§ 78.1.266 - L. 27 novembre 2023, n. 169.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:78. Prezzi
Capitolo:78.1 prezzi
Data:27/11/2023
Numero:169


Sommario
Art. 1. 


§ 78.1.266 - L. 27 novembre 2023, n. 169.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.

(G.U. 28 novembre 2023, n. 278)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 SETTEMBRE 2023, N. 131

 

     All'articolo 1:

     al comma 1, le parole: «energia reti» sono sostituite dalle seguenti: «energia, reti» e dopo le parole: «29 dicembre 2016» sono inserite le seguenti: «, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017»;

     al comma 2, le parole: «l'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «l'ARERA»;

     al comma 3, la parola: «ARERA» è sostituita dalle seguenti: «l'ARERA»;

     al comma 7, le parole: «delle risorse derivanti» sono sostituite dalle seguenti: «di quota parte delle risorse derivanti»;

     al comma 8:

     all'alinea, dopo le parole: «30 marzo 2023» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     al capoverso Art. 3, comma 2, le parole: «energia reti» sono sostituite dalle seguenti: «energia, reti»;

     al comma 9, dopo le parole: «si provvede» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «milioni di euro mediante» sono sostituite dalle seguenti: «milioni di euro, mediante», le parole: «delle risorse derivanti» sono sostituite dalle seguenti: «di quota parte delle risorse derivanti», le parole: «(CSEA) e» sono sostituite dalle seguenti: «(CSEA), e,» e le parole: «milioni di euro a valere» sono sostituite dalle seguenti: «milioni di euro, a valere».

     Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

     «Art. 1-bis (Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in materia di servizi informativi per la pianificazione energetica comunale). - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunto il seguente:

     «2-bis. Per finalità di pianificazione energetica a livello comunale, i comuni possono richiedere alla società Acquirente Unico S.p.A. la prestazione di servizi informativi sulla base dei dati disponibili nel Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, secondo modalità disciplinate mediante la stipulazione di appositi protocolli di intesa, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. Nella prestazione dei servizi informativi di cui al primo periodo, la società Acquirente Unico S.p.A. assicura l'anonimizzazione dei dati e la fornitura dei medesimi in forma aggregata. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."».

     All'articolo 2:

     al comma 1:

     all'alinea, dopo le parole: «da 450 a 451-bis» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», dopo le parole: «n. 197», ovunque ricorrono, è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «nei limiti» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite»;

     alla lettera b), le parole: «abbonamenti per i mezzi del trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «abbonamenti ai servizi di trasporto»;

     al comma 2, lettera b), le parole: «della carta qualora» sono sostituite dalle seguenti: «della carta, qualora»;

     al comma 4, dopo le parole: «legge 10 marzo 2023, n. 23» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     al comma 5, le parole: «è incrementato per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, è incrementato, per l'anno 2023,».

     All'articolo 3:

     al comma 1:

     all'alinea, le parole: «di cui al comma 4, le imprese» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4 del presente articolo le imprese»;

     alla lettera c), dopo le parole: «21 dicembre 2017» sono inserite le seguenti: «, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017»;

     al comma 3, dopo le parole: «lettere a), b) e c)» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «di difficolta» sono sostituite dalle seguenti: «di difficoltà»;

     al comma 4, lettera c), numeri 1), 2) e 3), le parole: «valore lordo aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «valore aggiunto lordo»;

     ai commi 5 e 6, le parole: «con energia da fonti» sono sostituite dalle seguenti: «con energia prodotta da fonti»;

     al comma 8:

     alla lettera b), le parole: «da fonti» sono sostituite dalle seguenti: «con energia prodotta da fonti»;

     alla lettera c), dopo le parole: «al fine di determinare» sono inserite le seguenti: «, ai sensi del punto 415 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01,» e le parole: «della Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «della Commissione»;

     al comma 9:

     al primo periodo, le parole: «l'adempimento all'obbligo» sono sostituite dalle seguenti: «l'adempimento dell'obbligo»;

