Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.3 leggi e decreti |
Data: | 30/12/2023 |
Numero: | 215 |
Sommario |
Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni |
Art. 1 bis. Differimento del termine di applicazione del regime di deroga in materia di inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale |
Art. 1 ter. Proroga del termine di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di misure per la [...] |
Art. 1 quater. Differimento di termine in materia di sicurezza dei minori in ambito digitale |
Art. 2. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco |
Art. 3. Proroga di termini in materia economica e finanziaria |
Art. 3 bis. Differimento dei termini di pagamento della prima e della seconda rata della Rottamazione-quater al 15 marzo 2024 |
Art. 4. Proroga di termini in materia di salute |
Art. 5. Proroga di termini in materia di istruzione e merito |
Art. 6. Proroga di termini in materia di università e ricerca |
Art. 7. Proroga di termini in materia di cultura |
Art. 7 bis. Misure per l'innovazione digitale dell'editoria |
Art. 8. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
Art. 9. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale |
Art. 10. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa |
Art. 10 bis. Disposizioni concernenti la corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per l'anno 2024 |
Art. 11. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia |
Art. 12. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica |
Art. 12 bis. Modifica all'articolo 40-ter del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in materia di semplificazione degli adempimenti relativi ai [...] |
Art. 13. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste |
Art. 14. Proroga di termini in materia di sport |
Art. 15. Proroga dell'attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni - LEP |
Art. 16. Proroga di termini in materia di editoria |
Art. 17. Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016 |
Art. 17 bis. Disposizioni relative agli eventi sismici dell'area etnea |
Art. 17 ter. Proroga delle agevolazioni per la zona franca urbana Sisma Centro Italia |
Art. 18. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
Art. 19. Proroghe di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza |
Art. 20. Entrata in vigore |
§ 80.3.104 - D.L. 30 dicembre 2023, n. 215. [1]
Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
(G.U. 30 dicembre 2023, n. 303)
Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 1, comma 6-quater, del
2. All'articolo 1, comma 5, del
3. All'articolo 1 del
a) al comma 2, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022» e le parole: «31 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
3-bis. All'articolo 3 del
a) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:
«3-ter.1. Gli enti locali ubicati nel territorio della regione Calabria sono altresì autorizzati, a valere sulle risorse di cui al comma 3-quinquies del presente articolo, in deroga all'articolo 9, comma 28, del
b) al comma 3-quater, le parole: «commi 3-bis e 3-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1»;
c) al comma 3-quinquies:
1) le parole: «commi 3-bis e 3-ter», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1»;
2) le parole: «31 agosto 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2024» [2].
4. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della
5. All'articolo 1, comma 313, della
6. All'articolo 1 della
a) al comma 162, relativo alle convenzioni stipulate in materia di lavoratori socialmente utili, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;
b) al comma 495, relativo all'assunzione in deroga a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, le parole: «30 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» [3].
6-bis. I lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del
7. Le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per il triennio 2019-2021, per gli anni 2020 e 2021, per il triennio 2021-2023 e per l'anno 2022 rispettivamente ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2022, nonchè ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno 2023, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2024 [5].
8. Al
a) all'articolo 16, comma 1, riguardante l'autorizzazione per il Ministero dell'interno ad assumere unità di personale a tempo determinato ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le parole: «per il biennio 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024» [6];
b) all'articolo 18-bis, comma 11, in materia di rafforzamento, in particolare, delle articolazioni territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le parole: «per il biennio 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024».
9. Al
a) all'articolo 7-bis, comma 1, in materia di autorizzazione per il Ministro dell'economia e delle finanze a bandire apposite procedure concorsuali, secondo le modalità semplificate in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, le parole: «per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024»;
b) all'articolo 11, comma 1, primo e terzo periodo, in materia di durata dei contratti a tempo determinato del personale addetto all'Ufficio per il processo, le parole: «della durata massima di trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026, anche per effetto di proroga,»;
c) all'articolo 13, comma 1, concernente il reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR:
1) all'alinea:
1.1) le parole: «della durata massima di trentasei mesi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026»;
1.2) le parole: «5.410 unità» sono sostituite dalle seguenti: «4.745 unità»;
1.3) dopo le parole: «non dirigenziale» sono inserite le seguenti: «, nel limite di spesa annuo di cui al comma 6»;
2) alla lettera a), le parole: «1.660 unità» sono sostituite dalle seguenti: «2.100 unità»;
3) alla lettera b), le parole: «750 unità» sono sostituite dalle seguenti: «145 unità»;
4) alla lettera c), le parole: «3.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 unità» [7].
10. All'articolo 9, comma 10, del
11. All'articolo 1, comma 884, della
12. All'articolo 12, comma 1-sexies, del
13. All'articolo 1, comma 11, lettere a), b) e c) della
14. Il termine per le assunzioni di personale della Guardia di finanza già previste, per gli anni 2021, 2022 e 2023, dall'articolo 66, comma 9-bis, del
15. Il termine per le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco già previste, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, dall'articolo 66, comma 9-bis, del
16. All'articolo 3 della
a) al comma 10-bis, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al
b) al comma 10-ter, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
17. All'articolo 9, comma 4, del
18. Fino al 31 dicembre 2024, per assicurare l'espletamento dei propri compiti istituzionali, l'Avvocatura dello Stato, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, è autorizzata ad avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della
19. Il termine per l'autorizzazione all'assunzione di trecentocinquanta unità appartenenti all'area III, posizione economica F1, ai sensi dell'articolo 1, comma 317, della
20. Il termine per l'autorizzazione all'assunzione a tempo determinato del contingente massimo di centocinquanta unità da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, ai sensi dell'articolo 17-octies, comma 3, del
21. Le procedure concorsuali già autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019, relativo alle procedure di reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale del ruolo Agricoltura e del ruolo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2024 [12].
22. All'articolo 1, comma 18-bis, del
22-bis. Al comma 27-bis dell'articolo 1 del
a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023 e 2024»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma, le risorse di cui al quarto periodo non ancora utilizzate nel quadro dell'applicazione della medesima disposizione possono essere assegnate all'Azienda Calabria Lavoro ovvero all'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro - ARPAL Calabria per l'attivazione di procedure di stabilizzazione volte a ridurre il precariato, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente» [13].
