Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.4 organizzazione |
Data: | 31/08/2013 |
Numero: | 101 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze nella pubblica amministrazione |
Art. 2. Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale |
Art. 3. Misure urgenti in materia di mobilità nel pubblico impiego e nelle società partecipate |
Art. 3 bis. Disposizioni in materia di revisione dei contratti di servizio |
Art. 4. Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonchè di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego |
Art. 4 bis. Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011, riguardante profili pensionistici per la donazione di sangue e di emocomponenti e per i congedi di maternità e paternità |
Art. 5. Disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e valutazione della performance |
Art. 6. Disposizioni in materia di controllo aeroportuale e sulle concessionarie autostradali |
Art. 7. Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, di commissioni mediche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, di lavoro carcerario, nonchè di interpretazione autentica. |
Art. 8. Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco |
Art. 8 bis. Disposizioni in materia di ISTAT e di Sistema statistico nazionale |
Art. 9. Misure urgenti per le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero |
Art. 9 bis. Potenziamento della revisione della spesa di personale del Ministero degli affari esteri |
Art. 10. Misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione |
Art. 11. Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia |
Art. 12. Disposizioni in materia di imprese di interesse strategico nazionale |
Art. 12 bis. Norma di coordinamento per le regioni e per le province autonome |
Art. 13. Entrata in vigore |
§ 80.4.355 - D.L. 31 agosto 2013, n. 101. [1]
Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.
(G.U. 31 agosto 2013, n. 204)
Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Art. 1. Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze nella pubblica amministrazione
1. All'articolo 1, comma 143, della
2. Ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della spesa per autovetture, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, del
3. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in materia di riduzione della spesa per auto di servizio e i relativi contratti sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono, altresì, puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla
4. Con modifiche al decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del
4-bis. Nei casi in cui è ammesso l'acquisto di nuove autovetture, le amministrazioni pubbliche ricorrono a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo d'esercizio, salvo motivate e specifiche eccezioni [4].
5. La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
5-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 trasmettono, entro il 31 dicembre 2013, i dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonchè per gli incarichi e i contratti a tempo determinato [6].
5-ter. La mancata trasmissione nei termini indicati dal comma 5-bis comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 7 al responsabile del procedimento [7].
5-quater. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro per la pubblica amministrazione presenta alle Camere una relazione contenente i dati di cui al comma 5-bis [8].
6. Presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della
7. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 5 e i relativi contratti sono nulli. L'affidamento di incarichi in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma costituisce illecito disciplinare ed è, altresì, punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla
8. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dispongono almeno una volta all'anno visite ispettive, a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e dei servizi ispettivi di finanza del medesimo Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, al fine di verificare il rispetto dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa di cui al presente articolo, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate [9].
8-bis. Resta fermo per gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, quanto previsto sui risparmi di gestione derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa dall'articolo 10-bis del
9. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione, nonchè principi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Art. 2. Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale
1. Al
a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 11, l'alinea è sostituito dal seguente: «Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della compatibilità delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del presente decreto. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del
2) al comma 11, lettera a), le parole: «entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016 »;
3) al comma 11, lettera b), le parole: «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2013»;
4) al comma 11, lettera c), le parole: «entro due anni» sono sostituite dalla seguenti: «entro tre anni»;
5) al comma 12 le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013» [11];
b) all'articolo 14, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonchè quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del
2. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico e finanziario sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del
2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del
3. Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale previsti dall'articolo 2, comma 14, del
4. L'articolo 24, comma 3, primo periodo, del
5. L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del
5-bis. L'articolo 24, comma 14, lettera e), del
5-ter. L'articolo 24, comma 14, lettera e), del
6. L'articolo 2, comma 11, lett. a), del
7. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del
8. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del
8-bis. Nelle more del completamento del processo di riforma delle province, nel rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa di personale, sono fatti salvi fino al 30 giugno 2014, salva proroga motivata, gli incarichi dirigenziali conferiti dalle province stesse ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del
8-ter. All'articolo 19 del
«5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purchè dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6» [18].
8-quater. All'articolo 19, comma 6, del
8-quinquies. All'articolo 2, comma 1-octies, del
9. Il comma 2 dell'articolo 9-bis del
9-bis. Il comma 10 dell'articolo 23-bis del
10. A decorrere dal 1° gennaio 2014, tutte le amministrazioni pubbliche censite dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
11. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'articolo 60, comma 3, del
«3. Gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi di pubblica utilità, le società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della
11-bis. All'articolo 60, comma 2, del
a) dopo le parole: «alla Corte dei conti» sono inserite le seguenti: «e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica»;
b) le parole: «ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica» sono soppresse [24].
12. Al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in deroga all'articolo 2, comma 11, del
13. Al fine di consentire all'organismo pagatore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la gestione delle misure relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il rafforzamento della struttura preposta alla attuazione operativa delle misure previste dalla riforma della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014-2020, l'AGEA è autorizzata ad assumere 3 unità dirigenziali nell'ambito della attuale dotazione organica, anche attingendo all'ultima graduatoria approvata. Al relativo onere, pari ad euro 137.000,00, per l'anno 2013 e ad euro 410.000,00 a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-quinquies, comma 2, del
13-bis. All'articolo 21, comma 4, del
13-ter. All'articolo 97, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
«c-bis) l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalità di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al
13-quater. I contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stipulati dall'Agenzia italiana del farmaco per l'attribuzione di funzioni dirigenziali, ai sensi del comma 7 dell'articolo 48 del
13-quinquies. All'articolo 53, comma 6, del
a) all'alinea, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma»;
b) alla lettera f-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè di docenza e di ricerca scientifica» [28].
13-sexies. All'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al
13-septies. L'articolo 49-ter del
Art. 3. Misure urgenti in materia di mobilità nel pubblico impiego e nelle società partecipate
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33 del
2. - 7. (Omissis) [32].
7-bis. [Nella regolamentazione del rapporto di lavoro dei dirigenti, le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
7-ter. I dirigenti delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari di cui al comma 7-bis, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero di anzianità, la cui erogazione sia stata già disposta, cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 31 dicembre 2013, qualora le stesse società abbiano chiuso l'ultimo esercizio in perdita. Alle società medesime è fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni, le posizioni resesi disponibili in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente. In caso di società con esercizio in avanzo, ai dirigenti titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, il trattamento medesimo è sospeso per tutta la durata dell'incarico dirigenziale [34].
Art. 3 bis. Disposizioni in materia di revisione dei contratti di servizio [35]
1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
Art. 4. Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonchè di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego
1. All'articolo 36 del
a) al comma 2, le parole: «Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali» sono sostituite dalle seguenti: «Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale» e le parole «di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo»;
a-bis) al medesimo comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della
b) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti: «5-ter. Le disposizioni previste dal
5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.»;
c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo.
2. All'articolo 7, comma 6, del
3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del
a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;
b) [dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza [37]] [38].
3-bis. Per la copertura dei posti in organico, è comunque necessaria la previa attivazione della procedura prevista dall'articolo 33 del
3-ter. [Resta ferma per i vincitori e gli idonei delle graduatorie di cui al comma 3 del presente articolo l'applicabilità dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della
3-quater. [L'assunzione dei vincitori e degli idonei, nelle procedure concorsuali già avviate dai soggetti di cui al comma 3 e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è subordinata alla verifica del rispetto della condizione di cui alla lettera a) del medesimo comma] [41].
3-quinquies. [A decorrere dal 1° gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del
3-sexies. [Con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del
3-septies. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 3-quinquies, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione ai concorsi per ciascun candidato in misura non superiore a 10 euro [44].
4. [L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2017] [45].
