Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 55. Industria |
Capitolo: | 55.3 sviluppo economico |
Data: | 09/08/2013 |
Numero: | 98 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge |
§ 55.3.98 - L. 9 agosto 2013, n. 98.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
(G.U. 20 agosto 2013, n. 194 - S.O. n. 63)
1. Il
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69
All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera a):
il numero 2 è sostituito dal seguente:
«2. l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima della garanzia diretta concessa dal Fondo fino all'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria, con riferimento alle "operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni" e alle "operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi" di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193, fermi restando gli ulteriori limiti nonchè i requisiti e le procedure previsti dai medesimi articoli; la misura massima di copertura della garanzia diretta di cui al presente numero si applica anche alle operazioni in favore di imprese ubicate in aree di crisi definite dall'articolo 27 del
al numero 3, le parole: «di accesso e di gestione della garanzia» sono sostituite dalle seguenti: «di ammissione alla garanzia e di gestione delle relative pratiche»;
dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) prevedere specifici criteri di valutazione ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo da parte delle imprese sociali di cui al
il comma 3 è soppresso;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Al comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 39 del
al comma 5:
il primo periodo è soppresso e le parole: «Conseguentemente, all'articolo 39, comma 4, del
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Nell'ambito delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e previa adozione di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli interventi ivi previsti sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della
5-ter. Al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, colma 100, lettera a), della
All'articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: «sistema produttivo, le» è inserita la seguente: «micro,» e le parole: «per l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo» sono sostituite dalle seguenti: «per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonchè per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali»;
al comma 2, dopo la parola: «banche» sono inserite le seguenti: «e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, purchè garantiti da banche»;
al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 8» sono aggiunte le seguenti: «, secondo periodo»;
al comma 7:
alla lettera a), dopo la parola: «banche» sono inserite le seguenti: «e agli intermediari di cui al comma 2»;
alla lettera b), dopo la parola: «banche» sono inserite le seguenti: «e degli intermediari di cui al comma 2» e le parole: «di scopo» sono soppresse;
alla lettera c), le parole: «che svolgono le banche» sono sostituite dalle seguenti: «che devono essere svolte dalle banche e dagli intermediari di cui al comma 2» e le parole: «sulla misura» sono sostituite dalle seguenti: «sulle misure previste dal presente articolo»;
dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «Agli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'attuazione delle disposizioni», le parole: «sono attribuite» sono sostituite dalle seguenti: «sono destinate», le parole: «fonti finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «risorse finanziarie» e le parole: «non possono essere destinatari» sono sostituite dalle seguenti: «non sono destinatari»;
al comma 2, le parole: «decreto interministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dello sviluppo economico»;
al comma 4, le parole: «per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 43 del
dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:
«4-bis. Al fine di consentire la migliore attuazione di quanto previsto all'articolo 43 del
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - (Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale). - 1. Le risorse per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, ripartite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
2. In relazione a quanto previsto al comma 1, all'articolo 3, comma 9, ultimo periodo, del
All'articolo 4:
al comma 2, le parole da: «Per le gare» fino a: «12 novembre 2011, n. 226» sono sostituite dalle seguenti: «I termini previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al
al comma 3, al primo periodo, le parole: «decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le date stabilite dall'Allegato 1 annesso al regolamento di cui al
al comma 5, le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 3 del presente articolo», le parole: «degli oneri» sono sostituite dalle seguenti: «delle somme», le parole: «sono versati» sono sostituite dalle seguenti: «è versato» e la parola: «destinati» è sostituita dalla seguente: «destinato»;
al comma 6, dopo le parole: «delle gare» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2» e le parole: «degli enti locali e delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «per gli enti locali e per le imprese,»;
al comma 7, le parole: «del metano e dell'energia elettrica» sono sostituite dalle seguenti: «del metano e del GPL», le parole: «impianti di distribuzione carburanti» sono sostituite dalle seguenti: «impianti di distribuzione di carburanti», dopo le parole: «di metano» sono inserite le seguenti: «o di GPL», dopo le parole: «19 aprile 2013» sono inserite le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2013,» e dopo le parole: «7 agosto 2003» sono aggiunte le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2003»;
dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. All'articolo 34 della
"1. Per tenere conto dell'incidenza delle accise sul reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, il reddito stesso è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali dei volumi d'affari di cui all'articolo 20, primo comma, del
2.064.000 euro;
c) 0,4 per cento del volume d'affari oltre 2.064.000 euro"».
All'articolo 5:
al comma 1, dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,»;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «n. 6/1992» sono sostituite dalle seguenti: «n. 6/92 del 29 aprile 1992» e le parole: «paniere di riferimento di cui alla
al secondo periodo, le parole: «Autorità per l'energia elettrica e del gas» sono sostituite dalle seguenti: «Autorità per l'energia elettrica e il gas»;
al comma 4, le parole: «dal 1 gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «dal l° gennaio 2014», le parole: «valore di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «valore di cui al comma 3, primo periodo,» e le parole: «come definito al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «come definito al comma 3»;
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In deroga ai commi 3 e 4, per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti in esercizio da non più di otto anni alla data di entrata in vigore del presente decreto e che sono stati ammessi al regime di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992, fino al completamento del quarto anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il valore di cui al comma 3, primo periodo, è determinato sulla base del paniere di riferi-
mento individuato ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della
il comma 6 è soppresso;
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. I titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica, come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dell'incentivo spettante, per un periodo massimo di un anno a decorrere dal 1° settembre 2013, e del 10 per cento per un ulteriore successivo periodo di un anno, con corrispondente riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante nei successivi tre anni di incentivazione o, comunque, entro la fine del periodo di incentivazione su una produzione di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento. L'incremento è applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti a certificati verdi e, per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del
All'articolo 6:
al comma 1, le parole: «secondo quanto previsto dall'articolo 17» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 1, lettera b),»;
al comma 3, le parole: «anni 2014-2015» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2014 e 2015» e le parole da: «recante» fino a: «accisa",» sono soppresse;
al comma 4, le parole: «Ministro dell'economia e finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze».
All'articolo 7:
al comma 1, capoverso, terzo periodo, le parole: «apporti di capitale dalle imprese italiane» sono sostituite dalle seguenti: «apporti di capitale delle imprese italiane»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Nel quadro degli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale per il superamento dell'aiuto legato, per accedere ai crediti agevolati a valere sul Fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della
All'articolo 9:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea per i casi di mancata attuazione dei programmi e dei progetti cofinanziati con fondi strutturali europei e di sottoutilizzazione dei relativi finanziamenti, relativamente alla programmazione 20072013, in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi, il Governo, allo scopo di assicurare la competitività, la coesione e l'unità economica del Paese, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione secondo le modalità procedurali individuate dall'articolo 8 della
il comma 3 è soppresso;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di accelerare le procedure di certificazione delle spese europee relative ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013 e per evitare di incorrere nelle sanzioni di disimpegno automatico previste dai regolamenti europei, le autorità di gestione dei programmi operativi regionali o nazionali che hanno disponibilità di risorse sui relativi assi territoriali o urbani attingono direttamente agli interventi candidati dai comuni al piano nazionale per le città, di cui all'articolo 12 del
il comma 4 è soppresso;
al comma 5, primo periodo, la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti».
Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
«Art. 9-bis. - (Attuazione rafforzata degli interventi per lo sviluppo e la coesione territoriali). - 1. Per le finalità di cui all'articolo 9, nonchè per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del
2. Al fine di cui al comma 1, il contratto istituzionale di sviluppo è promosso dal Ministro per la coesione territoriale o dalle amministrazioni titolari dei nuovi progetti strategici, coerenti con priorità programmatiche di rango europeo, nazionale o territoriale, ed è regolato dai commi 2 e seguenti dell'articolo 6 del
3. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del
4. Al comma 4 dell'articolo 5 del
a) alla lettera a), la parola: "attuatrici" è sostituita dalle seguenti: "responsabili dell'attuazione e dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del
N alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè gli incentivi all'utilizzazione del contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6".
5. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, per le attività di progettazione e di realizzazione degli interventi di cui al presente articolo opera nel rispetto della disciplina nazionale ed europea in materia. Ai progetti strategici si applicano le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e di repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, comprese quelle concernenti le comunicazioni e le informazioni antimafia.
6. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All'articolo 10:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite tecnologia WIFI non richiede l'identificazione personale degli utilizzatori. Quando l'offerta di accesso non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore del servizio, non trovano applicazione l'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
il comma 2 è soppresso;
al comma 3, lettera a), la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Liberalizzazione dell'accesso alla rete internet tramite tecnologia WIFI e dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica».
Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. - (Misure economiche di natura compensativa per le televisioni locali). - 1. Le misure economiche compensative percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 2012, sono da qualificare come contributi in conto capitale di cui all'articolo 88, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
Al capo I del titolo I, dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:
Art. 12-bis. - (Sostegno alle imprese creditrici dei comuni dissestati). - 1. All'articolo 1 del
"17-sexies. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, una quota annua fino all'importo massimo di 100 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 della 'Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali; non erogata dalla Cassa depositi e prestiti negli anni 2013 e 2014, è destinata a favore dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei ventiquattro mesi precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al
All'articolo 13:
al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: «dal Ministro dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Alla lettera f) del comma 2-bis dell'articolo 47 del
al comma 2:
alla lettera a), dopo la parola: «finanze» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
alla lettera b), prima della parola: «altresì» e dopo la parola: «scolastiche» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
alla lettera c), capoverso, dopo le parole: «nomina il direttore generale dell'Agenzia» sono inserite le seguenti: «, tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica,»;
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) all'articolo 21, comma 4, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Lo statuto prevede che il Comitato di indirizzo sia composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata e dai membri del Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana. Ai componenti del Comitato di indirizzo non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti nè rimborsi di spese e dalla loro partecipazione allo stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalità di nomina del Collegio dei revisori dei conti"»;
dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) all'articolo 22, comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Sono fatti salvi le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 222, della
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. I regolamenti previsti dagli articoli 2, comma 5, 3, comma 4, 12, comma 13, e 14, comma 2-bis, del
2-ter. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, e 7, comma 3, del
2-quater. I decreti ministeriali previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, 8, commi 2 e 13, 10, comma 10, 12, comma 7, 13, comma 2, e 15, comma 2, del
Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. - (Piattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione). - 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate linee guida per l'accreditamento di conformità alla normativa in materia di contratti pubblici, di servizi, soluzioni e piattaforme tecnologiche per le aste on line e per il mercato elettronico da utilizzare per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione. L'accreditamento indica, tra l'altro, i livelli di sicurezza informatica, gli elementi minimi di tracciabilità dei processi e i requisiti di inalterabilità, autenticità e non ripudio dei documenti scambiati.
