§ 38.10.629 - D.L. 31 marzo 2023, n. 35.
Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.10 lavori pubblici
Data:31/03/2023
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Assetto societario e governance della Stretto di Messina S.p.a.
Art. 2.  Rapporto di concessione
Art. 3.  Riavvio delle attività di programmazione e progettazione dell'opera
Art. 3 bis.  Procedure espropriative relative all'opera
Art. 4.  Disposizioni finali
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 38.10.629 - D.L. 31 marzo 2023, n. 35. [1]

Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.

(G.U. 31 marzo 2023, n. 77)

 

Art. 1. Assetto societario e governance della Stretto di Messina S.p.a.

     1. Alla legge 17 dicembre 1971, n. 1158 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, primo comma:

     1) al primo periodo, le parole «partecipano, in misura non inferiore al 51 per cento, la società ANAS Spa, le regioni Sicilia e Calabria, nonchè altre società controllate, anche indirettamente, dallo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «partecipano le società R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a., la Regione siciliana e la Regione Calabria, nonchè, in misura non inferiore al 51 per cento, il Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale ultimo sono attribuite funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e operativa sulla società in ordine alle attività oggetto di concessione, coerentemente con quanto previsto all'articolo 3-bis.» [2];

     2) il secondo periodo è abrogato;

     a-bis) all'articolo 1, terzo comma, le parole: «delle Ferrovie dello Stato e dell'ANAS» sono sostituite dalle seguenti: «delle società R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a.» [3];

     b) all'articolo 2:

     1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

     «Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, di cui due designati dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ricoprono rispettivamente la carica di presidente e di amministratore delegato, un membro designato dalla Regione Calabria, un membro designato dalla Regione siciliana e un membro designato congiuntamente dalle società R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a. Il Collegio sindacale è composto da cinque membri, di cui tre membri effettivi e due supplenti. Un membro effettivo, in qualità di presidente del collegio sindacale, e un membro supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; un membro effettivo è designato dalla Regione Calabria congiuntamente alla Regione siciliana; un membro effettivo e un membro supplente sono designati congiuntamente dalle società R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a.» [4];

     2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

     «La remunerazione dei componenti del Consiglio di amministrazione è determinata ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile. La remunerazione dei membri del Collegio sindacale è determinata ai sensi dell'articolo 2402 del codice civile.»;

     c) all'articolo 3:

     1) al primo comma, le parole «all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «alla società R.F.I. S.p.a.»;

     2) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle spese relative agli impianti ferroviari, che sono a carico della società R.F.I. S.p.a., secondo quanto disciplinato dal quadro legislativo e regolatorio vigente» [5];

     d) l'articolo 3-bis è sostituito dal seguente:

     «Art. 3 bis. - 1. La Stretto di Messina S.p.A. costituisce società in house ai sensi dell'articolo 16 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

     2. Lo statuto della società prevede che oltre l'ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidata dagli enti pubblici soci.

     3. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, lo statuto definisce particolari prerogative e diritti spettanti agli amministratori designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

     4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla vigilanza sull'attività della società e definisce indirizzi idonei a garantire che, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della medesima sia esercitata una influenza determinante da parte del medesimo Ministero. Per le predette funzioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza di cui all'articolo 214, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuite le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di un commissario straordinario qualora ne ravvisi la necessità, tenuto conto dell'attività di vigilanza svolta ai sensi del comma 4. Il commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Il commissario opera secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, comma 5, primo e quinto periodo, comma 6, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il commissario si avvale, per l'espletamento delle proprie funzioni, delle risorse umane, strumentali e finanziarie della società concessionaria, nonchè di quelle della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.» [6];

     e) all'articolo 4, il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede alla costituzione, con oneri a carico della società concessionaria, nel limite massimo di 500.000 euro annui, di un Comitato scientifico, con compiti di consulenza tecnica, anche ai fini della supervisione e dell'indirizzo delle attività tecniche progettuali. Il Comitato scientifico opera secondo principi di autonomia e indipendenza ed esprime, in particolare, parere al Consiglio di amministrazione della società in ordine al progetto definitivo ed esecutivo dell'opera e delle varianti. Il Comitato scientifico è composto da 9 membri, scelti, d'intesa con la Regione siciliana e la Regione Calabria, tra soggetti dotati di adeguata specializzazione ed esperienza. La Regione Calabria e la Regione siciliana si esprimono entro quindici giorni dalla richiesta dell'intesa di cui al terzo periodo; decorso tale termine, l'intesa si intende acquisita» [7];

     f) all'articolo 5, il comma 2 è abrogato.

 

     Art. 2. Rapporto di concessione

     1. Dalla data di revoca dello stato di liquidazione della Stretto di Messina S.p.a., di seguito denominata: «società concessionaria», di cui all'articolo 1, comma 491, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riacquista efficacia la concessione affidata alla medesima, avente ad oggetto la realizzazione e gestione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, di seguito denominato: «opera», comprensivo dell'opera di attraversamento e delle relative opere a terra [8].

     2. Entro il termine di nomina degli organi sociali della società concessionaria ai sensi dell'articolo 1, comma 492, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotta una o più direttive con le quali sono definiti i tempi e le modalità di esercizio dei diritti dell'azionista ai fini della nomina degli organi sociali. [All'esito della revoca dello stato di liquidazione della società concessionaria, con le direttive di cui al primo periodo sono determinati i criteri per l'individuazione dell'ammontare del capitale sociale in relazione ai compiti alla medesima affidati ai sensi della presente legge [9]].

     3. Al fine di determinare la composizione dell'azionariato della società concessionaria, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvede a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2023, compiendo ogni atto a tal fine necessario, un aumento di capitale della società allo stesso riservato, di importo pari alle risorse di cui all'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonchè a quelle di cui all'articolo 4, comma 9, del presente decreto. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni dell'aumento di capitale di cui al primo periodo è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse [10].

     4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, per l'anno 2023, al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il rafforzamento patrimoniale della società concessionaria, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aumenti di capitale o strumenti diversi, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento dei soci in conto aumento di capitale. Per i successivi esercizi finanziari, gli aumenti di capitali possono essere sottoscritti nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste per legge [11].

     5. All'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «le società Rete ferroviaria italiana Spa e ANAS Spa sono autorizzate, proporzionalmente alla quota di partecipazione,» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato» [12].

     6. Entro trenta giorni dalla nomina degli organi sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 492, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la società concessionaria adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al presente decreto. Entro il medesimo termine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla costituzione del Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della legge n. 1158 del 1971, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto [13].