5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al fine di individuare quantitativamente, tenuto anche conto dei profili professionali di riferimento, i vincitori e gli idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, hanno maturato i requisiti di anzianità previsti dal comma 6, nonchè i lavoratori di cui al comma 8, avvia, entro il 30 settembre 2013, apposito monitoraggio telematico con obbligo, per le pubbliche amministrazioni che intendono avvalersi delle procedure previste dai citati commi 6 e 8, di fornire le informazioni richieste. I dati ottenuti a seguito del monitoraggio telematico di cui al primo periodo sono resi accessibili in un'apposita sezione del sito internet del Dipartimento della funzione pubblica. Al fine di ridurre presso le medesime pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, favorire l'avvio di nuove procedure concorsuali e l'assunzione di coloro che sono collocati in posizione utile in graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato, in coerenza con il fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e dei principi costituzionali sull'adeguato accesso dall'esterno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 marzo 2014, nel rispetto della disciplina prevista dal presente articolo, sono definiti, per il perseguimento delle predette finalità, criteri di razionale distribuzione delle risorse finanziarie connesse con le facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni [46].
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del
6-bis. All'articolo 1, comma 166, della
6-ter. All'articolo 2, comma 4-duodecies, del
6-quater. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le regioni e i comuni che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della
7. Per meglio realizzare le finalità del comma 6 sono di norma adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, salvo diversa motivazione, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate [51].
8. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del
9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, comma 1, della
9-bis. [Esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma 9 del presente articolo, i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del
9-ter. Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire procedure concorsuali riservate al personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del
10. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti e tenuto conto dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo saranno previste specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in sanità, finalizzate anche all'individuazione, quali requisiti per l'accesso ai concorsi, dei titoli di studio di laurea e post laurea in possesso del personale precario nonchè per il personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende sanitarie locali, con almeno 5 anni di prestazione continuativa, ancorchè non in possesso della specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4-ter, del
10-bis. In considerazione dei vincoli di bilancio e assunzionali, nonchè dell'autonomia organizzativa dell'INPS, le liste speciali, già costituite ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del
10-ter. Al
«Art. 1-bis. - (Trasformazione dei comitati locali e provinciali) . - 1 . I comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, assumono alla data del 1° gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro primo del codice civile e sono iscritti di diritto nei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la
2. I comitati locali e provinciali, costituiti in associazioni di diritto privato, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni stipulate dalla CRI con enti territoriali e organi del Servizio sanitario nazionale.
3. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013 esercita il diritto di opzione tra il passaggio al comitato centrale o ai comitati regionali, l'assunzione da parte dei comitati locali e provinciali, ovvero il passaggio in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 6, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. I restanti rapporti proseguono fino alla naturale scadenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione nonchè, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa, sono disciplinate le modalità organizzative e funzionali dell'Associazione anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata.
4. I comitati locali e provinciali si avvalgono, con oneri a loro totale carico, del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato già operante nell'ambito dell'espletamento di attività in regime convenzionale ovvero nell'ambito di attività finanziate con fondi privati, ai sensi dell'articolo 6, comma 9." [58].
10-quater . Al
a) le parole: "1° gennaio 2014", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015";
b) le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
c) le parole: «31 dicembre 2013», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;
d) le parole: «1° gennaio 2016», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2017» [59].
10-quinquies. All'articolo 3, comma 3, del
10 sexies. All'articolo 8, comma 1, del
10 septies. All'articolo 42-bis del
«2. I certificati per l'attività sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" [62].
11. All'articolo 10, comma 4-bis, del
12. All'articolo 114, comma 5-bis, del
13. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del
14. Per le finalità di cui al comma 13, il comune dell'Aquila può prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del
15. La disposizione dell'articolo 4, comma 45, della
16. All'articolo 35, comma 4, del
16-bis. All'articolo 55-septies, comma 5-ter, del
a) le parole: «l'assenza è giustificata» sono sostituite dalle seguenti: «il permesso è giustificato»;
b) dopo le parole: «di attestazione» sono inserite le seguenti: «, anche in ordine all'orario,»;
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica» [67].
16-ter. All'articolo 14, comma 5, del
Art. 4 bis. Modifica all'articolo 6 del
1. All'articolo 6, comma 2-quater, del
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1:
a) limitatamente ai benefici riconosciuti in relazione alla donazione di sangue e di emocomponenti, è autorizzata la spesa di 0,2 milioni di euro per l'anno 2013, di 2 milioni di euro per l'anno 2014, di 3 milioni di euro per l'anno 2015, di 4 milioni di euro per l'anno 2016 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017; ai relativi oneri si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2013, a 2 milioni di euro per l'anno 2014, a 2,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
b) limitatamente ai benefici riconosciuti in relazione ai congedi parentali di maternità e di paternità, è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l'anno 2013, 3 milioni di euro per l'anno 2014, 5 milioni di euro per l'anno 2015, 8,7 milioni di euro per l'anno 2016 e 11,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo II
MISURE PER L'EFFICIENTAMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 5. Disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e valutazione della performance
1.- 2. (Omissis) [70].
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
4. (Omissis) [72].
5. All'articolo 13 del
«3. L'Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione, di management e misurazione della performance, nonchè di gestione e valutazione del personale. Il presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente è nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno; i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Il presidente e i componenti dell'Autorità non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorità. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica» [73].
6. I commi 1 e 4 dell'articolo 34-bis del
7. Il Presidente e i componenti della Commissione di cui all'articolo 13 del
8. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6. Disposizioni in materia di controllo aeroportuale e sulle concessionarie autostradali
1. All'articolo 5 del
«4-ter. Nel rispetto dei principi europei, possono essere altresì affidati al gestore aeroportuale, da parte dell'ENAC:
a) il servizio di controllo del personale aeroportuale e degli equipaggi, compresi gli oggetti trasportati ed il possesso delle previste autorizzazioni, che accedono alle aree sterili attraverso le aerostazioni passeggeri;
b) il controllo del personale aeroportuale, e di qualunque altro soggetto, compresi gli oggetti trasportati ed il possesso delle previste autorizzazioni, che, attraverso varchi diversi da quelli interni alle aerostazioni, accedono alle aree sterili, nonchè il controllo dei veicoli che, muniti delle previste autorizzazioni, debbano recarsi in un'area sterile del sedime aeroportuale per il cui accesso è richiesta l'effettuazione di specifici controlli.
4-quater. I servizi di cui al comma 4-ter sono svolti secondo le procedure indicate dal Programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, con la supervisione della forza di polizia prevista dal locale dispositivo di sicurezza.
4-quinquies. La supervisione sui servizi di controllo di cui al comma 4-ter può essere svolta, secondo le esigenze locali e con le modalità stabilite dai Comitati di Sicurezza Aeroportuali, con il concorso delle altre forze di polizia previste dal locale dispositivo di sicurezza.».
2. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. All'articolo 9, comma 28, del
3-bis. All'articolo 25, comma 1, del
a) per l'area funzionale di un numero di unità pari al numero di unità di personale individuato nella predetta area dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo;
b) per l'area dirigenziale di prima e di seconda fascia rispettivamente di una e dodici unità di personale, come individuato dal predetto decreto» [74].
4. All'articolo 37, comma 6, del
4-bis. All'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del
Art. 7. Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, di commissioni mediche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, di lavoro carcerario, nonchè di interpretazione autentica.
1. All'articolo 16-ter del
a) al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) ad accedere, anche se non più sottoposti allo speciale programma di protezione, a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti;» [77];
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del
2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Al fine di assicurare la funzionalità e la razionalizzazione della spesa nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa, il Ministero dell'interno è autorizzato, ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 1, del
4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, all'articolo 1-ter del
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per la composizione e le per le modalità di funzionamento delle commissioni di cui al comma 1, di prima e di seconda istanza, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
b) al comma 3, le parole: «Fino all'emanazione del regolamento di cui comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, ultimo periodo,».
5. All'attuazione dei commi 3 e 4 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie delle Amministrazioni interessate, disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato [79].
6. Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. All'esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere, a tempo indeterminato, un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà. Per i lavoratori delle categorie protette di cui all'articolo 1 della
7. Il Dipartimento per la funzione pubblica e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto di rispettiva competenza, monitorano l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 6.
8. Il comma 1 dell'articolo 3, della
9. L'articolo 1, comma 34, della
9-bis. Al primo comma dell'articolo 83 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole: «o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «o in quiescenza» [82].
