Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
Data: | 07/04/2017 |
Numero: | 45 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 17.2.306 - L. 7 aprile 2017, n. 45.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
(G.U. 10 aprile 2017, n. 84)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 FEBBRAIO 2017, N. 8
All'articolo 1:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: «n. 229» sono inserite le seguenti: «di seguito denominato decreto-legge n. 189 del 2016»;
alla lettera a), capoverso l-bis):
all'alinea, le parole: «euro 5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6,5 milioni»;
al numero 1), le parole: «pubblicata nella» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicata nel supplemento ordinario n. 262 alla»;
al numero 2), le parole: «ad esperti di particolare e comprovata specializzazione» sono sostituite dalle seguenti: «a professionisti iscritti agli Albi degli ordini o dei collegi professionali, di particolare e comprovata esperienza», dopo le parole: «di cui all'articolo 34» sono inserite le seguenti: «del presente decreto» e dopo le parole: «adottate ai sensi del comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al numero 3), dopo le parole: «coordinamento scientifico» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «al numero 1» sono sostituite dalle seguenti: «al numero 1)» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dalla convenzione di cui al periodo precedente si provvede a valere sulle disponibilità previste all'alinea della presente lettera»;
alla lettera b), capoverso 2-bis, dopo le parole: «all'articolo 34» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 4 del
a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate mediante il numero solidale 45500, si applica quanto previsto dall'articolo 138, comma 14, della
b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
"7-bis. All'articolo 27 della
'4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 sono identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000'".
1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del
1-quater. All'articolo 11, comma 1, alinea, del
1-quinquies. All'articolo 11, comma 2, del
al comma 2:
alla lettera a) è premessa la seguente:
«0a) al comma 2, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; nel programma delle infrastrutture ambientali è compreso il ripristino della sentieristica nelle aree protette, nonchè il recupero e l'implementazione degli itinerari ciclabili e pedonali di turismo lento nelle aree"»;
alla lettera a), dopo le parole: «oppure i Comuni» sono inserite le seguenti: «, le unioni dei Comuni, le unioni montane» e la parola: «interessate» è sostituita dalla seguente: «interessati»;
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Gli interventi per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive, previsti dalla lettera g) del comma 2 dell'articolo 5 del
2-ter. Al fine di assicurare la gestione, il funzionamento e le nuove funzionalità del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonchè per il miglioramento dei servizi resi all'utenza, con particolare riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 in modo da favorirvi la ripresa delle attività sociali ed economiche, è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2017 e di euro 3.500.000 annui a decorrere dall'anno 2018.
2-quater. All'onere di cui al comma 2-ter si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-sexies. All'articolo 15-bis del
"3-bis. Al fine di assicurare la continuità del culto, i proprietari, possessori o detentori delle chiese site nei comuni di cui all'articolo 1, ovvero le competenti Diocesi, contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene, possono effettuare, secondo le modalità stabilite nelle ordinanze commissariali emesse ai sensi dell'articolo 2, comma 2, ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle chiese medesime. Ove nel corso dell'esecuzione di tali interventi, per il perseguimento delle medesime finalità di messa in sicurezza e riapertura al pubblico, sia possibile porre in essere interventi anche di natura definitiva complessivamente più convenienti, dal punto di vista economico, dell'azione definitiva e di quella provvisoria di cui al precedente periodo, comunque nei limiti di importi massimi stabiliti con apposita ordinanza commissariale, i soggetti di cui al presente comma sono autorizzati a provvedervi secondo le procedure previste nelle citate ordinanze commissariali, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della valutazione di congruità dei costi previsti dell'intervento complessivo da parte del competente Ufficio speciale per la ricostruzione. L'elenco delle chiese, non classificate agibili secondo la procedura della Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese, di cui alla direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 aprile 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2015, su cui saranno autorizzati tali interventi, è individuato dal Commissario straordinario con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, tenuto conto degli interventi ritenuti prioritari nell'ambito dei programmi definiti secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 9, del presente decreto. Per i beni immobili tutelati ai sensi della parte seconda del codice di cui al
2-septies. La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata, di cui all'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al
2-octies. All'articolo 16, comma 2, del
All'articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: «opere di urbanizzazione» sono inserite le seguenti: «primaria e secondaria»;
al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferme restando le modalità di formazione e tenuta degli elenchi di operatori economici stabilite dall'ANAC con le linee guida adottate ai sensi dell'articolo 36, comma 7, del
al comma 3, dopo le parole: «n. 189 del 2016,» sono inserite le seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2016,» e le parole: «comprensivo dei relativi costi» sono sostituite dalle seguenti: «comprendente l'indicazione dei relativi costi»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. All'articolo 14, comma 5-bis, del
All'articolo 3:
al comma 1:
alla lettera a) è premessa la seguente:
«0a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "finiture interne ed esterne" sono inserite le seguenti: "e gli impianti"»;
la lettera a) è soppressa;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 2 del
1-ter. I contributi di cui all'articolo 3-bis del
1-quater. In ogni caso i pagamenti al subappaltatore o al fornitore con posa in opera di cui ai commi 1-bis e 1-ter possono avere per oggetto solo prestazioni non contestate.
