Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.3 leggi e decreti |
Data: | 24/02/2023 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 80.3.100 - L. 24 febbraio 2023, n. 14.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.
(G.U. 27 febbraio 2023, n. 49)
1. Il
2. Il
3. I termini per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della
4. All'articolo 15, comma 1, alinea, della L. 4 agosto 2022, n. 127, dopo le parole: «del 29 aprile 2021,» sono inserite le seguenti: «entro il 31 maggio 2023,».
5. All'articolo 1, comma 1, della L. 22 dicembre 2021, n. 227, le parole: «entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 marzo 2024».
6. All'articolo 2 della
7. Alla
a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;
b) all'articolo 6, comma 1, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
8. Alla
a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro undici mesi»;
b) all'articolo 4, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Fino all'adozione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti concedenti di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b)».
9. All'articolo 26, comma 4, della
10. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 198
All'articolo 1:
al comma 2, lettera b), le parole: «, ovunque ricorrono,» sono soppresse;
al comma 6, lettera a), alle parole: «comma 162» è premessa la seguente: «al»;
al comma 8, capoverso 7, dopo le parole: «articoli 13, comma 5,» è inserita la seguente: «e»;
al comma 10, dopo le parole: «comma 917,» è inserita la seguente: «alinea,»;
al comma 15, le parole: «per il triennio 2019/2021 e per il triennio 2020/2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2019-2021 e per il triennio 2020-2022»;
dopo il comma 18 sono inseriti i seguenti:
«18-bis. Il Ministero della cultura è autorizzato, entro il 31 dicembre 2023, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 1.052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 63 del 9 agosto 2019, come successivamente modificato con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 53 del 6 luglio 2021, ad assumere fino a 750 unità di personale a valere sulle vigenti facoltà assunzionali. In ragione dell'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021, le unità di personale reclutate mediante lo scorrimento di graduatoria di cui al primo periodo sono inquadrate nell'Area degli assistenti, corrispondente alla previgente II Area.
18-ter. Gli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 24, comma 1, del
dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:
«20-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del
20-ter. Fino al 31 dicembre 2023, le risorse ripartite ai sensi dell'articolo 1, commi 586 e 587, della
dopo il comma 22 sono aggiunti i seguenti:
«22-bis. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al
22-ter. Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 828, della
22-quater. All'articolo 6, comma 3, del
22-quinquies. All'articolo 40, comma 1, del
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis (Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato nonchè per il potenziamento del ruolo ispettori della Guardia di finanza). - 1. Al fine di potenziare il ruolo direttivo della Polizia di Stato, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del
2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è alimentato con le seguenti misure straordinarie:
a) la qualifica di sostituto commissario del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è ulteriormente alimentata mediante integrale scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, per 1.000 sostituti commissari, indetto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera r-quater), del citato
b) ferma restando l'applicazione, in relazione ai concorsi banditi nell'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), del citato
3. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali della Polizia di Stato, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite, anche in deroga alle vigenti disposizioni di settore, con riferimento:
a) alla loro semplificazione, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta o di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;
b) alla possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.
4. All'articolo 2, comma 1, lettera r-bis), del
5. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 4 del presente articolo è autorizzata la spesa di 8.090.000 euro per l'anno 2023, 8.111.000 euro per l'anno 2024, 11.102.000 euro per l'anno 2025, 11.085.000 euro per l'anno 2026, 12.980.000 euro per l'anno 2027, 12.962.000 euro per l'anno 2028, 16.861.000 euro per l'anno 2029, 16.606.000 euro per l'anno 2030, 18.091.000 euro per l'anno 2031 e 18.075.000 euro per l'anno 2032.
6. Agli oneri di cui al comma 5, pari, complessivamente, a euro 133.963.000 per gli anni dal 2023 al 2032, si provvede:
a) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2023 e a euro 2.400.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, del
b) quanto a euro 1.200.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 608, della
c) quanto a euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, della
d) quanto a euro 4.690.000 per l'anno 2023, euro 4.311.000 per l'anno 2024, euro 7.302.000 per l'anno 2025, euro 7.285.000 per l'anno 2026, euro 7.330.000 per l'anno 2027, euro 7.312.000 per l'anno 2028, euro 7.311.000 per l'anno 2029, euro 7.306.000 per l'anno 2030, euro 7.341.000 per l'anno 2031 ed euro 7.325.000 per l'anno 2032, mediante utilizzo delle risorse disponibili per l'attuazione dell'articolo 16 del
e) quanto a euro 1.850.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, euro 5.750.000 per l'anno 2029, euro 5.500.000 per l'anno 2030 ed euro 6.950.000 per ciascuno degli anni 2031 e 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della
7. Al fine di potenziare il ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza, all'articolo 36 del
" 15-terdecies. I marescialli aiutanti non utilmente collocati nella graduatoria di merito della selezione per titoli straordinaria di cui al comma 15-duodecies, fermo restando quanto stabilito dalla determinazione del Comandante generale adottata ai sensi del medesimo comma, sono promossi al grado di luogotenente con decorrenza 1° gennaio 2023, se in servizio permanente a tale data, e iscritti in ruolo prima dei parigrado con la stessa anzianità assoluta".