9-ter. Le funzioni di vigilanza sugli enti e associazioni di promozione sociale di cui alle leggi 21 agosto 1950, n. 698, 13 aprile 1953, n. 337, e 23 aprile 1965, n. 458, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ad essa si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente [83].
9-quater. Il regolamento previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 15 dicembre 1998, n. 438, deve essere adottato entro il 30 giugno 2014. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al precedente periodo, restano salve le disposizioni di cui alla
9-quinquies. All'articolo 71, comma 11, del
9-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla
Art. 8. Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 1.000 unità.
2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo 4-ter del
3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di euro 1.003.130 per l'anno 2013, di euro 29.848.630 per l'anno 2014 e di euro 40.826.681 a decorrere dall'anno 2015. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile» [88].
4. Ai fini delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 e delle assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del
5. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del
6. All'articolo 24 del
«6-bis. Ferme restando le funzioni spettanti al corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonchè le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone, può realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attività sono stipulati tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome.
6-ter. Agli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di cui al comma 6-bis, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 744, comma 1, e 748 del codice della navigazione.».
7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del
7-bis. I comuni e i consorzi di comuni, le province e le regioni possono avvalersi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile, previa stipula di apposite convenzioni che prevedano il rimborso delle maggiori spese sostenute dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli straordinari e le risorse strumentali necessarie [92].
Art. 8 bis. Disposizioni in materia di ISTAT e di Sistema statistico nazionale [93]
1. Al
a) il comma 2 dell'articolo 6-bis è abrogato;
b) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7, le parole da: «espressamente indicate» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «individuate ai sensi dell'articolo 13»;
c) all'articolo 13:
1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «annualmente. Il programma statistico nazionale prevede modalità di raccordo e di coordinamento con i programmi statistici predisposti a livello regionale.»;
2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Nel programma statistico nazionale sono individuate le varianti che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove ciò risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o europeo.
3-ter. Al fine di attuare i principi di cui al comma 2 dell'articolo 1, con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo è approvato l'elenco delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale rispetto alle quali sussiste l'obbligo di risposta di cui all'articolo 7, e sono definiti i criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 11, comma 2, le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione di cui al medesimo articolo 7»;
3) al comma 4, le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 3 e 3-ter»;
d) all'articolo 16:
1) al comma 1, dopo le parole: «ed affini,» sono inserite le seguenti: «con esperienza internazionale, »;
2) al comma 2, le parole: «all'articolo 17» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3 del regolamento di cui al
2. Nelle more dell'entrata in vigore del Programma statistico nazionale 2014-2016, è prorogata l'efficacia del Programma statistico nazionale 2011-2013 - Aggiornamento 2013, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2013, nonchè l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2013 relativo all'elenco delle rilevazioni statistiche comprese nel Programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013 - Aggiornamento 2013, per le quali sussiste l'obbligo di risposta da parte dei soggetti privati e nel decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2013, relativo alle rilevazioni statistiche rispetto alle quali la mancata fornitura dei dati per l'anno 2013 configura violazione dell'obbligo di risposta, a norma dell'articolo 7 del
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto nazionale di statistica è adeguato alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
Art. 9. Misure urgenti per le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero
1. All'articolo 14, comma 12, del
«12-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, per specifiche ed insopprimibili esigenze didattiche o amministrative, che non trovino gradatamente idonea soluzione attraverso il ricorso al personale a contratto reclutato in loco di cui all'articolo 653 del
2. (Omissis) [94].
2-bis. Alla
a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «negli Stati nei quali hanno sede» sono aggiunte le seguenti: «e negli altri Stati individuati con decreto del competente direttore generale del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze»;
b) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il personale dell'area della promozione culturale presta servizio presso la direzione generale o presso gli Istituti di cultura con funzioni di direttore o addetto oppure presso gli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del
2-ter. Nel quadro D della tabella A di cui all'articolo 171, comma 2, del
3. Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente [97].
Art. 9 bis. Potenziamento della revisione della spesa di personale del Ministero degli affari esteri [98]
1. Al
a) all'articolo 170 è aggiunto, infine, il seguente comma:
«Se destinato all'estero ai sensi dell'articolo 34 per un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non sia complessivamente superiore ad un anno, il personale ha titolo al trattamento economico di cui alla presente parte, ad eccezione dei benefici di cui agli articoli 173, 175, 176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonchè al primo comma dell'articolo 200»;
b) l'articolo 199 è sostituito dal seguente:
«Art. 199. - (Contributo per il trasporto degli effetti). - 1. Per i viaggi di trasferimento di cui all'articolo 190, per consentire di far fronte alle spese aggiuntive necessarie per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale un contributo fisso onnicomprensivo. La misura di tale contributo è rapportata all'indennità spettante a norma dell'articolo 175 del presente decreto per il personale trasferito da Roma ad una sede estera e da una ad altra sede estera, ovvero a norma dell'articolo 176 del presente decreto per il personale in servizio all'estero che è richiamato in Italia. Tale misura è pari ad una percentuale compresa fra il 30 e il 100 per cento di dette indennità a seconda della distanza intercorrente fra la sede di servizio e quella di destinazione, ed è stabilita secondo la seguente parametrazione:
a) per distanze non maggiori di 500 chilometri: 30 per cento;
b) per distanze maggiori di chilometri 500 e non maggiori di chilometri 1.500: 50 per cento;
c) per distanze maggiori di chilometri 1.500 e non maggiori di chilometri 3.500: 75 per cento;
d) per distanze maggiori di chilometri 3.500: 100 per cento.
2. La parametrazione di cui al comma 1 può essere modificata, senza introdurre maggiori oneri, con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Il contributo fisso onnicomprensivo di cui al comma 1 è corrisposto nella misura del 75 per cento all'atto dell'assunzione di servizio presso una sede all'estero o presso il Ministero; il residuo 25 per cento del contributo spettante è corrisposto entro novanta giorni dalla data di presentazione al Ministero, da parte del dipendente trasferito, di idonea attestazione, rilasciata dalla sede all'estero presso la quale il dipendente è trasferito, che egli abbia effettivamente ricevuto i propri mobili e le proprie masserizie. In caso di rientro presso l'Amministrazione centrale, tale attestazione è sostituita da un'attestazione che le masserizie sono state effettivamente spedite, resa dalla sede dalla quale il dipendente è trasferito. La sede all'estero rilascia l'attestazione su richiesta del dipendente trasferito, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di opportune verifiche effettuate in loco. Qualora, entro sei mesi dalla data di assunzione di servizio, il dipendente trasferito non produca al Ministero per causa a lui imputabile l'attestazione rilasciata dalla sede all'estero, lo stesso perde il diritto alla corresponsione del contributo fisso di cui al comma 1 e la quota già pagata all'atto dell'assunzione di servizio è recuperata a cura dell'Amministrazione.
