Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
Data: | 06/06/2012 |
Numero: | 74 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti delle regioni |
Art. 2. Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate |
Art. 3. Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale |
Art. 4. Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici nonchè interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale |
Art. 4 bis. Autorizzazioni di spesa in favore del Ministero per i beni e le attività culturali |
Art. 5. Ulteriori interventi a favore delle scuole |
Art. 5 bis. Disposizioni in materia di controlli antimafia |
Art. 6. Sospensione processi civili, penali, amministrativi e tributari, rinvio delle udienze e sospensione dei termini, comunicazione e notifica di atti |
Art. 7. Deroga al patto di stabilità interno |
Art. 7 bis. Crediti vantati dalle imprese |
Art. 8. Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali |
Art. 9. Differimento di termini per gli enti locali |
Art. 10. Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 |
Art. 11. Sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012 |
Art. 11 bis. Attivazione di una misura per le grandi imprese danneggiate dal sisma nel Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca |
Art. 12. Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012 |
Art. 12 bis. Detassazione dei rimborsi per danni alle imprese |
Art. 13. Interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012 |
Art. 14. Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale |
Art. 15. Sostegno al reddito dei lavoratori |
Art. 16. Promozione turistica |
Art. 17. Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici |
Art. 17 bis. (Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo). |
Art. 18. Differimenti, sospensioni e proroghe di termini in materia di autorizzazioni |
Art. 19. Semplificazione di procedure di autorizzazione |
Art. 19 bis. Zone a burocrazia zero |
Art. 19 ter. Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo |
Art. 20. Copertura finanziaria |
§ 17.2.243 - D.L. 6 giugno 2012, n. 74. [1]
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.
(G.U. 7 giugno 2012, n. 131)
Capo I
INTERVENTI IMMEDIATI PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA
Art. 1. Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti delle regioni
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonchè di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della
2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari delegati.
3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1, considerati l'entità e l'ammontare dei danni subiti ed al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 è prorogato fino al 31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario è disciplinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della
4. Agli interventi di cui al presente decreto provvedono i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della
5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi, nonchè delle strutture regionali competenti per materia. A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2 [3].
5-bis. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari Delegati, possono delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa nonchè alle strutture regionali competenti per materia. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga [4].
Art. 2. Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2012, il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità previste dal presente decreto [5].
2. Su proposta dei Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione del Fondo di cui al comma 1 fra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, per le finalità previste dal presente decreto, nonchè sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate. La proposta di riparto è basata su criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettività e la quantità dei danni subiti e asseverati delle singole Regioni [6].
3. Al predetto Fondo affluiscono, nel limite di 500 milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonchè dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
4. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da riservare all'Erario per le finalità di cui al comma 3, attraverso separata contabilizzazione.
5. Il medesimo Fondo viene inoltre alimentato:
a) con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al
b) con quota parte delle risorse di cui all'articolo 16, comma 1, della
c) [per un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 con le risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del
6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con il decreto di cui al comma 2, le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 1 destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto, al netto di quelle destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 8, commi 3 e 15-ter, e dall'articolo 13. Sulle contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulle contabilità speciali possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, le risorse di cui al primo periodo, presenti nelle predette contabilità speciali, nonchè i relativi utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1, che provvedono, ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo 1, per conto dei Presidenti delle Regioni in qualità di commissari delegati, agli interventi di cui al presente decreto, non rilevano ai fini del patto di stabilità interno degli enti locali beneficiari. I presidenti delle regioni rendicontano ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della
Art. 3. Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale
1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori di cui all'articolo 1, i Presidenti delle Regioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, d'intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, fatte salve le peculiarità regionali. I contributi sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, con provvedimenti adottati dai soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5. In particolare, può essere disposta [10]:
a) la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito [11];
b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà. La concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie danneggiate dagli eventi sismici è valutata dall'autorità competente entro il 31 dicembre 2014; il principio di certezza e di oggettiva determinabilità del contributo si considera rispettato se il contributo medesimo è conosciuto entro il 31 dicembre 2014 [12];
b-bis) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del
c) la concessione di contributi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose [14];
d) la concessione di contributi per i danni agli edifici di interesse storico-artistico;
e) la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgombrati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonchè delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei;
f) la concessione di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva;
f-bis) la concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eventi sismici [15];
f-ter) la concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonchè a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli eventi sismici [16];
f-quater) la concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di strutture e impianti [17].
1-bis. I contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al comma 1, lettera a), non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
2. L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi sismici su costruzioni esistenti o in corso di realizzazione alla data del 20 maggio 2012 deve essere verificato e documentato, mediante presentazione di perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011. Restano salve le verifiche da parte delle competenti amministrazioni [19].
3. Il saldo dei contributi di cui al presente articolo, limitatamente alla ricostruzione degli immobili distrutti e alla riparazione degli immobili dichiarati inagibili, è vincolato alla documentazione che attesti che gli interventi sono stati realizzati ai sensi dell'articolo 5 del
4. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.
5. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari ed il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, nelle more che venga completata la verifica delle agibilità degli edifici e strutture ordinari effettuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, i soggetti interessati possono, previa perizia e asseverazione da parte di un professionista abilitato, effettuare il ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture. I contenuti della perizia asseverata includono i dati delle schede AeDES di cui al decreto sopracitato, integrate con documentazione fotografica e valutazioni tecniche atte a documentare il nesso di causalità tra gli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno.
6. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del
7. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, di cui all'allegato 1 al presente decreto, nonchè per le imprese con sede o unità locali al di fuori delle aree individuate dal presente decreto che abbiano subito danni a seguito degli eventi sismici, accertati ai soli fini di cui al presente comma sulla base delle verifiche effettuate dalla protezione civile o dai vigili del fuoco o da altra autorità od organismo tecnico preposti alle verifiche, il titolare dell'attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del
7-bis. In relazione a magazzini, capannoni, stalle e altre strutture inerenti alle attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, eccetto i prefabbricati, è necessaria e sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria [22].
8. La certificazione di agibilità sismica di cui al comma 7 è acquisita per le attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali di seguito precisate o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato:
a) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
b) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
c) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso [23].
8-bis. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza delle carenze di cui al comma 8 o dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisionali [24].
9. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto [25].
10. Per quanto concerne le imprese di cui al comma 8, nelle aree che abbiano risentito di un'intensità macrosismica, così come rilevata dal Dipartimento della protezione civile, pari o superiore a 6, ovvero nelle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova e questa, intesa come insieme di struttura, elementi non strutturali e impianti, non sia uscita dall'ambito del comportamento lineare elastico, l'adempimento di cui al comma 9 si intende soddisfatto. Qualora l'accelerazione spettrale come sopra individuata non abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalla norma vigente ad una costruzione nuova di analoghe caratteristiche, per il profilo di sottosuolo corrispondente, tale costruzione dovrà essere sottoposta a valutazione della sicurezza effettuata conformemente al capitolo 8.3 delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, entro i termini temporali di cui al comma 9 del presente articolo, tenendo conto degli interventi locali effettuati ai sensi del comma 8. Qualora il livello di sicurezza della costruzione risulti inferiore al 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, dovranno eseguirsi interventi di miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno del 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, secondo le seguenti scadenze temporali:
a) entro quattro anni dal termine di cui al comma 9, se la sicurezza sismica risulta essere pari o inferiore al 30 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;
b) entro otto anni dal termine di cui al comma 9, se la sicurezza sismica risulta essere superiore al 50 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;
c) entro un numero di anni ottenuto per interpolazione lineare tra quattro e otto per valore di livello di sicurezza (Ls) per cento compresi tra il 30 e il 50 per cento, secondo l'equazione:
4+ (Ls - 30) / 5 [26]
11. I Direttori regionali, rispettivamente, dell'Agenzia regionale di Protezione civile della Regione Emilia-Romagna, della Direzione generale di Protezione civile, polizia locale e sicurezza della Regione Lombardia, nonchè dell'Unità di progetto di Protezione civile della Regione Veneto, provvedono, anche per il tramite dei Sindaci, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree pubbliche e private occorrenti per la delocalizzazione totale o parziale, anche temporanea, delle attività. Qualora per l'esecuzione delle opere e degli interventi di delocalizzazione sia richiesta la valutazione di impatto ambientale ovvero l'autorizzazione integrata ambientale, queste sono acquisite sulla base della normativa vigente, nei termini ivi previsti ridotti alla metà. Detti termini, in relazione alla somma urgenza che rivestono le opere e gli interventi di ricostruzione, hanno carattere essenziale e perentorio, in deroga al titolo III del
12. La delocalizzazione totale o parziale delle attività in strutture esistenti e situate in prossimità delle aziende danneggiate, è autorizzata, previa autocertificazione del mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti nelle autorizzazioni ambientali in corso di validità, salve le dovute verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro previste dalle normative vigenti. Le suddette aziende devono presentare entro 180 giorni dalla delocalizzazione la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento unico di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19, comma 2 [27].
13. Al fine di consentire l'immediata ripresa delle attività economiche i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono autorizzati ad adottare gli indispensabili provvedimenti volti a consentire lo spostamento temporaneo dei mezzi, materiali, attrezzature necessari, ferme restando le procedure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del
13-bis. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale, agricola, zootecnica o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto della normativa in materia di tutela ambientale, culturale e paesaggistica [28].
