di permettere la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, all'articolo 1, comma 148-ter, della
9-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 9-quater, pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
9-sexies. All'articolo 15 del testo unico di cui al
«2-bis. Ai fini della partecipazione dei consiglieri comunali all'attività degli organi istituiti ai sensi delle rispettive leggi regionali sul procedimento di fusione, si applicano le disposizioni di cui al titolo III, capo IV, ed i conseguenti oneri per permessi retribuiti, gettoni di presenza e rimborsi delle spese di viaggio sono posti a carico delle regioni medesime» [47].
Art. 16 bis. Anagrafe delle occupazioni permanenti del sottosuolo [48]
1. Per le occupazioni permanenti del territorio di competenza degli enti territoriali, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi ed altri servizi a rete, comprensive degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete, i comuni percettori del canone di cui all'articolo 1, comma 831, della
Art. 17. Disposizioni urgenti in materia di eventi sismici
1. All'articolo 44, comma 4, del
a) al primo periodo le parole: «per gli anni 2017-2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017-2023»;
b) al secondo periodo, le parole: «a decorrere dal 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2024»;
c) al terzo periodo le parole: «Nel 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2022 e 2023».
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze di non essere interessati per l'esercizio 2023 alla sospensione di cui all'articolo 44, comma 4, primo periodo, del
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
4. Per il completamento della ricostruzione in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 della regione Emilia-Romagna, in favore del presidente della medesima regione, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 26,3 milioni di euro per l'anno 2024, destinati alla ricostruzione di beni privati vincolati; 1 milione di euro per l'anno 2023 e 9 milioni di euro per l'anno 2024, destinati all'incremento dei costi per le opere i cui bandi sono pubblicati entro il 31 dicembre 2022; 8 milioni di euro per l'anno 2023 e 8 milioni di euro per l'anno 2024 destinati alle manutenzioni e agli allestimenti finali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a un milione di euro per il 2022, 29 milioni di euro per il 2023 e 43,3 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della
5. Per il completamento della ricostruzione pubblica in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 della regione Lombardia, in favore del presidente della medesima regione, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024, destinati a edifici, beni culturali e centri storici rientranti negli elenchi degli edifici danneggiati dal sisma 2012, già approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto dal Commissario delegato della regione Lombardia. A tale onere pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della
6. Ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 della regione Veneto, in favore del presidente della medesima regione, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2022. Al relativo onere, pari a 600.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediate corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della
7. Fermo restando per la ricostruzione pubblica quanto previsto dalla legislazione vigente, al fine di permettere la conclusione degli interventi di ricostruzione privata in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Soggetto responsabile della ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 nonchè i titolari degli uffici speciali per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 sono autorizzati a rimodulare i contributi concessi per l'esecuzione degli interventi previsti nei Piani, entro il limite massimo del 20 per cento, a compensazione di aumenti dei prezzi delle materie prime superiori all'8 per cento così come certificati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nel corso delle rilevazioni semestrali di competenza [51].
7-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
Art. 18. Accelerazione delle procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e dei tetti di spesa farmaceutici
1. All'articolo 9-ter del
«9-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, le regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali. Le regioni e le province autonome effettuano le conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022 e, in sede di verifica da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 23 marzo 2005, ne producono la documentazione a supporto. Le aziende fornitrici assolvono ai propri adempimenti in ordine ai versamenti in favore delle singole regioni e province autonome entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali. Nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al presente comma, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare. A tal fine le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministero della salute apposita relazione attestante i recuperi effettuati, ove necessari.» [53].
2. All'articolo 1, comma 580, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al quarto periodo, dopo le parole «L'AIFA determina» sono inserite le seguenti «, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento,».
3. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 581, della
Art. 19. Riparto delle risorse destinate alla copertura dei fabbisogni standard [55]
1. All'articolo 27 del
a) al comma 5-ter, le parole: «dell'anno 2021» sono sostituite dalle parole: «degli anni 2021 e 2022»;
b) al comma 7:
1) al quinto periodo, le parole: «per il solo anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022», le parole: «per il medesimo anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022» e dopo le parole: «al 1° gennaio 2020» sono aggiunte le seguenti: «per il riparto 2021 e al 1° gennaio 2021 per il riparto 2022»;
2) dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: «Per l'anno 2022, nel caso in cui non venga raggiunta l'intesa prevista dal comma 1, il decreto di determinazione provvisoria dei costi e dei fabbisogni standard di cui al comma 1-bis, lettera b), è adottato entro il 30 settembre 2022 mentre il decreto di determinazione definitiva di cui al comma 1-bis, lettera d), è adottato entro il 31 dicembre 2022. Entro il 31 dicembre 2022 il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana il decreto di cui al secondo periodo del presente comma.».
Capo IV
Misure in materia di politiche sociali e salute e accoglienza
Art. 20. Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti
1. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresi la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all'articolo 1, comma 121, della
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.181,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 526,6 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 1.654 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 348,6 milioni di euro per l'anno 2022 e a 139,4 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto, a 488 milioni di euro per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a 832,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 387,2 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto, a 1.166 milioni di euro per l'anno 2022 e a 54 milioni per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 43 [57].
Art. 20 bis. Misura urgente per il settore della cultura [58]
1. All'articolo 44 della
Art. 21. Anticipo della rivalutazione delle pensioni all'ultimo trimestre 2022
1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale:
a) il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'articolo 24, comma 5, della
b) nelle more dell'applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, di due punti percentuali, calcolato con le stesse modalità di cui all'articolo 1, comma 478, della
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.965 milioni di euro per l'anno 2022 e 169 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 518 milioni di euro per l'anno 2022 e 169 milioni di euro per l'anno 2023 mediante le maggiori entrate e quota parte delle minori spese derivanti dal comma 1 e quanto a 1.447 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 43 [59].
Art. 21 bis. Modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni [60]
1. Il settimo comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonchè dalle speciali disposizioni di legge».
Art. 22. Estensione ad altre categorie di lavoratori dell'indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del
1. L'indennità di cui all'articolo 31 del
2. All'articolo 32 del
a) al comma 1, le parole: «con decorrenza entro il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza entro il 1° luglio 2022»;
b) al comma 11 dopo le parole: «codice di procedura civile» sono inserite le seguenti: «e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca»;
c) al comma 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La medesima indennità di cui al comma 1 è erogata automaticamente da Sport e Salute S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi che siano stati beneficiari di almeno una delle indennità previste dall'articolo 96 del
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in complessivi 59,2 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 8 milioni di euro derivanti dal comma 1 e 51,2 milioni di euro derivanti dal comma 2, si provvede, quanto a 30,3 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120, della
Art. 22 bis. Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco [63]
1. La tabella C allegata al D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella C di cui all'allegato A al presente decreto, la quale reca, a far data dal 1° gennaio 2022, le nuove misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile e dell'assegno di specificità, come incrementate per effetto del
2. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della tabella C di cui al comma 1 costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del
3. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonchè di razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è annualmente incrementato, a decorrere dall'anno 2022, dalle risorse indicate nell'allegato B al presente decreto.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 4,5 milioni a decorrere dall'anno 2022, comprensivi degli oneri indiretti, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della
5. Gli effetti giuridici ed economici delle disposizioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2022 e ai fini previdenziali tali incrementi hanno effetto esclusivamente con riferimento ai periodi contributivi maturati a decorrere dalla medesima data.
Art. 23. Rifinanziamento del Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi [64].
1. All'articolo 33, comma 1, del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
Art. 23 bis. Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14 [65]
1. All'articolo 10, comma 1-ter, del
2. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 18.660.000 euro per l'anno 2022, si provvede quanto a euro 8 milioni mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
Art. 23 ter. Modifiche all'articolo 21-ter del
1. All'articolo 21-ter del
a) al comma 1, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965»;
b) al comma 2, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965».
2. Gli indennizzi riconosciuti in attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono corrisposti in due quote annuali di pari importo.
