§ 80.5.1002 - D.L. 22 aprile 2023, n. 44.
Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:22/04/2023
Numero:44


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali
Art. 1 bis.  Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di concorsi per il reclutamento del personale
Art. 1 ter.  Modifiche all'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, in materia di compensi per i componenti delle commissioni di esame
Art. 1 quater.  Disposizioni urgenti per l'attuazione del Grande Progetto Pompei
Art. 2.  Monitoraggio delle riforme per la pubblica amministrazione
Art. 3.  Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali
Art. 3 bis.  Modifica all'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in materia di assunzione di personale presso enti locali dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2002, del 2009, del 2012 e [...]
Art. 3 ter.  Misure per favorire il reclutamento di giovani nella pubblica amministrazione
Art. 4.  Scuola nazionale dell'amministrazione e conclusione dei concorsi
Art. 5.  Disposizioni in materia di personale del Ministero dell'istruzione e del merito
Art. 6.  Disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Art. 7.  Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa
Art. 7 bis.  Disposizioni in materia di funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e di personale ispettivo con compiti di polizia ambientale
Art. 7 ter.  Potenziamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa
Art. 8.  Sub-commissario per la realizzazione degli interventi nelle aree di rilevante interesse nazionale
Art. 9.  Riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca e potenziamento dell'attività di ricerca
Art. 10.  Disposizioni in materia di attività ad alto contenuto specialistico
Art. 11.  Disposizioni in materia di servizio di pubblica utilità 1500 e salvaguardia dei livelli occupazionali necessari al suo funzionamento
Art. 12.  Modifiche alla disciplina dell'inviato speciale per il cambiamento climatico
Art. 13.  Avvalimento di personale dell'ENEA e dell'ISPRA da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per attività di interesse comune
Art. 14.  Istituzione e riorganizzazione di Unità di missione finalizzate al potenziamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali
Art. 15.  Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Guardia di finanza e disposizioni in materia di [...]
Art. 16.  Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato
Art. 17.  Disposizioni per il potenziamento del personale delle capitanerie di porto - Guardia costiera e rideterminazione degli organici
Art. 17 bis.  Disposizioni per la tutela del personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale nonchè ai corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di [...]
Art. 18.  Disposizioni relative al fondo anticipazioni di liquidità e altre disposizioni in materia di enti territoriali
Art. 19.  Disposizioni in materia di trattamenti accessori
Art. 20.  Disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze
Art. 21.  Disposizioni in materia assistenziale e previdenziale e di esclusione opzionale del massimale contributivo
Art. 22.  Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri
Art. 23.  Disposizioni per la funzionalità del servizio fitosanitario centrale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la [...]
Art. 23 bis.  Disposizioni relative al rilascio di certificazioni e licenze in materia di commercio internazionale
Art. 24.  Riorganizzazione di Formez PA
Art. 25.  Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero del turismo e per la costituzione di ENIT S.p.A.
Art. 26.  Disposizioni per il funzionamento della Lega italiana per la lotta contro i tumori
Art. 27.  Fondazione Ugo Bordoni
Art. 27 bis.  Disposizioni in materia di atti e documenti della pubblica amministrazione
Art. 28.  Clausola di salvaguardia
Art. 29.  Disposizioni contabili
Art. 30.  Entrata in vigore


§ 80.5.1002 - D.L. 22 aprile 2023, n. 44. [1]

Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.

(G.U. 22 aprile 2023, n. 95)

 

Capo I

MISURE IN MATERIA DI POTENZIAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

 

Art. 1. Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali

     1. All'articolo 1, comma 15, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge agosto 2021, n. 113, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Fino al 31 dicembre 2026, per le predette amministrazioni, per la copertura dei posti delle rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR, le quote di cui all'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, riferite agli incarichi dirigenziali generali e non generali, si applicano nella misura del 12 per cento.» [2].

     2. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, sono autorizzati gli incrementi delle dotazioni organiche di cui alla tabella A dell'allegato 1 annesso al presente decreto; le amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre 2023, alla conseguente riorganizzazione mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204. Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 [3].

     3. Le amministrazioni di cui alla tabella B dell'allegato 2 annesso al presente decreto sono autorizzate ad assumere, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, le unità di personale per ciascuna indicate nella medesima tabella B. A tal fine, le predette amministrazioni possono procedere mediante procedure concorsuali anche indette unitamente ad altre amministrazioni o ricorrendo allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni per la medesima area professionale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, per le unità di personale dirigenziale di seconda fascia di cui alla citata tabella B, a bandire concorsi per professionalità tecniche in materia di ingegneria civile e ingegneria dei trasporti e meccanica nonchè di ingegneria idraulica e ambientale in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [4].

     3-bis. In coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto della dotazione organica vigente, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato a procedere allo scorrimento della graduatoria formata all'esito della valutazione dei titoli nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centoventicinque posti di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, presso il Ministero dell'università e della ricerca - codice concorso 01, per il reclutamento di ottantacinque unità da inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 937, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dell'articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nei limiti dei posti messi a concorso e delle originarie coperture finanziarie di cui all'articolo 1, commi 940 e 941, della citata legge n. 178 del 2020 e al citato articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021. La procedura di scorrimento di cui al primo periodo può essere avviata, con determinazione adottata dall'amministrazione, nel caso in cui, a conclusione dello svolgimento della prova orale, non sia raggiunto un numero di candidati idonei alla successiva fase della procedura concorsuale pari almeno al numero dei posti messi a concorso per lo specifico profilo. Alla graduatoria di cui al presente comma si applica il primo periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [5].

     4. Per garantire la necessaria speditezza del reclutamento del personale di cui alla tabella B dell'allegato 2:

     a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile può richiedere alla commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta e orale. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;

     b) il Ministero dell'interno può richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento per il personale non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno mediante concorso pubblico per titoli ed esami, bandito su base provinciale e svolto anche mediante l'uso di tecnologie digitali. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria provinciale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti provinciali, previo interpello e acquisito l'assenso degli interessati. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli valutabili, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento.

     b-bis) le amministrazioni centrali e le agenzie possono stipulare convenzioni volte a reclutare il personale di cui necessitano mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità [6];

     b-ter) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad avviare procedure di reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prove scritta e orale, per l'assunzione del personale appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella B dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le procedure di reclutamento di cui al primo periodo possono essere finalizzate anche al reclutamento di personale dell'area dei funzionari a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie, per specifiche professionalità con competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro, gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento, digitalizzazione, gestione di siti internet e contrattualistica pubblica. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento, e, in ogni caso, un'adeguata valorizzazione della specifica professionalità maturata da soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano svolto attività presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali [7].

     4-bis. [Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al trattenimento in servizio di personale dirigenziale di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso di specifiche professionalità. Gli incarichi riferiti al trattenimento in servizio, cessano in ogni caso, al 31 dicembre 2026] [8].

     5. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessità assunzionali del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità è autorizzata, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire concorsi, per i quali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite procedure e requisiti di partecipazione, prevedendo una riserva di posti non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30 per cento destinata ai soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e prevedendo, in ogni caso, una adeguata valorizzazione della professionalità specifica dei soggetti in possesso di laurea triennale, laurea specialistica o magistrale che, alla data del 1° aprile 2023, abbiano svolto, mediante incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per almeno un triennio, attività di supporto tecnico, specialistico e operativo in materia di politiche in favore delle persone con disabilità [9].

     6. Per le esigenze di reclutamento del Ministero del turismo, così come determinate nella tabella A dell'allegato 1 e nella tabella B dell'allegato 2, i bandi di concorso per il personale non dirigenziale possono prevedere una riserva di posti non superiore al 50 per cento destinata al personale già in servizio a tempo indeterminato presso l'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo, che abbia maturato per almeno nove mesi un'adeguata esperienza nelle attività strettamente collegate all'esercizio dei compiti istituzionali del predetto Ministero [10].

     7. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: «in numero di 19» sono sostituite dalle seguenti: «in numero di 23».

     8. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:

     «Art. 46 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

     a) politiche sociali e previdenziali: principi ed obiettivi della politica sociale, criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale; standard organizzativi delle strutture interessate; standard dei servizi sociali essenziali; criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali; rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento dei rapporti con gli organismi dell'Unione europea; requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e sui patronati;

     b) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro e dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a sostegno dell'occupabilità e della nuova occupazione; politiche della formazione professionale come strumento delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari; raccordo con organismi internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime e risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei posti di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero;

     c) amministrazione generale del Ministero: gestione dei servizi indivisibili e comuni, con particolare riguardo alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; programmazione del fabbisogno finanziario; linee generali e coordinamento delle attività concernenti il personale; affari generali e attività di gestione del personale del Ministero di carattere comune ed indivisibile; programmazione generale del fabbisogno e reclutamento del personale; formazione del personale; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali; gestione della banca dati del personale, del ruolo e del sistema informativo del personale; anagrafe degli incarichi del personale del Ministero; gestione delle spese e degli acquisti e conduzione dei sistemi informatici di interesse comune.»;

     b) all'articolo 47, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 46, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a dodici, ivi inclusi i capi dei dipartimenti. All'individuazione e all'organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.».

     c) all'articolo 54-quater, le parole: «è pari a 5» sono sostituite dalle seguenti: «è pari a 7».

     9. All'articolo 17-quinquies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

     b) al secondo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c bis), del citato decreto-legge n. 44 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 165 del 2001».

     9-bis. Il comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è sostituito dal seguente:

     «4. A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva di cui al primo periodo non può operare integralmente o parzialmente, perchè dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione, azienda o ente oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei» [11].

     10. Al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 12, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. Nell'ambito delle assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali, l'Agenzia può riservare una quota non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso per l'assunzione di personale non dirigenziale in favore dei titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), in possesso dei requisiti necessari per l'inquadramento nel ruolo del personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera a), e che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano prestato servizio continuativo per almeno due anni presso la medesima Agenzia»;

     b) all'articolo 17, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

     «8.1. Ai fini di cui al comma 8, l'Agenzia si avvale altresì, sino al 31 dicembre 2023, di un contingente di personale, nel limite di cinquanta unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni, alle autorità indipendenti e alle società a controllo pubblico, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate d'intesa con i soggetti pubblici e privati di appartenenza. I relativi oneri sono a carico dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1. Il personale di cui al primo periodo può essere inquadrato, con provvedimento dell'Agenzia adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, nel ruolo del personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), non oltre il termine indicato al medesimo primo periodo del presente comma. Al relativo inquadramento si provvede, mediante apposite selezioni, con le modalità e le procedure definite con provvedimento dell'Agenzia, adottato ai sensi del medesimo articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 2021, sulla base di criteri di valorizzazione delle pregresse esperienze e anzianità di servizio, delle competenze acquisite, dei requisiti di professionalità posseduti e dell'impiego nell'Agenzia. Al personale inquadrato ai sensi dei periodi terzo e quarto del presente comma si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, anche in materia di opzione per il trattamento previdenziale. Il personale di cui al comma 8, lettera b), già inserito nel ruolo del personale dell'Agenzia, può essere reinquadrato secondo i medesimi criteri di cui al quarto periodo del presente comma con provvedimento dell'Agenzia adottato, ai sensi del citato articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 2021, entro il 31 dicembre 2023, senza effetti retroattivi. Il personale di cui al terzo periodo del presente comma è computato nel numero dei posti previsti per la prima operatività dell'Agenzia, di cui all'articolo 12, comma 4» [12].

     11. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 7, lettera c), dopo le parole: «e dell'amministrazione penitenziaria» sono inserite le seguenti: «nonchè dei titolari di incarichi di vertice e di funzione dirigenziale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,» [13];

     b) al comma 7-bis, le parole: «del Ministro competente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Autorità politica competente».

     11-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario mediante la semplificazione e la riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi ai tribunali ordinari, tenuto conto della proroga disposta, da ultimo, ai sensi dell'articolo 8, comma 8-ter, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le attuali dotazioni organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni dell'Aquila e di Chieti possono essere integrate, nel limite complessivo della dotazione organica del Ministero della giustizia e ad invarianza finanziaria, con personale amministrativo già assegnato alle medesime circoscrizioni [14].

     12. Fino al 31 dicembre 2026 l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) può avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di un contingente di 15 unità di personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da amministrazioni pubbliche. Il predetto personale conserva il trattamento economico in godimento presso le amministrazioni di provenienza con oneri a carico delle medesime. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario [15].

     12-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, primo periodo, la parola: «dalla» è sostituita dalle seguenti: «da un ufficio dirigenziale di livello non generale tra quelli della»;

     b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «il dirigente di livello generale della Direzione generale» sono sostituite dalle seguenti: «un dirigente di livello non generale della Direzione generale» [16].

     12-ter. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'attuazione del comma 12-bis nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [17].

     12-quater. All'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, le parole: «di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di trentasei mesi» [18].

     12-quinquies. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nelle more di una complessiva revisione della disciplina sulla responsabilità amministrativo-contabile, all'articolo 21, comma 2, primo periodo, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;

     b) all'articolo 22, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione di quelli previsti o finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101» [19].

     12-sexies. L'articolo 5, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che la possibilità di conferire a titolo gratuito gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, di cui al medesimo comma 9, si applica anche per gli incarichi di presidente della Giunta centrale per gli studi storici e di direttore degli Istituti storici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255 [20].

     13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, ai fini dell'attuazione dei commi 2 e 3 è autorizzata la spesa [21]:

     a) per la Presidenza del Consiglio dei ministri, di euro 5.768.260 per l'anno 2023 e di euro 8.652.390 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 822.718 per l'anno 2023 e di euro 86.524 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

     b) per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di euro 937.362 per l'anno 2024 e di euro 3.749.446 annui a decorrere dall'anno 2025 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 674.945 per l'anno 2024 e di euro 37.495 annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento;

     c) per il Ministero dell'interno, di euro 8.724.863 per l'anno 2023 e di euro 13.087.295 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 1.308.730 per l'anno 2023 e di euro 130.873 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

     d) per il Ministero della difesa, di euro 175.669 per l'anno 2023 e di euro 263.503 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 26.351 per l'anno 2023 e di euro 2.636 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

     e) per il Ministero dell'economia e delle finanze, di euro 1.135.888 per l'anno 2023 e di euro 1.703.832 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 470.384 per l'anno 2023 e di euro 17.039 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

     f) per il Ministero delle imprese e del made in Italy, di euro 175.391 per l'anno 2023 e di euro 263.086 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, di euro 175.391 per l'anno 2023 e di euro 263.086 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per le assunzioni a tempo determinato e di euro 39.463 per l'anno 2023, di euro 5.262 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di euro 2.631 annui a decorrere dall'anno 2027 per le spese di funzionamento;

     g) per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di euro 3.558.216 per l'anno 2023 e di euro 5.337.323 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 833.733 per l'anno 2023 e di euro 53.374 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

     h) per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di euro 694.818 per l'anno 2023 e di euro 1.042.226 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 59.024 per l'anno 2023 e di euro 5.903 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento [22];

     i) per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di euro 2.126.117 per l'anno 2023 e di euro 3.189.175 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 818.918 per l'anno 2023 e di euro 31.892 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

     l) per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di euro 1.450.708 per l'anno 2023 e di euro 2.176.061 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, e di euro 225.000 per l'anno 2023 e di euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

     m) per il Ministero dell'università e della ricerca, di euro 561.189 per l'anno 2023 e di euro 841.783 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 84.179 per l'anno 2023 e di euro 8.418 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

     n) per il Ministero della cultura, di euro 1.489.936 per l'anno 2023 e di euro 2.234.904 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 253.491 per l'anno 2023 e di euro 22.350 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

     o) per il Ministero della salute, di euro 287.490 per l'anno 2023 e di euro 431.235 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per le assunzioni a tempo determinato e di euro 21.562 per l'anno 2023 e di euro 4.313 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per le spese di funzionamento;

     p) per il Ministero del turismo, di euro 4.741.284 per l'anno 2023 e di euro 7.111.925 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 1.021.001 per l'anno 2023 e di euro 64.101 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

     q) per l'Avvocatura generale dello Stato, di euro 2.781.565 per l'anno 2023 e di euro 4.172.347 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 578.157 per l'anno 2023 e di euro 41.724 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

     r) per l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di euro 476.477 per l'anno 2023 e di euro 714.715 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato;

     s) per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGENAS, di euro 2.348.646 per l'anno 2023 e di euro 3.522.969 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato.

     14. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 13, pari a 43.234.619 euro per l'anno 2023, 57.344.571 euro per l'anno 2024, 59.519.205 euro per l'anno 2025, 59.519.205 euro per l'anno 2026 e 58.817.940 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

     a) quanto a 36.671.908 euro per l'anno 2023, 55.945.217 euro per l'anno 2024, 58.757.301 euro per l'anno 2025, 58.757.301 euro per l'anno 2026 e 58.062.980 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

     b) quanto a 822.718 euro per l'anno 2023 e 86.524 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

     c) quanto a 5.739.993 euro per l'anno 2023, 1.312.830 euro per l'anno 2024 e 675.380 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando:

     1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 1.048.541 euro per l'anno 2023 e 58.763 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

     2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 39.463 euro per l'anno 2023 e 5.262 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

     3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 225.000 euro per l'anno 2023 e 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

     4) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 674.945 euro per l'anno 2024 e 37.495 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

     5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 1.308.730 euro per l'anno 2023 e 130.873 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

     6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 59.024 euro per l'anno 2023 e 5.903 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

     7) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 818.918 euro per l'anno 2023 e 31.892 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

     8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 84.179 euro per l'anno 2023 e 8.418 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

     9) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 26.351 euro per l'anno 2023 e 2.636 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

     10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 833.733 euro per l'anno 2023 e 53.374 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

     11) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 253.491 euro per l'anno 2023 e 22.350 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

     12) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 21.562 euro per l'anno 2023 e 4.313 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

     13) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 1.021.001 euro per l'anno 2023 e 64.101 euro annui a decorrere dall'anno 2024 [23].

     14-bis. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

     «g-bis) Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA): l'Agenzia di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130»;

     b) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «ed eventuali altri Ministeri» sono inserite le seguenti: «, agenzie ed enti»;

     c) all'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     «5-bis. Le commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono integrate con rappresentanti dell'ANSFISA» [24].

     14-ter. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 4:

     1) al primo periodo, dopo le parole: «dello sviluppo economico,» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA),»;

     2) al secondo periodo, dopo le parole: «e della salute,» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere dell'ANSFISA,»;

     3) al terzo periodo, le parole da: «per le merci assimilabili» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per le merci assimilabili può altresì essere imposto l'obbligo dell'autorizzazione del singolo trasporto, secondo i criteri e le modalità determinati dall'ANSFISA»;

     b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «della tutela del territorio e del mare,» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere dell'ANSFISA,»;

     c) al comma 7, alinea, dopo le parole: «del territorio e del mare,» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere dell'ANSFISA,»;

     d) al comma 12, le parole: «Lo speditore o il trasportatore che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dal capitolo 1.4.2.1 e 1.4.2.2 del RID» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dai paragrafi 1.4.2 e 1.4.3 del RID» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'accertamento delle violazioni è svolto dai soggetti individuati dall'articolo 71 e dal personale dell'ANSFISA» [25].

     14-quater. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

     «ff-bis) svolgere i compiti derivanti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35» [26].

     14-quinquies. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 14-bis a 14-quater nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [27].

     14-sexies. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è inserito il seguente:

     «7-ter. Nell'ambito della sezione del Piano relativa alla formazione del personale, le amministrazioni indicano quali elementi necessari gli obiettivi e le occorrenti risorse finanziarie, nei limiti di quelle a tale scopo disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse proprie e di quelle attribuite dallo Stato o dall'Unione europea, nonchè le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari. A tal fine le amministrazioni di cui al comma 1 individuano al proprio interno dirigenti e funzionari aventi competenze e conoscenze idonee per svolgere attività di formazione con risorse interne e per esercitare la funzione di docente o di tutor, per i quali sono predisposti specifici percorsi formativi» [28].

     14-septies. Nell'ambito della revisione della disciplina in materia di inclusione lavorativa, nel settore pubblico e nel settore privato, possono essere individuate, con riferimento alla quota di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 12 marzo 1999, n. 68, eventuali specifiche riserve in favore delle categorie di persone con disabilità per le quali si riscontra una maggiore difficoltà di inserimento lavorativo [29].

 

     Art. 1 bis. Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di concorsi per il reclutamento del personale [30]

     1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 35:

     1) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che può essere utilizzato anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei concorsi di cui al presente comma»;

     2) al comma 5-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo»;

     b) dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

     «Art. 35.1 (Concorsi su base territoriale). - 1. I concorsi unici possono essere organizzati su base territoriale. In tali casi i bandi di concorso prevedono che ciascun candidato possa presentare domanda di partecipazione per non più di uno dei profili oggetto del bando e, rispetto a tale profilo, per non più di un ambito territoriale.

     2. L'amministrazione può coprire i posti di ciascun profilo non assegnati in ciascun ambito territoriale, mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori, per il medesimo profilo, in ambiti territoriali confinanti che presentano il maggior numero di idonei»;

     c) all'articolo 35-quater, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     «3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1, lettera a), i bandi di concorso per i profili non apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta»;

     d) all'articolo 52, comma 1-bis, quinto periodo, le parole: «dall'amministrazione di appartenenza» sono sostituite dalle seguenti: «dalle amministrazioni».

 

     Art. 1 ter. Modifiche all'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, in materia di compensi per i componenti delle commissioni di esame [31]

     1. All'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 13, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le regioni e le province autonome, gli enti locali e gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, nell'esercizio della propria autonomia, possono recepire la disciplina dei compensi prevista dal presente comma»;

     b) al comma 14, dopo le parole: «concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego» sono inserite le seguenti: «presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001».

 

     Art. 1 quater. Disposizioni urgenti per l'attuazione del Grande Progetto Pompei [32]

     1. Dopo il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è inserito il seguente: «Per lo svolgimento delle sue funzioni, il direttore generale di progetto è coadiuvato dal vice direttore generale vicario di cui al comma 1, al quale il direttore generale di progetto può altresì delegare una o più funzioni amministrative e contabili».

     2. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 5-ter:

     1) al primo periodo, le parole da: «assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei» fino a: «articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91» sono sostituite dalle seguenti: «proseguire nell'azione di rilancio economico-sociale e di riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito UNESCO "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata", lo svolgimento delle funzioni del direttore generale di progetto di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91»;

     2) al primo periodo, dopo le parole: «struttura di supporto» sono inserite le seguenti: «al direttore generale di progetto»;

     3) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;

     4) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dal 2024 al 2026»;

     5) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai relativi oneri, pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 e dal 2024 al 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio del Parco archeologico di Pompei»;

     6) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il direttore generale di progetto assume la denominazione di "direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmi" e svolge altresì funzioni di supporto, raccordo e monitoraggio per le attività finalizzate a dare attuazione e accelerazione ai programmi di spesa nazionali ed europei del Ministero della cultura, con particolare riguardo agli interventi previsti dal Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che saranno definite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44»;

     b) al comma 5-quater, le parole: «per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 e dal 2024 al 2026».

 

     Art. 2. Monitoraggio delle riforme per la pubblica amministrazione

     1. All'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente:

     «8-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico con il compito di promuovere lo sviluppo strategico del Piano e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano, nonchè di garantire la piena applicazione delle attività di monitoraggio sull'effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piano, anche con specifico riguardo all'impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa, o altri emolumenti comunque denominati.».

     2. Sono abrogati:

     a) il comma 3-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

     b) l'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105 [33].

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali

     1. Le regioni possono applicare, senza aggravio di spesa, l'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo i principi di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo. Resta fermo il divieto per il personale addetto di effettuare qualsiasi attività di tipo gestionale, anche laddove il trattamento economico ad esso riconosciuto sia stato parametrato al personale di livello dirigenziale.

     1-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     «5-bis. Non rientrano tra gli incarichi di cui al comma 5, quelli aventi ad oggetto i contratti di lavoro subordinato presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica delle regioni e degli enti locali, purchè la carica elettiva non sia esercitata presso il medesimo ente che procede all'assunzione e comunque nel rispetto delle risorse stanziate in base alla legislazione vigente senza aggravio per la finanza pubblica» [34].

     2. Le risorse relative all'annualità 2022 del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5, pari a 9.593.409 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nell'anno 2022, per la medesima spesa di personale nell'anno 2023. Le rimanenti risorse in conto residui del fondo di cui al primo periodo, pari a 20 milioni di euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7.516.000 euro per l'anno 2023 e 2.575.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

     3. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti di spesa di cui all'Allegato 1». All'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite della spesa aggiuntiva individuata in applicazione del presente comma» [35].

     3-bis. Al fine di fronteggiare adeguatamente l'emergenza migratoria che sta interessando il territorio nazionale, con particolare riferimento alla regione Calabria, e di realizzare gli interventi occorrenti e le iniziative funzionali ad assicurare idonee condizioni di accoglienza, anche con l'obiettivo di incentivare processi volti a determinare condizioni di utile integrazione nel territorio, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sede nel territorio regionale interessate sono autorizzate, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3-quinquies a loro assegnate, ad inquadrare nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, già utilizzati dalle predette amministrazioni comunali e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, previo superamento di una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con una riserva del 50 per cento dei posti banditi a favore dei predetti tirocinanti. Allo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [36].

     3-ter. Gli inquadramenti di cui al comma 3-bis possono essere finalizzati altresì all'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e degli adempimenti connessi nonchè di interventi e iniziative per fronteggiare il dissesto idrogeologico, con riferimento al personale che ha acquisito l'esperienza lavorativa adeguata e la competenza necessaria allo svolgimento delle attività relative ai predetti progetti, interventi e iniziative [37].

     3-ter.1. Gli enti locali ubicati nel territorio della regione Calabria sono altresì autorizzati, a valere sulle risorse di cui al comma 3-quinquies del presente articolo, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonchè i soggetti beneficiari delle risorse degli accordi di programma di cui alle deliberazioni della giunta della regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30 agosto 2017, già utilizzati dalle predette amministrazioni e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego [38].

     3-quater. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dai commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1 del presente articolo [39].

     3-quinquies. Per la copertura dell'onere sostenuto dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sede nel territorio regionale per le assunzioni previste dai commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le predette risorse sono ripartite tra le amministrazioni con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. A tale fine le amministrazioni interessate comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 settembre 2024, le esigenze di personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalità di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1, il cui costo non sia sostenibile ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Le amministrazioni beneficiarie sono tenute a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 [40].

     4. Al fine di potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, le stesse possono procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite del 100 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità ai sensi del suddetto comma 28, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione.

     5. Le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione, che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione [41].

     5-bis. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, i regolamenti degli enti di cui al comma 5, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono individuare requisiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti per l'accesso al pubblico impiego dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di rispondere ad esigenze di specificità territoriale [42].

     5-ter. Fino al 31 dicembre 2026, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009, possono prevedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione. I bandi di concorso di cui al presente comma prevedono lo svolgimento delle prove di cui all'articolo 28, comma 1-ter, quarto periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per il personale non dirigenziale si applicano i criteri e le procedure di cui al comma 5 del presente articolo, comunque assicurando il rispetto del principio dell'accesso dall'esterno, nel corso del triennio di programmazione, in misura non inferiore al 50 per cento dei posti dei fabbisogni [43].

     6. Per gli anni 2023-2026, per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa per il segretario comunale considerata al netto del contributo previsto dall'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

     6-bis. Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola: «5.000» è sostituita dalla seguente: «15.000» [44].

     6-ter. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     «3-bis. Per le fusioni dei comuni realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi straordinari di cui al comma 3 sono erogati per ulteriori cinque anni» [45].

     6-quater. All'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «trentasei» [46].

     6-quinquies. L'Agenzia interregionale per il fiume Po, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per gli anni 2023-2026, può computare, per ciascun anno, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nel medesimo anno, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che danno luogo al relativo turn over [47].

     6-sexies. L'Agenzia interregionale per il fiume Po può procedere ad assunzioni attingendo agli elenchi di idonei all'assunzione di personale di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 [48].

 

     Art. 3 bis. Modifica all'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in materia di assunzione di personale presso enti locali dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016 [49]

     1. Al comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il personale assunto ai sensi del presente comma non concorre al computo della quota di riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68».

