§ 15.3.188 - D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44.
Attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:15. Borsa, cambi e valori mobiliari
Capitolo:15.3 disciplina generale
Data:04/03/2014
Numero:44


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla parte I del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Art. 2.  Modifiche alla parte II, titolo I, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Art. 3.  Modifiche alla parte II, titolo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Art. 4.  Modifiche alla parte II, titolo III, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Art. 5.  Modifiche alla parte II, titolo IV, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Art. 6.  Modifiche alla parte IV, titolo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Art. 7.  Modifiche alla parte V, titolo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Art. 8.  Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
Art. 9.  Estensione alle SICAF immobiliari delle disposizioni riguardanti i fondi comuni di investimento immobiliare
Art. 10.  Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
Art. 11.  Modifiche alla legge 23 marzo 1983, n. 77
Art. 12.  Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Art. 13.  Modifiche alla disciplina dei fondi immobiliari esteri
Art. 14.  Norme di coordinamento
Art. 15.  Disposizioni finali e transitorie
Art. 16.  Disposizioni finanziarie


§ 15.3.188 - D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44.

Attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010.

(G.U. 25 marzo 2014, n. 70)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010;

     Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, ed in particolare l'articolo 12, contenente principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/61/UE;

     Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

     Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

     Vista la legge 23 marzo 1983, n. 77;

     Visto il decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi;

     Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

     Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni;

     Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche alla parte I del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

     1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     «d) 'IVASS': L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;»;

     b) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

     «i) 'società di investimento a capitale variabile' (Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni;»;

     c) dopo la lettera i) è inserita la seguente:

     «i-bis) 'società di investimento a capitale fisso' (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi;»;

     d) le lettere da j) a m-sexies) sono sostituite dalle seguenti:

     « j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore;

     k) 'Organismo di investimento collettivo del risparmio' (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonchè investito in strumenti finanziari, crediti, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata;

     k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità e con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;

     k-ter)'Oicr chiuso': l'Oicr diverso da quello aperto;

     l) 'Oicr italiani': i fondi comuni d'investimento, le Sicav e le Sicaf;

     m) 'Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani' (OICVM italiani): il fondo comune di investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE;

     m-bis) 'Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari UE' (OICVM UE): gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;

     m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA italiano): il fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE;

     m-quater) 'FIA italiano riservato': il FIA italiano la cui partecipazione è riservata a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo 39;

     m-quinquies) 'Oicr alternativi UE (FIA UE)': gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;

     m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non UE)': gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente all'UE;»;

     e) dopo la lettera m-sexies) sono inserite le seguenti:

     «m-septies) 'fondo europeo per il venture capital' (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 345/2013;

     m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria sociale' (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 346/2013;

     m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le proprie attività totalmente o in prevalenza nell'Oicr master;

     m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o più Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie attività;

     m-undecies) 'investitori professionali': i clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies;

     m-duodecies) 'investitori al dettaglio': gli investitori che non sono investitori professionali;»;

     f) la lettera n) è sostituita dalla seguente:

     «n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi rischi;»;

     g) le lettere da o-bis) a r) sono sostituite dalle seguenti:

     «o-bis) 'società di gestione UE': la società autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attività di gestione di uno o più OICVM;

     p) 'gestore di FIA UE' (GEFIA UE): la società autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attività di gestione di uno o più FIA;

     q) 'gestore di FIA non UE' (GEFIA non UE): la società autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita l'attività di gestione di uno o più FIA;

     q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav e la Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni, la società di gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di EuVECA e il gestore di EuSEF.

     q-ter) 'depositario di Oicr': il soggetto autorizzato nel paese di origine dell'Oicr ad assumere l'incarico di depositario;

     q-quater) 'depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder': il depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder è unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello Stato di origine a svolgere i compiti di depositario;

     q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le quote dei fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e le azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf;

     r) 'soggetti abilitati': le Sim, le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le società di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia, nonchè gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario e le banche italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e le banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento;»;

     h) alla lettera r-bis) le parole: «società di gestione armonizzata» sono sostituite dalle seguenti: «società di gestione UE».

     2. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la parola: «Isvap» è sostituita dalla seguente: «IVASS».

     3. Dopo l'articolo 4-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

     «Art. 4-quinquies (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), e del regolamento (UE) n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF). - 1. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate dall'articolo 5, sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 345/2013 e del regolamento (UE) n. 346/2013. La Banca d'Italia e la Consob si trasmettono tempestivamente le informazioni che ciascuna di esse è competente a ricevere ai sensi del presente articolo.

     2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, registra e cancella i gestori italiani di EuVECA e di EuSEF ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 346/2013. Tali gestori sono iscritti in una sezione distinta dell'albo di cui all'articolo 35, tenuto dalla Banca d'Italia. Si applicano gli articoli 35, commi 2 e 3, e 35-undecies e la relativa disciplina di attuazione in quanto compatibile con il regolamento (UE) n. 345/2013 e il regolamento (UE) n. 346/2013.

     3. La Banca d'Italia è l'autorità competente a ricevere dai gestori italiani di EuVECA e di EuSEF la comunicazione prescritta dall'articolo 15 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 346/2013. Essa riceve inoltre la comunicazione circa l'intenzione di prevedere un nuovo domicilio per lo stabilimento di un Oicr, prevista dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 346/2013.

     4. La Consob effettua le notifiche previste dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 346/2013 nei confronti delle autorità competenti degli Stati membri in cui i gestori italiani di EuVECAe di EuSEF registrati ai sensi del comma 2 intendono commercializzare i relativi Oicr in conformità con la disciplina dei regolamenti stessi.

     5. I gestori di EuVECA o di EuSEF stabiliti in uno Stato membro diverso dall'Italia che soddisfano i requisiti previsti nei regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 e che intendono commercializzare in Italia gli Oicr dagli stessi gestiti effettuano, per il tramite della competente autorità dello Stato d'origine, la notifica prescritta dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 346/2013, una volta ottenuta la registrazione ai sensi di citati regolamenti. La Consob è l'autorità competente a ricevere tale notifica.

     6. Nel caso di superamento della soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, ai gestori indicati dai commi 2 e 5 si applicano le disposizioni previste per il gestore dal presente decreto legislativo e dalle relative disposizioni di attuazione. In tale ipotesi, la denominazione di EuVECA o EuSEF può essere mantenuta solo ove previsto dai suddetti regolamenti dell'UE.

     7. Per assicurare il rispetto del presente articolo nonchè dei regolamenti indicati al comma 1, la Banca d'Italia e la Consob dispongono, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità dell'articolo 5, dei poteri loro attribuiti dal presente decreto legislativo.».

 

     Art. 2. Modifiche alla parte II, titolo I, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

     1. All'articolo 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) le regole applicabili agli Oicr italiani aventi a oggetto:

     1) i criteri e i divieti relativi all'attività di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;

     2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio, limitatamente agli Oicr diversi dai FIA riservati. La Banca d'Italia può prevedere l'applicazione ai FIA italiani riservati di limiti di leva finanziaria massima e di norme prudenziali per assicurare la stabilità e l'integrità del mercato finanziario;

     3) gli schemi tipo e le modalità di redazione dei prospetti contabili che le società di gestione del risparmio, le Sicav e le Sicaf redigono periodicamente;

     4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di Oicr;

     5) i criteri e le modalità da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui è investito il patrimonio e la periodicità della valutazione. Per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati, la Banca d'Italia può prevedere il ricorso a esperti indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni da parte del gestore;

     6) le condizioni per la delega a terzi della valutazione dei beni in cui è investito il patrimonio dell'Oicr e del calcolo del valore delle relative quote o azioni.»;

     b) al comma 2, lettera a), dopo il numero 3) è inserito il seguente:

     «3-bis) gli obblighi informativi nei confronti degli investitori dei FIA italiani, dei FIA UE e dei FIA non UE;»;

     c) al comma 2-quater, lettera d), il numero 1), è sostituito dal seguente:

     «1) le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazioni, gli Oicr, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 113 del testo unico bancario, le società di cui all'articolo 18 del testo unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;».

     2. All'articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3, primo e secondo periodo, le parole: «o delle Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, delle Sicav o delle Sicaf»;

     b) al comma 4 le parole: «o delle Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, delle Sicav o delle Sicaf»;

     c) al comma 5 le parole: «o le Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, le Sicav o le Sicaf».

     3. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «e alle Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, alle Sicav e alle Sicaf».

     4. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «di società di gestione armonizzate» sono sostituite dalle seguenti: «di società di gestione UE e di GEFIA UE».

     5. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la parola: «Sicav» sono inserite le seguenti: «e Sicaf».

     6. All'articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 dopo le parole: «delle Sicav» sono aggiunte le seguenti: «e delle Sicaf»;

     b) al comma 2 dopo le parole: «le Sicav» sono inserite le seguenti: «e le Sicaf».

     7. All'articolo 15, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la parola: «Sicav» sono inserite le seguenti: «o Sicaf».

     8. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «o in una Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, in una Sicav o in una Sicaf».

     9. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, lettera a), le parole: «ed alle Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, alle Sicav e alle Sicaf»;

     b) al comma 1, lettera c), le parole: «e nelle Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, nelle Sicav e nelle Sicaf».

     10. All'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Le Sgr possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d) ed f). Le Sgr possono, altresì, prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera e), qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di FIA. Le società di gestione UE possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d) ed f), qualora autorizzate nello Stato membro d'origine.».

 

     Art. 3. Modifiche alla parte II, titolo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

     1. All'articolo 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, primo periodo, le parole: «società di gestione armonizzata» sono sostituite dalle seguenti: «società di gestione UE»;

     b) al comma 3, primo e secondo periodo, le parole: «società di gestione armonizzata» sono sostituite dalle seguenti: «società di gestione UE».

     2. All'articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) dalle Sgr, dalle società di gestione UE, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai GEFIA UE e non UE, limitatamente alle quote o azioni di Oicr.»;

     b) al comma 4, primo periodo, le parole: «le società di gestione armonizzate» sono sostituite dalle seguenti: «le società di gestione UE e i GEFIA UE e non UE».

     3. L'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

     «1. Per l'offerta fuori sede, le imprese di investimento, le Sgr, le società di gestione UE, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE e non UE, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario e le banche si avvalgono di promotori finanziari. I promotori finanziari di cui si avvalgono le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, le società di gestione UE, i GEFIA UE e non UE, le banche comunitarie ed extracomunitarie, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica.».

