Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 81. Pubblica sicurezza |
Capitolo: | 81.1 disciplina generale |
Data: | 31/03/2005 |
Numero: | 45 |
Sommario |
Art. 1. Assunzione e mantenimento in servizio di personale della Polizia di Stato |
Art. 1 bis. (Disposizioni relative ai servizi sanitari e tecnici della Polizia di Stato). |
Art. 1 ter. (Commissioni sanitarie). |
Art. 1 quater. (Copertura assicurativa per il personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza). |
Art. 1 quinquies. (Disposizioni concernenti l'amministrazione civile dell'interno, le Forze di polizia e le Forze armate). |
Art. 1 sexies. (Ufficiali di collegamento delle Forze di polizia). |
Art. 2. Assunzione e mantenimento in servizio di personale dell'Arma dei carabinieri |
Art. 2 bis. (Norme in materia di corso d'istituto per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri). |
Art. 3. Personale del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato |
Art. 3 bis. (Adeguamento delle disposizioni in materia di tutela legale). |
Art. 4. Disposizioni in materia di Amministrazione della pubblica sicurezza e di coordinamento delle Forze di polizia |
Art. 5. Ammodernamento e potenziamento dei mezzi delle Forze di polizia |
Art. 6. Attuazione del programma di cooperazione internazionale AENEAS |
Art. 7. Operatività del soccorso aereo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco |
Art. 7 bis. (Servizi di formazione in materia di prevenzione incendi) |
Art. 8. Ulteriori risorse per l'esercizio della delega in materia di rapporto d'impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. |
Art. 8 bis. (Disposizioni transitorie in materia di valutazione comparativa e di progressione in carriera per il personale della carriera prefettizia). |
Art. 8 ter. (Modifiche in tema di rappresentanza militare) |
Art. 8 quater. (Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490). |
Art. 8 quinquies. (Veicoli e conducenti del Corpo dei vigili del fuoco della regione Valle d'Aosta) |
Art. 9. Copertura finanziaria |
Art. 10. Entrata in vigore |
§ 81.1.27 - D.L. 31 marzo 2005, n. 45. [1]
Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(G.U. 1 aprile 2005, n. 75)
Art. 1. Assunzione e mantenimento in servizio di personale della Polizia di Stato
1. Nell'alinea del comma 97 dell'articolo 1 della
«h) dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004.» [2].
2. Relativamente alle assunzioni per le esigenze di sicurezza pubblica di cui al comma 1, da effettuarsi nell'anno 2005, è assicurata la precedenza ai volontari in ferma breve delle Forze armate utilmente collocati, al termine della ferma, nelle graduatorie per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia relative ai bandi di concorso emanati ai sensi del regolamento di cui al
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 96, 97, 541, 542 e 543, della
4. Per le finalità di cui al comma 3, fatte salve le eventuali autorizzazioni alle assunzioni ai sensi dell'articolo 1, commi 96 e 97, della
4-bis. Fatte salve le priorità di cui al comma 2, le autorizzazioni alle assunzioni di cui al comma 96 dell'articolo 1 della
Art. 1 bis. (Disposizioni relative ai servizi sanitari e tecnici della Polizia di Stato). [6]
1. Ferma restando la normativa vigente in materia di autorizzazione alle assunzioni, la dotazione organica delle qualifiche di dirigente superiore medico e di primo dirigente medico della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al
2. [Le disposizioni dell'articolo 30-bis del
3. [È istituita, nell'ambito dei ruoli dei dirigenti tecnici della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al
4. Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere e della relativa spesa definiti, per la Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 96, della
5. Nella tabella A allegata al
Art. 1 ter. (Commissioni sanitarie). [9]
1. Al fine di un più razionale impiego delle risorse, l'Amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata a stipulare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, convenzioni con altre Forze di polizia ad ordinamento civile e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la prestazione di servizi sanitari comuni anche attraverso l'istituzione di apposite commissioni mediche incaricate dell'espletamento, nei confronti del rispettivo personale, dei compiti di:
a) accertamento dei requisiti psicofisici nei casi in cui è prevista la collegialità del giudizio;
b) accertamento sanitario relativo ai procedimenti previsti dal regolamento di cui al
2. Per la composizione e le per le modalità di funzionamento delle commissioni di cui al comma 1, di prima e di seconda istanza, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, ultimo periodo, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [11].
