Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 63. Mezzogiorno e aree depresse |
Capitolo: | 63.4 interventi per singole aree |
Data: | 29/12/2016 |
Numero: | 243 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito con modificazioni dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, recante disposizioni urgenti per il completamento della [...] |
Art. 1 bis. Integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per dipendenti del gruppo ILVA |
Art. 2. Procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034 per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione |
Art. 3. Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli - Coroglio |
Art. 3 bis. Bonifica del deposito ex Cemerad |
Art. 3 ter. Piano straordinario per la verifica ambientale nella località Burgesi del comune di Ugento |
Art. 3 quater. Proroga degli incentivi in favore degli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse |
Art. 3 quinquies. Interventi in materia di sicurezza del territorio e contrasto della criminalità |
Art. 4. Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale (transhipment) |
Art. 4 bis. Diffusione della logistica digitale nel Mezzogiorno |
Art. 4 ter. Trasporto di acqua destinata al consumo umano |
Art. 5. Incremento del fondo per le non autosufficienze |
Art. 5 bis. Riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni del Mezzogiorno |
Art. 6. Scuola europea di Brindisi |
Art. 7. Interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017 |
Art. 7 bis. Principi per il riequilibrio territoriale |
Art. 7 ter. Misure di accelerazione e semplificazione organizzativa per l'attuazione delle politiche di coesione |
Art. 7 quater. Misure in materia di credito di imposta |
Art. 7 quinquies. Disposizioni in materia di utilizzo di contributi statali previsti a legislazione vigente |
Art. 7 sexies. Programma «Magna Grecia» - Matera verso il Mediterraneo e sviluppo del Polo museale pugliese |
Art. 7 septies. Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali |
Art. 7 octies. Modifica alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di contenzioso sulla quota del Fondo sperimentale di riequilibrio spettante al comune di Lecce |
Art. 7 novies. Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di beni ad alto contenuto tecnologico |
Art. 8. Entrata in vigore |
§ 63.4.272 - D.L. 29 dicembre 2016, n. 243. [1]
Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.
(G.U. 30 dicembre 2016, n. 304)
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE
Art. 1. Modifiche all'articolo 1 del
1. All'articolo 1 del
a) al comma 3, quarto periodo, le parole: «entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del
b) dopo il comma 8.3 sono aggiunti i seguenti:
«8.4. Il contratto che regola il trasferimento dei complessi aziendali in capo all'aggiudicatario individuato a norma del comma 8.1 definisce altresì le modalità attraverso cui, successivamente al suddetto trasferimento, i commissari della procedura di amministrazione straordinaria svolgono o proseguono le attività, esecutive e di vigilanza, funzionali all'attuazione del Piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2014, n. 105, come eventualmente modificato ai sensi del comma 8.1. Il termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria si intende esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del predetto Piano, come eventualmente modificato o prorogato ai sensi del comma 8.1 o di altra norma di legge. Entro tale termine, i commissari straordinari sono autorizzati ad individuare e realizzare, sentiti l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente della Puglia (ARPA Puglia) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nell'ambito del predetto Piano, ma allo stesso strettamente connessi, anche mediante formazione e impiego del personale delle società in amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato, allo scopo di favorire il reinserimento del personale stesso nell'ambito del ciclo produttivo. I commissari straordinari specificano, nella relazione di cui al comma 10-bis, i predetti interventi di decontaminazione e risanamento ambientale e il loro stato di attuazione. Il decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del
8.5. Il programma della procedura di amministrazione straordinaria è altresì integrato con un piano relativo ad iniziative volte a garantire attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola. Il piano, a carattere sperimentale, della durata di tre anni, approvato dal Ministro dello sviluppo economico e monitorato nei relativi stati di avanzamento, si conforma alle raccomandazioni adottate dagli organismi internazionali in tema di responsabilità sociale dell'impresa e alle migliori pratiche attuative ed è predisposto ed attuato, con l'ausilio di organizzazioni riconosciute anche a livello internazionale, enti del terzo settore ed esperti della materia, a cura dei commissari straordinari, d'intesa con i Comuni di cui al primo periodo per quanto attiene la selezione dei soggetti beneficiari. I criteri di selezione sono resi pubblici nei siti internet istituzionali dei comuni medesimi. Per consentire l'immediato avvio delle attività propedeutiche alla realizzazione del piano, l'importo di 300.000 euro è posto a carico delle risorse del programma nazionale complementare "Imprese e competitività 2014-2020", approvato dal CIPE con la
2. Le risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del
a) nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, sono mantenute sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del
b) nel limite di 50 milioni di euro per il 2017 e di 20 milioni di euro per il 2018, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute e successivamente trasferite alla Regione Puglia per la realizzazione di un progetto volto all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola, avvalendosi, in via esclusiva, della CONSIP S.p.A., nonchè alla conseguente e necessaria formazione e aggiornamento professionale del personale sanitario [5].