 

     Art. 4. Modifiche alla parte II, titolo III, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

     1. Nella parte II, titolo III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il capo I è sostituito dal seguente:

     «Capo I - Soggetti autorizzati e attività esercitabili

     Art. 32 quater. (Riserva di attività). - 1. L'esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservato alle Sgr, alle Sicav, alle Sicaf, alle società di gestione UE che gestiscono OICVM italiani, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE che gestiscono un FIA italiano, secondo le disposizioni del presente titolo.

     2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:

     a) alle istituzioni sovranazionali, quali la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti, le istituzioni europee di finanziamento allo sviluppo e le banche sviluppo bilaterali, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, e le altre istituzioni sovranazionali e organizzazioni internazionali analoghe, quando tali istituzioni o organizzazioni gestiscono FIA per finalità di interesse pubblico;

     b) alle Banche centrali nazionali;

     c) agli Stati, agli enti pubblici territoriali e agli altri enti che gestiscono fondi destinati al finanziamento dei regimi di sicurezza sociale e dei sistemi pensionistici;

     d) alle società di partecipazione finanziaria, intese come società che detengono partecipazioni in una o più imprese, con lo scopo di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all'aumento del valore nel lungo termine delle stesse, attraverso l'esercizio del controllo, dell'influenza notevole o dei diritti derivanti da partecipazioni e che:

     1) operano per proprio conto e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione europea; oppure

     2) non sono costituite con lo scopo principale di generare utili per i propri investitori mediante disinvestimenti delle partecipazioni nelle società controllate, sottoposte a influenza notevole o partecipate, come comprovato dal loro bilancio e da altri documenti societari;

     e) ai regimi di partecipazione dei lavoratori all'impresa o ai regimi di risparmio dei lavoratori;

     f) alle società di cartolarizzazione dei crediti;

     g) alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

     3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.

     Art. 33 (Attività esercitabili). - 1. Le Sgr gestiscono il patrimonio e i rischi degli Oicr nonchè amministrano e commercializzano gli Oicr gestiti.

     2. Le Sgr possono altresì:

     a) prestare il servizio di gestione di portafogli;

     b) istituire e gestire fondi pensione;

     c) svolgere le attività connesse o strumentali;

     d) prestare i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), limitatamente alle quote di Oicr gestiti;

     e) prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti;

     f) commercializzare quote o azioni di Oicr gestiti da terzi, in conformità alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d'Italia;

     g) prestare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di FIA.

     3. Le Sicav e le Sicaf prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio e le attività previste dal comma 1 in relazione al patrimonio raccolto mediante l'offerta di azioni proprie; esse possono altresì svolgere le attività connesse e strumentali.

     4. Le Sgr, le Sicav e le Sicaf possono delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti alla prestazione dei servizi di cui al presente capo. La delega è effettuata con modalità tali da evitare lo svuotamento di attività della società stessa ed è esercitata nel rispetto delle disposizioni in materia di esternalizzazione di funzioni previste in attuazione dell'articolo 6, comma 2-bis, ferma restando la responsabilità della Sgr, della Sicav e della Sicaf nei confronti degli investitori per l'operato dei soggetti delegati.

     5. La Banca d'Italia, sentita la Consob, detta, con proprio regolamento, disposizioni attuative del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.».

     2. Dopo l'articolo 33 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente capo:

     «Capo I-bis - Disciplina dei soggetti autorizzati

     Sezione I - Società di gestione del risparmio».

     3. All'articolo 34 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il primo alinea del comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza le Sgr all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio con riferimento sia agli OICVM sia ai FIA, nonchè all'esercizio del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, quando ricorrono le seguenti condizioni:».

     4. All'articolo 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Le Sgr sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia distinto in due sezioni per la gestione di OICVM e di FIA. Le società di gestione UE e i GEFIA UE e non UE che hanno effettuato le comunicazioni ai sensi degli articoli 41-bis, 41-ter e 41-quater, sono iscritte in sezioni distinte di un apposito elenco allegato all'albo.».

     5. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono inserite le seguenti sezioni:

     «Sezione II - Sicav e Sicaf

     Art. 35 bis. (Costituzione). - 1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza la costituzione delle Sicav e delle Sicaf se ricorrono le seguenti condizioni:

     a) è adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo;

     b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica;

     c) il capitale sociale è di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;

     d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo hanno i requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità indicati dall'articolo 13;

     e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, hanno i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 14 e non ricorrono le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;

     f) per le Sicav lo statuto prevede come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni; per le Sicaf lo statuto prevede come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni e degli strumenti finanziari partecipativi indicati nello statuto stesso;

     g) la struttura del gruppo di cui è parte la società non è tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società e sono fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5;

     h) è presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonchè una relazione sulla struttura organizzativa.

     2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, con regolamento:

     a) disciplina la procedura di autorizzazione prevista dal comma 1 e le ipotesi di decadenza dalla stessa;

     b) individua la documentazione che i soci fondatori sono tenuti a presentare unitamente alla richiesta di autorizzazione e al contenuto del progetto di atto costitutivo e di statuto.

     3. La Banca d'Italia attesta la conformità del progetto di atto costitutivo e di statuto alle prescrizioni di legge e di regolamento e, con riferimento alle Sicav e alle Sicaf diverse dai FIA riservati, ai criteri generali dalla stessa predeterminati.

     4. I soci fondatori della Sicav o della Sicaf procedono alla costituzione della società ed ad effettuare i versamenti relativi al capitale iniziale sottoscritto entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Il capitale iniziale deve essere interamente versato.

     5. La denominazione sociale della Sicav contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale variabile. La denominazione sociale della Sicaf contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale fisso. Tali denominazioni risultano in tutti i documenti delle società. Alla Sicav e alla Sicaf non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile; per le Sicav non sono ammessi i conferimenti in natura.

     6. Nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti. Il patrimonio di una medesima Sicav può essere suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da FIA o da OICVM.

     Art. 35 ter. (Albi). - 1. Le Sicav e le Sicaf autorizzate in Italia sono iscritte in appositi albi tenuti dalla Banca d'Italia. L'albo delle Sicav è articolato in due sezioni distinte a seconda che le Sicav siano costituite in forma di OICVM o FIA.

     2. La Banca d'Italia comunica alla Consob le iscrizioni all'albo di cui al comma 1.

     3. I soggetti previsti dal comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo.

     Art. 35 quater. (Capitale e azioni della Sicav). - 1. Il capitale della Sicav è sempre uguale al patrimonio netto detenuto dalla società, così come determinato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), n. 5).

     2. Alla Sicav non si applicano gli articoli da 2438 a 2447-decies del codice civile.

     3. Le azioni rappresentative del capitale della Sicav devono essere interamente liberate al momento della loro emissione.

     4. Le azioni della Sicav possono essere nominative o al portatore secondo quanto stabilito dallo statuto. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute.

     5. Lo statuto della Sicav indica le modalità di determinazione del valore delle azioni e del prezzo di emissione e di rimborso nonchè la periodicità con cui le azioni possono essere emesse e rimborsate.

     6. Lo statuto della Sicav può prevedere:

     a) limiti all'emissione di azioni nominative;

     b) particolari vincoli di trasferibilità delle azioni nominative;

     c) l'esistenza di più comparti di investimento per ognuno dei quali può essere emessa una particolare categoria di azioni; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali tra i vari comparti;

     d) la possibilità di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti sociali sono comunque subordinati al possesso di almeno un'azione, secondo la disciplina del presente capo.

     7. Alla Sicav non si applicano gli articoli 2346, comma sesto, 2348, commi secondo e terzo, 2349, 2350, commi secondo e terzo, 2351, 2352, comma terzo, 2353, 2354, comma terzo, numeri 3) e 4), 2355-bis e 2356 del codice civile.

     8. La Sicav non può emettere obbligazioni o azioni di risparmio nè acquistare o comunque detenere azioni proprie.

     Art. 35 quinquies. (Capitale e azioni della Sicaf). - 1. Alla Sicaf non si applicano gli articoli da 2447-bis a 2447-decies del codice civile.

     2. Le azioni della Sicaf possono essere nominative o al portatore secondo quanto stabilito dallo statuto. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute.

     3. Lo statuto della Sicaf indica le modalità di determinazione del valore delle azioni e degli eventuali strumenti finanziari partecipativi emessi.

     4. Lo statuto della Sicaf può prevedere:

     a) limiti all'emissione di azioni nominative;

     b) particolari vincoli di trasferibilità delle azioni nominative;

     c) l'esistenza di più comparti di investimento per ognuno dei quali può essere emessa una particolare categoria di azioni; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali tra i vari comparti;

     d) la possibilità di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti sociali sono comunque subordinati al possesso di almeno un'azione, secondo la disciplina del presente capo;

     e) nel caso di Sicaf riservata e fermo restando quanto previsto dall'articolo 35-bis, comma 4, la possibilità di effettuare i versamenti relativi alle azioni sottoscritte in più soluzioni, a seguito dell'impegno dell'azionista a effettuare il versamento a richiesta della Sicaf stessa in base alle esigenze di investimento.

     5. Alle Sicaf non si applicano gli articoli 2349, 2350, commi secondo e terzo, e 2353 del codice civile. Alle Sicaf non riservate a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo 39 non si applica, altresì, l'articolo 2356 del codice civile.

     6. Le Sicaf non possono emettere obbligazioni.

     Art. 35 sexies. (Assemblea della Sicav). - 1. L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria in seconda convocazione della Sicav sono regolarmente costituite e possono validamente deliberare qualunque sia la parte del capitale sociale intervenuta.

     2. Il voto può essere dato per corrispondenza se ciò è ammesso dallo statuto. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Non si tiene conto del voto in tal modo espresso se la delibera sottoposta a votazione dall'assemblea non è conforme a quella contenuta nell'avviso di convocazione, ma le azioni relative sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea straordinaria. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, sono stabilite le modalità operative per l'esercizio del voto per corrispondenza.

     3. L'avviso previsto dall'articolo 2366, comma secondo, del codice civile è pubblicato anche con le modalità previste dallo statuto per la pubblicazione del valore patrimoniale della società e il valore unitario delle azioni; il termine indicato nello stesso articolo 2366, comma secondo, è fissato in trenta giorni.

     Art. 35 septies. (Modifiche dello statuto). - 1. La Banca d'Italia approva le modifiche dello statuto della Sicav e della Sicaf non riservate.

     2. Le deliberazioni comportanti modifiche allo statuto della Sicav e della Sicaf non riservate non possono essere iscritte ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 2436 del codice civile, se non hanno ottenuto l'approvazione nei termini e con le modalità previste dal comma 1. La delibera è inviata alla Banca d'Italia entro quindici giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea; il deposito previsto dall'articolo 2436 del codice civile deve essere effettuato entro quindici giorni dalla data di ricezione del provvedimento di approvazione della Banca d'Italia. Non si applica l'articolo 2376 del codice civile.