2. Le pubbliche amministrazioni possono usare piattaforme e soluzioni di acquisto on line accreditate anche ponendole in competizione tra loro. Qualora vi siano prodotti open source che non comportino oneri di spesa, il ricorso ai medesimi prodotti deve essere ritenuto prioritario.
3. Gli operatori che mettono a disposizione soluzioni e tecnologie accreditate sono inseriti nell'elenco dei fornitori qualificati del Sistema pubblico di connettività ai sensi dell'articolo 82 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
All'articolo 14:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «è aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti i seguenti»;
al capoverso «3-quater», dopo le parole: «All'atto della richiesta del documento unificato» sono inserite le seguenti: «, ovvero all'atto dell'iscrizione anagrafica o della dichiarazione di cambio di residenza a partire dall'entrata a regime dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, di cui all'articolo 2 del
dopo il capoverso «3-quater» è aggiunto il seguente:
«3-quinquies. Il documento unificato di cui al comma 3 sostituisce, a tutti gli effetti di legge, il tesserino di codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 47, comma 2, lettera c), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
1-ter. All'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
"3. L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica (L)"».
All'articolo 16:
al comma 1, capoverso «4-bis», dopo le parole: «pubbliche e private» sono inserite le seguenti: «nonchè di enti locali o di soggetti partecipati da enti locali».
Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:
«Art. 16-bis. - (Modifiche al
a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attività, gli aderenti possono inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identità delle medesime";
h) all'articolo 30-sexies, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-ter, comma 9, può essere rideterminata la misura delle componenti del contributo di cui al comma 2 del presente articolo"».
L'articolo 17 è sostituito dal seguente:
«Art. 17. - (Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico). - 1. All'articolo 12 del
a) al comma 2, dopo le parole: "Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome," sono inserite le seguenti: "conformemente a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015,";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Per favorire la qualità, il monitoraggio, l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l'aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente, è istituito il dossier farmaceutico quale parte specifica del FSE, aggiornato a cura della farmacia che effettua la dispensazione"; c) al comma 6, le parole: "senza l'utilizzo dei dati identificativi
degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE" sono
sostituite dalle seguenti: "senza l'utilizzo dei dati
identificativi degli assistiti presenti nel FSÈ';
d) al comma 7, le parole: "con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "con uno o più decreti" e le parole: "i contenuti del FSE e" sono sostituite dalle seguenti: "i contenuti del FSE e del dossier farmaceutico nonchè";
e) al comma 15, dopo le parole: "dei servizi da queste erogate" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero partecipare alla definizione, realizzazione ed utilizzo dell'infrastruttura nazionale per l'interoperabilità per il FSE conforme ai criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 7, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia digitale,";
f) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
"15-bis. Entro il 30 giugno 2014, le regioni e le province autonome presentano all'Agenzia per l'Italia digitale e al Ministero della salute il piano di progetto per la realizzazione del FSE, redatto sulla base delle linee guida rese disponibili dalla medesima Agenzia e dal Ministero della salute, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca, entro il 31 marzo 2014.
15-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale, sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome, nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo con il Ministero della salute, con le regioni e le province autonome, la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei FSE.
15-quater. L'Agenzia per l'Italia digitale e il Ministero della salute operano congiuntamente, per le parti di rispettiva competenza, al fine di: a) valutare e approvare, entro sessanta giorni, i piani di progetto presentati dalle regioni e dalle province autonome per la realizzazione del FSE, verificandone la conformità a quanto stabilito dai decreti di cui al comma 7 ed in particolare condizionandone l'approvazione alla piena fruibilità dei dati regionali a livello nazionale, per indagini epidemiologiche, valutazioni statistiche, registri nazionali e raccolta di dati a fini di programmazione sanitaria nazionale; b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni e delle province autonome, conformemente ai piani di progetto approvati. La realizzazione del FSE in conformità a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7 è compresa tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le province autonome per l'accesso al finanziamento integrativo a carico del Servizio sanitario nazionale da verificare da parte del Comitato di cui all'articolo 9 dell'intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
15-quinquies. Per il progetto FSE di cui al comma 15-ter, da realizzare entro il 31 dicembre 2015, è autorizzata una spesa non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da definire su base annua con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale"».
Al capo II del titolo I, dopo l'articolo 17 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 17-bis. - (Modifica all'articolo 2 della
"10-bis. Ai fini del presente articolo, ferme restando le specifiche disposizioni legislative in materia, sono considerati carte valori i prodotti,
individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:
a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;
b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni".
Art. 17-ter. - (Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese). - I. Al comma 2 dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 del codice di cui al
"2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).
2-ter. 11 sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati.
2-quater. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2- sexies.
2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta alle imprese, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti. L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell'utente esonera l'impresa da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;
b) alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1;
d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;
f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete".
3. Il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) è realizzato utilizzando le risorse finanziarie già stanziate a legislazione vigente per l'Agenzia per l'Italia digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All'articolo 18:
al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta semestralmente alle Camere una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sull'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma»;
al comma 2:
al primo periodo, dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione»;
al secondo periodo, dopo le parole: «del presente comma riguardano» sono inserite le seguenti: «il completamento delle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale in corso di realizzazione,»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi rispondenti alle finalità di potenziamento dei nodi, dello standard di interoperabilità dei corridoi europei e del miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari sono in ogni caso riferiti a infrastrutture comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21
dicembre 2001, n. 443, per le quali si sono perfezionate le procedure di individuazione con il coinvolgimento degli enti territoriali»;
al comma 3, dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione»;
al comma 6, la parola: «esercizio» è sostituita dalla seguente: «pre-esercizio» e le parole: «15 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre»;
il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Al fine di predispone il piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici, di cui al comma 8, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, in relazione all'articolo 2, comma 329, della
8-ter. Al fine di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui è stata censita la presenza di amianto, nonchè di garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, ferma restando la procedura prevista dall'articolo 11, commi da 4-bis a 4-octies, del
8-quater. Le risorse previste dal comma 8-ter sono ripartite a livello regionale per essere assegnate agli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico sulla base del numero degli edifici scolastici e degli alunni presenti in ciascuna regione e della situazione del patrimonio edilizio scolastico ai sensi della tabella 1 annessa al presente decreto. Le quote imputate alle province autonome di Trento e di Bolzano sono rese indisponibili in attuazione dell'articolo 2, comma 109, della
8-quinquies. Il mancato affidamento dei lavori di cui al comma 8- quater entro il 28 febbraio 2014 comporta la revoca dei finanziamenti. Le eventuali economie di spesa che si rendono disponibili all'esito delle procedure di cui al citato comma 8-quater ovvero le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti sono riassegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle richieste che seguono nell'ordine della graduatoria. Lo stesso Ministero provvede al trasferimento delle ri-
sorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2014, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.
8-sexies. La somma di 150 milioni di euro giacente sul conto corrente bancario acceso presso la banca Intesa Sanpaolo Spa, relativo alla gestione stralcio del Fondo speciale per la ricerca applicata (FSRA) di cui all'articolo 4 della
8-septies. All'articolo 1, comma 141, della
al comma 9.
al primo periodo, dopo le parole: «edifici pubblici,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche,» e dopo le parole: «manutenzione di reti viarie» sono inserite le seguenti: «e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e WI-FI,»;
al terzo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione» e le parole: «l'ANCI» sono sostituite dalle seguenti: «l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)»;
al quarto periodo, dopo le parole: «I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,» sono inserite le seguenti: «le unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e i comuni risultanti da fusione tra comuni, ciascuno dei quali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,» e le parole: «Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)» sono sostituite dalla seguente: «ANCI»;
al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La società ANAS SpA presenta semestralmente alle Camere una relazione sull'attuazione del programma di cui al presente comma.»;
al comma 13, la parola: «milione» è sostituita dalla seguente: «milioni»;
dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:
«14-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce semestralmente alle Camere sullo stato di attuazione dei decreti attuativi di propria competenza di cui al presente articolo».
All'articolo 19:
al comma 1:
alla lettera a):
al numero 2), le parole: «piano economico finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «piano economico-finanziario, previa verifica del CIPE sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS)»;
al numero 3), capoverso, le parole: «piano economico finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «piano economico-finanziario» e le parole: «che faccia» sono sostituite dalle seguenti: «che fa»;
alla lettera b):
al numero 1), le parole: «può indire» sono sostituite dalle seguenti: «possa indire» e le parole: «può provvedere» sono sostituite dalle seguenti: «possa provvedere»;
al numero 2), capoverso «3-quater»:
al primo periodo, dopo le parole: «contratto di finanziamento o» sono inserite le seguenti: «in mancanza» e dopo le parole: «della sottoscrizione o» è inserita la seguente: «del»;
al quarto periodo, le parole: «rimane valido» sono sostituite dalle seguenti: «rimanga valido»;
al comma 2, dopo le parole: «del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, nè agli interventi da realizzare mediante finanza di progetto le cui proposte sono state già dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
al comma 3:
alla lettera a), le parole: «piano economico finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «piano economico-finanziario» e le parole: «del contratto di partenariato pubblico privato» sono sostituite dalle seguenti: «del contratto di partenariato pubblico-privato»;
alla lettera b), capoverso, le parole: «piano economico finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «piano economico-finanziario»;
alla lettera c), capoverso, le parole: «Al fine di favorire» sono sostituite dalle seguenti: «2-ter. Al fine di favorire» e le parole: «pubblico privato», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «pubblico-privato»;
alla lettera d), le parole: «aiuti di stato."» sono sostituite dalle seguenti: «aiuti di Stato"»;
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Fino alla data del 15 settembre 2013 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all'articolo 03 del
All'articolo 20:
al comma 1, primo periodo, le parole: «Con ricognizione, da completarsi entro sessanta giorni dalla data del presente decreto legge, da effettuarsi» sono sostituite dalle seguenti: «Con ricognizione, da completare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da effettuare»;
al comma 2, le parole: «Le risorse derivanti dalle revoche ai finanziamenti sono iscritte nel bilancio del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti sono iscritte nello stato di previsione del Ministero» e dopo le parole: «programma di interventi di sicurezza stradale,» sono inserite le seguenti: «concernenti prevalentemente lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, nonchè al finanziamento della realizzazione e della messa in sicurezza dei tratti stradali mancanti per dare continuità all'asse viario Terni-Rieti,»;
al comma 4, dopo le parole: «sicurezza stradale» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2»;
al comma 5, le parole: «Il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del codice della strada, di cui al
a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida"; b) al comma 2:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico";
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico";
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo";
d) al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico";
e) al comma 2-ter, le parole: "alla metà del massimo" sono sostituite dalle seguenti: "al minimo".