     7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis della legge 17 dicembre n. 1158, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze sono autorizzati a stipulare con la società concessionaria e con i soci di cui all'articolo 1, primo comma, della medesima legge n. 1158 del 1971, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, un accordo di programma per la definizione dei rispettivi impegni di natura amministrativa e finanziaria connessi al riavvio dell'attività della società concessionaria e al completamento delle procedure di progettazione e di realizzazione dell'opera [14].

     8. Per le finalità di cui al comma 7, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a sottoscrivere con la società concessionaria uno o più atti aggiuntivi alla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 1158 del 1971. I predetti atti aggiuntivi, assentiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Regione siciliana e la regione Calabria, disciplinano, tra l'altro [15]:

     a) la durata residua della concessione, secondo quanto stabilito nella convenzione di concessione e nei relativi atti aggiuntivi, fermo restando che la concessione per la gestione ha una durata di trent'anni decorrenti dall'entrata in esercizio dell'opera e che eventuali proroghe dei termini per la realizzazione dell'opera comportano corrispondenti proroghe della durata della concessione;

     b) il cronoprogramma relativo alla realizzazione dell'opera, con la previsione che il progetto esecutivo è approvato anche per fasi costruttive [16];

     c) il nuovo piano economico-finanziario della concessione, nel quale sono, in particolare, individuati:

     1) la copertura finanziaria dell'investimento, anche attraverso finanziamenti all'uopo contratti sul mercato nazionale e internazionale, nonchè gli introiti e contributi a favore della concessionaria;

     2) i ricavi complessivi previsti e le tariffe di pedaggio per l'attraversamento del collegamento stabile, stradale e ferroviario, determinate sulla base di uno studio di traffico aggiornato, secondo criteri idonei a promuovere la continuità territoriale tra la Sicilia e la Calabria, e in misura tale da perseguire la sostenibilità economica e finanziaria dell'opera;

     3) il canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria riferito alla linea e agli impianti realizzati dalla società concessionaria, riscosso dalla società R.F.I. S.p.a., determinato in misura tale da perseguire la sostenibilità economica e finanziaria dell'opera e trasferito alla società concessionaria al netto della quota del medesimo canone destinata alla copertura dei costi operativi sostenuti dalla società R.F.I. S.p.a.;

     4) i costi sostenuti dalla società sino alla data di entrata in vigore del presente decreto per le prestazioni rese in funzione della realizzazione dell'opera, limitatamente a quelle funzionali al riavvio della medesima ai sensi dell'articolo 4, comma 6;

     5) il costo complessivo dell'opera e le singole voci di spesa che lo compongono, comprensivi degli eventuali oneri finanziari che si prevede di sostenere per la realizzazione e gestione dell'opera, nel limite del quale devono essere ricompresi i costi di adeguamento progettuale di cui all'articolo 3, comma 2 [17].

     8-bis. Il costo complessivo dell'opera di cui al comma 8, lettera c), numero 5), nel limite massimo delle risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione della stessa, ivi incluse quelle acquisite dalla società a titolo di aumento di capitale sociale nel corso del 2023, è rideterminato, escludendo gli oneri finanziari funzionali alla remunerazione dei capitali apportati dall'investitore privato, in quanto non previsti nell'impianto finanziario di cui al presente decreto, e gli oneri funzionali all'adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, che sono previsti nell'aggiornamento complessivo del costo del progetto, e comprendendo l'aggiornamento dei prezzi dei contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-decies, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai sensi del presente comma nonchè dei commi 8-ter, 8-quater e 8-quinquies. A tal fine, fino al 31 dicembre 2021 sono applicati ai prezzi del contratto con il contraente generale, in conformità all'articolo 72, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, gli indici di rivalutazione monetaria previsti dagli stessi contratti caducati. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e nei limiti di cui ai commi 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del presente articolo, è riconosciuto l'adeguamento dei prezzi ai corrispettivi del contraente generale per le attività diverse dall'acquisizione a qualsiasi titolo degli immobili necessari all'esecuzione dell'opera, la cui spettanza è subordinata alla stipulazione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, per far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi dell'energia e dei materiali da costruzione registrato a partire dall'anno 2022, in conformità all'articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della citata direttiva 2014/24/UE [18].

     8-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022 fino alla data della deliberazione di approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, l'adeguamento dei prezzi spettante al contraente generale in caso di stipulazione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, è pari all'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui ai commi 8-quater e 8-quinquies del presente articolo [19].

     8-quater. Ai fini di cui al comma 8-ter, l'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale è calcolato come media delle variazioni percentuali del valore dei primi quattro progetti infrastrutturali banditi dalle società R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a. nell'anno 2022, secondo l'ordine di priorità determinato dall'importo a base di gara. Ai fini della determinazione della variazione percentuale del valore di ciascuno dei progetti di cui al primo periodo si procede calcolando il rapporto tra:

     a) il valore ottenuto applicando alle quantità previste nel progetto a base di gara i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti nell'anno 2023;

     b) il valore ottenuto applicando alle quantità previste nel progetto a base di gara i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021 [20].

     8-quinquies. All'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui al comma 8-quater si applica una decurtazione pari alla media delle percentuali di ribasso registrate in esito all'aggiudicazione delle gare relative ai quattro progetti di cui al predetto comma 8-quater [21].

     8-sexies. L'importo aggiornato del contratto con il contraente generale in caso di stipulazione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, come determinato ai sensi dei commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies e fermo restando il limite di cui all'articolo 4, comma 5, è sottoposto, prima della stipula del relativo atto aggiuntivo, all'asseverazione in merito all'applicazione dei criteri di cui ai predetti commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies rilasciata da uno o più soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [22].

 

     Art. 3. Riavvio delle attività di programmazione e progettazione dell'opera

     1. In coerenza con la qualificazione di cui all'articolo 1, comma 487, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'opera è inserita nell'Allegato infrastrutture del Documento di economia e finanza, con l'indicazione del costo stimato, delle coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente, ovvero accordate dai soggetti e dalle amministrazioni pubbliche coinvolte, e del fabbisogno residuo.