     Art. 35 octies. (Scioglimento e liquidazione volontaria). - 1. Alle Sicav non si applica l'articolo 2484, primo comma, numeri 4) e 5), del codice civile. Quando il capitale della Sicav si riduce al di sotto della misura determinata ai sensi dell'articolo 35-bis, comma 1, lettera c), e permane tale per un periodo di sessanta giorni, la società si scioglie. Il termine è sospeso qualora sia iniziata una procedura di fusione con altra Sicav o una Sicaf.

     2. Per le Sicav e le Sicaf, gli atti per i quali è prevista la pubblicità dall'articolo 2484, terzo e quarto comma, del codice civile, sono pubblicati anche con le modalità previste dallo statuto per la pubblicazione del valore patrimoniale della società e comunicati alla Banca d'Italia nel termine di dieci giorni dall'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese. L'emissione ed il rimborso di azioni sono sospesi, nel caso previsto dall'articolo 2484, primo comma, numero 6), del codice civile, dalla data di assunzione della delibera, nei casi previsti dall'articolo 2484 del codice civile e, per le Sicav, dal comma 1 del presente articolo, dal momento dell'assunzione della delibera del consiglio di amministrazione ovvero dal momento dell'iscrizione presso il registro delle imprese del decreto del presidente del tribunale. La delibera del consiglio di amministrazione è trasmessa anche alla Consob nel medesimo termine.

     3. La nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori spetta all'assemblea straordinaria. Si applicano l'articolo 2487 del codice civile, ad eccezione del comma 1, lettera c), e l'articolo 97 del testo unico bancario.

     4. Alla Banca d'Italia sono preventivamente comunicati il piano di smobilizzo e quello di riparto. I liquidatori provvedono a liquidare l'attivo della società nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla Banca d'Italia.

     5. Il bilancio di liquidazione è sottoposto al giudizio del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ed è pubblicato sui quotidiani indicati nello statuto.

     6. Il depositario procede, su istruzione dei liquidatori, al rimborso delle azioni nella misura prevista dal bilancio finale di liquidazione.

     7. Per quanto non previsto dal presente articolo alla Sicav e alla Sicaf si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro V, titolo V, capo VIII, del codice civile.

     Art. 35 novies. (Trasformazione). - 1. Le Sicav che hanno la forma di OICVM non possono trasformarsi in un organismo diverso da un OICVM italiano. Le Sicav che hanno la forma di FIA e le Sicaf non possono trasformarsi in un organismo diverso da un Oicr italiano.

     Sezione III - Disposizioni comuni e deroghe

     Art. 35 decies. (Regole di comportamento e diritto di voto). - 1. Le Sgr, le Sicav e le Sicaf che gestiscono i propri patrimoni:

     a) operano con diligenza, correttezza e trasparenza nel miglior interesse degli Oicr gestiti, dei relativi partecipanti e dell'integrità del mercato;

     b) si organizzano in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti e, in situazioni di conflitto, agiscono in modo da assicurare comunque un equo trattamento degli Oicr gestiti;

     c) adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti agli Oicr gestiti e dispongono di adeguate risorse e procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;

     d) assicurano la parità di trattamento nei confronti di tutti i partecipanti a uno stesso Oicr gestito nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, in conformità al diritto dell'Unione europea. In relazione ai FIA riservati, trattamenti preferenziali nei confronti di uno o più investitori o categorie di investitori sono consentiti nel rispetto della direttiva 2011/61/UE e delle relative disposizioni attuative;

     e) provvedono, nell'interesse dei partecipanti, all'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli Oicr gestiti, salvo diversa disposizione di legge.

     Art. 35 undecies. (Deroghe per i GEFIA italiani). - 1. Per le finalità indicate dall'articolo 6, comma 01, la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono esentare i gestori autorizzati che gestiscono FIA italiani riservati il cui valore totale dei beni gestiti non supera 100 milioni di euro ovvero 500 milioni se gli Oicr gestiti non fanno ricorso alla leva finanziaria e non consentono agli investitori di esercitare il diritto di rimborso per 5 anni dopo l'investimento iniziale, dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis.».

     6. Nella parte II, titolo III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i capi II, II-bis e III sono sostituiti dai seguenti:

     «Capo II - Oicr italiani

     Sezione I - Fondi comuni di investimento

     Art. 36 (Fondi comuni di investimento). - 1. Il fondo comune di investimento è gestito dalla società di gestione del risparmio che lo ha istituito o dalla società di gestione subentrata nella gestione, in conformità alla legge e al regolamento.

     2. Il rapporto di partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinato dal regolamento del fondo. La Banca d'Italia, sentita la Consob, determina i criteri generali di redazione del regolamento del fondo diverso dal FIA riservato e il suo contenuto minimo, a integrazione di quanto previsto dall'articolo 39.

     3. La Sgr che ha istituito il fondo o la società di gestione che è subentrata nella gestione agiscono in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti al fondo,assumendo verso questi ultimi gli obblighi e le responsabilità del mandatario.

     4. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonchè da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, nè quelle dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti.

     5. Le quote di partecipazione ai fondi comuni, sono nominative o al portatore, secondo quanto previsto nel regolamento del fondo. La Banca d'Italia può stabilire in via generale, sentita la Consob, le caratteristiche dei certificati e il valore nominale unitario iniziale delle quote, tenendo conto anche dell'esigenza di assicurare la portabilità delle quote.

     Art. 37 (Regolamento del fondo). - 1. Il regolamento di ciascun fondo comune di investimento definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica il gestore e il depositario, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo.

     2. Il regolamento stabilisce in particolare:

     a) la denominazione e la durata del fondo;

     b) le modalità di partecipazione al fondo, i termini e le modalità dell'emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonchè le modalità di liquidazione del fondo;

     c) gli organi competenti per la scelta degli investimenti e i criteri di ripartizione degli investimenti medesimi;

     d) il tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri valori in cui è possibile investire il patrimonio del fondo;

     e) i criteri relativi alla determinazione dei proventi e dei risultati della gestione nonchè le eventuali modalità di ripartizione e distribuzione dei medesimi;

     f) le spese a carico del fondo e quelle a carico della società di gestione del risparmio;

     g) la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla società di gestione del risparmio e degli oneri a carico dei partecipanti;

     h) le modalità di pubblicità del valore delle quote di partecipazione;

     i) se il fondo è un fondo feeder.

     3. Il regolamento dei fondi chiusi diversi dai FIA riservati prevede che i partecipanti possono riunirsi in assemblea esclusivamente per deliberare sulla sostituzione del gestore. L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione della società di gestione anche su richiesta dei partecipanti che rappresentano almeno il 5 per cento del valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote degli intervenuti all'assemblea. Il quorum deliberativo non può in ogni caso essere inferiore al 10 per cento del valore di tutte le quote in circolazione.

     4. La Banca d'Italia approva il regolamento dei fondi diversi dai FIA riservati e le relative modificazioni, valutandone in particolare la completezza e la compatibilità con i criteri generali determinati ai sensi degli articoli 36 e 37.

     5. La Banca d'Italia individua le ipotesi in cui, in base all'oggetto dell'investimento, alla categoria di investitori o alle regole di funzionamento del fondo, il regolamento e le sue modificazioni si intendono approvati in via generale. Negli altri casi il regolamento si intende approvato quando la Banca d'Italia non adotta un provvedimento di diniego nel termine dalla medesima preventivamente stabilito.

     Sezione II - Sicav e Sicaf in gestione esterna

     Art. 38 (Sicav e Sicaf che designano un gestore esterno). - 1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza la costituzione di Sicav e di Sicaf che designano per la gestione del proprio patrimonio un gestore esterno quando ricorrono le seguenti condizioni:

     a) è adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo;

     b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica;

     c) il capitale sociale è di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;

     d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo posseggono i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 13;

     e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, posseggono i requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni per l'adozione del divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;

     f) nello statuto è previsto:

     1) per le Sicav, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni; per le Sicaf, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi previsti dallo statuto stesso;

     2) l'affidamento della gestione dell'intero patrimonio a un gestore esterno e l'indicazione della società designata;

     g) la stipula di un accordo tra il gestore, se diverso da una Sgr, e il depositario che assicura a quest'ultimo la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni, secondo quanto previsto nell'articolo 41-bis, comma 2-bis.

     2. Si applica l'articolo 35-bis, commi 3, 4, 5 e 6.

     Sezione III - Disposizioni comuni

     Art. 39 (Struttura degli Oicr italiani). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i criteri generali cui devono uniformarsi gli Oicr italiani con riguardo:

     a) all'oggetto dell'investimento;

     b) alle categorie di investitori cui è destinata l'offerta delle quote o azioni.

     c) alla forma aperta o chiusa e alle modalità di partecipazione, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;

     d) all'eventuale durata minima e massima;

     e) alle condizioni e alle modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo.

     2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre:

     a) le categorie di investitori non professionali nei cui confronti è possibile commercializzare quote di FIA italiani riservati, secondo le modalità previste dall'articolo 43;

     b) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le società di gestione del risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonchè gli obblighi di pubblicità del rendiconto e dei prospetti periodici;

     c) le ipotesi nelle quali la società di gestione del risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato delle quote dei fondi;

     d) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5).

     Sezione IV - Strutture master-feeder

     Art. 40 (Autorizzazione e regole di funzionamento delle strutture master-feeder). - 1. La Banca d'Italia autorizza l'investimento dell'Oicr italiano feeder nell'Oicr master, quando ricorrono le seguenti condizioni:

     a) sussistono accordi, rispettivamente, tra i gestori, i depositari e i revisori legali o le società di revisione legale degli Oicr master e degli Oicr feeder, che consentono la disponibilità dei documenti e delle informazioni necessari a svolgere i rispettivi compiti;

     b) nel caso in cui l'Oicr master e l'Oicr feeder hanno lo stesso gestore, quest'ultimo adotta norme interne di comportamento che assicurano la medesima disponibilità di documenti e informazioni di cui alla lettera a);

     c) l'Oicr master e l'Oicr feeder possiedono le caratteristiche previste dal regolamento di cui al comma 2.