Art. 1 quater. (Copertura assicurativa per il personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza). [12]
1. Le somme di cui agli articoli 39 e 62 del
Art. 1 quinquies. (Disposizioni concernenti l'amministrazione civile dell'interno, le Forze di polizia e le Forze armate). [13]
1. A decorrere dall'anno 2006, all'onere conseguente all'attuazione dell'articolo 3-quater del
2. Per il processo di perequazione dei trattamenti economici dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate è stanziata la somma di euro 8.300.000 a decorrere dall'anno 2005, da utilizzare osservando le procedure di cui all'articolo 19, comma 4, della
3. Per far fronte alla molteplicità e complessità dei compiti attribuiti al personale dell'amministrazione civile dell'interno appartenente al comparto Ministeri, connessi all'applicazione della normativa in materia di depenalizzazione, di immigrazione e di asilo, il fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della
Art. 1 sexies. (Ufficiali di collegamento delle Forze di polizia). [14]
1. Il comma 556 dell'articolo 1 della
"556. Al personale impiegato all'estero ai sensi dei commi 553, 554 e 555 compete il trattamento economico di cui alla
Art. 2. Assunzione e mantenimento in servizio di personale dell'Arma dei carabinieri [15]
[1. Per le medesime esigenze di cui all'articolo 1, comma 3, ed al fine di garantire la funzionalità e l'operato dei comandi, degli enti e delle unità dell'Arma dei carabinieri, il Ministro della difesa può autorizzare, entro il limite di spesa di 18.000.000 di euro, il richiamo, sino al 31 dicembre 2005, dei carabinieri ausiliari che, nello stesso anno, al termine del servizio di leva obbligatoria sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai carabinieri ausiliari richiamati ai sensi del presente articolo è corrisposto il trattamento economico pari a quello previsto dall'articolo 15, comma 1, della
2. All'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2005, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 548, lettera b), della
Art. 2 bis. (Norme in materia di corso d'istituto per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri). [17]
[1. Il comma 2 dell'articolo 29 del
"2. Le conoscenze e le capacità acquisite nonché le potenzialità espresse dai frequentatori formano oggetto di specifiche valutazioni. Il corso si conclude con un esame sostenuto davanti ad apposita commissione, nominata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Il punteggio di fine corso, determinato sulla base delle valutazioni e dell'esame conclusivo, e la relativa graduatoria, approvati dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono comunicati agli interessati e pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa".]
Art. 3. Personale del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 25, commi 1 e 2, della
2. Le somme finalizzate all'assunzione dei 50 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 2, della
2-bis. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard nel concorso all'ordine pubblico a livello territoriale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, della
2-ter. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A allegata al
2-quater. Le promozioni e le nomine di cui al comma 2-bis hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006. Per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, per l'anno 2006, si prescinde dal requisito dell'anzianità di effettivo servizio nella qualifica di cui all'articolo 10, comma 1, del
2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-quater, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali [22].
Art. 3 bis. (Adeguamento delle disposizioni in materia di tutela legale). [23]
1. Per le anticipazioni dovute al personale destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 32 della
2. Per il pagamento delle somme eventualmente dovute a titolo di rivalsa si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di pignoramento o cessione dello stipendio
Art. 4. Disposizioni in materia di Amministrazione della pubblica sicurezza e di coordinamento delle Forze di polizia
1. Al fine di meglio distinguere, nel quadro ordinamentale di cui al Capo I della legge 1° aprile 1981, n. 121, e nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, le funzioni di coordinamento tecnico-operativo delle Forze di polizia da quelle di direzione e amministrazione della Polizia di Stato, il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ferme restando le caratteristiche interforze, è trasferito alla Direzione centrale della polizia criminale e, nell'ambito dello stesso Dipartimento, è istituita la Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, a cui è preposto un prefetto. Conseguentemente, all'articolo 8, primo e terzo comma, e all'articolo 10, comma 3, della citata
2. All'attuazione del comma 1 si provvede assicurando l'invarianza della spesa e della dotazione organica complessiva dei dirigenti della carriera prefettizia e della Polizia di Stato. A tale scopo:
a) nella tabella B allegata al
b) alla tabella A allegata al
c) il provvedimento da adottarsi a norma dell'articolo 5, settimo comma, della
Art. 5. Ammodernamento e potenziamento dei mezzi delle Forze di polizia
1. Allo scopo di rendere possibile la prosecuzione degli interventi finalizzati all'ammodernamento ed al potenziamento tecnologico dei mezzi delle Forze di polizia, le somme iscritte in bilancio al capitolo 7401 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, eventualmente non utilizzate nel corso degli esercizi precedenti, sono mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2005.