 

     Art. 3 ter. Misure per favorire il reclutamento di giovani nella pubblica amministrazione [50]

     1. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di apprendistato di durata massima di trentasei mesi, giovani laureati individuati su base territoriale mediante avvisi pubblicati nel portale del reclutamento (www.inpa.gov.it) della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le procedure per il reclutamento, nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevedono una prova scritta, la valutazione dei punteggi dei titoli accademici conseguiti dal candidato, compresa la media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami, la valutazione degli eventuali titoli di specializzazione post lauream e delle eventuali esperienze professionali documentate, conferenti con la tipologia dei posti messi a concorso, nonchè una prova orale in cui è valutato il possesso delle competenze di cui all'articolo 35-quater, comma 1, lettera a), secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età [51].

     2. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui al comma 1 possono stipulare convenzioni non onerose con istituzioni universitarie legalmente riconosciute ai sensi della normativa vigente in materia per l'individuazione, attraverso le modalità di cui al medesimo comma 1 e nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, di studenti di età inferiore a 24 anni, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti altresì i contenuti omogenei delle convenzioni [52].

     3. Il personale assunto ai sensi dei commi 1 e 2 è inquadrato nell'area dei funzionari. Alla scadenza dei contratti di cui ai predetti commi, in presenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego e della valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali già utilizzate ai sensi dei medesimi commi 1 e 2.

     4. I bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego possono prevedere che il punteggio del titolo di studio richiesto sia aumentato fino al doppio qualora il titolo di studio medesimo sia stato conseguito nei cinque anni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

     4-bis. Per i comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane, le percentuali di cui ai commi 1 e 2 sono incrementate rispettivamente al 20 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili e, comunque, per almeno una unità. Fermo restando il rispetto dei principi generali di reclutamento del personale stabiliti dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in relazione alle specifiche finalità formative del contratto e al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego con riferimento alle assunzioni previste dal presente articolo, non si applicano le procedure di mobilità previste dagli articoli 34, comma 6, e 34-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Alle assunzioni di cui al presente comma si applica quanto previsto in materia di adeguamento dei limiti dei trattamenti economici accessori del personale dall'ultimo periodo del comma 1-bis e dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 [53].

 

     Art. 4. Scuola nazionale dell'amministrazione e conclusione dei concorsi

     1. All'articolo 250 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2:

     1) la parola: «lavoro» è sostituita dalla seguente: «tirocinio»;

     2) dopo le parole: «presso le amministrazioni di destinazione;» sono aggiunte le seguenti: «al fine di ampliare i contenuti di tale fase, la SNA e il Dipartimento della funzione pubblica sottoscrivono con le suddette amministrazioni specifici protocolli di intesa volti a regolamentare la formazione specialistica, assicurando pluralità di esperienze presso le amministrazioni indicate nel bando o presso altre amministrazioni, italiane o straniere, enti o organismi internazionali, aziende pubbliche o private;»;

     b) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

     2. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, entro il 30 settembre 2023, si provvede all'aggiornamento delle disposizioni regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, al fine di renderle coerenti con le misure introdotte dal presente articolo [54].

 

     Art. 5. Disposizioni in materia di personale del Ministero dell'istruzione e del merito

     1. Al fine di rafforzare la funzione ispettiva del Ministero dell'istruzione e del merito, al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 420:

     1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi:

     a) i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali;

     b) il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali che abbia superato il periodo di prova e che abbia maturato un'anzianità complessiva, nel profilo di appartenenza o anche nei diversi profili indicati nel presente comma, di almeno dieci anni.»;

     2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     «2-bis. Per l'ammissione ai concorsi, i soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio:

     a) laurea magistrale;

     b) laurea specialistica;

     c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000;

     d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

     e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore.»;

     3) il comma 7 è sostituito dai seguenti:

     «7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

     a) le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, nonchè le modalità di pubblicazione del bando e dei successivi adempimenti informativi;

     b) le prove e i programmi concorsuali, nonchè i titoli valutabili;

     c) le modalità di individuazione e di nomina delle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 421;

     d) la valutazione della eventuale preselezione;

     e) la valutazione delle prove e dei titoli;

     f) la quantificazione e le modalità di versamento da parte dei candidati di un diritto di segreteria da riassegnare al Ministero dell'istruzione e del merito;

     g) le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e di cui agli articoli 421, 422, 423 e 430.

     7.1. Le singole prove scritte e la prova orale si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente. Il decreto di cui al comma 7 può definire, altresì, una eventuale soglia di superamento della prova preselettiva, anche diversa da quella di cui al primo periodo, nonchè un eventuale numero massimo di candidati ammessi alle prove scritte.» [55];

     b) all'articolo 421, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

     «1. Le commissioni dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono nominate con decreto del dirigente generale competente e sono composte da:

     a) tre membri scelti tra i dirigenti appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di funzioni dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima e di seconda fascia di università statali e non statali, i magistrati amministrativi, i magistrati ordinari, i magistrati contabili, gli avvocati dello Stato e i prefetti;

     b) due membri scelti fra i dirigenti non generali del comparto funzioni centrali appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito.

     1-bis. I membri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo nonchè quelli eventualmente previsti nell'ambito del decreto di cui all'articolo 420, comma 7, possono essere nominati anche fra soggetti collocati in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso» [56];

     c) all'articolo 422, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Le commissioni esaminatrici dispongono di 210 punti, di cui:

     a) massimo 70 punti da attribuire a ciascuna delle prove scritte;

     b) massimo 60 punti da attribuire alla prova orale;

     c) massimo 10 punti da attribuire alla valutazione dei titoli.»;

     d) all'articolo 423:

     1) al comma 1, le parole: «direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente generale»;

     2) al comma 2, le parole: «, nel limite dei posti messi a concorso» sono soppresse.

     2. All'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «2020/2021 e 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023».

     3. All'articolo 1, comma 559, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «e 2021/2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «, 2021/2022 e 2022/2023» [57].

     4. Dall'attuazione dei commi 2 e 3, per ciascuna fascia di complessità delle istituzioni scolastiche, non possono derivare aumenti della retribuzione di posizione di parte variabile rispetto a quella definita per l'anno scolastico 2021/2022. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si provvede nei limiti delle risorse disponibili sul fondo unico nazionale di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009. Qualora, sulla base degli esiti della rilevazione del Ministero dell'istruzione e del merito su ciascun ufficio scolastico regionale, emergano nuovi o maggiori oneri anche per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, alla copertura degli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione, nell'ordine, dei risparmi accertati ai sensi del secondo periodo del comma 558 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

     5. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023.

     6. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 5 è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi citati al medesimo comma 5, salvo quanto previsto dal comma 12.

     7. Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato di cui al comma 5, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 8 del presente articolo.

     8. Il personale docente in periodo di prova svolge, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il comitato di valutazione è integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici [58].

     9. In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 7 e 8, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 5, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

     10. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5 e 6 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

     11. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con riferimento alla procedura di cui al comma 5, sono disciplinate le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato a docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nei relativi elenchi aggiuntivi, nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al medesimo comma 5, e le modalità di svolgimento delle prove di cui ai commi 7 e 8 [59].

     12. Qualora a seguito dello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 5 residuino ulteriori posti di sostegno vacanti e disponibili, ai docenti di cui al medesimo comma 5 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 17-bis a 17-septies dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

     13. Per l'anno scolastico 2023/2024, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo riconoscimento del titolo di accesso.

     14. I soggetti di cui al comma 13 sottoscrivono i contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

     15. Se il titolo conseguito all'estero è riconosciuto nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 14, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata. Se nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 14 interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto [60].

     16. Fermo restando quanto previsto dal comma 17, ai soggetti di cui al comma 13 non si applica, per l'anno scolastico 2023/2024, in ogni caso, la procedura di cui al comma 5 [61].

     17. I soggetti di cui al comma 13 sono assegnatari dei posti di sostegno vacanti e disponibili nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 nella provincia della graduatoria di appartenenza nell'anno scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, con priorità rispetto a ogni altra procedura di reclutamento prevista per il medesimo anno, se risultano, nell'anno scolastico 2023/2024, utilmente collocati nelle graduatorie per i posti di sostegno ai fini delle assegnazioni di cui al comma 5. Ai soggetti di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 5 a 12 [62].

     18. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base di una convenzione triennale, si avvale del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1.460.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito [63].

     19. Al comma 2 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «dell'abilitazione all'insegnamento e» sono soppresse.

     20. All'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Ai docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.»;

     b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

     «3-bis. Per l'anno scolastico 2022/2023, con riferimento al personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia e primaria, a qualunque titolo destinatario di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, resta fermo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59» [64].

     20-bis. All'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

     «1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione. Dall'attuazione del primo periodo non devono derivare situazioni di esubero di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026. Per la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione richiesta nei casi di esubero di cui al secondo periodo o per effetto della necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo nella regione medesima.

     1-bis. Nei casi in cui i provvedimenti giurisdizionali di cui al comma 1, terzo periodo, riguardino regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti possono essere immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione» [65].

     20-ter. I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al corso intensivo di formazione indetto ai sensi dell'articolo 1, commi 87 e 88, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, a seguito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, sono reintegrati nel posto di lavoro a decorrere dal 1° settembre 2023, sui posti vacanti, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità interregionale e di immissione in ruolo nell'anno scolastico 2023/2024, a condizione che abbiano superato la prova scritta finale delle procedure concorsuali e il relativo periodo di formazione e prova e che abbiano prestato senza demerito, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, almeno tre anni di servizio con contratti di dirigente scolastico [66].

     21. All'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al terzo periodo, le parole: «l'attuazione delle riforme legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative» sono sostituite dalle seguenti: «l'attuazione delle riforme e degli investimenti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativi», le parole: «ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» sono soppresse e le parole: «materie inerenti al sistema nazionale di istruzione e formazione, anche con riferimento alla legislazione in materia di istruzione,» sono sostituite dalle seguenti: «attività coinvolte nell'attuazione degli interventi del PNRR»;

     b) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «Il contingente di cui al terzo periodo è da considerarsi aggiuntivo rispetto a quello di cui all'articolo 9, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167.» [67];

     c) al quarto periodo, le parole: «periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo»;

     d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al terzo periodo possono essere utilizzate, altresì, per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1.».

     21-bis. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, possono essere disposte assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici, nel limite massimo di centocinquanta unità di personale, presso: a) enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; in tali casi possono concorrere alle assegnazioni i docenti e i dirigenti scolastici che documentino di avere frequentato i corsi di studio di cui al comma 5 dell'articolo 105 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990; b) associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, ivi compresi gli enti e le istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, attività nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica» [68].

     21-ter. All'articolo 14 della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 30 giugno 2023»;

     b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023, le risorse del Fondo possono essere utilizzate altresì per la dotazione di nuove sedi degli ITS Academy e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy» [69].

 

     Art. 6. Disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

     1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il biennio 2023-2024 può riservare il 50 per cento dei posti del concorso per titoli ed esami per l'assunzione di personale a tempo indeterminato appartenenti all'area degli assistenti, di cui alla tabella B dell'allegato 2 annesso al presente decreto, a impiegati a contratto a tempo indeterminato di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in possesso della cittadinanza italiana e dei requisiti previsti per l'accesso all'area degli assistenti e che hanno compiuto senza demerito almeno tre anni di servizio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 160, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 167 del medesimo decreto [70].

     1-bis. È autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2023 e di euro 1.800.000 annui a decorrere dall'anno 2024 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 1 milione per l'anno 2023 e a euro 1.800.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale [71].

     2. L'incremento di 100 unità di personale della seconda area funzionale nella dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, disposto dall'articolo 1, comma 714, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applica a decorrere dal 1° giugno 2023. A decorrere dal 1° ottobre 2024, nella quarta colonna della tabella 1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante la dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come rideterminata dall'articolo 1, comma 714, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le cifre: «1.911», «3.823» e «5.133» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «2.011», «3.923» e «5.233». Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari ad euro 1.250.206 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

     3. All'articolo 263, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «, fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali» sono soppresse.

     4. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 34 le parole da: «La destinazione» a «con l'estero.» sono soppresse;

     b) all'articolo 179, comma 3, dopo le parole: «i tre mezzi» sono inserite le seguenti: «o, in casi eccezionali stabiliti dal consiglio di amministrazione, i cinque mezzi».

     5. È autorizzata la spesa di 3,4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per l'incremento del contingente di militari dell'Arma dei carabinieri inviati negli uffici all'estero, ai sensi dell'articolo 158 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a tutela degli uffici medesimi e del relativo personale in servizio. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 3,4 milioni per l'anno 2023 ed euro 5,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale [72].

     5-bis. È autorizzata, in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023 per il potenziamento delle iniziative di formazione per il personale della predetta amministrazione. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale [73].

     5-ter. Il Governo è autorizzato ad apportare all'articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, le modifiche necessarie ad incrementare il numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di dieci unità, nonchè a sopprimere il primo periodo del comma 8-bis dell'articolo 5 del medesimo decreto. Gli uffici istituiti ai sensi del periodo precedente sono assegnati esclusivamente a personale della carriera diplomatica in servizio [74].

 

     Art. 7. Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa

     1. All'articolo 20 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     «3-bis. Le unità di personale di cui al comma 2 sono incrementate fino a un massimo di sei unità. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite di spesa pari a euro 180.760 per il 2023 e a euro 271.140 annui a decorrere dal 2024, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie del Ministero della difesa già maturate e disponibili a legislazione vigente.» [75].

     2. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 16:

     1) al comma 1:

     1.1) alla lettera e), le parole: «due uffici centrali» sono sostituite dalle seguenti: «tre uffici centrali»;

     1.2) alla lettera g), le parole: «Commissariato generale per le onoranze ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa»;

     2) al comma 2, dopo le parole: «l'area tecnico-industriale è disciplinata nel capo V del presente titolo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «; l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa è disciplinato dal presente capo, dal capo VI del titolo II del libro secondo, dal capo II del titolo III del libro terzo e dal regolamento»;

     b) all'articolo 18, alla rubrica e ai commi 1 e 2, le parole: «Commissario generale per le onoranze ai caduti», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa» e la parola: «Commissario», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;

     c) all'articolo 254, le parole: «Commissariato generale per le onoranze ai Caduti», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa»;

     d) all'articolo 266:

     1) al comma 1, le parole: «Commissario generale per le onoranze ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti: «capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa» e la parola: «Commissario» è sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;

     2) al comma 2, le parole: «del Commissariato» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Ufficio» e la parola «Commissario», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;

     3) al comma 3, la parola: «Commissario» è sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;

     4) al comma 4, le parole: «il Commissariato generale per le onoranze ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa» e la parola: «Commissario» è sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;

     e) all'articolo 267:

     1) la parola: «Commissario», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;

     2) al comma 5, le parole: «del Commissariato generale per le onoranze ai caduti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa»;

     f) agli articoli 268, 269, 271, 272, 273 e 276, la parola: «Commissario», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;

     g) all'articolo 567:

     1) al comma 1, le parole: «al Commissariato generale per le onoranze ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa»;

     2) al comma 2, le parole: «Commissario generale» sono sostituite dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;

     h) all'articolo 689:

     1) al comma 1, dopo le parole: «lingue estere» sono inserite le seguenti: «ovvero, in aggiunta o in alternativa, all'esame delle materie di interesse professionale»;

     2) al comma 2:

     2.1) le parole: «prove di lingua estera» sono sostituite dalle seguenti: «prove di cui al comma 1»;

     2.2) dopo le parole: «insegnante della lingua estera» sono inserite le seguenti: «o della materia di interesse professionale»;

     2.3) dopo le parole: «della lingua» sono inserite le seguenti: «o della materia»;

     3) al comma 3, dopo la parola: «assegna» sono inserite le seguenti: «per ciascuna prova facoltativa»;

     i) all'articolo 2247-bis, comma 2, lettera a), le parole: «dal generale di divisione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano».

     3. Per la costituzione dell'ufficio centrale aggiuntivo previsto dal comma 2, lettera a), numero 1.1), e per l'attuazione dei processi di riorganizzazione strutturale e funzionale del Ministero della difesa volti a potenziare i settori strategici della ricerca e dell'innovazione tecnologica, industriale e del procurement militare nonchè a valorizzare le professionalità del personale civile di livello dirigenziale mediante l'accesso agli incarichi apicali, la dotazione organica del Ministero della difesa è incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale così come indicato dalla tabella A di cui all'allegato 1 e dalla tabella B di cui all'allegato 2 annessi al presente decreto [76].

     4. Al fine di assicurare l'invarianza di spesa per l'incremento di una delle due posizioni dirigenziali di livello generale di cui al comma 3, si provvede, a compensazione, mediante la soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario già assegnate al Ministero della difesa e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

     5. Il Ministero della difesa, ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno per le medesime categorie, è autorizzato a bandire concorsi straordinari per il reclutamento, nell'anno 2023, di ufficiali medici e sottufficiali infermieri dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente, nelle misure di seguito stabilite:

     a) n. 16 ufficiali medici con il grado di tenente, e gradi corrispondenti, mediante concorsi banditi ai sensi dell'articolo 652, comma 1, e dell'articolo 664 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

     b) n. 120 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, e gradi corrispondenti, mediante concorsi banditi ai sensi dell'articolo 682, comma 5-bis, dello stesso decreto legislativo n. 66 del 2010.

     6. I posti a concorso, di cui al comma 5, lettere a) e b), sono ripartiti tra le Forze armate e l'Arma dei carabinieri con decreto del Ministro della difesa.

     7. Nei concorsi straordinari di cui al comma 5, nell'ambito della categoria e della Forza armata di appartenenza, è assicurata una riserva di posti non superiore al 50 per cento in favore degli ufficiali medici e dei sottufficiali infermieri arruolati in servizio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dell'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che abbiano contratto la ferma fino al 30 giugno 2023. Non si applicano i limiti di età previsti dagli articoli 652, comma 1, 664, comma 1, lettera a), e 682, comma 5-bis, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

 

     Art. 7 bis. Disposizioni in materia di funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e di personale ispettivo con compiti di polizia ambientale [77]

     1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 161, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. L'Arma dei carabinieri esercita altresì le funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, fermi restando gli specifici compiti attribuiti in materia dalla normativa vigente ad altre amministrazioni dello Stato»;

     b) all'articolo 161, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Funzioni di polizia giudiziaria, di sicurezza pubblica e di polizia forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri»;

     c) dopo l'articolo 161 è inserito il seguente:

     «Art. 161 bis. (Personale ispettivo con compiti di polizia ambientale). - 1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia ambientale dell'Arma dei carabinieri, con decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.

     2. In relazione alle attività di cui al comma 1, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sono individuati:

     a) il personale incaricato degli interventi ispettivi svolti ai sensi della vigente normativa internazionale, dell'Unione europea, nazionale e regionale in materia ambientale;

     b) i requisiti che il predetto personale deve possedere nonchè le relative attività di formazione e aggiornamento».

     2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 7 ter. Potenziamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa [78]

     1. Il Ministero della difesa è autorizzato ad incrementare di venti unità di personale, a decorrere dal 1° settembre 2023, il contingente degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come ridotto ai sensi del comma 372 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a conferire un incarico aggiuntivo a quelli previsti dal comma 4 del citato articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, per il quale è corrisposto il trattamento economico onnicomprensivo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del medesimo regolamento. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di euro 177.840 per l'anno 2023 e di euro 533.519 annui a decorrere dall'anno 2024.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 177.840 per l'anno 2023 e a euro 533.519 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 8. Sub-commissario per la realizzazione degli interventi nelle aree di rilevante interesse nazionale

     1. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 13-quinquies, è aggiunto, in fine, il seguente:

     «13-sexies. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 3, nell'ex area militare denominata Arsenale militare e area militare contigua molo carbone, situata nell'isola della Maddalena, il Commissario straordinario può nominare un sub-commissario, responsabile di uno o più interventi. La remunerazione del sub-commissario, il cui incarico cessa entro il 31 dicembre 2024, è pari ad euro 80.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 80.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.» [79].

 

     Art. 9. Riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca e potenziamento dell'attività di ricerca

     1. In ragione del processo di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 51-ter, comma 1, dopo le parole: «finanziamento degli enti privati di ricerca e delle attività per la diffusione della cultura scientifica e artistica;» sono inserite le seguenti: «supporto alle attività degli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonchè alle attività dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009; promozione del coordinamento delle attività di ricerca delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, perseguendo obiettivi di eccellenza e incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, nonchè valutazione dei progetti di ricerca;»;

     b) all'articolo 51-quater, le parole: «pari a sei» sono sostituite dalle seguenti: «pari a otto».

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

     a) l'articolo 21-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è abrogato;

     b) all'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il primo periodo è soppresso;

     c) all'articolo 19-quinquies del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, i commi 1, 2 e 6 sono abrogati;

     d) all'articolo 28 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al comma 2-bis, la lettera b) è abrogata [80];

     2) al comma 2-ter, gli ultimi due periodi sono soppressi.

     2-bis. All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

     «10-bis. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì assumere, previa autorizzazione del rettore, incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purchè siano svolti in regime di indipendenza, non comportino l'assunzione di poteri esecutivi individuali, non determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza e comunque non comportino detrimento per le attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza» [81].

     2-ter. Il primo periodo del comma 10 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con specifico riferimento alle attività di consulenza, si interpreta nel senso che ai professori e ai ricercatori a tempo pieno è consentito lo svolgimento di attività extra-istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per motivi di giustizia, purchè prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 [82].

     3. All'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:

     «1-bis. Le università possono altresì istituire un fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca con risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte assegnata con applicazione di tassi forfettari o comunque non soggetta a puntuale rendicontazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definite le modalità di erogazione della quota premiale in favore di professori e ricercatori, anche a tempo determinato, in relazione al primo periodo, entro il limite massimo, anche nel caso di partecipazione a più progetti di ricerca, del 30 per cento del trattamento economico individuale, per il solo periodo di realizzazione dei progetti da cui derivano i fondi e comunque nel limite della disponibilità delle risorse di cui al primo periodo, tenendo conto dell'impegno individuale nella elaborazione e nella realizzazione degli interventi proposti e finanziati, nonchè dei principi di trasparenza, imparzialità e oggettività.» [83].

     3-bis. Allo scopo di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la missione 4, «Istruzione e Ricerca» - componente 2, «Dalla ricerca all'impresa» - linea di investimento 3.1, «Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione» e di favorire l'apporto delle migliori professionalità accademiche e di ricerca nonchè il rientro dei migliori studiosi dall'estero, esclusivamente entro il 31 dicembre 2025 le università statali e non statali direttamente impegnate nel rafforzamento e nella creazione di infrastrutture di ricerca o nella realizzazione o nell'ammodernamento di infrastrutture tecnologiche di innovazione possono procedere, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, alle chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, anche in deroga ai requisiti temporali di stabilità ivi previsti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [84].

     4. All'articolo 15 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

     «2-bis. Il trattamento accessorio di ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca nonchè di tecnologi, primi tecnologi e dirigenti tecnologi del personale degli Enti può essere integrato anche con risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte assegnata con applicazione di tassi forfettari o comunque non soggetta a puntuale rendicontazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definite le modalità di erogazione dei compensi aggiuntivi in applicazione del primo periodo, per il solo periodo di realizzazione dei progetti da cui derivano i fondi e comunque nel limite della disponibilità delle relative risorse, tenendo conto dell'impegno individuale nella elaborazione e nella realizzazione degli interventi proposti e finanziati, nonchè dei principi di trasparenza, imparzialità, oggettività. I compensi aggiuntivi di cui al primo periodo non possono comunque essere superiori al 30 per cento del trattamento economico fondamentale individuale, anche nel caso di partecipazione a più progetti di ricerca.» [85].

     4-bis. In relazione alle accresciute attività, anche connesse all'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno 2023 il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato a rideterminare la dotazione finanziaria destinata all'indennità accessoria di diretta collaborazione prevista dall'articolo 10, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, in misura pari a 1,25 milioni di euro annui. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 597.040,18 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [86].

 

     Art. 10. Disposizioni in materia di attività ad alto contenuto specialistico

     1. Al fine di consentire la prosecuzione, per l'anno 2023, delle attività ad alto contenuto specialistico del Ministero delle imprese e del made in Italy, anche con riguardo ai controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare, è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 270.000, comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del Ministero delle imprese e del made in Italy, addetto alle relative attività.

     2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 270.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy [87].

 

     Art. 11. Disposizioni in materia di servizio di pubblica utilità 1500 e salvaguardia dei livelli occupazionali necessari al suo funzionamento

     1. Nelle more dell'affidamento ad un nuovo operatore economico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, il servizio di pubblica utilità «1500», affidato in outsourcing, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 8 marzo 2020, n. 645, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020, è garantito dal Ministero della salute secondo le medesime modalità, ove compatibili, in regime di contabilità ordinaria.

     2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 4.911.400 per l'anno 2023, si provvede, quanto a euro 1.500.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy; quanto ad euro 1.500.000, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, quanto a 1.911.400 euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 [88].

 

     Art. 12. Modifiche alla disciplina dell'inviato speciale per il cambiamento climatico

     1. All'articolo 17-novies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

     «1. Al fine di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nominano l'inviato speciale per il cambiamento climatico.

     2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale assicurano il supporto tecnico e organizzativo all'inviato di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     3. All'inviato di cui al comma 1, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione e in possesso di adeguata professionalità ed esperienza per ricoprire l'incarico, è corrisposto un compenso determinato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e comunque nel limite di 238.380 euro. L'inviato, nel caso in cui si tratti di un dipendente appartenente ai ruoli di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, è collocato presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o in altra analoga posizione secondo l'ordinamento di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. L'inviato di cui al comma 1, anche se estraneo alla pubblica amministrazione, svolge l'incarico a tempo pieno. La durata dell'incarico è fissata nei limiti di cui all'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la possibilità di revoca anticipata da parte dei Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e degli affari esteri e della cooperazione internazionale per cessazione del rapporto fiduciario o di dimissioni dell'inviato.» [89].

     2. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è autorizzata, per la corresponsione del compenso, la spesa di 238.380 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Per ciascuno degli anni 2024 e 2025 è autorizzata, altresì, la spesa di 110.000 euro per gli oneri di missione. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 238.380 euro per l'anno 2023 e a 348.380 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica [90].

 

     Art. 13. Avvalimento di personale dell'ENEA e dell'ISPRA da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per attività di interesse comune

     1. All'articolo 17-septies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di rafforzare le attività volte al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile di interesse comune, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale di personale dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) fino a un contingente massimo, per ciascun ente, di trenta unità di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.» [91];

     b) al secondo periodo, le parole: «della transizione ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ambiente e della sicurezza energetica» e le parole: «entro sessanta giorni a decorrere dal 24 giugno 2021» sono soppresse.

     1-bis. Al fine di meglio coadiuvare l'attività dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nel suo ruolo di soggetto attuatore in relazione al rispetto dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche mediante la composizione qualificata dell'organo di revisione amministrativo-contabile che garantisca la presenza di un esponente della magistratura contabile e di un diretto rappresentante del Ministero vigilante, all'articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al secondo periodo, dopo le parole: «componenti effettivi» sono inserite le seguenti: «e un supplente» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un componente effettivo, con funzioni di presidente, è scelto tra i magistrati contabili; sono scelti tra i dirigenti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un ulteriore componente effettivo, collocato fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di un numero di posti di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario presso il medesimo Ministero, e un componente supplente». Il decreto ministeriale di nomina del nuovo collegio dei revisori dell'ISPRA, in sostituzione di quello attualmente in carica, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [92].

 

     Art. 14. Istituzione e riorganizzazione di Unità di missione finalizzate al potenziamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali

     1. All'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

     «1-bis. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo nonchè per le finalità di cui all'articolo 25 è istituita, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, la struttura denominata Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti, cui sono assegnati due dirigenti di livello non generale. L'Unità di missione è coordinata dal dirigente di livello generale già individuato quale coordinatore della segreteria tecnica di cui all'articolo 25, comma 2. L'Unità di missione è composta dal personale di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.» [93];

     b) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

     «1-ter. L'Unità di missione di cui al comma 1-bis svolge la propria attività anche con il supporto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e garantisce la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee misure informatiche.».

     2. I due dirigenti di livello non generale di cui al comma 1, lettera a), assegnati all'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti, sono indicati nella tabella A dell'allegato 1 annesso al presente decreto.

     2-bis. Le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle imprese e del made in Italy sono incrementate di euro 1.065.831 annui a decorrere dall'anno 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.065.831 annui a decorrere dall'anno 2023 [94].

     2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a euro 1.065.831 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy [95].