5-ter. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, promuove la stipulazione di convenzioni con banche, con la società Poste italiane Spa e con altri intermediari finanziari al fine di favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti mediante strumenti di pagamento elettronico previsti dall'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal comma 5-bis del presente articolo.
5-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al
alla rubrica, dopo la parola: «Riprogrammazione» è inserita la seguente: «degli».
All'articolo 21:
alla rubrica, le parole: «Differimento operatività garanzia » sono sostituite dalle seguenti: «Differimento dell'operatività della garanzia».
All'articolo 22:
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «un tetto massimo» sono sostituite dalle seguenti: «un limite massimo»;
al secondo periodo, le parole: «L'utilizzo delle entrate rinvenienti dalla loro autonomia impositiva e tariffaria» sono sostituite dalle seguenti: «L'utilizzo delle entrate rivenienti dall'esercizio dell'autonomia impositiva e tariffaria delle autorità portuali» e le parole: «relazioni di bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «relazioni sul bilancio»;
al quinto periodo, le parole: «Dalla misura» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma».
All'articolo 23:
al comma 1 è premesso il seguente:
«01. All'articolo 49-bis, comma I, del
al comma 1, le parole: «quaranta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantadue giorni»;
al comma 2, alinea, le parole: «le lettere a) e b) sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «le lettere a) e b) sono abrogate».
All'articolo 24:
al comma 1.
alla lettera a), le parole: «al comma 1, le parole: "d'intesa"» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1, le parole: "d'intesa con"» e la parola: «approva» è sostituita dalle seguenti: «è approvata»;
alla lettera b), capoverso, le parole: «e per i corrispettivi» sono sostituite dalle seguenti: «e dei corrispettivi»;
al comma 3, lettera b): al capoverso «4-bis»:
al primo periodo, le parole: «la riscossione» sono sostituite dalle seguenti: «il pagamento»;
al secondo periodo, le parole: «Tale compensazione» sono sostituite dalle seguenti: «L'importo di tali diritti deve, in linea con l'analisi economica effettuata dall'organismo di regolazione, essere tale da neutralizzare la predetta compromissione dell'equilibrio economico e»;
dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «I diritti riscossi devono essere utilizzati per il cofinanziamento dei servizi oggetto del contratto di servizio pubblico al fine di ristabilirne l'equilibrio economico»;
al terzo periodo, le parole: «sul far salire» sotto sostituite dalle seguenti: «nel diritto di far salire» e le parole: «non si incorra in» sono sostituite dalle seguenti: «non si verifichino»;
al capoverso «4-ter», dopo le parole: «e i livelli» è inserita la seguente: «medi»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del
"3-bis. Le modifiche di cui al comma 2 non possono prescrivere livelli di sicurezza diversi da quelli minimi definiti dai CST, a meno che non siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da un'analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura e per le imprese ferroviarie, corredata di stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione"».
All'articolo 25:
al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di un numero pari alle unità di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo»;
al comma 2, al primo periodo, le parole: «destinate agli oneri» sono sostituite dalle seguenti: «destinate a coprire gli oneri»;
al comma 3:
al primo periodo, dopo le parole: «dicembre 2012» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al secondo periodo, le parole: «del corrispondente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ammontare degli importi dovuti per il corrispondente periodo»;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Al fine di ridurre il rischio aeronautico e ambientale correlato all'insistenza di abitazioni a uso residenziale intercluse nel sedime dell'aeroporto dì Pisa, è stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), la società di gestione interessata, la regione, la provincia e il comune competenti apposito accordo di programma per la delocalizzazione delle abitazioni inter-eluse nel sedime dell'aeroporto di Pisa. Nello stesso accordo sono previsti le modalità di attuazione dell'intervento, le risorse che concorrono al finanziamento e i termini per la loro erogazione nonchè le modalità di trasferimento delle aree al demanio aeronautico civile statale.
5-ter. All'accordo di programma di cui al comma 5-bis può essere destinata una quota delle risorse da assegnare per l'anno 2013 all'ENAC, ai sensi dell'articolo 11-decies del
i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
«7. All'articolo 36 del
1) all'alinea, le parole: ", anche avvalendosi di Anas s.p.a.," sono soppresse;
2) alla lettera a), le parole: "ovvero in affidamento diretto ad Anas s.p.a. a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica, nonchè, subordinatamente alla medesima condizione, di affidamento diretto a tale società della concessione di gestione di autostrade per le quali la concessione sia in scadenza ovvero revocata" sono soppresse;
3) alla lettera b), il numero 3) è abrogato; b) al comma 3, lettera a), le parole: "anche per effetto di subentro
ai sensi del precedente comma 2, lettere a) e b)" sono soppresse.
8. All'articolo 36, comma 9, del
a) al primo periodo, le parole: "L'amministratore unico" sono sostituite dalle seguenti: "L'organo amministrativo" e le parole: "entro il 30 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre";
b) al secondo periodo, le parole: "Entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di approvazione dello statuto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio per l'esercizio 2012";
c) il terzo periodo è soppresso»;
al comma 10 le parole: «della legge» sono sostituite dalle seguenti: «del
dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
«11-bis. Le risorse revocate ai sensi dell'articolo 18, comma 11, che confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del
b) alla regione Piemonte, a titolo di contributo per spese sostenute per la realizzazione del collegamento Torino-Ceres/Aeroporto di Caselle;
c) al collegamento ferroviario Novara-Seregno-Malpensa (potenziamento e variante di Galliate);
d) alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire l'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702/2008 del 5 settembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2008;
e) agli interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria mediante costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali o di miglioramento delle condizioni di esercizio di passaggi a livello non eliminabili, individuati, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
11-ter. Le proposte dei soggetti promotori per l'approvazione dei progetti preliminari, anche suddivisi per lotti funzionali in coerenza con le risorse finanziarie disponibili, degli interventi di adeguamento della strada statale n. 372 "Telesina" tra Io svincolo di Caianello della strada statale n. 372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n. 88 nonchè del collegamento autostradale Termoli-San Vittore devono essere sottoposte al CIPE per l'approvazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le risorse già assegnate con la
11-quater. All'articolo 11, comma 1, della
11-quinquies. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi 6 e 7, del
11-sexies. Per il biennio 2013-2014, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione dì cui all'articolo 16-bis del
Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:
«Art. 25-bis. - (Modifica all'articolo 37 del
All'articolo 26:
al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) al comma 9-bis:
1) al primo e al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015";
2) al primo periodo, le parole: "ai migliori cinque anni del decennio" sono sostituite dalle seguenti: "al decennio"».
Dopo l'articolo 26 sono inseriti i seguenti:
«Art. 26-bis. - (Suddivisione in lotti). - 1. All'articolo 2, comma 1bis, del codice di cui al
2. All'articolo 6, comma 5, del codice di cui al
3. All'articolo 7, comma 8, lettera a), del codice di cui al
Art. 26-ter. - (Anticipazione del prezzo). - 1. Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice dì cui al
2. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.
3. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile».
All'articolo 28:
al comma 1, dopo le parole: «amministrazione procedente o» sono inserite le seguenti: «, in caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni,»;
al comma 2:
al primo periodo, la parola: «decadenziale» è sostituita dalla seguente: «perentorio» e le parole: «sette giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;
dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nel caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, l'interessato presenta istanza all'amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo»;
al comma 3, dopo le parole: «non emani il provvedimento nel termine» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 9-ter, della
al comma 4, dopo le parole: «di cui all'articolo 117» sono inserite le seguenti: «del codice di cui all'Allegato 1 al
al comma 5, dopo le parole: «comma 3,» sono inserite le seguenti: «nonchè nei giudizi di opposizione e in quelli di appello conseguenti,» e le parole da: «secondo periodo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo, del
al comma 8, le parole: «ed è altresì indicato» sono sostituite dalle seguenti: «, e sono altresì indicati»;
al comma 9, le parole: «
al comma 10, le parole: «al detta » sono sostituite dalle seguenti: «alla medesima»;
al comma 12, le parole: «Conferenza unificata, sono stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
All'articolo 29:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «i regolamenti ministeriali» sono sostituite dalle seguenti: «gli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al
il secondo periodo è soppresso.
Dopo l'articolo 29 sono inseriti i seguenti:
«Art. 29-bis. - (Disposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui all'articolo 13, comma 3, del
Art. 29-ter. - (Disposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui al
All'articolo 30:
al comma 1:
alla lettera a) è premessa la seguente:
«0a) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
"Art. 2-bis. (L) - (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati). - 1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al
alla lettera f):
all'alinea sono premesse le seguenti parole: «nel capo III del titolo II,»;
al capoverso «Art. 23-bis», il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. All'interno delle zone omogenee A) di cui al
alla lettera g):
al capoverso «4-bis»:
alla lettera a), le parole: «siano state completate le parti comuni» sono sostituite dalle seguenti: «siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonchè collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni» e le parole: «relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione» sono soppresse;
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) per singole unità immobiliari, purchè siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano
completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale»;
il capoverso 4-ter è soppresso;
alla lettera h), capoverso «5-bis», dopo le parole: «lettere a), b) e d),» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
il comma 2 è soppresso;
al comma 3, le parole: «Ferma restando la» sono sostituite dalla seguente: «Salva» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, purchè i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i 'titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Il termine di validità nonchè i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. I destinatari degli atti amministrativi relativi alle attività ricomprese nell'articolo 7, comma 9, della
5-ter. All'articolo 31, comma 2, del
5-quater. All'articolo 15 della
Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:
«Art. 30-bis. - (Semplificazioni in materia agricola). - 1. All' articolo 4 del
a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonchè per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività";
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione"; c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
"8-bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del
8-ter. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati"».
