Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 63. Mezzogiorno e aree depresse |
Capitolo: | 63.1 agevolazioni e contributi |
Data: | 20/06/2017 |
Numero: | 91 |
Sommario |
Art. 1. Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno denominata «Resto al Sud» |
Art. 2. Misure e interventi finanziari a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e di promozione delle filiere del Mezzogiorno |
Art. 2 bis. Interventi urgenti a favore della ricerca per contrastare la diffusione del coleottero Xylosandrus compactus |
Art. 3. Banca delle terre abbandonate o incolte e misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati |
Art. 3 bis. Cluster tecnologici nazionali per l'accelerazione e la qualificazione della programmazione nel campo della ricerca e innovazione a favore delle aree del Mezzogiorno |
Art. 3 ter. Interventi in materia di integrazione salariale straordinaria per imprese operanti in aree di crisi industriale complessa |
Art. 4. Istituzione di zone economiche speciali - ZES |
Art. 5. Benefici fiscali e semplificazioni |
Art. 5 bis. (Autorizzazione unica) |
Art. 6. Disposizioni di semplificazione per la valorizzazione dei Patti per lo sviluppo |
Art. 6 bis. Disposizioni per agevolare la riduzione del debito delle regioni |
Art. 6 ter. Misure per il completamento delle infrastrutture |
Art. 6 quater. (Disposizioni per il rilancio della progettazione territoriale). |
Art. 7. Valorizzazione dei Contratti istituzionali di sviluppo - CIS |
Art. 8. Disposizioni di semplificazione in materia di amministrazione straordinaria e in materia di armonizzazione dei sistemi contabili |
Art. 9. Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti |
Art. 9 bis. Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo [...] |
Art. 9 ter. Disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle regioni |
Art. 9 quater. Disposizioni concernenti i servizi di trasporto pubblico locale |
Art. 9 quinquies. Modifica all'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 |
Art. 9 sexies. Norme di contrasto del fenomeno degli incendi boschivi |
Art. 10. Ulteriori misure in favore dell'occupazione nel Mezzogiorno |
Art. 10 bis. Progetti speciali di prevenzione dei danni nella regione Sardegna |
Art. 10 ter. Disposizioni in materia di sviluppo di unità produttive del Ministero della difesa nel Mezzogiorno |
Art. 11. Interventi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica nel Mezzogiorno |
Art. 11 bis. Misure urgenti per garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018 nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 |
Art. 11 ter. Misure per interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici |
Art. 11 quater. Interventi urgenti in materia di edilizia giudiziaria nelle regioni del Mezzogiorno |
Art. 12. Costo standard per studente |
Art. 12 bis. Ulteriori disposizioni per le università |
Art. 13. Disposizioni in materia di risanamento ambientale da parte dell'Amministrazione straordinaria ILVA |
Art. 13 bis. Disposizioni in materia di bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio |
Art. 13 ter. Disposizioni per l'accesso al trattamento pensionistico dei lavoratori occupati in imprese che impiegano amianto |
Art. 14. Proroga dei termini per l'effettuazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 |
Art. 15. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali nelle regioni del Mezzogiorno |
Art. 15 bis. Modifica all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 |
Art. 15 ter. Sanzioni ISTAT per i comuni di minori dimensioni demografiche |
Art. 15 quater. Disapplicazione delle sanzioni per i comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 |
Art. 15 quinquies. Contributo alle province e alle città metropolitane |
Art. 15 sexies. Intese regionali per la cessione di spazi finanziari agli enti locali |
Art. 15 septies. Gestione dei contenziosi relativi agli interventi per il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria |
Art. 15 octies. Disposizioni per lo svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018 |
Art. 16. Misure urgenti per affrontare situazioni di marginalità sociale |
Art. 16 bis. Contributo per interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25 |
Art. 16 ter. Sistema automatico per la detezione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane |
Art. 16 quater. Risorse per interventi sulla rete stradale connessa con l'itinerario Salerno-Reggio Calabria |
Art. 16 quinquies. Tavolo per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale |
Art. 16 sexies. Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di protezione civile |
Art. 16 septies. Utilizzo degli avanzi di amministrazione per i comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 |
Art. 16 octies. Modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 |
Art. 16 novies. Disposizioni per le celebrazioni in onore di Antonio Gramsci |
Art. 16 decies. Disposizioni concernenti la ripartizione delle quote aggiuntive di tonno rosso |
Art. 17. Entrata in vigore |
§ 63.1.473 - D.L. 20 giugno 2017, n. 91. [1]
Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.
(G.U. 20 giugno 2017, n. 141)
Capo I
Misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel Mezzogiorno
Art. 1. Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno denominata «Resto al Sud»
1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da parte di giovani imprenditori, con la delibera CIPE di cui al comma 17 è attivata una misura denominata: «Resto al Sud». L'applicazione della predetta misura è estesa, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16 e 17 del presente articolo, anche ai territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al
2. La misura è rivolta ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 55 anni che presentino i seguenti requisiti:
a) siano residenti nelle regioni di cui al comma 1 al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria di cui al comma 5, o entro centoventi giorni se residenti all'estero;
b) non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto o beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore all'autoimprenditorialità [3].
2-bis. Per l'anno 2019 e per l'anno 2020, il requisito del limite di età di cui al comma 2, come modificato dall'articolo 1, comma 601, lettera a), della
3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare istanza di accesso alla misura, corredata da tutta la documentazione relativa al progetto imprenditoriale, attraverso una piattaforma dedicata sul sito istituzionale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, che opera come soggetto gestore della misura, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, amministrazione titolare della misura, con le modalità stabilite da apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17 [5].
4. Le amministrazioni pubbliche di cui al
5. Il soggetto gestore di cui al comma 3 provvede alla relativa istruttoria, valutando anche la sostenibilità tecnico-economica del progetto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola volta.
6. Le istanze di cui al comma 3 possono essere presentate, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 16, dai soggetti di cui al comma 2 che siano già costituiti al momento della presentazione o si costituiscano, entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni in caso di residenza all'estero, dalla data di comunicazione del positivo esito dell'istruttoria nelle seguenti forme giuridiche: a) impresa individuale; b) società, ivi incluse le società cooperative. La costituzione nelle suddette forme giuridiche è obbligatoria ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma 8, ad eccezione delle attività libero-professionali, per le quali è richiesto esclusivamente che i soggetti presentanti le istanze di cui al comma 3 non risultino, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, titolari di partita IVA per l'esercizio di un'attività analoga a quella proposta. I soggetti beneficiari della misura devono mantenere la residenza nelle regioni di cui al comma 1 per tutta la durata del finanziamento e le imprese, le società e le attività libero-professionali di cui al presente comma devono avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa in una delle regioni di cui al comma 1 [7].
7. Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di 60.000 euro. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 50.000 euro per ciascun socio, che presenti i requisiti di cui al comma 2, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti del
8. I finanziamenti di cui al presente articolo sono così articolati:
a) 50 per cento come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura;
b) 50 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da istituti di credito in base alle modalità definite dalla convenzione di cui al comma 14. Il prestito di cui al periodo precedente è rimborsato entro otto anni complessivi dalla concessione del finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento, e usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia di cui al comma 9 [9].
8-bis. Nel caso in cui, ai sensi del comma 7, i beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo si costituiscano in società cooperative, possono essere concesse, nei limiti delle risorse disponibili, anche le agevolazioni di cui all'articolo 17 della
8-ter. All'articolo 1, comma 2, del
9. Il prestito di cui alla lettera b) del comma 8 beneficia:
a) di un contributo in conto interessi per la durata del prestito, corrisposto dal soggetto gestore della misura agli istituti di credito che hanno concesso il finanziamento;
b) di una garanzia nella misura stabilita dal decreto di cui al comma 15 per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è istituita una sezione specializzata presso il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
10. Sono finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici, nonchè le attività del commercio, ivi compresa la vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa [13].
11. I finanziamenti di cui al comma 8 non possono essere utilizzati per spese relative alla progettazione, alle consulenze e all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonchè agli organi di gestione e di controllo delle società stesse. Le imprese e le società possono aderire al programma Garanzia Giovani per il reclutamento del personale dipendente.
12. Le società di cui al comma 6, lettera b), possono essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici di cui al comma 2, a condizione che la presenza di tali soggetti nella compagine societaria non sia superiore ad un terzo dei componenti e non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soci. I soci di cui al periodo precedente non possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 8.
12-bis. Al momento dell'accettazione del finanziamento e per tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, a pena di decadenza, non deve risultare titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto [14].
13. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 8 è condizionata alla costituzione nelle forme e nei termini di cui al comma 6 e al conferimento in garanzia dei beni aziendali oggetto dell'investimento, ovvero alla prestazione di altra idonea garanzia, al soggetto che eroga il finanziamento. I soggetti beneficiari della misura, di cui al comma 2, sono tenuti ad impiegare il contributo a fondo perduto esclusivamente ai fini dell'attività di impresa. In caso di società di cui al comma 6, lettera b), le quote versate e le azioni sottoscritte dai beneficiari della misura, di cui al comma 2, non sono riscattabili se non dopo la completa restituzione del finanziamento e, in ogni caso, non prima di 5 anni da quando versate e sottoscritte.
14. Le modalità di corresponsione del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi, nonchè i casi e le modalità per l'escussione della garanzia, sono definite con il decreto di cui al comma 15. Le condizioni tipo dei mutui di cui al comma 8, sono definite da apposita convenzione che Invitalia è autorizzata a stipulare con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).
15. Con decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura, le modalità di attuazione della stessa nonchè le modalità di accreditamento dei soggetti di cui al comma 4 e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.
15-bis. Ciascuna delle regioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse proprie disponibili, sulla base di una graduatoria regionale, può finanziare gli eventuali progetti imprenditoriali di cui al presente articolo ammessi alla misura ma rimasti esclusi dal finanziamento in ragione dell'esaurimento delle risorse disponibili [15].
16. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 141, della
17. Il CIPE con apposita delibera assegna, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, le risorse per l'attuazione della misura nei limiti di quanto indicato al comma 16, individuando la ripartizione in annualità e gli importi da assegnare distintamente al contributo a fondo perduto di cui al comma 8, lettera a) al contributo in conto interessi di cui al comma 9 lettera a) e al finanziamento della sezione specializzata del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 9 lettera b). Le risorse destinate alle misure di cui al comma 8, lettera a) ed al comma 9, letteraa)sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La gestione realizzata da Invitalia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della
17-bis. Nel sito internet di Invitalia sono pubblicati gli elenchi dei beneficiari, suddivisi per provincia, con l'indicazione degli importi concessi, sia a fondo perduto sia sotto forma di prestito, e degli istituti di credito concedenti. Gli elenchi sono aggiornati periodicamente, almeno con cadenza annuale [16].
Art. 2. Misure e interventi finanziari a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e di promozione delle filiere del Mezzogiorno
1. Al fine di estendere la misura Resto al Sud alle imprese agricole, all'articolo 10, comma 1, del
2. Per le agevolazioni in favore delle imprese agricole ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di cui al comma 1 sono destinate risorse pari a 5 milioni di euro nel 2017 ed a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della
3. All'articolo 2 della
Art. 2 bis. Interventi urgenti a favore della ricerca per contrastare la diffusione del coleottero Xylosandrus compactus [18]
1. Per fronteggiare i danni causati dal coleottero Xylosandrus compactus, con particolare riferimento ai carrubi nella Regione siciliana, nonchè i danni causati dal batterio della Xylella fastidiosa al settore olivicolo-oleario e quelli derivanti dalla diffusione della Botrytis cinerea al settore vitivinicolo, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il fondo per la ricerca, con dotazione pari a 200.000 euro per l'anno 2017, al fine di promuovere interventi volti al contrasto alla diffusione del coleottero, allo studio della bioetologia del medesimo e alla configurazione di strategie ecocompatibili di profilassi e terapia per il contenimento delle infestazioni.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 200.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
Art. 3. Banca delle terre abbandonate o incolte e misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati
1. Per rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito dei giovani, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonchè nei territori ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al
2. Ai fini dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, si considerano abbandonati o incolti:
a) i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata l'attività agricola minima da almeno dieci anni, in base ai principi e alle definizioni di cui al
b) i terreni oggetto di rimboschimento artificiale o in cui sono insediate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione di quelli considerati bosco ai sensi delle norme vigenti in materia, nei quali non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi quindici anni;
c) le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo e le relative unità immobiliari che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni o nelle quali non risultino più operative aziende o società da almeno quindici anni [20].
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni delle regioni di cui al comma 1 provvedono, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad una ricognizione complessiva dei beni immobili, di cui sono titolari, che rientrano nella definizione di cui al comma 2, con particolare riguardo ai terreni agricoli. L'elenco dei beni di cui al precedente periodo è aggiornato con cadenza annuale [21].
4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la ricognizione di cui al comma 3, i comuni pubblicano nel proprio sito internet istituzionale l'elenco dei beni oggetto di ricognizione [22].
