Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 55. Industria |
Capitolo: | 55.3 sviluppo economico |
Data: | 13/10/2020 |
Numero: | 126 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 55.3.118 - L. 13 ottobre 2020, n. 126.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.
(G.U. 13 ottobre 2020, n. 253 - S.O. n. 37)
1. Il
2. I decreti-
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato [1]
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1:
al comma 1, ultimo periodo, le parole: «nove settimane del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «nove settimane di cui al presente comma»;
al comma 2, alinea, le parole: «periodi di integrazione relative» sono sostituite dalle seguenti: «periodi di integrazione relativi»;
al comma 7, le parole: «ed è assegnato» sono sostituite dalle seguenti: «; tale importo è assegnato»;
al comma 8, ultimo periodo, la parola: «articolo 19» è sostituita dalle seguenti: «articolo 19».
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis (Indennità per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa). - 1. All'articolo 1 della
a) dopo il comma 251 è inserito il seguente:
"251-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'indennità di cui al comma 251 può essere altresì concessa fino al 31 dicembre 2020 ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana, i quali cessino di percepire l'indennità di disoccupazione denominata NASpI nell'anno 2020 medesimo, nel limite di 7,4 milioni di euro per l'anno 2020";
b) al comma 253, le parole: "del comma 251" sono sostituite dalle seguenti "dei commi 251 e 251-bis".
Art. 1-ter (Indennità per i lavoratori di aree di crisi complessa della regione Campania). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai lavoratori delle aree di crisi complessa della regione Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 è concessa, fino al 31 dicembre 2020, un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa, nel limite massimo di 2,43 milioni di euro per l'anno 2020. A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 67, della
2. L'indennità di cui al comma 1 non è compatibile con il reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del
a) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente;
b) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
c) essere percettori dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL);
d) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al capo I del
3. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 2,43 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse residue della regione Campania di cui all'articolo 25-ter del
All'articolo 3:
al comma 3, le parole: «revoca dall'esonero» sono sostituite dalle seguenti: «revoca dell'esonero» e le parole: «del presente decreto» sono soppresse.
All'articolo 6:
al comma 1, le parole: «ai datori» sono sostituite dalle seguenti: «ai datori di lavoro»;
al comma 5, dopo le parole: «pari a 371,8 milioni di» è inserita la seguente: «euro».
All'articolo 8:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. In considerazione dell'attuale fase di rilancio dell'economia e al fine di garantire la continuità occupazionale, all'articolo 31, comma 1, del
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di contratti di somministrazione".
Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Applicazione del regime previdenziale recato dalla
2. Gli obblighi contributivi derivanti dalla disciplina di cui al presente articolo sono a carico delle cooperative di pesca di cui al comma 1.
3. Sono fatti salvi i versamenti contributivi assolti direttamente dai soci delle cooperative di pesca di cui al comma 1 prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
All'articolo 11:
al comma 1, dopo le parole: «dell'Arsenale militare marittimo» sono inserite le seguenti: «di Taranto»;
al comma 4, le parole: «dell'articolo 6 e ss.» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 6 e seguenti».
All'articolo 12:
al comma 4, le parole: «sono individuate» sono sostituite dalle seguenti: «sono individuati»;
alla rubrica, la parola: «sportivi» è sostituita dalle seguenti: «dello sport».
Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Interventi per il passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili). - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il professionismo negli sport femminili, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 2,9 milioni di euro per l'anno 2020, 3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le federazioni sportive che intendono accedere al Fondo di cui al comma 1 devono deliberare il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi della
3. Le federazioni sportive che hanno deliberato il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi del comma 2 possono presentare la domanda di accesso al Fondo di cui al comma 1 qualora l'utilizzo dei finanziamenti richiesti sia finalizzato:
a) per l'anno 2020, per far fronte alle ricadute dell'emergenza sanitaria da COVID-19:
1) al sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria delle atlete;
2) allo svolgimento di attività di sanificazione delle strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi;
b) per gli anni 2021 e 2022:
1) alla riorganizzazione e al miglioramento delle infrastrutture sportive;
2) al reclutamento e alla formazione delle atlete;
3) alla qualificazione e alla formazione dei tecnici;
4) alla promozione dello sport femminile;
5) alla sostenibilità economica della transizione al professionismo sportivo;
6) all'estensione delle tutele assicurative e assistenziali delle atlete.
4. Per le domande di cui al comma 3, lettera a), almeno la metà dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalità di cui al numero 2) della medesima lettera a). Per le domande di cui al comma 3, lettera b), almeno la metà dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalità di cui ai numeri 2) e 6) della medesima lettera b).
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, sono definite le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1 nel limite massimo delle risorse di cui al medesimo comma, che costituiscono tetto di spesa.
6. Le federazioni sportive che hanno avuto accesso al Fondo di cui al comma 1 presentano al Ministro per le politiche giovanili e lo sport, ogni sei mesi, un resoconto sull'utilizzo delle risorse, sentite le associazioni delle sportive, le associazioni delle società e le associazioni degli allenatori.
7. All'articolo 1 della
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,9 milioni di euro per l'anno 2020 e a 3,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede con le risorse derivanti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 7».
All'articolo 14:
al comma 3, le parole: «nei caso» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi» e le parole: «2112 c.c., ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «2112 del codice civile, o»;
il comma 4 è soppresso.
All'articolo 16:
al comma 1, le parole: «comma 1del» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, del».
All'articolo 19:
al comma 1, ultimo periodo, le parole: «decorrenti dal 23 febbraio 2020 al» sono sostituite dalle seguenti: «compresi tra il 23 febbraio 2020 e il», le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo periodo», la parola: «complessive» è sostituita dalla seguente: «complessivo», le parole: «alle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «ai datori di lavoro» e le parole: «Regione del» sono soppresse.
All'articolo 20:
al comma 1, lettera b), dopo le parole: «22,9 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».
Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:
«Art. 21-bis (Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici). - 1. Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonchè nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati.
2. È altresì possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si è verificato all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.
3. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui ai commi 1 e 2, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.
4. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 3 è riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 7, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al
5. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3, o svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3.
6. Il beneficio di cui al presente articolo può essere riconosciuto, ai sensi del comma 7, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.
7. Il beneficio di cui ai commi da 3 a 6 è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
8. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 3 a 6, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020.
9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, primo periodo, del
10. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 21-ter (Lavoro agile per genitori con figli con disabilità). - 1. Fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della
All'articolo 22:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato "Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi", con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, finalizzato alla promozione di attività di formazione, svolte da enti pubblici e privati, di coloro che svolgono attività nell'ambito domestico, in via prioritaria delle donne, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico, iscritte e iscritti all'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 7 della
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei casalinghi».
All'articolo 23:
al comma 1, lettera b), le parole: «indennità di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto?» sono sostituite dalle seguenti: «indennità di cui agli articoli 9, 10 e 12 del presente decreto».
All'articolo 24:
al comma 1, le parole: «funzionari Area 3» sono sostituite dalle seguenti: «funzionari di Area III»;
al comma 3, al secondo periodo, le parole: «nonchè istituti» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè per istituti» e, al quarto periodo, le parole: «che ne stabilisce» sono sostituite dalle seguenti: «che stabilisce»;
al comma 4, le parole: «300 mila» sono sostituite dalla seguente: «300.000»;
al comma 8, le parole da: "decreto ministeriale" fino a: "4 gennaio 2000" sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
al comma 10, al secondo e al terzo periodo, le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse;
al comma 12, lettera b), le parole: «quanto 25.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 25.000 euro»;
al comma 13, le parole: «sui propri bilanci» sono soppresse.
Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:
«Art. 24-bis (Misure urgenti per la tutela dell'associazione Consorzio Casa internazionale delle donne di Roma). - 1. Al fine di potenziare le politiche in materia di pari opportunità e di riconoscere il valore sociale e culturale del sostegno alle donne, anche alla luce dell'accresciuto ruolo svolto a favore delle donne durante l'epidemia da COVID-19, è finanziata, nella misura di 900.000 euro per l'anno 2020, l'associazione Consorzio Casa internazionale delle donne di Roma, per integrare gli importi destinati all'estinzione del debito pregresso del Consorzio nei confronti di Roma Capitale.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:
«Art. 25-bis (Semplificazione della procedura di accesso allacarriera di segretario comunale e provinciale per il triennio 2020-2022). - 1. Al fine di sopperire alla carenza di segretari comunali e provinciali per l'adeguato supporto al ripristino della piena operatività degli enti locali, per il triennio 2020-2022, l'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali bandisce procedure selettive semplificate di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, prevedendo:
a) la possibilità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso secondo le previsioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 247 del
b) lo svolgimento della prova preselettiva di cui all'articolo 13, comma 4, del regolamento di cui al
c) lo svolgimento con modalità telematiche di due prove scritte, anche nella medesima data ed anche consistenti in una pluralità di quesiti a risposta aperta; la prima prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere giuridico, con specifico riferimento al diritto costituzionale e/o diritto amministrativo e/o ordinamento degli enti locali e/o diritto privato; la seconda prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere economico e finanziario-contabile, con specifico riferimento ad economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario e/o ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, nonchè management pubblico;
d) lo svolgimento di una prova orale, che deve riguardare in ogni caso almeno le materie di cui all'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al
e) la possibilità di articolazione della commissione esaminatrice in sottocommissioni.
2. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al
3. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
All'articolo 26:
al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "380 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "663,1 milioni di euro per l'anno 2020"»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 26 del
"2. Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della
2-bis. A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto".
1-ter. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 26 del
1-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 337,1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 55 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
1-quinquies. All'articolo 87, comma 1, alinea, del
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e non è computabile ai fini del periodo di comporto";
b) al secondo periodo, le parole: "il lavoro agile è la modalità ordinaria" sono sostituite dalle seguenti: "il lavoro agile è una delle modalità ordinarie"».
Nel capo I, dopo l'articolo 26 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 26-bis (Implementazione dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza). - 1. In considerazione dell'estensione del fenomeno della violenza di genere anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la tutela dalla violenza di genere e la prevenzione della stessa e specificamente per contrastare tale fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 26-ter (Disposizioni in materia di giustizia contabile). - 1. All'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del
All'articolo 27:
al comma 1, al primo periodo, le parole: «grave situazioni» sono sostituite dalle seguenti: «gravi situazioni» e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Con riferimento ai datori di lavoro ammessi all'esonero contributivo di cui al presente comma per i dipendenti giornalisti iscritti alla gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), l'Istituto provvede a trasmettere apposita rendicontazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del rimborso, a saldo, dei relativi oneri fiscalizzati. All'onere derivante dal precedente periodo, valutato in 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della
al comma 3, le parole: «l'amministrazione concedente è l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, che provvede» sono sostituite dalle seguenti: «le amministrazioni concedenti sono l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per quanto di competenza l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, che provvedono»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. In considerazione delle eccezionali condizioni connesse alla diffusione del contagio da COVID-19, i soggetti ricompresi nei piani di riorganizzazione in presenza di crisi presentati ai sensi dell'articolo 1, comma 500, della
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 854,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 535,4 milioni di euro per l'anno 2021 e in 67,5 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e in 1.390,1 milioni di euro per l'anno 2020 e in 67,5 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114»;
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. All'articolo 27 del
"17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, è autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto limite, l'apporto di liquidità. Detti titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo è iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed è regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è utilizzato per gli apporti di liquidità. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265. I titoli di Stato eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono esserlo negli anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio"».
All'articolo 29:
al comma 1, le parole: «spesa del personale» sono sostituite dalle seguenti: «spesa per il personale»;
al comma 2, lettera a), le parole: «CCNL 2016-2018 della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria» sono sostituite dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'area della sanità relativo al triennio 2016-2018 dei dirigenti medici, sanitari, veterinari»;
al comma 2, lettera c), dopo la parola: «sanitaria» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 4, secondo periodo, le parole: «che forma parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «al presente decreto», dopo le parole: «sulla base dell'allegato B» sono inserite le seguenti: «al presente decreto» e le parole: «nell'allegato B del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «nel medesimo allegato B»;
al comma 5, al primo periodo, le parole: «del relativo corso» sono sostituite dalle seguenti: «del corso» e le parole: «alle sole visite, esami e prestazioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle visite, agli esami e alle prestazioni» e, al secondo periodo, le parole: «delle prime visite, esami e prestazioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle prime visite, dei primi esami e delle prime prestazioni»;
al comma 6, le parole: «anestesia rianimazione» sono sostituite dalle seguenti: «anestesia, rianimazione,»;
al comma 7, le parole: «al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5»;
al comma 8, quarto periodo, le parole: «che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «al presente decreto»;
al comma 9, primo periodo, le parole: «da presentare» sono sostituite dalle seguenti: «a presentare» e le parole: «nell'ambito nel programma» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del programma».
Dopo l'articolo 29 sono inseriti i seguenti:
«Art. 29-bis (Misure per il sostegno del sistema termale nazionale). - 1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 18 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di servizi termali. I buoni di cui al presente comma non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo del 2 per cento delle risorse stesse.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e a 18 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 29-ter (Disposizioni per la tutela della salute in relazione all'emergenza da COVID-19). - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, adottano piani di riorganizzazione dei distretti e della rete assistenziale territoriale per garantire l'integrazione socio-sanitaria, l'interprofessionalità e la presa in carico del paziente.
2. Al fine di efficientare i servizi di salute mentale operanti nelle comunità locali e di garantire il benessere psicologico individuale e collettivo in considerazione della crisi psico-sociale determinata dall'eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2, il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
a) la ridefinizione degli indirizzi in materia di risorse umane e tecnologiche per un modello organizzativo fondato su multiprofessionalità e multidisciplinarietà che permetta di sostenere e garantire un servizio di cura quotidiano e costante;
b) la riorganizzazione dei dipartimenti di salute mentale tramite le rispettive aziende sanitarie locali, perseguendo obiettivi di razionalizzazione nell'impiego delle risorse del Servizio sanitario nazionale destinate alla salute mentale;
c) la costruzione di una rete di servizi e di strutture di prossimità con il coinvolgimento dei dipartimenti di salute mentale, delle istituzioni presenti nel territorio e degli enti del Terzo settore, per garantire l'attuazione dei più appropriati modelli di intervento e la qualità delle prestazioni erogate attraverso la coprogettazione;
d) la promozione della partecipazione attiva della rete delle associazioni degli utenti, dei familiari e del volontariato, rafforzando il ruolo dei facilitatori sociali, e di approcci di cura quali gruppalità dialogiche e multifamiliari e gruppi di auto-mutuo-aiuto;
e) il sostegno all'inclusione socio-lavorativa e alla condizione abitativa mediante il ricorso a strumenti innovativi quale il budget di salute individuale e di comunità.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente».
Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:
«Art. 30-bis (Misure urgenti per il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale). - 1. All'articolo 5-bis del
"2. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti e di specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del
All'articolo 31:
al comma 1, ultimo periodo, le parole: «comma 444, legge» sono sostituite dalle seguenti: «comma 444, della legge»;
al comma 3, le parole: «legge 27 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 dicembre 2007»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Per il Ministero della salute e per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il temine di cui all'articolo 1, comma 5-quater, del
4-ter. Al fine di rafforzare le misure dirette alla sanificazione degli ambienti di lavoro, le risorse destinate al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del
4-quater. All'articolo 95 del
4-quinquies. Alla copertura degli oneri di cui al comma 4-ter si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 4-quater. A tale scopo le risorse disponibili sul bilancio dell'INAIL, relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
Nel capo III, dopo l'articolo 31 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 31-bis (Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19). - 1. Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020:
a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti letto che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della
c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonchè a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, sono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali.
2. In caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco può nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, previa attivazione dell'autorità competente, soggetti iscritti all'elenco dei volontari di protezione civile che sono elettori del comune. La nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati.
3. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi composti anch'essi da personale delle unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, che il comune può attivare ove necessario; il medesimo personale può essere nominato con le modalità di cui al comma 2.
4. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2 e 3, compresi i volontari di cui al comma 2, spetta l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della
5. Ai volontari di cui al comma 2, oltre all'onorario fisso forfettario di cui al comma 4, spettano anche i rimborsi di cui agli articoli 39 e 40 del codice della protezione civile, di cui al
Art. 31-ter (Dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico). - 1. La dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 31-quater (Misure in materia di potenziamento dei distretti sanitari). - 1. All'articolo 3-quater, comma 3, del
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) prevede la localizzazione dei servizi di cui all'articolo 3-quinquiessulla base dell'analisi dei bisogni di salute della popolazione, garantita anche dalla piena accessibilità ai dati del Servizio sanitario regionale mediante la realizzazione di un sistema informativo integrato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";
b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) è proposto, sulla base delle risorse assegnate, dal Comitato dei sindaci di distretto e dal direttore di distretto ed è approvato dal direttore generale"».
All'articolo 32:
al comma 2, lettera a), le parole: «e del loro adattamento» sono sostituite dalle seguenti: «e dal loro adattamento»;
al comma 2, lettera b), dopo le parole: «contestualmente a specifici patti di comunità,» sono inserite le seguenti: «a patti»;
al comma 3, lettera a), le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «fermi restando» e le parole: «di cui all'articolo 235» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 235»;
al comma 4, le parole: «e del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «e al presente articolo» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tranne che nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica»;
al comma 5, le parole: «del citato decreto-legge si determinano» sono sostituite dalle seguenti: «del citato
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3 della
6-ter. Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3 della
6-quater. All'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del
6-quinquies. Il decreto attuativo di cui all'articolo 14, comma 3, del
6-sexies. All'articolo 1, comma 2-bis, del
dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e il diritto allo studio degli studenti delle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, il Fondo di cui all'articolo 41, comma 2, del
7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».