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, pari a 1.728.583 euro per l'anno 2023 e 1.186.599 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 607, della
Art. 1-ter (Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione). - 1. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP e quelli aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati al 31 dicembre 2023 e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purchè detti strumenti non siano già stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All'articolo 2:
al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) all'articolo 2, comma 3, le parole: "di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "del 31 dicembre 2022" e le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023, fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali in vigore"»;
al comma 3, dopo le parole: «articolo 1-ter» sono inserite le seguenti: «, comma 1,» e le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera hh), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: "1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2025".
4-ter. All'articolo 13-ter del
a) al comma 2, dopo le parole: "di 2,5 milioni di euro" sono aggiunte le seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024";
b) al comma 3, le parole: "5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro".
4-quater. All'articolo 43-bis, comma 2, del
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. La validità della graduatoria del concorso pubblico a 87 posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 55 del 12 aprile 2021, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 30 del 16 aprile 2021, è prorogata fino al 31 dicembre 2023.
7-ter. All'articolo 6, comma 2, del
al comma 9, dopo le parole: «parzialmente utilizzando» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;
dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendi previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015, e successive modificazioni, e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima, sono prorogati di tre anni i termini indicati nel citato decreto del Ministro dell'interno rispettivamente:
a) all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
b) all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, lettere a) e b);
c) all'articolo 2, comma 1, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
d) all'articolo 2, comma 2, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a) e b).
9-ter. All'articolo 1, comma 1012, della
9-quater. All'onere derivante dal comma 9-ter, pari a euro 200.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Proroga dei meccanismi di semplificazione per lo svolgimento di procedure assunzionali e di corsi di formazione). - 1. Fino al 31 dicembre 2026, in considerazione della necessità di assicurare il ripianamento, a cadenze regolari, delle carenze organiche del rispettivo personale evitando flessioni dei relativi livelli di operatività, i concorsi indetti, per i quali non sia stata avviata alcuna fase concorsuale, ovvero da indire per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale dell'Amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna possono svolgersi secondo le modalità di cui ai commi seguenti.
2. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite o rideterminate, purchè le fasi concorsuali non siano state ancora avviate, con provvedimento omologo a quello previsto per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento:
a) alla loro semplificazione, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta o di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;
b) alla possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 riguardanti i concorsi già indetti sono efficaci dalla data di pubblicazione, da effettuare secondo le medesime modalità previste per il bando nonchè nei siti internet istituzionali delle singole amministrazioni.
4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, possono svolgersi secondo le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 260 del
5. Il Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi anche allo svolgimento di grandi eventi, quali il Giubileo del 2025 e le Olimpiadi invernali del 2026, può con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 1, primo periodo, e 4, del
6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del
7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del
8. Al fine di garantire la sicurezza e incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari e di assicurare il completamento delle facoltà assunzionali autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 23 dicembre 2021, nonchè la copertura del contingente di cui all'articolo 1, comma 864, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con le risorse previste per l'anno 2023 dal comma 865 del medesimo articolo 1, è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2023, l'assunzione di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria mediante scorrimento, secondo il seguente ordine di priorità, delle graduatorie approvate con provvedimenti direttoriali del 23 dicembre 2021, del 12 ottobre 2021 e del 2 dicembre 2020, fatte salve le riserve di posti di cui all'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
All'articolo 3:
al comma 5, dopo le parole: «26-bis, comma 1,» è inserita la seguente: «alinea,» e le parole: «all'acquisizione dell'efficacia» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di acquisto di efficacia»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Per i comuni di cui all'articolo 1, comma 567, della
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Per i costi sostenuti dalla Concessionaria servizi pubblici assicurativi (Consap) Spa per le attività della Segreteria tecnica della Commissione tecnica nominata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 luglio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2019, è autorizzata la spesa fino all'importo massimo di 750.000 euro per l'anno 2023, in relazione alla conseguente estensione temporale dall'applicazione del disciplinare stipulato ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell' 11 giugno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 750.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della
al comma 10, secondo periodo, le parole: «emolumenti ovvero compensi» sono sostituite dalle seguenti: «agli emolumenti e ai compensi»;
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. All'articolo 64, comma 3, del
10-ter. All'articolo 15-bis, comma 6, del
10-quater. Al fine di permettere l'ordinata conclusione delle istruttorie in corso in relazione agli accordi per il riequilibrio finanziario di cui all'articolo 43 del
10-quinquies. I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
10-sexies. Per le regioni in cui siano state indette le elezioni del Presidente della regione e del Consiglio regionale alla data del 31 dicembre 2022, il termine di cui all'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle aliquote applicabili per l'anno di imposta 2023, è differito al 31 marzo 2023. Tali regioni, entro il 13 maggio 2023, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 50, comma 3, quarto periodo, del
10-septies. All'articolo 1, comma 927, della
10-octies. Per le spese sostenute nel 2022, nonchè per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, di cui all'articolo 121 del
10-novies. Con riferimento alle spese sostenute nel 2022 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, il termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti individuati dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2016, dei dati di cui all'articolo 16-bis, comma 4, del
10-decies. Per l'anno 2023 la dotazione del fondo previsto dall'articolo 1, comma 644, della
10-undecies. All'articolo 3, comma 1, alinea, del
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis (Proroga della facoltà di annullamento automatico dei debiti inferiori a 1.000 euro per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali). - 1. All'articolo 1 della
a) al comma 205 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del
b) ai commi 206 e 213, le parole: "da 186 a 205" sono sostituite dalle seguenti: "da 186 a 204";
c) dopo il comma 221 è inserito il seguente:
"221-bis. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 206 a 221 alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del
d) al comma 222, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2023" e le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023";
e) dopo il comma 229 sono inseriti i seguenti:
"229-bis. Gli enti creditori indicati dal comma 227 che, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di cui al comma 229, possono adottarlo entro il 31 marzo 2023, ovvero, entro la medesima data, possono adottare, nelle forme previste dallo stesso comma 229, un provvedimento con il quale, fermo quanto disposto dal comma 226, stabiliscono l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222 ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Il provvedimento è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e comunicato, entro il 31 marzo 2023, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro il 10 marzo 2023. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del
229-ter. Fino alla data del 30 aprile 2023 è sospesa la riscossione dei debiti di cui al comma 229-bis.