5. I beni di cui al comma 3 possono essere dati in concessione, per un periodo non superiore a nove anni rinnovabile una sola volta, ai soggetti che, al momento della presentazione della domanda, risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni, previa presentazione di un progetto volto alla valorizzazione e all'utilizzo del bene. A tal fine il comune, pubblica periodicamente sul proprio sito istituzionale uno o più bandi per l'assegnazione dei beni di cui al comma 3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore, per ciascun bando, a centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso. I comuni assicurano una imparziale valutazione dei progetti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di evidenza pubblica, redigendo una graduatoria. Per i terreni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono ammessi a valutazione anche i progetti che prevedano i cambi di destinazione d'uso o consumo di suolo non edificato purchè siano conformi alle procedure di legge sugli strumenti urbanistici. I comuni introducono criteri di valutazione dei progetti che assicurino priorità ai progetti di riuso di immobili dismessi con esclusione di consumo di ulteriore suolo non edificato, nonchè elevati standard di qualità architettonica e paesaggistica [23].
6. La formale assegnazione è effettuata entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione della graduatoria di cui al comma 5. Con il provvedimento di cui al periodo precedente:
a) l'immobile viene consegnato al beneficiario, con l'immissione in uso;
b) il beneficiario assume l'obbligo di eseguirvi le attività quali risultanti dal progetto presentato. Tra le suddette attività rientrano quelle agricole, artigianali, commerciali e turistico-ricettive;
c) il beneficiario assume la detenzione del bene e ha facoltà di godere e di trasformare materialmente il bene medesimo in conformità al progetto.
7. Nel caso di beni immobili privati che rientrano nella definizione di cui al comma 2, i soggetti che, al momento della presentazione della domanda, risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni manifestano al comune l'interesse ad utilizzare i beni suddetti. A tal fine, i soggetti di cui al periodo precedente presentano al comune un progetto di valorizzazione del bene o dei beni che intendono utilizzare indicando, mediante apposito certificato redatto da un notaio:
a) i dati di identificazione catastale;
b) il proprietario del fondo, sulla base delle risultanze dei registri immobiliari;
c) coloro i quali abbiano eventualmente acquisito diritti sul bene in virtù di atti soggetti a trascrizione;
d) l'inesistenza nei registri immobiliari di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli, nell'ultimo ventennio, nonchè la conformità alle norme in materia urbanistica per le aree edificate di cui al comma 2, lettera c) [24].
8. Il comune, valutato positivamente il progetto di valorizzazione del bene di cui al comma 7, pubblica, in una apposita sezione del proprio sito istituzionale, il progetto ricevuto e invia mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o attraverso posta certificata, una comunicazione all'avente diritto sulla base delle risultanze del certificato notarile di cui al comma 7, ovvero sulla base di ulteriore, idonea, documentazione, informandolo del progetto presentato e delle condizioni economiche determinate in sede di perizia di cui al comma 14. Alla comunicazione è allegata la proposta irrevocabile del contratto di affitto sottoscritta dal soggetto di cui al comma 7.
9. Entro centottanta giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al comma 8, il comune, su istanza del presentatore del progetto, qualora l'avente diritto sul bene abbia manifestato il proprio consenso al contratto di affitto nelle forme dell'atto pubblico, della scrittura privata autenticata, ovvero dell'atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 24 del
10. È fatto assoluto divieto al beneficiario di cedere a terzi in tutto o in parte il terreno e i diritti conseguiti con l'assegnazione e di costituirvi diritti a favore di terzi, nonchè di alienare, affittare, concedere in comodato o di effettuare qualunque altra forma di trasferimento a terzi dell'azienda organizzata per l'esecuzione delle attività in oggetto. Gli atti posti in essere in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli.
11. È ammessa, successivamente alla realizzazione delle condizioni di cui ai commi 6 e 9, la costituzione da parte dell'interessato di società agricole, di cui al
12. Il contratto di affitto è trascritto nei registri immobiliari ai sensi dell'articolo 2645-quater del codice civile. La trascrizione del contratto costituisce causa di interruzione dell'usucapione.
13. Nel caso in cui l'assegnazione o il progetto di cui al comma 7 abbiano ad oggetto l'esecuzione sui beni, di cui ai commi precedenti, di attività terziarie di carattere non profit o artigianali o turistico-ricettive, il comune adotta le connesse modificazioni in variante degli strumenti urbanistici vigenti entro centottanta giorni dall'assegnazione del bene; nelle more dell'approvazione definitiva delle suddette modificazioni, gli atti di assegnazione possono essere egualmente stipulati, la consegna effettuata e le attività di trasformazione iniziate [26].
14. Il beneficiario è tenuto a corrispondere al comune un canone d'uso indicizzato, determinato dal comune stesso sulla base di una apposita perizia tecnica di stima del bene, il cui costo è a carico del beneficiario, a decorrere dal momento dell'assegnazione. Nel caso in cui il comune non sia titolare del bene oggetto di affitto, il canone è versato all'avente diritto e il costo della perizia tecnica è a carico del proponente.
15. L'avente diritto al quale il bene sia stato restituito alla scadenza del periodo contrattuale, il quale, nei cinque anni successivi alla restituzione, voglia trasferire il bene a titolo oneroso, deve notificare la proposta di trasferimento, indicandone il prezzo all'assegnatario, il quale ha diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato, con atto notificato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, offrendo condizioni uguali a quelle comunicate. In mancanza della notificazione di cui al primo periodo del presente comma, ovvero qualora il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile, colui che ha diritto alla prelazione può, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l'immobile dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa. Ai rapporti instaurati tra i privati si applicano le disposizioni del codice civile in materia di affitto. La difformità dell'attività svolta rispetto al progetto di valorizzazione costituisce causa di risoluzione del contratto di affitto relativo ai beni privati, fermo restando il potere di revoca da parte del comune degli eventuali atti adottati.
16. I comuni trasmettono alle regioni, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, l'elenco dei beni censiti ed assegnati, anche ai fini dell'inserimento nella Banca delle terre agricole di cui all'articolo 16 della
17. I proponenti dei progetti di cui ai commi precedenti per lo svolgimento di attività artigianali, commerciali e turistico-ricettive possono usufruire della misura incentivante denominata «Resto al Sud» di cui all'articolo l e per le attività agricole delle misure incentivanti di cui all'articolo 2.
17-bis. All'articolo 15 del
a) al comma 4:
1) dopo le parole: «aprile 2017» sono inserite le seguenti: «e dalla eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui le agevolazioni richieste ai sensi del presente comma eccedano le risorse stanziate dal comma 6, si provvede mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili.»;
b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, per le imprese agricole che hanno subito danni dalla eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017, entro il 31 dicembre 2017» [28].
17-ter. Gli atti di disposizione intervenuti in data anteriore al 6 settembre 1985 aventi ad oggetto terreni gravati da uso civico, adottati in violazione delle disposizioni in materia di alienazione di cui alla
Art. 3 bis. Cluster tecnologici nazionali per l'accelerazione e la qualificazione della programmazione nel campo della ricerca e innovazione a favore delle aree del Mezzogiorno [30]
1. I Cluster tecnologici nazionali (CTN), quali strutture di supporto e di efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello nazionale e locale, nonchè di raccordo tra le misure promosse a livello centrale e regionale e, con riferimento alle regioni del Mezzogiorno, anche quali strumenti facilitatori per l'attuazione e l'impiego degli interventi sul territorio, costituiti in seguito agli avvisi emanati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, riconducibili ai poli di innovazione di cui al
2. Ciascun CTN elabora un piano di azione triennale, aggiornato annualmente, nel quale descrive le attività che programma di svolgere, anche in chiave strategica, per il raggiungimento delle finalità, gli obiettivi, i risultati attesi, le tempistiche, gli aspetti organizzativi, le risorse necessarie, nonchè il contesto territoriale degli interventi. All'interno del piano di azione triennale è inserita una apposita sezione riferita al Mezzogiorno che, tenendo conto delle vocazioni produttive delle aree del Mezzogiorno, esplicita le azioni per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico in favore delle suddette aree, oltre che le collaborazioni con i soggetti pubblici e privati, anche di altre regioni, finalizzate al pieno coinvolgimento degli stessi per la concreta attuazione del piano di azione. Il piano di azione triennale è redatto secondo indirizzi definiti con linee guida adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito, per la sezione riferita al Mezzogiorno, il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed aggiornate periodicamente.
3. Entro sessanta giorni dal riconoscimento di cui al comma 1, i CTN presentano il piano di azione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini della valutazione, da effettuare anche avvalendosi di esperti, e della successiva approvazione. La sezione del piano di azione riferita al Mezzogiorno costituisce oggetto di specifica valutazione e approvazione. Entro il mese di febbraio di ciascun anno i CTN presentano al medesimo Ministero l'aggiornamento annuale del piano di azione unitamente alla relazione annuale sull'attività svolta e alla rendicontazione amministrativo-contabile, ai fini della valutazione, da effettuare anche avvalendosi di esperti, e della successiva approvazione. Allo scopo di assicurare un'adeguata attività di valutazione dei piani di azione, della relazione annuale sull'attività svolta e della rendicontazione amministrativo-contabile di cui al presente articolo, nonchè di rendere più efficace l'attività di valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca, al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 5 del
4. All'esito dell'approvazione della sezione riferita al Mezzogiorno, di cui al secondo periodo del comma 3, a favore di ciascun CTN può essere disposta un'assegnazione annuale di risorse, nella misura massima di un dodicesimo per ciascun CTN, con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato per il riparto del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della
5. Per l'anno 2017, a ciascun CTN riconosciuto ai sensi del comma 1 è assegnato un contributo forfettario di euro 242.500 per consentire l'avvio delle attività previste in capo agli stessi, nonchè per la presentazione del piano di cui al primo periodo del comma 3. Al relativo onere si fa fronte, nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2017, a valere sul FIRST di cui all'articolo 1, comma 870, della
6. Con riferimento ai quattro CTN di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1610 del 3 agosto 2016, i termini di cui ai precedenti commi decorrono dalla data di registrazione del decreto di approvazione della graduatoria.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I contributi di cui ai commi 4 e 5 sono concessi nel rispettodella disciplina di cui al
Art. 3 ter. Interventi in materia di integrazione salariale straordinaria per imprese operanti in aree di crisi industriale complessa [31]
1. All'articolo 44, comma 11-bis, primo periodo, del
Capo II
Zone economiche speciali - ZES
Art. 4. Istituzione di zone economiche speciali - ZES [32]
[1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonchè l'insediamento di nuove imprese in dette aree, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di una Zona economica speciale, di seguito denominata «ZES».
2. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purchè presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal
3. Le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area nonchè i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 5 nonchè il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo decreto è definita, in via generale, una procedura straordinaria di revisione del perimetro delle aree individuate, improntata al principio di massima semplificazione e celerità, da attivarsi su iniziativa del Commissario di cui al comma 6, rimodulando la perimetrazione vigente, in aumento o in diminuzione, fermo il limite massimo delle superfici fissato per ciascuna regione, in coerenza con le linee e gli obiettivi del Piano di sviluppo strategico. La proposta di revisione, in relazione alle singole ZES, è approvata, entro trenta giorni dall'acquisizione della proposta commissariale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, sentita la Regione [34].
4. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea [35].
4-bis. Ciascuna regione di cui al comma 4 può presentare una proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 2. Le regioni che non posseggono aree portuali aventi tali caratteristiche possono presentare istanza di istituzione di una ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le caratteristiche di cui al comma 2 [36].
5. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta delle regioni interessate. La proposta è corredata da un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal decreto di cui al comma 3.
6. La regione, o le regioni nel caso di ZES interregionali, formulano la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata. Il soggetto per l'amministrazione dell'area ZES, di seguito "soggetto per l'amministrazione", è identificato in un Comitato di indirizzo composto da un commissario straordinario del Governo, che lo presiede, dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale, da un rappresentante della regione, o delle regioni nel caso di ZES interregionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonchè da un rappresentante dei consorzi di sviluppo industriale, di cui all'articolo 36 della
6-bis. Il Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, d'intesa con il Presidente della Regione interessata. Nel caso di mancato perfezionamento dell'intesa nel termine di sessanta giorni dalla formulazione della proposta, il Ministro per il sud e la coesione territoriale sottopone la questione al Consiglio dei ministri che provvede con deliberazione motivata. Nel decreto è stabilita la misura del compenso spettante al Commissario, previsto dal comma 6, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 13 del
7. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare, in particolare:
a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento e la piena operatività delle aziende presenti nella ZES nonchè la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;
b) l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES;
c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.
Il Segretario generale dell'Autorità portuale può stipulare, previa autorizzazione del Comitato di indirizzo, accordi o convenzioni quadro con banche ed intermediari finanziari [39].
7-bis. Il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 6 può stipulare, previa autorizzazione del Comitato di indirizzo, accordi o convenzioni quadro con banche ed intermediari finanziari [40].