Dopo l'articolo 32 sono inseriti i seguenti:
«Art. 32-bis (Interventi urgenti per l'avvio e il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021). - 1. Al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il corretto e regolare avvio e il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono destinate a favore degli enti locali, ivi inclusi gli enti in dissesto, in piano di riequilibrio finanziario pluriennale o in attesa di approvazione di piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per le finalità di cui all'articolo 32, comma 2, lettera a), del presente decreto, prioritariamente per affitti di spazi e relative spese di conduzione e adattamento alle esigenze didattiche e per noleggio di strutture temporanee. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 717, della
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, in aggiunta alle misure per l'edilizia scolastica, adottate ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del presente decreto, il Ministero dell'istruzione destina un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore degli enti locali per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse previste dall'articolo 58-octies del
4. Per il personale del comparto scuola restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 502, della
5. A decorrere dall'anno 2020, le quote aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, come annualmente determinate ai sensi dell'articolo 74, comma 1, ultimo periodo, della
6. Nell'ambito dei patti educativi di territorio stipulati ai sensi del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, contenuto nel decreto del Ministro dell'istruzione del 26 giugno 2020, le istituzioni scolastiche singole o in rete possono stipulare protocolli d'intesa con gli enti locali volti a regolamentare il funzionamento delle attività previste nei patti stessi. L'ente locale, nei limiti delle risorse iscritte a legislazione vigente nel proprio bilancio, può affiancare la scuola per gli aspetti organizzativi, di responsabilità e di copertura assicurativa, purchè le attività svolte nelle scuole siano conformi al documento di valutazione dei rischi vigente nell'istituto.
Art. 32-ter (Misure urgenti per garantire la funzionalità amministrativa delle istituzioni scolastiche). - 1. Al fine di garantire la piena operatività delle istituzioni scolastiche, limitatamente all'anno scolastico 2020/2021 e in deroga ai termini previsti dall'articolo 4-bis del
2. Ai fini dell'utilizzo ottimale delle graduatorie del concorso di cui al comma 1, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, i posti di direttore dei servizi generali e amministrativi rimasti vacanti e disponibili, nella singola regione, dopo le operazioni di immissione in ruolo sono destinati alle immissioni in ruolo ai sensi della procedura di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della
3. Nei limiti della quota degli idonei di cui all'articolo 2, comma 6, del
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità di presentazione delle istanze di cui al comma 3 nonchè i termini, le modalità e la procedura per le relative immissioni in ruolo. Resta fermo il vincolo di permanenza previsto dall'articolo 35, comma 5-bis, del
5. Al fine di dare continuità alle procedure concorsuali per direttore dei servizi generali e amministrativi, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il termine di cui al comma 4, sono definiti i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici, che sono presiedute da un dirigente scolastico, un dirigente tecnico o un dirigente amministrativo, e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, ciascuna da superare con un punteggio pari o superiore a 7/10 o equivalente; i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo.
6. La configurazione delle commissioni di cui al comma 5 è altresì adottata per la procedura di cui all'articolo 2, comma 6, del citato
7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All'articolo 33:
al comma 2, al primo periodo, dopo la parola: «università» sono inserite le seguenti: «nonchè le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica» e, all'ultimo periodo, la parola: «2019/2020."» è sostituita dalla seguente: «2019/2020»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 2 della
"8-bis. Sulla base di accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca, le istituzioni di cui all'articolo 1 possono sperimentare, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132, e comunque nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 8 del presente articolo, propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese modalità di composizione e costituzione degli organi di governo, nonchè forme sostenibili di organizzazione dell'attività di ricerca. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti, fermo restando il rispetto del limite massimo delle spese di personale nonchè delle dotazioni organiche previste ai sensi della normativa vigente e delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente".
2-ter. All'articolo 22-bis, comma 2, del
a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni alla data del 24 giugno 2017, ivi compreso il personale con contratti di lavoro flessibile, nonchè per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato di tale personale in servizio alla data di conclusione del processo di statizzazione, che deve concludersi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021, e comunque nei limiti delle predette dotazioni organiche";
b) al quarto periodo, le parole: "contratti a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "contratti di lavoro flessibile".
2-quater. Al fine di consentire alle università di adeguarsi alle previsioni di cui all'articolo 11 della
2-quinquies. Per quanto non diversamente disposto, le disposizioni di cui ai commi 2-ter e 2-quater si applicano esclusivamente all'anno accademico 2020/2021».
Dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:
«Art. 33-bis (Misure urgenti per la definizione delle funzioni e del ruolo degli educatori socio-pedagogici nei presidi socio-sanitari e della salute). - 1. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dall'università e della ricerca, con apposito decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le funzioni proprie degli aspetti socio-educativi, considerato che il tratto specifico del ruolo della figura professionale dell'educatore socio-pedagogico nei presidi socio-sanitari e della salute è la dimensione pedagogica, nelle sue declinazioni sociali, della marginalità, della disabilità e della devianza.
2. Le funzioni dell'educatore socio-pedagogico di cui al comma 1, svolte in collaborazione con altre figure socio-sanitarie e in applicazione dell'articolo 1, comma 2, della
a) individuare, promuovere e sviluppare le potenzialità cognitive, affettive, ludiche e relazionali dei soggetti, a livello individuale e collettivo, nell'ambito di progetti pedagogici elaborati in autonomia professionale o con una equipe in prospettiva interdisciplinare e interprofessionale;
b) contribuire alle strategie pedagogiche per programmare, pianificare, realizzare, gestire, monitorare, verificare e valutare interventi educativi mirati allo sviluppo delle potenzialità di tutti i soggetti per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di sviluppo, autonomia personale e inclusione sociale;
c) progettare, organizzare, realizzare e valutare situazioni e processi educativi e formativi sia in contesti formali, pubblici e privati, sia in contesti informali, finalizzati alla promozione del benessere individuale e sociale, al supporto, all'accompagnamento e all'implementazione del progetto di vita delle persone con fragilità esistenziale, marginalità sociale e povertà materiale ed educativa, durante tutto l'arco della vita;
d) costruire relazioni educative, cura educativa, accoglienza e responsabilità; prevenire situazioni di isolamento, solitudine, stigmatizzazione e marginalizzazione educativa, soprattutto nelle aree territoriali culturalmente e socialmente deprivate».
All'articolo 34:
al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rifinanziamento degli interventi di competenza del Commissario straordinario».
Dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:
«Art. 34-bis (Operazioni di pulizia e di disinfezione dei seggi elettorali). - 1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 39 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del mese di settembre 2020. Al relativo onere, pari a 39 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice di cui al
All'articolo 36:
al comma 1, le parole: «, presso i reparti Genio» sono sostituite dalle seguenti: «presso i reparti del Genio».
All'articolo 37:
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Al fine di sopperire alle particolari esigenze di servizio rilevate nell'ultimo trimestre dell'anno 2017 e nel corso dell'anno 2018, determinate dalla necessità di innalzare i livelli di sicurezza connessi alla custodia dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, per il medesimo periodo non sono dovuti, dagli assegnatari di alloggi collettivi di servizio per il personale del Corpo di polizia penitenziaria di cui all'articolo 12, comma 3, del regolamento di cui al
4-ter. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e delle preminenti esigenze di funzionalità dell'Amministrazione, dal 1° novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il personale del Corpo della guardia di finanza che fruisce di alloggiamento in caserma è esonerato dal pagamento degli oneri accessori dovuti per l'utilizzo degli stessi alloggiamenti.
4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, pari ad euro 2,09 milioni per l'anno 2020 e ad euro 1,89 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
al comma 5, le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi da 1 a 4»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Alla tabella 1a allegata al
5-ter. Alla tabella 1 allegata al
5-quater. Il comma 4 dell'articolo 6-bis del
"4. Il ciclo formativo dell'ufficiale del ruolo normale in servizio permanente di cui al presente articolo è a carattere universitario, per il conseguimento della laurea magistrale in discipline economico-giuridiche, ed è articolato in:
a) un corso di Accademia, di durata biennale, da frequentare nella qualità di allievo ufficiale;
b) un corso di Applicazione, di durata triennale, da frequentare per due anni nel grado di sottotenente e per un anno nel grado di tenente".
5-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 5-quater hanno effetto a decorrere dall'inizio dell'anno accademico 2021/2022».
Dopo l'articolo 37 sono inseriti i seguenti:
«Art. 37-bis (Modifiche alle tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e n. 337). - 1. Alla tabella A allegata al
a) nella colonna relativa alla funzione, alla riga relativa alla qualifica di dirigente superiore, le parole: "dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonchè postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza;" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o di frontiera, nonchè di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza; dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza;";
b) nella colonna relativa alla funzione, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente:
1) le parole: "nonchè a livello regionale o interregionale per la polizia postale e delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "nonchè a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni";
2) dopo le parole: "vice dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni;" sono inserite le seguenti: "vice dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza;";
c) nella colonna relativa alla funzione, alla riga relativa alle qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto:
1) dopo le parole: "dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza" sono inserite le seguenti: "di significativa rilevanza";
2) dopo le parole: "vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato" sono inserite le seguenti: "di significativa rilevanza";
3) le parole: "dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente di sezione o di ufficio equiparato di significativa rilevanza di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza, o dirigente di ufficio speciale di pubblica sicurezza istituito presso le regioni; direttore di sezione investigativa periferica di significativa rilevanza per le attività di contrasto della criminalità organizzata";
4) le parole: "dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di reparto mobile o di reparto speciale" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di significativa rilevanza di reparto mobile o di reparto speciale";
5) le parole: "direttore o vice direttore o direttore di settore di istituto di istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "direttore o vice direttore o direttore di settore di significativa rilevanza di istituto di istruzione";
d) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alla qualifica di sostituto commissario, la parola: "5.720" è sostituita dalla seguente: "5.643";
e) la parola: "gabinetto", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "centro".