     3. Fino al 31 dicembre 2026 è istituita, presso la Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali del Ministero della salute, una struttura di missione di livello dirigenziale non generale, denominata Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale. All'Unità sono assegnati un dirigente sanitario, un dirigente amministrativo e due unità di personale non dirigenziale inquadrate nella terza area funzionale appartenenti ai ruoli del Ministero della salute, così come indicate nella tabella B dell'allegato 2 annesso al presente decreto. L'Unità fornisce supporto tecnico in ambito sanitario al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e, ferme restando le competenze di questi, coordina le attività di programmazione e di indirizzo svolte dal Ministero della salute ai fini dell'elaborazione di linee strategiche sulla salute globale e sulla politica sanitaria internazionale dell'Italia [96].

     4. All'articolo 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole da: «è autorizzato, per l'anno 2021,» fino a «da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzato, per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici, anche su base regionale, 45 dirigenti di livello non generale, di cui 20 medici, 10 veterinari, 2 chimici e 1 farmacista, da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, 10 dirigenti con profilo giuridico sanitario, 1 dirigente ingegnere biomedico e 1 dirigente ingegnere ambientale, da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari»;

     b) al secondo periodo, dopo le parole: «di 7 unità dirigenziali non generali» sono aggiunte le seguenti: «, di 22 unità di dirigenti sanitari».

     4-bis. Il Ministero della salute, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6-bis, comma 3, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, è autorizzato a incrementare il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, di venti unità. Ai relativi oneri, pari a euro 200.000 per l'anno 2023 e a euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Al di fuori del contingente di personale di cui al primo periodo, possono essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione fino a dieci esperti e consulenti, che svolgono la loro attività a titolo gratuito [97].

     5. Al fine di rafforzare le capacità di supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) può istituire, fino al 31 dicembre 2026, nell'ambito della propria organizzazione, un'apposita unità di missione di livello dirigenziale generale. Per l'istituzione del posto funzione di livello dirigenziale generale è autorizzata la spesa di euro 107.317 per l'anno 2023 e di euro 214.634 annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

     6. L'ISPRA conferisce gli incarichi dirigenziali di livello non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusivamente sulla base della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia di cui alla tabella 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013. In ogni caso, la durata degli incarichi di cui al primo periodo non può superare il 31 dicembre 2026.

     6-bis. Alla Struttura di missione di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è attribuito anche lo svolgimento delle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi e forniture connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, secondo le procedure previste dal medesimo articolo e in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate dall'evento sportivo. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e per lo sport e i giovani, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definita, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al presente comma, la composizione della Struttura di cui al primo periodo, che assume la denominazione di «Struttura per la prevenzione antimafia», e sono individuate le aliquote di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, di cui la stessa può avvalersi, nel limite massimo complessivo di 80 unità di livello non dirigenziale, con oneri relativi al trattamento accessorio a carico del Ministero dell'interno. Il personale di cui al secondo periodo è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le infrastrutture e gli insediamenti prioritari connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 si applicano altresì le procedure e le modalità di cui all'articolo 39, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione delle relative opere, il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 39, comma 9, del citato codice individua, attraverso l'adozione delle linee guida di cui all'articolo 30, comma 3, del predetto decreto-legge n. 189 del 2016, anche le misure per accelerare le procedure di controllo e verifica antimafia, che trovano applicazione fino alla completa realizzazione degli interventi cui si riferiscono, nonchè l'ambito delle attività esenti. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 165.000 per l'anno 2023 e di euro 1.052.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno [98].

     6-ter. All'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 6, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o con la prescrizione delle misure di cui all'articolo 94-bis del citato decreto legislativo n. 159 del 2011»;

     b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

     «6-bis. Il direttore della Struttura di cui al comma 1, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, esercita le funzioni e i compiti attribuiti al prefetto ai sensi dell'articolo 94-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avvalendosi, d'intesa con il prefetto territorialmente competente, del gruppo interforze istituito presso la prefettura competente per il luogo della sede legale o di residenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla scadenza del termine di durata delle misure prescritte ai sensi del citato articolo 94-bis, il direttore della Struttura, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria e procede all'iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui comma 6»;

     c) al comma 8, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

     «e-bis) le eventuali misure amministrative di prevenzione collaborativa prescritte in caso di agevolazione occasionale» [99].

 

     Art. 15. Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Guardia di finanza e disposizioni in materia di personale appartenente alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria

     1. Per le esigenze di potenziamento degli organici della Polizia di Stato:

     a) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 3 annesso al presente decreto;

     b) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 4 annesso al presente decreto;

     c) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 5 annesso al presente decreto;

     d) secondo le modifiche delle dotazioni organiche di cui alle lettere a), b) e c), è conseguentemente rielaborato, entro l'anno 2023, il piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 961-bis, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 [100].

     2. Alle Questure di Ancona, L'Aquila, Perugia e Potenza sono preposti, con funzioni di questore, dirigenti generali di pubblica sicurezza, nell'ambito della relativa dotazione organica, come modificata dal comma 1, lettera a) [101].

     3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate, in relazione al comma 2, le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208. Il medesimo regolamento prevede, con effetto dalla data della sua entrata in vigore, l'abrogazione delle disposizioni di cui allo stesso comma 2 [102].

     4. Per incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali, la Polizia di Stato è autorizzata all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 302 unità come di seguito indicato:

     a) non prima del 1° settembre 2023, n. 17 unità nella carriera dei funzionari di polizia, qualifica di commissario;

     b) non prima del 1° settembre 2023, n. 8 unità nella carriera dei funzionari tecnici di polizia, qualifica di commissario tecnico, di cui n. 3 unità del ruolo ingegneri, n. 3 unità del ruolo fisici e n. 2 unità del ruolo psicologi;

     c) non prima del 1° settembre 2023, n. 18 unità nel ruolo degli ispettori tecnici;

     d) non prima del 1° settembre 2025, n. 50 unità nel ruolo degli ispettori che espletano funzioni di polizia;

     e) non prima del 1° settembre 2025, n. 50 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;

     f) non prima del 1° settembre 2025, n. 9 unità nel ruolo degli agenti e assistenti tecnici;

     g) non prima del 1° settembre 2026, n. 50 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;

     h) non prima del 1° settembre 2027, n. 70 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;

     i) non prima del 1° settembre 2028, n. 30 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia.

     4-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, a decorrere dall'anno 2023, lo scorrimento, fino al suo esaurimento, della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 16 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 40 del 20 maggio 2022, per l'assunzione di 1.381 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per l'anno 2023 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2022 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 [103].

     5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 4, pari a euro 7.125.346 per l'anno 2023, pari a euro 8.634.295 per l'anno 2024, pari a euro 9.883.009 per l'anno 2025, pari a euro 13.518.079 per l'anno 2026, pari a euro 16.365.856 per l'anno 2027, pari a euro 21.198.963 per l'anno 2028, pari a euro 22.685.985 per l'anno 2029, pari a euro 22.570.141 per l'anno 2030, pari a euro 22.888.951 per l'anno 2031, pari a euro 23.698.076 per l'anno 2032, pari a euro 23.970.318 per l'anno 2033, pari a euro 24.010.181 per l'anno 2034, pari a euro 24.064.652 per l'anno 2035, pari a euro 24.211.883 per l'anno 2036, pari a euro 24.342.068 per l'anno 2037 e pari a euro 24.472.253 annui a decorrere dall'anno 2038, si fa fronte ai sensi del comma 22 [104].

     6. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 5, pari a euro 175.247 per l'anno 2023, pari a euro 141.534 per l'anno 2024, pari a euro 562.047 per l'anno 2025, pari a euro 627.040 per l'anno 2026, pari a euro 606.600 per l'anno 2027, pari a euro 783.634 per l'anno 2028, pari a euro 677.200 per l'anno 2029, pari a euro 593.400 per l'anno 2030, pari a euro 771.900 per l'anno 2031, pari a euro 668.400 per l'anno 2032, pari a euro 593.400 per l'anno 2033, pari a euro 771.900 per l'anno 2034, pari a euro 668.400 per l'anno 2035, pari a euro 593.400 per l'anno 2036, pari a euro 771.900 per l'anno 2037 e pari a euro 668.400 annui a decorrere dall'anno 2038, si fa fronte ai sensi del comma 22 [105].

     7. Per le esigenze di potenziamento degli organici dell'Arma dei carabinieri, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 800:

     1) al comma 2, le parole: «30.956 unità» sono sostituite dalle seguenti: «30.975 unità»;

     2) al comma 4, le parole: «60.653 unità» sono sostituite dalle seguenti: «60.959 unità»;

     b) all'articolo 829, comma 1:

     1) all'alinea, le parole: «94 unità» sono sostituite dalle seguenti: «124 unità»;

     2) la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente: «b-bis) ispettori: 103»;

     3) dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente: «b-ter) appuntati e carabinieri: 3».

     8. Per incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 371 unità come di seguito indicato:

     a) non prima del 1° settembre 2023, n. 16 unità nella categoria ufficiali, ruolo tecnico;

     b) non prima del 1° settembre 2023, n. 27 unità nel ruolo ispettori del contingente per la tutela della salute;

     c) non prima del 1° settembre 2023, n. 3 unità nel ruolo appuntati e carabinieri del contingente per la tutela della salute;

     d) non prima del 1° settembre 2023, n. 19 unità nel ruolo ispettori;

     e) non prima del 1° settembre 2023, n. 306 unità nel ruolo appuntati e carabinieri.

     9. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8, pari a euro 2.811.991 per l'anno 2023, pari a euro 15.065.177 per l'anno 2024, pari a euro 16.709.104 per l'anno 2025, pari a euro 17.221.404 per l'anno 2026, pari a euro 17.421.576 per l'anno 2027, pari a euro 17.879.633 per l'anno 2028, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2029, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2030, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2031, pari a euro 18.557.289 per l'anno 2032 e pari a euro 18.642.097 annui a decorrere dall'anno 2033, si fa fronte ai sensi del comma 22 [106].

     10. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 8, pari a euro 828.567 per l'anno 2023 e a euro 259.700 annui a decorrere dall'anno 2024, si fa fronte ai sensi del comma 22 [107].

     11. Per le esigenze di potenziamento degli organici del Corpo della guardia di finanza:

     a) all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

     «1-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la consistenza organica di cui al comma 1 è fissata in 23.894 unità.»;

     b) al fine di accrescere l'efficienza della componente specialistica Antiterrorismo e pronto impiego del Corpo della guardia di finanza, il limite massimo annuale di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è incrementato di 24 unità per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

     12. Per incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali, il Corpo della guardia di finanza è autorizzato all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 289 unità come di seguito indicato:

     a) non prima del 1° giugno 2023, n. 55 unità nel ruolo appuntati e finanzieri;

     b) non prima del 1° giugno 2024, n. 55 unità nel ruolo appuntati e finanzieri;

     c) non prima del 1° giugno 2025, n. 89 unità nel ruolo appuntati e finanzieri;

     d) non prima del 1° giugno 2026, n. 90 unità nel ruolo appuntati e finanzieri.

     13. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 12, pari a euro 760.404 per l'anno 2023, pari a euro 3.070.518 per l'anno 2024, pari a euro 5.893.657 per l'anno 2025, pari a euro 9.688.624 per l'anno 2026, pari a euro 12.294.026 per l'anno 2027, pari a euro 12.582.093 per l'anno 2028, pari a euro 12.955.416 per l'anno 2029, pari a euro 13.463.361 per l'anno 2030, pari a euro 14.071.424 per l'anno 2031, pari a euro 14.325.962 per l'anno 2032, pari a euro 14.254.072 per l'anno 2033, pari a euro 14.130.833 per l'anno 2034, pari a euro 13.963.153 per l'anno 2035, pari a euro 13.762.422 per l'anno 2036 e pari a euro 13.678.395 annui a decorrere dall'anno 2037, si fa fronte ai sensi del comma 22 [108].

     14. Per le spese di funzionamento connesse alle disposizioni di cui al comma 12, pari a euro 132.459 per l'anno 2023, pari a euro 170.959 per l'anno 2024, pari a euro 291.342 per l'anno 2025, pari a euro 356.050 per l'anno 2026 e pari a euro 202.300 annui a decorrere dall'anno 2027, si fa fronte ai sensi del comma 22 [109].

     15. Per le esigenze del Corpo di polizia penitenziaria, al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il capo II, è inserito il seguente:

     «CAPO II-bis

     CARRIERA DEI MEDICI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

 

     Art. 19 bis. (Carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. La carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria, con sviluppo dirigenziale, si distingue come segue:

     a) medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;

     b) medico principale;

     c) medico capo;

     d) medico superiore;

     e) primo dirigente medico;

     f) dirigente superiore medico.

     2. La dotazione organica è fissata nella tabella D-bis allegata al presente decreto.

     3. Il trattamento economico del personale della carriera dei medici è quello spettante al personale di pari qualifica che espleta i compiti di cui gli articoli 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo la tabella D-ter di equiparazione allegata al presente decreto.

     4. La procedura di accesso alla qualifica iniziale, il percorso di formazione iniziale, la progressione in carriera, l'aggiornamento professionale, la formazione specialistica e la regolazione dell'attività libero-professionale sono disciplinate, nel rispetto del principio di equiordinazione del personale delle Forze di polizia, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute.

 

     Art. 19 ter. (Attribuzioni dei medici del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. I medici del Corpo di polizia penitenziaria, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, primo comma, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, indipendentemente dal diploma di specializzazione di cui sono in possesso, hanno le seguenti attribuzioni:

     a) provvedono all'accertamento dell'idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della polizia penitenziaria ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio;

     b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della polizia penitenziaria;

     c) svolgono attività di medico competente ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed attività di vigilanza nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione e di quelle di cui all'articolo 13, comma 3, del medesimo decreto legislativo;

     d) svolgono attività di vigilanza in materia di manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente;

     e) ferme restando le disposizioni dell'articolo 56 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente, rilasciano certificazioni di idoneità psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate e del settore medico-legale delle aziende sanitarie locali;

     f) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale della polizia penitenziaria e fanno parte delle Commissioni sanitarie interforze, allorchè vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della polizia penitenziaria;

     g) svolgono, presso le scuole di formazione, gli istituti di istruzione, i reparti, i nuclei, gli uffici e i servizi della polizia penitenziaria, attività didattica nel settore di competenza.

     2. Al personale appartenente alla carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria fino alla qualifica di primo dirigente medico.

     3. I medici del Corpo di polizia penitenziaria svolgono le proprie attribuzioni presso articolazioni centrali o periferiche dell'Amministrazione. Con provvedimento del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono individuate le funzioni da attribuire in relazione alle diverse qualifiche rivestite.

     4. Ai fini dell'espletamento delle attività previste dal comma 1, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti in possesso di particolari competenze.»;

     b) dopo la tabella D sono inserite le tabelle D-bis e D-ter di cui agli allegati 6 e 7 annessi al presente decreto [110].

     16. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 15, capoverso articolo 19-ter, comma 4, pari a euro 178.000 per l'anno 2023 e pari a euro 288.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si fa fronte ai sensi del comma 22. Per la copertura della dotazione organica del ruolo dei medici del Corpo della polizia penitenziaria, come rideterminata ai sensi delle lettere a) e b) del comma 15, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente, come di seguito indicato [111]:

     a) non prima del 1° dicembre 2023, n. 51 unità nella qualifica di medico;

     b) non prima del 1° dicembre 2026, n. 32 unità nella qualifica di medico;

     c) non prima del 1° dicembre 2035, n. 16 unità nella qualifica di medico;

     d) non prima del 1° dicembre 2040, n. 3 unità nella qualifica di medico.

     17. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16, secondo periodo, pari a euro 245.797 per l'anno 2023, pari a euro 3.201.388 per l'anno 2024, pari a euro 3.381.262 per l'anno 2025, pari a euro 3.543.459 per l'anno 2026, pari a euro 5.485.630 per l'anno 2027, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2028, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2029, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2030, pari a euro 5.654.175 per l'anno 2031, pari a euro 6.266.675 per l'anno 2032, pari a euro 6.272.727 per l'anno 2033, pari a euro 6.339.297 per l'anno 2034, pari a euro 6.446.629 per l'anno 2035, pari a euro 7.706.292 per l'anno 2036, pari a euro 7.769.140 per l'anno 2037, pari a euro 7.839.726 per l'anno 2038, pari a euro 7.692.902 per l'anno 2039, pari a euro 7.968.337 per l'anno 2040, pari a euro 8.583.900 per l'anno 2041 e pari a euro 8.594.481 annui a decorrere dall'anno 2042, si fa fronte ai sensi del comma 22 [112].

     18. Per le spese di funzionamento connesse alle disposizioni di cui al comma 16, secondo periodo, pari a euro 127.500 per l'anno 2023, pari a euro 49.725 per l'anno 2024, pari a euro 49.725 per l'anno 2025, pari a euro 129.725 per l'anno 2026, pari a euro 80.925 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034, pari a euro 120.925 per l'anno 2035, pari a euro 96.525 per ciascuno degli anni dal 2036 al 2039, pari a euro 104.025 per l'anno 2040 e pari a euro 99.450 annui a decorrere dall'anno 2041, si fa fronte ai sensi del comma 22 [113].

     19. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione degli incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi:

     a) è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 617 unità, come di seguito indicato:

     1) non prima del 1° settembre 2023, n. 447 unità, di cui 110 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, 100 unità nel ruolo dei capi squadra e capi reparto, 30 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, 66 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali, 60 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, 80 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli dei direttivi tecnico-professionali e 1 unità nella qualifica di dirigente generale proveniente dai ruoli dei dirigenti che espletano funzioni operative ovvero dei dirigenti tecnico-professionali;

     1-bis) non prima del 1° gennaio 2024, n. 1 unità nella qualifica di dirigente generale del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di n. 1 unità nella qualifica di dirigente superiore che espleta funzioni operative;

     2) non prima del 1° gennaio 2026, n. 169 unità, di cui 12 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei piloti di aeromobile vigile del fuoco, 13 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco, 10 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli elisoccorritori vigili del fuoco, 50 unità nel ruolo dei capi squadra e capi reparto, 55 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali, 29 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendio, 7 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, 7 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti tecnico-professionali, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità del ruolo dei direttivi tecnico-professionali, 1 unità nella qualifica di dirigente superiore del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di 1 unità nella qualifica di primo dirigente che espleta funzioni operative, 1 unità nella qualifica di dirigente generale del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di 1 unità nella qualifica di dirigente superiore che espleta funzioni operative, e 7 unità nella qualifica di dirigente superiore dei ruoli dei dirigenti tecnico-professionali, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità nella qualifica di primo dirigente tecnico-professionale, applicandosi a tal fine per la promozione alla qualifica di dirigente superiore logistico-gestionale e di dirigente superiore informatico le disposizioni di cui agli articoli 186 e 196 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 [114];

     b) in conseguenza delle assunzioni di cui alla lettera a), la dotazione organica dei rispettivi ruoli è modificata di un numero corrispondente di unità;

     c) nel titolo della tabella B, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo le parole: «Dirigenti con funzioni operative» sono aggiunte, in fine, le seguenti «e funzioni tecnico-professionali» e alla colonna «incarichi di funzione» nella declaratoria relativa alla qualifica di dirigente generale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Comandante dei vigili del fuoco di Roma.»;

     d) all'articolo 151 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

     «5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo possono applicarsi anche al personale del ruolo dei dirigenti tecnico-professionali, in relazione alle specifiche competenze svolte, ai fini dell'attribuzione dell'incarico di direttore centrale.»;

     e) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla lettera a) avvengono per il 70 per cento dei posti disponibili mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, in caso di incapienza, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 300 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 34 del 21 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 16 del 25 febbraio 2022, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco [115];

     f) per il personale che espleta funzioni specialistiche di cui alla lettera a), numero 2), la copertura dei posti portati in aumento nella dotazione organica delle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco e di specialista di aeromobile vigile del fuoco avviene, prioritariamente, mediante concorso pubblico, rispettivamente, ai sensi degli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

     g) qualora ad esito delle procedure concorsuali di cui alla lettera f) risultino posti vacanti, l'accesso alle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco e di specialista di aeromobile vigile del fuoco può avvenire mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), numero 2), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

     h) la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco, di cui alla lettera a), numero 2), avviene mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), numero 2), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

     i) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, di cui alla lettera a), avvengono secondo le modalità di cui agli articoli 20 e 23 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, per il contingente relativo al concorso interno, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera a), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

     l) le assunzioni straordinarie nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali di cui alla lettera a) avvengono nei limiti e secondo le modalità previste dagli articoli 78, 90, 102 e 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, per i contingenti relativi ai rispettivi concorsi interni, l'assunzione straordinaria, nel limite della dotazione organica, con le decorrenze di cui alla lettera a), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti;

     m) le assunzioni straordinarie nella qualifica di capo squadra di cui alla lettera a) avvengono con le modalità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

     n) è inoltre autorizzata, non prima del 1° settembre 2023, l'assunzione straordinaria, nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di 404 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui 136 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, 24 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, 176 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali, 8 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori informatici e 60 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti;

     o) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla lettera n), avvengono per il 70 per cento dei posti disponibili mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, in caso di incapienza, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 300 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 34 del 21 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 16 del 25 febbraio 2022, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco [116];

     p) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, di cui alla lettera n), avvengono secondo le modalità di cui agli articoli 20 e 23 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, per il contingente relativo al concorso interno, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera n), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

     q) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali, di cui alla lettera n), avvengono per 128 unità mediante concorso pubblico secondo le modalità di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e per 48 unità mediante concorso interno secondo le modalità di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera n), di 48 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti;

     r) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori informatici, di cui alla lettera n), avvengono secondo le modalità di cui agli articoli 91 e 94 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, per il contingente relativo al concorso interno, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera n), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti.

     20. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 19, pari a euro 13.867.218 per l'anno 2023, pari a euro 42.773.274 per l'anno 2024, pari a euro 43.714.230 per l'anno 2025, pari a euro 53.612.852 per l'anno 2026, pari a euro 54.296.772 per l'anno 2027, pari a euro 54.744.442 per l'anno 2028, pari a euro 54.853.460 per l'anno 2029, pari a euro 55.068.338 per l'anno 2030, pari a euro 55.679.686 per l'anno 2031, pari a euro 55.987.840 per l'anno 2032, pari a euro 56.116.002 per l'anno 2033, pari a euro 56.165.587 per l'anno 2034, pari a euro 56.165.587 per l'anno 2035 e pari a euro 56.187.061 annui a decorrere dall'anno 2036, si fa fronte ai sensi del comma 22 [117].

     21. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 19, pari a euro 1.052.110 per l'anno 2023, pari a euro 850.000 per l'anno 2024, pari a euro 850.000 per l'anno 2025, pari a euro 1.201.000 per l'anno 2026 e pari a euro 1.019.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si fa fronte ai sensi del comma 22 [118].

     22. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 21, pari a euro 27.304.639 per l'anno 2023, a euro 74.504.570 per l'anno 2024, a euro 81.882.076 per l'anno 2025, a euro 100.445.933 per l'anno 2026, a euro 108.320.385 per l'anno 2027, a euro 114.637.183 per l'anno 2028, a euro 117.213.248 per l'anno 2029, a euro 117.736.427 per l'anno 2030, a euro 119.508.830 per l'anno 2031, a euro 121.354.167 per l'anno 2032, a euro 121.698.541 per l'anno 2033, a euro 121.909.820 per l'anno 2034, a euro 121.840.443 per l'anno 2035, a euro 122.968.680 per l'anno 2036, a euro 123.256.186 per l'anno 2037, a euro 123.353.457 per l'anno 2038, a euro 123.206.633 per l'anno 2039, a euro 123.489.568 per l'anno 2040, a euro 124.100.556 per l'anno 2041 e a euro 124.111.137 annui a decorrere dall'anno 2042, si provvede, quanto a euro 81.391 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, per la restante parte, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 662 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 [119].

     23. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: «per i delitti di cui all'articolo 58, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235».

     24. Al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 15:

     1) al primo comma, le parole: «dai sindacati di polizia più rappresentativi della provincia» sono sostituite dalle seguenti: «dalle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale»;

     2) al terzo comma, la parola: «più» è soppressa;

     b) all'articolo 16:

     1) al quarto comma, alla lettera c), la parola: «più» è soppressa;

     2) all'ottavo comma, alla lettera c), le parole: «dai sindacati di polizia più rappresentativi sul piano provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «dalle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale».

     25. Al fine di potenziare il Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza, è autorizzata, per l'anno 2023, l'assunzione straordinaria di complessive 10 unità di ispettori del medesimo Corpo, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e non prima del 1° luglio 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di 246.559 euro nel 2023, 554.047 euro nel 2024, 565.161 euro nel 2025, 576.275 euro nel 2026, 576.275 euro nel 2027, 576.275 euro nel 2028, 576.275 euro nel 2029, 576.275 euro nel 2030, 582.128 euro nel 2031, 587.981 euro nel 2032 e 587.981 euro annui a decorrere dal 2033 e, per le spese di funzionamento, di euro 24.000 per l'anno 2023 e di euro 8.000 annui a decorrere dal 2024 [120].

     26. Fermo restando quanto previsto dal comma 29, le assunzioni straordinarie di cui al comma 25 avvengono, con il grado di maresciallo, mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani, anche se alle armi, in possesso dei seguenti requisiti:

     a) età non superiore ad anni 28;

     b) essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, di una laurea triennale abilitante all'esercizio delle professioni sanitarie, rientrante nelle classi di laurea previste dal bando di concorso, o titolo equipollente e dell'iscrizione al relativo albo professionale.

     27. I vincitori del concorso di cui al comma 26 sono:

     a) nominati marescialli con anzianità relativa stabilita nell'ordine determinato dalla graduatoria finale di concorso, con decorrenza dalla data di incorporamento, e iscritti in ruolo dopo i parigrado del contingente di appartenenza in possesso della medesima anzianità giuridica di grado;

     b) avviati alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi, al superamento del quale l'anzianità relativa è rideterminata nell'ordine della graduatoria finale, con la decorrenza di cui alla lettera a). Con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabiliti la durata, la sede e le modalità di svolgimento del corso, ivi inclusi i relativi programmi didattici, nonchè la disciplina dei casi di mancato superamento del medesimo corso;

     c) destinati, al termine del corso di cui alla lettera b), allo svolgimento di incarichi propri del Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza, con vincolo di impiego, presso le articolazioni del medesimo Servizio sanitario.

     28. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-bis, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, al personale arruolato ai sensi del comma 25 del presente articolo, collocato in soprannumero negli organici del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza, è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza e, in deroga all'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, il medesimo personale contrae una ferma volontaria di due anni, con decorrenza dalla data di arruolamento [121].

     29. Si applicano, ove non diversamente stabilito dal presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di reclutamento, addestramento, stato e avanzamento degli ispettori del Corpo della guardia di finanza di cui al decreto legislativo n. 199 del 1995.

     30. Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalità del Corpo della guardia di finanza, al comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: «quindici unità» sono sostituite dalle seguenti: «venticinque unità»;

     b) le parole «531.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «790.000 euro».

     31. Per le medesime finalità di cui al comma 19, al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) gli articoli 222 e 223 sono abrogati;

     b) alla tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative è ridotta di trenta unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative è incrementata di trenta unità nella qualifica di primo dirigente;

     2) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni logistico-gestionali è ridotta di sedici unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni logistico-gestionali è incrementata di sedici unità nella qualifica di primo dirigente;

     3) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni sanitarie è ridotta di sei unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni sanitarie è incrementata di sei unità nella qualifica di primo dirigente;

     4) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni informatiche è ridotta di tre unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni informatiche è incrementata di tre unità nella qualifica di primo dirigente;

     c) alla tabella B, alla colonna «incarichi di funzione» nella declaratoria relativa alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale, le parole: «nell'ambito delle direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di particolare rilevanza,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».

     32. All'articolo 13-ter del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il comma 20 è abrogato [122].

     33. Le disposizioni di cui ai commi 31 e 32 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023.

     34. Per l'attuazione del comma 31 è autorizzata la spesa di euro 1.894.616 per l'anno 2023, di euro 3.794.481 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di euro 3.804.897 per l'anno 2027 e di euro 3.810.062 annui a decorrere dall'anno 2028 [123].

     35. Le risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma 6-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono incrementate di 450.000 euro per l'anno 2023 e 900.000 euro annui a decorrere dal 2024, fermo restando il contingente previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 marzo 2016, n. 104 [124].