22-ter. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale e di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 1 bis. Differimento del termine di applicazione del regime di deroga in materia di inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale [15]
1. All'articolo 13-ter, comma 1, del
Art. 1 ter. Proroga del termine di cui all'articolo 1-ter del
1. All'articolo 1-ter, comma 1, del
Art. 1 quater. Differimento di termine in materia di sicurezza dei minori in ambito digitale [17]
1. All'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del
Art. 2. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. All'articolo 17, comma 4-quater, del
2. All'articolo 18-bis del
3. Le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, di cui all'articolo 25-bis del
4. Al
a) all'articolo 1, comma 15, concernente la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 310 dell'11 giugno 2019, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;
b) all'articolo 2, comma 4, concernente le risorse relative al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non utilizzate nell'anno 2021, le parole: «negli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023 e 2024». Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal primo periodo, pari a 300.000 euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2024, del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del
4-bis. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2024, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1-bis, lettera a), del
5. All'articolo 14-sexies del
6. All'articolo 16, comma 6-ter, del
6-bis. Per le regioni a statuto ordinario che presentano un disavanzo di amministrazione pro capite al 31 dicembre 2022, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500, negli anni 2023 e 2024 l'entità dell'accantonamento di cui al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 60 del
6-ter. Le risorse rese disponibili dall'applicazione del comma 6-bis sono destinate al Fondo perdite potenziali, in aggiunta alla quota ordinaria di tale accantonamento [21].
6-quater. Le disposizioni di cui al comma 899 dell'articolo 1 della
7. In relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del
8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a euro 8.338.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero [23].
9. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
a) all'articolo 97, comma 1, le parole: «regolamento previsto dall'articolo 99» sono sostituite dalle seguenti: «decreto previsto dall'articolo 99, comma 1-bis»;
b) all'articolo 99:
1) comma 1:
1.1) all'alinea, le parole: «sono disciplinate le modalità:» sono sostituite dalle seguenti: «sono disciplinate le modalità» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di funzionamento della banca dati nazionale unica e di collegamento con il Centro elaborazione dati (CED) di cui all'articolo 96.»;
1.2) le lettere a), b), c), d), e) ed f) sono abrogate;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sono definite e aggiornate le modalità di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati nazionale unica; di accesso da parte del personale delle Forze di polizia e dell'amministrazione civile dell'interno; di accesso da parte della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e di consultazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, del presente codice. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono fatte salve le disposizioni di cui al capo IV, sezione II, del regolamento di cui al
Art. 3. Proroga di termini in materia economica e finanziaria
1. All'articolo 16-sexies, comma 1, del
2. All'articolo 1 della
a) al comma 927, relativo al termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma, le parole: «sessanta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «settanta mesi»;
b) dopo il comma 929 è inserito il seguente:
«929-bis. Per le finalità di cui al comma 927 e per portare a conclusione la gestione straordinaria del debito pregresso del comune di Roma, entro il 31 marzo 2024 il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma dà avviso, tramite pubblicazione nell'albo pretorio on line di Roma Capitale e con ogni forma idonea di pubblicità, della rilevazione definitiva della massa passiva del piano di rientro di cui al medesimo comma 927, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a centottanta giorni per la presentazione delle richieste di ammissione da parte dei titolari di crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili ancora in essere al 31 dicembre 2023 anche se non ancora iscritti, afferenti a obbligazioni contrattuali, extracontrattuali e indennitarie assunte dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008. I responsabili dei servizi competenti per materia di Roma Capitale verificano le domande presentate e provvedono a inviare al predetto Commissario straordinario specifiche istanze di liquidazione relativamente alle domande positivamente riscontrate, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e secondo le modalità di cui al comma 928, dandone debita comunicazione alla parte interessata. In caso di esito negativo della verifica comunicano alla parte interessata il mancato accoglimento. La mancata presentazione della domanda da parte dei creditori nel termine di cui al primo periodo del presente comma determina l'automatica cancellazione del credito vantato. La proposta di definitiva rilevazione della massa passiva da parte del Commissario straordinario del Governo di cui al comma 930 è presentata entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 927» [25].
3. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del
4. All'articolo 3, comma 6, del
4-bis. All'articolo 1 della
a) al comma 89, in materia di credito d'imposta per la quotazione di piccole e medie imprese in mercati regolamentati, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;
b) al comma 90, primo periodo, in materia di limiti di utilizzo del medesimo credito d'imposta, le parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 6 milioni di euro per l'anno 2025» [26].
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 1,39 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 1,64 milioni di euro per l'anno 2026, a 1,56 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1,83 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del
5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del
6. In deroga all'articolo 3, comma 3, della
7. Le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in materia di giochi, trovano applicazione altresì nell'anno 2024. Le maggiori entrate derivanti dal primo periodo sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile di cui al
8. Per le società di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le disposizioni ivi previste continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024.
9. In considerazione dell'attacco subito dai sistemi informatici della Regione Molise, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 7 dicembre 2023 o iniziati successivamente a tale data, gestiti tramite le strutture informatiche dalla Regione e dai suoi enti strumentali, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 30 gennaio 2024. Per la regione Molise, il termine di cui al comma 135 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 134 del medesimo articolo 1 relativi all'annualità 2024 è differito al 28 febbraio 2024 e i termini di cui all'articolo 1, commi 2 e 4, dell'accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni a statuto ordinario 9 settembre 2021 (repertorio atti n. 171/CSR del 9 settembre 2021) sono differiti al 15 marzo 2024. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, il contributo è revocato. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del PNRR approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021, nonchè a quelli relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del
10. La Regione Molise e i suoi enti strumentali adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui al comma 9, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.
11. In caso di inoperatività dei siti internet istituzionali della Regione Molise e dei suoi enti strumentali, per il medesimo periodo di cui al comma 9, sono sospesi gli obblighi di pubblicità di cui al
12. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, la prestazione dei servizi informatici del Sistema Tessera Sanitaria e dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici (INI), anche per le finalità degli specifici interventi previsti dal PNRR, nelle more del definitivo perfezionamento della nuova Convenzione, e comunque non oltre il 31 marzo 2024, continuano a prodursi gli effetti giuridici delle disposizioni previste dalla Convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle entrate e la società SOGEI del 23 dicembre 2009, e dai relativi Accordi Convenzionali attuativi, in scadenza al 31 dicembre 2023 [30].
12-bis. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi a energia elettrica, gas e carburanti, all'articolo 3-ter, commi 2 e 3, del
12-ter. All'articolo 7, comma 1, terzo periodo, del
12-quater. All'articolo 1, comma 822, alinea, della
a) al primo periodo, le parole: «del rendiconto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «del rendiconto per gli esercizi 2022 e 2023»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «Le risorse svincolate» sono inserite le seguenti: «in sede di approvazione del rendiconto 2022» [33].
12-quinquies. All'articolo 1 della
«822-bis. In sede di approvazione del rendiconto 2023 lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di cui al comma 822 è autorizzato limitatamente alle risorse di parte corrente per la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario regionale» [34].
12-sexies. Al comma 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «1° luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025» [35].
12-septies. La disposizione di cui all'articolo 64, comma 3, terzo periodo, del
12-octies. Al comma 527 dell'articolo 1 della
a) al primo periodo, le parole: «, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «assicurano, per l'anno 2024, un contributo alla finanza pubblica pari a 305 milioni di euro e, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio»;
c) al terzo periodo, le parole: «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno»;
d) al quarto periodo, le parole: «entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2024 al 2028» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2024 per l'anno 2024 ed entro il 30 giugno di ciascun anno per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028» [37].