13-ter. In deroga al termine di novanta giorni previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al
Art. 4. Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici nonchè interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale
1. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, d'intesa fra loro, sentiti le province e i comuni interessati per i profili di competenza, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, e nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui al medesimo articolo 2 [30]:
a) le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, con priorità per quelli adibiti all'uso scolastico o educativo per la prima infanzia, e delle strutture edilizie universitarie, nonchè degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
b) le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici;
b-bis) le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tale fine equiparati agli immobili di cui alla lettera a). I Presidenti delle regioni - Commissari delegati, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente lettera, stipulano apposite convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso pubblico, per assicurare la celere esecuzione delle attività di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione, anche praticando interventi di miglioramento sismico, onde conseguire la regolare fruibilità pubblica degli edifici medesimi [32].
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a), provvedono i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, anche avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche nonchè degli altri soggetti pubblici competenti e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della
3. Alle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, con riferimento agli interventi in materia di edilizia sanitaria, di cui all'articolo 20 della
4. I programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato a favore delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, possono essere riprogrammati nell'ambito delle originarie tipologie di intervento prescindendo dai termini riferiti ai singoli programmi, non previsti da norme comunitarie.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni predispongono ovvero, ove già adottati, aggiornano i piani di emergenza di cui al
5-bis. Il Ministero dell'interno è autorizzato a porre a disposizione delle amministrazioni comunali di cui all'articolo 1 i segretari comunali non titolari di sede, per un periodo non superiore alla durata dello stato di emergenza. I segretari comunali, previo loro assenso, sono assegnati in posizione di comando alle amministrazioni comunali che ne facciano richiesta e sono impiegati, anche in deroga al relativo ordinamento, per l'espletamento delle nuove o maggiori attività delle amministrazioni medesime connesse all'emergenza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, comprensivi delle spese documentate di vitto e alloggio sostenute dai segretari comunali di cui al secondo periodo, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [35].
5-bis.1. Nell'ambito del piano di cui al comma 1, lettera a), i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono destinare quota parte delle risorse messe a disposizione per la ricostruzione delle aree terremotate di cui al presente articolo anche per gli interventi di riparazione e ripristino strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali ed individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali [36].
5-ter. [Per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 i soggetti attuatori, in deroga all'articolo 91, comma 1, del codice di cui al
Art. 4 bis. Autorizzazioni di spesa in favore del Ministero per i beni e le attività culturali [38]
1. Per le esigenze connesse agli interventi di messa in sicurezza degli immobili danneggiati, di rimozione e ricovero dei beni culturali mobili, di rimozione controllata e ricovero delle macerie selezionate del patrimonio culturale tutelato danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 20 maggio 2012, che ha interessato i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, nonchè per l'avvio degli interventi di ricostruzione, di ripristino, di conservazione, di restauro e di miglioramento strutturale del medesimo patrimonio, sono adottate le seguenti misure:
a) è autorizzata per il Ministero per i beni e le attività culturali la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del
b) è autorizzata per il Ministero per i beni e le attività culturali la spesa di 500.000 euro annui, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, per far fronte agli oneri connessi all'utilizzo delle necessarie risorse umane e strumentali disponibili, ivi compresi quelli derivanti dal riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso e dal rimborso delle spese di missione, incluse quelle relative all'uso del mezzo proprio, in deroga alle vigenti norme di contenimento della spesa. Alla copertura finanziaria dei relativi oneri, pari a 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui articolo 1, comma 1, lettera b), del
Art. 5. Ulteriori interventi a favore delle scuole
1. Al fine di consentire la più tempestiva ripresa della regolare attività educativa per la prima infanzia e scolastica nelle aree interessate dalla crisi sismica iniziata il 20 maggio 2012, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono altresì ripartite tra le regioni medesime le seguenti risorse:
a) una quota pari al 60 per cento dello stanziamento di cui all'articolo 53, comma 5, lettera a), del
b) una quota pari al 60 per cento delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la costruzione di nuovi edifici scolastici, di cui alla tabella 5 della
1-ter. Nell'ambito del piano di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), e nei limiti delle risorse messe a disposizione dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono altresì destinare quota parte delle risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la realizzazione di interventi di miglioramento sismico su edifici scolastici o utilizzati per attività educativa della prima infanzia e per l'università che abbiano subito danni lievi, nel limite delle risorse assegnate per gli interventi specifici [41].
2. Le regioni nel cui territorio si trovano le aree indicate nel comma 1 sono autorizzate, a fronte di nuove esigenze determinatesi a seguito del sisma, a modificare i piani di edilizia scolastica eventualmente già predisposti sulla base della previgente normativa di settore e non ancora attivati, anche con l'inserimento di nuove opere non contemplate in precedenza. I Presidenti delle Regioni interessate curano il coordinamento degli interventi di cui al presente articolo nell'ambito del piano di cui all'articolo 4.
3. Per fronteggiare l'emergenza e nei limiti di durata della stessa, gli uffici scolastici regionali per l'Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto possono adottare per il prossimo anno scolastico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, interventi di adattamento del calendario scolastico, di flessibilità dell'orario e della durata delle lezioni, di articolazione e di composizione delle classi o sezioni [42].
4. Ove necessario, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a emanare un'ordinanza finalizzata a disciplinare, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, l'effettuazione degli scrutini e degli esami relativi all'anno scolastico 2011/2012 nei Comuni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 5 bis. Disposizioni in materia di controlli antimafia [43]
1. Per l'efficacia dei controlli antimafia concernenti gli interventi previsti nel presente decreto, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate alla ricostruzioni sono istituiti elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori di cui al comma 2, cui si rivolgono gli esecutori dei lavori di ricostruzione. Per l'affidamento e l'esecuzione, anche nell'ambito di subcontratti, di attività indicate nel comma 2 è necessario comprovare quantomeno l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione negli elenchi sopracitati presso almeno una delle prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate [44].
2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) autotrasporti per conto di terzi;
h) guardiania dei cantieri;
h-bis) gli ulteriori settori individuati, per ogni singola Regione, con ordinanza del Presidente in qualità di Commissario delegato, conseguentemente alle attività di monitoraggio ed analisi delle attività di ricostruzione [45].
3. Le prefetture-uffici territoriali del Governo effettuano, al momento dell'iscrizione e successivamente con cadenza periodica, verifiche dirette ad accertare l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 10, comma 7, lettere a), b) e c), del regolamento di cui al
4. Le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province indicate al comma 1 effettuano i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonchè sugli interventi di ricostruzione affidati da soggetti privati e finanziati con le erogazioni e le concessioni di provvidenze pubbliche, secondo le modalità stabilite dalle linee guida indicate dal comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al
5. Per l'efficacia dei controlli antimafia è prevista la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle erogazioni e alle concessioni di provvidenze pubbliche, di cui alla
6. Si applicano le modalità attuative di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2011, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori disposizioni di protezione civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2012.
7. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6. Sospensione processi civili, penali, amministrativi e tributari, rinvio delle udienze e sospensione dei termini, comunicazione e notifica di atti
1. Fino al 31 dicembre 2012, sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 20 maggio 2012 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma, ad eccezione delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile [46].
2. Fino al 31 dicembre 2012, sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2 [47].
3. Sono rinviate d'ufficio, a data successiva al 31 dicembre 2012, le udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, con nomina antecedente al 20 maggio 2012, sono soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, erano residenti o avevano sede nei comuni interessati dal sisma. E' fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio [48].
4. Per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dal sisma, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonchè dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2012 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonchè i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali [49].
5. Nei riguardi degli stessi soggetti di cui al comma 2, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 21 maggio 2012 al 31 dicembre 2012, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente [50].
6. Per il periodo di cui al comma 1, ove di competenza di uffici giudiziari aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, sono sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, nonchè i termini per proporre querela e sono altresì sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 20 maggio 2012. Nel procedimento di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, si osservano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 2 della
7. Nei processi penali in cui, alla data del 20 maggio 2012, una delle parti o dei loro difensori, nominati prima della medesima data, era residente nei comuni colpiti dal sisma:
a) sono sospesi, fino al 31 dicembre 2012, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni [52];
b) salvo quanto previsto al comma 8, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o dei loro difensori, dispone d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 dicembre 2012 [53].
8. La sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6 non opera nei processi a carico di imputati minorenni. La sospensione di cui al comma 7 non opera, altresì, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa.
9. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 6 e 7, lettera a), nonchè durante il tempo in cui il processo è rinviato ai sensi del comma 7, lettera b) [54].
Art. 7. Deroga al patto di stabilità interno
1. Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e di agevolare la ripresa delle attività, su proposta dei Presidenti di cui all'articolo 1, comma 2, per l'anno 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di euro 40 milioni di euro per i comuni della regione Emilia-Romagna e di euro 5 milioni di euro per i comuni di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del
1-bis. Ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, non si applicano le sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità interno 2011, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 e seguenti, del
1-ter. È disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno, per gli anni 2013 e 2014, delle spese sostenute dai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo, per ciascun anno, di 10 milioni di euro. L'ammontare delle spese da escludere dal patto di stabilità interno ai sensi del periodo precedente è determinato dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 9 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di euro per ciascuna regione per ciascun anno. Le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati, entro il 30 giugno di ciascun anno, gli importi di cui al periodo precedente [57].