     al secondo periodo, le parole: «dal secondo periodo del comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 8, lettere a), b) e c)»;

     al quarto periodo, le parole: «energia reti» sono sostituite dalle seguenti: «energia, reti»;

     al quinto periodo, le parole: «inadempimento agli obblighi» sono sostituite dalle seguenti: «inadempimento degli obblighi» e le parole: «adempimento agli obblighi» sono sostituite dalle seguenti: «adempimento degli obblighi»;

     al comma 10:

     alla lettera a), le parole: «le tempistiche» sono sostituite dalle seguenti: «i tempi»;

     alla lettera e), le parole: «da ENEA, ISPRA e GSE» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ENEA, dall'ISPRA e dal GSE»;

     alla lettera g), le parole: «controllo ex-post» sono sostituite dalle seguenti: «controllo ex post» e dopo le parole: «della comunicazione» sono inserite le seguenti: «della Commissione europea»;

     al comma 11, le parole: «l'assolvimento agli obblighi» sono sostituite dalle seguenti: «l'assolvimento degli obblighi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comprese le condizioni per la revoca totale o parziale delle agevolazioni»;

     al comma 12, dopo le parole: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» sono inserite le seguenti: «, alle Camere» e dopo le parole: «sull'andamento» sono inserite le seguenti: «dell'applicazione»;

     al comma 13, al primo periodo, le parole: «valutazione ex-post» sono sostituite dalle seguenti: «valutazione ex post» e, al secondo periodo, le parole: «a valere sulla componente» sono sostituite dalle seguenti: «a carico della componente».

     All'articolo 4:

     al comma 1, le parole: «e fino» sono soppresse.

     All'articolo 5:

     al comma 1:

     al primo periodo, le parole: «codice delle assicurazioni private, di cui al del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo»;

     al secondo periodo, le parole: «ai fini IRES» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'imposta sul reddito delle società» e le parole: «ai fini IRAP» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive»;

     al terzo periodo, le parole: «cessione di rami» sono sostituite dalle seguenti: «cessioni di ramo» e le parole: «repubblica del» sono sostituite dalla seguente: «Repubblica»;

     al comma 2:

     al primo periodo, le parole: «che entro» sono sostituite dalle seguenti: «che, entro», le parole: «al comma 1 possono» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1, possono» e le parole: «di trasferimento come» sono sostituite dalle seguenti: «di trasferimento, come»;

     al secondo periodo, le parole: «cessione di rami» sono sostituite dalle seguenti: «cessioni di ramo» e le parole: «repubblica del» sono sostituite dalla seguente: «Repubblica»;

     al comma 3:

     alla lettera b), numero 2), dopo le parole: «al comma 3-octies» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

     alla lettera c), capoverso 3-duodecies, dopo le parole: «al comma 3-octies» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e la parola: «Decreto» è sostituita dalla seguente: «decreto».

     All'articolo 6:

     al comma 1, dopo le parole: «dei beni del cedente» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

     All'articolo 7:

     al comma 1, le parole: «con le parole» sono sostituite dalle seguenti: «dalla seguente:»;

     al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «n. 100» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     al comma 3, al primo periodo, le parole: «delle opere indifferibili» sono sostituite dalle seguenti: «di opere indifferibili,» e, al terzo periodo, le parole: «del decreto-legge, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge n. 50»;

     al comma 4, al primo periodo, le parole: «gli interventi relativi» sono sostituite dalle seguenti: «per gli interventi relativi» e le parole: «considerano» sono sostituite dalle seguenti: «si considera» e, al quarto periodo, dopo le parole: «del 12 settembre 2022» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     al comma 5, le parole: «si provvede, nel limite» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede nel limite»;

     alla rubrica, la parola: «fondo» è sostituita dalla seguente: «Fondo».

     Nel capo IV, all'articolo 8 è premesso il seguente:

     «Art. 7-bis (Disposizioni finanziarie). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».