12-novies. Agli oneri derivanti dal comma 12-octies, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della
12-decies. All'articolo 1 della
a) al comma 533, primo periodo, riguardante il contributo degli enti locali alla finanza pubblica per gli anni dal 2024 al 2028:
1) dopo le parole: «del PNRR» sono inserite le seguenti: «, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea del 13 luglio 2021, come modificato ai sensi della decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023,»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 29-bis, della
b) al comma 534, primo periodo, riguardante la determinazione del medesimo contributo, le parole: «31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024» [39].
12-undecies. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 174 a 178, della
12-duodecies. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del
12-terdecies. Al fine di dare certezza ai rapporti giuridici inerenti all'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con età inferiore a trentasei anni e con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al
12-quaterdecies. Per gli atti definitivi di cui al comma 12-terdecies stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, agli acquirenti è attribuito un credito d'imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quelle che sarebbero state dovute ai sensi del medesimo comma 12-terdecies. Il credito d'imposta è utilizzabile nell'anno 2025 con le modalità previste dal comma 7 dell'articolo 64 del
12-quinquiesdecies. Agli oneri derivanti dai commi 12-terdecies e 12-quaterdecies, rispettivamente valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2024 e in 9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
b) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del
Art. 3 bis. Differimento dei termini di pagamento della prima e della seconda rata della Rottamazione-quater al 15 marzo 2024 [45]
1. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere nell'anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non determina l'inefficacia della definizione prevista dal comma 231 dello stesso articolo 1 della
2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche ai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla
Art. 4. Proroga di termini in materia di salute
1. Il termine di approvazione del bilancio preventivo dell'anno 2024 degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al
1-bis. All'articolo 7, comma 1-bis, del
2. All'articolo 4, comma 2, del
3. Il termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del
4. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della
5. All'articolo 4, comma 3, del
5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina vigente con le disposizioni di cui al comma 5-ter del presente articolo, l'efficacia delle disposizioni previste dal regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al
5-ter. All'articolo 19, comma 11, secondo periodo, della
6. All'articolo 36, comma 4-bis, del
6-bis. Dopo il comma 164 dell'articolo 1 della
«164-bis. Anche al fine di fare fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis, della
6-ter. All'articolo 34, comma 1, primo periodo, del
7. All'articolo 1 della
a) al comma 406-bis, relativo alla sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «La sperimentazione di cui al primo periodo è effettuata anche nell'anno 2024. Alla fine del medesimo anno si provvede alla valutazione degli esiti della sperimentazione.» [54];
b) al comma 406-ter, relativo alla proroga e all'estensione della sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali svolte dalle farmacie, le parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2021, 2022 e 2024».
7-bis. Il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del
8. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del
8-bis. Al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui al comma 338 dell'articolo 1 della
8-ter. All'articolo 1, comma 338, secondo periodo, della
8-quater. Il limite massimo di spesa di cui all'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del
8-quinquies. Al comma 688 dell'articolo 1 della
8-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-quinquies, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della
8-septies. La limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave prevista, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dall'articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
8-octies. Ai fini di cui al comma 8-septies, si tiene conto delle condizioni di lavoro dell'esercente la professione sanitaria, dell'entità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del contesto organizzativo in cui i fatti sono commessi nonchè del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato [62].
8-novies. All'articolo 2, comma 7, del
8-decies. Il termine per il completamento degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2023, in materia di gestione e funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R), è differito al 31 dicembre 2024 [64].
8-undecies. All'articolo 27, comma 5-ter, del
Art. 5. Proroga di termini in materia di istruzione e merito
1. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività della Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l'Accademia nazionale dei Lincei, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h), della
2. Al
a) all'articolo 2, comma 4-ter, recante disciplina in deroga delle procedure di istituzione di graduatorie e conferimento di supplenze, le parole: «e 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026» e le parole: «il successivo aggiornamento e rinnovo biennale» sono sostituite dalle seguenti: «i successivi aggiornamenti e rinnovi biennali».
b) all'articolo 3, comma 1, relativo ai termini per l'espressione del parere da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
3. Al fine di garantire l'attuazione alla riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1 della
«83-ter. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-quater, terzo e quarto periodo, del
83-quater. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la facoltà di richiesta della concessione dell'esonero o del semiesonero dall'insegnamento di cui al comma 83-bis è riconosciuta anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e seguenti, del
3-bis. All'articolo 1, comma 4, del
3-ter. Ai fini del primo aggiornamento delle graduatorie triennali di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di un anno previsto dall'articolo 59, comma 10, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca per il periodo 2019-2021 ai fini dell'acquisizione della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica si applica anche ai casi di primo inserimento nelle graduatorie medesime [68].
3-quater. All'articolo 5, comma 11, primo periodo, del
3-quinquies. All'articolo 3 del
«3-quater. Le facoltà assunzionali già autorizzate in favore del Ministero dell'istruzione e del merito di cui al comma 3-ter, non utilizzate alla data del 31 dicembre 2023 a seguito dello scorrimento delle graduatorie nazionali per l'assunzione di quattordici unità di personale dell'Area funzionale III, posizione economica F1, di cui al concorso per personale non dirigenziale bandito con decreto del Ministero dell'istruzione n. 61 del 22 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale n. 59 del 27 luglio 2021, destinate all'ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 per le assunzioni in ruolo presso il medesimo ufficio scolastico regionale, mediante lo scorrimento di graduatorie concorsuali per personale di qualifica equivalente, messe a disposizione dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia o da enti locali della medesima regione, sulla base dei criteri di inquadramento e della corrispondenza tra i livelli economici regolati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2024, previo decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la regione autonoma Friuli Venezia Giulia» [70].
Art. 6. Proroga di termini in materia di università e ricerca
1. All'articolo 2, comma 140, del
2. All'articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della
3. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del
4. All'articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del
5. All'articolo 6, comma 8, del
6. All'articolo 19, comma 1, del
7. All'articolo 3-quater del
a) al comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno accademico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno accademico 2025/2026» e le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024»;
b) al comma 2, le parole: «a decorrere dall'anno accademico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno accademico 2025/2026».
8. All'articolo 6, comma 4-ter, del
a) le parole: «per l'anno accademico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025»;
b) le parole: «agli articoli 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), e 35-bis» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), e comma 5-bis, e all'articolo 35-bis» [72].
8-bis. All'articolo 1, comma 300, della
8-ter. Possono accedere ai contributi finanziati con le risorse di cui al comma 8-bis solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o di agevolazioni in favore degli studenti del collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di accertamento dei requisiti di accreditamento di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 673 dell'8 settembre 2016, il Ministero dell'università e della ricerca verifica il rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma per l'accesso al contributo [74].
