Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 21/06/2023 |
Numero: | 74 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 80.5.1005 - L. 21 giugno 2023, n. 74.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.
(G.U. 21 giugno 2023, n. 143 - S.O. n. 23)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 APRILE 2023, N. 44
All'articolo 1:
al comma 1, la parola: «percentuali» è sostituita dalla seguente: «quote»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «, che è parte integrante del presente decreto, e» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto;»;
al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «, che è parte integrante del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;
al terzo periodo, dopo le parole: «ingegneria dei trasporti e meccanica» sono inserite le seguenti: «nonchè di ingegneria idraulica e ambientale»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. In coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del
al comma 4, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) le amministrazioni centrali e le agenzie possono stipulare convenzioni volte a reclutare il personale di cui necessitano mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
al comma 5, dopo le parole: «una riserva di posti» sono inserite le seguenti: «non inferiore al 10 per cento e»;
al comma 6, le parole: «presso ENIT» sono sostituite dalle seguenti: «presso l'ENIT»;
dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. Il comma 4 dell'articolo 18 del
"4. A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Al
a) all'articolo 12, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Nell'ambito delle assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali, l'Agenzia può riservare una quota non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso per l'assunzione di personale non dirigenziale in favore dei titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), in possesso dei requisiti necessari per l'inquadramento nel ruolo del personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera a), e che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano prestato servizio continuativo per almeno due anni presso la medesima Agenzia";
b) all'articolo 17, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8.1. Ai fini di cui al comma 8, l'Agenzia si avvale altresì, sino al 31 dicembre 2023, di un contingente di personale, nel limite di cinquanta unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni, alle autorità indipendenti e alle società a controllo pubblico, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate d'intesa con i soggetti pubblici e privati di appartenenza. I relativi oneri sono a carico dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1. Il personale di cui al primo periodo può essere inquadrato, con provvedimento dell'Agenzia adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al
al comma 11, lettera a), le parole: «, nonchè per i titolari» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè dei titolari»;
dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario mediante la semplificazione e la riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi ai tribunali ordinari, tenuto conto della proroga disposta, da ultimo, ai sensi dell'articolo 8, comma 8-ter, del
al comma 12:
al primo periodo, dopo le parole: «per energia» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «in posizione di fuori ruolo,» sono sostituite dalle seguenti: «fuori ruolo o in posizione di»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario»;
dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
«12-bis. All'articolo 20 del
a) al comma 1, primo periodo, la parola: "dalla" è sostituita dalle seguenti: "da un ufficio dirigenziale di livello non generale tra quelli della";
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "il dirigente di livello generale della Direzione generale" sono sostituite dalle seguenti: "un dirigente di livello non generale della Direzione generale".
12-ter. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 12-bis nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 13 del
12-quater. All'articolo 18, comma 1, della
12-quinquies. Al
a) nelle more di una complessiva revisione della disciplina sulla responsabilità amministrativo-contabile, all'articolo 21, comma 2, primo periodo, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024";
b) all'articolo 22, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad esclusione di quelli previsti o finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al
12-sexies. L'articolo 5, comma 9, terzo periodo, del
al comma 13:
all'alinea sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 4,»;
alla lettera h), le parole: «a decorrere dall'anno 2024 annui» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno 2024»;
al comma 14:
all'alinea, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi da 1 a 13»;
alla lettera b), le parole: «a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2024»;
alla lettera c):
all'alinea, le parole: «del Programma Fondi di riserva e speciali» sono sostituite dalle seguenti: «del programma "Fondi di riserva e speciali"»;
ai numeri 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9) e 10), le parole: «2023 e a» sono sostituite dalle seguenti: «2023 e»;
al numero 11), le parole: «2023 e a 22.350 annui» sono sostituite dalle seguenti: «2023 e 22.350 euro annui»;
ai numeri 12) e 13, le parole: «2023 e a» sono sostituite dalle seguenti: «2023 e»;
dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:
«14-bis. Al
a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"g-bis) Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA): l'Agenzia di cui all'articolo 12 del
b) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: "ed eventuali altri Ministeri" sono inserite le seguenti: ", agenzie ed enti";
c) all'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. Le commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono integrate con rappresentanti dell'ANSFISA".
14-ter. All'articolo 35 del
a) al comma 4:
1) al primo periodo, dopo le parole: "dello sviluppo economico," sono inserite le seguenti: "acquisito il parere dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA),";
2) al secondo periodo, dopo le parole: "e della salute," sono inserite le seguenti: "acquisito il parere dell'ANSFISA,";
3) al terzo periodo, le parole da: "per le merci assimilabili" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per le merci assimilabili può altresì essere imposto l'obbligo dell'autorizzazione del singolo trasporto, secondo i criteri e le modalità determinati dall'ANSFISA";
b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "della tutela del territorio e del mare," sono inserite le seguenti: "acquisito il parere dell'ANSFISA,»;
c) al comma 7, alinea, dopo le parole: "del territorio e del mare," sono inserite le seguenti: "acquisito il parere dell'ANSFISA,";
d) al comma 12, le parole: "Lo speditore o il trasportatore che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dal capitolo 1.4.2.1 e 1.4.2.2 del RID" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dai paragrafi 1.4.2 e 1.4.3 del RID" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'accertamento delle violazioni è svolto dai soggetti individuati dall'articolo 71 e dal personale dell'ANSFISA".
14-quater. All'articolo 16, comma 2, del
"ff-bis) svolgere i compiti derivanti dal
14-quinquies. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 14-bis a 14-quater nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
14-sexies. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 6 del
"7-ter. Nell'ambito della sezione del Piano relativa alla formazione del personale, le amministrazioni di cui al comma 1 indicano quali elementi necessari gli obiettivi e le occorrenti risorse finanziarie, nei limiti di quelle a tale scopo disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse proprie e di quelle attribuite dallo Stato o dall'Unione europea, nonchè le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari. A tal fine le amministrazioni di cui al comma 1 individuano al proprio interno dirigenti e funzionari aventi competenze e conoscenze idonee per svolgere attività di formazione con risorse interne e per esercitare la funzione di docente o di tutor, per i quali sono predisposti specifici percorsi formativi".