2. Alla tabella A allegata al
a) nella parte attinente al Ruolo Ingegneri, nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, le parole: "direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico" sono sostituite dalle seguenti: "direttore/dirigente o vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico"; nella colonna relativa ai posti in organico, le parole: "Posti in organico" sono sostituite dalle seguenti: "Posti di funzione" e, alla riga relativa alle qualifiche di direttore tecnico superiore e di direttore tecnico capo, la parola: "102" è sostituita dalla seguente: "135";
b) nella parte attinente al Ruolo Fisici, nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, le parole: "direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico" sono sostituite dalle seguenti: "direttore/dirigente o vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico" e, nella colonna relativa ai posti di funzione, alla riga relativa alle qualifiche di direttore tecnico superiore e di direttore tecnico capo, le parole: "100 (120)" sono sostituite dalle seguenti: "115 (135)".
3. All'articolo 2, comma 2, quinto periodo, del
Art. 37-ter (Proroga dei termini di disposizioni per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del
a) alla voce n. 8, le parole: ", comma 1," sono soppresse;
b) dopo la voce n. 16 sono inserite le seguenti:
"16-bis. Articolo 73-bis del
16-ter. Articolo 87, commi 6, 7 e 8, del
16-quater. Articolo 83 del
2. Le disposizioni del comma 1 sono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
Art. 37-quater (Modifiche all'articolo 103 del
a) al comma 23, primo periodo, le parole: "30.000.000 di euro per il 2020" sono sostituite dalle seguenti: "24.615.384 euro per il 2020 e di 5.384.616 euro per il 2021";
b) al comma 25, primo periodo:
1) le parole: "di euro 24.234.834, per l'anno 2020, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale della Polizia di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 24.234.635 per l'anno 2020 per prestazioni di lavoro straordinario eccedente rispetto al monte ore previsto per il personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121, in servizio presso l'ufficio immigrazione delle questure e presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno";
2) le parole: "di euro 30.000.000, per l'anno 2020," sono sostituite alle seguenti: "di euro 24.615.384 per l'anno 2020 e di euro 5.384.616 per l'anno 2021,";
3) le parole: "di euro 4.480.980, per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 2.389.856 per l'anno 2020 e di euro 2.091.124 per l'anno 2021" e dopo le parole: "mediazione culturale" sono inserite le seguenti: ", anche mediante apposite convenzioni con organizzazioni di diritto internazionale operanti in ambito migratorio".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 7.475.740 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
Art. 37-quinquies (Misure in materia di requisiti per l'approvazione della nomina a guardia particolare giurata). - 1. All'articolo 138, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
2. Al fine di assicurare il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti interessati, i decreti di approvazione di cui all'articolo 138 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
Art. 37-sexies (Modifiche alla
a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il CNSAS provvede in particolare, nell'ambito delle competenze attribuite al CAI dalla
b) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale, con il Sistema dell'emergenza e urgenza sanitaria, con i servizi di elisoccorso e con le centrali del numero unico di emergenza 112";
c) all'articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";
d) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Attività del CNSAS). - 1.Ai fini della presente legge, l'attività dei membri del CNSAS si considera prestata prevalentemente in modo volontario e senza fine di lucro.
2. In ragione delle responsabilità direttamente connesse con l'assolvimento dei compiti di soccorso, prevenzione e vigilanza posti in capo al CNSAS dagli articoli 1 e 2 della presente legge, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, del codice del Terzo settore, di cui al
e) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
«i-bis) tecnico di centrale operativa;
i-ter) coordinatore di operazioni di ricerca;
i-quater) tecnico di ricerca;
i-quinquies) tecnico di soccorso in pista;
i-sexies) tecnico disostruttore;
i-septies) tecnico speleosubacqueo;
i-octies) pilota di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto»;
f) dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:
«Art. 8-bis (Contributo integrativo). - 1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 è autorizzato un contributo integrativo annuo di euro 750.000 in favore del CNSAS in conseguenza dell'aumento degli oneri assicurativi e per l'effettuazione della sorveglianza e del controllo sanitario nei confronti dei membri del Corpo stesso".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 750.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Nel capo IV, dopo l'articolo 38 è aggiunto il seguente:
«Art. 38-bis (Modifiche all'articolo 105-quater del
a) al comma 1, al primo periodo, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2020" e il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
"2.Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono tetto di spesa massimo, è istituito un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, nonchè a soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.
2-bis. I centri di cui al comma 2 svolgono la loro attività garantendo l'anonimato delle vittime e possono essere gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata, nonchè da associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al medesimo comma. I centri operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al comma 2, ivi compresa l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale dei medesimi.
2-ter. Le modalità di attuazione del comma 2, incluso il programma ivi previsto, sono definite con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
All'articolo 39:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al
al comma 2, quarto periodo, le parole: «Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta e province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome».
All'articolo 41:
al comma 1, lettera c), capoverso 2-octies, lettera b), le parole: «a valere delle giacenze» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle giacenze».
Dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:
«Art. 41-bis (Modifiche alla
a) le parole: "con priorità" sono sostituite dalla seguente: "esclusivamente";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa presenta una relazione scritta al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ogni anno, nella quale si indicano, tra l'altro, le percentuali delle garanzie concesse alle categorie alle quali è riconosciuta priorità, sul totale delle risorse del Fondo di cui alla presente lettera, e che illustra l'avvenuta attività di verifica approfondita sull'applicazione dei tassi, da parte degli istituti di credito, nei confronti dei beneficiari prioritari e non prioritari del finanziamento"».
All'articolo 42:
al comma 2, le parole: «Ministero dell'economia e finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze»;
al comma 3, nella tabella, alla terza colonna, le parole: «a valere del Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sul Fondo», alla quarta colonna, le parole: «a valere delle quote» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle quote» e, alla quinta colonna, la parola: «Concoro» è sostituita dalla seguente: «Concorso»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sospensione della quota capitale dei prestiti concessi alle autonomie speciali».
Dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:
«Art. 42-bis (Sospensione dei versamenti tributari e contributivi, nonchè interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricolo e della pesca, per Lampedusa e Linosa, e risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori). - 1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa, i versamenti dei tributi nonchè dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020, sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data. Resta ferma la facoltà di avvalersi, per il 50 per cento dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del
2. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, al fine di consentire il pieno rilancio dell'attività turistica ed alberghiera, alle imprese del settore turistico, agricole e della pesca con domicilio fiscale nel comune di Lampedusa e Linosa possono essere concesse le agevolazioni di cui all'articolo 9, comma 1, del
3. I criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 2 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3 è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. In caso di errata applicazione delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 24 del
6. All'articolo 38, comma 1-quinquies, del
7. All'articolo 54, comma 1, lettera a-bis), del
8. Al fine di fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma che costituisce tetto di spesa massimo, è autorizzato per l'anno 2020 un contributo di 375.000 euro per ciascuno dei comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana e Augusta. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di gestione delle risorse di cui al primo periodo, nonchè le modalità di monitoraggio della spesa.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
All'articolo 44:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Ciascuna regione e provincia autonoma è autorizzata all'attivazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al comma 1, nei limiti del 50 per cento delle risorse ad essa attribuibili applicando alla spesa di 300 milioni autorizzata dal medesimo comma 1 le stesse percentuali di ripartizione previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato in attuazione dell'articolo 200, comma 2, del
Dopo l'articolo 44 sono inseriti i seguenti:
«Art. 44-bis (Modifiche all'articolo 214 del
a) al comma 4, le parole: "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";
b) al comma 5, dopo le parole: "imprese beneficiarie" sono inserite le seguenti: ", a compensazione degli effetti economici rendicontati ai sensi del comma 4,";
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Le eventuali risorse residue di cui al comma 3, non assegnate con il decreto di cui al comma 5, sono destinate alle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza da COVID-19 registrati a partire dal 1° agosto 2020 e al 31 dicembre 2020. A tale fine, le imprese di cui al periodo precedente procedono a rendicontare entro il 15 marzo 2021 gli effetti economici subiti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 secondo le stesse modalità definite con il decreto di cui al comma 4. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2021";
d) al comma 6, le parole: "del comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 5 e 5-bis".
Art. 44-ter (Ulteriori risorse per prestazioni di lavoro straordinario di personale delle Forze armate). - 1. Al fine di sostenere la prosecuzione, da parte del contingente delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 6.330.298 per il pagamento delle connesse prestazioni di lavoro straordinario.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 6.330.298 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
All'articolo 45:
al comma 1, lettera c), capoverso b-bis), le parole: «inerenti la» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti alla»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 1 della
a) al comma 1079, primo periodo, le parole: "cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi" sono sostituite dalle seguenti: "finanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi ed esecutivi";
b) al comma 1080, la parola: "cofinanziamento", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "finanziamento".
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis entrano in vigore il 1° gennaio 2021».
