§ 55.3.192 - L. 4 luglio 2024, n. 95.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.3 sviluppo economico
Data:04/07/2024
Numero:95


Sommario
Art. 1. 


§ 55.3.192 - L. 4 luglio 2024, n. 95.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.

(G.U. 6 luglio 2024, n. 157)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 MAGGIO 2024, N. 60

 

     All'articolo 1:

     al comma 1, le parole: «(PNRR) italiano» sono sostituite dalle seguenti: «(PNRR)»;

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai capi da I a VIII del presente titolo, restano ferme le disposizioni e le procedure previste dal regolamento (UE) 2021/1060 e dai regolamenti specifici di fondo che disciplinano la politica di coesione europea, con particolare riguardo a quelle in materia di ammissibilità al finanziamento e di selezione degli interventi, nonchè ai compiti e alle funzioni dell'Autorità di gestione di cui al comma 4, lettera i), del presente articolo e del Comitato di sorveglianza di ciascun programma di cui all'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2021/1060 anche in relazione a eventuali modifiche e aggiornamenti dei programmi ove necessari»;

     al comma 4:

     la lettera a) è soppressa;

     alla lettera d), le parole: «"Fondo FSC" o» sono soppresse;

     alla lettera f), le parole: «di cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 9»;

     alla lettera h), le parole: «individuate dall'articolo 108» sono sostituite dalle seguenti: «individuate ai sensi dell'articolo 108».

     All'articolo 2:

     al comma 1, dopo la parola: «Partenariato» sono inserite le seguenti: «2021-2027», dopo le parole: «e l'Italia» sono inserite le seguenti: «, di cui alla decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 final,», le parole: «riferimento alle» sono sostituite dalle seguenti: «l'obiettivo prioritario di accelerare la realizzazione delle», dopo le parole: «infrastrutture per il rischio idrogeologico e» sono inserite le seguenti: «il rischio idraulico e per» e dopo le parole: «sostegno allo sviluppo» è inserita la seguente: «sostenibile».

     All'articolo 3:

     al comma 1:

     all'alinea, dopo le parole: «comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e dopo le parole: «province autonome di Trento e di Bolzano» sono inserite le seguenti: «e gli enti locali»;

     alla lettera a), dopo le parole: «il coordinamento tra quelli attuati a livello regionale e quelli attuati a livello nazionale» sono aggiunte le seguenti: «in raccordo con le attività del Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi, previsto dall'Accordo di Partenariato 2021-2027, e delle relative articolazioni»;

     alla lettera c), dopo le parole: «articolo 4» sono aggiunte le seguenti: «; i risultati di tale verifica sono comunicati dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro il 31 marzo di ciascun anno, alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari»;

     al comma 2, le parole: «Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014,» sono sostituite dalle seguenti: «Cabina di regia di cui al medesimo comma 1» e dopo le parole: «province autonome di Trento e di Bolzano» sono aggiunte le seguenti: «nonchè dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dal presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI)».

     All'articolo 4:

     al comma 1, le parole: «dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), periodo di programmazione 2021-2027» sono sostituite dalle seguenti: «dal FSC»;

     al comma 2:

     all'alinea, le parole: «dal Comitato di sorveglianza per ciascun programma» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascun programma dal Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) 2021/1060»;

     alla lettera b), dopo le parole: «anche per esaurimento delle risorse,» sono inserite le seguenti: «con priorità per le opere strategiche e di pubblica utilità,»;

     alla lettera c), le parole: «risorse FSC» sono sostituite dalle seguenti: «risorse del FSC», le parole: «e con le risorse del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «e a valere sulle risorse del PNRR» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC)»;

     alla lettera h), le parole: «118-bis del regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «118 bis del regolamento»;

     alla lettera l), le parole: «del decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «del citato decreto-legge»;

     al comma 3, alinea, dopo le parole: «commi 1 e 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «corredati da» sono sostituite dalle seguenti: «corredati di»;

     al comma 4, primo periodo, le parole: «trasmessi ai sensi del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «trasmessi ai sensi del comma 3», dopo le parole: «comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e dopo le parole: «articolo 5» sono aggiunte le seguenti: «, e provvede a convocare la Cabina di regia di cui all'articolo 3 per l'approvazione di essi»;

     al comma 6, le parole: «di programmi, che» sono sostituite dalle seguenti: «di programmi che» e le parole: «dei trasporti, trasmettono» sono sostituite dalle seguenti: «dei trasporti trasmettono»;

     al comma 7, le parole: «decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «del citato decreto-legge», le parole: «al primo periodo,» sono soppresse e le parole: «e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo»;

     dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

     «7-bis. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi del Piano "Italia 5G" di realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s in uplink, la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell'intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara».