8-quater. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
8-quinquies. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca di nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative, del neurosviluppo e per altri gravi disturbi del sistema nervoso, l'autorizzazione di spesa in favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute), di cui all'articolo 1, comma 784, della
Art. 7. Proroga di termini in materia di cultura
1. All'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del
2. All'articolo 18, comma 2, del
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 632, della
4. All'articolo 1, comma 806, della
a) al quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) dopo il nono periodo sono aggiunti i seguenti: «Per l'anno 2024 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi delle spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato. Agli oneri derivanti dal decimo periodo del presente comma, pari a 100.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.» [78].
5. All'articolo 38-bis, comma 1, del
5-bis. All'articolo 22, comma 2-octies, del
6. All'articolo 10, comma 2, del
6-bis. A decorrere dal 1° aprile 2024, gli incarichi di collaborazione per assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici, di cui all'articolo 24, comma 1, del
6-ter. All'articolo 24, comma 3, del
a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «In deroga a quanto previsto dal quarto periodo, i contratti relativi a detti incarichi, limitatamente alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio nel numero massimo di 7, già conferiti e in essere al 31 dicembre 2023, cessano di avere efficacia decorsi tre anni dal conferimento o, in ogni caso, il 31 dicembre 2024» [81].
6-quater. Le contabilità ordinarie intestate alle Direzioni regionali Musei accorpate ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, di cui al
6-quinquies. All'articolo 183, comma 4, del
a) al primo periodo, le parole: «Fondo unico per lo spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo» e le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024»;
b) al secondo periodo, le parole: «entro il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2024» e le parole: «l'attività svolta nel 2022» sono sostituite dalle seguenti: «l'attività svolta nel 2023» [83].
Art. 7 bis. Misure per l'innovazione digitale dell'editoria [84]
1. Il contributo per favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali delle imprese, di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della
Art. 8. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del
2. All'articolo 4 del
a) al comma 1, le parole: «a settantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a ottantuno mesi»;
b) al comma 7, le parole: «e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024».
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 2.200.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 471, della
3-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b), quarto periodo, del
4. All'articolo 13, comma 17-bis, terzo periodo, del
5. All'articolo 14, comma 4, del
5-bis. All'articolo 21, comma 2, primo periodo, del
6. All'articolo 4, comma 3-bis, del
a) al primo periodo, dopo le parole: «Euro 2» sono inserite le seguenti: «a decorrere dal 31 gennaio 2024»;
b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 gennaio 2024, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 2 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al fine di consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, è richiesto l'esonero dal divieto di cui al primo periodo esclusivamente per l'anno 2024.»;
c) al quarto periodo, dopo le parole: «dei veicoli con caratteristiche antinquinamento» sono inserite le seguenti: «Euro 2 e»;
d) al quinto periodo, dopo le parole: «l'esonero dei veicoli» sono inserite le seguenti: «Euro 3» e le parole: «delle risorse di cui al quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse di cui al quinto periodo»;
e) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con apposito decreto da adottare entro il 31 gennaio 2024, dispone l'esonero dei veicoli Euro 2 di cui al quarto periodo e definisce le modalità di verifica e monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al quinto periodo.».
6-bis. All'articolo 10, comma 1, del
6-ter. All'articolo 13, comma 6-bis, primo periodo, del
7. All'articolo 10, comma 8, del
8. All'articolo 36 del
a) al comma 3-bis:
1) al primo periodo, dopo le parole: «a), b) e c)» sono inserite le seguenti: «, a titolo di onere di investimento»;
2) al secondo periodo, le parole: «a decorrere» sono soppresse e dopo le parole: «dal 1° gennaio 2022» sono inserite le seguenti: «al 31 dicembre 2023»;
b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2024, gli oneri di investimento di cui al primo periodo del comma 3-bis, comprensivi delle spese di progettazione degli interventi, sono riconosciuti all'ANAS S.p.A. nella misura non superiore al 12,5 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento con esclusione delle spese previste da altre disposizioni di legge o regolamentari o inserite nel quadro economico di progetto approvato. Entro il predetto limite percentuale, le eventuali risorse che residuano rispetto alle spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS S.p.A. e verificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze della contabilità analitica, rimangono a disposizione della società» [91].
9. All'articolo 13 del
«3. Entro il 30 marzo 2024 le società concessionarie per le quali è intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale presentano le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del
9-bis. All'articolo 1, comma 15, del
a) le parole: «dal 2019 al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2024»;
b) dopo le parole: «Comitato interministeriale per la programmazione economica» sono inserite le seguenti: «e lo sviluppo sostenibile» e la parola: «CIPE», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «CIPESS» [93].
10. All'articolo 35, comma 1-ter, del
10-bis. All'articolo 9, comma 2, del
10-ter. Fino al 30 giugno 2024, in deroga all'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al
Art. 9. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
1. All'articolo 5-ter, comma 3, del
2. All'articolo 29, comma 2, del
3. All'articolo 48, comma 5, del
4. All'articolo 38, comma 1, del
Art. 10. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa
1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma 3, del
1-bis. Al fine di garantire la continuità dei contratti di apprendistato e di formazione e lavoro presso l'Agenzia industrie difesa, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2-bis del
Art. 10 bis. Disposizioni concernenti la corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per l'anno 2024 [97]
1. All'articolo 1, comma 1, della
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 185.328 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
Art. 11. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia
1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 26-bis, comma 5, del
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bandi per il conferimento di funzioni direttive o semidirettive già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto. I magistrati cui sono conferite funzioni direttive o semidirettive sono tenuti a partecipare al corso di formazione entro sei mesi dal conferimento delle stesse, salvo che lo abbiano frequentato nei cinque anni precedenti o che abbiano svolto tali funzioni anche solo per una frazione del medesimo periodo.
3. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, quando il termine massimo di permanenza dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, individuato dal Consiglio superiore della magistratura (CSM) in applicazione dell'articolo 19, comma 1, del
4. Fino al 31 dicembre 2024, il periodo di tempo non superiore a sei mesi di cui all'articolo 34 della
4-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 381, della
4-ter. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 4-bis è autorizzata la spesa di 3.392.802 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 668.616 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, cui si provvede mediante riduzione, nella misura di 3.392.802 euro annui a decorrere dall'anno 2026, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia [99].
5. All'articolo 3, comma 1, del
5-bis. All'articolo 4-ter, comma 1, del
5-ter. All'articolo 38, comma 3, del
6. Per l'anno 2024, le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, di cui all'articolo 1, comma 1, del
6-bis. All'articolo 4, comma 2, del
6-ter. All'articolo 14, comma 12-ter, del
6-quater. All'articolo 49, comma 1, della
6-quinquies. All'articolo 4-quater, comma 1, del
6-sexies. All'articolo 22, comma 4, della
7. All'articolo 94, comma 2, del
8. All'articolo 21-quinquies del
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) al comma 3, le parole: «al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 2024».
9. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, relativo al termine di efficacia della modifica delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e di Chieti, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2026» [109].
10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 è autorizzata la spesa di euro 1.520.000 per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11-bis. Al fine di garantire l'aggiornamento delle procedure elettorali per l'elezione degli organi di cui agli articoli 3 e 16 della
11-ter. Nelle more di una riforma complessiva dell'Ordine dei giornalisti, nelle prime elezioni del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il voto è espresso da remoto con modalità telematiche o in presenza per mezzo di schede [111].