     36. Agli oneri derivanti dai commi 25, 30, 34 e 35, pari a 2.874.175 euro per l'anno 2023, 5.515.528 euro per l'anno 2024, 5.526.642 euro per l'anno 2025, 5.537.756 euro per l'anno 2026, 5.548.172 euro per l'anno 2027, 5.553.337 euro per l'anno 2028, 5.553.337 euro per l'anno 2029, 5.553.337 euro per l'anno 2030, 5.559.190 euro per l'anno 2031 e 5.565.043 euro annui a decorrere dal 2032, si provvede, quanto a 2.400.175 euro per l'anno 2023, 4.607.528 euro per l'anno 2024, 4.618.642 euro per l'anno 2025, 4.629.756 euro per l'anno 2026, 4.640.172 euro per l'anno 2027, 4.645.337 euro per l'anno 2028, 4.645.337 euro per l'anno 2029, 4.645.337 euro per l'anno 2030, 4.651.190 euro per l'anno 2031 e 4.657.043 euro annui a decorrere dal 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, quanto a 474.000 euro per l'anno 2023 e 908.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 450.000 euro per l'anno 2023 e 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 e l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze per 24.000 euro per l'anno 2023 e 8.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 [125].

 

     Art. 16. Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato

     1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 5, le parole: «per l'anno 2032» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno 2032»;

     b) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) all'alinea, le parole: «, pari, complessivamente, a euro 133.963.000 per gli anni dal 2023 al 2032,» sono soppresse;

     2) alla lettera a), le parole: «per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno 2024»;

     3) alla lettera b), le parole: «per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno 2023»;

     4) alla lettera c), le parole: «per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno 2023»;

     5) alla lettera d), le parole: «per l'anno 2032» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno 2032»;

     6) alla lettera e), le parole: «per ciascuno degli anni 2031 e 2032» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno 2031» [126].

 

     Art. 17. Disposizioni per il potenziamento del personale delle capitanerie di porto - Guardia costiera e rideterminazione degli organici

     1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni a decorrere dal 1° gennaio 2024:

     a) all'articolo 585, comma 1:

     1) le lettere da «h-octies)» a «h-vicies semel» sono sostituite dalle seguenti:

     «h-octies) per l'anno 2024: 97.031.795,09;

     h-novies) per l'anno 2025: 105.416.494,89;

     h-decies) per l'anno 2026: 109.921.165,70;

     h-undecies) per l'anno 2027: 113.230.459,80;

     h-duodecies) per l'anno 2028: 115.737.822,25;

     h-terdecies) per l'anno 2029: 116.115.955,81;

     h-quaterdecies) per l'anno 2030: 116.488.988,41;

     h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 117.377.743,00;

     h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 118.237.405,20;

     h-septiesdecies) per l'anno 2033: 119.152.841,71;

     h-duodevicies) per l'anno 2034: 120.314.942,61;

     h-undevicies) per l'anno 2035: 121.381.042,72;

     h-vicies) per l'anno 2036: 121.931.421,83;

     h-vicies semel) per l'anno 2037: 122.326.633,34.»;

     2) dopo la lettera h-vicies semel), è aggiunta la seguente:

     h-vicies bis) a decorrere dall'anno 2038: 122.610.501,83.»;

     b) all'articolo 812-bis, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     d) capitani di vascello: 455»;

     c) all'articolo 814:

     1) al comma 1, le parole: «979 unità, di cui 706 del ruolo normale e 273 del ruolo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «1019 unità, di cui 706 del ruolo normale e 313 del ruolo speciale»;

     2) al comma 1-bis), la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) capitani di vascello: 119»;

     3) al comma 3, dopo le parole: «2.100 unità» sono aggiunte le seguenti: «sino all'anno 2023, 2120 unità per l'anno 2024, 2140 unità per l'anno 2025, 2160 unità per l'anno 2026, 2180 unità per l'anno 2027 e 2200 unità dall'anno 2028»;

     d) all'articolo 815, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) 3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.730 per l'anno 2022, 3.880 per l'anno 2023, 4.080 per l'anno 2024, 4.280 per l'anno 2025, 4.380 per l'anno 2026, 4.450 per l'anno 2027 e 4.500 dall'anno 2028 in servizio permanente» [127];

     e) il Quadro X della Tabella 2 è sostituito dal Quadro X di cui all'allegato 8 annesso al presente decreto [128].

     2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d), è autorizzata la spesa di euro 6.672.011 per l'anno 2024, euro 9.858.697 per l'anno 2025, euro 13.045.384 per l'anno 2026, euro 16.232.070 per l'anno 2027, euro 19.458.811 per l'anno 2028, euro 19.599.967 per l'anno 2029, euro 19.736.022 per l'anno 2030, euro 19.872.076 per l'anno 2031, euro 20.008.131 per l'anno 2032, euro 20.232.498 per l'anno 2033, euro 20.740.733 per l'anno 2034, euro 21.152.967 per l'anno 2035, euro 21.565.201 per l'anno 2036, euro 21.996.488 per l'anno 2037 ed euro 22.299.409 annui a decorrere dall'anno 2038. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 [129].

     3. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al presente articolo, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 325.160 per l'anno 2024, euro 367.080 per l'anno 2025, euro 469.000 per l'anno 2026, euro 570.920 per l'anno 2027, euro 672.840 per l'anno 2028 ed euro 567.840 annui a decorrere dall'anno 2029. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione, per euro 325.160 per l'anno 2024 e euro 672.840 annui a decorrere dall'anno 2025, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [130].

 

     Art. 17 bis. Disposizioni per la tutela del personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale nonchè ai corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano [131]

     1. Il comma 1-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è sostituito dal seguente:

     «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai comuni diversi da quelli di cui al medesimo comma 1 per i quali ricorrono tutti i seguenti requisiti:

     a) appartenenza a una delle classi demografiche di cui all'articolo 156, comma 1, lettere h) e i), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

     b) istituzione, con regolamento comunale o con diverso provvedimento del sindaco, dell'armera del corpo o servizio di polizia locale, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, ovvero, nel caso in cui le armi da custodire, comprese quelle ad impulso elettrico, siano in numero non superiore a quindici, custodia delle stesse in appositi armadi metallici aventi le caratteristiche previste dall'articolo 14 del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 145 del 1987».

     2. È in facoltà dei corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano dotare il proprio personale di strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di capsaicina. Tali strumenti possono essere portati senza licenza durante il servizio e non possono essere impiegati sull'uomo; essi sono individuati con decreti adottati dai presidenti, rispettivamente, della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere favorevole del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della salute. Con regolamento emanato dall'ente di appartenenza sono determinati i servizi per i quali il personale è dotato degli strumenti di autodifesa di cui al presente comma, la durata dei corsi di addestramento al loro uso, nonchè i termini e le modalità del servizio prestato con gli strumenti medesimi.

 

     Art. 18. Disposizioni relative al fondo anticipazioni di liquidità e altre disposizioni in materia di enti territoriali

     1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 6-ter, le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse, le parole: «rendiconto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2023» e le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

     b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

     c) al comma 6-quinquies, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023», le parole: «dall'esercizio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2024» e le parole: «nel corso dell'esercizio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2023»;

     d) al comma 6-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 6-quinquies si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.» [132].

     2. Il concorso alla finanza pubblica da parte della regione autonoma Valle d'Aosta, di cui all'articolo 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 [133].

     3. In attuazione dell'Accordo sancito in data 8 marzo 2023 nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario regolano in via definitiva i reciproci rapporti finanziari riguardanti i ristori statali ricevuti per far fronte alle perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo le modalità previste nel medesimo Accordo. Rispetto ai suddetti ristori le regioni a statuto ordinario non sono tenute ad effettuare versamenti al bilancio dello Stato, salvo quelli previsti dall'articolo 111, comma 2-octies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e lo Stato non è tenuto a ulteriori forme di compensazione finanziaria nei confronti di tali enti [134].

     4. Le risorse ricevute dalle regioni a statuto ordinario in attuazione del comma 3 sono vincolate al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione e alla copertura dei disavanzi pregressi delle aziende del servizio sanitario regionale.

     4-bis. Al comma 375 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera b-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; tali interventi possono accedere alla procedura ordinaria relativa al secondo semestre 2023 anche per procedure di affidamento dei lavori avviate nel primo semestre 2023»;

     b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

     «d-bis) limitatamente al secondo semestre, gli interventi beneficiari della preassegnazione per l'anno 2022 o per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo di cui al comma 369 nell'anno 2022, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, nonchè gli interventi per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo nel primo semestre 2023, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, e con riferimento ai quali non risulta perfezionata la procedura prevista per l'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo. Gli interventi di cui alla presente lettera possono accedere al Fondo, con le modalità indicate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, limitatamente agli importi già preassegnati o richiesti mediante le predette preassegnazioni e domande di accesso. Possono partecipare, altresì, a tale procedura anche gli interventi relativi alla missione 1, componente 3 (M1C3), investimento 2.1, limitatamente alla quota lavori» [135].

     4-ter. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «, compresi quelli ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR,» [136].

     4-quater. All'articolo 1, comma 697, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole: «a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente riduzione della dotazione aggiuntiva, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027»;

     b) al secondo periodo, le parole: «ed è compresa nel Piano sviluppo e coesione della regione Calabria» sono sostituite dalle seguenti: «in prededuzione dalla quota da attribuire alla regione Calabria nell'ambito della predetta programmazione 2021-2027»;

     c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimento della regione Calabria, da comunicare entro quindici giorni dall'adozione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono indicati gli interventi da finanziare, corredati dei rispettivi codici unici di progetto, nonchè il cronoprogramma procedurale per l'attuazione degli interventi. Tali interventi sono monitorati mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato» [137].

 

     Art. 19. Disposizioni in materia di trattamenti accessori

     1. Al fine di omogeneizzare i trattamenti accessori del personale dei Ministeri, dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro dall'anno 2023, il fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. La consistenza del fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 del Ministero dell'università e della ricerca di cui al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2023, 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 [138].

     2. La consistenza del Fondo premialità e condizioni di lavoro del personale appartenente ai ruoli non dirigenziali dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità per il triennio 2019-2021, è incrementata di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 [139].

     3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 31-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le risorse finanziarie afferenti alla contrattazione del personale proveniente dalle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la pubblica amministrazione locale confluite, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 10, comma 6, del citato decreto-legge n. 174 del 2012, nei fondi destinati alla contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'interno possono essere destinate, con i criteri e nella misura previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa, al predetto personale dirigenziale e non dirigenziale di ciascuna delle amministrazioni soppresse, ai sensi dell'articolo 7, comma 31-sexies, del citato decreto-legge n. 78 del 2010. In caso di riduzione del personale delle predette amministrazioni soppresse, le risorse di cui al periodo precedente confluiscono per la parte corrispondente a favore di tutto il personale del Ministero dell'interno [140].

     4. A decorrere dall'anno 2023 al personale dell'Agenzia italiana del farmaco appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale ad esso applicabile è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero della Salute appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali. Per lo stesso personale e con la decorrenza di cui al precedente periodo il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero della Salute previste alla data del 31 ottobre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in euro 962.640 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 [141].

     4-bis. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: «addetto al servizio di emergenza-urgenza» sono soppresse [142].

     5. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: «, ripartiti con il decreto di ripartizione» a «della didattica e della ricerca» e le parole: «integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al primo periodo» sono soppresse.

     5-bis. All'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

     «5-bis. Le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nell'ambito della propria autonomia, conferiscono a un docente delegato, rispettivamente, dal rettore e dal direttore le funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto delle iniziative concernenti l'integrazione nonchè di sostegno ad azioni specifiche volte a promuovere l'inclusione degli studenti, compresi l'attivazione o il potenziamento dei servizi per il sostegno del benessere psicologico, nell'ambito dell'università o dell'istituzione stessa. L'incarico è conferito a personale docente in servizio presso l'università o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle medesime» [143].

     6. A decorrere dall'anno 2023 la quota del trattamento economico fondamentale di cui all'articolo 28 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 2009 è finanziata con uno stanziamento annuale pari ad euro 1.400.285 comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Con la medesima decorrenza, la corrispondente quota rientra nella disponibilità del Fondo unico della Presidenza, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Gli effetti derivanti dal presente comma non si estendono alle categorie di personale a cui sono riconosciuti i trattamenti economici accessori del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione per il personale di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

     7. Ferma restando la costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale di livello dirigenziale non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri secondo le modalità definite dalle disposizioni legislative e contrattuali di riferimento, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare adeguati livelli di valorizzazione del medesimo personale, il predetto fondo è incrementato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Gli effetti derivanti dal presente comma non si estendono alle categorie di personale a cui sono riconosciuti i trattamenti economici accessori del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione per il personale di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 [144].

     8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a euro 6.130.425 per l'anno 2023 e a euro 3.862.482 annui a decorrere dall'anno 2024, comprensivi degli effetti indotti sul personale di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 [145].

 

     Art. 20. Disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze [146]

     1. Gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, quelli di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, nonchè quelli riferiti alle attività di audit dei programmi cofinanziati dall'Unione europea di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano avviate prima dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto, purchè in conformità ai compiti e all'organizzazione del Ministero e in coerenza con le predette disposizioni [147].

     2. Al fine di dare effettiva applicazione alle disposizioni contenute negli articoli 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 11-bis, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, 7-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, 18-bis, commi 7 e 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, 12, commi 1-ter e 1-sexies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, 1, commi 726 e 802, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la dotazione organica del personale del Ministero dell'economia e delle finanze è adeguata in misura corrispondente alle autorizzazioni ad assumere ivi previste. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [148].

     2-bis. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 23, comma 2, dopo le parole: «politiche fiscali e sistema tributario,» sono inserite le seguenti: «comprese l'organizzazione dei servizi della giustizia tributaria e la gestione amministrativa a supporto dell'attività giudiziaria tributaria,»;

     b) all'articolo 24, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

     «d-bis) programmazione e gestione amministrativa dell'attività giudiziaria tributaria nonchè gestione e sviluppo del sistema informativo della giustizia tributaria e del processo tributario telematico; gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al funzionamento delle corti di giustizia tributaria; analisi del contenzioso tributario; gestione dei concorsi per il reclutamento dei magistrati tributari e gestione amministrativa ed economica dei magistrati e giudici tributari; assistenza al Ministro nei rapporti con l'organo di autogoverno della magistratura tributaria»;

     c) all'articolo 25, comma 1, secondo periodo, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei» [149].

     2-ter. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Dipartimento della giustizia tributaria, deputato allo svolgimento delle attività individuate dall'articolo 24, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotta dal comma 1, lettera b), del presente articolo. Ferma restando l'assegnazione di due posizioni dirigenziali di livello non generale all'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il Dipartimento della giustizia tributaria è articolato in una direzione generale, due direzioni centrali, una posizione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca e diciotto uffici dirigenziali non generali, nonchè 124 uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 89 di livello non dirigenziale. La dotazione organica dirigenziale del Dipartimento della giustizia tributaria è determinata in quattro posti di funzione dirigenziale di livello generale, di cui un capo del Dipartimento, nonchè in cinquantacinque posti di funzione dirigenziale di livello non generale, di cui diciotto presso gli uffici centrali, due a supporto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e trentacinque presso gli uffici territoriali, con corrispondente riduzione dei posti di funzione dirigenziale del Dipartimento delle finanze nella misura di un dirigente di livello generale e di quarantasei dirigenti di livello non generale. Il contingente di personale non dirigenziale del Dipartimento della giustizia tributaria è determinato in 120 unità di personale amministrativo degli uffici centrali del Dipartimento, di cui 83 unità di area funzionari, 31 unità di area assistenti e 6 unità di area operatori, nonchè in 2.276 unità di personale amministrativo degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria, comprese 72 unità di personale amministrativo a supporto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, individuate, per tipologia di area, nella tabella C allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2015 [150].

     2-quater. Al fine di garantire l'iniziale funzionamento del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla nomina del capo del Dipartimento della giustizia tributaria, che si avvale degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, individuati dall'articolo 4, numero 7, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'8 novembre 2021, e dall'articolo 1, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130, degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado del Dipartimento delle finanze, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022, nonchè, sulla base di apposita intesa, delle attività svolte dagli uffici della Direzione del sistema informativo della fiscalità del Dipartimento delle finanze, nelle more della riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 2-quinquies del presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2023 [151].

     2-quinquies. Entro il termine del 30 giugno 2024 e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, si provvede alla conseguente riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla ridefinizione della dotazione organica, con espressa ripartizione del personale dirigenziale e delle aree tra i differenti Dipartimenti, nonchè all'organizzazione del Dipartimento della giustizia tributaria. Nelle more del perfezionamento del provvedimento di riorganizzazione di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2024 il Dipartimento della giustizia tributaria di cui al comma 2-ter del presente articolo, al fine di assicurarne l'immediato funzionamento, opera con l'organizzazione di cui alla tabella I allegata al presente decreto. Fino al conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali relativi agli uffici individuati nella tabella di cui al periodo precedente, il Dipartimento della giustizia tributaria opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali della Direzione della giustizia tributaria con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione individuato nella medesima tabella nonchè, sulla base di apposita intesa, delle attività svolte dagli uffici della Direzione del sistema informativo della fiscalità del Dipartimento delle finanze. Gli incarichi dirigenziali relativi ai preesistenti uffici dirigenziali della Direzione della giustizia tributaria cessano con il conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali del Dipartimento della giustizia tributaria [152].

     2-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-quater, pari a 165.756 euro per l'anno 2023 e a 2.386.222 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-quater e al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, competenza e cassa [153].

     3. All'articolo 1, comma 728, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole «, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse.

     3-bis. In coerenza con il principio di separazione tra le funzioni di governo e quelle dirigenziali, di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per assicurarne l'effettività, all'articolo 1, comma 943, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 569, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 27, comma 7, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e all'articolo 1, comma 728, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «provvedimento dirigenziale generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli» [154].

     3-ter. All'articolo 1, comma 685, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» [155].

     3-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-bis, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è incrementata di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 [156].

     3-quinquies. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per tali enti e organismi restano fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001» [157].

     3-sexies. A decorrere dall'anno 2023, in applicazione dell'articolo 49, comma 7, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto Funzioni centrali - triennio 2019-2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2022, possono essere disposte, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio tra i pertinenti capitoli di spesa di ciascuno stato di previsione, in termini di competenza e di cassa, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e previa verifica dell'erogazione delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate complessivamente dall'amministrazione [158].

     3-septies. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per le specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico relative allo svolgimento, da parte del Dipartimento del tesoro del medesimo Ministero, delle attività connesse alla Presidenza italiana del G7 nell'anno 2024 e ai negoziati europei e internazionali, in fase di prima applicazione delle disposizioni contrattuali relative alle nuove famiglie professionali previste dall'articolo 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 3-sexies, è autorizzato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nel rispetto della dotazione organica vigente, ad assumere, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, venti unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari, mediante una procedura concorsuale pubblica per titoli ed esame orale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e della conoscenza della lingua inglese, anche di almeno uno dei seguenti requisiti:

     a) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche o in diritto europeo e internazionale;

     b) master di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale [159].

     3-octies. Il bando di selezione relativo alla procedura concorsuale di cui al comma 3-septies, da pubblicare entro il 31 luglio 2023, stabilisce:

     a) i titoli da valutare e i punteggi attribuiti;

     b) le modalità di accertamento della conoscenza della lingua inglese, che costituisce requisito di accesso;

     c) lo svolgimento di un esame orale del candidato, finalizzato anche ad accertare la conoscenza di un'altra lingua straniera scelta dal candidato tra le lingue ufficiali dell'Unione europea, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;

     d) la modalità di composizione della commissione esaminatrice e i tempi di conclusione della procedura [160].

     3-novies. Per le finalità di cui al comma 3-septies sono autorizzate la spesa di 1.018.724 euro annui a decorrere dall'anno 2024, per gli oneri assunzionali, nonchè la spesa di 350.937 euro per l'anno 2023, di cui 300.000 euro per la gestione della procedura concorsuale prevista al medesimo comma 3-septies e 50.937 euro per gli oneri di funzionamento, e di 10.188 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per gli stessi oneri di funzionamento [161].

     3-decies. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-ter, 3-quater e 3-septies, pari complessivamente a 2.650.937 euro per l'anno 2023 e a 3.328.912 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-novies e al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa [162].

     3-undecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2026, al conferimento di incarichi di studio, di consulenza e di cariche negli organi sociali delle società controllate da amministrazioni centrali dello Stato che hanno come scopo unicamente la realizzazione di un progetto di preminente interesse nazionale nonchè al conferimento di cariche negli organi di governo di fondazioni di interesse nazionale vigilate dalle amministrazioni centrali non si applicano i divieti di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Sono esclusi dalla deroga di cui al primo periodo coloro che accedono al trattamento pensionistico ai sensi degli articoli 14 e 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonchè i limiti di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 [163].

 

     Art. 21. Disposizioni in materia assistenziale e previdenziale e di esclusione opzionale del massimale contributivo

     1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La domanda di cui al primo periodo deve essere proposta entro il 31 dicembre 2023 o entro dodici mesi dalla data di superamento del massimale contributivo.» [164].

     2. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». Sono fatti salvi, in ogni caso, gli effetti delle procedure attivate ai sensi dell'articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal 1° gennaio 2023 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 22. Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri

     1. Per il potenziamento delle funzioni di vigilanza e monitoraggio nei confronti di enti pubblici, a fronte dei contributi concessi e degli interventi finanziati, nonchè per garantire il controllo analogo sulla società Sport e salute S.p.A., presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri opera, con relativo incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contingente di personale non dirigenziale di dieci unità equiparato alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto, previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tal fine è autorizzata la spesa massima di euro 229.609 per l'anno 2023 e di euro 344.414 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 [165].

     2. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: «tre membri» sono sostituite dalle seguenti: «cinque membri»;

     b) le parole: «, presiede il consiglio di amministrazione di cui è componente e svolge le funzioni di amministratore delegato» sono sostituite dalle seguenti: «e presiede il consiglio di amministrazione di cui è componente»;

     c) il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «L'amministratore delegato è nominato dall'autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri tre componenti sono nominati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'autorità di Governo competente in materia di sport e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito, uno dal Ministro dell'università e della ricerca».

     3. I componenti del consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano con l'insediamento dei componenti nominati ai sensi del comma 2, lettera c).

     4. Per sostenere l'attuazione degli investimenti pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e da tutti gli altri fondi di provenienza nazionale o europea, la società Sport e salute S.p.A. è autorizzata a fornire supporto tecnico-operativo alle amministrazioni interessate, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli d'intesa [166].

     5. Al fine di assicurare il rafforzamento delle funzioni di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche e degli interventi adottati dal Governo in favore della famiglia, anche a sostegno della natalità e in ragione delle nuove funzioni in materia di infanzia e adolescenza, prevenzione e contrasto della pedofilia e della pedopornografia, anche on line, lotta al cyberbullismo e di attuazione e potenziamento dell'assegno unico e universale per i figli a carico, il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri si articola in non più di tre uffici, inclusa la Segreteria tecnica di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, e in non più di sette servizi, inclusi i due servizi in cui è articolata la medesima Segreteria tecnica. Contestualmente, la dotazione organica dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata secondo quanto previsto nella tabella A dell'allegato 1 al presente decreto [167].

     6. Presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una segreteria tecnico-amministrativa, composta da un contingente di personale in possesso di specifica ed elevata competenza, al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali in materia di contrasto del dissesto idrogeologico attribuiti alla competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri [168].

     7. Il contingente di cui al comma 6 è così composto:

     a) due dirigenti, di cui uno di livello generale;

     b) quindici unità di personale non dirigenziale, equiparato alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tal fine è autorizzata la spesa massima di euro 420.700 per l'anno 2023 e di euro 631.100 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 [169].

     7-bis. Al fine di rafforzare le azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso con l'Unione europea e il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione, a decorrere dalla data stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8, la Struttura di missione con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2006 e da ultimo confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2023, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri [170].

     7-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 7-bis, presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale e due ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di cui al primo periodo possono essere conferiti, in sede di prima applicazione e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2026, in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine è autorizzata la spesa di 253.572 euro per l'anno 2023 e di 608.572 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma 7-septies del presente articolo [171].

     7-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 7-ter, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnato un ulteriore contingente di trenta unità di personale non dirigenziale, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche; il personale del predetto contingente è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e ad esso si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il contingente di cui al primo periodo è composto da venti unità equiparate alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e da dieci unità equiparate alla categoria B del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 422.320 euro per l'anno 2023 e di 1.013.567 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma 7-septies del presente articolo [172].

     7-quinquies. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 7-ter, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnato il contingente di esperti, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, già attribuito alla Struttura di missione di cui al comma 7-bis del presente articolo. Con il decreto di nomina è altresì determinato il trattamento economico per ciascun componente, in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità, nel limite massimo annuo di 75.000 euro per singolo incarico, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, e nel limite di spesa complessivo di 221.167 euro per l'anno 2023 e di 530.800 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma 7-septies del presente articolo [173].

     7-sexies. In sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale in servizio presso la Struttura di missione di cui al comma 7-bis, alla data di cui al medesimo comma 7-bis, sulla base di provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti, si intende assegnato senza soluzione di continuità agli uffici di cui al comma 7-ter nell'ambito del contingente di trenta unità di cui al comma 7-quater, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7-quater, salva comunicazione, effettuata dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri alle amministrazioni di provenienza entro sessanta giorni dalla predetta data di cui al citato comma 7-bis, della richiesta di revoca dei provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, in base ai quali ne è stata disposta l'assegnazione alla predetta Struttura di missione. Gli incarichi di esperti già conferiti presso la citata Struttura di missione alla data di cui al comma 7-bis si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza [174].

     7-septies. Agli oneri derivanti dai commi 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, quantificati in complessivi 897.059 euro per l'anno 2023 e in 2.152.940 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

     a) per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Struttura di missione di cui al comma 7-bis a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

     b) a decorrere dall'anno 2024, quanto a 1.332.683 euro annui, mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Struttura di missione di cui al comma 7-bis a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a 820.257 euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 [175].

     8. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 11 dicembre 2012, n. 288, sono adottati i decreti di organizzazione interna del Dipartimento per lo sport, del Dipartimento per le politiche della famiglia, del Dipartimento per le politiche europee e del Dipartimento Casa Italia [176].

     9. A decorrere dall'anno di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo al triennio 2016-2018, il Fondo unico della Presidenza continua a essere alimentato dai risparmi di gestione riferiti alle spese di personale, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 [177].

     9-bis. All'articolo 50, comma 11, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito della dotazione complessiva del Nucleo possono essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo, in numero non superiore a dieci e per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta, a esperti estranei alla pubblica amministrazione in possesso dei requisiti di cui al secondo periodo» [178].

 

     Art. 23. Disposizioni per la funzionalità del servizio fitosanitario centrale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, per l'imprenditoria giovanile in agricoltura e per la riorganizzazione dell'istituto di Servizi per il mercato agricolo alimentare e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria nonchè costituzione della società Acque del Sud Spa [179]

     1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Il Servizio fitosanitario centrale dispone di addetti, adeguatamente qualificati ed esperti, nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), per garantire lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4, conformemente alla dotazione di cui all'articolo 17, comma 3, organizzati per Unità nei seguenti ambiti di competenze:

     a) predisposizione e adozione degli atti del Comitato fitosanitario nazionale e delle attività di segreteria;

     b) funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie;

     c) coordinamento dei controlli all'importazione;

     d) coordinamento dei controlli relativi alla certificazione e alla commercializzazione e gestione della disciplina di fruttiferi, vite, ortive e ornamentali;

     e) coordinamento dei controlli relativi alla certificazione e alla commercializzazione e gestione della disciplina delle sementi;

     f) coordinamento dei controlli all'esportazione e rimozione delle barriere fitosanitarie all'esportazione;

     g) formazione, audit e comunicazione;

     h) adempimenti connessi al settore dei prodotti fitosanitari e al loro uso sostenibile (PAN).».

     b) all'articolo 18:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Gli ispettori fitosanitari sono dipendenti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), tecnicamente e professionalmente qualificati, con specifica formazione, operanti nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale, che rispondono funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente.».

     2) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «LM-60 Scienze della natura,» sono inserite le seguenti: «LM-6 Scienze biologiche,» e le parole: «Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio e» sono sostituite dalle seguenti «Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; costituisce titolo preferenziale».

     c) all'articolo 19:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Gli agenti fitosanitari sono tecnici del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), tecnicamente e professionalmente qualificati, con specifica formazione, operanti nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale, che rispondono funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente.».