     2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento:

     a) la procedura di autorizzazione dell'investimento dell'Oicr feeder nell'Oicr master, nonchè le informazioni e i documenti da fornire con l'istanza di autorizzazione;

     b) il contenuto degli accordi e delle norme interne di comportamento di cui al comma 1;

     c) i requisiti dell'Oicr master e dell'Oicr feeder, nonchè le regole ad essi applicabili;

     d) le regole applicabili all'Oicr feeder nel caso di liquidazione, fusione, scissione, sospensione temporanea del riacquisto, del rimborso o della sottoscrizione delle quote dell'Oicr master, nonchè le regole applicabili all'Oicr feeder e all'Oicr master per coordinare la tempistica del calcolo e della pubblicazione del loro valore patrimoniale netto;

     e) gli obblighi di comunicazione e lo scambio di informazioni e documenti tra il gestore, il depositario, il revisore legale o la società di revisione legale, rispettivamente dell'Oicr master e dell'Oicr feeder, nonchè tra tali soggetti e la Banca d'Italia, la Consob e le autorità competenti dell'Oicr master e dell'Oicr feeder UE e non UE.

     3. Agli Oicr master e agli Oicr feeder si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle sezioni I, II, III e V del presente capo.

     4. Agli OICVM UE master, che non commercializzano in Italia le proprie quote nei confronti di soggetti diversi dagli Oicr feeder, non si applica l'articolo 42, commi 1, 2, 3 e 4. Ai FIA master UE e non UE si applicano le disposizioni del capo II-ter.

     5. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 9, il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione dell'Oicr feeder indicano nella relativa relazione sulla revisione le irregolarità evidenziate nella relazione di revisione dell'Oicr master nonchè l'impatto delle irregolarità riscontrate nell'Oicr feeder. Nel caso in cui gli esercizi sociali dell'Oicr master e dell'Oicr feeder si chiudano in date diverse, il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione dell'Oicr master redigono una specifica relazione di revisione con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio dell'Oicr feeder.

     6. La Banca d'Italia e la Consob, in conformità alle disposizioni dell'UE, comunicano al gestore dell'Oicr feeder ovvero all'autorità competente dell'OICVM feeder UE i provvedimenti assunti per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capo nei confronti dei soggetti individuati dal presente articolo, nonchè le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 8, comma 4, relative al gestore dell'Oicr master e all'Oicr master.

     7. Le norme del presente articolo non si applicano ai FIA italiani riservati.

     Sezione V - Fusione e scissione di organismi di investimento del risparmio

     Art. 40 bis. (Fusione e scissione di Oicr). - 1. La Banca d'Italia autorizza, dandone comunicazione alla Consob, la fusione o la scissione di Oicr italiani sulla base dei relativi progetti, delle attestazioni di conformità rese dai depositari dei fondi coinvolti e dell'informativa ai partecipanti che deve essere idonea a consentire di pervenire ad un fondato giudizio sull'impatto della fusione sull'investimento. La Banca d'Italia può individuare le ipotesi, in base alle caratteristiche degli Oicr oggetto dell'operazione o al contenuto dell'informativa ai partecipanti, in cui l'autorizzazione alla fusione o alla scissione di Oicr è rilasciata in via generale.

     2. Le Sgr mettono a disposizione dei partecipanti ai fondi e della Banca d'Italia una relazione, redatta dal depositario ovvero da un revisore legale o da una società di revisione legale, che attesta la correttezza dei criteri adottati per la valutazione delle attività e delle passività del fondo, dell'eventuale conguaglio in denaro, del metodo di calcolo e del livello effettivo del rapporto di cambio alla data di riferimento di tale rapporto.

     3. Le Sicav e le Sicaf coinvolte in operazioni di fusione o scissione applicano gli articoli contenuti nel libro V, titolo V, capo X, sezioni II e III del codice civile, in quanto compatibili. Il progetto di fusione o quello di scissione, redatti sulla base di quanto richiesto dal regolamento della Banca d'Italia di cui al comma 4, e le eventuali deliberazioni assembleari di modifica dei medesimi progetti sono preventivamente autorizzati dalla Banca d'Italia. In assenza dell'autorizzazione prevista dal comma 1, non è possibile dare corso alle iscrizioni nel registro delle imprese.

     4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento:

     a) la procedura di autorizzazione e le relative condizioni;

     b) l'individuazione della data di efficacia dell'operazione e i criteri di imputazione dei costi dell'operazione;

     c) l'informativa da rendere ai partecipanti;

     d) le forme ammesse per le fusioni e le scissioni;

     e) l'oggetto delle attestazioni di conformità e della relazione previste dai commi 1 e 2;

     f) i diritti dei partecipanti.

     5. Le norme del presente articolo non si applicano ai FIA italiani riservati.

     Art. 40 ter. (Fusione transfrontaliera di OICVM). - 1. Alle fusioni tra OICVM UE e OICVM italiani e a quelle che coinvolgono OICVM italiani le cui quote sono commercializzate in un altro Stato dell'UE ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a), si applicano, oltre all'articolo 40-bis, le disposizioni contenute nel presente articolo.

     2. Nel caso in cui l'OICVM risultante dalla fusione o incorporante non sia un OICVM italiano, l'autorizzazione alla fusione è rilasciata dalla Banca d'Italia, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea.

     3. Nel caso in cui l'OICVM risultante dalla fusione o incorporante sia un OICVM italiano, la Banca d'Italia può richiedere per tale OICVM la modifica dell'informativa ai partecipanti, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea.

     4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, definisce con regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.

     Capo II-bis - Operatività transfrontaliera dei gestori

     Art. 41 (Operatività transfrontaliera delle Sgr). - 1. Le Sgr possono operare, anche senza stabilirvi succursali, in uno Stato UE e non UE, in conformità al regolamento previsto dal comma 2.

     2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, stabilisce con regolamento le norme di attuazione delle disposizioni dell'UE concernenti le condizioni e le procedure che le Sgr rispettano per:

     a) la prestazione negli Stati dell'UE delle attività per le quali sono autorizzate ai sensi della direttiva 2009/65/CE e delle relative disposizioni attuative, ivi inclusa l'istituzione di OICVM;

     b) l'operatività in via transfrontaliera negli Stati UE e non UE, in conformità alle previsioni della direttiva 2011/61/UE e delle relative disposizioni attuative, fermo restando quanto previsto nel capo II-ter.

     3. La Banca d'Italia, nel regolamento previsto dal comma 2, definisce altresì le condizioni e le procedure in base alle quali le Sgr sono autorizzate dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, per operare in via transfrontaliera negli Stati UE e non UE nei casi esclusi dall'ambito di applicazione delle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE. Ai fini dell'operatività delle Sgr in uno Stato non UE è necessaria la sussistenza di apposite intese di collaborazione con le competenti autorità dello Stato ospitante.

     4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Sicav e alle Sicaf che gestiscono i propri patrimoni.

     Art. 41 bis. (Società di gestione UE). - 1. Per l'esercizio delle attività per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni dell'Unione europea, le società di gestione UE possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob da parte dell'autorità competente dello Stato di origine. La succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione.

     2. Salvo quanto previsto dall'articolo 42, le società di gestione UE possono svolgere le attività per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni dell'Unione europea nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali, a condizione che la Banca d'Italia e la Consob siano informate dall'autorità competente dello Stato di origine.

     3. Le società di gestione UE che intendono gestire un OICVM italiano rispettano le disposizioni previste nel capo II, nonchè le disposizioni di attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera c). La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo ai sensi dell'articolo 37 o autorizza la Sicav a condizione che:

     a) il fondo o la Sicav rispetti le norme richiamate nel presente comma;

     b) la società di gestione UE sia autorizzata a gestire nello Stato di origine un OICVM con caratteristiche analoghe a quello oggetto di approvazione;

     c) la società di gestione UE abbia stipulato con il depositario un accordo che assicura al depositario la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

     4. Qualora la Banca d'Italia intenda rifiutare l'approvazione del regolamento del fondo o l'autorizzazione della Sicav di cui al comma 3, consulta l'autorità competente dello Stato di origine della società di gestione UE.

     5. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure che le società di gestione UE devono rispettare per svolgere nel territorio della Repubblica le attività richiamate ai commi 1, 2 e 3 mediante stabilimento di succursali o in regime di libera prestazione di servizi, nonchè il contenuto dell'accordo tra la società di gestione UE e il depositario previsto nel comma 3, lettera c).

     6. Le società di gestione UE che svolgono le attività di cui ai commi 1 e 3 nel territorio della Repubblica, mediante stabilimento di succursali, sono tenute a rispettare le norme di condotta previste all'articolo 35-decies. Alle società di gestione UE si applica l'articolo 8, comma 1.

     Art. 41 ter. (GEFIA UE). - 1. Fermo restando quanto previsto nel capo II-ter, i GEFIA UE possono svolgere l'attività di gestione collettiva del risparmio per la quale sono autorizzati ai sensi delle disposizioni dell'UE nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi o mediante stabilimento di succursali, a condizione che la Banca d'Italia sia informata dall'autorità competente dello Stato di origine. La Banca d'Italia trasmette tempestivamente copia di tale comunicazione alla Consob.

     2. I GEFIA UE che intendono gestire un FIA italiano rispettano le disposizioni previste nel capo II, le disposizioni di attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera c), e le seguenti condizioni:

     a) sono autorizzati a gestire nello Stato di origine FIA con caratteristiche analoghe a quelli che intendono istituire e gestire in Italia;

     b) hanno stipulato con il depositario un accordo idoneo ad assicurare a quest'ultimo la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

     3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento il contenuto dell'accordo tra la società di gestione e il depositario previsto dal comma 2, lettera b).

     4. I GEFIA UE che svolgono le attività previste dal comma 1 e dal capo II-ter nel territorio della Repubblica mediante stabilimento di succursali, sono tenute a rispettare le norme di condotta previste dall'articolo 35-decies e dalle relative disposizioni di attuazione e gli obblighi in materia di gestione dei conflitti di interessi adottati in attuazione dell'articolo 6, comma 2-bis, lettera l). Ai GEFIA UE si applica l'articolo 8, comma 1.

     Art. 41 quater. (GEFIA non UE). - 1. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, autorizza i GEFIA non UE alla gestione di FIA italiani e FIA UE o alla commercializzazione nel territorio dell'UE dei FIA gestiti, quando l'Italia è, ai sensi della direttiva 2011/61/UE, lo Stato di riferimento. La Banca d'Italia trasmette tempestivamente alla Consob copia della richiesta di autorizzazione delle suddette società. La Banca d'Italia iscrive i GEFIA non UE autorizzati in un'apposita sezione dell'albo previsto dall'articolo 35. La Banca d'Italia comunica alla Consob le avvenute iscrizioni.