14-septies. Nell'ambito della revisione della disciplina in materia di inclusione lavorativa, nel settore pubblico e nel settore privato, possono essere individuate, con riferimento alla quota di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis (Modifiche al
a) all'articolo 35:
1) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che può essere utilizzato anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei concorsi di cui al presente comma";
2) al comma 5-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo";
b) dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:
"Art. 35.1 (Concorsi su base territoriale). - 1. I concorsi unici possono essere organizzati su base territoriale. In tali casi i bandi di concorso prevedono che ciascun candidato possa presentare domanda di partecipazione per non più di uno dei profili oggetto del bando e, rispetto a tale profilo, per non più di un ambito territoriale.
2. L'amministrazione può coprire i posti di ciascun profilo non assegnati in ciascun ambito territoriale, mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori, per il medesimo profilo, in ambiti territoriali confinanti che presentano il maggior numero di idonei";
c) all'articolo 35-quater, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1, lettera a), i bandi di concorso per i profili non apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta";
d) all'articolo 52, comma 1-bis, quinto periodo, le parole: "dall'amministrazione di appartenenza" sono sostituite dalle seguenti: "dalle amministrazioni".
Art. 1-ter (Modifiche all'articolo 3 della
a) al comma 13, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le regioni e le province autonome, gli enti locali e gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, nell'esercizio della propria autonomia, possono recepire la disciplina dei compensi prevista dal presente comma";
b) al comma 14, dopo le parole: "concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego" sono inserite le seguenti: "presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo
Art. 1-quater (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Grande Progetto Pompei). - 1. Dopo il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del
2. All'articolo 2 del
a) al comma 5-ter:
1) al primo periodo, le parole da: "assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei" fino a: "articolo 1 del
2) al primo periodo, dopo le parole: "struttura di supporto" sono inserite le seguenti: "al direttore generale di progetto";
3) al primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2026";
4) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dal 2024 al 2026";
5) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ai relativi oneri, pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 e dal 2024 al 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio del Parco archeologico di Pompei";
6) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il direttore generale di progetto assume la denominazione di 'direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmì e svolge altresì funzioni di supporto, raccordo e monitoraggio per le attività finalizzate a dare attuazione e accelerazione ai programmi di spesa nazionali ed europei del Ministero della cultura, con particolare riguardo agli interventi previsti dal Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che saranno definite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
b) al comma 5-quater, le parole: "per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 e dal 2024 al 2026"».
All'articolo 2:
al comma 2, lettera b), le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto».
All'articolo 3:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 5 del
"5-bis. Non rientrano tra gli incarichi di cui al comma 5 quelli aventi ad oggetto i contratti di lavoro subordinato presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica delle regioni e degli enti locali, purchè la carica elettiva non sia esercitata presso il medesimo ente che procede all'assunzione e comunque nel rispetto delle risorse stanziate in base alla legislazione vigente senza aggravio per la finanza pubblica»;
al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «di cui al primo periodo» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 31-bis, comma 1, del
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Al fine di fronteggiare adeguatamente l'emergenza migratoria che sta interessando il territorio nazionale, con particolare riferimento alla regione Calabria, e di realizzare gli interventi occorrenti e le iniziative funzionali ad assicurare idonee condizioni di accoglienza, anche con l'obiettivo di incentivare processi volti a determinare condizioni di utile integrazione nel territorio, le amministrazioni comunali interessate sono autorizzate, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3-quinquies a loro assegnate, ad inquadrare nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, previo superamento di una prova selettiva, i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, già utilizzati dalle predette amministrazioni comunali e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
3-ter. Gli inquadramenti di cui al comma 3-bis possono essere finalizzati altresì all'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e degli adempimenti connessi nonchè di interventi e iniziative per fronteggiare il dissesto idrogeologico, con riferimento al personale che ha acquisito l'esperienza lavorativa adeguata e la competenza necessaria allo svolgimento delle attività relative ai predetti progetti, interventi e iniziative.
3-quater. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
3-quinquies. Per la copertura dell'onere sostenuto dai comuni interessati per le assunzioni previste dai commi 3-bis e 3-ter, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A tale fine i comuni interessati comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 luglio 2023, le esigenze di personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalità di cui ai commi 3-bis e 3-ter, il cui costo non sia sostenibile ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del
al comma 4, le parole: «di revisione."» sono sostituite dalle seguenti: «di revisione»;
al comma 5, primo periodo, le parole: «lettera a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b)»;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, i regolamenti degli enti di cui al comma 5, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
5-ter. Fino al 31 dicembre 2026, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009, possono prevedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Al comma 557 dell'articolo 1 della
6-ter. All'articolo 15 del testo unico di cui al
"3-bis. Per le fusioni dei comuni realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi straordinari di cui al comma 3 sono erogati per ulteriori cinque anni".
6-quater. All'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del
6-quinquies. L'Agenzia interregionale per il fiume Po, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per gli anni 2023-2026, può computare, per ciascun anno, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nel medesimo anno, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che danno luogo al relativo turn over.
6-sexies. L'Agenzia interregionale per il fiume Po può procedere ad assunzioni attingendo agli elenchi di idonei all'assunzione di personale, di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis (Modifica all'articolo 57 del
Art. 3-ter (Misure per favorire il reclutamento di giovani nella pubblica amministrazione). - 1. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
2. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui al comma 1 possono stipulare convenzioni non onerose con istituzioni universitarie aderenti alla Conferenza dei rettori delle università italiane per l'individuazione, attraverso le modalità di cui al medesimo comma 1, di studenti di età inferiore a 24 anni, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del
3. Il personale assunto ai sensi dei commi 1 e 2 è inquadrato nell'area dei funzionari. Alla scadenza dei contratti di cui ai predetti commi, in presenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego e della valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali già utilizzate ai sensi dei medesimi commi 1 e 2.
4. I bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego possono prevedere che il punteggio del titolo di studio richiesto sia aumentato fino al doppio qualora il titolo di studio medesimo sia stato conseguito nei cinque anni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso».
All'articolo 4:
al comma 2, le parole: «Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare» sono sostituite dalle seguenti: «Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica» e la parola: «renderli» è sostituita dalla seguente: «renderle».