7-ter. Il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 6, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia per la Coesione territoriale:
a) assicura il coordinamento e l'impulso, anche operativo, delle iniziative volte a garantire l'attrazione, l'insediamento e la piena operatività delle attività produttive nell'ambito della ZES, ferme restando le competenze delle amministrazioni centrali e territoriali coinvolte nell'implementazione dei Piani di Sviluppo Strategico, anche nell'ottica di coordinare le specifiche linee di sviluppo dell'area con le prospettive strategiche delle altre ZES istituite e istituende, preservando le opportune specializzazioni di mercato;
b) opera quale referente esterno del Comitato di Indirizzo per l'attrazione e l'insediamento degli investimenti produttivi nelle aree ZES;
c) contribuisce a individuare, tra le aree identificate all'interno del Piano di Sviluppo Strategico, le aree prioritarie per l'implementazione del Piano, e ne cura la caratterizzazione necessaria a garantire gli insediamenti produttivi;
d) promuove la sottoscrizione di appositi protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali coinvolte nell'implementazione del Piano di Sviluppo Strategico, volti a disciplinare procedure semplificate e regimi procedimentali speciali per gli insediamenti produttivi nelle aree ZES [41].
7-quater. L'Agenzia per la Coesione territoriale supporta l'attività dei Commissari e garantisce, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia sulle ZES di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a-quater), il coordinamento della loro azione nonchè della pianificazione nazionale degli interventi nelle ZES, tramite proprio personale amministrativo e tecnico a ciò appositamente destinato, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'Agenzia per la Coesione territoriale fornisce inoltre supporto ai singoli Commissari mediante personale tecnico e amministrativo individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del
7-quinquies. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla infrastrutturazione delle ZES, fino al 31 dicembre 2026, il Commissario straordinario può, a richiesta degli enti competenti, assumere le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del
8. Le imprese già operative nella ZES e quelle che si insedieranno nell'area, sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonchè delle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES.
8-bis. Le Regioni adeguano la propria programmazione o la riprogrammazione dei fondi strutturali alle esigenze di funzionamento e sviluppo della ZES e concordano le relative linee strategiche con il Commissario, garantendo la massima sinergia delle risorse materiali e strumentali approntate per la piena realizzazione del piano strategico di sviluppo [44].]
Art. 5. Benefici fiscali e semplificazioni
1. Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES unica, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni [45]:
a) l'attività economica nella ZES unica è libera, nel rispetto delle norme nazionali ed europee sull'esercizio dell'attività d'impresa. Al fine di semplificare ed accelerare l'insediamento, la realizzazione e lo svolgimento dell'attività economica nella ZES unica sono disciplinati i seguenti criteri derogatori alla normativa vigente, procedure semplificate e regimi procedimentali speciali applicabili. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della
a-bis) [nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 5-bis, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della
a-ter) presso ogni Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 6, opera uno sportello unico digitale presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova attività soggetta all'autorizzazione unica di cui all'articolo 5-bis, presentano il proprio progetto. Lo sportello unico è reso disponibile anche in lingua inglese e opera secondo i migliori standard tecnologici, con carattere di interoperabilità rispetto ai sistemi e alle piattaforme digitali in uso presso gli enti coinvolti nell'istruttoria del procedimento. Ciascun Commissario rende noto, con avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la data a partire dalla quale lo sportello è reso disponibile. Nelle more della piena operatività dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente competente di cui all'articolo 38 comma 3 del
a-quater) [presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES, presieduta dal Ministro per il Sud, Autorità politica delegata per la coesione territoriale e composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dello sviluppo economico, dai Presidenti delle regioni e delle province autonome e dai presidenti dei Comitati di indirizzo delle ZES istituite, nonchè dagli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia, che si avvale a tal fine del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, riguarda principalmente la verifica e il monitoraggio degli interventi nelle ZES, sulla base dei dati raccolti ai sensi del comma 6. Alla prima riunione della Cabina di regia è altresì approvata la delibera recante il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa] [49];
a-quinquies) [entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ogni regione interessata può presentare al Ministro per il Sud, Autorità politica delegata per la coesione territoriale una proposta di protocollo o convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali. La proposta individua dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazioni, le norme di riferimento e le amministrazioni locali e statali competenti ed è approvata dalla Cabina di regia di cui alla lettera a-quater). Sono parti dell'accordo o protocollo la regione proponente e le amministrazioni locali o statali competenti per ogni procedimento individuato] [50];
a-sexies) [nelle ZES e nelle ZES interregionali possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del
a-septies) al fine di incentivare il recupero delle potenzialità nell'Area portuale di Taranto e sostenere l'occupazione, è istituita la Zona franca doganale interclusa ai sensi del
b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES di cui all'articolo 4, comma 5, alle condizioni definite dal soggetto per l'amministrazione, ai sensi della
1-bis. I termini di cui al comma 1 previsti per il rilascio di autorizzazioni, approvazioni, intese, concerti, pareri, concessioni, accertamenti di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, delle amministrazioni centrali nonchè di tutti gli altri competenti enti e agenzie sono da considerarsi perentori. Decorsi inutilmente tali termini, gli atti si intendono resi in senso favorevole [53].
2. Per rafforzare la struttura produttiva delle Zone economiche speciali (ZES) mediante lo strumento agevolativo denominato "contratto di sviluppo", di cui all'articolo 43 del
2-bis. Gli interventi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al
3. [Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di cui ai commi 1 e 2 è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:
a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti [56];
b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento] [57].
4. [L'agevolazione di cui al comma 2 è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal
5. [Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 valutati in 25 milioni di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019 e 150,2 milioni di euro nel 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della
6. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura, con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, sull'andamento delle attività e sull'efficacia delle misure di incentivazione concesse, avvalendosi di un piano di monitoraggio concordato con il soggetto per l'amministrazione di cui all'articolo 4, comma 6, sulla base di indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale definiti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 3. L'Agenzia per la coesione affida i servizi tecnologici per la realizzazione dello sportello unico digitale e per la sua messa in funzione, mediante procedura di evidenza pubblica, ovvero si avvale, mediante convenzione, di piattaforme già in uso ad altri enti o amministrazioni. Gli oneri, nella misura massima di 2,5 milioni di euro, sono posti a carico del PON Governance 2014/2020 e in particolare sulla quota React UE assegnata al programma nello specifico Asse di Assistenza Tecnica e Capacità amministrativa di cui alla Decisione della Commissione Europea C (2021) 7145 del 29 settembre 2021 [60].
Art. 5. Benefici fiscali e semplificazioni [61]
1. Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:
a) l'attività economica nelle ZES è libera, nel rispetto delle norme nazionali ed europee sull'esercizio dell'attività d'impresa. Al fine di semplificare ed accelerare l'insediamento, la realizzazione e lo svolgimento dell'attività economica nelle ZES sono disciplinati i seguenti criteri derogatori alla normativa vigente, procedure semplificate e regimi procedimentali speciali applicabili. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della
a-bis) nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 5-bis, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della
a-ter) presso ogni Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 6, opera uno sportello unico digitale presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova attività soggetta all'autorizzazione unica di cui all'articolo 5-bis, presentano il proprio progetto. Lo sportello unico è reso disponibile anche in lingua inglese e opera secondo i migliori standard tecnologici, con carattere di interoperabilità rispetto ai sistemi e alle piattaforme digitali in uso presso gli enti coinvolti nell'istruttoria del procedimento. Ciascun Commissario rende noto, con avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la data a partire dalla quale lo sportello è reso disponibile. Nelle more della piena operatività dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente competente di cui all'articolo 38 comma 3 del
a-quater) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES, presieduta dal Ministro per il Sud, Autorità politica delegata per la coesione territoriale e composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dello sviluppo economico, dai Presidenti delle regioni e delle province autonome e dai presidenti dei Comitati di indirizzo delle ZES istituite, nonchè dagli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia, che si avvale a tal fine del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, riguarda principalmente la verifica e il monitoraggio degli interventi nelle ZES, sulla base dei dati raccolti ai sensi del comma 6. Alla prima riunione della Cabina di regia è altresì approvata la delibera recante il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa [65];
a-quinquies) entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ogni regione interessata può presentare al Ministro per il Sud, Autorità politica delegata per la coesione territoriale una proposta di protocollo o convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali. La proposta individua dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazioni, le norme di riferimento e le amministrazioni locali e statali competenti ed è approvata dalla Cabina di regia di cui alla lettera a-quater). Sono parti dell'accordo o protocollo la regione proponente e le amministrazioni locali o statali competenti per ogni procedimento individuato [66];
a-sexies) nelle ZES e nelle ZES interregionali possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del
a-septies) al fine di incentivare il recupero delle potenzialità nell'Area portuale di Taranto e sostenere l'occupazione, è istituita la Zona franca doganale interclusa ai sensi del
b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES di cui all'articolo 4, comma 5, alle condizioni definite dal soggetto per l'amministrazione, ai sensi della
1-bis. I termini di cui al comma 1 previsti per il rilascio di autorizzazioni, approvazioni, intese, concerti, pareri, concessioni, accertamenti di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, delle amministrazioni centrali nonchè di tutti gli altri competenti enti e agenzie sono da considerarsi perentori. Decorsi inutilmente tali termini, gli atti si intendono resi in senso favorevole [69].
2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della
2-bis. Gli interventi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al
3. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di cui ai commi 1 e 2 è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:
a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti [72];
b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.
4. L'agevolazione di cui al comma 2 è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal
5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 valutati in 25 milioni di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019 e 150,2 milioni di euro nel 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della
6. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura, con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, sull'andamento delle attività e sull'efficacia delle misure di incentivazione concesse, avvalendosi di un piano di monitoraggio concordato con il soggetto per l'amministrazione di cui all'articolo 4, comma 6, sulla base di indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale definiti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 3. L'Agenzia per la coesione affida i servizi tecnologici per la realizzazione dello sportello unico digitale e per la sua messa in funzione, mediante procedura di evidenza pubblica, ovvero si avvale, mediante convenzione, di piattaforme già in uso ad altri enti o amministrazioni. Gli oneri, nella misura massima di 2,5 milioni di euro, sono posti a carico del PON Governance 2014/2020 e in particolare sulla quota React UE assegnata al programma nello specifico Asse di Assistenza Tecnica e Capacità amministrativa di cui alla Decisione della Commissione Europea C (2021) 7145 del 29 settembre 2021 [73].
Art. 5 bis. (Autorizzazione unica) [74]
[1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche ed in materia di opere ed altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale e degli aeroporti, le opere per la realizzazione di progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche nelle zone economiche speciali (ZES) da parte di soggetti pubblici e privati sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti [75].
2. I progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno delle ZES, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale. L'autorizzazione unica, ove necessario, costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale.
3. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione all'opera da eseguire, al progetto da approvare o all'attività da intraprendere, è rilasciata dal Commissario straordinario della ZES, di cui all'articolo 4, comma 6, in esito ad apposita conferenza di servizi, in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della
4. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, anche per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, demaniale, antincendio, della salute dei cittadini e preposte alla disciplina doganale. Ove le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e delle pubblica incolumità, ovvero le amministrazioni delle Regioni, si oppongano alla determinazione motivata di conclusione della conferenza ai sensi dell'articolo 14-quinquies della
5. Il rilascio dell'autorizzazione unica sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto.
6. Le previsioni di cui ai commi da 2 a 5 si applicano altresì alle opere e altre attività all'interno delle ZES e ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuali e, in tal caso, l'autorizzazione unica prevista dai citati commi è rilasciata dall'Autorità di sistema portuale.]
Capo III
Semplificazioni
Art. 6. Disposizioni di semplificazione per la valorizzazione dei Patti per lo sviluppo
1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei Patti per lo sviluppo, il rimborso delle spese effettivamente sostenute a valere sulle risorse FSC 2014-2020 assegnate ai Patti per lo sviluppo è disposto sulla base di apposite richieste di pagamento presentate dalle amministrazioni titolari degli interventi e corredate dell'autocertificazione del rappresentante legale dell'amministrazione stessa ai sensi degli articoli 47 e 48 del
2. Per ogni intervento previsto dai Patti per lo sviluppo, ciascun Comitato di indirizzo e controllo per la gestione del Patto individua l'amministrazione che indice, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7 della
Art. 6 bis. Disposizioni per agevolare la riduzione del debito delle regioni [78]
1. Al fine di favorire la riduzione del debito, per le regioni che effettuano operazioni di estinzione anticipata, per gli anni 2019 e 2020, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato, nel limite delle stesse operazioni di estinzione anticipata, purchè non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero purchè le suddette somme non siano relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate sono destinate dalle regioni alla riduzione del debito e agli investimenti.
