Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 27/09/2007 |
Numero: | 167 |
Sommario |
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica |
Art. 2. Ordine di esecuzione |
Art. 3. Copertura finanziaria |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 94.1.d97 - L. 27 settembre 2007, n. 167. [1]
Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).
(G.U. 12 ottobre 2007, n. 238)
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).
Art. 2. Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 34 della Convenzione stessa.
Art. 3. Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 148.600 per l'anno 2007, in euro 142.455 per l'anno 2008 ed in euro 148.600 annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche al fine dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
(Omissis)
[1] La presente Convenzione entra in vigore il 30 gennaio 2008 (Comunicato pubblicato nella G.U. 3 dicembre 2007, n. 281).