1-quinquies. L'importo dei fondi di cui al comma 1-bis e dei contributi di cui al comma 1-ter da erogare a ciascuna delle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera è indicato nello stato di avanzamento dei lavori redatto dal direttore dei lavori. L'erogazione è condizionata al rispetto della normativa in merito alla iscrizione negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 5-bis del
1-sexies. I contributi già concessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del Protocollo d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritto il 4 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2012, non sono recuperati nel caso in cui, per le mutate esigenze abitative rilevate dagli uffici comunali competenti per la ricostruzione, il beneficiario non abbia potuto adempiere all'obbligo di locare ovvero dare in comodato l'unità immobiliare oggetto del contributo a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici del 2012. Resta comunque fermo, in capo agli stessi beneficiari dei citati contributi, l'obbligo di locazione a canone concordato ad altri soggetti, come previsto dall'articolo 3, comma 2, del citato Protocollo d'intesa.
1-septies. L'accertamento di contributi corrisposti e non dovuti, per effetto di provvedimenti di decadenza o in quanto eccedenti gli importi spettanti, relativi all'assistenza alla popolazione e connessi agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi legali. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti da provvedimenti di recupero di somme indebite adottati in base a disposizioni diverse dalla presente.
1-octies. L'iscrizione a ruolo è eseguita dai presidenti delle regioni, in qualità di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1 del
1-novies. Le somme relative a contributi corrisposti e non dovuti, riscosse mediante ruolo ai sensi dei commi 1-septies e 1-octies, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del citato
1-decies. L'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione principale distrutta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del
1-undecies. All'articolo 24, comma 3, del
a) le parole: "per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2016 e 2017";
b) le parole: "nel limite massimo di 10 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro di cui almeno il 70 per cento è riservato agli interventi di cui al comma 1"».
All'articolo 5:
al comma 1, lettera b), capoverso:
al terzo periodo, dopo le parole: «dall'articolo 30» sono aggiunte le seguenti: «del presente decreto»;
al quarto periodo, le parole: «Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30» sono sostituite dalle seguenti: «Anagrafe antimafia di cui al citato articolo 30»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'attività di progettazione relativa agli appalti di cui al comma 1 può essere effettuata dal personale, assegnato alla struttura commissariale centrale e agli uffici speciali per la ricostruzione ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 50, commi 2 e 3, del
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nei territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria non compresi negli allegati 1 e 2 al
2-ter. Al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento studentesco nella città di Teramo a causa degli eventi sismici, è assegnato all'Azienda per il diritto allo studio universitario di Teramo un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2017 per la realizzazione della nuova residenza studentesca. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 134, della
All'articolo 6:
al comma 1:
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonchè di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi, è istituito un organo a competenza intersettoriale denominato 'Conferenza permanentè, presieduto dal Commissario straordinario o da un suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione, della Provincia, dell'Ente parco e del Comune territorialmente competenti"»;
alla lettera e), capoverso, dopo le parole: «parere obbligatorio» sono inserite le seguenti: «entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione».