Art. 6 ter. Misure per il completamento delle infrastrutture [79]
1. Al fine di consentire la completa realizzazione di opere pubbliche, al punto 5.4 dell'allegato 4.2 al
Art. 6 quater. (Disposizioni per il rilancio della progettazione territoriale). [80]
1. Per rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei comuni delle regioni Umbria, Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia nonchè in quelli ricompresi nella mappatura aree interne, in vista dell'avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento all'Agenzia per la coesione territoriale, il "Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale", di seguito denominato Fondo, con la dotazione complessiva di 161.515.175 euro, di cui 16.151.518 euro per il 2021 e 145.363.657 euro per il 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della
2. Al Fondo accedono tutti i Comuni con popolazione complessiva inferiore a 30.000 abitanti, le Città metropolitane e le Province, ricompresi nelle aree indicate al comma 1, sulla base delle classi demografiche e secondo l'assegnazione di cui alla Tabella A, allegata al presente decreto.
3. Le risorse del Fondo sono ripartite tra i singoli enti beneficiari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dell'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale da adottarsi entro il 30 novembre 2021 assicurando una premialità ai comuni aggregati nelle Unioni di cui all'articolo 32 del
4. L'Autorità responsabile della gestione del Fondo è l'Agenzia per la coesione territoriale. L'Agenzia, nell'ambito delle proprie competenze, senza oneri ulteriori, assicura, inoltre, ogni utile supporto agli enti beneficiari per il celere ed efficace accesso al Fondo e provvede al monitoraggio ai fini di cui al comma 3, nonchè ai fini della verifica di coerenza delle proposte rispetto a quanto previsto dal comma 6.
5. Il monitoraggio delle risorse di cui al comma 3 avviene attraverso il sistema di cui al
6. Nella valutazione delle proposte progettuali di cui al comma 3, gli enti beneficiari verificano che esse siano coerenti o complementari rispetto agli obiettivi posti dall'articolo 3 del
7. Le proposte progettuali selezionate sono acquisite in proprietà dagli enti beneficiari e possono essere poste a base di successive procedure strumentali alla loro concreta realizzazione o utilizzate per la partecipazione degli enti beneficiari ad avvisi o altre procedure di evidenza pubblica attivate da altre amministrazioni nazionali o dell'Unione europea.
8. Per lo sviluppo delle progettazioni che hanno a oggetto i lavori, l'ente beneficiario, ove non si avvalga di procedure di appalto integrato, affida al vincitore la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, sempre che il soggetto sia in possesso, in proprio o mediante avvalimento, dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.
8-bis. Ove gli enti beneficiari, con popolazione fino a 20.000 abitanti, abbiano elaborato un documento di indirizzo della progettazione, le risorse di cui al comma 1 possono essere in via alternativa impegnate mediante l'affidamento di incarichi tesi alla redazione di studi di fattibilità tecnica economica, secondo le modalità di cui all'articolo 1 del
9. In attuazione dei commi 7 e 8, l'ente beneficiario, per garantire la qualità della progettazione e della conseguente realizzazione dell'intervento, può avvalersi della Agenzia del demanio - Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della
10. L'Agenzia per la coesione territoriale, in collaborazione con l'ANAC, predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un bando tipo da utilizzare per i concorsi di cui al presente articolo.
11. Le proposte progettuali acquisite dagli enti beneficiari ai sensi del comma 7, sono considerate direttamente candidabili alla selezione delle operazioni previste dai programmi operativi regionali e nazionali di gestione dei Fondi strutturali e dai Piani di sviluppo e coesione finanziati dal FSC, nell'ambito del ciclo di programmazione 2021/2027, sempre che siano coerenti con gli assi prioritari, le priorità d'investimento e gli obiettivi specifici di riferimento fissati dai programmi e dai piani predetti, secondo condizioni e modalità individuate con il decreto di cui al comma 3, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
12. Nel portale istituzionale Opencoesione sono raccolte e rese immediatamente accessibili tutte le informazioni dell'iniziativa, anche ai fini del controllo e del monitoraggio sociale dei processi di ideazione, progettazione e realizzazione degli interventi.»;
12-bis. Al fine di consentire a tutti gli enti territoriali di condividere la programmazione delle politiche per la coesione territoriale, all'articolo 10, comma 4, sesto periodo, del
12-ter. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR e il pieno utilizzo dei relativi fondi, nonchè di favorire una riduzione degli oneri per le imprese coinvolte, all'articolo 32 del
a) al comma 1:
1) alla lettera b), dopo le parole: "straordinaria e temporanea gestione dell'impresa" è inserita la seguente: "anche";
2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b-bis) di ordinare alla stazione appaltante che i pagamenti all'operatore economico, anche nei casi di cui alla lettera a), siano disposti al netto dell'utile derivante dalla conclusione del contratto, quantificato nel 10 per cento del corrispettivo, da accantonare, ai sensi del comma 7, in un apposito fondo";
b) al comma 7, dopo le parole: "in via presuntiva dagli amministratori," sono inserite le seguenti: "o dalle stazioni appaltanti nei casi di cui al comma 1, lettera b-bis),";
c) al comma 8, dopo le parole: "medesimo comma" sono inserite le seguenti: ", anche laddove sia stato concluso e interamente eseguito il contratto di appalto" e dopo le parole: "gli esperti forniscono all'impresa" sono inserite le seguenti: ", ovvero anche alle imprese che sulla medesima esercitano un controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ove coinvolte nelle indagini, nonchè alle imprese dalle stesse controllate,".
Art. 7. Valorizzazione dei Contratti istituzionali di sviluppo - CIS
1. Al fine di sostenere la coesione territoriale, lo sviluppo e la crescita economica del Paese ed accelerare l'attuazione di interventi di notevole complessità, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, che richiedano un approccio integrato e l'impiego di fondi strutturali di investimento europei e di fondi nazionali inseriti in piani e programmi operativi finanziati a valere sulle risorse nazionali e europee, anche in coerenza con quanto previsto dall'articolo 36 «Investimenti territoriali integrati»,
1-bis. Per la realizzazione di interventi urgenti previsti per la città di Matera designata «Capitale europea della cultura 2019», su richiesta del comune di Matera, si procede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla sottoscrizione di un apposito Contratto istituzionale di sviluppo, che prevede come soggetto attuatore l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.. Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi ricompresi nel Contratto sono trasferite annualmente, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e previo nulla osta del soggetto coordinatore degli interventi individuato condecreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2017, ad una contabilità speciale intestata al soggetto attuatore. Il soggetto attuatore presenta il rendiconto della contabilità speciale di cui è titolare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo le modalità di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [84].
Art. 8. Disposizioni di semplificazione in materia di amministrazione straordinaria e in materia di armonizzazione dei sistemi contabili [85]
1. Nel caso siano destinatarie di domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento, ovvero di dichiarazione di avvalersi di clausola risolutiva espressa del contratto di cessione dei complessi aziendali acquisiti da società sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del
1-bis. L'articolo 3, comma 1-ter, del
1-ter. Non possono essere distratte dalla destinazione prevista, nè essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli soggetti partecipanti ovvero del Gestore della rete di trasmissione nazionale ovvero del soggetto cui potrà essere affidata la gestione delle garanzie stesse, anche in caso di apertura di procedure concorsuali, le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dai soggetti partecipanti al sistema di remunerazione della capacità di cui all'articolo 1, comma 2, del
1-quater. L'articolo 11-ter del
Art. 9. Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti [89]
[1. I numeri da 1 a 7 della parte premessa all'introduzione dell'allegato D alla parte IV del
«1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel
Art. 9 bis. Disposizioni di attuazione della
1. Al
a) all'articolo 217, comma 1, dopo le parole: «Il presente titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente» sono inserite le seguenti: «, favorendo, fra l'altro, livelli sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica,» e dopo le parole: «come integrata e modificata dalla
b) all'articolo 218, comma 1, dopo la lettera dd) sono aggiunte le seguenti:
«dd-bis) plastica: un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto 5), del
dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti;
dd-quater) borse di plastica in materiale leggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto;
dd-quinquies) borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi;
dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti;
dd-septies) borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002;
dd-octies) commercializzazione di borse di platica: fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonchè da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti.»;
c) all'articolo 219, comma 3, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) gli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e le misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica;
d-ter) la sostenibilità dell'utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili;
d-quater) l'impatto delle borse oxo-degradabili, come definito dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 20-bis, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE.»;
d) all'articolo 219, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di fornire idonee modalità di informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili, i produttori delle borse di cui agli articoli 226-bis e 226-ter, ferme le certificazioni ivi previste, devono apporre su tali borse i propri elementi identificativi, nonchè diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili. Alle borse biodegradabili e compostabili si applica il disciplinare delle etichette o dei marchi adottato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 94/62/CE.»;
e) dopo l'articolo 220 è inserito il seguente:
«Art. 220 bis. (Obbligo di relazione sull'utilizzo delle borse di plastica). - 1. Il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 acquisisce dai produttori e dai distributori di borse di plastica i dati necessari ad elaborare la relazione annuale prevista dall'articolo 4, paragrafo 1-bis, della
2. I dati sono elaborati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in attuazione della metodologia di calcolo dell'utilizzo annuale pro capite di borse di plastica e dei modelli di segnalazione stabiliti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1-bis, della
f) all'articolo 224, comma 3, lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sugli impatti delle borse di plastica sull'ambiente, in particolare attraverso la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 219, comma 3, lettere d-bis), d-ter) e d-quater)»;
g) nel titolo II della parte quarta, dopo l'articolo 226 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 226 bis. (Divieti di commercializzazione delle borse di plastica). - 1. Fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, è vietata la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, nonchè delle altre borse di plastica non rispondenti alle seguenti caratteristiche:
a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del secco:
1) con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
2) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;
b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:
1) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano genere alimentari;
2) con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.
2. Le borse di plastica di cui al comma 1 non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite.
Art. 226 ter. (Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero). - 1. Al fine di conseguire, in attuazione della
a) biodegradibilità e compostabilità secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002;
b) contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo le percentuali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), determinato sulla base dello standard di cui al comma 4.
2. La progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero è realizzata secondo le seguenti modalità:
a) dal 1° gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;
b) dal 1° gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;
c) dal 1° gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.
3. Nell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono fatti comunque salvi gli obblighi di conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti (UE) n. 10/2011, (CE) n. 1935/2004 e (CE) n. 2023/2006, nonchè il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.
4. Gli organismi accreditati certificano la presenza del contenuto minimo di materia prima rinnovabile determinando la percentuale del carbonio di origine biologica presente nelle borse di plastica rispetto al carbonio totale ivi presente ed utilizzando a tal fine lo standard internazionale vigente in materia di determinazione del contenuto di carbonio a base biologica nella plastica ovvero lo standard UNI CEN/TS 16640.
5. Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite.»;
h) all'articolo 261, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 226-bis e 226-ter è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro.
4-ter. La sanzione amministrativa di cui al comma 4-bis è aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonchè in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-bis e 226-ter.
4-quater. Le sanzioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter sono applicate ai sensi della
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogati:
a) i commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della
b) l'articolo 2 del
Art. 9 ter. Disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle regioni [92]
1. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della
Art. 9 quater. Disposizioni concernenti i servizi di trasporto pubblico locale [93]
1. All'articolo 48, comma 7, del
«e) in caso di sostituzione del gestore a seguito di gara, previsione nei bandi di gara del trasferimento senza soluzione di continuità di tutto il personale dipendente dal gestore uscente al subentrante con l'esclusione dei dirigenti, applicando in ogni caso al personale il contratto collettivo nazionale di settore e il contratto di secondo livello o territoriale applicato dal gestore uscente, nel rispetto delle garanzie minime disciplinate all'articolo 3, paragrafo 3, secondo periodo, della
2. All'articolo 71, sesto comma, del
Art. 9 quinquies. Modifica all'articolo 27 del
1. All'articolo 27 del
Art. 9 sexies. Norme di contrasto del fenomeno degli incendi boschivi [95]
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della
«1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 423-bis e 424 del codice penale e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.».
Capo IV
Ulteriori interventi per il Mezzogiorno e per la coesione territoriale
Art. 10. Ulteriori misure in favore dell'occupazione nel Mezzogiorno
1. Allo scopo di facilitare la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), istituita ai sensi dell'articolo 4 del
a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nei medesimi anni, di quota dei corrispondenti importi delle disponibilità in conto residui del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
1-bis. All'articolo 1, comma 346, della
1-ter. All'articolo 1, comma 347, della
Art. 10 bis. Progetti speciali di prevenzione dei danni nella regione Sardegna [99]
1. La disposizione di cui all'articolo 8, comma 10-bis, del
Art. 10 ter. Disposizioni in materia di sviluppo di unità produttive del Ministero della difesa nel Mezzogiorno [100]
1. Al fine di consentire il raggiungimento dell'economica gestione delle unità produttive dell'Agenzia industrie difesa di Fontana Liri, Messina, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Capua, al codice dell'ordinamento militare, di cui al
a) all'articolo 48, comma 1, primo periodo, le parole: «ed è organizzata in funzione del conseguimento dei suoi specifici obiettivi, ai sensi dell'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti: «per il conseguimento dei suoi specifici obiettivi e missioni, nonchè per lo svolgimento dei compiti permanenti così come previsto dall'articolo 12»;
b) all'articolo 2190:
1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Allo scopo di conseguire il processo di risanamento del sistema costituito dalle unità produttive di cui all'articolo 48, comma 1, l'Agenzia predispone, entro il 31 dicembre 2017, un piano industriale triennale, da approvare con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che individui le progressive misure volte a realizzare sinergie gestionali nell'ambito della propria attività anche attraverso il conseguimento della complessiva capacità di operare dell'Agenzia medesima secondo criteri di economica gestione. Al termine del predetto triennio, il Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, opera una verifica della sostenibilità del sistema industriale dell'Agenzia e, in sede di approvazione del nuovo piano industriale triennale, individua le unità produttive i cui risultati compromettono la stabilità del sistema ed il conseguimento dell'economica gestione dell'Agenzia e per le quali il Ministero della difesa procede alla liquidazione coatta amministrativa.».