All'articolo 5:
al comma 1:
alla lettera a):
al numero 1), capoverso 2, lettera b), dopo le parole: «un'anzianità complessiva» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al numero 3), capoverso 7, alinea, la parola: «definite» è sostituita dalla seguente: «definiti»;
alla lettera b):
all'alinea, le parole: «dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dai seguenti»;
al capoverso 1, la lettera c) è soppressa;
dopo il capoverso 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. I membri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo nonchè quelli eventualmente previsti nell'ambito del decreto di cui all'articolo 420, comma 7, possono essere nominati anche fra soggetti collocati in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso»;
al comma 3, dopo le parole: «"e 2021/2022"» sono inserite le seguenti: «, ovunque ricorrono,»;
al comma 8, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto legislativo»;
al comma 10, le parole: «dei commi 5 e 6,» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 5 e 6»;
al comma 11, le parole: «dalle graduatorie» sono sostituite dalle seguenti: «a docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie» e le parole: «e dai relativi elenchi aggiuntivi» sono sostituite dalle seguenti: «e nei relativi elenchi aggiuntivi,»;
al comma 15, primo periodo, le parole: «nel corso di vigenza» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso della vigenza»;
il comma 16 è sostituito dal seguente:
«16. Fermo restando quanto previsto dal comma 17, ai soggetti di cui al comma 13 non si applica, per l'anno scolastico 2023/2024, in ogni caso, la procedura di cui al comma 5»;
al comma 17, le parole da: «, per i quali il percorso annuale» fino a: «sono immessi in ruolo sui» sono sostituite dalle seguenti: «sono assegnatari dei», le parole: «a decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 5 a 12»;
al comma 18, le parole: «del Programma Fondi di riserva e speciali» sono sostituite dalle seguenti: «del programma "Fondi di riserva e speciali"»;
al comma 20, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
"3-bis. Per l'anno scolastico 2022/2023, con riferimento al personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia e primaria, a qualunque titolo destinatario di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, resta fermo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del
dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:
«20-bis. All'articolo 19-quater del
"1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione. Dall'attuazione del primo periodo non devono derivare situazioni di esubero di personale per triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/ 2025 e 2025/2026. Per la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione richiesta nei casi di esubero di cui al secondo periodo o per effetto della necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo nella regione medesima.
1-bis. Nei casi in cui i provvedimenti giurisdizionali di cui al comma 1, terzo periodo, riguardino regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti possono essere immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione".
20-ter. I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al corso intensivo di formazione indetto ai sensi dell'articolo 1, commi 87 e 88, lettera b), della
al comma 21, lettera b), le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto»;
dopo il comma 21 sono aggiunti i seguenti:
«21-bis. All'articolo 26, comma 8, della
21-ter. All'articolo 14 della
a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 30 giugno 2023";
b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2023, le risorse del Fondo possono essere utilizzate altresì per la dotazione di nuove sedi degli ITS Academy e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy"».
All'articolo 6:
al comma 1, dopo le parole: «dell'allegato 2» sono inserite le seguenti: «annesso al presente decreto,»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. È autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2023 e di euro 1.800.000 annui a decorrere dall'anno 2024 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del
al comma 5, primo e secondo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. È autorizzata, in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023 per il potenziamento delle iniziative di formazione per il personale della predetta amministrazione. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
5-ter. Il Governo è autorizzato ad apportare all'articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al
All'articolo 7:
al comma 1, capoverso 3-bis, secondo periodo, dopo le parole: «del presente comma» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dal»;
al comma 2, lettera a), numero 2), la parola: «Libro», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «libro» e la parola: «Titolo» è sostituita dalla seguente: «titolo»;
al comma 3, le parole: «dalla tabelle» sono sostituite dalle seguenti: «dalla tabella» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «annessi al presente decreto».
Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
«Art. 7-bis (Disposizioni in materia di funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e di personale ispettivo con compiti di polizia ambientale). - 1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al
a) all'articolo 161, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. L'Arma dei carabinieri esercita altresì le funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare ai sensi del
b) all'articolo 161, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Funzioni di polizia giudiziaria, di sicurezza pubblica e di polizia forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri";
c) dopo l'articolo 161 è inserito il seguente:
"Art. 161-bis (Personale ispettivo con compiti di polizia ambientale) - 1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia ambientale dell'Arma dei carabinieri, con decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.
2. In relazione alle attività di cui al comma 1, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sono individuati:
a) il personale incaricato degli interventi ispettivi svolti ai sensi della vigente normativa internazionale, dell'Unione europea, nazionale e regionale in materia ambientale;
b) i requisiti che il predetto personale deve possedere nonchè le relative attività di formazione e aggiornamento".
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7-ter (Potenziamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa). - 1. Il Ministero della difesa è autorizzato ad incrementare di venti unità di personale, a decorrere dal 1° settembre 2023, il contingente degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 177.840 per l'anno 2023 e a euro 533.519 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 8:
al comma 1, capoverso 13-sexies, al primo periodo, le parole: «de La Maddalena» sono sostituite dalle seguenti: «della Maddalena» e, al secondo periodo, dopo le parole: «La remunerazione del sub-commissario» sono inserite le seguenti: «, il cui incarico cessa entro il 31 dicembre 2024,»;
All'articolo 9:
al comma 2, lettera d), numero 1), la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 6 della
"10-bis. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì assumere, previa autorizzazione del rettore, incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purchè siano svolti in regime di indipendenza, non comportino l'assunzione di poteri esecutivi individuali, non determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza e comunque non comportino detrimento per le attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza".
2-ter. Il primo periodo del comma 10 dell'articolo 6 della
al comma 3, capoverso 1-bis, primo periodo, le parole: «riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata» sono sostituite dalle seguenti: «assegnata con applicazione di tassi forfetari o comunque non soggetta»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Allo scopo di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la missione 4, "Istruzione e Ricerca" - componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" - linea di investimento 3.1, "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione" e di favorire l'apporto delle migliori professionalità accademiche e di ricerca nonchè il rientro dei migliori studiosi dall'estero, esclusivamente entro il 31 dicembre 2025 le università statali e non statali direttamente impegnate nel rafforzamento e nella creazione di infrastrutture di ricerca o nella realizzazione o nell'ammodernamento di infrastrutture tecnologiche di innovazione possono procedere, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, alle chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, anche in deroga ai requisiti temporali di stabilità ivi previsti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, le parole: «dirigenti di ricerca, nonchè» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenti di ricerca nonchè» e le parole: «riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata» sono sostituite dalle seguenti: «assegnata con applicazione di tassi forfetari o comunque non soggetta»;
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. In relazione alle accresciute attività, anche connesse all'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno 2023 il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato a rideterminare la dotazione finanziaria destinata all'indennità accessoria di diretta collaborazione prevista dall'articolo 10, comma 3, del regolamento di cui al
All'articolo 10:
al comma 1, dopo le parole: «è autorizzata» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 2, le parole: «Fondi di riserva e speciali» sono sostituite dalle seguenti: «"Fondi di riserva e speciali"».