     2. Il progetto definitivo dell'opera, redatto ai sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed approvato dal Consiglio di amministrazione della società concessionaria il 29 luglio 2011, è integrato da una relazione del progettista, attestante la rispondenza al progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso, con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera. Nella relazione sono altresì indicate le ulteriori prescrizioni da sviluppare nel progetto esecutivo al fine di adeguarlo:

     a) alle norme tecniche per le costruzioni NTC2018, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, e alle conseguenti modifiche alla modellazione geologica e alla caratterizzazione geotecnica;

     b) alla normativa vigente in materia di sicurezza;

     c) alle regole di progettazione specifiche di cui ai manuali di progettazione attualmente in uso, salve deroghe;

     d) alla compatibilità ambientale;

     e) agli eventuali ulteriori adeguamenti progettuali ritenuti indispensabili anche in relazione all'evoluzione tecnologica e all'utilizzo dei materiali di costruzione;

     f) alle prove sperimentali richieste dal parere espresso dal Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, sul progetto definitivo approvato dal Consiglio di amministrazione della società il 29 luglio 2011 [23].

     3. La relazione di cui al comma 2, corredata degli eventuali elaborati grafici necessari per il perfezionamento del procedimento di approvazione del progetto in relazione alle prescrizioni contenute nella medesima, è trasmessa per l'approvazione al Consiglio di amministrazione della società concessionaria che, previo parere del Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della legge n. 1158 del 1971, si esprime entro i successivi trenta giorni [24].

     4. All'esito del procedimento di cui al comma 3, la società concessionaria trasmette tempestivamente il progetto definitivo e la relazione di cui al comma 2 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che indice e presiede una conferenza di servizi alla quale partecipano le amministrazioni statali e gli enti territoriali interessati dalla realizzazione dell'opera. La predetta documentazione è contestualmente trasmessa, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad eccezione di quella prevista dalla lettera g) del medesimo comma, all'autorità competente, ai fini della valutazione di impatto ambientale, che si svolge nei tempi e con le modalità di cui al comma 6 del presente articolo [25].

     5. La conferenza di cui al comma 4, primo periodo, ha finalità istruttorie e a essa non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Con la convocazione sono altresì trasmessi gli atti e i documenti già acquisiti dalla conferenza indetta ai sensi degli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. La conferenza di cui al comma 4, primo periodo, acquisisce le osservazioni dei soggetti interessati, nonchè motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare e di progetto definitivo. Le valutazioni istruttorie di cui al terzo periodo sono limitate ai contenuti progettuali interessati dalle prescrizioni di cui al comma 2, secondo periodo. Sui contenuti progettuali non interessati dalle prescrizioni di cui al comma 2, secondo periodo, sono fatte salve le osservazioni, le proposte di adeguamento e le richieste di prescrizioni o varianti migliorative acquisite nella conferenza indetta ai sensi del citato decreto legislativo n. 190 del 2002, ferma restando la possibilità per le amministrazioni o enti partecipanti, che non si siano già espressi, di sottoporre alla conferenza di cui al comma 4, primo periodo, le proprie valutazioni o pareri su tali contenuti. Per la tutela dei beni archeologici, sono acquisiti nella conferenza solo gli elementi relativi alla valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 48, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. La conferenza si conclude nel termine di cui al comma 6, quinto periodo, decorso il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è in ogni caso autorizzato a procedere ai sensi del comma 7 [26].

     6. Ai fini della valutazione di impatto ambientale l'autorità competente provvede con le modalità previste per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006. La valutazione è limitata ai contenuti progettuali interessati dalle prescrizioni di cui al comma 2, secondo periodo. La valutazione sugli ulteriori contenuti progettuali è limitata agli aspetti che non siano stati valutati o siano stati oggetto di valutazioni negative nel procedimento attivato sul progetto definitivo redatto ai sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, i cui effetti sono fatti salvi. Nel corso del procedimento, l'autorità competente può richiedere una sola volta integrazioni documentali o istruttorie entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della documentazione. Il procedimento ha rilevanza prioritaria rispetto ad ogni altro procedimento di competenza dell'autorità di cui al primo periodo ed è in ogni caso concluso nel termine di novanta giorni dalla ricezione della documentazione. Gli esiti della valutazione sono trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

     7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica la compatibilità delle valutazioni istruttorie acquisite dalla conferenza di servizi ai sensi del comma 5 anche alla luce delle risultanze della valutazione di impatto ambientale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) per l'approvazione i seguenti atti e documenti [27]:

     a) le osservazioni, richieste e prescrizioni acquisite nella conferenza di servizi e ritenute assentibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [28];

     b) le eventuali prescrizioni formulate all'esito del procedimento di valutazione di impatto ambientale;

     c) il progetto definitivo e la relazione di cui al comma 2;

     d) il piano economico-finanziario di cui all'articolo 2, comma 8 [29];

     e) la relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che indichi l'integrale copertura finanziaria dei costi di realizzazione dell'intervento.

     8. L'approvazione richiesta ai sensi del comma 7, da adottarsi entro il 31 dicembre 2024 con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPESS, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato [30].

     9. Alla determinazione conclusiva del CIPESS di cui ai commi 7 e 8 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quater, quinto, sesto e settimo periodo, del citato decreto-legge n. 77 del 2021. Alle procedure di espropriazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 [31].

     10. All'esito dell'adozione della determinazione di cui ai commi 7 e 8 sono autorizzate le prestazioni anticipate rispetto alla cantierizzazione dell'opera definite nel programma anticipato di opere e servizi predisposto ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera d).

     11. All'approvazione del progetto esecutivo e delle relative varianti si provvede ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 1158 del 1971 [32].

 

     Art. 3 bis. Procedure espropriative relative all'opera [33]

     1. Con riguardo alle procedure espropriative previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, relative alle opere di realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, l'autorità espropriante costituisce uno spazio internet ad accesso riservato, denominato "cassetto virtuale", finalizzato a dematerializzare lo scambio diretto di comunicazioni e documenti con i destinatari delle procedure, favorendo l'accesso agli atti, nonchè uno spazio internet a libero accesso, denominato "fascicolo virtuale", finalizzato a incrementare la pubblicità e la trasparenza delle procedure e ad ospitare le comunicazioni indirette.

     2. Le modalità operative di attivazione del cassetto virtuale e le modalità di deposito degli atti di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e del decreto di esproprio, nonchè il flusso informativo fra l'autorità espropriante e i soggetti destinatari della procedura espropriativa, anche ai fini della notificazione degli atti ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     3. Nel fascicolo virtuale sono pubblicati:

     a) l'identificazione dei soggetti attivi dell'espropriazione ai sensi dell'articolo 3 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con allegazione degli eventuali atti di delega dei poteri espropriativi e dei provvedimenti di designazione del dirigente dell'ufficio per le espropriazioni e del responsabile del procedimento espropriativo di cui all'articolo 6 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

     b) i provvedimenti di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarazione della pubblica utilità;

     c) il piano particellare di esproprio, completo di parte grafica e descrittiva;

     d) i documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001;

     e) una relazione con i criteri di quantificazione degli oneri, diretti e indiretti, di esproprio e occupazione;

     f) le comunicazioni di avvio del procedimento;

     g) i decreti di accesso, occupazione ed esproprio;

     h) le ordinanze di pagamento e di deposito, ai sensi dell'articolo 26 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.