Dopo l'articolo 46 sono inseriti i seguenti:
«Art. 46-bis (Misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi). - 1. Al fine di adottare, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, misure per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici calamitosi del 22 e del 23 agosto 2020 che hanno colpito il territorio delle province di Verona, Vicenza e Padova, presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo con stanziamento di 7 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, con decreto del Ministero dell'interno, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 46-ter (Rifinanziamento del "Fondo demolizioni"). - 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Dopo l'articolo 48 sono inseriti i seguenti:
«Art. 48-bis (Servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni). - 1. Per l'anno scolastico 2020/2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, anche in forma associata, nonchè per l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato dai comuni e dalle unioni di comuni, fermi restando la sostenibilità finanziaria della stessa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio degli enti asseverato dai revisori dei conti, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del
Art. 48-ter (Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni). - 1. La misura degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni di cui all'articolo 28 del
All'articolo 49:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disposti il riparto e l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, sulla base di criteri analoghi a quelli indicati all'articolo 1, comma 1077, della
All'articolo 50:
al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: «entro novanta giorni dalla data di pubblicazione» sono inserite le seguenti: «nella Gazzetta Ufficiale»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 222-bis, comma 1, del
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
alla rubrica, le parole: «Aggiornamento termini risorse» sono sostituite dalle seguenti: «Aggiornamento dei termini per l'assegnazione delle risorse».
All'articolo 51:
al comma 1, lettera c), capoverso 14-quater, le parole: «decreto legge 30 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 30 dicembre 2019»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Per l'anno 2020 il termine di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato al 15 novembre 2020; conseguentemente, il termine di cui al comma 34 dello stesso articolo 1 è prorogato, per l'anno 2020, al 15 dicembre 2020.
1-ter. Al fine di contenere l'inquinamento e il dissesto idrogeologico, fino al 31 dicembre 2020, l'aliquota dell'imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli, di cui all'articolo 1, comma 1, terzo capoverso, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
1-quater. Nei casi di cui al comma 1-ter, l'imposta può essere inferiore a 1.000 euro.
1-quinquies. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di cui al comma 1-ter, la dichiarazione di destinazione del terreno all'imboschimento deve essere resa dall'acquirente nell'atto di acquisto. L'acquirente deve altresì dichiarare l'impegno a mantenere tale destinazione d'uso per un periodo non inferiore a trenta anni e a procedere alla piantumazione entro dodici mesi dall'acquisto, con una densità non inferiore a 250 alberi per ettaro. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, sono dovute le imposte nella misura ordinaria, nonchè una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte.
1-sexies. In caso di successivo trasferimento a titolo gratuito della proprietà dei terreni di cui ai commi da 1-ter a 1-quinquies, il vincolo di destinazione d'uso di cui al comma 1-quinquies decade dopo trenta anni dalla data dell'atto traslativo a titolo oneroso per il quale è stata applicata l'aliquota ridotta di cui al comma 1-ter.
1-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1-ter a 1-sexies, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Al comma 4 dell'articolo 7-quinquies del
3-ter. Alla tabella 3, alla tabella 5-bis e alla tabella 6-bis dell'allegato 4 al
3-quater. All'articolo 119 del
"1-bis. Ai fini del presente articolo, per "accesso autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva".
3-quinquies. All'articolo 119 del
"13-ter. Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all'articolo 9-bis del testo unico di cui al
3-sexies. In via sperimentale, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per le bottiglie in polietilentereftalato di cui all'articolo 13-ter, comma 1, del decreto del Ministro per la sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, non trova applicazione la percentuale minima di polietilentereftalato vergine prevista dal comma 2 del medesimo articolo 13-ter. Restano ferme, per le predette bottiglie, le altre condizioni e prescrizioni previste dal citato articolo 13-ter.
3-septies. Il Ministero della salute provvede a modificare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il citato decreto 21 marzo 1973, adeguandolo alle disposizioni di cui al comma 3-sexies.
3-octies. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
3-novies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 3-sexies a 3-octies, valutati in 9,5 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e pari a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, per gli anni 2021 e 2023 e mediante utilizzo delle maggiori entrate derivante dai commi 3-sexies e 3-septies per l'anno 2022.
3-decies. All'articolo 10 del
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1 sono assoggettate alla procedura abilitativa semplificata stabilita dall'articolo 6 del
b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
"7-bis. L'applicazione del comma 7 è estesa alle piccole utilizzazioni locali di cui al comma 4-bis".
3-undecies. Fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e al fine di intervenire sulla contrazione del ciclo economico in conseguenza dell'epidemia da COVID-19 stimolando l'economia locale, fino alla data del 31 dicembre 2021 gli enti di gestione delle aree protette possono adottare misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 590 a 593, della
All'articolo 53:
al comma 1, le parole: "e la relativa capacità fiscale" sono sostituite dalle seguenti: "e la cui capacità fiscale";
al comma 3, ultimo periodo, le parole: «che vi abbiano già beneficiato» sono sostituite dalle seguenti: «che ne abbiano già beneficiato»;
al comma 9, secondo periodo, le parole: «nonchè agli altri commissari» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè dagli altri commissari»;
dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, agli enti locali strutturalmente deficitari di cui all'articolo 242 del testo unico di cui al
All'articolo 54:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 107 del
"8. Il termine di cui all'articolo 264, comma 2, del
All'articolo 57:
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ultimo periodo, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonchè per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del
al comma 3, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2020», dopo le parole: «del sisma del 2009» sono inserite le seguenti: «, del sisma del 2012» e dopo le parole: «del sisma del 2016,» sono inserite le seguenti: «nonchè gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse destinate alle proroghe dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso le strutture e le amministrazioni di cui al comma 3;
c) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, per 10 milioni di euro annui mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
3-ter. All'articolo 50, comma 3, alinea, del
3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-ter, pari a euro 78.500 per l'anno 2020 e a euro 470.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
3-quinquies. All'articolo 50 del
"9-quater. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione, il Commissario straordinario può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, destinare ulteriori unità di personale per gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e la struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui al comma 3, lettere b) e c), nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, già finalizzate a spese di personale e non utilizzate. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
3-sexies. Qualora, per far fronte alla ripresa delle attività scolastiche, nell'esecuzione dei contratti in essere di appalto o concessione aventi ad oggetto il trasporto scolastico, siano affidati servizi aggiuntivi di trasporto scolastico ai sensi dell'articolo 106 e dell'articolo 175 del
3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del
3-octies. Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico e privato ed alle attività economiche e produttive, relativamente agli eccezionali eventi meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio 2017 hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al
al comma 4, capoverso 5, secondo periodo, le parole: «ai sensi dell'art. 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 2»;
al comma 7, primo periodo, le parole: «relative contabilità speciale» sono sostituite dalle seguenti: «relative contabilità speciali»;
al comma 13, lettera b), al primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2021» il segno di interpunzione: «.» è soppresso e, al secondo periodo, le parole: «le contabilità speciali» sono sostituite dalle seguenti:«le risorse delle contabilità speciali»;
al comma 14, secondo periodo, le parole: «le contabilità speciali» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse delle contabilità speciali»;
al comma 15, secondo periodo, le parole: «sono comunque escluse» sono sostituite dalle seguenti: «sono comunque esclusi»;
al comma 17, primo periodo, le parole: «dall'articolo 9-vicies quater del
dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:
«18-bis. All'articolo 43 del
"5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, nel 2019 e nel 2020, limitatamente agli skilift siti nel territorio delle regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2021, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali"».
Nel capo V, dopo l'articolo 57 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 57-bis (Modifiche all'articolo 119 del
a) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: "1-ter. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione";
b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
"4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,3 milioni di euro per l'anno 2020, 5,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 4,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede, quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 4,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 57-ter (Modifica all'articolo 22 del
"4-ter. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici speciali, istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 2, del
Art. 57-quater (Conferenza di servizi permanente per la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009). - 1. Al fine di accelerare il completamento della ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009, la decisione in ordine agli atti di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche è affidata a un organo unico denominato "Conferenza di servizi permanente". La Conferenza è deputata ad esprimersi su interventi i cui lavori sono di importo pari o superiore a 1 milione di euro.
2. La Conferenza di servizi permanente è presieduta dal provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, in qualità di rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o da un suo delegato, ed è altresì costituita dei seguenti componenti:
a) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
c) un rappresentante unico delle amministrazioni statali diverse da quelle di cui alle lettere a) e b);
d) un rappresentante unico della regione Abruzzo e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione;
e) un rappresentante dell'Ente parco territorialmente competente;
f) un rappresentante unico della provincia e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima provincia territorialmente competente;
g) un rappresentante unico del comune e di tutte le amministrazioni riconducibili al medesimo comune territorialmente competente;
h) un rappresentante dell'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente.
3. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvedono a designare, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il proprio rappresentante in seno alla Conferenza di servizi permanente, individuandone altresì il sostituto in caso di impedimento.
4. Al rappresentante unico di cui alla lettera c) del comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della
5. La regione Abruzzo provvede, entro il medesimo termine previsto dal comma 3, alla designazione del rappresentante unico di cui alla lettera d) del comma 2. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli Enti parco, le province e i comuni territorialmente competenti provvedono alla designazione del proprio rappresentante entro cinque giorni dal ricevimento della convocazione della Conferenza di servizi permanente.