3. Il progetto di cui al comma 2, lettera b), inserito tra gli interventi del Contratto istituzionale di sviluppo, sottoscritto il 30 dicembre 2015, è trasmesso dalla Regione Puglia ed è approvato dal Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, previo parere del Tavolo istituzionale permanente di cui all'articolo 5, comma 2, del
4. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto recati dal comma 2 si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio connesse all'attuazione del presente decreto.
5-bis. All'articolo 14, comma 11, del
Art. 1 bis. Integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per dipendenti del gruppo ILVA [9]
1. Allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia avviato o prorogato, nel corso dell'anno 2017, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, è autorizzata, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, la spesa nel limite di 24 milioni di euro per l'anno 2017. All'onere, pari a 24 milioni di euro, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nell'anno 2017, di una quota di corrispondente importo delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del
Art. 2. Procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034 per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, è nominato un unico Commissario straordinario del Governo, di seguito Commissario unico, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, che non siano in una situazione di conflitto di interessi. Il Commissario resta in carica per un triennio e, nel caso in cui si tratti di dipendente pubblico, è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo l'ordinamento applicabile. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario [10].
2. Al Commissario unico sono attribuiti compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi inclusa la gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 143 del
2-bis. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al comma 2, oggetto di procedure di infrazione europee, gli interventi medesimi sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti [12].
2-ter. In considerazione del carattere di eccezionalità e di estrema urgenza degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al comma 2, i termini per il rilascio di pareri e di atti di assenso hanno carattere perentorio e sono ridotti alla metà [13].
2-quater. Decorsi i termini di cui al comma 2-ter, i pareri e gli atti di assenso ivi indicati, esclusi quelli in materia ambientale o relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, si intendono acquisiti con esito positivo. Restano ferme le responsabilità a carico degli enti e delle amministrazioni che non hanno fornito i pareri e gli atti di assenso entro i termini di cui al citato comma 2-ter [14].
2-quinquies. Nei procedimenti espropriativi avviati dal Commissario unico, i termini legislativi previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al
3. Al predetto Commissario è corrisposto esclusivamente un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 del
4. A decorrere dalla data dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, i Commissari straordinari nominati per l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro la data di cessazione dall'incarico, i Commissari di cui al comma 4 trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Commissario unico una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza, con le difficoltà riscontrate nella esecuzione dei medesimi, e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico, a valere sulle contabilità speciali loro intestate, e trasferiscono al Commissario unico tutta la documentazione progettuale e tecnica in loro possesso [18].
6. Entro sessanta giorni dalla richiesta del Commissario unico ai sensi del comma 7-ter dell'articolo 7 del predetto
7. Per gli interventi di cui al comma 2 per la cui realizzazione sia prevista la concorrenza della tariffa o di risorse regionali, i gestori del servizio idrico integrato, con le modalità previste con deliberazione adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sentito l'ente di governo d'ambito e fermo restando l'equilibrio economico-finanziario della gestione, ovvero la regione per le relative risorse, trasferiscono gli importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario, assumendo i conseguenti provvedimenti necessari [20].
8. Entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, il Commissario unico predispone, ai sensi dei commi 2 e 8 nonchè, ove applicabile, del comma 5 dell'articolo 134 del
8-bis. Il Commissario unico può avvalersi fino a un massimo di due subcommissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che operano sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario unico e per i quali si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 3, con oneri a carico del quadro economico degli interventi. Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo si provvede all'eventuale sostituzione o revoca dei subcommissari [22].