3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, la spesa prevista è valutata in 8 milioni di euro per l'anno 2022, in 10 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 24. Iniziative multilaterali in materia di salute
1. Al fine di consentire la partecipazione dell'Italia alle iniziative multilaterali in materia di salute, in particolare ai fini della prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate:
a) alla partecipazione italiana al Financial Intermediary Fund per la prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie, istituito nel 2022 presso la Banca mondiale, con un contributo di 100 milioni di euro da erogarsi nel 2022;
b) al contrasto della pandemia di COVID-19, tramite un finanziamento a dono di 100 milioni di euro nel 2022 alla GAVI Alliance, organizzazione facente parte dell'Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A), per l'acquisto dei vaccini destinati ai Paesi a reddito medio e basso tramite il COVAX Advance Market Commitment.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-duodecies, comma 2, del
Art. 24 bis. Modifica all'articolo 42 del
1. All'articolo 42, comma 4, del
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 1.576.240 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della
Art. 25. Bonus per l'assistenza psicologica [69]
1. All'articolo 1-quater, comma 3, quarto periodo, del
1-bis. La tabella C allegata al
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che è corrispondentemente incrementato. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni nell'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
Art. 25 bis. Proroga del lavoro agile per i lavoratori del settore privato [71]
1. All'articolo 10, comma 2-bis, del
Art. 26. Modifica e ottimizzazione delle misure di accoglienza di cui all'articolo 44 del
1. All'articolo 44 del
a) al comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «15.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «7.000 unità»;
2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) corrispondere al Ministero dell'interno un contributo di euro 50.500.000,00 finalizzato all'attivazione fino a un massimo di ulteriori 8.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. L'incremento della disponibilità di posti per l'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del
Art. 27. Rifinanziamento del fondo per bonus relativi ai trasporti [73]
1. All'articolo 35, comma 1, del
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 101 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
Art. 27 bis. Disposizioni urgenti per lo sviluppo progettuale dello scalo di «Alessandria Smistamento» [74]
1. Al fine di promuovere il potenziamento del traffico merci nei porti di Savona e di Genova e l'intermodalità nei medesimi retroporti, il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 12-octies, del
Art. 28. Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali in materia di trasmissione televisiva [76]
1. Al fine di consentire ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali non rientranti nella zona di coordinamento radioelettrico internazionale concordata con i Paesi radio-elettricamente confinanti la prosecuzione della trasmissione via etere simultanea e integrale dei programmi televisivi diffusi in ambito nazionale e locale ai sensi dell'articolo 27 del
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.
3. In caso di acquisto di apparecchio di ricezione televisiva via satellite, per l'anno 2022, il contributo di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della
Capo V
Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni alle imprese, di investimenti in aree di interesse strategico e in materia di contratti pubblici
Art. 29. Disposizioni in materia di procedura liquidatoria dell'amministrazione straordinaria di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A.
1. All'articolo 11-quater, comma 8, del
Art. 30. Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia
1. All'articolo 1 del
«1-quinquies. INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. è autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale, sino all'importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000 di euro per l'anno 2022, ulteriori e addizionali rispetto a quelli previsti dal comma 1-ter. Per l'attuazione del presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie, senza applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1.000.100.000 euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 900.000.000 di euro mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del
2-bis. La disposizione di cui al comma 13-bis dell'articolo 15 del
Art. 31. Modifiche all'articolo 28 del
1. All'articolo 28 del
a) al comma 1:
1) all'ultimo periodo, dopo le parole: «45 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «in fase di prima sottoscrizione»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono consentiti successivi aumenti di capitale sociale per mezzo di conferimenti in natura da parte dei predetti soci. Ogni singolo socio non può comunque detenere una quota superiore al 65 per cento del capitale sociale.»;
b) al comma 7, dopo le parole: «infrastrutture informatiche oggetto di gestione» sono inserite le seguenti: «, i contratti, i rapporti attivi e passivi», dopo le parole: «ogni altra pertinenza, che sono» sono inserite le seguenti: «conferiti o» e le parole «della società» sono sostituite dalle seguenti: «alla società»;
c) al comma 7-bis, dopo le parole: «beni mobili, immobili,» sono aggiunte le seguenti: «contratti, rapporti attivi e passivi,».
Art. 31 bis. Disposizioni in materia di interventi di ricostruzione e di attuazione degli interventi del PNRR [79]
1. All'articolo 20-bis, comma 1, del
2. All'articolo 9, comma 1, del
Art. 32. Aree di interesse strategico nazionale
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche su eventuale proposta del Ministero dello sviluppo economico, di altra amministrazione centrale o della regione o della provincia autonoma territorialmente competente e previa individuazione dell'area geografica, possono essere istituite aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore ad euro 400.000.000,00 relativi ai settori di rilevanza strategica. Ai predetti fini, sono di rilevanza strategica i settori relativi alle filiere della microelettronica e dei semiconduttori, delle batterie, del supercalcolo e calcolo ad alte prestazioni, della cibersicurezza, dell'internet delle cose (IoT), della manifattura a bassa emissione di CO2, dei veicoli connessi, autonomi e a basse emissioni, della sanità digitale e intelligente e dell'idrogeno, individuate dalla Commissione Europea come catene strategiche del valore. L'istituzione dell'area equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie ai sensi del primo periodo, anche ai fini dell'applicazione delle procedure del testo unico di cui al
2. Il decreto di cui al comma 1 deve motivare sulla rilevanza strategica dell'investimento in uno specifico settore ed è preceduto:
a) da una manifestazione di interesse da parte di un soggetto pubblico o privato per la realizzazione di piani o programmi che prevedono un investimento pubblico o privato di importo cumulativamente non inferiore a 400.000.000 di euro nei settori di cui al comma 1, con la descrizione delle attività, delle opere e degli impianti necessari alla realizzazione dell'investimento, con connessa loro localizzazione [80];
b) dalla presentazione di un piano economico-finanziario che descriva la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria del progetto.
3. Il decreto di cui al comma 1 individua altresì l'eventuale supporto pubblico richiesto nel limite delle risorse previste a legislazione vigente e delimita l'area geografica di riferimento.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche su richiesta della regione o della provincia autonoma territorialmente competente o proponente possono essere istituiti nel limite delle risorse previste a legislazione vigente una società di sviluppo o un consorzio comunque denominato, partecipato dalla regione o provincia autonoma, dai Comuni interessati e dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche in rappresentanza delle amministrazioni statali competenti per il settore coinvolto, il cui oggetto sociale consiste nella pianificazione e nel coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1. In alternativa, con il medesimo decreto, possono essere individuati una società di sviluppo o un consorzio comunque denominato, già esistenti, anche di rilevanza nazionale [81].
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione o la provincia autonoma territorialmente competente o proponente, può essere nominato un Commissario unico delegato del Governo per lo sviluppo dell'area, l'approvazione di tutti i progetti pubblici e privati e la realizzazione delle opere pubbliche, specificandone i poteri. Il Commissario, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del piano, provvede nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e del provvedimento autorizzatorio di cui all'articolo 27-ter del
6. Il Commissario di cui al comma 5 può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione territoriale interessata, del soggetto di cui al comma 4, nonchè di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della
7. In caso di ritardo o inerzia da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o di un ente locale, anche nella fase di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 27-ter del
8. Il soggetto di cui al comma 4 è competente anche ai sensi dell'articolo 6 del testo unico di cui al
9. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma 1, è possibile richiedere l'applicazione del procedimento autorizzatorio di cui all'articolo 27-ter del
Art. 33. Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale [86]
1. Dopo l'articolo 27-bis del
«Art. 27 ter. (Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica). - 1. Nell'ambito delle aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore ad euro 400.000.000,00 relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica, caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA o, laddove necessario, a VAS, rientranti in parte nella competenza statale e in parte nella competenza regionale, l'autorità ambientale competente è la regione e tutte le autorizzazioni sono rilasciate, se il proponente ne fa richiesta nell'istanza di cui al comma 5, nell'ambito di un procedimento volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale (PAUAR), come disciplinato secondo quanto previsto dai commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.
2. Per i piani e i programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, il procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo è preceduto dalla verifica di assoggettabilità disciplinata dall'articolo 12, secondo le diverse tempistiche rese necessarie dell'urgenza della realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1. In ragione di ciò, il parere di cui all'articolo 12, comma 2, è inviato all'autorità competente ed all'autorità procedente entro venti giorni dall'invio del rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 12, comma 1. Il provvedimento di verifica di cui all'articolo 12, comma 4, è emesso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del predetto parere.
3. Per i piani e i programmi afferenti ai settori di cui al comma 1, considerati assoggettabili a valutazione ambientale strategica ai sensi del comma 2, la valutazione ambientale strategica è integrata nel procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo. Per i piani e i programmi di cui all'articolo 6, comma 2, ove coincidenti con quelli di cui al comma 1 del presente articolo, la valutazione ambientale strategica è in ogni caso integrata nel procedimento autorizzatorio unico accelerato.
4. Il procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo si applica a tutte le opere necessarie per la realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1, da individuare secondo le modalità indicate dai commi 5 e 6.
5. Il proponente, nelle ipotesi individuate dal comma 1, presenta all'autorità competente e alle altre amministrazioni interessate un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze e di tutti i pareri, i concerti, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. In tale elenco sono indicate le opere necessarie alla realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1 per cui si richiede altresì l'applicazione del procedimento autorizzatorio unico accelerato. L'istanza deve contenere anche l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, indicando ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.
6. Entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33 e, qualora l'istanza non sia stata inviata a tutte le amministrazioni e gli enti potenzialmente interessati, la trasmette loro per via telematica e pubblica sul proprio sito web istituzionale l'avviso di cui all'articolo 24, comma 2, di cui è data informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione è notificata al medesimo con le modalità di cui all'articolo 32.
7. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 6, l'autorità competente, nonchè le amministrazioni e gli enti cui sono pervenute l'istanza di cui al comma 5 e le comunicazioni di cui al comma 6, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione e valutano altresì l'istanza di estensione del presente procedimento alle opere eventualmente indicate dal proponente, ai sensi del comma 5, come necessarie alla realizzazione dei piani e dei programmi. Entro il medesimo termine, il pubblico interessato può contemporaneamente presentare le proprie osservazioni.
