Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
Data: | 01/06/2023 |
Numero: | 61 |
Sommario |
Art. 1. Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi |
Art. 2. Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale |
Art. 3. Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria |
Art. 4. Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi |
Art. 4 bis. Misure urgenti in materia di sospensione dell'applicazione dei limiti di emissione agli scarichi idrici delle infrastrutture colpite dagli eventi alluvionali |
Art. 4 ter. Sospensione delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali che disciplinano la gestione degli impianti e delle infrastrutture colpiti dagli eventi alluvionali |
Art. 5. Misure a sostegno delle istituzioni scolastiche statali e paritarie dei territori colpiti dall'emergenza |
Art. 6. Disposizioni in materia di università e alta formazione |
Art. 7. Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali |
Art. 7 bis. Rinnovo o proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato |
Art. 8. Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi |
Art. 9. Rafforzamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nei comuni colpiti dall'alluvione |
Art. 10. Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici |
Art. 11. Sospensione di termini in favore delle imprese |
Art. 12. Sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e disposizioni per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle somme per [...] |
Art. 12 bis. Interventi urgenti in aree con soprassuoli boschivi |
Art. 12 ter. Verifiche antimafia |
Art. 13. Interventi urgenti in materia sanitaria |
Art. 14. Tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dall'alluvione |
Art. 15. Criteri di remunerazione per i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari |
Art. 16. Interventi urgenti per il risanamento delle infrastrutture sportive nelle aree colpite dall'alluvione |
Art. 17. Misure di sostegno al comparto turistico per la ripresa economica e per il ristoro dei danni subiti |
Art. 17 bis. Misure compensative in materia di prevenzione degli incendi a sostegno delle attività economiche |
Art. 18. Rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali |
Art. 19. Procedure di somma urgenza e di protezione civile |
Art. 20. Proroga di termini per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali |
Art. 20 bis. Ambito di applicazione |
Art. 20 ter. Commissario straordinario alla ricostruzione |
Art. 20 quater. Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione |
Art. 20 quinquies. Fondo per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche |
Art. 20 sexies. Ricostruzione privata |
Art. 20 septies. Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata |
Art. 20 octies. Ricostruzione pubblica |
Art. 20 novies. Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali |
Art. 20 decies. Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali |
Art. 20 undecies. Disposizioni per il recupero della capacità produttiva nelle zone colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 |
Art. 20 duodecies. Disposizioni finanziarie |
Art. 21. Disposizioni urgenti in materia di beni mobili giacenti e in materia di giochi |
Art. 22. Disposizioni finanziarie |
Art. 23. Entrata in vigore |
§ 17.2.474 - D.L. 1 giugno 2023, n. 61. [1]
Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonchè disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi [2].
(G.U. 1 giugno 2023, n. 127)
Capo I
Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023
Art. 1. Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto, fatto salvo quanto previsto ai commi 10, 11 e 12 [3].
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
3. La sospensione di cui al comma 2 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del
4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del
4-bis. Nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto, il tasso di interesse di cui all'articolo 1, comma 233, della
5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 non si procede al rimborso di quanto già versato.
6. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini degli adempimenti tributari in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Sono sospesi, altresì, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori indicati nell'allegato 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. Conseguentemente, nel medesimo periodo, non si applicano le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti sospesi ai sensi del presente comma [7].
7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 dicembre 2023. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento, agli atti previsti dall'articolo 29 del
8. Si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che scadono nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Relativamente ai soggetti di cui al comma 1, sono prorogati di tre mesi i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 della
10. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del
11. Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di cui all'allegato 1 nonchè alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del
12. Con riferimento ai territori indicati nell'allegato 1, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, disciplina le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° maggio 2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonchè dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo e degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'ARERA disciplina altresì le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 [10].
12-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA, con proprio provvedimento, introduce agevolazioni di natura tariffaria con riferimento alle fatture emesse o da emettere ovvero agli avvisi di pagamento riferiti ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 a favore delle utenze individuate ai sensi del comma 12 che ne facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato che l'utenza o fornitura è asservita a un'abitazione o una sede che sia risultata compromessa, sulla base dei criteri definiti dal Commissario straordinario di cui all'articolo 20-ter, nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023. Con il medesimo provvedimento, l'ARERA definisce anche le modalità per la copertura finanziaria delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo [11].
13. Agli oneri derivanti dai commi 4, 8 e 9,valutati in 12,96 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 41,98 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 22 [12].
Art. 2. Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale
1. Le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra il 16 maggio 2023 e il 31 maggio 2023 innanzi ai tribunali di Ravenna e di Forlì e presso gli uffici del giudice di pace di Faenza, di Lugo, di Ravenna e di Forlì, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2023, salve quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti [13].
2. Dal 16 maggio 2023 al 31 maggio 2023 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari di cui al comma 1. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
3. Fermo quanto disposto dai commi 1 e 2, le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra la data del 1° maggio 2023 e quella del 31 luglio 2023 davanti a tutti gli uffici giudiziari, in cui almeno una delle parti, alla data del 1° maggio 2023, era residente, domiciliata o aveva sede nei territori indicati nell'allegato 1, sono rinviate, su istanza della predetta parte proposta in qualunque forma, a data successiva al 31 luglio 2023, salve quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori stessi, su istanza del predetto difensore proposta in qualunque forma, a condizione che la nomina sia anteriore al 1° maggio 2023 [14].
4. Per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori indicati nell'allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonchè i termini di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali. Per il medesimo periodo dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 è altresì sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale in relazione alle querele dei soggetti di cui al primo periodo [15].
5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e a ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore di debitori e obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non operano nei seguenti casi:
a) cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari; procedimenti cautelari; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; procedimenti di cui all'articolo 35 della
b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della
1) procedimenti a carico di persone detenute, salvi i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della
2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;
c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.
7. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi dei commi 2 e 4 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.
8. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della
9. Ferma restando la possibilità di ricorrere agli istituti che disciplinano le assenze, fino alla data del 31 luglio 2023 il personale appartenente all'amministrazione giudiziaria, residente o domiciliato nei territori indicati nell'allegato 1, che sia impossibilitato a recarsi presso il luogo di lavoro, può svolgere la propria prestazione lavorativa in regime di lavoro agile anche nella forma semplificata di cui all'articolo 87, comma 1, lettera b), del
Art. 3. Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria
1. Dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023, sono sospesi i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, ivi compresi quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni e per la proposizione di ricorsi amministrativi, nei casi in cui almeno una delle parti alla data del 1° maggio 2023 era residente, domiciliata o aveva sede nei territori indicati nell'allegato 1. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 1° maggio 2023. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
2. Nei giudizi di cui al comma 1, le udienze fissate nel periodo che intercorre tra il 1° maggio 2023 e il 31 luglio 2023 sono rinviate a data successiva, su istanza proposta in qualunque forma dalla parte residente, domiciliata o avente sede nei territori indicati nell'allegato 1 ovvero dal difensore residente o avente studio legale nei medesimi territori, nominato anteriormente al 1° maggio 2023, salve quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti [16].
Art. 4. Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi
1. Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, ad esclusione dei termini e dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. È facoltà delle amministrazioni sospendere i termini per la presentazione delle domande di partecipazione a procedure concorsuali fino al 31 agosto 2023 [17].
1-bis. Sono esclusi dalla sospensione di cui al comma 1:
a) i termini e i procedimenti concernenti i concorsi per il personale del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, nonchè i concorsi per il personale della protezione civile;
b) i termini relativi a procedimenti individuati con atti amministrativi regionali, al fine di evitare ogni pregiudizio ai soggetti, pubblici e privati, destinatari dei provvedimenti finali e di garantire, in particolare, la piena attuazione dei programmi definiti nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, evitando il disimpegno di risorse dell'Unione europea;
c) i termini relativi a bandi aperti, nel periodo di cui al comma 1, dalla regione Emilia-Romagna per la concessione di contributi a valere su risorse statali e regionali che non prevedono adempimenti a carico dei soggetti di cui al comma 1 stesso, al fine del rispetto dei termini per l'esigibilità della spesa nell'anno 2023;
d) i procedimenti connessi alle selezioni e alle iscrizioni relative all'anno accademico 2023/2024, nonchè i procedimenti connessi al funzionamento dell'attività propria delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica [18].
1-ter. Nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, i termini dei procedimenti di prevenzione degli incendi aventi ad oggetto le attività di cui all'allegato I al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, in scadenza tra la data del 1° maggio 2023 e quella del 30 giugno 2023, sono prorogati al 30 settembre 2023 [19].
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, sono altresì sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, presso i comuni di cui all'allegato 1.
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano la facoltà delle pubbliche amministrazioni competenti di procedere, su istanza motivata dei soggetti interessati, alla tempestiva conclusione dei procedimenti relativi alla realizzazione di opere connesse ai servizi pubblici locali a rete nonchè di quelli relativi all'esercizio dei medesimi servizi [20].
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.
3-bis. Per gli enti locali di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto sono sospesi, su richiesta dell'ente locale interessato, nel periodo tra il 16 maggio 2023 e il 31 luglio 2023, i termini connessi a richieste della Corte dei conti in materia di piani di riequilibrio finanziario pluriennale [21].
4. Per i candidati ammessi a partecipare ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, residenti o domiciliati ai fini delle prove selettive nei territori indicati nell'allegato 1, le amministrazioni che hanno in calendario lo svolgimento di prove concorsuali nel periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e il 31 agosto 2023 possono prevedere lo svolgimento di apposite prove di recupero, su istanza del candidato che, per condizioni di oggettiva impossibilità derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, non sia in grado di partecipare alle predette prove concorsuali. I candidati di cui al periodo precedente, che non hanno potuto partecipare ai concorsi che si sono svolti nel periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e la data di entrata in vigore del presente decreto, presentano l'istanza di cui al presente comma entro i dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, anche sulla base di motivate istanze degli interessati e con priorità per quelli da considerare urgenti, potendo ricorrere al più ampio utilizzo del lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, fino al 31 dicembre 2023. Fino al 31 agosto 2023, per il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
6. Nei territori dei comuni di cui all'allegato 1, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, sono sospesi i termini per la fornitura dei dati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del
6-bis. Per i comuni di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, il termine di dodici mesi di cui al comma 136 e i termini di cui al comma 136-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, qualora ricadenti nell'anno 2023 e successivi al 1° maggio 2023, sono prorogati di sei mesi [23].