All'articolo 11:
al comma 2, le parole: «del programma dei "Fondi» sono sostituite dalle seguenti: «del programma "Fondi».
All'articolo 12:
al comma 1, capoverso 3:
al secondo periodo, le parole: «o altra analoga posizione» sono sostituite dalle seguenti: «o in altra analoga posizione»;
al terzo periodo, le parole: «per tutta la durata del collocamento un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente» sono sostituite dalle seguenti: «nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento, un numero di posti equivalente»;
al comma 2, terzo periodo, le parole: «Alla relativa copertura» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri di cui al presente comma, pari a 238.380 euro per l'anno 2023 e a 348.380 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025,» e le parole: «Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».
All'articolo 13:
al comma 1, lettera a), dopo le parole: «si avvale» sono inserite le seguenti: «di personale» e le parole: «per ciascun ente» sono sostituite dalle seguenti: «, per ciascun ente,»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di meglio coadiuvare l'attività dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nel suo ruolo di soggetto attuatore in relazione al rispetto dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche mediante la composizione qualificata dell'organo di revisione amministrativo-contabile che garantisca la presenza di un esponente della magistratura contabile e di un diretto rappresentante del Ministero vigilante, all'articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
alla rubrica, le parole: «Avvalimento da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di personale di ENEA e ISPRA» sono sostituite dalle seguenti: «Avvalimento di personale dell'ENEA e dell'ISPRA da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».
All'articolo 14:
al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, primo periodo, le parole: «al comma 1, nonchè» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1 del presente articolo nonchè»;
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «annesso al presente decreto»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle imprese e del made in Italy sono incrementate di euro 1.065.831 annui a decorrere dall'anno 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.065.831 annui a decorrere dall'anno 2023.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a euro 1.065.831 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy»;
al comma 3:
al secondo periodo, le parole: «tabella A dell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «tabella B dell'allegato 2 annesso al presente decreto»;
il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L'Unità fornisce supporto tecnico in ambito sanitario al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e, ferme restando le competenze di questi, coordina le attività di programmazione e di indirizzo svolte dal Ministero della salute ai fini dell'elaborazione di linee strategiche sulla salute globale e sulla politica sanitaria internazionale dell'Italia»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Il Ministero della salute, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6-bis, comma 3, del
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Alla Struttura di missione di cui all'articolo 30 del
6-ter. All'articolo 30 del
a) al comma 6, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o con la prescrizione delle misure di cui all'articolo 94-bis del citato
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6-bis. Il direttore della Struttura di cui al comma 1, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, esercita le funzioni e i compiti attribuiti al prefetto ai sensi dell'articolo 94-bis del
c) al comma 8, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
"e-bis) le eventuali misure amministrative di prevenzione collaborativa prescritte in caso di agevolazione occasionale"».
All'articolo 15:
al comma 1, lettere a), b) e c), le parole: «, che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;
al comma 2, le parole: «, sono preposti» sono sostituite dalle seguenti: «sono preposti»;
al comma 3, al primo periodo, le parole: «Con regolamento di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo» e, al secondo periodo, le parole: «dalla data di entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data della sua entrata in vigore»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, a decorrere dall'anno 2023, lo scorrimento, fino al suo esaurimento, della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 16 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 40 del 20 maggio 2022, per l'assunzione di 1.381 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per l'anno 2023 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2022 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del
al comma 5, le parole: «2037, pari a euro» sono sostituite dalle seguenti: «2037 e pari a euro» e le parole: «a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;
al comma 6, le parole: «2037, pari a euro» sono sostituite dalle seguenti: «2037 e pari a euro» e le parole: «a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;
al comma 9, le parole: «2032, pari a euro» sono sostituite dalle seguenti: «2032 e pari a euro» e le parole: «a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;
al comma 10, le parole: «865.434 per l'anno 2023, pari a euro» sono sostituite dalle seguenti: «828.567 per l'anno 2023 e a euro» e le parole: «a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;
al comma 13, le parole: «2036, pari a euro» sono sostituite dalle seguenti: «2036 e pari a euro» e le parole: «a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;
al comma 14, la parola: «previsioni» è sostituita dalla seguente: «disposizioni», le parole: «2026, pari a euro» sono sostituite dalle seguenti: «2026 e pari a euro» e le parole: «a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;
al comma 15:
alla lettera a), capoverso Art. 19-ter, comma 1:
alla lettera c), le parole: «del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo decreto legislativo»;
alla lettera e), le parole: «fermo restando le previsioni di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ferme restando le disposizioni dell'articolo»;
alla lettera g), dopo le parole: «della polizia penitenziaria» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
alla lettera b), le parole: «, che costituiscono parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annessi al presente decreto»;
al comma 16, alinea, al primo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno» e, al secondo periodo, dopo le parole: «della polizia penitenziaria» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 17, le parole: «2041, pari a euro» sono sostituite dalle seguenti: «2041 e pari a euro» e le parole: «a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;
al comma 18, la parola: «previsioni» è sostituita dalla seguente: «disposizioni», le parole: «2040, pari a euro» sono sostituite dalle seguenti: «2040 e pari a euro» e le parole: «a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;