Art. 7 bis. Crediti vantati dalle imprese [58]
1. La pubblica amministrazione, inclusi le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, provvede al pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi o esecutrici di opere pubbliche, ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, entro il termine di sessanta giorni, fermo restando il rispetto dei saldi di finanza pubblica e, per gli enti territoriali, compatibilmente con i vincoli derivanti dall'applicazione del patto di stabilità interno.
Art. 8. Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali
1. In aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1º giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, adottato ai sensi dell'articolo 9 della legge 2000, n. 212, e successive modificazioni, e fermo che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto a partire dal 20 maggio 2012 e fino all'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono regolarizzati entro il 30 novembre 2012 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono altresì sospesi fino al 30 novembre 2012 [59]:
1) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
2) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della
3) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del
4) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;
5) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
6) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli Enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
7) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purchè entro il 31 dicembre 2012, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al
8) il termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all'Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto alle province per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 216, comma 3, del
9) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonchè dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonchè alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale [60];
9-bis) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla
2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1. Entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del precedente periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo [62].
3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purchè distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2013. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del
3.1 Le disposizioni di cui al comma 3, si applicano anche al comune di Marsciano colpito dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4, del 7 gennaio 2010 [64].
3.2 Per il comune di cui al comma 3.1 non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato sugli immobili di proprietà dei comuni di cui all'articolo 13, comma 11, secondo periodo, del
3.3 Il comune di cui al comma 3.1 può esentare dalla tassa per l'occupazione dispazi ed aree pubbliche di cui al
3-bis. Fino al 31 dicembre 2012, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico di cui al
4. Sono inoltre prorogati sino al 30 novembre 2012, senza sanzioni, gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonchè di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei comuni colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale [68].
5. Sono altresì sospese per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 operavano nei Comuni coinvolti dal sisma, le applicazioni delle sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie e degli adempimenti amministrativi, compresi quelli connessi al lavoro [69].
6. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi [70].
7. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 30 settembre 2016. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati distrutti possono essere ubicati anche a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012 accedono agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2015 [71].
8. Gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere animale, di identificazione e registrazione degli animali, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla (
9. I versamenti relativi al prelievo mensile inerenti al mese di marzo 2012 da effettuarsi da parte dei primi acquirenti latte entro il 30 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 5 della
10. Qualora ricoveri di animali in allevamento siano dichiarati inagibili, lo spostamento e stazionamento degli stessi in ricoveri temporanei è consentito in deroga alle disposizioni dettate dalla
11. Per quanto attiene gli impegni e gli adempimenti degli obblighi assunti a seguito della presentazione delle domande di aiuto e di pagamento connesse al
12. In applicazione dell'articolo 47 del Reg. CE 1974/2006, ove gli agricoltori ricadenti nei comuni interessati dall'evento sismico, non abbiano potuto rispettare i vincoli connessi agli impegni assunti in applicazione delle misure Programma Sviluppo Rurale, le Autorità competenti rinunceranno al recupero totale o parziale degli aiuti erogati su investimenti realizzati.
13. In relazione a quanto stabilito nei commi 11 e 12 la comunicazione all'autorità competente, prevista dai sopracitati articoli, è sostituita dal riconoscimento in via amministrativa da parte dell'autorità preposta della sussistenza di cause di forza maggiore. In caso di rilevate inadempienze l'Amministrazione competente attiverà d'ufficio l'accertamento del nesso di causalità tra l'evento calamitoso e l'inadempimento [75].
14. Le aziende agrituristiche possono svolgere fino al 31 dicembre 2012 l'attività di somministrazione pasti e bevande in deroga ai limiti previsti dalle rispettive leggi regionali [76].
15. Fermi restando i provvedimenti straordinari relativi ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e successivi, nel territorio dei restanti comuni della regione Emilia-Romagna, della provincia di Mantova e della provincia di Rovigo, per consentire l'impegno degli apparati tecnici delle strutture competenti in materia sismica nell'attività di rilevamento dei danni e ricostruzione del patrimonio edilizio, fino al 31 dicembre 2012 non trova applicazione l'obbligo di acquisire, prima dell'inizio lavori, l'autorizzazione sismica prescritta dall'art. 94, comma 1, del
15-bis. Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, sono prorogati, per dodici mesi, i titoli di soggiorno in scadenza entro il 31 dicembre 2012 a favore di immigrati che non siano in possesso dei requisiti di lavoro e/o di residenza in detti territori per effetto degli eventi sismici [78].
15-ter. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2012 [79].
15-quater. Le locazioni volte a consentire ai titolari di attività economiche colpite dagli eventi sismici iniziati il 20 maggio 2012 la ripresa dell'attività in immobili situati nel territorio della provincia in cui essa si svolgeva, nonchè in quelle confinanti, sono regolate dal codice civile [80].
Art. 9. Differimento di termini per gli enti locali
1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposto il differimento dei termini per:
1) la deliberazione del bilancio di previsione 2012;
2) il conto annuale del personale.
Capo II
INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA
Art. 10. Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012
1. Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 e che abbiano subito danni in conseguenza di tali eventi, l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
Art. 11. Sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012
1. E' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012, da trasferire, su ciascuna contabilità speciale, in apposita sezione, in favore della Regione Emilia Romagna, della regione Lombardia e della regione Veneto, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, con sede o unità locali ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012. Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, ma i cui fondi siano situati in tali territori. I criteri, anche per la ripartizione, e le modalità per la concessione dei contributi in conto interessi sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle Regioni interessate. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2012 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della
1-bis. Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, le risorse residue disponibili su ciascuna contabilità speciale alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20 maggio 2012, investimenti produttivi nei territori individuati dal comma 1 dell'articolo 1, ovvero nei territori elencati dall'Allegato 1 al presente decreto, integrati dai territori individuati dall'articolo 67-septies del
1-ter. Le agevolazioni per gli investimenti produttivi di cui al cui al comma 1-bis sono concesse secondo quanto stabilito dal
1-quater. Alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1-ter provvedono i Commissari delegati ai sensi del comma 2 dell'articolo 1; i criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dalla regione Emilia-Romagna, dalla regione Lombardia e dalla regione Veneto. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione [85].
Art. 11 bis. Attivazione di una misura per le grandi imprese danneggiate dal sisma nel Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca [86]
[1. Nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 354, 358, 359, 360 e 361 dell'articolo 1 della
2. Le grandi imprese di cui al comma 1 possono accedere ad un finanziamento con capitale di credito di importo massimo pari a quello delle spese ammesse alle agevolazioni, composto per il 70 per cento da un finanziamento agevolato e per il 30 per cento da un finanziamento bancario concesso da un soggetto autorizzato all'esercizio del credito. Il tasso fisso di interesse applicabile ai finanziamenti agevolati di cui al comma 1 è pari allo 0,50 per cento nominale annuo. La durata massima dei finanziamenti agevolati è fissata in quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento non superiore a tre anni dalla data di stipulazione del contratto di finanziamento.
3. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati di cui al presente articolo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni interessate. Con il medesimo decreto sono disciplinate la misura e le modalità del concorso delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto agli oneri connessi alla quota di autorizzazione di spesa di cui al comma 1.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.]
Art. 12. Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012
1. Per l'attività di ricerca industriale delle imprese appartenenti alle principali filiere presenti nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, per l'anno 2012 sono assegnati, ai sensi del comma 3, 50 milioni di euro sulla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna con separata evidenza contabile per la concessione di contributi alle imprese operanti nei Comuni dove si sono avuti danni dagli eventi sismici [87].
2. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui al precedente comma provvede la Regione Emilia Romagna con propri atti, nei quali sono definiti, tra l'altro, l'ammontare dei contributi massimi concedibili. Tali atti stabiliscono, in particolare, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione.
3. La somma di euro 50 milioni, disponibile sulla contabilità speciale intestata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativa al FAR, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, ai fini della successiva riassegnazione alla contabilità speciale di cui al comma 1 del presente articolo [88].
Art. 12 bis. Detassazione dei rimborsi per danni alle imprese [89]
1. [Per le imprese con sede o unità locali ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, e per le imprese con sede o unità locali ubicate al di fuori dell'area delimitata che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti per danni connessi agli eventi sismici di cui al presente decreto.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.]
Art. 13. Interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012
1. In sede di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, in favore delle imprese agricole ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto e danneggiate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, sono trasferiti 5 milioni di euro ad Ismea SGFA e destinati ad abbattere per intero, secondo il metodo di calcolo di cui alla Decisione della Commissione Europea C(2011) 1948 del 30 marzo 2011, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette di cui all'articolo 17 del
Art. 14. Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale
1. Al fine di consentire alle regioni di cui al presente decreto di disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma, l'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 delle medesime regioni è assicurata dallo Stato, limitatamente alle annualità 2012 e 2013, attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione ex lege 16 aprile 1987, n. 183 [91].
Art. 15. Sostegno al reddito dei lavoratori
1. Ai lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi sismici, nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito, può essere concessa, con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3, fino al 31 dicembre 2012, una indennità, definita anche secondo le forme e le modalità previste per la concessione degli ammortizzatori in deroga ai sensi dell'articolo 19 del
2. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti da definire con il decreto di cui al comma 3, dei titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici, è riconosciuta, con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3, una indennità una tantum nella misura da determinarsi con il predetto decreto di cui al comma 3 e nel limite di spesa indicato al medesimo comma 3 [93].
3. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'attuazione delle predette disposizioni il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stipula apposita convenzione con i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi sismici. I benefici di cui dai citati commi 1 e 2, sono concessi nel limite di spesa di 70 milioni di euro complessivi per l'anno 2012, dei quali 50 milioni di euro per le provvidenze di cui al comma 1 e 20 milioni di euro per quelle di cui al comma 2. L'onere derivante dal riconoscimento dei predetti benefici pari a 70 milioni di euro per l'anno 2012 è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
Art. 16. Promozione turistica
1. Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport promuove per il tramite della struttura di missione per il rilancio dell'Immagine Italia, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2011, iniziative di informazione anche all'estero sulla fruibilità delle strutture ricettive e del patrimonio culturale.
2. A tal fine, la struttura di missione di cui al comma 1 è autorizzata ad affidare nell'anno 2012 con procedura d'urgenza un incarico ad un operatore, anche internazionale, specializzato in materia di comunicazione per la corretta informazione di viaggiatori ed operatori turistici internazionali, con particolare riguardo alla situazione recettiva, infrastrutturale e dell'offerta di servizi nelle zone colpite dal sisma, entro il limite di spesa di euro 300.000,00 e comunque nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e finalizzate al settore del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [94].
Capo III
MISURE URGENTI IN MATERIA DI RIFIUTI E AMBIENTE
Art. 17. Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici
1. I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonchè da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso gli impianti di stoccaggio provvisorio individuati al comma 4, in deroga all'articolo 184 del
2. Nelle aziende in cui sono presenti manufatti contenenti amianto occorre procedere, secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 6 settembre 1994, nel modo seguente:
In caso anche di solo sospetto di lesione alle strutture, queste devono essere delimitate e confinate, e l'accessibilità deve poi essere valutata dai vigili del fuoco per verificarne l'agibilità e provvedere all'eventuale messa in sicurezza.
In caso di capannoni lesionati con presenza di amianto compatto, occorre evitare di movimentare le coperture crollate nelle aree non interessate da attrezzature da recuperare e mettere in atto tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione di fibre.
In capannoni con presenza di amianto compatto, per procedere allo spostamento di attrezzature gli operatori che intervengono devono adottare fin dall'avvio dei lavori le precauzioni standard (ossia tute integrali monouso, facciale filtrante, guanti, scarpe di protezione con suole antiscivolo).
I dispositivi di protezione individuale, una volta usati, non devono essere portati all'esterno ma depositati nell'azienda, in attesa del successivo intervento di bonifica.
Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'Organo di Vigilanza competente per territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del
3. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle competenti Autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione.
4. I rifiuti di cui al comma 1 ove occorra, ancorchè insistenti in ambiti provinciali diversi rispetto a quelli in cui i rifiuti sono stati prodotti, senza necessità di preventivo e specifico Accordo fra le Province interessate anche in deroga all'autorizzazione vigente per le operazioni oggetto del presente decreto, possono essere conferiti presso gli impianti indicati di seguito:
Comune di Finale Emilia (MO) - Via Canaletto Quattrina di titolarità di FERONIA Srl;
Comune di Galliera (BO) - Via San Francesco di titolarità di HERAmbiente S.p.A.;
Comune di Modena - Via Caruso di titolarità di HERAmbiente S.p.A.;
Comune di Medolla - Via Campana di titolarità di AIMAG S.p.A.;
Comune di Mirandola - Via Belvedere di titolarità di AIMAG S.p.A.;
Comune di Carpi - Loc. Fossoli - Via Valle di titolarità di AIMAG S.p.A.;
Comune di Comune di Sant'Agostino (Ferrara), località Molino Boschetti, via Ponte Trevisani, 1, di CMV Servizi S.r.l.;
Comune di Novellara (Reggio Emilia) - Via Levata, 64, di SABAR S.p.A.
In caso di ulteriori necessità, i presidenti delle regioni dei territori di cui all'articolo 1, con proprio decreto, individuano gli ulteriori impianti in cui è possibile conferire i rifiuti di cui al comma 1 [96].
5. Ai rifiuti provenienti dalla selezione e cernita delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni, nonchè dalle operazioni di demolizione selettiva, sono attribuiti, tra gli altri, i codici di seguito elencati: al ferro e acciaio il codice CER 17.04.05; ai metalli misti il codice CER 17.04.07, al legno il codice CER 17.02.01, ai materiali da costruzione il codice CER 17.01.07, codice CER 17.08.01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose, oppure il codice CER 17.08.02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01*, 17.09.02*, 17.09.03*, ai rifiuti ingombranti il codice CER 20.03.07, ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) i codici CER 20.01.23*, CER 20.01.35* e codice CER 20.01.36, ai materiali isolanti il codice CER 17.06.03*, oppure CER 17.06.04, ai cavi elettrici il codice CER 17.04.11, agli accumulatori e batterie il codice CER 20.01.33*, CER 20.01.34, ai rifiuti che contengono amianto il codice CER 17.06.05*. Ai rifiuti non altrimenti riciclabili è attribuito il codice CER 20.03.99 ovvero quelli derivanti da selezione meccanica il codice CER 19.12.12 [97].
6. I rifiuti di cui al comma 1 sono raccolti oltre che dai gestori dei servizi pubblici anche dai soggetti incaricati dalle pubbliche Amministrazioni. Qualora i gestori del servizio pubblico non siano in possesso dei mezzi idonei alla raccolta di detta tipologia di rifiuto, stipulano appositi accordi con i privati per la messa a disposizione dei mezzi ovvero per l'espletamento dell'attività di carico dei mezzi di trasporto [98].
7. Il trasporto dei materiali di cui al comma 1 da avviare a recupero o smaltimento è operato a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dai Comuni territorialmente competenti o dalle Pubbliche Amministrazioni a diverso titolo coinvolti (Vigili del Fuoco, Protezione Civile, ecc.), direttamente, o attraverso imprese di trasporto da essi incaricati previa comunicazione della targa del trasportatore ai gestori degli impianti individuati dal comma 4 e pubblicazione all'albo pretorio dell'elenco delle targhe dei trasportatori individuati. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 212 (iscrizione Albo nazionale), 190 (registro), 193 (FIR) e 188-ter del
8. I rifiuti di cui al comma 1 sono pesati all'ingresso all'impianto e viene redatto un registro sul quantitativo di rifiuti conferiti [100].
9. I rispettivi gestori degli impianti individuati dal comma 4 possono effettuare, sulla base di preventive comunicazioni a Provincia ed ARPA territorialmente competenti, operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) dei rifiuti di cui al comma 1, nonchè operazioni di selezione meccanica e cernita (D13) e (R12) mediante l'utilizzo di impianti mobili a titolarità propria o di imprese terze con essi convenzionate. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente secondo le finalità della parte quarta del
10. I rispettivi gestori degli impianti individuati dal comma 4 assicurano il personale di servizio per eseguire negli impianti di cui sopra la separazione e cernita dal rifiuto tal quale delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei Raee, nonchè il loro avvio a smaltimento/recupero presso impianti nel rispetto della normativa vigente; i rispettivi gestori degli impianti assicurano la gestione dei rifiuti pericolosi, compresi quelli contenenti amianto e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), secondo la normativa tecnica vigente provvedendo al loro successivo recupero o smaltimento [102].
11. I rispettivi gestori degli impianti individuati dal comma 4 ricevono nei rispettivi siti i mezzi di trasporto di cui al comma 7 senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate per il deposito preliminare/messa in riserva e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza, alla rimozione dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime e nelle loro adiacenze [103].
12. I rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico potranno essere smaltiti anche negli impianti di cui al comma 4 secondo il principio di prossimità al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti (in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi). In tal caso il gestore del servizio di raccolta si accorda preventivamente con quello che gestisce gli impianti dandone comunicazione alla Provincia e all'ARPA territorialmente competenti che entro 24 ore comunicano il loro nulla osta. Il trasporto dei rifiuti sanitari prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico avviene in deroga agli articoli 188-ter e 193 del
13. Le Province interessate dall'evento sismico, l'ARPA Emilia Romagna e le AUSL territorialmente competenti assicurano adeguata informazione e supporto tecnico ai gestori degli impianti preposti alla gestione dell'emergenza.
14. L'ARPA Emilia Romagna e le AUSL territorialmente competenti nell'ambito delle proprie competenze assicurano la vigilanza per il rispetto del presente articolo.
15. Le soprintendenze per i beni architettonici e paesaggistici competenti assicurano la vigilanza in fase di rimozione al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico.
16. Le aziende unità sanitarie locali assicurano la vigilanza per gli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori.
17. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo ed in particolare quelli relativi alla raccolta, al trasporto, allo smaltimento e all'avvio al recupero dei rifiuti, si provvede, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2012, nell'ambito delle risorse del Fondo della Protezione Civile già finalizzate agli interventi conseguenti al sisma del 20-29 maggio 2012. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente [105].
Art. 17 bis. (Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo). [106]
1. Al fine di garantire l'attività di ricostruzione prevista all'articolo 3, nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, fermo restando il rispetto della disciplina di settore dell'Unione europea, non trovano applicazione, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo.
Art. 18. Differimenti, sospensioni e proroghe di termini in materia di autorizzazioni
1. L'Autorità competente può sospendere i procedimenti in corso di cui alla parte IV - Titolo V del
2. Per le attività individuate nel
3. Per le attività individuate nel
4. Per le aziende che hanno subito danni in conseguenza degli eventi calamitosi, a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza e per un periodo di 12 mesi, sono sospesi i controlli programmati previsti nell'autorizzazione integrata ambientale.