     All'articolo 5:

     al comma 1, dopo la parola: «Stato» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     al comma 2, dopo le parole: «per il Sud» sono inserite le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

     al comma 3, dopo le parole: «per il Sud» sono inserite le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri» e le parole: «Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi, previsto dall'Accordo di Partenariato 2021-2027»;

     al comma 4, dopo le parole: «presente articolo» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

     All'articolo 6:

     al comma 1, dopo le parole: «sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni» sono inserite le seguenti: «centrali, regionali e locali» e le parole: «Programma nazionale di assistenza tecnica - Capacità per la coesione, periodo di programmazione 2021-2027» sono sostituite dalle seguenti: «Programma nazionale di assistenza tecnica - Capacità per la coesione 2021-2027»;

     al comma 2, la parola: «deliberazione», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «delibera», le parole: «n. 46 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017», le parole: «n. 36» sono sostituite dalle seguenti: «n. 36/2020», le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2024» e dopo le parole: «del predetto Programma» sono aggiunte le seguenti: «operativo complementare»;

     al comma 3, le parole: «del decreto-legge n. 152» sono sostituite dalle seguenti: «del citato decreto-legge n. 152», le parole: «comma 8,.» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8.», le parole: «all'acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'acquisizione» e dopo le parole: «criteri di ammissibilità del Programma» sono inserite le seguenti: «operativo complementare»;

     al comma 4, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2024» e le parole: «del decreto-legge n. 152» sono sostituite dalle seguenti: «del citato decreto-legge n. 152»;

     al comma 5, le parole: «delle e regioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni», dopo le parole: «primo periodo» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «Programma nazionale di assistenza tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027» sono sostituite dalle seguenti: «Programma nazionale di assistenza tecnica - Capacità per la coesione 2021-2027»;

     al comma 6, dopo le parole: «al comma 5» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

     dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

     «6-bis. Le risorse per i contributi straordinari di cui all'articolo 15, commi 3 e 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, finalizzati a favorire la fusione dei comuni, sono incrementate per gli anni dal 2024 al 2028 di 5 milioni di euro annui. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

     6-ter. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, nonchè al fine di garantire gli adempimenti relativi alla fase attuativa degli interventi previsti nel PNRR per i quali gli uffici centrali e territoriali svolgono funzioni di soggetto attuatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici e ad assumere 100 unità di personale, da inquadrare con contratto a tempo indeterminato nell'area delle elevate professionalità, di cui 70 nella famiglia professionale tecnica e 30 nelle famiglie professionali amministrativo-giuridico-legale, economico-contabile-finanziaria e della vigilanza, controllo e audit, in aggiunta all'attuale dotazione organica. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 615.417 per l'anno 2024 e di euro 7.385.003 annui a decorrere dall'anno 2025.

     6-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 6-ter, al fine di garantire l'urgente copertura di fabbisogno di personale di ruolo necessario per accelerare il processo di rafforzamento delle proprie capacità, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, è altresì autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici per l'assunzione di 300 unità di personale dell'area dei funzionari e di 150 unità di personale dell'area degli assistenti da destinare a compiti tecnici e specialistici e da assegnare prevalentemente agli uffici periferici.

     6-quinquies. Per la gestione delle procedure concorsuali previste dal comma 6-ter è autorizzata, per l'anno 2024, una spesa pari ad euro 300.000 e per le maggiori spese di funzionamento indotte dal reclutamento del personale di cui al medesimo comma 6-ter è altresì autorizzata una spesa pari a euro 126.725 per l'anno 2024 e a euro 116.239 annui a decorrere dall'anno 2025.

     6-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 6-ter e 6-quinquies, pari a euro 1.042.142 per l'anno 2024 e a euro 7.501.242 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

     6-septies. Per il coordinamento delle attività inerenti alle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di analisi, di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative è istituito, a decorrere dal 1° luglio 2024, nell'ambito dell'ufficio di gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Nucleo al fine di coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche e di indirizzo in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, coordinato da un dirigente di livello generale e costituito da tre dirigenti di livello non generale, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè dal personale indicato dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa e da esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui al citato articolo 1, comma 891, della legge n. 197 del 2022, ripartite a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere a) e b), della legge n. 197 del 2022. Conseguentemente la dotazione organica del predetto Ministero è incrementata di quattro posti di funzione dirigenziale, di cui uno di livello generale e tre di livello non generale. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 325.824 per l'anno 2024 e di euro 651.647 annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri di personale e di euro 2.966 per l'anno 2024 e di euro 5.932 annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese relative alla corresponsione dei buoni pasto. Agli oneri complessivi derivanti dal presente comma, pari a euro 328.790 per l'anno 2024 e a euro 657.579 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

     6-octies. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: "da legge," sono soppresse;

     b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: "stabiliti per legge o" sono soppresse;

     c) all'articolo 187, comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c)"».

     Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

     «Art. 6-bis (Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali). - 1. Al fine di fronteggiare la rilevante carenza di segretari comunali e provinciali e di riequilibrare il rapporto numerico tra professionisti iscritti all'albo e sedi di segreteria, anche per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, per le finalità connesse allo svolgimento della procedura concorsuale finalizzata all'assunzione di 245 unità di segretari comunali e provinciali, autorizzata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2024, è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 1.330.000.