al comma 19:
all'alinea, le parole: «prevenzione incendi» sono sostituite dalle seguenti: «prevenzione degli incendi»;
alla lettera a):
all'alinea, le parole: «616 unità» sono sostituite dalle seguenti: « 617 unità»;
dopo il numero 1) è inserito il seguente:
«1-bis) non prima del 1° gennaio 2024, n. 1 unità nella qualifica di dirigente generale del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di n. 1 unità nella qualifica di dirigente superiore che espleta funzioni operative»;
al numero 2), le parole: «dei ruoli del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei ruoli» e dopo le parole: «di dirigente superiore che espleta funzioni operative» è inserito il seguente segno d'interpunzione: « ,»;
alla lettera e), dopo le parole: «del 15 novembre 2016» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «e, per il rimanente 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «, e, per il rimanente 30 per cento,» e le parole: «
alla lettera o), le parole: «
al comma 20, le parole: «pari a euro 42.691.883 per l'anno 2024, pari a euro 43.632.839 per l'anno 2025, pari a euro 53.531.461 per l'anno 2026, pari a euro 54.215.381 per l'anno 2027, pari a euro 54.663.051 per l'anno 2028, pari a euro 54.772.069 per l'anno 2029, pari a euro 54.986.947 per l'anno 2030, pari a euro 55.598.295 per l'anno 2031, pari a euro 55.906.449 per l'anno 2032, pari a euro 56.034.611 per l'anno 2033, pari a euro 56.084.196 per l'anno 2034, pari a euro 56.084.196 per l'anno 2035, pari a euro 56.105.670 a decorrere dal 2036» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 42.773.274 per l'anno 2024, pari a euro 43.714.230 per l'anno 2025, pari a euro 53.612.852 per l'anno 2026, pari a euro 54.296.772 per l'anno 2027, pari a euro 54.744.442 per l'anno 2028, pari a euro 54.853.460 per l'anno 2029, pari a euro 55.068.338 per l'anno 2030, pari a euro 55.679.686 per l'anno 2031, pari a euro 55.987.840 per l'anno 2032, pari a euro 56.116.002 per l'anno 2033, pari a euro 56.165.587 per l'anno 2034, pari a euro 56.165.587 per l'anno 2035 e pari a euro 56.187.061 annui a decorrere dall'anno 2036»;
al comma 21, le parole: «2026, pari a euro» sono sostituite dalle seguenti: «2026 e pari a euro» e le parole: «a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;
il comma 22 è sostituito dal seguente:
«22. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 21, pari a euro 27.304.639 per l'anno 2023, a euro 74.504.570 per l'anno 2024, a euro 81.882.076 per l'anno 2025, a euro 100.445.933 per l'anno 2026, a euro 108.320.385 per l'anno 2027, a euro 114.637.183 per l'anno 2028, a euro 117.213.248 per l'anno 2029, a euro 117.736.427 per l'anno 2030, a euro 119.508.830 per l'anno 2031, a euro 121.354.167 per l'anno 2032, a euro 121.698.541 per l'anno 2033, a euro 121.909.820 per l'anno 2034, a euro 121.840.443 per l'anno 2035, a euro 122.968.680 per l'anno 2036, a euro 123.256.186 per l'anno 2037, a euro 123.353.457 per l'anno 2038, a euro 123.206.633 per l'anno 2039, a euro 123.489.568 per l'anno 2040, a euro 124.100.556 per l'anno 2041 e a euro 124.111.137 annui a decorrere dall'anno 2042, si provvede, quanto a euro 81.391 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del
al comma 25:
al primo periodo, dopo le parole: «è autorizzata» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al secondo periodo, le parole: «nel 2032, e» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2032 e» e le parole: «e a di euro» sono sostituite dalle seguenti: «e di euro»;
al comma 28, le parole: «agli organici» sono sostituite dalle seguenti: «negli organici» e dopo le parole: «di pubblica sicurezza e» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 32, la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato»;
al comma 34, le parole: «dall'anno 2024 all'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026» e le parole: «a decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;
al comma 35, dopo le parole: «dall'articolo 3 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
al comma 36, le parole: «31 e 35» sono sostituite dalle seguenti: «34 e 35» e le parole: «per euro 450.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per 450.000 euro».
All'articolo 16:
al comma 1:
alla lettera a), la parola: «sostitute» è sostituita dalla seguente: «sostituite» e le parole: «a decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere»;
alla lettera b):
al numero 2), le parole: «al 2032,» sono sostituite dalle seguenti: «al 2032» e le parole: «a decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere»;
al numero 3), le parole: «a decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere»;
al numero 4), la parola: «ricorrano» è sostituita dalla seguente: «ricorrono» e le parole: «a decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere»;
ai numeri 5) e 6), le parole: «a decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere».
All'articolo 17:
al comma 1:
alla lettera d), le parole: «per l'anno 2027,» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2027 e»;
alla lettera e), le parole: «, che è parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;
al comma 2, primo periodo, le parole: «2037, euro» sono sostituite dalle seguenti: «2037 ed euro» e le parole: «a decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «2028, euro» sono sostituite dalle seguenti: «2028 ed euro», le parole: «a decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno» e le parole: «del Programma Fondi di riserva e speciali» sono sostituite dalle seguenti: «del programma "Fondi di riserva e speciali"».
Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
«Art. 17-bis (Disposizioni per la tutela del personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale nonchè ai corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano). - 1. Il comma 1-bis dell'articolo 19 del
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai comuni diversi da quelli di cui al medesimo comma 1 per i quali ricorrono tutti i seguenti requisiti:
a) appartenenza a una delle classi demografiche di cui all'articolo 156, comma 1, lettere h) e i), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
b) istituzione, con regolamento comunale o con diverso provvedimento del sindaco, dell'armera del corpo o servizio di polizia locale, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di cui al
2. È in facoltà dei corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano dotare il proprio personale di strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di capsaicina. Tali strumenti possono essere portati senza licenza durante il servizio e non possono essere impiegati sull'uomo; essi sono individuati con decreti adottati dai presidenti, rispettivamente, della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere favorevole del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della salute. Con regolamento emanato dall'ente di appartenenza sono determinati i servizi per i quali il personale è dotato degli strumenti di autodifesa di cui al presente comma, la durata dei corsi di addestramento al loro uso, nonchè i termini e le modalità del servizio prestato con gli strumenti medesimi».