9. Il Commissario unico si avvale, sulla base di apposite convenzioni, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla
10. Il Commissario unico si avvale altresì, per il triennio 2017-2019, di una Segreteria tecnica composta da non più di 6 membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra soggetti dotati di comprovata pluriennale esperienza tecnico-scientifica nel settore dell'ingegneria idraulica e del ciclo delle acque. Con il medesimo decreto è determinata l'indennità onnicomprensiva spettante a ciascun componente della Segreteria, nei limiti di una spesa complessiva annuale per il complesso dei membri della Segreteria tecnica non superiore a 300.000,00 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 300.000 per ciascuno degli anni 2017-2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 226, della
11. Il Commissario unico opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
11-bis. Ove siano necessari provvedimenti di valutazione di impatto ambientale o di verifica di assoggettabilità è competente la Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del
11-ter. Ove gli interventi e le opere rientrino in siti che costituiscono la rete Natura 2000, la valutazione di incidenza è conclusa entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata conclusione della valutazione di incidenza entro il termine di cui al primo periodo, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, assegna all'autorità competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'autorità competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti e i provvedimenti necessari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Può essere nominato commissario ad acta il Commissario unico di cui al comma 1. Al commissario ad acta non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati [26].
11-quater. Nel caso di conclusione negativa delle valutazioni di incidenza, alle opere e agli interventi di cui al comma 2 può applicarsi, in quanto rispondenti a finalità imperative di rilevante interesse pubblico, la disciplina di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della
Art. 3. Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli - Coroglio
1. All'articolo 33, comma 13, del
Art. 3 bis. Bonifica del deposito ex Cemerad [29]
1. Il Commissario straordinario per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del comune di Statte, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, è autorizzato ad affidare il servizio di trasporto, caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti presenti nel suddetto deposito ex Cemerad, con finale bonifica radiologica e rilascio delle aree prive di vincoli radiologici, alla Sogin Spa, società dotata di specifiche ed elevate competenze nella materia, affinchè svolga tutte le attività necessarie, anche avvalendosi di società controllate.
2. Le funzioni e i poteri del Commissario sono prorogati fino al completamento delle attività di cui al comma 1.
3. All'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede a valere, rispettivamente, sulle risorse di cui agli articoli 3, comma 5-bis, e 6, comma 3, del
Art. 3 ter. Piano straordinario per la verifica ambientale nella località Burgesi del comune di Ugento [30]
1. Al fine di scongiurare l'emergere di criticità ambientali dovute alla presenza dell'impianto di discarica in località Burgesi, nel comune di Ugento, la regione Puglia, avvalendosi dell'ARPA Puglia e dell'azienda sanitaria locale competente, predispone un piano straordinario di indagine e di approfondimento volto alla verifica dello stato delle matrici ambientali nell'area interessata.
2. Allo scopo di finanziare la realizzazione del piano, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo per la verifica dello stato di qualità delle matrici naturali nella località Burgesi del comune di Ugento, con uno stanziamento di un milione di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 3 quater. Proroga degli incentivi in favore degli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse [31]
1. All'articolo 1 della
a) al comma 149, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;
b) al comma 150, le parole: «riconosciuto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «riconosciuto dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012».
Art. 3 quinquies. Interventi in materia di sicurezza del territorio e contrasto della criminalità [32]
1. Nell'anno 2017, per fronteggiare particolari esigenze operative in alcune aree del Mezzogiorno, comprese quelle di cui all'articolo 1 del
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, POLITICHE SOCIALI E ISTRUZIONE
Art. 4. Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale (transhipment)
1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo non superiore a novanta mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2017 è istituita dalla Autorità di Sistema portuale, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale laddove eserciti in prorogatio le sue funzioni, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della
2. L'Agenzia è promossa e partecipata, nel periodo di cui al comma 1, dall'Autorità di Sistema portuale competente, in deroga all'articolo 6, comma 11, della
3. L'Agenzia di cui al comma 1, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, svolge attività di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti nei propri elenchi anche attraverso la loro formazione professionale in relazione alle iniziative economiche ed agli sviluppi industriali dell'area di competenza della Autorità di Sistema portuale. Le Regioni possono cofinanziare i piani di formazione o di riqualificazione del personale che dovessero rendersi necessari, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente [34].
