Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 16. Caccia e pesca |
Capitolo: | 16.1 disciplina generale |
Data: | 27/05/2005 |
Numero: | 100 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 154 del 2004 |
Art. 2. Copertura assicurativa nel settore della pesca e dell'acquacoltura |
Art. 3. Sostegno alla filiera ittica |
Art. 4. Istituzione del reparto pesca marittima |
Art. 5. Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura |
Art. 6. Sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca |
Art. 7. Modifiche all'articolo 408 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 |
§ 16.1.173 - D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100.
Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38.
(G.U. 14 giugno 2005, n. 136)
Art. 1. Modifiche all'articolo 14 del
1. All'articolo 14 del
«1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, è istituito il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura (FSNPA). Il Fondo ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell'acquacoltura, a causa di calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale.».
2. All'articolo 14 del
«2. Per le finalità di cui al comma 1, il FSNPA prevede le seguenti tipologie di intervento:
a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi da parte degli imprenditori ittici e dell'acquacoltura finalizzati alla copertura dei rischi relativi a gravi danni alle strutture, ivi compreso l'affondamento del natante, al valore della produzione, conseguenti a calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale ed a fluttuazioni dei prezzi delle materie prime;
b) misure in favore di eredi diretti dei marittimi imbarcati sulle navi da pesca o di addetti agli impianti di acquacoltura in mare, deceduti per cause di servizio o a seguito di affondamento, per avversità meteomarine, delle unità da pesca o asservite ad impianti;
c) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Programma assicurativo annuale, di cui all'articolo 14-bis, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese di pesca che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 1.
3. All'articolo 14 del
«3. La dotazione del Fondo è stabilita dal Programma nazionale nell'ambito della ripartizione delle relative risorse, tenendo conto di quanto previsto dal Programma assicurativo annuale di cui all'articolo 14-bis.».
4. All'articolo 14 del
«4. Su richiesta di una o più regioni o di una o più associazioni nazionali delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura, il Ministro delle politiche agricole e forestali dispone, per il tramite degli Istituti scientifici operanti nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM), l'accertamento delle condizioni per gli interventi di cui al comma 2 al fine della dichiarazione, con proprio decreto, dello stato di calamità o di avversità meteomarine.».
5. All'articolo 14 del
«6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione di cui all'articolo 3, sono individuati, previa intesa con le regioni e le province autonome, i criteri di attuazione in base al principio di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, anche contemplando, per il pagamento degli interventi finanziari, la possibilità di avvalersi delle regioni o delle Capitanerie di porto.».
Art. 2. Copertura assicurativa nel settore della pesca e dell'acquacoltura
1. Al
«Art. 14-bis (Copertura assicurativa nel settore della pesca e dell'acquacoltura). - 1. Per le finalità di cui all'articolo 14, lo Stato concede contributi sui premi assicurativi agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, in conformità a quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca. Il contributo dello Stato è concesso fino all'80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento, qualora il danno raggiunga il 20 per cento della produzione relativamente alle zone dell'Obiettivo 1 ed il 30 per cento nelle altre zone.
2. Qualora contratti assicurativi coprano anche altre perdite dovute ad avverse condizioni non assimilabili alle calamità naturali, il contributo dello Stato, per gli interventi conformi agli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca, è ridotto fino al 50 per cento del costo del premio. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, sentita la Commissione di cui all'articolo 3, sono stabiliti i termini, le modalità e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi.
3. La sottoscrizione delle polizze assicurative è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive le imprese di pesca in qualsiasi forma giuridica costituite, nonchè loro associazioni nazionali riconosciute ai sensi della legislazione vigente e le cooperative di pesca e loro consorzi.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il parere della Commissione di cui all'articolo 3, sono individuati i criteri di attuazione.
5. L'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi è determinata, attraverso il Programma assicurativo annuale della pesca e dell'acquacoltura di seguito denominato: "Programma assicurativo", sulla base dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati e nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio in apposito capitolo nell'ambito della pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
6. Il Programma assicurativo è elaborato sulla base delle informazioni e dei dati di carattere statistico-assicurativo rilevati dagli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, ed è approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Tavolo azzurro di cui all'articolo 2, e sentite le proposte di una commissione tecnica. La composizione ed il regolamento di funzionamento della commissione tecnica è stabilito con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario delegato alla pesca. Ai componenti della commissione tecnica non compete alcuna indennità o compenso, nè rimborso spese.
7. Nel Programma assicurativo sono stabiliti i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi distinti per:
a) tipologia di polizza assicurativa;
b) area territoriale d'intervento;
c) evento climatico avverso o altro tipo di garanzia;
d) tipo di produzione e/o di strutture;
e) fattori e mezzi della produzione e loro prezzi.
8. Nel Programma assicurativo possono essere disposti anche:
a) i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree;
b) qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche.».
Art. 3. Sostegno alla filiera ittica
1. I contratti di filiera previsti e disciplinati dall'articolo 66 della
2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. L'articolo 2, comma 5, del
«5. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo e le imprese di acquacoltura sono equiparate all'imprenditore ittico.».
4. Il regime di aiuti di cui all'articolo 66, comma 3, della
Art. 4. Istituzione del reparto pesca marittima
1. Al fine di conseguire un più efficace e diretto supporto alle attività di vigilanza e controllo della pesca marittima e dell'acquacoltura e delle relative filiere, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di porto, posto alle dipendenze funzionali del Ministro delle politiche agricole e forestali. Con decreto interministeriale dei Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa e delle politiche agricole e forestali, è definita l'organizzazione del reparto medesimo.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 5. Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura
1. Il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di cui al combinato disposto degli articoli 4 e 5 del
2. Per l'anno 2005 gli obiettivi di intervento previsti per il settore della pesca e dell'acquacoltura dagli articoli 4, 14 e 14-bis del
3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali o il Sottosegretario di Stato delegato alla pesca, adotta, con proprio decreto, le linee guida per l'utilizzazione delle risorse finanziarie di cui al comma 2, tenuto conto, in particolare, delle disposizioni recate dagli articoli da 12 a 20 del
Art. 6. Sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca
1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalità di partecipazione del Ministero delle politiche agricole e forestali agli oneri per l'acquisto di sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali, in applicazione dell'articolo 22 del
2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 1, della
Art. 7. Modifiche all'articolo 408 del
1. All'articolo 408 del codice della navigazione, di cui al
«1. La pesca costiera è quella che si esercita nel Mare Adriatico, nonchè quella effettuata lungo le coste continentali ed insulari del Mediterraneo a distanza non superiore a 40 miglia dalle coste, fatti salvi gli atti e le convenzioni internazionali.».