5. Le proroghe dei termini e le sospensioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle autorizzazioni ambientali previste dalla normativa vigente per le attività non soggette ad AIA (ovvero non incluse nel
Art. 19. Semplificazione di procedure di autorizzazione
1. Le aziende che hanno subito danni in seguito all'evento calamitoso possono ripristinare le sezioni produttive nel rispetto dei requisiti e delle prescrizioni individuate nelle autorizzazioni ambientali vigenti comunicando all'autorità competente le modifiche non sostanziali e (in deroga all'articolo 29-nonies comma 1 del
2. I procedimenti di delocalizzazione totale o parziale delle attività e di ricostruzione con modifiche sostanziali delle aziende danneggiate dagli eventi sismici sono soggetti alla nuova autorizzazione unica ambientale ovvero alle procedure di VIA ed AIA ed al procedimento unico di cui al
2-bis. I procedimenti di autorizzazione di cui al comma 2 non sono soggetti ad alcuna spesa istruttoria, con l'eccezione degli oneri di natura tariffaria [111].
Art. 19 bis. Zone a burocrazia zero [112]
1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, si applica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del
Art. 19 ter. Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo [114]
1. Per gli anni 2012 e 2013, in favore dei lavoratori autonomi e degli imprenditori che hanno cessato l'esercizio delle attività, residenti nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, è riconosciuta la facoltà di compensare le somme dovute a titolo di imposte dirette con i crediti di cui all'articolo 28-quater del
Art. 20. Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, comma 3, 8, commi 3 e 15-ter, e 13, pari a 37,2 milioni di euro per l'anno 2012, a 98,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 31,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1 [115].
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Allegato 1
(Art. 3, comma 7)
COD_REG |
COD_PRO |
COD_ISTAT |
PRO_COM |
NOME |
|
|
|
|
|
3 |
20 |
3020023 |
20023 |
Felonica |
3 |
20 |
3020027 |
20027 |
Gonzaga |
3 |
20 |
3020029 |
20029 |
Magnacavallo |
3 |
20 |
3020035 |
20035 |
Moglia |
3 |
20 |
3020039 |
20039 |
Pegognaga |
3 |
20 |
3020042 |
20042 |
Poggio Rusco |
3 |
20 |
3020046 |
20046 |
Quingentole |
3 |
20 |
3020047 |
20047 |
Quistello |
3 |
20 |
3020055 |
20055 |
San Benedetto Po |
3 |
20 |
3020056 |
20056 |
San Giacomo delle Segnate |
3 |
20 |
3020058 |
20058 |
San Giovanni del Dosso |
3 |
20 |
3020060 |
20060 |
Schivenoglia |
3 |
20 |
3020061 |
20061 |
Sermide |
3 |
20 |
3020067 |
20067 |
Villa Poma |
5 |
29 |
5029021 |
29021 |
Ficarolo |
5 |
29 |
5029022 |
29022 |
Fiesso Umbertiano |
5 |
29 |
5029025 |
29025 |
Gaiba |
5 |
29 |
5029033 |
29033 |
Occhiobello |
5 |
29 |
5029045 |
29045 |
Stienta |
8 |
35 |
8035009 |
35009 |
Campagnola Emilia |
8 |
35 |
8035020 |
35020 |
Correggio |
8 |
35 |
8035021 |
35021 |
Fabbrico |
8 |
35 |
8035028 |
35028 |
Novellara |
8 |
35 |
8035032 |
35032 |
Reggiolo |
8 |
35 |
8035034 |
35034 |
Rio Saliceto |
8 |
35 |
8035035 |
35035 |
Rolo |
8 |
36 |
8036002 |
36002 |
Bomporto |
8 |
36 |
8036004 |
36004 |
Camposanto |
8 |
36 |
8036005 |
36005 |
Carpi |
8 |
36 |
8036009 |
36009 |
Cavezzo |
8 |
36 |
8036010 |
36010 |
Concordia sulla Secchia |
8 |
36 |
8036012 |
36012 |
Finale Emilia |
8 |
36 |
8036021 |
36021 |
Medolla |
8 |
36 |
8036022 |
36022 |
Mirandola |
8 |
36 |
8036028 |
36028 |
Novi di Modena |
8 |
36 |
8036034 |
36034 |
Ravarino |
8 |
36 |
8036037 |
36037 |
San Felice sul Panaro |
8 |
36 |
8036038 |
36038 |
San Possidonio |
8 |
36 |
8036039 |
36039 |
San Prospero |
8 |
36 |
8036044 |
36044 |
Soliera |
8 |
37 |
8037024 |
37024 |
Crevalcore |
8 |
37 |
8037028 |
37028 |
Galliera |
8 |
37 |
8037048 |
37048 |
Pieve di Cento |
8 |
37 |
8037053 |
37053 |
San Giovanni in Persiceto |
8 |
37 |
8037055 |
37055 |
San Pietro in Casale |
8 |
38 |
8038003 |
38003 |
Bondeno |
8 |
38 |
8038004 |
38004 |
Cento |
8 |
38 |
8038008 |
38008 |
Ferrara |
8 |
38 |
8038016 |
38016 |
Mirabello |
8 |
38 |
8038018 |
38018 |
Poggio Renatico |
8 |
38 |
8038021 |
38021 |
Sant'Agostino |
8 |
38 |
8038022 |
38022 |
Vigarano Mainarda |
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 maggio 2012, adottato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 1 del 22 maggio 2012 e le ordinanze n. 2 e 3 del 2 giugno 2012 con cui sono stati adottati i primi interventi urgenti volti al primo soccorso, all'assistenza della popolazione nonchè ai primi interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici verificatisi nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo e favorire gli interventi di ricostruzione, la ripresa economica e l'assistenza alle popolazioni colpite;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attività culturali,della giustizia, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali ;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Interventi immediati per il superamento dell'emergenza
Art. 1. Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti delle regioni
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonchè di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della
2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari delegati.
3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1, considerati l'entità e l'ammontare dei danni subiti ed al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 è prorogato fino al 31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario è disciplinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della
4. Agli interventi di cui al presente decreto provvedono i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della
5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi.
Art. 2. Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità previste dal presente decreto.
2. Su proposta dei Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione del Fondo di cui al comma 1 fra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, per le finalità previste dal presente decreto, nonchè sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nel rispetto delle risorse allo scopo finalizzate. La proposta di riparto è basata su criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettività e la quantità dei danni subiti e asseverati delle singole Regioni.
3. Al predetto Fondo affluiscono, nel limite di 500 milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonchè dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
4. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da riservare all'Erario per le finalità di cui al comma 3, attraverso separata contabilizzazione.
5. Il medesimo Fondo viene inoltre alimentato:
a) con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al
b) con le somme derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti politici e dei movimenti politici;
c) per un miliardo di euro, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, mediante riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla
6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con il decreto di cui al comma 2, le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 1 destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto. Sulle contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. I presidenti delle regioni rendicontano ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della
Art. 3. Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale
1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori di cui all'articolo 1, i Presidenti delle Regioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, d'intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, fatte salve le peculiarità regionali. I contributi sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, con provvedimenti adottati dai soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5. In particolare, può essere disposta:
a) la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali e di servizi ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a beni mobili di loro proprietà;
c) la concessione di contributi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose;
d) la concessione di contributi per i danni agli edifici di interesse storico-artistico;
e) la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgombrati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonchè delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei;
f) la concessione di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva.
2. L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi sismici su costruzioni utilizzate alla data del 20 maggio 2012 deve essere verificato e documentato, mediante presentazione di perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011. Restano salve le verifiche da parte delle competenti amministrazioni.
3. Il saldo dei contributi di cui al presente articolo, limitatamente alla ricostruzione degli immobili distrutti e alla riparazione degli immobili dichiarati inagibili, è vincolato alla documentazione che attesti che gli interventi sono stati realizzati ai sensi dell'articolo 5 del
4. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.
5. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari ed il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, nelle more che venga completata la verifica delle agibilità degli edifici e strutture ordinari effettuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, i soggetti interessati possono, previa perizia e asseverazione da parte di un professionista abilitato, effettuare il ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture. I contenuti della perizia asseverata includono i dati delle schede AeDES di cui al decreto sopracitato, integrate con documentazione fotografica e valutazioni tecniche atte a documentare il nesso di causalità tra gli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno.
6. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del
7. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, di cui all'allegato 1 al presente decreto, il titolare dell'attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del
8. Nelle more dell'esecuzione della suddetta verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica potrà essere rilasciato in assenza delle carenze strutturali di seguito precisate, o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato, o dopo che tali carenze siano state adeguatamente risolte:
1) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
2) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
3) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.
9. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. In analogia a quanto disposto in occasione di precedenti eventi sismici che hanno interessato vaste porzioni del territorio nazionale, il livello di sicurezza dovrà essere definito in misura pari almeno al 60% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo. Tale valore dovrà essere comunque raggiunto nel caso si rendano necessari interventi di miglioramento sismico. Gli interventi eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro ulteriori diciotto mesi.