Art. 6. Attuazione del programma di cooperazione internazionale AENEAS
1. Il comma 544 dell'articolo 1 della
«544. E' autorizzata la spesa di 23 milioni di euro iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2005 e di 20 milioni di euro per l'anno 2006 per le seguenti finalità:
a) attuazione del programma di cooperazione AENEAS, di cui al
b) prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 11, comma 5-bis, del testo unico di cui al
c) fornitura di beni mobili ed apparecchiature idonei al contrasto dell'immigrazione clandestina ai Paesi di accertata provenienza della stessa;
d) integrazione degli interventi in materia d'immigrazione, in particolare, di contrasto all'immigrazione clandestina, anche sul territorio dello Stato.» [26].
Art. 7. Operatività del soccorso aereo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Al fine di assicurare l'immediata operatività del soccorso aereo svolto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco attraverso l'uso del mezzo aereo ad ala fissa, le procedure di reclutamento per quattro posti nel profilo di direttore aeronavigante della posizione economica C 2, già autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2004, sono espletate per quattro posti di pilota di aeroplano nell'ambito del profilo di elicotterista esperto di corrispondente posizione economica, ferma restando la dotazione organica vigente.
2. In attesa della individuazione dei nuovi profili professionali determinati con i decreti legislativi di cui all'articolo 2 della
Art. 7 bis. (Servizi di formazione in materia di prevenzione incendi) [27]
1. I servizi di formazione in materia di prevenzione incendi resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su richiesta di soggetti pubblici o privati, a seguito della stipula di apposite convenzioni, sono erogati con le stesse modalità e condizioni stabilite dall'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla
Art. 8. Ulteriori risorse per l'esercizio della delega in materia di rapporto d'impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1. Le somme stanziate al comma 1 dell'articolo 6 della
Art. 8 bis. (Disposizioni transitorie in materia di valutazione comparativa e di progressione in carriera per il personale della carriera prefettizia). [29]
1. All'articolo 36 del
"5. Ferma restando l'anzianità complessiva di nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, concernenti i requisiti di servizio presso gli uffici centrali e periferici, richiesti per l'ammissione alla valutazione comparativa ai fini della promozione alla qualifica di vice prefetto, non si applicano al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per tale personale si provvede ad individuare, con apposito decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il 31 dicembre 2005 e relativamente alle promozioni alla qualifica di vice prefetto a decorrere dal 1° gennaio 2007, specifici requisiti minimi di servizio presso gli uffici centrali e periferici, comunque non inferiori a sei mesi presso gli uffici centrali e ad un anno presso gli uffici periferici".
Art. 8 ter. (Modifiche in tema di rappresentanza militare) [30]
[1. All'articolo 18 della
2. I delegati eletti nei consigli di rappresentanza militare e regolarmente in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto decadono dal loro naturale mandato al completamento del quarto anno e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.
3. Nell'articolo 13, primo comma, del regolamento di cui al
Art. 8 quater. (Modifiche al
[1. Dopo l'articolo 60-bis del
"Art. 60-ter. - (Avanzamento. Modifiche del regime transitorio in tema di promozioni annuali). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, limitatamente al numero delle promozioni annuali, le disposizioni di cui agli articoli 62, comma 3, 63, comma 2-bis, e 64, comma 2, sono prorogate fino all'anno 2009".
2. All'articolo 61 del
a) al comma 3, le parole: "fino al 2005" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 2009";
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, dall'anno 2006 e fino all'anno 2009 il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore di cui al comma 4 è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento";
c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis. Dall'anno 2005 e fino all'anno 2009 per la formazione delle aliquote di valutazione dei capitani di cui al comma 4 non si applica la limitazione del 30 per cento prevista dall'articolo 60, comma 2, lettera d)".