     2) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «oppure aver conseguito un titolo di laurea in una delle seguenti classi» sono inserite le seguenti: «L-13 Scienze biologiche» e dopo le parole: «L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura e LP-02 Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali» la parola «con» è sostituita dalle seguenti: «; costituisce titolo preferenziale».

     d) all'allegato I, paragrafo «DOTAZIONE MINIMA PERSONALE DEL SFC», la sezione denominata «Indici» è sostituita dalla seguente:

     «INDICI:

     1. Unità per la predisposizione e l'adozione degli atti del Comitato fitosanitario nazionale e delle attività di segreteria:

     Sub-unità 1.1: Predisposizione degli atti e della documentazione propedeutiche alle riunioni;

     Sub-unità 1.2: Redazione delle Delibere e delle Ordinanze;

     Sub-unità 1.3: Attività di Segreteria.

     2. Unità per il funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie:

     Sub-unità 2.1: Coordinamento per l'attuazione delle misure fitosanitarie;

     Sub-unità 2.2: Coordinamento per l'attuazione dei piani di comunicazione;

     Sub-unità 2.3: Organizzazione delle verifiche;

     Sub-unità 2.4: Coordinamento delle richieste di contribuzione;

     Sub-unità 2.5: Partecipazione alle Unità territoriali.

     3. Unità per il coordinamento dei controlli all'importazione:

     Sub-unità 3.1: Tenuta dell'elenco dei posti di controllo frontaliero e dei centri di ispezione, verifica e aggiornamento e coordinamento delle attività in ambito nazionale;

     Sub-unità 3.2: coordinamento delle attività istituzionali in ambito europeo e con le altre amministrazioni coinvolte.

     4. Unità per il coordinamento dei controlli relativi alla certificazione e alla commercializzazione e gestione della disciplina di fruttiferi, vite, ortive e ornamentali:

     Sub-unità 4.1: Coordinamento dei controlli ufficiali per il passaporto delle piante e per i Piani di emergenza

     Sub-unità 4.2: Coordinamento dei controlli ufficiali e gestione della disciplina di fruttiferi, ortive e ornamentali.

     Sub-unità 4.3: Coordinamento dei controlli ufficiali e gestione della disciplina della vite.

     5. Unità per il coordinamento dei controlli all'esportazione e rimozione delle barriere fitosanitarie all'esportazione:

     Sub-unità 5.1: Protocolli di esportazione e accordi internazionali;

     Sub-unità 5.2: Procedure di controllo e redazione di manuali.

     6. Unità per la formazione, gli audit e la comunicazione:

     Sub-unità 6.1: Predisposizione e organizzazione delle attività formative;

     Sub-unità 6.2: Predisposizione e organizzazione di audit.

     Sub-unità 6.3: Predisposizione di piani di comunicazione e gestione Sistema informativo protezione delle piante.

     7. Unità per il coordinamento dei controlli relativi alla certificazione e alla commercializzazione e gestione della disciplina delle sementi:

     Sub-unità 7.1: Tenuta dei registri varietali e gestione della disciplina delle sementi;

     Sub-unità 7.2: Coordinamento dei controlli ufficiali e certificazione delle sementi;

     8. Unità per gli adempimenti connessi al settore dei prodotti fitosanitari e al loro uso sostenibile (PAN):

     Sub-unità 8.1: articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, e PAN;

     Sub-unità 8.2: Centri di saggio, usi minori e corroboranti.

     Attività amministrativa del Servizio fitosanitario centrale.

     Al fine di poter svolgere i compiti assegnati si ritiene indispensabile prevedere un numero di unità di personale (AM) impegnato nell'attività amministrativa stimato su base percentuale rispetto al personale individuato per le unità da 1 a 8

     Criterio: 30% personale FTE rispetto al totale del personale impegnato nelle Unità da 1 a 8.» [180].

     2. Al fine di assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento idrico dei territori serviti da parte dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), il Commissario del predetto Ente è autorizzato a procedere alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale a tempo determinato non dirigenziale, assunto mediante procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che entro la data di entrata in vigore del presente decreto abbia maturato i requisiti di legge previsti dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2023 ed euro 1.167.196 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste [181].

     2-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 11 è sostituito dal seguente:

     «11. È costituita dal 1° gennaio 2024 una società per azioni denominata 'Acque del Sud Spà, il cui capitale sociale iniziale è stabilito in 5 milioni di euro. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che può trasferirle nel limite del 5 per cento a soggetti pubblici, nel limite del 30 per cento a soggetti privati individuati come soci operativi, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenuto conto del piano industriale della società, e per la restante parte a società delle quali abbia il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Sono organi della società il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e l'assemblea dei soci. Il consiglio di amministrazione è composto da sette membri di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente e due componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; un componente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; un componente è nominato dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fmanze; i restanti componenti, tra i quali è individuato l'amministratore delegato, sono nominati dall'assemblea dei soci. Il presidente ha la rappresentanza legale della società e presiede il consiglio di amministrazione. Il presidente del collegio sindacale è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto è adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla costituzione della società. Nei successivi sessanta giorni sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione. Per quanto non derogato dalle disposizioni del presente comma, si applicano le nonne sulle società per azioni contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato. A decorrere dalla data di costituzione sono trasferite alla società Acque del Sud Spa le funzioni del soppresso Ente di cui al comma 10, con le relative risorse umane e strumentali, nonchè i diritti a questo attribuiti in forza di provvedimenti concessori, liberi da qualsiasi vincolo e a titolo originario. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su proposta del commissario liquidatore dell'EIPLI, è operata la ricognizione delle risorse da trasferire. Tutti i contratti di fornitura idrica del soppresso Ente sono trasferiti alla società Acque del Sud Spa e sono rinnovati entro i successivi centoventi giorni con l'inserimento di una clausola di garanzia a prima richiesta a carico dell'utente. La tariffa idrica da applicare agli utenti della società Acque del Sud Spa è determinata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, in accordo con quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2012. Fatto salvo quanto previsto per i contratti di fornitura idrica, i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo al soppresso Ente producono effetti esclusivamente nei confronti dell'Ente posto in liquidazione o nei confronti della gestione a stralcio del medesimo Ente, funzionale all'esecuzione del piano di riparto di cui al comma 10. Il commissario liquidatore presenta il piano di riparto e il bilancio finale di liquidazione dell'Ente al Ministero vigilante, che lo approva. Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e, comunque, non oltre l'esecuzione del piano di riparto previsto dal comma 10, sono dichiarate improcedibili le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI e della successiva gestione a stralcio del medesimo Ente. A decorrere dalla data di soppressione di cui al comma 10 fino all'adozione delle misure di cui al presente comma, la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi. Al fine di accelerare le procedure per la liquidazione dell'Ente e di semplificare il contenzioso in essere, agevolando il commissario liquidatore nella definizione degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti e i debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni, sono esclusi dalle operazioni di trasferimento al patrimonio della società Acque del Sud Spa. A decorrere dal 31 dicembre 2023, il soppresso Ente prosegue l'attività di liquidazione come gestione a stralcio sino alla conclusione dell'esecuzione del piano di riparto, con la quale è estinto definitivamente con decreto del commissario liquidatore trasmesso al Ministero vigilante» [182].

     2-ter. Per la società Acque del Sud Spa di cui al comma 11 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dal comma 2-bis del presente articolo, la pubblicazione della legge di conversione del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni. Con apposita convenzione stipulata dalla società Acque del Sud Spa con l'amministrazione vigilante sono definite le modalità di trasferimento delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, a decorrere dall'anno 2024 [183].

     2-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

     a) quanto a 3,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per 2 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 1,5 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

     b) quanto a 1,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42 [184].

     3. Al fine di promuovere l'imprenditoria giovanile in agricoltura, le somme rimborsate dai beneficiari dei contratti di filiera di cui all'articolo 10-ter del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, pari a 28 milioni di euro, sono destinate alle operazioni di riordino fondiario realizzate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

     3-bis. Al fine di accrescere l'efficienza dell'azione amministrativa nella gestione degli strumenti di sostegno alle imprese agricole e nell'attività di ricerca in agricoltura, il numero dei componenti dei consigli di amministrazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) è ridotto a tre. I presidenti sono nominati con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; gli altri componenti sono nominati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui uno su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Gli organi dell'ISMEA e del CREA decadono alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al fine di assicurare la continuità amministrativa, entro venti giorni dalla predetta data, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è nominato un commissario straordinario per ciascun ente. I commissari straordinari sono scelti tra persone di comprovata competenza e professionalità nonchè di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia. Dalla data della loro nomina fino all'insediamento dei nuovi organi, i commissari straordinari esercitano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dalla disciplina vigente, elaborano un piano di ristrutturazione dell'organizzazione amministrativa e di rilancio delle attività dell'ente e predispongono le occorrenti modifiche dello statuto e di ogni altro atto dell'ente che ne regola l'organizzazione e la struttura interna. Lo statuto è adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto, sono costituiti i nuovi organi. I direttori generali dell'ISMEA e del CREA attualmente in carica decadono all'atto dell'insediamento dei rispettivi consigli di amministrazione nominati per effetto delle disposizioni del presente comma. Il collegio dei revisori è confermato fino alla nomina del nuovo organo [185].

 

     Art. 23 bis. Disposizioni relative al rilascio di certificazioni e licenze in materia di commercio internazionale [186]

     1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) certificazioni e licenze in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, tramite le unità specializzate dell'Arma dei carabinieri, acquisito, quando previsto, il parere della Commissione scientifica CITES, istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta».

     2. Al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono trasferiti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle certificazioni e licenze di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

 

Capo II

MISURE IN MATERIA DI POTENZIAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

 

     Art. 24. Riorganizzazione di Formez PA

     1. Al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2:

     1) al comma 1:

     1.1) alla lettera a), dopo il numero 1), è inserito il seguente: «1-bis) fornire formazione specifica per la qualificazione del personale preposto all'incarico di responsabile unico del procedimento (RUP);» e dopo il numero 2) è inserito il seguente: «2-bis) elaborare moduli formativi destinati al personale assunto anche a tempo determinato per l'attuazione delle misure del PNRR;»;

     1.2) alla lettera b), all'alinea, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in particolare per i comuni fino a 5.000 abitanti»;

     2) al comma 4-bis, le parole: «A decorrere dall'anno 2020 e fino al 31 dicembre 2022, in via sperimentale,» e le parole: «sulla base delle indicazioni del Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni» sono soppresse;

     b) all'articolo 3:

     1) al comma 2, le parole: «esperti con qualificata professionalità ed esperienza decennale nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «tra soggetti con qualificata professionalità ed esperienza manageriale maturata per almeno cinque anni nel settore pubblico o privato e con comprovata esperienza in ambito internazionale e in materia di contratti pubblici»;

     2) al comma 3, le parole: «di cui tre designati dal Ministro per la pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «di cui due designati dal Ministro per la pubblica amministrazione, uno dallo stesso Ministro su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR» [187].

     2. In relazione alle nuove funzioni attribuite all'associazione FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle PA ai sensi del comma 1 e ai requisiti professionali ivi stabiliti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 6 del 2010 decadono. A decorrere dalla predetta data e fino all'insediamento dei nuovi organi, al Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è altresì attribuita la funzione di commissario straordinario, da svolgere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avvalendosi delle articolazioni e del personale del predetto Dipartimento. Entro i successivi sessanta giorni il predetto commissario, al fine di incrementare l'efficienza dell'associazione e migliorare la qualità dei servizi dalla stessa resi, modifica lo statuto, il regolamento interno, nonchè l'organizzazione e la struttura interna anche con riferimento alle nuove funzioni. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento sono ricostituiti i nuovi organi [188].

 

     Art. 25. Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero del turismo e per la costituzione di ENIT S.p.A.

     1. Il Ministero del turismo è autorizzato a costituire nell'anno 2023 una società per azioni denominata «ENIT S.p.A.» con un capitale sociale iniziale di 7 milioni di euro, avente ad oggetto l'attività di supporto e promozione dell'offerta turistica nazionale, così da potenziarne la attrattività, anche attraverso adeguate forme di destagionalizzazione, diversificazione dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione turistica, nonchè tramite la formazione specialistica degli addetti ai servizi e lo sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze che esercita i diritti dell'azionista [189].

     2. La società ENIT S.p.A. è qualificata come società in house ai sensi dell'articolo 16 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ed è sottoposta ai poteri di vigilanza e controllo del Ministero del turismo. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, il Ministero del turismo [190]:

     a) assegna annualmente all'organo amministrativo della società direttive pluriennali in ordine al programma di attività, all'organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo e provvede ad effettuare il conseguente monitoraggio;

     b) effettua la pianificazione e il monitoraggio delle singole iniziative di promozione riportate nel Piano Annuale e dei progetti speciali autorizzati;

     c) ha diritto ad avere dagli amministratori notizie e informazioni sulla gestione e sull'amministrazione della società;

     d) al fine di esercitare un'influenza determinante, è titolare di poteri di indirizzo, direttiva e controllo nei confronti dell'organo amministrativo sociale, fermi restando i poteri di questo per l'esercizio dell'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

     3. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di amministratore delegato. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri due componenti dal Ministro del turismo.

     4. La società ENIT S.p.A. può stipulare convenzioni anche con le regioni e le province autonome, che possono apportare loro risorse al capitale della società tenuto conto del piano industriale della società e previa autorizzazione del Ministero del turismo, che comunque conserva il controllo e i poteri di direzione e coordinamento della società [191].

     5. La società è assoggettata al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La società può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

     6. Contestualmente alla costituzione della società ENIT S.p.A. l'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo è soppresso e le relative funzioni sono attribuite alla società ENIT S.p.A. La costituzione della società ENIT S.p.A. è disposta con decreto del Ministro del turismo, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il decreto del Ministro del turismo determina scopi, patrimonio e organizzazione della società, nonchè lo schema di statuto. Lo statuto prevede che almeno l'80 per cento del fatturato della società sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Ministero del turismo. Fatto salvo quanto previsto al comma 8, tutti i rapporti attivi e passivi esistenti alla data di soppressione dell'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo, come risultanti dalle scritture contabili, nonchè tutte le relative risorse finanziarie e strumentali sono trasferiti al Ministero del turismo. A tale fine, il Ministro del turismo nomina con proprio decreto un commissario liquidatore che, entro sei mesi dalla soppressione dell'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo, predispone un inventario del patrimonio dell'ente soppresso. Il Ministero del turismo, con successive determinazioni, assegna alla società ENIT S.p.A. le risorse strumentali necessarie per il perseguimento degli obiettivi [192].

     7. Con contratto di servizio, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, da stipularsi tra il Ministro del turismo e il presidente della società ENIT S.p.A., sono definiti:

     a) gli obiettivi specificamente attribuiti alla società ENIT S.p.A.;

     b) le modalità di finanziamento statale da accordare alla società ENIT S.p.A.;

     c) i risultati attesi in un arco di tempo determinato;

     d) le strategie per il miglioramento dei servizi;

     e) le modalità di verifica dei risultati di gestione;

     f) le modalità necessarie ad assicurare al Ministero del turismo la conoscenza dei fattori gestionali interni alla società ENIT S.p.A., tra cui l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.

     8. Contestualmente alla costituzione della società ENIT S.p.A., il personale a tempo determinato e indeterminato, di ruolo presso l'ENIT - Agenzia nazionale del turismo alla data di entrata in vigore del presente decreto transita nella società ENIT S.p.A. in ragione delle medesime funzioni esercitate dall'ente, con mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento [193].

     9. All'articolo 7 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Ferma restando l'operatività del Segretariato generale per il coordinamento delle direzioni generali e dei rapporti con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, la pianificazione e la programmazione strategica, il monitoraggio e la verifica dell'attuazione e della gestione, mediante tre uffici dirigenziali non generali, le competenti articolazioni amministrative del Ministero del turismo perseguono le seguenti missioni:

     a) politiche delle risorse umane e relazioni sindacali; trattamento giuridico del personale e dei collaboratori; supporto giuridico per gli affari di competenza delle unità organizzative preposte a compiti di gestione;

     b) controllo su enti, associazioni e fondazioni vigilati e finanziati; assistenza e tutela dei turisti; formazione e carriere professionali turistiche con i connessi poteri di accertamento e controllo; acquisti di beni e servizi e gestione degli adempimenti del responsabile unico del procedimento (RUP);

     c) promozione turistica, degli investimenti e delle altre misure per il settore; rapporti con le regioni e con gli enti locali; gestione dei programmi cofinanziati da fondi di coesione, inclusa l'integrazione tra programmi regionali e nazionali nell'ambito del turismo e di progetti di innovazione, anche attraverso la partecipazione a programmi internazionali;

     d) in raccordo con l'unità organizzativa cui competono le missioni di cui alla lettera c): progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi, di telecomunicazione e delle infrastrutture tecnologiche del Ministero, definizione e gestione dell'architettura delle banche dati di settore, cura della sicurezza dei sistemi informatici del Ministero, supporto tecnologico e informatico alle altre unità organizzative del Ministero; acquisti di beni e servizi per le materie di pertinenza; elaborazione dati statistici ed economici nonchè coordinamento, in raccordo con le regioni e con l'Istituto nazionale di statistica, delle rilevazioni statistiche di interesse per il settore turistico; gestione degli adempimenti economici e retributivi delle risorse umane» [194].

     9-bis. Al fine di realizzare, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, un efficiente coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale nel comparto turistico, presso il Ministero del turismo è istituito l'Osservatorio nazionale del turismo. Il Presidente e i componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro del turismo tra soggetti in possesso di comprovata qualificazione professionale. I componenti dell'Osservatorio durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per non più di una volta. L'Osservatorio, in raccordo con le regioni e le province autonome e con l'ISTAT, cura la predisposizione di un sistema informativo unificato a livello nazionale per l'analisi e il monitoraggio delle dinamiche socio-economiche e tecnologiche, sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo, connesse al turismo per fornire al Ministero un compiuto quadro conoscitivo del settore che consenta l'adozione delle opportune strategie di comunicazione, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2023 e di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 [195].

     9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 400.000 euro per l'anno 2023 e a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo [196].

     10. In relazione alla modifica delle funzioni degli uffici, il Ministero del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede all'adozione del regolamento di organizzazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 1. Gli incarichi dirigenziali generali e non generali in corso decadono con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale attinenti alle missioni del Ministero del turismo di cui al comma 9 del presente articolo, all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano avviate prima dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo da adottare ai sensi del primo periodo del presente comma, purchè in conformità ai compiti e all'organizzazione del Ministero medesimo e in coerenza con le predette disposizioni [197].

     11. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 7 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo [198].

 

     Art. 26. Disposizioni per il funzionamento della Lega italiana per la lotta contro i tumori

     1. Al fine di assicurare il potenziamento dell'attività di prevenzione oncologica unitamente all'attività socio-sanitaria e riabilitativa, una quota, pari a euro 276.242 per l'anno 2023 e a euro 552.483 annui a decorrere dall'anno 2024, del contributo di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, concesso alla Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) è destinata al potenziamento della struttura organizzativa della LILT medesima. A tal fine, l'ente è autorizzato, per il biennio 2023-2024, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente complessivo di nove unità di personale, di cui un medico di I livello, due professionisti di I livello, tre funzionari e tre assistenti, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. La dotazione organica è rideterminata in ventuno posizioni complessive, di cui un medico di I livello, due professionisti di I livello, sette funzionari, dieci assistenti e un operatore [199].

 

     Art. 27. Fondazione Ugo Bordoni

     1. All'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 5, il primo, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca con lo scopo di promuovere l'innovazione, lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy. La Fondazione è un ente finalizzato alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi e coadiuva operativamente il Ministero delle imprese e del made in Italy e altre amministrazioni pubbliche nella soluzione organica ed interdisciplinare di problematiche di carattere scientifico, tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero e delle amministrazioni pubbliche. Per il perseguimento della propria missione la Fondazione pianifica, programma, esegue e valuta, anche utilizzando e valorizzando i laboratori del Ministero, attività di studio e ricerca nel campo delle reti e sistemi di telecomunicazioni di nuova generazione, delle tecnologie emergenti, dell'economia dei dati e del business e management. La Fondazione collabora attivamente con altri enti pubblici nazionali di ricerca, con i centri di competenza ad alta specializzazione e con la rete territoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, al fine di razionalizzare le attività legate ai processi di trasformazione digitale, canalizzare le risorse sulla base della domanda e massimizzare le ricadute sul tessuto imprenditoriale. La Fondazione, nella sua missione di promozione dello sviluppo tecnologico del Paese, può instaurare rapporti con le Università, con enti pubblici e privati, con le imprese, sia a livello nazionale che internazionale. La Fondazione partecipa attivamente a progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea, organizza corsi e seminari sulle tecnologie di frontiera, pubblica su riviste scientifiche di settore i propri risultati e partecipa a convegni e conferenze sia nazionali che internazionali. La Fondazione, su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorità amministrative indipendenti, svolge attività di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio. Le modalità di collaborazione con il Ministero, con le altre amministrazioni pubbliche e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorità amministrative indipendenti sono stabilite, nei limiti delle disponibilità delle amministrazioni, attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni è tenuta ad attenersi nell'assolvere agli incarichi ad essa affidati.»;

     b) al comma 6, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5 e con la finalità prevalente e specifica di ricerca e assistenza tecnica di alto profilo in favore del Ministero delle imprese e del made in Italy, di altre amministrazioni pubbliche, nonchè delle autorità amministrative indipendenti. Lo statuto, da approvare con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, disciplina i compiti e la struttura organizzativa della Fondazione, ne individua le categorie di partecipanti, gli organi di amministrazione e scientifici, le modalità della loro elezione e i relativi poteri, la loro durata, gli ambiti di attività e i controlli di gestione e di risultato. La Fondazione sostiene, d'intesa con le università, l'attivazione di almeno 1 borsa di dottorato all'anno per ciascuna delle attività di cui al comma 5.» [200].

     2. In conseguenza di quanto disposto al comma 1 il Consiglio di amministrazione della Fondazione Ugo Bordoni decade trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si procede al relativo rinnovo [201].

     3. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

     Art. 27 bis. Disposizioni in materia di atti e documenti della pubblica amministrazione [202]

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, negli atti e nei documenti delle pubbliche amministrazioni il termine: «razza» è sostituito dal seguente: «nazionalità».

 

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 28. Clausola di salvaguardia

     1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

 

     Art. 29. Disposizioni contabili

     1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 30. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

     ALLEGATI [203]

 

 

 

 

Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44. (TESTO ORIGINALE)

Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, nonchè il potenziamento e la riorganizzazione delle associazioni e delle società a partecipazione pubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2023;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Capo I

Misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni

 

     Art. 1. Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali

     1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Fino al 31 dicembre 2026, per le predette amministrazioni, per la copertura dei posti delle rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR, le percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, riferite agli incarichi dirigenziali generali e non generali, si applicano nella misura del 12 per cento.».

     2. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, sono autorizzati gli incrementi delle dotazioni organiche di cui alla tabella A dell'allegato 1, che è parte integrante del presente decreto, e le amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre 2023, alla conseguente riorganizzazione mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204. Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.

     3. Le amministrazioni di cui alla tabella B dell'allegato 2, che è parte integrante del presente decreto, sono autorizzate ad assumere, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, le unità di personale per ciascuna indicate nella medesima tabella B. A tal fine, le predette amministrazioni possono procedere mediante procedure concorsuali anche indette unitamente ad altre amministrazioni o ricorrendo allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni per la medesima area professionale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, per le unità di personale dirigenziale di seconda fascia di cui alla citata tabella B, a bandire concorsi per professionalità tecniche in materia di ingegneria civile e ingegneria dei trasporti e meccanica in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     4. Per garantire la necessaria speditezza del reclutamento del personale di cui alla tabella B dell'allegato 2:

     a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile può richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta e orale. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;

     b) il Ministero dell'interno può richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento per il personale non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno mediante concorso pubblico per titoli ed esami, bandito su base provinciale e svolto anche mediante l'uso di tecnologie digitali. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria provinciale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti provinciali, previo interpello e acquisito l'assenso degli interessati. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli valutabili, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento.

     5. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessità assunzionali del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità è autorizzata, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire concorsi, per i quali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite procedure e requisiti di partecipazione, prevedendo una riserva di posti non superiore al 30 per cento destinata ai soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e prevedendo, in ogni caso, una adeguata valorizzazione della professionalità specifica dei soggetti ad elevata specializzazione tecnica in possesso di laurea specialistica o magistrale che, alla data del 1° aprile 2023, abbiano svolto, mediante incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per almeno un triennio, attività di supporto tecnico, specialistico e operativo in materia di politiche in favore delle persone con disabilità.

     6. Per le esigenze di reclutamento del Ministero del turismo, così come determinate nella tabella A dell'allegato 1 e nella tabella B dell'allegato 2, i bandi di concorso per il personale non dirigenziale possono prevedere una riserva di posti non superiore al 50 per cento destinata al personale già in servizio a tempo indeterminato presso ENIT - Agenzia nazionale per il turismo, che abbia maturato per almeno nove mesi un'adeguata esperienza nelle attività strettamente collegate all'esercizio dei compiti istituzionali del predetto Ministero.

     7. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: «in numero di 19» sono sostituite dalle seguenti: «in numero di 23».

     8. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 46 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

     a) politiche sociali e previdenziali: principi ed obiettivi della politica sociale, criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale; standard organizzativi delle strutture interessate; standard dei servizi sociali essenziali; criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali; rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento dei rapporti con gli organismi dell'Unione europea; requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e sui patronati;

     b) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro e dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a sostegno dell'occupabilità e della nuova occupazione; politiche della formazione professionale come strumento delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari; raccordo con organismi internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime e risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei posti di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero;

     c) amministrazione generale del Ministero: gestione dei servizi indivisibili e comuni, con particolare riguardo alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; programmazione del fabbisogno finanziario; linee generali e coordinamento delle attività concernenti il personale; affari generali e attività di gestione del personale del Ministero di carattere comune ed indivisibile; programmazione generale del fabbisogno e reclutamento del personale; formazione del personale; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali; gestione della banca dati del personale, del ruolo e del sistema informativo del personale; anagrafe degli incarichi del personale del Ministero; gestione delle spese e degli acquisti e conduzione dei sistemi informatici di interesse comune.»;

     b) all'articolo 47, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 46, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a dodici, ivi inclusi i capi dei dipartimenti. All'individuazione e all'organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.».

     c) all'articolo 54-quater, le parole: «è pari a 5» sono sostituite dalle seguenti: «è pari a 7».

     9. All'articolo 17-quinquies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

     b) al secondo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c-bis), del citato decreto-legge n. 44 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 165 del 2001».

     10. All'articolo 17 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

     «8.1. Ai fini di cui al comma 8, l'Agenzia si avvale altresì, sino al 31 dicembre 2023, di un contingente di personale nel limite di cinquanta unità appartenente alle pubbliche amministrazioni e autorità indipendenti, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate con le rispettive amministrazioni di appartenenza. I relativi oneri sono a carico dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1. Il citato personale può essere inquadrato nel ruolo del personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), non oltre il termine di cui al primo periodo del presente comma, secondo le disposizioni di cui al comma 9, primo periodo, nonchè quelle del citato regolamento previste per il personale di cui al comma 8, lettera b). Il predetto personale rientra nel numero dei posti previsti per la prima operatività dell'Agenzia di cui all'articolo 12, comma 4.».

     11. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 7, lettera c), dopo le parole: «e dell'amministrazione penitenziaria» sono inserite le seguenti: «, nonchè per i titolari di incarichi di vertice e di funzione dirigenziale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,»;

     b) al comma 7-bis, le parole: «del Ministro competente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Autorità politica competente».

     12. Fino al 31 dicembre 2026 l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) può avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di un contingente di 15 unità di personale collocato in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da amministrazioni pubbliche. Il predetto personale conserva il trattamento economico in godimento presso le amministrazioni di provenienza con oneri a carico delle medesime.