Art. 11. Interventi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica nel Mezzogiorno
1. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno volti al contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sono individuate le aree di esclusione sociale, caratterizzate da povertà educativa minorile e dispersione scolastica, nonchè da un elevato tasso di fenomeni di criminalità organizzata.
2.Entro trenta giorni dall'adozione del decreto, di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indice una procedura selettiva per la presentazione di progetti recanti la realizzazione di interventi educativi di durata biennale, volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonchè per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità.
3. Possono partecipare alla procedura di cui al comma 2 le reti di istituzioni scolastiche presenti nelle aree individuate con il decreto di cui al comma 1, che abbiano attivato, per la realizzazione degli interventi educativi di durata biennale, partenariati con enti locali, soggetti del terzo settore, strutture territoriali del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva o servizi educativi pubblici per l'infanzia, operanti nel territorio interessato.
3-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, provvede a monitorare l'efficacia e la validità dei progetti e delle relative finalità di cui al comma 2, nonchè a valutareex postla qualità dei risultati conseguiti [101].
4. La procedura di cui al comma 2 è finanziata nell'ambito delle risorse del Programma operativo nazionale «Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento», riferito al periodo di programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014, in coerenza con quanto previsto dalla stessa programmazione.
4-bis. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno, volti a favorire il corretto sviluppo dei processi cognitivi e comunicativi dei bambini sordi e la loro inclusione sociale, nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di riordino degli istituti atipici di cui all'articolo 67, comma 1, del testo unico di cui al
4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della
Art. 11 bis. Misure urgenti per garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018 nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 [104]
1. Per consentire il regolare inizio dell'anno scolastico 2017/2018 nella regione Abruzzo e nelle altre regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, all'articolo 18-bis del
a) al comma 1, dopo le parole: «2016/2017», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e 2017/2018»;
b) al comma 2, le parole: «ed euro 15 milioni nell'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 10 milioni nell'anno 2017 ed euro 5 milioni nell'anno 2018»;
c) al comma 5, alinea, le parole: «ed euro 15 milioni nell'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 10 milioni nell'anno 2017 ed euro 5 milioni nell'anno 2018»;
d) al comma 5, lettera a), dopo le parole: «5 milioni nel 2016» sono inserite le seguenti: «ed euro 5 milioni nel 2018»;
e) al comma 5, lettera b), le parole: «15 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni».
Art. 11 ter. Misure per interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici [105]
1. Al fine di agevolare la redistribuzione delle somme definanziate, relative alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e alle delibere del CIPE n. 32/2010, del 13 maggio 2010, e n. 6/2012, del 20 gennaio 2012, nell'ambito delle stesse regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti, all'articolo 1, comma 165, della
a) al quarto periodo:
1) dopo la parola: «somme» sono inserite le seguenti: «, già disponibili o che si rendano disponibili a seguito dei definanziamenti,»;
2) le parole: «nazionale triennale 2015-2017 di cui al comma 160» sono sostituite dalle seguenti: «delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti»;
3) dopo la parola: «Comitato» sono inserite le seguenti: «entro il 31 dicembre 2017»;
4) le parole: «nonchè degli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica» sono soppresse;
b) al settimo periodo:
1) dopo la parola: «revoca» sono inserite le seguenti: «, già disponibili o che si rendano disponibili,»;
2) le parole: «nazionale triennale 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le erogazioni sono effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo modalità operative da definire a stato di avanzamento dei lavori.».
2. Gli enti locali beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti a trasmettere le informazioni relative agli investimenti effettuati al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP) del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del
3. All'articolo 20-bis, comma 1, del
Art. 11 quater. Interventi urgenti in materia di edilizia giudiziaria nelle regioni del Mezzogiorno [106]
1. Al fine di favorire la piena funzionalità del sistema giudiziario nel Mezzogiorno, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, da destinare ad interventi urgenti connessi alla progettazione, alla ristrutturazione, all'ampliamento e alla messa in sicurezza delle strutture giudiziarie ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12. Costo standard per studente
1. Per costo standard per studente delle università statali si intende il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio, tenuto conto della tipologia di corso, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, lettera f), della
2. La determinazione e l'eventuale aggiornamento del modello di calcolo del costo standard di ateneo sono definiti sulla base dei seguenti criteri e relativi indici di costo:
a) criterio del costo del personale docente: si utilizzano come indici di costo gli standard di docenza previsti per l'accreditamento iniziale dei corsi di studio e come costo medio di riferimento, cui parametrare la dotazione standard di docenza, il costo caratteristico di ateneo del professore di I fascia. Nella determinazione della dotazione di docenza si utilizza come numero standard di studenti nelle classi delle aree medico-sanitaria, scientifico tecnologica e umanistico sociale il valore compreso nell'intervallo tra il 60 per cento e il 100 per cento del numero di riferimento previsto in sede di accreditamento, in modo da tenere conto dei costi fissi della docenza necessaria per l'accreditamento;
b) criterio del costo della docenza a contratto: è riferito al monte ore di didattica integrativa aggiuntiva stabilito in misura pari al 30 per cento del monte ore di didattica standard della docenza di cui alla lettera a), parametrato al valore medio di 120 ore per i professori e 60 ore per i ricercatori;
c) criterio del costo del personale tecnico amministrativo: si attribuisce una dotazione standard pari ad una unità di personale per ogni docente come risultante dal criterio di cui alla lettera a) e, in aggiunta, un numero di figure di supporto tecnico parametrato a quelle eventualmente richieste in sede di accreditamento dei corsi di studio e un numero di collaboratori ed esperti linguistici pari a quelli in servizio presso l'ateneo;
d) criterio dei costi di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari: il costo è stimato sulla base degli oneri medi rilevati dai bilanci degli atenei, tenendo altresì conto dei costi fissi della sede universitaria non dipendenti dalla numerosità degli iscritti.
2-bis. A decorrere dall'anno 2018 la dotazione standard di docenza di cui al comma 2, lettera a), è determinata in modo che rimanga costante quando il numero di studenti è compreso tra le numerosità minime e massime per ogni classe di corso di studi, stabilite con il decreto di cui al comma 6 [107].
3. Al fine di tenere conto dei differenti contesti economici e territoriali in cui ogni università si trova ad operare, al costo standard di ateneo di cui al comma 2 è aggiunto un importo di natura perequativa parametrato fino ad un massimo del 10 per cento rispetto al costo standard medio nazionale, in base alla diversa capacità contributiva degli studenti iscritti all'università, determinata tenendo conto del reddito medio familiare della ripartizione territoriale, di norma a livello regionale, ove ha sede l'ateneo [108].
4. Al fine di assicurare la continuità e l'integrale distribuzione dei finanziamenti per le università statali sono confermate le assegnazioni già disposte per gli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sul fondo di finanziamento ordinario che, in relazione al costo standard per studente, sono state attribuite in coerenza con quanto definito ai commi 2 e 3 per l'ammontare già indicato nei decreti ministeriali di attribuzione del FFO.
5. Per l'anno 2017 la quota del FFO ripartita in base al criterio del costo standard per studente è fissata con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativo ai criteri di riparto del fondo di finanziamento ordinario entro l'intervallo compreso tra il 19 per cento e il 22 per cento del relativo stanziamento, al netto degli interventi con vincolo di destinazione. Al fine di assicurare il tempestivo riparto dei finanziamenti sono utilizzati gli stessi importi del costo standard e i dati sugli studenti utilizzati per il riparto del FFO dell'anno 2016.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisti i pareri di CRUI e ANVUR, si provvede alla rideterminazione del modello di calcolo del costo standard per studente sulla base dei criteri e relativi indici di costo di cui al comma 2, integrati di un ulteriore importo di natura perequativa, in aggiunta a quello di cui al comma 3, che tenga conto della diversa accessibilità di ogni università in funzione della rete dei trasporti e dei collegamenti. Tale ulteriore importo è parametrato rispetto al costo standard medio nazionale, fino ad un massimo del 10 per cento [109].
7. Il decreto di cui al comma 6 ha validità triennale e trova applicazione a decorrere dall'anno 2018 ai fini della ripartizione di una percentuale del FFO, al netto degli interventi con vincolo di destinazione, non inferiore a quella del comma 5, incrementata tra il 2 per cento e il 5 per cento all'anno, in modo da sostituire gradualmente la quota di finanziamento determinata sulla base del trasferimento storico e fino ad un massimo del 70 per cento.
8. Ai fini di cui al comma 7, il costo standard per studente di ateneo è moltiplicato per il numero di studenti regolarmente iscritti al corso di studi da un numero di anni accademici non superiore alla sua durata normale, cui si aggiungono gli studenti iscritti al primo anno fuori corso [110].
8-bis. All'Accademia nazionale di Santa Cecilia è concesso, per l'anno 2017, un contributo straordinario di 4 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2018, un contributo ordinario di euro 250.000 annui a copertura degli oneri riferibili al pagamento degli emolumenti dei docenti dei corsi di perfezionamento istituiti dall'articolo 1 del
Art. 12 bis. Ulteriori disposizioni per le università [112]
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del
Art. 13. Disposizioni in materia di risanamento ambientale da parte dell'Amministrazione straordinaria ILVA
1. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 6-undecies del
1-bis. All'articolo 1, comma 6-undecies, del
1-ter. L'articolo 3, comma 1, del
Art. 13 bis. Disposizioni in materia di bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio [116]
1. All'articolo 33, comma 12, del
Art. 13 ter. Disposizioni per l'accesso al trattamento pensionistico dei lavoratori occupati in imprese che impiegano amianto [117]
1. All'articolo 1, comma 117, della
2. All'articolo 1, comma 276, della
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 2,1 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, in 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 e in 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, e agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede, per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della
4. Agli oneri valutati di cui al comma 3 si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della
Art. 14. Proroga dei termini per l'effettuazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 9, della
1. All'articolo 1, comma 9, della
a) le parole: «, effettuati nel periodo indicato al comma 8,» sono soppresse;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.» [118].
2. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 45 milioni di euro per l'anno 2019, in 72 milioni di euro per l'anno 2020, in 51 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 6 milioni di euro per l'anno 2024 e pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 18 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 4,820 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1,180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;
b) quanto a 38 milioni di euro per l'anno 2019, a 66 milioni di euro per l'anno 2020, a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 4 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
c) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del
d) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo [120].
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 15. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali nelle regioni del Mezzogiorno
1. Nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, a richiesta degli enti locali del territorio di riferimento, forniscono agli stessi supporto tecnico e amministrativo al fine di migliorare la qualità dell'azione amministrativa, rafforzare il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza della loro azione amministrativa, nonchè per favorire la diffusione di buone prassi, atte a conseguire più elevati livelli di coesione sociale ed a migliorare i servizi ad essi affidati.
2. Le forme di supporto di cui al comma 1, che si affiancano a quelle di assistenza e sostegno di cui all'articolo 1, commi 85, lett. d), e 88, della
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale, per tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a beneficio degli enti locali situati nelle regioni di cui al comma 1. A conclusione di tale periodo, il Ministero dell'interno effettua un monitoraggio sugli esiti della sperimentazione, i cui risultati sono oggetto di informativa nell'ambito della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, di cui al
Art. 15 bis. Modifica all'articolo 52 della
1. All'articolo 52 della
«La Commissione può svolgere attività conoscitiva e può altresì procedere, secondo modalità definite da un regolamento interno, alla consultazione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, della Conferenza delle regioni e delle province autonome e delle associazioni di enti locali, nonchè di rappresentanti dei singoli enti territoriali.».