8. Entro venti giorni dal termine delle attività di cui al comma 7, verificata la completezza della documentazione e viste le osservazioni del pubblico, l'amministrazione competente assegna al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al
9. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 8 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della
10. Ove siano richieste varianti al piano paesaggistico, necessarie per la realizzazione dei piani o dei programmi di cui al comma 1 e solo se il piano è stato elaborato d'intesa con lo Stato ai sensi degli articoli 135 e 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
11. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, i provvedimenti di VIA e tutti i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, nonchè l'indicazione se uno o più titoli costituiscono variante agli strumenti di pianificazione e urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale.
12. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse statale, al procedimento disciplinato dal presente articolo partecipa con diritto di voto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un esperto designato dallo Stato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. Si applica in ogni caso l'articolo 14-quinquies della
13. Si applicano, in quanto compatibili e senza aggravi ai fini del celere rilascio del provvedimento, le disposizioni di cui all'articolo 27-bis, commi 7-bis e 9.
14. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
Art. 33 bis. Misure urgenti di semplificazione e accelerazione per la fornitura di soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali [87]
1. In ragione delle variabili e non prevedibili ubicazioni e caratteristiche delle necessarie aree di allestimento, allo scopo di assicurare con la necessaria tempestività la pronta disponibilità di soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della Consip Spa, è autorizzato a provvedere in deroga all'articolo 59 del codice dei contratti pubblici, di cui al
2. Le soluzioni temporanee di emergenza di cui al comma 1 non costituiscono edifici di nuova costruzione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del
Art. 33 ter. Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 121 del
1. All'articolo 14 del
«1-bis.1. All'articolo 121, comma 6, del
1-bis.2. Per i crediti di cui all'articolo 121 del
Art. 33 quater. Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili [89]
1. All'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al
«b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purchè tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche».
Art. 34. Revisione dei prezzari per appalti pubblici e Fondo per l'avvio di opere indifferibili - Olimpiadi Milano-Cortina [90]
1. All'articolo 26 del
«7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 è incrementato di complessivi 1.300 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 245 milioni di euro per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027. L'incremento di cui al primo periodo è destinato quanto a 900 milioni di euro agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 245 milioni di euro per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025, 20 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della
c) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023 e 165 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 65 milioni di euro per l'anno 2022 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;
2) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027;
3) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027;
4) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione per 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;
5) l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica per 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027;
7) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;
8) l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027;
9) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027 [92].
3. L'articolo 2 del
«Art. 2 (Comitato Organizzatore). - 1. Sono membri della Fondazione «Milano-Cortina 2026», costituita in data 9 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paraolimpico, la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo.
2. La Fondazione di cui al comma 1, non avente scopo di lucro e operante in regime di diritto privato, con funzioni di Comitato Organizzatore dei Giochi, svolge tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio Olimpico Congiunto, in conformità agli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto della Carta Olimpica.
3. La Fondazione è amministrata esclusivamente da un consiglio di amministrazione, al cui interno e tra i cui membri può essere istituito un comitato di gestione con composizione e funzioni disciplinate dallo statuto. Il consiglio di amministrazione è composto da quattordici membri, di cui:
a) sette nominati d'intesa dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Italiano Paralimpico, uno dei quali con funzioni di presidente;
b) sei nominati d'intesa dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dal Comune di Milano e dal Comune di Cortina d'Ampezzo;
c) uno, con funzioni di amministratore delegato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare sentiti la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province autonome di Trento e Bolzano, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo.
4. I membri della Fondazione di cui al comma 1 provvedono, su proposta dell'amministratore delegato nominato ai sensi del comma 3, lettera c), al conseguente adeguamento dello statuto della Fondazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
5. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e della costituzione del nuovo consiglio di amministrazione, ogni funzione è svolta dall'amministratore delegato nominato ai sensi del comma 3, lettera c).
6. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato Organizzatore non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
4. All'articolo 16, comma 3-bis, del
Art. 34 bis. Disposizioni per l'adeguamento dei prezzi negli appalti di lavori per impianti di energia elettrica [93]
1. All'articolo 27 del
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonchè dei carburanti e dei prodotti energetici e in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento ai fini della sicurezza energetica nazionale, anche in attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC), per i contratti di appalto di lavori, sottoscritti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021 e funzionali all'esecuzione degli interventi di realizzazione, efficientamento o ripotenziamento di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, autorizzati ai sensi del
b) alla rubrica, dopo la parola: «concessioni» sono inserite le seguenti: «e di affidamenti».
Art. 35. Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di strumenti di sviluppo industriale del Ministero dello sviluppo economico
1. Ai fini del rafforzamento e dell'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):
a) per il finanziamento dei contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del
b) per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la dotazione del Fondo IPCEI di cui all'articolo 1, comma 232, della
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 65 milioni di euro per l'anno 2022, 750 milioni di euro per l'anno 2023 e 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
Art. 35 bis. Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza [94]
1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del
1-bis. Le risorse non utilizzate per l'assunzione di personale a tempo determinato in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 negli anni dal 2023 al 2026 sono destinate alle attività di assistenza tecnica finalizzate all'efficace attuazione degli interventi PNRR di competenza di ciascuna amministrazione. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 10.791.000 per l'anno 2023 e ad euro 12.949.000 annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
Art. 36. Fondo unico nazionale per il turismo [97]
1. Il fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 368, della
2. Il fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della
Art. 37. Disposizioni in materia di intelligence in ambito cibernetico
1. Al
«Art. 7 ter (Misure di intelligence di contrasto in ambito cibernetico). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica e sentito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, emana, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
2. Le disposizioni di cui al comma 1 disciplinano il procedimento di autorizzazione, le caratteristiche e i contenuti generali delle misure che possono essere autorizzate in rapporto al rischio per gli interessi nazionali coinvolti, secondo criteri di necessità e proporzionalità. L'autorizzazione è disposta sulla base di una valutazione volta ad escludere, alla luce delle più aggiornate cognizioni informatiche, fatti salvi i fattori imprevisti e imprevedibili, la lesione degli interessi di cui all'articolo 17, comma 2, della
3. Le misure di contrasto in ambito cibernetico autorizzate ai sensi del comma 2 sono attuate dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna, ferme restando le competenze del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 88 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, con le modalità indicate nell'articolo 33, comma 4, della
5. Al personale delle Forze armate impiegato nell'attuazione delle attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 della
6. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione trasmette alle Camere una relazione sull'efficacia delle norme contenute nel presente articolo.» [99].
Art. 37 bis. Disposizioni in materia di Ente circoli della Marina militare [100]
1. Nel titolo IV, capo III, sezione I, del libro primo del codice dell'ordinamento militare, di cui al
«Art. 131 bis. (Ente circoli della Marina militare). - 1. L'Ente circoli della Marina militare è preposto alla direzione e all'amministrazione dei circoli ufficiali e sottufficiali della Marina militare nel rispetto della vigente normativa amministrativo-contabile e del relativo statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1949, n. 83.
2. I soci ordinari versano una quota mensile di importo determinato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
Art. 37 ter. Modifiche alla
1. Alla
a) all'articolo 30, comma 1, le parole: «nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura» sono sostituite dalle seguenti: «nominati, all'inizio di ogni legislatura, entro venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo,»;
b) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:
«Art. 30 bis. (Comitato parlamentare provvisorio per la sicurezza della Repubblica). - 1. All'inizio di ogni legislatura e fino alla nomina dei nuovi componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, le relative funzioni sono esercitate da un Comitato provvisorio costituito dai membri del Comitato della precedente legislatura che siano stati rieletti in una delle Camere. Qualora il loro numero sia inferiore a sei, ovvero nel caso in cui la composizione dell'organo non rispetti la consistenza dei Gruppi parlamentari, i Presidenti dei due rami del Parlamento procedono all'integrazione della composizione, fino a un massimo di otto membri, tenendo conto della consistenza dei Gruppi parlamentari e garantendo, ove possibile, la parità tra deputati e senatori.
2. Il Comitato provvisorio è presieduto dal presidente del Comitato della precedente legislatura, se rieletto, o, in sua assenza, dal vice presidente, se rieletto, o, in assenza anche di questi, dal componente più anziano d'età.
3. Il Comitato provvisorio cessa in ogni caso di esercitare le proprie funzioni decorsi venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo».
