§ 88.4.12 - L. 15 luglio 2022, n. 106.
Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.4 lavoro nello spettacolo
Data:15/07/2022
Numero:106


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 1  della legge 22 novembre 2017, n. 175
Art. 2.  Deleghe al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore nonchè per [...]
Art. 3.  Registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo
Art. 4.  Professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo
Art. 5.  Osservatorio dello spettacolo
Art. 6.  Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo
Art. 7.  Osservatori regionali dello spettacolo
Art. 8.  Portale dell'INPS e servizi per i lavoratori dello spettacolo
Art. 9.  Istituzione del Tavolo permanente per lo spettacolo
Art. 10.  Importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali
Art. 11.  Tirocini formativi e di orientamento per giovani diplomati presso istituti professionali
Art. 12.  Disposizioni concernenti il Fondo unico per lo spettacolo


§ 88.4.12 - L. 15 luglio 2022, n. 106.

Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo.

(G.U. 3 agosto 2022, n. 180)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 1  della legge 22 novembre 2017, n. 175

     1. All'articolo 1, comma 1, della legge 22 novembre 2017, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'alinea, le parole da: «e dalla Convenzione Unesco» fino a: «legge 19 febbraio 2007, n. 19» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, di cui alla legge 19 febbraio 2007, n. 19, e dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, di cui alla legge 1° ottobre 2020, n. 133, e tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI))»;

     b) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

     «c-bis) promuove e sostiene i lavoratori e i professionisti dello spettacolo nella pluralità delle diverse modalità e forme espressive, anche tenendo conto delle prospettive offerte dalle tecnologie digitali in termini di espressioni culturali;

     c-ter) riconosce il ruolo sociale dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura e strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo;

     c-quater) riconosce la flessibilità, la mobilità e la discontinuità quali elementi propri delle professioni dello spettacolo e adegua a tali condizioni le tutele per i lavoratori del settore al fine di renderle effettive;

     c-quinquies) riconosce la specificità delle prestazioni di lavoro nel settore dello spettacolo, ancorchè rese in un breve intervallo di tempo, in quanto esigono tempi di formazione e preparazione di norma superiori alla durata della singola prestazione o alla successione di prestazioni analoghe;

     c-sexies) riconosce la rilevanza dei periodi di preparazione e di prova, che costituiscono ore di lavoro a ogni effetto nella carriera dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo;

     c-septies) riconosce le peculiarità del settore dello spettacolo, che comprende le attività aventi ad oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale;

     c-octies) promuove e sostiene lo spettacolo in tutte le sue forme quale strumento per preservare e arricchire l'identità culturale e il patrimonio spirituale della società, nonchè quale forma universale di espressione e comunicazione».

 

     Art. 2. Deleghe al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore nonchè per il riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi

     1. Il Governo è delegato ad adottare, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti e di quelle regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, nonchè per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», al fine di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a promuovere il riequilibrio di genere e a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonchè la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente, in conformità alla raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018 (2018/C 189/01). Tenuto conto dei principi di cui all'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, il Governo esercita la delega secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 2, escluso il numero 5) della lettera b), 3 e 4, della medesima legge n. 175 del 2017 e secondo il procedimento di cui allo stesso articolo 2, commi 5 e 7 [1].

     2. Con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 novembre 2017, n. 175, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati altresì secondo il seguente principio e criterio direttivo: revisione dei requisiti necessari per il reclutamento del sovrintendente e del direttore artistico attraverso nuove procedure che prevedano in particolare:

     a) l'assenza di conflitto di interessi con le funzioni svolte all'interno della fondazione dal sovrintendente e dal direttore artistico, nonchè da tutti i componenti degli organi di gestione delle fondazioni;

     b) l'adozione di bandi pubblici, anche internazionali, che consentano la consultazione pubblica del curriculum dei partecipanti.

     3. Al fine di valorizzare la funzione sociale della musica originale eseguita dal vivo e degli spazi in cui questa forma d'arte performativa si realizza, i decreti legislativi di cui al comma 1 recano disposizioni per il riconoscimento dei Live club quali soggetti che operano in modo prevalente per la promozione e diffusione di produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali, dal vivo e per il sostegno delle medesime attività.

     4. Il Governo è delegato ad adottare, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il procedimento di cui all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, un decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi [2]:

     a) riconoscimento delle specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti;

     b) riconoscimento di un'indennità giornaliera, quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva;

     c) previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro;

     d) previsione di tutele specifiche per l'attività preparatoria e strumentale all'evento o all'esibizione artistica.