229-quater. Fermo restando quanto disposto dal comma 225, in caso di adozione del provvedimento che dispone l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222, previsto dal comma 229-bis, per il rimborso delle spese di cui al comma 224, relative alle quote annullate ai sensi dello stesso comma 229-bis, l'agente della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022 e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta all'ente creditore. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico dell'ente creditore. Restano salve, relativamente alle spese maturate negli anni 2000-2013 per le procedure poste in essere dall'agente della riscossione per conto dei comuni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 685, della
f) al comma 230, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2023".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 860.000 per l'anno 2023, euro 130.000 per l'anno 2024, euro 30.000 per l'anno 2025, euro 40.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, euro 20.000 per l'anno 2028 ed euro 10.000 per l'anno 2029, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 24,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4,1 milioni di euro per l'anno 2025, 5,7 milioni di euro per l'anno 2026, 7 milioni di euro per l'anno 2027, 8,8 milioni di euro per l'anno 2028, 6,8 milioni di euro per l'anno 2029, 4,8 milioni di euro per l'anno 2030, 4,1 milioni di euro per l'anno 2031 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede, quanto a euro 860.000 per l'anno 2023, euro 130.000 per l'anno 2024, euro 30.000 per l'anno 2025, euro 40.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, euro 20.000 per l'anno 2028 ed euro 10.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
Art. 3-ter (Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli enti locali e utilizzo delle relative risorse per le maggiori spese energetiche). - 1. All'articolo 7, comma 2, del
2. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, nell'anno 2023, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti Spa, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al
3. In considerazione dell'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione bancaria italiana (ABI) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedano la sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in essere in scadenza nell'anno 2023, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al
Art. 3-quater (Termini della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale). - 1. Per gli enti locali che hanno proceduto al rinnovo degli organi elettivi nell'anno 2022, i termini di novanta e sessanta giorni, previsti dall'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono prorogati al 30 giugno 2023.
Art. 3-quinquies (Rimodulazione dell'utilizzo delle risorse per credito d'imposta per investimenti in favore del settore turistico). - 1. In relazione alle richieste presentate entro il 31 dicembre 2022, le somme non utilizzate di cui al comma 3 dell'articolo 79 del
2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
All'articolo 4:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 544, primo periodo, della
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. All'articolo 8, comma 2, del
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nell'anno 2023, all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa sono trasferite le quote accantonate dal Ministero della salute nell'esercizio finanziario 2021, per euro 7.589.831,11, e nell'esercizio finanziario 2022, per euro 5.289.695,32, e la residua somma di euro 304.072,44, a valere sul finanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 8-bis del
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della
3-ter. Per garantire l'ampliamento della platea dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1 del
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. All'articolo 5-bis del
"1-bis. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre 2023. Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023.
1-ter. La certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019 può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua"»;
al comma 6, le parole: «sino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2024 e sono estese all'invio del numero di ricetta elettronica (NRE) a mezzo di posta elettronica»;
al comma 7:
alla lettera b), alle parole: «per gli anni 2023 e 2024,» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera c), alle parole: «per gli anni 2023 e 2024,» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,»;
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Il Patto per la salute 2019-2021 è prorogato fino all'adozione di un nuovo documento di programmazione sanitaria. Gli obiettivi indicati nelle schede n. 4 e n. 11 del suddetto Patto sono perseguiti in coordinamento con le disposizioni di cui al
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. All'articolo 9-ter, comma 9-bis, del
8-ter. Al comma 1 dell'articolo 3-quater del
8-quater. All'articolo 25, comma 4-duodecies, del
dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato "Fondo per l'implementazione del Piano nazionale 2023-2027 - PON", con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, destinato al potenziamento delle strategie e delle azioni per la prevenzione, la diagnosi, la cura e l'assistenza al malato oncologico, definite dal Piano oncologico nazionale 2023-2027.