All'articolo 7:
al comma 1, la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;
al comma 2:
alla lettera a), capoverso, le parole: «, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente disposizione,» sono soppresse;
alla lettera b):
al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: "ed ai siti di deposito temporaneo" sono inserite le seguenti: ", ovvero direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5) se le caratteristiche delle macerie lo consentono,"»;
al numero 2), dopo le parole: «ai materiali di cui al comma 4» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «del giorno e della data» sono sostituite dalle seguenti: «della data»;
dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6-bis. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonchè di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le attività di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio, secondo le modalità indicate dal decreto ministeriale di cui al comma 5"»;
alla lettera c), numero 1), dopo la parola: «, separazione» sono inserite le seguenti: «, messa in riserva (R13)» e dopo le parole: «frazione non recuperabile» è inserito il seguente periodo: «. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto stabilito dall'articolo 177, comma 4, del
alla lettera d), la parola: «straordinario» è sostituita dalla seguente: «straordinario,»;
dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
"13-bis. In deroga all'articolo 266 del
13-ter. In deroga alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 41-bis del
13-quater. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis è il comune del territorio di provenienza dei materiali medesimi e il detentore è il soggetto al quale il produttore può affidare detti materiali.
13-quinquies. In deroga alle lettere a) e d) del comma 1 dell'articolo 41-bis del
13-sexies. È competenza del produttore dei materiali di cui al comma 13-bis effettuare gli accertamenti di cui al comma 13-ter, finalizzati a verificare che i suddetti materiali ricadano entro i limiti indicati alla tabella 1 di cui all'allegato 5 al titolo V della parte quarta del
13-septies. In deroga al comma 2 dell'articolo 41-bis del
13-octies. Il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis del presente articolo si accerta che siano rispettate le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 41-bis del
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti, di cui al comma 2 dell'articolo 28 del
Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
«Art. 7-bis. (Interventi volti alla ripresa economica). - 1. Dopo l'articolo 20 del
"Art. 20-bis. (Interventi volti alla ripresa economica). - 1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonchè delle imprese che svolgono attività agrituristica, come definita dalla
2. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi di cui al comma 1 e di riparto delle risorse tra le regioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Alla concessione dei contributi provvedono i vice commissari.
3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi dell'articolo 50 del
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 7-ter. (Modifica all'articolo 26 del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 190.118 per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
All'articolo 8:
al comma 1, lettera c), le parole: «, o in data successiva,» sono sostituite dalle seguenti: «o in data successiva».
All'articolo 9:
al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: "In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso nè avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, nè rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della
Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
«Art. 9-bis. (Indennità di funzione). - 1. All'articolo 44 del
"2-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82 del testo unico di cui al
All'articolo 10:
al comma 2, lettera a), dopo le parole: «all'allegato 1» sono inserite le seguenti: «al decreto-legge n. 189 del 2016» e dopo le parole: «all'allegato 2» sono inserite le seguenti: «al medesimo decreto-legge»;
al comma 4, dopo le parole: «comma 3, lettera c),» è inserita la seguente: «del».
Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. (Disposizioni in materia di assistenza farmaceutica). - 1. Le regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, al fine di superare eventuali criticità connesse alla distribuzione dei farmaci alla popolazione, con riferimento particolare ai comuni sotto i 3.000 abitanti, predispongono, entro il 30 aprile 2017 e senza nuovi o maggiori oneri, un piano straordinario di erogazione dei farmaci da presentare al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa Stato-regioni 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, che si esprime entro il 15 maggio 2017. In tale piano la regione illustra le modalità organizzative per garantire la puntuale e tempestiva distribuzione dei farmaci alla popolazione anche prevedendo che i medicinali normalmente oggetto di distribuzione diretta da parte delle aziende sanitarie locali possano essere distribuiti temporaneamente dalle farmacie convenzionate, con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del
All'articolo 11:
al comma 1 è premesso il seguente:
«01. All'articolo 12 del
"2-quinquies. Le imprese aventi sede nei Comuni individuati negli allegati 1 e 2 al
2-sexies. Fermo restando quanto previsto dal comma 2-quinquies, per i soggetti di cui al medesimo comma obbligati alla presentazione del modello unico di dichiarazione ai sensi dell'articolo 189 del
al comma 1:
alla lettera a):
al numero 1), sono premesse le seguenti parole: «all'alinea,» e le parole: «dicembre 2016,» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2016»;
al numero 2), la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;
alla lettera b), capoverso 1-bis, secondo periodo, la parola: «effettuata» è sostituita dalla seguente: «effettuati»;