Art. 37 quater. Modifica all'articolo 1 del
1. All'articolo 1 del
«3-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 2-bis notificano gli incidenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del regolamento di cui al
Capo VI
Istruzione e università
Art. 38. Norme in materia di istruzione
1. All'articolo 16-ter del
a) al comma 4:
1) il secondo periodo è soppresso;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico statale, al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva è previsto un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5 e secondo le modalità ivi previste.»;
3) le parole: «di cui al settimo periodo» sono sostituite dalla seguente: «di cui al presente comma»;
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. I docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili di cui al comma 1, nel limite del contingente di cui al secondo periodo del presente comma e comunque delle risorse disponibili ai sensi del comma 5, possono essere stabilmente incentivati, nell'ambito di un sistema di progressione di carriera che a regime sarà precisato in sede di contrattazione collettiva di cui al comma 9, maturando il diritto ad un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento. Può accedere al beneficio di cui al precedente periodo un contingente di docenti definito con il decreto di cui al comma 5 e comunque non superiore a 8.000 unità per ciascuno degli anni scolastici 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036. Il docente stabilmente incentivato è tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento del suddetto incentivo. Il terzo periodo non si applica ai docenti in servizio all'estero ai sensi del
4-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2036/2037 le procedure per l'accesso alla stabile incentivazione sono soggette al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della
c) al comma 5 dopo le parole: «di carattere accessorio di cui al comma 4» sono aggiunte le seguenti: «e al beneficio economico di cui al comma 4-bis».
Art. 39. Modifiche alla
1. In attuazione delle misure straordinarie previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, in particolare, della Riforma M4C1-1.7, al fine di favorire la disponibilità di nuovi alloggi o residenze per studenti universitari, all'articolo 14 del
«6-vicies quater. All'articolo 1 della
"4-ter. Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza indicate nell'ambito dei bandi adottati in applicazione della presente legge possono essere destinate anche all'acquisizione da parte dei soggetti di cui al comma 1, nonchè di altri soggetti pubblici e privati, della disponibilità di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640final) sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con separato bando riservato alle finalità di cui al presente comma, da adottarsi con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sono definite le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti e sono indicati gli standard ed i parametri di cui al comma 4, al fine di adeguarli alle modalità di acquisizione della disponibilità di posti letto di cui al primo periodo. Al fine di raggiungere gli obiettivi temporali connessi al target M4C1-28 del Piano nazionale di ripresa e resilienza sul decreto di cui al secondo periodo e sul provvedimento di nomina della commissione di cui al comma 5, che può essere composta da rappresentati indicati dal solo Ministero dell'università e della ricerca, possono non essere acquisiti i pareri di cui ai commi 3, 4 e 5. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, del
Art. 39 bis. Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche [104]
1. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023, il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della
2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate alle seguenti finalità:
a) acquisto di servizi professionali di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonchè di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;
b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonchè di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione siciliana, in base ai criteri di ripartizione previsti nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 834 del 15 ottobre 2015, applicati all'organico di diritto relativo all'anno scolastico 2022/2023, adeguatamente proporzionati rispetto allo stanziamento in esame.
Capo VII
Disposizioni in materia di giustizia
Art. 40. Edilizia penitenziaria
1. All'articolo 53-bis del
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «edilizia giudiziaria», sono inserite le seguenti: «e penitenziaria»;
b) al comma 2, dopo le parole: «edilizia giudiziaria», sono inserite le seguenti: «e penitenziaria»;
c) alla rubrica, dopo le parole: «edilizia giudiziaria», sono inserite le seguenti: «e penitenziaria».
2. All'articolo 52 del
«1-bis. In caso di comprovate necessità correlate alla funzionalità delle Forze armate o dell'Amministrazione penitenziaria, anche connesse all'emergenza sanitaria, le misure di semplificazione procedurale di cui all'articolo 44 del presente decreto si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale, di cui all'articolo 233, comma 1, lettere a), i), m), o) e r), del codice dell'ordinamento militare, di cui al
Art. 41. Semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia
1. Per l'anno 2022, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del
Art. 41 bis. Disposizioni urgenti in materia di giustizia tributaria [107]
1. All'articolo 4-quinquies, comma 2, secondo periodo, del
2. Alla
a) all'articolo 1, comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La riammissione nel ruolo di provenienza avviene nella medesima posizione occupata al momento del transito»;
b) all'articolo 5, commi 1 e 2, le parole: «alla data del 15 luglio 2022» sono soppresse.
Capo VIII
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 42. Misure in materia di versamenti del contributo straordinario
1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del
a) dopo il 31 agosto 2022, per il versamento dell'acconto;
b) dopo il 15 dicembre 2022, per il versamento del saldo.
2. Per i versamenti del contributo di cui al comma 1 omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo le predette date, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del
3. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
4. In deroga all'articolo 3 della
Art. 42 bis. Disposizioni in materia di internalizzazione del contact center multicanale dell'INPS [108]
1. All'articolo 5-bis del
«4-quater. La spesa annua complessiva a carico dell'INPS per il servizio di contact center multicanale di cui al comma 1 non può eccedere l'ammontare della spesa complessiva sostenuta dall'Istituto medesimo nell'esercizio 2019 incrementata di 20 milioni di euro, ferma restando l'applicazione del limite di cui all'articolo 1, commi 591 e seguenti, della
Art. 42 ter. Misure urgenti per il ristoro dei danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività produttive nei territori colpiti da eventi emergenziali [109]
1. All'articolo 1, comma 52, della
Art. 42 quater. Progetto Guaranteed Loans Active Management - GLAM [110]
1. Al fine di favorire il recupero dei crediti assistiti da garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
2. La costituzione dei patrimoni destinati di cui al comma 1 avviene con deliberazione dell'organo amministrativo dell'AMCO contenente, per ciascuno di essi, l'indicazione, anche programmatica, dei crediti, contratti, rapporti giuridici e beni da acquistare. Il valore di ciascuno di tali patrimoni destinati può essere superiore al 10 per cento del patrimonio netto dell'AMCO e non se ne tiene conto in caso di costituzione di altri patrimoni destinati da parte dell'AMCO. Si applica il primo comma dell'articolo 2447-quater del codice civile. Dalla data di iscrizione della deliberazione, si determinano gli effetti di cui al primo comma e si applicano i commi secondo e terzo, a eccezione dell'ultimo periodo, dell'articolo 2447-quinquies e i commi secondo e terzo dell'articolo 2447-septies del codice civile. Non si applicano all'AMCO, con riferimento agli attivi acquisiti da parte dei patrimoni destinati, le disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale di cui all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli acquisti di cui al comma 1 possono essere finanziati mediante l'emissione di titoli, ovvero l'assunzione di finanziamenti, da parte del patrimonio destinato. Nel caso di assoggettamento dell'AMCO a una procedura di cui al titolo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ad altra procedura concorsuale, le attività da svolgere in relazione alle operazioni di cui al presente articolo sono proseguite mediante gestione separata di ciascun patrimonio destinato e continuano ad applicarsi le disposizioni del presente articolo. In tal caso, i titolari di crediti derivanti dai titoli e dai finanziamenti di cui al presente comma, che rappresentino almeno la maggioranza dei crediti verso il singolo patrimonio destinato, possono richiedere agli organi della procedura di trasferire o affidare in gestione a uno o più soggetti muniti delle necessarie autorizzazioni i crediti, contratti, rapporti giuridici, beni e altri attivi e le passività dello stesso.
3. Al fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti di cui al comma 1, le banche, gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e gli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia possono concedere nuovi finanziamenti ai debitori ceduti al patrimonio destinato. La concessione del finanziamento può essere accompagnata da una relazione con data certa di un professionista in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al
4. Alle cessioni, anche non in blocco, effettuate ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e, con riferimento alla pubblicità della cessione, le disposizioni di cui all'articolo 7.1, comma 6, della
5. Nel quadro di quanto previsto dal presente articolo, l'AMCO provvede, per conto del Fondo e a condizioni di mercato, a gestire e incassare, anche nel quadro di operazioni di ristrutturazione del debito o di regolazione della crisi, i crediti derivanti dalla surrogazione del Fondo ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile e dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 20 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2005, assistiti da privilegio generale ai sensi dell'articolo 8-bis del
6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere dettate disposizioni attuative della disciplina dei patrimoni destinati di cui al presente articolo e delle attività ad essi consentite, inclusa, sentita la Banca d'Italia, la previsione di deroghe agli obblighi di segnalazione periodica disciplinati dall'ordinamento nazionale, applicabili all'AMCO per le attività di cui al presente articolo.
7. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla positiva decisione della Commissione europea.
Art. 42 quinquies. Misure per lo sviluppo della microelettronica in attuazione del PNRR [111]
1. Al fine di attuare l'Investimento 2 «Innovazione e tecnologia della microelettronica» incluso nella Missione M1C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro è autorizzato a concedere alla società STMicroelectronics s.r.l. una misura di aiuto nella forma del contributo a fondo perduto pari ad euro 100 milioni per il 2022 e 240 milioni per il 2023, in relazione allo stato di avanzamento dell'investimento, a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 1068, della
2. La concessione dell'aiuto è subordinata alla stipula di una convenzione tra la società STMicroelectronics s.r.l., beneficiaria dell'aiuto, e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro che definisce, conformemente agli obiettivi di sviluppo della filiera strategica della microelettronica e di creazione di posti di lavoro previsti nell'Investimento 2 della Missione M1C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le caratteristiche del progetto da realizzare, nonchè le condizioni di concessione della misura e gli obblighi di rendicontazione. La convenzione contiene altresì gli impegni che la società STMicroelectronics s.r.l. assume nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, determinati in conformità alla decisione della Commissione europea sulla compatibilità con il mercato interno della misura di cui al presente articolo. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea, incarica uno o più soggetti qualificati indipendenti, indicati dalla Commissione europea, per il monitoraggio della conformità dell'investimento a quanto stabilito nella stessa decisione. Ai relativi oneri provvede la società beneficiaria.