All'articolo 31:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio»;
al comma 4, lettera d), le parole: «stati avanzamento lavori» sono sostituite dalle seguenti: «stati di avanzamento dei lavori»;
al comma 5:
al primo periodo, le parole: «centottanta giorni dalla data di emissione» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni dalla data del rilascio»;
al secondo periodo, dopo le parole: «del medesimo comma» sono aggiunte le seguenti: «nonchè per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito»;
al terzo periodo, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»;
al comma 8, la parola: «nonchè» è sostituita dalla seguente: «ovvero»;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici ,di qualunque genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della
8-ter. Ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio.
8-quater. Ai fini dell'ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).
8-quinquies. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 8- quater è disposta in presenza di un documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in data non anteriore a centoventi giorni.
8-sexies. Fino al 31 dicembre 2014 la disposizione di cui al comma 5, primo periodo, si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati.
8-septies. L'esercizio dell'attività d'impresa di spedizione non è soggetto a licenza di pubblica sicurezza e ai relativi controlli».
All'articolo 32:
al comma 1:
alla lettera a) sono premesse le seguenti:
«0a) all'articolo 3, il comma 12-bis è sostituito dal seguente:
"12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla
0b) all'articolo 6, comma 8, lettera g), la parola: "definire" è sostituita dalle seguenti: "discutere in ordine ai" e dopo le parole: "con decreto del Presidente della Repubblica," sono aggiunte le seguenti: "su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,"»;
alla lettera a):
al capoverso «3»:
al primo periodo, le parole: «a basso rischio infortunistico» sono sostituite dalle seguenti: «a basso rischio di infortuni e malattie professionali», dopo le parole: «con riferimento» è inserita la seguente: «sia», dopo la parola: «committente» sono inserite le seguenti: «sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi» e le parole: «tipiche di un preposto» sono sostituite dalle seguenti: «adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito»;
dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale»;
al capoverso «3-bis»:
al primo periodo, le parole: «ai dieci uomini-giorno» sono sostituite dalle seguenti: «a cinque uomini-giorno», dopo le parole: «comportino rischi derivanti» sono inserite le seguenti: «dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) all'articolo 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), sono individuati i settori, ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonchè sull'applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del
alla lettera b), al numero 2), capoverso «6-ter»:
al primo periodo, le parole: «sentita la Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base delle indicazioni della Commissione» e le parole: «settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL» sono sostituite dalle seguenti: «settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda»;
al secondo periodo, la parola: «attestare» è sostituita dalla seguente: «dimostrare» e le parole: «di cui agli articoli 17, 28 e 29» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo»;
al terzo periodo, le parole: «dell'articolo 26» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo»;
dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) all'articolo 31, comma 1, dopo le parole: "servizio di prevenzione e protezione" è inserita la seguente: "prioritariamente"»;
alla lettera c), capoverso, al primo periodo, le parole: «e addetti» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli addetti» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro»;
alla lettera d), capoverso, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro»;
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) all'articolo 71, il comma 11 è sostituito dal seguente:
"11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro»;
la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) all'articolo 88, comma 2, la lettera g-bis) è sostituita dalla seguente:
"g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonchè ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI"»;
dopo la lettera g) è inserita la seguente:
«g-bis) all'articolo 88, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013"»;
alla lettera h), capoverso «Art. 104-bis»:
alla rubrica, le parole: «temporanei e mobili» sono sostituite dalle seguenti: «temporanei o mobili»;
al comma 1, dopo le parole: «dei trasporti» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro della salute» e le parole: «e la Conferenza permanente» sono sostituite dalle seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza permanente»;
al comma 4, capoverso «2-bis», dopo le parole: «dei trasporti» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro della salute» e le parole: «e la Conferenza permanente» sono sostituite dalle seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza permanente»;
al comma 6, lettera b), numero 1), il capoverso è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'INAIL trasmette telematica-mente, mediante il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, alle autorità di pubblica sicurezza, alle aziende sanitarie locali, alle autorità portuali, marittime e consolari, alle direzioni territoriali del lavoro e ai corrispondenti uffici della Regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni»;
al comma 7, le parole: «Le modalità di comunicazione delle disposizioni di cui al comma 6 trovano applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «Le modalità di comunicazione previste dalle disposizioni di cui al comma 6 si applicano»;
dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. All'articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
"3-bis. Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".
7-ter. Il comma 5 dell'articolo 9 della
All'articolo 33:
al comma 1, la parola: «altra» è soppressa;
al comma 2, primo periodo, le parole da: «Gli Ufficiali di stato civile» fino a: «diciottesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età,»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti attraverso gli strumenti informatici».
All'articolo 35:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti commi»;
il capoverso 13-bis è sostituito dai seguenti:
«13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 6, comma 20, del
All'articolo 36:
al comma 2, la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti» e dopo le parole: «per l'anno 2013» sono inserite le seguenti: «, per la».
All'articolo 37:
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Si intendono non sottoposte a controllo tutte le attività delle imprese per le quali le competenti pubbliche amministrazioni non ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività, con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale l'elenco delle attività soggette a controllo. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente comma».
All'articolo 39:
al comma 1: alla lettera b):
al numero 1), le parole: «e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi» sono soppresse;
il numero 3) è soppresso;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. I commi da 24 a 30 dell'articolo 12 del
1-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 settembre 2008, n. 182, prevedendo anche la trasmissione al Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici dell'atto di indirizzo per la società Arcus Spa, annualmente emanato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici ha facoltà di proporre osservazioni entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di indirizzo. Lo schema del decreto recante l'atto di indirizzo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
All'articolo 40:
alla rubrica e al comma 1, le parole: «Ministero per i beni e le attività culturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo»;
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «per essere riassegnati» sono sostituite dalle seguenti: «, ai fini della loro riassegnazione»;
al secondo periodo, le parole: «in entrata» sono sostituite dalle seguenti: «all'entrata»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. L'articolo 3, comma 6, primo periodo, del
All'articolo 41:
al comma 1, capoverso «Art. 243»:
i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, oltre ad adottare le necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento delle acque, anche tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento, devono essere individuate e adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento secondo quanto previsto dall'articolo 242, o isolare le fonti di contaminazione dirette e indirette; in caso di emungimento e trattamento delle acque sotterranee deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte terza.
2. Il ricorso al barrieramento fisico è consentito solo nel caso in cui non sia possibile conseguire altrimenti gli obiettivi di cui al comma I secondo le modalità dallo stesso previste»;
i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«5. In deroga a quanto previsto dal comma i dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. A tal fine il progetto di cui all'articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di controllo e monitoraggio della porzione di acquifero interessata; le acque emunte possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento, trattamento e reimmissione, e non devono contenere altre acque di scarico nè altre sostanze ad eccezione di sostanze necessarie per la bonifica espressamente autorizzate, con particolare riferimento alle quantità utilizzabili e alle modalità d'impiego.
6. Il trattamento delle acque emunte deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali»;
al comma 2, capoverso, secondo periodo, le parole: «del
al comma 3:
alla lettera a), le parole: «e utilizzati» sono sostituite dalle seguenti: «, e utilizzate»;
alla lettera b), al capoverso 2, sono premesse le seguenti parole: «Fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica sottoscritti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione che rispettano le norme in materia di bonifica vigenti al tempo della sottoscrizione,» e al capoverso 3, le parole: «devono essere rese conformi al test di cessione» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione», la parola: «rimuovono» è sostituita dalla seguente: «rimuovano» e la parola: «consentono» è sostituita dalla seguente: «consentano»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49 del
3-ter. Le aree sulle quali insistono i materiali di cui al comma 3-bis, ricorrendo le medesime condizioni ivi previste per i suoli e per le acque sotterranee, sono restituite agli usi legittimi. Ai fini di tale restituzione, il soggetto interessato comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i risultati della caratterizzazione, validati dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, che si avvale anche delle banche dati di enti o istituti pubblici»;
al comma 4, la parola: «posizionati» è sostituita dalla seguente: «installati»;
al comma 6, primo periodo, le parole: «e l'avvio» sono sostituite dalle seguenti: «e all'avvio»;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. I commissari ad acta di cui al comma 6 possono avvalersi dei poteri previsti per i commissari regionali dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 1 del
6-ter. I commissari ad acta di cui al comma 6 possono promuovere la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al
6-quater. Nelle more del completamento degli impianti di cui al comma 6 e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in considerazione delle perduranti imperative esigenze di protezione sanitaria e ambientale nella regione Campania, è vietata l'importazione nella regione di rifiuti speciali, pericolosi e no, e di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.
6-quinquies. Essendo cessata il 31 dicembre 2012 la struttura commissariale del Commissario di Governo per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 19 febbraio 2010, n. 3849, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2010, in ragione delle competenze residue al 31 dicembre 2012, non precedentemente trasferite agli enti ordinariamente competenti, consistenti prevalentemente nel contenzioso di natura legale derivante dalle precedenti gestioni, è assegnato al Commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2010, n. 3891, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, prorogato con l'articolo 2 del
dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del
7-ter. Al
a) dopo il punto 7-ter dell'allegato II alla parte II, è inserito il seguente:
"7- quater) Impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del
b) alla lettera v) dell'allegato III alla parte II sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del
c) alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte II, dopo le parole: "le risorse geotermiche" sono inserite le seguenti:
"con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del
7-quater. La lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 4 del
"e-bis) l'esplorazione e lo sfruttamento offshore di minerali, compresi gli idrocarburi nonchè quelli previsti dall'articolo 1, comma 3-bis, del
Dopo l'articolo 41 sono inseriti i seguenti:
«Art. 41-bis. - (Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo). - 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del
a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;
b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del
c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute nè variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;
d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.