alla lettera c), le parole: «"e della radiotelevisione pubblica" sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «", della telefonia e della radiotelevisione pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "e della telefonia,"»;
dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) al comma 7, le parole: "dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2017, esclusivamente per quelli in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. Il deposito delle istanze, dei contratti e dei documenti effettuato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, in esecuzione di quanto stabilito dal presente decreto e dalle ordinanze commissariali, produce i medesimi effetti della registrazione eseguita secondo le modalità disciplinate dal testo unico di cui al
alla lettera e), il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) le parole da: "con decreto" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della
alla lettera f), capoverso, al primo e al secondo periodo, le parole: «canone tv» sono sostituite dalle seguenti: «canone di abbonamento alla televisione»;
dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
«g-bis) al comma 16, le parole: "28 febbraio 2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017"»;
al comma 5:
al primo periodo, le parole: «, per ciascuna scadenza di rimborso,» sono soppresse;
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e prevede che gli interessi e le spese dovuti per i relativi finanziamenti siano riconosciuti con riferimento al 31 dicembre 2018»;
al comma 9, primo periodo, le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi da 3 a 8»;
il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. All'articolo 6 del
a) al comma 2, le parole: "31 marzo 2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "21 aprile 2017";
b) al comma 3, alinea, le parole: "31 maggio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "15 giugno 2017";
c) dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente:
"13-ter. Per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma 1, del
dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. L'articolo 6, comma 10, lettera e-bis), del
al comma 11, dopo le parole: «300 milioni», «100 milioni» e «80 milioni», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «di euro»;
al comma 13:
all'alinea, dopo le parole: «e a 0,280» sono inserite le seguenti: «milioni di euro annui»;
alla lettera a), dopo le parole: «e a 0,280 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;
alla rubrica, dopo la parola: «tributari» sono aggiunte le seguenti: «e ambientali».
Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis. (Applicazione dell'addizionale al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica prevista dall'articolo 205, comma 3, del
Art. 11-ter. (Piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti). - 1. Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e per le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ubicate nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 al
All'articolo 13:
al comma 1, la parola: «interessate» è sostituita dalla seguente: «interessati»;
al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con le medesime ordinanze sono individuate, altresì, le modalità di riconoscimento del compenso dovuto al professionista, a valere sulle risorse iscritte nelle contabilità speciali previste dall'articolo 4, comma 4, del
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Al fine di garantire il più elevato standard professionale nella predisposizione delle schede AeDES e di consentire l'abilitazione di nuovi tecnici, il Dipartimento della protezione civile promuove e realizza, con proprio personale interno, in collaborazione con le regioni, gli enti locali interessati e gli ordini professionali, corsi di formazione a titolo gratuito anche con modalità di formazione a distanza utilizzando gli strumenti più idonei allo scopo.
4-ter. All'attuazione del comma 4-bis si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
All'articolo 14:
al comma 1:
dopo le parole: «Marche e Umbria» sono inserite le seguenti: «, sentiti i comuni interessati»;
dopo le parole: «nei rispettivi ambiti territoriali,» sono inserite le seguenti: «prioritariamente nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al
dopo le parole: «ad uso abitativo agibili» sono inserite le seguenti: «o rese agibili dal proprietario, ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
dopo le parole: «alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche» sono inserite le seguenti: «contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 16 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996, o nei decreti ministeriali successivamente adottati in materia»;
dopo le parole: «da destinare temporaneamente» sono inserite le seguenti: «in comodato d'uso gratuito»;
le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113»;
dopo le parole: «26 agosto 2016» sono inserite le seguenti: «, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2016,»;
dopo le parole: «19 settembre 2016» sono aggiunte le seguenti: «, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2016»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, non si procede alla sottoscrizione dei contratti di vendita e il contratto preliminare è risolto di diritto, qualora il proprietario non provveda a rendere agibile, ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La regione pubblica e tiene aggiornato nel proprio sito internet istituzionale l'elenco degli immobili acquistati ai sensi del presente articolo»;
al comma 2, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;
al comma 3, le parole: «di acquisizione,» sono sostituite dalle seguenti: «di acquisizione» e dopo le parole: «sono sottoposte» sono inserite le seguenti: «, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico della gestione emergenziale,»;
al comma 4, dopo le parole: «residenziale pubblica dei Comuni» sono inserite le seguenti: «o dell'ente regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica».
