Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 81. Pubblica sicurezza |
Capitolo: | 81.1 disciplina generale |
Data: | 31/05/2005 |
Numero: | 89 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili [...] |
§ 81.1.28 - L. 31 maggio 2005, n. 89. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(G.U. 31 maggio 2005, n. 125)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2005, N. 45
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: «e di difesa nazionale» sono inserite le seguenti: «, di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e vigilanza antincendio»;
al comma 2, dopo le parole: «emanati ai sensi del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
al comma 3, le parole: «sono stanziati 4.414.095 euro per l'anno 2005 e 5.885.460 euro a decorrere dall'anno 2006 per» sono sostituite dalle seguenti: «entro il limite di spesa di 4.414.095 euro per l'anno 2005 e di 5.885.460 euro a decorrere dall'anno 2006, è autorizzata» e le parole: «189 agenti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 189 agenti»;
dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Fatte salve le priorità di cui al comma 2, le autorizzazioni alle assunzioni di cui al comma 96 dell'articolo 1 della
Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. - (Disposizioni relative ai servizi sanitari e tecnici della Polizia di Stato). - 1. Ferma restando la normativa vigente in materia di autorizzazione alle assunzioni, la dotazione organica delle qualifiche di dirigente superiore medico e di primo dirigente medico della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al
2. Le disposizioni dell'articolo 30-bis del
3. È istituita, nell'ambito dei ruoli dei dirigenti tecnici della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al
4. Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere e della relativa spesa definiti, per la Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 96, della
5. Nella tabella A allegata al
Art. 1-ter. - (Commissioni sanitarie). - 1. Al fine di un più razionale impiego delle risorse, l'Amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata a stipulare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, convenzioni con altre Forze di polizia ad ordinamento civile e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la prestazione di servizi sanitari comuni anche attraverso l'istituzione di apposite commissioni mediche incaricate dell'espletamento, nei confronti del rispettivo personale, dei compiti di:
a) accertamento dei requisiti psicofisici nei casi in cui è prevista la collegialità del giudizio;
b) accertamento sanitario relativo ai procedimenti previsti dal regolamento di cui al
2. La composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni, nonché le disposizioni di adeguamento del regolamento di cui al
3. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 1-quater. - (Copertura assicurativa per il personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza). - 1. Le somme di cui agli articoli 39 e 62 del
Art. 1-quinquies. - (Disposizioni concernenti l'amministrazione civile dell'interno, le Forze di polizia e le Forze armate). - 1. A decorrere dall'anno 2006, all'onere conseguente all'attuazione dell'articolo 3-quater del
2. Per il processo di perequazione dei trattamenti economici dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate è stanziata la somma di euro 8.300.000 a decorrere dall'anno 2005, da utilizzare osservando le procedure di cui all'articolo 19, comma 4, della
3. Per far fronte alla molteplicità e complessità dei compiti attribuiti al personale dell'amministrazione civile dell'interno appartenente al comparto Ministeri, connessi all'applicazione della normativa in materia di depenalizzazione, di immigrazione e di asilo, il fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della
Art. 1-sexies. - (Ufficiali di collegamento delle Forze di polizia). - 1. Il comma 556 dell'articolo 1 della
"556. Al personale impiegato all'estero ai sensi dei commi 553, 554 e 555 compete il trattamento economico di cui alla
All'articolo 2, comma 2, le parole: «nell'ambito dello stanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2005, dell'autorizzazione di spesa» e le parole: «, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 549, della medesima legge» sono soppresse.
Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - (Norme in materia di corso d'istituto per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Il comma 2 dell'articolo 29 del
"2. Le conoscenze e le capacità acquisite nonché le potenzialità espresse dai frequentatori formano oggetto di specifiche valutazioni. Il corso si conclude con un esame sostenuto davanti ad apposita commissione, nominata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Il punteggio di fine corso, determinato sulla base delle valutazioni e dell'esame conclusivo, e la relativa graduatoria, approvati dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono comunicati agli interessati e pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa"».
All'articolo 3:
al comma 2, le parole: «di conversione, con modificazioni, del
dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard nel concorso all'ordine pubblico a livello territoriale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, della
2-ter. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A allegata al
2-quater. Le promozioni e le nomine di cui al comma 2-bis hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.
2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-quater, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali».
Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - (Adeguamento delle disposizioni in materia di tutela legale). - 1. Per le anticipazioni dovute al personale destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 32 della
2. Per il pagamento delle somme eventualmente dovute a titolo di rivalsa si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di pignoramento o cessione dello stipendio».
All'articolo 4:
al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «è istituita la Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato» sono inserite le seguenti: «, a cui è preposto un prefetto» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Conseguentemente, all'articolo 8, primo e terzo comma, e all'articolo 10, comma 3, della citata
al comma 2, lettera c), dopo la parola: «dispone» sono inserite le seguenti: «, ferma restando la dotazione del personale effettivamente in servizio,».
All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «Ministero dell'interno,» sono inserite le seguenti: «relative a stanziamenti disposti nell'esercizio 2003,».
All'articolo 6, comma 1, lettera b), dopo le parole: «articolo 11, comma 5-bis, del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al» e le parole: «, e successive modificazioni» sono soppresse.