All'articolo 18:
al comma 1, lettera d), dopo le parole: «comma 11, del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;
al comma 2, primo periodo, le parole: «della Regione Valle d'Aosta» sono sostituite dalle seguenti: «da parte della regione autonoma Valle d'Aosta,»;
al comma 3, secondo periodo, le parole: «del decreto-legge del» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Al comma 375 dell'articolo 1 della
a) alla lettera b-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; tali interventi possono accedere alla procedura ordinaria relativa al secondo semestre 2023 anche per procedure di affidamento dei lavori avviate nel primo semestre 2023";
b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
"d-bis) limitatamente al secondo semestre, gli interventi beneficiari della preassegnazione per l'anno 2022 o per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo di cui al comma 369 nell'anno 2022, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, nonchè gli interventi per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo nel primo semestre 2023, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, e con riferimento ai quali non risulta perfezionata la procedura prevista per l'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo. Gli interventi di cui alla presente lettera possono accedere al Fondo, con le modalità indicate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, limitatamente agli importi già preassegnati o richiesti mediante le predette preassegnazioni e domande di accesso. Possono partecipare, altresì, a tale procedura anche gli interventi relativi alla missione 1, componente 3 (M1C3), investimento 2.1, limitatamente alla quota lavori".
4-ter. All'articolo 24, comma 1, del
4-quater. All'articolo 1, comma 697, della
a) al primo periodo, le parole: "a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027" sono sostituite dalle seguenti: "mediante corrispondente riduzione della dotazione aggiuntiva, di cui all'articolo 1, comma 177, della
b) al secondo periodo, le parole: "ed è compresa nel Piano sviluppo e coesione della regione Calabria" sono sostituite dalle seguenti: "in prededuzione dalla quota da attribuire alla regione Calabria nell'ambito della predetta programmazione 2021-2027";
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con provvedimento della regione Calabria, da comunicare entro quindici giorni dall'adozione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono indicati gli interventi da finanziare, corredati dei rispettivi codici unici di progetto, nonchè il cronoprogramma procedurale per l'attuazione degli interventi. Tali interventi sono monitorati mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato"».
All'articolo 19:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «di euro a decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «di euro annui a decorrere»;
al secondo periodo, le parole: «è incrementato» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementata» e le parole: «di euro a decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «di euro annui a decorrere»;
al comma 2, primo periodo, le parole: «(AGENAS) di cui» sono sostituite dalle seguenti: «(AGENAS), di cui» e le parole: «, a decorrere dall'anno 2023, di 2.000.000 di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «afferenti la contrattazione» sono sostituite dalle seguenti: «afferenti alla contrattazione» e le parole: «del
al comma 4, primo periodo, le parole: «ad essi applicabile» sono sostituite dalle seguenti: «ad esso applicabile»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. All'articolo 24-bis, comma 1, del
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. All'articolo 16 della
"5-bis. Le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nell'ambito della propria autonomia, conferiscono a un docente delegato, rispettivamente, dal rettore e dal direttore le funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto delle iniziative concernenti l'integrazione nonchè di sostegno ad azioni specifiche volte a promuovere l'inclusione degli studenti, compresi l'attivazione o il potenziamento dei servizi per il sostegno del benessere psicologico, nell'ambito dell'università o dell'istituzione stessa. L'incarico è conferito a personale docente in servizio presso l'università o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle medesime"»;
al comma 7, primo periodo, le parole «dall'art.» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo» e le parole: «per l'anno 2023 di euro 4.000.000 e a decorrere dall'anno 2024 di euro 2.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»;
al comma 8, le parole: «euro 6.130.495» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6.130.425» e le parole: «a decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno».
All'articolo 20:
al comma 1, le parole: «convertito con modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni,», le parole: «sono avviate» sono sostituite dalle seguenti: «siano avviate» e dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 1, comma 2,» sono inserite le seguenti: «del presente decreto,»;
al comma 2, al primo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore» e, al secondo periodo, le parole: «non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al
a) all'articolo 23, comma 2, dopo le parole: «politiche fiscali e sistema tributario,» sono inserite le seguenti: «comprese l'organizzazione dei servizi della giustizia tributaria e la gestione amministrativa a supporto dell'attività giudiziaria tributaria,»;
b) all'articolo 24, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
"d-bis) programmazione e gestione amministrativa dell'attività giudiziaria tributaria nonchè gestione e sviluppo del sistema informativo della giustizia tributaria e del processo tributario telematico; gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al funzionamento delle corti di giustizia tributaria; analisi del contenzioso tributario; gestione dei concorsi per il reclutamento dei magistrati tributari e gestione amministrativa ed economica dei magistrati e giudici tributari; assistenza al Ministro nei rapporti con l'organo di autogoverno della magistratura tributaria";
c) all'articolo 25, comma 1, secondo periodo, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sei".
2-ter. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Dipartimento della giustizia tributaria, deputato allo svolgimento delle attività individuate dall'articolo 24, comma 1, lettera d-bis), del
2-quater. Al fine di garantire l'iniziale funzionamento del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla nomina del capo del Dipartimento della giustizia tributaria, che si avvale degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), del regolamento di cui al
2-quinquies. Entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, si provvede alla conseguente riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla ridefinizione della dotazione organica, con espressa ripartizione del personale dirigenziale e delle aree tra i differenti Dipartimenti, nonchè all'organizzazione del Dipartimento della giustizia tributaria.
2-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-quater, pari a 165.756 euro per l'anno 2023 e a 2.386.222 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-quater e al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, competenza e cassa»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. In coerenza con il principio di separazione tra le funzioni di governo e quelle dirigenziali, di cui agli articoli 4 e 14 del
3-ter. All'articolo 1, comma 685, secondo periodo, della
3-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-bis, comma 4, del
3-quinquies. All'articolo 2, comma 2-bis, del
3-sexies. A decorrere dall'anno 2023, in applicazione dell'articolo 49, comma 7, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto Funzioni centrali - triennio 2019-2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2022, possono essere disposte, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio tra i pertinenti capitoli di spesa di ciascuno stato di previsione, in termini di competenza e di cassa, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del
3-septies. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per le specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico relative allo svolgimento, da parte del Dipartimento del tesoro del medesimo Ministero, delle attività connesse alla Presidenza italiana del G7 nell'anno 2024 e ai negoziati europei e internazionali, in fase di prima applicazione delle disposizioni contrattuali relative alle nuove famiglie professionali previste dall'articolo 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 3-sexies, è autorizzato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nel rispetto della dotazione organica vigente, ad assumere, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, venti unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, mediante una procedura concorsuale pubblica per titoli ed esame orale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e della conoscenza della lingua inglese, anche di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche o in diritto europeo e internazionale;
b) master di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale.