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, nonchè a quelli relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del
Art. 4 bis. Misure urgenti in materia di sospensione dell'applicazione dei limiti di emissione agli scarichi idrici delle infrastrutture colpite dagli eventi alluvionali [25]
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 124, comma 6, del
Art. 4 ter. Sospensione delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali che disciplinano la gestione degli impianti e delle infrastrutture colpiti dagli eventi alluvionali [26]
1. Al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino degli impianti e delle infrastrutture gravemente danneggiati a seguito degli eventi alluvionali e franosi verificatisi nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 1° maggio 2024 è sospesa l'applicazione delle prescrizioni incompatibili con lo stato dei luoghi, o inapplicabili per cause di forza maggiore connesse ai medesimi eventi, contenute nei provvedimenti ambientali rilasciati ai sensi degli articoli da 29-bis a 29-quattuordecies, 208, 214 e 216 del
Art. 5. Misure a sostegno delle istituzioni scolastiche statali e paritarie dei territori colpiti dall'emergenza [27]
1. Al fine di consentire la tempestiva ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, denominato «Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica», con la dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato, tra l'altro, all'acquisizione di beni, servizi e lavori funzionali a garantire la continuità didattica e a potenziare e supportare la didattica a distanza, nonchè di attrezzature, arredi, servizi di pulizia, interventi urgenti di ripristino degli spazi interni ed esterni, servizi di trasporto sostitutivo temporaneo, locazione di spazi e noleggio di strutture temporanee. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito il riparto delle risorse di cui al presente comma tra le istituzioni scolastiche statali e paritarie interessate dall'emergenza [28].
2. Fino al 31 agosto 2023, le istituzioni scolastiche statali e paritarie interessate procedono all'acquisizione dei beni, servizi e lavori di cui al comma 1, di qualsiasi importo, operando in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
3. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione e del merito possono essere adottate, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, specifiche misure volte ad autorizzare lo svolgimento a distanza delle attività didattiche e delle sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni grado, nonchè ad assicurare la validità dell'anno scolastico 2022/2023 per gli studenti dei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, anche in relazione alla valutazione degli alunni e degli studenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.
3-bis. Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico di cui all'articolo 15 del
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 22.
Art. 6. Disposizioni in materia di università e alta formazione
1. Al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e curriculari, nonchè lo svolgimento degli esami di profitto e di laurea per gli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, possono, anche in deroga rispetto alle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei corsi di studio, svolgere attività didattiche ed esami con modalità a distanza, prestando particolare attenzione alle esigenze degli studenti con disabilità. Le istituzioni di cui al primo periodo, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le modalità, assicurano il recupero delle attività didattiche, formative e curriculari nonchè di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico [30].
2. Ferme restando le disposizioni generali di cui all'articolo 1 e fatto salvo quanto già versato, sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione previsti per l'anno accademico 2022/2023, escluse la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'imposta di bollo, gli studenti che soddisfano i seguenti requisiti:
a) alla data del 1° maggio 2023, risultano residenti o domiciliati nei territori indicati nell'allegato 1;
b) sono regolarmente iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale o specialistica ovvero ai corsi di primo o di secondo livello delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
3. Al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le università di cui al comma 1, che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita o il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro nell'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca per l'anno 2023 la somma di cui al primo periodo è ripartita tra le università in proporzione al peso dei costi standard di formazione di cui all'articolo 12 del
4. Al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al comma 1, che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita o il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro nell'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca per l'anno 2023 la somma di cui al primo periodo è ripartita tra le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al presente comma [32].
5. Agli oneri di cui ai commi 3 e 4, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 del
6. La quota del Fondo per il finanziamento ordinario attribuita all'Università degli studi di Bologna è incrementata, per l'anno 2023, di 3,5 milioni di euro, al fine di:
a) istituire un fondo di solidarietà da ripartire tra il personale dipendente, nonchè in favore di professori e di ricercatori, anche a tempo determinato, in servizio presso le diverse sedi dell'Ateneo, residenti o domiciliati nei territori indicati nell'allegato 1;
b) erogare in favore delle medesime sedi contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali delle sedi situate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.
7. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo, per il 2023, pari a 3,5 milioni di euro, destinato al personale docente e tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, in servizio presso le istituzioni statali di alta formazione artistica,musicale e coreutica di cui al comma 1, residente o domiciliato nei territori di cui all'allegato 1, nonchè all'erogazione di contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali degli immobili delle medesime istituzioni. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo [33].
8. I contributi e le provvidenze erogati ai sensi dei commi 6 e 7 non rappresentano reddito da lavoro dipendente e devono intendersi aggiuntivi rispetto a quelli già destinati alle ordinarie misure sul welfare integrativo, senza effetti sui fondi per il trattamento accessorio [34].
9. Agli oneri derivanti dai commi 2, 6 e 7, pari a 19.528.598 euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 22 [35].
Art. 7. Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali
1. Ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedevano o erano domiciliati ovvero lavoravano presso un'impresa avente sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1 e che sono stati o sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali dichiarati con delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in ogni caso entro il limite temporale del 31 agosto 2023 ferme restando le durate massime stabilite dal presente articolo, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del
2. L'impossibilità di recarsi al lavoro, di cui al comma 1, deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale, alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, ovvero alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate, anche mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
3. Ai lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa, di cui al primo periodo del comma 1, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, nel limite massimo di novanta.
4. Ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, di cui al secondo periodo del comma 1, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate [38].
5. Ai lavoratori agricoli, che alla data dell'evento straordinario emergenziale avevano un rapporto di lavoro attivo, è concessa l'integrazione al reddito di cui al comma 1 entro il limite massimo di novanta giornate. Per i restanti lavoratori agricoli, l'integrazione al reddito di cui al comma 1 è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di novanta. Le integrazioni al reddito di cui al presente comma sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola [39].
6. I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al reddito disciplinate dal presente articolo, in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, sono dispensati dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dal
7. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al
8. I periodi di concessione dell'integrazione al reddito, in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito i Comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dal
9. Le integrazioni al reddito di cui ai commi da 1 a 8 sono concesse nel limite di spesa di 372 milioni di euro per l'anno 2023 e le medesime sono erogate con pagamento diretto da parte dell'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui ai medesimi commi da 1 a 8 [40].
10. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
11. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 620 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del trasferimento a carico dello Stato di cui all'articolo 1, comma 255, della
b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della
d) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del
12. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui al comma 9 dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto al complessivo limite di spesa ivi previsto, le risorse non utilizzate sono ridestinate, fino a 50 milioni di euro, alle finalità di cui al comma 11, lettera b), oltre tale misura alle finalità di cui al comma 11, lettera a), fino a concorrenza dell'importo ivi indicato, anche, ove necessario, mediante riassegnazione alla spesa previo versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato [42].
Art. 7 bis. Rinnovo o proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato [43]
1. In deroga all'articolo 21 del
Art. 8. Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi
1. Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 1° maggio 2023, risiedevano o erano domiciliati ovvero operavano esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1 e che hanno dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è riconosciuta una indennità una tantum, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta ed erogata dall'INPS, a domanda adeguatamente documentata, nel limite di spesa complessivo pari a 53,6 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al medesimo comma 1 [45].
3. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 253,6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 22.
Art. 9. Rafforzamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nei comuni colpiti dall'alluvione
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
a) nel caso di garanzia diretta, dell'80 per cento dell'operazione finanziaria. Tale percentuale è elevabile fino al 90 per cento, in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03;
b) nel caso di riassicurazione, del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello. Tale percentuale è elevabile fino al 100 per cento, in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03, a condizione che le garanzie rilasciate dal garante di primo livello non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento e che prevedano il pagamento di un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito della dotazione del Fondo di garanzia di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 10. Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici
1. Al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, la Società italiana per le imprese all'estero SIMEST S.p.A. è autorizzata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto del regolamento(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, all'erogazione di contributi a fondo perduto per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
2. La misura di cui al comma 1 si applica secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della
3. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle giacenze, nel limite massimo di 300 milioni di euro, del conto di tesoreria intestato alla SIMEST per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del
Art. 11. Sospensione di termini in favore delle imprese
1. Per le società e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede legale od operativa o unità locali nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi dal 1° maggio 2023 e sino al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi [48]:
a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della
b) gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno 2023;
c) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonchè dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.
1-bis. Il comma 1, lettera c), si applica anche alle società e alle imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 4 maggio e del 23 maggio 2023 [49].
2. Gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese di cui al comma 1 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.
3. Per le società e le imprese aventi sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, tenute a presentare atti e documenti presso le Camere di commercio, sono sospesi, a decorrere dal 1° maggio 2023 e fino al 31 luglio 2023, tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa.
4. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1, lettera a), e del comma 3 sono effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine.
4-bis. Sono regolate dal codice civile le locazioni stipulate dai titolari di attività economiche colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, aventi ad oggetto immobili situati nel territorio della provincia in cui l'attività si svolgeva o di una provincia confinante, al fine di utilizzarli per la ripresa dell'attività medesima [50].
Art. 12. Sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e disposizioni per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle somme per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dalla siccità verificatasi nel corso dell'anno 2022
1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, possono beneficiare degli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni competenti attuano, anche avvalendosi di strumenti geospaziali, la procedura di delimitazione grafica dei territori colpiti dagli eventi alluvionali, per i danni riguardanti le produzioni vegetali e zootecniche, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro quindici giorni dal ricevimento della proposta delle regioni, dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi, individuando i territori danneggiati e le provvidenze applicabili. Nel rispetto del regime di aiuto applicabile, le regioni possono chiedere un'anticipazione a copertura delle spese sostenute in situazione di emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva, nei limiti del 20 per cento delle risorse di cui al comma 5, lettera a), del presente articolo [52].
3. Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali, alle infrastrutture interaziendali e alle produzioni zootecniche sono trasmesse alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti [53].
4. Le denunce per i danni alle produzioni vegetali sono trasmesse al soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della
5. Le risorse in conto residui del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del
a) 50 milioni di euro sono assegnati alle regioni sulla base dei fabbisogni comunicati, unitamente alla proposta di delimitazione dei territori di cui al comma 2, per il ristoro dei danni alle produzioni zootecniche, alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali;
b) 50 milioni di euro sono assegnati all'incremento della dotazione del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della
5-bis. In conseguenza di quanto disposto dal comma 5, le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 13 del
6. Al fine di consentire la concessione degli aiuti alle imprese agricole che hanno subito danni dalla siccità verificatasi nel corso dell'anno 2022, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del
7. La ripartizione di cui al comma 6 è effettuata secondo i seguenti criteri:
a) il 40 per cento della dotazione, sulla base del fabbisogno comunicato dalle regioni relativo alle domande istruite;
b) il restante 60 per cento, tra le regioni per le quali nel corso del 2022 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico, sulla base del fabbisogno relativo alle domande istruite e da queste comunicato.
8. Il Fondo per l'innovazione in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 428, della
9. All'articolo 1, comma 443, della
a) dopo le parole: «raccolta di legname» sono inserite le seguenti: «avulso e»;
b) le parole: «, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene» sono soppresse.