6. Ciascuna amministrazione o ente sono rappresentati da un unico soggetto abilitato a esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della Conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.
7. Resta salva la possibilità di invitare alle riunioni della Conferenza di servizi permanente tutti i soggetti interessati e, per le singole amministrazioni dello Stato, rappresentate nei modi e nelle forme di cui al comma 2, lettera c), di intervenire a dette riunioni esclusivamente in funzione di supporto.
8. Al fine di accelerare il completamento dell'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nell'aprile 2009, la Conferenza di servizi permanente opera esclusivamente secondo le modalità previste dall'articolo 14-ter della
9. La partecipazione alla Conferenza di servizi permanente è obbligatoria e la stessa è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti; l'assenza di un'amministrazione non impedisce la conclusione del relativo procedimento e l'adozione del provvedimento conclusivo. La Conferenza di servizi permanente si riunisce, di regola, con cadenza mensile, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni di volta in volta interessate.
10. Il provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna provvede, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione afferente alle attività descritte al comma 1, a comunicare, secondo le modalità previste dall'articolo 47 del codice di cui al
a) l'oggetto della determinazione da assumere, inviando i relativi documenti o le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a dieci giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della
c) la data della prima riunione della Conferenza di servizi permanente che non può essere fissata prima di tre giorni della scadenza del termine previsto dalla lettera b).
11. I lavori della Conferenza si concludono non oltre quindici giorni a decorrere dalla data della riunione di cui alla lettera c) del comma 10. Qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute, il termine previsto dal precedente periodo non può superare i trenta giorni. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale del procedimento.
12. Ai componenti della Conferenza di servizi permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle attività di supporto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente».
All'articolo 58:
al comma 2, le parole: «codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20» sono sostituite dalle seguenti: «codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.10.12, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00»;
i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
«7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche tramite l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), effettua verifiche a campione sui beneficiari del contributo con le modalità da determinare con il decreto di cui al comma 10 e comunica, ai fini dell'eventuale recupero, gli esiti di tale verifica all'ufficio che ha erogato i contributi.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'indebita percezione del contributo, oltre a comportare il recupero dello stesso, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'ammontare di cui al secondo comma dell'articolo 316-ter del codice penale è elevato a 8.000 euro. Non si applica l'articolo 1, comma 3, del
8-bis. All'articolo 78, comma 3-bis, del
8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
8-quater. All'articolo 1, comma 669, della
Dopo l'articolo 58 sono inseriti i seguenti:
«Art. 58-bis (Fondo per la promozione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma). - 1. Al fine di sostenere, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce tetto di spesa massimo, interventi di promozione della commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, come definiti ai sensi dell'articolo 2 della
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di accesso e di ripartizione del fondo di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
.
Art. 58-ter (Disposizioni urgenti in materia di apicoltura). - 1. Alla
a) all'articolo l, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, provvedono alle finalità della presente legge";
b) all'articolo 4, comma 1, dopo la parola: "fioritura" sono inserite le seguenti: "o in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero";
c) all'articolo 7, comma 2, la lettera a) è abrogata.
2. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del
Art 58-quater (Misure a favore del settore vitivinicolo). - 1. Al
a) all'articolo 222, comma 2, dopo le parole: "vitivinicole" sono inserite le seguenti: ", anche associate ai codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20,";
b) all'articolo 223, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione dell'intervento di riduzione volontaria della produzione di uve, di cui al comma 1, pari a 61,34 milioni di euro per l'anno 2020, cui si aggiungono le ulteriori economie quantificate all'esito dell'istruttoria in corso, sono destinate, nel limite di 51,8 milioni di euro per l'anno 2020, al finanziamento della misura dell'esonero contributivo di cui all'articolo 222, comma 2. Le ulteriori risorse rivenienti dalle economie residue di cui al primo periodo, attualmente pari a 9,54 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinate al finanziamento di misure di sostegno a vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, in linea con la comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" del 19 marzo 2020, e successive modificazioni.
1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le misure da attuare, le relative procedure attuative e i criteri per l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese vitivinicole interessate dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, ultimo periodo"».
All'articolo 59:
al comma 4, le parole: «L'ammontare del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo» e le parole: «non inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «per un ammontare non inferiore».
All'articolo 60:
dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, anche in deroga all'articolo 2426, primo comma, numero 2), del codice civile, non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
7-ter. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 7-bis destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.
7-quater. La nota integrativa dà conto delle ragioni della deroga, nonchè dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
7-quinquies. Per i soggetti di cui al comma 7-bis, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
7-sexies. I soggetti che non hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 25, comma 4, terzo periodo, del
7-septies. Per le finalità di cui al comma 7-sexies, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per l'anno 2020, un apposito fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della
Dopo l'articolo 60 è inserito il seguente:
«Art. 60-bis (Ridefinizione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ricevuti dalle imprese per attività di ricerca e sviluppo). - 1. In relazione ai finanziamenti nella forma di credito agevolato, già concessi dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'articolo 5 del
2. Il nuovo piano di ammortamento prevede il pagamento integrale delle somme residue a titolo di capitale e di interessi previsti dal piano originario di ammortamento, a titolo di interessi di mora e sanzionatori, nonchè a titolo di sanzioni di cui all'articolo 9, comma 2, del
3. L'accesso al beneficio di cui al presente articolo è riservato alle imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) non aver distribuito utili di esercizio dall'anno in cui si è verificata la prima morosità nel pagamento dei ratei di rimborso e fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente articolo;
b) aver regolarmente approvato e depositato presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura i bilanci di esercizio dal momento in cui si è verificata la prima morosità nel pagamento dei ratei di rimborso e fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente articolo;
c) aver validamente concluso il progetto ammesso a finanziamento e aver superato positivamente l'istruttoria di valutazione del progetto e della sua effettiva realizzazione da parte del Ministero o dell'ente convenzionato incaricato di eseguire le verifiche tecnico-contabili, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 3, ad esclusione di quelli previsti dalla lettera c), è attestata dall'istante con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al
5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità attuative per l'accesso al piano di ammortamento di cui al comma 1, nonchè i termini massimi per la presentazione della relativa richiesta, prevedendone l'applicazione anche alle iniziative nei cui confronti sia stata già adottata la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purchè il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o non vi siano contenziosi relativi a pregresse e reiterate morosità.
6. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, è sospesa l'efficacia del provvedimento di revoca già adottato, purchè il relativo credito non sia già stato iscritto a ruolo.
7. Restano escluse dai benefici di cui al presente articolo le società che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino in una delle condizioni previste dal
All'articolo 61:
al comma 1, le parole: «entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2020»;
al comma 6, lettera b), alinea, le parole: «è sostituta» sono sostituite dalle seguenti: «è sostituita».
Dopo l'articolo 61 è inserito il seguente:
«Art. 61-bis (Semplificazione burocratico-amministrativa per l'avvio di nuove imprese da parte di giovani al di sotto dei 30 anni di età). - 1. Al fine di promuovere l'autoimprenditorialità dei giovani al di sotto dei 30 anni di età, lo Stato sostiene l'avvio di imprese, in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni, di tutti i soggetti che intendono avviare un'attività d'impresa, di lavoro autonomo o professionale.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le misure di attuazione del comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
All'articolo 62:
al primo capoverso è premessa la seguente numerazione: «1.».
All'articolo 63:
al comma 1, capoverso 9-bis, dopo le parole: «interventi di cui al presente articolo» sono inserite le seguenti: «e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonchè l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121,»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 66 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al
a) al terzo comma, dopo le parole: "e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione" sono inserite le seguenti: "o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa";
b) dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:
"Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione"».
Dopo l'articolo 63 è inserito il seguente:
«Art. 63-bis (Disposizioni urgenti in materia condominiale. Differimento del termine per adeguamenti antincendio). - 1. Il termine di cui al numero 10) dell'articolo 1130 del codice civile è sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020.
2. È rinviato di sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti per il 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto del Ministro dell'interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019».
All'articolo 64:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire l'accesso al credito per far fronte alle esigenze di liquidità dei professionisti nella fase della ripartenza del Paese, all'articolo 13, comma 1, lettera m), del
1-ter. Sono ammissibili alle misure di cui all'articolo 1 del
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le garanzie di cui all'articolo 13 del
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Il decreto di cui al comma 1-quater dell'articolo 181 del
Dopo l'articolo 64 è inserito il seguente:
«Art. 64-bis (Calcolo della dimensione aziendale per l'accesso al Fondo di garanzia per le PMI). - 1. All'articolo 13, comma 1, lettera b), del
All'articolo 65:
al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «del citato articolo» è inserita la seguente: «56» e le parole: «dall'articolo 56» sono sostituite dalle seguenti: «dal medesimo articolo 56»;
al comma 3, dopo le parole: «decorre dal termine» sono inserite le seguenti: «di scadenza».
All'articolo 69:
al comma 1, capoverso 2-septies, al secondo periodo, le parole: «dallo scioglimento o dalla cessazione predetta» sono sostituite dalle seguenti: «dallo scioglimento o dalla cessazione predetti» e, al terzo periodo, le parole: «comma 2-sexsies» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-sexies»;
al comma 3, al primo periodo, la parola: «logistico» è sostituita dalla seguente: «logistiche» e, all'ultimo periodo, la parola: «incluse» è sostituita dalla seguente: «inclusi».