4. La somministrazione di lavoro può essere richiesta da qualsiasi impresa abilitata a svolgere attività nell'ambito portuale di competenza della Autorità di Sistema portuale di cui al comma 1, al fine di integrare il proprio organico. Nei porti in cui sia già presente un soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 17 della
5. In caso di nuove iniziative imprenditoriali e produttive che dovessero localizzarsi in porto, le imprese autorizzate o concessionarie devono fare ricorso per le assunzioni a tempo determinato ed indeterminato, laddove vi sia coerenza tra profili professionali richiesti e offerti, ai lavoratori dell'Agenzia secondo percentuali predeterminate nel relativo titolo abilitativo; lo stesso obbligo grava, in caso di previsioni di nuove assunzioni, sulle aziende già concessionarie ai sensi dell'articolo 18 della
6. All'Agenzia di somministrazione di cui al comma 1, ad eccezione delle modalità istitutive e di finanziamento, si applicano le norme che disciplinano le agenzie di somministrazione di cui ai decreti legislativi 10 settembre 2003, n. 276, e 15 giugno 2015, n. 81, ove compatibili [37].
7. Al personale di cui al comma 1, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della
8. Alla scadenza dei trentasei mesi, ove restassero in forza all'Agenzia di cui al comma 1, lavoratori non reimpiegati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare la trasformazione di tale Agenzia, su istanza dell'Autorità di Sistema portuale competente e laddove sussistano i presupposti, in un'Agenzia ai sensi dell'articolo 17 della
9. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno 2018 e 8.064.000 euro per l'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 18.144.000 euro per l'anno 2017, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente importo delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
b) quanto a 14.112.000 euro per l'anno 2018 e 8.064.000 euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
10. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del
Art. 4 bis. Diffusione della logistica digitale nel Mezzogiorno [41]
1. Ai fini del completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno, riducendo il divario digitale, anche in relazione a quanto previsto dal piano strategico nazionale della portualità e della logistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2015, e dall'ultimo periodo del comma 211 dell'articolo 1 della
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. I fondi di cui al presente articolo sono utilizzati in conformità alle disposizioni in materia di pareri di cui all'articolo 14-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
Art. 4 ter. Trasporto di acqua destinata al consumo umano [42]
1. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
2. Il decreto di cui al comma 1 individua e disciplina:
a) il campo di applicazione;
b) l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione;
c) le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione e di rinnovo della stessa;
d) la durata dell'autorizzazione;
e) i requisiti tecnici e tecnico-sanitari delle navi cisterna;
f) le modalità di svolgimento dei sopralluoghi ispettivi.
3. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe per la copertura degli oneri derivanti dalle attività di cui al presente articolo, nonchè le relative modalità di versamento.
4. Le tariffe di cui al comma 3 sono aggiornate almeno ogni due anni.
Art. 5. Incremento del fondo per le non autosufficienze
1. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della
2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 5 bis. Riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni del Mezzogiorno [43]
1. Nell'ambito della sottoscrizione degli accordi di programma necessari all'assegnazione delle risorse residue del piano pluriennale di interventi per il patrimonio sanitario pubblico, di cui all'articolo 20 della
2. Ai fini dell'effettivo ammodernamento dei servizi di radioterapia oncologica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità e i tempi di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 6. Scuola europea di Brindisi
1. Al fine di garantire l'adozione del curricolo previsto per le scuole europee dalla scuola dell'infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo, in prosecuzione delle sperimentazioni già autorizzate per la presenza della Base delle Nazioni Unite di Brindisi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a stipulare e a dare esecuzione alle occorrenti convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee. A tale scopo, è autorizzata la spesa di euro 577.522,36 annui a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma, a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Le risorse di cui al presente comma sono iscritte in uno specifico capitolo di bilancio e sono finalizzate all'incremento del fondo per il funzionamento amministrativo-didattico della scuola europea di Brindisi e alla retribuzione del personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto [44].
1-bis. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
1-ter. Al fine di provvedere alla stipulazione di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative indette per il personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto in relazione al curricolo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Il personale di cui al primo periodo, contrattualizzato nel limite delle risorse finanziarie di cui al medesimo primo periodo, concorre alla definizione dell'organico complessivo della Scuola europea di Brindisi. Al fine di consentire la retribuzione del personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto, il Ministero dell'istruzione e del merito attribuisce le risorse finanziarie nei limiti del budget assegnato. Il Ministero dell'istruzione e del merito adotta ogni opportuna misura, per il tramite dell'Ufficio scolastico regionale competente, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa nel conferimento degli incarichi da parte della Scuola europea di Brindisi e provvede al monitoraggio periodico della spesa avvalendosi del sistema informativo del Ministero stesso [46].
