§ 98.1.5780 - D.M. 19 agosto 1996, n. 587.
Regolamento concernente modificazioni al regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:19/08/1996
Numero:587


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 2, comma 1, del regolamento 20 luglio 1989, n. 298, è sostituito dal seguente
Art. 2.      L'art. 3, lettera b), del regolamento 20 luglio 1989, n. 298, è sostituito dal seguente
Art. 3.      L'art. 6, comma 3, lettera a), del regolamento 20 luglio 1989, n. 298, è sostituito dal seguente
Art. 4.      L'ultimo comma dell' allegato 2 del regolamento 20 luglio 1989, n. 298, è sostituito dal seguente


§ 98.1.5780 - D.M. 19 agosto 1996, n. 587.

Regolamento concernente modificazioni al regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali, adottato con decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298.

(G.U. 20 novembre 1996, n. 272)

 

 

     IL MINISTRO DELLA SANITA'

     DI CONCERTO CON

     IL MINISTRO DELLE RISORSE

     AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

     Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;

     Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, che all'art. 3, comma 4, prevede l'istituzione dei registri dei suini riproduttori ibridi;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3;

     Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298;

     Visto il disciplinare dell'albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 14679;

     Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 4, della citata legge 2 giugno 1988, n. 218, e del citato art. 3, comma 4, della legge 15 gennaio 1991, n. 30, occorre prevedere il valore medio di mercato per suini riproduttori ibridi e pertanto apportare modifiche ed integrazioni al citato decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 ottobre 1995;

     Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 23 novembre 1995;

     E M A N A

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. L'art. 2, comma 1, del regolamento 20 luglio 1989, n. 298, è sostituito dal seguente:

     “1. Per gli animali appartenenti alle specie equine, bufaline, suine, ovine, caprine, cunicole, il valore di mercato riferito alla data dell'ordinanza di abbattimento è ricavato dalla media dei prezzi, per ciascuna specie e categoria, rilevati su tutte le piazze riportate nell'ultimo listino settimanale pubblicato dall'Istituto per studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo - I.S.M.E.A., istituito con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1987, n. 278.".

 

          Art. 2.

     L'art. 3, lettera b), del regolamento 20 luglio 1989, n. 298, è sostituito dal seguente:

     " b) per gli avicoli e per i suini riproduttori ibridi, un rappresentante incaricato rispettivamente dall'Unione nazionale avicola e dall'Associazione nazionale allevatori suini;".

 

          Art. 3.

     L'art. 6, comma 3, lettera a), del regolamento 20 luglio 1989, n. 298, è sostituito dal seguente:

     " a) attestato rilasciato dall'Associazione nazionale allevatori, che gestisce il libro genealogico o il registro anagrafico di specie o razza, o che coordina l'albo nazionale dei registri dei suini ibridi, dal quale risulti che gli animali erano iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, ovvero al registro dei riproduttori suini ibridi, approvati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'art. 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30.".

 

          Art. 4.

     L'ultimo comma dell' allegato 2 del regolamento 20 luglio 1989, n. 298, è sostituito dal seguente:

     “Qualora nei bollettini di cui sopra non siano indicati i prezzi degli animali riproduttori iscritti nel libro genealogico ufficiale o nei registri suini riproduttori ibridi ufficialmente riconosciuti, il valore di mercato dei suddetti animali viene determinato maggiorando il valore medio di mercato degli animali della stessa specie e categoria non iscritti nel libro genealogico ufficiale o nei registri suini riproduttori ibridi ufficialmente riconosciuti, calcolato secondo i criteri sopra riportati, delle seguenti percentuali:

     100% per verri iscritti nel libro genealogico ufficiale provati geneticamente con esito positivo;

     80% per riproduttori iscritti nel libro genealogico ufficiale e per riproduttori ibridi con qualifica 'selezione';

     45% per riproduttori ibridi con qualifica 'moltiplicazione';

     15% per riproduttori ibridi con qualifica 'produzione'.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.