     3-bis. All'avvenuta sottoscrizione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, la società Stretto di Messina S.p.a. ovvero il contraente generale sono autorizzati a stipulare, entro trenta giorni dalla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, con i proprietari e con gli usufruttuari delle unità immobiliari individuate dal piano particellare di esproprio relativo alla stessa opera, l'atto di cessione del bene o del diritto reale con gli effetti di cui all'articolo 45, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Agli atti di cessione di cui al primo periodo non si applicano gli obblighi di menzione e allegazione previsti per gli atti notarili dalla vigente normativa in materia edilizia, urbanistica ed energetica nonchè in materia di conformità catastale oggettiva. La società Stretto di Messina S.p.a. non subentra nei rapporti passivi gravanti sui proprietari a favore di istituti finanziari nè acquisisce alcun gravame sull'unità immobiliare ceduta. Decorso il termine di trenta giorni, di cui al primo periodo, l'autorità espropriante provvede alle conseguenti espropriazioni. A tale fine emana il decreto di esproprio sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede all'immediata redazione del verbale di immissione in possesso, ai sensi dell'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 [34].

     3-ter. Ai pieni proprietari da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano stipulato gli atti di cessione di cui al comma 3-bis, è corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, un'indennità determinata tenendo conto del valore venale dell'immobile maggiorato del 15 per cento. Per il caso di cessione di immobile adibito ad abitazione principale del proprietario è inoltre riconosciuta un'indennità aggiuntiva di ricollocazione abitativa, fino a un importo massimo di 40.000 euro, da quantificare sulla base delle circostanze del caso concreto, al fine di tenere conto delle spese per l'acquisto degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa. All'indennità aggiuntiva di ricollocazione abitativa hanno diritto anche i locatari che comprovino il relativo titolo con un contratto di locazione regolarmente registrato da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nel caso in cui il proprietario o il locatario non provi la residenza nell'immobile da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'indennità aggiuntiva di ricollocazione abitativa è ridotta a 10.000 euro [35].

     3-quater. Agli usufruttuari delle unità immobiliari di cui al comma 3-bis è corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli atti di cessione, una quota dell'indennità di cui al comma 3-ter, primo periodo, calcolata utilizzando i coefficienti di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2023, con corrispondente diminuzione della quota liquidata al nudo proprietario. Resta fermo quanto previsto al comma 3-ter per l'indennità di ricollocazione abitativa [36].

     3-quinquies. Le disposizioni dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater si applicano anche per gli immobili indicati dal piano particellare di esproprio che ospitano la sede operativa di imprese. In tale caso l'indennità di cui al comma 3-ter, primo periodo, è determinata tenendo conto del valore venale dell'immobile maggiorato del 9 per cento per le aree coperte e del 3 per cento per le aree scoperte. Al fine di assicurare la ripresa delle attività economiche, alle imprese di cui al primo periodo è inoltre corrisposta un'indennità per ristorare la perdita delle attrezzature, dei macchinari e dei materiali aziendali ovvero la spesa per il loro recupero e trasferimento. L'autorità espropriante provvede al pagamento dell'indennità di cui al terzo periodo entro trenta giorni dal deposito di una perizia giurata che attesti l'entità e la congruità della spesa, anche tenuto conto dei valori residui di ammortamento [37].

     3-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con risorse proprie del bilancio della società Stretto di Messina S.p.a., non destinate alla copertura finanziaria del costo complessivo dell'opera, che sono a tali scopi vincolate e utilizzate entro il 31 dicembre 2024 [38].

 

     Art. 4. Disposizioni finali

     1. L'articolo 9 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, è abrogato.

     2. All'articolo 10 della legge n. 1158 del 1971 le parole: «In sede di prima applicazione del disposto di cui all'articolo 2, secondo comma, della presente legge» sono soppresse.

     3. La società concessionaria e il contraente generale nonchè gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera possono, mediante la stipula di atti aggiuntivi ai contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-decies, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, manifestare la volontà che ciascun contratto riprenda a produrre i propri effetti subordinatamente alla delibera di approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, e previa definizione, per il relativo contratto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle seguenti rinunzie e condizioni [39]:

     a) la rinuncia, da parte del contraente generale e degli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera e di tutte le parti in causa nei giudizi pendenti, alle azioni, alle domande e ai giudizi, a qualunque titolo dedotti o deducibili, nei confronti della Società concessionaria nonchè della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di ogni altra pubblica amministrazione coinvolta nella realizzazione dell'opera, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa maturati [40];

     b) la rinuncia, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), a tutte le ulteriori pretese in futuro azionabili a qualsiasi titolo in relazione ai rapporti contrattuali di cui al presente comma, per il periodo antecedente alla stipula degli atti aggiuntivi di cui al presente comma, e ad ogni attività o atto negoziale prodromico alla sottoscrizione dei predetti atti aggiuntivi;

     b-bis) l'accettazione espressa e incondizionata, da parte del contraente generale, dei criteri di aggiornamento dei prezzi di cui all'articolo 2, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies [41];

     b-ter) l'accettazione espressa e incondizionata, da parte del contraente generale e degli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera, delle anticipazioni e delle clausole di revisione dei prezzi, da inserire negli atti aggiuntivi come unica modalità di aggiornamento e adeguamento dei corrispettivi in corso di esecuzione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge [42];

     b-quater) la restituzione da parte dei soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera dell'indennizzo percepito in applicazione dell'articolo 34-decies, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 [43].

     4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società concessionaria è autorizzata a sottoscrivere con il contraente generale atti negoziali non onerosi, prodromici alla determinazione del contenuto degli atti aggiuntivi di cui al comma 3, aventi ad oggetto:

     a) la predisposizione della relazione di adeguamento del progetto definitivo alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, corredata degli eventuali elaborati grafici di cui all'articolo 3, comma 3 [44];

     b) l'aggiornamento del piano delle espropriazioni;

     c) l'aggiornamento degli studi di impatto ambientale;

     d) la predisposizione del programma anticipato di opere e servizi di cui all'articolo 3, comma 10.

     5. Agli atti di cui ai commi 3 e 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e le relative norme interne di attuazione e i medesimi sono adottati in coerenza con le disposizioni normative dell'Unione europea in materia di contratti pubblici.