Capo III
INTERVENTI PER LA PRESIDENZA DEL G7 E INTERVENTI DIVERSI [47]
Art. 7. Interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017
1. Per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi da aggiudicare da parte del Capo della struttura di missione «Delegazione per la Presidenza Italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati» per il 2017, istituita con decreto del Presidente del Consiglio del 24 giugno 2016, confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2016, e del Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla medesima Presidenza italiana, nominato ai sensi dell'articolo 11 della
1-bis. Nel quadro degli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7, al fine di sviluppare le relazioni con i Paesi dell'area mediterranea, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2017, la spesa annua di 500.000 euro per l'organizzazione, con cadenza annuale, della Conferenza per il dialogo mediterraneo, denominata «MED Dialogues». Per l'approfondimento scientifico dei temi connessi con la Conferenza, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può avvalersi di uno o più enti di carattere internazionalistico di cui alla
Art. 7 bis. Principi per il riequilibrio territoriale [50]
1. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale cura l'applicazione del principio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive a favore degli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, come definito dalla legge nazionale per il Fondo per lo sviluppo e la coesione e dagli accordi con l'Unione europea per i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE).
2. Al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere disposto anche in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di risorse non inferiore al 40 per cento delle risorse allocabili.
2-bis. Entro il 30 giugno di ogni anno le amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per il Sud e la coesione territoriale e al Ministro dell'economia e delle finanze, con apposita comunicazione, l'elenco dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale di cui al comma 2. La comunicazione di cui al periodo precedente, entro trenta giorni dalla ricezione, è trasmessa dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale all'autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale Entro il 30 aprile 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale, sono stabilite le modalità per verificare che il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati, sia effettuato in conformità alle disposizioni di cui al comma 2, nonchè per monitorare l'andamento della spesa erogata.
2-ter. I contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS Spa e i contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana Spa sono predisposti in conformità all'obiettivo di cui al comma 2 del presente articolo.
3. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con l'indicazione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attività nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 7 ter. Misure di accelerazione e semplificazione organizzativa per l'attuazione delle politiche di coesione [51]
1. Per rafforzare l'attuazione della programmazione 2014-2020, sostenere la crescita economica e accelerare la realizzazione degli interventi delle politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale, nell'esercizio delle competenze previste dal comma 3 dell'articolo 10 del
Art. 7 quater. Misure in materia di credito di imposta [52]
1. Il comma 98 dell'articolo 1 della
«98. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, fino al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla citata Carta. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal
2. Il comma 101 dell'articolo 1 della
«101. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 3 milioni di euro per le piccole imprese, di 10 milioni di euro per le medie imprese e di 15 milioni di euro per le grandi imprese. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione».
3. Il comma 102 dell'articolo 1 della
«102. Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento».
4. Il comma 105 dell'articolo 1 della
«105. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate».
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 7 quinquies. Disposizioni in materia di utilizzo di contributi statali previsti a legislazione vigente [53]
1. Le scadenze dei termini concessi agli enti di cui al comma 2 del presente articolo per il completamento delle opere finanziate con i contributi di cui all'articolo 1, commi 28 e 29, della
2. I contributi di cui al comma 1 del presente articolo nonchè quelli concessi ai sensi dell'articolo 13, comma 3-quater, del
3. Le opere finanziate ai sensi dei commi 1 e 2 devono essere registrate nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) ai fini del monitoraggio previsto dal
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2, ad esclusione di quelli previsti dall'articolo 13, comma 3-quater, del
5. Le certificazioni relative all'utilizzo dei contributi di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse alle competenti prefetture-uffici territoriali del Governo, secondo le modalità indicate nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013; gli utilizzi dei contributi devono essere riscontrabili attraverso il monitoraggio previsto dal
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contributi già revocati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e ai contributi relativi a risorse già spese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 7 sexies. Programma «Magna Grecia» - Matera verso il Mediterraneo e sviluppo del Polo museale pugliese [54]
1. È istituito, in via sperimentale, il programma «Magna Grecia», volto a finanziare specifici progetti che valorizzino il ruolo di Matera quale città porta verso il Mediterraneo e connessi al riconoscimento di Matera quale «Capitale europea della cultura» per il 2019. Tale programma è volto a creare nuove linee di sviluppo del territorio attraverso la nascita di un sistema culturale integrato, stimolando lo sviluppo di una forte identità territoriale attraverso azioni sinergiche che valorizzino aree archeologiche, strutture storiche, componenti artistiche e contesti urbanistico-architettonici, naturalistici, paesaggistici e ambientali e favorendo anche lo sviluppo del territorio della costa ionica e dei comuni contermini.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, un apposito fondo con una dotazione di 400.000 euro per l'anno 2017, di 550.000 euro per gli anni 2018 e 2019 e di 200.000 euro per l'anno 2020 [55].