All'articolo 15:
al comma 2, le parole: «entro il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2018»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. In favore delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità del mese di gennaio 2017, è previsto un contributo per la riduzione degli interessi maturati nell'anno 2017, conseguenti alla proroga delle rate delle operazioni di credito agrario di cui all'articolo 7 del
4-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis si applica nel limite di un milione di euro per l'anno 2017. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al primo periodo.
4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter, pari a un milione di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».
Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:
«Art. 15-bis. (Contratti di sviluppo nei territori colpiti dagli eventi sismici). - 1. Le istanze di agevolazione a valere sull'articolo 43 del
2. I progetti di cui al comma 1 sono oggetto di specifici accordi di programma stipulati ai sensi della disciplina attuativa della misura di cui al citato articolo 43 del
All'articolo 16:
al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dalla disposizione del comma 1».
All'articolo 17:
al comma 2, la parola: «Quando» è sostituita dalla seguente: «Se».
Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
«Art. 17-bis. (Sospensione di termini in materia di sanità). - 1. Ai comuni del cratere sismico dell'Aquila di cui al decreto 16 aprile 2009, n. 3, del Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, e ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al
All'articolo 18:
al comma 1:
alla lettera a):
al numero 3), dopo la parola: «Ferme» è inserita la seguente: «restando»;
dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:
«3-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma in materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo determinato nel limite di un contingente massimo di quindici unità, si applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2"»;
dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
"1-ter. Le spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, diverse da quelle disciplinate dal comma 1, sono a carico del fondo di cui all'articolo 4, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal precedente periodo è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario.
1-quater. Le eventuali spese di funzionamento eccedenti i limiti previsti dal comma 1-ter sono a carico delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria"»;
al comma 2, le parole: «di ulteriori 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ulteriore importo di un milione di euro»;
al comma 4:
dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Il trattamento economico del personale pubblico della struttura commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della
a) le amministrazioni di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, compresa l'indennità di amministrazione;
b) qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;
c) ogni altro emolumento accessorio è corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario.
3-ter. Al personale dirigenziale di cui al comma 3 sono riconosciute una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri nonchè, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità a orari disagevoli e della qualità della prestazione individuale. Restano ferme le previsioni di cui al secondo periodo del comma 1 e alle lettere b) e c) del comma 7.
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si applicano anche al personale di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016.
3-quinquies. Alle spese per il funzionamento della struttura commissariale si provvede con le risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 4, comma 3";
a-ter) alla lettera b) del comma 7, le parole: "nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata";
a-quater) alla lettera c) del comma 7, le parole: "nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, attribuito un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifiche attività legate all'emergenza e alla ricostruzione" sono sostituite dalle seguenti: "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifici progetti legati all'emergenza e alla ricostruzione, determinati semestralmente dal Commissario straordinario"»;
dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) al comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai fini dell'esercizio di ulteriori e specifiche attività di controllo sulla ricostruzione privata, il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni con il Corpo della guardia di finanza e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Agli eventuali maggiori oneri finanziari si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3"»;
al comma 5:
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) al comma 1, le parole da: "e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ", di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3"»;
alla lettera c):
al capoverso 3-quater, le parole: «comma 3-ter» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3-bis» e le parole: «in numero non superiore a cinque» sono soppresse;
dopo il capoverso 3-sexies è aggiunto il seguente:
«3-septies. Nei casi in cui con ordinanza sia stata disposta la chiusura di uffici pubblici, in considerazione di situazioni di grave stato di allerta derivante da calamità naturali di tipo sismico o meteorologico, le pubbliche amministrazioni che hanno uffici situati nell'ambito territoriale definito dalla stessa ordinanza che ne abbia disposto la chiusura verificano se sussistono altre modalità che consentano lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei propri dipendenti, compresi il lavoro a distanza e il lavoro agile. In caso di impedimento oggettivo e assoluto ad adempiere alla prestazione lavorativa, per causa comunque non imputabile al lavoratore, le stesse amministrazioni definiscono, d'intesa con il lavoratore medesimo, un graduale recupero dei giorni o delle ore non lavorate, se occorre in un arco temporale anche superiore a un anno, salvo che il lavoratore non chieda di utilizzare i permessi retribuiti, fruibili a scelta in giorni o in ore, contemplati dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche se relativi a fattispecie diverse»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Al comma 2 dell'articolo 3 del