     6. I costi sostenuti dalla società sino alla data di entrata in vigore del presente decreto per le prestazioni rese in funzione della realizzazione dell'opera, qualora funzionali al riavvio della medesima, sono considerati nell'aggiornamento del piano economico-finanziario della concessione.

     7. In sede di aggiornamento annuale del contratto di programma con la società R.F.I. S.p.a. e in sede di sottoscrizione del nuovo contratto di programma con la società ANAS S.p.a. sono individuate le opere complementari e di adduzione funzionali alla completa operatività dell'opera, che costituiscono interventi di carattere prioritario [45].

     7-bis. Coerentemente con quanto previsto dal comma 7, al fine di consentire il celere completamento del piano di adeguamento e riqualificazione dell'autostrada A19 Palermo-Catania quale intervento funzionale alla completa operatività dell'opera, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per il coordinamento degli interventi indicati nel piano di adeguamento e riqualificazione dell'autostrada A19 Palermo-Catania, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al primo periodo, il Commissario straordinario può nominare fino a due subcommissari, responsabili di uno o più interventi. Al Commissario straordinario e agli eventuali subcommissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario e gli eventuali subcommissari nominati possono avvalersi delle strutture della società ANAS S.p.a. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [46].

     7-ter. Entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto definitivo di cui all'articolo 3, comma 7, la Regione siciliana e la regione Calabria adottano, sentiti gli enti locali interessati, un Piano integrato condiviso finalizzato ad adeguare il sistema del trasporto pubblico locale e regionale nell'area dello Stretto di Messina alle esigenze di mobilità derivanti dalla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria e delle relative opere a terra e ad assicurare adeguati livelli di servizio del trasporto pubblico locale e regionale in considerazione delle esigenze logistiche e trasportistiche dei cantieri previsti per la realizzazione dell'opera. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente [47].

     7-quater. L'Autorità di sistema portuale dello Stretto individua i progetti prioritari necessari all'adeguamento delle infrastrutture e avvia un percorso di rifunzionalizzazione delle stesse, anche al fine di rendere coerenti i progetti con la nuova configurazione determinata dalla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. A tal fine la medesima Autorità di sistema portuale individua, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ad eccezione di quelle finanziate nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale complementare, le infrastrutture che possono essere oggetto della rifunzionalizzazione di cui al primo periodo [48].

     8. La società concessionaria può avvalersi del personale delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane in regime di distacco ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche di cui al presente decreto e per l'attività di direzione dei lavori dell'opera fino a un contingente massimo di centocinquanta unità di personale. Nelle more della nomina degli organi sociali della società concessionaria ai sensi dell'articolo 1, comma 492, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 491, della medesima legge è autorizzato a sottoscrivere con i soggetti di cui al primo periodo del presente comma protocolli di intesa per l'individuazione delle unità di personale e la definizione delle modalità del distacco. Il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale di cui al presente comma è a carico della società concessionaria. La società concessionaria, con oneri a proprio carico, può altresì stipulare accordi con le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini di cui all'articolo 23-bis del medesimo decreto legislativo [49].

     8-bis. Il monitoraggio della realizzazione dell'opera per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa è attuato con le modalità e le procedure di cui all'articolo 39, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 [50].

     9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, nel limite massimo di 320 milioni di euro complessivi per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze delle risorse, in conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 [51].

     9-bis. La società concessionaria sottoscrive apposita convenzione con i comuni di Messina e di Villa San Giovanni per l'adozione di un «Piano di comunicazione per la realizzazione del Ponte sullo Stretto» volto ad assicurare l'attuazione di iniziative permanenti di informazione e di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza sullo stato di avanzamento dell'opera, da svolgere in collaborazione con i competenti enti territoriali. La convenzione di cui al primo periodo individua le modalità attuative per lo svolgimento delle citate iniziative e ne garantisce l'attuazione a partire dall'anno 2024 durante tutta la fase di realizzazione dell'opera fino al collaudo della stessa, comunque non oltre l'anno 2030. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030 [52].

     9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [53].

     9-quater. Per le attività di cui all'articolo 3-bis è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2024, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [54].

     9-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [55].

 

     Art. 5. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

 

Decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35. (TESTO ORIGINALE)

Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, e le relative norme interne di attuazione;

     Vista la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante «Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente»;

     Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

     Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recante «Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale»;

     Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;

     Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

     Visto il decreto-legge 16 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» e, in particolare, l'articolo 34-decies;

     Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

     Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica»;

     Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

     Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di Rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

     Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» e, in particolare, l'articolo 1, commi 487-493;

     Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

     Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di pervenire in tempi rapidi alla realizzazione del collegamento stabile, viario e ferroviario, tra la Sicilia e la Calabria, denominato «Ponte sullo Stretto di Messina», al fine di contribuire alla programmazione europea dei corridoi plurimodali, integrando la rete europea dei trasporti e della logistica e promuovendo gli obiettivi di coesione e sviluppo;

     Considerata, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a favorire la crescita e lo sviluppo e a dare impulso al sistema produttivo del Paese, mediante l'adozione di misure volte a stabilire un percorso accelerato per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale sullo Stretto di Messina, ritenuto prioritario e di rilevanza strategica;

     Ritenuta l'urgente necessità di riattivare la Società «Stretto di Messina» e risolvere il contenzioso pendente, statuendo, da un lato, la definizione stragiudiziale delle controversie e, dall'altro lato, la revoca dello stato di liquidazione a suo tempo disposto, con contestuale ricapitalizzazione della Società e ridefinizione degli organi di amministrazione e controllo della medesima;

     Ritenuta la conseguente necessità ed urgenza di adeguare tutti gli atti e le disposizioni inerenti alla realizzazione dell'opera al quadro normativo vigente, e di assicurare il rispetto delle migliori e più moderne tecniche ingegneristiche, delle garanzie della sicurezza e degli odierni standard di tutela ambientale;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2023;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

     Art. 1. Assetto societario e governance della Stretto di Messina S.p.a.