3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e le procedure per la selezione dei progetti di cui al comma 1 e per la ripartizione delle risorse disponibili fra i soggetti aggiudicatari.
4. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo assegna un contributo, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per lo sviluppo del Polo museale pugliese, con particolare riferimento alla valorizzazione della Galleria nazionale della Puglia «Girolamo e Rosaria Devanna» e per il completamento della struttura che ospita le opere in essa contenute.
5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 4, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 7 septies. Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali [56]
1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
a) all'articolo 48, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. I beni aziendali di cui al comma 8, ove si tratti di immobili facenti capo a società immobiliari, possono essere altresì trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d), in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non pregiudichi la prosecuzione dell'attività di impresa o i diritti dei creditori dell'impresa stessa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sono determinate le modalità attuative della disposizione di cui al precedente periodo in modo da assicurare un utilizzo efficiente dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il trasferimento di cui al primo periodo è disposto, conformemente al decreto di cui al secondo periodo, con apposita delibera dell'Agenzia»;
b) all'articolo 117, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. L'Agenzia dispone altresì, ai sensi del comma 8 e nei limiti di cui all'articolo 48, comma 8-bis, l'estromissione e il trasferimento dei beni immobili aziendali, in via prioritaria, al patrimonio degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l'Agenzia o con pubbliche amministrazioni protocolli di intesa, accordi di programma ovvero analoghi atti idonei a disporre il trasferimento della proprietà degli stessi beni, con efficacia decorrente dalla data indicata nei medesimi atti».
Art. 7 octies. Modifica alla
1. All'articolo 1, comma 462, della
Art. 7 novies. Modifiche alla
1. All'articolo 1 della
a) al comma 11, le parole: «o da un ente di certificazione accreditato, attestante» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti»;
b) all'allegato A, sezione «Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti», la voce: «macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime» è sostituita dalla seguente: «macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime»;
c) all'allegato A, sezione «Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti», prima della voce: «dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'iterconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti» è inserito il seguente periodo: «Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0" i seguenti:»;
d) all'allegato A, sezione «Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti» le parole da: «filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua» fino a: «fermare le attività di macchine e impianti» sono soppresse.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 8. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità e urgenza di prevedere misure che contemperino le esigenze di tutela occupazionale, con quelle di salvaguardia ambientale e di prevenzione e monitoraggio della vivibilità, in particolare di soggetti deboli, in aree del Mezzogiorno del Paese;
Valutato in particolare rispondente a tale finalità l'adozione di un Piano conforme alle raccomandazioni adottate dagli organismi internazionali in tema di responsabilità sociale dell'impresa e alle migliori pratiche attuative per le zone di Taranto e limitrofe;
Considerata la necessità di introdurre ulteriori modifiche all'articolo 1 del
Ritenuta la necessità e urgenza di prevedere misure volte a pervenire procedure di infrazione comunitaria, nel contempo velocizzando i procedimenti funzionali all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione acque reflue;
Ritenuto altresì che si rendano necessarie misure di transizione per sostenere l'occupazione, accompagnando i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali ed evitando soluzioni di continuità che possano arrecare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali;
Ritenuta la necessità di agevolare le procedure funzionali alla buona riuscita degli eventi correlati alla presidenza italiana del G 7, previsti in particolare in comuni del Mezzogiorno;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Disposizioni in materia ambientale
Art. 1. Modifiche all'articolo 1 del
1. All'articolo 1 del
a) al comma 3, quarto periodo, le parole: «entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del