3-octies. Il bando di selezione relativo alla procedura concorsuale di cui al comma 3-septies, da pubblicare entro il 31 luglio 2023, stabilisce:
a) i titoli da valutare e i punteggi attribuiti;
b) le modalità di accertamento della conoscenza della lingua inglese, che costituisce requisito di accesso;
c) lo svolgimento di un esame orale del candidato, finalizzato anche ad accertare la conoscenza di un'altra lingua straniera scelta dal candidato tra le lingue ufficiali dell'Unione europea, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;
d) la modalità di composizione della commissione esaminatrice e i tempi di conclusione della procedura.
3-novies. Per le finalità di cui al comma 3-septies sono autorizzate la spesa di 1.018.724 euro annui a decorrere dall'anno 2024, per gli oneri assunzionali, nonchè la spesa di 350.937 euro per l'anno 2023, di cui 300.000 euro per la gestione della procedura concorsuale prevista al medesimo comma 3-septies e 50.937 euro per gli oneri di funzionamento, e di 10.188 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per gli stessi oneri di funzionamento.
3-decies. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-ter, 3-quater e 3-septies, pari complessivamente a 2.650.937 euro per l'anno 2023 e a 3.328.912 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-novies e al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa.
3-undecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2026, al conferimento di cariche negli organi sociali delle società controllate da amministrazioni centrali dello Stato che hanno come scopo unicamente la realizzazione di un progetto di preminente interesse nazionale non si applicano i divieti di cui all'articolo 5, comma 9, del
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze».
All'articolo 21:
al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «commi 8 e 9» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «all'entrata in vigore del presente provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto».
All'articolo 22:
al comma 1:
al secondo periodo, le parole: «per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente» sono sostituite dalle seguenti: «nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente»;
al terzo periodo, le parole: «euro 286.200» sono sostituite dalle seguenti: «euro 229.609» e le parole: «euro 429.300» sono sostituite dalle seguenti: «euro 344.414 annui»;
al comma 3, le parole: «del presente decreto, cessano» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto cessano»;
al comma 4, le parole: «fondo sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione» e le parole: «supporto tecnico operativo» sono sostituite dalle seguenti: «supporto tecnico-operativo»;
al comma 5, primo periodo, la parola: «implementazione» è sostituita dalla seguente: «potenziamento», le parole: «dei ministri, si articola» sono sostituite dalle seguenti: «dei ministri si articola» e dopo le parole: «all'articolo 9 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
al comma 6, le parole: «contrasto al dissesto» sono sostituite dalle seguenti: «contrasto del dissesto»;
al comma 7:
all'alinea, le parole: «comma 6, è» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6 è»;
alla lettera b), le parole: «per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente» sono sostituite dalle seguenti: «nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente» e le parole: «a decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere»;
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Al fine di rafforzare le azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso con l'Unione europea e il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione, a decorrere dalla data stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8, la Struttura di missione con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2006 e da ultimo confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2023, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.
7-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 7-bis, presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale e due ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di cui al primo periodo possono essere conferiti, in sede di prima applicazione e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2026, in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del
7-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 7-ter, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnato un ulteriore contingente di trenta unità di personale non dirigenziale, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche; il personale del predetto contingente è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e ad esso si applica l'articolo 17, comma 14, della
7-quinquies. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 7-ter, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnato il contingente di esperti, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del
7-sexies. In sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale in servizio presso la Struttura di missione di cui al comma 7-bis, alla data di cui al medesimo comma 7-bis, sulla base di provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti, si intende assegnato senza soluzione di continuità agli uffici di cui al comma 7-ter nell'ambito del contingente di trenta unità di cui al comma 7-quater anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7-quater, salva comunicazione, effettuata dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri alle amministrazioni di provenienza entro sessanta giorni dalla predetta data di cui al citato comma 7-bis, della richiesta di revoca dei provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, in base ai quali ne è stata disposta l'assegnazione alla predetta Struttura di missione. Gli incarichi di esperti già conferiti presso la citata Struttura di missione alla data di cui al comma 7-bis si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
7-septies. Agli oneri derivanti dai commi 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, quantificati in complessivi 897.059 euro per l'anno 2023 e in 2.152.940 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:
a) per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Struttura di missione di cui al comma 7-bis a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) a decorrere dall'anno 2024, quanto a 1.332.683 euro annui, mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Struttura di missione di cui al comma 7-bis a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a 820.257 euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
al comma 8, dopo le parole: «del Dipartimento per le politiche della famiglia» sono inserite le seguenti: «, del Dipartimento per le politiche europee»;
al comma 9, secondo periodo, le parole: «non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare» e le parole: «decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo»;
dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. All'articolo 50, comma 11, del
All'articolo 23:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso 2:
alle lettere d) ed e), le parole: «controlli alla certificazione e commercializzazione» sono sostituite dalle seguenti: «controlli relativi alla certificazione e alla commercializzazione»;
alla lettera f), le parole: «all'export» sono sostituite dalle seguenti: «all'esportazione»;
alla lettera b), numero 2), le parole: «ed è titolo» sono sostituite dalle seguenti: «; costituisce titolo»;
alla lettera c), numero 2), le parole: «ed è titolo» sono sostituite dalle seguenti: «; costituisce titolo»;
alla lettera d):
all'alinea, le parole: «del
al capoverso «Indici»:
al numero 2, sub-unità 2.4, le parole: «Coordinamento richieste» sono sostituite dalle seguenti: «Coordinamento delle richieste»;
al numero 3, sub-unità 3.2, le parole: «Coordinamento attività istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «Coordinamento delle attività istituzionali»;
al numero 4:
all'alinea, le parole: «controlli alla certificazione e commercializzazione» sono sostituite dalle seguenti: «controlli relativi alla certificazione e alla commercializzazione»;
alle sub-unità 4.1, 4.2 e 4.3, le parole: «Coordinamento controlli ufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «Coordinamento dei controlli ufficiali»;
al numero 5, alinea, le parole: «all'export» sono sostituite dalle seguenti: «all'esportazione»;
al numero 6, sub-unità 6.3, le parole: «Predisposizione piani» sono sostituite dalle seguenti: «Predisposizione di piani»;
al numero 7:
all'alinea, le parole: «controlli alla certificazione e commercializzazione» sono sostituite dalle seguenti: «controlli relativi alla certificazione e alla commercializzazione»;
alla sub-unità 7.1, le parole: «tenuta dei registri varietali e e» sono sostituite dalle seguenti: «Tenuta dei registri varietali e»;
alla sub-unità 7.2, le parole: «Coordinamento controlli» sono sostituite dalle seguenti: «Coordinamento dei controlli»;
al numero 8, sub-unità 8.1, le parole: «art. 53 reg 1107/2010» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 53 del
al comma 2, primo periodo, le parole: «dell'Ente per lo sviluppo dell'Irrigazione per la Puglia Lucania e Irpinia (E.I.P.L.I.)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI)», le parole: «del predetto Ente, è» sono sostituite dalle seguenti: «del predetto Ente è», dopo le parole: «alla stabilizzazione» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e la parola: «richiesti» è sostituita dalla seguente: «previsti»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 21 del
"11. È costituita dal 1° gennaio 2024 una società per azioni denominata 'Acque del Sud Spà, il cui capitale sociale iniziale è stabilito in 5 milioni di euro. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che può trasferirle nel limite del 5 per cento a soggetti pubblici, nel limite del 30 per cento a soggetti privati individuati come soci operativi, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al
2-ter. Per la società Acque del Sud Spa di cui al comma 11 dell'articolo 21 del
2-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 3,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per 2 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 1,5 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
b) quanto a 1,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter, della
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Al fine di accrescere l'efficienza dell'azione amministrativa nella gestione degli strumenti di sostegno alle imprese agricole e nell'attività di ricerca in agricoltura, il numero dei componenti dei consigli di amministrazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) è ridotto a tre. I presidenti sono nominati con la procedura di cui all'articolo 3 della
alla rubrica, le parole: «e per l'imprenditoria giovanile in agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'imprenditoria giovanile in agricoltura e per la riorganizzazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria nonchè costituzione della società Acque del Sud Spa».