     1. Alla legge 17 dicembre 1971, n. 1158 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, primo comma:

     1) al primo periodo, le parole «partecipano, in misura non inferiore al 51 per cento, la società ANAS Spa, le regioni Sicilia e Calabria, nonchè altre società controllate, anche indirettamente, dallo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «partecipano R.F.I. S.p.a., ANAS S.p.a., le Regioni Sicilia e Calabria, nonchè, in misura non inferiore al 51 per cento, il Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale ultimo sono attribuite funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e operativa sulla società in ordine alle attività oggetto di concessione, coerentemente con quanto previsto all'articolo 3-bis.»;

     2) il secondo periodo è abrogato;

     b) all'articolo 2:

     1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, di cui due designati dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ricoprono rispettivamente la carica di presidente e di amministratore delegato, un membro designato dalla Regione Calabria, un membro designato dalla Regione Sicilia e un membro designato congiuntamente da R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a. Il Collegio sindacale è composto da cinque membri, di cui tre membri effettivi e due supplenti. Un membro effettivo, in qualità di presidente del collegio sindacale, e un membro supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; un membro effettivo è designato dalla Regione Calabria congiuntamente alla Regione Sicilia; un membro effettivo e un membro supplente sono designati congiuntamente da R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a.»;

     2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «La remunerazione dei componenti del Consiglio di amministrazione è determinata ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile. La remunerazione dei membri del Collegio sindacale è determinata ai sensi dell'articolo 2402 del codice civile.»;

     c) all'articolo 3:

     1) al primo comma, le parole «all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «a R.F.I. S.p.a.»;

     2) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle spese relative agli impianti ferroviari che sono a carico di R.F.I. S.p.a., secondo quanto disciplinato dal quadro legislativo e regolatorio vigente»;

     d) l'articolo 3-bis è sostituito dal seguente:

     «Art. 3-bis. - 1. La Stretto di Messina S.p.A. costituisce società in house ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

     2. Lo statuto della società prevede che oltre l'ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidata dagli enti pubblici soci.

     3. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, lo statuto definisce particolari prerogative e diritti spettanti agli amministratori designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

     4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla vigilanza sull'attività della società e definisce indirizzi idonei a garantire che, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 175 del 2016, sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della medesima sia esercitata una influenza determinante da parte del medesimo Ministero. Per le predette funzioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza di cui all'articolo 214, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e i trasporti sono attribuite le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2020. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

     5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di un commissario straordinario qualora ne ravvisi la necessità, tenuto conto dell'attività di vigilanza svolta ai sensi del comma 4. Il commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e il medesimo opera secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, comma 5, primo e quinto periodo, comma 6, terzo e quarto periodo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il commissario si avvale, per l'espletamento delle proprie funzioni, delle risorse umane, strumentali e finanziarie della società concessionaria, nonchè di quelle della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

     e) all'articolo 4, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede alla costituzione, con oneri a carico della società concessionaria, di un Comitato scientifico, con compiti di consulenza tecnica, anche ai fini della supervisione e dell'indirizzo delle attività tecniche progettuali. Il Comitato scientifico opera secondo principi di autonomia e indipendenza ed esprime, in particolare, parere al Consiglio di amministrazione della società in ordine al progetto definitivo ed esecutivo dell'opera e delle varianti. Il Comitato scientifico è composto da 9 membri, scelti tra soggetti dotati di adeguata specializzazione ed esperienza.»;

     f) all'articolo 5, il comma 2 è abrogato.

 

     Art. 2. Rapporto di concessione

     1. Dalla data di revoca dello stato di liquidazione della Stretto di Messina S.p.a., di seguito «società concessionaria», di cui all'articolo 1, comma 491, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riprende la concessione affidata alla medesima, avente ad oggetto la realizzazione e gestione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, di seguito «opera», comprensivo dell'opera di attraversamento e delle relative opere a terra.

     2. Entro il termine di nomina degli organi sociali della società concessionaria ai sensi dell'articolo 1, comma 492, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotta una o più direttive con le quali sono definiti i tempi e le modalità di esercizio dei diritti dell'azionista ai fini della nomina degli organi sociali. All'esito della revoca dello stato di liquidazione della società concessionaria, con le direttive di cui al primo periodo sono determinati i criteri per l'individuazione dell'ammontare del capitale sociale in relazione ai compiti alla medesima affidati ai sensi della presente legge.

     3. ANAS S.p.a. è autorizzata a trasferire al Ministero dell'economia e delle finanze una quota della propria partecipazione al capitale sociale della società concessionaria, libera da oneri, sequestri, pignoramenti o altri vincoli. Il valore di trasferimento della partecipazione, comunque non superiore al valore contabile, è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro provvederà a sottoscrivere e stipulare gli atti occorrenti al fine di realizzare il trasferimento della partecipazione di cui al primo periodo. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse.

     4. Al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il rafforzamento patrimoniale della società concessionaria, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato a sottoscrivere aumenti di capitale o strumenti diversi, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento dei soci in conto aumento di capitale. Per l'anno 2023, gli aumenti di capitale di cui al primo periodo sono autorizzati fino all'importo stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Per i successivi esercizi finanziari, gli aumenti di capitali possono essere sottoscritti nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste per legge.

     5. All'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «Le società Rete ferroviaria italiana Spa e ANAS Spa sono autorizzate, proporzionalmente alla quota di partecipazione» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato».

     6. Entro trenta giorni dalla nomina degli organi sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 492, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la società concessionaria adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al presente decreto. Entro il medesimo termine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla costituzione del Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della legge n. 1158 del 1971.

     7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze sono autorizzati a stipulare con la società concessionaria e con i soci di cui all'articolo 1, comma 2, della medesima legge, un accordo di programma per la definizione dei rispettivi impegni di natura amministrativa e finanziaria connessi al riavvio dell'attività della società concessionaria e al completamento delle procedure di progettazione e di realizzazione dell'opera.

     8. Per le finalità di cui al comma 7, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a sottoscrivere con la società concessionaria uno o più atti aggiuntivi alla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 1158 del 1971. I predetti atti aggiuntivi, assentiti con le modalità di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge n. 1158 del 1971, disciplinano, tra l'altro:

     a) la durata residua della concessione, secondo quanto stabilito nella convenzione di concessione e nei relativi atti aggiuntivi, fermo restando che la concessione per la gestione ha una durata di trent'anni decorrenti dall'entrata in esercizio dell'opera e che eventuali proroghe dei termini per la realizzazione dell'opera comportano corrispondenti proroghe della durata della concessione;

     b) il cronoprogramma relativo alla realizzazione dell'opera, con la previsione che il progetto esecutivo è approvato entro il 31 luglio 2024;

     c) il nuovo piano economico finanziario della concessione, nel quale sono, in particolare, individuati:

     1) la copertura finanziaria dell'investimento, anche attraverso finanziamenti all'uopo contratti sul mercato nazionale e internazionale, nonchè gli introiti e contributi a favore della concessionaria;