4. Qualora dipendenti fra loro coniugati siano trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa città, e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni, il contributo di cui al comma 1 spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata, con gli aumenti che spetterebbero se il coniuge fosse a carico. Con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da rivedere con cadenza annuale, sono individuate le sedi all'estero caratterizzate da particolari situazioni abitative, con specifico riferimento alla disponibilità di alloggi parzialmente o totalmente arredati, e logistiche, da condizioni eccezionali sotto il profilo della sicurezza e del disagio del personale, oppure da particolari livelli delle indennità di base per le quali il contributo di cui al comma 1 può essere corrisposto in misura diversa rispetto alla parametrazione stabilita al medesimo comma. Dall'applicazione di tale decreto non devono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
c) l'articolo 200 è abrogato;
d) all'articolo 201, dopo la parola: «domestici» le parole: «nonchè per i trasporti di cui all'articolo 199» sono soppresse;
e) al secondo comma dell'articolo 202, dopo la parola: «domestici» le parole: «ed eventualmente alle spese di spedizione degli effetti» sono soppresse.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) e e), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Capo III
MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELLE POLITICHE DI COESIONE
Art. 10. Misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione [99]
1. Nel quadro delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la politica di coesione di cui all'articolo 7, comma 26, del
2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni titolari di programmi, la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi dell'Agenzia:
a) adotta gli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonchè all'impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione, in modo da garantire complementarità con le risorse europee per lo sviluppo regionale;
b) promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonchè le attività di valutazione delle politiche di coesione;
c) promuove le politiche e gli interventi per assicurare l'addizionalità, rispetto agli stanziamenti ordinari del bilancio dello Stato, delle risorse provenienti dai fondi a finalità strutturale dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonchè dei relativi programmi di investimento;
d) promuove l'attuazione e il monitoraggio dell'articolo 7-bis del
e) cura la valutazione dei risultati delle politiche di coesione a fini di correzione e riorientamento delle politiche, raccogliendo ed elaborando, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonchè sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione;
f) promuove il ricorso alle modalità di attuazione di cui all'articolo 6 del
g) supporta il Presidente o il Ministro delegato nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione;
h) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di sviluppo regionale;
i) cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 6, comma 6, del
3. L'Agenzia, tenuto conto delle direttive, delle priorità e degli obiettivi, anche in tema di organizzazione interna e gestionale, così come definiti dalla autorità politica delegata per le politiche di coesione e ferme restando le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 [102]:
a) assicura la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo di tutti i programmi operativi e di tutti gli interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche attività di valutazione e verifica, in raccordo con le amministrazioni competenti, ferme restando le funzioni attribuite alla Ragioneria generale dello Stato;
b) assicura il supporto alle attività della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al comma 2;
c) vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, sulla attuazione dei programmi europei o nazionali e sulla realizzazione dei progetti che utilizzino risorse della politica di coesione;
d) fornisce assistenza tecnica alle amministrazioni, centrali e territoriali, definisce gli standard e le istruzioni operative e svolge attività di formazione del personale delle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali;
e) sostiene la realizzazione dei programmi con azioni di accompagnamento alle amministrazioni titolari, promuovendo il ricorso ai contratti istituzionali di sviluppo e l'attivazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.a. in qualità di centrale di committenza;
f) propone le necessarie misure di accelerazione degli interventi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del
g) promuove, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, il miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi;
h) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi finanziati con le risorse della politica di coesione e per la conduzione di specifici progetti, nonchè avvalendosi a tal fine, nelle ipotesi previste dalla lettera e), dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.a. [103].
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 1° marzo 2014, è approvato lo statuto dell'Agenzia. Lo statuto disciplina l'articolazione dell'Agenzia, la composizione, le competenze e le modalità di nomina degli organi di direzione e del collegio dei revisori, stabilisce i principi e le modalità di adozione dei regolamenti e degli altri atti generali che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia. L'Agenzia dispone di una dotazione organica di 200 unità di personale e gode di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio. Sono organi dell'Agenzia: il direttore generale; il comitato direttivo; il collegio dei revisori dei conti. La partecipazione al Comitato direttivo dell'Agenzia non comporta alcuna forma di compenso. All'interno del Comitato direttivo dell'Agenzia è assicurata una adeguata rappresentanza delle amministrazioni territoriali attraverso la designazione di quattro componenti da parte della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione, sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, le unità di personale di ruolo e i rapporti di lavoro a tempo determinato per la loro residua durata, nonchè le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico (di seguito Dipartimento), ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali. È fatto salvo il diritto di opzione, da esercitare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono conseguentemente ridotte le dotazioni organiche, le relative strutture e le risorse finanziarie e strumentali del medesimo ministero. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza. Al personale dell'Agenzia è riconosciuto il trattamento economico complessivo già in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza che da ciò derivino, sotto qualsiasi forma, ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. Il personale trasferito eccedente il contingente di cui al comma 4 è inquadrato in sovrannumero nei ruoli dell'Agenzia e gradualmente riassorbito in relazione alle cessazioni dal servizio a qualunque titolo. Al fine di consentire il più efficace svolgimento dei compiti di cui al comma 2, anche in relazione ai rapporti con le istituzioni nazionali ed europee, con il medesimo decreto sono stabilite le procedure selettive per l'assegnazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri di un numero massimo di 50 unità nell'ambito del personale oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma, e, comunque, per un onere non superiore ad euro 1.100.000 annuo, con conseguente aumento della relativa dotazione organica della Presidenza. Le 50 unità di personale assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono organizzate in una struttura dedicata disciplinata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del
6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 pari ad euro 1.450.000 annui a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.450.000 euro per l'anno 2014 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e quanto a 950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, si provvede alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430., anche ai fini di individuare le funzioni da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici restano in carica sino alla naturale scadenza degli stessi incarichi [107].
10. Fino alla effettiva operatività dell'Agenzia, come definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica assicura la continuità della gestione amministrativa, nonchè la tempestiva ed efficace attuazione degli adempimenti connessi alla fine del ciclo di programmazione 2007-2013 e all'avvio della programmazione 2014-2020.
10-bis. Le assunzioni a tempo determinato effettuate dalle regioni sono escluse dall'applicazione dell'articolo 9, comma 28, del
11. - 14. (Omissis) [109].
14-bis. In casi eccezionali, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di cui al
14-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione territoriale ed il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i rapporti tra l'Agenzia per la coesione territoriale e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, anche al fine di individuare le più idonee forme di collaborazione per l'esercizio delle rispettive competenze e prerogative di legge [111].
Capo IV
MISURE IN MATERIA AMBIENTALE
Art. 11. Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia
1. [I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-ter del
"1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi. Sono altresì tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale.
2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.
3.Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1 e sono individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis"] [112].
2. [Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1° ottobre 2013 [113].
3. [Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonchè per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania di cui al comma 4 dell'articolo 188-ter, del
3-bis. [Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonchè l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del
4. [Entro il 3 marzo 2014 è adottato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsto dall'articolo 188-ter, comma 3,
5. [Gli enti e le imprese di cui ai commi 3 e 4 possono comunque utilizzare il SISTRI su base volontaria a decorrere dal 1° ottobre 2013] [117].
6. Sono abrogati:
a) il comma 5 dell'articolo 188-ter del
b) l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 marzo 2013 recante «Termini di riavvio progressivo del SISTRI», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013.
7. [All'articolo 188-bis del
«4-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si procede periodicamente, sulla base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione e all'ottimizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell'utenza; le semplificazioni e l'ottimizzazione sono adottate previa verifica tecnica e della congruità dei relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Le semplificazioni e l'ottimizzazione sono finalizzate ad assicurare un'efficece tracciabilità dei rifiuti e a ridurre i costi di esercizio del sistema, laddove ciò non intralci la corretta tracciabilità dei rifiuti nè comporti un aumento di rischio ambientale o sanitario, anche mediante integrazioni con altri sistemi che trattano dati di logistica e mobilità delle merci e delle persone ed innovazioni di processo che consentano la delega della gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente accreditate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base dei requisiti tecnologici ed organizzativi individuati con il decreto di cui al presente comma, e ad assicurare la modifica, la sostituzione o l'evoluzione degli apparati tecnologici, anche con riferimento ai dispositivi periferici per la misura e certificazione dei dati. Al fine della riduzione dei costi e del miglioramento dei processi produttivi degli utenti, il concessionario del sistema informativo, o altro soggetto subentrante, può essere autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Garante per la privacy, a rendere disponibile l'informazione territoriale, nell'ambito della integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore di altri enti pubblici o società interamente a capitale pubblico, opportunamente elaborata in conformità alle regole tecniche recate dai regolamenti attuativi della
8. [In sede di prima applicazione, alle semplificazioni e all'ottimizzazione di cui al comma 7 si procede entro il 31 dicembre 2014; tale data può essere differita, per non oltre sei mesi, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare se ciò si renda necessario al fine di rendere operative le semplificazioni e l'ottimizzazione introdotte. Sono fatte salve le operazioni di collaudo, che hanno per oggetto la verifica di conformità del SISTRI alle norme e finalità vigenti anteriormente all'emanazione del decreto di cui al comma 7, e che devono concludersi entro sessanta giorni lavorativi dalla data di costituzione della commissione di collaudo e, per quanto riguarda l'operatività del sistema, entro i sessanta giorni lavorativi dalla data di inizio di detta operatività. La commissione di collaudo si compone di tre membri di cui uno scelto tra i dipendenti dell'Agenzia per l'Italia Digitale o della Sogei s.p.a e due tra professori universitari di comprovata competenza ed esperienza sulle prestazioni oggetto del collaudo. Ai relativi oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14-bis del
9. [All'esito dell'approvazione delle semplificazioni, dell'ottimizzazione e delle operazioni di collaudo di cui al comma 8 e in considerazione delle modifiche legali intervenute e anche tenendo conto dell'audit di cui al comma 10, il contenuto e la durata del contratto con Selex service management s.p.a. e il relativo piano economico-finanziario sono modificati in coerenza con il comma 4-bis dell'articolo 188-bis del
9-bis. Il termine finale di efficacia del contratto, come modificato ai sensi del comma 9, è stabilito alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al presente comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018. All'attuale società concessionaria del SISTRI è garantito l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati sino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al presente comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, previa valutazione di congruità dell'Agenzia per l'Italia digitale, nei limiti dei contributi versati dagli operatori alla predetta data. In ogni caso, all'attuale concessionaria del SISTRI è corrisposta, a titolo di anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei costi di produzione e salvo conguaglio, da effettuare a seguito della procedura prevista dal periodo precedente, la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016 nonchè nel limite massimo di 10 milioni di euro annui, in ragione dell'effettivo espletamento del servizio svolto nel corso degli anni 2017 e 2018. Al pagamento delle somme a titolo di anticipazione provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio [121].