5-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del
5-quater. All'articolo 1, comma 5, del
5-quinquies. I soggetti pubblici beneficiari dei trasferimenti eseguiti, ai sensi dell'articolo 67-bis, comma 5, del
Nel capo I, dopo l'articolo 18 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 18-bis. (Realizzazione del progetto "Casa Italia"). - 1. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", anche a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le aree dell'Italia centrale nel 2016 e nel 2017, al fine di sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonchè del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici, ferme restando le attribuzioni disciplinate dalla
2. Per garantire l'immediata operatività del suddetto dipartimento, fermi restando la dotazione organica del personale di ruolo di livello non dirigenziale e i contingenti del personale di prestito previsti per la Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di tre posizioni di livello generale e di quattro posizioni di livello non generale. È lasciata facoltà alla Presidenza del Consiglio dei ministri di procedere, in aggiunta a quanto autorizzato a valere sulle attuali facoltà assunzionali, al reclutamento nei propri ruoli di venti unità di personale non dirigenziale e di quattro unità di personale dirigenziale di livello non generale, tramite apposito concorso per l'espletamento del quale può avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3-quinquies dell'articolo 4 del
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2017 e di 2.512.000 euro a decorrere dall'anno 2018. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a 1.300.000 euro per l'anno 2017 e a 2.512.000 euro per l'anno 2018, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
b) quanto a 2.512.000 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 18-ter. (Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di gennaio 2017). - 1. Per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relativamente agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella seconda decade del mese di gennaio 2017, si provvede sulla base della relativa ricognizione dei fabbisogni, ai sensi dei commi da 422 a 428 dell'articolo 1 della
Art. 18-quater. (Credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici). - 1. Nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 al
2. In relazione agli interventi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 98 e seguenti, della
3. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è notificata, a cura del Ministero dello sviluppo economico, alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
Art. 18-quinquies. (Modifica all'articolo 6 del
"10. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della
10-bis. La concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, su richiesta dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità.
10-ter. Le disposizioni del comma 10 non si applicano:
a) in caso di vendita effettuata nei confronti del promissario acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della
b) laddove il trasferimento della proprietà si verifichi all'esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell'ambito delle procedure concorsuali disciplinate dal
10-quater. Le disposizioni dei commi 10, 10-bis e 10-ter si applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi a beneficiare delle misure previste dal presente decreto".
Art. 18-sexies. (Modifica all'articolo 14-bis del
Art. 18-septies. (Nuove disposizioni in materia di Uffici speciali per la ricostruzione). - 1. All'articolo 3, comma 4, del
Art. 18-octies. (Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa). - 1. All'articolo 14 del
a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
"a-bis) degli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016";
b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:
"3-ter. Ai fini del riconoscimento del contributo relativo agli immobili di cui alla lettera a-bis) del comma 1, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in qualità di vice commissari, procedono, sulla base della ricognizione del fabbisogno abitativo dei territori interessati dagli eventi sismici effettuata in raccordo con i Comuni interessati, all'individuazione degli edifici di proprietà pubblica, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, che siano ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018. Ciascun Presidente di Regione, in qualità di vice commissario, provvede a comunicare al Commissario straordinario l'elenco degli immobili di cui al precedente periodo.
3-quater. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia residenziale pubblica, nonchè gli enti locali delle medesime Regioni, ove a tali fini da esse individuati, previa specifica intesa, quali stazioni appaltanti, procedono, nei limiti delle risorse disponibili e previa approvazione da parte del Presidente della Regione, in qualità di vice commissario, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 4, del presente decreto, all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili di loro proprietà.
3-quinquies. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, e nei limiti delle risorse disponibili, alla diretta attuazione degli interventi relativi agli edifici pubblici di proprietà statale, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018 e inseriti negli elenchi predisposti dai Presidenti delle Regioni, in qualità di vice commissari.