9-ter. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo di cui al comma 9-bis da destinare, in base alle specifiche esigenze regionali, al raggiungimento della piena operatività delle reti oncologiche regionali, al potenziamento dell'assistenza domiciliare e integrata con l'ospedale e i servizi territoriali, nonchè ad attività di formazione degli operatori sanitari e di monitoraggio delle azioni poste in essere. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
9-quater. All'articolo 4, comma 2, del
9-quinquies. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del
9-sexies. All'articolo 1, comma 893, della
9-septies. In considerazione delle ulteriori spese sanitarie rappresentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sostenute nel 2022, le medesime regioni e province autonome possono rendere disponibili, per l'equilibrio finanziario 2022, le risorse correnti di cui all'articolo 1, comma 278, della
9-octies. Per garantire la completa attuazione del Piano operativo per il recupero delle liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi, fino al 31 dicembre 2023, delle misure previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, del
9-novies. All'articolo 38, comma 1, del
9-decies. All'articolo 4, comma 8-octies, del
9-undecies. All'articolo 3, comma 1-ter, del
9-duodecies. All'articolo 86 del
"13-bis. Ove siano stipulate specifiche convenzioni, che prevedano servizi di raccolta dei contributi o diversi servizi amministrativi, con enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del presente decreto ovvero con fondi sanitari e casse aventi fine assistenziale di cui all'articolo 9 del
9-terdecies. Dall'attuazione del comma 9-duodecies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal medesimo comma 9-duodecies mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9-quaterdecies. All'articolo 27, comma 5-ter, del
9-quinquiesdecies. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonchè per garantire continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il termine per il conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della
9-sexiesdecies. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".
9-septiesdecies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della
9-octiesdecies. Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le aziende del Servizio sanitario nazionale, sino al 31 dicembre 2026, possono trattenere in servizio, a richiesta degli interessati, il personale medico in regime di convenzionamento col Servizio sanitario nazionale di cui al
Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis (NADO Italia). - 1. Ferme restando le funzioni del Ministero della salute in tema di ricerca, formazione, informazione, comunicazione e prevenzione relativamente ai danni alla salute causati dal ricorso al doping, le attività relative all'effettuazione dei controlli anti-doping di cui alla
Art. 4-ter (Proroga di termini in materia di personale sanitario). - 1. Al fine di rispondere alla domanda di personale sanitario delle strutture sanitarie:
a) all'articolo 1, comma 548-bis, primo periodo, della
b) all'articolo 6-bis, comma 1, del
1) la parola: "2023" è sostituita dalla seguente: "2025";
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il professionista comunica all'Ordine competente l'ottenimento del riconoscimento in deroga da parte della regione interessata, la denominazione della struttura sanitaria a contratto con il Servizio sanitario nazionale presso la quale presta l'attività nonchè ogni successiva variazione. La mancata ottemperanza agli obblighi da parte del professionista determina la sospensione del riconoscimento fino alla comunicazione dell'avvenuta ottemperanza agli stessi. Fino al termine di cui al primo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 27 e 27-quater del testo unico di cui al
All'articolo 5:
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. All'articolo 4 del
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonchè per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024";
b) al comma 2-bis, le parole: "al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2024";
c) al comma 2-ter, dopo le parole: "per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica," sono inserite le seguenti: "nonchè per quelli ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy,"»;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. All'articolo 1, comma 969, secondo periodo, della
5-ter. All'articolo 3 del
"2-bis. Al fine di uniformare la durata in carica dei componenti del CSPI e di garantire la continuità delle sue funzioni, i componenti elettivi e non elettivi restano in carica sino al 31 agosto 2024, in deroga alle disposizioni di cui al
5-quater. All'articolo 1, comma 567, della
al comma 8, le parole: «e per l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè per l'anno»;
al comma 9:
alla lettera c), le parole: «per il 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2023» e le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2024»;
alla lettera d), capoverso b-septies), le parole: «per il 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2023» e le parole: «per l'anno 2024 si provvede mediante» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2024, mediante»;
al comma 10, alle parole: «31 dicembre 2023» è premessa la seguente: «al»;
dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
«11-bis. All'articolo 2, comma 3, del
11-ter. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso l'Accademia nazionale dei Lincei, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h), della
11-quater. All'articolo 59, comma 9-bis, del
11-quinquies. La graduatoria del concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, è valida fino all'anno scolastico 2025/2026, salvo quanto previsto dal comma 11-septies. Al fine di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione ad un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, anche per prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;
b) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale del predetto concorso.
11-sexies. Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede le seguenti modalità di accesso: per i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa; per i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10.
11-septies. I soggetti che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso di cui al medesimo comma e immessi in ruolo successivamente agli iscritti nelle graduatorie concorsuali vigenti. Le immissioni in ruolo sono effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui al
11-octies. All'attuazione della procedura di cui al comma 11-quinquies si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 11-quinquies determina il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere dell'attività di formazione e della procedura selettiva. Tale decreto prevede, altresì, che le somme di cui al secondo periodo siano versate all'entrata e riassegnate al pertinente capitolo di spesa prima dell'avvio del corso di formazione.