Art. 12. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
1. All'articolo 12 del
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;
b) al comma 5, quarto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
2. All'articolo 17-bis, comma 1, del
2-bis. Al comma 2-septies dell'articolo 6 del
3. All'articolo 11, comma 8-undecies, secondo periodo, del
4. La durata degli organi dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) che alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano stati ricostituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del
5. All'articolo 7, comma 1, del
6. All'articolo 1, comma 1, del
a) al primo periodo, le parole: «, senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica,» sono soppresse;
b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Con il decreto di cui al primo periodo è altresì individuato il compenso del Commissario, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del
c) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
d) dopo l'undicesimo periodo, è inserito il seguente: «Agli oneri relativi al compenso del Commissario si provvede, nel limite di euro 132.700 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della
6-bis. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 18 del
6-ter. Al comma 4 dell'articolo 11-ter del
6-quater. Agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, pari a euro 347.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
6-quinquies. All'articolo 1 della
a) al comma 835, primo periodo, concernente il termine di operatività del Nucleo di ricerca e valutazione sulle condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2024»;
b) al comma 837-bis, concernente l'applicazione di disposizioni in materia di immissione di specie ittiche non autoctone, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2025» [117].
6-sexies. Al comma 115 dell'articolo 1 della
6-septies. All'articolo 265, comma 2, del
6-octies. All'allegato 1, punto 2, primo periodo, del
Art. 12 bis. Modifica all'articolo 40-ter del
1. All'articolo 40-ter, comma 1, del
Art. 13. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
1. L'articolo 78, comma 1-quater, del
«1-quater. In considerazione del perdurare della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina, dell'aumento dei tassi di interesse bancario, nonchè degli eccezionali eventi metereologici, verificatisi nel corso del 2023, che hanno procurato danni alle coltivazioni, ed al fine di garantire liquidità alle imprese agricole nonchè a quelle della pesca e dell'acquacoltura, fino al 31 dicembre 2024, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-quinquies, lettere b) e c), al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva.» [122].
2. All'articolo 8-ter, comma 2-bis, del
3. All'articolo 11, comma 5-ter, del
0a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
a) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025» [123].
3-bis. All'articolo 1, comma 44, della
a) fino a 10.000 euro, 0 per cento;
b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;
c) oltre 15.000 euro, 100 per cento» [124].
3-ter. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del
3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 130,3 milioni di euro per l'anno 2026, nonchè dal comma 3-ter, pari a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 130,3 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del
b) quanto a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-bis [126].
3-quinquies. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 677287 del 24 dicembre 2021, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022, quale unico strumento programmatico nazionale del settore delle produzioni acquatiche nell'ambito della politica agroalimentare italiana, necessario al raggiungimento di quanto previsto dalla politica comune della pesca dell'Unione europea in materia di conservazione della biodiversità e di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle attività produttive, il termine fissato per l'attuazione delle azioni previste dai Programmi dell'anno 2023 è prorogato al 31 dicembre 2024. Le risorse destinate all'attuazione del Programma nazionale di cui al primo periodo sono incrementate di 4 milioni di euro per l'anno 2024 [127].
3-sexies. Con uno o più provvedimenti direttoriali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro il 31 marzo 2024, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del comma 3-quinquies [128].
3-septies. Agli oneri derivanti dal comma 3-quinquies, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste [129].
Art. 14. Proroga di termini in materia di sport
1. All'articolo 1, comma 24, del
2. All'articolo 44, comma 8-quinquies, del
2-bis. Il comma 6-quater dell'articolo 25 del
«6-quater. In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-bis, le comunicazioni di cui al comma 6-ter, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 31 marzo 2024» [130].
2-ter. All'articolo 35, comma 3, secondo periodo, del
2-quater. Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del
2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-quater, valutati in 1.380.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del
Art. 15. Proroga dell'attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni - LEP
1. All'articolo 1 della
a) al comma 793, alinea, le parole: «, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse;
b) al comma 795, le parole: «Entro sei mesi dalla conclusione delle attività di cui al comma 793» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2024»;
c) al comma 797, le parole: «nei termini stabiliti dai commi 793 e 795» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine stabilito dal comma 795» e le parole: «del termine di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «del suddetto termine».
Art. 16. Proroga di termini in materia di editoria
1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara di cui all'articolo 17, comma 5, del
2. Il valore da ripartire per ciascuna Agenzia di stampa ai sensi del comma 1 è calcolato sulla base del numero medio dei giornalisti assunti negli ultimi cinque anni con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2023, recante «Requisiti e parametri per l'iscrizione nell'elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale».
3. Le Agenzie di stampa titolari dei contratti ai sensi del comma 1 e 2 provvedono ad erogare i servizi essenziali per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in aggiunta ai servizi forniti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del
4. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad acquistare dalle Agenzie di stampa di cui al comma 1 i servizi essenziali per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui al comma 3 secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 2, del
4-bis. All'articolo 1, comma 394, della
5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 17. Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 7-bis, del
1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo e per garantire la più ampia partecipazione dei settori imprenditoriali delle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, in considerazione della complessità territoriale risultante dall'accorpamento di cinque circoscrizioni territoriali preesistenti, la disposizione transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del
Art. 17 bis. Disposizioni relative agli eventi sismici dell'area etnea [140]
1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'articolo 57, comma 8, del
Art. 17 ter. Proroga delle agevolazioni per la zona franca urbana Sisma Centro Italia [141]
1. Al fine di sostenere la ripresa economica e sociale nei territori compresi nella zona franca urbana istituita dall'articolo 46 del
2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono concesse ai sensi del pertinente regolamento dell'Unione europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») applicabile in funzione del settore dell'attività prevalente svolta dal soggetto beneficiario.
3. All'intervento di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del
4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono utilizzate le risorse, nel limite di 11,7 milioni di euro, derivanti da economie e rivenienze dei bandi già emanati dal Ministero delle imprese e del made in Italy per la zona franca urbana di cui al medesimo comma 1, come quantificate con apposito atto ricognitivo del medesimo Ministero. L'importo delle risorse determinato ai sensi del primo periodo costituisce limite massimo di spesa. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 11,7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
Art. 18. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
1. All'articolo 58-bis del
a) al comma 4:
1) al primo periodo, le parole: «dell'associazione Assoprevidenza - Associazione italiana per la previdenza complementare» sono sostituite dalle seguenti: «del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare (Comitato Previdenza Italia), istituito in data 21 febbraio 2011»;
2) al secondo periodo, le parole: «All'Assoprevidenza» sono sostituite dalle seguenti: «Al predetto Comitato»;
3) al terzo periodo, le parole: «All'Assoprevidenza» sono sostituite dalle seguenti: «Al Comitato»;
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Il Comitato Previdenza Italia definisce specifici programmi di attività sulla base degli indirizzi formulati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con obbligo di rendiconto al suddetto Ministero secondo quanto disposto dal comma 5-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali informa il Parlamento con cadenza biennale delle attività svolte dal Comitato.»;
c) al comma 5, le parole: «Per lo svolgimento dei compiti dell'Assoprevidenza» sono sostituite dalle seguenti: «Per il funzionamento del Comitato»;
d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Il contributo di cui al comma 5 è erogato direttamente al Comitato Previdenza Italia entro il 31 marzo di ciascun esercizio, previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità di rendicontazione delle risorse da trasferire nonchè gli indirizzi per la programmazione delle attività.» [142].