     13. Ai fini dell'attuazione dei commi 2 e 3 è autorizzata la spesa:

     a) per la Presidenza del Consiglio dei ministri, di euro 5.768.260 per l'anno 2023 e di euro 8.652.390 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 822.718 per l'anno 2023 e di euro 86.524 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

     b) per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di euro 937.362 per l'anno 2024 e di euro 3.749.446 annui a decorrere dall'anno 2025 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 674.945 per l'anno 2024 e di euro 37.495 annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento;

     c) per il Ministero dell'interno, di euro 8.724.863 per l'anno 2023 e di euro 13.087.295 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 1.308.730 per l'anno 2023 e di euro 130.873 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

     d) per il Ministero della difesa, di euro 175.669 per l'anno 2023 e di euro 263.503 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 26.351 per l'anno 2023 e di euro 2.636 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

     e) per il Ministero dell'economia e delle finanze, di euro 1.135.888 per l'anno 2023 e di euro 1.703.832 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 470.384 per l'anno 2023 e di euro 17.039 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

     f) per il Ministero delle imprese e del made in Italy, di euro 175.391 per l'anno 2023 e di euro 263.086 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, di euro 175.391 per l'anno 2023 e di euro 263.086 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per le assunzioni a tempo determinato e di euro 39.463 per l'anno 2023, di euro 5.262 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di euro 2.631 annui a decorrere dall'anno 2027 per le spese di funzionamento;

     g) per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di euro 3.558.216 per l'anno 2023 e di euro 5.337.323 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 833.733 per l'anno 2023 e di euro 53.374 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

     h) per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di euro 694.818 per l'anno 2023 e di euro 1.042.226 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 59.024 per l'anno 2023 e di euro 5.903 a decorrere dall'anno 2024 annui per le spese di funzionamento;

     i) per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di euro 2.126.117 per l'anno 2023 e di euro 3.189.175 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 818.918 per l'anno 2023 e di euro 31.892 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

     l) per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di euro 1.450.708 per l'anno 2023 e di euro 2.176.061 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, e di euro 225.000 per l'anno 2023 e di euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

     m) per il Ministero dell'università e della ricerca, di euro 561.189 per l'anno 2023 e di euro 841.783 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 84.179 per l'anno 2023 e di euro 8.418 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

     n) per il Ministero della cultura, di euro 1.489.936 per l'anno 2023 e di euro 2.234.904 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 253.491 per l'anno 2023 e di euro 22.350 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

     o) per il Ministero della salute, di euro 287.490 per l'anno 2023 e di euro 431.235 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per le assunzioni a tempo determinato e di euro 21.562 per l'anno 2023 e di euro 4.313 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per le spese di funzionamento;

     p) per il Ministero del turismo, di euro 4.741.284 per l'anno 2023 e di euro 7.111.925 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 1.021.001 per l'anno 2023 e di euro 64.101 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

     q) per l'Avvocatura generale dello Stato, di euro 2.781.565 per l'anno 2023 e di euro 4.172.347 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 578.157 per l'anno 2023 e di euro 41.724 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

     r) per l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di euro 476.477 per l'anno 2023 e di euro 714.715 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato;

     s) per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGENAS, di euro 2.348.646 per l'anno 2023 e di euro 3.522.969 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato.

     14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 43.234.619 euro per l'anno 2023, 57.344.571 euro per l'anno 2024, 59.519.205 euro per l'anno 2025, 59.519.205 euro per l'anno 2026 e 58.817.940 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

     a) quanto a 36.671.908 euro per l'anno 2023, 55.945.217 euro per l'anno 2024, 58.757.301 euro per l'anno 2025, 58.757.301 euro per l'anno 2026 e 58.062.980 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

     b) quanto a 822.718 euro per l'anno 2023 e 86.524 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

     c) quanto a 5.739.993 euro per l'anno 2023, 1.312.830 euro per l'anno 2024 e 675.380 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando:

     1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 1.048.541 euro per l'anno 2023 e 58.763 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

     2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 39.463 euro per l'anno 2023 e a 5.262 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

     3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 225.000 euro per l'anno 2023 e a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

     4) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 674.945 euro per l'anno 2024 e 37.495 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

     5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 1.308.730 euro per l'anno 2023 e a 130.873 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

     6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 59.024 euro per l'anno 2023 e a 5.903 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

     7) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 818.918 euro per l'anno 2023 e a 31.892 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

     8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 84.179 euro per l'anno 2023 e a 8.418 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

     9) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 26.351 euro per l'anno 2023 e a 2.636 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

     10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 833.733 euro per l'anno 2023 e a 53.374 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

     11) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 253.491 euro per l'anno 2023 e a 22.350 annui a decorrere dall'anno 2024;

     12) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 21.562 euro per l'anno 2023 e a 4.313 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

     13) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 1.021.001 euro per l'anno 2023 e a 64.101 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

 

     Art. 2. Monitoraggio delle riforme per la pubblica amministrazione

     1. All'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente:

     «8-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico con il compito di promuovere lo sviluppo strategico del Piano e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano, nonchè di garantire la piena applicazione delle attività di monitoraggio sull'effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piano, anche con specifico riguardo all'impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa, o altri emolumenti comunque denominati.».

     2. Sono abrogati:

     a) il comma 3-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

     b) l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105.

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali

     1. Le regioni possono applicare, senza aggravio di spesa, l'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo i principi di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo. Resta fermo il divieto per il personale addetto di effettuare qualsiasi attività di tipo gestionale, anche laddove il trattamento economico ad esso riconosciuto sia stato parametrato al personale di livello dirigenziale.

     2. Le risorse relative all'annualità 2022 del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5, pari a 9.593.409 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nell'anno 2022, per la medesima spesa di personale nell'anno 2023. Le rimanenti risorse in conto residui del fondo di cui al primo periodo pari a 20 milioni di euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7.516.000 euro per l'anno 2023 e 2.575.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

     3. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti di spesa di cui all'Allegato 1».

     4. Al fine di potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, le stesse possono procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite del 100 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità ai sensi del suddetto comma 28, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione.».

     5. Le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione, che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.

     6. Per gli anni 2023-2026, per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa per il segretario comunale considerata al netto del contributo previsto dall'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

 

     Art. 4. Scuola nazionale dell'amministrazione e conclusione dei concorsi

     1. All'articolo 250 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2:

     1) la parola: «lavoro» è sostituita dalla seguente: «tirocinio»;

     2) dopo le parole: «presso le amministrazioni di destinazione;» sono aggiunte le seguenti: «al fine di ampliare i contenuti di tale fase, la SNA e il Dipartimento della funzione pubblica sottoscrivono con le suddette amministrazioni specifici protocolli di intesa volti a regolamentare la formazione specialistica, assicurando pluralità di esperienze presso le amministrazioni indicate nel bando o presso altre amministrazioni, italiane o straniere, enti o organismi internazionali, aziende pubbliche o private;»;

     b) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

     2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, entro il 30 settembre 2023, si provvede all'aggiornamento delle disposizioni regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, al fine di renderli coerenti con le misure introdotte dal presente articolo.

 

     Art. 5. Disposizioni in materia di personale del Ministero dell'istruzione e del merito

     1. Al fine di rafforzare la funzione ispettiva del Ministero dell'istruzione e del merito, al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 420:

     1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi:

     a) i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali;

     b) il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali che abbia superato il periodo di prova e che abbia maturato un'anzianità complessiva nel profilo di appartenenza o anche nei diversi profili indicati nel presente comma, di almeno dieci anni.»;

     2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     «2-bis. Per l'ammissione ai concorsi, i soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio:

     a) laurea magistrale;

     b) laurea specialistica;

     c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000;

     d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

     e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore.»;

     3) il comma 7 è sostituito dai seguenti:

     «7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite:

     a) le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, nonchè le modalità di pubblicazione del bando e dei successivi adempimenti informativi;

     b) le prove e i programmi concorsuali, nonchè i titoli valutabili;

     c) le modalità di individuazione e di nomina delle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 421;

     d) la valutazione della eventuale preselezione;

     e) la valutazione delle prove e dei titoli;

     f) la quantificazione e le modalità di versamento da parte dei candidati di un diritto di segreteria da riassegnare al Ministero dell'istruzione e del merito;

     g) le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e di cui agli articoli 421, 422, 423 e 430.

     7.1. Le singole prove scritte e la prova orale si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente. Il decreto di cui al comma 7 può definire, altresì, una eventuale soglia di superamento della prova preselettiva, anche diversa da quella di cui al primo periodo, nonchè un eventuale numero massimo di candidati ammessi alle prove scritte.»;

     b) all'articolo 421, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Le commissioni dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono nominate con decreto del dirigente generale competente e sono composte da:

     a) tre membri scelti tra i dirigenti appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di funzioni dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima e di seconda fascia di università statali e non statali, i magistrati amministrativi, i magistrati ordinari, i magistrati contabili, gli avvocati dello Stato e i prefetti;

     b) due membri scelti fra i dirigenti non generali del comparto funzioni centrali appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito;

     c) i membri di cui alle lettere a) e b), nonchè quelli eventualmente previsti nell'ambito del decreto di cui all'articolo 420, comma 7, possono essere nominati anche fra soggetti collocati in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso.»;

     c) all'articolo 422, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Le commissioni esaminatrici dispongono di 210 punti, di cui:

     a) massimo 70 punti da attribuire a ciascuna delle prove scritte;

     b) massimo 60 punti da attribuire alla prova orale;

     c) massimo 10 punti da attribuire alla valutazione dei titoli.»;

     d) all'articolo 423:

     1) al comma 1, le parole: «direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente generale»;

     2) al comma 2, le parole: «, nel limite dei posti messi a concorso» sono soppresse.

     2. All'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «2020/2021 e 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023».

     3. All'articolo 1, comma 559, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «e 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021/2022 e 2022/2023».

     4. Dall'attuazione dei commi 2 e 3, per ciascuna fascia di complessità delle istituzioni scolastiche, non possono derivare aumenti della retribuzione di posizione di parte variabile rispetto a quella definita per l'anno scolastico 2021/2022. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si provvede nei limiti delle risorse disponibili sul fondo unico nazionale di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009. Qualora, sulla base degli esiti della rilevazione del Ministero dell'istruzione e del merito su ciascun ufficio scolastico regionale, emergano nuovi o maggiori oneri anche per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, alla copertura degli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione, nell'ordine, dei risparmi accertati ai sensi del secondo periodo del comma 558 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

     5. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023.

     6. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 5 è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi citati al medesimo comma 5, salvo quanto previsto dal comma 12.

     7. Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato di cui al comma 5, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 8 del presente articolo.

     8. Il personale docente in periodo di prova svolge, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il comitato di valutazione è integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.

     9. In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 7 e 8, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 5, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

     10. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5 e 6, possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

     11. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con riferimento alla procedura di cui al comma 5, sono disciplinate le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al medesimo comma 5, e le modalità di svolgimento delle prove di cui ai commi 7 e 8.

     12. Qualora a seguito dello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 5 residuino ulteriori posti di sostegno vacanti e disponibili, ai docenti di cui al medesimo comma 5 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 17-bis a 17-septies dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

     13. Per l'anno scolastico 2023/2024, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo riconoscimento del titolo di accesso.

     14. I soggetti di cui al comma 13 sottoscrivono i contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

     15. Se il titolo conseguito all'estero è riconosciuto nel corso di vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 14, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata. Se nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 14 interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto.

     16. Ai soggetti di cui al comma 13 non si applica, in ogni caso, la procedura di cui al comma 5.

     17. I soggetti di cui al comma 13, per i quali il percorso annuale di formazione e prova nel corso del contratto a tempo determinato è integrato ai sensi del comma 8, sono immessi in ruolo sui posti di sostegno vacanti e disponibili nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 nella provincia della graduatoria di appartenenza a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, con priorità rispetto a ogni altra procedura di reclutamento prevista per il medesimo anno, se risultano, nell'anno scolastico 2023/2024, utilmente collocati nelle graduatorie per i posti di sostegno ai fini delle assegnazioni di cui al comma 5.

     18. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base di una convenzione triennale, si avvale del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1.460.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

     19. Al comma 2 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «dell'abilitazione all'insegnamento e» sono soppresse.

     20. All'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Ai docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.»;

     b) il comma 3-bis è abrogato.

     21. All'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al terzo periodo, le parole: «l'attuazione delle riforme legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative» sono sostituite dalle seguenti: «l'attuazione delle riforme e degli investimenti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativi», le parole: «ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» sono soppresse e le parole: «materie inerenti al sistema nazionale di istruzione e formazione, anche con riferimento alla legislazione in materia di istruzione,» sono sostituite dalle seguenti: «attività coinvolte nell'attuazione degli interventi del PNRR»;

     b) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «Il contingente di cui al terzo periodo è da considerarsi aggiuntivo rispetto a quello di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167.»;

     c) al quarto periodo, le parole: «periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo»;

     d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al terzo periodo possono essere utilizzate, altresì, per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1.».

 

     Art. 6. Disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

     1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il biennio 2023-2024 può riservare il 50 per cento dei posti del concorso per titoli ed esami per l'assunzione di personale a tempo indeterminato appartenenti all'area degli assistenti, di cui alla tabella B dell'allegato 2 a impiegati a contratto a tempo indeterminato di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in possesso della cittadinanza italiana e dei requisiti previsti per l'accesso all'area degli assistenti e che hanno compiuto senza demerito almeno tre anni di servizio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 160, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 167 del medesimo decreto.

     2. L'incremento di 100 unità di personale della seconda area funzionale nella dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, disposto dall'articolo 1, comma 714, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applica a decorrere dal 1° giugno 2023. A decorrere dal 1° ottobre 2024, nella quarta colonna della tabella 1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante la dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come rideterminata dall'articolo 1, comma 714, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le cifre: «1.911», «3.823» e «5.133» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «2.011», «3.923» e «5.233». Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari ad euro 1.250.206 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

     3. All'articolo 263, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «, fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali» sono soppresse.

     4. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 34 le parole da: «La destinazione» a «con l'estero.» sono soppresse;

     b) all'articolo 179, comma 3, dopo le parole: «i tre mezzi» sono inserite le seguenti: «o, in casi eccezionali stabiliti dal consiglio di amministrazione, i cinque mezzi».

     5. È autorizzata la spesa di 3,4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 per l'incremento del contingente di militari dell'Arma dei carabinieri inviati negli uffici all'estero, ai sensi dell'articolo 158 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a tutela degli uffici medesimi e del relativo personale in servizio. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 3,4 milioni per l'anno 2023 ed euro 5,2 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

 

     Art. 7. Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa

     1. All'articolo 20 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     «3-bis. Le unità di personale di cui al comma 2 sono incrementate fino a un massimo di sei unità. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma nel limite di spesa pari a euro 180.760 per il 2023 e a euro 271.140 a decorrere dal 2024, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie del Ministero della difesa già maturate e disponibili a legislazione vigente.».

     2. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 16:

     1) al comma 1:

     1.1) alla lettera e), le parole: «due uffici centrali» sono sostituite dalle seguenti: «tre uffici centrali»;

     1.2) alla lettera g), le parole: «Commissariato generale per le onoranze ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa»;

     2) al comma 2, dopo le parole: «l'area tecnico-industriale è disciplinata nel capo V del presente titolo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «; l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa è disciplinato dal presente capo, dal capo VI del titolo II del Libro secondo, dal capo II del Titolo III del Libro terzo e dal regolamento»;

     b) all'articolo 18, alla rubrica e ai commi 1 e 2, le parole: «Commissario generale per le onoranze ai caduti», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa» e la parola: «Commissario», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;

     c) all'articolo 254, le parole: «Commissariato generale per le onoranze ai Caduti», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa»;

     d) all'articolo 266:

     1) al comma 1, le parole: «Commissario generale per le onoranze ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti: «capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa» e la parola: «Commissario» è sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;

     2) al comma 2, le parole: «del Commissariato» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Ufficio» e la parola «Commissario», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;

     3) al comma 3, la parola: «Commissario» è sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;

     4) al comma 4, le parole: «il Commissariato generale per le onoranze ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa» e la parola: «Commissario» è sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;

     e) all'articolo 267:

     1) la parola: «Commissario», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;

     2) al comma 5, le parole: «del Commissariato generale per le onoranze ai caduti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa»;

     f) agli articoli 268, 269, 271, 272, 273 e 276, la parola: «Commissario», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;

     g) all'articolo 567:

     1) al comma 1, le parole: «al Commissariato generale per le onoranze ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa»;

     2) al comma 2, le parole: «Commissario generale» sono sostituite dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;

     h) all'articolo 689:

     1) al comma 1, dopo le parole: «lingue estere» sono inserite le seguenti: «ovvero, in aggiunta o in alternativa, all'esame delle materie di interesse professionale»;

     2) al comma 2:

     2.1) le parole: «prove di lingua estera» sono sostituite dalle seguenti: «prove di cui al comma 1»;

     2.2) dopo le parole: «insegnante della lingua estera» sono inserite le seguenti: «o della materia di interesse professionale»;

     2.3) dopo le parole: «della lingua» sono inserite le seguenti: «o della materia»;

     3) al comma 3, dopo la parola: «assegna» sono inserite le seguenti: «per ciascuna prova facoltativa»;

     i) all'articolo 2247-bis, comma 2, lettera a), le parole: «dal generale di divisione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano».

     3. Per la costituzione dell'ufficio centrale aggiuntivo previsto dal comma 2, lettera a), numero 1.1), e per l'attuazione dei processi di riorganizzazione strutturale e funzionale del Ministero della difesa volti a potenziare i settori strategici della ricerca e dell'innovazione tecnologica, industriale e del procurement militare nonchè a valorizzare le professionalità del personale civile di livello dirigenziale mediante l'accesso agli incarichi apicali, la dotazione organica del Ministero della difesa è incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale così come indicato dalla tabelle A di cui all'allegato 1 e dalla tabella B di cui all'allegato 2.

     4. Al fine di assicurare l'invarianza di spesa per l'incremento di una delle due posizioni dirigenziali di livello generale di cui al comma 3, si provvede, a compensazione, mediante la soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario già assegnate al Ministero della difesa e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

     5. Il Ministero della difesa, ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno per le medesime categorie, è autorizzato a bandire concorsi straordinari per il reclutamento, nell'anno 2023, di ufficiali medici e sottufficiali infermieri dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente, nelle misure di seguito stabilite:

     a) n. 16 ufficiali medici con il grado di tenente, e gradi corrispondenti, mediante concorsi banditi ai sensi dell'articolo 652, comma 1, e dell'articolo 664 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

     b) n. 120 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, e gradi corrispondenti, mediante concorsi banditi ai sensi dell'articolo 682, comma 5-bis, dello stesso decreto legislativo n. 66 del 2010.

     6. I posti a concorso, di cui al comma 5, lettere a) e b), sono ripartiti tra le Forze armate e l'Arma dei carabinieri con decreto del Ministro della difesa.

     7. Nei concorsi straordinari di cui al comma 5, nell'ambito della categoria e della Forza armata di appartenenza, è assicurata una riserva di posti non superiore al 50 per cento in favore degli ufficiali medici e dei sottufficiali infermieri arruolati in servizio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dell'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che abbiano contratto la ferma fino al 30 giugno 2023. Non si applicano i limiti di età previsti dagli articoli 652, comma 1, 664, comma 1, lettera a), e 682, comma 5-bis, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

 

     Art. 8. Sub-commissario per la realizzazione degli interventi nelle aree di rilevante interesse nazionale

     1. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 13-quinquies, è aggiunto, in fine, il seguente:

     «13-sexies. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 3, nell'ex area militare denominata Arsenale militare e area militare contigua molo carbone, situata nell'isola de La Maddalena, il Commissario straordinario può nominare un sub-commissario, responsabile di uno o più interventi. La remunerazione del sub-commissario è pari ad euro 80.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 80.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

 

     Art. 9. Riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca e potenziamento dell'attività di ricerca

     1. In ragione del processo di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 51-ter, comma 1, dopo le parole: «finanziamento degli enti privati di ricerca e delle attività per la diffusione della cultura scientifica e artistica;» sono inserite le seguenti: «supporto alle attività degli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonchè alle attività dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009; promozione del coordinamento delle attività di ricerca delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, perseguendo obiettivi di eccellenza e incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, nonchè valutazione dei progetti di ricerca;»;

     b) all'articolo 51-quater, le parole: «pari a sei» sono sostituite dalle seguenti: «pari a otto».

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

     a) l'articolo 21-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è abrogato;

     b) all'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il primo periodo è soppresso;

     c) all'articolo 19-quinquies del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, i commi 1, 2 e 6 sono abrogati;

     d) all'articolo 28 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al comma 2-bis, la lettera b) è soppressa;

     2) al comma 2-ter, gli ultimi due periodi sono soppressi.

     3. All'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:

     «1-bis. Le università possono altresì istituire un fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca con risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata a puntuale rendicontazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definite le modalità di erogazione della quota premiale in favore di professori e ricercatori, anche a tempo determinato, in relazione al primo periodo, entro il limite massimo, anche nel caso di partecipazione a più progetti di ricerca, del 30 per cento del trattamento economico individuale, per il solo periodo di realizzazione dei progetti da cui derivano i fondi e comunque nel limite della disponibilità delle risorse di cui al primo periodo, tenendo conto dell'impegno individuale nella elaborazione e nella realizzazione degli interventi proposti e finanziati, nonchè dei principi di trasparenza, imparzialità e oggettività.».

     4. All'articolo 15 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

     «2-bis. Il trattamento accessorio di ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, nonchè di tecnologi, primi tecnologi e dirigenti tecnologi del personale degli Enti può essere integrato anche con risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata a puntuale rendicontazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definite le modalità di erogazione dei compensi aggiuntivi in applicazione del primo periodo, per il solo periodo di realizzazione dei progetti da cui derivano i fondi e comunque nel limite della disponibilità delle relative risorse, tenendo conto dell'impegno individuale nella elaborazione e nella realizzazione degli interventi proposti e finanziati, nonchè dei principi di trasparenza, imparzialità, oggettività. I compensi aggiuntivi di cui al primo periodo non possono comunque essere superiori al 30 per cento del trattamento economico fondamentale individuale, anche nel caso di partecipazione a più progetti di ricerca.».

 

     Art. 10. Disposizioni in materia di attività ad alto contenuto specialistico

     1. Al fine di consentire la prosecuzione, per l'anno 2023, delle attività ad alto contenuto specialistico del Ministero delle imprese e del made in Italy, anche con riguardo ai controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare, è autorizzata per l'anno 2023, la spesa di euro 270.000, comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del Ministero delle imprese e del made in Italy, addetto alle relative attività.

     2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 270.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

 

     Art. 11. Disposizioni in materia di servizio di pubblica utilità 1500 e salvaguardia dei livelli occupazionali necessari al suo funzionamento.

     1. Nelle more dell'affidamento ad un nuovo operatore economico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, il servizio di pubblica utilità «1500», affidato in outsourcing, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 8 marzo 2020, n. 645, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020, è garantito dal Ministero della salute secondo le medesime modalità, ove compatibili, in regime di contabilità ordinaria.

     2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 4.911.400 per l'anno 2023, si provvede, quanto a euro 1.500.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma dei «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy; quanto ad euro 1.500.000, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, quanto a 1.911.400 euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

     Art. 12. Modifiche alla disciplina dell'inviato speciale per il cambiamento climatico

     1. All'articolo 17-novies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

     «1. Al fine di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nominano l'inviato speciale per il cambiamento climatico.

     2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale assicurano il supporto tecnico e organizzativo all'inviato di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     3. All'inviato di cui al comma 1, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione e in possesso di adeguata professionalità ed esperienza per ricoprire l'incarico, è corrisposto un compenso determinato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e comunque nel limite di 238.380 euro. L'inviato, nel caso in cui si tratti di un dipendente appartenente ai ruoli di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, è collocato presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione secondo l'ordinamento di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. L'inviato di cui al comma 1, anche se estraneo alla pubblica amministrazione, svolge l'incarico a tempo pieno. La durata dell'incarico è fissata nei limiti di cui all'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la possibilità di revoca anticipata da parte dei Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e degli affari esteri e della cooperazione internazionale per cessazione del rapporto fiduciario o di dimissioni dell'inviato.».

     2. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è autorizzata, per la corresponsione del compenso, la spesa di 238.380 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Per ciascuno degli anni 2024 e 2025 è autorizzata, altresì, la spesa di 110.000 euro per gli oneri di missione. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica.

 

     Art. 13. Avvalimento da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di personale di ENEA e ISPRA per attività di interesse comune

     1. All'articolo 17-septies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di rafforzare le attività volte al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile di interesse comune, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) fino a un contingente massimo per ciascun ente di trenta unità di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;

     b) al secondo periodo, le parole: «della transizione ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ambiente e della sicurezza energetica» e le parole: «entro sessanta giorni a decorrere dal 24 giugno 2021» sono soppresse.

 

     Art. 14. Istituzione e riorganizzazione di Unità di missione finalizzate al potenziamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali

     1. All'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

     «1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, nonchè per le finalità di cui all'articolo 25 è istituita, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, la struttura denominata Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti, cui sono assegnati due dirigenti di livello non generale. L'Unità di missione è coordinata dal dirigente di livello generale già individuato quale coordinatore della segreteria tecnica di cui all'articolo 25, comma 2. L'Unità di missione è composta dal personale di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»;

     b) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

     «1-ter. L'Unità di missione di cui al comma 1-bis svolge la propria attività anche con il supporto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e garantisce la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee misure informatiche.».

     2. I due dirigenti di livello non generale di cui al comma 1, lettera a), assegnati all'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti, sono indicati nella tabella A dell'allegato 1.

     3. Fino al 31 dicembre 2026 è istituita, presso la Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali del Ministero della salute, una struttura di missione di livello dirigenziale non generale, denominata Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale. All'Unità sono assegnati un dirigente sanitario, un dirigente amministrativo e due unità di personale non dirigenziale inquadrate nella terza area funzionale appartenenti ai ruoli del Ministero della salute, così come indicate nella tabella A dell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. L'Unità fornisce supporto tecnico in ambito sanitario ai progetti dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) e coordina le attività di programmazione e di indirizzo ai fini della elaborazione di linee strategiche sulla salute globale a sostegno della politica di cooperazione, incluse le iniziative della cooperazione italiana in ambito sanitario e le linee strategiche della politica sanitaria internazionale dell'Italia.

     4. All'articolo 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole da: «è autorizzato, per l'anno 2021,» fino a «da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzato, per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici, anche su base regionale, 45 dirigenti di livello non generale, di cui 20 medici, 10 veterinari, 2 chimici e 1 farmacista, da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, 10 dirigenti con profilo giuridico sanitario, 1 dirigente ingegnere biomedico e 1 dirigente ingegnere ambientale, da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari»;

     b) al secondo periodo, dopo le parole: «di 7 unità dirigenziali non generali» sono aggiunte le seguenti: «, di 22 unità di dirigenti sanitari».

     5. Al fine di rafforzare le capacità di supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) può istituire, fino al 31 dicembre 2026, nell'ambito della propria organizzazione, un'apposita unità di missione di livello dirigenziale generale. Per l'istituzione del posto funzione di livello dirigenziale generale è autorizzata la spesa di euro 107.317 per l'anno 2023 e di euro 214.634 annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

     6. L'ISPRA conferisce gli incarichi dirigenziali di livello non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusivamente sulla base della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia di cui alla tabella 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013. In ogni caso, la durata degli incarichi di cui al primo periodo non può superare il 31 dicembre 2026.

 

     Art. 15. Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Guardia di finanza e disposizioni in materia di personale appartenente alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria

     1. Per le esigenze di potenziamento degli organici della Polizia di Stato:

     a) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto;

     b) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 4, che costituisce parte integrante del presente decreto;

     c) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 5, che costituisce parte integrante del presente decreto;

     d) secondo le modifiche delle dotazioni organiche di cui alle lettere a), b) e c), è conseguentemente rielaborato, entro l'anno 2023, il piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 961-bis, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

     2. Alle Questure di Ancona, L'Aquila, Perugia e Potenza, sono preposti, con funzioni di questore, dirigenti generali di pubblica sicurezza, nell'ambito della relativa dotazione organica, come modificata dal comma 1, lettera a).

     3. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate, in relazione al comma 2, le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208. Il medesimo regolamento prevede, con effetto dalla data di entrata in vigore, l'abrogazione delle disposizioni di cui allo stesso comma 2.

     4. Per incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali, la Polizia di Stato è autorizzata all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 302 unità come di seguito indicato:

     a) non prima del 1° settembre 2023, n. 17 unità nella carriera dei funzionari di polizia, qualifica di commissario;

     b) non prima del 1° settembre 2023, n. 8 unità nella carriera dei funzionari tecnici di polizia, qualifica di commissario tecnico, di cui n. 3 unità del ruolo ingegneri, n. 3 unità del ruolo fisici e n. 2 unità del ruolo psicologi;

     c) non prima del 1° settembre 2023, n. 18 unità nel ruolo degli ispettori tecnici;

     d) non prima del 1° settembre 2025, n. 50 unità nel ruolo degli ispettori che espletano funzioni di polizia;

     e) non prima del 1° settembre 2025, n. 50 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;

     f) non prima del 1° settembre 2025, n. 9 unità nel ruolo degli agenti e assistenti tecnici;

     g) non prima del 1° settembre 2026, n. 50 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;

     h) non prima del 1° settembre 2027, n. 70 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;

     i) non prima del 1° settembre 2028, n. 30 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia.