11-novies. Alle immissioni in ruolo si provvede con le assunzioni ai sensi dell'articolo 39 della
All'articolo 6:
al comma 4:
all'alinea, dopo le parole: «articolo 3-quater» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) al comma 1, le parole: "a decorrere dall'anno accademico 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno accademico 2024/2025" e le parole: "entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2023"»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 1, comma 107-bis, della
4-ter. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. All'articolo 34-ter, comma 2, del
al comma 8, dopo le parole: «decreto direttoriale» sono inserite le seguenti: «del Ministero dell'università e della ricerca»;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del
8-ter. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2021/2022 è prorogata al 15 giugno 2023. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.
8-quater. All'articolo 20 del
"2-bis. Anche per le finalità connesse alla stabilizzazione delle ricerche collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le disposizioni dei commi 1 e 2, con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del
8-quinquies. All'articolo 24, comma 6, della
8-sexies. All'articolo 6, comma 4-bis, del
All'articolo 7:
al comma 3, lettera b), le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi delle spese»;
al comma 5, dopo le parole: «del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90,» sono inserite le seguenti: «le parole: "dal 24 agosto 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dal 6 aprile 2009" e» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. All'articolo 2 del
a) al comma 5-ter, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023" e le parole: "per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022. Ai relativi oneri, pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Per l'anno 2023 è autorizzata la spesa di 900.000 euro";
b) al comma 5-quater è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2023 è autorizzata la spesa di 150.000 euro"»;
dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. All'articolo 183, comma 4, del
a) al primo periodo, le parole: "e 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", 2022 e 2023";
b) al secondo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2023" e la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2022".
7-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del
7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-ter, pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
7-quinquies. A decorrere dal 2023, le risorse destinate dall'articolo 1, comma 383, della
7-sexies. All'articolo 38-bis del
a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023", dopo le parole: "che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical" sono inserite le seguenti: "nonchè le proiezioni cinematografiche" e le parole: "che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23" sono sostituite dalle seguenti: "che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente";
b) alla rubrica, dopo le parole: "dal vivo" sono aggiunte le seguenti: "e proiezioni cinematografiche".
7-septies. I componenti delle Commissioni consultive per lo spettacolo presso il Ministero della cultura, nominati con i decreti del Ministro della cultura n. 18 del 19 gennaio 2022, n. 19 del 19 gennaio 2022, n. 20 del 19 gennaio 2022 e n. 39 del 25 gennaio 2022, restano in carica fino al 31 dicembre 2023. I componenti delle Commissioni di cui al primo periodo permangono comunque nell'esercizio delle funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.
7-octies. All'articolo 32, comma 6, del
All'articolo 8:
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 14, comma 12-ter, del
4-ter. Alla
a) all'articolo 22, comma 4, le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "undici anni";
b) all'articolo 49, comma 1, le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "undici anni"»;
al comma 5, lettera a), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;
al comma 8, le parole: «di cui all'articolo 221, comma 8, del
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. L'applicazione dell'articolo 75, comma 3, del
8-ter. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2025".
8-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-ter è autorizzata la spesa di euro 1.520.000 per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia»;
al comma 9, le parole: «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2023»;
dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35 del
al comma 10, le parole: «sino al 28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 marzo 2025» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè dell'articolo 255 del
dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. All'articolo 17-ter, comma 1, alinea, del
il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10 e 10-bis, è autorizzata la spesa di euro 7.957.991 per l'anno 2023, di euro 3.122.007 per l'anno 2024 e di euro 1.851.423 annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia»;
dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
«11-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 5-ter, del
11-ter. Al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 del
11-quater. All'articolo 43, comma 1, del
11-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 11-quater è autorizzata la spesa di euro 1.847.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
All'articolo 9:
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 31, comma 1, del
4-ter. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".
4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter, pari a euro 15.874.542 per l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a euro 3.937.271, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) quanto a euro 3.937.271, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;
c) quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
d) quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «settembre 2022» il segno di interpunzione: «,» è soppresso, al secondo periodo, dopo le parole: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le seguenti: «n. 95269», al terzo periodo, le parole: «milioni euro» sono sostituite dalle seguenti: «milioni di euro» e, al quarto periodo, alle parole: «pari a» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. All'articolo 1, comma 160, della
5-ter. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del
Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Proroga del termine per l'adozione del programma di azione per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità). - 1. All'articolo 3, comma 5, lettera b), della
All'articolo 10:
al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Il versamento relativo all'anno 2022 è effettuato entro il 15 novembre 2023; tale versamento è condizione per la conclusione della procedura di affidamento secondo le modalità di cui al primo periodo. In caso di mancato rispetto del termine del 15 novembre 2023 di cui al terzo periodo, il Governo riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) in merito alle conseguenti procedure per l'affidamento della concessione"»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. All'articolo 27, comma 1, del
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. All'articolo 10, comma 1, del
6-ter. All'articolo 13, comma 6-bis, del
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del
al comma 8, le parole: «in caso operatori» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di operatori»;
al comma 9, alinea, le parole: «termine dei versamenti» sono sostituite dalle seguenti: «termine per i versamenti»;
dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
«10-bis. All'articolo 1, comma 276, lettera a), della
10-ter. Il termine del 31 gennaio 2023 previsto dall'articolo 1, comma 853, della
10-quater. Agli oneri derivanti dal comma 10-ter, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
al comma 11, le parole: «entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «entrata in vigore del presente decreto»;
dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
«11-bis. Per l'anno 2023 i termini previsti dall'articolo 6, comma 1, del
11-ter. All'articolo 6, comma 7, del
11-quater. In relazione alla necessità di garantire il completamento degli interventi di messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, anche in ragione della loro connessione con gli interventi di messa in sicurezza dell'autostrada A24 di competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 206 del
11-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 11-quater, pari a 160.000 euro per l'anno 2024 e a 1.400.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
11-sexies. All'articolo 1, primo comma, della
11-septies. Le previsioni di cui all'articolo 1, primo comma, della
11-octies. All'articolo 95, comma 27-bis, primo periodo, del
11-novies. All'articolo 103-bis, comma 1, del
11-decies. Al comma 1 dell'articolo 10-septies del
a) all'alinea, le parole: "sono prorogati di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogati di due anni";
b) alla lettera a), primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023";
c) alla lettera b), primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".