2. Il contributo di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del
3. L'articolo 3-bis del
4. All'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2024, le risorse di cui al primo periodo sono destinate al finanziamento delle attività svolte dagli istituti di patronato ai sensi dell'articolo 4 del
4-bis. All'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di durata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, le parole: «30 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» [144].
4-ter. All'articolo 28, comma 1, primo periodo, del
4-quater. Il contributo di cui all'articolo 28, comma 1, del
4-quinquies. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 4-quater, pari a 1.260.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
Art. 19. Proroghe di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza
1. All'articolo 8, comma 2, alinea, del
2. All'articolo 4, comma 2-bis, del
Art. 20. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonchè di adottare misure essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 1, comma 6-quater, del
2. All'articolo 1, comma 5, del
3. All'articolo 1 del
a) al comma 2, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022» e le parole: «31 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
4. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della
5. All'articolo 1, comma 313, della
6. All'articolo 1 della
a) al comma 162, relativo alle convenzioni stipulate in materia di lavoratori socialmente utili, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;
b) al comma 495, relativo all'assunzione in deroga a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, le parole: «30 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
7. Le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per il triennio 2019-2021, per gli anni 2020 e 2021, per il triennio 2021-2023, e per l'anno 2022 rispettivamente ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2022, nonchè ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno 2023, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2024.
8. Al
a) all'articolo 16, comma 1, riguardante l'autorizzazione per il Ministero dell'interno ad assumere unità di personale a tempo determinato ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le parole: «per il biennio 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024»;
b) all'articolo 18-bis, comma 11, in materia di rafforzamento, in particolare, delle articolazioni territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le parole: «per il biennio 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024».
9. Al
a) all'articolo 7-bis, comma 1, in materia di autorizzazione per il Ministro dell'economia e delle finanze a bandire apposite procedure concorsuali, secondo le modalità semplificate in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, le parole: «per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024»;
b) all'articolo 11, comma 1, primo e terzo periodo, in materia di durata dei contratti a tempo determinato del personale addetto all'Ufficio per il processo, le parole: «della durata massima di trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026, anche per effetto di proroga»;
c) all'articolo 13, comma 1, concernente il reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR:
1) all'alinea:
1.1) le parole: «della durata massima di trentasei mesi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026»;
1.2) le parole: «5.410 unità» sono sostituite dalle seguenti: «4.745 unità»;
1.3) dopo le parole: «non dirigenziale» sono inserite le seguenti: «nel limite di spesa annuo di cui al comma 6»;
2) alla lettera a), le parole: «1.660 unità» sono sostituite dalle seguenti: «2.100 unità»;
3) alla lettera b), le parole: «750 unità» sono sostituite dalle seguenti: «145 unità»;
4) alla lettera c), le parole: «3.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 unità».
10. All'articolo 9, comma 10, del
11. All'articolo 1, comma 884, della
12. All'articolo 12, comma 1-sexies, del
13. All'articolo 1, comma 11, lettere a), b) e c) della
14. Il termine per le assunzioni di personale della Guardia di finanza già previste, per gli anni 2021, 2022 e 2023 dall'articolo 66, comma 9-bis, del
15. Il termine per le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco già previste, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, dall'articolo 66, comma 9-bis, del
16. Alla
a) al comma 10-bis, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al
b) al comma 10-ter, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
17. All'articolo 9, comma 4, del
18. Fino al 31 dicembre 2024, per assicurare l'espletamento dei propri compiti istituzionali, l'Avvocatura dello Stato, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, è autorizzata ad avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della
19. Il termine per l'autorizzazione all'assunzione di trecentocinquanta unità appartenenti all'area III, posizione economica F1, ai sensi dell'articolo 1, comma 317, della
20. Il termine per l'autorizzazione all'assunzione a tempo determinato del contingente massimo di centocinquanta unità da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, ai sensi dell'articolo 17-octies, comma 3, del
21. Le procedure concorsuali già autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019, relativo alle procedure di reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale del ruolo Agricoltura e del ruolo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) da parte del MASAF, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2024.
22. All'articolo 1, comma 18-bis, del
Art. 2. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. All'articolo 17, comma 4-quater, del
2. All'articolo 18-bis del
3. Le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, di cui all'articolo 25-bis del
4. Al
a) all'articolo 1, comma 15, concernente la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 310 dell'11 giugno 2019, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;
b) all'articolo 2, comma 4, concernente le risorse relative al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non utilizzate nell'anno 2021, le parole: «negli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023 e 2024». Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal primo periodo, pari a 300.000 euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2024 del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del
5. All'articolo 14-sexies del
6. All'articolo 16, comma 6-ter, del
7. In relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del
8. Agli oneri derivanti dal comma 7 pari a euro 8.338.000 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione « Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
a) all'articolo 97, comma 1, le parole: «regolamento previsto dall'articolo 99» sono sostituite dalle seguenti: «decreto previsto dall'articolo 99, comma 1-bis»;
b) all'articolo 99:
1) comma 1:
1.1) all'alinea, le parole: «sono disciplinate le modalità:» sono sostituite dalle seguenti: «sono disciplinate le modalità» e sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «di funzionamento della banca dati nazionale unica e di collegamento con il Centro elaborazione dati (CED) di cui all'articolo 96.»;
1.2) le lettere a), b), c), d), e) ed f) sono soppresse;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sono definite e aggiornate le modalità di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati nazionale unica; di accesso da parte del personale delle Forze di polizia e dell'amministrazione civile dell'interno; di accesso da parte della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e di consultazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono fatte salve le disposizioni di cui al Capo IV, sezione II, del
Art. 3. Proroga di termini in materia economica e finanziaria
1. All'articolo 16-sexies, comma 1, del
2. All'articolo 1, comma 927, della
3. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del
4. All'articolo 3, comma 6, del
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 1,39 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 1,64 milioni di euro per l'anno 2026, a 1,56 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1,83 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del
6. I termini per la notifica degli atti di recupero di cui all'articolo 1, commi 421, 422 e 423, della
7. Le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, primo periodo, del
8. Per le società di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le disposizioni ivi previste continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024.
9. In considerazione dell'attacco subito dai sistemi informatici della Regione Molise, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 7 dicembre 2023 o iniziati successivamente a tale data, gestiti tramite le strutture informatiche, dalla Regione e dai suoi enti strumentali, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 30 gennaio 2024. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione del Consiglio del 13 luglio 2021, nonchè a quelli relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del
10. La Regione Molise e i suoi enti strumentali adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui al comma 9, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.