2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al
3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.
4. L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell'articolo 184-bis del
6. L'articolo 8-bis del
7. L'articolo I del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, nel definire al comma 1, lettera b), i materiali da scavo integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del
Art. 41-ter. - (Norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo). - 1. Alla parte I dell'allegato IV alla parte V del
a) alla lettera in) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', nonchè silos per i materiali vegetali";
b) dopo la lettera v) è inserita la seguente:
"v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a bio-masse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas";
c) alla lettera z), la parola: "potenzialmente" è soppressa; d) dopo la lettera kk) sono aggiunte le seguenti:
"kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonchè stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera.
kk-ter) Frantoi".
2. Alla parte II dell'allegato IV alla parte V del
a) dopo la lettera v) è inserita la seguente:
"v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I del presente allegato";
b) dopo la lettera oo) è aggiunta la seguente:
"oo-bis) Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I del presente allegato".
Art. 41-quater. - (Disciplina dell'utilizzo del pastazzo). - 1. 11 Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adotta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto contenente disposizioni che consentano la produzione, la commercializzazione e l'uso del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi ad uso agricolo e zootecnico, sottraendolo in modo definitivo alla disciplina dei rifiuti. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato un decreto ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 2, del
All'articolo 42:
al comma 1, alinea, le parole: «dal decreto legislativo
al comma 2, alinea, le parole: «All'articolo 12 del
al comma 3, le parole: «non trovano applicazione le disposizioni concernenti l'obbligo della seguente certificazione» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano le disposizioni concernenti l'obbligo della certificazione»;
dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. L'articolo 14 della
7-ter. All'articolo 240, comma 1, del regolamento di cui al
Dopo l'articolo 42 sono inseriti i seguenti:
«Art. 42-bis. - (Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria). -1. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del
2. Rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o il pediatra di base per l'attività sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l'elettrocardiogramma.
Art. 42-ter. - (Semplificazione in merito alle verifiche dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sull'accertamento dell'invalidità). -1. I soggetti per i quali è già stata accertata da parte degli uffici competenti una menomazione o una patologia stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27 settembre 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down, che hanno ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esclusi dalle visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante da parte degli uffici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
2. Il soggetto chiamato dall'INPS per la verifica sull'accertamento del suo stato invalidante effettua la verifica limitatamente alle situazioni incerte.
3. Il soggetto chiamato dall'INPS per la verifica sull'accertamento del suo stato invalidante non perde il diritto a percepire l'emolumento economico di cui è titolare anche se i verbali di visita non sono immediatamente vidimati dal responsabile preposto.
Art. 42-quater. - (Modifica all'articolo 7-ter del
"14-ter. Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, nei casi di lavoratori che risultino, alla data del 22 giugno 2013, cessati per mobilità, oppure titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà o autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, restano validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della
All'articolo 43:
al comma 1, le parole: «Al secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «Al terzo comma» e le parole: «I Comuni,» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il consenso o il diniego alla donazione degli organi confluisce nel fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del
All'articolo 44:
al comma 1, le parole: «Relativamente alle aree» sono sostituite dalle seguenti: «Relativamente al personale delle aree»;
al comma 2, le parole: «fra lo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «tra lo Stato»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 12, comma 5, primo periodo, del
4-ter. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del
"5-bis. L'AIFA valuta, ai fini della classificazione e della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, i farmaci di cui al comma 3, per i quali è stata presentata la relativa domanda di classificazione di cui al comma 1, corredata della necessaria documentazione, in via prioritaria e dando agli stessi precedenza rispetto ai procedimenti pendenti alla data di presentazione della domanda di classificazione di cui al presente comma, anche attraverso la fissazione di sedute straordinarie delle competenti Commissioni. In tal caso, il termine di cui al comma 4, primo periodo, è ridotto a cento giorni.
5-ter. In caso di mancata presentazione entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di cui al comma 3, l'ALFA sollecita l'azienda titolare della relativa autorizzazione all'immissione in commercio a presentare la domanda di classificazione di cui al comma 1 entro i successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, viene data informativa nel sito istituzionale dell'AIFA e viene meno la collocazione nell'apposita sezione di cui al comma 5".
4-quater. Nelle more dell'emanazione della disciplina organica in materia di condizioni assicurative per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui all'articolo 3 del
"5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5".
4-quinquies. All'articolo 37 del
"1-bis. Nei casi di modificazioni apportate al foglietto illustrativo, l'AIFA autorizza la vendita al pubblico delle scorte, subordinandola
alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato"»;
alla rubrica, dopo le parole: «produzione di medicinali» sono aggiunte le seguenti: «nonchè disposizioni per la classificazione dei farmaci orfani e di eccezionale rilevanza terapeutica».
Dopo l'articolo 45 è inserito il seguente:
«Art. 45-bis. - (Abilitazione all'uso di macchine agricole). - 1. Al comma 5 dell'articolo 73 del
2. Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonchè le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del
All'articolo 46:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Al fine di promuovere l'adeguata presentazione delle iniziative e delle esperienze della cooperazione italiana all'Expo Milano 2015 nonchè la valorizzazione delle esperienze innovative nel campo del diritto all'alimentazione, della sovranità alimentare e dell'accesso alle risorse naturali da essa condotte, è assegnato al Ministero degli affari esteri, nell'ambito dei fini e degli obiettivi della
1-ter. Al fine di garantire la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, il comune di Milano, nonchè gli enti coinvolti nella realizzazione dell'evento, sono obbligati a pubblicare nel proprio sito internet ufficiale le spese sostenute per l'organizzazione del grande evento Expo Milano 2015.
1-quater. Il comune di Milano può, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, destinare fino all'80 per cento del gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno nella città di Milano, relativamente agli anni 2013, 2014 e 2015, al programma di azioni fina-
lizzato alla realizzazione dell'evento "Expo 2015" denominato "City Operations", approvato con deliberazione della Giunta comunale di Milano.
1-quinquies. Le azioni indicate nel programma di cui al comma 1- quater del presente articolo e le relative spese, finanziate con le entrate di cui al medesimo comma 1-quater, non sono sottoposte ai limiti e ai divieti di cui all'articolo 6 del
1-sexies. I comuni della provincia di Milano, e successivamente ricompresi nell'istituenda area metropolitana, possono istituire l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del
Dopo l'articolo 46 sono inseriti i seguenti:
«Art. 46-bis. - (Rifinanziamento della
Ari 46-ter. - (Disposizioni in favore dell'Esposizione Universale di Milano del 2015). - 1. Al fine dello svolgimento delle attività di propria competenza, la società Expo 2015 s.p.a. può avvalersi della struttura organizzativa di Consip spa, nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del codice di cui al
2. Fermo restando il conseguimento complessivo dei risparmi di spesa previsti a legislazione vigente, le società in house degli enti locali soci di Expo 2015 s.p.a. possono procedere, anche in deroga agli specifici vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale, ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie per la realizzazione di opere infrastrutturali essenziali e altre opere, nonchè per la prestazione di servizi e altre attività, tutte strettamente connesse all'evento, fino alla conclusione delle medesime e comunque con durata non oltre il 31 dicembre 2015, nei limiti delle risorse finalizzate a dette opere.
3. L'articolo 19, paragrafo 2, dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012, ratificato ai sensi della
4. Ai diritti per l'accesso all'Esposizione Universale di Milano del 2015 si applica, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'aliquota ridotta del 10 per cento.
5. Al fine di garantire la tempestiva realizzazione delle opere Expo indispensabili per l'Evento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Commissario Unico di cui all'articolo 5 del
All'articolo 47:
al comma 1, lettera a), le parole: «dell'Autorità di Governo delegato» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Autorità di Governo delegata».
Dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:
«Art. 47-bis. - (Misure per garantire la piena funzionalità e semplificare l'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi). - 1. All'articolo 27 della
1) le parole: "è composta da dodici membri" sono sostituite dalle seguenti: "è composta da dieci membri";
2) dopo le parole: "quattro scelti fra il personale di cui alla
3) le parole: "due fra i professori di ruolo" sono sostituite dalle seguenti: "e uno scelto fra i professori di ruolo";
4) le parole: "e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici" sono soppresse;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la decadenza".
2. La Commissione di cui all'articolo 27 della
3. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 12 del regolamento di cui al
All'articolo 48:
al comma 1:
le parole: «Al
alla lettera a), capoverso «Art. 537-ter»:
al comma 1, le parole: «ovvero contrattuale,» sono soppresse;
al comma 2, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,»;
al comma 3, le parole: «I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, sono versati» sono sostituite dalle seguenti: «Le somme percepite per il rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui al comma 1 sono versate» e la parola: «riassegnati» è sostituita dalla seguente: «riassegnate».
All'articolo 49:
al comma 1 è premesso il seguente:
«01. All'articolo 3, comma 3, del
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il comma 2 dell'articolo 5 del
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. All'articolo 15 del
a) al comma 8, lettera d), le parole: "rilevati dai modelli CE" sono sostituite dalle seguenti: "trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005";
b) al comma 14, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Qualora nell'anno 2011 talune strutture private accreditate siano rimaste inoperative a causa di eventi sismici o per effetto di situazioni di insolvenza, le indicate percentuali di riduzione della spesa possono tenere conto degli atti di programmazione regionale riferiti alle predette strutture rimaste inoperative, purchè la regione assicuri, adottando misure di contenimento dei costi su altre aree della spesa sanitaria, il rispetto dell'obiettivo finanziario previsto dal presente comma"»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Proroga e differimento di termini in materia di spending review e ulteriori disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario».
Al capo I del titolo II, dopo l'articolo 49 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 49-bis. - (Misure per il rafforzamento della spending review). - 1. Al fine di coordinare l'azione del Governo e le politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica e migliorare la qualità dei servizi pubblici offerti, è istituito un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dell'interno, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare alle riunioni del Comitato interministeriale altri Ministri, in ragione della rispettiva competenza in ordine alle materie da trattare. Il Comitato svolge attività di indirizzo e di coordinamento in materia di razionalizzazione e revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della
2. Ai fini della razionalizzazione della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare con proprio decreto un Commissario straordinario, con il compito di formulare indirizzi e proposte, anche di carattere normativo, nelle materie e per i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo.