10. [Al fine di assicurare la funzionalità del SISTRI senza soluzione di continuità, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, sulla base dell'attività di audit dei costi, eseguita da una società specializzata terza, e della conseguente valutazione di congruità dall'Agenzia per l'Italia Digitale, al versamento alla società concessionaria del SISTRI dei contributi riassegnati ai sensi dell'articolo 14-bis del
11. [Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-bis del
12. All'articolo 183, comma 1, lettera f), del
12-bis. [I commi 1 e 1-bis dell'articolo 190 del
"1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:
a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 184 e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 184;
b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo;
c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.
1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico:
a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema;
b) le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali.
1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità:
a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a);
b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del 'circuito organizzato di raccolta' di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp).
1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attività di trattamento disciplinate dalla presente Parte quarta. Le annotazioni devono essere effettuate:
a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attività;
c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento;
d) per gli intermediari e i commercianti, almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione"] [124].
12-ter. [All'articolo 190, comma 3, del
12-quater. [All'articolo 193, comma 1, del
12-quinquies. All'articolo 212 del
"19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183" [127].
13. [È abrogato l'articolo 27 del
14. All'articolo 81, comma 18, del
14-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego del personale e delle strutture del Corpo forestale dello Stato nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, di conseguire il rafforzamento del contrasto al traffico illecito dei rifiuti operato dal Corpo forestale in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h), della
Art. 12. Disposizioni in materia di imprese di interesse strategico nazionale
1. Al fine di garantire l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 5 dell'articolo 1 del
2. Sono approvate le modalità di costruzione e di gestione delle discariche di cui al comma 1 per rifiuti non pericolosi e pericolosi, presentate in data 19 dicembre 2014 dal sub-commissario di cui all'articolo 1, comma 1, del
3. Il commissario straordinario, di cui all'articolo 1, comma 1, del
4. La disciplina della responsabilità per il commissario, il sub-commissario e gli esperti del comitato, di cui all'articolo 1, comma 9 del
5. I finanziamenti a favore dell'impresa commissariata di cui all'articolo 1, comma 1 del
5-bis. All'articolo 53 del
"1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonchè quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
5-ter. All'articolo 1, comma 3, del
5-quater. L'articolo 3, comma 3, del
5-quinquies. L'articolo 1, comma 3, del
6. Sono approvate le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub-commissario di cui all'articolo 1, comma 1, del
7. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 6, sono a carico dell'ILVA s.p.a., senza alcun onere a carico della finanza pubblica.
Art. 12 bis. Norma di coordinamento per le regioni e per le province autonome [139]
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di principio desumibili dal presente decreto ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
2. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonchè ai sensi degli articoli 2 e 10 della
Art. 13. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di pubblico impiego al fine di razionalizzare e ottimizzare i meccanismi assunzionali e di favorire la mobilità, nonchè di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia dell'attività svolta dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in altri settori della pubblica amministrazione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ottimizzare le attività volte ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e la prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni nonchè una razionalizzazione delle attività di misurazione e valutazione della performance del personale attraverso una diversa attribuzione delle funzioni svolte dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni che, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, consentano di rendere più efficace l'utilizzo, quantitativo e qualitativo, dei fondi europei, potenziando il coordinamento e il controllo sull'uso degli stessi e rafforzando l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, già spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di semplificare e razionalizzare il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, nonchè di prevedere interventi finalizzati ad accelerare l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui all'autorizzazione integrata ambientale rilasciata allo stabilimento ILVA di Taranto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 agosto 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei beni e delle attività culturali e del turismo, per la coesione territoriale, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute;
EMANA
il seguente decreto-legge:
CAPO I
Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione della spesa nelle pubbliche amministrazioni e nelle società partecipate
Art. 1. (Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze nella pubblica amministrazione)
1. All'articolo 1, comma 143, della
2. Ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della spesa per autovetture, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, del
3. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in materia di riduzione della spesa per auto di servizio e i relativi contratti sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono, altresì, puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla
4. Con modifiche al decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del
5. La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
6. Presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della
7. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 5 e i relativi contratti sono nulli. L'affidamento di incarichi in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma costituisce illecito disciplinare ed è, altresì, punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla
8. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato possono disporre visite ispettive, a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e dei servizi ispettivi di finanza del medesimo Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, al fine di verificare il rispetto dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa di cui al presente articolo, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate.
9. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione, nonchè principi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Art. 2. (Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale)
1. Al
a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 11, il primo periodo, è sostituito dal seguente: "Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della compatibilità delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del presente decreto. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni avviano le procedure di cui all'articolo 33 del
2) al comma 11, lettera a), le parole: "entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2015";
3) al comma 11, lettera b), le parole: "entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2013";
4) al comma 11, lettera c), le parole: "entro due anni" sono sostituite dalla seguenti: "entro tre anni";
5) al comma 12 le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
b) all'articolo 14, il comma 7 è sostituito dal seguente "7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonchè quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del
2. Gli ordini e i collegi professionali sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del
3. Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale previsti dall'articolo 2, comma 14, del
4. L'art. 24, comma 3, primo periodo, del
5. L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del
6. L'articolo 2, comma 11, lett. a), del
7. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del
8. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del
9. Il comma 2 dell'articolo 9-bis del
10. A decorrere dal 1° gennaio 2014, tutte le amministrazioni pubbliche censite dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
11. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'articolo 60, comma 3, del
"3. Gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi di pubblica utilità, le società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della
12. Al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in deroga all'articolo 2, comma 11, del
13. Al fine di consentire all'organismo pagatore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la gestione delle misure relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il rafforzamento della struttura preposta alla attuazione operativa delle misure previste dalla riforma della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014-2020, l'AGEA è autorizzata ad assumere 3 unità dirigenziali nell'ambito della attuale dotazione organica, anche attingendo all'ultima graduatoria approvata. Al relativo onere, pari ad euro 137.000,00, per l'anno 2013 e ad euro 410.000,00 a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-quinquies, comma 2, del
Art. 3. (Misure urgenti in materia di mobilità nel pubblico impiego e nelle società partecipate)
1. Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, al personale dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, del
2. Le società controllate direttamente o indirettamente dalla medesima pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del
3. Gli enti che controllano le società di cui al comma 2 adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonchè di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al comma 2.