     2. Ai GEFIA non UE autorizzati in un altro Stato dell'UE che intendono gestire un FIA italiano in libera prestazione di servizi o mediante stabilimento di succursali si applica, in quanto compatibile, l'articolo 41-ter.

     3. I GEFIA non UE che svolgono le attività previste dal comma 1 nel territorio della Repubblica mediante stabilimento di succursali, rispettano le norme di condotta previste dall'articolo 35-decies e dalle relative disposizioni di attuazione e gli obblighi in materia di gestione dei conflitti di interessi adottate in attuazione dell'articolo 6, comma 2-bis, lettera l). Alle succursali italiane di GEFIA non UE si applica l'articolo 8, comma 1.

     4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, stabilisce con regolamento:

     a) le condizioni e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1;

     b) le norme di attuazione delle disposizioni dell'UE concernenti le condizioni e le procedure che i GEFIA non UE autorizzati in Italia rispettano per operare in via transfrontaliera negli Stati dell'UE in conformità alle previsioni della direttiva 2011/61/UE e delle relative disposizioni attuative, fermo restando quanto previsto dal capo II-ter.

     Capo II-ter - Commercializzazione di Oicr

     Art. 42 (Commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE). - 1. La commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE è preceduta da una notifica alla Consob da parte dell'autorità dello Stato di origine dell'OICVM, secondo le procedure previste dalle disposizioni dell'UE e nel rispetto delle relative norme di attuazione adottate con regolamento dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. Con il medesimo regolamento la Consob determina le modalità di esercizio in Italia dei diritti degli investitori, avuto riguardo alle attività concernenti i pagamenti, il riacquisto e il rimborso delle quote.

     2. Alle società di gestione UE che intendono offrire in Italia, senza stabilimento di succursali, quote di OICVM dalle stesse gestiti non si applicano le disposizioni dell'articolo 41-bis.

     3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, con regolamento:

     a) individua le informazioni da fornire al pubblico nell'ambito della commercializzazione delle quote o delle azioni nel territorio della Repubblica nonchè le modalità con cui tali informazioni devono essere fornite;

     b) determina le modalità con cui devono essere resi pubblici il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote o delle azioni.

     4. La Banca d'Italia e la Consob possono richiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, agli emittenti e a coloro che curano la commercializzazione delle quote o delle azioni indicate nel comma 1 la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.

     Art. 43 (Commercializzazione di FIA riservati). - 1. La commercializzazione di FIA è l'offerta, anche indiretta, su iniziativa o per conto del gestore, delle quote o azioni del FIA gestito rivolta ad investitori residenti o aventi sede legale nel territorio dell'UE.

     2. La commercializzazione in Italia delle quote o delle azioni di FIA italiani riservati, FIA UE e FIA non UE gestiti da una Sgr o da un GEFIA non UE autorizzato in Italia e la commercializzazione in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, nei confronti di investitori professionali, delle quote o azioni di FIA italiani, FIA UE e FIA non UE gestiti da una Sgr o da un GEFIA non UE autorizzato in Italia, sono precedute da una notifica alla Consob. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni contenute nella notifica e i documenti ivi allegati.

     3. La notifica contiene:

     a) la lettera di notifica, corredata del programma di attività che individua il FIA oggetto della commercializzazione e lo Stato di origine del FIA;

     b) il regolamento o lo statuto del FIA;

     c) l'identità del depositario del FIA;

     d) la descrizione del FIA e le altre informazioni messe a disposizione degli investitori ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), n. 3-bis), e della relativa disciplina attuativa;

     e) l'indicazione dello Stato d'origine dell'OICR master se l'OICR oggetto di commercializzazione è un OICR feeder;

     f) se rilevante, l'indicazione dello Stato dell'UE diverso dall'Italia in cui le quote o azioni del FIA saranno commercializzate;

     g) le informazioni sulle modalità stabilite per impedire la commercializzazione delle quote o azioni del FIA nei confronti di investitori al dettaglio. A tal fine, il regolamento o lo statuto e la documentazione messa a disposizione degli investitori prevedono che le quote o le azioni dei FIA possono essere commercializzate solo nei confronti di investitori professionali.

     4. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, se non sussistono motivi ostativi, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica:

     a) comunica alla Sgr o al GEFIA non UE che può avviare la commercializzazione in Italia delle quote o azioni del FIA oggetto della notifica. Nel caso di commercializzazione in Italia di un FIA UE, la comunicazione è effettuata anche nei confronti dell'autorità competente dello Stato d'origine del FIA;

     b) trasmette all'autorità competente dello Stato dell'UE diverso dall'Italia in cui la Sgr o il GEFIA non UE intende commercializzare il FIA il fascicolo di notifica che include la documentazione prevista dal comma 3 e l'attestato di cui al comma 5. La Consob informa tempestivamente il gestore dell'avvenuta trasmissione del fascicolo di notifica.

     Il gestore non può avviare la commercializzazione prima della ricezione di tale comunicazione.

     5. La Banca d'Italia esprime la propria intesa sui profili indicati dalle lettere a), b), c) ed e) del comma 3, e in ordine all'adeguatezza del gestore a gestire il FIA oggetto di notifica. Nel caso di commercializzazione in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia, la Banca d'Italia, ove rilasci la propria intesa, attesta che il gestore è autorizzato a gestire il FIA oggetto di notifica.

     6. La Consob, sentita la Banca d'Italia, definisce con regolamento le procedure per la notifica prevista dal comma 2.

     7. Nel caso di modifiche rilevanti delle informazioni e dei documenti indicati nel comma 3, il gestore comunica tali modifiche alla Consob almeno trenta giorni prima della relativa vigenza o, nel caso di modifiche che non è possibile pianificare, non appena esse intervengono. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni contenute nella notifica ed i documenti alla stessa allegati. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione la Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze, possono disporre il divieto della modifica.

     8. La commercializzazione in Italia, a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo 39, delle quote o azioni di FIA italiani riservati, FIA UE e non UE gestiti da un GEFIA UE o da un GEFIA non UE autorizzato in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, è preceduta da una notifica alla Consob da parte dell'autorità dello Stato membro di origine per ciascun FIA oggetto di commercializzazione. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni contenute nella notifica e i documenti alla stessa allegati. Nel caso di commercializzazione di quote o azioni di FIA italiani resta fermo quanto previsto nell'articolo 41-ter, commi 2 e 3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, definisce con regolamento la procedura per la notifica prevista dal presente comma.

     9. Le disposizioni del presente articolo relative alle Sgr, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE si applicano anche ai FIA italiani, ai FIA UE e ai FIA non UE che gestiscono i propri patrimoni.

     Art. 44 (Commercializzazione di FIA non riservati). - 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 35-bis, 37, 38 e 39, la commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA italiani non riservati alle categorie di investitori di cui all'articolo 43, è preceduta da una notifica inoltrata dal gestore alla Consob per ciascun FIA oggetto di commercializzazione.

     2. Alla lettera di notifica è allegata la seguente documentazione:

     a) il prospetto destinato alla pubblicazione;

     b) il regolamento o lo statuto del FIA oggetto di commercializzazione;

     c) il documento contenente le ulteriori informazioni da mettere a disposizione prima dell'investimento ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), n. 3-bis), e delle relative disposizioni di attuazione, da cui risulta l'assenza di trattamenti preferenziali nei confronti di uno o più investitori o categorie di investitori.

     3. La Consob comunica al gestore che può iniziare a commercializzare agli investitori al dettaglio non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, i FIA indicati nella notifica entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della medesima quando è verificata la completezza, la coerenza e la comprensibilità delle informazioni contenute nella documentazione allegata alla lettera di notifica. Il gestore non può avviare la commercializzazione agli investitori al dettaglio non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, prima della ricezione della comunicazione.

     4. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina la procedura per la notifica prevista dal comma 1.

     5. I gestori di FIA UE e FIA non UE che commercializzano nello Stato di origine dei FIA medesimi le relative azioni o quote nei confronti di investitori al dettaglio ed intendono commercializzare tali FIA in Italia nei confronti di investitori al dettaglio non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, presentano istanza di autorizzazione alla Consob. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia sui profili di cui alle lettere b) e c), autorizza la commercializzazione se sono rispettate le seguenti condizioni:

     a) i gestori hanno completato le procedure previste dall'articolo 43;

     b) gli schemi di funzionamento e le norme di contenimento e di frazionamento del rischio di tali FIA sono compatibili con quelli previsti per i FIA italiani;

     c) la disciplina del depositario di FIA è equivalente a quella applicabile ai FIA italiani non riservati;

     d) il regolamento o lo statuto del FIA non consente trattamenti preferenziali nei confronti di uno o più investitori o categorie di investitori ai sensi dell'articolo 35-decies, comma 1, lettera d), e delle disposizioni dell'UE vigenti che disciplinano la materia;

     e) il modulo organizzativo adottato assicura in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali degli investitori in conformità alle disposizioni regolamentari dettate dalla Consob, sentita la Banca d'Italia;

     f) le informazioni da mettere a disposizione degli investitori al dettaglio prima dell'investimento risultano complete, coerenti e comprensibili.

     6. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento le procedure per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 5.

     7. All'offerta al pubblico e all'ammissione alle negoziazioni delle quote o azioni dei FIA commercializzati ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla parte IV, titolo II, capo I e titolo III, capo I, e le relative norme di attuazione.

     8. Nel caso di FIA soggetti alla disciplina prevista dalla parte IV, titolo II, capo I, sezione I, per la cui offerta l'Italia è lo Stato membro d'origine, la notifica prevista dal comma 1 si considera effettuata anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 94, comma 1, e la verifica della completezza, coerenza e comprensibilità delle informazioni contenute nel documento di cui al comma 2, lettera c), è effettuata nel corso della procedura prevista dall'articolo 94-bis, comma 2. La comunicazione prevista dal comma 3 è effettuata con il provvedimento di approvazione del prospetto.

     9. La Consob e la Banca d'Italia esercitano i poteri previsti dagli articoli 8 e 10 nei confronti degli organismi esteri indicati al comma 5 e dei relativi gestori.

     Capo II-quater Obblighi delle Sgr i cui FIA acquisiscono partecipazioni rilevanti e di controllo di società non quotate e di emittenti

     Art. 45 (Obblighi relativi all'acquisizione di partecipazioni rilevanti o di controllo di società non quotate). - 1. Le Sgr comunicano alla Consob il raggiungimento, il superamento o la riduzione al di sotto delle soglie del 10%, 20%, 30%, 50% e 75% dei diritti di voto in una società non quotata in conseguenza dell'acquisto, della detenzione o della cessione di partecipazioni al capitale sociale da parte del FIA italiano, del FIA UE o non UE da esse gestito. Tale comunicazione è effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data dell'operazione.