3. Il Commissario straordinario opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di comprovata esperienza e capacità in materia economica e di organizzazione amministrativa.
4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 stabilisce:
a) la durata dell'incarico, che non può comunque eccedere i tre anni;
b) l'indennità del Commissario straordinario, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 23-ter del
c) le risorse umane e strumentali del Ministero dell'economia e delle finanze delle quali il Commissario straordinario può avvalersi nell'esercizio delle sue funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Il Commissario straordinario ha diritto di corrispondere con tutti i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo, e di chiedere ad essi, oltre a informazioni e documenti, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il Commissario straordinario ha il potere di chiedere alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della
6. Entro venti giorni dalla nomina, il Commissario straordinario presenta al Comitato interministeriale di cui al comma 1 un programma di lavoro recante gli obiettivi e gli indirizzi metodologici dell'attività di revisione della spesa pubblica. Nel corso dell'incarico il Commissario straordinario, anche su richiesta del Comitato interministeriale, può presentare aggiornamenti e integrazioni del programma ai fini della loro approvazione da parte del medesimo Comitato. Il programma e gli eventuali aggiornamenti e integrazioni sono trasmessi alle Camere.
7. Il Commissario straordinario, se richiesto, svolge audizioni presso le competenti Commissioni parlamentari.
8. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera b), nel limite massimo di 150 mila euro per l'anno 2013, di 300 mila euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 200 mila euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del
9. Gli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6 del
Art. 49-ter. - (Semplificazioni per i contratti pubblici). - 1. Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al
Art. 49-quater. - (Anticipazione di liquidità in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa) - 1. Nelle more dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 del
2. All'erogazione della somma di cui al comma 1 si provvede a seguito:
a) della predisposizione, da parte dell'ente, di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi, verificate da apposito tavolo tecnico cui partecipano l'ente, i Ministeri vigilanti e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e la CRI, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme comprensive di interessi e in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora l'ente non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico dell'ente è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione.
Art. 49-quinquies. - (Misure finanziarie urgenti per gli enti locali). - 1. Al testo unico di cui al
a) all'articolo 243-bis, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater, comma 3, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del
b) all'articolo 243-quater, comma 2, le parole: "la sottocommissione di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "la commissione di cui all'articolo 155"».
Dopo l'articolo 50 è inserito il seguente:
«Art. 50-bis. - (Semplificazione delle comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA). - I. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i soggetti titolari di partita IVA possono comunicare in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi, incluse le relative rettifiche in aumento e in diminuzione. Gli stessi soggetti trasmettono l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate e non soggette a fatturazione, risultanti dagli appositi registri. Sono esclusi dalla segnalazione i corrispettivi relativi a operazioni, non soggette a fatturazione, effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri organismi di diritto pubblico, nonchè dai soggetti che applicano la dispensa dagli adempimenti di cui all'articolo 36-bis del
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse quotidianamente.
3. L'attuazione delle disposizioni del presente articolo è informata al principio della massima semplificazione per i contribuenti. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui al comma 6, ai soggetti che optano per l'invio dei dati di cui al comma 1 in via telematica all'Agenzia delle entrate non si applicano le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 21 del
b) l'articolo 1, commi da 1 a 3, del
c) l'articolo 60-bis del
d) l'articolo 20, primo comma, del
e) l'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del
f) l'articolo 35, commi 28 e seguenti, del
4. A partire dalla stessa data di cui al comma 3, alinea, secondo periodo, all'articolo 50, comma 6, del
a) al primo periodo, le parole: "e quelle da questi ultimi ricevute" sono soppresse;
b) al secondo periodo, le parole: "e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità" sono soppresse;
c) al terzo periodo, le parole: "ed al secondo" sono soppresse.
5. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
6. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5».
All'articolo 51:
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Soppressione dell'obbligo di presentazione mensile del modello 770».
Dopo l'articolo 51 è inserito il seguente:
«Art. 51-bis. - (Ampliamento dell'assistenza fiscale) - 1. A decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e 1), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
2. Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del comma I emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale trasmette telematica-mente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento con le modalità indicate nell'articolo 19 del
3. Nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione ai sensi del comma 1, i rimborsi sono eseguiti dall'amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.
4. Per l'anno 2013, le dichiarazioni ai sensi del comma 1 possono essere presentate dal 2 al 30 settembre 2013, esclusivamente se dalle stesse risulta un esito contabile finale a credito. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità applicative delle disposizioni recate dal presente comma».
All'articolo 52:
al comma 1:
alla lettera a), numero 1):
al capoverso 1-quinquies, lettera a), la parola: «assolvere » è sostituita dalla seguente: «eseguire»;
al capoverso 1-quinquies, lettera b), le parole: «valutazione della solvibilità del contribuente» sono sostituite dalle seguenti: «solvibilità del contribuente, valutata»;
alla lettera d), numero 1), capoverso, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma»;
alla lettera f), alinea, la parola: «inserito» è sostituita dalla seguente: «aggiunto»;
alla lettera g), capoverso, all'alinea, le parole: «dell' articolo 563» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 499» e dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) non dà corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti "beni essenziali" e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica»;
alla lettera h), le parole: «"comma 1"» sono sostituite dalle seguenti: «"comma 1,"»;
alla lettera l):
al numero 2), capoverso «b)», le parole: «che relazioni sulle caratteristiche e condizioni del bene pignorato, al quale può essere anche assegnata la funzione di custodia» sono sostituite dalle seguenti: «che riferisca sulle caratteristiche e sulle condizioni del bene pignorato, e può assegnare ad esso la funzione di custode del bene»;
al numero 3), alinea, la parola: «inserito» è sostituita dalla seguente: «aggiunto»;
dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
«m-bis) all'articolo 86, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione"»;
al comma 2, la parola: «quinques» è sostituita dalla seguente: «quinquies»;
al comma 3, le parole: «dalla data di conversione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo riferisce alle Camere, con apposita relazione, sugli effetti di ognuna delle misure di cui al presente articolo, ai fini di una puntuale valutazione della loro efficacia, con particolare riferimento: all'introduzione di una franchigia di 120.000 euro per l'espropriazione degli immobili diversi dalla casa di abitazione non di lusso; all'innalzamento a 120 del numero massimo di rate in cui possono essere ripartiti i debiti; all'ampliamento a otto del numero di rate il cui mancato pagamento fa venir meno il beneficio della rateizzazione dei debiti».
All'articolo 54:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento del servizio di tesoreria nei confronti degli enti locali, l'articolo 208 del testo unico di cui al
Dopo l'articolo 54 sono inseriti i seguenti:
«Art. 54-bis. - (Modifiche alla
a) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonchè sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico";
b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e danno tempestiva comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sui detti siti alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica".
Art. 54-ter. - (Modifiche al
a) al comma 2, dopo la parola: "segnalazione" sono inserite le seguenti: "della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'Autorità nazionale anticorruzione esprime pareri obbligatori sulle direttive e le circolari ministeriali concernenti l'interpretazione delle disposizioni del presente decreto e la loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità degli incarichi e di incompatibilità"».
All'articolo 56:
al comma 1, capoverso, secondo periodo, le parole: «quella del sesto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quella di cui al sesto periodo»;
al comma 2, le parole: «e 495, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «e 495 dell'articolo 1 della legge».
Al capo II del titolo II, dopo l'articolo 56 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 56-bis. - (Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali). - 1. Il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, a comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del
2. A decorrere dal 1° settembre 2013, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni che intendono acquisire la proprietà dei beni di cui al comma 1 presentano all'Agenzia del demanio, entro il termine perentorio del 30 novembre 2013, con le modalità tecniche da definire a cura dell'Agenzia medesima, una richiesta di attribuzione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, che identifica il bene, ne specifica le finalità di utilizzo e indica le eventuali risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo. L'Agenzia del demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta, ne comunica l'esito all'ente interessato entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di esito positivo si procede al trasferimento con successivo provvedimento dell'Agenzia del demanio. In caso di esito negativo, l'Agenzia comunica all'ente interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta. Entro trenta giorni dalla comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l'ente può presentare una richiesta di riesame del provvedimento, unitamente ad elementi e documenti idonei a superare i motivi ostativi rappresentati dall'Agenzia del demanio.
3. Laddove le richieste abbiano ad oggetto immobili assegnati alle amministrazioni pubbliche, l'Agenzia del demanio interpella le amministrazioni interessate, al fine di acquisire, entro il termine perentorio di trenta giorni, la conferma della permanenza o meno delle esigenze istituzionali e indicazioni in ordine alle modalità di futuro utilizzo dell'immobile. Qualora le amministrazioni non confermino, entro tale termine, la permanenza delle esigenze istituzionali, l'Agenzia, nei successivi trenta giorni, avvia con le altre amministrazioni la verifica in ordine alla possibilità di inserire il bene nei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, commi 222, 222-bis e 222-ter, della
4. Qualora per il medesimo immobile pervengano richieste di attribuzione da parte di più livelli di governo territoriale, il bene è attribuito, in forza dei principi di sussidiarietà e di radicamento sul territorio, in via prioritaria ai comuni e alle città metropolitane e subordinatamente alle province e alle regioni. In caso di beni già utilizzati, essi sono prioritariamente trasferiti agli enti utilizzatori.
5. Nei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 si prevede che, trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora all'esito di apposito monitoraggio effettuato dall'Agenzia del demanio l'ente territoriale non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrino nella proprietà dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione.
6. I beni trasferiti, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile delle regioni e degli enti locali. Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui ai commi 2 e 3, nel possesso giuridico e con subentro del medesimo in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato.
8. Al fine di soddisfare le esigenze allocative delle amministrazioni statali, gli enti territoriali continuano ad assicurare allo Stato l'uso gratuito di immobili di loro proprietà fino al permanere delle esigenze medesime.