4. Le società di cui al comma 2 che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al comma 3, nonchè nell'ipotesi in cui l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato in cui viene individuato il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del
5. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al comma 4, si procede, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente con le modalità previste dal comma 2. Sentite le organizzazioni sindacali, la ricollocazione è consentita anche in società controllate da enti diversi comprese nell'ambito regionale, previo accordo tra gli enti e le medesime società, ai sensi del comma 2. Si applica l'articolo 3, comma 19, della
6. Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 5 gli enti controllanti e le società del comma 2 possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi del comma 2, di forme di trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio regionale ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
7. Al fine di favorire le forme di mobilità le società di cui al comma 2 possono farsi carico per un periodo massimo di tre anni di una quota parte non superiore al trenta per cento del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine corrisposte dalla società cedente alla società cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Art. 4. (Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonchè di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego)
1. All'articolo 36 del
a) al comma 2, le parole: "Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali" sono sostituite dalle seguenti: "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale" e le parole "di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo";
b) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti: "5-ter. Le disposizioni previste dal
5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.";
c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo.
2. All'articolo 7, comma 6, del
3. Fino al 31 dicembre 2015, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del
4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di approvazione del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2015.
5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al fine di individuare quantitativamente, tenuto anche conto dei profili professionali di riferimento, i vincitori e gli idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, hanno maturato i requisiti di anzianità previsti dal comma 6, nonchè i lavoratori di cui al comma 8, avvia, entro il 30 settembre 2013, apposito monitoraggio telematico con obbligo, per le pubbliche amministrazioni che intendono avvalersi delle procedure previste dai citati commi 6 e 8, di fornire le informazioni richieste. Al fine di ridurre presso le medesime pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, favorire l'avvio di nuove procedure concorsuali e l'assunzione di coloro che sono collocati in posizione utile in graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato, in coerenza con il fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e dei principi costituzionali sull'adeguato accesso dall'esterno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto della disciplina prevista dal presente articolo, sono definiti, per il perseguimento delle predette finalità, criteri di razionale distribuzione delle risorse finanziarie connesse con le facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del
7. Per meglio realizzare le finalità del comma 6 possono essere adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate.
8. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del
9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, comma 1, della
10. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti e dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità mediche e del ruolo sanitario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4-ter, del
11. All'articolo 10, comma 4-bis, del
12. All'articolo 114, comma 5-bis, del
13. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del
14. Per le finalità di cui al comma 1, il comune dell'Aquila può prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del
15. La disposizione dell'articolo 4, comma 45, della
16. Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali è concessa in sede di approvazione, con decreto direttoriale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico.
CAPO II
MISURE PER L'EFFICIENTAMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 5. (Disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e valutazione della performance)
1. Al fine di concentrare l'attività della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del
2. Il collegio di indirizzo e controllo di cui all'articolo 46, comma 7, del
3. L'Agenzia di cui all'articolo 46 del
4. Sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni della predetta Commissione in materia di qualità dei servizi pubblici.
5. L'articolo 13, comma 3, del
6. I commi 1 e 4 dell'articolo 34-bis del
7. Il Presidente e i componenti della Commissione di cui all'articolo 13 del
8. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6. (Disposizioni in materia di controllo aeroportuale e sulle concessionarie autostradali)
1. All'articolo 5 del
"4-ter. Nel rispetto dei principi europei, possono essere altresì affidati al gestore aeroportuale, da parte dell'ENAC:
a) il servizio di controllo del personale aeroportuale e degli equipaggi, compresi gli oggetti trasportati ed il possesso delle previste autorizzazioni, che accedono alle aree sterili attraverso le aerostazioni passeggeri;
b) il controllo del personale aeroportuale, e di qualunque altro soggetto, compresi gli oggetti trasportati ed il possesso delle previste autorizzazioni, che, attraverso varchi diversi da quelli interni alle aerostazioni, accedono alle aree sterili, nonchè il controllo dei veicoli che, muniti delle previste autorizzazioni, debbano recarsi in un'area sterile del sedime aeroportuale per il cui accesso è richiesta l'effettuazione di specifici controlli.
4-quater. I servizi di cui al comma 4 ter sono svolti secondo le procedure indicate dal Programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, con la supervisione della forza di polizia prevista dal locale dispositivo di sicurezza.
4-quinquies. La supervisione sui servizi di controllo di cui al comma 4 ter può essere svolta, secondo le esigenze locali e con le modalità stabilite dai Comitati di Sicurezza Aeroportuali, con il concorso delle altre forze di polizia previste dal locale dispositivo di sicurezza." [140].
2. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla
4. All'articolo 37, comma 6, del
Art. 7. (Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, di commissioni mediche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, di lavoro carcerario, nonchè di interpretazione autentica)
1. All'articolo 16-ter del
a) al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) ad accedere a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti;";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del
2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Al fine di assicurare la funzionalità e la razionalizzazione della spesa nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa, il Ministero dell'interno è autorizzato, ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 1, del
4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, all'articolo 1-ter del
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per la composizione e le per le modalità di funzionamento delle commissioni di cui al comma 1, di prima e di seconda istanza, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
b) al comma 3, le parole: "Fino all'emanazione del regolamento di cui comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, ultimo periodo,".
5. All'attuazione dei commi 3 e 4 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strutturali e finanziarie delle Amministrazioni interessate, disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
6. Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. All'esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà.
7. Il Dipartimento per la funzione pubblica e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto di rispettiva competenza, monitorano l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 6.
8. Il comma 1 dell'articolo 3, della
9. L'articolo 1, comma 34, della
Art. 8. (Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 1.000 unità.
2. In prima applicazione, per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo 4-ter del
3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di euro 5.306.423 per l'anno 2013, di euro 29.848.630 per l'anno 2014 e di euro 39.798.173 a decorrere dall'anno 2015. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile".
4. Ai fini delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 e delle assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del
5. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del
6. All'articolo 24 del
"6-bis. Ferme restando le funzioni spettanti al corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonchè le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone, può realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attività sono stipulati tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome.
6-ter. Agli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di cui al comma 6-bis, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 744, comma 1, e 748 del codice della navigazione.".
7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del
Art. 9. (Misure urgenti per le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero)
1. All'articolo 14, comma 12, del
"12-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, per specifiche ed insopprimibili esigenze didattiche o amministrative, che non trovino gradatamente idonea soluzione attraverso il ricorso al personale a contratto reclutato in loco di cui all'articolo 653 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, o con le operazioni di mobilità del personale scolastico a tempo indeterminato già collocato fuori ruolo all'estero, in deroga al comma 12, può essere conservato, ad invarianza di spesa, un limitato numero di posti vacanti e disponibili nel contingente di cui all'articolo 639 del medesimo decreto legislativo, sui quali possono essere assegnate unità di personale, da individuare tra coloro utilmente collocati nella graduatorie previste dall'articolo 640 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, riformulate sulla base di prove selettive antecedenti al 6 luglio 2012, nonchè i dirigenti scolastici individuati dalle procedure selettive anch'esse indette prima del 6 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 46 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 2002-2005 dell'area dirigenziale V. Con il provvedimento di cui all'articolo 639 del
2. All'articolo 653 del
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare ad insegnanti a contratto locale"; b) al comma 1 dopo la parola: "straniero" sono inserite le seguenti:
"o italiano a contratto locale, residente nel paese ospitante da almeno un anno";
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Nell'ambito del contingente di cui al precedente art. 639, gli insegnamenti di materie obbligatorie previste nell'ordinamento scolastico italiano, individuate con provvedimenti adottati di concerto tra il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono essere affidati con contratto regolato dalla legislazione locale a personale italiano o straniero, avente una conoscenza della lingua italiana adeguata ai compiti lavorativi e residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti i criteri e le procedure di assunzione di detto personale."; d) al comma 2, le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti:
"commi 1 e 1 bis".
3. Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.