     2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 1.330.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2024 delle risorse di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

     All'articolo 7:

     al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «modalità di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo», le parole: «programmi europei FESR e FSE Plus» sono sostituite dalle seguenti: «programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus» e le parole: «risorse FSC» sono sostituite dalle seguenti: «risorse del FSC» e, al secondo periodo, dopo le parole: «delle regioni» sono inserite le seguenti: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano», le parole: «sono definite» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti» e dopo le parole: «delle finanze» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     al comma 3, le parole da: «In caso di inerzia» fino a: «ovvero dei relativi soggetti attuatori» sono sostituite dalle seguenti: «Fermi i compiti e le funzioni dell'Autorità di gestione, in caso di inerzia o inadempimento dei soggetti attuatori degli interventi inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4», le parole: «assegna all'amministrazione responsabile ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «assegna, sentita l'Autorità di gestione,» e dopo le parole: «Cabina di regia» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 3»;

     al comma 4, dopo le parole: «Cabina di regia» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 3» e le parole: «del decreto-legge n. 77 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «del citato decreto-legge n. 77 del 2021»;

     la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure di premialità per le regioni e le province autonome al fine di favorire l'attuazione della politica di coesione».

     All'articolo 8:

     al comma 1, alinea, le parole: «(regolamento STEP)» sono sostituite dalla seguente: «(STEP)»;

     al comma 3, dopo le parole: «regolamento (UE) 2021/1056» sono inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021» e dopo le parole: «indicate al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

     al comma 4, le parole: «11 e 12 , del regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «11 e 12 del regolamento»;

     al comma 6, dopo le parole: «lettere a) e b),» sono inserite le seguenti: «del presente articolo».

     All'articolo 9:

     al comma 1, le parole: «programmi e progetto» sono sostituite dalle seguenti: «programmi e progetti».

     All'articolo 10:

     al comma 1, alinea, al primo periodo, le parole: «n. 25 del 2023» sono sostituite dalle seguenti: «n. 25/2023 del 3 agosto 2023» e, al terzo periodo, le parole: «delibera di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «delibera adottata ai sensi del primo periodo»;

     al comma 2, le parole: «interventi, cui» sono sostituite dalle seguenti: «interventi ai quali»;

     al comma 3, le parole: «delibera del CIPESS di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «delibera del CIPESS adottata ai sensi del comma 1» e dopo le parole: «assegnate ai sensi del comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;

     al comma 4, dopo le parole: «assegnate ai sensi del comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

     dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

     «5-bis. All'articolo 1, comma 697, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2024, di 170 milioni di euro per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "135 milioni di euro per l'anno 2024, di 135 milioni di euro per l'anno 2025"».

     All'articolo 11:

     al comma 1, dopo la parola: «nazionale,» sono inserite le seguenti: «di contrastare gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione» e le parole da: «il Fondo di cui all'articolo 22» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i commi 1, 1-bis, 1-quater e 1-quinquies sono abrogati e, al comma 1-ter, le parole: "Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1-quater" sono soppresse e le parole: "Fondo perequativo infrastrutturale" sono sostituite dalle seguenti: "Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno"»;

     al comma 2, le parole: «fondo di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno», le parole: «aeroportuali, idriche» sono sostituite dalle seguenti: «aeroportuali e idriche» e dopo la parola: «assistenziali» sono inserite le seguenti: «, per la cura dell'infanzia»;

     al comma 3:

     all'alinea, la parola: «adottato» è sostituita dalle seguenti: «da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;

     alla lettera a):

     all'alinea, le parole: «fondo di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno»;

     al numero 1), le parole: «nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto»;

     al numero 7), le parole: «dal Piano complementare» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano nazionale per gli investimenti complementari» e le parole: «per realizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «per la realizzazione»;

     alla lettera b), le parole: «l'amministrazione statale o regionale» sono sostituite dalle seguenti: «l'amministrazione statale, regionale, provinciale, di città metropolitana ovvero di comune capoluogo sede di città metropolitana»;

     alla lettera c):

     al numero 1) è premesso il seguente:

     «01) le proposte formulate dagli enti locali del territorio»;

     al numero 2), le parole: «servizi educativi, sanitari o assistenziali» sono sostituite dalle seguenti: «servizi idrici, sanitari, assistenziali, educativi o scolastici»;

     il comma 4 è soppresso;

     al comma 6, le parole: «che non abbia» sono sostituite dalle seguenti: «che non abbiano»;

     al comma 7, le parole: «dell'articolo 1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1» e dopo le parole: «nei territori di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

     al comma 8, le parole: «nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «nel testo vigente alla data del 7 maggio 2024».

     All'articolo 12:

     al comma 2, le parole: «per il sud» sono sostituite dalle seguenti: «per il Sud»;

     al comma 3, le parole: «e per il PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «e il PNRR».

     All'articolo 13:

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2024»;

     al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;

     al comma 5, dopo le parole: «commi 2 e 4» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «ed imputati sulla quota» sono sostituite dalle seguenti: «con imputazione alla quota».

     Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

     «Art. 13-bis (Istituzione delle Zone logistiche semplificate nelle regioni in transizione). - 1. Al comma 61 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "più sviluppate," sono inserite le seguenti: "e in transizione non ricomprese nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,".

     2. Ai fini dell'istituzione delle Zone logistiche semplificate nelle regioni in transizione di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le medesime regioni e le loro modalità di funzionamento e di organizzazione e sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 e dall'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le regioni più sviluppate, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

     All'articolo 14:

     al comma 1, dopo le parole: «comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

     al comma 2, dopo le parole: «400 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e le parole: «adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020» sono soppresse;

     al comma 3, lettera b), capoverso 14-bis, le parole: «comma 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 13-bis», le parole: «marino costiera» sono sostituite dalla seguente: «marino-costiera», dopo le parole: «di cui al comma 14» sono inserite le seguenti: «del presente articolo», dopo le parole: «valutazione di impatto ambientale» è inserita la seguente: «(VIA)» e le parole: «assoggettati a VAS» sono sostituite dalle seguenti: «assoggettati a valutazione ambientale strategica (VAS)»;

     dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

     «3-bis. Al fine di consentire all'Autorità competente per la VIA di provvedere ai sensi del comma 14-bis dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 486 del 1996, introdotto dal comma 3, lettera b), del presente articolo, all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "valutazione ambientale" sono inserite le seguenti: ", ivi comprese le valutazioni ambientali strategiche integrate alle procedure di VIA,".

     3-ter. In attuazione di quanto previsto al comma 3-bis, nell'ambito della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è istituita la Sottocommissione VAS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per lo svolgimento delle valutazioni ambientali strategiche integrate alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza della medesima Commissione. Per l'organizzazione e il funzionamento della Sottocommissione VAS si applica la normativa vigente per le Sottocommissioni PNRR e PNIEC nell'ambito della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC»;

     al comma 4, alinea, le parole: «n. 11 del 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2 febbraio 2024, n. 11»;

     dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     «4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al terzo periodo, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

     b) al quarto periodo, le parole: "cinque unità" sono sostituite dalle seguenti: "dieci unità" e le parole: "una unità" sono sostituite dalle seguenti: "due unità";

     c) dopo l'ottavo periodo sono inseriti i seguenti: "Il Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, può altresì nominare, per il biennio 2024-2025, non più di due subcommissari ai quali delegare attività e funzioni proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti ai quali gli stessi sono preposti. La remunerazione dei subcommissari è stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura massima, per ciascun subcommissario, di 75.000 euro annui lordi onnicomprensivi";

     d) al tredicesimo periodo, le parole: "per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2024 e 2025";

     e) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura commissariale e dei subcommissari di cui al presente comma si provvede, nel limite di 272.973 euro per l'anno 2024 e di 545.946 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234"».

     All'articolo 15:

     al comma 1, le parole: «piccole e microimprese» sono sostituite dalle seguenti: «piccole imprese e microimprese»;

     al comma 3, le parole: «legge regionale della regione Calabria n. 10 del 20 aprile 2022, e alla deliberazione n. 09» sono sostituite dalle seguenti: «legge della regione Calabria 20 aprile 2022, n. 10, e alla deliberazione n. 9», le parole: «leggi regionali della regione Calabria n. 28 del 28 luglio 2021, e n. 43 del 28 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «leggi della regione Calabria 28 luglio 2021, n. 28, e 28 dicembre 2021, n. 43» e le parole da: «aventi ad oggetto» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «purchè le suddette operazioni abbiano ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche, la ristrutturazione finanziaria o l'attuazione di un programma di investimenti già approvato e le perdite, anche ultrannuali, risultino complessivamente assorbite in un piano economico finanziario approvato dall'autorità competente, il quale preveda una redditività adeguata superiore a quella dei titoli di Stato a lungo termine, con oneri a carico della finanza regionale»;

     dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. A decorrere dal 1° agosto 2024, nel territorio della regione Calabria non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successivi incrementi. Conseguentemente, ai comuni della regione Calabria non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera a) del medesimo comma 11 e la regione Calabria provvede a ristorare annualmente i comuni interessati. In relazione a quanto previsto dal periodo precedente, la regione Calabria versa all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a carico della finanza regionale, entro il 30 novembre 2024, la somma di 5.500.000 euro e, a decorrere dal 2025, entro il 30 aprile di ciascun anno, la somma di 13.000.000 di euro. Per effetto di quanto previsto dai primi due periodi del presente comma sono trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le somme di 4.200.000 euro per l'anno 2024 e di 10.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025 ai fini della relativa destinazione alle gestioni interessate. Alle finalità di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinato per l'anno 2024 l'importo di 1.300.000 euro e, a decorrere dall'anno 2025, l'importo di 3.000.000 di euro annui. Qualora la regione Calabria non disponga il versamento di cui al presente comma entro il termine previsto, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 527, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»;

     al comma 4, le parole: «di limiti» sono sostituite dalle seguenti: «dei limiti»;

     dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

     «4-bis. All'articolo 38, comma 5, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole: "destinata all'autoconsumo" sono inserite le seguenti: "anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".