9-bis. Per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 443, della
10. Al commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 3 del
10-bis. I mutui e gli altri finanziamenti, a rimborso rateale e non rateale, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), possono essere ristrutturati, previa comunicazione dell'impresa agricola, per un periodo di rimborso fino a venticinque anni, di cui uno di preammortamento, e secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [60].
10-ter. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, e conformemente a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 4, i procedimenti per l'erogazione di aiuti, benefici o contributi finanziari pubblici avviati a decorrere dal 1° maggio 2023 su istanza delle imprese aventi la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto non sono soggetti a sospensione e sono considerati urgenti al fine di assicurarne la celere conclusione [61].
Art. 12 bis. Interventi urgenti in aree con soprassuoli boschivi [62]
1. Gli interventi urgenti di sistemazione delle aree in cui erano presenti soprassuoli boschivi, danneggiate da movimenti franosi conseguenti agli eventi calamitosi verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, sono esenti dall'autorizzazione prevista dall'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
Art. 12 ter. Verifiche antimafia [63]
1. Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia e di eseguire con efficacia e celerità gli interventi di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, aventi la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto, fino al 31 dicembre 2023 ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
Art. 13. Interventi urgenti in materia sanitaria
1. Al fine di provvedere ad interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie e ad interventi di riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete dell'emergenza ospedaliera e territoriale nei territori di cui all'allegato 1 del presente decreto, è autorizzato un contributo pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della
2. I crediti formativi del triennio 2023-2025, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del
3. Fino al 31 agosto 2023 e nei comuni di cui all'allegato 1, l'operatore di animali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), del
4. Fino al 31 agosto 2023, non si applicano per gli adempimenti di cui al comma 3, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine previsto dall'articolo 9 del
5. Resta fermo l'obbligo per l'operatore di identificare e registrare gli animali prima delle movimentazioni in uscita dallo stabilimento. Sono esclusi da tale obbligo i casi di spostamento per immediato pericolo per la vita degli animali e di tali movimentazioni deve essere informato il servizio veterinario locale territorialmente competente [66].
Art. 14. Tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dall'alluvione
1. Al fine di finanziare e avviare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, il costo dei biglietti di ingresso, dal 15 giugno 2023 al 15 dicembre 2023, negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
2. Per il fine di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un apposito Fondo destinato a [68]:
a) interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi di cui al comma 1;
b) attività di supporto tecnico e amministrativo-contabile da attuare, nei territori interessati dagli eventi di cui al comma 1, anche attraverso la società in house del Ministero della cultura «Ales - Arte Lavoro e Servizi S.p.A.»;
c) sostegno ai settori dello spettacolo dal vivo e delle attività delle sale cinematografiche nei territori interessati dagli eventi di cui al comma 1.
3. La maggiorazione di cui al comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, è riassegnata, con appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, al Fondo di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse per le finalità di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Art. 15. Criteri di remunerazione per i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari
1. Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2023, le pubbliche amministrazioni possono provvedere in favore degli enti gestori privati alla remunerazione dei servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari non erogati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, secondo il numero di prestazioni erogate nel mese di aprile 2023. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle strutture sanitarie private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2023, nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del
Art. 16. Interventi urgenti per il risanamento delle infrastrutture sportive nelle aree colpite dall'alluvione
1. Al fine di consentire in tempi celeri il ripristino degli impianti sportivi siti nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, una quota del Fondo «Sport e Periferie», istituito dall'articolo 15, comma 1, del
2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base della ricognizione delle infrastrutture sportive danneggiate, con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, d'intesa con il Presidente della Regione competente nel cui territorio sono situate le infrastrutture interessate, è adottato un piano di interventi prioritari e urgenti nei territori di cui al comma 1, nei limiti della quota della dotazione del fondo di cui al comma 1. I predetti interventi sono monitorati attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e identificati con il Codice unico di progetto (CUP), con indicazione del cronoprogramma procedurale e del soggetto attuatore. Ai fini attuativi, l'Autorità politica delegata in materia di sport può avvalersi della società Sport e salute S.p.a., con oneri a carico del Fondo Sport e periferie e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [69].
Art. 17. Misure di sostegno al comparto turistico per la ripresa economica e per il ristoro dei danni subiti
1. Al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare alle imprese dei predetti territori, per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, ivi inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi di divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonchè della ristorazione e del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente [70].
2. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della
Art. 17 bis. Misure compensative in materia di prevenzione degli incendi a sostegno delle attività economiche [72]
1. Al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione degli incendi di cui all'allegato I al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, insediate nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto e i cui impianti e sistemi di sicurezza antincendio sono stati danneggiati in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche del mese di maggio 2023, i responsabili delle attività medesime, purchè in regola con gli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 5 del citato regolamento, adottano idonee misure di sicurezza equivalenti atte a compensare il rischio aggiuntivo di incendio.
2. L'idoneità delle misure di cui al comma 1, in relazione al maggior rischio di incendio nell'attività, deve risultare da apposita attestazione, rilasciata da un professionista antincendio come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2012. L'attestazione e la documentazione sono rese disponibili per i controlli di competenza degli organi ispettivi.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° maggio 2023 al 31 gennaio 2024.
Art. 18. Rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali
1. Per la tempestiva realizzazione degli interventi più urgenti previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al
2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, del codice di cui al
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 22.
Art. 19. Procedure di somma urgenza e di protezione civile
1. In caso di somma urgenza relativa all'immediata esecuzione di lavori o all'immediata acquisizione di servizi e forniture necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 140 del codice dei contratti pubblici, di cui al
2. Agli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), del codice della protezione civile, di cui al
2-bis. I comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonchè le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono adottare il provvedimento di riconoscimento delle spese per i lavori pubblici di somma urgenza, previsto dall'articolo 191, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
Art. 20. Proroga di termini per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali
1. Con riferimento all'anno 2022, per i comuni indicati nell'allegato 1, il raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 1, comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è certificato attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.A. entro il 31 luglio 2023.
2. Per i comuni indicati nell'allegato 1, il termine di cui all'articolo 13, comma 3, del
3. Per i comuni indicati nell'allegato 1, che non hanno ancora approvato il rendiconto 2022, il termine di cui all'articolo 227, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 giugno 2023 [78].
4. Per i comuni indicati nell'allegato 1, che non hanno ancora provveduto alla trasmissione dei dati contabili del rendiconto 2022 alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, il termine di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, è prorogato al 31 luglio 2023.
4-bis. Per l'anno 2023 il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare in un'unica soluzione, in favore dei comuni di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, le risorse relative al Fondo di solidarietà comunale previsto dall'articolo 1, comma 380, della
4-ter. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonchè le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono utilizzare la quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 2, del testo unico di cui al
4-quater. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonchè le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono utilizzare l'avanzo in deroga alle indicazioni dell'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico di cui al
4-quinquies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonchè per le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, il termine del 31 luglio previsto dall'articolo 193, comma 2, del testo unico di cui al
4-sexies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonchè per le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, il termine previsto dall'articolo 151, comma 8, del testo unico di cui al
4-septies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonchè per le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, il termine del 31 luglio previsto dall'articolo 170, comma 1, del testo unico di cui al
4-octies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonchè per le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 233, comma 1, del testo unico di cui al
Capo I-bis [86]
Principi organizzativi per la ricostruzione post-calamità
Art. 20 bis. Ambito di applicazione [87]
1. Le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, compresi nell'allegato 1 annesso al presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies possono altresì applicarsi ad altri territori delle medesime regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche non compresi nell'allegato 1 annesso al presente decreto, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. In caso di interventi in favore del patrimonio privato danneggiato, ai sensi dell'articolo 20-sexies, le relative misure sono applicate su richiesta degli interessati previa dimostrazione, con perizia asseverata, del nesso di causalità diretto tra i danni subiti ivi verificatisi e gli eventi alluvionali di cui al comma 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 24 e 25 del codice della protezione civile, di cui al
2-bis. Il comma 2 si interpreta nel senso che le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies trovano applicazione, con le medesime modalità di cui al comma 2, anche ai soggetti privati che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale, la sede operativa o unità locali o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche di cui al comma 2, primo periodo, e in quelli individuati in esito all'esperimento della procedura di cui al terzo periodo del medesimo comma 2 [88].
3. Restano ferme le competenze e le attività proprie del Servizio nazionale della protezione civile.
Art. 20 ter. Commissario straordinario alla ricostruzione [89]
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate, è nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione, individuato tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e della rilevanza del processo di ricostruzione. Il Commissario straordinario resta in carica sino al 31 dicembre 2024. Con la medesima procedura di cui al primo periodo si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Al compenso del Commissario straordinario si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del
2. Con una o più ordinanze del Commissario straordinario, adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies. La predetta struttura opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario.
3. Entro il 5 agosto 2023, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, a seguito di una relazione redatta dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri recante la ricognizione delle residue attività proprie della fase di gestione dell'emergenza ai sensi del codice della protezione civile, di cui al
4. Alla struttura di supporto di cui al comma 2 è assegnato personale, di livello dirigenziale e non dirigenziale, nel limite di sessanta unità, dipendente di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti in materia di ricostruzione, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al primo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della
5. La struttura di supporto di cui al comma 2 può avvalersi altresì di esperti o consulenti fino a un massimo di cinque, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6-bis, del
6. Per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
7. Il Commissario straordinario:
a) opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Capo del Dipartimento « Casa Italia » della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di coordinare le attività disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies con gli interventi di rispettiva competenza;
b) definisce la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, privata e pubblica, di cui agli articoli 20-sexies e 20-octies, nei limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera e);
c) nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera e):
1) nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 20-sexies, comma 1, e 20-octies, comma 1, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d'intesa con le regioni interessate;
2) coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo, ivi compresi gli immobili destinati a finalità turistico-ricettiva e le infrastrutture sportive, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi;
3) coordina la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei beni monumentali, delle infrastrutture e delle opere pubbliche, anche di interesse turistico, ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo;
d) informa periodicamente, con cadenza almeno semestrale, la Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-quater sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate, anche sulla base dei dati desunti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
e) gestisce la contabilità speciale appositamente aperta, recante le risorse finanziarie rese disponibili per le finalità di ricostruzione e di funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2, come rispettivamente finanziate;
f) assicura l'indirizzo e il monitoraggio su ogni altra attività prevista dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies nei territori colpiti, anche nell'ambito della Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-quater.
8. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 7, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'amministrazione della difesa, degli organismi in house delle medesime amministrazioni, della società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle società da questa controllate, nonchè dell'Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012 costituita ai sensi della legge della regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6, sulla base di apposite convenzioni. Per la copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2023. Per l'esercizio delle funzioni di cui al medesimo comma 7, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa con le regioni interessate. Le ordinanze possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita apposita motivazione e sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
9. Il Commissario straordinario, al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione, si avvale dei presidenti delle regioni interessate in qualità di subcommissari. I presidenti delle regioni interessate, in qualità di sub-commissari, operano in stretto raccordo con il Commissario straordinario e lo coadiuvano in particolare nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7. Ai sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
10. Le risorse di cui ai commi 6 e 8 sono trasferite alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 20-quinquies, comma 4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 8, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del
b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
11. Al termine della gestione straordinaria di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, è disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nel coordinamento degli interventi di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies pianificati e non ancora ultimati e nella titolarità della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, fino alla conclusione degli interventi medesimi.
Art. 20 quater. Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione [93]
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, è istituita la Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori di cui all'articolo 20-bis. Essa opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è composta dal Commissario straordinario, che la presiede, dal Capo del Dipartimento « Casa Italia » della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dai presidenti delle regioni interessate e dai sindaci metropolitani interessati, da un rappresentante delle province interessate designato dall'Unione delle province d'Italia e da un rappresentante dei comuni interessati designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai componenti della Cabina di coordinamento istituita ai sensi del presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Possono essere invitati alle riunioni della Cabina di coordinamento i rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e ogni altro soggetto, pubblico o privato, ritenuto utile alla rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.
3. La Cabina di coordinamento coadiuva il Commissario straordinario:
a) nella progressiva integrazione tra le misure di ricostruzione e le attività regolate con i decreti di cui all'articolo 20-ter, comma 3;
b) nel monitoraggio dello stato di avanzamento dei processi di ricostruzione, anche sulla base dei dati disponibili nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
c) nella definizione dei criteri per l'adozione delle misure necessarie per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria.
Art. 20 quinquies. Fondo per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche [94]
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, con uno stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono ulteriori complessivi 1.500 milioni di euro, rivenienti dalla riassegnazione delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità e il profilo temporale di cui al comma 3 per l'importo di 1.391.503.011 euro e dalle risorse rivenienti dalle riduzioni di cui al comma 7 per l'importo di 108.496.989 euro.
3. Le somme disponibili conservate in conto residui nell'anno 2023, indicate nell'allegato 1-bis annesso al presente decreto, già attribuite alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della
4. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse provenienti dal Fondo di cui al comma 1 e su cui confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali e le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis. Il Commissario è altresì autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario o postale limitatamente all'esigenza di procedere a pagamenti massivi già deliberati, con particolare riferimento alle attività residuali trasferite alla gestione commissariale straordinaria, di cui all'articolo 20-ter, comma 3, agli interventi di somma urgenza posti in essere nelle prime fasi emergenziali, nonchè agli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera c), numero 1). Al predetto conto e alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27 del codice di cui al
5. Le risorse derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 4, ancora disponibili al termine della gestione di cui all'articolo 20-ter, comma 11, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023, a 300 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 7, del
7. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 108.496.989 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della
Capo I-ter [97]
Misure per la ricostruzione
Sezione I
RICOSTRUZIONE DEI BENI PRIVATI DANNEGGIATI
Art. 20 sexies. Ricostruzione privata [98]
1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 20-bis, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a:
a) individuare i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato distinguendo:
1) interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura e assistenza alla persona e le infrastrutture sportive, che presentano danni lievi;
2) interventi di ripristino o di ricostruzione puntuale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura e assistenza alla persona, che presentano danni gravi;
3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;
b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di riparazione o ripristino degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare un'architettura ecosostenibile e l'efficienza energetica. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione;
c) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b) sono utilizzabili per interventi immediati di riparazione e definire le procedure, i tempi e le modalità di attuazione;
d) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b) sono utilizzabili per gli interventi di ripristino o di ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad abitazione o attività produttive distrutti o che presentano danni gravi e definire le procedure, i tempi e le modalità di attuazione;
e) definire i criteri in base ai quali le regioni interessate, su proposta dei comuni, perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono eseguiti attraverso strumenti urbanistici attuativi;
f) stabilire gli eventuali parametri attuativi da adottare per la determinazione del costo degli interventi e dei costi parametrici.
2. Gli interventi di ricostruzione, di riparazione e di ripristino di cui al presente articolo sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta.
3. Con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-septies, comma 4, in coerenza con i criteri stabiliti ai sensi del comma 1 del presente articolo, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, sono erogati contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis nei territori di cui al medesimo articolo 20-bis:
a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per servizi pubblici e privati, delle infrastrutture, delle dotazioni territoriali e delle attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, compresi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;
c) danni economici subiti da prodotti già raccolti e in corso di stagionatura/affinamento, maturazione nel caso del vino ovvero di stoccaggio ai sensi del
d) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
e) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;
f) oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi o depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei;
g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis al fine di garantirne la continuità; allo scopo di favorire la ripresa dell'attività agricola e zootecnica e di ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la delocalizzazione definitiva delle attività agricole e zootecniche in strutture temporanee che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dal competente ufficio regionale;
h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;
i) interventi per far fronte a interruzioni di attività sociali, sociosanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonchè di soggetti privati, senza fine di lucro, direttamente conseguenti agli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis;
i-bis) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane, ai sensi dell'articolo 12, comma 4 [100];
i-ter) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, non ricompresi negli interventi di cui al capo V del Piano di gestione dei rischi in agricoltura per l'anno 2023, di cui all'articolo 4 del
3-bis. I contributi di cui al comma 3 possono essere altresì destinati, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies:
a) all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo;
b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo [102].
3-ter. Le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 3-bis, lettera a), nonchè gli immobili danneggiati di cui al comma 3-bis, lettera b) sono gratuitamente acquisiti, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario, al patrimonio disponibile del Comune, che provvede alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies [103].
3-quater. I contributi di cui al comma 3-bis sono alternativi rispetto ai contributi per la riparazione, ripristino o ricostruzione di cui al comma 3 e non possono essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a tale titolo sarebbe stato conseguibile dall'istante, al netto dei costi di demolizione [104].
3-quinquies. Ai fini di cui al comma 3, lettera i-ter), il soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della
4. Nei contratti per interventi di ricostruzione, di riparazione o di ripristino di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies stipulati tra privati è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla
5. Al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, i contributi previsti dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies possono essere riconosciuti nell'ambito delle risorse stanziate per l'emergenza o per la ricostruzione al netto dei rimborsi assicurativi.
6. Per gli interventi di parte corrente di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 490 milioni di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte della società Equitalia Giustizia Spa, intestate al Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del
6-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 è incrementata di 149,65 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente destinate agli interventi di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili a uso produttivo, b), c) e g) del comma 3 [107].
6-ter. Il Commissario straordinario, con i provvedimenti di cui al comma 1, può concedere, nel limite di spesa di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), i contributi di cui al comma 6-quater del presente articolo [108].
6-quater. Per danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, presenti all'interno di immobili di proprietà di soggetti privati con destinazione d'uso residenziale alla data dei medesimi eventi alluvionali, il Commissario straordinario , ai sensi del comma 6-ter, riconosce un contributo commisurato in maniera forfetaria e sulla base del numero e della tipologia dei vani all'interno dei quali erano ubicati i beni mobili, nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina, nonchè nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un importo massimo complessivo di 6.000 euro per abitazione, assicurando il rispetto dei limiti di spesa. I contributi di cui al presente comma sono riconosciuti al netto degli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario in conseguenza del danneggiamento dei beni mobili di cui al precedente periodo [109].
Art. 20 septies. Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata [110]
1. L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati al comune territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, ove necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione eventualmente necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
a) la scheda di rilevazione dei danni redatta da un professionista abilitato, sulla base di apposito modello predisposto dal Commissario straordinario [111];
b) la relazione tecnica asseverata rilasciata da un professionista abilitato, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis;
c) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione necessari, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto.
2. All'esito dell'istruttoria relativa alla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il comune rilascia il titolo edilizio ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
3. Il comune, verificati la spettanza del contributo e il relativo importo nel rispetto delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 20-sexies, comma 1, trasmette al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.
4. Il Commissario straordinario conclude il procedimento con l'adozione del decreto di concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi assicurativi, e provvede alla sua erogazione. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della
5. Il Commissario straordinario, avvalendosi della propria struttura di supporto ovvero, sulla base di convenzioni non onerose, di enti pubblici o organi statali aventi competenza nelle attività ispettiva, di controllo e di vigilanza per la prevenzione e la repressione di illeciti correlati all'utilizzo di contributi pubblici, procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari o loro selezione in applicazione di indicatori di rischio definiti sulla base di precedenti attività di controllo, in misura pari almeno al 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. La concessione dei contributi di cui al presente articolo prevede clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità o interventi diversi da quelli indicati nel provvedimento concessorio. In tutti i casi di revoca o di annullamento, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui all'articolo 20-quinquies, comma 1 [112].
6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, sono definiti le modalità e i termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche. Nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonchè le modalità e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al comma 5.
7. I contributi e i benefici previsti dalla presente sezione sono concessi a condizione che gli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo edilizio in sanatoria conseguito alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1.
8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis, i comuni provvedono allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [113].
8-bis. Gli enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, per lo svolgimento delle attività disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto dell'impatto degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti capo agli enti locali, sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi decorrenti dalla data di effettiva assunzione e comunque sino al 31 dicembre 2025, fino a un massimo complessivo di 250 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, di cui 6 dirigenti, 164 funzionari e 80 istruttori. La ripartizione delle unità di cui al precedente periodo tra gli enti locali interessati è operata dal Commissario straordinario con provvedimenti di cui all'articolo 20-ter, comma 8, d'intesa con le regioni interessate. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi o derivanti dalle procedure di cui all'articolo 3-bis del
Sezione II
RICOSTRUZIONE DEI BENI PUBBLICI DANNEGGIATI
Art. 20 octies. Ricostruzione pubblica [115]
1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo e attraverso la concessione di contributi al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, per interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis e danneggiati in diretta conseguenza degli eventi alluvionali di cui al medesimo articolo 20-bis, in particolare:
a) degli immobili adibiti a uso scolastico o educativo per la prima infanzia, degli immobili di edilizia residenziale pubblica, delle infrastrutture sportive, delle strutture edilizie delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e alle Forze di polizia, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprietà pubblica nonchè delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
b) delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione;
c) degli archivi, dei musei e delle biblioteche, comprensivi dei materiali del patrimonio archivistico e bibliotecario, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a), ad eccezione di quelli di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando quanto previsto dalla medesima lettera a) in relazione alle chiese e agli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;
d) degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.
2. Nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, il Commissario straordinario predispone e approva:
a) un piano speciale per le opere pubbliche danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione, che quantifica il danno e prevede il finanziamento degli interventi in base alle risorse disponibili;
b) un piano speciale per i beni culturali danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, che quantifica il danno e prevede il finanziamento degli interventi in base alle risorse disponibili;
c) un piano speciale di interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico in relazione alle aree colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis, con priorità per le situazioni di dissesto che costituiscono pericolo per centri abitati e infrastrutture, e di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità e per la delocalizzazione di beni in aree a elevata pericolosità idraulica, nei limiti delle risorse specificamente finalizzate allo scopo;
d) un piano speciale per le infrastrutture ambientali danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario da ripristinare nelle aree di cui al medesimo articolo 20-bis, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili. Rientrano tra le infrastrutture ambientali oggetto del piano di cui alla presente lettera anche le dotazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani nonchè gli impianti dedicati alla gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati;
e) un piano speciale ai sensi dell'articolo 20-novies, comma 3, per le infrastrutture stradali e ai sensi dell'articolo 20-novies, comma 3-bis, nel limite di 255 milioni di euro, comprensivo di IVA, per le infrastrutture ferroviarie, comprendente altresì l'individuazione, per le infrastrutture stradali, dei meccanismi di rendicontazione e di richiesta di reintegro del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della
3. Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo. Fatti salvi gli interventi già programmati in base ai provvedimenti di cui all'articolo 20-ter, comma 8, gli edifici scolastici e universitari, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. In ogni caso, le aree a ciò destinate devono mantenere la destinazione urbanistica a uso pubblico o comunque di pubblica utilità.
4. I piani di cui al comma 2 del presente articolo sono approvati dal Commissario straordinario entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, acquisita l'intesa delle regioni interessate, da sancire entro quindici giorni, anche in sede di Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-quater, nonchè acquisito il parere delle amministrazioni statali competenti in materia e dell'autorità di bacino distrettuale territorialmente competente. Mediante successivi provvedimenti, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti nei piani di cui al primo periodo, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione, da realizzare con priorità. Gli interventi previsti nei piani di cui al comma 2 del presente articolo sono identificati dal CUP, ai sensi dell'articolo 11 della
5. Sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario, d'intesa con le regioni interessate e in coerenza con i piani di cui al comma 2, i soggetti attuatori oppure i comuni, le unioni dei comuni, le unioni montane e le province interessati provvedono a predisporre e inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario.
6. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 5 e verificata la congruità economica dei progetti medesimi, approva definitivamente i progetti esecutivi e adotta il decreto di concessione del contributo. Il decreto di concessione del contributo riporta il CUP degli interventi, ai sensi dell'articolo 11 della
7. I contributi di cui al presente articolo nonchè le spese per le residue attività e funzioni di assistenza alla popolazione di cui all'articolo 20-ter, comma 3, sono erogati in via diretta, tenendo conto di quanto già realizzato nell'ambito della gestione emergenziale.
8. Dopo l'adozione del decreto di concessione del contributo, il Commissario straordinario trasmette i progetti esecutivi ai soggetti attuatori di cui all'articolo 20-novies al fine dello svolgimento delle procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.
9. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo è attuato sulla base di quanto disposto dal
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del
11. Il Commissario straordinario, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies, rilevi casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di uno degli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo, senza che sia prevista dalle vigenti disposizioni una procedura di superamento del dissenso, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione, sentito l'ente territoriale interessato, che si esprime entro sette giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
12. Con riferimento agli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo, il commissario ad acta, ove nominato dal Consiglio dei ministri nell'esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 11, è individuato nel Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.
13. Restano fermi, per gli interventi diversi da quelli inseriti nei provvedimenti predisposti e approvati dal Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter, i compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del
Art. 20 novies. Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali [118]
1. Per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 20-octies, i soggetti attuatori sono:
a) le regioni;
b) il Ministero della cultura;
c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) l'Agenzia del demanio;
e) le diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20-octies del presente decreto e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al
f) le università, limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al
2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, i presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, con apposito provvedimento possono delegare ai consorzi di bonifica, ai comuni, agli altri enti locali interessati o agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione. In relazione ai beni danneggiati di titolarità dei comuni o di altri enti locali interessati, fermo restando il potere regionale di delega di cui al primo periodo del presente comma, il Commissario straordinario alla ricostruzione, con propri provvedimenti ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, può individuare lo stesso consorzio di bonifica, lo stesso ente locale titolare, ovvero lo stesso ente di governo dell'ambito territoriale ottimale territorialmente competente, quale soggetto attuatore ai sensi del comma 1 del presente articolo [119].
2-bis. Per assicurare la celere realizzazione, attuazione e rendicontazione degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 20-octies, il Commissario straordinario alla ricostruzione, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, può individuare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, quali soggetti attuatori, purchè siano già in possesso delle professionalità necessarie per far fronte alle relative attività:
a) gli enti di cui ai commi 1 e 2;
b) le amministrazioni centrali dello Stato e gli organismi in house delle medesime amministrazioni;
c) gli enti pubblici economici;
d) le società partecipate a controllo pubblico e i soggetti dalle stesse controllati;
e) le aziende unità sanitarie locali;
f) le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al
2-ter. Le attività svolte dagli organismi in house di cui al comma 2-bis, lettera b), e dalle società e dai soggetti di cui al comma 2-bis, lettera d), sono definite in specifiche convenzioni. Gli oneri derivanti dalle convenzioni di cui al primo periodo, posti a carico del quadro economico dell'intervento, non possono superare il limite massimo del 2 per cento del medesimo quadro economico. Alle convenzioni stipulate con la Società ANAS S.p.A., si applica quanto previsto dal terzo periodo del comma 3 [121].
3. Relativamente agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza della società ANAS S.p.a., danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), del codice della protezione civile, di cui al
3-bis. La società RFI S.p.A., secondo quanto previsto nel piano di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), e sulla base della convenzione quadro sottoscritta con il Commissario straordinario ai sensi del medesimo articolo 20-octies, comma 2, lettera e), provvede, in qualità di soggetto attuatore, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, nel limite massimo di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino degli impianti ferroviari danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis nonchè agli interventi di contrasto al dissesto di versante incombente sugli impianti ferroviari e sulle aree contigue, anche se di proprietà ovvero in uso ad altri soggetti pubblici e privati, i quali restano responsabili dei successivi adempimenti manutentivi [123].
4. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al
5. Per gli interventi di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore alla soglia europea per singolo intervento, si osservano le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione sia per l'affidamento dei lavori. Con ordinanza commissariale ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, sentiti il presidente della Conferenza episcopale italiana e il Ministro della cultura, sono stabiliti le modalità di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonchè le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto.
6. Il Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter può avvalersi, previa stipulazione di una convenzione e senza oneri per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della
Capo I-quater [124]
Misure per la tutela ambientale
Art. 20 decies. Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali [125]
1. Il Commissario straordinario, acquisita l'intesa delle regioni interessate, nei limiti delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), approva il piano per la gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al
2. Il piano di cui al comma 1 è redatto allo scopo di:
a) fornire gli strumenti tecnici e operativi per la migliore gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali, dai crolli e dalle demolizioni;
b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da porre in essere per la più celere rimozione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, indicando i tempi di completamento degli interventi;
c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati o delle aree interessate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis;
d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e riducendo i costi di intervento;
e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis; tali materiali, se non utilizzati, sono venduti mediante procedura pubblica di affidamento ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al
3. In deroga all'articolo 184 del
4. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico nonchè quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato e i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni delle competenti autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero della cultura che partecipa alle operazioni.
5. La raccolta dei materiali di cui al comma 3, giacenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, e il loro trasporto ai centri di raccolta comunali e ai siti di raggruppamento o deposito temporaneo ovvero direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5), come definiti dall'allegato C alla parte quarta del
6. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonchè di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le attività di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne e interne, di ciascun edificio.
7. I presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di propria competenza, autorizzano, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione, separazione, messa in riserva (R13), scambio di rifiuti per successive operazioni di recupero (R12) e recupero di flussi omogenei di rifiuti (R5), come definiti dall'allegato C alla parte quarta del
8. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 5 ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti, provvedendo con urgenza all'avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresì a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione dei presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di sua competenza, la separazione e cernita dal rifiuto tal quale delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonchè il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.
9. Al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento calamitoso possono essere conferiti negli impianti già allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga all'eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si accorda preventivamente con i gestori degli impianti dandone comunicazione alla regione e all'agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competenti.
10. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione e tutela della sicurezza dei lavoratori, e il Ministero della cultura, al fine di evitare il caricamento indifferenziato dei beni di interesse architettonico, artistico e storico nei mezzi di trasporto, assicurano la vigilanza e il rispetto delle disposizioni del presente articolo.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i materiali derivanti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto non rientrano nei rifiuti di cui al comma 3. Ad essi è attribuito il codice CER 17.06.05* e sono gestiti secondo le indicazioni di cui al presente comma. Tali materiali non possono essere movimentati, ma sono circoscritti adeguatamente con nastro segnaletico. L'intervento di bonifica è effettuato da una ditta specializzata. Qualora il rinvenimento avvenga durante la raccolta, il rifiuto residuato dallo scarto dell'amianto, sottoposto a eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 ed è gestito secondo le modalità di cui al presente articolo. Qualora il rinvenimento avvenga successivamente al conferimento presso il sito di deposito temporaneo, il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto e sottoposto a eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero e smaltimento. In quest'ultimo caso i siti di deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in area separata e appositamente allestita, di rifiuti di amianto. La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre sostanze pericolose è svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti. Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'organo di vigilanza competente per territorio un idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del
12. A esclusione degli interventi che sono compresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, le attività previste dal presente articolo derivanti dall'evento calamitoso, ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, sono svolte nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), ovvero a valere su risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate allo scopo. Le amministrazioni competenti operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Capo I-quinquies [127]
Recupero della capacità produttiva e disposizioni finali
Art. 20 undecies. Disposizioni per il recupero della capacità produttiva nelle zone colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 [128]
1. Nei territori di cui all'articolo 20-bis, comma 1, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, si applica il regime di aiuto di cui al
2. Per disciplinare l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del made in Italy sottoscrive con le regioni interessate un apposito accordo di programma, ai sensi dell'articolo 15 della
3. Alle finalità del presente articolo sono destinate le risorse disponibili, sino a un massimo di 100 milioni di euro, che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree di crisi industriale non complessa.
Art. 20 duodecies. Disposizioni finanziarie [129]
1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni degli articoli da 20-bis a 20-undecies, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui».