CAPO III
Misure per il potenziamento delle politiche di coesione
Art. 10. (Misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione)
1. Nel quadro delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la politica di coesione di cui all'articolo 7, comma 26, del
2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni titolari di programmi e delle relative autorità di gestione, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare:
a) nell'attività istruttoria cura il raccordo con le amministrazioni statali e regionali competenti ai fini della predisposizione di proposte di programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione europea e nazionale di natura finanziaria e non finanziaria miranti ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini dell'adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea, nonchè all'impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione da realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale;
b) promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonchè le attività di valutazione delle politiche di coesione;
c) raccoglie ed elabora, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonchè sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del
d) supporta il Presidente o il Ministro delegato nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione, predisponendo, ove necessario, proposte di riprogrammazione;
e) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di sviluppo regionale;
f) cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 6, comma 6, del
3. L'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione relativi ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione:
a) opera in raccordo con le amministrazioni competenti il monitoraggio sistematico e continuo dei programmi operativi e degli interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche attività di verifica, ferme restando le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato;
b) esercita funzioni di sostegno e di assistenza tecnica alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali con obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale sia attraverso apposite iniziative di formazione del personale delle amministrazioni interessate, che con l'intervento di specifiche strutture di sostegno per l'accelerazione e la realizzazione dei programmi, anche con riferimento alle procedure relative alla stesura e gestione di bandi pubblici;
c) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi, anche per la conduzione di specifici progetti a carattere sperimentale;
d) dà esecuzione alle determinazioni adottate ai sensi degli articoli 3 e 6, comma 6, del
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 1° marzo 2014, è approvato lo statuto dell'Agenzia. Lo statuto disciplina l'articolazione dell'Agenzia, la composizione, le competenze e le modalità di nomina degli organi di direzione e del collegio dei revisori, stabilisce i principi e le modalità di adozione dei regolamenti e degli altri atti generali che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, prevedendo altresì forme di rappresentanza delle amministrazioni, anche territoriali, coinvolte nei programmi. L'Agenzia dispone di una dotazione organica di 200 unità di personale e gode di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio. Sono organi dell'Agenzia: il direttore generale; il comitato direttivo; il collegio dei revisori dei conti. La partecipazione al Comitato direttivo dell'Agenzia non comporta alcuna forma di compenso. L'Agenzia assicura lo svolgimento delle attività strumentali e di controllo interno nell'ambito delle risorse disponibili o per il tramite della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri senza oneri aggiuntivi. Il rapporto di lavoro presso l'Agenzia è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri. Con contestuale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, è nominato il direttore generale scelto tra personalità di comprovata esperienza nella materia delle politiche di coesione, con trattamento economico non superiore a quello massimo previsto per i Capi dipartimento del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per quanto non previsto dallo statuto e dalle disposizioni del presente articolo, si applicano le previsioni di cui all'articolo 8 del
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione, sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, le unità di personale di ruolo e i rapporti di lavoro a tempo determinato per la loro residua durata, nonchè le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico (di seguito Dipartimento), ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali. E' fatto salvo il diritto di opzione, da esercitare entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono conseguentemente ridotte le dotazioni organiche, le relative strutture e le risorse finanziarie e strumentali del medesimo ministero. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza. Al personale dell'Agenzia è riconosciuto il trattamento economico complessivo già in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza che da ciò derivino, sotto qualsiasi forma, ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. Il personale trasferito eccedente il contingente di cui al comma 4 è inquadrato in sovrannumero nei ruoli dell'Agenzia e gradualmente riassorbito in relazione alle cessazioni in servizio a qualunque titolo. Al fine di consentire il più efficace svolgimento dei compiti di cui al comma 2, anche in relazione ai rapporti con le istituzioni nazionali ed europee, con il medesimo decreto sono stabilite le procedure selettive per l'assegnazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri di un numero massimo di 50 unità nell'ambito del personale oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma, e, comunque, per un onere non superiore ad euro 1.100.000 annuo, con conseguente aumento della relativa dotazione organica della Presidenza. Le 50 unità di personale assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono organizzate in una struttura dedicata disciplinata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del
6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 pari ad euro 1.450.000 annui a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.450.000 euro per l'anno 2014 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e quanto a 950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, si provvede alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, anche ai fini di individuare le funzioni da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. Fino alla effettiva operatività dell'Agenzia, come definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica assicura la continuità della gestione amministrativa, nonchè la tempestiva ed efficace attuazione degli adempimenti connessi alla fine del ciclo di programmazione 2007-2013 e all'avvio della programmazione 2014-2020.
11. Ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia preposte, per quanto di competenza, a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo 2014-2020, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale nel numero massimo di 120 unità altamente qualificate, eventualmente anche oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente all'Area terza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, sono definiti criteri e modalità di attuazione della presente disposizione, ivi compresa la selezione del personale mediante la Scuola nazionale dell'Amministrazione e la ripartizione del personale tra le amministrazioni interessate. Il personale di cui al presente comma svolge esclusivamente le funzioni per le quali è stato assunto e non può essere destinato ad attività diverse da quelle direttamente riferibili all'impiego dei Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi europei.
12. Agli oneri derivanti dal comma 11, pari ad euro 5.520.000 annui, si provvede, per il periodo di validità dei programmi 2014-2020, per euro 4.195.680 annui a carico delle risorse finanziarie dell'asse di assistenza tecnica previsto nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 a titolarità delle Amministrazioni presso cui il predetto personale viene assegnato, nonchè a carico delle risorse finanziarie del Programma operativo Governance ed assistenza tecnica 2014-2020, per euro 1.324.320 annui, mediante le disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della
13. Sulla base di specifica comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica sull'assegnazione dei funzionari alle Amministrazioni di cui al comma 11, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare, annualmente, all'entrata del bilancio dello Stato le risorse di cui al comma 12 del presente articolo, imputandole, per la parte di pertinenza dei singoli programmi operativi, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui alla
14. A decorrere dall'esercizio 2021, al relativo onere si provvede mediante la programmazione di indisponibilità di posti a valere sulle facoltà assunzionali delle Amministrazioni di cui al comma 11, previa autorizzazione e verifica della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
CAPO IV
Misure in materia ambientale.
Art. 11. (Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia)
1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 188-ter, del
"1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.
2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i produttori e i gestori dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.
3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1, e sono individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti di cui agli articoli 23 e 35 della
2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1° ottobre 2013.
3. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonchè per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania di cui al comma 4 dell'articolo 188-ter, del
4. Entro il 3 marzo 2014 è adottato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsto dall'articolo 188-ter, comma 3,
5. Gli enti e le imprese di cui ai commi 3 e 4 possono comunque utilizzare il SISTRI su base volontaria a decorrere dal 1° ottobre 2013.
6. Sono abrogati:
a) il comma 5 dell'articolo 188-ter del
b) l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 marzo 2013 recante "Termini di riavvio progressivo del SISTRI", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013.