11-undecies. All'articolo 10, comma 7-ter, del
11-duodecies. All'articolo 26, comma 8, primo periodo, del
11-terdecies. Per le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 688, della
11-quaterdecies. Agli oneri derivanti dal comma 11-terdecies, pari a 200.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
11-quinquiesdecies. I termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 15-quater del
11-sexiesdecies. I termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono fissati al 30 giugno 2024. All'attuazione della presente disposizione si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonchè le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi.
11-septiesdecies. All'articolo 15, comma 6-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I concessionari autostradali trasmettono annualmente alle competenti Commissioni parlamentari i rispettivi piani economico-finanziari"».
Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:
«Art. 10-bis (Proroga dei termini in materia di contributi per gli interventi di messa in sicurezza di edifici e territori). - 1. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "I termini per gli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza".
Art. 10-ter (Proroga dell'utilizzo di manufatti amovibili nelle concessioni demaniali marittime e nei punti di approdo a uso turistico-ricreativo). - 1. I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo e dei punti di approdo con le medesime finalità turistico-ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
Art. 10-quater (Tavolo tecnico consultivo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali). - 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali. Il tavolo è composto da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero del turismo, da rappresentanti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Ministro per gli affari europei, da un rappresentante delle regioni e da un rappresentante per ogni associazione di categoria maggiormente rappresentativa del settore. Ai componenti del tavolo non spettano rimborsi, gettoni di presenza, emolumenti o indennità comunque denominati.
2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, acquisiti i dati relativi a tutti i rapporti concessori in essere delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali, elaborati ai sensi all'articolo 2 della
3. Ai fini dell'espletamento dei compiti del tavolo tecnico di cui al comma 1, ai commi 3 e 4 dell'articolo 3 della
All'articolo 11:
al comma 4, lettera a), dopo le parole: «dicembre 2022"» sono inserite le seguenti: «, ovunque ricorrono,»;
al comma 7, le parole: «Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 10 novembre 2014, n. 47» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 47/2014 del 10 novembre 2014»;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2-bis.1, del
8-ter. All'articolo 8, comma 2-bis, ultimo periodo, del
8-quater. All'articolo 24-bis, comma 1, del
8-quinquies. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "al 31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2024".
8-sexies. All'attuazione di quanto previsto dal comma 8-quinquies si provvede nel limite massimo delle risorse disponibili stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della citata
8-septies. Al comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
8-octies. All'articolo 11, comma 2, del
8-novies. Al fine di aumentare la sicurezza del sistema energetico nazionale, all'articolo 5-bis, comma 4, primo periodo, del
8-decies. All'articolo 40-bis, comma 1, del
8-undecies. Il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152, è prorogato di sei mesi. Conseguentemente, il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152, è prorogato di ulteriori sei mesi a decorrere dalla conclusione della fase di monitoraggio di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo regolamento, secondo la scadenza stabilita ai sensi del presente comma».
All'articolo 12:
al comma 1, dopo le parole: «fino al 31 dicembre 2023"» sono aggiunte le seguenti: «e dopo la parola: "Stato" sono aggiunte le seguenti: ", ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea"»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 1, comma 1055, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "entro il 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre 2023".
1-ter. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "entro il 30 settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre 2023"»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Fino alla data del 31 dicembre 2023, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi da 482 a 485, della
al comma 3, dopo le parole: «6 aprile 2022,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022,» e le parole: «4 agosto 2022, adottato in attuazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito con modificazioni dalla
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. All'articolo 1, comma 6, secondo periodo, del
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del
al comma 6, secondo periodo, le parole: «stanziamento di fondo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «stanziamento del fondo speciale»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. All'articolo 389, comma 3, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al
6-ter. All'articolo 1, comma 406, della
6-quater. All'articolo 30 del
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "all'obbligo di notifica di cui al comma 2" sono aggiunte le seguenti: ", qualora la quantità di rottami ferrosi sia superiore a 250 tonnellate, ovvero qualora la somma della quantità di rottami ferrosi oggetto delle operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare sia superiore a 500 tonnellate. Con la singola operazione che nell'arco di ciascun mese solare supera le 500 tonnellate, da notificare entro i termini previsti dal comma 2, si dà atto del superamento del limite in conseguenza delle precedenti esportazioni";
b) al comma 4, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".