11. In caso di inoperatività dei siti internet istituzionali della Regione Molise e dei suoi enti strumentali, per il medesimo periodo di cui al comma 9, sono sospesi gli obblighi di pubblicità di cui al
12. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, i servizi informatici del Sistema Tessera Sanitaria e dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici (INI), anche per le finalità degli specifici interventi previsti dal PNRR, nelle more del definitivo perfezionamento della nuova Convenzione, e comunque non oltre il 31 marzo 2024, continuano a prodursi gli effetti giuridici delle disposizioni previste dalla Convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle entrate e Sogei del 23 dicembre 2009, e dei relativi Accordi Convenzionali attuativi, in scadenza al 31 dicembre 2023.
Art. 4. Proroga di termini in materia di salute
1. Il termine di approvazione del bilancio preventivo dell'anno 2024 degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al
2. All'articolo 4, comma 2, del
3. Il termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del
4. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della
5. All'articolo 4, comma 3, del
6. All'articolo 36, comma 4-bis, del
7. All'articolo 1 della
a) al comma 406-bis, relativo alla sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «La sperimentazione di cui al primo periodo è effettuata anche nell'anno 2024. Alla fine del medesimo anno si provvede alla valutazione degli esiti della sperimentazione.»;
b) al comma 406-ter, relativo alla proroga e all'estensione della sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali svolte dalle farmacie, le parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2021, 2022 e 2024».
8. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del
Art. 5. Proroga di termini in materia di istruzione e merito
1. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso l'Accademia nazionale dei Lincei, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h), della
2. Al
a) all'articolo 2, comma 4-ter, recante disciplina in deroga delle procedure di istituzione di graduatorie e conferimento di supplenze, le parole: «e 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026» e le parole: «il successivo aggiornamento e rinnovo biennale» sono sostituite dalle seguenti: «i successivi aggiornamenti e rinnovi biennali».
b) all'articolo 3, comma 1, relativo ai termini per l'espressione del parere da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
3. Al fine di garantire l'attuazione alla riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1 della
«83-ter. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-quater, terzo e quarto periodo, del
83-quater. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la facoltà di richiesta della concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento di cui al comma 83-bis è riconosciuta anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e seguenti del
Art. 6. Proroga di termini in materia di università e ricerca
1. All'articolo 2, comma 140, del
2. All'articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della
3. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del
4. All'articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del
5. All'articolo 6, comma 8, del
6. All'articolo 19, comma 1, del
7. All'articolo 3-quater, del
a) al comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno accademico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno accademico 2025/2026» e le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024»;
b) al comma 2, le parole: «a decorrere dall'anno accademico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno accademico 2025/2026».
8. All'articolo 6, comma 4-ter, del
a) le parole: «per l'anno accademico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025»;
b) le parole: «agli articoli 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), e 35-bis», sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e) e comma 5-bis e all'articolo 35-bis».
Art. 7. Proroga di termini in materia di cultura
1. All'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del
2. All'articolo 18, comma 2, del
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 632, della
4. All'articolo 1, comma 806, della
a) al quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) dopo il nono periodo sono aggiunti i seguenti: «Per l'anno 2024 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi delle spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.».
5. All'articolo 38-bis, comma 1, del
6. All'articolo 10, comma 2, del
Art. 8. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del
2. All'articolo 4 del
a) al comma 1, le parole: «a settantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a ottantuno mesi»;
b) al comma 7, le parole: «e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024».
3. Agli oneri di cui dal comma 2, pari a 2.200.000 euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 471 della
4. All'articolo 13, comma 17-bis, terzo periodo, del
5. All'articolo 14, comma 4, del
6. All'articolo 4, comma 3-bis, del
a) al primo periodo, dopo le parole: «Euro 2» sono inserite le seguenti: «a decorrere dal 31 gennaio 2024»;
b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 gennaio 2024, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 2 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al fine di consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, è richiesto l'esonero dal divieto di cui al primo periodo esclusivamente per l'anno 2024.»;
c) al quarto periodo, dopo le parole: «dei veicoli con caratteristiche antinquinamento» sono inserite le seguenti: «Euro 2 e»;
d) al quinto periodo, dopo le parole: «l'esonero dei veicoli» sono inserite le seguenti: «Euro 3» e le parole: «delle risorse di cui al quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse di cui al quinto periodo»;
e) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con apposito decreto da adottare entro il 31 gennaio 2024 dispone, l'esonero dei veicoli Euro 2 di cui al quarto periodo e definisce le modalità di verifica e monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al quinto periodo.».
7. All'articolo 10, comma 8, del
8. All'articolo 36 del
a) al comma 3-bis:
1) al primo periodo, dopo le parole: «a), b) e c)» sono inserite le seguenti: «, a titolo di onere di investimento»;
2) al secondo periodo, le parole: «a decorrere» sono soppresse e dopo le parole: «dal 1° gennaio 2022» sono inserite le seguenti: «al 31 dicembre 2023»;
b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: «3-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2024, gli oneri di investimento di cui al primo periodo del comma 3-bis, comprensivi delle spese di progettazione degli interventi, sono riconosciuti all'ANAS S.p.A. nella misura non superiore al 12,5 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento con esclusione delle spese previste da altre disposizioni di legge o regolamentari o inserite nel quadro economico di progetto approvato. Entro il predetto limite percentuale, le eventuali risorse che residuano rispetto alle spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS s.p.a. e verificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze della contabilità analitica, rimangono a disposizione della società.
9. All'articolo 13 del
10. All'articolo 35, comma 1-ter, del
Art. 9. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
1. All'articolo 5-ter, comma 3, del
2. All'articolo 29, comma 2, del
3. All'articolo 48, comma 5, del
4. All'articolo 38, comma 1, del
Art. 10. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa
1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma 3, del
Art. 11. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia
1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 26-bis, comma 5, del
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bandi per il conferimento di funzioni direttive o semidirettive già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto. I magistrati cui sono conferite funzioni direttive o semidirettive sono tenuti a partecipare al corso di formazione entro sei mesi dal conferimento delle stesse, salvo che lo abbiano frequentato nei cinque anni precedenti o che abbiano svolto tali funzioni anche solo per una frazione del medesimo periodo.
3. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, quando il termine massimo di permanenza dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, individuato dal Consiglio superiore della magistratura (CSM) in applicazione dell'articolo 19, comma 1, del
4. Fino al 31 dicembre 2024, il periodo di tempo non superiore a sei mesi di cui all'articolo 34 della
5. All'articolo 3, comma 1, del
6. Al fine di garantire la durata quadriennale dei Consigli giudiziari prevista dall'articolo 13 del
7. Il termine di cui all'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di giudizi di impugnazione, è prorogato al 30 giugno 2024.
