Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 19/08/1996 |
Numero: | 587 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'art. 2, comma 1, del regolamento 20 luglio 1989, n. 298, è sostituito dal seguente |
Art. 2. L'art. 3, lettera b), del regolamento 20 luglio 1989, n. 298, è sostituito dal seguente |
Art. 3. L'art. 6, comma 3, lettera a), del regolamento 20 luglio 1989, n. 298, è sostituito dal seguente |
Art. 4. L'ultimo comma dell' allegato 2 del regolamento 20 luglio 1989, n. 298, è sostituito dal seguente |
§ 98.1.5780 - D.M. 19 agosto 1996, n. 587.
Regolamento concernente modificazioni al regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali, adottato con decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298.
(G.U. 20 novembre 1996, n. 272)
IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il regolamento approvato con
Visto il disciplinare dell'albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi, approvato con
Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 4, della citata
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 ottobre 1995;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 23 novembre 1995;
E M A N A
il seguente regolamento:
1. L'art. 2, comma 1, del
“1. Per gli animali appartenenti alle specie equine, bufaline, suine, ovine, caprine, cunicole, il valore di mercato riferito alla data dell'ordinanza di abbattimento è ricavato dalla media dei prezzi, per ciascuna specie e categoria, rilevati su tutte le piazze riportate nell'ultimo listino settimanale pubblicato dall'Istituto per studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo - I.S.M.E.A., istituito con
L'art. 3, lettera b), del
" b) per gli avicoli e per i suini riproduttori ibridi, un rappresentante incaricato rispettivamente dall'Unione nazionale avicola e dall'Associazione nazionale allevatori suini;".
L'art. 6, comma 3, lettera a), del
" a) attestato rilasciato dall'Associazione nazionale allevatori, che gestisce il libro genealogico o il registro anagrafico di specie o razza, o che coordina l'albo nazionale dei registri dei suini ibridi, dal quale risulti che gli animali erano iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, ovvero al registro dei riproduttori suini ibridi, approvati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'art. 3 della
L'ultimo comma dell' allegato 2 del
“Qualora nei bollettini di cui sopra non siano indicati i prezzi degli animali riproduttori iscritti nel libro genealogico ufficiale o nei registri suini riproduttori ibridi ufficialmente riconosciuti, il valore di mercato dei suddetti animali viene determinato maggiorando il valore medio di mercato degli animali della stessa specie e categoria non iscritti nel libro genealogico ufficiale o nei registri suini riproduttori ibridi ufficialmente riconosciuti, calcolato secondo i criteri sopra riportati, delle seguenti percentuali:
100% per verri iscritti nel libro genealogico ufficiale provati geneticamente con esito positivo;
80% per riproduttori iscritti nel libro genealogico ufficiale e per riproduttori ibridi con qualifica 'selezione';
45% per riproduttori ibridi con qualifica 'moltiplicazione';
15% per riproduttori ibridi con qualifica 'produzione'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.