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in euro 523.125 per l'anno 2006, euro 706.800 per l'anno 2007, euro 395.250 per l'anno 2008 ed euro 534.750 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2006 e 2007 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente" Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.]
Art. 8 quinquies. (Veicoli e conducenti del Corpo dei vigili del fuoco della regione Valle d'Aosta) [32]
1. All'articolo 138, comma 11, del
Art. 9. Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 8, pari a complessivi euro 8.414.095 per l'anno 2005 e ad euro 9.885.460 a decorrere dall'anno 2006, si provvede:
a) quanto a euro 5.000.000, per l'anno 2005 e ad euro 6.900.000 a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno [33];
b) quanto a euro 3.414.095 per l'anno 2005 e ad euro 2.985.460 a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della
c) quanto a euro 9.885.460 per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, all'articolo 2, all'articolo 3, commi 2 e 2-bis, e all'articolo 8-quater del presente decreto ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
Art. 10. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Tabella A
(Art. 1-bis, comma 5)
RUOLO DEI DIRIGENTI MEDICI
Livello di funzione |
Qualifica |
Posti di qualifica |
Funzioni |
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B |
Dirigente generale medico di livello B |
* |
Direttore centrale di sanità (dopo un anno dal conseguimento della qualifica precedente). |
|
|
|
|
C |
Dirigente generale medico |
1 |
Direttore centrale di sanità. |
|
|
|
|
D |
Dirigente superiore medico |
11 |
Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto, anche per le funzioni di coordinamento degli studi e ricerche in materia sanitaria; direttore di servizio della direzione centrale di sanità e di ufficio di vigilanza a livello centrale. |
|
|
|
|
E |
Primo dirigente medico |
37 |
Direttore di divisione nella direzione centrale di sanità; dirigente di ufficio sanitario periferico e di ufficio di vigilanza periferico; vice consigliere ministeriale; dirigente con funzioni ispettive; presidente di commissioni mediche o medico-legali. |
* Nota: La promozione a dirigente generale medico di livello B non comporta variazione nei posti di livello dirigenziale generale nel ruolo dei dirigenti medici.
TABELLA B
(Art. 3, comma 2-bis)
Dirigenti del Corpo forestale dello Stato
Livello di funzione |
Qualifica |
Posti di qualifica |
Funzione |
|
|
|
|
B |
Dirigente generale |
1 |
Capo del Corpo forestale dello Stato. |
|
|
|
|
C |
Dirigente generale |
1 |
Vice Capo del Corpo forestale dello Stato. |
|
|
|
|
D |
Dirigente superiore |
21 |
Capo servizio centrale, Comandante della Scuola del Corpo forestale dello Stato, Comandante regionale. |
|
|
|
|
E |
Primo dirigente |
39 |
Direttore di divisione presso l'amministrazione centrale, capo ufficio presso l'amministrazione centrale, capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato, vice comandante regionale. |
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|
|
|
|
|
62 |
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Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 1. Assunzione e mantenimento in servizio di personale della Polizia di Stato
1. Nell'alinea del comma 97 dell'articolo 1 della
«h) dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004.».