     5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 4, pari a euro 7.125.346 per l'anno 2023, pari a euro 8.634.295 per l'anno 2024, pari a euro 9.883.009 per l'anno 2025, pari a euro 13.518.079 per l'anno 2026, pari a euro 16.365.856 per l'anno 2027, pari a euro 21.198.963 per l'anno 2028, pari a euro 22.685.985 per l'anno 2029, pari a euro 22.570.141 per l'anno 2030, pari a euro 22.888.951 per l'anno 2031, pari a euro 23.698.076 per l'anno 2032, pari a euro 23.970.318 per l'anno 2033, pari a euro 24.010.181 per l'anno 2034, pari a euro 24.064.652 per l'anno 2035, pari a euro 24.211.883 per l'anno 2036, pari a euro 24.342.068 per l'anno 2037, pari a euro 24.472.253 a decorrere dal 2038, si fa fronte ai sensi del comma 22.

     6. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 5, pari a euro 175.247 per l'anno 2023, pari a euro 141.534 per l'anno 2024, pari a euro 562.047 per l'anno 2025, pari a euro 627.040 per l'anno 2026, pari a euro 606.600 per l'anno 2027, pari a euro 783.634 per l'anno 2028, pari a euro 677.200 per l'anno 2029, pari a euro 593.400 per l'anno 2030, pari a euro 771.900 per l'anno 2031, pari a euro 668.400 per l'anno 2032, pari a euro 593.400 per l'anno 2033, pari a euro 771.900 per l'anno 2034, pari a euro 668.400 per l'anno 2035, pari a euro 593.400 per l'anno 2036, pari a euro 771.900 per l'anno 2037, pari a euro 668.400 a decorrere dal 2038, si fa fronte ai sensi del comma 22.

     7. Per le esigenze di potenziamento degli organici dell'Arma dei carabinieri, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 800:

     1) al comma 2, le parole: «30.956 unità» sono sostituite dalle seguenti: «30.975 unità»;

     2) al comma 4, le parole: «60.653 unità» sono sostituite dalle seguenti: «60.959 unità»;

     b) all'articolo 829, comma 1:

     1) all'alinea, le parole: «94 unità» sono sostituite dalle seguenti: «124 unità»;

     2) la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente: «b-bis) ispettori: 103»;

     3) dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente: «b-ter) appuntati e carabinieri: 3».

     8. Per incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 371 unità come di seguito indicato:

     a) non prima del 1° settembre 2023, n. 16 unità nella categoria ufficiali, ruolo tecnico;

     b) non prima del 1° settembre 2023, n. 27 unità nel ruolo ispettori del contingente per la tutela della salute;

     c) non prima del 1° settembre 2023, n. 3 unità nel ruolo appuntati e carabinieri del contingente per la tutela della salute;

     d) non prima del 1° settembre 2023, n. 19 unità nel ruolo ispettori;

     e) non prima del 1° settembre 2023, n. 306 unità nel ruolo appuntati e carabinieri.

     9. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8, pari a euro 2.811.991 per l'anno 2023, pari a euro 15.065.177 per l'anno 2024, pari a euro 16.709.104 per l'anno 2025, pari a euro 17.221.404 per l'anno 2026, pari a euro 17.421.576 per l'anno 2027, pari a euro 17.879.633 per l'anno 2028, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2029, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2030, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2031, pari a euro 18.557.289 per l'anno 2032, pari a euro 18.642.097 a decorrere dal 2033, si fa fronte ai sensi del comma 22.

     10. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 8, pari a euro 865.434 per l'anno 2023, pari a euro 259.700 a decorrere dal 2024, si fa fronte ai sensi del comma 22.

     11. Per le esigenze di potenziamento degli organici del Corpo della guardia di finanza:

     a) all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

     «1-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la consistenza organica di cui al comma 1 è fissata in 23.894 unità.»;

     b) al fine di accrescere l'efficienza della componente specialistica Antiterrorismo e pronto impiego del Corpo della guardia di finanza, il limite massimo annuale di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è incrementato di 24 unità per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

     12. Per incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali, il Corpo della guardia di finanza è autorizzato all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 289 unità come di seguito indicato:

     a) non prima del 1° giugno 2023, n. 55 unità nel ruolo appuntati e finanzieri;

     b) non prima del 1° giugno 2024, n. 55 unità nel ruolo appuntati e finanzieri;

     c) non prima del 1° giugno 2025, n. 89 unità nel ruolo appuntati e finanzieri;

     d) non prima del 1° giugno 2026, n. 90 unità nel ruolo appuntati e finanzieri.

     13. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 12, pari a euro 760.404 per l'anno 2023, pari a euro 3.070.518 per l'anno 2024, pari a euro 5.893.657 per l'anno 2025, pari a euro 9.688.624 per l'anno 2026, pari a euro 12.294.026 per l'anno 2027, pari a euro 12.582.093 per l'anno 2028, pari a euro 12.955.416 per l'anno 2029, pari a euro 13.463.361 per l'anno 2030, pari a euro 14.071.424 per l'anno 2031, pari a euro 14.325.962 per l'anno 2032, pari a euro 14.254.072 per l'anno 2033, pari a euro 14.130.833 per l'anno 2034, pari a euro 13.963.153 per l'anno 2035, pari a euro 13.762.422 per l'anno 2036, pari a euro 13.678.395 a decorrere dal 2037, si fa fronte ai sensi del comma 22.

     14. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 12, pari a euro 132.459 per l'anno 2023, pari a euro 170.959 per l'anno 2024, pari a euro 291.342 per l'anno 2025, pari a euro 356.050 per l'anno 2026, pari a euro 202.300 a decorrere dal 2027, si fa fronte ai sensi del comma 22.

     15. Per le esigenze del Corpo di polizia penitenziaria, al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il capo II, è inserito il seguente:

     «Capo II-bis.

     Carriera dei medici del corpo di polizia penitenziaria

 

     Art. 19 bis. (Carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria) - 1. La carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria, con sviluppo dirigenziale, si distingue come segue:

     a) medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;

     b) medico principale;

     c) medico capo;

     d) medico superiore;

     e) primo dirigente medico;

     f) dirigente superiore medico.

     2. La dotazione organica è fissata nella tabella D-bis allegata al presente decreto.

     3. Il trattamento economico del personale della carriera dei medici è quello spettante al personale di pari qualifica che espleta i compiti di cui gli articoli 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo la tabella D-ter di equiparazione allegata al presente decreto.

     4. La procedura di accesso alla qualifica iniziale, il percorso di formazione iniziale, la progressione in carriera, l'aggiornamento professionale, la formazione specialistica e la regolazione dell'attività libero-professionale sono disciplinate, nel rispetto del principio di equiordinazione del personale delle Forze di polizia, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute.

 

     Art. 19 ter. (Attribuzioni dei medici del Corpo di polizia penitenziaria) - 1. I medici del Corpo di polizia penitenziaria, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, primo comma, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, indipendentemente dal diploma di specializzazione di cui sono in possesso, hanno le seguenti attribuzioni:

     a) provvedono all'accertamento dell'idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della polizia penitenziaria ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio;

     b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della polizia penitenziaria;

     c) svolgono attività di medico competente ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed attività di vigilanza nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione e di quelle di cui all'articolo 13, comma 3, del medesimo decreto;

     d) svolgono attività di vigilanza in materia di manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente;

     e) fermo restando le previsioni di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente, rilasciano certificazioni di idoneità psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate e del settore medico-legale delle aziende sanitarie locali;

     f) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale della polizia penitenziaria e fanno parte delle Commissioni sanitarie interforze, allorchè vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della polizia penitenziaria;

     g) svolgono, presso le scuole di formazione, gli istituti di istruzione, i reparti, i nuclei, gli uffici e i servizi della polizia penitenziaria attività didattica nel settore di competenza.

     2. Al personale appartenente alla carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria fino alla qualifica di primo dirigente medico.

     3. I medici del Corpo di polizia penitenziaria svolgono le proprie attribuzioni presso articolazioni centrali o periferiche dell'Amministrazione. Con provvedimento del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono individuate le funzioni da attribuire in relazione alle diverse qualifiche rivestite.

     4. Ai fini dell'espletamento delle attività previste dal comma 1, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti in possesso di particolari competenze.»;

     b) dopo la tabella D sono inserite le tabelle D-bis e D-ter di cui agli allegati 6 e 7, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

     16. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 15, capoverso articolo 19-ter, comma 4, pari a euro 178.000 per l'anno 2023 e pari a euro 288.000 a decorrere dall'anno 2024, si fa fronte ai sensi del comma 22. Per la copertura della dotazione organica del ruolo dei medici del Corpo della polizia penitenziaria come rideterminata ai sensi delle lettere a) e b) del comma 15, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente, come di seguito indicato:

     a) non prima del 1° dicembre 2023, n. 51 unità nella qualifica di medico;

     b) non prima del 1° dicembre 2026, n. 32 unità nella qualifica di medico;

     c) non prima del 1° dicembre 2035, n. 16 unità nella qualifica di medico;

     d) non prima del 1° dicembre 2040, n. 3 unità nella qualifica di medico.

     17. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16, secondo periodo, pari a euro 245.797 per l'anno 2023, pari a euro 3.201.388 per l'anno 2024, pari a euro 3.381.262 per l'anno 2025, pari a euro 3.543.459 per l'anno 2026, pari a euro 5.485.630 per l'anno 2027, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2028, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2029, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2030, pari a euro 5.654.175 per l'anno 2031, pari a euro 6.266.675 per l'anno 2032, pari a euro 6.272.727 per l'anno 2033, pari a euro 6.339.297 per l'anno 2034, pari a euro 6.446.629 per l'anno 2035, pari a euro 7.706.292 per l'anno 2036, pari a euro 7.769.140 per l'anno 2037, pari a euro 7.839.726 per l'anno 2038, pari a euro 7.692.902 per l'anno 2039, pari a euro 7.968.337 per l'anno 2040, pari a euro 8.583.900 per l'anno 2041, pari a euro 8.594.481 a decorrere dal 2042, si fa fronte ai sensi del comma 22.

     18. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 16, secondo periodo, pari a euro 127.500 per l'anno 2023, pari a euro 49.725 per l'anno 2024, pari a euro 49.725 per l'anno 2025, pari a euro 129.725 per l'anno 2026, pari a euro 80.925 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034, pari a euro 120.925 per l'anno 2035, pari a euro 96.525 per ciascuno degli anni dal 2036 al 2039, pari a euro 104.025 per l'anno 2040, pari a euro 99.450 a decorrere dal 2041, si fa fronte ai sensi del comma 22.

     19. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi:

     a) è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 616 unità, come di seguito indicato:

     1) non prima del 1° settembre 2023, n. 447 unità, di cui 110 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, 100 unità nel ruolo dei capi squadra e capi reparto, 30 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, 66 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali, 60 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, 80 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli dei direttivi tecnico-professionali e 1 unità nella qualifica di dirigente generale proveniente dai ruoli dei dirigenti che espletano funzioni operative ovvero dei dirigenti tecnico-professionali;

     2) non prima del 1° gennaio 2026, n. 169 unità, di cui 12 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei piloti di aeromobile vigile del fuoco, 13 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco, 10 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli elisoccorritori vigili del fuoco, 50 unità nel ruolo dei capi squadra e capi reparto, 55 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli del ruolo degli ispettori tecnico-professionali, 29 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendio, 7 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, 7 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti tecnico-professionali, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità del ruolo dei direttivi tecnico-professionali, 1 unità nella qualifica di dirigente superiore del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di 1 unità nella qualifica di primo dirigente che espleta funzioni operative, 1 unità nella qualifica di dirigente generale del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di 1 unità nella qualifica di dirigente superiore che espleta funzioni operative e 7 unità nella qualifica di dirigente superiore dei ruoli dei dirigenti tecnico-professionali, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità nella qualifica di primo dirigente tecnico-professionale, applicandosi a tal fine per la promozione alla qualifica di dirigente superiore logistico-gestionale e di dirigente superiore informatico le disposizioni di cui agli articoli 186 e 196 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

     b) in conseguenza delle assunzioni di cui alla lettera a), la dotazione organica dei rispettivi ruoli è modificata di un numero corrispondente di unità;

     c) nel titolo della tabella B, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo le parole: «Dirigenti con funzioni operative» sono aggiunte, in fine, le seguenti «e funzioni tecnico-professionali» e alla colonna «incarichi di funzione» nella declaratoria relativa alla qualifica di dirigente generale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Comandante dei vigili del fuoco di Roma.»;

     d) all'articolo 151 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

     «5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo possono applicarsi anche al personale del ruolo dei dirigenti tecnico-professionali, in relazione alle specifiche competenze svolte, ai fini dell'attribuzione dell'incarico di direttore centrale.»;

     e) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla lettera a) avvengono per il 70 per cento dei posti disponibili mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016 e, in caso di incapienza, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 300 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 34 del 21 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 16 del 25 febbraio 2022 e, per il rimanente 30 per cento mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 novembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

     f) per il personale che espleta funzioni specialistiche di cui alla lettera a), numero 2), la copertura dei posti portati in aumento nella dotazione organica delle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco e di specialista di aeromobile vigile del fuoco avviene, prioritariamente, mediante concorso pubblico, rispettivamente, ai sensi degli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

     g) qualora ad esito delle procedure concorsuali di cui alla lettera f) risultino posti vacanti, l'accesso alle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco e di specialista di aeromobile vigile del fuoco può avvenire mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), numero 2), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

     h) la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco, di cui alla lettera a), numero 2), avviene mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), numero 2), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

     i) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, di cui alla lettera a), avvengono secondo le modalità di cui agli articoli 20 e 23 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, per il contingente relativo al concorso interno, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera a), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

     l) le assunzioni straordinarie nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali di cui alla lettera a) avvengono nei limiti e secondo le modalità previste dagli articoli 78, 90, 102 e 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, per i contingenti relativi ai rispettivi concorsi interni, l'assunzione straordinaria, nel limite della dotazione organica, con le decorrenze di cui alla lettera a), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti;

     m) le assunzioni straordinarie nella qualifica di capo squadra di cui alla lettera a) avvengono con le modalità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

     n) è inoltre autorizzata, non prima del 1° settembre 2023, l'assunzione straordinaria, nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di 404 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui 136 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, 24 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, 176 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali, 8 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori informatici e 60 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti;

     o) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla lettera n), avvengono per il 70 per cento dei posti disponibili mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, in caso di incapienza, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 300 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 34 del 21 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 16 del 25 febbraio 2022, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 novembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

     p) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, di cui alla lettera n), avvengono secondo le modalità di cui agli articoli 20 e 23 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, per il contingente relativo al concorso interno, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera n), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

     q) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali, di cui alla lettera n), avvengono per 128 unità mediante concorso pubblico secondo le modalità di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e per 48 unità mediante concorso interno secondo le modalità di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera n), di 48 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti;

     r) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori informatici, di cui alla lettera n), avvengono secondo le modalità di cui agli articoli 91 e 94 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, per il contingente relativo al concorso interno, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera n), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti.

     20. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 19, pari a euro 13.867.218 per l'anno 2023, pari a euro 42.691.883 per l'anno 2024, pari a euro 43.632.839 per l'anno 2025, pari a euro 53.531.461 per l'anno 2026, pari a euro 54.215.381 per l'anno 2027, pari a euro 54.663.051 per l'anno 2028, pari a euro 54.772.069 per l'anno 2029, pari a euro 54.986.947 per l'anno 2030, pari a euro 55.598.295 per l'anno 2031, pari a euro 55.906.449 per l'anno 2032, pari a euro 56.034.611 per l'anno 2033, pari a euro 56.084.196 per l'anno 2034, pari a euro 56.084.196 per l'anno 2035, pari a euro 56.105.670 a decorrere dal 2036, si fa fronte ai sensi del comma 22.

     21. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 19, pari a euro 1.052.110 per l'anno 2023, pari a euro 850.000 per l'anno 2024, pari a euro 850.000 per l'anno 2025, pari a euro 1.201.000 per l'anno 2026, pari a euro 1.019.000 a decorrere dal 2027, si fa fronte ai sensi del comma 22.

     22. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 21, pari a euro 27.341.506 per l'anno 2023, a euro 74.423.179 per l'anno 2024, a euro 81.800.685 per l'anno 2025, a euro 100.364.542 per l'anno 2026, a euro 108.238.994 per l'anno 2027, a euro 114.555.792 per l'anno 2028, a euro 117.131.857 per l'anno 2029, a euro 117.655.036 per l'anno 2030, a euro 119.427.439 per l'anno 2031, a euro 121.272.776 per l'anno 2032, a euro 121.617.150 per l'anno 2033, a euro 121.828.429 per l'anno 2034, a euro 121.759.052 per l'anno 2035, a euro 122.887.289 per l'anno 2036, a euro 123.174.795 per l'anno 2037, a euro 123.272.066 per l'anno 2038, a euro 123.125.242 per l'anno 2039, a euro 123.408.177 per l'anno 2040, a euro 124.019.165 per l'anno 2041, a euro 124.029.746 annui a decorrere dal 2042, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

     23. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: «per i delitti di cui all'articolo 58, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235».

     24. Al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 15:

     1) al primo comma, le parole: «dai sindacati di polizia più rappresentativi della provincia» sono sostituite dalle seguenti: «dalle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale»;

     2) al terzo comma, la parola: «più» è soppressa;

     b) all'articolo 16:

     1) al quarto comma, alla lettera c), la parola: «più» è soppressa;

     2) all'ottavo comma, alla lettera c), le parole: «dai sindacati di polizia più rappresentativi sul piano provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «dalle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale».

     25. Al fine di potenziare il Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza, è autorizzata per l'anno 2023, l'assunzione straordinaria di complessive 10 unità di ispettori del medesimo Corpo, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e non prima del 1° luglio 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di 246.559 euro nel 2023, 554.047 euro nel 2024, 565.161 euro nel 2025, 576.275 euro nel 2026, 576.275 euro nel 2027, 576.275 euro nel 2028, 576.275 euro nel 2029, 576.275 euro nel 2030, 582.128 euro nel 2031, 587.981 euro nel 2032, e 587.981 euro annui a decorrere dal 2033 e, per le spese di funzionamento, di euro 24.000 per l'anno 2023 e a di euro 8.000 annui a decorrere dal 2024.

     26. Fermo restando quanto previsto dal comma 29, le assunzioni straordinarie di cui al comma 25 avvengono, con il grado di maresciallo, mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani, anche se alle armi, in possesso dei seguenti requisiti:

     a) età non superiore ad anni 28;

     b) essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, di una laurea triennale abilitante all'esercizio delle professioni sanitarie, rientrante nelle classi di laurea previste dal bando di concorso, o titolo equipollente e dell'iscrizione al relativo albo professionale.

     27. I vincitori del concorso di cui al comma 26 sono:

     a) nominati marescialli con anzianità relativa stabilita nell'ordine determinato dalla graduatoria finale di concorso, con decorrenza dalla data di incorporamento, e iscritti in ruolo dopo i parigrado del contingente di appartenenza in possesso della medesima anzianità giuridica di grado;

     b) avviati alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi, al superamento del quale l'anzianità relativa è rideterminata nell'ordine della graduatoria finale, con la decorrenza di cui alla lettera a). Con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabiliti la durata, la sede e le modalità di svolgimento del corso, ivi inclusi i relativi programmi didattici, nonchè la disciplina dei casi di mancato superamento del medesimo corso;

     c) destinati, al termine del corso di cui alla lettera b), allo svolgimento di incarichi propri del Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza, con vincolo di impiego, presso le articolazioni del medesimo Servizio sanitario.

     28. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-bis, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, al personale arruolato ai sensi del comma 25 del presente articolo, collocato in soprannumero agli organici del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza, è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza e in deroga all'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, il medesimo personale contrae una ferma volontaria di due anni, con decorrenza dalla data di arruolamento.

     29. Si applicano, ove non diversamente stabilito dal presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di reclutamento, addestramento, stato e avanzamento degli ispettori del Corpo della guardia di finanza di cui al decreto legislativo n. 199 del 1995.

     30. Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalità del Corpo della guardia di finanza, al comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: «quindici unità» sono sostituite dalle seguenti: «venticinque unità»;

     b) le parole «531.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «790.000 euro».

     31. Per le medesime finalità di cui al comma 19, al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) gli articoli 222 e 223 sono abrogati;

     b) alla tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative è ridotta di trenta unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative è incrementata di trenta unità nella qualifica di primo dirigente;

     2) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni logistico-gestionali è ridotta di sedici unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni logistico-gestionali è incrementata di sedici unità nella qualifica di primo dirigente;

     3) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni sanitarie è ridotta di sei unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni sanitarie è incrementata di sei unità nella qualifica di primo dirigente;

     4) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni informatiche è ridotta di tre unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni informatiche è incrementata di tre unità nella qualifica di primo dirigente;

     c) alla tabella B, alla colonna «incarichi di funzione» nella declaratoria relativa alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale, le parole: «nell'ambito delle direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di particolare rilevanza,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».

     32. All'articolo 13-ter del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il comma 20 è soppresso.

     33. Le disposizioni di cui ai commi 31 e 32 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023.

     34. Per l'attuazione del comma 31 è autorizzata la spesa di euro 1.894.616 per l'anno 2023, di euro 3.794.481 dall'anno 2024 all'anno 2026, di euro 3.804.897 per l'anno 2027 e di euro 3.810.062 a decorrere dall'anno 2028.

     35. Le risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma 6-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono incrementate di 450.000 euro per l'anno 2023 e 900.000 euro annui a decorrere dal 2024, fermo restando il contingente previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 30 marzo 2016, n. 104.

     36. Agli oneri derivanti dai commi 25, 30, 31 e 35, pari a 2.874.175 euro per l'anno 2023, 5.515.528 euro per l'anno 2024, 5.526.642 euro per l'anno 2025, 5.537.756 euro per l'anno 2026, 5.548.172 euro per l'anno 2027, 5.553.337 euro per l'anno 2028, 5.553.337 euro per l'anno 2029,5.553.337 euro per l'anno 2030, 5.559.190 euro per l'anno 2031 e 5.565.043 euro annui a decorrere dal 2032, si provvede, quanto a 2.400.175 euro per l'anno 2023, 4.607.528 euro per l'anno 2024, 4.618.642 euro per l'anno 2025, 4.629.756 euro per l'anno 2026, 4.640.172 euro per l'anno 2027, 4.645.337 euro per l'anno 2028, 4.645.337 euro per l'anno 2029, 4.645.337 euro per l'anno 2030, 4.651.190 euro per l'anno 2031 e 4.657.043 euro annui a decorrere dal 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, quanto a 474.000 euro per l'anno 2023 e 908.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 450.000 euro per l'anno 2023 e 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 e l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze per 24.000 euro per l'anno 2023 e 8.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

 

     Art. 16. Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato

     1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 5, le parole: «per l'anno 2032» sono sostitute dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2032»;

     b) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) all'alinea, le parole: «, pari, complessivamente, a euro 133.963.000 per gli anni dal 2023 al 2032,» sono soppresse;

     2) alla lettera a), le parole: «per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032,» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2024»;

     3) alla lettera b), le parole: «per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023»;

     4) alla lettera c), le parole: «per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023»;

     5) alla lettera d), le parole: «per l'anno 2032» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2032»;

     6) alla lettera e), le parole: «per ciascuno degli anni 2031 e 2032» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2031».

 

     Art. 17. Disposizioni per il potenziamento del personale delle capitanerie di porto - Guardia costiera e rideterminazione degli organici

     1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni a decorrere dal 1° gennaio 2024:

     a) all'articolo 585, comma 1:

     1) le lettere da «h-octies)» a «h-vicies semel» sono sostituite dalle seguenti:

     «h-octies) per l'anno 2024: 97.031.795,09;

     h-novies) per l'anno 2025: 105.416.494,89;

     h-decies) per l'anno 2026: 109.921.165,70;

     h-undecies) per l'anno 2027: 113.230.459,80;

     h-duodecies) per l'anno 2028: 115.737.822,25;

     h-terdecies) per l'anno 2029: 116.115.955,81;

     h-quaterdecies) per l'anno 2030: 116.488.988,41;

     h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 117.377.743,00;

     h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 118.237.405,20;

     h-septiesdecies) per l'anno 2033: 119.152.841,71;

     h-duodevicies) per l'anno 2034: 120.314.942,61;

     h-undevicies) per l'anno 2035: 121.381.042,72;

     h-vicies) per l'anno 2036: 121.931.421,83;

     h-vicies semel) per l'anno 2037: 122.326.633,34.»;

     2) dopo la lettera h-vicies semel), è aggiunta la seguente:

     «h-vicies bis) a decorrere dall'anno 2038: 122.610.501,83.»;

     b) all'articolo 812-bis, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) capitani di vascello: 455»;

     c) all'articolo 814:

     1) al comma 1, le parole: «979 unità, di cui 706 del ruolo normale e 273 del ruolo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «1019 unità, di cui 706 del ruolo normale e 313 del ruolo speciale»;

     2) al comma 1-bis), la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) capitani di vascello: 119»;

     3) al comma 3, dopo le parole: «2.100 unità» sono aggiunte le seguenti: «sino all'anno 2023, 2120 unità per l'anno 2024, 2140 unità per l'anno 2025, 2160 unità per l'anno 2026, 2180 unità per l'anno 2027 e 2200 unità dall'anno 2028»;

     d) all'articolo 815, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) 3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.730 per l'anno 2022, 3.880 per l'anno 2023, 4.080 per l'anno 2024, 4.280 per l'anno 2025, 4.380 per l'anno 2026, 4.450 per l'anno 2027, 4.500 dall'anno 2028 in servizio permanente»;

     e) il Quadro X della Tabella 2 è sostituito dal Quadro X di cui all'allegato 8, che è parte integrante del presente decreto.

     2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d), è autorizzata la spesa di euro 6.672.011 per l'anno 2024, euro 9.858.697 per l'anno 2025, euro 13.045.384 per l'anno 2026, euro 16.232.070 per l'anno 2027, euro 19.458.811 per l'anno 2028, euro 19.599.967 per l'anno 2029, euro 19.736.022 per l'anno 2030, euro 19.872.076 per l'anno 2031, euro 20.008.131 per l'anno 2032, euro 20.232.498 per l'anno 2033, euro 20.740.733 per l'anno 2034, euro 21.152.967 per l'anno 2035, euro 21.565.201 per l'anno 2036, euro 21.996.488 per l'anno 2037, euro 22.299.409 a decorrere dall'anno 2038. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

     3. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al presente articolo, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 325.160 per l'anno 2024, euro 367.080 per l'anno 2025, euro 469.000 per l'anno 2026, euro 570.920 per l'anno 2027, euro 672.840 per l'anno 2028, euro 567.840 a decorrere dall'anno 2029. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione, per euro 325.160 per l'anno 2024 e euro 672.840 annui a decorrere dall'anno 2025, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

     Art. 18. Disposizioni relative al fondo anticipazioni di liquidità e altre disposizioni in materia di enti territoriali

     1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 6-ter, le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse, le parole: «rendiconto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2023» e le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

     b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

     c) al comma 6-quinquies, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023», le parole: «dall'esercizio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2024» e le parole: «nel corso dell'esercizio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2023»;

     d) al comma 6-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 6-quinquies si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.».

     2. Il concorso alla finanza pubblica della Regione Valle d'Aosta di cui all'articolo 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

     3. In attuazione dell'Accordo sancito in data 8 marzo 2023 nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario regolano in via definitiva i reciproci rapporti finanziari riguardanti i ristori statali ricevuti per far fronte alle perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo le modalità previste nel medesimo Accordo. Rispetto ai suddetti ristori le regioni a statuto ordinario non sono tenute ad effettuare versamenti al bilancio dello Stato, salvo quelli previsti dall'articolo 111, comma 2-octies, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e lo Stato non è tenuto a ulteriori forme di compensazione finanziaria nei confronti di tali enti.

     4. Le risorse ricevute dalle regioni a statuto ordinario in attuazione del comma 3 sono vincolate al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione e alla copertura dei disavanzi pregressi delle aziende del servizio sanitario regionale.