     2) i ricavi complessivi previsti e le tariffe di pedaggiamento per l'attraversamento del collegamento stabile, stradale e ferroviario, determinate sulla base di uno studio di traffico aggiornato, secondo criteri idonei a promuovere la continuità territoriale tra la Sicilia e la Calabria, e in misura tale da perseguire la sostenibilità economica e finanziaria dell'opera;

     3) il canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria riferito alla linea e agli impianti realizzati dalla società concessionaria, riscosso da R.F.I. S.p.a. determinato in misura tale da perseguire la sostenibilità economica e finanziaria dell'opera e trasferito alla società concessionaria al netto della quota del medesimo canone destinata alla copertura dei costi operativi sostenuti da R.F.I. S.p.a.;

     4) i costi sostenuti dalla società sino alla data di entrata in vigore del presente decreto per le prestazioni rese in funzione della realizzazione dell'opera, limitatamente a quelle funzionali al riavvio della medesima ai sensi dell'articolo 4, comma 6;

     5) il costo complessivo dell'opera, e le singole voci di spesa che lo compongono, comprensivi degli eventuali oneri finanziari che si prevede di sostenere per la realizzazione e gestione dell'opera, nel limite del quale devono essere ricompresi i costi di adeguamento progettuale di cui all'articolo 3, comma 2.

 

     Art. 3. Riavvio delle attività di programmazione e progettazione dell'opera

     1. In coerenza con la qualificazione di cui all'articolo 1, comma 487, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'opera è inserita nell'Allegato infrastrutture del Documento di economia e finanza, con l'indicazione del costo stimato, delle coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente, ovvero accordate dai soggetti e dalle amministrazioni pubbliche coinvolte, e del fabbisogno residuo.

     2. Il progetto definitivo dell'opera, redatto ai sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed approvato dal Consiglio di amministrazione della società concessionaria il 29 luglio 2011, è integrato da una relazione del progettista, attestante la rispondenza al progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso, con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera. Nella relazione sono altresì indicate le ulteriori prescrizioni da sviluppare nel progetto esecutivo al fine di adeguarlo:

     a) alle norme tecniche di costruzione NTC2018 e alle conseguenti modifiche alla caratterizzazione geotecnica;

     b) alla normativa vigente in materia di sicurezza;

     c) alle regole di progettazione specifiche di cui ai manuali di progettazione attualmente in uso, salvo deroghe;

     d) alla compatibilità ambientale;

     e) agli eventuali ulteriori adeguamenti progettuali ritenuti indispensabili anche in relazione all'evoluzione tecnologica e all'utilizzo dei materiali di costruzione;

     f) alle prove sperimentali richieste dal parere espresso dal Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della legge n. 1158 del 1971 sul progetto definitivo approvato dal Consiglio di amministrazione della società il 29 luglio 2011.

     3. La relazione di cui al comma 2, corredata dagli eventuali elaborati grafici necessari per il perfezionamento del procedimento di approvazione del progetto in relazione alle prescrizioni contenute nella medesima, è trasmessa per l'approvazione al Consiglio di amministrazione della società concessionaria che, previo parere del Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della legge n. 1158 del 1971, si esprime entro i successivi trenta giorni.

     4. All'esito del procedimento di cui al comma 3, la società concessionaria trasmette tempestivamente il progetto definitivo e la relazione di cui al comma 2 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che indice e presiede una conferenza di servizi alla quale partecipano le amministrazioni statali e gli enti territoriali interessati dalla realizzazione dell'opera. La predetta documentazione è contestualmente trasmessa, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad eccezione di quella prevista dalla lettera g) del medesimo articolo, all'autorità competente, ai fini della valutazione di impatto ambientale, che si svolge nei tempi e con le modalità di cui al comma 6.

     5. La conferenza di cui al comma 4, primo periodo, ha finalità istruttorie e a essa non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Con la convocazione sono altresì trasmessi gli atti e i documenti già acquisiti dalla conferenza indetta ai sensi degli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. La conferenza di cui al comma 4, primo periodo, acquisisce le osservazioni dei soggetti interessati, nonchè motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare e di progetto definitivo. Le valutazioni istruttorie di cui al terzo periodo sono limitate ai contenuti progettuali interessati dalle prescrizioni di cui al comma 2, secondo periodo. Sui contenuti progettuali non interessati dalle prescrizioni di cui al comma 2, secondo periodo, sono fatte salve le osservazioni, le proposte di adeguamento, le richieste di prescrizioni o varianti migliorative acquisite nella conferenza indetta ai sensi del citato decreto legislativo n. 190 del 2002, ferma restando la possibilità per le amministrazioni o enti partecipanti, che non si siano già espresse, di sottoporre alla conferenza di cui al comma 4, primo periodo, le proprie valutazioni o pareri su tali contenuti. Per la tutela dei beni archeologici, sono acquisiti nella conferenza solo gli elementi relativi alla valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 48, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. La conferenza si conclude nel termine di cui al comma 6, quinto periodo, decorso il quale il Ministero delle infrastrutture e trasporti è in ogni caso autorizzato a procedere ai sensi del comma 7.

     6. Ai fini della valutazione di impatto ambientale l'autorità competente provvede con le modalità previste per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006. La valutazione è limitata ai contenuti progettuali interessati dalle prescrizioni di cui al comma 2, secondo periodo. La valutazione sugli ulteriori contenuti progettuali è limitata agli aspetti che non siano stati valutati o siano stati oggetto di valutazioni negative nel procedimento attivato sul progetto definitivo redatto ai sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, i cui effetti sono fatti salvi. Nel corso del procedimento, l'autorità competente può richiedere una sola volta integrazioni documentali o istruttorie entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della documentazione. Il procedimento ha rilevanza prioritaria rispetto ad ogni altro procedimento di competenza dell'autorità di cui al primo periodo ed è in ogni caso concluso nel termine di novanta giorni dalla ricezione della documentazione. Gli esiti della valutazione sono trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

     7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica la compatibilità delle valutazioni istruttorie acquisite dalla conferenza di servizi di cui al comma 5 anche alla luce delle risultanze della valutazione di impatto ambientale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, di seguito CIPESS, per l'approvazione i seguenti atti e documenti:

     a) le osservazioni, richieste e prescrizioni acquisite nella conferenza di servizi e ritenuti assentibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     b) le eventuali prescrizioni formulate all'esito del procedimento di valutazione di impatto ambientale;

     c) il progetto definitivo e la relazione di cui al comma 2;

     d) il piano economico finanziario di cui all'articolo 2, comma 8;

     e) la relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che indichi l'integrale copertura finanziaria dei costi di realizzazione dell'intervento.