     4-ter. Al fine di dare attuazione, a favore di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio, alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sulla base delle destinazioni previste con specifico atto di indirizzo delle Camere, sono istituiti un fondo con una dotazione pari a euro 500.000 per l'anno 2024 ed euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca e un fondo con una dotazione pari a euro 1.400.000 per l'anno 2024, euro 1.205.172 per l'anno 2025 ed euro 1.205.000 per l'anno 2026 nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Ai relativi oneri, pari a euro 1.900.000 per l'anno 2024, euro 2.205.172 per l'anno 2025 ed euro 2.205.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate, in relazione alle rispettive competenze, con separati decreti del Ministero dell'interno e del Ministero dell'università e della ricerca, da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I decreti di cui al presente comma sono adottati non prima dell'emanazione del primo dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato comma 553 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023».

     Nel capo III del titolo I, dopo l'articolo 15 sono aggiunti i seguenti:

     «Art. 15-bis (Accordi tra pubbliche amministrazioni e comuni). - 1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e di prevenire situazioni di dissesto finanziario degli enti locali, le università che a seguito di sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto il risarcimento dei danni siano creditrici nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti e il cui debito sia superiore al 60 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati possono concludere con i comuni interessati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, volti a regolare anche il debito finanziario tra le parti in misura almeno pari al 40 per cento, a condizione che l'accordo non determini effetti negativi sull'equilibrio economico-finanziario dell'università interessata. Agli accordi di cui al primo periodo possono partecipare anche gli enti territoriali che vi abbiano interesse. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle sentenze passate in giudicato entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 15-ter (Proroga del termine per i provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva). - 1. Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 20 luglio 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il comma 7-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, è abrogato».

     All'articolo 16:

     al comma 1, le parole: «i termini, criteri» sono sostituite dalle seguenti: «i termini, i criteri».

     All'articolo 17:

     al comma 1, le parole: «professionali localizzate» sono sostituite dalle seguenti: «professionali, localizzate»;

     al comma 2, dopo le parole: «apertura di partita IVA» sono inserite le seguenti: «nonchè, ove richiesta per l'esercizio di attività ordinistica, l'iscrizione all'albo professionale»;

     al comma 3, lettera a), la parola: «Piano» è sostituita dalla seguente: «Programma»;

     al comma 6, le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni»;

     al comma 7:

     all'alinea, le parole: «al regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti de minimis» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo agli aiuti de minimis»;

     alla lettera b), le parole: «di cui al comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1;»;

     alla lettera c), la parola: «oltre» è sostituita dalle seguenti: «di valore superiore a»;

     al comma 8, le parole: «di Naspi» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI)», le parole: «di cui al decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 12 del decreto-legge» e le parole: «ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del medesimo articolo 12»;

     la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure per l'autoimpiego nelle regioni del Centro e del Nord Italia».

     Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

     «Art. 17-bis (Modifiche alla disciplina dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa - ISCRO). - 1. All'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole: "L'erogazione dell'ISCRO è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale" sono sostituite dalle seguenti: "L'erogazione dell'ISCRO è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale";

     b) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Per le finalità di cui al presente comma, il beneficiario dell'ISCRO, all'atto della domanda, autorizza l'INPS alla trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell'ambito del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, nonchè del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma di cui al comma 2, lettera d-ter), del medesimo articolo 13"».

     All'articolo 18:

     al comma 2, dopo le parole: «apertura di partita IVA» sono inserite le seguenti: «nonchè, ove richiesta per l'esercizio di attività ordinistica, l'iscrizione all'albo professionale»;

     al comma 3, lettera a), la parola: «Piano» è sostituita dalla seguente: «Programma»;

     al comma 5, le parole: «la Struttura sisma Abruzzo 2009 e la struttura del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016» sono sostituite dalle seguenti: «la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e la struttura del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

     al comma 6, le parole: «il sud» sono sostituite dalle seguenti: «il Sud» e dopo la parola: «vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione»;

     al comma 7:

     all'alinea, le parole: «disposizioni al regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni del regolamento» e le parole: «sugli aiuti» sono sostituite dalle seguenti: «, relativo agli aiuti»;

     alla lettera b), dopo le parole: «75 per cento» sono inserite le seguenti: «dell'investimento»;

     alla lettera c), la parola: «oltre» è sostituita dalle seguenti: «di valore superiore a» e dopo le parole: «70 per cento» sono inserite le seguenti: «dell'investimento»;

     al comma 8, le parole: «di Naspi» sono sostituite dalle seguenti: «della NASpI», le parole: «di cui al decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 12 del decreto-legge» e le parole: «ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del medesimo articolo 12».