b) dopo il comma 8.3 sono aggiunti i seguenti: «8.4. Il contratto che regola il trasferimento dei complessi aziendali in capo all'aggiudicatario individuato a norma del comma 8.1 definisce altresì le modalità attraverso cui, successivamente al suddetto trasferimento, i commissari della procedura di amministrazione straordinaria svolgono o proseguono le attività, esecutive e di vigilanza, funzionali all'attuazione del Piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2014, n. 105, come eventualmente modificato ai sensi del comma 8.1. Il termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria si intende esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del predetto Piano, come eventualmente modificato o prorogato ai sensi del comma 8.1 o di altra norma di legge. Entro tale termine, i commissari straordinari sono autorizzati ad individuare e realizzare ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nell'ambito del predetto Piano, ma allo stesso strettamente connessi, anche mediante formazione e impiego del personale delle società in amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato. Il decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del
8.5. Il programma della procedura di amministrazione straordinaria è altresì integrato con un piano relativo ad iniziative volte a garantire attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola. Il piano, a carattere sperimentale, della durata di tre anni, approvato dal Ministro dello sviluppo economico e monitorato nei relativi stati di avanzamento, si conforma alle raccomandazioni adottate dagli organismi internazionali in tema di responsabilità sociale dell'impresa e alle migliori pratiche attuative ed è predisposto ed attuato, con l'ausilio di organizzazioni riconosciute anche a livello internazionale, enti del terzo settore ed esperti della materia, a cura dei commissari straordinari, d'intesa con i Comuni di cui al primo periodo per quanto attiene la selezione dei soggetti beneficiari. Per consentire l'immediato avvio delle attività propedeutiche alla realizzazione del piano, l'importo di 300.000 euro è posto a carico delle risorse del programma nazionale complementare "Imprese e competitività 2014-2020", approvato dal CIPE con delibera 10 del 1° maggio 2016.».
2. Le risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n.191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13 anche con le modalità di cui al comma 6-undecies del medesimo articolo 1:
a) nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017 - 2019, sono mantenute sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del
b) nel limite di 50 milioni di euro per il 2017 e di 20 milioni di euro per il 2018, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate in spesa nello stato previsione del Ministero della salute e successivamente trasferite alla Regione Puglia per la realizzazione di un progetto volto all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola, avvalendosi, in via esclusiva, della CONSIP S.p.A., nonchè alla conseguente e necessaria formazione e aggiornamento professionale del personale sanitario.
3. Il progetto di cui al comma 2, lettera b), inserito tra gli interventi del Contratto istituzionale di sviluppo, sottoscritto il 30 dicembre 2015, è trasmesso dalla Regione Puglia ed è approvato dal Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, previo parere del Tavolo istituzionale permanente integrato a tal fine con un rappresentante del Ministero della salute.
4. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 2 si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio connesse all'attuazione del presente decreto.
Art. 2. Procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034 per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, è nominato un unico Commissario straordinario del Governo, di seguito Commissario unico, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa. Il Commissario resta in carica per un triennio e, nel caso in cui si tratti di dipendente pubblico, collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo l'ordinamento applicabile. All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento in fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.
2. Al Commissario unico sono attribuiti compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi inclusa la gestione degli impianti per un periodo non inferiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 143 del
3. Al predetto Commissario è corrisposto esclusivamente un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 del
4. A far data dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro la data di cessazione dall'incarico, i Commissari trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Commissario unico una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico, a valere sulle contabilità speciali loro intestate, e trasferiscono al Commissario unico tutta la documentazione progettuale e tecnica in loro possesso.
6. Entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, le regioni destinatarie delle risorse di cui alla
7. Per gli interventi di cui al comma 2 per la cui realizzazione sia prevista la concorrenza della tariffa o di risorse regionali, i gestori del servizio idrico integrato, sentita la competente Autorità, ovvero la Regione, trasferiscono gli importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario, assumendo i conseguenti provvedimenti necessari.
8. Entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, il Commissario unico predispone, ai sensi dell'articolo 134 del
9. Il Commissario unico si avvale, sulla base di apposite convenzioni, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla
10. Il Commissario unico si avvale altresì, per il triennio 2017-2019, di una Segreteria tecnica composta da non più di 6 membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra soggetti dotati di comprovata pluriennale esperienza tecnico-scientifica nel settore dell'ingegneria idraulica e del ciclo delle acque. Con il medesimo decreto è determinata l'indennità onnicomprensiva spettante a ciascun componente della Segreteria, nei limiti di una spesa complessiva annuale per il complesso dei membri della Segreteria tecnica non superiore a 300.000,00 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 300.000 per ciascuno degli anni 2017-2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 226, della
11. Al Commissario unico si applicano le previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del
Art. 3. Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli - Coroglio
1. All'articolo 33, comma 13, del
Capo II
Disposizioni in materia di lavoro, politiche sociali e istruzione
Art. 4. Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale (transhipment)
1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo non superiore a trentasei mesi, a decorrere dal 1° gennaio è istituita dalla Autorità di Sistema portuale, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale laddove eserciti in prorogatio le sue funzioni, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 18 della
2. L'Agenzia è promossa e partecipata, nel periodo di cui al comma 1, dall'Autorità di Sistema portuale competente, in deroga all'articolo 6, comma 11, della
3. L'Agenzia svolge attività di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti nei propri elenchi anche attraverso la loro formazione professionale in relazione alle iniziative economiche ed agli sviluppi industriali dell'area di competenza della Autorità di Sistema portuale. Le Regioni possono cofinanziare i piani di formazione o di riqualificazione del personale che dovessero rendersi necessari, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. La somministrazione di lavoro può essere richiesta da qualsiasi impresa abilitata a svolgere attività nell'ambito portuale di competenza della Autorità di Sistema portuale, al fine di integrare il proprio organico. Nei porti in cui sia già presente un soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 17 della
5. In caso di nuove iniziative imprenditoriali e produttive che dovessero localizzarsi in porto, le imprese autorizzate o concessionarie devono fare ricorso per le assunzioni a tempo determinato ed indeterminato, laddove vi sia coerenza tra profili professionali richiesti e offerti, ai lavoratori dell'Agenzia secondo percentuali predeterminate nel relativo titolo abilitativo; stesso obbligo grava, in caso di previsioni di nuove assunzioni, sulle aziende già concessionarie ai sensi dell'articolo 18 della
6. All'Agenzia di somministrazione, ad eccezione delle modalità istitutive e di finanziamento, si applicano le norme che disciplinano le agenzie di somministrazione di cui ai decreti legislativi del 10 settembre 2003 n. 276 e del
7. Al personale di cui al comma 1, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della
8. Alla scadenza dei trentasei mesi, ove restassero in forza all'Agenzia di cui al comma 1, lavoratori non reimpiegati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare la trasformazione di tale Agenzia, su istanza dell'Autorità di Sistema portuale competente e laddove sussistano i presupporsi, in un'Agenzia ai sensi dell'articolo 17 della
9. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno 2018 e 8.064.000 euro per l'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 18.144.000 euro per l'anno 2017, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente importo delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
b) quanto a 14.112.000 euro per l'anno 2018 e 8.064.000 euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
10. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del
Art. 5. Incremento del fondo per le non autosufficienze
1. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della
2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.
Art. 6. Scuola europea di Brindisi
1. Al fine di garantire l'adozione del curricolo previsto per le scuole europee dalla scuola dell'infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo, in prosecuzione delle sperimentazioni già autorizzate per la presenza della Base delle Nazioni Unite di Brindisi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a stipulare e a dare esecuzione alle occorrenti convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee. A tale scopo, è autorizzata la spesa di euro 577.522,36 a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma, a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Capo III
Interventi per presidenza del G7
Art. 7. Interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017
1. Gli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017, in quanto imprevedibili in relazione a consistenza e durata dei procedimenti, costituiscono presupposto per l'applicazione motivata della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del
Capo IV
Disposizioni finali
Art. 8. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[3] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[4] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[5] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[6] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[7] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[8] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[9] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[10] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[11] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 4 septies del
[12] Comma inserito dall'art. 18 bis del
[13] Comma inserito dall'art. 18 bis del
[14] Comma inserito dall'art. 18 bis del
[15] Comma inserito dall'art. 18 bis del
[16] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[17] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[18] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[19] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[20] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[21] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[22] Comma inserito dall'art. 5 del
[23] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 4 septies del
[24] Comma così sostituito dall'art. 14 ter del
[25] Comma aggiunto dall'art. 14 ter del
[26] Comma aggiunto dall'art. 14 ter del
[27] Comma aggiunto dall'art. 14 ter del
[28] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[29] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[30] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[31] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[32] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[33] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 11 bis del
[34] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[35] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[36] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[37] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[38] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 11 bis del
[39] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[40] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[41] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[42] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[43] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[44] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 20 del
[45] Comma aggiunto dall'art. 58 del
[46] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 717, della
[47] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.
[48] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[49] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[50] Articolo inserito dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 1, commi 597-599, della
[51] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[52] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[53] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[54] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[55] Comma così modificato dall'art. 1, comma 327, della
[56] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[57] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[58] Articolo inserito dalla L. di conversione.