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
10. Alle risorse nette derivanti a ciascun ente territoriale dall'eventuale alienazione degli immobili trasferiti ai sensi del presente articolo ovvero dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 5, del
11. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, è altresì destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 9 del
12. Le disposizioni di cui al
13. All'articolo 33, comma 8-ter, del
a) il quinto periodo è soppresso;
b) al sesto periodo, le parole: ", nonchè l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto della ripartizione e per le finalità previste dall'articolo 9 del
Art. 56-ter. - (Piani di azionariato). - 1. I Ministri dello sviluppo economico, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali presentano al Parlamento, entro il 30 settembre 2013, una relazione sulla disciplina, sulle esperienze e sulle prospettive dell'azionariato diffuso, ovvero della partecipazione, anche azionaria, dei dipendenti agli utili di impresa ed individuano le opportune misure, normative e di incentivazione fiscale, volte a favorire la diffusione delle predette esperienze in ambito nazionale e la collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende ai sensi dell'articolo 46 della Costituzione a partire dai piani di azionariato.
Art. 56-quater. - (Diritto di ripensamento per l'offerta fuori sede nei servizi di investimento). - 1. All'articolo 30, comma 6, del testo unico di cui al
Art. 56-quinquies. - (Modifica all'articolo 112 del testo unico di cui al
a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;
b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;
c) l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;
d) i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato"».
All'articolo 57:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «Fondo FAR» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per le agevolazioni alla, ricerca (FAR)»;
alla lettera e), le parole: «e assegni di ricerca post-doc» sono sostituite dalle seguenti: «e di assegni di ricerca»;
alla lettera f), le parole: «nell'ottica di Horizon 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del programma europeo Horizon 2020»;
alla lettera i), le parole: «vincitori di grani europei o di progetti a carico dei fondi PRIN o FIRB» sono sostituite dalle seguenti: «assegnatari di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea, ovvero dei progetti finanziati a carico dei fondi per progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) o del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB)»;
dopo la lettera l) è inserita la seguente:
«l-bis) al sostegno in favore di progetti di ricerca in campo umanistico, artistico e musicale, con particolare riferimento alla digitalizzazione e messa on line dei relativi prodotti»;
al comma 2, le parole: «nel Fondo FAR» sono sostituite dalle seguenti: «nel FAR».
Dopo l'articolo 57 è inserito il seguente:
«Art. 57-bis. - (Modifica all'articolo comma 58, della
2. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata una spesa nel limite massimo di 1,1 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2014. Ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della
All'articolo 58:
al comma 2, le parole: «Fondo per il funzionamento delle università statali» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali» e le parole: «Fondo ordinario degli enti di ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo ordinario per gli enti di ricerca»;
al comma 3, le parole: «Si prescinde dal parere dell'anzidetta commissione» sono sostituite dalle seguenti: «Non è richiesto il parere della commissione di cui al terzo periodo»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. All'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del
al comma 6, le parole: «ulteriori risparmi di spesa rispetto a quelli indicati al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 5 del presente articolo» e dopo le parole: «del presente decreto» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, per le eccezionali e straordinarie esigenze delle aziende sperimentali connesse allo svolgimento di attività agricole, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di utilizzo di tipologie di lavoro flessibile, può assumere operai agricoli il cui rapporto di lavoro è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dai contratti integrativi provinciali. L'assunzione può avvenire solo per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario, nel rispetto dei limiti temporali e dei vincoli previsti dalla normativa vigente per ciascuna tipologia di contratto».
L'articolo 59 è sostituito dal seguente:
«Art. 59. - (Piano nazionale per il sostegno al merito e alla mobilità degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi). - 1. Al fine di promuovere l'eccellenza e il merito degli studenti e di incentivare la mobilità nel sistema universitario, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, borse di mobilità a favore di studenti che, avendo conseguito risultati scolastici eccellenti, intendono iscriversi per l'anno accademico 2013/2014 a corsi di laurea ovvero a corsi di laurea magistrale a ciclo unico, presso università statali o non statali italiane, con esclusione delle università telematiche, che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza degli studenti stessi e delle famiglie di origine.
2. Il bando stabilisce l'importo delle borse di mobilità, nonchè le modalità per la presentazione telematica delle domande e i criteri per la formulazione della graduatoria nazionale di merito tra i candidati. L'importo delle borse può essere differenziato tenendo conto della distanza tra il luogo di residenza dello studente e la sede dell'università alla quale lo stesso intende iscriversi.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base dei seguenti criteri:
a) possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore conseguito in Italia nell'anno scolastico 2012/2013, con votazione all'esito dell'esame di Stato pari o superiore a 95/100;
b) condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al
4. Le borse di mobilità sono attribuite sulla base di una graduatoria nazionale nella quale sono inseriti i soggetti ammessi ai sensi del comma 3, fino ad esaurimento delle risorse di cui al presente articolo. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che presenta i valori più bassi nel requisito di cui alla lettera b) del citato comma 3, quindi più alti nel requisito di cui alla lettera a) del medesimo comma 3. La comunicazione della graduatoria e l'assegnazione delle borse sono effettuate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando di cui al comma 2 e comunque non oltre il 30 settembre 2013. La predetta assegnazione diviene efficace all'atto dell'immatricolazione dello studente presso un'università situata in una regione differente da quella di residenza dello stesso e della famiglia d'origine, con esclusione delle università telematiche.
5. Per gli anni accademici successivi al primo, gli studenti che hanno avuto accesso per il primo anno al beneficio di cui al comma 1 possono mantenere il diritto allo stesso con apposita domanda, ferma restando la permanenza del requisito della residenza fuori sede, a condizione che rispettino i seguenti requisiti di merito:
a) aver acquisito almeno il 90 per cento dei crediti formativi universitari previsti dal piano di studi in base all'anno di iscrizione;
b) aver riportato una media di voti pari o superiore a 28/30; c) non aver riportato alcun voto inferiore a 26/30.
6. Le borse di mobilità sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del
7. All'atto dell'effettiva immatricolazione, la somma viene assegnata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'università presso la quale lo studente beneficiario è iscritto, la quale provvede all'erogazione a favore dello studente.
8. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 7 milioni di euro per l'anno 2015, da iscrivere nel Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, di cui all'articolo I del
9. Le somme già impegnate e non ancora pagate nel limite di 17 milioni di euro negli anni 2011 e 2012 per gli interventi di cui all'articolo 9, commi da 3 a 14, del
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
11. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato un Piano nazionale per il merito e la mobilità degli studenti universitari capaci, meritevoli e privi di mezzi, che definisce la tipologia degli interventi e i criteri di individuazione dei beneficiari. Il suddetto Piano è triennale e può essere aggiornato annualmente anche in relazione alle risorse disponibili. Le risorse stanziate per l'attuazione del Piano sono determinate annualmente con la legge di stabilità».
All'articolo 60:
al comma 1 è premesso il seguente:
«01. La quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università destinata alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 2 del
al comma 1, le parole: «e della
al comma 2, le parole: «della attività amministrative» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività amministrative» e le parole: «(ANVUR) e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «e della ricerca (ANVUR)»;
il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. A decorrere dall'anno 2014, al fine di semplificare il sistema di finanziamento per il funzionamento dell'ANVUR e di consentire un'adeguata programmazione delle sue attività, le risorse iscritte a tale scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 142, del
3-bis. Al fine di semplificare le procedure di valutazione che richiedono il ricorso ad esperti, all'articolo 12, comma 4, lettera d), del regolamento di cui al
3-ter. Dall'applicazione del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
All'articolo 61:
al comma 1:
l'alinea è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 11, 17, 18, comma 8-septies, 22, comma 3, 23, 32, comma 7-ter, 42-ter, 46, comma 1-bis, 46-bis e 56, pari a 41,1 milioni di euro per l'anno 2013, a 104,7 milioni di euro per l'anno 2014, a 62,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 75,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 57,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 46,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 40,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:»;
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) quanto a 7,65 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,65 milioni di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri»;
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) quanto a 20,75 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, del
dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:
«d-bis) quanto a 15,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della
d-ter) quanto a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della
d-quater) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del
alla lettera e):
al secondo periodo, dopo le parole: «Agenzia delle dogane» sono inserite le seguenti: «e dei monopoli»;
al terzo periodo, le parole: «Agli aumenti disposti ai sensi della presente lettera non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della
All'articolo 63:
al comma 3:
alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda, nonchè magistrati onorari, che non esercitino più ma che abbiano esercitato con valutazione positiva la loro funzione per almeno cinque anni»;
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda»;
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) gli avvocati anche se cancellati dall'albo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda»;
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) i notai anche se a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda».
All'articolo 64:
al comma 1:
all'alinea, la parola: «richiesti» è sostituita dalla seguente: «necessari»;
alla lettera f), le parole: «dai rispettivi ordinamenti» sono sostituite dalle seguenti: «dagli ordinamenti delle amministrazioni o delle professioni di provenienza»;
al comma 4, primo periodo, le parole: «delle lingua» sono sostituite dalle seguenti: «delle lingue».
All'articolo 65:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e i consigli degli ordini distrettuali, è determinata la pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con l'indicazione dei posti disponibili presso ciascuna Corte di appello. La pianta organica è determinata tenendo conto delle pendenze e delle scoperture di organico in ciascuna Corte, cui può essere assegnato un numero di posti complessivamente non superiore al numero di quaranta per ciascuna Corte»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «Con il medesimo decreto sono determinate» sono sostituite dalle seguenti: «Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati»;
il terzo periodo è sostituito dal seguente: «A parità di titoli sono prioritariamente nominati coloro che hanno minore età anagrafica con almeno cinque anni di iscrizione all'Albo»;
al comma 3, le parole: «in pianta organica» sono sostituite dalle seguenti: «nella pianta organica».
All'articolo 67:
al comma 1, le parole: «La nomina a giudice ausiliario ha durata» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice ausiliario è nominato per la durata» e le parole: «e può essere prorogata» sono sostituite dalle seguenti: «, prorogabili».
All'articolo 68:
al comma 3, le parole: «degli standard produttivi» sono sostituite dalle seguenti: «dei parametri di operosità».
All'articolo 69:
al comma 3, le parole: «difendere anche» sono sostituite dalle seguenti: «difendere le parti di procedimenti trattati dinanzi agli uffici giudiziari del medesimo distretto neppure»;
al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto si estende ad altro avvocato di lui socio o con lui associato».