Art. 15 ter. Sanzioni ISTAT per i comuni di minori dimensioni demografiche [122]
1. In relazione alle disposizioni concernenti il Sistema statistico nazionale, di cui al
Art. 15 quater. Disapplicazione delle sanzioni per i comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 [123]
1. All'articolo 1, comma 462-ter, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «nei confronti» sono inserite le seguenti: «dei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al
Art. 15 quinquies. Contributo alle province e alle città metropolitane [124]
1. In considerazione dell'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali il 12 luglio 2017, il contributo di 12 milioni di euro di cui al comma 1-bis dell'articolo 20 del
2. Alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:
a) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme impegnate e non più dovute, per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 979, della
b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 15 sexies. Intese regionali per la cessione di spazi finanziari agli enti locali [125]
1. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al
Art. 15 septies. Gestione dei contenziosi relativi agli interventi per il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria [126]
1. È a carico dei soggetti competenti alla realizzazione degli interventi inclusi nel programma di risanamento e di sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria la gestione dei relativi contenziosi ed ogni ulteriore onere derivante dai medesimi contenziosi, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 2, del
Art. 15 octies. Disposizioni per lo svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018 [127]
1. L'articolo 18-bis, comma 1, lettera a), del
2. All'articolo 64 del
a) al comma 1, dopo le parole: «2016/2017», sono inserite le seguenti: «ed il regolare avvio delle stesse nell'anno scolastico 2017/2018» e le parole: «fino al 31 agosto 2017» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla data di effettiva attivazione del contratto-quadro di cui al comma 3 e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2017»;
b) al comma 3, la parola: «avvio» è sostituita dalla seguente: «svolgimento»;
c) al comma 4, dopo le parole: «L'acquisizione dei servizi di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «nelle regioni ove si sia verificata la prosecuzione dei servizi di cui al comma 1».
Art. 16. Misure urgenti per affrontare situazioni di marginalità sociale
1. Al fine di superare situazioni di particolare degrado nelle aree dei Comuni, Manfredonia in Provincia di Foggia, San Ferdinando in Provincia di Reggio Calabria e Castel Volturno in Provincia di Caserta, caratterizzate da una massiva concentrazione di cittadini stranieri, possono essere istituiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, uno o più commissari straordinari del Governo, nominati tra i prefetti, anche in quiescenza, per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 3. Ai commissari non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni competenti.
2. Ferme restando le competenze del Ministero dell'interno, i commissari straordinari di cui al comma 1 adottano, d'intesa con il medesimo Ministero e con il Prefetto competente per territorio, un piano di interventi per il risanamento delle aree interessate e ne coordinano la realizzazione, curando, a tal fine, il raccordo tra gli uffici periferici delle amministrazioni statali, in collaborazione con le regioni e gli enti locali interessati, anche al fine di favorire la graduale integrazione dei cittadini stranieri regolarmente presenti nei territori interessati agevolando l'accesso ai servizi sociali e sanitari nonchè alle misure di integrazione previste sul territorio, compreso l'inserimento scolastico dei minori. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, il commissario si raccorda anche con le iniziative promosse dalla cabina di regia della rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del
3. L'attuazione dei commi 1 e 2 è effettuata nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle amministrazioni competenti. Per l'erogazione dei servizi di cui al comma 2, le regioni e gli enti locali interessati possono altresì predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee.
4. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2018. A tal fine, la dotazione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 del
5. Negli anni 2018 e 2019, i comuni di cui al comma 4 possono innalzare del 10 per cento, a valere sulle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, il limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del
Art. 16 bis. Contributo per interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25 [129]
1. Per lo sviluppo dei territori delle regioni Abruzzo e Lazio ed al fine di consentire l'immediata esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25 che si rendono necessari in conseguenza degli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017 è autorizzato un contributo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 a favore della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A..
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della
3. Il valore degli interventi di ripristino e messa in sicurezza autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonchè il contributo di cui al presente articolo sono riportati nell'aggiornamento del piano economico-finanziario della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A.
Art. 16 ter. Sistema automatico per la detezione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane [130]
1. Al fine di incrementare la sicurezza nella città di Matera ed in generale nelle città metropolitane del Paese, è autorizzata la realizzazione di un sistema automatico per la detezione dei flussi di merce in entrata nei centri storici, volto alla prevenzione di fenomeni di vehicle ramming-attack attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma logistica nazionale digitale (PLN) [131].
2. Per la realizzazione del sistema di cui al comma 1, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per il 2017, a 2 milioni di euro per il 2018 e a 1,5 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 16 quater. Risorse per interventi sulla rete stradale connessa con l'itinerario Salerno-Reggio Calabria [133]
1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 69, della
Art. 16 quinquies. Tavolo per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale [134]
1. All'articolo 27 del
a) al comma 12, capoverso 2-bis, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), del
b) il comma 12-bis è sostituito dal seguente:
«12-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre 2017, è istituito un tavolo di lavoro finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza del trasporto. Al tavolo di lavoro partecipano i rappresentanti, nel numero massimo di due ciascuno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dello sviluppo economico, delle associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), nonchè un rappresentante di ciascun operatore privato che operi in almeno quattro regioni e che non aderisca alle suddette associazioni. Ai componenti del tavolo di lavoro non sono corrisposti compensi di alcun tipo, gettoni nè rimborsi spese. Dall'istituzione e dal funzionamento del tavolo di lavoro non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Art. 16 sexies. Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di protezione civile [135]
1. All'articolo 8, comma 4, del
2. In considerazione della complessità della situazione determinatasi a seguito del susseguirsi di eventi sismici di forte intensità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, della
3. All'articolo 28 del
«13. Ad esclusione degli interventi che sono ricompresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo ed a quelli relativi alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti si provvede nel limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Allo scopo di assicurare il proseguimento, senza soluzione di continuità, delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, in anticipazione rispetto a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottata d'intesa con il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, è assegnata la somma di euro 100 milioni a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea di cui al
4. Al fine di garantire l'omogeneità operativa delle attività funzionali al monitoraggio e al coordinamento delle attività di rendicontazione delle risorse finanziarie provenienti dall'Unione europea nonchè di assicurare il completamento dei procedimenti amministrativo-contabili di cui al comma 2 dell'articolo 42 del
5. Al comma 4 dell'articolo 41 del
6. All'articolo 48 del
a) al comma 7, le parole: «esclusivamente per quelli» sono soppresse;
b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti all'imposta di successione nè alle imposte e tasse ipotecarie e catastali nè all'imposta di registro o di bollo gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016.
7-ter. Le esenzioni previste dal comma 7-bis sono riconosciute esclusivamente con riguardo alle successioni di persone fisiche che alla data degli eventi sismici si trovavano in una delle seguenti condizioni:
a) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al presente decreto;
b) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei territori dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e dichiarati inagibili ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto;
c) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili distrutti o dichiarati inagibili ubicati in comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al presente decreto, qualora sia dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.
7-quater. Le esenzioni previste dal comma 7-bisnon si applicano qualora al momento dell'apertura della successione l'immobile sia stato già riparato o ricostruito, in tutto o in parte.
7-quinquies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di rimborso delle somme già versate a titolo di imposta di successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di registro o di bollo, relativamente alle successioni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 7-bis e 7-ter ed aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente disposizione. Con riguardo alle somme rimborsate ai sensi del primo periodo non sono dovuti interessi».
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, lettera b), capoversi da 7-bis a 7-quater, valutati in euro 50.000 a decorrere dall'anno 2017, e agli oneri derivanti dal comma 6, lettera b), capoverso 7-quinquies, pari a euro 100.000 per l'anno 2017 e a euro 150.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 16 septies. Utilizzo degli avanzi di amministrazione per i comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 [136]
1. Al fine di garantire l'utilizzazione degli avanzi di amministrazione per investimenti legati al recupero e alla sistemazione di pubblici edifici e infrastrutture, all'articolo 43-bis, comma 1, del
Art. 16 octies. Modifiche all'articolo 1, comma 665, della
1. All'articolo 1, comma 665, della
a) al primo periodo, dopo le parole: «articolo 9, comma 17, della
b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Successivamente al 30 ottobre 2017, gli uffici dell'Agenzia delle entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro sessanta giorni dalla richiesta, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione. Per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente nonchè titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello 740 per le stesse annualità, l'importo oggetto di rimborso viene calcolato direttamente dall'Agenzia delle entrate in funzione delle ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate. In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma»;
c) il quarto periodo è soppresso.
Art. 16 novies. Disposizioni per le celebrazioni in onore di Antonio Gramsci [138]
1. Al fine di consentire lo svolgimento, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, delle celebrazioni della figura di Antonio Gramsci, in occasione dell'ottantesimo anno dalla sua scomparsa, è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 350.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 16 decies. Disposizioni concernenti la ripartizione delle quote aggiuntive di tonno rosso [139]
1. A decorrere dall'anno 2018, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono incluse nella ripartizione delle quote aggiuntive di tonno rosso previste per l'Italia tutte le tonnare fisse elencate nell'allegato C al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 17 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2015, che presentino la relativa richiesta.
Art. 17. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Tabella A [140]
(Articolo 6-quater)
Classi demografiche |
Importo complessivo da ripartire tra gli enti beneficiari |
Fino a 1.000 abitanti |
€ 21.431.924,65 |
Tra 1.001 e 5.000 abitanti |
€ 47.598.642,81 |
Tra 5.001 e 10.000 abitanti |
€ 27.019.124,25 |
Tra 10.001 e 20.000 abitanti |
€ 23.952.225,54 |
Tra 20.001 e 30.000 abitanti |
€ 9.631.582,75 |
Province |
€ 19.000.000,00 |
Città metropolitane |
€ 7.000.000,00 |
Premialità di cui al comma 3 |
€ 5.881.675,00 |
Totale |
€ 161.515.175,00. |
Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intensificare gli interventi volti a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre nuovi strumenti volti a sostenere la crescita economica ed occupazionale delle regioni del Mezzogiorno, anche attraverso l'individuazione di misure incentivanti per i giovani imprenditori, nonchè nuovi strumenti di semplificazione volti a velocizzare i procedimenti amministrativi funzionali a favorire la crescita economica nelle regioni del Mezzogiorno e la coesione territoriale;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre nuovi strumenti sperimentali volti a consentire l'efficienza e la trasparenza dell'azione amministrativa in favore degli enti territoriali delle regioni del Mezzogiorno;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di prevedere interventi di sostegno alla formazione, in particolare per le situazioni di disagio sociale, anche attraverso interventi in favore degli enti territoriali, con particolare riguardo a quelli del Mezzogiorno;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, del lavoro e delle politiche sociali, per gli affari regionali, della giustizia e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel Mezzogiorno
Art. 1. Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»
1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da parte di giovani imprenditori, con la delibera CIPE di cui al comma 17 è attivata una misura denominata: «Resto al Sud».
2. La misura è rivolta ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni che presentino i seguenti requisiti:
a) siano residenti nelle regioni di cui al comma 1 al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria di cui al comma 5;
b) non risultino già beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità.
3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare istanza di accesso alla misura, corredata da tutta la documentazione relativa al progetto imprenditoriale, attraverso una piattaforma dedicata sul sito istituzionale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, che opera come soggetto gestore della misura, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, amministrazione titolare della misura, con le modalità stabilite da apposita convenzione. Agli oneri derivanti dalla convenzione si provvede nel limite massimo dell'uno per cento delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17.
4. Le pubbliche Amministrazioni di cui al
5. Il soggetto gestore di cui al comma 3 provvede alla relativa istruttoria, valutando anche la sostenibilità tecnico-economica del progetto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola volta.
6. Le istanze di cui al comma 3 possono essere presentate, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 16, dai soggetti di cui al comma 2 che siano già costituiti al momento della presentazione o si costituiscano, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del positivo esito dell'istruttoria nelle seguenti forme giuridiche: a) impresa individuale; b) società, ivi incluse le società cooperative. I soggetti beneficiari della misura devono mantenere la residenza nelle regioni di cui al comma 1 per tutta la durata del finanziamento e le imprese e le società di cui al presente comma devono avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa in una delle regioni di cui al comma 1.
7. Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di 40 mila euro. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 40 mila euro per ciascun socio, che presenti i requisiti di cui al comma 2, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti del
8. I finanziamenti di cui al presente articolo sono così articolati:
a) 35 per cento come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura;
b) 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da istituti di credito in base alle modalità definite dalla convenzione di cui al comma 14. Il prestito di cui al periodo precedente è rimborsato entro otto anni complessivi dalla concessione del finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento, e usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia di cui al comma 9.
9. Il prestito di cui alla lettera b) del comma 8 beneficia:
a) di un contributo in conto interessi per la durata del prestito, corrisposto dal soggetto gestore della misura agli istituti di credito che hanno concesso il finanziamento;
b) di una garanzia nella misura stabilita dal decreto di cui al comma 15 per la restituzione dei finanziamenti concessi dagli istituti di credito da parte del soggetto gestore. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è istituita una sezione specializzata presso il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
10. Sono finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria, ovvero relativi alla fornitura di servizi. Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.
11. I finanziamenti di cui al comma 8 non possono essere utilizzati per spese relative alla progettazione, alle consulenze e all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonchè agli organi di gestione e di controllo delle società stesse. Le imprese e le società possono aderire al programma Garanzia Giovani per il reclutamento del personale dipendente.
12. Le società di cui al comma 6, lettera b), possono essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici di cui al comma 2, a condizione che la presenza di tali soggetti nella compagine societaria non sia superiore ad un terzo dei componenti e non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soci. I soci di cui al periodo precedente non possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 8.
13. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 8 è condizionata alla costituzione nelle forme e nei termini di cui al comma 6 e al conferimento in garanzia dei beni aziendali oggetto dell'investimento, ovvero alla prestazione di altra idonea garanzia, al soggetto che eroga il finanziamento. I soggetti beneficiari della misura, di cui al comma 2, sono tenuti ad impiegare il contributo a fondo perduto esclusivamente ai fini dell'attività di impresa. In caso di società di cui al comma 6, lettera b), le quote versate e le azioni sottoscritte dai beneficiari della misura, di cui al comma 2, non sono riscattabili se non dopo la completa restituzione del finanziamento e, in ogni caso, non prima di 5 anni da quando versate e sottoscritte.
14. Le modalità di corresponsione del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi, nonchè i casi e le modalità per l'escussione della garanzia, sono definite con il decreto di cui al comma 15. Le condizioni tipo dei mutui di cui al comma 8, sono definite da apposita convenzione che Invitalia è autorizzata a stipulare con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).
15. Con decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura, le modalità di attuazione della stessa nonchè le modalità di accreditamento dei soggetti di cui al comma 4 e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.
16. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 141, della
17. Il CIPE con apposita delibera assegna, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, le risorse per l'attuazione della misura nei limiti di quanto indicato al comma 16, individuando la ripartizione in annualità e gli importi da assegnare distintamente al contributo a fondo perduto di cui al comma 8, lettera a) al contributo in conto interessi di cui al comma 9 lettera a) e al finanziamento della sezione specializzata del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 9 lettera b). Le risorse destinate alle misure di cui al comma 8, lettera a) ed al comma 9, lettera a) sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La gestione realizzata da Invitalia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della
Art. 2. Misure e interventi finanziari a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e di promozione delle filiere del Mezzogiorno
1. Al fine di estendere la misura Resto al Sud alle imprese agricole, all'articolo 10, comma 1, del
2. Per le agevolazioni in favore delle imprese agricole ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di cui al comma 1 sono destinate risorse pari a 5 milioni di euro nel 2017 ed a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della
3. All'articolo 2 della
Art. 3. Banca delle terre abbandonate o incolte e misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati
1. Per rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito dei giovani, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è individuata in via sperimentale la seguente procedura di valorizzazione di terreni abbandonati o incolti e di beni immobili in stato di abbandono ai sensi del comma 2.
2. Ai fini dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, si considerano abbandonati o incolti:
a) i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata l'attività agricola minima da almeno dieci anni, in base ai principi e alle definizioni di cui al
b) i terreni oggetto di rimboschimento artificiale o in cui sono insediate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione di quelli considerati bosco ai sensi delle leggi in materia, nei quali non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi quindici anni;
c) le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo, che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni delle regioni di cui al comma 1 provvedono, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad una ricognizione complessiva dei beni immobili, di cui sono titolari, che rientrano nella definizione di cui al comma 2, con particolare riguardo ai terreni agricoli. L'elenco dei beni di cui al precedente periodo è aggiornato con cadenza annuale.
4. I comuni pubblicano sul proprio sito istituzionale l'elenco dei beni oggetto di ricognizione di cui al comma 3.
5. I beni di cui al comma 3 possono essere dati in concessione, per un periodo non superiore a nove anni rinnovabile una sola volta, ai soggetti che, al momento della presentazione della domanda, risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni, previa presentazione di un progetto volto alla valorizzazione e all'utilizzo del bene. A tal fine il comune, pubblica periodicamente sul proprio sito istituzionale uno o più bandi per l'assegnazione dei beni di cui al comma 3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore, per ciascun bando, a centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso. I comuni assicurano una imparziale valutazione dei progetti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di evidenza pubblica, redigendo una graduatoria. I comuni introducono criteri di valutazione dei progetti che assicurino priorità ai progetti di riuso di immobili dismessi con esclusione di consumo di ulteriore suolo non edificato, nonchè elevati standard di qualità architettonica e paesaggistica.
6. La formale assegnazione è effettuata entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione della graduatoria di cui al comma 5. Con il provvedimento di cui al periodo precedente:
a) l'immobile viene consegnato al beneficiario, con l'immissione in uso;
b) il beneficiario assume l'obbligo di eseguirvi le attività quali risultanti dal progetto presentato. Tra le suddette attività rientrano quelle agricole, artigianali, commerciali e turistico-ricettive;
c) il beneficiario assume la detenzione del bene e ha facoltà di godere e di trasformare materialmente il bene medesimo in conformità al progetto.
7. Nel caso di beni immobili privati che rientrano nella definizione di cui al comma 2, i soggetti che, al momento della presentazione della domanda, risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni manifestano al comune l'interesse ad utilizzare i beni suddetti. A tal fine, i soggetti di cui al periodo precedente presentano al comune un progetto di valorizzazione del bene o dei beni che intendono utilizzare indicando, mediante apposito certificato redatto da un notaio:
a. i dati di identificazione catastale;
b. il proprietario del fondo, sulla base delle risultanze dei registri immobiliari;
c. coloro i quali abbiano eventualmente acquisito diritti sul bene in virtù di atti soggetti a trascrizione;
d. l'inesistenza nei registri immobiliari di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli, nell'ultimo ventennio.
8. Il comune, valutato positivamente il progetto di valorizzazione del bene di cui al comma 7, pubblica, in una apposita sezione del proprio sito istituzionale, il progetto ricevuto e invia mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o attraverso posta certificata, una comunicazione all'avente diritto sulla base delle risultanze del certificato notarile di cui al comma 7, ovvero sulla base di ulteriore, idonea, documentazione, informandolo del progetto presentato e delle condizioni economiche determinate in sede di perizia di cui al comma 14. Alla comunicazione è allegata la proposta irrevocabile del contratto di affitto sottoscritta dal soggetto di cui al comma 7.
9. Entro centottanta giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al comma 8, il comune, su istanza del presentatore del progetto, qualora l'avente diritto sul bene abbia manifestato il proprio consenso al contratto di affitto nelle forme dell'atto pubblico, della scrittura privata autenticata, ovvero dell'atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 24 del
10. È fatto assoluto divieto al beneficiario di cedere a terzi in tutto o in parte il terreno e i diritti conseguiti con l'assegnazione e di costituirvi diritti a favore di terzi, nonchè di alienare, affittare, concedere in comodato o di effettuare qualunque altra forma di trasferimento a terzi dell'azienda organizzata per l'esecuzione delle attività in oggetto. Gli atti posti in essere in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli.
11. È ammessa, successivamente alla realizzazione delle condizioni di cui ai commi 6 e 9, la costituzione da parte dell'interessato di società agricole, di cui al
12. Il contratto di affitto è trascritto nei registri immobiliari ai sensi dell'articolo 2645-quater del codice civile. La trascrizione del contratto costituisce causa di interruzione dell'usucapione.
13. Nel caso in cui l'assegnazione o il progetto di cui al comma 7 abbiano ad oggetto l'esecuzione sui beni, di cui ai commi precedenti, di attività terziarie di carattere non profit o artigianali, il comune adotta le connesse modificazioni in variante degli strumenti urbanistici vigenti entro centottanta giorni dall'assegnazione del bene; nelle more dell'approvazione definitiva delle suddette modificazioni, gli atti di assegnazione possono essere egualmente stipulati, la consegna effettuata e le attività di trasformazione iniziate.
14. Il beneficiario è tenuto a corrispondere al comune un canone d'uso indicizzato, determinato dal comune stesso sulla base di una apposita perizia tecnica di stima del bene, il cui costo è a carico del beneficiario, a decorrere dal momento dell'assegnazione. Nel caso in cui il comune non sia titolare del bene oggetto di affitto, il canone è versato all'avente diritto e il costo della perizia tecnica è a carico del proponente.
15. L'avente diritto al quale il bene sia stato restituito alla scadenza del periodo contrattuale, il quale, nei cinque anni successivi alla restituzione, voglia trasferire il bene a titolo oneroso, deve notificare la proposta di trasferimento, indicandone il prezzo all'assegnatario, il quale ha diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato, con atto notificato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, offrendo condizioni uguali a quelle comunicate. In mancanza della notificazione di cui al primo periodo del presente comma, ovvero qualora il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile, colui che ha diritto alla prelazione può, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l'immobile dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa. Ai rapporti instaurati tra i privati si applicano le disposizioni del codice civile in materia di affitto. La difformità dell'attività svolta rispetto al progetto di valorizzazione costituisce causa di risoluzione del contratto di affitto relativo ai beni privati, fermo restando il potere di revoca da parte del comune degli eventuali atti adottati.
16. I comuni trasmettono alle regioni l'elenco dei beni censiti ed assegnati, anche ai fini dell'inserimento nella Banca delle terre agricole di cui all'articolo 16 della
17. I proponenti dei progetti di cui ai commi precedenti per lo svolgimento di attività artigianali, commerciali e turistico-ricettive possono usufruire della misura incentivante denominata «Resto al Sud» di cui all'articolo 1 e per le attività agricole delle misure incentivanti di cui all'articolo 2.
Capo II
Zone economiche speciali - ZES
Art. 4. Istituzione di zone economiche speciali - ZES
1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonchè l'insediamento di nuove imprese in dette aree, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di una Zona economica speciale, di seguito denominata «ZES».
2. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purchè presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal
3. Le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i relativi criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 5 sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Le proposte di istituzione di una ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta delle regioni interessate. La proposta è corredata da un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal decreto di cui al comma 3.
6. La regione formula la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata. Il soggetto per l'amministrazione dell'area ZES, di seguito soggetto per l'amministrazione, è identificato in un Comitato di indirizzo composto dal Presidente dell'Autorità portuale, che lo presiede, da un rappresentante della regione, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai membri del Comitato non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Il Comitato di indirizzo si avvale del Segretario generale dell'Autorità portuale per l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali di cui al
7. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare, in particolare:
a) gli strumenti che garantiscano la piena operatività delle aziende presenti nella ZES;
b) l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES;
c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.
Il Segretario generale dell'Autorità portuale può stipulare, previa autorizzazione del Comitato di indirizzo, accordi o convenzioni quadro con banche ed intermediari finanziari.
8. Le imprese già operative nella ZES e quelle che si insedieranno nell'area, sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonchè delle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES.
Art. 5. Benefici fiscali e semplificazioni
1. Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:
a) procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, previa delibera del Consiglio dei ministri;
b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES di cui all'articolo 4, comma 5, alle condizioni definite dal soggetto per l'amministrazione, ai sensi della
2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della
3. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di cui ai commi 1 e 2 è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:
a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;
b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.
4. L'agevolazione di cui al comma 2 è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal
5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 valutati in 25 milioni di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019 e 150,2 milioni di euro nel 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della
6. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura, con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, sull'andamento delle attività e sull'efficacia delle misure di incentivazione concesse, avvalendosi di un piano di monitoraggio concordato con il soggetto per l'amministrazione di cui all'articolo 4, comma 6, sulla base di indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale definiti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 3.
Capo III
Semplificazioni
Art. 6. Disposizioni di semplificazione per la valorizzazione dei Patti per lo sviluppo
1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei Patti per lo sviluppo, il rimborso delle spese effettivamente sostenute a valere sulle risorse FSC 2014-2020 assegnate ai Patti per lo sviluppo è disposto sulla base di apposite richieste di pagamento presentate dalle amministrazioni titolari degli interventi e corredate dell'autocertificazione del rappresentante legale dell'amministrazione stessa ai sensi degli articoli 47 e 48 del
2. Per ogni intervento previsto dai Patti per lo sviluppo, ciascun Comitato di indirizzo e controllo per la gestione del Patto individua l'amministrazione che indice, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7 della
Art. 7. Valorizzazione dei Contratti istituzionali di sviluppo - CIS
1. Al fine di sostenere la coesione territoriale, lo sviluppo e la crescita economica del Paese ed accelerare l'attuazione di interventi di notevole complessità, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, che richiedano un approccio integrato e l'impiego di fondi strutturali di investimento europei e di fondi nazionali inseriti in piani e programmi operativi finanziati a valere sulle risorse nazionali e europee, anche in coerenza con quanto previsto dall'articolo 36 «Investimenti territoriali integrati»,
Art. 8. Disposizioni di semplificazione in materia di amministrazione straordinaria
1. Nel caso siano destinatarie di domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento, ovvero di dichiarazione di avvalersi di clausola risolutiva espressa del contratto di cessione dei complessi aziendali acquisiti da società sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del
Art. 9. Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti
1. I numeri da 1 a 7 della parte premessa all'introduzione dell'allegato D alla parte IV del
Capo IV
Ulteriori interventi per il Mezzogiorno e per la coesione territoriale
Art. 10. Ulteriori misure in favore dell'occupazione nel Mezzogiorno
1. Allo scopo di facilitare la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), istituita ai sensi dell'articolo 4 del
a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nei medesimi anni, di quota dei corrispondenti importi delle disponibilità in conto residui del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
Art. 11. Interventi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica nel Mezzogiorno
1. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno volti al contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sono individuate le aree di esclusione sociale, caratterizzate da povertà educativa minorile e dispersione scolastica, nonchè da un elevato tasso di fenomeni di criminalità organizzata.