3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sono a carico della società STMicroelectronics s.r.l. gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i commi da 1069 a 1074 dell'articolo 1 della
Art. 42 sexies. Impiego all'estero di personale dell'AISE [112]
1. L'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), per lo svolgimento di attività di ricerca informativa e operazioni all'estero, può impiegare proprio personale secondo modalità disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 43 della
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina il procedimento di autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, all'impiego all'estero del personale, nonchè le relative modalità, condizioni e procedure di impiego, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 6, della
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica delle attività e delle operazioni condotte dall'AISE ai sensi del comma 1, con cadenza semestrale.
Art. 42 septies. Clausola di salvaguardia [113]
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
Art. 43. Disposizioni finanziarie
1. A parziale reintegrazione delle riduzioni operate con l'articolo 58, comma 4-bis, del
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 35 e dal comma 1 del presente articolo, determinati in 14.701,73 milioni di euro per l'anno 2022, 1.149,9 milioni di euro per l'anno 2023, 91,82 milioni di euro per l'anno 2024 e 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 15.018,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 86,77 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano a 107,74 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 8;
b) quanto a 537,57 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dagli articoli 8 e 21;
c) quanto a 630 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione, in relazione alle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio a tutto il 30 giugno 2022, delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del
d) quanto a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;
e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 45 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
f) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nell'ambito del programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica il 27 luglio 2022 e dalla Camera dei deputati il 28 luglio 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della
3. L'allegato 1 alla
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della
5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Art. 44. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
ALLEGATO B [116]
(articolo 22-bis, comma 3)
Risorse destinate ad incrementare il fondo di amministrazione di cui all’articolo 6 del
ALLEGATO C [117]
(articolo 25, comma 1-bis)
“TABELLA C
(articolo 1-quater, comma 3)
Ripartizione delle risorse destinate all’erogazione di contributi per sessioni di psicoterapia
”
Allegato 1
(articolo 43, comma 1)
Allegato 2
(articolo 43, comma 3)
«Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere il costo dell'energia e dei carburanti, nonchè per contrastare l'emergenza idrica;
Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure in materia di politiche sociali, salute, istruzione e accoglienza, nonchè a favore delle regioni e degli enti locali;
Considerata, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale, anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, della giustizia, della difesa e dell'istruzione;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti
Art. 1. Rafforzamento del bonus sociale energia elettrica e gas
1. Per il quarto trimestre dell'anno 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:
a) quanto a 1.280 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 43; detto importo è trasferito, entro il 31 dicembre 2022, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
b) quanto a 1.140 milioni di euro, nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali.
Art. 2. Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale
1. All'articolo 22 del
«2-bis. Sono clienti vulnerabili i clienti civili:
a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della
b) che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della
c) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
d) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
e) di età superiore ai 75 anni.
2-bis.1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza sono tenuti a offrire ai clienti vulnerabili di cui al comma 2-bis, la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con uno o più provvedimenti e periodicamente aggiornati. L'ARERA definisce altresì le specifiche misure perequative a favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza.».
Art. 3. Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale
1. Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorchè sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.
2. Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.
Art. 4. Azzeramento oneri generali di sistema nel settore elettrico per il quarto trimestre 2022
1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
2. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a complessivi 1.100 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 dicembre 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
Art. 5. Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre 2022
1. In deroga a quanto previsto dal
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del
3. Al fine di contenere per il quarto trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel terzo trimestre del 2022.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 1.820 milioni di euro, per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 dicembre 2022.
Art. 6. Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale
1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
2. Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Ai fini del presente comma, è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
4. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
5. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 4, ove l'impresa destinataria del contributo, nel secondo e terzo trimestre dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell'anno 2022. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
6. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al
8. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.373,24 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.036,88 milioni di euro relativi al comma 1, 1.070,36 milioni di euro relativi al comma 2, 995,40 milioni di euro relativi al comma 3 e 270,60 milioni di euro relativi al comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
9. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall' articolo 17, comma 13, della
Art. 7. Credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, le disposizioni di cui all'articolo 18 del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 194,41 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
Art. 8. Disposizioni in materia accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022:
a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.
2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico di cui al
3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al
4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3, per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al
5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a) e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b), trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, commi 5 e 6, del
6. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti e approvati i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati di cui al comma 3, unitamente alle istruzioni per la loro corretta compilazione.
7. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.042,61 milioni di euro per l'anno 2022 e in 46,82 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 43.
Art. 9. Disposizioni urgenti in materia di trasporto
1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo quadrimestre 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del
3. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del
4. I contributi erogati ai sensi del comma 1 e quelli erogati ai sensi del comma 3 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
5. All'articolo 3 del
6. Per fronteggiare le ripercussioni economiche negative per il settore del trasporto ferroviario delle merci derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2022, che ne costituisce il limite di spesa, a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Lo stanziamento di cui al primo periodo è dedotto da Rete ferroviaria italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022, entro il limite massimo dello stanziamento di cui al medesimo primo periodo, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 50 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del
7. Entro il 31 marzo 2023, Rete ferroviaria italiana Spa trasmette al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e all'Autorità di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione del comma 6.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto ad euro 1 milione mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui al comma 5 e quanto ad euro 69 milioni ai sensi dell'articolo 43.
Art. 10. Organizzazione dell'Unità di missione di cui all'articolo 7 del
1. Nelle more dell'adozione dei decreti di organizzazione previsti dalla legislazione vigente, l'Unità di missione di livello dirigenziale generale istituita dall'articolo 7 del
a) coordina i rapporti di collaborazione del Garante per la sorveglianza dei prezzi di cui agli articoli 2, comma 198 e seguenti, della
b) provvede ad acquisire dati e informazioni utili per agevolare le attività del Garante per la sorveglianza dei prezzi anche in coerenza con le attività già espletate e gli strumenti già adottati dal Garante;
c) svolge attività di supporto diretto al Garante per la sorveglianza dei prezzi e ogni altra attività istruttoria, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati in raccordo con le strutture che il Garante utilizza in avvalimento di cui all'articolo 2, comma 200, della
2. All'articolo 7, comma 3, del
«Conseguentemente, il numero di incarichi dirigenziali appartenenti alla prima fascia dei ruoli del Ministero dello sviluppo economico conferibili ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del
Art. 11. Gestore dei servizi energetici e ulteriori interventi in materia di elettricità
1. L'applicazione del meccanismo di compensazione previsto dall'articolo 15-bis, comma 1, del
2. All'articolo 15-bis del
«7-bis. Nel caso di produttori appartenenti a un gruppo societario ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile e che hanno ceduto l'energia elettrica immessa in rete a imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, si interpretano nel senso che, ai fini della loro applicazione, rilevano esclusivamente i contratti stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici, e altre persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario.
7-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis all'energia elettrica immessa in rete nell'anno 2023, rilevano esclusivamente i contratti stipulati prima del 5 agosto 2022, ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo concernenti le modalità di utilizzo dei prezzi dedotti nei predetti contratti.».
3. All'articolo 27, comma 2, della
4. All'articolo 27, comma 2, della
Art. 12. Misure fiscali per il welfare aziendale
1. Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, 86,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
Capo II
Misure urgenti relative all'emergenza idrica
Art. 13. Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità
1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno subito danni dalla siccità eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del
2. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del
3. Le regioni nelle more della deliberazione della proposta di cui al comma 2, verificato il superamento della soglia di danno di cui all'articolo 5, comma 1, del
4. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del «Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15 del
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
Art. 14. Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato
1. Gli enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 149-bis del
2. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato entro sessanta giorni.
3. Per l'adozione degli atti di competenza necessari agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, gli enti di governo dell'ambito ovvero i Presidenti delle regioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi di un soggetto societario a partecipazione interamente pubblica che abbia maturato esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali, individuato con decreto del Ministro della transizione ecologica da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini stabiliti dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, assegna al Presidente della regione un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita la Regione interessata, il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti necessari, anche incaricando il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica di cui al comma 3 di provvedere alla gestione del servizio idrico integrato in via transitoria e per una durata non superiore a quattro anni, comunque rinnovabile.
5. Il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica di cui al comma 3 opera in ossequio alla disciplina dei contratti pubblici e nel rispetto dei provvedimenti di regolazione e controllo dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente per il periodo di propria attività. Gli oneri derivanti dall'affidamento di cui al comma 4, qualora non coperti da entrate tariffarie e da altri contributi pubblici, sono posti a carico degli enti inadempienti, che provvedono prioritariamente al soddisfacimento dei crediti nei confronti della società affidataria del servizio idrico integrato, mediante risorse indisponibili fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti, che non possono formare oggetto di azioni da parte di creditori diversi dalla società affidataria. Gli enti locali proprietari delle infrastrutture idriche garantiscono il debito residuo fino all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Il nuovo soggetto gestore assume, senza liberazione del debitore originario, l'eventuale debito residuo nei confronti della società uscente.