     All'articolo 19:

     al comma 1, le parole: «articoli 17 e 18 delle società» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 17 e 18, delle società», le parole: «Italia S.p.A., Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «Italia S.p.A. e Agenzia nazionale», le parole: «ed Ente Nazionale Microcredito» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'Ente nazionale per il microcredito», le parole: «all'Ente Nazionale Microcredito» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ente nazionale per il microcredito» e le parole: «ed erogazione» sono sostituite dalle seguenti: «e l'erogazione»;

     al comma 4, dopo le parole: «Ministero del lavoro» sono inserite le seguenti: «e delle politiche sociali» e le parole: «con le piattaforme regionali nonchè dei soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «con le piattaforme regionali nonchè con quelle dei soggetti».

     All'articolo 20:

     al comma 1:

     alla lettera a), le parole: «quanto ad euro» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a»;

     alla lettera b), le parole: «quanto ad euro» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a» e le parole: «risorse del PNRR programma» sono sostituite dalle seguenti: «risorse del PNRR relative al programma».

     All'articolo 21:

     al comma 2, le parole: «e non è cumulabile» sono sostituite dalle seguenti: «, non è cumulabile» e le parole: «, ma è compatibile» sono sostituite dalle seguenti: «ed è compatibile»;

     al comma 3, le parole: «ai sensi del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del testo unico di cui al decreto»;

     al comma 4, la parola: «adottato» è sostituita dalle seguenti: «da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;

     al comma 7, al terzo periodo, le parole: «L'INPS, provvede» sono sostituite dalle seguenti: «L'INPS provvede» e le parole: «ai primi due periodi del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «al primo e al secondo periodo» e, al quinto periodo, le parole: «dai primi due periodi del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «dal primo e dal secondo periodo,» e le parole: «e a 26,2 milioni di euro per l'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «e 26,2 milioni di euro per l'anno 2028,».

     All'articolo 22:

     al comma 2, le parole: «soggetti che alla data» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti che, alla data»;

     al comma 3, le parole: «Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno» sono sostituite dalle seguenti: «Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica»;

     al comma 7, quarto periodo, le parole: «dal primo periodo del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «dal primo periodo,» e le parole: «delle procedure dei vincoli» sono sostituite dalle seguenti: «delle procedure, dei vincoli»;

     al comma 10, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,», alle parole: «per la definizione» sono premesse le seguenti: «le modalità» e le parole: «con INPS» sono sostituite dalle seguenti: «con l'INPS»;

     al comma 11, le parole: «a 10, del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «a 10 del presente articolo».

     All'articolo 23:

     al comma 1, le parole: «Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno» sono sostituite dalle seguenti: «Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica», le parole: «comma seguente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2» e dopo la parola: «(INAIL)» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     al comma 2, le parole: «Zona Economica Speciale» sono sostituite dalla seguente: «ZES», le parole: «e nelle aree di cui all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «, o operanti nelle professioni e nei settori di cui all'articolo 2» e le parole: «annualmente individuate» sono sostituite dalle seguenti: «annualmente individuati»;

     al comma 4, al primo periodo, le parole: «e di 115,7 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e 115,7 milioni» e, al quarto periodo, le parole: «del presente comma pari a» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a», le parole: «e a 115,7 milioni di euro per l'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «e 115,7 milioni di euro per l'anno 2027,» e le parole: «delle procedure dei vincoli» sono sostituite dalle seguenti: «delle procedure, dei vincoli»;

     al comma 7, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», le parole: «e per la definizione» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità per la definizione» e le parole: «con INPS» sono sostituite dalle seguenti: «con l'INPS».

     All'articolo 24:

     al comma 1, le parole: «Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno» sono sostituite dalle seguenti: «Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica»;

     al comma 2, le parole: «Zona economica Speciale» sono sostituite dalla seguente: «ZES»;

     al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato»;

     al comma 4, le parole: «commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1 a 3»;

     al comma 7, al primo periodo, le parole: «per l'anno 2026, e» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026 e» e, al quarto periodo, le parole: «primo periodo del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo,», le parole: «per il 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024», le parole: «per l'anno 2026, e a» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026 e» e le parole: «delle procedure dei vincoli» sono sostituite dalle seguenti: «delle procedure, dei vincoli»;

     al comma 9, le parole: «31 dicembre 2028» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;

     al comma 10, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», le parole: «e per la definizione» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità per la definizione» e le parole: «con INPS» sono sostituite dalle seguenti: «con l'INPS»;

     alla rubrica, le parole: «Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno» sono sostituite dalle seguenti: «Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica».

     Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

     «Art. 24-bis (Disposizioni urgenti per i lavoratori portuali). - 1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: "a ottantuno mesi" sono sostituite dalle seguenti: "a novanta mesi";

     b) al comma 7, le parole: "per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024".

     2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 6.600.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

     All'articolo 25:

     al comma 1, al primo periodo, le parole: «(NASPI) e quelli di Indennità» sono sostituite dalle seguenti: «(NASpI) e quelli dell'indennità», al secondo periodo, dopo le parole: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono aggiunte le seguenti: «, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e, al terzo periodo, le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando»;

     alla rubrica, le parole: «e di Indennità» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'indennità».