2. Relativamente alle assunzioni per le esigenze di sicurezza pubblica di cui al comma 1, da effettuarsi nell'anno 2005, è assicurata la precedenza ai volontari in ferma breve delle Forze armate utilmente collocati, al termine della ferma, nelle graduatorie per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia relative ai bandi di concorso emanati ai sensi del
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 96, 97, 541, 542 e 543, della
4. Per le finalità di cui al comma 3, fatte salve le eventuali autorizzazioni alle assunzioni ai sensi dell'articolo 1, commi 96 e 97, della
Art. 2. Assunzione e mantenimento in servizio di personale dell'Arma dei carabinieri
1. Per le medesime esigenze di cui all'articolo 1, comma 3, ed al fine di garantire la funzionalità e l'operato dei comandi, degli enti e delle unità dell'Arma dei carabinieri, il Ministro della difesa può autorizzare, entro il limite di spesa di 18.000.000 di euro, il richiamo, sino al 31 dicembre 2005, dei carabinieri ausiliari che, nello stesso anno, al termine del servizio di leva obbligatoria sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai carabinieri ausiliari richiamati ai sensi del presente articolo è corrisposto il trattamento economico pari a quello previsto dall'articolo 15, comma 1, della
2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 548, lettera b), della
Art. 3. Personale del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 25, commi 1 e 2, della
2. Le somme finalizzate all'assunzione dei 50 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 2, della
Art. 4. Disposizioni in materia di Amministrazione della pubblica sicurezza e di coordinamento delle Forze di polizia
1. Al fine di meglio distinguere, nel quadro ordinamentale di cui al Capo I della legge 1° aprile 1981, n. 121, e nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, le funzioni di coordinamento tecnico-operativo delle Forze di polizia da quelle di direzione e amministrazione della Polizia di Stato, il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ferme restando le caratteristiche interforze, è trasferito alla Direzione centrale della polizia criminale e, nell'ambito dello stesso Dipartimento, è istituita la Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato. Conseguentemente, all'articolo 10, comma 3, della citata
2. All'attuazione del comma 1 si provvede assicurando l'invarianza della spesa e della dotazione organica complessiva dei dirigenti della carriera prefettizia e della Polizia di Stato. A tale scopo:
a) nella tabella B allegata al
b) alla tabella A allegata al
c) il provvedimento da adottarsi a norma dell'articolo 5, settimo comma, della
Art. 5. Ammodernamento e potenziamento dei mezzi delle Forze di polizia
1. Allo scopo di rendere possibile la prosecuzione degli interventi finalizzati all'ammodernamento ed al potenziamento tecnologico dei mezzi delle Forze di polizia, le somme iscritte in bilancio al capitolo 7401 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, eventualmente non utilizzate nel corso degli esercizi precedenti, sono mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2005.
Art. 6. Attuazione del programma di cooperazione internazionale AENEAS
1. Il comma 544 dell'articolo 1 della
«544. E' autorizzata la spesa di 23 milioni di euro iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2005 e di 20 milioni di euro per l'anno 2006 per le seguenti finalità:
a) attuazione del programma di cooperazione AENEAS, di cui al
b) prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 11, comma 5-bis, del
c) fornitura di beni mobili ed apparecchiature idonei al contrasto dell'immigrazione clandestina ai Paesi di accertata provenienza della stessa;
d) integrazione degli interventi in materia d'immigrazione, in particolare, di contrasto all'immigrazione clandestina, anche sul territorio dello Stato.».
Art. 7. Operatività del soccorso aereo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Al fine di assicurare l'immediata operatività del soccorso aereo svolto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco attraverso l'uso del mezzo aereo ad ala fissa, le procedure di reclutamento per quattro posti nel profilo di direttore aeronavigante della posizione economica C 2, già autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 del luglio 2004, sono espletate per quattro posti di pilota di aeroplano nell'ambito del profilo di elicotterista esperto di corrispondente posizione economica, ferma restando la dotazione organica vigente.
2. In attesa della individuazione dei nuovi profili professionali determinati con i decreti legislativi di cui all'articolo 2 della
Art. 8. Ulteriori risorse per l'esercizio della delega in materia di rapporto d'impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1. Le somme stanziate al comma 3 dell'articolo 6 della
Art. 9. Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 8, pari a complessivi euro 8.414.095 per l'anno 2005 e ad euro 9.885.460 a decorrere dall'anno 2006, si provvede:
a) quanto a euro 5.000.000, per l'anno 2005 e ad euro 6.900.000 per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
b) quanto a euro 3.414.095 per l'anno 2005 e ad euro 2.985.460 per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della
c) quanto a euro 9.885.460 per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
Art. 10. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[6] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[7] Comma abrogato dall'art. 3 del
[8] Comma abrogato dall'art. 3 del
[9] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[10] Comma così sostituito dall'art. 7 del
[11] Comma così modificato dall'art. 7 del
[12] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[13] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[14] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[15] Articolo abrogato dall'art. 2268 del
[16] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[17] Articolo inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 2268 del
[18] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[19] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[20] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[21] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 5 del
[22] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[23] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[24] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[25] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[26] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[27] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[28] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[29] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[30] Articolo inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 2268 del
[31] Articolo inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 2268 del
[32] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[33] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[34] Lettera così modificata dalla L. di conversione.