6. In caso di mancata adozione dei provvedimenti di competenza dell'ente di governo dell'ambito entro i sei mesi precedenti la scadenza della durata di cui al comma 4, l'affidamento del servizio idrico integrato si intende rinnovato per durata pari al termine di affidamento iniziale.
7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), si applica l'articolo 12 del
Art. 15. Stato di emergenza derivante da deficit idrico
1. All'articolo 16, comma 1, del
Capo III
Regioni ed enti territoriali
Art. 16. Misure straordinarie in favore degli enti locali
1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
3. All'articolo 1, comma 53-ter, della
4. Per il solo anno 2022, il raggiungimento dell'obiettivo di servizio di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, deve essere certificato attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio da trasmettere digitalmente a SOSE S.p.a. entro il 30 settembre 2022.
5. All'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies), della
6. I comuni sede di capoluogo di città metropolitana di cui all'articolo 1, comma 567, della
7. All'articolo 6-quater del
a) al comma 3, secondo periodo, le parole «entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro dodici mesi dalla pubblicazione del decreto»;
b) al comma 8-bis, le parole «fino a 5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 20.000 abitanti».
8. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del
9. Le dotazioni dei comparti di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del
Art. 17. Disposizioni urgenti in materia di eventi sismici
1. All'articolo 44, comma 4, del
a) al primo periodo le parole: «per gli anni 2017-2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017-2023»;
b) al secondo periodo, le parole: «a decorrere dal 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2024»;
c) al terzo periodo le parole: «Nel 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2022 e 2023».
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze di non essere interessati per l'esercizio 2023 alla sospensione di cui all'articolo 44, comma 4, primo periodo, del
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
4. Per il completamento della ricostruzione in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 della regione Emilia Romagna, in favore del presidente della medesima regione, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, è autorizzata la spesa di euro di 1 milione di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 26,3 milioni di euro per l'anno 2024, destinati alla ricostruzione di beni privati vincolati; 1 milione per l'anno 2023 e 9 milioni per l'anno 2024, destinati all'incremento dei costi per le opere i cui bandi sono pubblicati entro il 31 dicembre 2022; 8 milioni per l'anno 2023 e 8 milioni per l'anno 2024 destinati alle manutenzioni e allestimenti finali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a un milione di euro per il 2022, 29 milioni di euro per il 2023 e 43,3 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della
5. Per il completamento della ricostruzione pubblica in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 della regione Lombardia, in favore del presidente della medesima regione, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024, destinati a edifici, beni culturali e centri storici rientranti negli elenchi degli edifici danneggiati dal sisma 2012, già approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto dal Commissario delegato della regione Lombardia. A tale onere pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della
6. Ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 della regione Veneto, in favore del presidente della medesima regione, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, è autorizzata la spesa di euro 600.000 euro per l'anno 2022. All' onere pari a 600.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediate corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della
7. Fermo restando per la ricostruzione pubblica quanto previsto dalla legislazione vigente, al fine di permettere la conclusione degli interventi di ricostruzione privata in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Soggetto responsabile della ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 è autorizzato a rimodulare i contributi concessi per l'esecuzione degli interventi previsti nei Piani, entro il limite massimo del 20 per cento, a compensazione di aumenti dei prezzi delle materie prime superiori all'8 per cento così come certificati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nel corso delle rilevazioni semestrali di competenza.
Art. 18. Accelerazione delle procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e dei tetti di spesa farmaceutici
1. All'articolo 9-ter del
«9-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, le regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali. Le regioni e le province autonome effettuano le conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022 e, in sede di verifica da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 23 marzo 2005, ne producono la documentazione a supporto. Le aziende fornitrici assolvono ai propri adempimenti in ordine ai versamenti in favore delle singole regioni e province autonome entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali. Nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al presente comma, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare. A tal fine le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministero della salute apposita relazione attestante i recuperi effettuati, ove necessari.».
2. All'articolo 1, comma 580, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al quarto periodo, dopo le parole «L'AIFA determina» sono inserite le seguenti «, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento,».
3. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 581, della
Art. 19. Riparto risorse destinate alla copertura dei fabbisogni standard
1. All'articolo 27 del
a) al comma 5-ter, le parole: «dell'anno 2021» sono sostituite dalle parole: «degli anni 2021 e 2022»;
b) al comma 7:
1) al quinto periodo, le parole: «per il solo anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022», le parole: «per il medesimo anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022» e dopo le parole: «al 1° gennaio 2020» sono aggiunte le seguenti: «per il riparto 2021 e al 1° gennaio 2021 per il riparto 2022»;
2) dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: «Per l'anno 2022, nel caso in cui non venga raggiunta l'intesa prevista dal comma 1, il decreto di determinazione provvisoria dei costi e dei fabbisogni standard di cui al comma 1-bis, lettera b), è adottato entro il 30 settembre 2022 mentre il decreto di determinazione definitiva di cui al comma 1-bis, lettera d), è adottato entro il 31 dicembre 2022. Entro il 31 dicembre 2022 il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana il decreto di cui al secondo periodo del presente comma.».
Capo IV
Misure in materia di politiche sociali e salute e accoglienza
Art. 20. Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti
1. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all'articolo 1, comma 121, della
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.181,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 526,6 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto a 1.654 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 348,6 milioni di euro per l'anno 2022 e a 139,4 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto, a 488 milioni di euro per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a 832,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 387,2 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto a 1.166 milioni di euro per l'anno 2022 e a 54 milioni per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 43.
Art. 21. Anticipo della rivalutazione delle pensioni all'ultimo trimestre 2022
1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale:
a) il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'articolo 24, comma 5, della
b) nelle more dell'applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, di due punti percentuali, calcolato con le stesse modalità di cui all'articolo 1, comma 478, della
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 1.965 milioni di euro per l'anno 2022 e 169 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 518 milioni di euro per l'anno 2022 e 169 milioni di euro per l'anno 2023 mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dal comma 1 e quanto a 1.447 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 43.
Art. 22. Estensione ad altre categorie di lavoratori dell'indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del
1. L'indennità di cui all'articolo 31 del
2. All'articolo 32 del
a) al comma 1, le parole: «con decorrenza entro il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza entro il 1° luglio 2022»;
b) al comma 11 dopo le parole: «codice di procedura civile» sono inserite le seguenti: «e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca»;
c) al comma 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La medesima indennità di cui al comma 1 è erogata automaticamente da Sport e Salute S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi che siano stati beneficiari di almeno una delle indennità previste dall'articolo 96 del
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in complessivi 59,2 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 8 milioni di euro derivanti dal comma 1e 51,2 milioni di euro derivanti dal comma 2 si provvede quanto a 30,3 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120, della
Art. 23. Rifinanziamento Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi
1. All'articolo 33, comma 1, del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
Art. 24. Iniziative multilaterali in materia di salute
1. Al fine di consentire la partecipazione dell'Italia alle iniziative multilaterali in materia di salute, in particolare ai fini della prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate:
a) alla partecipazione italiana al Financial Intermediary Fund per la prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie, istituito nel 2022 presso la Banca mondiale, con un contributo di 100 milioni di euro da erogarsi nel 2022;
b) al contrasto della pandemia di COVID-19, tramite un finanziamento a dono di 100 milioni di euro nel 2022 alla GAVI Alliance, organizzazione facente parte dell'Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A), per l'acquisto dei vaccini destinati ai Paesi a reddito medio e basso tramite il COVAX Advance Market Commitment.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-duodecies, comma 2, del
Art. 25. Bonus psicologi
1. All'articolo 1-quater, comma 3, quarto periodo, del
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che è corrispondentemente incrementato. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 15 milioni nell'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
Art. 26. Modifica e ottimizzazione delle misure di accoglienza di cui all'articolo 44 del
1. All'articolo 44 del
a) al comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «15.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «7.000 unità»;
2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) corrispondere al Ministero dell'interno un contributo di euro 50.500.000,00 finalizzato all'attivazione fino a un massimo di ulteriori 8.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. L'incremento della disponibilità di posti per l'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del
Art. 27. Rifinanziamento Fondo per bonus trasporti
1. All'articolo 35, comma 1, del
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 101 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
Art. 28. Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali in materia trasmissione televisiva
1. Al fine di consentire ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali non rientranti nella zona di coordinamento radioelettrico internazionale concordata con i Paesi radio-elettricamente confinanti la prosecuzione della trasmissione via etere simultanea e integrale dei programmi televisivi diffusi in ambito nazionale e locale ai sensi dell'articolo 27 del
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.
3. In caso di acquisto di apparecchio di ricezione televisiva via satellite, per l'anno 2022, il contributo di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della
Capo V
Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni alle imprese, di investimenti in aree di interesse strategico e in materia di contratti pubblici
Art. 29. Disposizioni in materia di procedura liquidatoria dell'amministrazione straordinaria di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A.