     5. Il Governo è delegato ad adottare, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il procedimento di cui all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, un decreto legislativo recante disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 4, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi [3]:

     a) determinazione di parametri retributivi diretti ad assicurare ai lavoratori autonomi la corresponsione di un equo compenso, proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonchè al contenuto, alle caratteristiche e alla complessità della prestazione;

     b) obbligo per le amministrazioni pubbliche di retribuire ogni prestazione di lavoro autonomo nello spettacolo derivante da bandi o procedure selettive.

     6. Il Governo è delegato ad adottare, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il procedimento di cui all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonchè dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo di cui alla lettera b) del predetto comma 1, individuati con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto legislativo è adottato tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, nonchè nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi [4]:

     a) aggiornamento e definizione dei requisiti di accesso agli strumenti di sostegno, anche in ragione del carattere discontinuo delle prestazioni lavorative, fondati su:

     1) limite massimo annuo di reddito riferito all'anno solare precedente a quello di corresponsione dei sostegni;

     2) limite minimo di prestazioni lavorative effettive nell'anno solare precedente a quello di corresponsione dei sostegni;

     3) reddito derivante in misura prevalente dalle prestazioni lavorative rese nel settore dello spettacolo;

     b) determinazione dei criteri di calcolo dell'indennità giornaliera, della sua entità massima su base giornaliera e del numero massimo di giornate indennizzabili e oggetto di tutela economica e previdenziale, nel limite delle risorse di cui al comma 7;

     c) incompatibilità con eventuali sostegni, indennità e assicurazioni già esistenti;

     d) individuazione di misure dirette a favorire percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dei sostegni;

     e) determinazione degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro, nonchè di un contributo di solidarietà a carico dei soli lavoratori che percepiscono retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la sola quota di retribuzioni o compensi eccedente il predetto massimale.

     7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 si provvede, a decorrere dall'anno 2023, nel limite massimo delle risorse iscritte sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, incrementate da quelle derivanti dal contributo di cui alla lettera e) del comma 6 nonchè dalla revisione e dal riordino degli ammortizzatori sociali e delle indennità.

     8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, dall'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

     Art. 3. Registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo

     1. È istituito presso il Ministero della cultura il registro nazionale dei lavoratori di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, operanti nel settore dello spettacolo, articolato in sezioni secondo le categorie professionali ivi previste.

     2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore, sono stabiliti i requisiti e definite le modalità per l'iscrizione nel registro di cui al comma 1.

     3. Il registro è pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero della cultura.

     4. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 non costituisce condizione per l'esercizio delle attività professionali di cui al citato articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.

     5. Al registro di cui al comma 1 possono attingere le istituzioni scolastiche pubbliche al fine di individuare professionisti che possano supportare la realizzazione di attività extracurriculari deliberate dai competenti organi collegiali e inserite nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

     6. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 4. Professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo

     1. È riconosciuta la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato «agente», quale attività di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli, come disciplinata dal presente articolo.

     2. L'agente, sulla base di un contratto scritto di procura con firma autenticata, rappresenta gli artisti, gli esecutori e gli interpreti, nei confronti di terzi, allo scopo di:

     a) promuovere, trattare e definire i programmi, i luoghi e le date delle prestazioni e le relative clausole contrattuali;

     b) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni in nome e per conto del lavoratore di cui ha la rappresentanza in base a un mandato espresso;

     c) prestare consulenza ai propri mandanti per gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;

     d) ricevere le comunicazioni che riguardano le prestazioni artistiche dei propri mandanti e provvedere a quanto necessario alla gestione degli affari inerenti alla loro attività professionale;

     e) organizzare la programmazione e la distribuzione di eventi nell'interesse del mandante o preponente.

     3. L'attività di agente è incompatibile con quella di direttore, direttore artistico, sovrintendente o consulente artistico, anche a titolo gratuito, di un ente destinatario di finanziamenti pubblici superiori a euro 100.000.

     4. È istituito presso il Ministero della cultura il registro nazionale degli agenti o rappresentanti per lo spettacolo dal vivo.

     5. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore, sono stabiliti i requisiti e definite le modalità per l'iscrizione nel registro di cui al comma 4.

     6. Il registro è pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero della cultura.

 

     Art. 5. Osservatorio dello spettacolo

     1. Al fine di promuovere le iniziative nel settore dello spettacolo, anche mediante la disponibilità di informazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, completezza e affidabilità, è istituito presso il Ministero della cultura l'Osservatorio dello spettacolo.