All'articolo 71:
al comma 2, le parole: «dalla nomina,» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data della nomina,», le parole: «ha definito» sono sostituite dalle seguenti: «abbia definito» e la parola: «propone» è sostituita dalle seguenti: «e propone».
All'articolo 73:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «un punteggio di laurea non inferiore a 102/110» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110», le parole: «ventotto anni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta anni» e le parole: «i tribunali e le Corti di appello» sono sostituite dalle seguenti: <de Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni»;
al quarto periodo, le parole: «la Regione Autonoma del Trentino Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «le province autonome di Trento e di Bolzano» e le parole: «Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano»;
al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea»;
al comma 3, al secondo periodo, le parole: «a uno o più magistrati dell'ufficio incaricati della trattazione di affari in specifiche materie» sono soppresse e, al terzo periodo, le parole: «Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano»;
al comma 4:
dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Per l'acquisto di dotazioni strumentali informatiche per le necessità di cui al quarto periodo è autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro»;
al settimo periodo, le parole: «di cui all'articolo 15 della
al comma 5:
al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura»;
al terzo periodo, la parola: «teorico-pratico» è sostituita dalla seguente: «teorico-pratica» e le parole: «Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. L'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali»;
il comma 12 è soppresso;
al comma 15, le parole: «di giudice onorario» sono sostituite dalle seguenti: «a giudice onorario» e le parole: «di vice procuratore onorario» sono sostituite dalle seguenti: «a vice procuratore onorario»;
al comma 16, alinea, la parola: «aggiunto» è sostituita dalla seguente: «inserito».
La rubrica del capo III è sostituita dalla seguente: «Modifiche all'organico dei magistrati addetti alla Corte di cassazione».
L'articolo 74 è sostituito dal seguente:
«Ari 74. - (Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione con compiti di assistente di studio) -1. All'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al
a) le parole: ''trentasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo" sono sostituite dalle seguenti:
''sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo, anche con compiti di assistente di studio";
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il Primo Presidente della Corte di cassazione, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio, osservati i criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura, anno per anno può destinare fino a trenta magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio. I magistrati con compiti di assistente di studio possono assistere alle camere di consiglio della sezione della Corte cui sono destinati, senza possibilità di prendere parte alla deliberazione o di esprimere il voto sulla decisione".
2. In sede di prima applicazione dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce i criteri per la destinazione dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte di cassazione con compiti di assistente di studio.
4. Con cadenza annuale il Primo Presidente della Corte di cassazione informa il Consiglio superiore della magistratura e, per le competenze di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, il Ministero della giustizia del numero e dell'attività svolta dai magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo destinati alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio.
5. Al
6. I procedimenti di prima copertura dei posti aggiunti alla pianta organica per la Corte di cassazione ai sensi del presente articolo devono essere conclusi entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo».
All'articolo 75:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
All'articolo 76:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «Al codice» sono sostituite dalle seguenti: «Nel titolo V del libro quarto del codice»;
al capoverso «791-bis»:
le parole: «791-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 791-bis.»;
al primo comma:
al primo periodo, le parole: «la nomina di un notaio avente» sono sostituite dalle seguenti: «la nomina di un notaio ovvero di un avvocato aventi»;
dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le sottoscrizioni apposte in calce al ricorso possono essere autenticate, quando le parti lo richiedono, da un notaio o da un avvocato»;
al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente codice»;
al quarto periodo, la parola: «notaio» è sostituita dalle seguenti: «professionista incaricato»;
al secondo comma, la parola: «notaio» è sostituita dalle seguenti: «professionista incaricato»;
al terzo comma:
al primo periodo, le parole: «notaio designato» sono sostituite dalle seguenti: «professionista incaricato»;
al secondo periodo, le parole: «Libro III, Titolo II, Capo IV» sono sostituite dalle seguenti: «Libro terzo, Titolo II, Capo IV, Sezione III, § 3-bis»;
al terzo periodo, la parola: «notaio» è sostituita dalle seguenti: «professionista incaricato»;
al quarto comma, le parole: «Libro IV» sono sostituite dalle seguenti: «Libro quarto» e la parola: «notaio» è sostituita dalle seguenti: «professionista incaricato»;
al quinto comma, le parole: «quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «quarto comma» e la parola: «notaio», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «professionista incaricato»;
alla rubrica, le parole: «al notaio» sono sostituite dalle seguenti: «a un professionista».
All'articolo 77:
al comma 1, lettera a), capoverso «/85-bis»:
le parole: «185-bis.» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 185-bis.»;
al primo periodo, le parole: «deve formulare alle parti» sono sostituite dalle seguenti: «formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto,»;
il secondo periodo è soppresso;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice».
All'articolo 78:
al comma 1, lettera a), la parola: «udienza» è sostituita dalle seguenti: «l'udienza».
Gli articoli 79 e 80 sono soppressi.
All'articolo 82:
al comma 1, lettera b), le parole: «Con il decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto motivato», le parole: «di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «che fissa il termine di cui al primo periodo» e le parole: «, e si applica» sono sostituite dalle seguenti: «; si applica»;
al comma 2, dopo le parole: «settimo comma,» sono inserite le seguenti: «primo periodo, del»;
al comma 3, capoverso:
al primo periodo, le parole: «di cui al sesto comma» sono sostituite dalle seguenti: «che fissa il termine di cui al sesto comma»;
all'ultimo periodo è aggiunto, in fine, il seguente segno: «"»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, in relazione alla loro finalità mutualistica, il privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 5), del codice civile, spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, è riconosciuto qualora le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al
All'articolo 83:
al comma 1, le parole: «di regola magistrati in pensione, ovvero magistrati in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio».
All'articolo 84:
al comma 1:
alla lettera a) sono premesse le seguenti:
«0a) all'articolo 1, comma I, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa";
0b) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza"»;
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione"»;
alla lettera b):
il capoverso «1» è rinumerato come capoverso «1-bis»; al medesimo capoverso «1»:
al primo periodo, dopo la parola: «medica» sono inserite le seguenti: «e sanitaria» e dopo le parole: «è tenuto» sono inserite le seguenti: «, assistito dall'avvocato,»;
dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione»;
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine dì quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione"»;
dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) all'articolo 5, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo"»;
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. I commi 1-bis e 2 non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile; d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
f) nei procedimenti in camera di consiglio;
g) nell'azione civile esercitata nel processo penale"»;
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) all'articolo 5, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto"»;
alla lettera f), le parole da: «al comma 2» fino alla fine della lettera sono soppresse;
dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il termine di cui al comma I decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma Ibis dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale"»;
alla lettera g):
all'alinea, la parola: «sostituto» è sostituita dalla seguente: «sostituito»;
al capoverso, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1-bis e 2» ;
la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) all'articolo 8, comma 1, primo periodo, le parole: "non oltre quindici" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre trenta" e dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento"»;
alla lettera i), il capoverso «5» è rinumerato come capoverso «4-bis»;
la lettera l) è sostituita dalla seguente:
«l) all'articolo 11 il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13"»;
la lettera m) è sostituita dalla seguente:
«m) all'articolo 12, comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonchè per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico"»;
la lettera n) è sostituita dalla seguente:
«n) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
"Art. 13. - (Spese processuali). - I. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonchè al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.
2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.
3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi I e 2 non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri"»;
alla lettera o), capoverso «4-bis» sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice deontologico forense. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
la lettera p) è sostituita dalla seguente:
«p) all'articolo 17:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Fermo restando quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter del presente articolo, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:
a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;
b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;
c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;
d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2";
2) prima del comma 6 sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al
5-ter. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione"».
Al capo VIII del titolo III, dopo l'articolo 84 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 84-bis. - (Modifica all'articolo 2643 del codice civile). - 1. All'articolo 2643 del codice civile, dopo il numero 12) è inserito il seguente:
"12-bis) gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato".
Art. 84-ter. - (Compensi per gli amministratori di società controllate dalle pubbliche amministrazioni). - 1. All'articolo 23-bis del decreto-
"5-quater. Nelle società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
5-quinquies. Nelle società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
5-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies si applicano limitatamente al primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero, qualora si sia già provveduto al rinnovo, ai compensi ancora da determinare ovvero da determinare in via definitiva. Le disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies non si applicano qualora nei dodici mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione siano state adottate riduzioni dei compensi dell'amministratore delegato o del presidente del consiglio di amministrazione almeno pari a quelle previste nei medesimi commi"».
All'articolo 85:
al comma 3, secondo periodo, le parole: «copertura finanziaria, del» sono sostituite dalle seguenti: «copertura finanziaria del»;
al comma 4, le parole: «del presente provvedimento non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «del presente titolo non devono derivare».
Prima dell'allegato A è inserita la seguente tabella:
«Tabella 1
(Articolo 18, comma 8-quater)
REGIONI |
|
|
|
ABRUZZO |
4.000.000 |
BASILICATA |
2.000.000 |
CALABRIA |
13.000.000 |
CAMPANIA |
18.000.000 |
EMILIA-ROMAGNA |
7.000.000 |
FRIULI VENEZIA GIULIA |
2.500.000 |
LAZIO |
14.000.000 |
LIGURIA |
4.000.000 |
LOMBARDIA |
15.000.000 |
MARCHE |
3.000.000 |
MOLISE |
2.000.000 |
PIEMONTE |
9.000.000 |
PUGLIA |
12.000.000 |
SARDEGNA |
5.000.000 |
SICILIA |
16.000.000 |
TOSCANA |
10.000.000 |
UMBRIA |
2.500.000 |
VALLE D'AOSTA |
1.000.000 |
VENETO |
10.000.000 |
TOTALE NAZIONALE |
150.000.000». |
L'allegato A è sostituito dal seguente:
«Allegato A
(Articolo 74, comma 5)
"ALLEGATO 2
(Articolo 1, comma 5)
PIANTA ORGANICA PER LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Funzione |
Organico |
|
|
Primo Presidente della Corte di cassazione |
1 |
Presidente aggiunto della Corte di cassazione |
1 |
Presidente di sezione della Corte di cassazione |
54 |
Consigliere della Corte di cassazione |
303 |
Magistrato di tribunale destinato all'ufficio del massimario e del ruolo |
67"». |