     All'articolo 26:

     al comma 5, dopo le parole: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono aggiunte le seguenti: «, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

     All'articolo 27:

     al comma 1, le parole: «(regolamento STEP)» sono sostituite dalla seguente: «(STEP)»;

     al comma 2, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore»;

     al comma 3, le parole: «lavoratori, e che» sono sostituite dalle seguenti: «lavoratori e che»;

     al comma 4, le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese».

     All'articolo 28:

     al comma 1:

     al capoverso 10, le parole: «il direttore dei lavori o il committente,» sono sostituite dalle seguenti: «il direttore dei lavori, o il committente»;

     al capoverso 11, dopo le parole: «responsabile del progetto» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

     Nel capo IV del titolo I, dopo l'articolo 28 sono aggiunti i seguenti:

     «Art. 28-bis (Proroga delle convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le regioni per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili). - 1. All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

 

     Art. 28-ter (Disposizioni in materia di prestazione integrativa a favore dei dipendenti delle società Alitalia Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a.). - 1. All'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: "5,8 milioni", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "24,2 milioni" e le parole: "8,3 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "34,6 milioni"».

     All'articolo 29:

     al comma 1, le parole: «"regioni meno sviluppatè» sono sostituite dalle seguenti: «regioni meno sviluppate» e le parole: «Potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole» sono sostituite dalle seguenti: «Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Al fine di garantire la realizzazione di nuovi edifici scolastici, all'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: "nell'anno scolastico 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025"»;

     al comma 3, le parole: «età 0-6 anni» sono sostituite dalle seguenti: «età da zero a sei anni»;

     al comma 4, al primo periodo, le parole: «in esecuzione» sono soppresse, al terzo periodo, dopo le parole: «euro per l'anno 2024» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», al quarto periodo, le parole: «per l'anno 2025,» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2025;» e, dopo il quarto periodo, sono aggiunti i seguenti: «Ai soli fini della partecipazione ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA per l'anno scolastico 2024/2025, si computa anche il periodo intercorrente tra il 16 aprile 2024 e l'effettiva stipulazione dei contratti di cui al primo periodo. Con riferimento alle istanze riferite ai bandi di cui al periodo precedente, lo scioglimento della riserva e l'acquisizione a pieno titolo del servizio effettivamente prestato a seguito dei contratti di cui al presente comma sono valutati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

     All'articolo 30:

     al comma 1, le parole: «del citato programma», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «del progetto di cui al medesimo primo periodo», le parole: «stanziamento di cui» sono sostituite dalla seguente: «stanziamento», le parole: «modificazione, dalla legge 1» sono sostituite dalle seguenti: «modificazioni, dalla legge 1°» e le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 7 luglio 2024».

     All'articolo 31:

     al comma 1, le parole: «Ricerca innovazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ricerca, innovazione», le parole: «di collaborazione» sono sostituite dalle seguenti: «la collaborazione», le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore» e le parole: «i contenuti e obiettivi» sono sostituite dalle seguenti: «i contenuti e gli obiettivi»;

     al comma 2:

     all'alinea, le parole: «programmi, di competenza» sono sostituite dalle seguenti: «programmi di competenza»;

     alla lettera a), le parole: «Ricerca innovazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ricerca, innovazione» e le parole: «del PN» sono sostituite dalle seguenti: «del Programma nazionale»;

     alla lettera b), le parole: «27 luglio 2021, n. 48» sono sostituite dalle seguenti: «n. 48/2021 del 27 luglio 2021», le parole: «per l'Innovazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'innovazione» e la parola: «euro» è sostituita dalle seguenti: «di euro»;

     al comma 4, le parole: «delle individuate fonti di finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «delle fonti di finanziamento di cui al comma 2».

     All'articolo 32:

     al comma 1, dopo le parole: «a sostenere la rigenerazione urbana» sono inserite le seguenti: «evitando ulteriore consumo di suolo» e le parole: «nonchè a contrastare» sono sostituite dalle seguenti: «a contrastare»;

     al comma 2, al primo periodo, la parola: «, adottato» è sostituita dalle seguenti: «, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e dopo le parole: «del comma 1» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e, al secondo periodo, le parole: «, secondo periodo,» sono soppresse;

     dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2-bis. Nelle more dell'approvazione dei piani urbani della mobilità sostenibile, ove previsti dalla normativa vigente, ovvero dell'approvazione degli strumenti di pianificazione dell'accessibilità dei parchi nazionali e regionali attuativi dei Piani del parco, fino al 31 dicembre 2026 le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti per ciascun parcheggio temporaneo sono considerate attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, purchè destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio dei manufatti nonchè di ripristino dello stato dei luoghi e previa comunicazione dell'avvio dei lavori all'amministrazione comunale. Le opere di cui al primo periodo sono escluse dalle procedure di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