     2. Le Sgr i cui FIA italiani, FIA UE o non UE acquisiscono o detengono, anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, la maggioranza assoluta dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea di una società non quotata, comunicano l'acquisizione del controllo, entro dieci giorni lavorativi:

     a) alla società;

     b) agli azionisti le cui identità e i cui indirizzi sono a disposizione della Sgr ovvero possono essere messi a disposizione tramite la società non quotata ovvero tramite un registro a cui la Sgr può avere accesso;

     c) alla Consob.

     3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano anche:

     a) alle Sgr i cui FIA acquisiscono, anche congiuntamente, una partecipazione rilevante in una società non quotata;

     b) alle Sgr che gestiscono uno o più FIA che, individualmente o congiuntamente in base a un accordo, acquisiscono il controllo di una società non quotata;

     c) alle Sgr che cooperano con altre Sgr ovvero con GEFIA UE o non UE, in base ad un accordo in virtù del quale i FIA dalle stesse gestiti acquisiscono congiuntamente il controllo di una società non quotata;

     d) alle Sicav e alle Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni che si trovano nelle situazioni previste dalle lettere a), b) e c).

     4. Ai fini del presente articolo, sono considerate società non quotate le società aventi sede legale nell'Unione europea non aventi azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, diverse dalle:

     a) microimprese, piccole imprese e medie imprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003;

     b) società veicolo finalizzate all'acquisto, alla detenzione o all'amministrazione di beni immobili.

     5. La Consob, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2011/61/UE, stabilisce con regolamento:

     a) le modalità di effettuazione delle comunicazioni previste dal comma 1;

     b) il contenuto e le modalità di adempimento degli obblighi informativi nei confronti dei soggetti indicati al comma 2, nonchè dei rappresentanti dei lavoratori della società non quotata ovvero, in loro mancanza, dei lavoratori stessi;

     c) il contenuto delle informazioni ulteriori da inserire nella relazione annuale della società non quotata controllata, nonchè le modalità e i termini con cui la stessa è messa a disposizione dall'organo amministrativo ai rappresentanti dei lavoratori o, in loro mancanza, ai lavoratori stessi;

     d) gli obblighi che le Sgr sono tenute ad osservare al fine di garantire la tutela del capitale ed impedire lo scorporo delle attività della società non quotata per un periodo di ventiquattro mesi dall'acquisizione del controllo da parte degli Oicr gestiti.

     Art. 46 (Obblighi relativi all'acquisizione di partecipazioni di controllo di un emittente). - 1. Le Sgr i cui FIA italiani, FIA UE e non UE acquisiscono una partecipazione di controllo al capitale di un emittente comunicano le informazioni stabilite dalla Consob con proprio regolamento, secondo le modalità e nei termini ivi stabiliti, nei confronti:

     a) dell'emittente;

     b) degli azionisti le cui identità e i cui indirizzi sono a disposizione della Sgr ovvero possono essere messi a disposizione tramite l'emittente ovvero tramite un registro a cui la Sgr può avere accesso;

     c) della Consob.

     2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, per acquisto di una partecipazione di controllo si intende l'acquisto da parte di una Sgr, individualmente o in accordo con altre Sgr, anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, di una partecipazione che attribuisca diritti di voto in misura pari o superiore alla soglia del trenta per cento del capitale di un'emittente avente sede legale in Italia, ovvero alla diversa soglia determinata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche d'acquisto, secondo l'ordinamento dello Stato membro ove ha sede l'emittente.

     3. Il presente articolo si applica anche:

     a) alle Sgr che gestiscono uno o più FIA italiani, FIA UE o non UE che, individualmente o congiuntamente in base a un accordo, acquisiscono il controllo di un emittente;

     b) alle Sgr che cooperano con altre Sgr ovvero con GEFIA UE o non UE, in base ad un accordo in virtù del quale i FIA italiani, i FIA UE o non UE dalle stesse gestiti acquisiscono congiuntamente il controllo di un emittente;

     c) alle Sicav e alle Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni che si trovano nelle situazioni previste dalle lettere a) e b).

     4. La Consob, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2011/61/UE, stabilisce con regolamento:

     a) il contenuto e le modalità di adempimento degli obblighi informativi nei confronti dei soggetti indicati al comma 1, nonchè dei rappresentanti dei lavoratori dell'emittente;

     b) ovvero, in loro mancanza, dei lavoratori stessi;

     c) gli obblighi che le Sgr sono tenute ad osservare al fine di garantire la tutela del capitale ed impedire lo scorporo delle attività dell'emittente per un periodo di ventiquattro mesi dall'acquisizione del controllo da parte degli Oicr gestiti.

     5. Ai fini del presente articolo, sono considerate emittenti le società aventi azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, diverse dalle:

     a) microimprese, piccole imprese e medie imprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003;

     b) società veicolo finalizzate all'acquisto, alla detenzione o all'amministrazione di beni immobili.

     Capo III - Depositario

     Art. 47 (Incarico di depositario). - 1. Per ciascun Oicr il gestore conferisce l'incarico di depositario a un unico soggetto, cui sono affidati i beni dell'Oicr secondo quanto previsto nel presente capo.

     2. L'incarico di depositario può essere assunto da banche autorizzate in Italia, succursali italiane di banche comunitarie, Sim e succursali italiane di imprese di investimento.

     3. La Banca d'Italia autorizza l'esercizio delle funzioni di depositario e disciplina, sentita la Consob, le condizioni per l'assunzione dell'incarico.

     4. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla Banca d'Italia e alla Consob, ciascuna per le proprie competenze, sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione del gestore e nella gestione degli Oicr e forniscono, su richiesta della Banca d'Italia e della Consob, informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.

     Art. 48 (Compiti del depositario). - 1. Il depositario agisce in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti all'Oicr. Esso adotta ogni misura idonea a prevenire potenziali conflitti di interesse tra l'esercizio delle funzioni di depositario e le altre attività svolte.

     2. Il depositario adempie agli obblighi di custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprietà nonchè alla tenuta delle registrazioni degli altri beni. Se non sono affidate a soggetti diversi, detiene altresì le disponibilità liquide degli Oicr.

     3. Il depositario, nell'esercizio delle proprie funzioni:

     a) accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote del fondo, nonchè la destinazione dei redditi dell'Oicr;

     b) accerta la correttezza del calcolo del valore delle parti dell'Oicr o, nel caso di OICVM italiani, su incarico del gestore, provvede esso stesso a tale calcolo;

     c) accerta che nelle operazioni relative all'Oicr la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso;

     d) esegue le istruzioni del gestore se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza;

     e) monitora i flussi di liquidità dell'Oicr, nel caso in cui la liquidità non sia affidata al medesimo.

     4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, emana disposizioni di attuazione del presente articolo, anche con riferimento all'individuazione dei soggetti diversi dal depositario cui possono essere affidate le disponibilità liquide, alle modalità di deposito di tali disponibilità liquide, nonchè alle condizioni per la delega della custodia e il riuso dei beni dell'Oicr da parte del depositario.

     Art. 49 (Responsabilità del depositario). - 1. Il depositario è responsabile nei confronti del gestore e dei partecipanti all'Oicr di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.

     2. In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, il depositario, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilità per ogni altra perdita subita dall'Oicr o dagli investitori in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi.

     3. In caso di perdita di strumenti finanziari da parte del terzo al quale è stata delegata la custodia, resta impregiudicata la responsabilità del depositario, fatta salva l'eventuale stipula di accordi scritti tra il gestore, il depositario e il terzo al quale è stata delegata la custodia, volti a determinare l'assunzione in via esclusiva della responsabilità da parte del terzo. Per l'eventuale stipula di tali accordi il gestore, il depositario e il terzo si attengono alla disciplina, stabilita dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, che individua i casi in cui tali accordi sono consentiti e il loro contenuto minimo.

     4. In caso di assunzione in via esclusiva della responsabilità da parte del terzo ai sensi del comma 3, esso risponde ai sensi del comma 2. Resta impregiudicata la responsabilità del terzo, qualora deleghi a sua volta la custodia degli strumenti finanziari a un altro soggetto, fatta salva la possibilità di accordi secondo quanto previsto dal comma 3.».

     7. L'articolo 50 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è abrogato.

     8. Nella parte II, titolo III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i capi III-bis e III-ter sono abrogati.

 

     Art. 5. Modifiche alla parte II, titolo IV, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

     1. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «di Sicav» sono inserite le seguenti: «, di Sicaf, di GEFIA non UE autorizzati in Italia».

     2. All'articolo 52 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 le parole: «di società di gestione armonizzate» sono sostituite dalle seguenti: «di società di gestione UE, di GEFIA UE e non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia,»;

     b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «disposizioni comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni dell'Unione europea»;

     c) al comma 3-ter le parole: «società di gestione armonizzate» sono sostituite dalle seguenti: «società di gestione UE, GEFIA UE e non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia,»; e le parole: «disposizioni comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni dell'Unione europea».

     3. All'articolo 54 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Provvedimenti ingiuntivi nei confronti degli OICVM UE, FIA UE e non UE con quote o azioni offerte in Italia)»;

     b) al comma 1, primo periodo, le parole: «degli Oicr comunitari ed extracomunitari» sono sostituite dalle seguenti: «degli OICVM UE, dei FIA UE e non UE»;

     c) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «un Oicr comunitario armonizzato» sono sostituite dalle seguenti: «un OICVM UE, un FIA UE e non UE»; e le parole: «disposizioni comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni dell'Unione europea».

     4. All'articolo 56 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, primo alinea, le parole: «e delle Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, delle Sicav e delle Sicaf»;

     b) al comma 2 dopo le parole: «imprese di investimento extracomunitarie» sono inserite le seguenti: «e di GEFIA non UE autorizzati in Italia»;

     c) al comma 3, secondo periodo, le parole: «e alle Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, alle Sicav, alle Sicaf e ai GEFIA non UE autorizzati in Italia»;

     d) al comma 4 le parole: «e alle Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, alle Sicav e alle Sicaf».

     5. All'articolo 57 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 le parole: «e delle Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, delle Sicav e delle Sicaf»;

     b) al comma 3, secondo periodo, le parole: «e alle Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, alle Sicav, alle Sicaf»;

     c) al comma 4 le parole: «e la Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, la Sicav e la Sicaf»;

     d) al comma 6 dopo le parole: «una Sicav» sono inserite le seguenti: «o una Sicaf».