6-quinquies. L'omessa notifica di esportazioni di rottami ferrosi, effettuate sino al 31 dicembre 2022, per quantitativi inferiori alle soglie di cui all'articolo 30, comma 1, del citato
6-sexies. All'articolo 3 della
a) al comma 1, alinea, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";
b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";
c) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».
Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Prevenzione degli incendi nelle strutture turistico-ricettive). - 1. In considerazione dell'impatto che l'emergenza pandemica, la situazione geopolitica internazionale e l'incremento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale hanno prodotto sui conti delle imprese, riducendone la capacità di investimento, al comma 1122 dell'articolo 1 della
"i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del
2. Nelle more del completo adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1122, lettera i), della
a) pianificare ed attuare secondo la cadenza stabilita nell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021, l'attività di sorveglianza volta ad accertare visivamente la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora o impianto di allarme;
b) applicare le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012;
c) provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;
d) integrare il piano di emergenza con le misure specifiche derivanti dall'analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all'interno delle attività;
e) assicurare al personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR di cui all'allegato III al decreto del Ministro dell'interno 2 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021.
3. I soggetti che hanno superato il periodo di addestramento previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del
All'articolo 13:
al comma 1, le parole: «al 31 dicembre 2023 e al 31 marzo 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025 e al 31 marzo 2026»;
i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. All'articolo 5-ter del
a) al comma 1, alinea, le parole da: "negli ultimi tre bilanci" fino a: "totale" sono sostituite dalle seguenti: "nei bilanci 2020 e 2021 depositati, un fatturato medio, derivante da operazioni di esportazione verso l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 10 per cento del fatturato estero complessivo aziendale";
b) al comma 3, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".
3. All'articolo 29 del
a) al comma 1, primo periodo, le parole da: "per fare fronte" fino a: "approvvigionamenti" sono sostituite dalle seguenti: ", considerate singolarmente o a livello di gruppo, per fare fronte agli impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o dai rincari degli approvvigionamenti anche a livello di filiera";
b) al comma 2, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023"».
All'articolo 14:
al comma 1, dopo le parole: «comma 4, del» sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al».
All'articolo 15:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 1, comma 908, della
1-ter. La validità dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, alla vendita e all'attività di consulente in materia di prodotti fitosanitari, nonchè degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici, rilasciati ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, in scadenza nel 2022, è prorogata fino al 30 giugno 2023.
1-quater. È prorogata, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati per i componenti degli organi degli enti controllati o vigilati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 453, della
a) al primo periodo, le parole: "in ogni caso eliminando ogni forma di compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato per i componenti," sono soppresse;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "È eliminata ogni forma di compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato, per i componenti dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste".
1-quinquies. All'articolo 7 del
a) le parole: "31 marzo 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
b) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
"1-quater. Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".
1-sexies. All'articolo 13, comma 3, del
a) al primo periodo, dopo le parole: "Gli operatori che effettuano le attività di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, trasmettono all'Azienda sanitaria locale nel mese di gennaio di ogni anno," sono inserite le seguenti: "e in sede di prima applicazione entro il 30 giugno 2023,";
b) al quarto periodo, dopo le parole: "con l'esclusione di quelli di cui alle sezioni da 1 a 5 dell'allegato 2" sono aggiunte le seguenti: "e degli operatori di cui al comma 7 dell'articolo 1 che effettuano produzione primaria e operazioni associate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d)".
1-septies. All'articolo 1, comma 509, della
1-octies. Agli oneri di cui al comma 1-septies, pari a 1,29 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,74 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della
1-novies. All'articolo 8-ter del
"2-bis. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono prorogate per l'anno 2023.
2-ter. Al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria e la rigenerazione dei territori interessati dall'evento patogeno della Xylella fastidiosa, per l'anno 2023, gli atti di trasferimento a titolo oneroso, a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, di terreni interessati dal predetto evento patogeno e delle relative pertinenze, qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, di valore economico inferiore o uguale a 50.000 euro e, comunque, sino a una superficie non superiore a cinque ettari, sono esenti dall'imposta ipotecaria e da quella catastale; l'imposta di registro si applica in misura fissa, pari a 200 euro. Per i medesimi atti, gli onorari notarili sono ridotti della metà. Per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data del trasferimento immobiliare, la destinazione d'uso agricola dei terreni e delle pertinenze oggetto di trasferimento non può essere modificata. Le agevolazioni fiscali di cui al presente comma valgono come incentivi statali ai fini di quanto previsto dall'articolo 65 del
1-decies. Agli oneri di cui al comma 1-novies, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della
al comma 2, lettera b), al secondo periodo, le parole: «sono sospese» sono sostituite dalle seguenti: «sono sospesi» e le parole: «Agenzia Entrate Riscossione, oltrechè i pagamenti dei ratei in favore di Agenzia dell'Entrate già scadute e/o in corso» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle entrate - Riscossione, oltrechè i pagamenti dei ratei in favore dell'Agenzia delle entrate già scaduti o in corso» e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Al fine di favorire la predisposizione del piano di riparto sino alla data di deposito dello stesso, il giudice dell'esecuzione libera le somme eventualmente pignorate in precedenza a carico dell'Ente»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 13, comma 1, del
3-ter. Il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2022, adottato ai sensi dei commi da 139 a 143 dell'articolo 1 della
3-quater. In considerazione del perdurare della crisi determinata dall'emergenza da COVID-19 nonchè della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina ed al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, all'articolo 78, comma 1-quater, del
al comma 4, le parole: «stanziamento di fondo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «stanziamento del fondo speciale» e le parole: «Ministero delle politiche agricole, alimentari» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche agricole alimentari».
Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:
«Art. 15-bis (Disposizioni in materia di accisa sulla birra). - 1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
a) al comma 3-bis, le parole: "per il solo anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022 e 2023";
b) al comma 3-quater, introdotto dall'articolo 1, comma 985, della
2. All'articolo 1 della
"986. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, in euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato".
3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al
4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa hanno titolo al rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale scopo i medesimi soggetti presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, un'istanza di rimborso mediante accredito ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al
5. Lo stanziamento del fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è incrementato di 810.000 euro per l'anno 2024.
6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 8,15 milioni di euro per l'anno 2023 e in 350.000 euro per l'anno 2025 e pari a 810.000 euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 8,15 milioni di euro per l'anno 2023 e a 350.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e, quanto a 810.000 euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1».
All'articolo 16:
al comma 1:
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) all'articolo 51, comma 1, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 2023" e dopo le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2022" sono aggiunte le seguenti: "e ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024"»;
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) all'articolo 51, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
alla lettera b), dopo le parole: «comma 1,» è inserita la seguente: «alinea,» e le parole: «a decorrere», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere»;
la lettera c) è soppressa;
al comma 2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 31, comma 3, del
al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La società Sport e salute S.p.a. è autorizzata ad impiegare parte delle somme di cui al primo periodo al fine di sostenere l'incremento dei costi di approvvigionamento energetico dei centri tecnici federali degli organismi sportivi».
Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:
«Art. 16-bis (Proroga dei termini per l'adeguamento delle regioni alla normativa in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali). - 1. All'articolo 40 del
a) al comma 1, le parole: "entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2023";
b) al comma 2, le parole: "entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2024".
Art. 16-ter (Utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione svincolate da parte di regioni e di enti locali). - 1. All'articolo 1, comma 822, della
"c-bis) il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attività nei comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023 di almeno il 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente"».
All'articolo 17:
al comma 2, dopo le parole: «articolo 63, comma 2, del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al» e le parole da: «notiziari ordinari e speciali» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «notiziari generali e speciali, nazionali, internazionali e regionali, anche di carattere video-fotografico»;
al comma 4, al primo periodo, le parole: «da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore», al secondo periodo, le parole: «Sottosegretario con delega all'editoria» sono sostituite dalle seguenti: «Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria», dopo le parole: «di ruolo» sono inserite le seguenti: «,anche in quiescenza,» e dopo le parole: «comma 2, del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al» e, al terzo periodo, le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese»;
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, le Amministrazioni di cui al medesimo comma 2 sono altresì autorizzate ad acquistare servizi di carattere specialistico, settoriale, anche video-fotografico, attraverso le procedure previste dal codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016».
Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
«Art. 17-bis (Proroga di disposizioni a sostegno del settore editoriale). - 1. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del
All'articolo 18:
al comma 2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
a) al comma 3, primo periodo, le parole: "sette unità" sono sostituite dalle seguenti: "dieci unità";
b) al comma 4, le parole: ", previa intesa," sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di dieci unità di cui al comma 3, un sub-commissario, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
c) al comma 10, dopo le parole: "eventualmente destinate" sono aggiunte le seguenti: ", ivi incluse quelle derivanti dalla partecipazione a bandi regionali e nazionali, privilegiando, previa modifica delle previsioni progettuali, ove necessario ai fini del rapido ricollocamento abitativo delle persone residenti nell'area perimetrata, l'acquisto di alloggi".
2-ter. Per le spese di personale e per il funzionamento della struttura di supporto all'attività commissariale è autorizzata la spesa pari a euro 163.856 per l'anno 2023 e a euro 347.000 per l'anno 2024. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
All'articolo 20:
al comma 1, dopo le parole: «n. 173,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla
Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:
«Art. 20-bis (Proroga dell'operatività del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate). - 1. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 6, comma 7, del
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
All'articolo 21:
al comma 1, dopo le parole: «comma 2,» è inserita la seguente: «alinea,».
All'articolo 22:
al comma 2, dopo le parole: «articolo 35» sono inserite le seguenti: «, comma 1,», le parole: «a) al comma 1: 1) alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «a) alla lettera a)», le parole: «2) alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «b) alla lettera b)» e le parole: «3) dopo la lettera b), sono inserite» sono sostituite dalle seguenti: «c) dopo la lettera b) sono aggiunte».
Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:
«Art. 22-bis (Proroga del termine in materia di obblighi di trasparenza di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della
Art. 22-ter (Proroga del termine di cui all'articolo 3 della
Art. 22-quater (Proroga in materia di Fondo nuove competenze). - 1. All'articolo 88, comma 1, del