     2. L'Osservatorio raccoglie e pubblica nel proprio sito internet istituzionale:

     a) i dati aggiornati e le notizie relativi all'andamento delle attività di spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all'estero, anche con riferimento ai finanziamenti per le fondazioni lirico-sinfoniche;

     b) gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata al sostegno e all'incentivazione dello spettacolo;

     c) informazioni relative alla normativa in materia di condizioni di lavoro, mobilità, disoccupazione, previdenza e assistenza, anche sanitaria, per i lavoratori e i professionisti dello spettacolo, nonchè informazioni sui datori di lavoro o i prestatori di servizi che assumono tali lavoratori e professionisti;

     d) informazioni concernenti le procedure per l'organizzazione e lo svolgimento degli spettacoli, in Italia e all'estero, anche con riferimento alle aree pubbliche attrezzate e disponibili per le installazioni delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante;

     e) informazioni riguardanti l'andamento del mercato del lavoro e le relative evoluzioni, con particolare riferimento all'utilizzo delle diverse tipologie contrattuali.

     3. L'Osservatorio elabora documenti di raccolta e analisi dei dati e delle informazioni di cui al comma 2, che consentano di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori nei mercati nazionali e internazionali. L'Osservatorio promuove altresì il coordinamento con le attività degli osservatori istituiti dalle regioni con finalità analoghe, anche al fine di favorire l'integrazione di studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di promozione nel settore dello spettacolo.

     4. L'Osservatorio provvede alla realizzazione del Sistema informativo nazionale dello spettacolo, al quale concorrono tutti i sistemi informativi esistenti, aventi carattere di affidabilità, tracciabilità e continuità delle fonti di dati.

     5. Presso l'Osservatorio è istituita una Commissione tecnica che provvede alla tenuta del registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo, di cui all'articolo 3. Ai componenti della Commissione tecnica non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

     6. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro quaranta giorni dalla trasmissione degli schemi di decreto, trascorsi i quali i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Con i medesimi decreti sono stabilite le modalità di raccolta e pubblicazione delle informazioni di cui al comma 2 e di tenuta del registro di cui al comma 5, le modalità operative di realizzazione, gestione e funzionamento del Sistema informativo nazionale dello spettacolo, nonchè la composizione e le modalità di funzionamento, senza oneri per la finanza pubblica, della Commissione tecnica di cui al comma 5 [5].

     7. L'Osservatorio può avvalersi di esperti nel numero massimo di dieci per un compenso annuo complessivo pari ad euro 7.000 pro capite, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, e stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati. L'Osservatorio può altresì stipulare convenzioni con le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di ospitare tirocini formativi curriculari rivolti a studenti iscritti a corsi di laurea o post-laurea e ai percorsi di studio previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. Nello svolgimento dei tirocini, gli studenti non devono in alcun modo essere impiegati in sostituzione di posizioni professionali.

     8. Le spese per lo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio, nonchè per gli incarichi agli esperti e per le collaborazioni di cui al comma 7, sono a carico del Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

     9. Fino alla data di entrata in funzione dell'Osservatorio, sulla base dei decreti di cui al comma 6, resta in funzione l'osservatorio di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163. A decorrere dalla predetta data, l'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, è abrogato.

 

     Art. 6. Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo

     1. Al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'azione conoscitiva del settore dello spettacolo dal vivo e di supporto pubblico alle relative attività, è istituito il Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, di seguito denominato «Sistema nazionale», del quale fanno parte l'Osservatorio dello spettacolo, di cui all'articolo 5, e gli osservatori regionali dello spettacolo, di cui all'articolo 7.

     2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di coordinamento e di indirizzo dell'Osservatorio dello spettacolo nell'ambito del Sistema nazionale. Con il medesimo decreto sono stabiliti:

     a) le modalità operative per lo svolgimento di attività a supporto degli osservatori regionali o in collaborazione con essi, nel territorio di rispettiva competenza;

     b) le modalità, gli strumenti e i criteri per il monitoraggio delle attività dello spettacolo, nonchè per la raccolta, la valutazione e l'analisi dei relativi dati, anche a supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e valutazione degli interventi;

     c) le modalità operative di realizzazione e funzionamento del Sistema nazionale.

     3. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro della cultura trasmette una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale al Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede alla successiva trasmissione alle Camere, e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La relazione di cui al primo periodo è predisposta dall'Osservatorio dello spettacolo, previo parere del Consiglio superiore dello spettacolo.