11. I Direttori regionali, rispettivamente, dell'Agenzia regionale di Protezione civile della Regione Emilia-Romagna, della Direzione generale di Protezione civile, polizia locale e sicurezza della Regione Lombardia, nonchè dell'Unità di progetto di Protezione civile della Regione Veneto, provvedono, anche per il tramite dei Sindaci, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree pubbliche e private occorrenti per la delocalizzazione totale o parziale, anche temporanea, delle attività. Qualora per l'esecuzione delle opere e degli interventi di delocalizzazione sia richiesta la valutazione di impatto ambientale ovvero l'autorizzazione integrata ambientale, queste sono acquisite sulla base della normativa vigente, nei termini ivi previsti ridotti alla metà. Detti termini, in relazione alla somma urgenza che rivestono le opere e gli interventi di ricostruzione, hanno carattere essenziale e perentorio, in deroga al titolo III del
12. La delocalizzazione totale o parziale delle attività in strutture esistenti e situate in prossimità delle aziende danneggiate, è autorizzata, previa autocertificazione del mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti nelle autorizzazioni ambientali in corso di validità, salve le dovute verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro previste dalle normative vigenti. Le suddette aziende devono presentare entro 180 giorni dalla delocalizzazione la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento unico di cui al
13. Al fine di consentire l'immediata ripresa delle attività economiche i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono autorizzati ad adottare gli indispensabili provvedimenti volti a consentire lo spostamento temporaneo dei mezzi, materiali, attrezzature necessari, ferme restando le procedure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del
Art. 4. Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici nonchè interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale
1. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, d'intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, e nel limite delle risorse all'uopo individuate:
a) le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, compresi quelli adibiti all'uso scolastico e le strutture edilizie universitarie, nonchè le caserme in uso all'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
b) le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a), provvedono i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali, che operano nell'ambito delle proprie attività istituzionali, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Nell'ambito del piano di cui al comma 1, lettera a), e nei limiti delle risorse all'uopo individuate, alle esigenze connesse agli interventi di messa in sicurezza degli immobili danneggiati, di rimozione e ricovero dei beni culturali e archivistici mobili, di rimozione controllata e ricovero delle macerie selezionate del patrimonio culturale danneggiato, nonchè per l'avvio degli interventi di ricostruzione, di ripristino, di conservazione, di restauro, e di miglioramento strutturale del medesimo patrimonio, si provvede secondo le modalità stabilite d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con il presidente della regione interessata, sia per far fronte agli interventi urgenti, sia per l'avvio di una successiva fase di ricostruzione.
3. Alle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, con riferimento agli interventi in materia di edilizia sanitaria, di cui all'articolo 20 della
4. I programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato a favore delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, possono essere riprogrammati nell'ambito delle originarie tipologie di intervento prescindendo dai termini riferiti ai singoli programmi, non previsti da norme comunitarie.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni predispongono ovvero, ove già adottati, aggiornano i piani di emergenza di cui al
Art. 5. Ulteriori interventi a favore delle scuole
1. Al fine di consentire la più tempestiva ripresa della regolare attività scolastica nelle aree interessate dalla crisi sismica iniziata il 20 maggio 2012, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, eliminando situazioni di pericolo, le risorse individuate dal DM 30 luglio 2010, assunto in applicazione dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 169, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, possono essere destinate alla messa in sicurezza, all'adeguamento sismico ed alla ricostruzione degli edifici scolastici danneggiati o resi inagibili a seguito della predetta crisi sismica. A tal fine, le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca.
2. Le regioni nel cui territorio si trovano le aree indicate nel comma 1 sono autorizzate, a fronte di nuove esigenze determinatesi a seguito del sisma, a modificare i piani di edilizia scolastica eventualmente già predisposti sulla base della previgente normativa di settore e non ancora attivati, anche con l'inserimento di nuove opere non contemplate in precedenza. I Presidenti delle Regioni interessate curano il coordinamento degli interventi di cui al presente articolo nell'ambito del piano di cui all'articolo 4.
3. Per fronteggiare l'emergenza e nei limiti di durata della stessa, l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna può adottare per il prossimo anno scolastico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, interventi di adattamento del calendario scolastico, di flessibilità dell'orario e della durata delle lezioni, di articolazione e di composizione delle classi o sezioni.
4. Ove necessario, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a emanare un'ordinanza finalizzata a disciplinare, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, l'effettuazione degli scrutini e degli esami relativi all'anno scolastico 2011/2012 nei Comuni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 6. Sospensione processi civili, penali, amministrativi e tributari, rinvio delle udienze e sospensione dei termini, comunicazione e notifica di atti
1. Fino al 31 luglio 2012, sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 20 maggio 2012 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma, ad eccezione delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.
2. Fino al 31 luglio 2012, sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2.
3. Sono rinviate d'ufficio, a data successiva al 31 luglio 2012, le udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, con nomina antecedente al 20 maggio 2012, sono soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, erano residenti o avevano sede nei comuni interessati dal sisma. E' fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio.
4. Per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dal sisma, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonchè dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 20 maggio 2012 al 31 luglio 2012 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. E' fatta salva la facoltà di rinuncia espressa alla sospensione da parte degli interessati. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonchè i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
5. Nei riguardi degli stessi soggetti di cui al comma 2, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 21 maggio 2012 al 31 luglio 2012, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.
6. Per il periodo di cui al comma 1, ove di competenza di uffici giudiziari aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, sono sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, nonchè i termini per proporre querela e sono altresì sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 20 maggio 2012. Nel procedimento di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, si osservano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 240-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
7. Nei processi penali in cui, alla data del 20 maggio 2012, una delle parti o dei loro difensori, nominati prima della medesima data, era residente nei comuni colpiti dal sisma:
a) sono sospesi, fino al 31 luglio 2012, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni;
b) salvo quanto previsto al comma 8, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o dei loro difensori, dispone d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 luglio 2012.
8. La sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6 non opera nei processi a carico di imputati minorenni. La sospensione di cui al comma 7 non opera, altresì, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa.
9. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 6 e 7, lettera a), nonchè durante il tempo in cui il processo è rinviato ai sensi del comma 6, lettera b).
Art. 7. Deroga al patto di stabilità interno
1. Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e di agevolare la ripresa delle attività, su proposta dei Presidenti di cui all'articolo 1, comma 2, per l'anno 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di euro 40 milioni di euro per i comuni della regione Emilia-Romagna e di euro 5 milioni di euro per i comuni di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del
Art. 8. Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali
1. In aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, adottato ai sensi del persistente articolo 9 della legge 2000, n. 212, e successive modificazioni, e fermo che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto a partire dal 20 maggio 2012 e fino all'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono regolarizzati entro il 30 settembre 2012 senza applicazione di sanzioni e interessi. Sono altresì sospesi fino al 30 settembre 2012:
1) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
2) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della
3) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del
4) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;
5) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
6) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli Enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
7) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purchè entro il 31 dicembre 2012, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al
8) il termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all'Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto alle province per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 216, comma 3, del
9) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonchè dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonchè alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta nei medesimi edifici.
2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1. Entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del precedente comma ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purchè distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2013. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del
4. Sono inoltre prorogati sino al 30 settembre 2012, senza sanzioni, gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio.
5. Sono altresì sospesi per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 operavano nei Comuni coinvolti dal sisma, le applicazioni delle sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie e degli adempimenti amministrativi, compresi quelli connessi al lavoro.
6. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218.
7. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili realizzati nei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto se entrano in esercizio entro il 30 giugno 2013.
8. Gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di identificazione e registrazione degli animali, registrazione e comunicazione delle loro movimentazioni, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla (
9. I versamenti relativi al prelievo mensile inerenti al mese di marzo 2012 da effettuarsi da parte dei primi acquirenti latte entro il 30 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 5 della
10. Qualora ricoveri di animali in allevamento siano dichiarati inagibili, lo spostamento e stazionamento degli stessi in ricoveri temporanei è consentito in deroga alle disposizioni dettate dalla
11. Per quanto attiene gli impegni e gli adempimenti degli obblighi assunti a seguito della presentazione delle domande di aiuto e di pagamento connesse al
12. In applicazione dell'articolo 47 del Reg. CE 1974/2006, ove gli agricoltori ricadenti nei comuni interessati dall'evento sismico, non abbiano potuto rispettare i vincoli connessi agli impegni assunti in applicazione delle misure Programma Sviluppo Rurale, le Autorità competenti rinunceranno al recupero totale o parziale degli aiuti erogati su investimenti realizzati.
13. In relazione a quanto stabilito nei punti 11 e 12 la comunicazione all'autorità competente, prevista dai sopracitati articoli, è sostituita dal riconoscimento in via amministrativa da parte dell'autorità preposta della sussistenza di cause di forza maggiore. In caso di rilevate inadempienze l'Amministrazione competente attiverà d'ufficio l'accertamento del nesso di causalità tra l'evento calamitoso e l'inadempimento.
14. Le aziende agrituristiche possono svolgere fino al 31 dicembre 2012 l'attività di somministrazione pasti e bevande in deroga ai limiti previsti all'articolo 6 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 4 del 31 marzo 2009.
15. Fermi restando i provvedimenti straordinari relativi ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e successivi, nel territorio dei restanti comuni della regione Emilia-Romagna, per consentire l'impegno degli apparati tecnici delle strutture competenti in materia sismica nell'attività di rilevamento dei danni e ricostruzione del patrimonio edilizio, fino al 31 dicembre 2012 non trova applicazione l'obbligo di acquisire, prima dell'inizio lavori, l'autorizzazione sismica prescritta dall'art. 94, comma 1, del
Art. 9. Differimento di termini per gli enti locali
1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposto il differimento dei termini per:
1) la deliberazione del bilancio di previsione 2012;
2) il conto annuale del personale.