2. Entro trenta giorni dall'adozione del decreto, di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indice una procedura selettiva per la presentazione di progetti recanti la realizzazione di interventi educativi di durata biennale, volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonchè per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità.
3. Possono partecipare alla procedura di cui al comma 2 le reti di istituzioni scolastiche presenti nelle aree individuate con il decreto di cui al comma 1, che abbiano attivato, per la realizzazione degli interventi educativi di durata biennale, partenariati con enti locali, soggetti del terzo settore, strutture territoriali del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva o servizi educativi pubblici per l'infanzia, operanti nel territorio interessato.
4. La procedura di cui al comma 2 è finanziata nell'ambito delle risorse del Programma operativo nazionale «Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento», riferito al periodo di programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014, in coerenza con quanto previsto dalla stessa programmazione.
Art. 12. Costo standard per studente
1. Per costo standard per studente delle università statali si intende il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio, tenuto conto della tipologia di corso, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, lettera f), della
2. La determinazione e l'eventuale aggiornamento del modello di calcolo del costo standard di ateneo sono definiti sulla base dei seguenti criteri e relativi indici di costo:
a) criterio del costo del personale docente: si utilizzano come indici di costo gli standard di docenza previsti per l'accreditamento iniziale dei corsi di studio e come costo medio di riferimento, cui parametrare la dotazione standard di docenza, il costo caratteristico di ateneo del professore di I fascia. Nella determinazione della dotazione di docenza si utilizza come numero standard di studenti nelle classi delle aree medico-sanitaria, scientifico tecnologica e umanistico sociale il valore compreso nell'intervallo tra il 60 per cento e il 100 per cento del numero di riferimento previsto in sede di accreditamento, in modo da tenere conto dei costi fissi della docenza necessaria per l'accreditamento;
b) criterio del costo della docenza a contratto: è riferito al monte ore di didattica integrativa aggiuntiva stabilito in misura pari al 30 per cento del monte ore di didattica standard della docenza di cui alla lettera a), parametrato al valore medio di 120 ore per i professori e 60 ore per i ricercatori;
c) criterio del costo del personale tecnico amministrativo: si attribuisce una dotazione standard pari ad una unità di personale per ogni docente come risultante dal criterio di cui alla lettera a) e, in aggiunta, un numero di figure di supporto tecnico parametrato a quelle eventualmente richieste in sede di accreditamento dei corsi di studio e un numero di collaboratori ed esperti linguistici pari a quelli in servizio presso l'ateneo;
d) criterio dei costi di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari: il costo è stimato sulla base degli oneri medi rilevati dai bilanci degli atenei, tenendo altresì conto dei costi fissi della sede universitaria non dipendenti dalla numerosità degli iscritti.
3. Al fine di tenere conto dei differenti contesti in cui ogni università si trova ad operare, al costo standard di ateneo di cui al comma 2 può essere aggiunto un importo di natura perequativa parametrato fino ad un massimo del 10 per cento rispetto al costo standard medio nazionale, in base alla diversa capacità contributiva degli studenti iscritti all'università, determinata tenendo conto del reddito medio familiare della ripartizione territoriale ove ha sede l'ateneo.
4. Al fine di assicurare la continuità e l'integrale distribuzione dei finanziamenti per le università statali sono confermate le assegnazioni già disposte per gli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sul fondo di finanziamento ordinario che, in relazione al costo standard per studente, sono state attribuite in coerenza con quanto definito ai commi 2 e 3 per l'ammontare già indicato nei decreti ministeriali di attribuzione del FFO.
5. Per l'anno 2017 la quota del FFO ripartita in base al criterio del costo standard per studente è fissata con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativo ai criteri di riparto del fondo di finanziamento ordinario entro l'intervallo compreso tra il 19 per cento e il 22 per cento del relativo stanziamento, al netto degli interventi con vincolo di destinazione. Al fine di assicurare il tempestivo riparto dei finanziamenti sono utilizzati gli stessi importi del costo standard e i dati sugli studenti utilizzati per il riparto del FFO dell'anno 2016.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisti i pareri di CRUI e ANVUR, si provvede alla rideterminazione del modello di calcolo del costo standard per studente sulla base dei criteri e relativi indici di costo di cui al comma 2, integrati di un ulteriore importo di natura perequativa, in aggiunta a quello di cui al comma 3, che tenga conto della diversa accessibilità di ogni università in funzione della rete dei trasporti e dei collegamenti. Tale ulteriore importo è parametrato rispetto al costo standard medio nazionale, fino ad un massimo del 10 per cento.
7. Il decreto di cui al comma 6 ha validità triennale e trova applicazione a decorrere dall'anno 2018 ai fini della ripartizione di una percentuale del FFO, al netto degli interventi con vincolo di destinazione, non inferiore a quella del comma 5, incrementata tra il 2 per cento e il 5 per cento all'anno, in modo da sostituire gradualmente la quota di finanziamento determinata sulla base del trasferimento storico e fino ad un massimo del 70 per cento.
8. Ai fini di cui al comma 7, il costo standard per studente di ateneo è moltiplicato per il numero di studenti regolarmente iscritti entro la durata normale del corso di studi.
Art. 13. Disposizioni in materia di risanamento ambientale da parte dell'Amministrazione straordinaria ILVA
1. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 6-undecies del
Art. 14. Proroga dei termini per l'effettuazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 9, della
1. All'articolo 1, comma 9, della
a) le parole: «, effettuati nel periodo indicato al comma 8,» sono soppresse;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 31 luglio 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione».
2. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2019, in 24 milioni di euro per l'anno 2020, in 17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, e in 2 milioni di euro per l'anno 2024 e pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 4,820 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1,180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;
b) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a 18 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
c) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del
d) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 15. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali nelle regioni del Mezzogiorno
1. Nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, a richiesta degli enti locali del territorio di riferimento, forniscono agli stessi supporto tecnico e amministrativo al fine di migliorare la qualità dell'azione amministrativa, rafforzare il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza della loro azione amministrativa, nonchè per favorire la diffusione di buone prassi, atte a conseguire più elevati livelli di coesione sociale ed a migliorare i servizi ad essi affidati.
2. Le forme di supporto di cui al comma 1, che si affiancano a quelle di assistenza e sostegno di cui all'articolo 1, commi 85, lett. d), e 88, della
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale, per tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a beneficio degli enti locali situati nelle regioni di cui al comma 1. A conclusione di tale periodo, il Ministero dell'interno effettua un monitoraggio sugli esiti della sperimentazione, i cui risultati sono oggetto di informativa nell'ambito della Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, di cui al
Art. 16. Misure urgenti per affrontare situazioni di marginalità sociale
1. Al fine di superare situazioni di particolare degrado nelle aree dei Comuni, Manfredonia in Provincia di Foggia, San Ferdinando in Provincia di Reggio Calabria e Castel Volturno in Provincia di Caserta, caratterizzate da una massiva concentrazione di cittadini stranieri, possono essere istituiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, uno o più commissari straordinari del Governo, nominati tra i prefetti, anche in quiescenza, per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 3. Ai commissari non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni competenti.
2. Ferme restando le competenze del Ministero dell'interno, i commissari straordinari di cui al comma 1 adottano, d'intesa con il medesimo Ministero e con il Prefetto competente per territorio, un piano di interventi per il risanamento delle aree interessate e ne coordinano la realizzazione, curando, a tal fine, il raccordo tra gli uffici periferici delle amministrazioni statali, in collaborazione con le regioni e gli enti locali interessati, anche al fine di favorire la graduale integrazione dei cittadini stranieri regolarmente presenti nei territori interessati agevolando l'accesso ai servizi sociali e sanitari nonchè alle misure di integrazione previste sul territorio, compreso l'inserimento scolastico dei minori. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, il commissario si raccorda anche con le iniziative promosse dalla cabina di regia della rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del
3. L'attuazione dei commi 1 e 2 è effettuata nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle amministrazioni competenti. Per l'erogazione dei servizi di cui al comma 2, le regioni e gli enti locali interessati possono altresì predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee.
4. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni per i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2018. A tal fine, la dotazione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 del
5. Negli anni 2018 e 2019, i comuni di cui al comma 4 possono innalzare del 10 per cento, a valere sulle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, il limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del
Art. 17. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma già modificato dall'art. 5 del
[3] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 1, comma 601, della
[4] Comma inserito dall'art. 1, comma 320, della
[5] Comma così modificato dall'art. 11 del
[6] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[7] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 601, della
[8] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 245 bis del
[9] Comma così modificato dall'art. 245 bis del
[10] Comma inserito dalla L. di conversione.
[11] Comma inserito dalla L. di conversione.
[12] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[13] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 1, comma 601, della
[14] Comma inserito dalla L. di conversione.
[15] Comma inserito dalla L. di conversione.
[16] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[17] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[18] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[19] Comma così modificato dall'art. 9 duodecies del
[20] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[21] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[22] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[23] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[24] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[25] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[26] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[27] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[28] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[29] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[30] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[31] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[32] Articolo abrogato dall'art. 22 del
[33] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[34] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 37 del
[35] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[36] Comma inserito dalla L. di conversione.
[37] Comma sostituito dall'art. 1, comma 316, della
[38] Comma inserito dall'art. 57 del
[39] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[40] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 46 del
[41] Comma inserito dall'art. 46 del
[42] Comma inserito dall'art. 46 del
[43] Comma inserito dall'art. 57 del
[44] Comma aggiunto dall'art. 57 del
[45] Alinea così modificato dall'art. 22 del
[46] L'originaria lett. a) è stata sostituita dalle attuali lett. a) - a sexies) per effetto dell'art. 3 ter del
[47] L'originaria lett. a) è stata sostituita dalle attuali lett. a) - a sexies) per effetto dell'art. 3 ter del
[48] L'originaria lett. a) è stata sostituita dalle attuali lett. a) - a sexies) per effetto dell'art. 3 ter del
[49] L'originaria lett. a) è stata così sostituita dalle attuali lett. a) - a sexies) per effetto dell'art. 3 ter del
[50] L'originaria lett. a) è stata così sostituita dalle attuali lett. a) - a sexies) per effetto dell'art. 3 ter del
[51] L'originaria lett. a) è stata sostituita dalle attuali lett. a) - a sexies) per effetto dell'art. 3 ter del
[52] Lettera inserita dall'art. 1, comma 316, della
[53] Comma inserito dall'art. 57 del
[54] Comma sostituito dall'art. 57 del
[55] Comma inserito dall'art. 3 ter del
[56] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[57] Comma abrogato dall'art. 22 del
[58] Comma abrogato dall'art. 22 del
[59] Comma abrogato dall'art. 22 del
[60] Comma così modificato dall'art. 11 del
[61] Testo previgente alle modifiche apportate dall'art. 22 del
[62] L'originaria lett. a) è stata così sostituita dalle attuali lett. a) - a sexies) per effetto dell'art. 3 ter del
[63] L'originaria lett. a) è stata sostituita dalle attuali lett. a) - a sexies) per effetto dell'art. 3 ter del
[64] L'originaria lett. a) è stata sostituita dalle attuali lett. a) - a sexies) per effetto dell'art. 3 ter del
[65] L'originaria lett. a) è stata così sostituita dalle attuali lett. a) - a sexies) per effetto dell'art. 3 ter del
[66] L'originaria lett. a) è stata così sostituita dalle attuali lett. a) - a sexies) per effetto dell'art. 3 ter del
[67] L'originaria lett. a) è stata sostituita dalle attuali lett. a) - a sexies) per effetto dell'art. 3 ter del
[68] Lettera inserita dall'art. 1, comma 316, della
[69] Comma inserito dall'art. 57 del
[70] Comma sostituito dall'art. 57 del
[71] Comma inserito dall'art. 3 ter del
[72] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[73] Comma così modificato dall'art. 11 del
[74] Articolo inserito dall'art. 57 del
[75] Comma così modificato dall'art. 10 del
[76] Comma così modificato dall'art. 11 del
[77] Comma così modificato dall'art. 11 del
[78] Articolo inserito dalla L. di conversione e così sostituito dall'art. 1, comma 939, della
[79] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[80] Articolo inserito dall'art. 12 del
[81] Comma così modificato dall'art. 16 del
[82] Comma così modificato dall'art. 16 del
[83] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[84] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[85] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.
[86] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[87] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[88] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[89] Articolo abrogato dall'art. 7 del
[90] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[91] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[92] Articolo inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 1, comma 791, della
[93] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[94] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[95] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[96] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[97] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[98] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[99] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[100] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[101] Comma inserito dalla L. di conversione.
[102] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[103] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[104] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[105] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[106] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[107] Comma inserito dalla L. di conversione.
[108] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[109] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[110] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[111] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[112] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[113] Comma così modificato dall'art. 13 del
[114] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[115] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[116] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[117] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[118] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[119] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[120] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[121] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[122] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[123] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[124] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[125] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[126] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[127] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[128] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[129] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[130] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[131] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 17, della
[132] Comma così modificato dall'art. 1, comma 17, della
[133] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[134] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[135] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[136] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[137] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[138] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[139] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[140] Tabella aggiunta dall'art. 12 del