Nel capo I, dopo l'articolo 23 è aggiunto il seguente:
«Art. 23-bis (Disposizioni relative al rilascio di certificazioni e licenze in materia di commercio internazionale). - 1. All'articolo 11, comma 1, del
"b) certificazioni e licenze in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), ratificata ai sensi della
2. Al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono trasferiti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle certificazioni e licenze di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del
All'articolo 24:
al comma 1:
alla lettera a), numero 1.1), le parole: «numero 2),» sono sostituite dalle seguenti: «numero 2)»:
alla lettera b), numero 2), le parole: «al comma 3 le parole» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3, le parole»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «a Formez PA» sono sostituite dalle seguenti: «all'associazione FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle PA»;
al secondo periodo, dopo le parole: «da svolgere» sono inserite le seguenti: «, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,» e le parole: «predetto dipartimento» sono sostituite dalle seguenti: «predetto Dipartimento»;
al terzo periodo, le parole: «ai fini di incrementare l'efficienza dell'Associazione e migliorarne la qualità dei servizi resi» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di incrementare l'efficienza dell'associazione e migliorare la qualità dei servizi dalla stessa resi».
All'articolo 25:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «autorizzato a costituire» sono inserite le seguenti: «nell'anno 2023»;
al comma 2, alinea, primo periodo, le parole: «ENIT S.p.A. costituisce una società in house ai sensi dell'articolo 16 del» sono sostituite dalle seguenti: «La società ENIT S.p.A. è qualificata come società in house ai sensi dell'articolo 16 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al»;
al comma 4, le parole: «ENIT S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «La società ENIT S.p.A.»;
al comma 6, primo periodo, le parole: «ad ENIT S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «alla società ENIT S.p.A.»;
al comma 8, le parole: «presso ENIT - Agenzia nazionale per il turismo» sono sostituite dalle seguenti: «presso l'ENIT - Agenzia nazionale del turismo»;
al comma 9, capoverso 4:
all'alinea, le parole: «Ferma l'operatività» sono sostituite dalle seguenti: «Ferma restando l'operatività»;
alla lettera c), le parole: «nell'ambito turismo» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del turismo»;
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Al fine di realizzare, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, un efficiente coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale nel comparto turistico, presso il Ministero del turismo è istituito l'Osservatorio nazionale del turismo. Il Presidente e i componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro del turismo tra soggetti in possesso di comprovata qualificazione professionale. I componenti dell'Osservatorio durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per non più di una volta. L'Osservatorio, in raccordo con le regioni e le province autonome e con l'ISTAT, cura la predisposizione di un sistema informativo unificato a livello nazionale per l'analisi e il monito-raggio delle dinamiche socio-economiche e tecnologiche, sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo, connesse al turismo per fornire al Ministero un compiuto quadro conoscitivo del settore che consenta l'adozione delle opportune strategie di comunicazione, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2023 e di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 400.000 euro per l'anno 2023 e a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo»;
al comma 10, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale attinenti alle missioni del Ministero del turismo di cui al comma 9 del presente articolo, all'articolo 8, comma 7, del
al comma 11, le parole: «ai commi da 1 a 10» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1» e le parole: «parte capitale» sono sostituite dalle seguenti: «conto capitale».
All'articolo 26:
al comma 1, primo periodo, le parole: «l'implementazione» sono sostituite dalle seguenti: «il potenziamento», dopo le parole: «una quota» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno» e le parole: «riconosciuto in favore della» sono sostituite dalle seguenti: «concesso alla».
All'articolo 27:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5,» e le parole: «tecnologico del Paese può» sono sostituite dalle seguenti: «tecnologico del Paese, può»;
alla lettera b), le parole: «al comma 6 il» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 6, il», le parole: «, prevalente e dedicata,» sono sostituite dalle seguenti: «prevalente e specifica» e le parole: «con decreto del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro»;
al comma 2, le parole: «30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
Nel capo II, dopo l'articolo 27 è aggiunto il seguente:
«Art. 27-bis (Disposizioni in materia di atti e documenti della pubblica amministrazione). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, negli atti e nei documenti delle pubbliche amministrazioni il termine: "razza" è sostituito dal seguente: "nazionalità"».
Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
(Omissis)
All'allegato 3, tabella A, livello di funzione «E», qualifica «Primo dirigente», colonna «Funzione», le parole: «o di frontiera o postale e delle comunicazioni vice dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «o di frontiera o postale e delle comunicazioni; vice dirigente».