Capo II
Interventi per la ripresa economica
Art. 10. Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012
1. Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 e che abbiano subito danni in conseguenza di tali eventi, l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
Art. 11. Sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012
1. E' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro, da trasferire, su ciascuna contabilità speciale, in apposita sezione, in favore della Regione Emilia Romagna, della regione Lombardia e della regione Veneto, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012. I criteri, anche per la ripartizione, e le modalità per la concessione dei contributi in conto interessi sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle Regioni interessate. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2012 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della
Art. 12. Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012
1. Per l'attività di ricerca industriale delle imprese appartenenti alle principali filiere presenti nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, per l'anno 2012, 50 milioni di euro sulla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna con separata evidenza contabile per la concessione di contributi alle imprese operanti nei Comuni dove si sono avuti danni dagli eventi sismici.
2. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui al precedente comma provvede la Regione Emilia Romagna con propri atti, nei quali sono definiti, tra l'altro, l'ammontare dei contributi massimi concedibili. Tali atti stabiliscono, in particolare, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione.
3. La somma di euro 50 milioni, disponibile sulla contabilità speciale intestata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativa al FAR, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, per le finalità di cui ai commi 1 e 2.
Art. 13. Interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012
1. In sede di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, in favore delle imprese agricole ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto e danneggiate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, sono trasferiti 5 milioni di euro ad Ismea SGFA e destinati ad abbattere, secondo il metodo di calcolo di cui alla Decisione della Commissione Europea C(2011) 1948 del 30 marzo 2011, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102.
Art. 14. Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale
1. Al fine di consentire alla Regione Emilia Romagna di disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma, l'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della medesima Regione è assicurata dallo Stato, limitatamente alle annualità 2012 e 2013, attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione ex lege 16 aprile 1987, n. 183.
Art. 15. Sostegno al reddito dei lavoratori
1. Ai lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi sismici, nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito, può essere concessa, con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3, fino al 31 dicembre 2012, una indennità, con relativa contribuzione figurativa, di misura non superiore a quella prevista dalle citate disposizioni da determinarsi con il predetto decreto di cui al comma 3 e nel limite di spesa indicato al medesimo comma 3.
2. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 2, del
3. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'attuazione delle predette disposizioni il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stipula apposita convenzione con i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi sismici. I benefici di cui dai citati commi 1 e 2, sono concessi nel limite di spesa di 70 milioni di euro complessivi per l'anno 2012, dei quali 50 milioni di euro per le provvidenze di cui al comma 1 e 20 milioni di euro per quelle di cui al comma 2. L'onere derivante dal riconoscimento dei predetti benefici pari a 70 milioni di euro per l'anno 2012 è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
Art. 16. Promozione turistica
1. Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport promuove per il tramite della struttura di missione per il rilancio dell'Immagine Italia, istituita con DPCM del 15 dicembre 2011, iniziative di informazione anche all'estero sulla fruibilità delle strutture ricettive e del patrimonio culturale.
2. A tal fine, la struttura di missione di cui al comma 1 è autorizzata ad affidare nell'anno 2012 con procedura d'urgenza un incarico ad un operatore, anche internazionale, specializzato in materia di comunicazione per la corretta informazione di viaggiatori ed operatori turistici internazionali, con particolare riguardo alla situazione recettiva, infrastrutturale e dell'offerta di servizi nelle zone colpite dal sisma, entro il limite di spesa di euro 300.000,00 e comunque nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e finalizzate al settore del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Capo III
Misure urgenti in materia di rifiuti e ambiente
Art. 17. Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici
1. I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonchè da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso gli impianti di stoccaggio provvisorio individuati al punto 4, in deroga all'articolo 184 del
2. Nelle aziende in cui sono presenti manufatti contenenti amianto occorre procedere, secondo le procedure previste dal D.M. 06/09/1994, nel modo seguente:
- In caso anche di solo sospetto di lesione alle strutture, queste devono essere delimitate e confinate, e l'accessibilità deve poi essere valutata dai vigili del fuoco per verificarne l'agibilità e provvedere all'eventuale messa in sicurezza.
- In caso di capannoni lesionati con presenza di amianto compatto, occorre evitare di movimentare le coperture crollate nelle aree non interessate da attrezzature da recuperare e mettere in atto tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione di fibre.
- In capannoni con presenza di amianto compatto, per procedere allo spostamento di attrezzature gli operatori che intervengono devono adottare fin dall'avvio dei lavori le precauzioni standard (ossia tute integrali monouso, facciale filtrante, guanti, scarpe di protezione con suole antiscivolo).
- I dispositivi di protezione individuale, una volta usati, non devono essere portati all'esterno ma depositati nell'azienda, in attesa del successivo intervento di bonifica.
- Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'Organo di Vigilanza competente per territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del
3. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle competenti Autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione.
4. I rifiuti di cui al punto 1 ove occorra, ancorchè insistenti in ambiti provinciali diversi rispetto a quelli in cui i rifiuti sono stati prodotti, senza necessità di preventivo e specifico Accordo fra le Province interessate anche in deroga all'autorizzazione vigente per le operazioni oggetto della presente ordinanza, possono essere conferiti presso gli impianti indicati di seguito:
- Comune di Finale Emilia (MO)-Via Canaletto Quattrina di titolarità di FERONIA Srl;
- Comune di Galliera (BO)-Via San Francesco di titolarità di HERAmbiente S.p.A.;
- Comune di Modena-Via Caruso di titolarità di HERAmbiente S.p.A.;
- Comune di Medolla-Via Campana di titolarità di AIMAG S.p.A.;
- Comune di Mirandola-Via Belvedere di titolarità di AIMAG S.p.A.;
- Comune di Carpi- Loc. Fossoli- Via Valle di titolarità di AIMAG S.p.A.;
- Comune di Comune di Sant'Agostino (FE), località Molino Boschetti, via PonteTrevisani 1, di CMV Servizi S.r.l.;
- Comune di Novellara (RE) - Via Levata 64, di SABAR S.p.A;
In caso di ulteriori necessità con decreto del Presidente della Giunta regionale sono individuati gli ulteriori impianti cui è possibile conferire i rifiuti di cui al punto 1.
5. Ai rifiuti provenienti dalla selezione e cernita delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni, nonchè dalle operazioni di demolizione selettiva, sono attribuiti, tra gli altri, i codici di seguito elencati: al ferro e acciaio il codice CER 17.04.05; ai metalli misti il codice CER 17.04.07, al legno il codice CER 17.02.01, ai materiali da costruzione il codice CER 17.01.07, codice CER 17.08.01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose, oppure il codice CER 17.08.02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01*, 17.09.02*, 17.09.03*, ai rifiuti ingombranti il codice CER 20.03.07, ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) i codici CER 20.01.23*, CER 20.01.35* e codice CER 20.01.36, ai materiali isolanti il codice CER 17.06.03* , oppure CER 17.06.04, ai cavi elettrici il codice CER 17.04.11, agli accumulatori e batterie il codice CER 20.01.33*, CER 20.01.34. Ai rifiuti non altrimenti riciclabili è attribuito il codice CER 20.03.99 ovvero quelli derivanti da selezione meccanica il codice CER 19.12.12;
6. I rifiuti di cui al punto 1 sono raccolti oltre che dai gestori dei servizi pubblici anche dai soggetti incaricati dalle pubbliche Amministrazioni. Qualora i gestori del servizio pubblico non siano in possesso dei mezzi idonei alla raccolta di detta tipologia di rifiuto, stipulano appositi accordi con i privati per la messa a disposizione dei mezzi ovvero per l'espletamento dell'attività di carico dei mezzi di trasporto.
7. Il trasporto dei materiali di cui al punto 1 da avviare a recupero o smaltimento è operato a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dai Comuni territorialmente competenti o dalle Pubbliche Amministrazioni a diverso titolo coinvolti (Vigili del Fuoco, Protezione Civile, ecc.), direttamente, o attraverso imprese di trasporto da essi incaricati previa comunicazione della targa del trasportatore ai gestori degli impianti individuati al punto 4 e pubblicazione all'albo pretorio dell'elenco delle targhe dei trasportatori individuati. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 212 (iscrizione Albo nazionale), 190 (registro), 193 (FIR) e 188 - ter del
8. I rifiuti di cui al punto 1 sono pesati all'ingresso all'impianto e viene redatto un registro sul quantitativo di rifiuti conferiti.
9. I rispettivi gestori degli impianti individuati al punto 4 possono effettuare, sulla base di preventive comunicazioni a Provincia ed ARPA territorialmente competenti, operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) dei rifiuti di cui al precedente punto 1, nonchè operazioni di selezione meccanica e cernita (D13) e (R12) mediante l'utilizzo di impianti mobili a titolarità propria o di imprese terze con essi convenzionate. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente secondo le finalità della parte quarta del
10. I rispettivi gestori degli impianti individuati al punto 4 assicurano il personale di servizio per eseguire negli impianti di cui sopra la separazione e cernita dal rifiuto tal quale delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei Raee, nonchè il loro avvio a smaltimento/recupero presso impianti nel rispetto della normativa vigente; i rispettivi gestori degli impianti assicurano la gestione dei rifiuti pericolosi, compresi quelli contenenti amianto e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), secondo la normativa tecnica vigente provvedendo al loro successivo recupero o smaltimento.