     8. L'approvazione richiesta ai sensi del comma 7, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPESS, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

     9. Alla determinazione conclusiva del CIPESS di cui ai commi 7 e 8 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quater, quinto, sesto e settimo periodo, del citato decreto-legge n. 77 del 2021. Alle procedure di espropriazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.

     10. All'esito dell'adozione della determinazione di cui ai commi 7 e 8 sono autorizzate le prestazioni anticipate rispetto alla cantierizzazione dell'opera definite nel programma anticipato di opere e servizi predisposto ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera d).

     11. All'approvazione del progetto esecutivo si provvede ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 1158 del 1971.

 

     Art. 4. Disposizioni finali

     1. L'articolo 9 della legge n. 1158 del 1971 è abrogato.

     2. All'articolo 10 della legge n. 1158 del 1971 le parole: «In sede di prima applicazione del disposto di cui all'articolo 2, secondo comma, della presente legge» sono soppresse.

     3. La società concessionaria e il contraente generale, nonchè gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera possono, mediante la stipula di atti aggiuntivi ai contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-decies, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, manifestare la volontà che ciascun contratto riprenda a produrre i propri effetti subordinatamente alla delibera di approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8 e previa definizione, per il relativo contratto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle seguenti rinunzie:

     a) la rinuncia, da parte del contraente generale e degli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera e di tutte le parti in causa nei giudizi pendenti alle azioni, alle domande e ai giudizi, a qualunque titolo dedotti o deducibili, nei confronti della Società concessionaria nonchè della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e di ogni altra pubblica amministrazione coinvolta nella realizzazione dell'opera, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa maturata;

     b) la rinuncia, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), a tutte le ulteriori pretese in futuro azionabili a qualsiasi titolo in relazione ai rapporti contrattuali di cui al presente comma, per il periodo antecedente alla stipula degli atti aggiuntivi di cui al presente comma, e ad ogni attività o atto negoziale prodromico alla sottoscrizione dei predetti atti aggiuntivi.

     4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società concessionaria è autorizzata a sottoscrivere con il contraente generale atti negoziali non onerosi, prodromici alla determinazione del contenuto degli atti aggiuntivi di cui al comma 3, aventi ad oggetto:

     a) la predisposizione della relazione di adeguamento del progetto definitivo alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, corredata dagli eventuali elaborati grafici di cui all'articolo 3, comma 3;

     b) l'aggiornamento del piano delle espropriazioni;

     c) l'aggiornamento degli studi di impatto ambientale;

     d) la predisposizione del programma anticipato di opere e servizi di cui all'articolo 3, comma 10.

     5. Agli atti di cui ai commi 3 e 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e le relative norme interne di attuazione e i medesimi sono adottati in coerenza con le disposizioni normative dell'Unione europea in materia di contratti pubblici.

     6. I costi sostenuti dalla società sino alla data di entrata in vigore del presente decreto per le prestazioni rese in funzione della realizzazione dell'opera, qualora funzionali al riavvio della medesima, sono considerati nell'aggiornamento del piano economico finanziario della concessione.

     7. In sede di aggiornamento annuale del contratto di programma con RFI S.p.a. e in sede di sottoscrizione del nuovo contratto di programma con ANAS S.p.a. sono individuate le opere complementari e di adduzione funzionali alla completa operatività dell'opera, che costituiscono interventi di carattere prioritario.

     8. La società concessionaria può avvalersi del personale di R.F.I. S.p.a. e Anas S.p.a. in regime di distacco ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche di cui al presente decreto fino a un contingente massimo di cento unità di personale. Nelle more della nomina degli organi sociali della società concessionaria ai sensi dell'articolo 1, comma 492, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 491 della medesima legge è autorizzato a sottoscrivere con i soggetti di cui al primo periodo protocolli di intesa per l'individuazione delle unità di personale e la definizione delle modalità del distacco. Il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale di cui al presente comma è a carico della società concessionaria.

     9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, si provvede nel limite massimo di 320 milioni di euro complessivi mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, delle risorse, in conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

 

     Art. 5. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 26 maggio 2023, n. 58.

[2] Numero così modificato dalla L. di conversione.

[3] Lettera inserita dalla L. di conversione.

[4] Numero così modificato dalla L. di conversione.

[5] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[6] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[7] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[8] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[9] Periodo soppresso dall'art. 14 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136.

[10] Comma così sostituito dall'art. 14 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136.

[11] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 14 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136.

[12] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[13] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[14] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[15] Alinea così modificato dall'art. 2 del D.L. 29 giugno 2024, n. 89, convertito dalla L. 8 agosto 2024, n. 120.

[16] Lettera così modificata dall'art. 2 del D.L. 29 giugno 2024, n. 89, convertito dalla L. 8 agosto 2024, n. 120.

[17] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[18] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 2 del D.L. 29 giugno 2024, n. 89, convertito dalla L. 8 agosto 2024, n. 120.

[19] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[20] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 2 del D.L. 29 giugno 2024, n. 89, convertito dalla L. 8 agosto 2024, n. 120.

[21] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[22] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.L. 29 giugno 2024, n. 89, convertito dalla L. 8 agosto 2024, n. 120.

[23] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[24] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[25] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[26] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[27] Alinea così modificato dalla L. di conversione.

[28] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[29] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[30] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 29 giugno 2024, n. 89, convertito dalla L. 8 agosto 2024, n. 120.

[31] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[32] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[33] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[34] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.L. 29 giugno 2024, n. 89, convertito dalla L. 8 agosto 2024, n. 120.

[35] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.L. 29 giugno 2024, n. 89, convertito dalla L. 8 agosto 2024, n. 120.

[36] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.L. 29 giugno 2024, n. 89, convertito dalla L. 8 agosto 2024, n. 120.

[37] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.L. 29 giugno 2024, n. 89, convertito dalla L. 8 agosto 2024, n. 120.

[38] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.L. 29 giugno 2024, n. 89, convertito dalla L. 8 agosto 2024, n. 120.

[39] Alinea così modificato dalla L. di conversione.

[40] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[41] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.

[42] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.

[43] Lettera aggiunta dall'art. 14 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136.

[44] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[45] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[46] Comma inserito dalla L. di conversione.

[47] Comma inserito dalla L. di conversione.

[48] Comma inserito dalla L. di conversione.

[49] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.L. 29 giugno 2024, n. 89, convertito dalla L. 8 agosto 2024, n. 120.

[50] Comma inserito dalla L. di conversione.

[51] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[52] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[53] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[54] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[55] Comma aggiunto dalla L. di conversione.