Capo II
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 21. Disposizioni urgenti in materia di beni mobili giacenti e in materia di giochi
1. Per l'anno 2023, al fine di finanziare gli interventi di protezione civile conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a disporre la vendita, tramite istituti di vendite giudiziarie, anche in deroga alla disposizione di cui all'articolo 301, comma 4, del testo unico delle leggi doganali, di cui al
2. I proventi della vendita dei beni di cui al comma 1 o dell'importo dovuto in caso di riscatto ai sensi dell'articolo 337 del regolamento di cui al
3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2023.
4. Nell'anno 2023, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto. Le maggiori entrate derivanti dal primo periodo sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile di cui al
Art. 22. Disposizioni finanziarie
1. È abrogato l'articolo 5 del
2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
3. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 5, 6, commi 2, 6 e 7, 8, 18 e dal comma 2 del presente articolo, determinati in 507.138.598 euro per l'anno 2023, 10.120.000 euro per l'anno 2024 e 2.840.000 euro per l'anno 2028, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa, a 530.648.598 euro per l'anno 2023, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 536.158.598 euro per l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 404 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 1;
b) quanto a 126,70 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 3, del
c) quanto a 10,12 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,84 milioni di euro per l'anno 2028, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 4, 8 e 9;
d) quanto a 10,12 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,84 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 1, commi 4, 8 e 9;
e) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 7 comma 11, lettera d) [132].
4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Art. 23. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
ALLEGATO 1 [133]
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EMILIA ROMAGNA |
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PROVINCIA |
COMUNE |
CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE |
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FE |
ARGENTA |
Limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola |
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BO |
BOLOGNA |
Limitatamente alla frazione di Paleotto |
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BO |
BORGO TOSSIGNANO |
Tutto il territorio comunale |
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BO |
BUDRIO |
Limitatamente alle frazioni di Prunaro, VedranaeVigorso |
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BO |
CASALFIUMANESE |
Tutto il territorio comunale |
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BO |
CASTEL DEL RIO |
Tutto il territorio comunale |
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BO |
CASTEL GUELFO DI BOLOGNA |
Limitatamente alla località di capoluogo ovest |
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BO |
CASTEL MAGGIORE |
Limitatamente alla frazione di Castello |
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BO |
CASTEL SAN PIETRO TERME |
Limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molino Nuovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro |
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BO |
CASTENASO |
Limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile |
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BO |
DOZZA |
Limitatamente al capoluogo |
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BO |
FONTANELICE |
Tutto il territorio comunale |
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BO |
IMOLA |
Limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant’Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese. |
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BO |
LOIANO |
Tutto il territorio comunale |
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BO |
MEDICINA |
Limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant'Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova |
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BO |
MOLINELLA |
Limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine |
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BO |
MONGHIDORO |
Tutto il territorio comunale |
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BO |
MONTE SAN PIETRO |
Limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola |
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BO |
MONTERENZIO |
Tutto il territorio comunale |
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BO |
MONZUNO |
Tutto il territorio comunale |
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BO |
MORDANO |
Tutto il territorio comunale |
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BO |
OZZANO DELL'EMILIA |
Limitatamente alle frazioni Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Càdel Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale |
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BO |
PIANORO |
Limitatamente alle frazioni di Paleotto, Botteghino e Livergnano |
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BO |
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO |
Limitatamente alle frazioni di Bacucco, Ca' Nova Galeazzi e Molino della Valle |
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BO |
SAN LAZZARO DI SAVENA |
Limitatamente alle frazioni di Ponticella, Farneto, Pizzocalvo, Borgatella di Idice e Cicogna |
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BO |
SASSO MARCONI |
Limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano |
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BO |
VALSAMOGGIA |
Limitatamente alle frazioni Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle |
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FC |
BAGNO DI ROMAGNA |
Tutto il territorio comunale |
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FC |
BERTINORO |
Tutto il territorio comunale |
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FC |
BORGHI |
Tutto il territorio comunale |
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FC |
CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE |
Tutto il territorio comunale |
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FC |
CESENA |
Tutto il territorio comunale |
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FC |
CESENATICO |
Tutto il territorio comunale |
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FC |
CIVITELLA DI ROMAGNA |
Tutto il territorio comunale |
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FC |
DOVADOLA |
Tutto il territorio comunale |
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FC |
FORLI' |
Tutto il territorio comunale |
|
FC |
FORLIMPOPOLI |
Tutto il territorio comunale |
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FC |
GALEATA |
Tutto il territorio comunale |
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FC |
GAMBETTOLA |
Tutto il territorio comunale |
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FC |
GATTEO |
Tutto il territorio comunale |
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FC |
LONGIANO |
Tutto il territorio comunale |
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FC |
MELDOLA |
Tutto il territorio comunale |
|
FC |
MERCATO SARACENO |
Tutto il territorio comunale |
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FC |
MODIGLIANA |
Tutto il territorio comunale |
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FC |
MONTIANO |
Tutto il territorio comunale |
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FC |
PORTICO E SAN BENEDETTO |
Tutto il territorio comunale |
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FC |
PREDAPPIO |
Tutto il territorio comunale |
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FC |
PREMILCUORE |
Tutto il territorio comunale |
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FC |
ROCCA SAN CASCANO |
Tutto il territorio comunale |
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FC |
RONCOFREDDO |
Tutto il territorio comunale |
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FC |
SAN MAURO PASCOLI |
Tutto il territorio comunale |
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FC |
SANTA SOFIA |
Tutto il territorio comunale |
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FC |
SARSINA |
Tutto il territorio comunale |
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FC |
SAVIGNANO SUL RUBICONE |
Tutto il territorio comunale |
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FC |
SOGLIANO AL RUBICONE |
Tutto il territorio comunale |
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FC |
TREDOZIO |
Tutto il territorio comunale |
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FC |
VERGHERETO |
Tutto il territorio comunale |
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RA |
ALFONSINE |
Tutto il territorio comunale |
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RA |
BAGNACAVALLO |
Tutto il territorio comunale |
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RA |
BAGNARA DI ROMAGNA |
Tutto il territorio comunale |
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RA |
BRISIGHELLA |
Tutto il territorio comunale |
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RA |
CASOLAVALSENIO |
Tutto il territorio comunale |
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RA |
CASTEL BOLOGNESE |
Tutto il territorio comunale |
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RA |
CERVIA |
Tutto il territorio comunale |
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RA |
CONSELICE |
Tutto il territorio comunale |
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RA |
COTIGNOLA |
Tutto il territorio comunale |
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RA |
FAENZA |
Tutto il territorio comunale |
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RA |
FUSIGNANO |
Tutto il territorio comunale |
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RA |
LUGO |
Tutto il territorio comunale |
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RA |
MASSA LOMBARDA |
Tutto il territorio comunale |
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RA |
RAVENNA |
Tutto il territorio comunale |
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RA |
RIOLO TERME |
Tutto il territorio comunale |
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RA |
RUSSI |
Tutto il territorio comunale |
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RA |
SANT'AGATA SUL SANTERNO |
Tutto il territorio comunale |
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RA |
SOLAROLO |
Tutto il territorio comunale |
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RN |
MONTESCUDO |
Tutto il territorio comunale |
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RN |
CASTELDELCI |
Tutto il territorio comunale |
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RN |
SANT'AGATA FELTRIA |
Tutto il territorio comunale |
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RN |
NOVAFELTRIA |
Tutto il territorio comunale |
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RN |
SAN LEO |
Tutto il territorio comunale |
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MARCHE |
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PU |
FANO |
Tutto il territorio comunale |
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PU |
GABICCE MARE |
Tutto il territorio comunale |
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PU |
MONTE GRIMANO TERME |
Tutto il territorio comunale |
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PU |
MONTELABBATE |
Tutto il territorio comunale |
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PU |
PESARO |
Tutto il territorio comunale |
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PU |
SASSOCORVARO AUDITORE |
Tutto il territorio comunale |
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PU |
URBINO |
Tutto il territorio comunale |
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TOSCANA |
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FI |
FIRENZUOLA |
Tutto il territorio comunale |
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FI |
MARRADI |
Tutto il territorio comunale |
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FI |
PALAZZUOLO SUL SENIO |
Tutto il territorio comunale |
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FI |
LONDA |
Tutto il territorio comunale |
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Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi atmosferici, franosi ed alluvionali verificatisi a partire dal giorno 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di rifinanziare il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice di cui al
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per la protezione civile e le politiche del mare, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle imprese e del made in Italy, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della salute, per lo sport e i giovani, per le disabilità, del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti e della cultura;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023
Art. 1. Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, fatto salvo quanto previsto ai commi 10, 11 e 12.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
3. La sospensione di cui al comma 2 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del
4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del
5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 non si procede al rimborso di quanto già versato.
6. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini degli adempimenti tributari in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Sono sospesi, altresì, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori indicati nell'allegato 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. Conseguentemente, nel medesimo periodo, non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti di cui al presente comma.
7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento, agli atti previsti dall'articolo 29 del
8. Si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che scadono nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Relativamente ai soggetti di cui al comma 1, sono prorogati di tre mesi i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 della
10. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del
11. Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di cui all'allegato 1, nonchè alle province dei predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del
12. Con riferimento ai territori indicati nell'allegato 1, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, disciplina le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° maggio 2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonchè dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo ovvero degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'ARERA disciplina altresì le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.
13. Agli oneri derivanti dai commi 4, 8 e 9 valutati in 12,96 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 41,98 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 22.
Art. 2. Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale
1. Le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra il 16 maggio 2023 e il 31 maggio 2023 innanzi ai tribunali di Ravenna e di Forlì e presso gli uffici del giudice di pace di Faenza, di Lugo, di Ravenna e di Forlì, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2023, salvo quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.
2. Dal 16 maggio 2023 al 31 maggio 2023 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari di cui al comma 1. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
3. Fermo quanto disposto dai commi 1 e 2, le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra la data del 1° maggio 2023 e quella del 31 luglio 2023 davanti a tutti gli uffici giudiziari, in cui almeno una delle parti, alla data del 1° maggio 2023, era residente, domiciliata o aveva sede nei territori indicati nell'allegato 1, sono rinviate, su istanza della predetta parte proposta in qualunque forma, a data successiva al 31 luglio 2023, salvo quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori stessi, su istanza del predetto difensore proposta in qualunque forma, a condizione che la nomina sia anteriore al 1° maggio 2023.
4. Per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori indicati nell'allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonchè i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Per il medesimo periodo dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 è altresì sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale in relazione alle querele dei soggetti di cui al primo periodo.
5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e a ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore di debitori e obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non operano nei seguenti casi:
a) cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari; procedimenti cautelari; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; procedimenti di cui all'articolo 35 della
b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della
1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della
2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;
c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.
7. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi dei commi 2 e 4 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.
8. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della
9. Ferma restando la possibilità di ricorrere agli istituti che disciplinano le assenze, fino alla data del 31 luglio 2023 il personale appartenente all'amministrazione giudiziaria, residente o domiciliato nei territori indicati nell'allegato 1, che sia impossibilitato a recarsi presso il luogo di lavoro, può svolgere la propria prestazione lavorativa in regime di lavoro agile anche nella forma semplificata di cui all'articolo 87, comma 1, lettera b), del
Art. 3. Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria
1. Dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023, sono sospesi i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, ivi compresi quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni e per la proposizione di ricorsi amministrativi, nei casi in cui almeno una delle parti alla data del 1° maggio 2023 era residente, domiciliata o aveva sede nei territori indicati nell'allegato 1. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 1° maggio 2023. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
2. Nei giudizi di cui al comma 1, le udienze fissate nel periodo che intercorre tra il 1° maggio 2023 e il 31 luglio 2023 sono rinviate a data successiva, su istanza proposta in qualunque forma dalla parte residente, domiciliata o avente sede nei territori indicati nell'allegato 1 ovvero dal difensore residente o avente studio legale nei medesimi territori, nominato anteriormente al 1° maggio 2023, salvo quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.
Art. 4. Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi
1. Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori e quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali, ad esclusione dei termini e dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, sono altresì sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, presso i comuni di cui all'allegato 1.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.
4. Per i candidati ammessi a partecipare ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, residenti o domiciliati ai fini delle prove selettive nei territori indicati nell'allegato 1, le amministrazioni che hanno in calendario lo svolgimento di prove concorsuali nel periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e il 31 agosto 2023 possono prevedere lo svolgimento di apposite prove di recupero, su istanza del candidato che, per condizioni di oggettiva impossibilità derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, non sia in grado di partecipare alle predette prove concorsuali. I candidati di cui al periodo precedente, che non hanno potuto partecipare ai concorsi che si sono svolti nel periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e la data di entrata in vigore del presente decreto, presentano l'istanza di cui al presente comma entro i dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, anche sulla base di motivate istanze degli interessati e con priorità per quelli da considerare urgenti, potendo ricorrere al più ampio utilizzo del lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, fino al 31 dicembre 2023. Fino al 31 agosto 2023, per il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
6. Nei territori dei comuni di cui all'allegato 1, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, sono sospesi i termini per la fornitura dei dati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, nonchè a quelli relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del
Art. 5. Misure a sostegno delle istituzioni scolastiche dei territori colpiti dall'emergenza
1. Al fine di consentire la tempestiva ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, denominato «Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica», con lo stanziamento di 20 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato, tra l'altro, all'acquisizione di beni, servizi e lavori funzionali a garantire la continuità didattica e a potenziare e supportare la didattica a distanza, nonchè di attrezzature, arredi, servizi di pulizia, interventi urgenti di ripristino degli spazi interni ed esterni, servizi di trasporto sostitutivo temporaneo, locazione di spazi e noleggio di strutture temporanee. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito il riparto delle risorse di cui al presente comma tra le istituzioni scolastiche interessate dall'emergenza.
2. Fino al 31 agosto 2023, le istituzioni scolastiche interessate procedono all'acquisizione dei beni, servizi e lavori di cui al comma 1, di qualsiasi importo, operando in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
3. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione e del merito possono essere adottate, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, specifiche misure volte ad autorizzare lo svolgimento a distanza delle attività didattiche e delle sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni grado, nonchè ad assicurare la validità dell'anno scolastico 2022/2023 per gli studenti dei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, anche in relazione alla valutazione degli alunni e degli studenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 22.
Art. 6. Disposizioni in materia di università e alta formazione
1. Al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e curriculari, nonchè lo svolgimento degli esami di profitto e di laurea per gli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023, le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, possono, anche in deroga rispetto alle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei corsi di studio, svolgere attività didattiche ed esami con modalità a distanza, prestando particolare attenzione alle esigenze degli studenti con disabilità. Le istituzioni di cui al primo periodo, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, assicurano il recupero delle attività didattiche, formative e curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.
2. Ferme restando le disposizioni generali di cui all'articolo 1 e fatto salvo quanto già versato, sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione previsti per l'anno accademico 2022/2023, escluse la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'imposta di bollo, gli studenti che soddisfano i seguenti requisiti:
a) alla data del 1° maggio 2023, risultino residenti o domiciliati nei territori indicati nell'allegato 1;
b) sono regolarmente iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale o specialistica ovvero ai corsi di primo o di secondo livello delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
3. Al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le università di cui al comma 1, che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita e il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro nell'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca per l'anno 2023 la somma di cui al primo periodo è ripartita tra le università in proporzione al peso dei costi standard di formazione di cui all'articolo 12 del
4. Al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le Istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al comma 1, che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita e il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro nell'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca per l'anno 2023 la somma di cui al primo periodo è ripartita tra le Istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al presente comma.
5. Agli oneri di cui ai commi 3 e 4, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 del
6. La quota del Fondo per il finanziamento ordinario attribuita all'Università degli studi di Bologna è incrementata, per l'anno 2023, di 3,5 milioni di euro, al fine di:
a) istituire un fondo di solidarietà da ripartire tra il personale dipendente, nonchè in favore di professori e di ricercatori, anche a tempo determinato, in servizio presso le diverse sedi dell'Ateneo, residenti o domiciliati nei territori indicati nell'allegato 1;
b) erogare in favore delle medesime sedi contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali delle sedi situate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.
7. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo, per il 2023, pari a 3,5 milioni di euro, destinato al personale docente e tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, in servizio presso le Istituzioni statali di alta formazione artistica musicale e coreutica di cui al comma 1, residente o domiciliato nei territori di cui all'allegato 1, nonchè all'erogazione di contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali degli immobili delle medesime istituzioni. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.
8. I contributi e le provvidenze erogate ai sensi dei commi 6 e 7 non rappresentano reddito da lavoro dipendente e devono intendersi aggiuntive rispetto a quelle già destinate alle ordinarie misure sul welfare integrativo, senza effetti sui fondi per il trattamento accessorio.
9. Agli oneri derivanti dai commi 2, 6 e 7 pari a 19.528.598 euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 22.
Art. 7. Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali
1. Ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un'impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1 e che sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali dichiarati con delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è riconosciuta dall'INPS, in ogni caso entro il limite temporale del 31 agosto 2023 ferme restando le durate massime stabilite dal presente articolo, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del
2. L'impossibilità di recarsi al lavoro, di cui al comma 1, deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale, alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, ovvero alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate.
3. Ai lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa, di cui al primo periodo del comma 1, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, nel limite massimo di novanta.
4. Ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, di cui all'ultimo periodo del comma 1, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate.
5. Ai lavoratori agricoli, che alla data dell'evento straordinario emergenziale hanno un rapporto di lavoro attivo, è concessa l'integrazione al reddito di cui al comma 1 entro il limite massimo di novanta giornate. Per i restanti lavoratori agricoli, l'integrazione al reddito di cui al comma 1 è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di novanta. Le integrazioni al reddito di cui al presente comma sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
6. I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al reddito disciplinate dal presente articolo, in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, sono dispensati dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dal
7. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al
8. I periodi di concessione dell'integrazione al reddito, in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito i Comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dal
9. Le integrazioni al reddito di cui ai commi da 1 a 8 sono concesse nel limite di spesa di 620 milioni di euro per l'anno 2023 e le medesime sono erogate con pagamento diretto dell'Inps nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici in esame
10. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
11. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 620 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del trasferimento a carico dello Stato di cui all'articolo 1, comma 255, della
b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
c) quanto a 20 milioni per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della
d) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del
12. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui al comma 9 dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto al complessivo limite di spesa ivi previsto, le risorse non utilizzate sono ridestinate, fino a 50 milioni di euro, alle finalità di cui al comma 11, lettera b), oltre tale misura alle finalità di cui al comma 11, lettera a), fino a concorrenza dell'importo ivi indicato, anche ove necessario mediante riassegnazione alla spesa previo versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 8. Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi
1. Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1 e che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è riconosciuta una indennità una tantum, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000.
2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta ed erogata dall'INPS, a domanda adeguatamente documentata, nel limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici in esame.
3. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 253,6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 22.
Art. 9. Rafforzamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nei comuni colpiti dall'alluvione
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
a) nel caso di garanzia diretta, dell'80 per cento dell'operazione finanziaria. Tale percentuale è elevabile fino al 90 per cento, in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03;
b) nel caso di riassicurazione, del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello. Tale percentuale è elevabile fino al 100 per cento, in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03, a condizione che le garanzie rilasciate dal garante di primo livello non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento e che prevedano il pagamento di un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito della dotazione del Fondo di garanzia di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 10. Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici
1. Al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, la Società italiana per le imprese all'estero SIMEST S.p.A. è autorizzata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto del
2. La misura di cui al comma 1 si applica secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della
3. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle giacenze, nel limite massimo di 300 milioni di euro, del conto di tesoreria intestato a SIMEST per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del
Art. 11. Sospensione di termini in favore delle imprese
1. Per le società e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi dal 1° maggio 2023 e sino al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi:
a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della
b) gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno 2023;
c) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonchè dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.
2. Gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese di cui al comma 1 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.
3. Per le società e le imprese aventi sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, tenute a presentare atti e documenti presso le Camere di commercio, sono sospesi, a decorrere dal 1° maggio 2023 e fino al 31 luglio 2023, tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa.
4. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1, lettera a), e del comma 3 sono effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine.
Art. 12. Sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e disposizioni per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle somme per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dalla siccità verificatasi nel corso dell'anno 2022
1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le regioni interessate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, che hanno subito danni eccezionali a seguito dei predetti eventi e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a copertura del rischio alluvione alle produzioni agricole e del rischio piogge alluvionali alle strutture aziendali, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del
2. La regione competente attua la procedura di delimitazione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali per i danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali con le modalità di cui all'articolo 6 del
3. Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali sono trasmesse alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti. Le domande di aiuto per i danni alle produzioni agricole sono trasmesse al soggetto gestore del Fondo di cui al comma 1, con le stesse modalità stabilite dal regolamento di funzionamento dello stesso Fondo, che provvede al ricevimento, all'istruttoria e all'erogazione del relativo aiuto nel limite della disponibilità di cui al comma 5.
4. Ferma restando la richiesta di anticipazione in conformità alle disposizioni di cui al comma 2, le risorse di cui al comma 5 sono ripartite nei territori sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande presentate dai beneficiari.
5. Le risorse in conto residui del «Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori», di cui all'articolo 15 del
6. Al fine di consentire la concessione degli aiuti alle imprese agricole che hanno subito danni dalla siccità verificatasi nel corso dell'anno 2022, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del
7. La ripartizione di cui al comma 6 è effettuata secondo i seguenti criteri:
a) il 40 per cento della dotazione, sulla base del fabbisogno comunicato dalle regioni relativo alle domande istruite;
b) il restante 60 per cento, tra le regioni per le quali nel corso del 2022 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico, sulla base del fabbisogno relativo alle domande istruite e da queste comunicato.