     4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 7. Osservatori regionali dello spettacolo

     1. Nell'ambito delle competenze istituzionali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le regioni, in applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono all'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175, quali principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

     a) promuovono l'istituzione di osservatori regionali dello spettacolo per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo dal vivo;

     b) verificano, anche attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, l'efficacia dell'intervento pubblico nel territorio rispetto ai risultati conseguiti, anche attraverso attività di monitoraggio e valutazione, in collaborazione con l'Osservatorio dello spettacolo;

     c) promuovono e sostengono, attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, anche con la partecipazione delle province, delle città metropolitane e dei comuni, direttamente o in concorso con lo Stato, le attività dello spettacolo dal vivo [6].

 

     Art. 8. Portale dell'INPS e servizi per i lavoratori dello spettacolo

     1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite il proprio portale, attiva specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, al fine di agevolare l'accesso alle prestazioni e ai servizi telematici, inclusa la consultazione dell'estratto conto contributivo, anche con riferimento alle attività svolte all'estero.

     2. Tra i servizi di informazione e comunicazione di cui al comma 1, l'INPS, tramite il proprio portale, attiva, in forma telematica, un canale di accesso dedicato denominato «Sportello unico per lo spettacolo», anche al fine di semplificare l'accesso al certificato di agibilità da parte dei soggetti, enti pubblici o privati, imprese o associazioni, che non hanno come scopo istituzionale o sociale o quale attività principale la produzione, l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o lo svolgimento di attività pedagogica collegata al mondo dello spettacolo e che si avvalgono delle prestazioni di lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.

     3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

 

     Art. 9. Istituzione del Tavolo permanente per lo spettacolo

     1. È istituito presso il Ministero della cultura il Tavolo permanente per lo spettacolo, con lo scopo di favorire un dialogo fra gli operatori, per individuare e risolvere le evenienze critiche del settore, anche in riferimento alle condizioni discontinue di lavoro e alle iniziative di sostegno connesse agli effetti economici della pandemia di COVID-19.

     2. Il Tavolo persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

     a) l'elaborazione di proposte riguardanti i contratti di lavoro;

     b) il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni previdenziali e assicurative concernenti i lavoratori del settore dello spettacolo, anche al fine di elaborare proposte normative che tengano conto delle peculiarità delle prestazioni;

     c) il monitoraggio e l'elaborazione di proposte per il riconoscimento delle nuove professioni connesse al settore dello spettacolo.

     3. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, indennità, rimborsi di spese o gettoni di presenza comunque denominati.

     4. Il Tavolo è presieduto dal Ministro della cultura o da un suo delegato ed è composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della cultura, nominati dai rispettivi Ministri, da rappresentanti dell'INPS e da rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

     5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 10. Importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali

     1. Con effetto a decorrere dal 1° luglio 2022, l'importo di cui all'articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, è elevato a 120 euro.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

 

     Art. 11. Tirocini formativi e di orientamento per giovani diplomati presso istituti professionali

     1. Al fine di favorire l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani con diploma di istruzione secondaria superiore, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli operatori del settore della moda e dello spettacolo, in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spettacolo. Si applicano le linee guida di cui all'accordo concluso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 1, comma 721, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

 

     Art. 12. Disposizioni concernenti il Fondo unico per lo spettacolo

     1. I decreti del Ministro della cultura di riparto dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, tengono conto del criterio integrativo riguardante la promozione dell'equilibrio di genere.

     2. I decreti del Ministro della cultura di riparto dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, tengono conto del criterio integrativo riguardante il riconoscimento di una premialità per le istituzioni che impiegano, nelle rappresentazioni liriche, giovani talenti italiani in misura pari ad almeno il 75 per cento degli artisti scritturati.


[1] Comma già modificato dall'art. 1 della L. 24 febbraio 2023, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L. 8 agosto 2024, n. 119.

[2] Alinea già modificato dall'art. 1 della L. 24 febbraio 2023, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L. 8 agosto 2024, n. 119.

[3] Alinea già modificato dall'art. 1 della L. 24 febbraio 2023, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L. 8 agosto 2024, n. 119.

[4] Alinea già modificato dall'art. 1 della L. 24 febbraio 2023, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L. 8 agosto 2024, n. 119.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 27 ottobre 2023, n. 193, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui stabilisce che i decreti del Ministro della cultura debbano essere adottati «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché previa intesa con detta Conferenza.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 27 ottobre 2023, n. 193, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.