     6. L'articolo 58 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

     «Art. 58 (Succursali in Italia di imprese di investimento e di gestori esteri). - 1. Quando a una impresa di investimento comunitaria, a una società di gestione UE, a un GEFIA UE o a un GEFIA non UE autorizzato in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia è revocata l'autorizzazione all'attività da parte dell'autorità competente, le succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili.

     2. Alle succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie e di GEFIA non UE autorizzati in Italia si applicano le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili.».

     7. All'articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «di società di gestione armonizzate» sono sostituite dalle seguenti: «di società di gestione UE, di GEFIA UE e di GEFIA non UE autorizzati in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia».

     8. All'articolo 60-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Responsabilità delle Sim, delle Sgr, delle Sicav e delle Sicaf per illecito amministrativo dipendente da reato)»;

     b) al comma 1, primo periodo, le parole: «o di una Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, di una Sicav o di una Sicaf»;

     c) al comma 3 le parole: «o di una Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, di una Sicav, o di una Sicaf»;

     d) al comma 4, primo periodo, le parole: «e Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, Sicav e Sicaf»;

     e) al comma 5 sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «, di società di gestione UE, di GEFIA UE, di GEFIA non UE autorizzati in Italia e di GEFIA non UE autorizzati in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia».

 

     Art. 6. Modifiche alla parte IV, titolo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

     1. All'articolo 93-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera a) la parola: «fondi» è sostituita dalla seguente: «Oicr»;

     b) la lettera d) è abrogata.

     2. All'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo:«Nel caso di offerta al pubblico di quote o azioni di Oicr chiusi per le quali l'Italia è lo Stato membro d'origine, il prospetto è pubblicato quando si è conclusa la procedura prevista dall'articolo 43 o dall'articolo 44 e dalle relative disposizioni di attuazione.».

     3. All'articolo 98 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 le parole: «disposizioni comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni dell'Unione europea»;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Ove l'offerta di strumenti finanziari comunitari sia prevista in Italia, quale Stato membro ospitante, il prospetto e gli eventuali supplementi approvati dall'autorità dello Stato membro d'origine sono validi, purchè siano rispettate le procedure di notifica previste dalle disposizioni dell'Unione europea. Nel caso di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA UE chiusi, il prospetto è pubblicato quando si è conclusa la procedura prevista dall'articolo 44 e dalle relative disposizioni di attuazione.».

     4. All'articolo 98-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. L'offerta al pubblico di quote o azioni di Oicr aperti italiani, FIA UE e non UE è preceduta da una comunicazione alla Consob. Nel caso di offerta di OICVM italiani, alla comunicazione sono allegati il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e il prospetto destinati alla pubblicazione. Nel caso di offerta di FIA italiani aperti, FIA UE e non UE, alla comunicazione è allegata la documentazione d'offerta individuata dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater, lettera a-bis).»;

     b) al comma 5 le parole: «Oicr comunitari armonizzati» sono sostituite dalla seguente: «OICVM comunitari»;

     c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     «5-bis. Nel caso di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA italiani, di FIA UE e non UE aperti, la documentazione d'offerta è pubblicata quando si è conclusa la procedura prevista dall'articolo 43 o dall'articolo 44 e dalle relative disposizioni di attuazione.».

     5. All'articolo 98-quater, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo alinea le parole: «disposizioni comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni dell'Unione europea»;

     b) le lettere a) e a-bis) sono sostituite dalle seguenti:

     «a) il contenuto della comunicazione alla Consob e del prospetto relativo all'offerta di quote o azioni di OICVM italiani, nonchè le modalità e i termini di pubblicazione del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e del prospetto, il relativo regime di consegna ed il loro eventuale aggiornamento;

     a-bis) il contenuto della documentazione d'offerta di quote o azioni di FIA italiani, FIA UE e non UE, il relativo regime di consegna e di pubblicazione;».

     6. All'articolo 98-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 2 è abrogato.

 

     Art. 7. Modifiche alla parte V, titolo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

     1. All'articolo 188 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: 'Sim' o 'società di intermediazione mobiliare' o 'impresa di investimento'; 'Sgr' o 'società di gestione del risparmio'; 'Sicav' o 'società di investimento a capitale variabile'; 'Sicaf' o 'società di investimento a capitale fisso'; 'EuVECA' o 'fondo europeo per il venture capital'; 'EuSEF' o 'fondo europeo per l'imprenditoria sociale'; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle attività di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio è vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle società di gestione del risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti abilitati a tenore dei regolamenti (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), e n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF). Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentosedici a euro diecimilatrecentoventinove.».

     2. All'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di società o enti abilitati, nonchè dei depositari, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, comma 4; 35-bis, comma 6; 35-novies; 35-decies; 36, commi 2, 3 e 4; 37, commi 1, 2 e 3; 39; 40, commi 2, 4 e 5; 40-bis, comma 4; 40-ter, comma 4; 41, commi 2, 3 e 4; 41-bis; 41-ter; 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4; 43, commi 2, 3, 4, 7, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3 e 5; 45; 46, commi 1, 3 e 4; 47; 48; 49, commi 3 e 4; 65; 79-bis; 187-novies, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dell'articolo 18, commi 1 e 2, e dell'articolo 32-quater, commi 1 e 3, ovvero in caso di esercizio dell'attività di consulente finanziario, di promotore finanziario o di gestore di portali in assenza dell'iscrizione negli albi o nel registro di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis, 31 e 50-quinquies.»;

     b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate al comma 1, le sanzioni ivi previste si applicano anche in caso di inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento UE n. 1095/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'AESFEM direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.»;

     c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti:

     a) dei gestori dei fondi europei per il venture capital (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative disposizioni attuative;

     b) dei gestori dei fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, del regolamento (UE) n. 346/2013 e delle relative disposizioni attuative.»;

     d) al comma 3 le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis».

 

     Art. 8. Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

     1. All'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Depositario»;

     b) al comma 1 le parole: «una banca distinta» sono sostituite dalle seguenti: «un soggetto distinto»; e le parole:«di cui all'articolo 38» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 47»;

     c) al comma 2 le parole: «La banca depositaria» sono sostituite dalle seguenti: «Il depositario»;

     d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni relative ai depositari degli Oicr diversi dagli OICVM di cui agli articoli 47, 48 e 49 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativa normativa di attuazione. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione dei fondi pensione.».

 

     Art. 9. Estensione alle SICAF immobiliari delle disposizioni riguardanti i fondi comuni di investimento immobiliare

     1. Le disposizioni fiscali applicabili ai fondi comuni di investimento immobiliare, contenute negli articoli 6 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni; nell'articolo 35, comma 10-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; nell'articolo 1, comma 140, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; nell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86; nell'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si intendono riferite anche alle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche.

     2. Alle società di investimento a capitale fisso (SICAF) diverse da quelle immobiliari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84.

     3. Alle società di investimento a capitale fisso (SICAF) si applicano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

 

     Art. 10. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

     1. All'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

     «Sui proventi di cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli istituiti in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le società di gestione del risparmio, le SICAV, le SICAF, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui al citato articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, e quelli di cui all'articolo 23 del presente decreto incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta del 20 per cento.»;

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime, al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.»;

     c) al comma 6, le parole: «questo caso» sono sostituite dalle seguenti: «questi casi»;

     d) al comma 6-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) nel primo periodo la parola: «istituisce» è sostituita dalle seguenti: «istituisce e gestisce»;

     2) dopo il primo periodo è inserito il seguente:

     «In caso di negoziazione la ritenuta è applicata dai soggetti di cui al citato articolo 23 incaricati della loro negoziazione. Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del presente decreto presso i quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonchè dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.».

 

     Art. 11. Modifiche alla legge 23 marzo 1983, n. 77

     1. All'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni tributarie sui proventi delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero»;

     b) al comma 1, la parola: «12,50» è sostituita dalla seguente: «20», la parola: «situati» è sostituita dalla seguente: «istituiti» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.»;

     c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. La ritenuta del 20 per cento è altresì applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del citato testo unico delle imposte sui redditi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero, diversi dagli OICR immobiliari, non conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.»;

     d) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

     «2-ter. Nel caso di società di gestione del risparmio italiana che istituisce e gestisce all'estero organismi di investimento collettivo del risparmio, la ritenuta di cui ai commi 1 e 2 è applicata direttamente dalla società di gestione italiana operante all'estero ai sensi delle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE. In caso di negoziazione, la ritenuta è applicata dai soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, incaricati della loro negoziazione. Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del predetto decreto presso i quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonchè dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema. I soggetti non residenti nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a versare la ritenuta e a fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.»;

     e) al comma 3, le parole: «questo caso» sono sostituite dalle seguenti: «questi casi»;

     f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. I proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero, diversi dagli OICR immobiliari e da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.»;

     g) al comma 7, la parola: «12,50» è sostituita dalla seguente: «20» e le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 3 e 5»;

     h) al comma 8, le parole: «in valori mobiliari» sono sostituite dalle seguenti: «del risparmio».

 

     Art. 12. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

     1. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 5-quater, le parole: «in quote di fondi di investimento immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» sono sostituite dalle seguenti: «in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari»;

     b) al comma 5-quinquies, le parole: «dai fondi immobiliari» sono sostituite dalle seguenti: «dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari».

 

     Art. 13. Modifiche alla disciplina dei fondi immobiliari esteri

     1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, le parole: «, nonchè per i titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi d'investimento collettivo immobiliari,» sono soppresse.

     2. Sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari di diritto estero, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del 20 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote o azioni ed il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di sottoscrizione o di acquisto è documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.

     3. La ritenuta è applicata a titolo di acconto nei confronti di:

     a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del citato testo unico delle imposte sui redditi;

     b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico;

     c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo.

     Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta. La ritenuta non è operata sui proventi percepiti dalle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 [1].

     4. Nel caso in cui le quote o azioni siano collocate all'estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti all'estero, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione. [Il contribuente è tenuto a fornire i dati utili ai fini della determinazione della base imponibile. Qualora tali informazioni non vengano fornite il sostituto d'imposta è tenuto ad applicare la ritenuta sull'intero importo del flusso messo in pagamento] [2].

     5. I redditi conseguiti dall'organismo collettivo del risparmio immobiliare di diritto estero e rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza ai partecipanti residenti in Italia, diversi da quelli indicati nel comma 3, dell'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio dell'organismo. La percentuale di partecipazione all'organismo è rilevata al termine del periodo d'imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione dell'organismo, in proporzione alle quote di partecipazione da essi detenute. Ai fini della verifica della percentuale di partecipazione nell'organismo si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo societario è individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile anche per le partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società. Si tiene altresì conto delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il partecipante è tenuto ad attestare al sostituto d'imposta la percentuale di possesso di quote di partecipazioni detenute ai sensi del presente comma.