3-sexies. Con ordinanza del Commissario straordinario, emessa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, sono definite le procedure per la presentazione e l'approvazione dei progetti relativi agli immobili di cui ai commi 3-ter e 3-quinquies. Gli immobili di cui alla lettera a-bis) del comma 1, ultimati gli interventi previsti, sono tempestivamente destinati al soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016".
Art. 18-novies. (Modifica all'articolo 13 del
Art. 18-decies. (Disposizioni relative ai movimenti franosi verificatisi nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 al
Art. 18-undecies. (Introduzione dell'allegato 2-bis al
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "allegati 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "allegati 1, 2 e 2-bis";
b) all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), d) ed e), le parole: "alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis";
c) all'articolo 9, comma 1, le parole: "alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis";
d) all'articolo 10, commi 1 e 2, le parole: "alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis";
e) all'articolo 44:
1) al comma 1, le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del
2) al comma 3, le parole: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e dalla data di entrata in vigore del
f) è aggiunto, in fine, l'allegato 2-bis, di cui all'allegato A annesso al presente decreto.
2. Il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 0,33 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
4. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
All'articolo 19:
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di esito non favorevole delle procedure di interpello svolte ai sensi delle vigenti disposizioni, è autorizzato a provvedere all'attribuzione di incarichi dirigenziali ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del
2-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma 4, del
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dello svolgimento del concorso di cui al comma 1, può avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3-quinquies dell'articolo 4 del
Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:
«Art. 19-bis. (Unità cinofile). - 1. Per ciascuno degli anni 2017 e 2018, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente per ciascuno dei predetti anni, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato personale da destinare alle unità cinofile mediante avvio di procedure speciali di reclutamento riservate al personale volontario utilizzato nella Sezione cinofila del predetto Corpo che risulti iscritto da almeno tre anni negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del
Nel capo II, dopo l'articolo 20 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 20-bis. (Interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici). - 1. Per le verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 nonchè per la progettazione degli eventuali interventi di adeguamento antisismico che risultino necessari a seguito delle verifiche, sono destinate agli enti locali le risorse di cui all'articolo 1, commi 161 e 165, della
2. A decorrere dall'anno 2018, gli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza previsti nell'ambito della programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del
3. Gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli edifici scolastici che risultano necessari all'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui al comma 1 o già certificati da precedenti verifiche di vulnerabilità sismica sono inseriti nella programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del
4. Entro il 31 agosto 2018 ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 al
Art. 20-ter. (Disposizioni finanziarie). - 1. Al fine di assicurare la tempestiva attivazione degli interventi a favore delle aree del centro Italia colpite dal sisma, nelle more dell'accredito dei contributi dell'Unione europea a carico del Fondo di solidarietà di cui al
2. Al reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del comma 1 si provvede a carico dei successivi accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di contributo del Fondo di solidarietà per il sisma del centro Italia».
All'articolo 21:
al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:
«0a) all'articolo 3, comma 1, terzo periodo, le parole: "da parte di Regioni, Province, Comuni, ovvero da parte di altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate" sono sostituite dalle seguenti: "da parte delle stesse o di altre Regioni, Province e Comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni"»;
al comma 2, dopo le parole: «47 milioni di euro,» sono inserite le seguenti: «versato dalla Camera dei deputati e».
Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:
«Art. 21-bis. (Utilizzo di risorse stanziate in favore di interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012). - 1. All'articolo 13 del
"1. Il Presidente della regione Lombardia, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione, può destinare fino a 205 milioni di euro per le finalità di cui agli articoli 3 e 4 del
Art. 21-ter. (Destinazione di risorse della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale). - 1. Le risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'articolo 48 della
è aggiunto, in fine, il seguente allegato:
«Allegato A
(Art. 18-undecies)
"Allegato 2-bis
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma
del 18 gennaio 2017 (Art. 1)
Regione Abruzzo:
1) Barete (AQ);
2) Cagnano Amiterno (AQ);
3) Pizzoli (AQ);
4) Farindola (PE);
5) Castelcastagna (TE);
6) Colledara (TE);
7) Isola del Gran Sasso (TE);
8) Pietracamela (TE);
9) Fano Adriano (TE)"».