     All'articolo 33:

     al comma 1:

     all'alinea, le parole: «i contenuti e obiettivi» sono sostituite dalle seguenti: «i contenuti e gli obiettivi», le parole: «Ricerca innovazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ricerca, innovazione», le parole: «adottato, di concerto» sono sostituite dalle seguenti: «, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto» e le parole: «con la Conferenza Stato - Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

     alla lettera a), le parole: «aree industriali produttive» sono sostituite dalle seguenti: «aree industriali, produttive» e le parole: «comuni superiori a» sono sostituite dalle seguenti: «comuni con popolazione superiore a»;

     al comma 3, le parole: «a valere sul Fondo FSC» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sul FSC» e le parole: «aree di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «aree industriali, produttive e artigianali di cui al comma 1, lettera a),»;

     al comma 4, al primo periodo, le parole: «Struttura di missione ZES unica» sono sostituite dalle seguenti: «Struttura di missione ZES» e le parole: «n. 163» sono sostituite dalle seguenti: «n. 162» e, al secondo periodo, dopo le parole: «citato Programma» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

     Nel capo VI del titolo I, dopo l'articolo 33 sono aggiunti i seguenti:

     «Art. 33-bis (Disposizioni in materia di interventi in infrastrutture e trasporti). - 1. Al fine di promuovere lo sviluppo infrastrutturale e la competitività dei territori interessati nonchè l'attrazione di nuovi investimenti, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e 13 milioni di euro per l'anno 2029, per garantire la copertura degli extracosti per la messa in opera degli interventi di prolungamento della linea M1 della metropolitana di Milano, da Sesto FS a Monza Bettola.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:

     a) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     b) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2029, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1016, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

     Art. 33-ter (Ulteriori disposizioni in materia di investimenti). - 1. Al fine di promuovere la coesione territoriale, anche infraregionale, il riequilibrio socioeconomico, lo sviluppo e l'attrazione di investimenti in specifici territori, è riconosciuto:

     a) un contributo di 0,2 milioni di euro per l'anno 2024 al comune di Trissino, per la sistemazione straordinaria della strada comunale Via Pianacattiva di Mezzo;

     b) un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 al comune di Torricella Verzate, per i lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale;

     c) un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 all'azienda socio sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per la riqualificazione del padiglione Mazzoleni afferente al complesso immobiliare "Ex Matteo Rota" di via Garibaldi a Bergamo.

     2. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

     3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

     All'articolo 34:

     al comma 1, al primo periodo, le parole: «aree urbane caratterizzati» sono sostituite dalle seguenti: «aree urbane caratterizzate» e, al secondo periodo, dopo le parole: «primo periodo» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «da determinate con» sono sostituite dalle seguenti: «da determinare con».

     All'articolo 35:

     al comma 1, le parole: «Ministero dell'Interno» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'interno»;

     al comma 2, alinea, dopo le parole: «seguenti ambiti» è aggiunto il seguente segno di interpunzione: «:».

     Nel capo VIII del titolo I, dopo l'articolo 35 è aggiunto il seguente:

     «Art. 35-bis (Ulteriori disposizioni in materia di sicurezza). - 1. Al fine di assicurare il completamento e la continuità di funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra. sull'intero territorio nazionale, destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni ad uso esclusivo delle Forze di polizia, e l'interoperabilità tra le tecnologie Te.T.Ra. e LTE Public Safety, il Ministero dell'interno, in attuazione del protocollo d'intesa del 24 febbraio 2003, è autorizzato a procedere alla realizzazione di un piano di interventi, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 12-quater, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con prioritaria copertura delle aree territoriali interessate dai XXV Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026.

     2. Per il potenziamento delle capacità di cybersicurezza e delle tecnologie satellitari è istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, di cui all'articolo 1, comma 899, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

     3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 27 milioni di euro per l'anno 2024 e 38 milioni di euro per l'anno 2025; ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2024, mediante riduzione, quanto a 1 milione di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, quanto a 26 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, per l'anno 2025, mediante riduzione, quanto a 12 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, quanto a 26 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

     Al titolo II, la partizione: «Capo I - ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI» è soppressa.

     All'articolo 36:

     al comma 1, capoverso 1-bis, le parole: «investimento 2.1b)» sono sostituite dalle seguenti: «investimento 2.1.b,».

     L'articolo 37 è sostituito dal seguente:

     «Art. 37 (Disposizioni finanziarie). - 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come ridotta dall'articolo 1, comma 8, lettera l), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è incrementata di 80 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro per l'anno 2025.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2024 e a 250 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

     a) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, al credito d'imposta per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1, N1 e N2 e iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, che è corrispondentemente ridotto;

     b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, ai contributi per l'acquisto di infrastrutture di ricarica ad uso domestico e iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, che è corrispondentemente ridotto;

     c) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34».

     Dopo l'articolo 37 è inserita la seguente partizione: «TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI».

     All'articolo 38 è premesso il seguente:

     «Art. 37-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».