     6. I redditi degli organismi imputati ai sensi del comma 5 concorrono alla formazione del reddito complessivo del partecipante indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione. In assenza di informazioni sui redditi conseguiti dall'organismo, il risultato annuale della gestione dell'organismo riferibile a ciascuna quota concorre alla formazione del reddito complessivo del partecipante. Ai redditi imputati non si applica la ritenuta del 20 per cento sui proventi percepiti.

     7. Per i partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3 dell'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio dell'organismo, ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 3, del citato testo unico. In caso di cessione, il costo è aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed è altresì diminuito, fino a concorrenza dei risultati di gestione imputati, dei proventi distribuiti ai partecipanti. Le plusvalenze realizzate dai medesimi soggetti mediante la cessione di quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari non conformi alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011 e il cui gestore non sia soggetto a forme di vigilanza, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare.

 

     Art. 14. Norme di coordinamento

     1. All'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

     «e-bis) la ritenuta prevista dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e la ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari di diritto estero.»;

     b) nel comma 4 le parole: «i proventi derivanti dai fondi comuni di investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo, del comma 1, dell'articolo 10-ter, della legge 23 marzo 1983, n. 77,» sono soppresse.

     2. All'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «costo» sono inserite le seguenti: «medio ponderato»;

     b) al comma 2, ultimo periodo, le parole:«di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252»;

     c) dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

     «2-quater. Nel caso di società di gestione del risparmio estera che istituisce e gestisce in Italia organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, la ritenuta di cui al comma 1 è applicata direttamente dalla società di gestione estera operante nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Il percipiente è tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati e informazioni. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter.».

     3. All'articolo 2, comma 71, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «articolo 10-ter, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 10-ter, commi 1 e 2».

 

     Art. 15. Disposizioni finali e transitorie

     1. Salvo quanto diversamente stabilito, le disposizioni attuative emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite dal presente decreto continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con le disposizioni della direttiva 2011/61/UE e con le relative misure di esecuzione, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione del presente decreto nelle corrispondenti materie. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni attuative, emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite dal presente decreto, che continuano ad applicarsi, la Banca d'Italia e la Consob, per il periodo transitorio, conservano tutti i poteri previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Le Sgr che alla data di entrata in vigore del presente decreto gestiscono FIA italiani possono continuare a gestire tali FIA. Entro il 22 luglio 2014 esse adottano tutte le misure necessarie per rispettare le disposizioni di recepimento della direttiva 2011/61/UE e ne danno comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob. Tali società si intendono autorizzate ai sensi della direttiva 2011/61/UE. Le Sgr che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno istituito Oicr per i quali svolgono unicamente l'attività di promozione sono autorizzate a prestare tale attività non oltre il 22 luglio 2014, ovvero, nel caso di Oicr garantiti, entro sei mesi dalla scadenza della garanzia. Entro tale data, ovvero entro sei mesi dalla scadenza della garanzia, le Sgr promotrici, in coordinamento con il gestore, adottano le misure necessarie per rispettare le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificate dal presente decreto e ne danno comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob [3].

     3. I soggetti aventi sede nel territorio della Repubblica diversi dalle Sgr che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, prestano il servizio di gestione collettiva di FIA possono continuare ad esercitarlo. Entro il 22 luglio 2014 essi adottano tutte le misure necessarie per rispettare le disposizioni di recepimento della direttiva 2011/61/UE e presentano domanda di autorizzazione [4].

     4. Gli Oicr italiani riservati a investitori qualificati e gli Oicr italiani speculativi come definiti dal decreto ministeriale del 24 maggio 1999, n. 228, si considerano FIA italiani riservati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m-quater), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del presente decreto, le quote o azioni degli Oicr previsti dal presente comma potranno essere commercializzate esclusivamente nei confronti di investitori professionali, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera m-undecies), e delle categorie di investitori individuate ai sensi dell'articolo 39, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificati dal presente decreto.

     5. Le Sgr che alla data di entrata in vigore del presente decreto già commercializzano nei confronti di investitori professionali o di investitori al dettaglio FIA italiani, possono continuare a svolgere tale attività. Entro il 22 luglio 2014 adottano tutte le misure necessarie per rispettare le disposizioni di recepimento della direttiva 2011/61/UE. Tali società si considerano abilitate alla commercializzazione in Italia dei predetti FIA, ai sensi degli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificati dal presente decreto [5].

     6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, gli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificati dal presente decreto, non si applicano alla commercializzazione di quote o azioni di FIA italiani o di FIA UE oggetto di un'offerta pubblica quando il relativo prospetto è stato pubblicato in conformità alla direttiva 2003/71/CE e delle disposizioni di attuazione nazionali, prima della data di entrata in vigore del presente decreto. La presente disposizione si applica per il periodo di validità del prospetto.

     7. Le Sgr che alla data di entrata in vigore del presente decreto gestiscono fondi che soddisfano i requisiti previsti nei regolamenti (UE) n. 345 e 346 del 2013, ne danno comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob attestando la sussistenza dei requisiti medesimi e fornendo l'elenco degli Stati membri in cui ciascun fondo sarà commercializzato; esse si intendono registrate e possono commercializzare tali fondi ai sensi dei citati regolamenti.

     8. Gli altri soggetti diversi dalle Sgr aventi sede nel territorio della Repubblica che, alla data del 22 luglio 2013, prestano il servizio di gestione collettiva di FIA, possono comunicare alla Banca d'Italia e alla Consob l'intenzione di registrarsi ai sensi dei regolamenti (UE) n. 345 e 346 del 2013. La commercializzazione ai sensi dei citati regolamenti è subordinata al rispetto dei requisiti ivi previsti.

     9. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione del presente decreto, all'autorizzazione di nuovi gestori italiani e all'istituzione e commercializzazione di nuovi FIA italiani continuano ad applicarsi le disposizioni attuative emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite dal presente decreto. Ai gestori autorizzati o che hanno istituito e commercializzato nuovi FIA ai sensi del presente comma si applica il regime previsto dai commi 2, 4 e 5.

     10. I FIA UE la cui offerta in Italia è stata autorizzata prima del 22 luglio 2013 possono continuare ad essere commercializzati in Italia nei confronti degli investitori professionali e degli investitori che possono sottoscrivere le quote dei fondi riservati e speculativi ai sensi del decreto ministeriale del 24 maggio 1999, n. 228; si applica il comma 4, secondo periodo. Entro il 22 luglio 2014 i relativi gestori adottano tutte le misure necessarie per rispettare le disposizioni di recepimento della direttiva 2011/61/UE ed effettuano, per il tramite della competente autorità dello Stato d'origine, la notifica prescritta dall'articolo 43, comma 7, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, una volta ottenuta l'autorizzazione ai sensi della direttiva 2011/61/UE. In mancanza, la commercializzazione è sospesa [6].

     11. I gestori europei di fondi che soddisfano i requisiti previsti nei regolamenti (UE) n. 345 e 346 del 2013, la cui offerta in Italia è stata autorizzata prima del 22 luglio 2013, effettuano, per il tramite della competente autorità dello Stato d'origine, la notifica prescritta dall'articolo 4-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, una volta ottenuta la registrazione ai sensi di citati regolamenti.

     12. Alle istanze di autorizzazione relative a FIA UE pendenti alla data del 22 luglio 2013 o presentate successivamente, ai sensi dell'abrogato articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica la procedura di notifica prevista dall'articolo 32 della direttiva 2011/61/UE. I procedimenti relativi alle istanze presentate ai sensi del richiamato articolo 42, comma 5, per i quali non sia ancora stata dichiarata l'estinzione in via amministrativa, sono estinti.

     13. Gli articoli 41, comma 2, lettera b), limitatamente all'operatività negli Stati non UE, e 41-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e le relative norme di attuazione, entrano in vigore a decorrere dalla data prevista nell'atto delegato adottato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 6, della direttiva 2011/61/UE. La presente disciplina transitoria si applica anche agli articoli 43 e 44 del predetto decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e alle relative norme di attuazione, limitatamente alle disposizioni concernenti la commercializzazione di FIA non UE da parte di un gestore o la commercializzazione di FIA italiani o UE da parte di un GEFIA non UE.

     14. Ai fini del presente articolo, si applicano le definizioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto.

     15. I gestori dei fondi chiusi non riservati esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, i cui regolamenti prevedono che l'assemblea dei partecipanti si pronunci su materie diverse da quelle previste dall'articolo 37, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, non sono tenuti a modificare i regolamenti anzidetti per adeguare le materie oggetto di delibera dell'assemblea a quanto previsto dal citato articolo 37, comma 3.

     16. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono l'incarico di depositario adottano tutte le misure necessarie per rispettare gli articoli 48 e 49 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, e le relative disposizioni di attuazione, e ne danno comunicazione alla Banca d'Italia:

     a) entro il 22 luglio 2014, in relazione a ciascun FIA per il quale è svolto l'incarico di depositario [7];

     b) entro il 22 luglio 2015, in relazione a ciascun OICVM per il quale è svolto l'incarico di depositario.

     17. Il depositario di ciascun fondo pensione si adegua alle disposizioni previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dal presente decreto, entro il 22 luglio 2015.

     18. Fino alla data di adeguamento alle disposizioni di cui agli articoli 48 e 49 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, ai soggetti che svolgono l'incarico di depositario si applica la disciplina di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella sua formulazione previgente al presente decreto.

 

     Art. 16. Disposizioni finanziarie

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


[1] Comma così modificato dall'art. 16 del D.Lgs. 3 agosto 2022, n. 114.

[2] Gli ultimi due periodi sono stati abrogati dall'art. 4 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

[3] Il termine del 22 luglio 2014 di cui al presente comma è stato differito al 31 dicembre 2014 dall'art. 22 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[4] Il termine del 22 luglio 2014 di cui al presente comma è stato differito al 31 dicembre 2014 dall'art. 22 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[5] Il termine del 22 luglio 2014 di cui al presente comma è stato differito al 31 dicembre 2014 dall'art. 22 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[6] Il termine del 22 luglio 2014 di cui al presente comma è stato differito al 31 dicembre 2014 dall'art. 22 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[7] Il termine del 22 luglio 2014 di cui alla presente lettera è stato differito al 31 dicembre 2014 dall'art. 22 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.