All'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «n. 163 del 14» la parola: «del» è soppressa.
Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:
«Art. 7-bis. - (Servizi di formazione in materia di prevenzione incendi) - 1. I servizi di formazione in materia di prevenzione incendi resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su richiesta di soggetti pubblici o privati, a seguito della stipula di apposite convenzioni, sono erogati con le stesse modalità e condizioni stabilite dall'articolo 3 del
All'articolo 8, comma 1, le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1».
Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:
«Art. 8-bis. - (Disposizioni transitorie in materia di valutazione comparativa e di progressione in carriera per il personale della carriera prefettizia). - 1. All'articolo 36 del
"5. Ferma restando l'anzianità complessiva di nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, concernenti i requisiti di servizio presso gli uffici centrali e periferici, richiesti per l'ammissione alla valutazione comparativa ai fini della promozione alla qualifica di vice prefetto, non si applicano al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per tale personale si provvede ad individuare, con apposito decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il 31 dicembre 2005 e relativamente alle promozioni alla qualifica di vice prefetto a decorrere dal 1° gennaio 2007, specifici requisiti minimi di servizio presso gli uffici centrali e periferici, comunque non inferiori a sei mesi presso gli uffici centrali e ad un anno presso gli uffici periferici".
Art. 8-ter. - (Modifiche in tema di rappresentanza militare) - 1. All'articolo 18 della
"Gli eletti, militari di carriera, durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta".
2. I delegati eletti nei consigli di rappresentanza militare e regolarmente in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto decadono dal loro naturale mandato al completamento del quarto anno e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.
3. Nell'articolo 13, primo comma, del regolamento di cui al
Art. 8-quater. - (Modifiche al
"Art. 60-ter. - (Avanzamento. Modifiche del regime transitorio in tema di promozioni annuali). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, limitatamente al numero delle promozioni annuali, le disposizioni di cui agli articoli 62, comma 3, 63, comma 2-bis, e 64, comma 2, sono prorogate fino all'anno 2009".
2. All'articolo 61 del
a) al comma 3, le parole: "fino al 2005" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 2009";
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, dall'anno 2006 e fino all'anno 2009 il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore di cui al comma 4 è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento";
c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis. Dall'anno 2005 e fino all'anno 2009 per la formazione delle aliquote di valutazione dei capitani di cui al comma 4 non si applica la limitazione del 30 per cento prevista dall'articolo 60, comma 2, lettera d)".
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in euro 523.125 per l'anno 2006, euro 706.800 per l'anno 2007, euro 395.250 per l'anno 2008 ed euro 534.750 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2006 e 2007 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente" Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8-quinquies. - (Veicoli e conducenti del Corpo dei vigili del fuoco della regione Valle d'Aosta) - 1. All'articolo 138, comma 11, del
All'articolo 9:
al comma 1, alla lettera a), le parole: «per l'anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2007» e, alla lettera b), le parole: «per l'anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2007»;
al comma 3, le parole: «oneri di cui al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «oneri di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, all'articolo 2, all'articolo 3, commi 2 e 2-bis, e all'articolo 8-quater del presente decreto».
Tabella A
(Art. 1-bis, comma 5)
RUOLO DEI DIRIGENTI MEDICI
Livello di funzione |
Qualifica |
Posti di qualifica |
Funzioni |
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B |
Dirigente generale medico di livello B |
* |
Direttore centrale di sanità (dopo un anno dal conseguimento della qualifica precedente). |
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|
|
|
C |
Dirigente generale medico |
1 |
Direttore centrale di sanità. |
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|
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|
D |
Dirigente superiore medico |
11 |
Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto, anche per le funzioni di coordinamento degli studi e ricerche in materia sanitaria; direttore di servizio della direzione centrale di sanità e di ufficio di vigilanza a livello centrale. |
|
|
|
|
E |
Primo dirigente medico |
37 |
Direttore di divisione nella direzione centrale di sanità; dirigente di ufficio sanitario periferico e di ufficio di vigilanza periferico; vice consigliere ministeriale; dirigente con funzioni ispettive; presidente di commissioni mediche o medico-legali. |
* Nota: La promozione a dirigente generale medico di livello B non comporta variazione nei posti di livello dirigenziale generale nel ruolo dei dirigenti medici.
TABELLA B
(Art. 3, comma 2-bis)
Dirigenti del Corpo forestale dello Stato
Livello di funzione |
Qualifica |
Posti di qualifica |
Funzione |
|
|
|
|
B |
Dirigente generale |
1 |
Capo del Corpo forestale dello Stato. |
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|
|
|
C |
Dirigente generale |
1 |
Vice Capo del Corpo forestale dello Stato. |
|
|
|
|
D |
Dirigente superiore |
21 |
Capo servizio centrale, Comandante della Scuola del Corpo forestale dello Stato, Comandante regionale. |
|
|
|
|
E |
Primo dirigente |
39 |
Direttore di divisione presso l'amministrazione centrale, capo ufficio presso l'amministrazione centrale, capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato, vice comandante regionale. |
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|
|
|
|
|
62 |
|
[1] L'art. 2268 del