11. I rispettivi gestori degli impianti individuati al punto 4 ricevono nei rispettivi siti i mezzi di trasporto di cui al punto 7 senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate per il deposito preliminare/messa in riserva e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza, alla rimozione dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime e nelle loro adiacenze.
12. I rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico potranno essere smaltiti anche negli impianti di cui al punto 4 secondo il principio di prossimità al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti (in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi). In tal caso il gestore del servizio di raccolta si accorda preventivamente con quello che gestisce gli impianti dandone comunicazione alla Provincia e all'ARPA territorialmente competenti che entro 24 ore comunicano il loro nulla osta.
13. Le Province interessate dall'evento sismico, l'ARPA Emilia Romagna e le AUSL territorialmente competenti assicurano adeguata informazione e supporto tecnico ai gestori degli impianti preposti alla gestione dell'emergenza.
14. L'ARPA Emilia Romagna e le AUSL territorialmente competenti nell'ambito delle proprie competenze assicurano la vigilanza per il rispetto del presente articolo.
15. Le soprintendenze per i beni architettonici e paesaggistici competenti assicurano la vigilanza in fase di rimozione al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico.
16. Le aziende unità sanitarie locali assicurano la vigilanza per gli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori.
17. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo ed in particolare quelli relativi alla raccolta, al trasporto, allo smaltimento e all'avvio al recupero dei rifiuti, si provvede, nel limite di 1,5 milioni di euro, nell'ambito delle risorse del Fondo della Protezione Civile già finalizzate agli interventi conseguenti al sisma del 20-29 maggio 2012. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 18. Differimenti, sospensioni e proroghe di termini in materia di autorizzazioni
1. L'Autorità competente può sospendere i procedimenti in corso di cui alla parte IV - Titolo V del
2. Per le attività individuate nel
3. Per le attività individuate nel
4. Per le aziende che hanno subito danni in conseguenza degli eventi calamitosi, a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza e per un periodo di 12 mesi, sono sospesi i controlli programmati previsti nell'autorizzazione integrata ambientale.
5. Le proroghe dei termini e le sospensioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle autorizzazioni ambientali previste dalla normativa vigente per le attività non soggette ad AIA (ovvero non incluse nel
Art. 19. Semplificazione di procedure di autorizzazione
1. Le aziende che hanno subito danni in seguito all'evento calamitoso possono ripristinare le sezioni produttive nel rispetto dei requisiti e delle prescrizioni individuate nelle autorizzazioni ambientali vigenti comunicando all'autorità competente le modifiche non sostanziali e (in deroga all'articolo 29-nonies comma 1 del
2. I procedimenti di delocalizzazione totale o parziale delle attività e di ricostruzione con modifiche sostanziali delle aziende danneggiate dagli eventi sismici sono soggetti alla nuova autorizzazione unica ambientale ovvero alle procedure di VIA ed AIA ed al procedimento unico di cui al
Art. 20. Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, comma 3, 3, 4, 8, comma 3, e 13 del presente decreto si provvede, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 21. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato 1
(Art. 3, comma 7)
COD_REG |
COD_PRO |
COD_ISTAT |
PRO_COM |
NOME |
|
|
|
|
|
3 |
20 |
3020023 |
20023 |
Felonica |
3 |
20 |
3020027 |
20027 |
Gonzaga |
3 |
20 |
3020029 |
20029 |
Magnacavallo |
3 |
20 |
3020035 |
20035 |
Moglia |
3 |
20 |
3020039 |
20039 |
Pegognaga |
3 |
20 |
3020042 |
20042 |
Poggio Rusco |
3 |
20 |
3020046 |
20046 |
Quingentole |
3 |
20 |
3020047 |
20047 |
Quistello |
3 |
20 |
3020055 |
20055 |
San Benedetto Po |
3 |
20 |
3020056 |
20056 |
San Giacomo delle Segnate |
3 |
20 |
3020058 |
20058 |
San Giovanni del Dosso |
3 |
20 |
3020060 |
20060 |
Schivenoglia |
3 |
20 |
3020061 |
20061 |
Sermide |
3 |
20 |
3020067 |
20067 |
Villa Poma |
5 |
29 |
5029021 |
29021 |
Ficarolo |
5 |
29 |
5029022 |
29022 |
Fiesso Umbertiano |
5 |
29 |
5029025 |
29025 |
Gaiba |
5 |
29 |
5029033 |
29033 |
Occhiobello |
5 |
29 |
5029045 |
29045 |
Stienta |
8 |
35 |
8035009 |
35009 |
Campagnola Emilia |
8 |
35 |
8035020 |
35020 |
Correggio |
8 |
35 |
8035021 |
35021 |
Fabbrico |
8 |
35 |
8035028 |
35028 |
Novellara |
8 |
35 |
8035032 |
35032 |
Reggiolo |
8 |
35 |
8035034 |
35034 |
Rio Saliceto |
8 |
35 |
8035035 |
35035 |
Rolo |
8 |
36 |
8036002 |
36002 |
Bomporto |
8 |
36 |
8036004 |
36004 |
Camposanto |
8 |
36 |
8036005 |
36005 |
Carpi |
8 |
36 |
8036009 |
36009 |
Cavezzo |
8 |
36 |
8036010 |
36010 |
Concordia sulla Secchia |
8 |
36 |
8036012 |
36012 |
Finale Emilia |
8 |
36 |
8036021 |
36021 |
Medolla |
8 |
36 |
8036022 |
36022 |
Mirandola |
8 |
36 |
8036028 |
36028 |
Novi di Modena |
8 |
36 |
8036034 |
36034 |
Ravarino |
8 |
36 |
8036037 |
36037 |
San Felice sul Panaro |
8 |
36 |
8036038 |
36038 |
San Possidonio |
8 |
36 |
8036039 |
36039 |
San Prospero |
8 |
36 |
8036044 |
36044 |
Soliera |
8 |
37 |
8037024 |
37024 |
Crevalcore |
8 |
37 |
8037028 |
37028 |
Galliera |
8 |
37 |
8037048 |
37048 |
Pieve di Cento |
8 |
37 |
8037053 |
37053 |
San Giovanni in Persiceto |
8 |
37 |
8037055 |
37055 |
San Pietro in Casale |
8 |
38 |
8038003 |
38003 |
Bondeno |
8 |
38 |
8038004 |
38004 |
Cento |
8 |
38 |
8038008 |
38008 |
Ferrara |
8 |
38 |
8038016 |
38016 |
Mirabello |
8 |
38 |
8038018 |
38018 |
Poggio Renatico |
8 |
38 |
8038021 |
38021 |
Sant'Agostino |
8 |
38 |
8038022 |
38022 |
Vigarano Mainarda |
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Il termine di cui al presente comma, già prorogato al 31 dicembre 2014 dall'art. 6 del
[3] Comma già modificato dall'art. 10 del
[4] Comma aggiunto dall'art. 11 del
[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[6] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[7] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.
[8] Lettera sostituita dalla L. di conversione e abrogata dall'art. 7 del
[9] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 11 del
[10] Alinea così modificato dall'art. 2 bis del
[11] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[12] Lettera sostituita dalla L. di conversione e così modificata dall'art. 1, comma 360, della
[13] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[14] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[15] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[16] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[17] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[18] Comma inserito dall'art. 11 del
[19] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[20] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[21] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[22] Comma inserito dalla L. di conversione.
[23] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[24] Comma inserito dalla L. di conversione.
[25] Comma già modificato dall'art. 11 del
[26] Comma sostituito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 6 quater del
[27] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[28] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così sostituito dall'art. 6 ter del
[29] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[30] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[31] Lettera già modificata dalla L. di conversione e così ulteriormente modificata dall'art. 11 del
[32] Lettera aggiunta dall'art. 10 del
[33] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 11 del
[34] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[35] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[36] Comma inserito dall'art. 1, comma 438, della
[37] Comma aggiunto dall'art. 11 del
[38] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[39] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[40] Comma inserito dalla L. di conversione.
[41] Comma inserito dall'art. 1, comma 438, della
[42] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[43] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[44] Comma così sostituito dall'art. 11 del
[45] Lettera aggiunta dall'art. 11 del
[46] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[47] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[48] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[49] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[50] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[51] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[52] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[53] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[54] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[55] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[56] Comma aggiunto dall'art. 11 del
[57] Comma aggiunto dall'art. 11 del
[58] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[59] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[60] Numero così modificato dalla L. di conversione.
[61] Numero aggiunto dalla L. di conversione.
[62] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[63] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 1, comma 662, della
[64] Comma inserito dall'art. 1, comma 556, della
[65] Comma inserito dall'art. 1, comma 556, della
[66] Comma inserito dall'art. 1, comma 556, della
[67] Comma inserito dalla L. di conversione.
[68] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[69] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[70] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[71] Comma sostituito dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 11 del
[72] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[73] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[74] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[75] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[76] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[77] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[78] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[79] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[80] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[81] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[82] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[83] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 361, della
[84] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 361, della
[85] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 361, della
[86] Articolo inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 1, comma 877, della
[87] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[88] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[89] Articolo inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 11 del
[90] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[91] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[92] Comma così modificato dall'art. 11 del
[93] Comma così modificato dall'art. 11 del
[94] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[95] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[96] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[97] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[98] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[99] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[100] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[101] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[102] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[103] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[104] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[105] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[106] Articolo inserito dall'art. 11 del
[107] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[108] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[109] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[110] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[111] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[112] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[113] Comma già modificato dall'art. 2 del
[114] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[115] Comma così sostituito dalla L. di conversione.