7. All'articolo 188-bis del
"4-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si procede periodicamente, sulla base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell'utenza; le semplificazioni sono adottate previa verifica tecnica e della congruità dei relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Le semplificazioni sono finalizzate, tra l'altro, ad assicurare la riduzione dei costi di esercizio del sistema per gli utenti, anche mediante integrazioni con altri sistemi che trattano dati di logistica e mobilità delle merci e delle persone ed innovazioni di processo che consentano la delega della gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente accreditate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base dei requisiti tecnologici ed organizzativi individuati con il decreto di cui al presente comma, e ad assicurare la modifica, la sostituzione o l'evoluzione degli apparati tecnologici, anche con riferimento ai dispositivi periferici per la misura e certificazione dei dati. Al fine della riduzione dei costi e del miglioramento dei processi produttivi degli utenti, il concessionario del sistema informativo, o altro soggetto subentrante, può essere autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Garante per la privacy, a rendere disponibile l'informazione territoriale, nell'ambito della integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore di altri enti pubblici o società interamente a capitale pubblico, opportunamente elaborata in conformità alle regole tecniche recate dai regolamenti attuativi della
8. In sede di prima applicazione, alle semplificazioni di cui al comma 7 si procede entro il 3 marzo 2014; tale data può essere differita, per non oltre sei mesi, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare se ciò si renda necessario al fine di rendere operative le semplificazioni introdotte. Sono fatte salve le operazioni di collaudo, che hanno per oggetto la verifica di conformità del SISTRI alle norme e finalità vigenti anteriormente all'emanazione del decreto di cui al comma 7, e che devono concludersi entro sessanta giorni lavorativi dalla data di costituzione della commissione di collaudo e, per quanto riguarda l'operatività del sistema, entro il 31 gennaio 2014. La commissione di collaudo si compone di tre membri di cui uno scelto tra i dipendenti dell'Agenzia per l'Italia Digitale o della Sogei s.p.a. e due tra professori universitari di comprovata competenza ed esperienza sulle prestazioni oggetto del collaudo. Ai relativi oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14-bis del
9. All'esito dell'approvazione delle semplificazioni e delle operazioni di collaudo di cui al comma 8 e in considerazione delle modifiche legali intervenute e anche tenendo conto dell'audit di cui al comma 10, il contenuto e la durata del contratto con Selex service management s.p.a. e il relativo piano economico-finanziario sono modificati in coerenza con il comma 4-bis dell'articolo 188-bis del
10. Al fine di assicurare la funzionalità del SISTRI senza soluzione di continuità, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, sulla base dell'attività di audit dei costi, eseguita da una società specializzata terza, e della conseguente valutazione di congruità dall'Agenzia per l'Italia Digitale, al versamento alla società concessionaria del SISTRI dei contributi riassegnati ai sensi dell'articolo 14-bis del
11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-bis del
12. All'articolo 183, comma 1, lettera f), del
13. E' abrogato l'articolo 27 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011, e, conseguentemente, è soppresso il Comitato di vigilanza e controllo di cui al medesimo articolo. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è costituito, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro medesimo, un Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI, senza compensi o indennizzi per i partecipanti nè altri oneri per il bilancio dello Stato, che assolve alle funzioni di monitoraggio del sistema di cui all'articolo 14-bis del
14. All'articolo 81, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas si svolge mediante accertamenti a campione e si esercita nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato è superiore al fatturato totale previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.".
Art. 12. (Disposizioni in materia di imprese di interesse strategico nazionale)
1. Al fine di garantire l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 5 dell'articolo 1 del
2. Le modalità di costruzione e di gestione delle discariche di cui al comma 1 sono definite, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto delle normative vigenti e assicurando un'elevata protezione ambientale e sanitaria, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del sub commissario di cui al comma 1 dell'articolo 1 del
3. Il commissario straordinario, di cui all'articolo 1, comma 1, del
4. La disciplina della responsabilità per il commissario, il sub-commissario e gli esperti del comitato, di cui all'articolo 1, comma 9 del
5. I finanziamenti a favore dell'impresa commissariata di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-
6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del sub-commissario di cui all'articolo 1 del
7. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 6, sono a carico dell'ILVA s.p.a., senza alcun onere a carico della finanza pubblica.
Art. 13. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Il termine di cui al primo periodo del presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2016 dall'art. 1, comma 636, della
[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[4] Comma inserito dalla L. di conversione.
[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[6] Comma inserito dalla L. di conversione.
[7] Comma inserito dalla L. di conversione.
[8] Comma inserito dalla L. di conversione.
[9] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[10] Comma inserito dalla L. di conversione.
[11] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[12] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[13] Comma inserito dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 50 del
[14] Comma inserito dalla L. di conversione.
[15] Comma inserito dalla L. di conversione.
[16] Comma così modificato dall'art. 1 del
[17] Comma inserito dalla L. di conversione.
[18] Comma inserito dalla L. di conversione.
[19] Comma inserito dalla L. di conversione.
[20] Comma inserito dalla L. di conversione.
[21] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[22] Comma inserito dalla L. di conversione.
[23] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[24] Comma inserito dalla L. di conversione.
[25] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[26] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[27] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[28] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[29] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[30] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[31] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[32] Commi soppressi dalla L. di conversione.
[33] Comma aggiunto dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 28 del
[34] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[35] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[36] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[37] Lettera abrogata dall'art. 1, comma 363, della
[38] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[39] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[40] Comma aggiunto dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 1, comma 363, della
[41] Comma aggiunto dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 1, comma 363, della
[42] Comma aggiunto dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 2 del
[43] Comma aggiunto dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 2 del
[44] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[45] Comma già modificato dalla L. di conversione, ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 368, della
[46] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[47] Comma così modificato dalla L. di conversione. Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 1, comma 426, della
[48] Comma inserito dalla L. di conversione.
[49] Comma inserito dalla L. di conversione.
[50] Comma inserito dalla L. di conversione.
[51] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[52] Comma così modificato dalla L. di conversione. Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 1, comma 426, della
[53] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 1 del
[54] Comma inserito dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 1, comma 213, della
[55] Comma inserito dalla L. di conversione.
[56] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[57] Comma inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 1, comma 340, della
[58] Comma inserito dalla L. di conversione.
[59] Comma inserito dalla L. di conversione.
[60] Comma inserito dalla L. di conversione.
[61] Comma inserito dalla L. di conversione.
[62] Comma inserito dalla L. di conversione.
[63] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[64] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 1, comma 348, della
[65] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[66] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[67] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[68] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[69] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[70] Commi soppressi dalla L. di conversione.
[71] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[72] Comma soppresso dalla L. di conversione.
[73] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[74] Comma inserito dalla L. di conversione.
[75] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[76] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[77] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[78] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[79] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[80] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[81] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[82] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[83] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[84] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[85] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[86] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[87] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[88] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[89] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[90] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[91] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[92] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[93] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[94] Comma soppresso dalla L. di conversione.
[95] Comma inserito dalla L. di conversione.
[96] Comma inserito dalla L. di conversione.
[97] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[98] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[99] Per la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale di cui al presente articolo, vedi l'art. 50 del
[100] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[101] Comma così sostituito dall'art. 4 ter del
[102] Alinea così modificato dall'art. 1, comma 178, della
[103] Comma sostituito dall'art. 4 ter del
[104] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 6 quater del
[105] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[106] Periodo soppresso dall'art. 1, comma 705, della
[107] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[108] Comma inserito dalla L. di conversione.
[109] Commi soppressi dalla L. di conversione.
[110] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[111] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[112] Comma sostituito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 6 del
[113] Comma modificato dalla L. di conversione, dall'art. 1 del
[114] Comma abrogato dall'art. 6 del
[115] Comma inserito dalla L. di conversione, modificato dall'art. 10 del
[116] Comma abrogato dall'art. 6 del
[117] Comma abrogato dall'art. 6 del
[118] Comma modificato dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 6 del
[119] Comma modificato dalla L. di conversione, dall'art. 14 del
[120] Comma modificato dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 6 del
[121] Comma inserito dall'art. 14 del
[122] Comma modificato dalla L. di conversione, dall'art. 14 del
[123] Comma abrogato dall'art. 6 del
[124] Comma inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 6 del
[125] Comma inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 6 del
[126] Comma inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 6 del
[127] Comma inserito dalla L. di conversione.
[128] Comma modificato dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 6 del
[129] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[130] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[131] Comma modificato dalla L. di conversione e così sostituito dall'art. 4 del
[132] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[133] Comma così modificato dall'art. 22 quater del
[134] Comma inserito dalla L. di conversione.
[135] Comma inserito dalla L. di conversione.
[136] Comma inserito dalla L. di conversione.
[137] Comma inserito dalla L. di conversione.
[138] Comma così sostituito dall'art. 4 del
[139] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[140] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 4 settembre 2013, n. 207.
[141] Comma così corretto con Errata-Corrige pubblicato nella G.U. 3 settembre 2013, n. 206.
[142] Comma così corretto con Errata-Corrige pubblicato nella G.U. 3 settembre 2013, n. 206.
[143] Comma così corretto con Errata-Corrige pubblicati nelle G.U. 3 settembre 2013, n. 206 e G.U. 4 settembre 2013, n. 207.