All'articolo 71:
al comma 2, le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferme restando».
All'articolo 72:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. I buoni postali fruttiferi il cui termine di prescrizione cade durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e prorogato con successiva delibera del 29 luglio 2020 sono esigibili entro il 15 dicembre 2020.
1-ter. All'articolo 44-bis del
a) al comma 1:
1) all'alinea, primo periodo, le parole: "fruito tramite" sono sostituite dalle seguenti: "trasformato in";
2) all'alinea, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "In caso di crediti acquistati da società con le quali non sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o che non sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, per valore nominale si intende il valore di acquisto del credito";
3) all'alinea, le parole: "data di efficacia", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "data di efficacia giuridica";
4) alle lettere a) e b), la parola: "trasformabili" è sostituita dalla seguente: "trasformate";
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. In caso di opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
1-ter. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
1-quater. In caso di cessione dei crediti di cui al comma 1 effettuata da società di persone, rilevano le perdite fiscali e le eccedenze del rendimento nozionale attribuite ai soci e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al valore dei crediti ceduti dalla società nella medesima proporzione di attribuzione di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
c) al comma 2, le parole: "Essi possono essere utilizzati" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione essi possono essere utilizzati";
d) al comma 3:
1) al secondo periodo, dopo le parole: "deve essere esercitata" sono inserite le seguenti: "tramite la comunicazione di cui al punto 1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 luglio 2016";
2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del
e) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate una sola volta con riferimento alla cessione dei medesimi crediti"»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di buoni postali fruttiferi».
Dopo l'articolo 72 è inserito il seguente:
«Art. 72-bis (Operazioni effettuate dal gruppo IVA e nei confronti di esso). - 1. All'articolo 70-quinquies del
"3-bis. Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, si applica, alle condizioni di cui al comma 3-ter, il regime disciplinato dal secondo comma dell'articolo 10, laddove il committente delle prestazioni sia un consorziato che partecipa al gruppo IVA.
3-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 3-bis, la verifica della condizione prevista dall'articolo 10, secondo comma, ai sensi della quale, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, è effettuata sulla base della percentuale determinata:
a) in capo al consorziato, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento;
b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validità dell'opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento".
2. La previsione di cui al comma 1 si qualifica come disposizione di interpretazione autentica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
All'articolo 73:
al comma 1, lettera b), capoverso 289, dopo le parole: «sentito il Garante per la protezione dei dati personali,» sono inserite le seguenti: «entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
al comma 1, lettera c), capoverso 289-ter, le parole da: «Il Ministero» fino a «nonchè» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell'economia e delle finanze affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa le attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi di cui ai commi 288 e 289 nonchè»;
al comma 2, dopo la parola: «milioni», ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: «di euro» e, al secondo periodo, le parole: «e di 1.750» sono sostituite dalle seguenti: «e a 1.750».
Dopo l'articolo 74 è inserito il seguente:
«Art. 74-bis (Modifica al comma 1031 dell'articolo 1 della
"b-bis) in via sperimentale, a chi omologa in Italia entro il 31 dicembre 2021 un veicolo attraverso l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219, è riconosciuto un contributo pari al 60 per cento del costo di riqualificazione fino ad un massimo di euro 3.500, oltre a un contributo pari al 60 per cento delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro automobilistisco (PRA), all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione".
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono adottate modalità semplificate al fine di velocizzare e rendere prioritarie le procedure di omologazione di cui al comma 1, anche prevedendo il coinvolgimento delle officine autorizzate alla revisione dei veicoli.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1041, della
All'articolo 75:
al comma 4, lettera c), numero 3), le parole: «del
All'articolo 77:
al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:
«0a) all'articolo 28, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti"»;
al comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) all'articolo 28, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le imprese turistico-ricettive, il credito d'imposta spetta fino al 31 dicembre 2020"»;
b-ter) all'articolo 176, comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) il pagamento del servizio può essere corrisposto con l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, nonchè di agenzie di viaggio e tour operator"»;
al comma 2, dopo le parole: «Per le imprese del comparto turistico» sono inserite le seguenti: «, come individuate dall'articolo 61, comma 2, lettere a), l), m) e r), del
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del
2-ter. All'articolo 20, comma 11, del
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 114, comma 4, per un ammontare pari a 39,1 milioni di euro per l'anno 2020».
All'articolo 78:
al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all'articolo 177 del
al comma 2, le parole: «dei limiti e delle condizioni previste» sono sostituite dalle seguenti: «dei limiti e delle condizioni previsti».
Dopo l'articolo 78 è inserito il seguente:
«Art. 78-bis (Interpretazione autentica in materia di IMU). - 1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo la corretta applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU), l'articolo 1, comma 705, della
2. L'articolo 9, comma 1, del
3. Le disposizioni in materia di imposta municipale propria si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All'articolo 79:
al comma 4, dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,».
All'articolo 80:
al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La restante quota del contributo, comunque non inferiore a quello riconosciuto per l'anno 2019, è erogata entro il 28 febbraio 2021" e, al secondo periodo, le parole: "le modalità per l'erogazione della restante quota" e la parola: "nonchè," sono soppresse»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 90, comma 1, del
al comma 4, secondo periodo, le parole: «sono aggiunte la seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inserite le seguenti»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Al fine di incentivare il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese di produzione musicale per le spese sostenute per la produzione, distribuzione e sponsorizzazione delle opere, previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 7 del
a) al comma 1, le parole: "per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021";
b) il comma 2 è abrogato;
c) alla rubrica, le parole: "di giovani artisti e compositori emergenti" sono soppresse.
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Dopo l'articolo 80 è inserito il seguente:
«Art. 80-bis (Fondo per la tutela, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico). - 1. È istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e le condizioni di funzionamento del fondo, nonchè i soggetti destinatari e le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
3. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni».
All'articolo 81:
al comma 1:
al primo periodo, dopo la parola: «olimpiche» sono inserite le seguenti: «e paralimpiche», le parole: «iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici» sono sostituite dalle seguenti: «iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici» e dopo le parole: «nel limite massimo complessivo» le parole: «di spesa» sono soppresse;
al secondo periodo, le parole: «al credito di imposta astrattamente spettante» sono sostituite dalle seguenti: «al credito d'imposta spettante»;
l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Sono esclusi dalla disposizione di cui al presente articolo gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla
al comma 4, le parole: «almeno pari a 200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «almeno pari a 150.000 euro».
All'articolo 83:
al comma 1, le parole da: «di cui alla legge 27 dicembre 2019» fino a: «2020-2022",» sono soppresse.
All'articolo 84:
al comma 2, le parole: ai sensi del Regolamento CE n. 881/92» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del
All'articolo 86:
al comma 1, lettera a), le parole: «non soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «non soggette»;
al comma 1, lettera b), le parole: «sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «è destinata».
All'articolo 87:
al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, all'ultimo periodo, le parole: «Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione europea"».
All'articolo 88:
al comma 2, le parole: «e del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «e con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Decontribuzione per le imprese esercenti attività di cabotaggio e crocieristiche».
All'articolo 89:
al comma 4, dopo le parole: «50 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».
Dopo l'articolo 89 è inserito il seguente:
«Art. 89-bis (Collegamenti ferroviari via mare tra la Sicilia e la penisola). - 1. All'articolo 47 del
"11-bis. Al fine di migliorare la flessibilità dei collegamenti ferroviari dei passeggeri tra la Sicilia e la penisola, il servizio di collegamento ferroviario via mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138 T del 31 ottobre 2000 può essere effettuato anche attraverso l'impiego di mezzi navali veloci il cui modello di esercizio sia correlato al servizio di trasporto ferroviario da e per la Sicilia, in particolare nelle tratte di andata e ritorno, Messina-Villa San Giovanni e Messina-Reggio Calabria, da attuare nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente destinate al Contratto di programma-parte servizi tra lo Stato e la società Rete ferroviaria italiana Spa e fermi restando i servizi ivi stabiliti"».
All'articolo 90:
al comma 1, alinea, le parole: «convertito con» sono sostituite dalla seguente: «convertito»;
al comma 1, lettera b), capoverso 2, all'alinea, le parole: «data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «data di entrata in vigore della presente disposizione» e, alla lettera b), la parola: «rilasciata» è sostituita dalla seguente: «rilasciate».
All'articolo 91:
al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione: «.»;
al comma 7, le parole: «dell'artico 114» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 114».
All'articolo 92:
al comma 2, lettera a), le parole: «nonchè 3,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè di 3,5 milioni di euro»;
al comma 3, le parole: «e a 3,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e a euro 3,5 milioni».