8. Il Fondo per l'innovazione in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 428, della
9. All'articolo 1, comma 443, della
a) dopo le parole: «raccolta di legname» sono inserite le seguenti: «avulso e»;
b) le parole: «, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene» sono soppresse.
10. Al commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 3 del
Art. 13. Interventi urgenti in materia sanitaria
1. Al fine di provvedere ad interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie e ad interventi di riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete dell'emergenza ospedaliera e territoriale nei territori di cui all'allegato 1 del presente decreto, è autorizzato un contributo pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della
2. I crediti formativi del triennio 2023-2025, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del
3. Fino al 31 agosto 2023 e nei comuni di cui all'allegato 1, l'operatore di animali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), del regolamento(UE) 2016/429, del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, tenuto alle registrazioni nella Banca dati nazionale (BDN) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del
4. Fino al 31 agosto 2023, non si applicano per gli adempimenti di cui al comma 3, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine previsto dall'articolo 9 del
5. Resta fermo l'obbligo per l'operatore di identificare e registrare gli animali prima delle movimentazioni in uscita dallo stabilimento. Sono esclusi da tale obbligo i casi di spostamento per immediato pericolo per la vita degli animali e per tali movimentazioni deve essere informato il servizio veterinario locale territorialmente competente.
Art. 14. Tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dall'alluvione
1. Al fine di finanziare e avviare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, il costo dei biglietti di ingresso dal 15 giugno 2023 al 15 settembre 2023 negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale di cui all'articolo 101 del
2. A tal fine è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero della cultura, un apposito Fondo destinato a:
a) interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi di cui al comma 1;
b) attività di supporto tecnico e amministrativo-contabile da attuare, nei territori interessati dagli eventi di cui al comma 1, anche attraverso la società in house del Ministero della cultura «Ales - Arte Lavoro e Servizi S.p.A.»;
c) sostegno ai settori dello spettacolo dal vivo e delle attività delle sale cinematografiche nei territori interessati dagli eventi di cui al comma 1.
3. La maggiorazione di cui al comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, è riassegnata, con appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, al Fondo di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse per le finalità di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Art. 15. Criteri di remunerazione per i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari
1. Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2023, le pubbliche amministrazioni possono provvedere in favore degli enti gestori privati alla remunerazione dei servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari non erogati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, secondo il numero di prestazioni erogate nel mese di aprile 2023. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle strutture sanitarie private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2023, nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del
Art. 16. Interventi urgenti per il risanamento delle infrastrutture sportive nelle aree colpite dall'alluvione
1. Al fine di consentire in tempi celeri il ripristino degli impianti sportivi siti nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, una quota del Fondo «Sport e Periferie», istituito dall'articolo 15, comma 1, del
2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base della ricognizione delle infrastrutture sportive danneggiate, con provvedimento dell'Autorità politica delegata in materia di sport, d'intesa con il Presidente della Regione competente in cui ricadono le infrastrutture interessate, è emanato un piano di interventi prioritari e urgenti nei territori di cui al comma 1, nei limiti della quota della dotazione del fondo di cui comma 1. I predetti interventi sono monitorati attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e identificati con il Codice unico di progetto (CUP), con indicazione del cronoprogramma procedurale e del soggetto attuatore. Ai fini attuativi, l'Autorità politica delegata in materia di sport può avvalersi di Sport e salute S.p.a., con oneri a carico del Fondo Sport e periferie e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 17. Misure di sostegno al comparto turistico per la ripresa economica e per il ristoro dei danni subiti
1. Al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare alle imprese dei predetti territori, per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, ivi inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonchè della ristorazione.
2. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
3. Agli oneri determinati dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della
Art. 18. Rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali
1. Per la tempestiva realizzazione degli interventi più urgenti previsti dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 25, comma 2, del
2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, del
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 22.
Art. 19. Procedure di somma urgenza e di protezione civile
1. In caso di somma urgenza relativa all'immediata esecuzione di lavori o all'immediata acquisizione di servizi e forniture necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 140 del
2. Agli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), del
Art. 20. Proroga di termini per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali
1. Con riferimento all'anno 2022, per i comuni indicati nell'allegato 1, il raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 1, comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è certificato attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.A. entro il 31 luglio 2023.
2. Per i comuni indicati nell'allegato 1, il termine di cui all'articolo 13, comma 3, del
3. Per i comuni indicati nell'allegato 1, che non hanno ancora approvato il rendiconto 2022, il termine di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 giugno 2023.
4. Per i comuni indicati nell'allegato 1, che non hanno ancora provveduto alla trasmissione dei dati contabili del rendiconto 2022 alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, il termine di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, è prorogato al 31 luglio 2023.
Capo II
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 21. Disposizioni urgenti in materia di beni mobili giacenti e in materia di giochi
1. Per l'anno 2023, al fine di finanziare gli interventi di protezione civile conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a disporre la vendita, tramite istituti di vendite giudiziarie, anche in deroga alla disposizione di cui all'articolo 301, comma 4, del testo unico delle leggi doganali, di cui al
2. I proventi della vendita dei beni di cui al comma 1 o dell'importo dovuto in caso di riscatto ai sensi dell'articolo 337 del regolamento di cui al
3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2023.
4. Nell'anno 2023, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto. Le maggiori entrate derivanti dal primo periodo sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile di cui al
Art. 22. Disposizioni finanziarie
1. È abrogato l'articolo 5 del
2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
3. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 5, 6, 8, 18 e dal comma 2 del presente articolo, determinati in 507.138.598 euro per l'anno 2023, 10.120.000 euro per l'anno 2024 e 2.840.000 euro per l'anno 2028, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa a 530.648.598 euro per l'anno 2023, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 536.158.598 euro per l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 404 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 1;
b) quanto a 126,70 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 3, del
c) quanto a 10,12 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,84 milioni di euro per l'anno 2028, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 4, 8 e 9;
d) quanto a 10,12 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,84 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 1, commi 4, 8 e 9;
e) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 7 comma 11, lettera d).
4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Art. 23. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Titolo così modificato dalla L. di conversione.
[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[6] Comma inserito dalla L. di conversione.
[7] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[8] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 3 del
[9] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[10] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[11] Comma inserito dall'art. 23 del
[12] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[13] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[14] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[15] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[16] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[17] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[18] Comma inserito dalla L. di conversione.
[19] Comma inserito dalla L. di conversione.
[20] Comma inserito dalla L. di conversione.
[21] Comma inserito dalla L. di conversione.
[22] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[23] Comma inserito dalla L. di conversione.
[24] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[25] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[26] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[27] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[28] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[29] Comma inserito dalla L. di conversione.
[30] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[31] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[32] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[33] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[34] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[35] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[36] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[37] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[38] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[39] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[40] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 23 del
[41] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[42] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[43] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[44] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[45] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 23 del
[46] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[47] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[48] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[49] Comma inserito dalla L. di conversione.
[50] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[51] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[52] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[53] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[54] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[55] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[56] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[57] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[58] Comma inserito dalla L. di conversione.
[59] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[60] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[61] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[62] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[63] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[64] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[65] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[66] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[67] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 10 del
[68] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[69] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[70] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[71] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[72] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[73] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[74] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[75] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[76] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[77] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[78] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[79] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[80] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[81] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[82] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[83] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[84] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[85] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[86] Il Capo I-bis, artt. 20 bis - 20 quinquies, è stato inserito dalla L. di conversione.
[87] Il Capo I-bis, artt. 20 bis - 20 quinquies, è stato inserito dalla L. di conversione.
[88] Comma inserito dall'art. 23 del
[89] Il Capo I-bis, artt. 20 bis - 20 quinquies, è stato inserito dalla L. di conversione.
[90] Comma così modificato dall'art. 4 del
[91] Comma così modificato dall'art. 23 del
[92] Per una modifica del presente comma, vedi l'art. 9 del
[93] Il Capo I-bis, artt. 20 bis - 20 quinquies, è stato inserito dalla L. di conversione.
[94] Il Capo I-bis, artt. 20 bis - 20 quinquies, è stato inserito dalla L. di conversione.
[95] Comma così modificato dall'art. 23 del
[96] Comma così modificato dall'art. 23 del
[97] Il Capo I-ter, artt. 20 sexies - 20 novies, è stato inserito dalla L. di conversione.
[98] Il Capo I-ter, artt. 20 sexies - 20 novies, è stato inserito dalla L. di conversione.
[99] Lettera così modificata dall'art. 15 del
[100] Lettera aggiunta dall'art. 1 ter del
[101] Lettera aggiunta dall'art. 1 ter del
[102] Comma inserito dall'art. 2 del
[103] Comma inserito dall'art. 2 del
[104] Comma inserito dall'art. 2 del
[105] Comma inserito dall'art. 1 ter del
[106] Comma così modificato dall'art. 23 del
[107] Comma aggiunto dall'art. 23 del
[108] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[109] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[110] Il Capo I-ter, artt. 20 sexies - 20 novies, è stato inserito dalla L. di conversione.
[111] Lettera così modificata dall'art. 23 del
[112] Comma così modificato dall'art. 3 del
[113] Comma così modificato dall'art. 23 del
[114] Comma aggiunto dall'art. 23 del
[115] Il Capo I-ter, artt. 20 sexies - 20 novies, è stato inserito dalla L. di conversione.
[116] Lettera così modificata dall'art. 6 del
[117] Comma così modificato dall'art. 23 del
[118] Il Capo I-ter, artt. 20 sexies - 20 novies, è stato inserito dalla L. di conversione.
[119] Comma così modificato dall'art. 23 del
[120] Comma inserito dall'art. 5 del
[121] Comma inserito dall'art. 5 del
[122] Comma così modificato dagli artt. 5 e 6 del
[123] Comma inserito dall'art. 6 del
[124] Il Capo I-quater, art. 20 decies, è stato inserito dalla L. di conversione.
[125] Il Capo I-quater, art. 20 decies, è stato inserito dalla L. di conversione.
[126] Comma così modificato dall'art. 6 bis del
[127] Il Capo I-quinquies, artt. 20 undecies - 20 duodecies, è stato inserito dalla L. di conversione.
[128] Il Capo I-quinquies, artt. 20 undecies - 20 duodecies, è stato inserito dalla L. di conversione.
[129] Il Capo I-quinquies, artt. 20 undecies - 20 duodecies, è stato inserito dalla L. di conversione.
[130] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[131] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[132] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[133] Allegato così modificato dalla L. di conversione.
[134] Allegato aggiunto dalla L. di conversione.