8. All'articolo 21-quinquies del
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) al comma 3, le parole: «al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 2024».
9. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, relativo al termine di efficacia della modifica delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2026».
10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 è autorizzata la spesa di euro 1.520.000 per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
1. All'articolo 12 del
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;
b) al comma 5, quarto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
2. All'articolo 17-bis, comma 1, del
3. All'articolo 11, comma 8-undecies, secondo periodo, del
4. La durata degli organi dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) che alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano stati ricostituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del
5. All'articolo 7, comma 1, del
6. All'articolo 1, comma 1, del
a) al primo periodo, le parole: «, senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica,» sono soppresse;
b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Con il decreto di cui al primo periodo è altresì individuato il compenso del Commissario, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del
c) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024»;
d) dopo l'undicesimo periodo, è inserito il seguente: «Agli oneri relativi al compenso del Commissario si provvede, nel limite di euro 132.700 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della
Art. 13. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
1. L'articolo 78, comma 1-quater, del
2. All'articolo 8-ter, comma 2-bis, del
3. All'articolo 11, comma 5-ter, del
a) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
Art. 14. Proroga di termini in materia di sport
1. All'articolo 1, comma 24, del
2. All'articolo 44, comma 8-quinquies, del
Art. 15. Proroga dell'attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni - LEP
1. All'articolo 1 della
a) al comma 793, alinea, le parole: «, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse;
b) al comma 795, le parole: «Entro sei mesi dalla conclusione delle attività di cui al comma 793» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2024»;
c) al comma 797, le parole: «nei termini stabiliti dai commi 793 e 795» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine stabilito dal comma 795» e le parole: «del termine di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «del suddetto termine».
Art. 16. Proroga di termini in materia di editoria
1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara di cui all'articolo 17, comma 5, del
2. Il valore da ripartire per ciascuna Agenzia di stampa ai sensi del comma 1 è calcolato sulla base del numero medio dei giornalisti assunti negli ultimi cinque anni con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2023, recante «Requisiti e parametri per l'iscrizione nell'elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale».
3. Le Agenzie di stampa titolari dei contratti ai sensi del comma 1 e 2 provvedono ad erogare i servizi essenziali per il Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale in aggiunta ai servizi forniti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del
4. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad acquistare dalle Agenzie di stampa di cui al comma 1 i servizi essenziali per il Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale di cui al comma 3 secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 2, del
5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 17. Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 7-bis, del
Art. 18. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
1. All'articolo 58-bis del
a) al comma 4:
1) al primo periodo, le parole: «dell'associazione Assoprevidenza - Associazione italiana per la previdenza complementare» sono sostituite dalle seguenti: «del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato "Previdenza Italia", istituito in data 21 febbraio 2011»;
2) al secondo periodo, le parole: «All'Assoprevidenza» sono sostituite dalle seguenti: «Al predetto Comitato»;
3) al terzo periodo, le parole: «All'Assoprevidenza» sono sostituite dalle seguenti: «Al Comitato»;
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Il Comitato Previdenza Italia definisce specifici programmi di attività sulla base degli indirizzi formulati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con obbligo di rendiconto al suddetto Ministero secondo quanto disposto dal comma 5-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali informa il Parlamento con cadenza biennale delle attività svolte dal Comitato.»;
c) al comma 5, le parole: «Per lo svolgimento dei compiti dell'Assoprevidenza» sono sostituite dalle seguenti: «Per il funzionamento del Comitato»;
d) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Il contributo di cui al comma 5 è erogato direttamente al Comitato Previdenza Italia entro il 31 marzo di ciascun esercizio, previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di rendicontazione delle risorse da trasferire, nonchè gli indirizzi per la programmazione delle attività.».
2. Il contributo di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del
3. L'articolo 3-bis del
4. All'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2024, le risorse di cui al primo periodo sono destinate al finanziamento delle attività svolte dagli istituti di patronato ai sensi dell'articolo 4 del
Art. 19. Proroghe di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza
1. All'articolo 8, comma 2, alinea, del
2. All'articolo 4, comma 2-bis, del
Art. 20. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma inserito dalla L. di conversione.
[3] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[4] Comma inserito dalla L. di conversione.
[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[6] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[7] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[8] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[9] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[10] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[11] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[12] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[13] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[14] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[15] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[16] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[17] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[18] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[19] Comma inserito dalla L. di conversione.
[20] Comma inserito dalla L. di conversione.
[21] Comma inserito dalla L. di conversione.
[22] Comma inserito dalla L. di conversione.
[23] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[24] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[25] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[26] Comma inserito dalla L. di conversione.
[27] Comma inserito dalla L. di conversione.
[28] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[29] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[30] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[31] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[32] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[33] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[34] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[35] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[36] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[37] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[38] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[39] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[40] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 7 del
[41] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[42] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[43] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[44] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[45] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[46] Comma inserito dalla L. di conversione.
[47] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[48] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[49] Comma inserito dalla L. di conversione.
[50] Comma inserito dalla L. di conversione.
[51] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[52] Comma inserito dalla L. di conversione.
[53] Comma inserito dalla L. di conversione.
[54] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[55] Comma inserito dalla L. di conversione.
[56] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[57] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[58] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[59] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[60] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[61] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[62] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[63] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[64] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[65] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[66] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[67] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[68] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[69] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[70] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[71] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[72] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[73] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[74] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[75] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[76] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[77] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[78] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[79] Comma inserito dalla L. di conversione.
[80] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[81] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[82] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[83] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[84] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[85] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[86] Comma inserito dalla L. di conversione.
[87] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[88] Comma inserito dalla L. di conversione.
[89] Comma inserito dalla L. di conversione.
[90] Comma inserito dalla L. di conversione.
[91] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[92] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[93] Comma inserito dalla L. di conversione.
[94] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[95] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[96] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[97] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[98] Comma inserito dalla L. di conversione.
[99] Comma inserito dalla L. di conversione.
[100] Comma inserito dalla L. di conversione.
[101] Comma inserito dalla L. di conversione.
[102] Comma così sostituito dalla L. di conversione. Per una modifica al presente comma, vedi l'art. 1 del
[103] Comma inserito dalla L. di conversione.
[104] Comma inserito dalla L. di conversione.
[105] Comma inserito dalla L. di conversione.
[106] Comma inserito dalla L. di conversione.
[107] Comma inserito dalla L. di conversione.
[108] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[109] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[110] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[111] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[112] Comma inserito dalla L. di conversione.
[113] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[114] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[115] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[116] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[117] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[118] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[119] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[120] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[121] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[122] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[123] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[124] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[125] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[126] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[127] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[128] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[129] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[130] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[131] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[132] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[133] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[134] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[135] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[136] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[137] Comma inserito dalla L. di conversione.
[138] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[139] Comma aggiunto dalla L. di conversione. L'ultimo periodo è stato soppreso dall'art. 39 bis del
[140] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[141] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[142] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[143] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[144] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[145] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[146] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[147] Comma aggiunto dalla L. di conversione.