All'articolo 93:
al comma 1, alinea, dopo le parole: «n. 34,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla
al comma 1, alla lettera a) sono premesse le seguenti:
«0a) al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro previsto dal primo periodo ed a valere sulle risorse di cui al medesimo periodo, l'Autorità di sistema portuale o l'Autorità portuale può altresì riconoscere in favore di imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della
0b) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le risorse di cui al primo periodo possono essere altresì utilizzate per compensare gli ormeggiatori della mancata riscossione, ascrivibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei corrispettivi relativi ai servizi effettuati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 15 ottobre 2020, nonchè per le minori entrate derivanti dalla riduzione delle tariffe applicabili, ai sensi dell'articolo 212 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al
al comma 2, le parole: «il primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «, il primo comma»;
al comma 3, le parole: «n. 18,"» sono sostituite dalle seguenti: «, n. 18,», le parole: «fino alla fine del periodo» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla fine del comma» e dopo le parole: «della citata» è inserita la seguente: «legge»;
al comma 4, le parole: «si applica decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «si applica a decorrere»;
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. All'articolo 1 della
a) al comma 579, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In deroga all'articolo 1, comma 745, della
b) al comma 582, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Entro il 30 giugno 2021, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede al ristoro delle minori entrate da erogare ai comuni interessati per gli anni 2020 e successivi, tenuto conto anche di quanto già attribuito con il decreto di cui al primo periodo, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro, sulla base dei dati comunicati, entro il 30 aprile 2021, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2020 ai sensi del comma 579 e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020. Entro il 31 ottobre 2022, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati ai sensi dei periodi precedenti, a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 15 settembre 2022, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580, nonchè quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019, e le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2020 ai sensi del comma 579, nonchè quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020"».
All'articolo 94:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 13-bis, comma 4, del
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza stradale e il deflusso ordinato dei veicoli provenienti dall'autostrada A8 Milano-Laghi verso il centro urbano della città di Varese, è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 in favore del comune di Varese, da destinare alla realizzazione di nuova viabilità nell'area di intersezione tra la strada statale 707, di servizio all'accesso e all'uscita dalla predetta autostrada, e le strade di accesso al centro urbano.
1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
1-quater. Al fine di migliorare la sicurezza della circolazione nel comune di Cinisello Balsamo, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 per la realizzazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica del sottopasso in via Fulvio Testi. Agli oneri recati dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
All'articolo 95:
le parole: «Autorità per la laguna di Venezia», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Autorità per la Laguna di Venezia»;
al comma 2:
all'alinea, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le funzioni dell'Autorità sono esercitate compatibilmente con i principi e i criteri relativi al buono stato ecologico delle acque di cui al
alla lettera a), le parole: «nel rispetto del piano generale degli interventi di cui all'articolo 4,
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) assicura l'attuazione delle misure contenute nei piani di gestione delle acque e nei piani di gestione del rischio di alluvioni - stralci del piano di bacino - redatti dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e relativi all'unità idrografica della Laguna di Venezia, bacino scolante e mare antistante»;
alla lettera m), le parole: «nonchè alla riscossione» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè la riscossione»;
alla lettera p) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè dei rii e canali interni al centro storico di Venezia e della Giudecca, del Lido, di Murano e di Burano e del Canal Vena a Chioggia»;
alla lettera r), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, avvalendosi anche del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla
al comma 5, al secondo periodo, dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,» e, all'ultimo periodo, le parole: «Ministro dell'economia delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze»;
al comma 7, primo periodo, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «sette» e le parole: «e del Presidente della Giunta Regionale del Veneto» sono sostituite dalle seguenti: «, del Presidente della Giunta regionale del Veneto e del Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali»;
al comma 8, ultimo periodo, le parole: «Ministro dell'economia delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze»;
al comma 11, le parole: «dall'articolo 54» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 54»;
al comma 14, le parole: «sezione EPNE» sono sostituite dalle seguenti: «sezione enti pubblici non economici»;
al comma 16, le parole: «quelli relative» sono sostituite dalle seguenti: «quelli relativi»;
al comma 17, le parole: «da 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2021»;
al comma 21, ultimo periodo, le parole: «e i relativi interessi» sono sostituite dalle seguenti: «, con i relativi interessi»;
al comma 22, capoverso articolo 4, comma 1, le parole: "e dal Sindaco di Chioggia" sono sostituite dalle seguenti: ", dal Sindaco di Chioggia e dal Sindaco di Cavallino Treporti" e le parole: "Cavallino Treporti, Chioggia," sono soppresse;
al comma 22, capoverso articolo 4, comma 2, le parole: «Autorità per le acque lagunari» sono sostituite dalle seguenti: «Autorità per la Laguna di Venezia»;
al comma 23, terzo periodo, le parole «e messa in esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «e la messa in esercizio»;
al comma 24, alinea, dopo le parole: «paesaggistico e ambientale italiano,» sono inserite le seguenti: «ferme restando tutte le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, previste dal codice di cui al
dopo il comma 27 sono aggiunti i seguenti:
«27-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
27-ter. Le modifiche e integrazioni al decreto di cui al comma 27-bis relative agli aspetti tecnici, quali parametri, valori-soglia e limiti di concentrazione, compatibilità con gli ambiti di rilascio, sono disposte con uno o più decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa con la regione Veneto.
27-quater. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 27-bis è effettuata in ogni caso la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al
27-quinquies. Sulle domande di autorizzazione di cui al comma 27-bis è acquisito il parere di una Commissione tecnico-consultiva istituita presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. La Commissione si esprime entro il termine di sessanta giorni.
27-sexies. La Commissione di cui al comma 27-quinquies è composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno designato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con funzioni di presidente, uno dal provveditore interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, uno dall'Istituto superiore di sanità, uno dall'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto e uno dal Consiglio nazionale delle ricerche. I componenti della Commissione sono scelti tra il personale di livello dirigenziale appartenente ai ruoli delle amministrazioni designanti. L'incarico di componente della Commissione ha una durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Ai componenti della Commissione non spetta alcun emolumento, compenso, nè rimborso di spese a qualsiasi titolo dovuto».
All'articolo 96:
al comma 2, lettera a), le parole: «8 per cento» e «10 per cento» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «all'8 per cento» e «al 10 per cento».
Dopo l'articolo 97 è inserito il seguente:
«Art. 97-bis (Due per mille per associazioni culturali). - 1. Per l'anno finanziario 2021, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2016, nonchè le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonchè le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. La corresponsione delle somme per l'anno 2021 opera nel limite massimo di 12 milioni di euro.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
All'articolo 98:
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale».
Dopo l'articolo 98 è inserito il seguente:
«Art. 98-bis (Proroga dei versamenti da dichiarazione per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale). - 1. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8 per cento delle imposte dovute.
2. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
All'articolo 100:
al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con riferimento alle caratteristiche dei beni oggetto di concessione, quali erano all'avvio del rapporto concessorio, nonchè delle modifiche successivamente intervenute a cura e spese dell'amministrazione concedente»;
al comma 7, alinea, dopo le parole: «articolo 03, comma 1, lettera b),» sono inserite le seguenti: «numero 2.1),»;
al comma 8, le parole: «è versato» sono sostituite dalle seguenti: «sono versati»;
dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. All'articolo 32, comma 1, del
All'articolo 102:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'ordine di cui al comma 1 può riguardare anche i prodotti accessori ai tabacchi da fumo quali cartine, cartine arrotolate senza tabacco e filtri funzionali al consumo dei trinciati a taglio fino per arrotolare le sigarette, di cui all'articolo 62-quinquies del testo unico di cui al
al comma 2, al terzo periodo, le parole: «delle sanzioni amministrative pecuniarie» sono sostituite dalle seguenti: «della sanzione amministrativa pecuniaria» e, al quarto periodo, le parole: «sul sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale dell'Agenzia»;
al comma 3, le parole: «dalla norma abrogata» sono sostituite dalle seguenti: «dalle predette disposizioni»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Inibizione di siti web».
All'articolo 103:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «è assicurato esclusivamente dal personale dell'Agenzia ed» sono soppresse;
al comma 2, dopo le parole: «da un amministratore unico» sono inserite le seguenti: «, individuato nel direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il perseguimento dei propri scopi sociali, la società si avvale, tramite apposito contratto di servizio con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, del personale e dei servizi di laboratorio dell'Agenzia stessa»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600.000 euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
All'articolo 104:
al comma 1, lettera b), capoverso 7-ter, le parole: «prevenzione dai rischi» sono sostituite dalle seguenti: «prevenzione dei rischi».
All'articolo 109:
al comma 1, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) al comma 1-bis, le parole: "30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2020";
a-ter) al comma 1-quater, le parole: "12,5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "46,88 milioni"»;
al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «All'onere derivante del presente articolo, pari a 76,88 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 42,5 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 114 e, quanto a 34,38 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
All'articolo 110:
al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni di cui al comma 1 risultino dal bilancio dell'esercizio precedente».
Dopo l'articolo 113 è inserito il seguente:
«Art. 113-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla
All'articolo 114:
al comma 5, lettera a), le parole: «quanto a 4.500,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.491,8 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 4.482 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.487,7 milioni di euro per l'anno 2022»,dopo le parole: «e a 16,5» sono inserite le seguenti: «milioni di euro», le parole: «che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 402,65 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.826,528 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.494,183 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 402,65 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.808,228 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.490,083 milioni di euro per l'anno 2022» e dopo le parole: «e a 18,109» sono inserite le seguenti: «milioni di euro».
[1] Allegato così rettificato e corretto con Avviso ed Errata Corrige pubblicati nella G.U. 22 ottobre 2020, n. 262.