1. All'articolo 11-quater, comma 8, del
Art. 30. Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia
1. All'articolo 1 del
«1-quinquies. INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. è autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale, sino all'importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000 euro per l'anno 2022, ulteriori e addizionali rispetto a quelli previsti dal comma 1-ter. Per l'attuazione del presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie, senza applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1.000.100.000 euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 900.000.000 euro mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del
Art. 31. Modifiche all'articolo 28 del
1. All'articolo 28 del
a) al comma 1:
1) all'ultimo periodo, dopo le parole: «45 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «in fase di prima sottoscrizione»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono consentiti successivi aumenti di capitale sociale per mezzo di conferimenti in natura da parte dei predetti soci. Ogni singolo socio non può comunque detenere una quota superiore al 65 per cento del capitale sociale.»;
b) al comma 7, dopo le parole: «infrastrutture informatiche oggetto di gestione» sono inserite le seguenti: «, i contratti, i rapporti attivi e passivi», dopo le parole: «ogni altra pertinenza, che sono» sono inserite le seguenti: «conferiti o» e le parole «della società» sono sostituite dalle seguenti: «alla società»;
c) al comma 7-bis, dopo le parole: «beni mobili, immobili,» sono aggiunte le seguenti: «contratti, rapporti attivi e passivi,».
Art. 32. Aree di interesse strategico nazionale
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche su eventuale proposta del Ministero dello sviluppo economico, di altra amministrazione centrale o della regione o della provincia autonoma territorialmente competente e previa individuazione dell'area geografica, possono essere istituite aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore ad euro 400.000.000,00 relativi ai settori di rilevanza strategica. Ai predetti fini, sono di rilevanza strategica i settori relativi alle filiere della microelettronica e dei semiconduttori, delle batterie, del supercalcolo e calcolo ad alte prestazioni, della cibersicurezza, dell'internet delle cose (IoT), della manifattura a bassa emissione di Co2, dei veicoli connessi, autonomi e a basse emissioni, della sanità digitale e intelligente e dell'idrogeno, individuate dalla Commissione Europea come catene strategiche del valore. L'istituzione dell'area equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie ai sensi del primo periodo, anche ai fini dell'applicazione delle procedure del testo unico di cui al
2. Il decreto di cui al comma 1 deve motivare sulla rilevanza strategica dell'investimento in uno specifico settore ed è preceduto:
a) da una manifestazione di interesse da parte di un soggetto pubblico o privato per la realizzazione di piani o programmi che prevedono un investimento pubblico o privato di importo cumulativamente pari a un importo non inferiore a 400.000.000,00 nei settori di cui al comma 1, con la descrizione delle attività, delle opere e degli impianti necessari alla realizzazione dell'investimento, con connessa loro localizzazione;
b) dalla presentazione di un piano economico-finanziario che descriva la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria del progetto.
3. Il decreto di cui al comma 1 individua altresì l'eventuale supporto pubblico richiesto nel limite delle risorse previste a legislazione vigente e delimita l'area geografica di riferimento.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche su richiesta della regione o della provincia autonoma territorialmente competente o proponente può essere istituito nel limite delle risorse previste a legislazione vigente una società di sviluppo o un consorzio comunque denominato, partecipato dalla regione o provincia autonoma, dai Comuni interessati e dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche in rappresentanza delle amministrazioni statali competenti per il settore coinvolto, il cui oggetto sociale consiste nella pianificazione e nel coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1. In alternativa, con il medesimo decreto, può essere individuato una società di sviluppo o un consorzio comunque denominato, già esistenti, anche di rilevanza nazionale.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione o la provincia autonoma territorialmente competente o proponente può essere nominato un Commissario unico delegato del Governo per lo sviluppo dell'area, l'approvazione di tutti i progetti pubblici e privati e la realizzazione delle opere pubbliche, specificandone i poteri. Il Commissario, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del piano, provvede nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e del provvedimento autorizzatorio di cui all'articolo 27-ter del
6. Il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione territoriale interessata, del soggetto di cui al comma 4, nonchè di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della
7. In caso di ritardo o inerzia da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o di un ente locale, anche nella fase di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 27-ter del
8. Il soggetto di cui al comma 4 è competente anche ai sensi dell'articolo 6 del testo unico di cui al
9. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma 1, è possibile richiedere l'applicazione del procedimento autorizzatorio di cui all'articolo 27-ter del
Art. 33. Procedimento autorizzatorio accelerato regionale
1. Dopo l'articolo 27-bis del
«Art. 27 ter. (Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica). - 1. Nell'ambito delle aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore ad euro 400.000.000,00 relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica, caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA o, laddove necessario, a VAS, rientranti in parte nella competenza statale e in parte nella competenza regionale, l'autorità ambientale competente è la regione e tutte le autorizzazioni sono rilasciate, se il proponente ne fa richiesta nell'istanza di cui al comma 5, nell'ambito di un procedimento volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale (PAUAR), come disciplinato secondo quanto previsto dai commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.
2. Per i piani e i programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, il procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo è preceduto dalla verifica di assoggettabilità disciplinata dall'articolo 12, secondo le diverse tempistiche rese necessarie dell'urgenza della realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1. In ragione di ciò, il parere di cui all'articolo 12, comma 2, è inviato all'autorità competente ed all'autorità procedente entro venti giorni dall'invio del rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 12, comma 1. Il provvedimento di verifica di cui all'articolo 12, comma 4, è emesso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del predetto parere.
3. Per i piani e i programmi afferenti ai settori di cui al comma 1, considerati assoggettabili a valutazione ambientale strategica ai sensi del comma 2, la valutazione ambientale strategica è integrata nel procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo. Per i piani e i programmi di cui all'articolo 6, comma 2, ove coincidenti con quelli di cui al comma 1 del presente articolo, la valutazione ambientale strategica è in ogni caso integrata nel procedimento autorizzatorio unico accelerato.
4. Il procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo si applica a tutte le opere necessarie per la realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1, da individuare secondo le modalità indicate dai commi 5 e 6.
5. Il proponente, nelle ipotesi individuate dal comma 1, presenta all'autorità competente e alle altre amministrazioni interessate un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. In tale elenco sono indicate le opere necessarie alla realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1 per cui si richiede altresì l'applicazione del procedimento autorizzatorio unico accelerato. L'istanza deve contenere anche l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, indicando ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.
6. Entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33 e, qualora l'istanza non sia stata inviata a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, la trasmette loro per via telematica e pubblica sul proprio sito web istituzionale l'avviso di cui all'articolo 24, comma 2, di cui è data informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione è notificata al medesimo con le modalità di cui all'articolo 32.
7. Nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 6, l'autorità competente, nonchè le amministrazioni e gli enti cui sono pervenute l'istanza di cui al comma 5 e le comunicazioni di cui al comma 6, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione e valutano altresì l'istanza di estensione del presente procedimento alle opere eventualmente indicate dal proponente, ai sensi del comma 5, come necessarie alla realizzazione dei piani e dei programmi. Entro il medesimo termine, il pubblico interessato può contemporaneamente presentare le proprie osservazioni.
8. Entro venti giorni dal termine delle attività di cui al comma 7, verificata la completezza della documentazione e viste le osservazioni del pubblico, l'amministrazione competente assegna al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del
9. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 8 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA, e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della
10. Ove siano richieste varianti al piano paesaggistico, necessarie per la realizzazione dei piani o dei programmi di cui al comma 1 e solo se il piano è stato elaborato d'intesa con lo Stato ai sensi degli articoli 135 e 143 del
11. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, i provvedimenti di VIA e tutti i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, nonchè l'indicazione se uno o più titoli costituiscono variante agli strumenti di pianificazione e urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale.
12. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse statale, al procedimento disciplinato dal presente articolo, partecipa con diritto di voto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un esperto designato dallo Stato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. Si applica in ogni caso l'articolo 14-quinquies della
13. Si applicano, in quanto compatibili e senza aggravi ai fini del celere rilascio del provvedimento, le disposizioni di cui all'articolo 27-bis, commi 7-bis e 9.
14. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
Art. 34. Revisione prezzi Fondo complementare - Olimpiadi Milano-Cortina
1. All'articolo 26 del
«7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 è incrementato di complessivi 1.300 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 245 milioni di euro per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027. L'incremento di cui al primo periodo è destinato quanto a 900 milioni agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 245 milioni di euro per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025, 20 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della
c) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023 e 165 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 65 milioni di euro per l'anno 2022 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;
2) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027;
3) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027;
4) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione per 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;
5) l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica per 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027;
7) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;
8) l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027;
9) l'accantonamento relativo al Ministero salute per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.
3. L'articolo 2 del
«Art. 2 (Comitato Organizzatore). - 1. Sono membri della Fondazione «Milano-Cortina 2026», costituita in data 9 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo.