 

     Art. 19. Disposizioni in materia di trattamenti accessori

     1. Al fine di omogeneizzare i trattamenti accessori del personale del comparto ministeri, il fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. La consistenza del fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 del Ministero dell'università e della ricerca di cui al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2023, 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

     2. La consistenza del Fondo premialità e condizioni di lavoro del personale appartenente ai ruoli non dirigenziali dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità per il triennio 2019-2021, è incrementata, a decorrere dall'anno 2023, di 2.000.000 di euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

     3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 31-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le risorse finanziarie afferenti la contrattazione del personale proveniente dalle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la pubblica amministrazione locale confluite, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 10, comma 6, del citato decreto-legge n. 174 del 2012, nei fondi destinati alla contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'interno possono essere destinate, con i criteri e nella misura previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa, al predetto personale dirigenziale e non dirigenziale di ciascuna delle amministrazioni soppresse, ai sensi dell'articolo 7, comma 31-sexies, del decreto-legge n. 78 del 2010. . In caso di riduzione del personale delle predette amministrazioni soppresse, le risorse di cui al periodo precedente confluiscono per la parte corrispondente a favore di tutto il personale del Ministero dell'interno.

     4. A decorrere dall'anno 2023 al personale dell'Agenzia italiana del farmaco appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale ad essi applicabile è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero della Salute appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali. Per lo stesso personale e con la decorrenza di cui al precedente periodo il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero della Salute previste alla data del 31 ottobre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in euro 962.640 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

     5. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: «, ripartiti con il decreto di ripartizione» a «della didattica e della ricerca» e le parole: «integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al primo periodo» sono soppresse.

     6. A decorrere dall'anno 2023 la quota del trattamento economico fondamentale di cui all'articolo 28 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 2009 è finanziata con uno stanziamento annuale pari ad euro 1.400.285 comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Con la medesima decorrenza, la corrispondente quota rientra nella disponibilità del Fondo unico della Presidenza, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Gli effetti derivanti dal presente comma non si estendono alle categorie di personale a cui sono riconosciuti i trattamenti economici accessori del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione per il personale di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

     7. Ferma restando la costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale di livello dirigenziale non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri secondo le modalità definite dalle disposizioni legislative e contrattuali di riferimento, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare adeguati livelli di valorizzazione del medesimo personale, il predetto fondo è incrementato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per l'anno 2023 di euro 4.000.000 e a decorrere dall'anno 2024 di euro 2.000.000, comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Gli effetti derivanti dal presente comma non si estendono alle categorie di personale a cui sono riconosciuti i trattamenti economici accessori del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione per il personale di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

     8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a euro 6.130.495 per l'anno 2023 e a euro 3.862.482 a decorrere dall'anno 2024, comprensivi degli effetti indotti sul personale di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

 

     Art. 20. Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze

     1. Gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, quelli di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, nonchè quelli riferiti alle attività di audit dei programmi cofinanziati dall'Unione europea di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina sono avviate prima dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, purchè in conformità ai compiti e all'organizzazione del Ministero e in coerenza con le predette disposizioni.

     2. Al fine di dare effettiva applicazione alle disposizioni contenute negli articoli 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 11-bis, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, 7-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, 18-bis, commi 7 e 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, 12, commi 1-ter e 1-sexies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, 1, commi 726 e 802, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, la dotazione organica del personale del Ministero dell'economia e delle finanze è adeguata in misura corrispondente alle autorizzazioni ad assumere ivi previste. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     3. All'articolo 1, comma 728, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole «, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse.

 

     Art. 21. Disposizioni in materia assistenziale e previdenziale e di esclusione opzionale del massimale contributivo

     1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La domanda di cui al primo periodo deve essere proposta entro il 31 dicembre 2023 o entro dodici mesi dalla data di superamento del massimale contributivo.».

     2. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». Sono fatti salvi, in ogni caso, gli effetti delle procedure attivate ai sensi dell'articolo 116, commi 8 e 9 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal 1° gennaio 2023 all'entrata in vigore del presente provvedimento.

 

     Art. 22. Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri

     1. Per il potenziamento delle funzioni di vigilanza e monitoraggio nei confronti di enti pubblici, a fronte dei contributi concessi e degli interventi finanziati, nonchè per garantire il controllo analogo sulla società Sport e salute S.p.A., presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri opera, con relativo incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contingente di personale non dirigenziale di dieci unità equiparato alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto, previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. A tal fine è autorizzata la spesa massima di euro 286.200 per l'anno 2023 e di euro 429.300 a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

     2. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: «tre membri» sono sostituite dalle seguenti: «cinque membri»;

     b) le parole: «, presiede il consiglio di amministrazione di cui è componente e svolge le funzioni di amministratore delegato» sono sostituite dalle seguenti: «e presiede il consiglio di amministrazione di cui è componente»;

     c) il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «L'amministratore delegato è nominato dall'autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri tre componenti sono nominati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'autorità di Governo competente in materia di sport e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito, uno dal Ministro dell'università e della ricerca».

     3. I componenti del consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano con l'insediamento dei componenti nominati ai sensi del comma 2, lettera c).

     4. Per sostenere l'attuazione degli investimenti pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal fondo sviluppo e coesione e da tutti gli altri fondi di provenienza nazionale o europea, la società Sport e salute S.p.A. è autorizzata a fornire supporto tecnico operativo alle amministrazioni interessate, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli d'intesa.

     5. Al fine di assicurare il rafforzamento delle funzioni di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche e degli interventi adottati dal Governo in favore della famiglia, anche a sostegno della natalità e in ragione delle nuove funzioni in materia di infanzia e adolescenza, prevenzione e contrasto della pedofilia e della pedopornografia, anche on line, lotta al cyberbullismo e di attuazione e implementazione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, si articola in non più di tre uffici, inclusa la Segreteria tecnica di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, e in non più di sette servizi, inclusi i due servizi in cui è articolata la medesima Segreteria tecnica. Contestualmente, la dotazione organica dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata secondo quanto previsto nella tabella A dell'allegato 1 al presente decreto.

     6. Presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una segreteria tecnico-amministrativa, composta da un contingente di personale in possesso di specifica ed elevata competenza, al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali in materia di contrasto al dissesto idrogeologico attribuiti alla competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

     7. Il contingente di cui al comma 6, è così composto:

     a) due dirigenti, di cui uno di livello generale;

     b) quindici unità di personale non dirigenziale, equiparato alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. A tal fine è autorizzata la spesa massima di euro 420.700 per l'anno 2023 e di euro 631.100 a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

     8. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 11 dicembre 2012, n. 288, sono adottati i decreti di organizzazione interna del Dipartimento per lo sport, del Dipartimento per le politiche della famiglia e del Dipartimento Casa Italia.

     9. A decorrere dall'anno di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo al triennio 2016-2018, il Fondo unico della Presidenza continua a essere alimentato dai risparmi di gestione riferiti alle spese di personale, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dall'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

 

     Art. 23. Disposizioni per la funzionalità del servizio fitosanitario centrale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia e per l'imprenditoria giovanile in agricoltura.

     1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Il Servizio fitosanitario centrale dispone di addetti, adeguatamente qualificati ed esperti, nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), per garantire lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4, conformemente alla dotazione di cui all'articolo 17, comma 3, organizzati per Unità nei seguenti ambiti di competenze:

     a) predisposizione e adozione degli atti del Comitato fitosanitario nazionale e delle attività di segreteria;

     b) funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie;

     c) coordinamento dei controlli all'importazione;

     d) coordinamento dei controlli alla certificazione e commercializzazione e gestione della disciplina di fruttiferi, vite, ortive e ornamentali;

     e) coordinamento dei controlli alla certificazione e commercializzazione e gestione della disciplina delle sementi;

     f) coordinamento dei controlli all'esportazione e rimozione delle barriere fitosanitarie all'export;

     g) formazione, audit e comunicazione;

     h) adempimenti connessi al settore dei prodotti fitosanitari e al loro uso sostenibile (PAN).».

     b) all'articolo 18:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Gli ispettori fitosanitari sono dipendenti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), tecnicamente e professionalmente qualificati, con specifica formazione, operanti nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale, che rispondono funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente.».

     2) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «LM-60 Scienze della natura,» sono inserite le seguenti: «LM-6 Scienze biologiche,» e le parole: «Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio e» sono sostituite dalle seguenti «Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio ed è titolo preferenziale».

     c) all'articolo 19:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Gli agenti fitosanitari sono tecnici del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), tecnicamente e professionalmente qualificati, con specifica formazione, operanti nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale, che rispondono funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente.».

     2) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «oppure aver conseguito un titolo di laurea in una delle seguenti classi» sono inserite le seguenti: «L-13 Scienze biologiche» e dopo le parole: «L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura e LP-02 Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali» la parola «con» è sostituita dalle seguenti: «ed è titolo preferenziale».

     d) all'allegato I, paragrafo «DOTAZIONE MINIMA PERSONALE DEL SFC», del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, la sezione denominata «Indici» è sostituita dalla seguente:

     «INDICI:

     1. Unità per la predisposizione e l'adozione degli atti del Comitato fitosanitario nazionale e delle attività di segreteria:

     Sub-unità 1.1: Predisposizione degli atti e della documentazione propedeutiche alle riunioni;

     Sub-unità 1.2: Redazione delle Delibere e delle Ordinanze;

     Sub-unità 1.3: Attività di Segreteria.

     2. Unità per il funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie:

     Sub-unità 2.1: Coordinamento per l'attuazione delle misure fitosanitarie;

     Sub-unità 2.2: Coordinamento per l'attuazione dei piani di comunicazione;

     Sub-unità 2.3: Organizzazione delle verifiche;

     Sub-unità 2.4: Coordinamento richieste di contribuzione;

     Sub-unità 2.5: Partecipazione alle Unità territoriali.

     3. Unità per il coordinamento dei controlli all'importazione:

     Sub-unità 3.1: Tenuta dell'elenco dei posti di controllo frontaliero e dei centri di ispezione, verifica e aggiornamento e coordinamento delle attività in ambito nazionale;

     Sub-unità 3.2: coordinamento attività istituzionali in ambito europeo e con le altre amministrazioni coinvolte.

     4. Unità per il coordinamento dei controlli alla certificazione e commercializzazione e gestione della disciplina di fruttiferi, vite, ortive e ornamentali:

     Sub-unità 4.1: Coordinamento controlli ufficiali per il passaporto delle piante e per i Piani di emergenza

     Sub-unità 4.2: Coordinamento controlli ufficiali e gestione della disciplina di fruttiferi, ortive e ornamentali.

     Sub-unità 4.3: Coordinamento controlli ufficiali e gestione della disciplina della vite.

     5. Unità per il coordinamento dei controlli all'esportazione e rimozione delle barriere fitosanitarie all'export:

     Sub-unità 5.1: Protocolli di esportazione e accordi internazionali;

     Sub-unità 5.2: Procedure di controllo e redazione di manuali.

     6. Unità per la formazione, gli audit e la comunicazione:

     Sub-unità 6.1: Predisposizione e organizzazione delle attività formative;

     Sub-unità 6.2: Predisposizione e organizzazione di audit.

     Sub-unità 6.3: Predisposizione piani di comunicazione e gestione Sistema informativo protezione delle piante.

     7. Unità per il coordinamento dei controlli alla certificazione e commercializzazione e gestione della disciplina delle sementi:

     Sub-unità 7.1: tenuta dei registri varietali e e gestione della disciplina delle sementi;

     Sub-unità 7.2: Coordinamento controlli ufficiali e certificazione delle sementi;

     8. Unità per gli adempimenti connessi al settore dei prodotti fitosanitari e al loro uso sostenibile (PAN):

     Sub-unità 8.1: art. 53 reg 1107/2010 e PAN;

     Sub-unità 8.2: Centri di saggio, usi minori e corroboranti.

     Attività amministrativa del Servizio fitosanitario centrale.

     Al fine di poter svolgere i compiti assegnati si ritiene indispensabile prevedere un numero di unità di personale (AM) impegnato nell'attività amministrativa stimato su base percentuale rispetto al personale individuato per le unità da 1 a 8

     Criterio: 30% personale FTE rispetto al totale del personale impegnato nelle Unità da 1 a 8.».

     2. Al fine di assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento idrico dei territori serviti da parte dell'Ente per lo sviluppo dell'Irrigazione per la Puglia Lucania e Irpinia (E.I.P.L.I.), il Commissario del predetto Ente, è autorizzato a procedere alla stabilizzazione nella qualifica ricoperta, del personale a tempo determinato non dirigenziale, assunto mediante procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che entro la data di entrata in vigore del presente decreto abbia maturato i requisiti di legge richiesti dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2023 ed euro 1.167.196 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

     3. Al fine di promuovere l'imprenditoria giovanile in agricoltura, le somme rimborsate dai beneficiari dei contratti di filiera di cui all'articolo 10-ter del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, pari a 28 milioni di euro, sono destinate alle operazioni di riordino fondiario realizzate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

 

Capo II

Misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle associazioni e delle società a partecipazione pubblica

 

     Art. 24. Riorganizzazione di Formez PA

     1. Al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2:

     1) al comma 1:

     1.1) alla lettera a), dopo il numero 1), è inserito il seguente: «1-bis) fornire formazione specifica per la qualificazione del personale preposto all'incarico di responsabile unico del procedimento (RUP);» e dopo il numero 2), è inserito il seguente: «2-bis) elaborare moduli formativi destinati al personale assunto anche a tempo determinato per l'attuazione delle misure del PNRR;»;

     1.2) alla lettera b), all'alinea, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in particolare per i comuni fino a 5.000 abitanti»;

     2) al comma 4-bis, le parole: «A decorrere dall'anno 2020 e fino al 31 dicembre 2022, in via sperimentale,» e le parole: «sulla base delle indicazioni del Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni» sono soppresse;

     b) all'articolo 3:

     1) al comma 2, le parole: «esperti con qualificata professionalità ed esperienza decennale nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «tra soggetti con qualificata professionalità ed esperienza manageriale maturata per almeno cinque anni nel settore pubblico o privato e con comprovata esperienza in ambito internazionale e in materia di contratti pubblici»;

     2) al comma 3 le parole: «di cui tre designati dal Ministro per la pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «di cui due designati dal Ministro per la pubblica amministrazione, uno dallo stesso Ministro su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR».

     2. In relazione alle nuove funzioni attribuite a Formez PA ai sensi del comma 1 e ai requisiti professionali ivi stabiliti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 6 del 2010 decadono. A decorrere dalla predetta data e fino all'insediamento dei nuovi organi, al Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è altresì attribuita la funzione di commissario straordinario, da svolgere avvalendosi delle articolazioni e del personale del predetto dipartimento. Entro i successivi sessanta giorni il predetto commissario, ai fini di incrementare l'efficienza dell'Associazione e migliorarne la qualità dei servizi resi, modifica lo statuto, il regolamento interno, nonchè l'organizzazione e la struttura interna anche con riferimento alle nuove funzioni. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento sono ricostituiti i nuovi organi.

 

     Art. 25. Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero del turismo e per la costituzione di ENIT S.p.A.

     1. Il Ministero del turismo è autorizzato a costituire una società per azioni denominata «ENIT S.p.A.» con un capitale sociale iniziale di 7 milioni di euro, avente ad oggetto l'attività di supporto e promozione dell'offerta turistica nazionale, così da potenziarne la attrattività, anche attraverso adeguate forme di destagionalizzazione, diversificazione dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione turistica, nonchè tramite la formazione specialistica degli addetti ai servizi e lo sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze che esercita i diritti dell'azionista.

     2. ENIT S.p.A. costituisce una società in house ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ed è sottoposta ai poteri di vigilanza e controllo del Ministero del turismo. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, il Ministero del turismo:

     a) assegna annualmente all'organo amministrativo della società direttive pluriennali in ordine al programma di attività, all'organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo e provvede ad effettuare il conseguente monitoraggio;

     b) effettua la pianificazione e il monitoraggio delle singole iniziative di promozione riportate nel Piano Annuale e dei progetti speciali autorizzati;

     c) ha diritto ad avere dagli amministratori notizie e informazioni sulla gestione e sull'amministrazione della società;

     d) al fine di esercitare un'influenza determinante, è titolare di poteri di indirizzo, direttiva e controllo nei confronti dell'organo amministrativo sociale, fermi restando i poteri di questo per l'esercizio dell'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

     3. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di amministratore delegato. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri due componenti dal Ministro del turismo.

     4. ENIT S.p.A. può stipulare convenzioni anche con le regioni e le province autonome, che possono apportare loro risorse al capitale della società tenuto conto del piano industriale della società e previa autorizzazione del Ministero del turismo, che comunque conserva il controllo e i poteri di direzione e coordinamento della società.

     5. La società è assoggettata al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La società può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

     6. Contestualmente alla costituzione della società ENIT S.p.A. l'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo è soppresso e le relative funzioni sono attribuite ad ENIT S.p.A. La costituzione della società ENIT S.p.A. è disposta con decreto del Ministro del turismo, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il decreto del Ministro del turismo determina scopi, patrimonio e organizzazione della società, nonchè lo schema di statuto. Lo statuto prevede che almeno l'80 per cento del fatturato della società sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Ministero del turismo. Fatto salvo quanto previsto al comma 8, tutti i rapporti attivi e passivi esistenti alla data di soppressione dell'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo, come risultanti dalle scritture contabili, nonchè tutte le relative risorse finanziarie e strumentali sono trasferiti al Ministero del turismo. A tale fine, il Ministro del turismo nomina con proprio decreto un commissario liquidatore che, entro sei mesi dalla soppressione dell'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo, predispone un inventario del patrimonio dell'ente soppresso. Il Ministero del turismo, con successive determinazioni, assegna alla società ENIT S.p.A. le risorse strumentali necessarie per il perseguimento degli obiettivi.

     7. Con contratto di servizio, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, da stipularsi tra il Ministro del turismo e il presidente della società ENIT S.p.A., sono definiti:

     a) gli obiettivi specificamente attribuiti alla società ENIT S.p.A.;

     b) le modalità di finanziamento statale da accordare alla società ENIT S.p.A.;

     c) i risultati attesi in un arco di tempo determinato;

     d) le strategie per il miglioramento dei servizi;

     e) le modalità di verifica dei risultati di gestione;

     f) le modalità necessarie ad assicurare al Ministero del turismo la conoscenza dei fattori gestionali interni alla società ENIT S.p.A., tra cui l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.

     8. Contestualmente alla costituzione della società ENIT S.p.A., il personale a tempo determinato e indeterminato, di ruolo presso ENIT - Agenzia nazionale per il turismo alla data di entrata in vigore del presente decreto transita nella società ENIT S.p.A. in ragione delle medesime funzioni esercitate dall'ente, con mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento.

     9. All'articolo 7 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Ferma l'operatività del Segretariato generale per il coordinamento delle direzioni generali e dei rapporti con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, la pianificazione e la programmazione strategica, il monitoraggio e la verifica dell'attuazione e della gestione, mediante tre uffici dirigenziali non generali, le competenti articolazioni amministrative del Ministero del turismo perseguono le seguenti missioni:

     a) politiche delle risorse umane e relazioni sindacali; trattamento giuridico del personale e dei collaboratori; supporto giuridico per gli affari di competenza delle unità organizzative preposte a compiti di gestione;

     b) controllo su enti, associazioni e fondazioni vigilati e finanziati; assistenza e tutela dei turisti; formazione e carriere professionali turistiche con i connessi poteri di accertamento e controllo; acquisti di beni e servizi e gestione degli adempimenti del responsabile unico del procedimento (RUP);

     c) promozione turistica, degli investimenti e delle altre misure per il settore; rapporti con le regioni e con gli enti locali; gestione dei programmi cofinanziati da fondi di coesione, inclusa l'integrazione tra programmi regionali e nazionali nell'ambito turismo e di progetti di innovazione, anche attraverso la partecipazione a programmi internazionali;

     d) in raccordo con l'unità organizzativa cui competono le missioni di cui alla lettera c): progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi, di telecomunicazione e delle infrastrutture tecnologiche del Ministero, definizione e gestione dell'architettura delle banche dati di settore, cura della sicurezza dei sistemi informatici del Ministero, supporto tecnologico e informatico alle altre unità organizzative del Ministero; acquisti di beni e servizi per le materie di pertinenza; elaborazione dati statistici ed economici nonchè coordinamento, in raccordo con le regioni e con l'Istituto nazionale di statistica, delle rilevazioni statistiche di interesse per il settore turistico; gestione degli adempimenti economici e retributivi delle risorse umane».

     10. In relazione alla modifica delle funzioni degli uffici, il Ministero del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto provvede all'adozione del regolamento di organizzazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 1. Gli incarichi dirigenziali generali e non generali in corso decadono con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     11. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 10, pari a euro 7 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

 

     Art. 26. Disposizioni per il funzionamento della Lega italiana per la lotta contro i tumori

     1. Al fine di assicurare l'implementazione dell'attività di prevenzione oncologica unitamente all'attività socio-sanitaria e riabilitativa, una quota pari a euro 276.242 per l'anno 2023 e a euro 552.483 a decorrere dal 2024, del contributo di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riconosciuto in favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) è destinata al potenziamento della struttura organizzativa della LILT medesima. A tal fine, l'ente è autorizzato, per il biennio 2023-2024, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente complessivo di nove unità di personale, di cui un medico di I livello, due professionisti di I livello, tre funzionari e tre assistenti, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. La dotazione organica è rideterminata in ventuno posizioni complessive, di cui un medico di I livello, due professionisti di I livello, sette funzionari, dieci assistenti e un operatore.

 

     Art. 27. Fondazione Ugo Bordoni

     1. All'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 5 il primo, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca con lo scopo di promuovere l'innovazione, lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy. La Fondazione è un ente finalizzato alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi e coadiuva operativamente il Ministero delle imprese e del made in Italy e altre amministrazioni pubbliche nella soluzione organica ed interdisciplinare di problematiche di carattere scientifico, tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero e delle amministrazioni pubbliche. Per il perseguimento della propria missione la Fondazione pianifica, programma, esegue e valuta, anche utilizzando e valorizzando i laboratori del Ministero, attività di studio e ricerca nel campo delle reti e sistemi di telecomunicazioni di nuova generazione, delle tecnologie emergenti, dell'economia dei dati e del business e management. La Fondazione collabora attivamente con altri enti pubblici nazionali di ricerca, con i centri di competenza ad alta specializzazione e con la rete territoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, al fine di razionalizzare le attività legate ai processi di trasformazione digitale, canalizzare le risorse sulla base della domanda e massimizzare le ricadute sul tessuto imprenditoriale. La Fondazione, nella sua missione di promozione dello sviluppo tecnologico del Paese può instaurare rapporti con le Università, con enti pubblici e privati, con le imprese, sia a livello nazionale che internazionale. La Fondazione partecipa attivamente a progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea, organizza corsi e seminari sulle tecnologie di frontiera, pubblica su riviste scientifiche di settore i propri risultati e partecipa a convegni e conferenze sia nazionali che internazionali. La Fondazione, su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorità amministrative indipendenti, svolge attività di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio. Le modalità di collaborazione con il Ministero, con le altre amministrazioni pubbliche e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorità amministrative indipendenti sono stabilite, nei limiti delle disponibilità delle amministrazioni, attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni è tenuta ad attenersi nell'assolvere agli incarichi ad essa affidati.»;

     b) al comma 6 il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5 e con la finalità, prevalente e dedicata, di ricerca e assistenza tecnica di alto profilo in favore del Ministero delle imprese e del made in Italy, di altre amministrazioni pubbliche, nonchè delle autorità amministrative indipendenti. Lo statuto, da approvare con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, disciplina i compiti e la struttura organizzativa della Fondazione, ne individua le categorie di partecipanti, gli organi di amministrazione e scientifici, le modalità della loro elezione e i relativi poteri, la loro durata, gli ambiti di attività e i controlli di gestione e di risultato. La Fondazione sostiene, d'intesa con le università, l'attivazione di almeno 1 borsa di dottorato all'anno per ciascuna delle attività di cui al comma 5.».

     2. In conseguenza di quanto disposto al comma 1 il Consiglio di amministrazione della Fondazione Ugo Bordoni decade trascorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione e si procede al relativo rinnovo.

     3. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

Capo III

Disposizioni finali

 

     Art. 28. Clausola di salvaguardia

     1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

 

     Art. 29. Disposizioni contabili

     1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 30. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

     ALLEGATI

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 21 giugno 2023, n. 74.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 bis del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112. Per una modifica del termine di cui al primo periodo del presente comma, vedi l'art. 14 del D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito dalla L. 27 novembre 2023, n. 170.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[5] Comma inserito dalla L. di conversione.

[6] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.

[7] Lettera aggiunta dall'art. 3 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

[8] Comma inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 11 del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

[9] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 28 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

[10] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[11] Comma inserito dalla L. di conversione.

[12] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[13] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[14] Comma inserito dalla L. di conversione.

[15] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[16] Comma inserito dalla L. di conversione.

[17] Comma inserito dalla L. di conversione.

[18] Comma inserito dalla L. di conversione.

[19] Comma inserito dalla L. di conversione.

[20] Comma inserito dalla L. di conversione.

[21] Alinea così modificato dalla L. di conversione.

[22] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[23] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[24] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[25] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[26] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[27] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[28] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[29] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[30] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[31] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[32] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[33] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[34] Comma inserito dalla L. di conversione.

[35] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[36] Comma inserito dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 28 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 39, della L. 30 dicembre 2023, n. 213.

[37] Comma inserito dalla L. di conversione.

[38] Comma inserito dall'art. 1 del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18.

[39] Comma inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 1 del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18.

[40] Comma inserito dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 1, comma 39, della L. 30 dicembre 2023, n. 213 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18.

[41] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[42] Comma inserito dalla L. di conversione.

[43] Comma inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 28 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

[44] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[45] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[46] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[47] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[48] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[49] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[50] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[51] Comma così modificato dall'art. 28 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

[52] Comma così modificato dall'art. 28 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

[53] Comma aggiunto dall'art. 28 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

[54] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[55] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[56] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[57] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[58] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[59] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[60] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[61] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[62] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[63] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[64] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.

[65] Comma inserito dalla L. di conversione.

[66] Comma inserito dalla L. di conversione.

[67] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[68] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[69] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[70] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[71] Comma inserito dalla L. di conversione.

[72] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[73] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[74] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[75] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[76] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[77] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[78] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[79] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[80] Numero così modificato dalla L. di conversione.

[81] Comma inserito dalla L. di conversione.

[82] Comma inserito dalla L. di conversione.

[83] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[84] Comma inserito dalla L. di conversione.

[85] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[86] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[87] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[88] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[89] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[90] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[91] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[92] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[93] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[94] Comma inserito dalla L. di conversione.

[95] Comma inserito dalla L. di conversione.

[96] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[97] Comma inserito dalla L. di conversione.

[98] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[99] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[100] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[101] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[102] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[103] Comma inserito dalla L. di conversione.

[104] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[105] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[106] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[107] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[108] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[109] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[110] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[111] Alinea così modificato dalla L. di conversione.

[112] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[113] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[114] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[115] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[116] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[117] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[118] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[119] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[120] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[121] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[122] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[123] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[124] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[125] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[126] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[127] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[128] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[129] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[130] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[131] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[132] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[133] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[134] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[135] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[136] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[137] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[138] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 3 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

[139] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[140] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[141] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[142] Comma inserito dalla L. di conversione.

[143] Comma inserito dalla L. di conversione.

[144] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[145] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[146] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.

[147] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[148] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[149] Comma inserito dalla L. di conversione.

[150] Comma inserito dalla L. di conversione.

[151] Comma inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 1, comma 545, della L. 30 dicembre 2023, n. 213.

[152] Comma dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 1, comma 546, della L. 30 dicembre 2023, n. 213.

[153] Comma inserito dalla L. di conversione.

[154] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[155] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[156] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[157] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[158] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[159] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[160] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[161] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[162] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[163] Comma aggiunto dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 28 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112 e così ulteriormente modificato dall'art. 14 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136.

[164] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[165] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[166] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[167] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[168] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[169] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[170] Comma inserito dalla L. di conversione.

[171] Comma inserito dalla L. di conversione.

[172] Comma inserito dalla L. di conversione.

[173] Comma inserito dalla L. di conversione.

[174] Comma inserito dalla L. di conversione.

[175] Comma inserito dalla L. di conversione.

[176] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[177] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[178] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[179] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[180] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[181] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[182] Comma inserito dalla L. di conversione.

[183] Comma inserito dalla L. di conversione.

[184] Comma inserito dalla L. di conversione.

[185] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[186] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[187] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[188] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[189] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[190] Alinea così modificato dalla L. di conversione.

[191] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[192] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[193] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[194] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[195] Comma inserito dalla L. di conversione.

[196] Comma inserito dalla L. di conversione.

[197] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[198] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[199] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[200] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[201] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[202] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[203] Gli allegati 1, 2 e 3 sono stati così modificati dalla L. di conversione. Per l'aggiunta della tabella I, vedi l'art. 1, comma 547, della L. 30 dicembre 2023, n. 213.