2. La Fondazione di cui al comma 1, non avente scopo di lucro e operante in regime di diritto privato, con funzioni di Comitato Organizzatore dei Giochi, svolge tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio Olimpico Congiunto, in conformità agli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto della Carta Olimpica.
3. La Fondazione è amministrata esclusivamente da un consiglio di amministrazione, al cui interno e tra i cui membri può essere istituito un comitato di gestione con composizione e funzioni disciplinate dallo statuto. Il consiglio di amministrazione è composto da quattordici membri, di cui:
a) sette nominati d'intesa dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Italiano Paralimpico, uno dei quali con funzioni di presidente;
b) sei nominati d'intesa dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dal Comune di Milano e dal Comune di Cortina d'Ampezzo;
c) uno, con funzioni di amministratore delegato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare sentiti la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province autonome di Trento e Bolzano, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo.
4. I membri della Fondazione di cui al comma 1 provvedono, su proposta dell'amministratore delegato nominato ai sensi del comma 3, lettera c), al conseguente adeguamento dello statuto della Fondazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
5. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e della costituzione del nuovo consiglio di amministrazione, ogni funzione è svolta dall'amministratore delegato nominato ai sensi del comma 3, lettera c).
6. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato Organizzatore non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
4. All'articolo 16, comma 3-bis, del
Art. 35. Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di strumenti di sviluppo industriale del Ministero dello sviluppo economico
1. Ai fini del rafforzamento e dell'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):
a) per il finanziamento dei contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del
b) per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la dotazione del Fondo IPCEI di cui all'articolo 1, comma 232, della
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 65 milioni di euro per l'anno 2022, 750 milioni di euro per l'anno 2023 e 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
Art. 36. Fondo Unico Nazionale Turismo
1. Il fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 368, della
2. Il fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della
Art. 37. Disposizioni in materia di intelligence in ambito cibernetico
1. Al
«Art. 7 ter. (Misure di intelligence di contrasto in ambito cibernetico). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica e sentito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, emana, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
2. Le disposizioni di cui al comma 1 disciplinano il procedimento di autorizzazione, le caratteristiche e i contenuti generali delle misure che possono essere autorizzate in rapporto al rischio per gli interessi nazionali coinvolti, secondo criteri di necessità e proporzionalità. L'autorizzazione è disposta sulla base di una valutazione volta ad escludere, alla luce delle più aggiornate cognizioni informatiche, fatti salvi i fattori imprevisti e imprevedibili, la lesione degli interessi di cui all'articolo 17, comma 2, della
3. Le misure di contrasto in ambito cibernetico autorizzate ai sensi del comma 2 sono attuate dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna, ferme restando le competenze del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 88 del
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica con le modalità indicate nell'articolo 33, comma 4, della
5. Al personale delle Forze armate impiegato nell'attuazione delle attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 della
6. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione trasmette alle Camere una relazione sull'efficacia delle norme contenute nel presente articolo.».
Capo VI
Istruzione e Università
Art. 38. Norme in materia di istruzione
1. All'articolo 16-ter del
a) al comma 4:
1) il secondo periodo è soppresso;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico statale, al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva è previsto un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5 e secondo le modalità ivi previste.»;
3) le parole: «di cui al settimo periodo» sono sostituite dalla seguente: «di cui al presente comma»;
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. I docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili di cui al comma 1, nel limite del contingente di cui al secondo periodo del presente comma e comunque delle risorse disponibili ai sensi del comma 5, possono accedere alla qualifica di docente esperto e maturano conseguentemente il diritto ad un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento. Può accedere alla qualifica di docente esperto, che non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell'insegnamento, un contingente di docenti definito con il decreto di cui al comma 5 e comunque non superiore a 8 mila unità per ciascuno degli anni scolastici 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036. Il docente qualificato esperto è tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento di suddetta qualifica. Il terzo periodo non si applica ai docenti in servizio all'estero ai sensi del
4-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2036/2037 le procedure per l'accesso alla qualifica di docente esperto sono soggette al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della
c) al comma 5 dopo le parole: «di carattere accessorio di cui al comma 4» sono aggiunte le seguenti: «e al beneficio economico di cui al comma 4-bis».
Art. 39. Modifiche alla
1. In attuazione delle misure straordinarie previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, in particolare, della Riforma M4C1-1.7, al fine di favorire la disponibilità di nuovi alloggi o residenze per studenti universitari, all'articolo 14 del
«6-vicies quater. All'articolo 1 della
«4-ter. Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza indicate nell'ambito dei bandi adottati in applicazione della presente legge possono essere destinate anche all'acquisizione da parte dei soggetti di cui al comma 1, nonchè di altri soggetti pubblici e privati, della disponibilità di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con separato bando riservato alle finalità di cui al presente comma, da adottarsi con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sono definite le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti e sono indicati gli standard ed i parametri di cui al comma 4, al fine di adeguarli alle modalità di acquisizione della disponibilità di posti letto di cui al primo periodo. Al fine di raggiungere gli obiettivi temporali connessi al target M4C1-28 del Piano nazionale di ripresa e resilienza sul decreto di cui al secondo periodo e sul provvedimento di nomina della commissione di cui al comma 5, che può essere composta da rappresentati indicati dal solo Ministero dell'università e della ricerca, possono non essere acquisiti i pareri di cui ai commi 3, 4 e 5. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, del
Capo VII
Disposizioni in materia di giustizia
Art. 40. Edilizia penitenziaria
1. All'articolo 53-bis del
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «edilizia giudiziaria», sono inserite le seguenti: «e penitenziaria»;
b) al comma 2, dopo le parole: «edilizia giudiziaria», sono inserite le seguenti: «e penitenziaria»;
c) alla rubrica, dopo le parole: «edilizia giudiziaria», sono inserite le seguenti: «e penitenziaria».
2. All'articolo 52 del
Art. 41. Semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia
1. Per l'anno 2022, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del
Capo VIII
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 42. Misure in materia di versamenti del contributo straordinario
1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del
a) dopo il 31 agosto 2022, per il versamento dell'acconto;
b) dopo il 15 dicembre 2022, per il versamento del saldo.
2. Per i versamenti del contributo di cui al comma 1 omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo le predette date, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del
3. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
4. In deroga all'articolo 3 della
Art. 43. Disposizioni finanziarie
1. A parziale reintegrazione delle riduzioni operate con l'articolo 58, comma 4-bis, del
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 35 e dal comma 1 del presente articolo, determinati in euro 14.701,73 per l'anno 2022, 1.149,9 euro per l'anno 2023, 91,82 euro per l'anno 2024 e 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 15.018,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 86,77 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano a 107,74 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 8;
b) quanto a 537,57 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dagli articoli 8 e 21;
c) quanto a 630 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione, in relazione alle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio a tutto il 30 giugno 2022, delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del
d) quanto a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dello sviluppo economico;
e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 45 milioni nell'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
f) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nell'ambito del programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica il 27 luglio 2022 e dalla Camera dei deputati il 28 luglio 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della
3. L'allegato 1 alla
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della
5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Art. 44. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato 1
(articolo 43, comma 1)
Allegato 2
(articolo 43, comma 3)
«Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.
[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[5] Comma così modificato dall'art. 11 del
[6] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[7] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[8] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[9] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[10] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[11] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[12] Comma così modificato dall'art. 1 del
[13] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del
[14] Comma inserito dall'art. 1, comma 51, della
[15] Comma inserito dall'art. 1, comma 51, della
[16] Comma inserito dall'art. 15 del
[17] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[18] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[19] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[20] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[21] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[22] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[23] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[24] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[25] Comma così modificato dall'art. 3 del
[26] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[27] Comma così modificato dall'art. 15 del
[28] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[29] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[30] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[31] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[32] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[33] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[34] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[35] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[36] Comma inserito dalla L. di conversione.
[37] Comma inserito dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 18 del
[38] Comma inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 18 del
[39] Comma inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 18 del
[40] Comma inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 18 del
[41] Comma inserito dalla L. di conversione.
[42] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[43] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[44] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[45] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[46] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[47] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[48] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[49] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[50] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[51] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[52] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così sostituito dall'art. 1 bis del
[53] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[54] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[55] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[56] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[57] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[58] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[59] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[60] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[61] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[62] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[63] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[64] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[65] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[66] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[67] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[68] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[69] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[70] Comma inserito dalla L. di conversione.
[71] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[72] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[73] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.
[74] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[75] Comma così modificato dall'art. 3 del
[76] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[77] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[78] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[79] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[80] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[81] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[82] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[83] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[84] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[85] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[86] Articolo così modificato dalla L. di conversione.
[87] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[88] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[89] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[90] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[91] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[92] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[93] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[94] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[95] Comma così sostituito dall'art. 4 del
[96] Comma inserito dall'art. 4 del
[97] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[98] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[99] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[100] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[101] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[102] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[103] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[104] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[105] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[106] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[107] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[108] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[109] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[110] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[111] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[112] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[113] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[114] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[115] Allegato inserito dalla L. di conversione.
[116] Allegato inserito dalla L. di conversione.
[117] Allegato inserito dalla L. di conversione.